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Danilo Riponti Avvocato in Conegliano (TV), Membro
della Commissione Giustizia della Lega Italiana per i Diritti
dell'Uomo, nonchè dell'Accademia Medico-giuridica delle Venezie.
Cultore di Antropologia Criminale presso l'Università di
Trieste.
Il recente caso giudiziario di Eluana Englaro, culminato nella
sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, pronunciata dalla I Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha riacceso, se ve ne
fosse stato bisogno, il dibattito etico e sociale, oltreché
giuridico, sul complesso e delicatissimo tema dei diritti umani e
della tutela della vita.
Si tratta, evidentemente, di materia che impone un approccio etico
e gnoseologico arduo, che si fonda sui principi fondamentali della
bioetica, oltreché su quell'ampio e vario settore di studi
filosofici, religiosi e sociali che si interroga su principi
d'ordine morale da porsi a guida del comportamento umano e che
possono interferire sulla esistenza propria e altrui.
Questo gravoso compito diviene ancor più complesso stante la
velocità nella quale siamo chiamati a vivere il quotidiano e ad
affrontare delle scelte che possono interferire su soggetti aventi
diversi profili religiosi, orientamenti filosofici ed etici, nonché
condizionati anche da un substrato economico e politico molto
differenziato e marcato.
La difficoltà a metabolizzare i rapidi mutamenti morali e
comportamentali sviluppati dalla società contemporanea e dalla
globalizzazione costituisce una delle sfide più stimolanti della
tutela dei diritti umani.
L'obiettivo di questa breve riflessione è dar voce a più distinti
orientamenti di pensiero, alle argomentazioni giuridiche e morali
che ne sostengono le scelte di fondo, alle motivazioni religiose e
filosofiche su cui si fondano.
Alla dottrina dei Diritti Umani spetta individuare, sulla base
delle istanze e delle aspettative dei diversi soggetti, quei
principi universali di cui l'intera umanità possa beneficiare, nel
più assoluto rispetto di ogni specificità culturale, e
conseguentemente delle soluzioni coerenti con la tutela dei diritti
dell'uomo inteso sia come individuo sia come persona appartenente
alla specie umana, riconoscendo l'importanza prioritaria di
assicurare la sua dignità tutelandolo, altresì, da usi impropri
della conoscenza e del progresso scientifico.
In proposito la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997
"Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della
dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia
e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina", ratificata dal nostro Paese nel 2001 con la legge
145, costituisce il più importante manifesto della bioetica posto a
livello europeo.
Con essa, al fine della salvaguardia della dignità umana, sono
stati fissati importanti principi - che non possono essere derogati
dagli Stati - in materia di salute, di riservatezza, di tutela del
patrimonio genetico da illecite manomissioni e riproduzioni e di
ricerca scientifica.
Nel merito l'art. 2 ("Priorità dell'essere umano") sintetizza lo
spirito ed i principi fondamentali che hanno portato alla nascita
della Convenzione da parte degli Stati contraenti, sottolineando la
centralità dell'uomo in ogni scelta a cui veniamo chiamati sia in
termini temporali immediati sia di proiezione della gestione del
nostro immediato futuro.
Esso, infatti, recita: "l'interesse e il bene dell'essere umano
devono prevalere sull'esclusivo interesse della società e della
scienza".
Conseguentemente, sulla base di tali principi vengono quindi
trattati temi quali gli obblighi professionali e le regole di
condotta, la protezione delle persone che non hanno la capacità di
dare consenso, i desideri precedentemente espressi, il rispetto
della vita privata e il diritto all'informazione, i test genetici e
gli interventi sul genoma umano.
Si tratta di discipline continuamente stimolate da eventi di
attualità, per i quali forte in questi giorni è il dibattito, non
più solo tra gli specialisti della materia, siano essi medici,
giuristi o filosofi, ma anche nell'opinione pubblica.
Si tratta dunque di trovare quei "giusti fili del bandolo della
matassa" che ci consentano di trovare un equilibrio tra morale e
scienza.
L'uomo, per sua natura, è l'unico tra tutti gli organismi viventi
ad avere la facoltà di coscienza e controllo della propria condotta
e che ha saputo evolversi nel tempo mediante la conoscenza: esso
oggi è legato indissolubilmente alla scienza ed alla
tecnologia.
Tuttavia la forte spinta propulsiva iniziata negli anni '70 del
secolo scorso ed avente come principio ispiratore la promozione di
una migliore qualità della vita ed in base al quale si è voluto
giustificare tutta una serie di sperimentazioni, ha scosso in molte
occasioni le coscienze degli individui ponendo le basi della
bioetica, termine coniato negli Stati Uniti ad opera dell'oncologo
Van Renssellaer Potter.
Ci si è posti, cioè, il problema di individuare quale possa essere
il limite o la giustificazione per la quale una sperimentazione
possa essere ritenuta buona o deprecabile.
In altri termini, che ne è dei valori umani e che ruolo devono
avere le autorità competenti ed i cittadini, di fronte
all'invasività potenziale di uso spregiudicato del progresso
scientifico?
A tal proposito è significativo ricordare le regole contenute nella
Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7
dicembre 2000, nella quale l'art. 3 (diritto all'integrità della
persona) prevede che nell'ambito della biologia e della medicina
devono essere particolarmente rispettati il divieto delle pratiche
eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone e il divieto della clonazione riproduttiva
degli esseri umani.
Nell'ordinamento giuridico italiano, la Legge 40 del 19 febbraio
2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e in
particolare l'articolo 13 (sperimentazione sugli embrioni umani)
recita, in riferimento alla tutela dell'embrione umano: "è vietata
qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
La ricerca clinica sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non
sano disponibili metodologie alternative…".
Con l'embrione questo processo di elaborazione normativa sulla
tutela dei diritti umani si presenta difficile e rischioso:
difficile, perché l'embrione è oggetto di analisi scientifica solo
da qualche decennio e quindi l'analisi giuridica si trova di fronte
ad una realtà che non ha alle spalle una tradizione
consolidata.
Il dilemma del giurista consiste allora nella scelta tra due
opzioni:
- soluzione A che chiamiamo metodo dell'innovazione: creare
termini, nozioni, regole giuridiche ad hoc, perché dalla tradizione
e nel quotidiano non ci sono termini, nozioni e regole già pronte
ed adattabili alla nuova realtà;
- soluzione B che chiamiamo metodo dell'adattamento: ricorrere a
finzioni, manipolazioni concettuali, sovrapposizioni spregiudicate
o meccaniche per usare quello che si ha già a disposizione.
Se adottiamo il metodo B, quello dell'adattamento, l'embrione può
essere astrattamente considerato:
- una cosa, cioè una parte di mondo esterno oggetto di
diritti;
- una persona, cioè un soggetto di diritti;
- una porzione del corpo anzi l'unione di una porzione del corpo
femminile (l'ovulo) con una porzione del corpo maschile
(spermatozoo).
La scelta tra le diverse opzioni implica una serie di difficili
implicazioni.
Nel primo caso, perché l'embrione non è una cosa in senso proprio,
non essendo né inanimato, né autosufficiente, ma soprattutto perché
ripugna alla sensibilità dell'uomo considerarlo come tale:
all'embrione, con le sue potenzialità di vita, non può non
riconoscersi una sacralità, non solo in senso religioso ma anche in
senso laico e civico.
Nel secondo caso perché l'equiparazione alla persona comporterebbe
l'attribuzione all'embrione di diritti fondamentali, di un nome, e
ogni altro diritto riservato dall'ordinamento giuridico alla
persona.
Nel terzo caso, perché anche lo statuto del corpo umano è
complesso, di incerta definizione, tanto più quando occorra tener
conto della duplicità dell'imputazione maschile e femminile.
Con il metodo dell'innovazione, invece, è possibile "inventare" una
disciplina ad hoc: nuova definizione di embrione, definizione degli
ambiti di applicazione, di quali diritti debbano essergli
garantiti, ecc. Tuttavia è necessario relazionare in maniera
inscindibile questa scelta con i valori che si ritengono meritevoli
di considerazione, con i diversi e altrettanto rilevanti interessi
morali e religiosi.
Di conseguenza ne deriva che, a seconda che si voglia assimilare
l'embrione o meno alla persona in senso stretto, si avrà una
diversa disciplina normativa, fermo restando che non appare a chi
scrive in alcun modo dubitabile che l'embrione sia persona sotto
ogni profilo.
A livello europeo il comportamento è eterogeneo, con un'esperienza
inglese più liberale (la Gran Bretagna è stato il primo paese a
legalizzare la clonazione terapeutica) seguita a ruota ma con ritmo
accelerato dai paesi del sud-est asiatico per la quale sembra che
anche la Cina stia investendo notevoli capitali sulla
biotecnologia.
A livello italiano il modello non è basato sui principi di libertà
e responsabilità bensì su divieti e limiti che si ritrovano nella
citata legge 40 del 19 febbraio 2004 che, per la verità, non è
destinata a regolare lo statuto giuridico dell'embrione, bensì a
risolvere i problemi "riproduttivi derivanti dalla sterilità o
dalla infertilità umana".
L'embrione è in tale prospettiva, e con licenza linguistica che non
deve essere fraintesa, un mezzo finalizzato a risolvere questi
problemi, ma si tratta evidentemente di una persona e pertanto di
un mezzo particolare, perché per poter raggiungere lo scopo che la
legge vuole realizzare occorre innanzitutto creare l'embrione, poi
trattarlo, e stabilire le modalità di trattamento, ed ancora
stabilire chi debba assumere le decisioni inerenti il trattamento
ed infine stabilire la sorte degli embrioni non utilizzati. Due
anni fa, il 12 giugno 2005, falliva il referendum sulla
procreazione assistita. Solo un italiano su quattro si recò a
votare. Un'astensione tra le più elevate della nostra storia.
Un recente sondaggio tuttavia ha evidenziato che indipendentemente
dal fallimento del referendum del 2005, la maggioranza oggi degli
italiani sarebbe favorevole ad una ricerca sugli embrioni (62%): si
tratta invero di situazioni in cui l'opinione pubblica pecca
sovente di grave disinformazione, fomentata spesso proprio dai
sostenitori delle contrapposte tesi di fondo.
Tutto questo rappresenta una svolta epocale, impensabile solo pochi
anni fa che pone l'umanità di fronte al difficile problema di
decidere quali, tra le pratiche oggi "tecnicamente" possibili,
siano anche "eticamente" lecite.
Nel delineare i confini tra attività sperimentali lecite e illecite
il legislatore si è lodevolmente ispirato al criterio di fondo del
riconoscimento incondizionato anche nei confronti dell'embrione,
quale entità vitale destinata a divenire persona umana, dei valori
fondamentali dell'uomo in particolare del diritto alla vita, alla
salute, all'integrità fisica.
Ma anche nel rapporto medico-paziente, spesso, l'incredibile
evoluzione delle tecniche mediche determina un forte sconvolgimento
dei rapporti tradizionalmente intercorrenti e la necessità di
predisporre una tutela dei diritti del paziente coerente con i
diritti dell'uomo: storicamente il rapporto tra medico e paziente,
tradizionalmente configurato dal medico di Ippocrate, si basava su
un ordine concettuale preciso: il dovere del medico è fare il bene
del paziente e il dovere di questi è di accettarlo.
Per ben 24 secoli tale atteggiamento ha dominato il rapporto tra
medico e paziente, nella consapevolezza del medico di essere
l'interprete unico e autorizzato della malattia e della
salute.
Il medico ippocratico (di impostazione paternalista) non prevede il
dovere di dare informazioni al paziente; tutt'al più tali
informazioni possono servire a rendere la terapia più gradita o a
migliorare l'accettazione obbediente del paziente.
Con il passare dei secoli, l'atteggiamento paternalista ha
rafforzato il carisma del medico, ma allo stesso tempo ha
contribuito alla nascita di un linguaggio sempre più inaccessibile
all'uomo comune, che di conseguenza cresce la separazione del
rapporto interpersonale tra il medico e il paziente.
Nel 1914 l'ambiente della medicina è stato scosso quando negli Usa
venne dibattuto il caso di una donna la quale, colpita da tumore
fibromatoso all'addome, aveva dato il suo consenso a una
laparotomia esplorativa chiedendo espressamente di non essere
operata: cosa però poi avvenuta.
Il giudice Cardozo in una sentenza ormai famosa ha affermato: "Ogni
essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su
cosa va fatto al suo corpo; e un chirurgo che esegue un intervento
senza il consenso del paziente commette un'aggressione e risponde
delle conseguenze".
Per la prima volta la legge americana afferma il diritto del
paziente all'autodeterminazione e si viene ad individuare il
concetto di Consenso informato, che nel 1990 viene delineato anche
dalla Corte d'assise di Firenze, che ha condannato un medico che
praticò un intervento chirurgico demolitivo ad una paziente senza
chiederle il consenso: "Senza preventivamente darne notizia alla
paziente o ai suoi familiari, che non erano stati interpellati in
proposito, né minimamente informati delle entità e dei concreti
rischi del più grave atto operatorio che veniva eseguito, e non
avendo comunque ricevuto alcuna forma di consenso a intraprendere
un trattamento chirurgico di portata così devastante".
Il consenso informato è un diritto personalissimo della persona che
si fonda sugli artt. 2, 13, 32 della Costituzione, per cui "ogni
trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona
interessata abbia prestato il suo consenso libero e informato"
(art. 5 Conv. Oviedo).
Postula un rapporto reale e non solo apparente o cartaceo tra
medico e paziente: il medico deve chiarire la natura
dell'intervento medico e chirurgico, la sua portata ed estensione,
i risultati conseguibili, i rischi e le possibili conseguenze
negative, la possibilità di ottenere risultati identici o simili
mediante altri tipi di intervento e loro rischi.
Il paziente deve poter valutare ogni rischio o alternativa e
aderire in modo effettivo e partecipato all'intervento.
Il rapporto tra i due deve rigettare il vetusto criterio
paternalistico, in favore della cd. alleanza terapeutica, che fonde
il potere-dovere del medico di curare con l'autodeterminazione del
malato, che non è più un mero "paziente" passivo.
Il tema della responsabilità per assenza o insufficienza del
consenso informato va tenuto nettamente distinto da quello inerente
la responsabilità per colpa medica professionale, in quanto attiene
in senso stretto alla libera determinazione del malato in relazione
alle scelte terapeutiche da concordare col medico. Va inoltre
operata una distinzione ove l'esito del trattamento sia fausto o
infausto:
a. nel primo caso, non vi è alcuna lesione all'integrità fisica,
quindi la responsabilità attinge alla violazione della libertà
morale di autodeterminazione del paziente, e può integrare, ma solo
in caso di espresso dissenso e sempre che non sussistano i
presupposti della scriminante dello stato di necessità (art. 54
c.p.), l'ipotesi di reato di violenza privata (art. 610
c.p.);
b. diversa e molto più complessa la situazione di esito infausto,
perché oltre alla lesione della libertà morale, resa lesa anche
l'integrità fisica del paziente.
La giurisprudenza è passata da posizioni di estremo rigore, in cui
ha configurato addirittura l'omicidio preterintenzionale (cass. 21
aprile 1992, Massimo), ad altre intermedie in cui ha ipotizzato
l'omicidio colposo, escludendo quello preterintenzionale per
carenza del dolo intenzionale dello stesso (il medico, anche quando
interviene senza consenso, non vuole ledere l'integrità del
paziente, tutt'altro). Per tutte, cfr. Cass. 9 marzo 2001,
Barese.
Di recente si è affermata una giurisprudenza particolarmente mite
(Cass. 29 maggio 2002, Volterrani), per cui l'intervento chirurgico
esente da colpa non è mai inquadrabile nella fattispecie ex 582
c.p., e l'attività medica, anche fuori dai casi ex art. 54 c.p., è
scriminata da uno stato di necessità istituzionalizzato e insito
nell'alto interesse sociale per la collettività; con la conseguenza
che, al di fuori dei casi di espresso dissenso (in cui è
ipotizzabile la violenza privata), la semplice mancanza di consenso
è penalmente irrilevante e quindi il c.i. è di fatto enormemente
svalutato.
Esplicitamente la sentenza critica una enfatizzazione ritenuta
eccessiva del consenso informato ma determina una estromissione non
condivisibile da ogni potere decisionale circa la propria salute,
su un malinteso presupposto della indisponibilità di beni quali la
vita o l'integrità fisica.
Inoltre va evidenziato, circostanza sfuggita alla Corte, come solo
attraverso il consenso informato passa dal medico al paziente il
rischio di un esito infausto non addebitabile a colpa
professionale.
In tal modo, tuttavia, forse senza volerlo, la Corte costituisce a
carico del medico un dovere di intervento che si risolve in una
vera e propria posizione di garanzia, rilevante sotto il profilo
causale, anche a norma dell'art. 40 c.p.v., c.p.
Il problema di fondo consiste nell'individuare un equilibrio tra la
libertà di autodeterminazione del paziente in relazione alle scelte
inerenti alla propria salute e interesse sociale all'attività
medica, bilanciamento che diviene addirittura problematico in certi
casi di dissenso espresso: se il medico infatti lo disattende, e
interviene per tentare di salvare la vita del paziente, è sempre
applicabile la scriminante di cui all'art. 54 c.p.? E se invece lo
rispetta, il principio di autodeterminazione del paziente prevale
sulla posizione di garanzia e quindi sul dovere di intervenire,
pena la penale responsabilità ex art. 40 co. 2 c.p.? Quid iuris per
le problematiche di astensione terapeutica, se da ciò dovesse
conseguire la morte del paziente?
La morte è un l'evento che pone termine alla vita dell'Uomo e gli
incute profondo timore, un timore ancestrale legato alla fine di
una esperienza e al mistero di ogni dimensione o considerazione
"oltre la vita"; è stata da sempre al centro delle preoccupazioni
degli uomini assumendo significati diversi nella storia e nelle
diverse civiltà.
La paura della morte è universale e la nostra società, razionalista
e prevalentemente incentrata su valori materialistici, ne ha fatto
un tabù per molti sino ad ora insuperabile. Esiste una vera e
propria tendenza a rimuovere la morte, perciò essa tende a venire
confinata dietro le quinte della vita collettiva, isolando i
morenti stessi. Oggi, siamo in grado, in molti casi, di attenuare
il dolore fisico, ma non di partecipare alla morte in termini di
solidarietà collettiva.
La stessa religione cristiana, che vede nella morte il traguardo e
il premio per chi ha conformato la propria vita ai valori
cristiani, non ha nella generalità dei casi fugato la grande
apprensione per questo momento cruciale, finale dell'esperienza
vitale, e ciò anche in relazione alla morte di persone congiunte o
comunque legate da vincoli affettivi.
Nel Medioevo vi era una certa familiarità con la morte, una forma
di accettazione, di ordine naturale. Dal XVIII secolo l'uomo la
drammatizza, la vorrebbe dominare, ne esalta la dimensione luttuosa
rimarcando la propria attenzione sul culto dei cimiteri e le
tombe.
Nel tempo emergono due atteggiamenti di portata generale:
- il primo con cui la morte diventa un evento eticamente quasi
neutro, né buono né cattivo;
- il secondo ne esalta la negatività.
Conseguentemente anche il significato di eutanasia muta nel tempo.
Nell'antichità con il termine eutanasia ci si riferiva ad una morte
dolce e tranquilla, un filosofico concetto più che strettamente
medico.
Con l'epoca moderna all'eutanasia viene affidato il significato
attuale, con cui si indica l'intervento del medico che aiuta il
paziente morente a evitare sofferenze e a morire quindi nel modo
migliore.
L'eutanasia può essere definita, in senso lato, come qualsiasi atto
(compiuto da medici o da altri) avente come fine quello di
accelerare o di causare la morte di una persona. Questo atto
riunisce in realtà una grande molteplicità di situazioni spesso
molto diverse tra loro: si propone di porre termine a una
situazione di sofferenza tanto fisica quanto psichica che il malato
ritiene non sia più tollerabile, senza la possibilità che un atto
medico possa, anche temporaneamente, offrire sollievo.
Può essere estremamente utile un approccio classificatorio: mentre
l'eutanasia attiva si manifesta mediane un'azione positiva e
diretta, da considerasi sempre illecita, il termine eutanasia
passiva viene utilizzato per indicare la morte del malato
determinata, o meglio di fatto accelerata, dall'astensione del
medico di compiere degli interventi che potrebbero prolungare la
vita del malato: un esempio, potrebbe essere rappresentato
dall'astensione dal trattare con terapia antibiotica un malato di
demenza di Alzheimer, oppure, un neonato gravemente deforme, con
breve aspettativa di vita, colpito da polmonite.
In realtà, in tali casi, sarebbe preferibile parlare di "astensione
terapeutica".
L'eutanasia può essere poi volontaria, cioè fondata sul pieno
consenso del malato, ovvero non volontaria, per i casi in cui lo
stesso non sia in grado di esprimere un valido consenso a causa
delle patologie da cui è affetto, e quindi in qualche modo
presunta. Evidentemente i casi di eutanasia passiva non consensuale
pongono inevitabilmente complesse indagini interpretative, ed è
questo l'ambito in cui si è posto il recente orientamento
giurisprudenziale espresso dalla pronuncia sulla vicenda
Englaro.
Tuttavia, è necessario distinguere tra l'eutanasia e il suicidio
assistito.
Ciò che li accomuna è solamente il desiderio di porre fine alla
propria vita. Ma, mentre nel suicidio assistito, chi matura tale
desiderio di morte, per motivi psicologici o fisici, lo porta a
termine da solo, all'eutanasia si ricorre quando il malato non ha
la forza fisica o psicologica di farlo da solo, generalmente nei
casi di malattia terminale.
Il suicidio assistito, invece, altro non è che l'atto mediante il
quale un malato si procura una rapida morte grazie all'assistenza
del medico: questi prescrive i farmaci necessari al suicidio su
esplicita richiesta del suo paziente e lo consiglia riguardo alle
modalità di assunzione.
In tal caso viene a mancare l'atto diretto del medico che
somministra i farmaci al malato.
Dunque, il problema non è tanto se sia lecito o meno troncare
volontariamente la vita, dilemma per il quale appare certa la
risposta negativa, ma se sia lecito, sotto un profilo giuridico,
che il medico assista il malato nel suicidio o ne concorra a
cagionare la morte con un atto deliberato, sulla base della sua
manifestazione certa di volontà.
Si rilevano prese di posizioni contrarie all'eutanasia e al
suicidio assistito, basate su solidi argomenti giuridici, poiché
l'ordinamento e la giurisprudenza in vigore nella maggior parte dei
Paesi considera tali atti come dei veri e propri omicidi e li
considera perseguibili penalmente in quanto reati, sovente
prevedendo fattispecie specifiche analoghe a quella dell'omicidio
del consenziente prevista dall'art. 579 del codice penale italiano.
Tuttavia, si deve tener conto che i rapidi progressi delle tecniche
di rianimazione e delle terapie intensive, consentono di mantenere
in vita, anche per lunghi periodi di tempo, individui che hanno
subito gravi lesioni celebrali, senza alcuna prospettiva di
guarigione o attenuazione del dolore, ma con cieco accanimento
terapeutico. Essi dipendono totalmente dalle macchine per la
respirazione e da sonde gastriche per la nutrizione. Molto spesso
le funzioni celebrali sono, in queste persone, totalmente e
irreversibilmente distrutte e non esiste alcuna prospettiva di un
seppur minimo recupero.
Si parla allora, di "stato vegetativo persistente", ma si tratta
di un concetto, a giudizio degli anestesisti-rianimatori, purtroppo
non univocamente accertabile per carenza di parametrici medici
definiti (esistenti invece per l'accertamento della morte
cerebrale) e protocolli di riferimento consequenziali. Le decisioni
richieste ai medici curanti riguardano in questi casi, la
sospensione delle tecniche rianimatorie: in pratica, il paziente
viene su sua richiesta "lasciato morire", talora con ausilio di una
terapia che determini assenza di dolore.
Il tema dell'eutanasia è fortemente dibattuto negli ultimi
decenni.
Nel 1974 fu pubblicato un "Manifesto", per chiedere la
decriminalizzazione dell'eutanasia, nella rivista "The Humanist",
da parte di tre premi nobel, Jacques Monod, Linus Pauling e Sir
Gorge Thompson, basato sulla considerazione che la sofferenza è
inutile, ed è immorale tollerarla, accettarla o imporla.
Successivamente, nel 1984, fu pubblicato da alcuni medici
francesi, un altro "Manifesto", nel quale si affermava che il
"rispetto della vita umana ed al rispetto della vita vada aggiunto
quello per le condizioni della morte che comprende una migliore
qualità della vita terminale e della morte stessa".
A queste posizioni a favore dell'eutanasia si contrappongono quelle
contrarie, come quelle di molte chiese, tra cui fortissima è la
voce della Chiesa cattolica.
Il 26 giugno 1980 viene pubblicata la Dichiarazione sull'eutanasia
della Sacra Congregazione, ove è affermata la sacralità della vita,
ed è ribadito che "nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere
umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto,
vecchio, ammalato incurabile o agonizzante".
"Nessuno inoltre, può permettere questo gesto omicida, per se
stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può
acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può
legittimamente imporlo né permetterlo".
Il 28 novembre 2000, il Parlamento dell'Aja, ha approvato con 104
voti a favore e 40 contrari, una legge sull'aiuto alla morte, con
la quale viene legalizzato completamente il ricorso al sostegno
medico per consentire al malato di porre fine in modo assistito e
indolore alla propria vita.
Le condizioni richieste per poter domandare la morte di Stato sono:
un dolore insopportabile e l'assenza di speranze di
guarigione.
Tutto questo in Olanda è possibile dal 2001 quando è stata
approvata una legge ad hoc, infatti, per la legge olandese, il
dolore insopportabile non è inteso solo nel senso fisico, come nel
caso di un malato di cancro giunto alla fase terminale, ma anche
nel senso di un dolore psicologico, come quello di un paziente che
ha appreso di essere allo stato iniziale del morbo di
Alzheimer.
La scelta olandese lascia stupiti e amareggiati: infatti, il "via
libera" definitivo alla legalizzazione dell'eutanasia è in aperto
contrasto con diversi documenti etici internazionali e con il
messaggio della Chiesa Cattolica.
La Dichiarazione di Ginevra del 1948, siglata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), impegna infatti, il medico a mantenere
il "massimo rispetto per la vita umana dal momento del
concepimento". Il rispetto della vita e della persona umana
costituisce la verità dell'etica medica, fedele alla tradizione
ippocratica e rinforzata dalla tradizione cristiana.
Tuttavia, si può capire che, al giorno d'oggi, il rispetto per la
vita non è più condiviso dalla collettività come un valore
universale e fondamentale, ma è vissuto come un valore subordinato
ad altri parametri, ad esempio, alla qualità della vita e al
rispetto delle volontà del malato. Una vita sana e felice merita di
essere vissuta, una vita segnata dalla sofferenza e distrutta dalla
malattia, assolutamente irreversibile, ha perso il suo valore e il
paziente deve decidere se vivere o morire, se lottare o arrendersi.
Il problema forse fondamentale sta nel Valore che si attribuisce
alla Vita, seppur limitata e contrastata da dolore e malattia, che
può sussistere certamente, quantomeno ove viga lo stato di
coscienza.
Negli ultimi tempi tuttavia si è, come s'è detto, sviluppata l'idea
che il malato costituisca una parte attiva nella relazione
terapeutica col medico, acquistando consapevolezza su ciò che deve
subire e responsabilità sottoscrivendo un documento legale
liberatorio. La Hemlock Society ha favorito la diffusione delle
"advance directives" cioè dei documenti riportanti i desideri di un
individuo, circa le cure mediche; la forma più nota è il "living
will", un documento nel quale l'individuo indica le cure che vuole
o non vuole ricevere, nel caso in cui si venisse a trovare in una
situazione di malattia terminale.
Il recente caso "Piergiorgio Welby" ha scosso le coscienze anche
dei più distratti ed ha suscitato in noi, oltre all'ovvio
sentimento di dolore, la richiesta di conoscere se il diritto alla
vita e quindi alla cura possa convertirsi nel suo contrario, in
"accanimento terapeutico" che diviene causa di diverse e
insondabili sofferenze ovvero, fino a che limite la lotta alla
morte possa causare nuovi dolori.
In relazione al caso Welby martellante è diventata la domanda se
esiste o meno un diritto a essere lasciati morire in pace, ove il
paziente non riesca a rinvenire alcun valore nel protrarsi di una
situazione terminale ed irreversibile.
Che cosa avrebbero dovuto fare i medici di fronte alla richiesta di
Piergiorgio Welby? Ci si domanda: Aveva o non aveva il diritto di
pretendere che i medici disconnettessero il respiratore che lo
teneva in vita?
Sicuramente uno dei principali problemi è che, nell'attualità, il
progresso della tecnologia medica ci impone decisioni che non
eravamo obbligati a prendere qualche tempo fa. La sospensione o la
mancata somministrazione di terapie di prolungamento della vita
sono un normale esercizio dell'attività medica e non equivalgono
all'eutanasia o al suicidio medico assistito.
In quest'ambito viene in evidenza il concetto di futilità
medica.
Per futilità si intende una terapia che non è in grado di portare
un cambiamento fisiologico, ma anche una terapia che non è in grado
di portare miglioramenti alla qualità della vita.
Il ricorso al criterio della futilità del trattamento è usato
frequentemente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Alla futilità
si ricorre generalmente quando il medico e i familiari concordano
di non utilizzare più una particolare terapia soprattutto quando si
tratta di un supporto artificiale di mantenimento in vita.
In molti casi, il ricorso a questo criterio è stato utilizzato come
difesa contro l'accusa di omicidio o di terapie di mantenimento in
vita.
In molti casi la terapia del mantenimento in vita viene continuata
contro la volontà del paziente, in circostanze talmente gravi da
far pensare che si stia negando al malato una morte dignitosa,
prolungandogli una sofferenza ormai insostenibile.
Piergiorgio Welby aveva il diritto di chiedere l'interruzione della
respirazione assistita, ma si tratta di un diritto costituzionale
non tutelato dall'ordinamento giuridico con una legge ordinaria,
che non prevede alcuna legge specifica sul punto, ed è quindi
dipendente dalla sensibilità del medico.
Il divieto di accanimento terapeutico esiste, è un principio
solidamente basato su principi costituzionali di tutela della
dignità della persona (artt. 2 e 32 Cost.), ma sul piano
dell'attuazione pratica del corrispondente diritto del paziente ad
esigere e a pretendere che sia cessata una determinata attività
medica di mantenimento in vita, lascia il posto all'interpretazione
soggettiva e alla discrezionalità e non è regolata dal diritto
mediante una legge specifica.
Il dibattito politico e mediatico dopo la morte di Piergiorgio
Welby ha approfondito i concetti di eutanasia e di accanimento
terapeutico, sottolineando l'attacco che veniva in questo modo
fatto verso quella che è la "sacralità della vita". Tuttavia, è
stato lasciata in ombra l'esistenza del diritto fondamentale di
ciascun individuo a non essere sottoposto a trattamenti sanitari
contro la propria volontà e tale diritto richiamava Piergiorgio
Welby; quel diritto che è sancito all'interno della nostra Carta
Costituzionale dall'art. 32, che fa salve le sole ipotesi in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge e, comunque, sempre
entro quelli che sono i limiti propri del rispetto della persona
umana.
Tale diritto viene implicitamente riconosciuto anche a livello
internazionale, dall'art. 5 della Convenzione di Oviedo sulla
biomedicina, nonché dall'art. 3 della Convenzione europea dei
diritti umani.
All'accoglimento della richiesta di Piergiorgio Welby, tuttavia,
non sono mancate obiezioni:
- la prima, sostenuta da una parte minoritaria della dottrina
giuridica e sicuramente anche la più radicale, è quella che
sottolinea che tale diritto fondamentale troverebbe il limite delle
superiori esigenze di salvaguardare la vita umana, concepita quale
valore supremo dal nostro ordinamento. Secondo una tale
considerazione, ciascuno possiede la libertà di poter rifiutare
ogni trattamento medico, ma questo a condizione che non si tratti
di un trattamento di sostegno vitale, ossia di un trattamento
necessario per la sopravvivenza, tutto questo perché si ritiene
debba prevalere la tutela della vita;
- la seconda, possiede un maggior consenso a livello interno e
internazionale; infatti, sulla base della stessa, il diritto
fondamentale a rifiutare il trattamento medico vale quale regola
anche in riferimento a quei trattamenti di sostegno vitale, i quali
non potranno dunque essere sottoposti con la forza a un soggetto
dissenziente.
Tale questione è stata ampiamente discussa, in Italia e all'estero,
in relazione al rifiuto dei testimoni di Geova a trattamenti
emotrasfusionali; la conclusione a cui ormai si è giunti, consiste
nella necessità di rispettare la volontà contraria del paziente,
anche quando il rifiuto esponga quest'ultimo ad una morte
certa.
In riferimento alla seconda posizione, che sottolinea la liceità
del rifiuto di un trattamento medico, nel caso di Piergiorgio
Welby, la sua richiesta, altro non è stata che quella di un aiuto a
morire attraverso lo spegnimento del respiratore e con la
somministrazione di farmaci sedativi.
Non suscita alcuno stupore, dunque, la richiesta da parte di Welby
di poter esercitare il suo diritto fondamentale di rifiutare la
prosecuzione del trattamento di sostegno respiratorio che lo teneva
in vita e il suo sacrosanto diritto a terapie palliative.
Infatti, in questa prospettiva, è anzi la stessa prosecuzione del
trattamento nonostante il dissenso del paziente che configura una
lesione del suo diritto fondamentale ex artt. 13 e 32, comma 2,
della Carta Costituzionale.
È da ritenersi dunque, sotto un profilo strettamente giuridico e
non sotto un profilo etico, che i medici curanti di Welby avrebbero
dovuto senz'altro rispettare la sua volontà e, quindi, interrompere
il trattamento di sostegno respiratorio in atto; trattamento che -
in presenza di un esplicito dissenso da parte di un paziente
pienamente capace di formare e di esprimere la propria decisione -
comportava ormai, una continua e ingiustificata lesione del suo
diritto fondamentale ex artt. 13 e 32 comma 2 della
Costituzione.
Tuttavia recenti casi giudiziari, che ipotizzano comunque una
responsabilità del medico, ben lasciano comprendere la terribile
problematicità della materia.
A oggi, la quasi totalità degli ordinamenti (ad eccezione di Belgio
e Olanda) considera penalmente rilevante ogni forma di eutanasia
attiva riconducendola alla fattispecie dell'omicidio o ancora
meglio, alla fattispecie dell'omicidio del consenziente o di
istigazione al suicidio.
È stato con il recente caso di Pretty, deciso dalla House of Lords
britannica e poi dalla Corte europea di Strasburgo, che è stata
confermata, anche a livello sopranazionale, l'inesistenza di un
vero e proprio "diritto a morire".
Nel caso Welby il nostro paese si è fortemente diviso tra i
favorevoli all'eutanasia e i contrari a questa pratica, considerata
omicida.
Non si deve dimenticare però la lettera che Piergiorgio Welby ha
inviato il 21 settembre al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, la quale recitava: "quando un malato terminale decide
di rinunciare agli affetti, alle amicizie, alla vita e chiede di
mettere fine ad una sopravvivenza crudelmente biologica, io credo
che questa sua volontà debba essere rispettata e accolta… La mia
richiesta è di poter ottenere l'eutanasia. Vorrei che anche ai
cittadini italiani fosse data la stessa opportunità che è concessa
ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi".
La sua richiesta ha aperto un ampio confronto politico
sull'eutanasia.
A tal proposito, era stato richiesto l'intervento dell'Autorità
Giudiziaria che, pur riconoscendo la valenza di indiscusso
principio dell'ordinamento della libertà di autodeterminazione del
paziente, aveva concluso per l'inammissibilità, allo stato della
disciplina normativa, dell'istanza avanzata, attraverso la quale si
sollecitava l'adozione dell'"ordine di immediato distacco, da parte
del medico curante, del ventilatore artificiale che assicurava la
respirazione assistita al Signor Welby".
La lettura del sofferto provvedimento del Tribunale di Roma, datato
15 dicembre 2006, evidenzia come lo snodo fondamentale della
decisione sia rappresentata dal rilievo della persistente e
innegabile compresenza all'interno del nostro sistema giuridico,
accanto alla regola dell'autonomia e della libertà del volere del
paziente, del principio dell'indisponibilità del bene della vita,
capace di disporsi quale limite insuperabile rispetto all'esercizio
ed all'attuazione di quella libertà.
È sulla base di tali premesse che nell'ordinanza si perviene alla
conclusione secondo cui nel nostro ordinamento, sino ad un
eventuale mutamento normativo (che viene dal giudice auspicato), la
tutela indefettibile, assicurata al bene vita e garantita
dall'opera del medico, non consenta che, pur al fine di assecondare
la volontà del paziente, si accolgano istanze che comportino la
rinuncia a prestazioni curative cui consegua il sacrificio della
vita del paziente stesso.
Piergiorgio Welby aveva il diritto di chiedere l'interruzione
della respirazione assistita, ma si tratta di un diritto non
specificamente tutelato dal nostro ordinamento giuridico, e il
giudice del Tribunale di Roma con la sua sentenza ha specificato
che la sua attuazione dipende dalla sensibilità del medico.
A quanto emerge dai primi resoconti stampa, nel caso di specie
l'anestesista che ha disconnesso il respiratore di Welby, in
qualità di nuovo medico curante scelto dal paziente, si è limitato
a praticare quella sola terapia consentita dal paziente, cioè di
interrompere la terapia di sostegno respiratorio, da lui rifiutata,
ponendo così fine alla lesione del suo diritto fondamentale.
Da questa lettura deriva che a chiunque, è consentito rifiutare le
cure che lo stato della sua patologia potrebbe richiedere, anche se
il diniego dovesse portarlo, inevitabilmente, alla morte
(molteplici, nel corso degli anni, sono stati in proposito i casi
non sanzionati dalla legge: rifiuto di amputazioni, trasfusioni e
quant'altro).
Fermo restando il rispetto nei confronti di ogni uomo, e
soprattutto della sua coscienza, non si ritiene accettabile che in
uno Stato civile possa accadere che il "caso" regoli la sorte di un
malato terminale, per cui una materia così delicata sia rimessa
alla determinazione individuale e non invece a rigorosi precetti di
legge.
Ci appare pacifica, nel nostro ordinamento, l'esistenza di un
diritto individuale a rifiutare le cure, sancito dall'art. 32 della
Costituzione e lo stesso si deve estendere anche ai trattamenti di
sostegno vitale, poiché le norme che sembrerebbero contraddire un
tale assunto sono leggi ordinarie e quindi fonti certamente
subordinate (per es. art. 5 c.c., art. 579 c.p.). Su tale premessa,
si è autorevolmente espressa la sentenza 21748/2007 più volte
citata, che ha richiamato peraltro un costante orientamento del
Supremo Collegio.
Esiste quello che potrebbe definirsi diritto a esser lasciati
morire in pace, a dispetto di ogni forma di accanimento
terapeutico, che Giovanni Paolo II ha sintetizzato nella frase:
"Lasciatemi ritornare alla casa del Padre".
Ci si trova quindi di fronte ad un dualismo valutativo: sul piano
più strettamente etico, uno degli argomenti che ricorrono più
spesso nelle argomentazioni contrarie all'eutanasia è certamente
quello che si richiama alla "sacralità della vita": per l'etica
religiosa la vita è data all'uomo dal Creatore che è il solo a
poterne disporre e non è lecito alla creatura intervenire
attivamente per abbreviare, anche di poco, la sua durata, perché il
tempo stesso della vita non appartiene all'uomo ma a Dio. Ma va
chiarito che l'adesione incondizionata a una tale posizione
imporrebbe di modificare molte norme, alcune di rango
costituzionale, presenti nell'ordinamento giuridico
nazionale.
A fronte di queste argomentazioni però, si pone il principio
generale, forse complesso da conciliare ma non antagonista al
principio in precedenza espresso, di dover tutelare il diritto del
malato anche quindi di poter decidere di sospendere ogni
accanimento terapeutico ponendo così termine a un'esistenza
divenuta intollerabile e senza alcuna speranza, e che senza una
persistente e agghiacciante somministrazione forzata di terapie si
sarebbe già naturalmente spenta.
Il malato chiede perciò al medico di esercitare le sue conoscenze
non più per mantenerlo in vita, ma per non ostacolare un destino
ineludibile e lasciarlo passare rapidamente e in maniera indolore
alla morte. Sulla opportunità e liceità della terapia del dolore,
specie se effettivamente voluta dal paziente, c'è un generale
accordo: il problema rilevante invece sta sulla considerazione se
in questo aiuto possono essere visti contenuti attivi, o meramente
omissivi. Cos'è l'interruzione di un trattamento di respirazione
artificiale: un'omissione di terapia e un'azione attiva, che si
articola nella pressione di un pulsante?
A nostro modo di vedere è omissione di una terapia che il paziente,
in base allo status quo dell'ordinamento giuridico italiano, può
legittimamente rifiutare. Il che non significa assolutamente
affermare che ciò sia eticamente corretto, ma appare per contro
legittimo sul piano normativo. Come pure, una volta che il paziente
a seguito di ciò divenga incosciente, non vi è un obbligo giuridico
di rianimarlo, esercitando un accanimento che il paziente aveva
appena manifestato di rifiutare, disprezzandone ipocritamente la
scelta e la stessa dignità umana.
Con il giuramento di Ippocrate non si tiene in adeguato conto dei
desideri del malato. Il concetto di autonomia individuale, di
capacità di decisione del malato, è stato introdotto nell'ultimo
secolo, con il progredire delle libertà individuali. Le libertà
individuali, inoltre, non cessano affatto per il mero rilievo che
un soggetto è malato, pur essendo la malattia un evento
condizionante, specie nel caso in cui il malato abbia manifestato,
allorquando ne aveva la possibilità, la volontà di non subire
accanimento terapeutico.
In tal senso si è recentemente espressa la più volte citata
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile,
del 16 ottobre 2007, n. 21748, nel caso di Eluana Englaro, che ha
destato eccezionale clamore nei media per quanto, come
ripetutamente affermato dalla Corte, la pronuncia debba ritenersi
inserita in una giurisprudenza già consolidata nel Supremo
Collegio, che ha fissato un principio di diritto certo discutibile
sul piano etico, ma ineccepibile sotto il profilo dello status quo
giuridico, per cui: "ove il malato giaccia da moltissimi anni
(nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con
conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e
sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico
che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del
tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore
speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale
presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure
suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del
paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
a. quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un
rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun
fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a
livello internazionale, che lasci supporre la benché minima
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
b. sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad
elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del
paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero
dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della
persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice
deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data
incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente
dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di
volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri
possano avere, della qualità della vita stessa".
L'unico punto che può essere messo in discussione su un tale
impianto normativo e interpretativo inerisce l'accertamento della
effettiva volontà del paziente: può essere ricostruito attraverso
elementi di prova di varia natura o deve essere formalizzato un
atto solenne, che abbia le caratteristiche e le garanzie di un vero
e proprio atto testamentario, una sorta di testamento
biologico?
Del tutto diverso il caso di molte situazioni nelle quali il medico
non si trova di fronte a vere e proprie malattie gravemente
invalidanti o a sintomi fisici intollerabili, ma che ugualmente
possono determinare in una persona il nascere e il consolidarsi
della convinzione che la sua vita sia esaurita e non vi sia alcuna
ragione di prolungarla ulteriormente.
In tali frequenti casi, il problema è aiutare il soggetto alla
percezione del Valore della Vita.
Si pensi in particolare alla situazione di alcune persone anziane
le quali presentano gravi e multiple limitazioni delle facoltà
fisiche e psichiche, accompagnate dalla sensazione di essere "di
peso" ai familiari. In queste circostanze, un'eventuale richiesta
di eutanasia ha da essere valutata in modo fermamente e totalmente
negativo, oltreché con estrema cautela, anche perché spesso
nasconde sintomi di depressione, curabili sia farmacologicamente,
sia con un supporto psicologico. Spesso purtroppo il messaggio che
martella queste persone è che alla fine esse farebbero meglio a
mettersi da parte, ma ciò non autorizza in alcun modo a introdurre
pratiche a sfondo eutanasico. Il progresso allunga la vita, ma la
società contemporanea, materialista ed edonista, dice loro che
vivono troppo a lungo; così, spesso nei confronti degli anziani
ammalati si assiste ad una vera e propria negazione del diritto
alle cure.
Non viene cioè considerato il loro valore fondamentale quali
persone e la risorsa che rappresentano per la società.
È fondamentale quindi rispettare la volontà del paziente, ma è
altrettanto necessario che la stessa sia manifestata in modo
chiaro, certo, autonomo e scevro da componenti
psicopatologiche.
In Italia il testamento biologico non ha valore giuridico, previsto
e statuito dal diritto positivo quale espressione di volontà ma è
preso in considerazione attraverso un passaggio che è anche e
soprattutto deontologico; secondo Comitato nazionale per la
bioetica (CNB), è un documento con il quale una persona, dotata di
piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali
desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel
decorso della malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in
grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso
informato".
È necessario comprendere che si transita da un approccio meramente
etico ad uno giuridico, basato su norme costituzionali, affinché si
possa garantire il rispetto del diritto di ogni cittadino a
decidere in autonomia il proprio futuro, anche in caso vi sia
l'impossibilità e incapacità di esprimere la propria volontà.
Si tratta cioè di rafforzare l'autonomia individuale ed il consenso
informato nelle scelte mediche o terapeutiche, anche alla luce
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 1 e
3) ed alla Convenzione sui diritti dell'Uomo e la biomedicina
(artt. 5, 6 e 9) che danno maggior rilievo al diritto del cittadino
ed al rispetto delle sue decisioni.
È necessario instaurare un dibattito che sia utile alla formazione
di personalità consapevoli, non solo sulla possibilità di decidere
sul proprio futuro di vita ma anche sul tema del consenso informato
alle terapie mediche, di cui il testamento biologico è
un'estensione prevista per tutti i casi in cui il paziente perderà
la possibilità di esprimere le proprie volontà.
Questo dibattito deve necessariamente riguardare anche il mondo dei
giovani perché, non dimentichiamo, buona parte dei casi in cui non
è possibile esprimere la propria volontà riguarda proprio persone
giovani che si trovano inferme e talvolta prive di coscienza a
causa di gravi danni cerebrali da traumi avvenuti a causa di
incidenti stradali.
Allo stato attuale della legislazione italiana, quando vi è una
perdita irreversibile della coscienza, non vi è altra soluzione
giuridica che tenere in considerazione le direttive anticipate
espresse, secondo quando dispongono la Convenzione Europea di
bioetica (art. 9) ed il Nuovo Codice medico di deontologia medica
del 16 dicembre 2006: "(art. 38 - Autonomia del cittadino e
direttive anticipate - Il medico deve attenersi, nell'ambito della
autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla
volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire
nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della
stessa.
Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di
comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare
adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua
volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale
rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di
mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e
documentato)".
È vero però che né l'una né l'altra attribuiscono un valore
definitivamente vincolante alla direttiva anticipata.
Ecco che allora diventa importante rendere giuridicamente
vincolante il Testamento biologico, in applicazione della
convenzione di Oviedo (l. 145/2001), in base alla quale, in tema di
testamento biologico, si è statuito che "i desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un
paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di
esprimere la propria volontà saranno tenuti in
considerazione".
Il problema fondamentale che si pone, in relazione alla
manifestazione di volontà anticipata in cui si sostanzia il
testamento biologico, chiamato nei paesi anglosassoni living will,
consiste nel modo in cui una persona può porsi di fronte alla
conclusione naturale della propria vita, riaffermando il principio
dell'autodeterminazione e del consenso informato, da esprimersi
anticipatamente per il caso in cui un danno cerebrale impedisca la
sua consapevole espressione.
Problemi di natura ulteriore sono connessi con le forme e con la
chiarezza espositiva con cui tale atto si manifesta e con il lasso
di tempo intercorrente tra la manifestazione di volontà e la
situazione di concreta applicazione delle direttive in esso
contenute, su cui influiscono due variabili fondamentali, legate
alla persistenza effettiva della volontà manifestata e
all'evoluzione scientifica delle possibili terapie.
Le dichiarazioni anticipate non determinano affatto l'ammissibilità
incondizionata dell'eutanasia giacché allo stato della legislazione
non si può lecitamente chiedere, nel nostro ordinamento giuridico,
l'azione attiva di terzi al fine di porre fine alla vita, che
equivale ad una condotta omicidiaria: oggetto di tali dichiarazioni
è invece la manifestazione di indicazioni da parte del malato,
senza alcuna necessaria implicazione eutanasica, da utilizzarsi
quando lo stesso non è in grado di farle valere, tra le quali, per
es., il rifiuto dell'accanimento terapeutico e di trattamenti
medici mediante i quali la medicina può prolungare artificialmente
la vita dell'uomo.
In tale ottica, il testamento biologico costituisce esercizio di un
diritto rientrante nell'articolo 32 della Costituzione, che
ribadisce l'autonomia individuale e il consenso informato nelle
scelte mediche o terapeutiche, riaffermato oggi dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea agli articoli II 61 e 63
(artt. 1 e 3 della Carta di Nizza), nonché dalla Convenzione di
Oviedo sui diritti dell'uomo e la bio-medicina, agli articoli 5, 6
e 9.
Ciò posto e riaffermato, appare assolutamente evidente
l'impossibilità di prescindere, in ogni scelta afferente alla
salute, dalla volontà del paziente, che dovrà essere rispettata sia
nel caso in cui sia tesa ad ottenere un trattamento terapeutico,
sia nel caso in cui sia finalizzata a rifiutare ogni cura.
Il che non intacca in alcun modo la sacralità (e non solo in senso
strettamente religioso) della vita e il rispetto che tale sacralità
impone anche sotto un profilo etico, oltre che
giuridico.
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