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Forze armate
- Carabinieri - Ricorso giurisdizionale avverso la sanzione
disciplinare di corpo del richiamo - Non sussiste vizio di
legittimità nella forma scritta
T.A.R. per il Lazio, 1^ Sz. bis - Roma, sentenze 29 febbraio
2008, nn. 1901 e 1902 - Pres. Orciulo - Rel. Modica de Mohac -
Nobile e Spedicato (Avv. Termentini) c. Ministero della Difesa
(Avv. Stato).
È legittimo procedere ad una qualche forma di annotazione ad uso
interno degli uffici dai quali il militare dipende, purché essa non
si risolva in una trascrizione nel fascicolo personale nello stato
matricolare; è facilmente arguibile dalla lettura del successivo
art. 63 del citato D.P.R. n. 545 del 1986.
La sanzione disciplinare di corpo del
richiamo
1. Introduzione
Il contenzioso in materia disciplinare ha sempre costituito
momento di grande attenzione in quanto il giudicato determina un
momento di costruzione interpretativa di norme non sempre
felicemente costruite e di chiara attuazione per coloro i quali
sono chiamati ad applicare i connessi provvedimenti afflittivi. La
vasta fascia di soggetti, non sempre particolarmente attrezzati,
cui la legge attribuisce il potere sanzionatorio impone, quindi,
una forte chiarezza della disciplina applicativa al fine di
prevenire l'adozione di provvedimenti viziati, secondo la
tradizionale ripartizione, da profili che inevitabilmente incidono
sul consolidamento della sanzione mettendo in discussione
l'efficacia dell'autorità chiamata a ripristinare la lesione
comportamentale. In tale contesto si registra, in modo sempre più
crescente, l'azione del giudice amministrativo che interviene, dopo
le previste attività impugnatorie gerarchiche, a verificare il
rispetto dei principi di legalità in quanto le sanzioni, a
prescindere dalla tipologia, hanno, comunque, una significativa
portata sulla progressione di carriera, sull'impiego, etc.
Pertanto, a prescindere dalla diversa capacità afflittiva delle
varie sanzioni di corpo, espressamente previste dall'art. 14 della
L. n. 382/1978, si registra, nelle varie sedi giustiziali ed
amministrative, l'annullamento dei provvedimenti adottati ritenuti
violativi del complesso quadro giuridico di riferimento.
2. Coordinate giuridiche del richiamo
Il vecchio regolamento di disciplina militare per l'Esercito del
1929(1) introduceva la parte dedicata alle punizioni disciplinari
affermando che esse hanno, soprattutto, valore morale. L'evoluzione
dei valori che si registra nella comunità, pur nella
immodificabilità dei parametri di base, ha indubbiamente inciso,
quanto meno sul modo di percepirli, sul complesso di tali
concetti.
La sanzione del richiamo (produce effetti istantanei che si
esauriscono nel momento in cui è irrogato), di cui troviamo traccia
anche nel citato regolamento (…poteva essere reso più grave
mediante la iscrizione del suo motivo sulle carte personali… - art.
573, aspetto obliterato con il D.P.R. del 25 maggio 1962 che ha
unificato, in chiave interforze, i provvedimenti sanzionatori per
gli appartenenti alle Forze armate) che è ripresa pure nel
regolamento di disciplina militare, approvato con Decreto
presidenziale del 31 ottobre 1964 (artt. 84, 90 e 97: sono
suddivise per i vari ruoli), ha conservato nella vigente disciplina
giuridica(2) consistenti caratteri comuni, fra cui quello afferente
alla tipologia dei comportamenti perseguibili (lievi mancanze o
omissioni causate da negligenza(3)), alla competenza (qualsiasi
superiore(4)) alla forma (verbale).
La vera innovazione è costituita, invece, dal secondo comma in cui
è soggiunto che il provvedimento, oltre a non comportare alcuna
trascrizione sul fascicolo personale(5), non dà nemmeno luogo a
particolari forme di comunicazione o pubblicazione. La costruzione
giuridica nell'attuale contesto normativo ad una prima analisi
potrebbe apparire di semplice e facile applicazione, mentre una
ulteriore ponderazione suscita più di qualche perplessità ponendo
seri dubbi sulla natura del provvedimento, atteso che di esso non
dovrebbe trovarsi traccia nel fascicolo personale. Alcuni
studiosi(6) ritengono che si tratti solo di una mera sanzione
morale, altri che è inquadrabile fra le misure atipiche ed altri
ancora che rientri tra i doveri del superiore. Tale tesi, peraltro
datata, non appare convincente in quanto il richiamo rappresenta,
invece, una vera e propria sanzione disciplinare (non ci sarebbe
stato alcun motivo per tipizzarla con legge) in quanto può avere
ripercussioni sullo sviluppo del profilo del militare destinatario.
Passiamo, ora, alla trattazione dei vari profili che corredano tale
provvedimento e che sono in grado di suffragare adeguatamente il
convincimento che attribuisce al richiamo anche valore
provvedimentale.
L'art. 15 della L. n. 382/1978, nello stabilire che nessuna
sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza
contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato,
afferma che anche il richiamo(7) è contornato dalle comuni garanzie
procedurali (contradditorio, per l'efficace esercizio del diritto
di difesa attraverso la conoscenza dei fatti contestati) prima di
essere comminato come espressamente stabilito dal'art. 59 del
regolamento di disciplina che ne candisce i ritmi e gli adempimenti
a prescindere dal tipo di misura da adottare.
Il successivo art. 63, co. 1 definisce il rimprovero (trascritto,
questo sì, nella documentazione personale) quale sanzione
dichiarativa con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme
della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per
le quali può essere inflitto il richiamo. In merito, occorre subito
evidenziare che il rimprovero, quale provvedimento amministrativo,
non è un atto solamente dichiarativo ma anche costitutivo, connesso
direttamente a comportamenti violativi che abbiano motivato o
possano motivare il richiamo. In tale quadro, la forma scritta di
quest'ultimo è sostanzialmente correlata alla necessità di
consentire alla linea gerarchica di avere cognizione nel tempo, per
poter valutare la gradualità punitiva; talché il profilo formale è
elemento richiesto dalla sostanza sanzionatoria ed indispensabile
per dimostrare la fondatezza del provvedimento più grave adottato.
Inoltre, anche nel contesto dei consolidati principi in tema di
procedimento amministrativo è pure necessario garantire al militare
sanzionato con il richiamo (è palese la natura affittiva, anche se
lieve) la prevista tutela impugnatoria nelle sedi stabilite (prima
amministrativa e poi anche giurisdizionale) per la rimozione della
pena inflitta. Per tale ragione, riteniamo che l'espressione "… non
dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta …" necessita
di essere raccordata con il sistema normativo, per cui il
conseguente provvedimento deve essere noto al destinatario nel suo
contenuto completo anche mediante semplice copia in cui sono pure
indicate, a norma dell'art. 3, co. 2, L. n. 241/1990, le clausole
impugnatorie; questo modus procedendi non appare assolutamente
contrastante con la citata disposizione regolamentare, anzi è una
forma garantistica e partecipativa atteso che il richiamo inflitto
accende un interesse morale ai fini della sussistenza dell'esigenza
di coltivare una azione contenziosa. Del resto la lettura completa
del regolamento di disciplina militare pone in rilievo che la
tecnica di redazione del testo non sempre consente una univoca e
chiara interpretazione delle varie disposizioni così ad es.
all'art. 21, co. 2 troviamo che nel richiamo occorre usare forma
breve ed energica. Questa è una mera formula di esortazione, tipica
nella comunità militare, per evitare per il futuro comportamenti
lesivi. Tale enunciazione, priva di connotati sanzionatori (non vi
è traccia di previa contestazione ed altro), fa dedurre agevolmente
che ci troviamo di fronte ad un mero invito che costituisce
l'essenza del legittimo esercizio del potere di indirizzo di chi è
rivestito di una posizione nella gerarchia.
3. Evoluzione in dottrina e nel diritto giurisprudenziale
L'entrata in vigore del vigente regolamento di disciplina ha
subito formato oggetto di approfondimenti da parte di pochi ma
autorevoli studiosi della materia che hanno subito sostenuto che
l'adozione del richiamo non deve lasciare traccia in alcun
documento interno dell'amministrazione. Per questo motivo si è
subito dubitato, in modo rilevante, che esso rappresenti una vera e
propria sanzione disciplinare atteso che questa deve produrre nella
sfera giuridica del destinatario un qualche effetto nocivo(8).
Tuttavia, alcuni autori(9) alla luce di una lettura correlata allo
sviluppo legislativo del provvedimento amministrativo hanno
modificato orientamento, sostenendo che il richiamo è un motivato
invito verbale che, una volta inflitto sì verbalmente, va redatto
per iscritto, quindi, comunicato al punito cui deve essere
assicurata l'effettività della tutela, assolutamente incomprimibile
atteso il chiaro riferimento costituzionale (art. 24). Tale chiave
interpretativa di fatto è rimasta poco coltivata nella ampia rete
di testi che, specie nell'ultimo periodo, hanno cercato
fruttuosamente di approfondire le tematiche proprie del diritto
militare, per troppi anni lasciato marginalizzato dagli studiosi
del diritto amministrativo perché ritento di modesto rilievo ed
importanza. Di contro, il diritto giurisprudenziale ha invece avuto
modo di approfondire la questione pervenendo ad approdi che le
sentenze in commento hanno, sostanzialmente smentito.
Il Consiglio di Stato, da sempre, ha sostenuto che la formale
comunicazione scritta del provvedimento del richiamo concretizza la
violazione di legge(10) (art. 14 L. n. 382/1978 e dell'art. 62, co.
2 del RDM). La Sezione Terza dell'alto consesso di giustizia
amministrativa ha sempre ribadito che la sanzione del richiamo,
essendo sfornita di documentazione ed operando come elemento di
giudizio per successive ed eventuali valutazioni - queste sì
documentate - del superiore gerarchico non è suscettibile di
impugnazione, invece ammissibile qualora il relativo provvedimento
sanzionatorio, adottato, ha assunto la forma scritta non consentita
dall'ordinamento e perché costituisce il rimedio indispensabile per
eliminare la violazione commessa ed il conseguente pregiudizio
subito dal militare. Gli stessi Giudici ritengono che, anche a
causa della tenuità degli interessi pubblici coinvolti, non è
conveniente intraprendere un vero e proprio procedimento
amministrativo disciplinare, ma di relegare la lievissima sanzione
esclusivamente nella sfera conoscitiva del superiore che l'ha
inflitta; da ciò l'assoluta e pura verbalità. Conseguentemente gli
stessi hanno ripetutamente sostenuto che l'irrogazione della stessa
tramite atto formale non costituisce una semplice superfetazione
formalistica, ma una vera e propria violazione delle norme
legislative regolamentari. Ciò perché attraverso la comunicazione
scritta si perpetua, nei confronti del militare, la conseguenza
della sanzione, anche se la stessa non è scritta nello stato
matricolare, facendo assumere al provvedimento una valenza diversa
e maggiore rispetto a quella voluta dal legislatore facendola
uscire dalla sola sfera conoscitiva del superiore che l'ha
inflitta, proiettandola verso una cerchia indefinita di
destinatari, tra i quali i futuri comandanti diretti del militare,
i quali potrebbero essere influenzati nel loro giudizio sullo
stesso violando la volontà della legge e le finalità dell'essenza
del provvedimento. Recentemente(11), la stessa Sezione ha di fatto
riconosciuto legittima la sanzione che è stata oggetto del previo
rimedio gerarchico che presuppone la forma scritta della
comunicazione, per cui sembra cogliere una qualche rivisitazione
sui precedenti nel tempo forniti sulla problematica. Ora i Giudici
della Sezione 1^ bis del T.A.R. del Lazio di Roma con le sentenze
in commento hanno introdotto significative innovazioni alla lettura
interpretativa delle disposizioni legislative e regolamentari, che
certamente avranno conseguenze sul piano applicativo. In
particolare, i Giudici si sono trovati a delibare - fra l'altro -
sulla supposta illegittimità del richiamo (esternazione finale di
un giudizio) in forma (appunto) scritta ed hanno sostenuto che
l'art. 62 del regolamento di disciplina militare si limita a
stabilire che il richiamo - forma di ammonimento con cui vengono
punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza - può
essere inflitto (da qualsiasi superiore) senza obbligo di rapporto;
e che esso non dà luogo a trascrizione nel fascicolo personale ed a
particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione. Il
nuovo giudicato dell'articolato induce a concludere che non è
vietato comunicare l'avvenuta applicazione della sanzione mediante
atto scritto (con le note clausole impugnatorie, altrimenti i
termini del ricorso gerarchico restano illimitati) ed annotarla
(essendo da ritenere vietata - per contro - solamente la
trascrizione nel fascicolo personale, intesa come documentazione
personale, in modo da evitare che la sanzione incida sullo stato di
servizio e sulla carriera del militare). Del resto, il fatto che
sia legittimo procedere ad una qualche forma di annotazione ad uso
interno degli uffici dai quali il militare dipende - purché, lo si
ribadisce chiaramente, essa non si risolva in una trascrizione
nello stato di servizio (stato matricolare(12)) - è facilmente
arguibile, sostengono i Giudici di prime cure dalla lettura del
successivo art. 63 del citato regolamento di cui prima abbiamo
fatto cenno. Poiché, infatti, esso prevede espressamente che in
caso di recidività delle mancanze punite con il semplice richiamo,
può essere comminata la sanzione (più grave) del rimprovero, appare
evidente che la prassi di annotare i vari "richiami" al fine
esclusivo di consentire (al superiore subentrante o a chi di
competenza) di verificare se il militare già "richiamato" sia
recidivante, non può essere censurata come illegittima,
sottolineando che l'unico limite è insito solo sul divieto della
trascrizione a matricola. Diversamente opinando, infatti, l'art. 63
cit. diverrebbe quasi del tutto inapplicabile ed uno strumento
pleonastico e inutile al sistema disegnato dal capo II del
regolamento di disciplina.
4. Considerazioni conclusive
La nuova lettura interpretativa del collegio romano(13), che ha
acquisito una rilevante specializzazione nel diritto militare,
introduce nella scia della tradizione di una giurisprudenza
pretoria creatrice delle regole sostanziali di comportamento(14)
una chiara e condivisibile tracciabilità del provvedimento
sanzionatorio anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali
consolidati in tema di pubblico impiego privatizzato e non. In
effetti, se anche il richiamo, pur nella sua lievissima portata, è
ricondotto a tutti gli effetti nel sistema dei provvedimenti in
qualche modo lesivi della sfera soggettiva, occorrerà attribuirgli
tutte le tutele e garanzie, proprie del provvedimento
amministrativo sorretto dalle note procedure partecipative.
L'innovazione, introdotta in via giurisprudenziale, pone l'esigenza
di porre concreti interventi nelle correnti prassi atteso che la
competenza diffusa ad irrogare la particolare sanzione potrebbe,
nella realtà operativa, far perdere efficacia. Al riguardo, non
appare viziata la eventuale formale comunicazione, alla linea
gerarchica competente, dell'adottata misura sanzionatoria al fine
di consentire nel futuro l'equo vaglio della reiterata violazione
del medesimo principio (recidività comportamentale).
Il recente giudicato ha, nella sostanza, conferito al provvedimento
una specifica tipicità, eliminando quei presupposti che la facevano
ritenere atipica (ed anche inutile!). Appare opportuno ricordare,
nella consolidata traccia, sempre di natura giurisprudenziale, che
l'adozione della misura non si deve tradurre in un superfluo
appesantimento della connessa procedura in quanto il legislatore,
avuto riguardo all'ordinamento militare, ha previsto modalità
spedite, semplici ed orali, prescrivendo solo per quelle più
afflittive moduli formalistici e rigorosi. Infatti, più volte il
Consiglio di Stato(15) ha precisato che le procedure per le
sanzioni disciplinari di corpo devono essere rapide e semplificate
(economicità, efficacia ed oralità), essendo connotate da celerità
per cui è sufficiente che vi sia stata la osservanza dei principi
generali della L. n. 241/1990, principi che devono essere adattati,
peraltro alle caratteristiche del procedimento disciplinare.
Col. CC Francesco Bonfiglio
Approfondimenti
(1)- Approvato con R.D. 24 giugno 1929, pubblicato sul Giornale
Militare dello stesso anno (circ. n. 514, pubblicazione n.
2917).
(2) - Art. 14, co.1, L. n. 382/1978 ed art. 62, R.D.M. approvato
con il D.P.R. n. 545/1986 che lo definisce un ammonimento (nell'800
era inflitta dagli appartenenti al Tribunale dell'esercito solo
agli ufficiali ed era annotata nel libretto personale) a non
ripetere la violazione, tanto che il successivo grado di sanzione,
il rimprovero, può essere inflitto per ripetute violazioni che, per
sé, determinerebbero soltanto il richiamo.
(3) - È inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto
(ha mantenuto, nella sostanza, la struttura del D.P.R. del
1962).
(4) - La locuzione "qualsiasi superiore" introduce una competenza a
procedere illimitata nel mondo militare, ove l'unico limite è posto
dal principio di gerarchia stabilito dall'art. 12 del R.D.M.
laddove la subordinazione è intesa come dipendenza determinata da
rapporti gerarchici. Per il militare è prevista come condizione di
dipendenza personale che rileva sia sotto il profilo strettamente
gerarchico (gerarchia di grado: consiste nella rigida catena di
rapporti di subordinazione, determinati solo dal grado rivestito
senza riferimento a specifiche posizioni di comando), sia sotto il
profilo funzionale (gerarchia di comando: si fonda esclusivamente
sulla funzione svolta, prescindendo dalla stretta posizione
gerarchica dei gradi).
(5) - La locuzione "fascicolo personale" non trova, nel linguaggio
giuridico militare, un chiaro ed univoco riscontro. Infatti, nelle
leggi sullo stato e sull'avanzamento non si trova tale espressione
lessicale. Ad es.: il soppresso art. 23, co. 1, L. n. 1137/1955
recita che gli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, si valutano
sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale (E.I. e
A.M.) ovvero dalle pratiche personali (M.M.); l'art. 33, co. 1, L.
n. 212/1983 parla di documentazione personale (ci sembra il
linguaggio più appropriato) del personale non direttivo e non
dirigente e l'art. 15, co. 1 D.Lgs. n. 490/1997, concernente la
nuova normativa sullo stato ed avanzamento degli ufficiali, si
parla di documentazione caratteristica e matricolare. La normativa
regolamentare sugli impiegati civili dello Stato invece disciplina,
nel dettaglio, il fascicolo personale (art. 55, D.P.R. n. 3/1957 ed
art. 24, D.P.R. n. 686/1957). Si segnalano questi aspetti che
potrebbero apparire, ad un primo esame, marginali, perché si rileva
nel diritto militare una perniciosa sedimentazione di disposizioni
aventi valore anche di legge, frequentemente incompatibili fra
loro, carenti di armonizzazione, talché i giudici costituzionali
non hanno mancato di evidenziare come in materia di ordinamento
militare ci si trovi di fronte ad un quadro normativo di
riferimento caratterizzato da deficit di coordinamento fra le tanti
fonti che si sono succeduti nel tempo (cfr. sentenza C. Cost. n.
445/2002). In tale contesto si inserisce l'efficace iniziativa
(normativa "taglialeggi") del Ministero della Difesa di costituire
un apposito Comitato Scientifico per il coordinamento delle
attività in materia di semplificazione della legislazione, in
quanto è dal 1926 che non è affrontato, con approccio sistematico,
il settore dell'ordinamento militare (ci sono oltre duemila leggi
che attengono la Difesa, la cui area è stata unificata nel
1947).
(6) - Cfr.: E. Boursier Niutta - A. Gentili, Codice di disciplina
militare, ed. Arti Grafiche Jasillo - 1991.
(7) - Analoga normativa di settore, concernente il pubblico impiego
privatizzato (art. 55, co. 5, D. Lgs. n. 165/2001) esclude con
chiarezza la necessità di applicare le consuete garanzie
partecipative, delineando il rimprovero verbale come una sanzione
che uno actu perficitur. Al riguardo, cfr.: G. Noviello - V.
Tenore, La responsabilità e il procedimento disciplinare nel
pubblico impiego privatizzato, ed. Giuffrè, Milano - 2002.
(8) - Le argomentate perplessità sono contenute nel volume A. vari,
Il nuovo ordinamento disciplinare, ed. CEDAM - 1995.
(9) - Cfr.: A. Romeo - A. Bordignon, Le sanzioni disciplinari nei
riguardi del personale militare ed il relativo procedimento
amministrativo di accertamento, ed. CEDAM - 1999.
(10) - Pareri della 3^ Sz. del C. di S. n. 1056 del 27 giugno 2000,
n. 602 del 16 maggio 2000 e 170 del 23 aprile 2002.
(11) - Parere n. 4232/2005 del 23 gennaio 2007, 3^ Sz. C. di
S.
(12) - Recentemente, con D.P.R., è stato approvato il nuovo
regolamento sul servizio matricolare per il Corpo della Guardia di
finanza, in cui è definito che il servizio matricolare (documento
unico matricolare) recepisce tutte le notizie curriculari del
personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, …
(D.P.R. n. 265/2007 - G.U.R.I. n. 21/2008).
(13) - Il Presidente del T.A.R. del Lazio, in occasione
dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2008, ha sottolineato, in
tema di centralità dell'organo, come esso sia divenuto "…crocevia
degli assetti istituzionali del Paese."
(14) - Si registra, negli ultimi decenni, la proliferazione che
ormai è una tendenza conclamata alla produzione sovrabbondante
della normativa secondaria spesso non coordinata, per cui il quid
pluris introdotto nell'ordinamento con le varie sentenze del G.A.,
consente il riaffermarsi della certezza del diritto e dell'ordine
giuridico asseritamente ritenuto violato dalla P.A.
(15) - Pareri n. 3057/2002 del 18 febbraio 2003, Sz. 3^ C. di S. e
n. 3058/2002 del 18 febbraio 2003, Sz. 3^ C. di S.
Avanzamento ufficiali - Avanzamento a
scelta - Scavalcamento - Autonomia dei giudizi valutativi -
Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2055/2008 (c.c. 15 gennaio 2008),
Pres. f.f. Salvatore, Est. Leoni, L. P. c. Ministero Difesa (conf.:
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 1125/2006).
In relazione allo scavalcamento in sede di avanzamento a scelta,
va rilevato che in materia trova applicazione il principio, più
volte affermato dalla giurisprudenza, della "autonomia dei giudizi
di avanzamento", per il quale nulla impedisce che, nell'esercizio
dell'ampia discrezionalità di cui dispongono le Commissioni di
avanzamento, esse giungano a conclusioni diverse da quelle espresse
dai punteggi e dall'ordine delle posizioni di precedenti
graduatorie, trattandosi pur sempre del risultato della valutazione
effettuata dalla nuova Commissione. Lo scavalcamento, inoltre, può
rilevare ai fini di individuare sintomi di contraddittorietà e
disparità di trattamento solo quando si sia in presenza di elementi
oggettivi e soggettivi assolutamente identici che siano stati
sottoposti a valutazione in tempi ravvicinati e riguardino
avanzamenti allo stesso grado. (1)
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"Diritto
L'appellante, generale di brigata dell'Aeronautica, impugna la
sentenza del TAR del Lazio, sez. I bis, n. 1125/06, con cui è stato
rigettato il suo ricorso avverso la mancata iscrizione nel quadro
di avanzamento al grado superiore di generale di divisione per
l'anno 2000, essendo stato dichiarato idoneo (3^ posto), ma al di
fuori del numero degli iscrivibili in detto quadro.
L'interessato, oltre a criticare la sentenza impugnata per eccesso
di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo, fa
sostanzialmente presente che la valutazione impugnata in I grado si
appalesa illegittima, apparendo il punteggio attribuito
sproporzionato ai precedenti di carriera ed ai titoli posseduti,
anche con riferimento al metro di giudizio meno restrittivo
adoperato nei confronti del parigrado L[.] (iscritto in quadro), il
quale vanterebbe titoli e precedenti di carriera inferiori.
Illegittimo, altresì, sarebbe lo scavalcamento da parte del L[.],
rispetto al quale l'appellante aveva sempre ottenuto posizioni più
favorevoli e vantava maggiore anzianità
Deduce, inoltre, la violazione dell'art. 23 della L. n. 1137/55,
per inadeguatezza del punteggio rispetto ai titoli posseduti.
3. L'appello appare infondato, nei termini che verranno di seguito
indicati.
3.1. è noto che il procedimento di avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate, previsto dalla L. 12/11/1955 n. 1137, non attua
uno scrutinio per merito comparativo, ma una promozione a scelta
che si compone di tanti autonomi giudizi per quanti sono i
partecipanti alla procedura, per cui un raffronto tra i punteggi
attribuiti ai candidati è consentito al solo fine di verificare se
l'Amministrazione abbia proceduto nei loro confronti con criteri
omogenei di giudizio, che possono ritenersi violati unicamente
quando la valutazione dei titoli dei vari ufficiali sia inficiata
da illogicità e irrazionalità manifesta, tenendo presente che la
mancanza di un titolo da parte di uno dei valutandi può essere
controbilanciata da altri titoli ritenuti equivalenti o superiori
dalla Commissione (Cfr. Cons. St. IV Sez., n. 101/83; n. 1012/91;
n. 70/93; n. 690/95 e n. 523/96; 3888/01; 7949/04).
Ciò vale a maggior ragione quando si tratti di avanzamento al grado
di ufficiale generale (come nella specie), atteso che i valutandi
sono normalmente dotati di ottimi profili di carriera e le cui
qualità sono definibili solo attraverso delicate analisi di merito
implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità
di ciascuno (Cons. St. IV Sez., n. 21 del 1996) e l'esercizio, da
parte della C.S.A., di un potere discrezionale ancora più ampio di
quello conferito per la promozione a scelta degli altri ufficiali,
perché lo scrutinando è apprezzato mediante un giudizio che ne
investe la personalità in modo globale ed inscindibile (Cons. St.,
IV Sez., n. 7241/02; n.4074/02).
Tale ampia discrezionalità non esclude certamente che la
valutazione debba essere coerente con i precedenti di ciascun
ufficiale e rispondente ad un criterio uniforme per tutti gli
esaminati (Cons. St., IV Sez., n. 985/88). Va, tuttavia, tenuto
presente, come già ricordato, che gli ufficiali in aliquota per
l'accesso ai massimi vertici della dirigenza militare, ai sensi
dell'art. 26 co.4 L.n. 1137/55, hanno per definizione precedenti di
carriera di notevole spessore, essendo transitati attraverso
numerose selezioni.
Avuto riguardo a ciò, la giurisprudenza amministrativa non ha
mancato di sottolineare l'esigenza che il sindacato
giurisdizionale, pur dovendo colpire le "ingiustizie patenti",
debba anche valutare la consistenza delle ragioni di fondo tenute
presenti dall'Amministrazione, la quale è costretta, a volte, a
sacrificare, nella severissima selezione dei migliori, ufficiali
anche di elevate qualità (Cfr. Tar Lazio, I bis, n. 814/97).
Ciò anche al fine di evitare che decisioni di accoglimento non
basate su una necessaria visione complessiva dell'operazione di
avanzamento, ma su aspetti analitici isolati e non bene
approfonditi, possano condurre, per effetto del meccanismo
dell'art. 54 della L.n. 1137/55, ad un accentuato incremento di
dipendenti militari di grado elevato, cui è probabile non
corrispondano funzioni di comando altrettanto numerose, provocando
risultati non rispondenti al principio costituzionale del buon
andamento della P.A. che va rispettato anche nell'ordinamento delle
Forze armate (cfr. Cons. St. IV Sez. , n. 854/91).
3.2. Alla luce dei criteri soprarichiamati è da escludere che il
procedimento impugnato sia inficiato da palesi illegittimità.
Anzitutto, per quanto riguarda il lamentato scavalcamento
dell'appellato ad opera del gen. L[.], va rilevato che in materia
trova applicazione il principio, più volte affermato dalla
giurisprudenza, della "autonomia dei giudizi di avanzamento" (cfr.
Cons.St., IV sez., n. 675/97; Ap. n. 5/98).
Derivano da ciò conseguenze determinanti, anche ai fini della
valutazione delle censure in esame.
Invero, se le valutazioni di ogni Commissione assumono il
carattere della generalità e della esaustività nel senso dianzi
indicato, nulla impedisce che, nell'esercizio dell'ampia
discrezionalità di cui dispongono, esse giungano a conclusioni
diverse da quelle espresse dai punteggi e dall'ordine delle
posizioni di precedenti graduatorie, trattandosi pur sempre del
risultato della valutazione effettuata dalla nuova Commissione con
piena autonomia rispetto alle precedenti e con pari
discrezionalità.
Lo scavalcamento, inoltre, può rilevare ai fini di individuare
sintomi di contraddittorietà e disparità di trattamento solo quando
si sia in presenza di elementi oggettivi e soggettivi assolutamente
identici che siano stati sottoposti a valutazione in tempi
ravvicinati e riguardino avanzamenti allo stesso grado: nella
fattispecie la censura viene, invece, evocata con riferimento a
valutazioni effettuate in epoche diverse e con riferimento a
selezioni per conseguire gradi diversi (Cons. St. IV Sez., n.
2364/03).
In realtà, occorrono elementi concreti che dimostrino il concreto
contrasto dei punteggi attribuiti con i precedenti di carriera del
candidato ovvero la palese restrittività della valutazione rispetto
ai criteri utilizzati nei confronti degli altri candidati.
In altri termini, l'incoerenza con i precedenti di carriera e la
violazione delle regole dell'uniformità del criterio di giudizio
debbono emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza,
dovendo il giudice verificare nel complesso la ragionevolezza del
criterio seguito dall'Amministrazione e la concreta attuazione di
questo con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato
rispetto (cfr. Cons. Stato. IV Sez., n. 623/97; n. 586/06).
Nella fattispecie, ritiene il Collegio che la documentazione
personale del ricorrente non presenti elementi tali da far dubitare
della congruità del punteggio conseguito.
Mentre è, invero, innegabile che ci si trovi di fronte a due
ufficiali che hanno dato prova, nel corso della loro carriera, di
essere in possesso delle richieste capacità professionali, tuttavia
il ricorrente non appare in grado di evidenziare macroscopici
elementi idonei a comprovare che il giudizio della Commissione,
valutato con riferimento alle doti professionali globalmente
considerate, sia stato troppo benevolo nei riguardi del L[.] ed
eccessivamente severo nei suoi confronti.
Né, in sede di giudizio di legittimità, può contestarsi l'eventuale
apprezzamento da parte della Commissione, ai fini di incremento di
punteggio, di elementi presenti nella documentazione caratteristica
dei candidati, risultando tale valutazione riservata alla
discrezionalità dell'organo valutatore.
Mancano, cioè, i presupposti per dare validità all'ipotesi che nel
caso in esame siano riscontrabili "ingiustizie patenti".
Per quanto riguarda, in particolare, il profilo relativo allo
svolgimento di incarichi, va rilevato come le censure proposte
mirino sostanzialmente a contestare la valutazione operata sugli
stessi dal parte della Commissione, non essendo in discussione
l'equipollenza degli incarichi rivestiti: ma tali valutazioni
rientrano nell'ambito di apprezzamento discrezionale della
Amministrazione per dedurne in concreto capacità ed attitudini dei
candidati e sfuggono, pertanto, al sindacato del giudice
amministrativo.
Analoghe considerazioni valgono per la valutazione sub d) dell'art.
26 L.n. 1137/55 (attitudine ad assumere incarichi del grado
superiore) che costituisce per l'Amministrazione giudizio
prognostico da esprimere in relazione a concreti elementi
desumibili dal servizio svolto dai candidati. Essa, comportando una
proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall'ufficiale
nell'arco dell'intera carriera, anche in relazione a specifici
aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado
superiore, comporta una valutazione altamente discrezionale che
coinvolge personali apprezzamenti dei membri della commissione di
avanzamento (cfr. Cons. St., IV Sez., n. 3854/01).
Non sono neppure ravvisabili palesi irrazionalità per quanto
riguarda il punteggio di merito assegnato al ricorrente.
Esso, invero, di poco inferiore a quello del parigrado promosso
non si manifesta in modo immediato come inadeguato al complesso dei
suoi titoli né, d'altra parte, l'esame della documentazione
caratteristica evidenzia con assoluta immediatezza la violazione
della regola dell'omogeneità dei criteri valutativi da parte della
Commissione.
Va, al riguardo, di nuovo rammentato che tale esame, in sede di
giudizio di legittimità, non deve consistere in analitiche
valutazioni dei titoli dei candidati, occorrendo, da un lato, tener
conto che la P.A., nell'esercizio del suo potere
tecnico-discrezionale, esprime necessariamente un apprezzamento
globale dei titoli stessi e, dall'altro, che il giudice non può
sconfinare nel merito amministrativo, sostituendo propri criteri di
valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione, ma deve solo
accertare se questi ultimi siano palesemente incoerenti, cioè non
omogenei, nei confronti dei diversi candidati.
Va, poi, ritenuta la infondatezza della censura di eccesso di
potere in senso assoluto. Essa presuppone una figura di ufficiale
con precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da
qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, sicché i sintomi di
tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella
documentazione caratteristica risulti un livello tanto
microscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera
dell'ufficiale da rendere a prima vista del tutto inadeguato il
punteggio attribuito (cfr. in termini, Cons. Stato, IV sez., n.
7949/04.
Tale presupposto non ricorre nel caso di specie.
Invero, il suo punteggio, inferiore di soli 10 centesimi di punto
rispetto al primo graduato, non si manifesta in modo immediato come
inadeguato al complesso dei suoi titoli: la valutazione operata nei
suoi confronti corrisponde, invero, al riconoscimento di un ottimo
profilo di ufficiale. Ciò premesso, non può tuttavia riscontrarsi
nella documentazione caratteristica del medesimo quella assoluta e
costante apicalità che sola potrebbe sorreggere l'accoglimento del
gravame per eccesso di potere in senso assoluto, né può
ragionevolmente sostenersi che il giudizio espresso nei suoi
confronti sia affetto da manifesta e macroscopica irrazionalità,
attesa, nel corso della carriera, pur in un quadro complessivo di
valutazione di un curriculum di grande levatura, la presenza, sia
pure sfumata, di flessioni di rendimento, puntualmente individuate
dal giudice di primo grado, non solo con riferimento ai primi anni
di servizio, che rappresentano punti di criticità non eludibili e
che fanno escludere la sussistenza di un quadro di assoluta
eccezionalità che solo può far ipotizzare un vizio di valutazione
da parte della Commissione stessa (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n.
6925/2002).
Alla luce di quanto esposto va, altresì, ritenuta infondata la
censura di violazione dell'art. 23 della L.n. 1137/55 per
inadeguatezza del punteggio attribuito rispetto ai titoli
posseduti.
Invero, in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi
più elevati (come nel caso di specie), il giudizio operato dalla
commissione superiore è la risultanza di una valutazione
complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi
personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale,
cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi
assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente
a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, la conclusiva
valutazione con la quale l'Amministrazione ha dato peso e
significato alla complessiva personalità ed attività
dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non
sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. St., IV Sez., n.
4568/01; n. 1681/01; n. 1328/97; n. 7949/04, già citate).
In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile,
non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo
da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai
fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati
come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (Cfr.,
fra le altre, Cons. St., IV Sez., n. 1196/99; N. 495/98; n.
397/98).
Discende, da quanto esposto, che sussistono precise limitazioni al
sindacato giurisdizionale esercitabile in materia dal giudice
amministrativo.
Come hanno affermato la Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 91/97)
ed il Consiglio di Stato si deve negare al giudice amministrativo
il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione
di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il
giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e
razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è
escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti, condizionati dal rispetto dovuto alla
valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente
alla Commissione superiore di avanzamento.
Ciò vale a maggior ragione, come si è detto, quando si tratti di
avanzamento al grado di ufficiale generale (come nella specie),
atteso che i valutandi sono normalmente dotati di ottimi profili di
carriera e le cui qualità sono definibili solo attraverso delicate
analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle
complessive qualità di ciascuno (Cons. Stato, IV Sez., n. 21 del
1996) e l'esercizio, da parte della Commissione superiore di un
potere discrezionale ancora più ampio di quello conferito per la
promozione a scelta degli altri ufficiali, perché lo scrutinando è
apprezzato mediante un giudizio che ne investe la personalità in
modo globale ed inscindibile.
Tale ampia discrezionalità non esclude certamente che la
valutazione debba essere coerente con i precedenti di ciascun
ufficiale e rispondente ad un criterio uniforme per tutti gli
esaminati (Cons. Stato., IV Sez., n. 6522/02). Va, tuttavia, tenuto
presente, come già ricordato, che gli ufficiali in aliquota per
l'accesso ai massimi vertici della dirigenza militare, ai sensi
dell'art. 26 co.4 L.n. 1137/55, hanno per definizione precedenti di
carriera di notevole spessore, essendo transitati attraverso
numerose selezioni.
Sono, quindi, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni che, per
la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere
amministrativo "sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di
elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al
raggiungimento di finalità estranee a quelle della scelta dei
soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire"
(cfr. in termini, Cons. St., IV Sez., n. 256/99).
Inoltre, l'abnormità e l'incoerenza della valutazione, in contrasto
con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di
tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere
dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr.
Cons. St., IV Sez., n. 1196/99 cit.; n. 495/98 cit.; n. 397/98
cit.).
Alla luce dei principi soprarichiamati sono da respingere le
ragioni di appello fatte valere dal L[.], ritenendo il Collegio che
la documentazione personale del ricorrente non presenti elementi
tali da far dubitare della congruità del punteggio
conseguito."
Avanzamento ufficiali - Promozioni
ufficiali ruolo esaurimento - Decorrenza data nomina - Giorno
successivo promozione tenenti colonnelli rispettivi ruoli normali o
speciali aventi pari o maggiore anzianità -
Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 7 aprile 2008, n. 1492 (c.c. 4 marzo
2008), Pres. f.f. Maruotti, Est. Romeo, Ministero Difesa c. E. L.
(conf.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9088/2002).
L'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 224/1986, che prevede la
promozione al grado di tenente colonnello degli ufficiali dei ruoli
ad esaurimento con effetto dal giorno successivo a quello della
promozione al medesimo grado dell'ufficiale di pari grado, avente
pari o maggiore anzianità, appartenente al rispettivo ruolo normale
o speciale, con ogni conseguenza in ordine al trattamento
economico, contiene una disposizione non di carattere transitorio.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Fatto e diritto
Il TAR per il Lazio, con la sentenza di cui si chiede la
riforma, ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, volto alla
declaratoria del diritto alla promozione al grado di tenente
colonnello con effetto dal giorno successivo a quello della
promozione al medesimo grado dell'ufficiale di pari grado, avente
pari o maggiore anzianità, appartenente al rispettivo ruolo normale
o speciale, con ogni conseguenza in ordine al trattamento
economico.
In proposito, il TAR ha statuito che l'art. 3, comma 3 bis, della
legge n. 224/1986 contiene una disposizione non di carattere
transitorio sia per l'avanzamento al grado di maggiore sia per
quello di Tenente Colonnello, non essendo ostativo a tale
interpretazione il sopravvenuto d. lgs. n. 490 del 1997 (artt. 39 e
70), perché l'art. 71 di questo decreto ha fatto salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della normativa
in vigore sino al 31 dicembre 1997.
2. Con il gravame in esame, il Ministero della Difesa ha chiesto la
riforma della sentenza impugnata, deducendo che sarebbe errato
l'orientamento giurisprudenziale (condiviso dal TAR) della vigenza
a tempo indeterminato del menzionato art. 32, comma 3 bis, della
legge 224 del 1986.
3. L'appellato si è costituito nella presente fase del giudizio,
sostenendo l'infondatezza del gravame alla luce dell'ormai
consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto.
4. L'appello, trattenuto in decisione all'udienza del 4 marzo 2008,
è infondato.
La Sezione condivide e fa proprio il proprio consolidato
orientamento (cfr. dec. n. 441/2008), dal quale non vi è motivo di
discostarsi, per il quale non ha carattere transitorio il beneficio
previsto all'art. 32, comma 3 bis, della legge n. 224 del
1986.
Questo articolo (introdotto dall'art. 13 della legge n. 404 del
1990) ha operato una distinzione fra requisiti per l'ammissione
agli scrutini e decorrenza delle promozioni ed ha consentito la
promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento con decorrenza
dal giorno successivo alla promozione dei parigrado in servizio
permanente effettivo, se più favorevole rispetto alla promozione
per anzianità di cui al primo e secondo comma del medesimo
articolo, fatto salvo in ogni caso il giudizio di idoneità.
Tale sistema di promozione è alternativo a quello previsto dai
primi due commi del cit. art. 32, è vigente a tempo indeterminato,
non ha efficacia transitoria e si inserisce in un contesto
normativo mirante ad una progressiva e tendenziale equiparazione
degli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento agli
ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e.
Il beneficio previsto dal menzionato comma 3 bis opera
esclusivamente in sede di ricostruzione della carriera degli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento, presupponendo in ogni caso
l'adozione del provvedimento di promozione all'esito del relativo
giudizio di idoneità, seguito dal relativo provvedimento di
promozione (autoritativo perché incidente sullo status del
militare), benché retrodatato agli effetti giuridici ed economici:
tale retrodatazione costituisce l'essenza del beneficio in
oggetto.
Prima di tale momento, l'ufficiale vanta solo una aspettativa
soggettiva, qualificabile in termini di interesse legittimo, ed in
caso di inerzia o ritardo dell'amministrazione nel procedere al
giudizio di idoneità, potrà attivare i consueti rimedi previsti
dall'ordinamento.
All'applicazione in questo senso della normativa in esame non è di
ostacolo la sopravvenienza del d. lgs. 30 dicembre 1997 n. 490,
che, agli artt. 39 e 70, ha modificato il regime delle promozioni
ai gradi in questione, altresì escludendo l'applicazione del comma
3 bis dell'art. 32; ciò perché l'art. 71 dello stesso d. lgs. n.
490 del 1997 dispone, in via transitoria, che "le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998"
(comma 1), mentre "sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in
vigore fino al 31 dicembre 1997" (comma 2).
Il limite temporale del 1° gennaio 1998 deve intendersi riferito
alla circostanza della cessazione del c.d. "impedimento s.p.e.";
tale soluzione, oltre che suffragata dalla lettera della legge,
contempera da un lato l'interesse dell'amministrazione a non
vedersi imposto in via automatica l'onere di promozione
dell'ufficiale appartenente ai ruoli ad esaurimento, dall'altro
sterilizza gli effetti negativi del decorso del tempo necessario
per il completamento della procedura di nomina, in favore degli
ufficiali in questione, che in base al sistema vigente, godevano di
una aspettativa qualificata ex lege alla retrodatazione della
nomina a tenente colonnello fin dal 2 gennaio 1994.
L'appello va, pertanto, respinto."
Avanzamento ufficiali - Rilevanza sanzioni
disciplinari - Ampia valutazione discrezionale delle competenti
commissioni - Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2403/2008 (c.c. 7 aprile 2008),
Pres. f.f. Salvatore, Est. Aureli, Ministero Difesa c. F. R. (rif.
parz.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, 14 aprile 2007, n.
3090).
La tenuità di una sanzione disciplinare nel giudizio di
avanzamento a scelta degli ufficiali, non può essere stabilita in
astratto, in base cioè al catalogo delle sanzioni previste dalla
norma dell'ordinamento militare per le violazioni dei doveri
d'ufficio. Va osservato a tal proposito che ciò che può apparire
una colpa tenue, pur compiuta da un militare, con un comportamento
che ha violato i doveri del suo ufficio, ben può non essere tale
nell'ambito di una valutazione effettuata nel procedimento di che
trattasi, giacché volto a verificare, comparativamente, se
l'ufficiale abbia le qualità morali per vedersi conferire il grado
superiore. Sotto tale angolazione del resto hanno rilievo poteri
dell'amministrazione che, com'è noto, se non sono riconducibili
tout court al merito amministrativo, sono però senz'altro da
ricomprendere nell'ambito di una discrezionalità assai ampia, come
tale sindacabile in questa sede di legittimità solo in presenza di
manifesta illogicità ed irrazionalità. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Diritto
Il .giudice di primo grado ha accolto il motivo del ricorso
proposto dal ten. col F[.] concernente l'illegittimità della
mancata iscrizione in quadro, per l'eccesso di potere in senso
relativo, e per l'effetto ha annullato tutti gli atti
impugnati.
In tale vizio sarebbe incorsa la C.s.a. nel procedere alla
comparazione, ai fini del giudizio d'avanzamento al grado di
colonnello per l'anno 2002, del ten.col. F[.]e con i pari gradi
D[.] e C[.].
La Sezione, addivenendo all'esame delle censure proposte
dall'Amministrazione appellante, ritiene che l'appello debba essere
accolto solo in parte, in ragione degli argomenti che vengono di
seguito esposti.
Ed invero, non possono anzitutto essere accolte le censure che
l'Amministrazione appellante rivolge alla parte della sentenza
impugnata che ha ritenuto illegittimo il giudizio espresso dalla
C.s.a. sulle qualità morali e di carattere, sulla capacità
professionale e sulle qualità culturali e intellettuali del Ten.
col. F[.], apparendo fondati, ad avviso della Sezione, gli
argomenti del primo giudice poiché mossi da corrette premesse
d'ordine giurisprudenziale.
In particolare, la sentenza impugnata appare convincente nella
parte in cui ha rilevato l'applicazione disparitaria dei criteri
elaborati dalla stessa C.s.a. per esaminare i titoli, relativi alle
suddette categorie di valutazione, posseduti dai parigrado D[.] e
C[.], e tradottasi, a causa di un metro di giudizio non uniforme,
nell'emanazione ingiustificata di giudizi non positivi verso il
ten. col. F[.].
Il che ha determinato una differenza nel punteggio di merito ed un
notevole distacco in graduatoria del F[.] (162°) rispetto ai
predetti due parigrado (D[.] 13°; C[.] 24°), che non hanno ricevuto
piena conferma dall'esame delle schede di valutazione effettuato
dal giudice di prime cure.
A tal proposito, la Sezione condivide, in particolare, quanto
sottolineato nella sentenza impugnata, in ordine all'inconferenza
del principio, già invocato dall'amministrazione in primo grado, ed
in questa sede riproposto, secondo cui la C.s.a., nel giudizio di
avanzamento a scelta procede ad una comparazione della situazione
professionale complessiva relativa ai singoli candidati,
sindacabile soltanto con la deduzione dell'eccesso di potere in
senso assoluto che è ravvisabile nei limiti della palese illogicità
e manifesta ingiustizia, talché non possono aver rilievo,
quand'anche in ipotesi corrette, differenti valutazioni che
attengano solo ad aspetti specifici, riguardanti le doti ed i
precedenti di carriera di ciascuno di essi.
Ed invero, è bene chiarire che nel sindacato sul vizio dell'eccesso
di potere in senso relativo, al giudicante è consentito verificare
"a posteriori" le valutazioni dalla C.s.a., al fine di stabilire se
nel giungere a detta comparazione, gli specifici precedenti
rilevanti professionalmente, la cui conoscenza e ponderazione è ad
essa propedeutica, siano stati correttamente definiti o non abbiano
piuttosto dato luogo alla "rottura dell'uniformità del criterio di
giudizio impiegato" nei confronti del candidato non inserito in
quadro.
Tanto si è verificato nel caso del ten.col. F[.], come emerge
dall'analisi comparativa delle schede di valutazione, e dei
rapporti informativi, che descrivono i suoi precedenti di
carriera.
In coerente applicazione delle precedenti considerazioni, deve, in
particolare, ritenersi correttamente accertato dal primo giudice,
il travisamento dei fatti correlato alle "capacità professionali"
del ten. col. F[.], che ha avuto rilievo determinante nella sua
esclusione dal novero degli ufficiali "più meritevoli".
Cadendo in errore, la C.s.a. ha, invero, ritenuto che in tutti i
documenti caratteristici, il ten. col F[.] non abbia riportato note
di elogio aggiuntive alla massima qualifica finale di "eccellente",
ripetutamente conseguita nel grado.
L'analisi che il primo giudice ha effettuato utilizzando un metodo
d'indagine corretto e rispettoso degli stessi criteri di giudizio
applicati dalla C.s.a, ha dimostrato,invece, che il F[.] è in una
situazione analoga, a quella del parigrado D[.] e migliore di
quella del parigrado C[.], avendo riportato espressioni elogiative
in ben otto schede di valutazione.
Né appare sostenibile, secondo la contraria opinione
dell'amministrazione appellante, che il giudice di prime cure sia
caduto in errore sul reale contenuto della scheda n.69, relativa al
ten. col F[.].
In effetti, in tale scheda, l'espressione di compiacimento a favore
del ten.col. F[.], pur dopo l'intervento amputativo effettuato del
primo revisore sul testo del compilatore, è rimasta, ed è quella di
"vivissimo compiacimento" che sorregge il giudizio finale di
"eccellente".
Analoghe discrasie ed incongruenze di giudizio, come posto in
evidenza dal giudice di primo grado, sono emerse nell'esame delle
schede relativamente alle "qualità morali e di carattere", salvo
quanto si dirà in seguito, e alle "qualità culturali ed
intellettuali" del ten.col. F[.].
A prescindere da quanto già osservato in merito alle
caratteristiche del sindacato sull'eccesso di potere in senso
relativo, appare ora corretto aggiungere che non porta a rimuovere
la condivisione, nella parte qui in esame, delle argomentazioni
spese dal primo giudice, l'esposizione analitica dei titoli di
merito di cui sono in possesso gli anzidetti parigrado D[.] e C[.],
effettuata dall'appellante amministrazione.
Si tratta di profili di cui la S.c.a. ha evidentemente tenuto conto
nell'attribuire ad essi punteggi positivi.
Contemporaneamente, però, per effetto della non corretta lettura
della documentazione caratteristica personale, ovvero di un
illogico parametro valutativo del suo profilo, secondo la compiuta
e qui condivisa ricognizione effettuata dal primo giudice, è stato
penalizzato il ten. col F[.] nell'elaborazione del giudizio sui
risultati da esso conseguiti in ordine agli anzidetti profili
professionali, come emergenti nelle schede di valutazione.
Alla luce dei rilievi che precedono ed in ragione del conseguente
rigetto delle argomentazioni rivolte dall'amministrazione alla
parte fin ora esaminata della sentenza impugnata, la sezione
ritiene che ricorrano le condizioni affinché la C.s.a. rivaluti,
nei limiti che emergono da quanto sin ora detto, e salvo quanto si
dirà in seguito, la posizione del ten.col. F[.], atteso l'indubbio
interesse di quest'ultimo ad ottenere non soltanto l'inserimento in
quadro ma, in via subordinata, anche ad acquisire un punteggio di
merito ed una posizione in graduatoria migliori.
Può passarsi all'esame delle censure proposte dall'amministrazione
nei confronti della seconda parte della sentenza impugnata, nella
quale è stato negato rilievo alle "ombre morali" riguardanti il
ten. col F[.].
La sezione ritiene che esse debbano essere accolte.
Il giudice di primo grado nell'affrontare la questione, da lui
stesso ritenuta "nodale", delle rilevanza del precedente
disciplinare del ten. col F[.], ai fini della definizione delle
doti morali in suo possesso, ha concluso nel senso
dell'illegittimità del rilievo ad esso attribuito dalla C.s.a.
evidenziando aspetti sia di carattere procedurale che
sostanziale.
Il ten. col. F[.] è stato sanzionato disciplinarmente con un
"rimprovero" per fatti accertati in sede penale.
Ciò posto non sembra, anzitutto, alla Sezione possa concordarsi con
la sentenza impugnata nell'avviso secondo il quale
l'amministrazione di tale precedente non avrebbe dovuto tener
conto, in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere
dell'ufficiale, ed in definitiva ai fini della progressione in
carriera, posto che la vicenda avrebbe esaurito tutte le sue
conseguenze nella deputata sede disciplinare.
E ciò, sembra di capire, da un lato per la tenuità della sanzione
inflitta e dall'altro per la possibilità di intendere la lettera di
cui al comma 3° dell'art.75 del d.P.R. n.545 del 1985, nel senso
che la sanzione rimane un fatto storico i cui effetti non possono
incidere, per il futuro, nella sfera giuridico professionale
dell'interessato.
Al riguardo, questo giudice non ritiene, anzitutto, di potersi
sottrarre dall'evidenziare che la tenuità della sanzione
disciplinare non può, come vorrebbe il primo giudice, essere
stabilita in astratto, in base cioè al catalogo delle sanzioni
previste dalla norma dell'ordinamento militare per le violazioni
dei doveri d'ufficio da parte dell'ufficiale.
Va osservato a tal proposito che ciò che può apparire una colpa
tenue, pur compiuta da un militare, con un comportamento che ha
violato i doveri del suo ufficio, ben può non essere tale
nell'ambito di una valutazione effettuata nel procedimento di che
trattasi, giacché volto a verificare, comparativamente, se
l'ufficiale abbia le qualità morali per vedersi conferire il grado
superiore.
Sotto tale angolazione del resto hanno rilievo poteri
dell'amministrazione che, com'è noto, se non sono riconducibili
tout court al merito amministrativo, sono però senz'altro da
ricomprendere nell'ambito di una discrezionalità assai ampia, come
tale sindacabile in questa sede di legittimità solo in presenza di
manifesta illogicità ed irrazionalità, nella fattispecie tuttavia
per nulla ravvisabile.
Dal che, sgombrato il campo dall'ininfluenza della detta sanzione
in ragione della sua ritenuta tenuità, discende la possibilità di
escludere che i suoi effetti rilevino solo per il passato, posto
che il tenore testuale della norma sopra citata,al contrario,appare
chiara nell'elidere soltanto "ogni efficacia retroattiva",
consentendo, quindi, che il provvedimento sanzionatorio possa
coinvolgere anche gli sviluppi professionali dell'ufficiale e
quindi quelli del ten. col F[.].
Né appare corretto esprimere la preoccupazione, secondo quanto
sottolineato dal primo giudice, che in questo modo l'ufficiale
viene penalizzato da una ri-valutazione della propria condotta,
senza che nel procedimento de quo gli venga tuttavia, assicurata
alcuna garanzia partecipativa.
Si tratta in effetti di un argomento con il quale si pretende di
operare la riduzione del procedimento di avanzamento a scelta del
militare ad un procedimento disciplinare, pur nella totale e
riconosciuta diversità dei loro fini, da cui non è consentito
trarre assimilazioni improprie. Ha ritenuto, inoltre, il primo
giudice che la C.s.a. non avrebbe dovuto tener conto del precedente
disciplinare citato, per la ragione che esso non aveva alcuna
evidenza nella documentazione caratteristica ed in particolare nel
foglio matricolare del ten. col F[.].
L'osservazione del primo giudice sul punto è completata dalla
considerazione che dai verbali della C.s.a., non risulta neppure
che detto precedente disciplinare sia stato acquisito presso il
superiore gerarchico del ten. col F[.] avvalendosi dei poteri
previsti dal comma 3 dell'art.15 del d.lgs. n.490 del 1977.
è un punto fermo nella presente controversia che la valutazione di
tale precedente disciplinare da parte della C.s.a. vi sia stata,
posto che, per ammissione dello stesso giudice di prime cure, essa
appare come il motivo determinante a cui ricondurre l' "abissale"
differenza di punteggio di merito rispetto agli altri due predetti
graduati nonché l'"enorme", distanza di posizione in graduatoria da
essi del ten. col F[.].
Ciò posto, va sottolineato l'arresto riveniente dalla più recente
giurisprudenza di questa Sezione, che nel delineare i poteri della
C.s.a. ha avvertito la necessità di precisare che i documenti e le
notizie riguardanti l'ufficiale all'inserimento in quadro di cui
essa può tener conto, sono tutti i documenti e tutte le notizie,
purché "legalmente" acquisiti.
(sent.n. 2115/2005).
Tuttavia, se si indaga la ratio di tale orientamento, ci si avvede
che il suo fondamento si ritrova nella necessità di evitare che gli
ampi poteri della C.s.a. non si traducano, in violazione di
elementari esigenze di giustizia, in poteri di accertamento o di
indagine esercitati senza possibilità di controllo.
Nel caso in esame tale esigenza tuttavia non si pone, poiché, come
sottolineato dall'Amministrazione appellante, è assolutamente
pacifico, avendolo ammesso lo stesso ten. col F[.], che egli abbia
subito due processi penali, e due procedimenti disciplinari, uno
dei quali è stato interrotto, inerendo alla stessa condotta di cui
s'è occupato l'altro, conclusosi con la sanzione del
"rimprovero".
L'oggettiva esistenza di tale vicenda disciplinare, ad avviso della
Sezione, pone quindi la C.s.a. al riparo da rilievi mossi dalla
sentenza in merito alla legittimità dello scrutinio di detto
precedente disciplinare nel procedimento de quo e, per quanto già
osservato,all'incidenza da esso avuta nel punteggio di merito come
nella posizione in graduatoria del ten. col F[.].
In conclusione, ribadito quanto già rilevato in ordine alla
disomogenea applicazione del criterio valutativo concernente le
doti e le qualità professionali del ten. Col. F[.], vanno invece
accolte le censure dedotte dall'Amministrazione appellante
riguardanti la parte della sentenza impugnata relativa alla
rilevanza attribuita dalla C.s.a. al procedimento disciplinare a
cui il medesimo è stato assoggettato.
L'appello deve in conclusione essere accolto nei limiti di cui in
motivazione, con conseguente riforma parziale della sentenza
impugnata."
Cessazione dal servizio - A domanda -
Accettazione dimissioni a domanda - Successiva istanza di
riammisisone in servizio - Non sussiste.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 7 aprile 2008, n. 1477 (c.c. 11
dicembre 2007), Pres. Vacirca, Est. Leoni, P.S. c. Ministero Difesa
(conf.: T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, sent. n. 1931/2001).
Le disposizioni in tema di riammissione in servizio nell'Arma
dei carabinieri non si applicano al personale comunque cessato dal
servizio permanente. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. La questione per cui è causa riguarda il maresciallo dei
Carabinieri S[.] P[.], che, presentata la domanda di cessazione dal
servizio permanente ai sensi dell'art. 34 della L.n. 599/54, aveva
poi fatto richiesta di riammissione in servizio in data 26/4/99,
successivamente alla emissione del provvedimento di accettazione
delle dimissioni, datato 18/3/99, ma avendo tuttavia dichiarato di
voler permanere in servizio entro il 1/4/99, termine di decorrenza
del collocamento in congedo. E' indubbio che il dipendente pubblico
possa revocare le dimissioni dall'impiego, ma il tema in
discussione in questa sede riguarda il termine entro il quale tale
facoltà può essere esercitata.
A tale riguardo deve essere prima definito il rapporto tra il
provvedimento di accettazione delle dimissioni da parte
dell'Amministrazione e la conoscenza di esso da parte del
dipendente.
La Sezione, sulla questione in argomento, non si è espressa in modo
univoco. Secondo un primo orientamento la natura recettizia del
provvedimento di accettazione, come di tutti gli atti con effetti
negativi sul destinatario, non impedirebbe la revoca della domanda
di collocamento a riposo, se antecedente alla comunicazione del
provvedimento dell'amministrazione (dec. n. 7421/2005). Viceversa,
secondo un altro orientamento il carattere perfetto del
provvedimento dell'amministrazione di accettazione delle dimissioni
impedirebbe, con l'estinzione del rapporto d'impiego, ogni
possibilità di revoca (dec. n. 3027/2006) e in questo senso si è
espressa anche la decisione impugnata. Con riferimento alla
controversia in esame, l'appellante ha richiamatola natura
recettizia dell'atto costitutivo della cessazione dal servizio e la
conseguente possibilità di revoca fino a quando l'accettazione non
sia stata comunicata e, comunque, l'aver rappresentato la volontà
di permanere in servizio entro la data fissata per il collocamento
in congedo.
L'assunto, sotto entrambi i profili dedotti, non può essere
condiviso.
Sotto un primo aspetto, osserva la Sezione che la controversia
all'esame, diversamente dai precedenti giurisprudenziali
richiamati, si è svolta antecedentemente al mutamento di quadro
legislativo introdotto con la L. n. 15 dell'11 febbraio 2005,
modificativa della L. n. 241/1990, il cui art. 21 bis avverte
che"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso …".
Con tale norma si è confermato, per via legislativa, l'orientamento
secondo il quale la conoscenza del provvedimento ad effetti
negativi sul destinatario (nella fattispecie in esame collegati
all'accettazione delle dimissioni) è essenziale e non può che
avvenire attraverso la sua effettiva comunicazione.
Peraltro, come si è detto, il procedimento segnato dagli atti qui
in discussione si è svolto tutto secondo la precedente normativa,
sicché non può giovare al ricorrente l'affermazione, in via
legislativa, dell' orientamento da lui invocato.
Per di più, nella fattispecie, intervenuta nel difficile momento di
blocco pensionistico, si sono accavallati atti e relative
sconfessioni degli stessi, che rendono complessa la situazione da
decifrare. Possono, tuttavia, individuarsi alcuni punti fermi, cui
agganciare la decisione. Date per premesse le vicende relative agli
anni 1997 e 1998, caratterizzate dall'alternanza di dimissioni e
revoche in relazione all'evolversi della legislazione
pensionistica, si perviene al D.M. del 26/2/99, con cui il
ricorrente viene collocato in congedo a decorrere dal 1/4/99,
provvedimento comunicatogli con messaggio del 22/3/99, con cui fra
l'altro gli viene richiesto se intenda rinunciare al congedo
stesso.
Ne segue la dichiarazione di rinuncia al congedo da parte
dell'interessato in data 30/3/99, cui il giorno dopo segue la
conferma di voler essere posto in congedo.
In data 26/4/99, cessate le ragioni di ordine familiare che avevano
indotto il P[.] a confermare la richiesta di congedo, il medesimo
chiede la riammissione in servizio, ma la relativa istanza viene
rigettata in data 22/7/1999, ostandovi l'art.8, comma 4, del D.Lgs.
12/5/95 n. 198, a norma del quale le disposizioni in tema di
riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri non si applicano
al personale comunque cessato dal servizio permanente. Tale era la
condizione del P[.], non rilevando eventuali manifestazioni di
volontà del medesimo espresse non formalmente o in forme improprie
in data antecedente alla decorrenza del collocamento in congedo (in
tal senso era la dichiarazione in data 6/10/2000 del Comandante del
ricorrente).
Ne consegue l'infondatezza del proposto gravame."
Procedimento disciplinare - Termini -
Natura giuridica - Termine previsto dall'art. 111 d.p.r. n. 3/1957
- Non perentorio.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 7 aprile 2008, n. 1484 (c.c. 22
gennaio 2008), Pres. Vacirca, Est. Mele, C. A. c. Ministero Difesa
(conf. parz.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, 11 maggio 2007, n.
4313).
Il termine di venti giorni tra la comunicazione e la riunione
della Commissione di disciplina, contemplato dall'art. 111 d.P.R.
n. 3/1957, non è un termine perentorio, in quanto dalla sua
inosservanza non è prevista alcuna conseguenza e, in particolare,
non è disposta né la nullità del procedimento né la decadenza
dell'Amministrazione dall'azione disciplinare. (1)
Giudizio della commissione di disciplina - Reformatio in
pejus - Casi di particolare gravità - Valutazione discrezionale
dell'autorità decidente - Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 7 aprile 2008, n. 1484 (c.c. 22
gennaio 2008), Pres. Vacirca, Est. Mele, C. A. c. Ministero Difesa
(conf. parz.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, 11 maggio 2007, n.
4313).
In caso di reformatio in pejus di un giudizio della commissione
di disciplinare per l'esistenza di casi di particolare gravità, è
evidente che la individuazione degli stessi è vicenda di notevole
discrezionalità, rimessa, in quanto tale, all'Amministrazione
procedente e sulla quale, salvo casi di macroscopica illogicità, il
giudice della legittimità non può entrare (peraltro, nella
fattispecie, il fatto concerneva una vicenda di droga che
sicuramente, per gli aspetti della sua concreta manifestazione,
poteva essere considerata fra i casi di particolare gravità).
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Appellante è il caporal maggiore A[.] C[.], il quale impugna la
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha rigettato un ricorso dallo stesso proposto
in quella sede giudiziaria avverso un provvedimento di perdita del
grado per rimozione per motivi disciplinari.
Rileva l'appellante di essere stato condannato ad una pena di un
anno e quattro mesi di reclusione a seguito di sentenza patteggiata
per detenzione di sostanze stupefacenti e che, in conseguenza di
ciò, era sottoposto ad un procedimento disciplinare, ove,
nonostante il parere favorevole a conservare il grado espresso
dalla Commissione di disciplina, il direttore generale irrogava la
sanzione della perdita del grado.
Questi i motivi dell'appello:
1) Violazione dell'art. 111 del d.P.R. n. 3 del 1957, degli artt.
97 e 24 Cost., violazione del diritto di difesa e del giusto
procedimento; e ciò per il mancato rispetto del termine di venti
giorni tra la comunicazione e la data della riunione della
Commissione di disciplina, che invece ha avuto luogo solo a
distanza di sette giorni;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 7
febbraio 1990, n. 19, difetto di istruttoria, violazione dei
principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della
sanzione disciplinare, violazione dell'art. 3 della legge n. 241
del 1990 e dell'art. 97 Cost., violazione del principio di
trasparenza, nonché carenza di motivazione ed arbitrarietà
manifesta; per essere mancata un'autonoma valutazione dei fatti da
parte dell'Amministrazione, specialmente in ordine ai problemi
personali e familiari che avevano condizionato in quel torno di
tempo l'esistenza dell'appellante;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 della legge n. 599
del 1954, dell'art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento e
del contraddittorio, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del
1990, carenza della motivazione, violazione e falsa applicazione
dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990, nonché arbitrarietà,
illogicità, contraddittorietà e perplessità; e ciò in quanto
l'Amministrazione può discostarsi anche a sfavore del soggetto
inquisito dalla proposta della Commissione di disciplina soltanto
in presenza di ipotesi di particolare gravità, che naturalmente
vanno puntualmente motivate, cosa che nella specie non c'è
stata;
4) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge
n. 599 del 1954, per contrasto con l'art. 3 Cost., relativamente
alla vicenda per cui, mentre l'articolo in parola, applicabile
all'appellante, prevede la possibilità che l'Amministrazione si
discosti anche "in malam partem" nei confronti delle proposte della
Commissione di disciplina, ciò non è previsto per altre categorie
di dipendenti pubblici (impiegati civili dello Stato, vice
brigadieri e militari della Guardia di finanza, vice brigadieri e
militari dell'Arma dei carabinieri);
5) Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta,
difetto di istruttoria, violazione del principio di gradualità e di
quello di proporzionalità, violazione dell'art. 3 della legge n.
241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., carenza di motivazione ed
arbitrarietà; in quanto il ricorrente, ben due mesi dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna è stato promosso
caporal maggiore scelto.
L'Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste
all'appello, chiedendone la reiezione.
L'appellante presenta una successiva memoria illustrativa.
All'udienza pubblica del 22 gennaio 2008, la causa, previa
discussione, è spedita in decisione.
Diritto
La presente è una sentenza parziale, in quanto la stessa decide
soltanto sui motivi primo, secondo, terzo e quinto dell'appello. Il
quarto motivo, con separata ordinanza ha dato luogo, invece, alla
trasmissione alla Corte costituzionale della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge n. 599 del
1954.
I motivi primo, secondo, terzo e quinto di cui all'appello sono
infondati.
L'infondatezza del primo motivo di gravame è collegata con il fatto
che il termine di venti giorni tra la comunicazione e la riunione
della Commissione di disciplina non è un termine perentorio, in
quanto dalla sua inosservanza non è prevista discendere alcuna
conseguenza e, in particolare, non è disposta né la nullità del
procedimento né la decadenza dell'Amministrazione dall'azione
disciplinare.
In ogni caso, poi, l'appellante ha partecipato alla seduta della
Commissione di disciplina e le sue difese si sono dimostrate
compiute ed efficaci, tanto da ottenere un risultato parzialmente
positivo in quella sede, per cui è dimostrato "per facta" che la
vicenda non gli ha procurato in concreto alcuna lesione.
Il secondo motivo è infondato in fatto, in quanto il provvedimento
irrogativo della sanzione contiene una sua motivazione in ordine
alla gravità del fatto e, sebbene faccia riferimento alla sentenza
penale, non si appiattisce esclusivamente sulla stessa ma dà della
vicenda sottostante una sua autonoma valutazione.
Relativamente al terzo motivo dell'appello, concernente il fatto
dell'esistenza di casi di particolare gravità, è evidente che la
individuazione degli stessi è vicenda di notevole discrezionalità,
rimessa, in quanto tale, all'Amministrazione procedente e sulla
quale, salvo casi di macroscopica illogicità il giudice della
legittimità non può entrare; peraltro, nella specie, il fatto
concerneva una vicenda di droga che sicuramente, per gli aspetti
della sua concreta manifestazione, poteva essere considerata fra i
casi di particolare gravità.
Del resto, il direttore generale ha motivato adeguatamente il
ricorrere delle circostanze che inducevano a ritenere la vicenda
tra quelle ascrivibili ai casi di particolare gravità.
Infine, relativamente al quinto motivo dell'appello, l'infondatezza
dello stesso è ravvisabile in una questione temporale.
Infatti, al momento in cui il ricorrente in primo grado è stato
promosso caporal maggiore scelto, ancora l'Amministrazione non
aveva avuto concreta notizia della sentenza passata in giudicato, o
quanto meno la notizia non era giunta all'Ufficio preposto, per cui
la vicenda stessa appare irrilevante.
Il quarto motivo di gravame, come si è detto, è oggetto di separata
ordinanza, con la quale sono stati trasmessi gli atti alla Corte
costituzionale.
In conclusione, con la presente sentenza parziale vengono rigettati
i quattro motivi di ricorso esaminati."
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