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Impiego
pubblico - Procedimento disciplinare a carico di agente di P.S. -
Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore
appartenente all'amministrazione della P.S. - Ingiustificato
deteriore trattamento degli agenti di P.S. rispetto ai magistrati,
a seguito della sentenza della corte n. 497/2000 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di una norma di analogo contenuto
riguardante i magistrati stessi.
Corte Costituzionale, sentenza 19 maggio 2008, n. 182 (c.c. 16
aprile 2008), Pres. Bile, Rel. Cassese.
La decisione del legislatore di consentire che l'accusato
ricorra ad un difensore, limitando, in considerazione della
funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa
amministrazione, non può considerarsi manifestamente irragionevole,
poiché il diritto di difesa non ha una applicazione piena
nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Si deve ritenere
sufficientemente garantita la posizione dell'inquisito al quale è
consentita la partecipazione al procedimento e la possibilità di
difendere le proprie ragioni (1).
(1)Si legge quanto appresso in sentenza:
««Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
(Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti),
promosso con ordinanza del 2 aprile 2007 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di
Catania sul ricorso proposto da R.N. nei confronti del Ministero
dell'Interno ed altro, iscritta al n. 756 del registro ordinanze
del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
45, prima serie speciale, dell'anno 2007.
1. - Nel corso di un giudizio introdotto da un dipendente
dell'amministrazione di pubblica sicurezza per l'annullamento del
decreto n. 333-D/0166145 del 15 dicembre 2000, con cui il capo
della polizia - direttore generale del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno - ha disposto la sua
destituzione, a decorrere dal 28 settembre 2000, il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di
Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti).
La norma impugnata prevede che, nel corso del procedimento dinanzi
al Consiglio di disciplina, «Il segretario, appena terminata la
prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà
presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora
fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti
dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi
assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della
pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni;
lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di
essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza».
Il Tribunale rimettente denuncia la norma nella parte in cui
consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza,
sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito
esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione
medesima.
Il Tribunale dà conto che il procedimento disciplinare a carico del
ricorrente è stato promosso a seguito della sentenza di condanna
del Tribunale di Agrigento che lo ha riconosciuto responsabile del
reato di falso, previsto dall'art. 479 del codice penale, per aver
redatto una falsa relazione di servizio, che, successivamente, la
condanna è stata confermata dalla Corte d'appello di Palermo e che
il ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione è stato
dichiarato inammissibile.
Il Tribunale rimettente riporta le numerose censure mosse dal
ricorrente nel giudizio principale avverso il decreto disciplinare
impugnato e riferisce che l'amministrazione si è costituita in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In punto di non manifesta infondatezza della questione, il
Tribunale ritiene che la norma impugnata, oltre a violare l'art. 3
Cost., «sarebbe incompatibile con il pieno esercizio del diritto di
difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. che lo estende alla garanzia
dell'assistenza tecnica che può, tipicamente e professionalmente,
essere assicurata da un avvocato del libero Foro oltre che da un
dipendente della P.A.».
Al riguardo, il Tribunale rammenta che la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 497 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura)
che, al pari della norma oggetto di censura, imponeva all'incolpato
di farsi assistere soltanto da un difensore appartenente alla
propria amministrazione e che, pertanto, le motivazioni addotte
allora dalla Corte costituzionale possono essere «sovrapponibili»
per la decisione del caso in esame. Richiama, in proposito, quanto
dalla Corte costituzionale precisato nella citata pronuncia in
ordine alla «pienezza della tutela paragiurisdizionale» che -
secondo il Tribunale rimettente - sarebbe funzionale al corretto e
regolare svolgimento delle funzioni dell'amministrazione di
pubblica sicurezza e al suo prestigio.
Il Tribunale ritiene, inoltre, la norma impugnata illegittima
tenuto conto che, da un lato, l'art. 16 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la
regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), prevede, per il
personale appartenente al Corpo della polizia penitenziaria,
sottoposto a procedimento disciplinare, la possibilità che lo
stesso si possa fare assistere anche da un avvocato e che,
dall'altro, l'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con riguardo al
personale del settore del pubblico impiego contrattualizzato, non
pone limiti alla nomina di un difensore.
Infine, il Tribunale rimettente, in punto di rilevanza, osserva che
la questione di costituzionalità «va ritenuta rilevante per la
definizione del presente giudizio […] nei termini di cui in
motivazione».
2. - è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
In via preliminare, la difesa erariale eccepisce l'insufficienza
della motivazione dell'ordinanza di remissione in ordine alla
rilevanza della questione e, nel merito, sostiene l'infondatezza
della questione proposta, con riferimento al principio di
eguaglianza, quanto al termine di paragone costituito dal
procedimento disciplinare dei magistrati (art. 34 del regio decreto
legislativo n. 511 del 1946), attesa la diversità tra i due
procedimenti disciplinari posti in comparazione e considerato il
peculiare carattere giurisdizionale di quello relativo ai
magistrati (sentenza n. 497 del 2000).
La difesa erariale sostiene peraltro l'infondatezza della
questione, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3
Cost., anche quanto alle altre due categorie indicate dal
rimettente, stante la diversità delle discipline dei procedimenti
poste a confronto.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., la difesa
erariale esclude che la mancanza nella norma denunciata di una
previsione esplicita della possibilità di avvalersi dell'assistenza
di un avvocato possa costituire di per sé motivo di illegittimità
costituzionale per violazione del principio di difesa, considerato
che la garanzia sancita dall'art. 24 Cost. si riferisce «al
procedimento giurisdizionale» (sentenze nn. 122 e 32 del 1974).
Richiama in proposito il costante orientamento della Corte
costituzionale secondo cui «l'esercizio della funzione disciplinare
nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere
professioni, si esprime con modalità diverse, in conseguenza
dell'ampia discrezionalità legislativa in materia» (sentenze n. 351
del 1989 e nn. 202 e 119 del 1995).
Conclude l'Avvocatura sostenendo che, nel caso in esame, il diritto
di difesa è comunque assicurato in quanto al dipendente
dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a
procedimento disciplinare, la norma non impedisce una piena ed
efficace possibilità di contraddittorio, essendo consentito
l'accesso agli atti ed essendo prevista la facoltà di depositare,
nel giorno fissato per la trattazione orale, una memoria scritta,
con la possibilità di produrre anche nuovi elementi di prova. Del
resto, ribadisce l'Avvocatura generale dello Stato, l'interessato
può esperire i mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge
avverso il provvedimento disciplinare adottato
dall'amministrazione.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia -
sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981,
n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione
di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi
procedimenti), per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente
dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a
procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un
difensore appartenente all'amministrazione medesima.
2. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione di
inammissibilità prospettata dalla difesa erariale atteso che il
Tribunale rimettente ha indicato in modo sufficiente le ragioni per
le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata
nella fattispecie oggetto del giudizio principale.
3. - La questione non è fondata in relazione agli artt. 24 e 3
della Costituzione.
La Corte ha affermato che la garanzia costituzionale del diritto di
difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e
non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento
disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in
un provvedimento non giurisdizionale (sentenze n. 289 del 1992 e
nn. 122 e 32 del 1974).
Ha, tuttavia, sottolineato che l'art. 24 Cost. se indubbiamente si
dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con
riferimento ai procedimenti giurisdizionali, non manca tuttavia di
riflettersi in maniera più attenuata sui procedimenti
amministrativi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al
più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che
circondano l'agire amministrativo (sentenze n. 460 del 2000 e n.
505 del 1995).
Un procedimento disciplinare che, come quello in esame, può
concludersi con la destituzione, tocca le condizioni di vita della
persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa, e richiede perciò il
rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli
addebiti e per la partecipazione dell'interessato al
procedimento.
In tale ambito, secondo i principi che ispirano la disciplina del
«patrimonio costituzionale comune» relativo al procedimento
amministrativo (sentenza n. 104 del 2006), desumibili dagli
obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla
legislazione nazionale (art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952», art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre
2000, nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove
norme sul procedimento amministrativo»), vanno garantiti
all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la
conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla
formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e
di difendersi dagli addebiti (sentenze n. 460 del 2000 e nn. 505 e
126 del 1995). Nello stesso senso, secondo l'interpretazione della
Corte di giustizia delle Comunità europee, il diritto di difesa
«impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera
sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far
conoscere utilmente il loro punto di vista» (Corte di giustizia,
sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea
c. Lisrestal).
Con particolare riferimento al procedimento disciplinare relativo
ai dipendenti delle forze armate, questa Corte ha ribadito che
«deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che
garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti
inviolabili della persona […] quando possono derivare per essa
sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto
di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale»
(sentenza n. 356 del 1995).
Da quanto osservato si evince che il diritto di difesa non ha una
applicazione piena, nell'ambito dei procedimenti amministrativi.
Donde consegue che non possa considerarsi manifestamente
irragionevole la decisione del legislatore di consentire che
l'accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in
considerazione della funzione svolta (tutela dell'ordine pubblico),
la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione.
Pertanto, la mancata previsione, nella norma censurata, della
possibilità di nominare quale difensore un avvocato, «anche se il
legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo
un modello di più elevata garanzia» (sentenza n. 356 del 1995), non
viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza,
considerato che la stessa norma consente all'inquisito di
partecipare al procedimento e di difendere le proprie
ragioni.
3.2. - Neppure risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo
della disparità di trattamento della categoria dei dipendenti
dell'amministrazione di pubblica sicurezza rispetto alle tre
categorie evocate in comparazione.
In premessa va ricordato che «l'esercizio della funzione
disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e
delle libere professioni si esprime con modalità diverse che
caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi,
altre volte come giurisdizionali, […] in rispondenza a scelte del
legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità
disciplinare spazia entro un ambito molto ampio» (sentenza n. 145
del 1976).
In primo luogo, a differenza di quanto sostiene il giudice
rimettente, le argomentazioni della Corte costituzionale formulate
nella sentenza n. 497 del 2000 in relazione alla disciplina del
procedimento a carico dei magistrati incolpati, prevista dall'art.
34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura), non sono affatto «sovrapponibili»
alla decisione della questione in esame. Secondo quanto più volte
affermato da questa Corte, tale procedimento «si svolge secondo
moduli giurisdizionali» (sentenza n. 145 del 1976) in base al
principio costituzionale di garanzia dell'indipendenza e
dell'autonomia della magistratura sancito dall'art. 101 della
Costituzione. Quindi, esso non è comparabile con il procedimento
disciplinare degli altri settori della pubblica amministrazione
(sentenza n. 289 del 1992).
In secondo luogo, la norma censurata non è comparabile né con la
disciplina del procedimento a carico degli impiegati civili dello
Stato prevista dall'art. 55, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né con quella prevista
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dall'art. 16
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione
delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti,
a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395), attesa la disomogeneità delle categorie poste a confronto,
caratterizzate da assetti ordinamentali molto diversi.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata,
con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata
di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe»».
Impiego pubblico - Trasferimento
d'autorità del personale delle Forze armate e delle forze di
polizia presso una nuova sede di servizio - Previsione legislativa
del diritto del coniuge, che conviva con il soggetto trasferito e
che sia altresì dipendente di una delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, ad essere
impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del
coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Corte Costituzionale, sentenza 183 del 19-30 maggio 2008 (c.c. 7
maggio 2008). Pres. Bile, Rel. Cassese.
La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di
militare trasferito è di tener conto contemporaneamente di due
diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97
Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime
di più accentuata mobilità del rispettivo personale; dall'altro
lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo
comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e
la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del
particolare regime di mobilità che ne connota lo status. Il
ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto
all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto,
si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e
costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona
umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore
costituzionale può giustificare una parziale compressione delle
esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta
in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri
dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge),
purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi
valori contrapposti, operato dal legislatore (1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza:
««Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per
il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il
personale militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio
superiore della magistratura), promosso con ordinanza del 26 aprile
2007 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra
Ferrara Michelina e l'Istituto "Cesana Melanotti" di Vittorio
Veneto, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
1. - Il Tribunale di Treviso in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza del 26 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266
(Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura), per violazione dell'art. 97 della
Costituzione.
La norma impugnata stabilisce che «Il coniuge convivente del
personale in servizio permanente delle forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui
alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di
servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di
domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso
altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in
mancanza, nella sede più vicina».
1.1. - Il rimettente riferisce che il giudizio principale ha tratto
origine dal ricorso di una dipendente di un Istituto pubblico di
assistenza e beneficienza (IPAB), coniugata e convivente con un
militare di carriera trasferito d'autorità ad altra sede di
servizio. La ricorrente del giudizio a quo, a fronte del rifiuto
dell'amministrazione di appartenenza di accogliere la sua domanda
di essere comandata presso la Unità sanitaria locale di
Civitavecchia, luogo in cui si trova la nuova sede di servizio del
coniuge, ha dapprima ottenuto dal giudice un provvedimento
cautelare di condanna dell'Istituto a disporre il comando e, con
successivo ricorso, ha chiesto la conferma della misura cautelare
nonché il risarcimento dei danni, per avere l'Istituto, prima
dell'ordinanza del giudice, immotivatamente negato il diritto
previsto dalla disposizione impugnata.
1.2. - Ad avviso del giudice rimettente la disposizione impugnata
attribuisce al dipendente pubblico, coniuge di militare trasferito
di autorità, un vero e proprio diritto soggettivo al
ricongiungimento, per realizzare il quale il legislatore ha
individuato diverse modalità possibili: il trasferimento, che «può
avvenire d'ufficio, se attuato nell'interesse dell'amministrazione,
o su domanda, se nell'interesse del dipendente, ed ha carattere di
definitività»; il comando, il quale, «al pari del distacco che
nasce da prassi amministrativa», «ha natura eccezionale e
temporanea», «è attuato nell'interesse dell'amministrazione» e
prevede che il dipendente resti nella pianta organica
dell'amministrazione di provenienza. Secondo il Tribunale di
Treviso, gli istituti del comando e del distacco vengono, in base
alla norma impugnata, eccezionalmente utilizzati nell'interesse del
dipendente, anziché, come di regola avviene, in quello
dell'amministrazione. Tale utilizzo «anomalo», e «senza alcun
limite», secondo il rimettente, comprimerebbe irragionevolmente gli
interessi dell'amministrazione di provenienza, che sarebbe
costretta, per sostituire la persona comandata, ad assumere
personale temporaneo per far fronte ad esigenze permanenti, dovendo
altresì retribuire la persona comandata in aggiunta a quella che la
sostituisce e sopportare un «divario permanente» fra la propria
dotazione organica e il personale effettivamente in servizio. Il
giudice rimettente ritiene, in punto di non manifesta infondatezza,
che un «equo contemperamento degli interessi in gioco» si
realizzerebbe solo utilizzando esclusivamente l'istituto del
trasferimento ai fini del ricongiungimento, oppure prevedendo la
trasformazione del comando in trasferimento definitivo dopo un
ragionevole lasso di tempo. Pertanto, il Tribunale di Treviso
chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per
contrasto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97
Cost., della norma impugnata, «nella parte in cui prevede il
diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale
delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad
altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione
pubblica ad essere impiegato per comando o distacco, presso altre
amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza,
nella sede più vicina».
Ad avviso del giudice rimettente la questione è, infine, rilevante,
alla luce delle «circostanze di fatto e [del]le argomentazioni in
diritto suesposte».
2. - è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, osservando che la questione di legittimità è inammissibile
e, comunque, non fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato ritiene la questione
inammissibile eccependo, in primo luogo, il difetto di motivazione
sulla rilevanza, atteso che il giudice rimettente non avrebbe
sviluppato alcuna argomentazione per dimostrare che le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, tra cui l'ente da cui
dipende la ricorrente del giudizio principale, rientrino
nell'elenco tassativo di amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego), sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e, quindi, nell'ambito
di applicazione della disposizione censurata. Né il rimettente
avrebbe spiegato, secondo la difesa erariale, in quale modo il
comando della dipendente arrechi un effettivo danno al datore di
lavoro.
In secondo luogo, la difesa erariale eccepisce il difetto di
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, in ragione
della mancata ricostruzione del quadro normativo da parte del
giudice rimettente.
Infine, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la questione è
inammissibile perché il giudice rimettente chiederebbe in realtà
una pronuncia additiva, o comunque una modifica del regime del
rapporto, che non è costituzionalmente «obbligata».
Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene la questione
non fondata, dovendo ritenersi che la norma impugnata realizzi un
contemperamento non irragionevole fra diversi interessi
legittimamente perseguiti dal legislatore. Secondo la difesa
erariale la disposizione censurata, in particolare, per un verso,
assicurerebbe una accentuata mobilità del personale militare,
contribuendo al buon andamento di un settore fondamentale della
pubblica amministrazione, come quello delle forze armate, e, per un
altro verso, favorirebbe la ricongiunzione familiare, tutelando un
altro fondamentale bene costituzionalmente garantito, come il
diritto all'unità familiare.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché
disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per
il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale
del Consiglio superiore della magistratura), con riferimento
all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il
diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale
delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad
altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione
pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre
amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza,
nella sede più vicina.
2. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.
Sotto il profilo della rilevanza, il giudice rimettente ha
accertato la natura giuridica pubblica dell'istituzione da cui
dipende la ricorrente del giudizio principale e ha adeguatamente
descritto la fattispecie al suo esame, motivando sufficientemente
in ordine alla rilevanza della questione sollevata, sia ai fini del
giudizio relativo alla conferma del provvedimento cautelare di
condanna dell'amministrazione a disporre il comando, sia ai fini
del risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente nel giudizio
principale.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, malgrado
l'incompleta ricostruzione del quadro normativo e convenzionale
eccepita dalla difesa erariale, gli elementi indicati dal
rimettente costituiscono una motivazione sufficiente a giustificare
il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
Quanto, infine, alla formulazione del petitum, il rimettente,
seppure con alcune ambiguità, non chiede alla Corte una pronuncia
additiva non costituzionalmente obbligata, bensì domanda, anche in
considerazione dell'assenza di un limite al diritto al
ricongiungimento, previsto dalla disposizione legislativa
censurata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione stessa.
3. - La questione non è fondata.
La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di
militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di
tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato,
quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell'amministrazione
militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità
del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento
d'autorità»; dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità
familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale
istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe
compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che
ne connota lo status.
Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il
diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha
riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo
familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale
della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995).
Tale valore costituzionale può giustificare una parziale
compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella
specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o
distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento
con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento
dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.
Inoltre, la legittimità di una disposizione legislativa, rispetto
al parametro dell'art. 97 della Costituzione, deve essere valutata
tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica
amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue
componenti, isolatamente considerate. Nel caso in esame, se è vero
che l'istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad
un'amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi
provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra
amministrazione.
Infine, non può dirsi che il comando o distacco sia a tempo
indeterminato. Esso, infatti, è collegato al trasferimento
d'autorità del coniuge e dura finché questo permane.
In conclusione, ove si assuma una prospettiva più ampia di quella
da cui il rimettente ha preso le mosse, che tenga conto sia del
complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli
effetti che la norma produce sul buon andamento
dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la
scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non
irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in
rilievo, non si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione
sotto il profilo del buon andamento.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché
disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per
il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale
del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, con
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di
Treviso, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza
indicata in epigrafe»».
Reati e pene - Possesso ingiustificato
di chiavi alterate o di grimaldelli - Configurazione quale reato di
pericolo in rapporto alle condizioni soggettive del soggetto
attivo.
Corte Costituzionale, sentenza 225 del 11 giugno 2008 (c.c. 21
maggio 2008). Pres. Bile, Rel. Flick.
L'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella
configurazione delle fattispecie criminose, si estende anche alla
scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o
interessi. Rientra, segnatamente, in detta sfera di discrezionalità
l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano
l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice
esposizione a pericolo; nonché, correlativamente, l'individuazione
della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta
punitiva.
Tali soluzioni debbono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di
rispetto del principio di necessaria offensività del reato (1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza:
"nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707 del
codice penale, promosso con ordinanza del 7 gennaio 2004 dalla
Corte d'appello di Genova, nel procedimento penale a carico di A.
M., iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie
speciale, dell'anno 2007.
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, pervenuta alla Corte il
28 marzo 2007, la Corte d'appello di Genova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, che contempla la contravvenzione
di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di
grimaldelli.
La Corte rimettente premette di essere investita del processo
penale nei confronti di una persona imputata del reato previsto
dalla norma denunciata, in quanto - essendo stata condannata per
delitti determinati da motivi di lucro - veniva colta in possesso
di un cacciavite con punta piatta della lunghezza di 14 centimetri,
costituente strumento atto ad aprire e a sforzare serrature, senza
giustificarne l'attuale destinazione.
Facendo propri gli argomenti svolti dalla difesa a sostegno
dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice a quo muove dalla premessa che il reato
in esame - definito come «di sospetto» - incrimini «fatti in sé
stessi non lesivi del bene protetto ma tali da far presumere la
commissione di reati». Il rimettente ricorda, altresì, come questa
Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 707
e 708 cod. pen., nella parte in cui rendevano rilevanti, ai fini
della configurabilità delle contravvenzioni da essi previste,
condizioni personali quali la condanna per mendicità,
l'ammonizione, la sottoposizione a misura di sicurezza personale o
a cauzione di buona condotta. Il giudice a quo rimarca, ancora,
come la sentenza n. 370 del 1996 abbia dichiarato successivamente
incostituzionale l'art. 708 cod. pen., per violazione dei principi
di ragionevolezza e di tassatività, anche nel residuo riferimento
ai soggetti precedentemente condannati per determinati reati;
ritenendo invece conforme al principio di tassatività l'art. 707
cod. pen.: ciò, peraltro - ad avviso della Corte rimettente - senza
considerare adeguatamente il principio di offensività. In ogni caso
- soggiunge il giudice a quo - la sentenza n. 354 del 2002 avrebbe
escluso, in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 688,
secondo comma, cod. pen., che «lo status personale di condannato»
possa «legittimare la sanzione penale».
Tanto premesso, la Corte d'appello di Genova ritiene che l'art. 707
cod. pen. si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), incriminando «non […] il fatto in
sé, ma […] elementi ad esso estranei attinenti alla persona», sulla
base di una «presunzione di pericolosità» riguardante «il passato»
e, al tempo stesso, «troppo generica».
La norma censurata farebbe discendere, per giunta, da una condanna
«effetti da essa non previsti», individuando nel pregiudicato un
potenziale autore di nuovi reati: e ciò in contrasto con la valenza
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), alla luce
della quale il condannato andrebbe considerato, viceversa,
socialmente recuperato e insuscettibile di «soffrire condizioni di
iniquo sfavore».
La disposizione de qua delineerebbe, quindi, una responsabilità
«per il modo di essere dell'autore», lesiva anche degli artt. 25 e
27, primo comma, Cost., che sanciscono i principi di offensività e
della responsabilità per fatto proprio colpevole.
Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. si
connetterebbe alla disparità di trattamento riscontrabile tra
coloro che hanno riportato una condanna definitiva per i reati
indicati dalla norma incriminatrice e coloro che - pur avendo
commesso identici fatti - non siano stati invece condannati, a
causa dell'estinzione del reato per «amnistia, prescrizione,
remissione di querela, oblazione, risarcimento del danno»; ovvero
in ragione dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di
querela.
Risulterebbe violato anche il principio di tassatività (art. 25,
secondo comma, Cost.), giacché i comportamenti incriminati -
diversamente che per i reati in materia di armi - non sarebbero
descritti in termini che delineino «un disvalore sottostante alla
fattispecie legale».
La norma impugnata comprometterebbe, inoltre, il diritto di difesa
(art. 24 Cost.), giacché - invertendo l'onere della prova -
imporrebbe all'imputato di giustificare la destinazione o l'origine
dei beni detenuti e, dunque, di dimostrare la propria innocenza:
precludendo, così, anche l'esercizio della facoltà di «tacere nel
processo».
Rimarrebbe lesa, di conseguenza, la «presunzione di innocenza»
(recte, di non colpevolezza: art. 27, secondo comma, Cost.), in
quanto la prova della destinazione criminosa degli oggetti verrebbe
desunta, in via meramente presuntiva, da altri elementi (la
condizione soggettiva e il possesso delle cose): ottica nella quale
il fatto punito «non verrebbe più accertato in un regolare
processo», con correlato vulnus anche del «principio di
legalità».
Alla luce di tale complesso di rilievi - addotti dalla difesa e che
la Corte rimettente condivide - sarebbe dunque necessario, ad
avviso della Corte stessa, che il confine tra le ipotesi di reato e
le misure volte ad affrontare la pericolosità sociale venga «meglio
definito». In particolare, mentre misure di polizia e di sicurezza
potrebbero risultare «compatibili con il sistema», di dubbia
costituzionalità apparirebbe la previsione - rispetto a chi si
trovi in determinate condizioni soggettive, sia pure derivanti da
un precedente accertamento giudiziale - di un reato di pericolo
come quello in esame, che punisce atti leciti per la generalità dei
cittadini, senza neppure richiedere una esclusiva o almeno
«strutturale» attitudine degli oggetti posseduti ad aprire o a
sforzare serrature.
2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
La difesa erariale rileva come i dubbi di costituzionalità
prospettati dal giudice a quo siano già stati dichiarati infondati,
o manifestamente infondati, tanto da questa Corte che dalla Corte
di cassazione.
Alla luce delle affermazioni di questa Corte, andrebbe esclusa, in
particolare, ogni violazione dell'art. 3 Cost., essendo ben diversa
la situazione di chi - definitivamente condannato per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dei delitti contro il patrimonio - abbia il possesso
ingiustificato di arnesi atti ad aprire o a sforzare serrature,
rispetto a quella di chi abbia quel possesso, ma non sia stato mai
condannato per gli anzidetti reati.
Né potrebbe ipotizzarsi una violazione del principio di
colpevolezza. Quest'ultimo esclude che un soggetto possa essere
chiamato a rispondere di fatti che non può impedire, o in relazione
ai quali non è in grado, senza la minima colpa, di ravvisare il
dovere di evitarli; mentre, nella specie, il soggetto - che versa
in una situazione di peculiare rilievo - potrebbe bene evitare la
commissione del fatto incriminato (il possesso ingiustificato di
grimaldelli od oggetti similari).
Ancor più evidente risulterebbe, poi, l'insussistenza della
violazione del principio di tassatività, in quanto l'art. 707 cod.
pen. punisce una condotta chiaramente delineata.
Non sarebbe violato nemmeno il principio di offensività, giacché il
possesso ingiustificato degli arnesi di cui all'art. 707 cod. pen.,
da parte di chi versi nelle condizioni indicate nella norma
incriminatrice, è comunemente avvertito come una situazione
pericolosa per la società, meritevole di pena criminale: tanto che
analogo reato non solo è stato sempre previsto dalle legislazioni
unitarie e preunitarie, ma è stato ed è tuttora previsto anche
dalle legislazioni penali degli altri Paesi europei.
Come puntualizzato dalla sentenza n. 265 del 2005 di questa Corte,
la norma deve ritenersi volta a tutelare, di fronte a forme di
esposizione a pericolo, un interesse penalmente rilevante, nel
rispetto del principio dell'offensività in astratto: salva
l'esigenza di una verifica particolarmente attenta dell'attualità e
della concretezza di detto pericolo da parte del giudice chiamato a
fare applicazione della norma, avuto riguardo, in specie,
all'attitudine funzionale degli strumenti ad aprire o a sforzare
serrature e alle modalità di tempo e di luogo della condotta.
Egualmente insussistente risulterebbe - secondo l'Avvocatura
generale dello Stato - la denunciata violazione del principio della
finalità rieducativa della pena. A prescindere dal rilievo che tale
finalità non potrebbe essere invocata per escludere la legittimità
costituzionale di fattispecie contravvenzionali, l'art. 707 cod.
pen. non punisce comunque i fatti per i quali vi è già stata
condanna, ma uno specifico fatto nuovo, commesso da soggetto che -
in base a particolari precedenti - apparirebbe potenzialmente
pericoloso e che non potrebbe essere ritenuto recuperato solo per
effetto della condanna o dell'espiazione della pena.
L'art. 707 cod. pen., d'altro canto, non richiederebbe affatto che
l'imputato provi la liceità della destinazione della cosa
posseduta, invertendo l'onere della prova: ma si limiterebbe a
pretendere un'attendibile e circostanziata giustificazione, da
valutare in concreto, secondo i principi della libertà delle prove
e del libero convincimento. Non sarebbe ravvisabile, dunque, alcuna
violazione né della presunzione di non colpevolezza, né del diritto
di difesa, riguardato anche nel particolare aspetto della facoltà
di non rispondere: giacché - come già affermato da questa Corte -
se è pur vero che la giustificazione delle cose indicate nell'art.
707 cod. pen. implica che una risposta sia data, è altrettanto vero
che la giustificazione è essa stessa un mezzo di difesa, alla quale
l'interessato può liberamente rinunciare qualora ritenga che a fini
difensivi sia preferibile il silenzio.
Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Genova dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo
e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 707 del codice penale,
che delinea la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi
alterate o di grimaldelli.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata risulterebbe
lesiva, anzitutto, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), in quanto sottoporrebbe a pena non il fatto in sé,
ma una condizione personale - quella di condannato per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione di delitti contro il patrimonio - sulla base di una
presunzione di pericolosità riguardante il passato e, al tempo
stesso, «troppo generica».
Individuando nel condannato un potenziale autore di nuovi reati,
l'art. 707 cod. pen. si porrebbe in contrasto anche con la funzione
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), alla luce
della quale il condannato andrebbe considerato socialmente
recuperato e insuscettibile di «soffrire condizioni di iniquo
sfavore». Verrebbe così delineata una responsabilità «per il modo
di essere dell'autore», lesiva dei principi di offensività e della
responsabilità penale per fatto proprio colpevole, sanciti dagli
artt. 25 e 27, primo comma, Cost.
L'art. 3 Cost. sarebbe compromesso anche in rapporto alla disparità
di trattamento riscontrabile tra chi, per il precedente reato, ha
riportato condanna definitiva e chi, a fronte della commissione di
un identico fatto, non è stato invece condannato a causa
dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità dell'azione penale
per mancanza di querela.
Risulterebbe violato, ancora, il principio di tassatività (art. 25,
secondo comma, Cost.), giacché i comportamenti incriminati non
verrebbero descritti in termini che delineino «un disvalore
sottostante alla fattispecie legale».
La norma impugnata vulnererebbe, infine, il diritto di difesa (art.
24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo
comma, Cost.), giacché - invertendo l'onere della prova -
imporrebbe all'imputato di giustificare la destinazione dei beni
detenuti, precludendogli, così, anche l'esercizio del diritto al
silenzio.
2. - La questione non è fondata.
3. - L'ampia discrezionalità che - per costante giurisprudenza di
questa Corte - va riconosciuta al legislatore nella configurazione
delle fattispecie criminose, si estende anche alla scelta delle
modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi.
Rientra, segnatamente, in detta sfera di discrezionalità l'opzione
per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai
valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo;
nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di
pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.
Tali soluzioni debbono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di
rispetto del principio di necessaria offensività del reato:
principio desumibile, in specie, dall'art. 25, secondo comma,
Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l'insieme dei
valori connessi alla dignità umana» (sentenza n. 263 del
2000).
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito in qual modo
si atteggi, a tale riguardo, la ripartizione di competenze tra
giudice costituzionale e giudice ordinario (sentenze n. 265 del
2005, n. 263 e n. 519 del 2000, n. 360 del 1995). Spetta, in
specie, alla Corte - tramite lo strumento del sindacato di
costituzionalità - procedere alla verifica dell'offensività «in
astratto», acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore
esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi
del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la
valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non
risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque
accidit (tra le altre, sentenza n. 333 del 1991).
Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare
la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza
applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del
proprio potere ermeneutico (offensività «in concreto»). Esso -
rimanendo impegnato ad una lettura "teleologicamente orientata"
degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le
formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine
o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività
dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile
potenzialità lesiva.
4. - Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come
la previsione punitiva di cui all'art. 707 cod. pen. - nel testo
risultante dopo la parziale declaratoria di illegittimità
costituzionale operata dalla sentenza n. 14 del 1971 - non possa
ritenersi contrastante con il principio di offensività «in
astratto» (sentenza n. 265 del 2005).
Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione non
prefigura una responsabilità «per il modo di essere dell'autore»,
in assenza di offesa per il bene protetto; ma mira a salvaguardare
il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente
tipizzate: richiedendo, a tal fine, il concorso di tre distinti
elementi. In primo luogo, una particolare qualità del soggetto
attivo, che deve identificarsi in persona già condannata - in via
definitiva - per delitti determinati da motivi di lucro o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio. In secondo luogo, il possesso - nel quale detto
soggetto deve essere «colto» - di oggetti idonei a vincere congegni
posti a difesa della proprietà (chiavi alterate o contraffatte,
chiavi genuine, strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature):
possesso che - come reiteratamente rilevato da questa Corte - è
esso stesso una condotta, o fa comunque seguito ad una condotta,
con conseguente insussistenza di un vulnus al principio di
materialità del reato (sentenze n. 265 del 2005, n. 236 del 1975 e
n. 14 del 1971). In terzo luogo e da ultimo, l'incapacità del
soggetto di giustificare - e, amplius, per quanto si dirà,
l'impossibilità di desumere aliunde - l'attuale destinazione
(lecita) dei predetti strumenti. In presenza di tali elementi, non
può reputarsi, in termini generali, irrazionale e arbitraria la
previsione - nella quale la fattispecie in esame rinviene
pacificamente la propria ratio - che l'agente si accinga a
commettere reati contro il patrimonio mediante violenza sulle cose
(quali furti in abitazione o su autovetture).
Sarà, per il resto, compito del giudice ordinario evitare che - a
fronte della descrizione, per certi versi, non particolarmente
perspicua del fatto represso - la norma incriminatrice venga a
colpire anche fatti concretamente privi di ogni connotato di
pericolosità. A tal fine, il giudice dovrà procedere ad un vaglio
accurato sia dell'attitudine funzionale degli strumenti ad aprire o
a sforzare serrature, sia delle modalità e delle circostanze di
tempo e di luogo con cui gli stessi sono detenuti. In particolare,
quanto meno univoca ed esclusiva risulti la destinazione dello
strumento allo scasso - come nel caso in cui si discuta di oggetti
di uso comune, suscettibili di impieghi diversi e leciti - tanto
più significative dovranno risultare le modalità e le circostanze
spazio-temporali della detenzione, nella direzione dell'esistenza
di un attuale e concreto pericolo di commissione di delitti contro
il patrimonio (sentenza n. 265 del 2005).
Al riguardo, non va del resto dimenticato che la norma
incriminatrice non punisce chi «possiede», ma chi «è colto in
possesso» degli strumenti in questione: formula, questa,
opportunamente valorizzabile al fine di escludere la rilevanza
penale di situazioni di generica disponibilità, a fronte delle
quali la possibilità di un impiego dell'oggetto per finalità
criminose appaia remota e meramente congetturale.
5. - In simile prospettiva, non è quindi riscontrabile la
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3
Cost.), denunciata dal giudice a quo sotto il profilo che la norma
incriminatrice risulterebbe basata su una presunzione di
pericolosità riguardante «il passato» e «troppo generica».
A fronte di una condotta che deve già presentare, nei termini
dianzi evidenziati, una potenziale proiezione verso l'offesa al
patrimonio, non può considerarsi irragionevole che il legislatore
tenga conto delle precedenti condanne riportate dal soggetto attivo
per reati aggressivi del medesimo bene, o comunque connotati da
finalità di lucro, elevandole ad elemento di selezione dei fatti
punibili, in quanto idonee a rendere maggiormente concreta detta
proiezione offensiva (sentenza n. 236 del 1975 e ordinanza n. 146
del 1977; nonché sentenza n. 370 del 1996).
6. - Né, d'altra parte, tale soluzione legislativa si pone in
contrasto con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo
comma, Cost.): finalità che imporrebbe - secondo il giudice a quo -
di considerare il condannato «socialmente recuperato».
Al legislatore non è inibito, infatti, prevedere che alla condanna,
anche se seguita dall'espiazione della pena, residuino «effetti
penali», al cui novero va ascritto quello in esame. Né si può
ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati si
trasformi in un "marchio indelebile", che pone il condannato in una
posizione di perenne sfavore rispetto alla generalità dei
cittadini, senza alcuna possibilità di emenda. Per communis opinio,
difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori
della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia
ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della
condanna (art. 178 cod. pen.).
7. - Priva di consistenza appare l'ulteriore censura di violazione
del principio di eguaglianza, formulata dal giudice rimettente in
rapporto alla disparità di trattamento che si verificherebbe tra
coloro i quali hanno riportato una condanna definitiva per i reati
indicati dalla norma incriminatrice censurata, e coloro che - pur
avendo commesso un identico fatto - non sono stati invece
condannati, a causa dell'estinzione del reato o della
improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
Le situazioni poste a confronto risultano, all'evidenza, non
comparabili: giacché nel caso del prosciolto (anche se non nel
merito) è comunque mancato un accertamento definitivo della
responsabilità per il fatto anteriore.
8. - Quanto alla lamentata violazione del principio di
determinatezza dell'illecito penale (art. 25, secondo comma,
Cost.), questa Corte ha già escluso che detto principio resti
vulnerato dalla locuzione descrittiva dell'oggetto materiale del
reato, la quale fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti
posseduti ad aprire o a sforzare serrature: attitudine la cui
verifica non eccede il normale compito ermeneutico
istituzionalmente demandato al giudice (ordinanza n. 36 del
1990).
Ma analoga conclusione si impone anche con riguardo alle modalità e
alle circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi
- alla luce di quanto dianzi evidenziato - si rende necessaria ai
fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo
per il patrimonio, specie quando si tratti di oggetti di uso comune
e a destinazione "aspecifica" (si veda, in rapporto alla similare
problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di
possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, di cui
all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, la
sentenza n. 79 del 1982).
9. - Tanto meno, poi, può ritenersi compromesso il principio della
responsabilità per fatto proprio colpevole (art. 27, primo comma,
Cost.), il quale esige che tutti e ciascuno degli elementi che
concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano
soggettivamente collegati all'agente, nella forma del dolo o della
colpa, e al medesimo «rimproverabili» (sentenze n. 322 del 2007 e
n. 1085 del 1988).
Nella specie, il presupposto soggettivo da cui dipende
l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato
certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente
condanna irrevocabile). Detto soggetto è posto quindi in condizione
di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, in
quanto l'acquisizione del possesso degli strumenti atti allo scasso
avviene in un momento in cui la legge - a fronte della precedente
condanna irrevocabile - impone all'agente di adottare particolari
cautele (al riguardo, si veda la sentenza n. 48 del 1994). Mentre,
per il resto, è pacifico che, ai fini dell'insorgenza della
responsabilità penale, l'acquisto della disponibilità materiale del
bene debba essere cosciente e volontario: se il possesso è
inconsapevole, la contravvenzione non si configura.
10. - Questa Corte ha in più occasioni escluso, ancora, i dedotti
vulnera alla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo
comma, Cost.) e al diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.), nel particolare aspetto del diritto al silenzio, legati
alla circostanza che la norma impugnata stabilirebbe una inversione
dell'onere della prova in danno dell'imputato (sentenza n. 236 del
1975; ordinanze n. 36 del 1990 e n. 146 del 1977).
In effetti, al di là della formulazione letterale della previsione
punitiva («dei quali non giustifichi l'attuale destinazione»), ciò
che la medesima prefigura è solo un onere di allegazione, da parte
dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la
destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o
conoscibili dal giudicante. Quest'ultimo - alla stregua di una
interpretazione ormai generalmente recepita - potrà trarre comunque
aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di
impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del
silenzio.
Si tratta di una situazione non dissimile, nella sostanza, da
quella originata dalle numerose norme incriminatrici, presenti
nell'ordinamento, che puniscono il compimento di determinate azioni
od omissioni «senza giustificato motivo» (quale, ad esempio, la già
ricordata disposizione incriminatrice del porto di strumenti atti a
recare offesa alla persona: disposizione che prefigura una tutela
in forma preventiva della vita e dell'incolumità fisica delle
persone strutturalmente analoga, mutatis mutandis, a quella
apprestata dall'art. 707 cod. pen. in rapporto al patrimonio; salvo
a non richiedere - in correlazione al più elevato rango
dell'interesse protetto - una specifica caratterizzazione del
soggetto attivo).
Nell'anzidetta clausola - quella dell'assenza di giustificato
motivo - non può infatti scorgersi una inversione dell'onere della
prova, lesiva dei parametri costituzionali evocati (sentenza n. 5
del 2004).
11. - Priva di specifica motivazione risulta, da ultimo, l'allegata
violazione dell'art. 13 Cost.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe»».
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