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Giovanni De Santis Ricercatore di Diritto penale e
Professore Aggregato di Diritto penale dell'economia e del lavoro
nell'Università degli Studi di Bergamo
1. Premessa: la tutela dell'ambiente nel contesto del
diritto penale dell'impresa. L'impresa "criminale" e le c.d.
"ecomafie". Il fenomeno del traffico organizzato di
rifiuti
Anche nel contesto di una economia di mercato mondializzata(1),
è debole l'idea che sarebbe poco efficace, in mancanza di un
diffuso e omogeneo regime repressivo nei diversi ordinamenti
statuali, rafforzare l'intervento del legislatore penale a
contrasto della criminalità economica, perché, stante la libertà di
allocare le attività d'impresa a livello planetario, "i costi della
repressione" indurrebbero semplicemente le imprese a spostarsi in
spazi deregolamentati(2).
Qualche poco accorto osservatore sarebbe pronto a sostenere che il
"vecchio gendarme penalistico" metterebbe in fuga le imprese che
investono nel nostro Paese (agitando il fantasma della
delocalizzazione) verso altri che, per le ragioni più diverse, sono
poco avvezzi alle "raffinatezze della legalità economica", fatta,
in primis, di costosi oneri di protezione per i lavoratori e per
l'ambiente.
Il "respiro corto" di questo argomento è evidente, anche perché,
non di rado, è il nostro Paese ad essere visto dagli operatori
stranieri, magari nostri partner europei, quello le cui carenze,
anche solo in termini di law in action, agevolano ciò che da loro
risulta più difficile (le violazioni in materia di sicurezza del
lavoro e in materia ambientale, in questo senso, appaiono
vistosamente distorcenti il principio comunitario della libera
concorrenza). Proprio nel settore della criminalità ambientale
l'Unione europea si sta attivando attraverso la predisposizione di
una Direttiva, al momento allo stadio di proposta datata 9.2.2007,
per istituire uno standard comunitario minimo relativo agli
elementi costitutivi dei più gravi reati contro l'ambiente, un
sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone
giuridiche e fissando direttamente l'entità delle pene per i reati
ambientali particolarmente gravi. Ciò, in particolare, per
garantire che questi ultimi vengano trattati secondo modalità
simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non
approfittino delle differenze che esistono nelle legislazioni
nazionali dei singoli ordinamenti.
Del resto, il deterioramento delle condizioni di vita di molte
persone (nei luoghi di lavoro e di vita quotidiana) che si sta
consumando nella "patria del diritto" ci conduce ad una conclusione
netta: del diritto penale proprio non si può fare a meno quando i
valori su cui si fonda la nostra convivenza sono messi in
discussione.
Nel panorama del diritto penale d'impresa, lo specifico settore
della tutela penale dell'ambiente presenta alcune peculiarità. Tra
i protagonisti dell'economia illegale, infatti, troviamo, accanto
alla impresa lecita che cerca di abbattere illegalmente i propri
costi di gestione dei rifiuti (per essere più concorrenziale o
anche solo per soddisfare l'avidità dei propri vertici(3)),
strutture imprenditoriali integralmente criminali, che nascono,
cioè, per realizzare finalità esclusivamente illecite(4).
La realtà, per vero, è fatta, più spesso, di situazioni intermedie
e ibride, che vedono il concorso delle due situazioni.
L'espressione "ecomafie" designa, specie nel settore dei rifiuti,
proprio quest'intreccio tra una molteplicità di soggetti dotati,
alcuni, di uno status legalmente riconosciuto(5) (imprenditori
produttori di beni, trasportatori, pubblici amministratori, tecnici
di laboratorio… tutti partecipanti a vario titolo alla gestione del
ciclo dei rifiuti), con altre figure più opache (faccendieri,
mediatori) fino a veri e propri esponenti di organizzazioni
geneticamente criminali, specie di tipo mafioso(6), tutte, però,
votate al medesimo scopo dell'arricchimento e del profitto (anche,
si diceva, sotto forma di abbattimento dei costi).
Le forme più usuali di traffico illecito di rifiuti, come è stato
svelato da importanti indagini condotte dalle Forze di Polizia(7),
ha evidenziato, come si accennava, la partecipazione di un numero
importante di soggetti capaci di predisporre e realizzare lo
spostamento di ingenti quantità di rifiuti, normalmente dalle zone
di produzione (specie del nord Italia) verso le regioni
meridionali, ma anche verso Paesi stranieri. Le persone a vario
titolo coinvolte nel fenomeno, si diceva, pur appartenenti a
cerchie sociali diverse, non di rado hanno cementato il proprio
vincolo su un vantaggio economico comune: i produttori, alla
ricerca di canali di smaltimento meno onerosi (talvolta nella piena
consapevolezza delle modalità illecite del traffico al quale essi
stessi davano origine); oscuri intermediari, capaci di rispondere a
questa richiesta di abbattimento dei costi di smaltimento;
disponibili trasportatori, vera catena di trasmissione
dell'ingranaggio, etc. In più occasioni si è, poi, registrato come
il congegno criminoso si giovasse anche di uno specifico apporto
"tecnico", indubbiamente identificabile secondo lo stigma del white
collar criminal, di esperti chimici attrezzati, che, attraverso la
falsificazione dei certificati di analisi, contribuivano a mutare,
solo nominalmente, la natura dei rifiuti che, una volta declassati,
venivano destinati, attraverso impianti di stoccaggio, agli
impieghi più diversi (finendo, ad esempio, per esser sversati su
terreni agricoli, o comunque seppelliti o bruciati come
combustibile, o utilizzati come materia prima, etc.).
2. La fattispecie attuale e le
prospettive di tutela nazionali e comunitarie. In particolare il
disegno di legge governativo sui crimini ambientali e il mutamento
di paradigma nella tutela penale dell'ambiente
Abbozzato il dato empirico-criminologico(8), prima di
addentrarci nel vivo della vigente disciplina, è utile tracciare,
seppur sommariamente, il quadro delle prossime possibili riforme
capaci di aumentare l'efficacia dell'attività di contrasto e
prevenzione dei crimini ambientali svolta a partire dall'impegno
delle Forze di Polizia, e, segnatamente, dal Comando per la Tutela
dell'Ambiente dell'Arma dei Carabinieri attraverso le proprie
articolazioni operative.
Il 24 aprile 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un
disegno di legge delega recante "disposizioni concernenti i delitti
contro l'ambiente(9)", che dovrebbero allocarsi nel libro secondo
del codice penale in un apposito titolo (il VI bis)(10) e che
dovrebbero consistere in una serie di delitti dolosi (solo in
taluni casi previsti in forma colposa) tra i quali l'inquinamento
ambientale, il disastro ambientale, l'alterazione del patrimonio
naturale, della flora e della fauna. Una considerazione a parte
deve essere riservata, in questo contesto, alle innovazioni
previste per il regime dell'attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, che, a dire il vero, potrebbero addirittura
comportare un arretramento dell'attuale livello di
tutela(11).
Nel complesso, tuttavia, la riforma anticiperebbe l'indirizzo
comunitario contenuto nella già citata proposta Direttiva
comunitaria(12), che, imponendo agli Stati membri la
predisposizione di un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato
e dissuasivo, ricalca la Decisione quadro n. 80 del 2003(13) sulla
"protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale", e che
contribuirebbe ad allineare l'ordinamento nazionale a quello dei
principali Paesi europei(14).
L'approvazione parlamentare dell'iniziativa governativa
comporterebbe, nel suo impianto generale, un mutamento di paradigma
nella tutela penale dell'ambiente, rispetto a come tradizionalmente
è stata praticata nel nostro ordinamento.
Non è la sede per occuparsi di una questione tanto complessa come
quella della individuazione del concetto di ambiente(15) quale
referente oggettivo dell'incriminazione e della più adatta tecnica
redazionale capace di assicurarne in maniera migliore la tutela
attesa(16). Basti, in via di massima approssimazione, rammentarne
la natura di interesse diffuso (la cui lesione produce, quindi, una
vittimizzazione di massa: pochi autori, molte vittime), la cui
tutela non può non contemperare interessi a volte contrapposti che
non possono essere completamente sacrificati, come quello
produttivistico, espressione della libera iniziativa economica
(riconosciuta dall'art. 41 cost.). In questo senso l'accezione di
ambiente che è stata ritenuta preferibile è quella
"antropocentrica" (in contrapposizione a quella c.d.
"ecocentrica"), riluttante ad una protezione totalitaria(17).
La difficoltà di concettualizzarne il substrato naturalistico, in
termini assoluti o dipendenti dalle esigenze dell'uomo che è parte
di esso, ha certamente, in questa prospettiva, contribuito ad
evidenziare la stessa crisi dell'idea di bene giuridico(18), a
favore di una mera tutela della funzione di protezione svolta dalla
P.A.
Da qui la matrice fortemente formalistica delle corrispondenti
incriminazioni sino a questo momento previste dal nostro
ordinamento, configurate nella forma della contravvenzione di mera
inosservanza di regimi autorizzativi amministrativi o, comunque, di
mancato rispetto di limiti tabellari (che esprimono il livello di
"accettabilità" dell'inquinamento). Insomma, l'incriminazione,
nella tradizione del nostro ordinamento, si appunterebbe non tanto
sulla tutela dell'ambiente in quanto tale, quanto piuttosto sulla
funzione amministrativa di governo del medesimo
interesse(19).
L'apparato disciplinare qual è attualmente previsto, configura
allora, come è stato sottolineato, un "diritto penale minimo non
già per estensione (stante all'opposto, l'elevato numero delle
disposizioni penali e dei relativi divieti), ma per incisività
punitiva(20)".
La svolta attesa(21), e rimessa all'approvazione del recente
disegno di legge, se non alla necessità di un prossimo adeguamento
dell'ordinamento nazionale ad attesi input comunitari, è, dunque,
legata alla predisposizione di un apparato repressivo "forte" che
recuperi se non quando l'elemento dell'evento di danno, almeno
quello del pericolo concreto e la configurazione dell'illecito
delittuoso invece di quello contravvenzionale(22).
L'incriminazione dell'evento di danno, o comunque di pericolo
concreto, è capace, a ben guardare, di innescare un insidioso
paradosso, che altrove ho cercato di evidenziare(23), consistente
nel cercare di realizzare il principio di garanzia insito nella
ricercata necessaria offensività del fatto di reato(24) attraverso
un modello di tutela fondato sul criterio di imputazione causale
che (almeno per una parte autorevole della dottrina(25))
apparirebbe, invece, screditato proprio perchè di incerto riscontro
processuale. Ciò risulterebbe tanto più esatto, in particolare,
rispetto alle ipotesi di causazione complessa, tipiche del settore
ambientale. La conseguenza di questa scelta, in altre parole,
sarebbe quella di consegnare, inevitabilmente, il governo del
processo ai periti, inevitabilmente divisi di fronte alle
incertezze della scienza(26).
Ora, è vero che la formula utilizzata nelle nuove fattispecie
debitrici dell'accertamento causale, come è stato sottolineato(27),
e come già era stato previsto nel Progetto Pagliaro(28) (e, oggi
nella nuova bancarotta impropria dell'art. 223 L.F.), è innovativa,
riposando non esclusivamente sul cagionare ma anche sul mero
contribuire a cagionare (v. l'articolato del disegno di legge
delega cit.: art. 452-bis, Inquinamento ambientale, l'art.
452-quater, Disastro ambientale, e l'art. 452-quinquies,
Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna), ma
è altrettanto vero che, se non si vuole ripiegare sullo schematismo
"flessibile" della causalità agevolatrice (che, a ben vedere,
conferma, anziché smentire, i rilievi critici mossi rispetto
all'utilizzabilità del criterio causale ogni qual volta esso si
risolva in un mero accertamento dell'aumento del rischio della
conseguenza legata alla condotta, valutato non ex post ma ex
ante(29)), il contribuire a cagionare si risolve, stante la regola
dell'equivalenza causale, in una evidente tautologia.
Il ricorso al criterio causale di imputazione, in vero, impone come
necessaria una sorta di "palingenesi" della causalità giuridica,
che, finora, ha visto significativi progressi nelle elaborazioni
ermeneutiche della S.C. (per tutte quella patrocinata dalle SS.UU.
"Franzese" del 2002 e "Mannino" del 2005(30)).
Tornando più da vicino alla riforma progettata e tralasciando
l'analisi puntuale delle singole fattispecie che si propone di
introdurre nel codice penale (il nostro studio è dedicato, infatti,
alla attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), è
doveroso ricordare l'altro ambizioso obiettivo che il legislatore
si pone, tanto più perché previsto anche dalla proposta di
Direttiva: la improcrastinabile inclusione dei reati ambientali tra
i presupposti della responsabilità dell'ente collettivo, come
disegnata dal d.lgs. 231 del 2001.
Lo schema di imputazione all'ente dei reati commessi nel proprio
interesse o vantaggio è noto(31). Altrettanto nota è la riluttanza
del legislatore ad estendere il catalogo dei reati presupposto, tra
l'altro, alle più "plastiche" espressioni delle politiche d'impresa
criminale (tra le quali spiccano quelle dalle quali nascono i reati
ambientali(32)).
Sebbene, ormai, gli indugi sembrino essersi rotti con la recente
inclusione (ad opera della L. 123 del 2007) dell'omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sul lavoro(33).
Così, la formula della c.d. compliance aziendale potrebbe allargare
il proprio spettro applicativo anche al settore della criminalità
ambientale, intesa, nella specie, come pretesa organizzativa capace
di prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e le
norme poste dall'ordinamento a tutela dell'ambiente.
Il primo effetto di una simile operazione normativa sarebbe di tipo
culturale, rinforzando l'idea che l'impegno per la legalità
ambientale debba essere, innanzitutto, il frutto di una
organizzazione aziendale per questo fine istituzionalizzata
"dall'interno" (e non solo imposta dall'"esterno").
Tralasciando le ulteriori proposte di riforma contenute nel disegno
di legge(34), veniamo all'oggetto della nostra indagine, l'attività
organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che pure, come
daremo conto, non uscirebbe indenne dall'approvazione del disegno
di legge.
Ma procediamo con ordine.
3. Dall'art. 53-bis del Decreto Ronchi
all'art. 260 del D.lgs. 152 del 2006
Alla scadenza della XIII legislatura, in extremis, proprio
dall'articolato Manna(35) venne "acciuffata", per vero con una non
insignificante variante(36), una fattispecie ritenuta, a ragione,
capace di contrastare il fenomeno criminale abbozzato in
precedenza: si tratta del delitto di "attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti", aggiunto, come art. 53-bis, dalla
legge 23 marzo 2001 n. 93 all'elenco delle incriminazioni allora
previste dal decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997).
La nuova fattispecie di reato venne salutata con entusiasmo: si
trattava, infatti, della prima ipotesi delittuosa contro l'ambiente
prevista nel nostro ordinamento(37). Ma anche con comprensibile
delusione: il nuovo delitto, invece di inserirsi in un corpus
coerente, e opportunamente collocato nella topografia della nostra
legislazione penale, costituiva un frammento incapace, da solo, di
rispondere alle complesse esigenze di tutela che l'allora (come
l'attuale) quadro normativo-repressivo non riesce a
soddisfare.
In ogni modo le Forze di Polizia e l'Autorità giudiziaria vennero
dotate di uno strumento che si è rivelato indispensabile per
contrastare almeno uno dei fenomeni criminali ambientali più
aggressivi: quello, appunto, del traffico illecito organizzato di
rifiuti.
La fattispecie, e veniamo all'attualità normativa, infine, senza
modifiche, è stata ricollocata nel c.d. T.U. dell'Ambiente,
esattamente all'art. 260 del d.lgs. 152 del 2006(38).
4. Gli elementi costitutivi della
fattispecie attuale: la "controversa" nozione di
rifiuto
Prima di addentrarci nell'analisi della fattispecie vigente, una
osservazione preliminare deve essere dedicata all'oggetto materiale
dell'incriminazione, e, quindi, alla nozione di rifiuto.
Com'è noto su di essa si sono consumati accesi dibattiti in
dottrina, si sono formati orientamenti giurisprudenziali sovente
contrastanti e, soprattutto, si è disputato un lungo braccio di
ferro tra legislatore nazionale e Unione Europea(39).
In sintesi. L'art. 183, 1, lett. a) del d.lgs. 152, cit. definisce
il "rifiuto" come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta" del T.U. "e
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi".
Come è risaputo l'elemento stringente della definizione non è tanto
il primo, in quanto l'elenco dell'Allegato ha un valore puramente
indicativo, poiché comprende voci residuali capaci di includere
qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti(40).
L'ampiezza e l'indeterminatezza dell'elencazione la rende, dunque,
solo esemplificativa(41). Centrale, nella definizione, è, allora,
la condotta del detentore, costruita sulla nozione di "disfarsi",
come ripetutamente ha riconosciuto la Corte europea di giustizia,
che ha cercato anche di rendere meno incerti i confini
dell'espressione, secondo una chiave di lettura
oggettivo-funzionalistica (non dipendente, dunque, dal mero
arbitrio del detentore), capace, comunque, di dare spazio alle
esigenze di protezione ambientale che il Trattato europeo impone:
il senso del disfarsi, infatti, deve essere ricavato dalle finalità
della normativa comunitaria che sono la tutela della salute umana e
dell'ambiente, secondo i principi di precauzione e di azione
preventiva(42).
La più grande frizione rispetto a questa impostazione è stata
registrata con riguardo alle sostanze residuali dei cicli di
produzione o di consumo suscettibili di riutilizzazione.
Senza voler entrare nel vivo della questione(43), che ci
allontanerebbe troppo dall'oggetto della presente ricerca, basti
qui ricordare come, sebbene (anche) l'attuale definizione del T.U.
ricalchi quella comunitaria, è dal complesso della nuova disciplina
introdotta dal d.lgs. 152/06 e, in particolare, dall'insieme delle
deroghe ed eccezioni alla nozione di rifiuto che il nuovo T.U.
contempla, che derivano le incertezze sui contorni della relativa
nozione e che, al contempo, continuano a destare perplessità circa
la compatibilità del nuovo assetto disciplinare con il quadro
normativo comunitario e, quindi, con la stessa Carta Costituzionale
italiana(44).
5. La condotta e i rapporti con le
contravvenzioni previste in materia di rifiuti
Ciò premesso, l'art. 260 del T.U. delinea un reato comune
(l'autore del reato può essere, cioè, "chiunque(45)"), tratteggiato
dal legislatore in forma monosoggettiva e non di concorso
necessario: infatti, perché sia configurato il reato di attività
organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, non è richiesta
una pluralità di soggetti agenti, sebbene nella pratica, come si è
visto, può assumere, di fatto, carattere associativo e di
criminalità organizzata(46).
Il delitto, inoltre, risulta essere di mera condotta. La soglia di
tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di
lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né
l'accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia
all'ambiente, ossia il pericolo concreto di danno(47).
Il fatto descritto dal legislatore, piuttosto, si carica di
disvalore rispetto alla vincolata presenza nella condotta di
precise connotazioni modali.
Innanzitutto nel doveroso riscontro della presenza di una struttura
organizzata che presieda al traffico illecito dei rifiuti.
L'elemento oggettivo della fattispecie, infatti, consiste in una
attività di gestione dei rifiuti "organizzata", cioè con
allestimento dei mezzi necessari: nella sostanza, come si diceva,
una attività di carattere "imprenditoriale(48)".
L'allarme sociale rispetto al fenomeno nasce proprio dalla
predisposizione e dall'uso, a fini criminali, di una struttura
avente, nella sostanza, i caratteri dell'impresa, ossia che
disponga continuativamente dei fattori della produzione (capitali,
attrezzature e, se del caso, uomini(49)).
Questa considerazione (v. sopra) non implica che il reato sussiste
solo se a capo del traffico si pone una impresa "geneticamente"
criminale, perché l'apporto organizzativo, come accade nella
pratica, in realtà, può esser offerto tanto da imprese
costituzionalmente lecite, quanto da organizzazioni criminali che
agiscono in forma di impresa, quanto ancora da soggetti non dotati,
di per sé, di autonoma organizzazione ma il cui apporto, insieme
agli altri, costituisce, nel suo complesso, una organizzazione di
mezzi e di attività.
Sia chiarito da subito: l'organizzazione non è punita per la
potenziale attitudine criminosa che essa esprime, ma in quanto, e
se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di
rifiuti. Nella fattispecie che analizziamo non è il solo riscontro
strutturale della consistenza organizzativa che denota il carattere
criminale della condotta, com'è invece nell'art. 416 c.p.(50), per
la cui configurazione non è indispensabile la realizzazione
effettiva dei delitti programmati. A questo proposito, considerato
che i delitti espressi dall'indeterminato programma delittuoso
possono esser diversi ma anche della stessa specie (potendo
l'indeterminatezza riguardare anche solo il loro numero(51)),
l'introduzione a suo tempo dell'art. 53-bis ha aperto la
possibilità di contestare il delitto contro l'ordine pubblico in
concorso col nuovo delitto ambientale(52) quando l'associazione sia
vocata a commettere più delitti di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti(53).
L'altro elemento modale previsto dal legislatore attiene ai profili
cronologici della condotta.
La fattispecie che si esamina, infatti, richiede una pluralità di
operazioni in continuità storica relativa ad una o più delle
diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei
rifiuti. L'attività di gestione deve essere caratterizzata, quindi,
come ha avuto modo di osservare la S.C., "non dalla episodicità, ma
da una pluralità di operazioni e dalla continuità in senso
temporale: il traffico illecito ha senso se è caratterizzato da più
operazioni e se presenta un elemento temporale adeguato(54)".
Insomma, il delitto che è stato descritto dal legislatore è di tipo
abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente
collegato ad una ripetitività nel tempo senza la quale non sarebbe
data la lesione del bene tutelato dalla norma(55).
A questo proposito ci si è domandati quante operazioni debbano
essere ripetute perché si abbia abitualità. Almeno due(56),
evidentemente, in quanto, se la condotta richiesta deve essere
plurisussistente, non rileverà, a questo titolo, l'isolata
operazione di gestione(57).
Ma veniamo alle singole operazioni che devono essere reiterate
perché sia integrato il reato(58).
La norma fa riferimento alla cessione, ricezione, trasporto,
esportazione, importazione, e, con una formula di chiusura (o
comunque), alla gestione di rifiuti.
Il trasporto sarebbe già autonomamente punito a titolo di
contravvenzione dall'art. 258 T.U. Nel contesto di quest'ultima
norma assumono rilevanza penale oltre al trasporto di rifiuti
pericolosi senza il formulario ovvero con formulario recante dati
incompleti o inesatti, anche la predisposizione di un certificato
di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti medesimi e l'uso di un certificato falso durante il
trasporto (queste ultime due ipotesi indipendentemente dalla natura
pericolosa o meno dei rifiuti(59)).
A loro volta le attività di esportazione e importazione sarebbero
già incluse nella previsione dell'art. 259(60).
La stessa gestione (che è definita dall'art. 183, 1, lett. d) del
T.U. come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il
controllo delle discariche dopo la chiusura") è, invece, già presa
in considerazione dall'art. 256, comma 1 [già art. 51, comma 1 d.
Ronchi] che alla rubrica è intitolato "Attività di gestione di
rifiuti non autorizzata", ma che è, nella norma, declinata nelle
diverse -rispetto alla definizione dell'art. 183 (ma ricordiamo che
non è la rubrica ad essere vincolante per l'interprete quanto il
testo della disposizione)- attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, e, si badi, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,
215 e 216.
Ci troviamo, allora, in presenza di un reato complesso ai sensi
dell'art. 84 c.p.(61).
In questo senso, allora, il legislatore avrebbe già in radice
escluso il concorso di reati (salvo quanto diremo avanti): il reato
complesso assorbirebbe le condotte di per sé criminose già
autonomamente punite ma che costituiscono un elemento costitutivo
della fattispecie complessa(62).
Del resto l'art. 260 descrive la fattispecie più "capiente", in
termini di espressione di disvalore (imperniato sul quid pluris
espresso dalla abitualità delle condotte e sulla organizzazione che
le sostiene), configurando un delitto (invece di una
contravvenzione) e prevedendo una pena notevolmente più severa
rispetto a quella delle singole contravvenzioni.
La conclusione, però, per quanto obbligata sul piano dei principi,
presenta un grave inconveniente, che indebolisce di molto
l'efficacia della incriminazione: come non ha mancato di osservare
la dottrina(63), l'assorbimento delle contravvenzioni
determinerebbe il paradossale effetto di escludere l'obbligatorietà
della confisca(64) dei mezzi di trasporto o dell'area sulla quale è
realizzata la discarica abusiva, prevista invece se fossero
applicate le singole contravvenzioni meno gravi(65).
Ma la previsione dell'art. 260 va oltre quella delle
contravvenzioni che risultano assorbite in essa. Infatti, come si è
detto, per un verso, rispetto all'art. 259, l'art. 260 non prevede
alcuna specificazione riguardo alla qualità dei rifiuti (ma solo,
invece, per quanto riguarda la quantità, come vedremo), per un
altro verso, giacché per "gestione" deve intendersi l'attività
definita dall'art. 183, 1, lett. d) del T.U., l'art. 260
prevederebbe condotte non menzionate dall'art. 256, 1, come il
controllo della raccolta, del trasporto, del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti nonché il controllo delle discariche dopo
la chiusura.
A ben vedere, però, rimarrebbero estranee alla previsione dell'art.
260 proprio alcune delle più consuete forme di realizzazione del
traffico illecito organizzato: il commercio e l'intermediazione. Se
la prima, in vero, può risolversi in una cessione-ricezione di
rifiuti, l'intermediazione, invece, che non implica necessariamente
alcuna disponibilità materiale né giuridica dei rifiuti,
sfuggirebbe al dettato della norma.
Occorre, infatti, ricordare che il reato complesso è tale solo con
riferimento alla fattispecie astratta, e non alle modalità concrete
di realizzazione del fatto (a questa diversa ipotesi parte della
dottrina, invece, riserva la denominazione di reato eventualmente
complesso come espressione, in concreto, del principio di
consunzione(66)).
Si pone, allora, la questione di come reprimere alcune condotte
esterne all'organizzazione, che si sono comunque rivelate centrali
nell'economia dell'illecito ambientale(67): in particolare, oltre a
quella degli intermediari, si consideri quella degli addetti ai
laboratori di analisi privati che rilascino certificazioni
compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti.
L'intermediario, oltre a rispondere (come si è visto),
sussistendone i requisiti, della contravvenzione di cui all'art.
256, 1, potrebbe rispondere solo a titolo di concorso nel delitto
di cui all'art. 260, in presenza delle condizioni fissate dall'art.
110 c.p. L'intermediario che contribuisce alla realizzazione di una
(o più) operazioni risponderà di quest'ultime - che costituiscono
autonomo reato ai sensi dell'art. 256, 1 - ma non dell'art. 260 se,
quindi, in particolare, non è a conoscenza dell'esistenza
dell'organizzazione né ha contribuito comunque alla realizzazione o
al mantenimento della stessa.
Similmente chi predisponga un certificato di analisi falso, non
essendo questa condotta riconducibile a quella di "trasporto", né
ad altra utilizzata dal legislatore nell'art. 260, risponderà per
il titolo autonomo descritto dall'art. 258 ma solo a titolo di
concorso nel delitto di attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, e sempre in presenza dei requisiti per
ritenere una simile condotta riconducibile allo schema dell'art.
110 c.p.
Nel complesso, dunque, la formula utilizzata dal legislatore appare
insoddisfacente, né, mi pare, tale limite di redazione possa essere
superato, ostando la regola della legalità, considerando
sbrigativamente la formula della gestione utilizzata dall'art. 260
di natura omnicomprensiva, riconducendovi qualsiasi operazione
attinente il ciclo dei rifiuti(68).
Infatti delle due una: o la formula usata per descrivere la
condotta deve essere intesa indipendentemente dalla definizione
dell'art. 183, 1, lett. d)(69), e allora si porrebbe un grave
limite di indeterminatezza della previsione, oppure, se è a quella
definizione che ci dobbiamo rivolgere, come pare doveroso per
soddisfare le pressanti esigenze di legalità, allora,
indubbiamente, essa appare carente e lacunosa rispetto alle
richieste di tutela poste a base dell'incriminazione.
Altro profilo problematico è quello che attiene al requisito di
illiceità speciale contenuto nella disposizione: le condotte
menzionate devono, infatti, essere "abusive".
Mi pare che per coerenza con quanto detto sopra, se si ritiene che
la previsione dell'art. 256 debba ritenersi assorbita(70) dal reato
complesso di cui all'art. 260 T.U., allora sarà la semplice
violazione del regime amministrativo previsto per le singole
condotte(71) ad integrare l'estremo che si considera. Anche se
allora sarebbe più appropriata l'espressione "illegittimamente"
che, in effetti, i progetti di riforma, come vedremo, sembrano
preferire.
In tal caso è sufficiente che le operazioni di gestione siano
realizzate contra ius (violando cioè il regime amministrativo
prescritto per il compimento di esse), e, dunque, la mancanza del
titolo abilitativo deve ritenersi essere certamente uno degli
elementi essenziali della fattispecie delittuosa(72).
Ma non occorre niente di più, e cioè che le attività considerate
dalla norma siano, per essere ricondotte all'art. 260, del tutto
clandestine(73).
Questo, del resto, è l'orientamento fatto proprio anche dalla S.C.,
per la quale "sussiste il carattere abusivo dell'attività
organizzata di gestione dei rifiuti (…) qualora essa si svolga
continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle
autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali
autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività
clandestina), ma anche quando esse siano scadute o (…) palesemente
illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti,
aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati
da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in
modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi
ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione
finale(74)".
Come testimoniato da quest'ultima massima, allora, il profilo
dell'abusività-illegittimità investe il giudice penale del potere
si verificare la eventuale illegittimità di titoli amministrativi
solo apparentemente conformi alla legge.
Altro punto debole della fattispecie riguarda l'aggettivo collegato
all'oggetto materiale della condotta: le quantità di rifiuti
trafficate devono, infatti, essere "ingenti".
Al di là di non risolutive considerazioni circa il significato
teleologico della aggettivazione(75), il vero problema sul piano
del rispetto dei principi è ancora una volta quello della
compatibilità della genericità della formula col canone della
determinatezza(76).
Comunque la quantità ingente, ai fini di una lettura coerente con i
fini di tutela, deve essere riferita al complesso delle operazioni
ripetute e non ad ogni singola operazione. La seconda ipotesi,
infatti, potrebbe consentire di sottrarre dal campo di applicazione
della norma l'artato o meno frazionamento delle operazioni
punite(77).
6. L'elemento soggettivo e il quadro
sanzionatorio
Il dolo del reato è arricchito dalla necessità che l'agente
persegua il fine dell'ingiusto profitto.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che profitto ingiusto
non è solo quello patrimoniale (che può consistere, come del resto
accade sovente, non solo nella ricerca di non legittimi ricavi ma
anche nell'abbattimento dei costi aziendali(78)).
Infatti si è affermato che esso possa essere costituito anche da
"vantaggi di altra natura". In una occasione la S.C. lo ha ritenuto
sussistente in un caso in cui risultava realizzato un risparmio nei
costi di produzione e, quindi, un rafforzamento nella posizione
apicale all'interno dell'azienda da parte degli imputati(79).
Quest'ultima decisione induce ad una riflessione criminologica,
perché dimostra come all'interno di certe organizzazioni aziendali,
come lucidamente era stato messo in luce proprio da Edwin
Sutherland, nella genesi del crimine, in generale, ma in
particolare rispetto a quello dei colletti bianchi, hanno grande
rilievo "i meccanismi dell'apprendimento e della trasmissione
culturale(80)". L'auspicato superamento, anche in questo settore,
del principio societas delinquere non potest (v. sopra)
consentirebbe, come è stato efficacemente sottolineato, "di colpire
autonomamente quel vischioso e persistente contesto sottoculturale
entro il quale la persona fisica, oggi esclusiva destinataria della
reazione punitiva, subisce energiche pressioni di adeguamento e
obbedienza, pena l'espulsione o il blocco della mobilità
verticale(81)".
Venendo al quadro sanzionatorio, al di là del giusto rigore per il
quale si è optato, che giova anche alla effettività della
previsione sul piano dei tempi di prescrizione(82), la pena
principale è assistita dalla previsione delle pene accessorie di
cui agli artt. 28, (Interdizione dai pubblici uffici), 30
(Interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis
(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese), 32-ter (Incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione(83)).
Quanto all'aggravante ad effetto speciale riferita ai rifiuti ad
alta radioattività, essa ha diviso gli interpreti: è stata infatti
condivisa da alcuni(84) e considerata, invece, da altri autori
indice di sciatteria redazionale(85).
Venendo, infine, alle clausole previste dall'art. 260, comma 4°,
che, come si è fatto cenno, si collocano nell'alveo di un preciso
indirizzo di politica criminale facente leva sulla utilità di
congegnare meccanismi ripristinatori insieme ad interventi
puramente repressivi(86): esse attribuiscono al giudice il potere,
con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di ordinare il
ripristino dello stato dell'ambiente(87) e di subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente(88).
7. La fattispecie nel disegno di legge governativo
di riforma
Una considerazione finale la riserverei alle prospettive di
riforma che riguardano la fattispecie esaminata.
Stando al disegno di legge governativo attualmente in discussione,
la repressione del fenomeno che si è cercato sommariamente di
illustrare verrebbe a frazionarsi.
L'art. 452-septies (Traffico illecito di rifiuti) punirebbe, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da diecimila a
trentamila euro, chiunque illegittimamente, con una o più
operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti
quantitativi di rifiuti. Se la condotta ha per oggetto rifiuti
pericolosi, si applicherebbe la pena della reclusione da due a sei
anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro. Se la
condotta ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applicherebbe la
pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della
multa da cinquantamila a duecentomila euro. Le pene sarebbero
quindi aumentate (di un terzo) se dal fatto derivasse il pericolo
concreto di una compromissione durevole o rilevante a) delle
originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle
acque o dell'aria o b) per la flora o per la fauna selvatica. Se
dal fatto, invece, derivasse il pericolo concreto per la vita o
l'incolumità delle persone, le pene sarebbero aumentate fino alla
metà e l'aumento non potrebbero essere, comunque, inferiore ad un
terzo.
Sull'aumento della pena legato al pericolo concreto si rimanda ai
rilievi già svolti in generale sull'argomento (v. sopra).
Si vuole ora, invece, sottolineare come rispetto alla vigente
fattispecie verrebbe meno sia l'inciso "attraverso l'allestimento
di mezzi e attività continuative organizzate", sia il requisito di
dolo specifico, insieme alla sostituzione del requisito di
illiceità speciale (illegittimamente invece di abusivamente).
L'ultima modifica, come anticipato, risolverebbe anche
definitivamente la questione se ad essere colpite possano essere
solo le attività totalmente clandestine o anche solo quelle
semplicemente illegittime (in linea con la attuale lettura
giurisprudenziale), sebbene, per quanto ho sostenuto, la
conclusione pare già doverosa se si ritiene che l'attuale
previsione dell'art. 256 risulti assorbita dal reato complesso di
cui all'art. 260 T.U. (essendo sufficiente la semplice violazione
del regime amministrativo previsto per le singole condotte).
Ad esser descritto diversamente risulta essere l'elenco delle
condotte che alternativamente possono integrare la fattispecie
("cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, tratta, abbandona o smaltisce" al posto di "cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce"). La nuova
formula, apprezzabile per corrispondere alle esigenze di autonomia
della incriminazione (eliminando la necessità del rinvio alla
definizione extrapenale di "gestione") pare più completa di quella
attuale (in particolare per il riferimento al "procurare ad
altri"). Ma, per vero, venendo meno il riferimento al carattere
organizzato della condotta, non si capisce il senso della nuova
incriminazione, se non immaginando la volontà di sostituire con un
delitto ciò che ora è punito a titolo di contravvenzione: una
semplice attività di gestione di rifiuti non autorizzata, seppur in
ingenti quantitativi.
Il mancato riferimento al carattere organizzato della condotta
troverebbe, invece, una specifica risposta nell'ipotizzato art.
452-nonies (Delitti ambientali in forma organizzata), volto a
prevedere una circostanza aggravante per l'art. 416 c.p. (di un
terzo) in relazione allo scopo di commettere taluno dei nuovi
delitti ambientali. Se, invece, gli stessi reati fossero commessi
"avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo
416-bis" (cioè "della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva"), "ovvero avvalendosi dell'associazione di cui
all'articolo 416-bis", sarebbero quest'ultimi a risultare aggravati
(le pene previste per ciascun delitto ambientale sarebbero,
infatti, aumentate fino alla metà e l'aumento non potrebbe comunque
essere inferiore a un terzo).
A questo proposito l'opzione avanzata è efficacemente
criticata(89), perché comporterebbe, rispetto all'art. 416 c.p., un
aggravamento irragionevole del trattamento sanzionatorio per
l'associazione finalizzata ai delitti ambientali rispetto ad altri
vincoli associativi capaci di esprimere più intensi livelli di
disvalore (come, ad esempio, "un'associazione di sicari,
finalizzata all'esecuzione di omicidi su commissione", ma anche
finalizzata a rapine o altri gravi reati, esclusi quelli per i
quali già oggi è previsto un aggravamento di pena) e per l'art.
416-bis una inutile duplicazione dell'aggravamento di pena previsto
in dipendenza di un dato fattuale identico: cioè "l'aver agito con
metodo mafioso". Sottacendo il rischio che il declassamento a
circostanza comporterebbe in questi casi: cioè la alta probabilità
di vedere lo specifico disvalore della fattispecie annullato dal
meccanismo del bilanciamento ex art. 69 bis c.p., magari attraverso
il riconoscimento delle "attenuanti generiche".
Nel complesso, insomma, non pare che il legislatore, col progetto
di riforma, abbia fatto un gran passo in avanti. Il regime attuale,
infatti, pare più congruo a combattere il fenomeno, anche
considerato che, come sottolineato(90), stante la disciplina
attuale, l'art. 260 ben può concorrere con l'art. 416 c.p.
Approfondimenti
(1) - Per una panoramica sull'ampio dibattito tra "globalisti" e
"scettici" e sulle profonde questioni sollevate dalla politica di
globalizzazione, D. Held, A. McGrew, Globalismo e antiglobalismo,
Bologna, 2003. Un classico sull'argomento è quello del premio Nobel
per l'economia J. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori,
Torino, 2002. Dello stesso autore, da ultimo, La globalizzazione
che funziona, Torino, 2007, ove si sviluppa una visione della
globalizzazione che diviene davvero capace di sviluppare tutte le
sue potenzialità solo coniugando il rispetto della democrazia e
della giustizia sociale. Tra gli "scettici", in sintonia con l'idea
che la globalizzazione non abbia cancellato il ruolo di regolatore
dello Stato-nazione, ma lo abbia semplicemente modificato rispetto
a quello ereditato dall'era keynesiana, L. Weiss, The Myth of the
Power State, Cambridge, Polity Press, 1998.
(2) - La dottrina penalistica ha ampiamente evidenziato il ruolo
della sanzione criminale in questo contesto, all'interno del quale,
per vero, spesso al diritto penale viene riconosciuta una troppo
"facile popolarità" ed una "generale funzione di palingenesi
sociale" attraverso cui realizzare il "risanamento etico della vita
economica" (così: Zannotti Il nuovo diritto penale dell'economia,
Milano, 2006, 5, e letteratura ivi citata). Ma è anche vero che le
più recenti riforme nel campo del diritto penale economico
sembrerebbero andare in una direzione diametralmente opposta: si
pensi, per tutte, a quella dei reati societari (d.lgs. n. 61/2002),
che, come avvertiva un Maestro, certo non ha contribuito ad
affermare un "forte" quadro assiologico di riferimento attraverso
il quale "stimolare" un rafforzamento dell'etica degli affari. Si
pensi, per tutte, alla vicenda delle soglie quantitative di
rilevanza delle condotte di falsificazione dei bilanci (che fissano
il limite fino al quale "gli amministratori… possono impunemente
rubare e quando, invece, rischiano di passare ufficialmente per
ladri"): esse costituirebbero "un modello di traduzione in termini
normativi della cultura dell'illegalità" (Crespi, Il falso in
bilancio e il pendolarismo delle coscienze, in Rivista delle
società, 2002, 458). Sul punto si legga, da ultimo, la bella
analisi di Forti, Percorsi di legalità in campo economico: una
prospettiva criminologico-penalistica, quaderno n. 15, Associazione
per lo sviluppo di banca e borsa, Ciclo di conferenze e seminari
"L'uomo e il denaro", Milano 6 novembre 2006, 9, riprodotto ora in
Aa.Vv., Diritto penale dell'impresa. Materiali per lo studio, a
cura di A. Alessandri, Torino, 2007, 46 ss.
(3) - Del degrado etico dell'attuale mondo degli affari (svelato in
Italia, in particolare, dagli scandali "Parmalat" e "Cirio") hanno
parlato i maggiori studiosi italiani del diritto penale
dell'impresa (vedasi, per tutti: Stella, Il mercato senza etica, in
De Maglie, L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle
società, Milano, 2002). Al "crollo dello standard etico del mondo
degli affari", fa riferimento anche Pedrazzi, Prefazione, in
Aa.Vv., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A.
Alessandri, Milano, 2002, XIX. Il fenomeno non è, come risaputo,
solo nazionale: si pensi a quanto accaduto, nei primi anni del
nuovo millennio, negli USA (casi "Enron" e "Worldcom"), che, però,
ha indotto quell'ordinamento ad una robusta reazione
(concretizzatasi nel Sarbanes-Oxley Act del 2002) che in Italia,
invece, è mancata (se non nelle forme blande della c.d. legge sul
risparmio del 2005).
(4) - Sulla contiguità dei due campi, quello dei reati che si
consumano nello svolgimento della attività dell'impresa lecita, e
quello dell'impresa criminale (espressione della criminalità
organizzata), vedasi, da ultimo, gli spunti offerti da Alessandri,
Attività d'impresa e responsabilità penali, in Rigpp, 2005, 534 ss.
riprodotto, ora, in Aa.Vv., Diritto penale dell'impresa. Materiali
per lo studio, cit., 4 ss. L'autore spiega quali siano i punti di
contatto tra i due ambiti, e a quali interessi corrispondano: da
una parte "la naturale disponibilità dell'impresa lecita - nella
sua forma - ad essere occupata da modelli, politiche, e persone
essenzialmente orientate ad obiettivi di natura illecita, che ne
trasformano il volto", dall'altra "la necessità dell'economia
criminale di avere teste di ponte nell'economia pulita per ragioni
inerenti il commercio giuridico". Continua l'autore affermando che,
in ogni modo, vi è la possibilità "di ricostruire i tratti
identificativi dell'impresa lecita, soprattutto sulla base della
mancanza" degli indici di "continuità criminosa" e di
"progettualità compiutamente illecita". Altro punto di contatto tra
le due realtà tipologiche (impresa costituzionalmente lecita e
impresa criminale) è, invero, come osserva sempre l'autore,
rappresentata dalle forme di contrasto ai due fenomeni, che vanno
sempre più avvicinandosi, soprattutto al fine di colpire il "comune
orientamento al profitto". Si pensi alla storia recente
dell'istituto della confisca. Sull'argomento si rimanda, da ultimo,
a: Maugeri, La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti
da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, in
Rtdpe, 2007, 487 ss.
(5) - Status riconducibile, non di rado, a quello tratteggiato da
Edwin Sutherland (l'inventore della nota espressione white collar
crime) di rispettabilità ed elevata condizione sociale: il
white-collar criminal, appunto. E. Sutherland, Il crimine dei
colletti bianchi. La versione integrale (1983), a cura di G. Forti,
Milano, 1987. Per ulteriori riferimenti si rimanda a Forti,
L'immane concretezza, Milano, 2000, specialmente 311 ss.
(6) - Sulla nozione penalmente rilevante di partecipazione
associativa e per una importante precisazione in tema di c.d.
"concorso esterno", vedasi Cass. SS.UU., 12 luglio 2005, Mannino,
in Foro.it, 2006, II, 80 (sul punto più diffusamente oltre).
(7) - Mi riferisco, in particolare, a quelle condotte proprio dai
reparti operativi del Comando dei Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente: tra le più note degli ultimi anni quelle intitolate
"Re Mida", "Marco Polo" e "Sacher compost".
(8) - Per una più completa visione del fenomeno utili riferimenti
si rinvengono negli Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
della XIII, XIV e XV legislatura e nella Relazione sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa
Antimafia, primo semestre 2006 e nello Studio dell'Alto Commissario
anticorruzione, I pericoli di condizionamento sulla pubblica
amministrazione da parte della criminalità organizzata, 2006, Note
sullo stato di sicurezza in Italia, agosto 2006 (Min. Interno).
Vedansi anche i Dossier di Legambiente (Rapporto "Ecomafia")
redatti, per ciascun anno, dal 1994-1997 al 2007 (vedasi
www.legambiente.it.
(9) - Per vero al Senato è stato presentato anche un diverso
disegno di legge, rubricato "Disposizioni concernenti i delitti
contro l'ambiente" (comunicato all'organo di Presidenza il 18
aprile 2007) che peraltro condivide le linee guida di quello
governativo. Sul punto v.: Muscatiello, Aspettando Godot, in Dpp,
11, 2007, 1528.
(10) - Già l'articolato prodotto dalla Commissione ministeriale
costituita nel 1997 e presieduta dal prof. Adelmo Manna prevedeva
l'introduzione di un autonomo Titolo VI bis intitolato ai "Delitti
contro l'ambiente", che, "per chiare ragioni di affinità" era stato
collocato di seguito ai delitti contro l'incolumità pubblica
(Manna, Plantamura, Una svolta epocale per il diritto penale
ambientale italiano?, in Dpp, 2007, 8, 1075; su quest'ultimo
progetto, in particolare, si rimanda a: Manna, Realtà e prospettive
della tutela penale dell'ambiente in Italia, in Rtdpe, 1998, 867
ss.). Per completezza occorre ricordare come prima il Progetto
Pagliaro per un nuovo codice penale (del 1992) e poi anche il
Progetto Nordio (prodotto dalla Commissione parlamentare istituita
all'apertura della XIV legislatura con lo stesso obiettivo) avesse
previsto, in una ipotetica nuova parte speciale (e in una
importante posizione), la previsione di reati contro l'ambiente e
il patrimonio culturale. La reiterata intenzione di collocare la
tutela dell'ambiente nel codice penale conferma il "mito negativo"
(così: Palazzo, Per una razionalizzazione della legislazione
complementare, in Cp, 2003, 317) che accompagna nel nostro
ordinamento la legislazione penale complementare, in rapporto ad
una sorta, invece, di aurea perfezione del diritto penale collocato
nel codice. Mito innalzato dallo sdegno intellettuale di molti
innanzi alla mortificazione del codice, privato della sua posizione
di centralità rispetto alla tutela di valori fondanti della
convivenza civile e dell'ordine costituzionale, a favore della
nascita di sottosistemi speciali costituiti al di fuori di
esso.
(11) - Sulla questione si rimanda al paragrafo 7 di questo
studio.
(12) - Gli artt. 174 e 175 del Trattato sull'Unione europea
elevano, infatti, l'ambiente ad oggetto della politica comunitaria.
La tutela dell'ambiente costituisce un vero e proprio "valore"
(espressamente menzionato all'art. 37 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000), la cui tutela deve essere assicurata in relazione
all'attuazione di tutte le attività delle istituzioni e di tutte le
politiche e forme di cooperazione previste dal Trattato, incluse le
cd. relazioni esterne dell'Unione europea, nonché la Politica
Estera e la Cooperazione giudiziaria in materia penale. Il ruolo
delle norme comunitarie nella definizione dello statuto penale
dell'ambiente sarà, dunque, sempre più decisivo, testimoniando la
sempre maggiore capacità di penetrazione del diritto comunitario in
spazi un tempo ritenuti "impermeabili" rispetto ad interventi
"esterni", stante la regola costituzionale della riserva di legge
nazionale.
(13) - Sulle vicende travagliate della decisione quadro della UE,
n. 80/2003 GAI, come noto annullata nel settembre 2005 dalla Corte
di giustizia (e che aveva l'obiettivo di riavvicinare le
disposizioni penali interne a ciascun Stato membro, anche mediante
l'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche),
da ultimo: Manna, Plantamura, Una svolta epocale per il diritto
penale ambientale italiano?, cit., 8, 1076, al quale si rimanda per
ulteriori riferimenti. Peraltro, già nella disciplina del mandato
d'arresto europeo, i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi
dei reati sensibili previsti dall'art. 2 della decisione-quadro
2002/584/Gai, per i quali, al fine di ottenere l'immediata consegna
del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro, non
occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto
nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla
duplice incriminazione. In ogni modo la proposta di Direttiva è
diretta a vincolare gli Stati membri all'adozione di misure penali
effettive contro gravi reati ambientali, quali l'emissione illegale
delle sostanze pericolose nell'aria, nell'acqua o nel terreno, il
trasporto illegale di rifiuti, il commercio illegale di rifiuti
pericolosi. La proposta viene di fatto a sostituire la citata
decisione quadro sui crimini ambientali.
(14) - Per una ricognizione degli schemi di incriminazione delle
condotte lesive del bene ambiente nei principali ordinamenti
continentali, si rimanda a: Siracusa, La tutela penale
dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano,
2007, in particolare 94 ss. Pare utile, in questa sede, ricordare
come in Germania i reati contro l'ambiente siano inseriti nel
codice penale (§§ 324-330d), secondo modelli diversificati: in
parte secondo lo schema di accessorietà dell'incriminazione al
precetto amministrativo (con o senza inclusione dell'evento di
danno o di pericolo concreto), in parte secondo quello penalistico
puro, cioè senza alcun rinvio alla disciplina extrapenale nella
descrizione del fatto tipico (così il § 330, che punisce
l'avvelenamento dell'acqua, aria e suolo dal quale derivi un
pericolo di pregiudizio per la salute pubblica o il pericolo di
morte, con un aumento della sanzione se dal fatto consegua la morte
di una persona). Anche in Spagna è nel codice penale (tit. XVI del
libro II) che troviamo allocate incriminazioni poste a tutela
dell'ambiente, secondo un modello misto dove alla violazione delle
norme amministrative deve, però, affiancarsi la lesione o la messa
in pericolo per l'ambiente. Mentre in Francia troviamo la
situazione più simile a quella italiana, con una collocazione,
fuori del codice, di fattispecie incriminatici, per lo più
contravvenzionali, fortemente ancorate al regime
amministrativo.
(15) - Cfr.: Bajno, voce Ambiente (tutela dell') nel diritto
penale, in Digdp, I, 1987, 115 ss. L'autore ricorda come tra i
giuristi si tenda a considerare l'ambiente, più che come una realtà
unitaria-naturalistica d'insieme, nelle unità costitutive di esso.
In questo senso "il termine ambiente indica l'ecosistema naturale,
ossia le componenti della biosfera (l'aria, l'acqua e il suolo),
che possono essere pregiudicate dalle varie forme di inquinamento
(atmosferico, idrico, del suolo, acustico e radioattivo)". Così:
Giunta, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto
penale dell'ambiente, in Rtdpe, 2002, 4, 845.
(16) - Per approfondimenti si rinvia a: Giunta, Ideologie punitive,
cit., 845 ss.; Bernasconi, Il difficile equilibrio tra legalità ed
offensività nella tutela penale dell'ambiente, ivi, 2003, 1-2;
Muscatiello, La tutela penale dell'ambiente e il terzo scacchiere,
ivi, 2005, 3, 701 ss.; Siracura, La tutela penale dell'ambiente,
cit., passim.
(17) - L'ambiente è un valore "nuovo", è chiaro, non perché
prodotto dalla modernità, ma perché solo la nostra epoca ne ha
messo in luce la vulnerabilità da parte dell'uomo. Mai, prima della
nostra era, l'uomo ha potuto tanto, in termini di capacità
tecnologica e d'impatto sulla propria dimensione "originariamente
naturale". Mai prima della nostra era l'uomo si è posto di fronte a
ciò che lo circonda in una prospettiva di crescente
estraneizzazione. L'uomo contemporaneo è, nonostante l'enorme tecné
acquisita, o, anzi, malgrado essa, paradossalmente, rispetto
all'ambiente, sempre meno "padrone" e sempre più "ospite". In
questo senso dovrebbe essere rivista la tradizionale visione
antropocentrica della natura profondamente radicata nella cultura
giudaico-cristiana: Genesi, 1,27-28. Proteggendo l'ambiente dal
degrado l'uomo protegge, in definitiva, se stesso (certo la sfida
mossa dall'etica ambientale taccerebbe di cinismo questa
conclusione, perché incapace di modificare il tipico atteggiamento
dell'uomo occidentale verso l'ambiente naturale e non riscatterebbe
l'intrinseca dignità di tutte le cose viventi, indipendentemente
dalla loro utilità agli scopi umani). In una chiave puramente
utilitaristica preservando le qualità ecologiche e il pregio
estetico del pianeta l'uomo preserva le proprie condizioni
esistenziali. Che la natura possieda un valore intrinseco piuttosto
che strumentale per l'uomo, è certo che le alterazioni ambientali
prodotte dai comportamenti umani, in definitiva, danneggiano la
collettività e gli individui tutti perché il nostro benessere è
strettamente dipendente dalle condizioni dell'ambiente nel quale
viviamo. Recisi i legami ancestrali con ciò che lo ha partorito,
l'uomo si è scoperto più debole e non più forte. La potenza
tecnologica dell'uomo ne ha rivelato la fragilità. L'umanità,
attraverso la manipolazione dell'ambiente, si è esposta ad insidie
un tempo sconosciute che, tra l'altro, solo il trascorrere del
tempo (che l'uomo non può controllare) rivela. Ciò che è "buono"
oggi domani potrebbe rivelarsi "cattivo". L'uomo è, quindi,
costretto a tornare all'ambiente e a dedicare ad esso attenzione e
cura, anche normativa. Il bene ambiente, insomma, rappresenta,
certamente, un valore della vita dell'uomo (v.: Romano,
Commentario, 303), con una riconosciuta e oggi espressa dignità
costituzionale: in particolare l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.,
infatti, affida la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua
interezza, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e
Regioni, in via esclusiva allo Stato. Quest'ultima norma, nello
specifico, parla di "ambiente" in termini generali e
onnicomprensivi, non a caso, accostando ad esso la parola
"ecosistema". Pertanto "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente
come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che
hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come
parti del tutto" (da ultimo, così, C. Cost. sentenza n. 378/2007).
E tale disciplina "inerisce ad un interesse pubblico di valore
costituzionale primario (sentenza n. 151/1986) ed assoluto
(sentenza n. 210/1987), e deve garantire (come prescrive il diritto
comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile
da altre discipline di settore" (C. Cost. 378 cit.).
(18) - Secondo la liberale teoria del bene giuridico esso
costituisce il referente oggettivo dell'incriminazione. Il bene
giuridico esprimerebbe una scelta del legislatore su un piano
assiologico di meritevolezza della pena in relazione a determinate
condotte. Nella categoria dogmatica del bene giuridico si verrebbe
a radicare il principio di offensività: non c'è reato senza offesa
ad un bene giuridico. L'offesa dovrebbe possedere una dimensione
materiale, cioè essere tale da includere una aggressione (sotto
forma di messa in pericolo o di lesione) di un bene che si traduca
nella realizzazione di un fatto (diritto penale del fatto contra
diritto penale dell'autore). In questo senso il bene giuridico
attiene alla dimensione oggettiva del reato, perché è nelle note
oggettive e storiche del fatto che si rivela la lesione di un dato
bene. Ora, in base a questa idea, tutti i reati dovrebbero essere
descritti come dei fatti offensivi, sebbene non tutti dovrebbero
necessariamente concentrare l'offesa nella produzione di un evento
(cioè nel c.d. disvalore di evento, come avviene ad esempio nei
reati casualmente orientati), con o senza un riposizionamento del
disvalore su eventuali note tipiche della condotta (come succede
nei reati di evento a forma vincolata) se non esclusivamente sulla
condotta (reati c.d. di mera condotta). Il collegamento tra fatto
descritto dalla norma incriminatrice e il bene oggetto di tutela
esprime la dimensione offensiva del reato, secondo una scalarità
progressiva che va dal pericolo di lesione alla lesione del bene
mediante il compimento della condotta tipicizzata. In generale sul
tema vedasi: Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene
giuridico, Milano, 1983.
(19) - Sulla questione specifica: Giunta, Il diritto penale
dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni, in
Ridpp, 1997, 1099 ss. Da ultimo, in generale: Cocco, Beni giuridici
funzionali versus bene giuridico personalistico, in Scritti in
onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006.
A questo proposito la dottrina ha messo in luce come dietro la
scelta tra un modello di tutela dell'ambiente penalistico puro ed
uno politico-amministrativo si annida la spinosa questione della
separazione dei poteri e, quindi, del possibile ruolo di
"protagonista diretto del giudice nella lotta all'inquinamento",
come controllore della legalità dell'azione amministrativa. Sul
punto: Insolera, Modello penalistico puro per la tutela
dell'ambiente, in Dpp, 1997, 739. Su quest'incrocio pericoloso per
la conservazione degli equilibri tra i poteri dello Stato, v.:
Cocco, L'atto amministrativo invalido nelle fattispecie penali,
Cagliari, 1996 e più di recente: Gambardella, Il controllo del
giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 2002. In
giurisprudenza tende, comunque, a prevalere di recente un
orientamento volto a ricercare un oggetto di tutela che emerga
anche a dispetto dell'azione amministrativa di tutela
dell'ambiente, al quale la norma incriminatrice si rivolgerebbe
direttamente, indipendentemente dalla mediazione dell'azione
amministrativa. Cioè il giudice penale sarebbe legittimato a
valutare direttamente, per accertare il reato (e non per decidere
sulla legittimità dell'atto amministrativo) la conformità
dell'opera ai parametri di legalità di natura extrapenale cui
rimanda l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice.
L'indirizzo mi pare reclamare chiaramente una più netta
emancipazione della disciplina penalistica da quella amministrativa
che però, come vedremo, non è immune da insidie, specie quando la
lesione dell'ambiente viene affidata al controverso dogma della
causalità.
(20) - Giunta, Ideologie punitive, cit., 856. Nel complesso, è
stato recentemente ricordato, si tratta comunque di un apparato
repressivo che o funziona poco o comunque funziona male (così, da
ultimo: Muscatiello, Aspettando Godot, cit., 1521).
(21) - Già preparata, in Italia, prima dalla Commissione Pagliaro,
e, come si è detto, poi dalla Commissione Manna e poi dal Progetto
Nordio.
(22) - Nel disegno riformista, si legge nella Relazione di
accompagnamento al disegno di legge delega, le contravvenzioni
tradizionali non scomparirebbero, ma si affiancherebbero ai nuovi
delitti del codice penale. Il rapporto tra le due forme di
incriminazione sarà, si legge sempre nella relazione, risolvibile
secondo il generale principio dell'assorbimento: "è chiara peraltro
la scelta secondo la quale quando il medesimo fatto sarà punito in
via contravvenzionale in ragione del pericolo astratto cagionato e
come fattispecie delittuosa (come reato di pericolo concreto o di
danno), si applicherà solo la seconda disposizione in ragione" si
diceva "del principio c.d. di assorbimento". Più in generale queste
considerazioni obbligherebbero a valutare la necessità di
razionalizzare su una più larga scala la legislazione penale
complementare (nella specie d'impresa). Il tema è tornato
prepotentemente di attualità a seguito, da una parte del perdurante
tentativo di ri-codificare il nostro diritto penale e, quindi, di
immaginare nuovi assetti ai rapporti tra codice e leggi speciali.
Dall'altra dall'iniziativa che il legislatore nazionale ha assunto
nel frattempo, indipendentemente dalla possibilità di realizzare
quell'ambizioso progetto: mi riferisco alla recente proliferazione
di testi unici e leggi organiche di riforma (c.d. codici di
settore: tra questi il T.U. ambientale, ma ancora, si pensi al T.U.
dell'urbanistica, T.U. dei beni culturali, etc., tutti dotati di
una autonoma appendice "penalistica"), che hanno significativamente
riordinato la legislazione complementare nazionale, e quindi anche
molte discipline penali extra-codicem. Un simile intervento
d'ordine contro la polverizzazione delle incriminazioni in vero è
stato imposto dai "numeri": da un recente calcolo in Italia risulta
che i reati collocati oltre i confini del codice (sarebbero ben
5.500!) si pongono (all'incirca) in un rapporto di 10 a 1 rispetto
a quelli che, più o meno stabilmente, albergano al suo interno, e
cioè nella rassicurante "cittadella illuministica". Sul punto si
rimanda a: Donini, (a cura di) in Modelli ed esperienze di riforma
del diritto penale complementare, Padova. In particolare i maggiori
incrementi, in termini numerici, della legislazione penale
complementare si sono avuti negli anni '50 e '90 (fonte: ricerca
cofinanziata Murst su "La riforma del diritto penale
complementare").
Per quanto concerne il "nuovo codice penale", negli ultimi 15 anni
si sono intensificati i tentativi di darlo alla luce (commissioni
Pagliaro, Riz, Grosso, Nordio, Pisapia). La storia della tentata
riforma, per vero, è antica (quasi quanto il codice, potremmo dire
parafrasando le parole dello Jescheck, Il significato del diritto
comparato per la riforma penale, in Ridpp, 1978, 803, per il quale
"La riforma penale è vecchia quanto il diritto penale stesso"). Ma,
è stato efficacemente scritto, "è dubbio che mai", in Italia, "sia
stata seriamente coltivata l'idea" di sostituire il codice Rocco
con uno integralmente nuovo (Dolcini, voce "Codice penale", in
Digdp, II, 284). Questo proposito, abbandonato già nel corso del
1945, quando si era posta la questione di superare una legislazione
che si riteneva diretta espressione del regime autoritario appena
crollato, sebbene periodicamente ricorrente nella storia
parlamentare repubblicana, comunque non ha mai conosciuto grandi
fortune. Diversi esiti, invece, ha avuto, in altri ordinamenti
europei, il movimento internazionale di riforma, che ha permesso a
tanti Paesi a noi vicini di darsi un nuovo codice, corredato, come
si è visto, il più delle volte di una parte speciale dedicata
all'ambiente.
(23) - Mi si consenta di rimandare a: De Santis, La causalità
penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma,
in Aa.Vv., Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici,
Padova, 2007.
(24) - Come si legge nella Relazione illustrativa di
accompagnamento al disegno di legge, la configurazione di reati di
evento o di pericolo concreto realizzerebbe l'idea di "un codice
penale incentrato sul rigoroso rispetto del principio di
offensività del reato".
(25) - Il riferimento è, per tutti, al Maestro recentemente
scomparso, F. Stella, (in particolare in Giustizia e modernità, 3a
ed., Giuffrè, 2003; ID., I saperi del giudice, Giuffrè, 2004; ID.,
Il giudice corpuscolariano, Giuffrè, 2005).
(26) - In particolare: Giunta, Ideologie, cit., 860. Suggerisce a
questo proposito l'autore che occorrerebbe riferire "le valutazioni
di pericolo concreto a condotte già di per sé inosservanti della
disciplina amministrativa dell'ambiente, pena la perdita di un
importante parametro di illiceità di base, capace di operare anche
come criterio di sicura atipicità delle condotte conformi alla
disciplina extrapenale", (ivi).
(27) - Manna, Plantamura, Una svolta, cit., 1077.
(28) - Cfr. art. 102 del Progetto di articolato: "Prevedere il
delitto di alterazione dell'ecosistema, consistente nel fatto di
chi, effettuando scarichi o immissioni di sostanze o energie ovvero
emissione di suoni e rumori in violazione dei limiti di
accettabilità fissati secondo la legge, contribuisce a determinare
una alterazione della composizione o dello stato fisico
dell'ambiente".
(29) - Sul punto: Canestrai, Cornacchia, De Simone, Manuale di
diritto penale, parte generale, Bologna, 2007, 722. Il tema è
notoriamente complesso e non esauribile, ovviamente, in una fugace
annotazione. In massima sintesi: il nostro codice, nella scelta per
una tipizzazione unitaria della fattispecie concorsuale, ha
affidato (questi furono gli intendimenti dei compilatori) al
criterio causale il ruolo di determinare la condotta di
partecipazione rilevante. Ma è risaputo anche che "il meccanismo
concettuale di tipizzazione affidato alla causalità, elaborato per
operare in ambito monosoggettivo, entra in crisi quando deve
definire la soglia di rilevanza concorsuale" (Insolera, Causalità e
reati plurisoggettivi, in Ridpp, 2007, 570). Ciò per due ragioni:
perché non è facile identificare in questo contesto il secondo
termine del rapporto causale e perché "la formula della condicio
sine qua non, che nell'accertamento del nesso eziologico conduce a
risultati troppo estesi, tanto da richiedere dei criteri di
delimitazione della rilevanza causale, si rivelerebbe inidonea a
ricomprendere talune condotte di partecipazione ritenute
sicuramente rilevanti, ma in effetti non condizionanti la
realizzazione concorsuale" (Grasso, in Romano, Grasso, Commentario
sistematico del codice penale, II, Milano, 2005, 160) (negli stessi
termini Insolera, ult. cit., 562-563: l'utilizzo del paradigma
causale nell'ambito dell'illecito plurisoggettivo, e in particolare
della csqn "gioca un ruolo diverso rispetto al problema
dell'imputazione dell'evento", sostituendosi all'obiezione del
regresso indefinito quello della eccessiva limitatezza). Il
riferimento è ai casi di scuola del palo rimasto inattivo o del
complice maldestro o che ha fornito lo strumento inutilizzato.
Questa constatazione dovrebbe indurre a rinunciare al paradigma
causale e, "con esso, ad una funzione di garanzia, non foss'altro,
assicurata dalla sua indiscussa sedimentazione epistemologica
__________________
anche nel campo delle scienze giuridiche?" (si chiede Insolera,
ult. cit., 570). A questo proposito è fin troppo noto che, nel
contesto dell'illecito plurisoggettivo, si sia proposto di far
ricorso "ad una diversa nozione di causalità" (agevolatrice o di
rinforzo) o, addirittura, di rinunciare alla causalità optando
direttamente per il criterio dell'aumento del rischio, verificato
ex ante (sul punto: Grasso, cit., e letteratura ivi riportata).
Ora, al di là delle ipotesi nelle quali non è certo il ricorso al
modello causale ad identificare la rilevanza concorsuale del
contributo, quanto, invece, la diretta riconducibilità al modello
legale (casi di attività di partecipazione tipica), anche rispetto
alle ipotesi di contributo atipico, senza considerare la
problematica identificazione del secondo termine della relazione
causale, deve seguirsi quell'orientamento che nega l'esistenza di
"un effettivo spazio applicativo per la nozione di causalità
agevolatrice o di rinforzo" (per tutti: Grasso, ult. cit., 163 ss.)
"che sussisterebbe in tutte le situazioni in cui la condotta del
compartecipe, pur non apparendo condizionante in senso proprio, ha
tuttavia contribuito alla realizzazione del risultato facilitando
la realizzazione dell'evento, accrescendo la certezza della sua
attuazione, conferendo allo sviluppo del fatto un grado superiore
di forza attiva" (così: Grasso, cit., 166, in corsivo la citazione
di Class, Die Kausalitaet der Beihilfe, in Fest Stock, 1966, 126).
Al di là dell'argomento testuale ricavabile dall'art. 114 c.p. sul
contributo di minima importanza "come contributo non necessario"
(Insolera, ult. cit., 566), in realtà, i casi che la teoria della
causalità agevolatrice pretenderebbe di poter risolvere (chiave
invece di trapano; benzina invece di petrolio) possono esserlo già
ricorrendo alla formula condizionalistica, quando solo si
identifichi correttamente l'accadimento-fatto tipico di reato in
senso non astratto ma concreto anche in termini temporali (un fatto
anticipato nel tempo grazie all'intervento di una qualche ulteriore
condotta è un fatto diverso di quello che si avrebbe avuto se
quella condotta non si fosse verificata: sul punto mi si consenta
un rinvio a: De Santis, Gli effetti del tempo nel reato, Milano,
2006) e trascurando i fattori causali solo ipotetici (sul punto,
amplius: Grasso, cit., 166 ss.). La causalità è un criterio, in
questa sede, di tipizzazione e non di imputazione di eventi
naturalistici, ma sempre radicato ex post, cioè nel passato degli
avvenimenti accaduti, che si risolve nella ricerca a ritroso di una
condizione necessaria dell'evento, non surrogabile con formule
prognostiche di idoneità del contributo ad aumentare, ex ante, le
probabilità di realizzazione di un accadimento. Il nostro
ordinamento (si pensi al caso del complice maldestro o della chiave
rimasta inutilizzata), come ci ricorda la dottrina, non prevede,
del resto, il mero tentativo di partecipazione (per tutti:
Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale,
Milano, 2006, 359), (v. anche a questo proposito la nota successiva
e il richiamo a quanto affermato dalle SS.UU. 12 luglio 2005,
Mannino, cit.).
(30) - Cass., Ss.Uu., 10.7.2002, Franzese, in Cass. pen., 2002,
3643; ivi, 2003, 1175, e in Riv. pen., 2002, 885. In dottrina,
Blaiotta, Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano
l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale
di eventi singoli, in Dir. pen. e proc., 2003, 50; Di Martino, Il
nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità,
certezza e accertamento, in Cass. pen., 2002, 3643; Massa, Le
Sezioni Unite davanti a "nuvole e orologi", in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2002, 767. Sulla decisione mi si consenta, in
particolare, di rinviare a: De Santis, Gli effetti del tempo nel
reato, Milano, 2006, passim, e, soprattutto, a ID., La causalità
penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma,
in Aa.Vv., Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici,
cit. Sull'argomento vedasi anche: Masera, Accertamento alternativo
ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, Milano, 2007. Sul
piano specifico, cui si è fatto cenno a proposito del ruolo del
criterio casuale nell'illecito plurisoggettivo, si rammenti come la
citata SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino, abbia, sotto questo profilo,
offerto un importante chiarimento intorno al tema della
tipizzazione del contributo punibile a titolo di concorso
eventuale. La S.C., prendendo posizione sulla configurabilità
dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei
reati associativi, ha precisato anche quali debbano essere "i
requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale
significativo del concorso di persone nel reato". Quindi, "che
siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli
elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma
incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia
oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi
(arg. ex art. 115 cod. pen., circa la non punibilità del mero
tentativo di concorso, nelle forme dell'accordo per commettere un
reato e dell'istigazione accolta a commettere un reato, non seguite
però dalla commissione dello stesso)". Inoltre, per quel che più ci
importa, "che il contributo atipico del concorrente esterno, di
natura materiale o morale"…"abbia avuto una reale efficienza
causale, sia stato condizione necessaria - secondo un modello
unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio
sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente
orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso".
Sotto questo aspetto le SS.UU. del 2005 hanno puntualizzato che,
dipendendo l'identificazione del contributo penalmente rilevante da
un accertamento causale, "non sia affatto sufficiente che il
contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante -
sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di
realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex
post, si riveli per contro ininfluente o addirittura
controproducente per la verificazione dell'evento lesivo. L'opposta
tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende
ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto
con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del
mero tentativo di concorso". In ogni modo per riempire di contenuto
la formula vuota della csnq, sempre a detta delle SS.UU. del 2005,
occorrerebbe rifarsi al criterio della "certezza processuale", così
come definito dalle Ss.Uu. "Franzese" del 2002.
(31) - Per tutti, nella manualistica, per un quadro di sintesi:
Canestrari, Cornacchia e De Simone, ult. cit., 297, a cui si rinvia
per i riferimenti alla vasta letteratura formatasi sulla materia.
Da ultimo, per un affascinante affresco ricostruttivo degli aspetti
storici e dogmatici della responsabilità degli enti: Marinucci, La
responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo
storico-dogmatico, in Ridpp, 2007, 445.
(32) - Per vero un molto timido ed estremamente incerto passo in
questa direzione è già stato compiuto dal legislatore con il D.Lgs.
152 del 2006, attraverso la previsione contenuta all'art. 192,
comma 4, per il quale, qualora la responsabilità per l'abbandono e
il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica "ai sensi e
per gli effetti del comma 3" sono tenuti in solido la persona
giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della
persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Quest'ultima previsione, per vero, appare per
molti versi oscura. Il comma 3, infatti, dispone che l'abbandono e
il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee sono puniti ai
sensi degli artt. 255 e 256. Più esattamente l'art. 255 punisce con
una sanzione amministrativa il fatto se commesso da "privati",
l'art. 256, 2, punisce lo stesso fatto a titolo di contravvenzione
se commesso da titolari di imprese e da responsabili di enti.
Sempre l'art. 192 (comma 3) dispone che, salva l'applicazione delle
sanzioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti
al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal
fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al
recupero delle somme anticipate.
Orbene la disposizione del 4° comma, come si diceva, fa esplicito
riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001, ma al
contempo richiama anche la categoria della "solidarietà", che nulla
ha a che vedere con lo schema di quest'ultimo decreto". Inoltre la
disposizione prende in considerazione solo il fatto commesso da
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, con una
formula, quindi diversa da quella usata dall'art. 256, 2 (che parla
invece di titolari di imprese e di responsabili di enti). In ogni
modo l'estensione di responsabilità alla sola persona giuridica e
non anche all'ente che ne sia privo dovrebbe avvenire,
verosimilmente, secondo lo schema di imputazione dell'art. 6 d.lgs.
231/2001 (reato commesso da soggetti apicali). La norma in
questione però non indica la misura della sanzione (pecuniaria, non
essendo espressamente disposta una sanzione interdittiva, come
richiesto dall'art. 13 d.lgs. 231/2001). Resterebbe, a questo
punto, da valutare il senso del riferimento fatto alla categoria
della solidarietà, del tutto inconferente rispetto allo schema del
d. 231 (che configura una responsabilità diretta ed autonoma
dell'ente rispetto a quella della persona fisica autrice del
reato). Si potrebbe pensare, allora (in dottrina così: Arena,
Cassano, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano,
2007, 37 ss.), che il legislatore abbia semplicemente voluto
riproporre lo schema già delineato dall'art. 6, 3 L. 689/81, e,
quindi, aver previsto una obbligazione in solido della persona
giuridica per il pagamento dell'ammenda con l'autore del fatto
(ricordiamo che, diversamente, l'art. 197 c.p. non prevede una
obbligazione solidale ma sussidiaria in caso di insolvibilità del
condannato). Al di là della plausibilità di quest'ultima
ricostruzione, per vero eccessivamente forzata, resta un
"pasticciato" riferimento ad un modello di responsabilizzazione
dell'ente che meriterà ben altro utilizzo in futuro per questo
settore.
(33) - V. il nuovo art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, che recita:
"1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore
a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un
anno".
(34) - Tra le quali spicca l'intensificazione, per numero e
qualità, delle clausole e dei meccanismi premiali, volti a
garantire, attraverso l'incentivazione di condotte ripristinatorie
post factum, la realizzazione, sebbene postuma, degli interessi di
tutela posti dall'incriminazione. A questo proposito deve
segnalarsi come il campo del diritto penale ambientale costituisca
un vero e proprio laboratorio. L'idea, infatti, di un diritto
penale positivo, che non annienta i valori, come quello della
libertà, se non come minaccia, ma diviene strumento per
ri-stabilirli, infatti, è già stata molto praticata in questo
settore, andando anche oltre alla prospettiva della non punibilità
come incentivo al ripristino ambientale, per sanzionare penalmente
direttamente obblighi di legge (oppure imposti dalla P.A.). È il
caso del vecchio art. 51-bis e oggi dell'art. 257 T.U. ambientale
dove il procedimento di bonifica è promosso attraverso la minaccia
della pena (Norma peraltro già nella versione dell'art. 51-bis
densa di tortuosità e, quindi, di difficile lettura sul piano
penalistico. Si rimanda, sul punto, per tutti a: Micheletti, Codice
commentato dei reati e degli illeciti ambientali, in Aa.Vv., a cura
di F. Giunta, Padova, 2007, 329 ss.).
(35) - Vedi nota 8. Sulla vicenda ora: Manna, Plantamura, Una
svolta, cit., 1075.
(36) - Con l'aggiunta, cioè, dell'inciso "attraverso l'allestimento
di mezzi e attività continuative organizzate".
(37) - Per tutti vedansi le considerazioni svolte da Amendola,
Gestione dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003, 429
ss.
(38) - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è stato, infatti,
espressamente abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264,
comma 1, lett. i), meglio conosciuto come Testo unico in materia
ambientale. Attualmente la materia dei rifiuti risulta regolata
dalle norme contenute nella parte 4^ del Testo unico (artt. 177
ss.), le quali, peraltro, si pongono in linea di continuità con le
disposizioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997. Per comodità del
lettore riportiamo il testo dell'art. 260 cit.:
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
(39) - Per un quadro complessivo sulla questione, mi sia permesso
rinviare il lettore a: De Santis, La nozione di rifiuto nel diritto
penale e il controllo di legittimità costituzionale delle norme
nazionali "di favore" in contrasto con quelle comunitarie non
autoapplicative, (di prossima pubblicazione sulla rivista
Giurisprudenza italiana). Sul punto specifico già: Giunta,
Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio
di determinatezza. A proposito della nozione penalmente rilevante
di "rifiuto", in Studium Iuris, 2007, 1212 ss.
(40) - In particolare l'All. A, Q16 recita: "Qualunque sostanza,
materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra
elencate".
(41) - In dottrina, ad esempio: Nitti, Diritto penale
dell'ambiente, in Aa.Vv., Bari, 2006, 190. In giurisprudenza Cass.,
Sez. III, 2003, Agogliati: le "categorie di rifiuti di cui
all'articolo 6 decreto legislativo 22/1997 hanno valore puramente
indicativo". Ancora, con riferimento alla direttiva del 2006,
Cass., Sez. III, Ordinanza n. 1414 del 14 dicembre 2005 in C.E.D.
Cass., 232603: "L'elenco delle categorie, di cui all'allegato A, è
un elenco aperto, perché la prima categoria (Q1) comprende tutti i
residui di produzione o di consumo in appresso non specificati, e
la sedicesima (Q16) qualunque sostanza, materia o prodotto che non
rientri nelle altre categorie".
(42) - C. Giust. Palin Granit Oy, punto 23, cit.: "(…) Ne consegue
che la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso
restrittivo" (v. già sentenza 15 giugno 2000, cause riunite
C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475,
punti 36-40). Da ultimo Corte di Giustizia, Sez. II, 10 maggio
2007, causa C-252/05: (Punto 27) "l'espressione disfarsi non va
interpretato solo alla luce delle finalità della direttiva 75/442,
vale a dire, la protezione della salute umana e dell'ambiente
contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del
trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche
alla luce dell'art. 174, n. 2, CE, a termini del quale la politica
della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie
regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell'azione preventiva (…). Pertanto, il termine
"disfarsi" non può essere interpretato restrittivamente".
(43) - Per chi fosse interessato, mi permetto ancora di rinviare a:
De Santis, La nozione di rifiuto nel diritto penale e il controllo
di legittimità costituzionale delle norme nazionali "di favore" in
contrasto con quelle comunitarie non autoapplicative, cit.
(44) - Il vulnus contro l'ordinamento comunitario è, infatti, anche
vulnus costituzionale per la violazione degli artt. 11 (laddove
questo stabilisce che lo Stato italiano deve osservare la
limitazione di sovranità derivante dalla sua partecipazione a
ordinamenti internazionali, quale quello della Comunità Europea) e
117 (che nel suo primo comma impone allo Stato di esercitare la sua
potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario) della nostra Carta Fondamentale. Da
ultimo sull'argomento vedansi le acute considerazioni di Giunta,
Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio
di determinatezza, cit. Proprio per superare eventuali contrasti
con il diritto comunitario il legislatore nazionale è intervenuto
col D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D. lgs. 152/06, in particolare
introducendo criteri più restrittivi per i sottoprodotti ("nuovo"
art. 183, 1, lett. p) e per le materie prime secondarie ("nuovo"
art. 181 bis).
(45) - In giurisprudenza, in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 3
, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 03/02/2006), in C.E.D. Cass. 233292,
Samarati. In dottrina Giampietro, Prime note sulle nuove
"disposizioni in campo ambientale", in Ambiente, 2001, 405 ss.; L.
Ramacci, Delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti": nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione, in Riv.
Pen., 2006; contra Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato
dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. Giunta, Padova,
2007, 416.
(46) - Così, sempre in giurisprudenza, Cass. Sez. 3 , n. 4503,
Samarati, cit.
(47) - Per tutte, in giurisprudenza: Cass. Sez. III sent. 45598 del
16-12-2005 (C.c. 26 ottobre 2005) Pres. De Maio Est. Tardino Ric.
Saretto, in www.lexambiente.it, per la quale "Non è, cioè, che solo
se si realizza un certo perturbamento ambientale, con un
conseguente rischio per la pubblica incolumità, si obiettivizza la
ratio della fattispecie di cui all'art. 53-bis; anzi questo modo
d'intendere la richiamata normativa non è esatto: perchè
l'esaustività di una condotta illecita, da cui una ragionevole
presunzione di pericolo ambientale controllabile con una sanzione
accessoria di ripristino dello stato ambientale, è nel fatto della
gestione abusiva di un quantitativo ingente di rifiuti per scopi
d'ingiusto profitto".
(48) - Così, testualmente, in giurisprudenza: Cass. Sez. 3 , n.
4503, Samarati, cit.
(49) - Sul punto vedasi: Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice
commentato, cit., a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 417.
(50) - Rammentiamo, per completezza, peraltro, come mentre i
requisiti dell'associazione (che è descritta letteralmente come
l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più
delitti, e non contravvenzioni), che la distinguono, inoltre, dal
semplice concorso, tradizionalmente sono individuati nella
stabilità di un vincolo associativo fra almeno tre persone e
l'indeterminatezza del programma criminoso, c'è, invece, disputa
intorno a quello, ulteriore, della presenza di una adeguata, agli
scopi criminosi, organizzazione di persone e mezzi (per tutti
Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, I, Bologna, 2002,
466). La dottrina giunge a considerare quest'ultimo elemento
strutturalmente necessario (v.: Insolera, L'associazione per
delinquere, Padova, 1983), valorizzando l'argomento della
necessaria offensività della condotta rispetto al bene che si
intende tutelare (id est l'ordine pubblico).
(51) - Fiandaca, Musco, ult. cit., 467.
(52) - Opzione, invece, come vedremo, preclusa rispetto alle mere
contravvenzioni.
(53) - Così v.: Amendola, Gestione, cit., 434.
(54) - Così, letteralmente, ancora: Cass. Sez. 3, n. 4503,
Samarati, cit.
(55) - Il termine prescrizionale dovrà allora ritenersi decorrente,
non diversamente dal reato permanente, "dal giorno dell'ultima
condotta tenuta (la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi
con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima
di rilevanza"), e competente sarà il giudice, sempre in
considerazione del rilievo autonomo della durata, del "luogo del
compimento della serie minima di rilevanza", ai sensi dell'art. 8,
3 c.p.p. (Romano, Commentario sistematico del codice penale, I,
Milano, 2004, 347). Sul punto, da ultimo: Tribunale di Verona,
Ufficio del Gip, ordinanza del 26 novembre 2007 che ha ritenuto
competente il giudice della località nella quale si era compiuto il
c.d. "giro bolla".
(56) - Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato, cit., a
cura di F. Giunta, Padova, 2007, 419.
(57) - Da ultimo: Cass. Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007 (dep.
16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa.
(58) - Ciascuna condotta "rappresenta una possibilità (=
un'alternativa) di commissione del reato" nel senso che, se anche
si realizzano più condotte, il reato resta unico (Romano,
Commentario, cit., 684): si tratta cioè di una norma mista
alternativa. Quanto poi ai limiti di rilevanza della realizzazione
di ciascuna condotta a distanza di tempo, si è detto che è lo
stesso schema del reato abituale a non permetterci di prescindere
da una indagine sul contesto cronologico, che non potrà non essere
inteso come un periodo di consumazione. Su questi profili mi si
consenta il rinvio a: De Santis, Gli effetti del tempo nel reato,
cit.
(59) - Ricordiamo che l'art. 258, comma 4° del T.U. determina la
pena per queste condotte attraverso un rinvio all'art. 483 c.p.
(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:
"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a due anni"). Il rinvio ha fatto
nascere il dubbio relativo alla natura di atto pubblico o di
scrittura privata del formulario di identificazione. L'opinione
dominante è però nel senso che il rinvio all'art. 483 debba
intendersi effettuato solo quoad poenam: peraltro "il rinvio alla
pena di cui all'art. 483 qualifica la condotta come delittuosa -
in quanto punita con la reclusione - con ogni conseguenza di teoria
generale sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato"
(così, seppur con riferimento all'art. 52 del d. Ronchi: Pietrini,
in Aa.Vv., Commentario breve alle leggi penali complementari, a
cura di F. Palazzo e C.E. Paliero, Paodva, 2003, 151). La dottrina
non ha mancato di evidenziare la diversa natura giuridica del
certificato di analisi di rifiuti. Si è osservato, infatti,
(Bernasconi, Codice commentato, cit.), che quest'ultimo debba
"provenire da un soggetto esercente una professione che lo abiliti
al rilascio" e, pertanto, la falsità e l'uso del certificato falso
rileverebbe, indipendentemente dalla previsione dell'art. 258,
rispettivamente ai sensi dell'art, 481 c.p. (Falsità ideologica in
certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità) e 489 c.p. (Uso di atto falso). Rispetto a queste due
ultime disposizioni, allora, l'art. 258 T.U. si pone in un rapporto
di specialità (così: Fiminani, Acque, rifiuti e tutela penale,
Milano, 2000, 517) e l'art. 260, prevedendo come proprio elemento
costitutivo il trasporto illecito di rifiuti, a sua volta
escluderebbe l'applicabilità dei reati di falso.
(60) - L'art. 259, intitolato "Traffico illecito di rifiuti", si
riferisce al solo trasporto transfrontaliero di rifiuti, e punisce,
a titolo di contravvenzione, il traffico illecito come definito nel
Reg. 1013/2006 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 259/1993) o
chi effettua una spedizione di rifiuti, specificati nello stesso
Regolamento, in violazione delle prescrizioni ivi contenute.
Ebbene, relativamente alla esportazione e importazione di rifiuti,
l'art. 260 assorbe la previsione dell'art. 259, giacché "l'ipotesi
di traffico illecito di cui all'art. 259 può integrare un elemento
costitutivo della fattispecie complessa delineato dall'art. 260"
(così: Bernasconi, Guerra, cit., 429).
(61) - Come spiega la dottrina il reato complesso "è dato dalla
fusione o unificazione legislativa di (almeno) due reati,
effettuata con una valutazione che dà origine ad una fattispecie
astratta unitaria ed autonoma" (Romano, Commentario, I, cit., 793).
Il senso di questa figura è quello "di evitare che l'interprete
sia indotto ad applicare il regime del concorso di reati laddove il
legislatore ha proceduto ad una unificazione normativa di fatti che
integrerebbero autonome fattispecie di reato" (Canestrari,
Cornacchia, De Simone, Manuale, cit., 771, infatti, nei casi in cui
il legislatore ha optato per questa figura si applicherà
esclusivamente la disposizione che prevede il reato
complesso).
(62) - Per le condotte già sanzionate in via amministrativa si
perverrebbe allo stesso risultato in virtù del principio di
specialità, di cui l'art. 84 è a ben vedere espressione.
Ricordiamo, infatti, che il rapporto tra illecito penale e illecito
amministrativo è disciplinato dall'art. 9 della L. 689/81, per il
quale "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale
e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale".
(63) - Bernasconi, Guerra, op. cit., 422.
(64) - Mentre è consentita, nella costanza dei presupposti di cui
all'art. 240 c.p., la confisca facoltativa. Per quanto riguarda,
poi, il regime dei sequestri è stato ritenuto dalla S.C. che è
legittimo il sequestro dell'intera azienda allorché vi siano i
richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia,
per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione
del reato, né osta a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga
anche normali attività imprenditoriali (Cass. Sez. 3 n. 47918 del
16/12/2003 in C.E.D. Cass. 226896, Rosafio).
(65) - La confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, infatti, è
prevista solo dall'art. 259 per il reato di traffico illecito; al
trasporto illecito di cui agli articoli 256 (Attività di gestione
di rifiuti non autorizzata) e all'art. 258, comma 4 - il trasporto
di rifiuti pericolosi senza il formulario ovvero con formulario
recante dati incompleti o inesatti; predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti medesimi; uso di un certificato falso durante il
trasporto (ai sensi dell'art. 259, comma 2°, infatti, per i reati
relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto
illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto). La confisca
obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva è prevista, invece, dall'art. 256, 3 per il reato di
Realizzazione e gestione di discarica abusiva, che è la
contravvenzione più grave tra quelle previste in materia di
rifiuti.
(66) - Peraltro, essendo la figura del reato eventualmente
complesso sconosciuta al linguaggio del codice penale, molto
incerti ne appaiono i profili identificativi. Mentre una parte
della dottrina spiega che "essendo un caso di fusione o
unificazione legislativa di (almeno) due reati, decisiva per
l'esistenza di un reato complesso è sempre la descrizione legale",
e, quindi, sarebbe possibile parlare di reato eventualmente
complesso, ma solo nel senso che un reato possa comparire "nella
proposizione normativa della fattispecie complessa come eventuale
elemento costitutivo o eventuale circostanza aggravante di un altro
reato" (così: Romano, Commentario, cit., 794-795). Più
radicalmente, allora, la stessa espressione reato eventualmente
complesso sarebbe fuorviante e andrebbe semplicemente considerata,
in mancanza di una astratta previsione normativa unificatrice, una
semplice ipotesi di concorso di reati (v.: Padovani, Diritto
penale, Milano, 2002, 357 e Canestrari, Cornacchia, De
Simone, Manuale, cit., 772). Diversamente, invece, intendono la
categoria altri autori. Così, ad esempio, Marinucci, Dolcini,
Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2006, 391, per i
quali la figura del reato complesso, quale espressione del
principio di consunzione, potrebbe fare anche a meno di una figura
astratta di reato (che contempli, cioè, anche solo come eventuale,
la compresenza di determinati elementi costitutivi o circostanze
aggravanti), ben potendosi configurare un'ipotesi di reato
eventualmente complesso quando "la commissione di un reato sia in
concreto strettamente funzionale alla commissione di un altro e più
grave reato". In questo caso vi sarà concorso di reati solo quando
i due fatti "siamo espressione di attività indipendenti e distinte"
(ID., ult. cit., 392). Questi ultimi autori, peraltro, sono ben
consci delle incertezze che potrebbe produrre l'uso di quest'ultima
categoria, tanto più in quanto il nostro ordinamento contempla la
circostanza aggravante comune del nesso teleologico (art. 61, n. 2
c.p.) rispetto al caso di un reato commesso allo scopo di eseguirne
un altro, "con la conseguenza che il giudice, quando escluda la
sussistenza di un reato eventualmente complesso (cioè escluda la
consunzione del reato-mezzo nel reato scopo) ravvisando un concorso
di reati, dovrà ritenere il reato-mezzo aggravato ex art. 61 n. 2.
c.p." (in questi termini ID., ult. cit., ivi).
(67) - Non per niente prese in specifica considerazione dal disegno
di legge parlamentare n. 1508, cit. rif. in Muscatiello,
Aspettando, cit., 1528.
(68) - Così, invece, Cass. Sez. 3 , n. 28685 del 04/05/2006 (dep.
09/08/2006 ), in C.E.D. Cass. 234931, Buttone. Il delitto di
traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n.
22 del 1997, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (ed attualmente
sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006), riguarda
qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività
di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle
disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla
nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del
citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs.
n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga
svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. Addirittura
parla espressamente di non tassatività delle condotte, come
emergerebbe dall'uso dell'avverbio "comunque" (Cass. Samarati,
cit.).
(69) - In questo senso, in giurisprudenza, Cass. Sez. III, n. 40827
del 10112005 (ud. 6 ottobre 2005), Carretta, con riferimento alla
disciplina già contenuta nel d. Ronchi, per cui le condotte
sanzionate dall'articolo 53-bis del D.Lv. 22 del 1997 si
riferiscono a qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso
attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in
violazione della normativa speciale disciplinante la materia,
sicché esse non posso intendersi ristrette alla definizione di
gestione di cui all'articolo 6.
(70) - Anche se non interamente: si ricordi quanto detto a
proposito dell'intermediazione.
(71) - Che sono descritte in termini formali. Sul punto la
giurisprudenza è esplicita. In particolare per quanto concerne
l'art. 256, 1.
(72) - Allora la mancanza del titolo abilitativo costituisce uno
degli elementi essenziali non solo della contravvenzione di
gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall'art. 256, 1, ma
altresì del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti, di cui all'art. 260.
(73) - Così, invece, Prati, Il nuovo reato di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica, in
Ambiente, 627, 2001). Ovviamente se già la condotta illegittima può
essere punita, a fortiori lo saranno quelle totalmente
clandestine.
(74) - Nella fattispecie le condotte incriminate si svolgevano
secondo il cosiddetto sistema del "giro bolla" e cioè i rifiuti, in
quantità ingenti, venivano declassificati mediante documenti falsi
e fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari
mentre le relative autorizzazioni venivano acquisite sulla base di
falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti
effettivamente ricevuti (Cass. Sez. 5 , n. 40330 del 11/10/2006
(dep. 07/12/2006) in C.E.D. Cass. 236294, Pellini). In ogni caso in
tema di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti,
di cui all'art. 53-bis del decreto n. 22 del 1997, la condotta
abusiva dallo stesso prevista comprende oltre a quella effettuata
senza alcuna autorizzazione e quella avente per oggetto una
tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche
tutte quelle attività che, per le modalità concrete con le quali
sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto
autorizzato, al punto da non potere essere ricondotte al titolo
abilitativi (Cass. Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005 (dep. 10/11/2005
) in C.E.D. Cass. 232350, Fradella).
(75) - L'ingente quantità dell'oggetto materiale della medesima,
utile a ricordare che la norma incriminatrice è posta anche a
tutela della pubblica incolumità (Cass. Sez. 4 , n. 28158 del
02/07/2007 (dep. 16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa).
(76) - Insiste sul punto Vergine, A proposito dell'art. 53 bis
d.lg. 22 del 2997, in Rtdpe, 2001, 1029 e, da ultimo, ID., Rifiuti
e scarichi: i profili sanzionatori, in Aa.Vv., Commento al Testo
Unico ambientale, a cura di F. Giampietro, Milano, 195. Parlano di
"palese violazione del principio di determinatezza", Bernasconi,
Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato, cit., 423, a cui si rinvia
per un'approfondita analisi del tema. Una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53-bis sotto per carenza di determinatezza
della formula "ingenti quantitativi di rifiuti" (ma anche con
riferimento alle espressioni dell'"ingiusto profitto", e di
"abusivamente") è stata sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 giugno 2004
e dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale (ord. 271 del
6 luglio 2006). Ad ausilio interpretativo della formula, comunque,
la dottrina (L. Ramacci, Diritto penale dell'ambiente, Padova,
2007, 359) ricorda come sia di riferimento la copiosa
giurisprudenza formatasi con riferimento all'art. 80 d.p.r. 309/90
in tema di stupefacenti che ricorre al medesimo aggettivo.
(77) - In effetti la S.C. ha precisato che il termine "ingente"
deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al
quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la
pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero
anche essere qualificate quali modeste (Cass. Sez. 3, n. 40827 del
06/10/2005 (dep. 10/11/2005 ) in C.E.D. Cass., Carretta).
(78) - In giurisprudenza così Cass. Sez. 4 , n. 28158 del
02/07/2007 (dep. 16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa: "è
arduo contestare che non agisca a fini di profitto il soggetto in
posizione apicale che commetta un reato che assicura un'immediata
riduzione di costi all'ente".
(79) - Cass. Sez. 3 , n. 40828 del 06/10/2005 (dep. 10/11/2005 ) in
C.E.D. Cass., Fradella, cit.
(80) - Forti, Percorsi di legalità, cit., 73
(81) - Forti, ult. cit., 83.
(82) - Si consideri, poi, che la natura delittuosa del reato e il
livello sanzionatorio consentono, nella fase delle indagini
preliminari, di procedere alle intercettazioni telefoniche ed
ambientali, e all'applicazione di tutte le misure cautelari
personali. Inoltre la misura della pena detentiva superiore nel
massimo a tre anni consente anche l'arresto facoltativo in
flagranza.
(83) - Mentre, come è stato osservato in dottrina Bernasconi,
Guerra, cit., 430 "del tutto oscuro" appare il riferimento alle
limitazione dell'art. 33 che si riferisce ai reati colposi. Ma
anche Prati, Il nuovo reato, cit., 628.
(84) - Bernasconi, Guerra, cit., 430, come testimonianza della
volontà del legislatore di attribuire alla fattispecie "una portata
più generale e non circoscritta alle condotte di illecita gestione
previste" oggi nel T.U.
(85) - In particolare sul punto: Vergine, A proposito dell'art.
53-bis, cit., e ID., Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori, in
Aa.Vv., Commento al Testo Unico ambientale, a cura di F.
Giampietro, Milano, 195, che si domanda come sia possibile
"prevedere un'aggravante, collegata al "tipo" di rifiuti oggetto
della condotta, di una fattispecie base che, per espresso disposto
della medesima legge, non può avere ad oggetto quei
rifiuti?".
(86) - Le più recenti riforme legislative del diritto penale
economico (per tutte si pensi a quella impostata da ultimo dalla L.
n. 123 del 2007) hanno confermato tendenze già da tempo in atto in
particolare circa l'efficace utilizzo della categoria della (non)
punibilità come fattore propulsore di condotte post-factum
sattisfattive delle esigenze di tutela connesse all'incriminazione:
una specialissima applicazione di questo paradigma risale al
meccanismo di estinzione delle contravvenzioni di settore di cui al
d.lgs. 758 del 1994 che l'attuale disegno di legge delega rilancia
anche per il settore ambientale.
(87) - Difficile è comprendere cosa debba intendersi con questa
formula (rif. in Ramacci, Diritto penale, cit., 361). Cfr. con la
previsione del dpr 380/2001 (t.u. edilizia), art. 31, comma 9: Per
le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita (potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo).
Ma rimane aperta la questione sulla natura giuridica di questa
misura (pena accessoria o natura amministrativa). Per
approfondimenti vedasi: Bernasconi, Guerra, cit., 431.
(88) - Questa possibilità è ricorrente nel quadro della tutela
penale in materia di rifiuti, conformementeall'indirizzo di
politica criminale favorevole ad implementare le clausole di favor
reparationis (v. sopra). Già in due ipotesi oltre a questa
(all'art. 257, 3 e all'art. 255, 3) infatti è previsto che il
giudice possa subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'adempimento di un obbligo. Ma solo in
questo caso l'obbligo che deve essere adempiuto è descritto in
termini tanto sfuggenti (cioè "l'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente". Mentre negli altri due casi menzionati il
contenuto dell'obbligo è certamente più stringente: nel primo alla
esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino
ambientale; nel secondo all'esecuzione di quanto previsto nella
ordinanza con la quale il Sindaco dispone la rimozione, l'avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed al
ripristino dello stato dei luoghi nei quali questi siano stati
abbandonati). Nella specie, dunque, si pone la difficoltà di
individuazione con esattezza la tipologia degli adempimenti che
possono essere richiesti.
Com'è noto, peraltro, sarebbe già la generale previsione dell'art.
165, 1 a consentire al giudice di subordinare la sospensione
condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato secondo le modalità indicate dallo stesso
giudice nella sentenza di condanna (nel caso di seconda concessione
l'art. 165, 2 dispone che la sospensione condizionale della pena,
quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel
comma precedente). Sullo specifico utilizzo di questo istituto nel
settore ambientale (in particolare alle violazioni urbanistiche,
relativamente alla possibilità di subordinare la sospensione
condizionale alla demolizione del manufatto abusivo, si rimanda a
L. Ramacci, Diritto penale dell'ambiente, cit., 98). In
giurisprudenza vedasi la nota decisione Cass. Sez. 3^, n. 35501 del
30.5.2003, Spadetto, in C.E.D. 225881. Applica l'orientamento
fissato da quest'ultima decisione, da ultimo, Sez. 3 , n. 13456
del 30/11/2006 (dep. 02/04/2007 ) in C.E.D., Gritti e altro,
stabilendo che in tema di reati per la gestione dei rifiuti, la
subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51-bis
D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per
avere cagionato l'inquinamento del sito, ovvero un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto
n. 22, oggi sost. dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai
sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen., secondo
il quale il detto beneficio può essere subordinato alla
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: in
questo senso la decisione Spadetto aveva stabilito che il ricorso
all'istituto generale dell'art. 165 è escluso solo quando una legge
speciale preveda una disciplina con esso incompatibile non già
quando preveda, come nella specie, una disciplina semplicemente
"specializzante" rispetto a quella dell'art. 165.
Un'interessante pronuncia, resa sempre nell'ambito del diritto
penale dell'impresa, che dimostra la versatilità dell'istituto è
Cass. Sez. 3 , n. 25111 del 13/02/2007 (dep. 02/07/2007 ) in C.E.D.
Cass., De Risi, resa nei confronti di soggetto condannato per il
reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assicurative operate sulle retribuzioni dei dipendenti di una
società di cui egli era legale rappresentante. Ebbene la S.C. ha
deciso non solo che "la subordinazione del beneficio al versamento
dei contributi omessi, da una parte, è indubbiamente consentita
dall'art. 165 c.p." ma anche che tale subordinazione "non diventa
illegittima solo perché l'obbligo del versamento dei contributi
compete in via generale alla società e non all'amministratore. Se è
vero che nei confronti dell'istituto previdenziale il
soggetto obbligato al versamento dei contributi per i dipendenti è
la società, è altrettanto vero che responsabile penale per il reato
di omesso versamento dei medesimi contributi è l'amministratore,
sicché il giudice penale, nel condannarlo col beneficio della
sospensione condizionale della pena, può, a norma del menzionato
art. 165, subordinare il beneficio alla eliminazione delle
conseguenze dannose del reato, tra le quali rientra appunto il
versamento dei contributi omessi". Sull'istituto e sulle sue
possibili evoluzioni: Palazzo, Bartoli, Certezza o flessibilità
della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale,
Torino, 2007.
(89) - Manna, Plantamura, Una svolta, cit., 1079.
(90) - Vedi sopra nota 46.
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