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Decreto 7 aprile 2008, n.
104
Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26
marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di
tutela della sicurezza dei cittadini».
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 133 del 9 giugno
2008)
Art. 1. Prevenzione dei delitti
concernenti armi ed esplosivi
1. Per le finalità di prevenzione dei delitti concernenti armi
ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli
accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli
agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o
fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18
novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi
batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli
strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali
d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e
gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri già attribuiti
dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all' articolo 16
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato
T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per
l'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad
autorizzazione in conformità alla normativa indicata:
a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti
di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110;
b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse;
iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e
articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di
materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse -
articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione
e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del
T.U.L.P.S.;
e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali
d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n.
185;
f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile
che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a
fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n.
185;
g) attività sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13
della legge 9 luglio 1990, n. 185;
h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9
luglio 1990, n. 185;
i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali
d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica
sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
articolo 28 del T.U.L.P.S.;
j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del
T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o
di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del
T.U.L.P.S.;
l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del
T.U.L.P.S.;
m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31
del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975,
n. 110;
n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas
compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi
antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
- articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e
articolo 31 del T.U.L.P.S.;
p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con
modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad
avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli
6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas
compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi
antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
- articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15
del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri
prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e
altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si
custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52
del T.U.L.P.S.;
u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti
esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del
T.U.L.P.S.;
v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro
dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7;
w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso
civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea - articoli 9
e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
x) esercizio dell'attività di fochino - articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione
europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
96;
aa) attività sottoposte ad autorizzazione in materia di armi
chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n.
496;
bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature
e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860;
cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e
manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di
tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;
dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità
e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o
di peso che ecceda i valori determinati dall'ordinamento - articolo
5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860;
ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di
impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie
radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto
materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi -
articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed
esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro
transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente,
nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o
smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da
altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello
dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera
b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia
elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione
dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il
trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie
fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive -
articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza, fermi restando i poteri già attribuiti dalle
norme vigenti, esercitano, altresì, i controlli di cui all'articolo
16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attività di tiro a
segno e di tiro a volo e ad ogni altra attività di tiro da
esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al
pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti
autorizzativi, nonché alle attività di cui all'articolo 99 del
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse
complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a
quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia
di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del
codice della navigazione e dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonché da altre norme speciali di
settore.
Art. 2. Prevenzione dei delitti di
riciclaggio
1. Per le finalità della prevenzione dei delitti di riciclaggio,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i
controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle
competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati
all'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad
autorizzazione in conformità alla normativa indicata:
a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del
T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;
c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi
strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;
d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per
finalità industriali o di investimento - articolo 1, comma 11,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del
T.U.L.P.S.;
g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe,
laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione
ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.
108;
j) agenzia in attività finanziaria - articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo
della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.
Art. 3. Prevenzione dei delitti di
ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza
illecita
1. Per le finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione o
di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui
all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio
delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione
in conformità alla normativa a fianco indicata:
a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;
b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;
d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati
allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;
e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento,
se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7,
8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento,
al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma
restando la tutela della libertà e della segretezza della
corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261;
g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo
115 del T.U.L.P.S.;
h) esercizio di agenzia di affari per l'attività di sensale o per
la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e
articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;
i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno -
articolo 115 del T.U.L.P.S.;
j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere
campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di
beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore
superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore
superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di
vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114;
m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;
n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del
T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114;
o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi
strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;
p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalità industriali o di investimento - articolo 1, comma 11,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127
del T.U.L.P.S.;
s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe,
laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione
ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori
a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del
T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 4. Effettuazione dei
controlli
1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono
esercitati, con le modalità ivi previste, nei luoghi e nei mezzi
comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attività di
cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia
definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno
che individuano i comparti di specialità di ciascuna Forza di
polizia e con l'osservanza delle direttive tecniche impartite.
Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di
pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di
collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con
l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le
nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto
superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
nonché degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano
in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche.
2. Qualora le attività di cui agli articoli precedenti siano svolte
attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui
all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per
la trasmissione ed a quelli ove è detenuto il materiale da
immettere in rete.
3. Restano ferme le attività ispettive e di vigilanza previste
dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del
riciclaggio e le altre attività che la legge rimette agli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.
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