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Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 114 del 16 maggio
2008)
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1
dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.».
2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio
internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della
solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i
compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri
non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari,
nonché i compiti di coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in
materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del
programma comunitario "Gioventù in azione" di cui all'articolo 5
del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del
Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono
trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i
Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente
decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di
bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano,
rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche
agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e
forestali». Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in
materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti
agricoli dall'ordinamento comunitario e a quello nazionale, sono
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministro delle politiche per la famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati
per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività
lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e
imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento
della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle
funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio
dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie,
umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per
le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al
Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle
altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite
ad altre amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali,
nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della
famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e
alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale
sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la gestione
delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di
«Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non
retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni
di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle
attività produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In
ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto
disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento
unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese
quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa
di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono
soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è
previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi
restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del
personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia
ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma
dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti
rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di
destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito
modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto,
deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al
limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i
Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri
e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative
alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal
presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti
ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si
rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti
accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo
massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nelle more
dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi
uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le
autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel
rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data
di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente
i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità
degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova
struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è
abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124, le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle
finanze e dal Ministro dello sviluppo economico".
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto
2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme
richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988,
n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa
al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello
Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti
adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
informandone gli organi di amministrazione del personale
interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del
Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le
seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 120 del 23 maggio
2008)
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania
per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma
44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta
irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima
situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto
un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni
degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui
resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti
attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma
5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito
degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui
all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio
2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto,
provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di
amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai
Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto
sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in
sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base
di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle
risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni
esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a
valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via
residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte
preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti
sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati
confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.
Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e
della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo
l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della
salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede,
mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o
con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione
dei siti da destinare a discarica, così come individuati
nell'articolo 9.
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non
percepisce ulteriori emolumenti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come
sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il
Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese
sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure
espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o
abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di
rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il
Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di
recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità
della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute
rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo
17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di
gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario,
di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice
penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e
le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle
determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di
Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per
l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse
unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione
dei suddetti cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze
armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e
protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e
all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.
152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza
dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia
giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone
indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone
accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del
codice di procedura penale.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti,
in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui
al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle
amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente
decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione
interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce,
ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti
è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o
in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con
la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635,
secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività
di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento,
la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi
alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi
ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni
interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della
cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una
relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli
interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo
17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto,
le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali
verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo
dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
Art. 3. Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti
penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati,
riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia
ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a
norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti
alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo
2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive
modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate
da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure
cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in
composizione collegiale. Non si applicano le previsioni
dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura
penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale
in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il
dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un
magistrato designato dallo stesso Procuratore della
Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali non è stata esercitata l'azione
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni
dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono
trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei
commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure
di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione
del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in
servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello,
d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli
uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze
derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri
derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a
discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché
quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato,
possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono
gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla
salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato
il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo
stato emergenziale stesso.
Art. 4. Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse
umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o
dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra
si intende estesa anche alle controversie relative a diritti
costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria
diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove
non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai
sensi del presente articolo.
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa
(CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in
deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a
tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni
impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel
rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato,
presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il
trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01;
19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un
quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000
tonnellate.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere
della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al
comma 1 del presente articolo, nonchè della consultazione già
intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato
l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a
disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di
cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la
Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3,
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e
successive modificazioni.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.
3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio
2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la
realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di
Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del
termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al
parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di
valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, per la cui
individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, e successive modificazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo
17.
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di
termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in
ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo
oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di
gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità,
della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano
(NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE),
Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni
(BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta
valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque
componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal
Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico
delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei
rifiuti urbani, nonchè per la produzione di combustibile da rifiuti
di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici
e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario
di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la
gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere
necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo
17, entro un limite di spesa di euro 10.900.000.
Art. 6-bis Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti -
termovalorizzatore di Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti
che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province
della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei
rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle
situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n.
107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in
via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle
risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione
degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma
2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non
oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la
conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore
di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente della
regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a
valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6-ter Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione
di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti
ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i
quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni
caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina
prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER
19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le
attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle
disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti
dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono
destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e,
ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono
sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla
tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.
Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture
tecniche statali
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei
commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da
sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta
commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di
proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da
ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede, con proprio
decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al
conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.». La copertura dei relativi oneri è assicurata
mediante soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante
la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non
generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire
l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e
organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel
rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo
gratuito, della Commissione di cui al comma 1.
Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di
Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e
dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del
predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in
via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga
alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento
dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e
ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia
ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato
l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto
in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono
altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti
aventi i medesimi codici sopra richiamati.
3. è prorogato per un triennio rispetto al termine di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo
stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12,
19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il
deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito
temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 8-bis Misure per favorire la realizzazione dei
termovalorizzatori
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare
un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti
prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione
localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa
Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di
Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti
stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri
decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza
statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale
prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e
1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9. Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza
dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more
dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema
impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare
lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di
stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno
rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti
da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo
Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) -
località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché
presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone
(Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava
Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del
cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria
La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle
della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento
dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12;
19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06;
20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i
suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della
distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa
comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti
contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*;
19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui
all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati
ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa
classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in
discarica.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione
Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da
realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio
degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla
convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare
il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi
non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i
sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza
dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime
entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è
abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e
contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi
di impianti di discarica, previa individuazione della specifica
copertura finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla
cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del
presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il
recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze
di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non
superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei
rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del
comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo
17.
Art. 10. Impianti di depurazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono
autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue,
siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento,
trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche
regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di
tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi
provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non
superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro,
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti
individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali
competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o
rimborso spese, avente il compito di valutare, in relazione agli
obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio
2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi
continui, la presunta entità e durata degli effetti in relazione
alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico
dei siti che ospitano i predetti impianti, nonchè di proporre agli
enti territorialmente competenti le eventuali misure di
salvaguardia.
Art. 11. Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano
l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento
dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per
cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31
dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con
ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n.
500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa
di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al
15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo
stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di
trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure
sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei
confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli
obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al
Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di
raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate
dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili
del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei
beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili.
Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a
carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma
associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per
favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici,
nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti
locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono
al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della
raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui
all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007,
n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania
14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli
e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui
gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo
provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della
raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al
comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo
quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il
conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla
apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati
all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari
all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed
effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una
capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i
livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione
Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le
modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad
assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative
attuative della campagna di comunicazione di cui al presente
comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di
raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso
di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a
carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione
ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato,
promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già
sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con
soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente
comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi
dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro
strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori,
fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività
solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori,
fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo
delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie
medesime verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente
affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno
trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai
capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai
soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta
milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo
17.
Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le
iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad
assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli
enti pubblici e privati, al fine di promuovere il rispetto
dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e
abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata
dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con
soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono
disciplinate le competenze previste da tale legge, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte
le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui
temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei
rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine
di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla
corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche
iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante
ricorso ad attività aggiuntive di insegnamento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità
attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito
delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 14. Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché
l'articolo 5-bis , comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai
sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità
dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente
decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della
protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa
vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla
cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione
professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private,
stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata
massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31
dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è
disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui
all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono
determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque
coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto,
ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze
armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, nonché delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate
ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite
di euro 12.214.000.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania
anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili
di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti
già notificati.
3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o
sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva
chiusura delle pertinenti contabilità speciali».
Art. 16. Misure per garantire la funzionalità
dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento
della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della
protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai
ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed
assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso,
previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area
terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle
problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile può usufruire di personale specializzato con
ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso
pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di
diritto privato.
2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente
a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società
che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da
inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di
incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione
civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità
nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a
decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b),
valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75
milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978.
Art. 17. Copertura finanziaria investimenti
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con
una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che
costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di
cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli
articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al
periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità
speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente
periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento,
è destinata a spese di parte corrente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un
importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di
compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si
provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la
protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli
impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di
cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al
comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità
per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione
dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste
dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei
criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli
obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei
suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato
alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente
alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il
decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in
entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio
dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio
finanziario degli enti medesimi.
Art. 18. Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando
il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute, della
sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove
necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo
strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a
derogare alle seguenti disposizioni:
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
- legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in
particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37,
38, 39, 40, 41, 42, 119;
- legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica
l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del
R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio
1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge
17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e
III;
- legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei
provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato» articolo 56;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8,
comma 1, secondo periodo;
- legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità
dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità
montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
- legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
- legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e
5;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale»;
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle
direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente
a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti
industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987,
n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
- legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
- legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante
devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi
e per il riordino della relativa disciplina»;
- legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
- D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco
nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
- legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo
2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e
11;
- D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e
loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9
e 12;
- decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e
30;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e
54;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e
integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», articolo 24;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», articoli
5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10,
limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14,
fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva
1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135,
142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3,
comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5,
182, 193, 194, limitatamente ai commi 5 e 6, 202, 205, 208, 212,
limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6,
7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83,
84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV -
sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;
- decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure
straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1,
articolo 3, comma 1-ter;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
- decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante
«Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti
Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
- legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata
dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
articoli 18, 46, 225 e allegati;
- le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti
espropriandi;
- leggi regionali strettamente collegate agli interventi da
eseguire.
Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione
Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa
il 31 dicembre 2009.
Art. 19-bis Relazione al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi,
il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con
particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6,
8, 9, 10, 11 e 18, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione
dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro
finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente
decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le
risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le
modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo
18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in
materia igienico-sanitaria.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 122 del 26 maggio
2008)
Art. 1. Modifiche al codice
penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle
misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le
modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per
taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le
disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello
Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui,
rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»;
b-bis) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici»;
4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente
denominate» sono inserite le seguenti: «anche straniere»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo
mafioso anche straniere»;
b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:
«Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei
anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio
stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso
nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente:
«Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). -
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione,
altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito
con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
b-quiquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato
o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
b-sexies) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente
numero:
«5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla
seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e
quarto comma»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei
mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di
pena determinata ai sensi delle predette circostanze
aggravanti»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il
seguente:
«11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale»;
f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo
comma».
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e
3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di
legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente»;
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta
dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono
comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia,
ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più
campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data
di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione
delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15
giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità
giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni
da utilizzare a fini giudiziari»;
a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti
parole: «Distruzione di cose sequestrate»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo
51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai
procedimenti di prevenzione antimafia»;
b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
«m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o
l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter
del codice penale»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già
stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo
periodo, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente:
«trentesimo»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero
può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova
in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo
il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di
riesame»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia
cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» sono
inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624,
quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate
dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in
cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice».
Art. 2-bis. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal
seguente:
«Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata,
anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai
delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato
diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o
a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con
giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti
organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei
processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».
Art. 2-ter. Misure per assicurare la rapida definizione dei
processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione
prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione
prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2
dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo
2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono
individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei
processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai
quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai
sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente
da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo
1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma
i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e
della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può
derivare dal ritardo per la formazione della prova e per
l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona
offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata
superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero
se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente
comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano
gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici
sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei
processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede
civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo
163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla
metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando
precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di
procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in
ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito
di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la
pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma
1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono formulare richiesta di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine
previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di
procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando
sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di
applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal
giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera
riproposizione della precedente.
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «nonché
ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo
comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope».
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni
1. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso «Art. 187», le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 8».
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena,
è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del
codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere
affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia
commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui
alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi
precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;
b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito
con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La
condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI» sono sostituite dalle
seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del
comma 1».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente».
Art. 5. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il
fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda
la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un
terzo alla metà».
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad
uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui
abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in
locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina».
1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» è sostituita dalla seguente: «sette».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato».
Art. 6. Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco
nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale
con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì,
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi
1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice
un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale
interessato dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di
allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo
14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni
previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio
provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte
del sindaco».
Art. 6-bis. Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in
deroga alle disposizioni del primo comma».
Art. 7. Collaborazione della polizia municipale e provinciale
nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che
possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni
diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i
rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale
della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia
dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel
corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del
territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia
municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello
Stato.
Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del
territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della
criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del
territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente
addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a
disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree
metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000
unità.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al
comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo
di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale
delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere
alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di
persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per
completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di
polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le
persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia
di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone
accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del
codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma
2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il
trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di
un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20
della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al
trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno
2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9
milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di
euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8. Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione
dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «schedario dei veicoli rubati
operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il
personale della polizia municipale in possesso della qualifica di
agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni
concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento,
presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi
ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma
1, acquisiti autonomamente».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o
smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art. 8-bis. Accesso degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al
Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza
portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle
informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma
dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a
quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì,
abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei
corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i
dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le
modalità per effettuare i collegamenti per il relativo
accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 9. Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro
di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in
generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle
seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
Art. 10. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al
terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore può imporre
all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore
della Repubblica di cui al comma 1»;
c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «il direttore della Direzione
investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto
proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga
nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi
o comunque degli aventi causa»;
d) all'articolo 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «del direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Con
l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti
è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»;
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «del direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca
su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o
altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i
beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in
buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei
confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo
dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre
la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il
giudice dichiara la nullità dei relativi atti di
disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si
presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o
fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione»;
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta
del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «del
direttore della Direzione investigativa antimafia»;
f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: «il
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il
tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione
investigativa antimafia»;
g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «del direttore della Direzione investigativa
antimafia».
Art. 10-bis. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile
procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi
richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,
dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la
disponibilità, anche per interposta persona, per un valore
equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice
penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309».
Art. 11. Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55» sono
soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le
competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle
udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico
ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente».
Art. 11-bis. Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione
personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere
richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la
cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575».
Art. 11-ter. Abrogazione
1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è
abrogato.
Art. 12. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre,
nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del
codice di procedura penale e sentito il competente procuratore
distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della
Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la
trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione
delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato
designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice
competente».
Art. 12-bis. Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo
51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge».
Art. 12-ter. Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i
reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai
soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai
limiti previsti»;
b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «ovvero immediatamente, se
la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai
sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale»
sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono
inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario
giudiziale».
Art. 12-quater. Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448
1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è
aggiunto il seguente:
«2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio
direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò
pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore».
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Legge 23 luglio 2008, n.
124 Disposizioni in materia di sospensione del
processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 173 del 25 luglio
2008)
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che
rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente
del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei
deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi
dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o
della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali
per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non
rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice
penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della
funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel
corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva
investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando
la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per
comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura
civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di
trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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