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CODICE PENALE
Azione penale - Querela - Termine -
Lesioni personali colpose - Colpa medica - Decorrenza del termine
per proporre querela - Individuazione.
(Cod. Pen. artt. 124 e 590)
Sez. 4, sent. n. 13938 del 30 gennaio 2008 Ud. (dep.
3/4/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Roma, 17 gennaio 2005)
Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni
colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal
momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della
patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in
cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla
menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o
terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.
Reati contro la fede pubblica - Delitti
- Falsità in atti - Casistica di atti - Falsa attestazione, sul
libretto di circolazione, di avvenuta revisione di autoveicoli -
Integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico -
Ragioni.
(Cod. Pen. artt. 4, 357 e 479;
Cod. Strada art. 80)
Sez. 5, sent. n. 14256 del 7 marzo 2008 c.c. (dep.
4/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 30 novembre 2007)
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto
pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario,
amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla
revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di
circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene
l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente
compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta,
infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto
pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a
coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici
ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della
P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla
legge.
Reati contro la persona - Delitti contro
la libertà individuale - Cognizione, interruzione e impedimento
fraudolenti di comunicazioni e conversazioni telegrafiche o
telefoniche - Instal-lazione di apparecchio radioricevente idoneo
ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia -
Configurabilità del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. -
Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 617 bis e art. 623 bis;
Regio Decr. 8 febbraio 1923 n. 547 art. 18)
Sez. 6, sent. n. 13745 del 13 dicembre 2007 Ud. (dep.
2/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 17 aprile 2007)
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis cod.
pen., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067
del 1923, l'installazione di un apparecchio radioricevente idoneo
ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella
specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore
di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di
altre forze di polizia).
Reato - Estinzione (cause di) - Remis-sione
di querela - Mancata comparizione del querelante specificamente
avvisato - Remissione tacita di querela - Condizioni.
(Cod. Pen. art. 152)
Sez. 5, sent. n. 14063 del 19 marzo 2008 Ud. (dep.
3/4/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Trib. San Remo s.d. Ventimiglia, 9 giugno 2006)
La mancata comparizione del querelante - previamente ed
espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà
interpretata come remissione tacita della querela - integra gli
estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia
personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni
di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di
perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.
CODICE PROCEDURA PENALE
Misure cautelari - Personali -
Provvedi-menti - Vane ricerche - Intercettazioni - Competenza -
Giudice per le indagini preliminari o giudice dell'esecuzione -
Criterio di distinzione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295)
Sez. 5, sent. n. 15322 del 5 dicembre 2007 Ud. (dep.
11/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Ass.App. Reggio Calabria, 20 ottobre 2006)
La competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod.
proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al
fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi
appartenente al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti
di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al
giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante
sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano
concorrenti necessità investigative.
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle
operazioni - Ascolto anche presso gli uffici di P.G. - Operazioni
di captazione svolte con gli impianti della procura della
Repubblica - Legittimità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 e art. 271 com. 1)
Sez. 2, sent. n. 14030 del 5 marzo 2008 c.c. (dep.
3/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Bari, 11 ottobre 2007)
In materia di intercettazioni di comunicazioni, la procedura che
consente il contestuale ascolto delle comunicazioni negli uffici
della polizia giudiziaria e nei locali della procura della
Repubblica, ove sono compiute le operazioni di captazione e di
registrazione, non viola la disposizione per la quale le operazioni
possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica, salvo diversa e motivata
determinazione del pubblico ministero, e quindi non dà luogo
all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle
operazioni - Intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di
un latitante - Uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla
procura della Repub-blica - Requisito della "eccezionale urgenza" -
Sussistenza - Eventuali ritardi riscontrati nell'adozione dei
provvedimenti - Irrilevanza.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 267, 268 e 295)
Sez. 5, sent. n. 15322 del 5 dicembre 2007 Ud. (dep.
11/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Ass.App. Reggio Calabria, 20 ottobre 2006)
Nel caso di intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295,
comma terzo, cod. proc. pen., per agevolare le ricerche di un
latitante sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le
"eccezionali ragioni di urgenza" che, in base a quanto previsto
dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., legittimano l'uso di
impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della
Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il pubblico
ministero non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista
dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., di disporre
direttamente l'effettuazione delle operazioni e che la richiesta di
autorizzazione da lui rivolta al giudice per le indagini
preliminari sia stata accolta con ritardo, cui abbia fatto seguito
altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo.
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle
operazioni - "Remotizzazione" dell'ascolto - Utilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni - Condizioni.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3)
Sez. 6, sent. n. 20058 del 16 gennaio 2008 c.c. (dep.
20/5/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 4 giugno 2007)
L'ascolto "remotizzato" delle intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria in assenza
di espressa autorizzazione del pubblico ministero ai sensi
dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non determina
l'inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione, purché tutte
le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni,
comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti
nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, siano
eseguite nei locali della Procura della Repubblica.
Reati contro la persona - Delitti contro
la libertà individuale - Violenza sessuale - Atti sessuali con
minorenne - Violenza sessuale - Rapporti tra le due fattispecie -
Condanna per il reato di atti sessuali con minorenne a fronte di
contestazione di violenza sessuale - Riqualificazione giuridica del
fatto - Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. - Esclusione -
Ragioni.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522;
Cod. Pen. art. 609 bis e quater)
Sez. 3, sent. n. 13978 del 30 gennaio 2008 Ud. (dep.
3/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 17 marzo 2006)
In tema di reati sessuali, la sentenza di condanna per fatto
diversamente qualificato giuridicamente (atti sessuali con
minorenne) rispetto a quello contestato nella originaria
imputazione (violenza sessuale), non viola il principio di
correlazione tra l'accusa e la sentenza in quanto il secondo si
differenzia dal primo unicamente per il requisito della violenza,
la cui esclusione non comporta alcuna immutazione del fatto.
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