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Appropriazione indebita di
cosa smarrita - Appropriazione di un cellulare attivo - Non è tale
- Sussistenza del reato di furto.
(C.p.m.p. artt. 230, primo comma e 236)
C. Cass., Sez. I, 16.06.2004, n. 753 Pres. Fazzioli, Rel.
Piraccini, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da sent. Corte
Mil. App. (dich. inammissibile).
Non è configurabile il delitto di appropriazione indebita di
cosa smarrita (art. 236 C.p.m.p.) nell'ipotesi in cui
l'appropriazione abbia avuto ad oggetto un cellulare attivo,
trattandosi di un oggetto ben identificabile e dal quale è
possibile risalire al legittimo proprietario, sia in sé, sia per il
luogo in cui era stato lasciato, e cioè la mensa di una caserma dei
carabinieri (1).
(1) Per analogia, la stessa sentenza cita come precedente,
C. Cass., Sez. II, 16 giugno 1999, n. 11034.
Connessione di procedimenti - Competenza di giudici
ordinari e di giudici militari - Reati connessi da vincolo
teleologico - Rilevanza ai fini della giurisdizione.
(C.p.p. artt. 12 lett. c) e 13, secondo comma)
C. Cass., Sez. I, 16.06.2004, n. 753 Pres. Fazzioli, Rel.
Piraccini, P.G. Gentile, concl. diff., imp. ric. da sent. Corte
Mil. App. (dich. inammissibile).
Dopo la riforma introdotta con la legge 1° marzo 2001, n. 63
(recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
in materia di formazione e valutazione della prova) la connessione
contemplata dall'art. 12 lett. c) C.p.p. ha ad oggetto solo i reati
commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri: opera,
cioè, fra reati legati dal nesso teleologico.
Essa può operare solo quando lo stesso soggetto è imputato dei
diversi reati e non quando i soggetti sono diversi (1, 2, 3).
(1) In dottrina (G. Mazzi, in Brunelli e Mazzi, Diritto
penale militare, Giuffrè, 2007, pag. 448) è stato notato che "In
definitiva, va osservato che la nuova disciplina in tema di
connessione (che costituisce ora criterio originario e autonomo di
attribuzione della competenza) amplia rispetto al passato i casi di
separazione di procedimenti e, se non la rende inderogabile, amplia
la competenza della giurisdizione militare nel rapporto con la
giurisdizione ordinaria. La nuova normativa non può non avere
quindi riflessi anche in ordine alla concezione circa
l'eccezionalità della giurisdizione militare in rapporto alla
"normalità" di quella ordinaria (cfr. Corte cost., ord. 23 dicembre
1998, n. 441, secondo cui "con riferimento ai rapporti tra i
procedimenti per reati comuni e militari non può dirsi imposto dal
principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista
dell'interesse dell'imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus
processus, travalichi in ogni caso i limiti entro cui
ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni".
Sul tema, v. anche Santoro V., Nessun cambiamento di giurisprudenza
per il concorso di civili nel reato militare, Individuata la
soluzione definitiva, in Guida al Diritto, 2006, n. 14, 81.
(2) Nel caso di specie, un soggetto era imputato di furto militare
(art. 230 c.p.m.p.) ed un altro di ricettazione (art. 648
c.p.).
(3) La stessa sentenza richiama, su questo punto, le precedenti
decisioni della stessa Corte, Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495, e
Sez. III, 26 novembre 1999, n. 2731.
Insubordinazione con ingiuria nei confronti del
superiore - Beni giuridici tutelati - Dignità ed onore del
superiore - Integrità del rapporto gerarchico - Differenza con
l'oggettività giuridica tutelata nell'abrogato oltraggio a pubblico
ufficiale.
(C.p.m.p., art. 189; C.p., art. 341 abrogato)
C. Cass., Sez. I, 20.12.2006, n. 1533, Pres. Fabbri, Est.
Siotto, P.G. Rosin, concl. conf.; imp. ric. da sent. Corte Mil.
App. (rigetta).
Avuto riguardo alla oggettività giuridica propria del reato di
insubordinazione, è da considerarsi interesse primario da tutelare,
assieme a quello della dignità e dell'onore del "superiore", la
tutela dell'integrità del rapporto gerarchico, funzionale al
mantenimento della compattezza della Forze armate e del ruolo ad
esse assegnato dalla Carta Costituzionale.
Il bene giuridico tutelato nei reati di insubordinazione previsto
dal codice penale militare non coincide con quello a suo tempo
garantito dall'oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'abrogato
art. 341 C.p. nemmeno sotto l'aspetto di un'invocabile pretesa
coincidenza del bene giuridico in ragione dell'inerenza di entrambe
le previsioni all'esigenza di assicurare il buon andamento della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione,
perché in tal guisa si ignora la assoluta indispensabilità, a
sostegno della disciplina militare, di norme penali di protezione
dell'effettività della gerarchia, a differenza dell'Amministrazione
civile ove il risultato della efficacia dell'atto amministrativo è
certamente perseguibile con gli ordinari strumenti normativi che
ben possono prescindere dalla tutela sanzionatoria della posizione
personale di chi abbia adottato l'ordine.
Modifica dell'imputazione - Reato concorrente o
circostanza aggravante risultanti dal dibattimento - Contes-tazione
successiva all'apertura del dibattimento -
Ammissibilità.
(C.p.p., artt. 516 e 517)
C. Cass., Sez. I, 20.12.2006, n. 1533, Pres. Fabbri, Est.
Siotto, P.G. Rosin, concl. conf.; imp. ric. da sent. Corte Mil.
App. (rigetta).
La modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 C.p.p. e la
contestazione di un reato concorrente o di una circostanza
aggravante ai sensi dell'art. 517 C.p.p. ben possono essere
effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione
dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal
P.M. nel corso delle indagini preliminari (1).
(1) Decisione conforme al persuasivo indirizzo formulato
dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 4 del 1999) e
seguito da altre numerose decisioni delle Sezioni semplici (cfr.,
ex multis, sentenze nn. 49017/04; 24537/04; 18660/04;
31705/03).
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