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Amministratori pubblici -
Provveditorato opere pubbliche - Costruzione carcere massima
sicurezza - Gravi difetti di costruzione - Evasione di detenuti
(foro scavato in una cella) - Responsabilità del direttore dei
lavori, geometra contabilizzatore e commissione di collaudo -
Sussiste - Danno all'immagine - Sussiste.
Corte conti, sez. prima giurisdizionale centrale d'appello,
sent. 13 marzo 2008, n. 137 (c.c. 9 ottobre 2007) Pres. David, est.
Loreto.
Il danno all'immagine della pubblica amministrazione presuppone
l'esplicazione di una condotta del pubblico dipendente che abbia
causato la reiterata violazione dei doveri di servizio e abbia
comportato una lesione all'immagine dell'ente (Nella fattispecie la
scoperta del fatto, il risalto dato allo stesso dalla stampa, i
procedimenti giudiziari protrattisi per anni nei confronti degli
appellanti hanno determinato, secondo quanto comunemente è
percepito, un discredito per l'amministrazione di appartenenza).
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"fatto
A seguito della evasione, avvenuta nel febbraio 1989, di tre
detenuti dal nuovissimo carcere di massima sicurezza di Ancona
Montacuto attraverso un foro scavato nel muro della cella mediante
arnesi rudimentali, sorse la necessità di verificare la qualità
dell'esecuzione del complesso carcerario in relazione al rispetto
delle prescrizioni tecniche e costruttive del capitolato
d'appalto.
Furono pertanto avviate indagini penali da parte della Procura
della Repubblica di Ancona, che presero in considerazione a largo
raggio una serie di lavori affidati dal locale Provveditorato alle
Opere Pubbliche. Le indagini, iniziate dal carcere di Montacuto, si
estesero infatti anche alla casa circondariale di Barcaglione e
alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Ancona con procedimenti penali
connessi, che vedevano inquisiti i principali responsabili del
Provveditorato alle Opere pubbliche di Ancona per reati quali frode
nelle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato e
falsificazioni nelle contabilizzazioni, condotte illecite di cui
veniva rilevata una sorprendente "ripetitività" nella conduzione
dei vari appalti; mentre un ulteriore procedimento penale (n.
885/92 RGNR) veniva avviato, nei confronti di V. M., nella qualità
di Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo del Provveditorato alla
OO.PP. di Ancona, per tangenti percepite dai privati appaltatori in
dipendenza della costruzione del carcere di Montacuto e di altre
opere pubbliche.
Il Carcere di Montacuto: le sentenze penali
Con riferimento al complesso carcerario di Montacuto, il
procedimento penale (n. 2082/90 RGNR) che aveva portato alla
emissione della richiesta di rinvio nel giugno 1992 e del decreto
di rinvio a giudizio in data 17 luglio 1992, in relazione al quale
si era costituito parte civile il Ministero dei Lavori Pubblici
finanziatore, si chiudeva in primo grado con la sentenza n. 240/94
emessa dal Tribunale di Ancona il 13 luglio 1994, di condanna - fra
l'altro - di M. V., in qualità di Direttore dei lavori ed Ingegnere
Capo, di M. R., in qualità di geometra contabilizzatore dei lavori
e dei componenti della Commissione di Collaudo P. M., M. C. D. e O.
V. Gli imputati venivano ritenuti responsabili di una serie
rilevante di difformità nella esecuzione delle opere rispetto a
quanto stabilito in contratto, della fornitura di materiali diversi
da quelli previsti in progetto (aliud pro alio) e di truffa ai
danni del Ministero dei Lavori Pubblici, e con l'ausilio di tre
perizie disposte sia dal PM penale che dal GIP in sede di incidente
probatorio si accertava che erano stati utilizzati materiali ed
eseguite forniture di qualità inferiore rispetto ai costi sostenuti
dall'Amministrazione, in quantità ridotte e comunque non conformi
ai relativi capitolati e che sussistevano macroscopici e quindi
voluti errori nelle contabilizzazioni, a tutto danno della
P.A.
In particolare la sentenza penale di condanna n. 240/94
individuava, a carico dei citati funzionari, i seguenti reati
commessi durante durante la realizzazione del carcere di
Montacuto:
1) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), (in concorso
con C. F., titolare della impresa xxxxx s.p.a.) di cui venivano
ritenuti responsabili il Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo V.
M. ed i componenti della Commissione di collaudo M. P., C. M. e V.
O., in quanto venivano accertate realizzazioni di opere e
lavorazioni diverse per materiali da quelle indicate nel progetto e
nei contratti relativi, con modifiche peggiorative dell'opera e con
ingiustificato aggravio per l'Amministrazione, che i componenti
della Commissione di collaudo omettevano di rilevare, in
particolare con riguardo a:
- murature esterne;
- pannelli sottofinestra;
- murature interne;
- cunicolo tecnologico;
- pavimenti monolitici;
- recinzioni con rete plastificata;
- inferriate;
- massetto pendenze;
- infissi.
2) truffa (art. 640 c.p.) per avere, in concorso tra loro, (il F.),
il M. ed il M. (geometra contabilizzatore) posto in essere artifici
e raggiri al fine di indurre gli organi di controllo in errore e
quindi giustificare o occultare i maggiori esborsi in denaro
attraverso la contabilizzazione di materiali diversi da quelli
posti in opera (es: contabilizzare le mura come realizzate in
mattoni pieni invece che semipieni; predisporre una falsa
motivazione nella relazione alla perizia di variante del
13.10.1980; contabilizzare a metro quadrato prezzi di articoli
previsti invece a metro lineare; contabilizzare i pavimenti
monolitici come aventi spessore di cm. 8 mentre in realtà erano
stati realizzati di cm. 4 - 4,5, ecc. );
2 bis) truffa del M. per avere con artifici e raggiri attestato,
nelle relazioni e perizie, la congruità dei nuovi prezzi che in
realtà erano enormemente superiori a quelli di mercato;
3) falsi ideologici del M. (art. 479 c.p.) che, allo scopo di
realizzare o occultare la truffa e la frode nelle forniture in
concorso col F. attestava, contrariamente al vero, nei libretti
delle misure, nei sommari e nei registri, che erano stati usati
mattoni pieni anziché forati; aumentava e diminuiva contrariamente
al vero le quantità delle lavorazioni nella perizia di variante; o
attestava la pretestuosa necessità di nuove lavorazioni e la
completa realizzazione delle stesse, in realtà solo parzialmente
eseguite; contabilizzava un diverso peso delle inferriate e
attestava falsamente di aver realizzato le inferriate in acciaio al
cromo manganese, mentre in realtà erano state realizzate in acciaio
tipo 100 CR6, non idoneo alle funzioni da svolgere; attestava
falsamente che i pavimenti erano di spessore 8 cm mentre in realtà
erano stati costruiti di 4 cm.;
4) falsi ideologici di M. per avere quest'ultimo attestato, nelle
varie relazioni di accompagno alle perizie di variante, che i nuovi
prezzi erano congrui e conformi a quelli di mercato, mentre in
realtà erano enormemente superiori;
5) falsi ideologici di M. e dei componenti la Commissione di
collaudo P., M. e O., per avere attestato, contrariamente al vero,
nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo
dei vari contratti, la conformità dell'opera ai contratti e
progetti approvati.
Il giudizio penale si concludeva in 2° grado con sentenza n.
1903/2000, depositata il 12 febbraio 2001, con cui la Corte di
Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, in particolare, disponeva quanto segue:
1) pur avendo accertato la truffa (art. 640 c.p.) e la frode nelle
pubbliche forniture (art. 356 c.p.) a carico del M., dichiarava
tuttavia non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo per
intervenuta prescrizione;
2) assolveva P. M. e M. C. dal reato di frode nelle pubbliche
forniture (art. 356 c.p. ) per non aver commesso il fatto;
3) confermava la condanna del M. (riducendo la pena a mesi otto di
reclusione), del P. e del M. (pena ridotta a mesi 9 di reclusione)
per il reato di falso ideologico ai sensi dell'art. 479 c.p.,
ritenuto strumentale alla realizzazione dei reati di truffa e
frode.
Nel processo penale erano emerse anche dichiarazioni accusatorie,
acquisite nel giudizio contabile, sulla corruzione del M. nella
costruzione del carcere di Montacuto, provate dalle confessioni di
T. N., D. e C., di C. F. e del M., e dalle parziali ammissioni
dello stesso M., confluite in sede penale nel diverso procedimento
n. 885/92 RGNR.
Quanto all'O., la sua posizione veniva stralciata durante il
processo di secondo grado e successivamente la Corte di Appello
penale di Ancona, con sentenza pronunciata il 18 novembre 2002
(p.p. n. 364/99), lo assolveva dalle imputazioni di frode nelle
pubbliche forniture e falso per non aver commesso il fatto.
Con sentenza n. 1739/2002 depositata il giorno 11 marzo 2002 la
Corte di Cassazione, Sez. V penale, rigettava i ricorsi proposti
dal M., dal P. e dal M. avverso la sentenza di appello, confermando
le statuizioni del 1° grado nei limiti in cui non erano state
precedentemente travolte dalla sentenza di appello.
Il giudizio di responsabilità
In base al contesto accusatorio che emergeva dalla sentenza di
condanna di primo grado n. 240/94 del Tribunale di Ancona, dalla
sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. che aveva condannato
il M. in data 14 ottobre 1992, dalle relazioni peritali, dalle
dichiarazioni testimoniali e dalle ulteriori prove acquisite in
sede penale, il Procuratore Regionale della Corte dei conti per le
Marche incardinava il relativo giudizio di responsabilità
amministrativa con atto di citazione depositato il 23 luglio 1997,
con il quale il Requirente, quantificando il danno in base alle
relazioni dei consulenti tecnici del P.M., prof. D'Alessio e Prof.
Ing. De Grassi, nonché dei periti del GIP, ing. Agostinacchio e
ing. Munafò, formulava una richiesta di condanna dei funzionari
pubblici già citati per l'importo di Lire 6.954.149.175 a titolo di
danno patrimoniale rivalutato al giugno 1997.
A tale importo aggiungeva la somma di Lire 200 milioni determinata
ex art. 1226 c.c., a titolo di danno all'immagine, in relazione al
discredito che dalla vicenda era derivato al Ministero dei Lavori
Pubblici, che si era dimostrato del tutto incapace di realizzare
un'opera carceraria che rispondesse alle esigenze di massima
sicurezza che caratterizzavano l'edificio di Montacuto; nonché per
il disdoro collegato alla ripetitività delle condotte truffaldine e
alla corruzione che era stata accertata presso il Provveditorato
alle O.O.PP. di Ancona.
Durante il giudizio di primo grado la Sezione Giurisdizionale
Regionale per le Marche emetteva la sentenza parziale n. 2020/98,
resa all'esito della udienza in data 1.10.1998, con cui venivano
rigettate le seguenti questioni preliminari e pregiudiziali:
- difetto di giurisdizione della Corte dei conti (eccepito da M. e
M., e poi da M. e P.) per essere il presunto danno sofferto da
altra Amministrazione rispetto a quella di appartenenza dei
convenuti;
- difetto di giurisdizione in relazione al danno non patrimoniale,
in quanto la lesione al prestigio per la facile evasione avrebbe
interessato l'Amministrazione Penitenziaria e non il Ministero dei
Lavori Pubblici (sollevato da P. e M.);
- improcedibilità dell'azione promossa dal P.M. contabile per
contestuale costituzione di parte civile nel processo penale della
P.A. danneggiata (eccepita da M. e P., poi da M.);
- prescrizione dell'azione di responsabilità del P.M. contabile
(eccepita da M., P. e M.);
- richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei
vertici del Provveditorato alle OO.PP. delle Marche e degli Organi
di controllo (M.).
Avverso tale sentenza parziale solo il M. depositava, in data 13
gennaio 1999, istanza di riserva di appello.
Contestualmente il Collegio disponeva, con ordinanza n. 639 del
1998, la sospensione del giudizio di responsabilità in attesa della
definizione del giudizio penale ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
stante l'identità di fatti di causa.
Riattivato, a seguito di riassunzione in data 5 aprile 2002, il
giudizio di responsabilità, si verificava nel frattempo il decesso
del geom. R. M., per cui nella udienza del 28.11.2002 il processo
veniva sospeso per consentire al P.M. di effettuare gli
accertamenti su eventuali eredi.
Successivamente riassunto il giudizio, alla udienza pubblica del 17
giugno 2004 la causa era trattenuta in decisione e il Collegio di
primo grado emetteva la sentenza n. 805/2004, con cui veniva
pronunciata l'estinzione per decesso nei confronti dei convenuti O.
e M., per i quali non sussistevano i presupposti per la chiamata in
giudizio degli eredi ai sensi dell'art. 1 della l. n.
20/1994.
Per i convenuti M., P. e M., la Sezione territoriale rideterminava
il danno patrimoniale in Euro 1.519.000,00 (equivalenti a Lire
2.941.500.000) stante la mancanza, nell'atto di citazione, della
esatta distinzione fra sorte capitale e rivalutazione monetaria. A
tale scopo utilizzava la quantificazione del danno risultante dalla
perizia Agostinacchio-Munafò, limitandosi ad una valutazione in via
equitativa del pubblico nocumento, ex art. 1226 c.c., nei soli casi
in cui i predetti periti non avevano quantificato il danno con
criterio meramente matematico (per la incidenza, ad esempio, di
fattori quali la mancata indicazione dei mq., la minore
funzionalità delle strutture, la minore resistenza delle stesse
all'usura del tempo o agli atti di vandalismo, ecc.).
Il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto che le condotte dei
convenuti siano state stigmatizzate dal giudicato penale
intervenuto in relazione alla condanna per i reati di falso e che
spetti inoltre al giudice contabile la libera e autonoma
valutazione delle prove acquisite a dimostrazione della sussistenza
del reato di truffa e frode nelle forniture, sullo sfondo della
situazione generale di corruzione che era stata ricostruita con i
processi penali. Per cui, riconosciuta l'attendibilità delle
perizie penali, condannava V. M. al pagamento della somma di Euro
1.619.000,00, di cui Euro 1.519.000,00 a titolo di danno
patrimoniale ed Euro 100.000.000 a titolo di danno all'immagine;
condannava altresì M. P. e C. D. M., in solido fra loro e con il
M., fino alla concorrenza di complessivi Euro 404.750,00 (pari al
25% del danno erariale complessivo) di cui Euro 25.000,00 per il
danno non patrimoniale, oltre al pagamento, in solido per tutti,
della rivalutazione monetaria dalla data del fatto (verbale di
collaudo del 16.9.1987) alla pubblicazione della sentenza, nonché
gli interessi legali dal deposito della stessa al soddisfo e le
spese processuali.
GLI APPELLI DI PARTE
Avverso la citata sentenza tutti hanno proposto appello. Con
gravame depositato il 23 gennaio 2004 M. P. e C. M. hanno
eccepito:
1) la genericità della motivazione in ordine alle responsabilità
ascrivibili ai componenti della Commissione di collaudo, atteso che
la sentenza impugnata sostiene e sottolinea la responsabilità a
titolo principale del Direttore dei lavori;
2) la mancanza di negligenza nella realizzazione dell'incarico, in
quanto la Commissione aveva effettuato otto visite di collaudo e in
quella occasione aveva rilevato anche delle disfunzioni; inoltre
l'opera era già funzionante da tre anni;
3) il controllo dei materiali e la verifica sulla idoneità degli
stessi era di esclusiva competenza del Direttore dei lavori;
4) anche sui prezzi la Commissione non poteva contestarne la
consistenza ma doveva verificarne la corrispondenza con i prezzi
applicati, che erano stati approvati dal Provveditorato;
5) la mancanza di contestazioni specifiche a loro carico o di
particolari omissioni e del nesso di causalità; né poteva rientrare
nelle finalità del collaudo, e quindi nei compiti della Commissione
collaudatrice, l'accertamento in concreto della idoneità dell'opera
e la sua destinazione agli scopi di pubblico interesse;
6) la mancanza dei requisiti e dei presupposti di una
responsabilità contabile a loro carico, quindi del dolo o della
colpa grave;
7) l'errata quantificazione del danno; il Collegio poi non avrebbe
replicato alle contestazioni di cui alla perizia di parte dell'Ing.
Antonucci;
8) la prescrizione del credito erariale, in quanto la costituzione
di parte civile nel processo penale è avvenuta dopo cinque anni
dall'ultimo collaudo, risalente al 16.09.1987;
9) l'insussistenza dei presupposti per una condanna in solido con
il M. che, in qualità di Direttore dei lavori, era stato
riconosciuto il principale responsabile del danno erariale.
Conclusivamente, gli appellanti P. e M. hanno chiesto
l'annullamento della sentenza impugnata e il proscioglimento da
qualunque ipotesi di responsabilità; in subordine, l'esclusione di
entrambi dal regime di solidarietà.
Identiche doglianze sono state rappresentate, per entrambi, con
memoria depositata il 17.04.2007 dall'Avv. Discepolo per l'udienza
del giorno 8 maggio 2007.
L'appellante M. P. ha depositato altresì, in data 17 aprile 2007,
una procura speciale in favore dell'Avv. Fabio Pisani, affinché ne
assumesse la difesa per il presente giudizio, revocando così il
precedente mandato.
Dopo tale revoca è stata depositata ulteriore memoria difensiva
datata 17 aprile 2007 per l'ing. P., in cui l'Avv. Fabio Pisani ha
esposto i seguenti motivi di censura:
- la sentenza impugnata ha recepito acriticamente le risultanze del
procedimento penale, invece infondato è l'addebito relativo al
mancato accertamento della congruità dei prezzi, in quanto
l'appalto si è svolto sotto la diretta responsabilità e vigilanza
del Direttore dei lavori, che risponde - in ragione delle funzioni
ricoperte - sia della accettazione dei materiali che della buona e
puntuale esecuzione dei lavori e della corrispondenza contrattuale
degli stessi;
- anche le imputazioni di errata contabilizzazione vanno ricondotte
alla esclusiva responsabilità del geometra contabilizzatore e del
Direttore dei lavori, giacchè i collaudatori ne hanno preso visione
solo alla presentazione della contabilità finale;
- il P. ha contestato poi l'addebito di mancata verifica della
conformità delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali,
poiché anch' esso sarebbe riconducibile alla diretta responsabilità
del Direttore dei lavori e la dichiarazione di conformità,
rilasciata da quest'ultimo, esclude - a detta dell'appellante -
ogni responsabilità dei collaudatori, i quali sono indotti a
formare il proprio giudizio non all'esito di diretta rilevazione,
bensì su notizie e chiarimenti forniti dai funzionari che hanno
avuto la vigilanza e la direzione lavori;
- secondo il P. non può ravvisarsi una sua responsabilità nella
vicenda in quanto il collaudo è stato eseguito a distanza di tre
anni dalla ultimazione dei lavori, e quindi il carcere era già
entrato in funzione;
- il primo giudice, peraltro, non avrebbe fornito argomenti
convincenti per dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo
del dolo, per cui mancherebbe il presupposto del vincolo di
solidarietà passiva; né sussiste colpa grave, avendo l'appellante
confidato in buona fede nella relazione di accompagno al conto
finale, redatta e sottoscritta senza rilievi dalla Direzione
lavori.
Il P. ha chiesto pertanto l'assoluzione ed in subordine la
eliminazione della condanna al pagamento della rivalutazione
monetaria e della solidarietà, con riduzione dell'addebito a carico
dell'appellante per la parte di danno riconducibile all'operato
degli altri convenuti.
L'appellante V. M., nel gravame depositato il 10 marzo 2005,
avverso la sentenza di primo grado n. 805/04 della Sezione Giur.le
Marche e la sentenza parziale n. 2020/98 della medesima Sezione
(per quest'ultima il 13.1.1999 aveva formulato riserva di
impugnazione) ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il
danno sarebbe riconducibile a fatti anteriori all'entrata in vigore
della legge n. 20/94, art. 1, 4° comma, commessi ai danni di
amministrazione statale (il Ministero della Giustizia) diversa da
quella di appartenenza dell'appellante (Ministero dei Lavori
Pubblici), per cui ha errato la sentenza n. 2020/1998; né, a parere
del M., sarebbe possibile far ricorso al concetto dello Stato come
personalità giuridica unitaria;
- la prescrizione del credito erariale, in quanto al caso in esame
non sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale,
soprattutto per il danno non patrimoniale, e la costituzione di
parte civile del Ministero dei LL.PP. sarebbe avvenuta il 14
ottobre 1992, oltre il termine quinquennale rispetto alla data del
collaudo finale (16 settembre 1987);
- la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei
vertici del Provveditorato alle OO.PP. dell'epoca e di coloro
(Direttore Generale p.t. degli Istituti di prevenzione e pena,
Componenti del Comitato Tecnico Amministrativo, Provveditori alle
OO.PP.) che avevano reso i pareri tecnici consultivi o approvato le
perizie di variante, in quanto né la Procura Regionale né il
Giudice di prime cure, fuorviati dalla impostazione complessiva
della perizia disposta dal GIP, avrebbero considerato che le
difformità esecutive erano dovute ad esigenze manifestatesi
successivamente alla approvazione del progetto, le quali avevano
dato luogo a specifiche richieste di variante della Amministrazione
Penitenziaria, Ufficio VIII;
- nel merito, l'appellante fa rilevare che è stato prosciolto per
intervenuta prescrizione dai reati di truffa aggravata e di frode
nelle pubbliche forniture, quindi a tali reati non è applicabile il
disposto dell'art. 651 c.p.p., per cui a tale formula di
proscioglimento non può riconoscersi alcuna efficacia "esterna" al
giudizio penale, né la condanna penale per falso ideologico
potrebbe vincolare il giudice contabile in ordine alla sussistenza
del fatto materiale della frode in pubbliche forniture e della
truffa;
- non è stata valutata la perizia di parte del prof. Menditto,
prodotta già nel giudizio contabile, che evidenzia l'insussistenza
di modifiche peggiorative dell'opera; inoltre tali modifiche
sarebbero state autorizzate dal Ministero di Grazia e Giustizia e i
nuovi prezzi trovavano giustificazione con riferimento alle analisi
dei prezzi e dal confronto con i prezziari editi dalla Amm.ne
LL.PP.;
- le anomalie contestate sono da ricollegarsi e si giustificano con
specifiche richieste del committente Ministero di Grazia e
Giustizia, come indicato nelle controdeduzioni all'invito e durante
l' audizione personale;
- la mancanza del dolo, che non può discendere dalla condanna
dibattimentale per falso, poiché la valutazione dell'elemento
psicologico è rimessa alla libera determinazione del giudice
contabile e l'accertamento dell'elemento psicologico del reato non
è vincolante nel giudizio civile per il risarcimento e le
restituzioni; così come sarebbe anche esclusa la colpa grave per la
presenza di pareri e di prescrizioni oltre che di controlli degli
organi amministrativi e per il carico di lavoro dell'appellante che
gli impediva un controllo sulla contabilizzazione effettuata dal M.
Pure errato sarebbe il riferimento alle tangenti, atteso che
trattasi di testimonianza de relato e che il procedimento penale di
cui si discute non contesta al M. alcun episodio di indebita
percezione di denaro;
- anche l'addebito di omesso controllo sulle contabilizzazioni
trova una sua giustificazione nella situazione di carico di lavoro
gravante sul M. e sulla concorrente responsabilità della
Commissione di collaudo;
- quanto al danno, le statuizioni del giudice penale riguardo al
reato di falso non sarebbero vincolanti in ordine alla sussistenza
del danno patrimoniale; anche la perizia espletata dinanzi al GIP e
utilizzata per la quantificazione del danno dal giudice contabile
non sarebbe idonea a provare il nocumento patrimoniale, atteso che
le presunte lavorazioni difformi erano giustificate da necessità
tecniche o da richieste o direttive dell'Amministrazione; sicché
nessuna delle variazioni adottate era foriera di danno erariale
poiché non costituiva conseguenza dannosa di una condotta del
convenuto;
- a tal fine, ha insistito per l'assunzione di una nuova C.T.U. e,
sempre in via istruttoria, ha richiesto l'acquisizione di "tutti
gli atti tecnici, progettuali e contabili, progetti, voti, perizie,
decreti, contratti, contabilità e quant'altro necessario in
possesso delle Pubbliche Amministrazioni interessate e del giudice
penale";
- in ultimo ha rilevato un errore di calcolo nella quantificazione
del danno per la precinta, in quanto la sentenza di primo grado
stima il danno in Lire 610.000.000 (pag. 43), indicando a supporto
la perizia del GIP, nella quale invece l'asserito maggior costo è
pari a Lire 480.831.825;
- insussistenza della solidarietà, in quanto il concorso doloso
nella obbligazione risarcitoria non sarebbe stato dimostrato, bensì
desunto direttamente dal mero richiamo alle sentenze penali, sul
punto non vincolanti; afferma pertanto che il carattere personale
della responsabilità e la parziarietà della relativa obbligazione
imporrebbero di detrarre dal danno la quota astratta da imputare ai
due convenuti deceduti, di cui non sono stati evocati in giudizio
gli eredi;
- sul danno all'immagine, l'appellante M. ha eccepito che non è
stato esplicitato dal Collegio di prime cure il processo logico sul
quale è stata fondata la valutazione equitativa del danno, né è
stata fornita dimostrazione delle spese necessarie al ripristino
della violazione dell'immagine della P.A.;
- in subordine viene chiesta l'applicazione del potere riduttivo
dell'addebito, in considerazione dei precedenti di carriera del M.
e della sostanziale bontà dell'opera realizzata e dei vantaggi
economici comunque conseguiti dalle Amministrazioni
interessate.
Con memoria degli Avv.ti Sivieri, Correale, Cardenà e Caporossi,
depositata il 18 aprile 2007 il M. ha eccepito:
- la mancanza, nel fascicolo di primo grado, di tutti gli atti
progettuali e di contabilità dell'appalto in questione, a suo tempo
oggetto di disamina tecnica da parte dei consulenti nominati dal
GIP presso il Tribunale penale di Ancona, che appaiono
indispensabili, a detta della difesa dell'appellante, perché il
Collegio abbia più ampia cognizione in ordine ai fatti contestati
al M. e affinché la difesa possa replicare più approfonditamente
alle affermazioni contenute nell'elaborato tecnico redatto dai
consulenti del GIP ingg. Agostinacchio e Munafò. A tal fine,
unitamente alla memoria, è stata depositata perizia tecnica di
parte dell'ing. Luigi Gaglio, la quale ha replicato in linea
tecnica alle affermazioni contenute nella perizia dei consulenti
del GIP. Tale perizia è stata prodotta dall'appellante sia per
dimostrare l'assoluta assenza di alcun profilo di danno erariale
sia per supportare la richiesta di rinnovazione di consulenza
tecnica d'ufficio allo scopo di accertare "la verità fattuale della
vicenda";
- il M. ha altresì negato ogni validità alla perizia del GIP
(Agostinacchio e Munafò), che non avrebbe tenuto conto delle
prescrizioni impartite e delle istruzioni ricevute dal Ministero di
Grazia e Giustizia e, per il resto, si è riportato a quanto già
indicato nell'atto di appello;
- da ultimo, è stata rilevata una asserita duplicazione nella
quantificazione del danno da intonaci esterni (Lire 116.000.000),
che sarebbe già incluso nel danno quantificato per le mura
perimetrali (Lire 500.000.000).
Nelle proprie conclusioni depositate il data 21 aprile 2005 il
Procuratore Generale ha contestato l'eccepito difetto di
giurisdizione, poiché l' Amministrazione danneggiata è il Ministero
dei LL.PP., cui l'appellante M. era legato da rapporto di impiego;
peraltro tale Amministrazione ha finanziato i lavori di
realizzazione del carcere e quindi ha subito un pregiudizio diretto
dalla vicenda, perché ha sostenuto i maggiori costi derivati dal
comportamento illecito degli appellanti.
Quanto al danno non patrimoniale, vale la considerazione che esso
lede l'Amministrazione statale unitariamente intesa, poiché la
lesione del prestigio dell'Amministrazione è derivata non solo
dagli articoli di stampa sulla facile evasione, ma anche dalla
gravità del reato di falso accertato con sentenza passata in
giudicato e degli altri reati comunque ritenuti sussistenti dal
giudice penale, anche se prescritti, che danno la prova della
oggettiva incapacità dell'Amministrazione di realizzare un
manufatto idoneo alle esigenze per le quali era stato
commissionato.
Secondo il Procuratore Generale non può ritenersi compiuta la
prescrizione poiché, trattandosi di fatti anteriori al 15 novembre
1993, per essi decorreva un termine decennale, ed esisteva anche
una norma espressa in tal senso costituita dall'art. 19 del vecchio
Testo Unico degli impiegati civili dello stato, che richiamava il
termine di prescrizione ordinario previsto dal codice civile.
Per il danno non patrimoniale, poiché esso deriva da fatti
costituenti reato, la prescrizione decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza penale (cfr. pure art. 2947 co. 3° c.c.) o
dal momento in cui la commissione degli stessi è divenuta certa e
quindi è definitiva la lesione del bene immagine, o quanto meno dal
rinvio a giudizio penale.
Tempestiva è la costituzione di parte civile dell'Amministrazione
in quanto il termine di prescrizione del diritto fatto valere
dall'amministrazione è quello decennale, trattandosi di un diritto
proprio della P.A. danneggiata.
Secondo il Procuratore Generale l'eccezione di prescrizione è
inoltre improponibile in appello per i signori C. D. M. e M. P.,
non avendo gli stessi appellato la sentenza parziale, né fatto
riserva di appello.
In riferimento al nesso eziologico, sussiste piena coincidenza fra
la condotta riconosciuta a carico degli appellanti (falso
ideologico) accertata in sede penale con sentenza passata in
giudicato e l'esborso di ingenti somme di denaro da parte del
Ministero dei LL. PP. per effetto delle false attestazioni
contenute nelle relazioni alle perizie di variante, nei libretti
delle misure e nei documenti contabili per quanto riguarda il M.,
nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo,
e con la falsa attestazione della congruità dei prezzi per quanto
riguarda la Commissione di collaudo.
Il fatto materiale accertato in sede penale, anche attraverso la
perizia del GIP, è consistito quindi nell'aver attestato
falsamente, da parte degli appellanti, che i lavori eseguiti ed i
prezzi applicati corrispondessero alle prescrizioni contrattuali,
ovvero che questi ultimi fossero congrui. Inoltre, rileva il
Procuratore Generale, il primo giudice ha effettuato una
valutazione autonoma del materiale probatorio acquisito in sede
penale ed in particolare delle perizie tecniche.
Infine la dichiarata prescrizione in ordine agli altri reati di
truffa e di frode nelle forniture non impedisce la libera
valutazione, da parte del giudice contabile, del complesso degli
elementi probatori emersi dal processo penale e delle perizie
tecniche acquisite in sede penale, tanto più che sia la Corte di
Appello che la Cassazione hanno riconosciuto la sussistenza dei
fatti costitutivi di tali illeciti penali e la loro commissione da
parte del M., pur avendone dichiarato la prescrizione.
Del pari, nessuna influenza poteva avere l'utilizzazione del
carcere, per un periodo non lungo, ai fini dell'esatto controllo da
parte dei collaudatori, dal momento che ad essi viene contestata la
mancata rilevazione della non congruità dei prezzi, dell'uso di
materiali diversi ed il mancato controllo sugli errori di
contabilizzazione dei lavori.
In relazione all'elemento psicologico, il P.G. ha precisato che
trattasi di dolo, poichè il falso ideologico commesso era motivato
dall'intento di coprire le irregolarità nella costruzione e di
consentire un indebito profitto alle ditte; né, a parere del
medesimo Requirente, si ritengono sussistere ulteriori
responsabilità nella vicenda che possano giustificare
un'integrazione del contraddittorio.
Quanto al danno, il P.G. non ritiene necessaria la rinnovazione di
C.T.U., essendo state le questioni tecniche già sceverate in primo
grado da ambo le parti.
Con riferimento al danno all'immagine non sussiste, per il P.G.,
necessità di dimostrare le spese sostenute per il ripristino del
bene giuridico leso, mentre la responsabilità solidale dei
convenuti discende dal comportamento doloso degli stessi ed
impedisce di effettuare scorpori di quote imputabili ai
deceduti.
Nella pubblica udienza dell' 8 maggio 2007 il giudizio è stato
rinviato alla data del 9 ottobre 2007 per consentire al difensore
del M. di accertare l'eventuale decesso dell'assistito.
Nella odierna udienza di discussione l'Avv. Pisani, per incarico
dell'Avv. Discepolo, assente, ha depositato il certificato
attestante il decesso dell'appellante C. D. M., avvenuto in data 3
maggio 2006 e ha dichiarato di essere stato verbalmente incaricato
dal difensore di quest'ultimo, Avv. Pisani, di chiedere la
interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
Dopo aver acquisito il parere del P.M., che non si è associato alla
richiesta di interruzione ed ha invece dichiarato che non
sussistono, nella specie, i presupposti per riassumere il giudizio
nei confronti degli eredi del M. ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 20/1994, il Collegio si è riunito in Camera di consiglio e, dopo
breve sospensione, il Presidente ha disposto con ordinanza in data
9 ottobre 2007 la prosecuzione del giudizio.
Hanno preso quindi la parola i difensori dell'ing. M.
L'Avv. Claudia Carderà ha precisato che la condanna penale per il
suo assistito è intervenuta solo per il falso ideologico, mentre
non sussiste pronuncia nel merito per i reati di frode e truffa,
per i quali è intervenuta prescrizione. Secondo il patrono di parte
appellante il collegio di primo grado non avrebbe compiuto una
autonoma valutazione dei fatti, ma si sarebbe limitato ad
individuare il danno sulla base di quanto indicato dai periti del
GIP, senza considerare i contratti aggiuntivi, le prescrizioni
dell'Ufficio VIII del Ministero di Grazia e Giustizia e senza
valutare quanto stabilito nelle perizie di parte, per cui ha
insistito per l'acquisizione della documentazione contabile su cui
si sono basati i periti e per una rinnovazione della C.T.U.
L'Avvocato prof. Giulio Correale, nel riportarsi agli atti scritti,
ha insistito in particolare, con riferimento al danno all'immagine,
sulla necessità della prova delle spese sostenute per il ripristino
del prestigio dell'Amministrazione, leso dalla condotta illecita
dell'appellante, conformemente ad alcune decisioni delle sezioni di
appello (sez. I n. 258/2006 e 220/2004; Sez. appello Sicilia, n.
248/2003) le cui massime ha depositato in copia in udienza.
L'Avv. Pisani per l'appellante M. P. ha rilevato che la condanna di
primo grado ha recepito le risultanze del processo penale, ma si
tratterebbe in realtà di addebiti infondati, in quanto
l'accertamento della congruità dei prezzi e della conformità dei
materiali utilizzati a quelli previsti in contratto, nonché il
controllo della contabilizzazione spettava al Direttore dei
Lavori.
Ha chiesto pertanto l'assoluzione dell'assistito e, in subordine,
la riduzione della entità del danno cui il P. era stato condannato
in solido con il M., in considerazione del decesso di
quest'ultimo.
Il Pubblico Ministero di udienza, nella persona del dott. Tommaso
Cottone, si è riportato a quanto già diffusamente illustrato nelle
conclusioni scritte in merito all'eccepito difetto di
giurisdizione, alla intervenuta prescrizione, alla sussistenza del
nesso di causalità fra condotta illecita ed evento dannoso e
all'elemento soggettivo.
Riguardo alla richiesta di ulteriore perizia avanzata dagli
appellanti, il Pubblico Ministero ha espresso il proprio dissenso,
trattandosi di richiesta del tutto infondata poiché sui fatti
materiali produttivi di danno erariale si è ormai formato il
giudicato; inoltre sia la sentenza penale di appello che la
pronuncia della Corte di Cassazione hanno dato atto della
sussistenza dei fatti illeciti di frode e truffa, per cui è da
escludersi la necessità di ulteriori acquisizioni tecniche o
perizie.
Quanto al comportamento dei collaudatori, ha precisato che la
Commissione di collaudo è un collegio perfetto per cui tutti i
membri sono parimenti responsabili di aver contravvenuto, nella
specie, alla precipua finalità di accertare la correttezza della
esecuzione dell'opera, che non c'è stata.
Si è infine opposto alla richiesta di riduzione del danno a seguito
del decesso del M., poichè non consentita dal regime di solidarietà
applicabile al caso di specie.
Ritenuto in diritto
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai
sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto si tratta di appelli proposti
avverso la medesima sentenza.
Estinzione del giudizio per il deceduto M. - Come già anticipato
nella esposizione in fatto, durante l'udienza pubblica del 9
ottobre 2007 è stato depositato, su iniziativa del difensore, il
certificato attestante il decesso di C. D. M. La giurisprudenza
della Corte dei conti è concorde nel ritenere che non si debba
disporre l'interruzione del giudizio se sopravviene la morte del
convenuto in assenza di un suo illecito arricchimento, per cui in
tali casi il processo prosegue nei confronti soltanto degli altri
convenuti. In altri termini vige la regola generale secondo cui il
diritto al risarcimento viene meno e la reintegrazione patrimoniale
non si consegue nel caso di morte del responsabile che non abbia
arrecato all'Amministrazione un danno qualificato dal
corrispondente proprio arricchimento (Sez. Riun., 18 aprile 1996,
n. 22/A).
Nei confronti degli eredi, infatti, ai sensi delle norme vigenti e
in particolare dell'art. 1 comma 1° della legge n. 20/1994 la
responsabilità si estende soltanto nei casi di illecito
arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
Qualora questa situazione non ricorra, gli eredi non sono
legittimati passivamente nel giudizio contabile (Corte dei conti,
Sez. Riun., 21 ottobre 1997, n. 74; Sez. I, 4 dicembre 1995, n.
31/A).
Nel caso di specie si rileva che la morte dell'appellante M. è
sopraggiunta nel corso del giudizio di appello e il Pubblico
Ministero di udienza non si è associato alla richiesta di
interruzione avanzata dal difensore, precisando che non sussistono
i presupposti di indebito arricchimento che giustifichino una
chiamata in giudizio degli eredi ai sensi dell'art. 1 della l. n.
20/1994; pertanto il Collegio dispone l'estinzione del giudizio
relativamente alla posizione dell'appellante C. D. M.
Il difetto di giurisdizione - Passando all'esame delle questioni
pregiudiziali, va innanzitutto affrontata l'eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dall' appellante M.
Si rammenta che la questione, nell'ambito del giudizio di cui si
controverte, è stata rigettata dalla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Marche con sentenza parziale n.
2020/98, depositata il 29 dicembre 1998 avverso la quale solo V. M.
ha formulato riserva di appello.
Si osserva poi che la problematica sollevata dal M., circa un
possibile danno arrecato ad Amministrazione diversa rispetto a
quella di appartenenza - differenziando fra Ministero dei Lavori
Pubblici e Ministero di Grazia e Giustizia - non trova ingresso
nella fattispecie all'esame, poiché il pregiudizio patrimoniale è
stato arrecato, in realtà, al Ministero dei Lavori Pubblici che, in
qualità di soggetto pubblico finanziatore dell'appalto de quo (ex
legge n. 1133/1971), ha sopportato l'onere economico collegato
all'aggravio di costi e all'impiego di materiali non corrispondenti
a quelli indicati in progetto e per questa ragione si è costituito
parte civile nel procedimento penale. Nei confronti di tale
Amministrazione il M. era legato, all'epoca dei fatti, da rapporto
di servizio, in quanto svolgeva funzioni di Ingegnere Capo presso
il Provveditorato alla OO.PP. - Servizio Operativo di Ancona. Per
di più, l'appellante ricopriva anche il ruolo di Direttore dei
Lavori, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai
consolidata nel riconoscere la sussistenza del rapporto di servizio
fra l'Amministrazione committente ed il Direttore dei lavori che,
esercitando funzioni o potestà normalmente spettanti a
quest'ultima, si inserisce stabilmente e continuativamente nella
organizzazione amministrativa della P.A.. (Cass. S.U., 5.4.1993, n.
4060; 11.4.1994, n. 3358; Corte conti, Sez. Riunite, 4.01.1993 n.
817; Sez Giur.le Veneto, 8.4.2002, n. 126; 27.6.2001, n. 1141; Sez.
Giur.le Marche, 7.11.2006, n. 803)
Nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal
M. questo giudice condivide pienamente le argomentazioni della
sentenza appellata in merito al concetto di Stato unitariamente
inteso, quale persona giuridica unitaria ed unico centro di
attribuzione in relazione alla personalità, che prescinde da
qualsiasi distinzione fra le diverse Amministrazioni dello Stato:
osservazioni che il Collegio non ritiene di disattendere e da cui
non ha, pertanto, motivo di discostarsi.
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione con riferimento al
danno non patrimoniale, si deve precisare che il pregiudizio
all'immagine investe soprattutto il Ministero dei Lavori Pubblici,
per l' incapacità dimostrata dalla struttura nella costruzione di
un complesso carcerario dotato delle necessarie caratteristiche di
massima sicurezza, a causa delle condotte illecite di propri
funzionari o di soggetti comunque legati ad essa da rapporto di
servizio. In secondo luogo, è sempre e comunque il Ministero dei
Lavori pubblici a subire un grave discredito per la situazione di
generalizzata corruttela che è venuta alla luce con le indagini (si
confronti la motivazione della sentenza penale di appello e la
sentenza parziale della Sezione marchigiana), che ha trovato
ulteriore ma non esclusiva modalità di manifestazione negli accordi
tangentizi oggetto di paralleli processi penali, accordi rivelati
dalle confessioni dei privati imprenditori e dalle ammissioni degli
indagati (M. e M.) versate agli atti dal requirente
contabile.
Da ultimo, in ordine al paventato difetto di giurisdizione è appena
il caso di menzionare la ormai copiosa giurisprudenza che, per
l'esigenza di assicurare un risarcimento ai diritti fondamentali
della persona, ha esteso la nozione di danno non patrimoniale a
tutte le ipotesi di pregiudizio arrecato ad "interessi non
economici aventi rilevanza sociale", con particolare riguardo alle
lesioni di diritti fondamentali dell'uomo e degli altri soggetti
giuridici, che la Cassazione ha devoluto alla giurisdizione del
giudice contabile (Cass., SS.UU., 25 giugno 1997, n. 5668; n. 12041
del 1997; n. 744 del 1999; n. 98 del 2000; n. 179 del 2001; n.
10730 del 2003).
Con orientamento consolidato la Cassazione ha ribadito che la Corte
dei conti ha giurisdizione non solo quando "si assuma sussistente
il danno erariale, ma anche quando sussista il danno conseguente
alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e
della personalità pubblica dell'Amministrazione" (Cass. Sez. Un.,
n. 98/2000) che, com'è noto, può non comportare una lesione del
patrimonio inteso in senso economico, ma solo del patrimonio in
senso ampio, comprensivo dei c.d. diritti della personalità.
La prescrizione - Tutti e tre gli appellanti hanno eccepito la
prescrizione dell'azione del P.M. contabile per avvenuto decorso
del relativo termine; in particolare la difesa del M. ha precisato
che il termine prescrizionale da applicare nella specie è quello
quinquennale e non decennale e che la costituzione di parte civile
del Ministero dei Lavori Pubblici nel processo penale appare
tardiva in quanto avvenuta nel corso della prima udienza
dibattimentale del giorno 14 ottobre 1992, allorquando il termine
quinquennale era ampiamente spirato in relazione a tutti i fatti
oggetto dell'imputazione nel processo penale.
Con riferimento alla posizione del P., analoga a quella del
deceduto M., si osserva che, come già avvenuto per il difetto di
giurisdizione, anche l'eccezione di prescrizione è stata rigettata
dalla Sezione di primo grado con la sentenza parziale n. 2020/1998.
Pertanto l'eccezione avrebbe dovuto essere riproposta con
l'impugnazione della citata sentenza parziale; ma né il P. né il M.
hanno formulato riserva di appello e neppure hanno impugnato tale
sentenza; sicchè l' eccezione non può essere sollevata in questa
sede, per intervenuto giudicato.
Quanto al M., se è pur vero che egli è l'unico ad aver proposto
riserva di appello avverso la sentenza parziale, tuttavia non
risulta, dagli atti e memorie del giudizio di primo grado, che
all'epoca il M. avesse espressamente sollevato eccezione di
prescrizione; quindi tale eccezione, se effettivamente proposta per
la prima volta con il gravame, contrasterebbe con il divieto, di
cui all'art. 345 c.p.c., di formulare nuove eccezioni in appello
che non siano rilevabili d'ufficio. Poiché però la sentenza di
primo grado ne fa menzione (p.22) si ritiene, per completezza, di
precisare comunque che l'eccezione è da respingere, in ciò
confermando le motivazioni della sentenza parziale n. 2020/'98,
secondo cui il termine da applicare nella specie è quello decennale
ai sensi degli artt. 252 disp. Att. c.c. e 3, 1° comma lett. c) del
D.L. n. 543/96 conv. in L. n. 639/96, anche in aderenza alla
interpretazione costituzionale (ord. n. 268/92) che ha precisato
che il nuovo termine quinquennale non può decorrere anteriormente
all'entrata in vigore della legge che lo prevede.
Ma l'eccezione di prescrizione è da respingersi anche alla luce dei
più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di danno
occulto.
Questo organo giudicante rileva infatti che nella specie si è in
presenza di fatti dolosi, come tali ritenuti naturalmente occulti,
cioè volti a sottrarre alla consapevolezza e conoscenza altrui il
reale stato delle cose, e pertanto per essi la prescrizione
comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della legge
n. 20/1994, dalla data della scoperta del fatto dannoso occultato.
In ragione dell'intenzionale occultamento della situazione lesiva
per l'Erario da parte degli appellanti il dies a quo della
prescrizione, per l'esercizio del diritto risarcitorio
dell'Amministrazione danneggiata e per la parallela azione di
responsabilità del Procuratore Regionale, va ricondotto al momento
in cui si verifica la scoperta del fatto lesivo intenzionalmente
occultato.
Non deve trascurarsi, cioè, che in ipotesi dolosa, quale quella
all'esame, la prescrizione decorre dal momento della reale
conoscibilità dei fatti, e sul punto la giurisprudenza è ormai
costante e condivisa da questo Collegio, cosicché la data che più
correttamente deve prendersi a riferimento quale dies a quo della
prescrizione deve individuarsi con la data di rinvio a giudizio,
che nella specie è il 16 luglio 1992, data in cui i fatti, dopo le
indagini penali e l'incidente probatorio del GIP, hanno assunto i
requisiti della obiettiva conoscibilità sia dal punto di vista
oggettivo che soggettivo e si sono concretamente delineate l'entità
del danno erariale e le condotte penalmente rilevanti a carico
degli imputati, suscettibili di valutazione anche ai fini del
giudizio di responsabilità (Sez. Lazio, n. 642/2000 e n.
715/2000).
Ciò trova puntuale conferma normativa nell'art. 2935 c.c., in base
al quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere".
Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale per il
danno all'immagine, è pur vero che i primi articoli di stampa sulla
vicenda risalgono al febbraio 1989; tuttavia anche per il danno al
prestigio dell'Amministrazione appare più prudente attendere che il
fatto penalmente rilevante che ha dato origine al clamor fori formi
oggetto, quanto meno, di decreto di rinvio a giudizio, poiché
spesso una iniziativa anticipata del Procuratore Regionale rischia
di non sortire utili effetti se, come a volte accade, il presunto
responsabile coinvolto nelle indagini penali non venga poi neppure
rinviato a giudizio.
Per tali considerazioni reputa questo Giudicante che anche per il
danno all'immagine il dies a quo del termine prescrizionale vada
ancorato ad un evento certo che conferisca, per così dire, il
crisma della attendibilità alla impostazione accusatoria e che,
nella fattispecie, è il rinvio a giudizio del 16 luglio 1992.
Trattandosi in entrambi i casi di fatti anteriori al 15 novembre
1993, gli stessi rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 1,
comma 2 ter, della L. n. 20/1994, come introdotto dalla L. n.
639/1996, secondo cui l'eventuale prescrizione si sarebbe prodotta
al compiersi del decennio e comunque entro il 31 dicembre
1998.
Quindi l'atto di citazione, depositato il 23 luglio 1997, è
ampiamente tempestivo.
In ogni caso l'indicato termine prescrizionale è stato interrotto
sia dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione dei
Lavori Pubblici nel processo penale, avvenuta in data 14 ottobre
1992, sia dalla notifica degli inviti a dedurre, in data 21
novembre 1995.
Peraltro i vari atti interruttivi (che, nella specie, appaiono
comunque superflui) si sono succeduti sempre addirittura prima del
decorso del quinquennio, sicchè l'atto di citazione deve
considerarsi tempestivo anche ove volesse sostenersi (per assurdo)
che il termine prescrizionale applicabile è quello
quinquennale.
Quanto alla paventata improcedibilità dell'azione da parte del P.M.
contabile per effetto della intervenuta costituzione di parte
civile della P.A., la più recente giurisprudenza - condivisa da
questo Collegio - ha sostenuto che la costituzione
dell'Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo
penale, anche se in riferimento a fatti materiali identici commessi
dagli stessi responsabili, non esclude l'interesse del P.M. ai fini
dell'esercizio dell'azione di responsabilità, diversi restando
comunque gli oggetti degli illeciti penali e degli illeciti
amministrativo- contabili, le situazioni giuridiche soggettive
tutelate, la natura giuridica delle due azioni, dispositiva quella
civile e pubblica, indisponibile ed irretrattabile quella
amministrativa (Corte conti, Sez. I Centrale, 15 marzo 2002, n.
95/A; 18 febbraio 2002, n. 48/A; 16 giugno 2003, n. 210/A).
E così pure si è affermato che la condanna, in sede penale, al
quantum debeatur non preclude il giudizio della Corte dei conti
qualora siano ravvisabili profili di maggior danno (Corte dei
conti, sez. I, 2 marzo 2004, n. 74); che la preclusione
all'esercizio dell'azione del P.M. contabile può intervenire solo
in presenza di integrale ed effettivo ristoro del danno (Corte dei
conti, Sez. I Centr., 14 novembre 2000, n. 331/A; 22 gennaio 2002,
n. 16; 2 ottobre 2002, n. 336; 30 settembre 2003, n. 324; Sez. III
19 febbraio 1999 n. 32); che non sussiste bis in idem se il
Procuratore Regionale agisce per un danno eccedente quanto già
ottenuto dall'Amministrazione a seguito della costituzione di parte
civile in sede penale, salvo a tener conto in sede esecutiva delle
somme versate a titolo risarcitorio (Corte dei conti, sez. I, 2
marzo 2004, n. 74); fino alla pronuncia del Giudice delle leggi che
ha affermato la piena autonomia delle due azioni, suggerendo il
ricorso allo strumento interpretativo dell'art. 538 comma 2, c.p.p.
per risolvere il problema di raccordo fra la giurisdizione
ordinaria e quella contabile, così limitando la competenza del
giudice penale alla sola condanna generica laddove per la
liquidazione sia prevista la competenza del giudice contabile
(Corte Cost. 13 luglio 2007 n. 272).
Integrazione del contraddittorio - L'appellante M. ha formulato, in
appello, richiesta di integrazione del contraddittorio nei
confronti dei vertici del Provveditorato Regionale alle OO.PP., del
Direttore degli istituti di Prevenzione e Pena, dei componenti del
C.T.A. ecc. che avrebbero espresso pareri o approvato le varianti
nella esecuzione dell'opera.
L'eccezione, che non sembra essere stata formulata in primo grado,
non merita accoglimento, in quanto il quadro di responsabilità che
emerge dagli atti versati in giudizio appare ormai acclarato con
sentenza definitiva, e così pure le modalità con cui le attività
dolose e produttive di danno erariale sono state realizzate. Il
Collegio non ritiene, pertanto, sussistenti ulteriori
responsabilità nella vicenda in questione che possano giustificare
una integrazione del contraddittorio, sia perché il danno è
derivato da comportamenti illeciti posti in essere dagli appellanti
nella fase esecutiva dei lavori che non hanno riguardato né la fase
di progettazione né quella di controllo degli atti da parte degli
organi superiori; sia perché costoro non erano in condizione di
conoscere la reale consistenza dell' opera, dal momento che gli
atti amministrativi venivano falsificati. Occorre inoltre
sottolineare che i pareri ed i controlli amministrativi non hanno
avuto efficienza causale sul danno né giustificano l'illecito
comportamento degli appellanti, né vi fui mai avallo
dell'Amministrazione sulle specifiche contestazioni in esame.
Richiesta di acquisizioni istruttorie - Venendo al merito della
controversia, occorre inizialmente esaminare, per rigettarle tutte,
le richieste istruttorie avanzate dalle difese degli
appellanti.
Per quanto riguarda le istanze di esibizione formulate
dall'appellante M., riguardanti "tutti gli atti tecnici,
progettuali e contabili, progetti, voti, perizie, decreti,
contratti, contabilità e quant'altro in possesso delle
Amministrazioni interessate", asseritamente idonei a consentire una
più corretta quantificazione del danno erariale, si osserva che le
richieste si presentano assolutamente generiche, e quindi sono
inammissibili in quanto in contrasto con l'art. 94 disp. att.
c.p.c., a mente del quale tali istanze devono contenere la
specifica indicazione del documento o della cosa di cui si chiede
l'esibizione; in ogni caso, tali istanze non possono avere ingresso
in questa sede perché non sollevate in primo grado.
Del pari va respinta, perché assolutamente generica, la richiesta
di acquisizione di "tutti gli atti progettuali e di contabilità"
valutati dai periti del GIP durante la stesura della relazione; si
tratta peraltro di richiesta formulata dal M. nella successiva
memoria del 18 aprile 2007, che non è stata dedotta in primo grado
e che si presenta inammissibile in quanto introduce un nuovo tema
di indagine e implica la valutazione di fatti e circostanze prima
non dedotti.
Richiesta di nuova c.t.u. - Non appare indispensabile, ai fini
della presente decisione, l' acquisizione di ulteriore consulenza
tecnica di ufficio, rilevando il Collegio che sono già state
versate agli atti di causa le numerose perizie espletate nel corso
del giudizio penale e quelle depositate dalle parti; che sia il
Pubblico Ministero in citazione che il collegio di prime cure hanno
tenuto conto, per la quantificazione del danno erariale, della
perizia degli ingg. Agostinacchio e Munafò richiesta dal Gip in
sede penale, la cui attendibilità e coerenza è stata ripetutamente
confermata nei vari gradi del giudizio penale; che tale perizia,
assunta con le particolari garanzie dell'incidente probatorio ( e
quindi in contraddittorio fra le parti), è stata autonomamente
valutata in sede contabile per la quantificazione dei fatti dannosi
da parte dei primi giudici, i quali hanno determinato il danno
operando una valutazione equitativa solo nelle limitate ipotesi in
cui il pregiudizio erariale, pur ontologicamente certo, non era
stato quantificato dai periti con criteri matematici.
Pertanto ogni aspetto controverso appare abbondantemente sceverato,
dal momento che sia la parte pubblica che le parti private hanno
potuto rappresentare, in primo grado, la questione dal punto di
vista tecnico al giudice e formulare le proprie
controdeduzioni.
Si deve poi considerare che sui fatti materiali produttivi di danno
(e cioè i falsi, le difformi contabilizzazioni, la realizzazione di
opere non conformi alle previsioni di contratto, ecc.) si è ormai
formato il giudicato, sicchè superflue appaiono nuove acquisizioni
peritali, non ultima la perizia dell'Ing. Gaglio allegata dalla
difesa del M. alla memoria depositata in appello il 18 aprile 2007;
per cui la causa si presenta, anche sotto tale profilo, ormai
matura per la decisione.
Né può imputarsi al Collegio di primo grado di non aver tenuto
conto delle perizie di parte, poiché tali elaborati, secondo
pacifica giurisprudenza, costituiscono semplici allegazioni
difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il
proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute
quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni
incompatibili con le stesse e - come nel caso di specie - conformi
al parere del C.T.U.; né è tenuto a motivare espressamente
l'eventuale diniego di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio
quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso
giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli
accertamenti svolti (Cass. Lav., 6.05.2002, n. 6432; Sez. III,
25.11.2003, n. 17906).
Per tali considerazioni si ritiene che non meriti accoglimento la
richiesta di rinnovazione di consulenza tecnica in appello.
La responsabilità degli appellanti - La difesa del M.,
nell'avanzare richiesta di riforma della sentenza impugnata, ha
eccepito la mancanza di dolo nel comportamento dell'appellante,
sostenendo che nei suoi riguardi non può ritenersi determinante la
condanna penale dibattimentale per il reato di falso, mentre in
relazione ai reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa
egli ha rilevato l'intervenuto proscioglimento in sede penale per
maturata prescrizione.
L'eccezione non ha pregio.
Il processo penale e le prove acquisite nel corso del presente
giudizio hanno dimostrato che gli appellanti contribuirono in
maniera determinante alla realizzazione di una struttura carceraria
che presentava numerose difformità rispetto ai lavori previsti in
contratto.
è stato contestato in primo grado agli odierni ricorrenti di aver
causato un notevole indebito esborso di somme all'Amministrazione
statale, attraverso la falsa attestazione, in varie relazioni a
perizie di variante, nei libretti delle misure, nei sommari, nei
registri, negli altri atti contabili (per quanto riguarda il M.),
nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo
(per quanto riguarda, oltre il M., i componenti della Commissione
di collaudo) della corrispondenza sotto l'aspetto quantitativo e
qualitativo dei lavori con quelli previsti; attraverso la falsa
attestazione della congruità dei prezzi, in realtà enormemente
superiori a quelli di mercato, e la falsa dichiarazione di
conformità delle modalità di calcolo degli stessi.
Come correttamente rilevato dai primi giudici, la responsabilità di
M. e di P. (nonché M.) per il reato di falso ideologico (art. 479
c.p.) risulta definitivamente acclarata in sede penale, e
confermata, nei termini di cui si dirà, nei tre gradi di giudizio.
La motivazione della sentenza della Corte di appello penale ha
infatti precisato, per quanto concerne i reati di falso, che "è
emerso dalla espletata perizia che i prezzi esposti nelle varie
relazioni ….erano stati considerati falsamente congrui e conformi a
quelli di mercato, mentre in effetti erano enormemente
superiori….ed investono diffusamente tutte le lavorazioni (ad. es:
formazione di tracce +400%; verniciatura tubi +650%; fissaggio
mensole +354%; compenso ferro nervato +250%)…. Tutto ciò aveva
portato alla lievitazione dei costi dell'opera in modo enorme con
grave danno della pubblica Amministrazione ed è evidente che tali
false attestazioni erano necessarie, sotto un profilo logico, al
fine di consentire alla ditta contraente un margine adeguato per
poter pagare quanto illegittimamente gli veniva richiesto dagli
infedeli pubblici funzionari".
Tale impianto accusatorio è stato confermato dalla Corte di
Cassazione, che ha precisato, quanto all'elemento materiale del
falso, che la valutazione del collegio era stata fatta mediante un
raffronto fra il materiale impiegato e quello previsto non soltanto
nel contratto originario, ma anche nelle successive varianti ed era
stata riscontrata la falsità dell'asserita corrispondenza: tale
precisazione, afferendo ai fatti materiali sui quali si è formato
il giudicato penale vincolante per questo giudice, ai sensi
dell'art. 651 c.p.p., toglie pregio alla doglianza del M., secondo
cui i periti non avrebbero valutato, nel calcolo del danno, le
modifiche delle lavorazioni intervenute a seguito di autorizzazioni
ministeriali tradottesi in successive varianti.
Di fronte al giudicato penale dibattimentale la sussistenza dei
fatti materiali sopra descritti, e quindi la condotta penalmente
rilevante degli appellanti e la commissione degli stessi fatti da
parte dei ricorrenti fanno stato anche nel giudizio amministrativo
per le responsabilità finanziarie, come dispone l'art. 651
c.p.p.
Le difformità nella esecuzione dell'opera, poi, risultano
incontestabilmente acclarate dalle perizie assunte durante il
procedimento penale, fra cui quella degli ingg. D'Alessio e De
Grassi, e la perizia dell'ing. Agostinacchio e dell'ing. Munafò,
espletata su richiesta del GIP. Quest'ultima, in particolare, ha
rilevato:
- che sussiste una difformità sostanziale tra i materiali che
dovevano essere forniti secondo il contratto e quelli realmente
posti in opera, nonostante tutte le varianti che nel tempo sono
state apportate al contratto: anche sotto tale profilo, quindi, è
da respingere la doglianza del M., che invece sostiene che non
sarebbero state prese in considerazione dai periti le modifiche
oggetto di successive varianti;
- che sussistevano difformità nella realizzazione dell'opera
rispetto alle previsioni contrattuali in relazione al cunicolo
tecnologico, al riempimento del piano interrato, alle murature in
mattoni pieni superiori a una testa, ai pannelli in cemento armato
per sotto-finestre, ai serramenti e alle inferriate;
- che, nello specifico, le murature perimetrali dovevano essere
effettuate con mattoni pieni ad una testa, mentre in realtà vennero
utilizzati mattoni forati doppio UNI, con conseguente minore
sicurezza in caso di eventuali tentativi di evasione e minore
isolamento termico e acustico, oltre all'evidente fornitura di
aliud pro alio; il cunicolo tecnologico doveva essere costruito in
cemento armato, (come previsto anche dal contratto aggiuntivo del
19.3.1981) ma nella realtà è stato costruito con mattoni doppio
UNI; i pannelli sottofinestra dovevano essere in cemento armato,
mentre in effetti sono stati realizzati in blocchi forati; le
inferriate, per le quali era previsto l'utilizzo di acciaio al
cromo manganese, con requisiti di altissima sicurezza in termini di
durezza, sono state invece realizzate in acciaio tipo 100 CR6, che
si è rivelato inidoneo all'uso cui è stato destinato proprio perché
più fragile di quello richiesto; anche gli infissi, previsti in
contratto in ferro, furono poi forniti in alluminio.
Il Collegio condivide le osservazioni del giudice di primo grado in
merito alla piena attendibilità della perizia Agostinacchio-Munafò
(utilizzata per la determinazione del danno), confermata durante
tutto lo svolgimento del processo penale, come rileva la sentenza
della Corte di Appello n. 1903/2000, la quale ribadisce che tale
perizia "si presenta immune da vizi logici e segue un iter
argomentativo degno di essere condiviso per la conformità a dati
fattuali ed emergenti da valutazioni concrete e prassi basate su
pregresse esperienze costruttive, né valgono a contrastare la
stessa le argomentazioni delle varie consulenze di parte, laddove
nessun elemento fattuale nuovo esse apportano…"
Contrariamente a quanto sostenuto dal M., la circostanza che nei
suoi confronti, anche a causa della valutazione delle attenuanti,
sia stata dichiarata la prescrizione per le imputazioni di frode
nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.)
non impedisce al giudice contabile di utilizzare comunque le fonti
di prova e tutto il materiale probatorio emersi in sede penale,
allo scopo di raggiungere il libero convincimento in ordine alla
sussistenza del danno ed alla conseguente responsabilità degli
appellanti, anche se per i suddetti reati non si è giunti ad una
pronuncia vincolante per il giudizio di responsabilità
amministrativa.
Quanto premesso trova altresì conferma nella considerazione, di non
poco momento, che nella specie il giudice penale non si è limitato
a dichiarare l'intervenuta prescrizione dei suddetti reati, ma ha
affermato la sussistenza dei fatti costitutivi di tali illeciti
penali e la loro commissione da parte dell'ing. M.
I passaggi argomentativi della sentenza della Corte di appello di
Ancona n. 1903/2000 non lasciano adito a dubbi, con riferimento
alla frode nelle pubbliche forniture e alla conseguente truffa:
"Invero dalla perizia espletata emerge in modo chiaro ed evidente
quanto precisato nei vari capi di imputazione….da tale perizia
emerge in modo chiaro come sussiste una difformità sostanziale tra
i materiali che dovevano essere forniti secondo il contratto…sono
sufficienti tali difformità sostanziali per evidenziare la
sussistenza del reato di cui all'art. 356 c.p. sia sotto il profilo
della consegna dell'aliud pro alio sia sotto il profilo delle
difformità qualitative intrinseche del materiale posto in opera….di
tale reato debbono indubbiamente rispondere sia il M. che il F. è
evidente che sussisteva un pieno accordo criminoso tra i primi due
imputati, il M. quale ingegnere capo del Provveditorato alle OO.PP.
e Direttore dei lavori ed il secondo quale legale rappresentante
della Ditta omissis, accordo che doveva necessariamente esistere
altrimenti le difformità riscontrate non potevano essere poste in
essere".
Tale impianto accusatorio non è stato travolto dalla sentenza di
Cassazione (n. 1739/2001), che ha invece confermato che il reato di
falso era stato commesso dai pubblici funzionari odierni appellanti
in quanto "reato strumentalmente necessario per la truffa e la
frode nelle pubbliche forniture, di cui il M. è stato ritenuto
motivatamente responsabile unitamente al F., benché, anche per la
concessione delle attenuanti generiche, ne sia stata dichiarata
l'estinzione per prescrizione".
Per analoghe considerazioni non possono trovare accoglimento le
doglianze dell'appellante P., miranti a negare la sussistenza di
dolo o di colpa grave o di qualunque tipo di negligenza o omissione
nello svolgimento del proprio incarico, e tendenti ad addossare
l'esclusiva responsabilità delle condotte illecite al Direttore dei
Lavori M.
Anche nei riguardi dei Componenti tecnici della Commissione di
collaudo (P. e M.) non può non riconoscersi che le sentenze penali
ne confermano con valore di giudicato la responsabilità per i reati
di falso di cui al capo F) della rubrica, unitamente al M. Per la
Corte di appello penale tale reato "è pienamente provato,
sussistendo la prova certa che il verbale di collaudo attesta
circostanze false. Falsa è infatti l'attestazione (verbale di
collaudo del 16.09.1987) che le opere eseguite corrispondono alle
prescrizioni contrattuali e che nella loro esecuzione sono stati
impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel
capitolato speciale d'appalto; che i criteri esecutivi adottati si
possono ritenere accettabili ed infine che esiste corrispondenza,
agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni
nei libretti delle misure e nel registro di contabilità riassunto
nello stato finale. Tutto falso, poiché è stato utilizzato
materiale diverso da quello di cui ai vari contratti, sia perché i
prezzi erano stati volutamente gonfiati; tutto falso perché tale
verbale doveva coprire le irregolarità commesse nella costruzione
dell'opera".
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 1739/2001, nel confermare
la citata linea argomentativa, specifica che per il P. ed il M.
l'assoluzione dalla frode è intervenuta "solo per la mancanza di
prova di un accordo preventivo o posto in essere nella immediatezza
dei fatti, ma ciò non toglie che al momento in cui fu commesso il
falso fosse consapevolmente voluto, perché necessario per coprire
l'illecito e integrante una sorta di favoreggiamento".
Le considerazioni che precedono inducono questo organo giudicante a
confermare il verdetto di piena responsabilità degli appellanti già
pronunciato in primo grado, e a condividere le considerazioni sulla
natura dolosa dell'elemento soggettivo, che del resto discende
inevitabilmente dalle condotte di reato o comunque penalmente
rilevanti realizzate dai ricorrenti. I fatti materiali acclarati in
sede penale fanno stato nel giudizio di responsabilità e dimostrano
che le falsificazioni contabili si sono effettivamente verificate,
che i prezzi dichiarati congrui erano in realtà enormemente
gonfiati, che le difformità delle opere rispetto al capitolato si
sono realizzate, che i verbali di collaudo attestavano una
corrispondenza di materiali e di lavorazioni che non trovava
riscontro nei progetti e nei contratti. Inoltre le risultanze delle
perizie espletate hanno confermato che, indubbiamente, si è
verificata una difformità fra il previsto e l'eseguito, che in
molti casi è stato fornito un aliud pro alio, e che di tali
evidenti difformità è mancato qualunque tipo di riscontro da parte
dei collaudatori con corrispondente ingente danno per
l'Amministrazione finanziatrice.
Trattandosi di materiali o lavori diversi da quelli previsti,
ovvero addirittura non effettuati, nessuna influenza poteva avere,
ai fini di un esatto controllo, l'utilizzazione del carcere o una
presunta scarsa manutenzione dello stesso.
Né può disconoscersi, come anticipato dal primo giudice, la
sapiente regia del M., che rivestendo il doppio ruolo di direttore
dei lavori e di ingegnere capo interloquiva in via elusiva con
l'appaltatore, aveva la speciale responsabilità del controllo di
tutte le forniture e dei materiali usati, della buona e puntuale
esecuzione del lavori e attestava la congruità dei prezzi applicati
e la conformità delle esecuzioni ai progetti approvati e alle
prescrizioni contrattuali.
Non meno rilevante, anzi indispensabile, l'apporto illecito dei
componenti della Commissione di collaudo, fra cui il P., che
attestando falsamente la conformità al contratto dei riscontri
periodici in cantiere, la congruità dei prezzi, la regolare
contabilizzazione e la corrispondenza al pattuito di quanto
eseguito nel verbale di collaudo finale (i rilievi dagli stessi
effettuati hanno sempre riguardato aspetti marginali) hanno
permesso che l'intera operazione fosse condotta a termine, con
corrispondente danno erariale.
Il tutto, naturalmente, in un contesto di corruttela che ha avuto
in M. un attivo protagonista, interessato vivamente a richiedere
tangenti al titolare della ditta appaltatrice, come è emerso dagli
interrogatori, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite e dalle
stesse ammissioni del M. (cfr. sentenza Trib. Ancona n. 252/96 del
24.09.1996, in atti) e dagli altri atti del processo per tangenti
versati in giudizio dal Procuratore Regionale; come, del resto, è
confermato dalle sentenze penali (Corte di appello n. 1903/2000 e
Cassazione n. 1739/1002) che citano episodi di corruzione del M.
ricollegati alla realizzazione del carcere di Montacuto pur non
avendo gli stessi formato oggetto di specifica impugnazione in quel
processo.
Quanto premesso induce il Collegio a ritenere pienamente
sussistente il nesso di causalità fra le illecite condotte innanzi
descritte ed il danno erariale cagionato, e pertanto a respingere
anche l'eccezione di genericità della motivazione della sentenza
appellata, formulata, in ordine alle proprie personali
responsabilità, dai componenti della Commissione di Collaudo,
atteso che, se è vero che il primo giudice riconosce al M. il
ruolo, assolutamente condiviso, di protagonista principale
nell'attività illecita di cui è causa, tuttavia non omette di
precisare e di indicare l'apporto, parimenti determinante, delle
falsificazioni commesse dal P. e dal M., in un'ottica generale in
cui, come spiegato dai giudici penali, il reato di falso aveva
valenza strumentale per la realizzazione dei reati di truffa e di
frode nelle forniture ed era motivato dall'intento di coprire le
irregolarità poste in essere nella costruzione dell'opera.
Il danno patrimoniale - Se, dunque, la responsabilità
amministrativa degli appellanti emerge dalle sentenze di condanna
penali, circa l'an e il quantum del danno patrimoniale è da dire
che il Collegio di primo grado ha tenuto conto, come il P.M. in
citazione, della relazione dei periti del GIP, ingg. Agostinacchio
e Munafò, ricorrendo in modo ragionevole alla valutazione
equitativa nelle ipotesi in cui i periti non avevano potuto
quantificare con criterio matematico un danno che, comunque, è
stato dimostrato come certo.
Ulteriore doglianza degli appellanti, sotto tale aspetto, è che il
Collegio di prime cure non avrebbe valutato la relazione dei periti
di parte, prof. Menditto e Ing. Antonucci, ma avendo tale organo
giudicante accolto, motivatamente, le considerazioni dei periti del
GIP - la cui attendibilità è stata innanzi illustrata - non era
necessario replicare, analiticamente, alle considerazioni del
consulente delle parti private, come già si è precisato innanzi nel
paragrafo riguardante la richiesta di nuova C.T.U.
L'errore di calcolo nel danno da precinta - La difesa del M. ha
lamentato (appello pag. 63) un errore di calcolo che si sarebbe
verificato nella quantificazione del danno per la precinta,
riportato nella sentenza appellata. è stato osservato che la
sentenza stima tale danno in Lire 610.000.000 (pag. 43), indicando
a supporto la perizia Agostinacchio-Munafò (pag. 96), nella quale
invece tale maggior costo viene quantificato in Lire
480.831.825.
Il Collegio riconosce che, effettivamente, l'indicazione
dell'importo di 610 milioni di lire è frutto di un errore di
calcolo del primo giudice, poiché sia la perizia del GIP (p. 96)
sia l'atto di citazione (p. 22) quantificano il maggior danno
collegato alla realizzazione della precinta in Lire 480.831.825.
Occorre pertanto procedere alla correzione di tale errore di
calcolo sottraendo, dal danno totale complessivo indicato a pagina
43 della sentenza di primo grado (Lire 2.941.500.000), la
differenza fra i due importi sopra indicati (L. 610.000.000 - L.
480.831.825 = Lire 129.168.175), ottenendo così il nuovo totale di
Lire (L. 2.941.500.000 - L. 129.168.175) = L. 2.812.331.825, pari
ad Euro 1.452.448,00. La correzione dell' errore materiale andrà a
ridurre corrispondentemente anche le quote di danno attribuite ai
responsabili.
L'asserito errore di calcolo per le mura perimetrali esterne - Non
costituisce, invece, errore materiale o duplicazione di danno
quello che la difesa del M. segnala - peraltro non con l'atto di
appello, ma nella successiva memoria depositata il 18 aprile 2007
(pag. 13) - con riferimento agli intonaci esterni.
Si tratta di un importo (Lire 116.000.000) che è stato in realtà,
correttamente calcolato dai periti, e quindi dai primi giudici,
quale sovrapprezzo non giustificato per aver applicato, sugli
"intonaci esterni" in cemento armato, un intonaco e un successivo
rivestimento con finitura in granigliato di marmo, inizialmente non
previsto, con un aggravio di costo pari a L. 17.000 al mq., per un
totale di L. 116.000.000, mentre originariamente la finitura
esterna era prevista a faccia vista (cfr. perizia
Agostinacchio-Munafò, pag. 94, punto H e sentenza, pag. 42).
Contrariamente a quanto afferma la difesa del M., non presenta
duplicazione di costo o errore materiale il calcolo del danno
(valutato equitativamente L. 500 milioni) derivante dall'aver
realizzato le "mura perimetrali esterne", invece che con mattoni
pieni, con mattoni forati doppio UNI rifiniti con listelli di cotto
applicati su intonaco a cemento (sentenza n. 805/2002, pag. 42). Si
deve chiarire a tal proposito che avere quantificato tale danno,
equitativamente, in Lire 500.000.000 (piuttosto che in Lire
346.195.400 come indicato a pag. 7 e segg. dell'atto di citazione)
è da imputarsi non ad una duplicazione del costo degli intonaci,
come afferma l'appellante, bensì alla circostanza che il Collegio
di prime cure - come chiaramente emerge dalla motivazione della
sentenza, pag. 42 - ha attribuito una valutazione economica anche
al pregiudizio derivante dalla conseguente "minore resistenza ad
atti di effrazione" e dal "minore isolamento termico ed acustico"
che la modifica dei rivestimenti esterni aveva comportato.
Non a caso, peraltro, la perizia Agostinacchio-Munafò tiene
nettamente distinte la quantificazione del danno derivante da "mura
perimetrali esterne" (pag. 84, punto D) da quella derivante dagli
"intonaci esterni", non previsti in contratto e applicati alle
strutture esterne in cemento armato diverse dalle pareti
perimetrali (pag. 94, punto H).
Il danno non patrimoniale o di immagine - Per quel che concerne le
contestazioni sul danno all'immagine subito dall'Amministrazione di
appartenenza, si premette che la natura di questo tipo di danno
consente di prescindere sia dalla reale effettuazione di spese per
il ripristino del bene immateriale leso o dalla loro programmazione
(Sez. Lazio, n. 1723 del 11.4.2001; n. 3945 del 5.11.2001) sia
dall'analitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili
per la reintegrazione del bene leso, essendo sufficiente fornire
anche solo un principio di prova (Sez. II centr., n. 338/2000) e
ben potendo il prudente apprezzamento del giudice fondarsi su
circostanze ed elementi disparati (Sez. II, n. 130 del
17.4.2002).
Tale tipo di danno presuppone l'esplicazione di una condotta che
abbia causato la reiterata violazione dei doveri di servizio e
abbia comportato una lesione all'immagine dell'ente. Nella
fattispecie la scoperta del fatto, il risalto dato allo stesso
dalla stampa, i procedimenti giudiziari protrattisi per anni nei
confronti degli appellanti hanno determinato, secondo quanto
comunemente è percepito, un discredito per l'amministrazione di
appartenenza.
Quanto all'affermata necessaria dimostrazione di specifiche spese
dirette al ripristino del bene giuridico leso, si osserva che pur
non essendo mancata, in passato, una giurisprudenza della Corte dei
conti che ha ritenuto "necessaria la specifica dimostrazione di
spese per il ripristino del bene immateriale dell'Amministrazione",
quella più recente, oramai consolidata, non ritiene necessaria la
suddetta dimostrazione, in maniera più coerente con quanto
sostenuto dalla Suprema Corte e dalla stessa giurisprudenza civile
di merito che, nel caso di danno all'immagine subito da persone
giuridiche, distingue il danno evento, costituito dalla lesione
all'immagine ed alla reputazione, dalle conseguenze patrimoniali
negative che, eventualmente, ne sono conseguite.
Per tali ragioni va respinto anche il motivo di appello relativo
alla necessità di prova delle spese sostenute, in quanto la lesione
della reputazione degli enti pubblici è considerata autonomamente
indennizzabile, indipendentemente dagli effetti patrimoniali
negativi che ne derivano, risarcibili eventualmente ad altro titolo
(Corte dei conti, Sez. riun. n. 10/2003/QM del 12/3/2003; Sez. I n.
82 del 2000; n. 56 del 2003 e n. 94 del 2007; Sez. II n. 298 del
2000; n. 80 del 2003 e n. 27 del 2004; Sez. III n. 242 del 2000 e
n. 279 2001;Sez. Lombardia n. 1954 e n. 1696 del 2002, Sez. Lazio
n. 2464 del 2002).
Con riferimento, poi, all'entità del danno addebitato ai
ricorrenti, reputa questo Giudicante che, ai fini della sua
determinazione la Corte Territoriale abbia fatto pertinente e
corretto uso del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod.
civile; di modo che vanno respinte le doglianze di quella difesa
afferenti alla carenza probatoria in ordine al quantum
debeatur.
Invero, anche in virtù dei principi espressi dalla sentenza n.
10/QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, ai fini della
quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese di
ripristino già sostenute, a quelle ancora da sostenere. Il danno
esistenziale è infatti pregiudizio che si proietta nel futuro e,
pertanto, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni sulla base degli elementi che sarà onere del
danneggiato fornire e la relativa liquidazione non potrà che
avvenire in via equitativa. In quest'ultimo caso tale valutazione,
ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove, anche presuntive od
indiziarie, tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune
esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo
dell'immagine.
Sussiste poi la possibilità di ricorrere, per la quantificazione
del danno, a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese,
sostenute o da sostenere, per il ripristino dell'immagine. In via
generale, i parametri da utilizzare in concreto per la
quantificazione vanno rimessi alla valutazione che, nella propria
discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole
fattispecie (Sez. I Centrale, 11 luglio 2007, n. 194).
Nel caso di specie il Collegio reputa che il riferimento all'onere
finanziario ed ai costi aggiuntivi approntati e da approntare
dall'Amministrazione per il ripristino del prestigio leso, nonché
per correggere gli effetti distorsivi e la diminuzione di
potenzialità organizzativa ed operativa indotta dall'operato
illecito dei convenuti, appare del tutto sufficiente a soddisfare
l'onere probatorio imposto dal menzionato art. 1226 c.c.
Sussistono poi nella fattispecie, come già rappresentato dalla
Procura Generale, tutti gli elementi sintomatici elaborati dalla
giurisprudenza contabile, per l'individuazione del danno in
discussione; sia quelli oggettivi legati alla gravità del fatto ed
alla risonanza dello stesso all'esterno ed all'interno
dell'Amministrazione, che quelli soggettivi, connessi alle delicate
funzioni svolte dagli appellanti.
Pertanto, avendo l'attore pubblico fornito la prova dell'an della
lesione all'immagine dell'ente pubblico, il quantum (Euro
100.000,00) è stato correttamente determinato, in via equitativa,
dal primo giudice.
La solidarietà - La responsabilità solidale degli appellanti è
conseguente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quinquies della legge n.
20 del 1994, al comportamento doloso degli stessi, che emerge dagli
atti dell'inchiesta penale, dalle ammissioni, avvenute in tale
sede, oltre che dalle stesse sentenze penali, per alcuni aspetti
vincolanti per questo organo giudicante, per altri liberamente
valutate, che confermano i fatti dannosi e dunque costituiscono
elementi idonei a fondare la responsabilità degli appellanti.
Il carattere doloso del comportamento di questi ultimi e la
reiterazione delle loro condotte illecite preclude al Collegio di
accedere alla richiesta dei medesimi, di contenimento dell'addebito
mediante applicazione del potere riduttivo, che presuppone una
responsabilità ripartita e non solidale; si osserva comunque che il
Giudice di prime cure ha tenuto conto del diverso apporto causale
al danno avuto dai componenti della Commissione di collaudo,
limitando la loro condanna in solido fino alla concorrenza del 25%
del danno totale.
Pertanto non merita accoglimento l'istanza di ripartizione del
danno fra tutti i responsabili in luogo della solidarietà e la
conseguente richiesta di riduzione dell'addebito.
Le quote di danno dei convenuti deceduti - Va del pari rigettata la
richiesta, formulata da tutti gli appellanti, di ridurre il danno
complessivamente addebitabile scorporando da esso le quote
ascrivibili ai convenuti deceduti.
Al riguardo la sentenza di primo grado ha precisato che nella
specie "…nessuna quota può essere considerata "persa" per l'Erario,
in quanto non ricorre nella presente fattispecie l'ipotesi della
ripartibilità del danno, che è invece applicabile nel casi di
concorso soggettivo colposo. ... A proposito del vincolo solidale,
si tenga presente che, in base all'art. 1313 cod.civ., persino in
caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei
debitori… la sua parte di debito è ripartita per contributo fra
tutti i condebitori.
Inoltre, a mente dell'art. 1, comma 1 quinquies della legge n. 20
del 1994, la responsabilità contabile è solidale nel caso di
illecito arricchimento dei concorrenti ovvero nel caso in cui
abbiano agito con dolo, di talché anche in caso di impossibilità di
azione nei confronti di uno dei responsabili, la quota imputabile
allo stesso graverà per l'intero sugli altri convenuti obbligati
solidalmente.
Tale tesi non configge con il principio, pure enunciato dalla
prefata legge, della personalità della responsabilità su cui si
verte (art. 1 comma 1 quater), atteso che trattasi l'uno del
criterio di imputazione del danno, l'altro di modalità di
adempimento dell'obbligazione (solidale o parziaria) ai sensi
dell'art. 1299 e segg. del codice civile".
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla citata motivazione,
che trova conferma nella giurisprudenza di questa medesima Sezione
(Sez. I Centrale, 6 febbraio 2007, n. 1) la quale ha elaborato
analoghe considerazioni.
La nozione della solidarietà discende dall'art. 1292 c.c. dove al
comma 1° si precisa che "l'obbligazione è in solido quando più
debitori sono obbligati per la medesima prestazione, in modo che
ciascuno può essere costretto all'adempimento per la
totalità".
Analogamente, l'art. 2055 comma 1° del c.c. stabilisce che "se il
fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento del danno".
Ciò premesso, va rilevato che la norma di cui all'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 stabilisce che, in caso di fatto
dannoso cagionato da più persone, solo i concorrenti che abbiano
agito con dolo o abbiano conseguito un illecito arricchimento sono
responsabili solidalmente, poiché in tali casi vi è un
comportamento riprovevole degli autori dell'illecito che esclude la
configurabilità di elementi per la riduzione dell'addebito, né sono
ipotizzabili vantaggi per l'Amministrazione o la
collettività.
Ebbene, tale norma non prevede affatto, per il caso di decesso di
un debitore in solido, benefici a favore dei corresponsabili in via
solidale, la cui posizione di obbligati all'intera prestazione
permane invariata, non essendo contemplata alcuna riduzione del
debito in conseguenza del venir meno di uno dei debitori per
decesso: diversamente non vi sarebbe solidarietà. Tanto più che si
porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione una
interpretazione del problema che consentisse di esonerare l'autore
di un comportamento doloso da una quota del risarcimento. Vero è
che ciò comporta che "la perdita si ripartisce per contributo tra
gli altri condebitori", ma ciò rientra perfettamente nella logica
dell'istituto della solidarietà, essendo tale risultato
espressamente contemplato dall'art. 1299 del codice civile, sia
pure in relazione all'ipotesi dell'insolvenza.
In conclusione, la richiesta di riduzione dell'addebito per
sopravvenuto decesso di uno dei responsabili in solido va
respinta.
La correzione dell'errore materiale - In conseguenza del rilevato
errore materiale nella quantificazione del danno collegato alla
costruzione della precinta, si apportano alla sentenza della
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Marche, n. 805/04 depositata il 15 settembre 2004 le seguenti
correzioni:
1) a pag. 43, rigo 13, l'importo "Lire 610.000.000" deve intendersi
corretto in "Lire 480.831.825";
2) a pag. 43, rigo 14, l'importo "Lire 2.431.500.000" deve
intendersi corretto in "Lire 2.302.331.825";
3) a pag. 43, rigo 20, l'importo "Lire 2.941.500.000" deve
intendersi corretto in "Lire 2.812.331.825";
4) a pag. 43, rigo 20 e 21, l'importo "Euro 1.519.000,00" deve
intendersi corretto in "Euro 1.452.448,00";
5) a pag. 48, rigo 22 e 23, l'importo "Euro 1.519.000,00" deve
intendersi corretto in "Euro 1.452.448,00";
6) a pag. 48, rigo 23, l'importo "Euro 1.619.000,00" deve
intendersi corretto in "Euro 1.552.448,00";
7) a pag. 49, rigo 17, l'importo "Euro 1.619.000,00" deve
intendersi corretto in "Euro 1.552.448,00";
8) a pag. 49, rigo 2, la frase "sino alla concorrenza di
complessivi Euro 404.750,00 (379.750,00 per il danno patrimoniale e
25.000,00 per quello non patrimoniale)" deve intendersi corretta in
"sino alla concorrenza di complessivi Euro 388.112,00 (363.112,00
per il danno patrimoniale e 25.000,00 per quello non
patrimoniale)";
9) a pag. 49, rigo 20, l'importo "Euro 404.750,00" deve intendersi
corretto in "Euro 388.112,00".
In conclusione, gli appelli proposti vanno rigettati, e per effetto
delle apportate correzioni dell'errore materiale, il danno erariale
complessivo va rideterminato in Euro 1.552.448,00, di cui Euro
100.000,00 a titolo di ristoro del danno all'immagine, mentre vanno
confermati, in condanna, i diversi apporti causali al danno che
sono stati indicati nella sentenza di primo grado (25% del danno
totale per P.).
Gli appellanti V. M. e M. P. vanno inoltre condannati, in solido
tra loro, al pagamento della rivalutazione monetaria dalla data del
fatto (verbale di collaudo del 16.09.1987) alla pubblicazione della
sentenza, e degli interessi legali dal deposito della presente
sentenza all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del doppio grado
di giudizio, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale -
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione
reietta:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell'appellante
C. D. M.;
- corregge l'errore materiale indicato a pag. 42 e segg. nella
sentenza n. 805/04 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la
Regione Marche in data 17.04.2004 - 15.09.2004, relativo a errata
indicazione del danno collegato a modifiche esecutive alla c.d.
precinta, valutato Lire 610.000.000 invece che Lire 480.831.825, e
per l'effetto ridetermina il danno apportando alla citata sentenza
n. 805/04 le correzioni indicate in motivazione;
- rigetta per il resto gli appelli proposti da P. M. e M. V. nei
confronti della sentenza n. 805/04 emessa dalla Sezione
Giurisdizionale per la Regione Marche in data 17.04.2004 -
15.09.2004 e, quanto al M., anche avverso la sentenza parziale n.
2020/98 emessa dalla medesima Sezione il
1°.10.1998-21.12.1998).
E, per l'effetto, condanna:
a) - M. V. al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di Euro
1.552.448,00, di cui Euro 1.452.448,00 a titolo di danno
patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno
all'immagine;
b) - P. M. al pagamento, in solido con il predetto, fino alla
concorrenza di complessivi Euro 388.112,00 (di cui Euro 363.112,00
per il danno patrimoniale e 25.000,00 per quello non
patrimoniale);
c) - condanna inoltre i predetti V. M. e M. P., in solido tra loro,
al pagamento della rivalutazione monetaria dalla data del fatto
(verbale di collaudo del 16.09.1987) alla pubblicazione della
sentenza, e degli interessi legali dal deposito della presente
sentenza all'effettivo soddisfo;
d) - conferma la condanna in solido sia delle spese processuali del
giudizio di primo grado, liquidate in Euro 2.292,41, sia delle
spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi
700,40 +2.292,41 = 2.992,81 (duemilanovecentonovantadue/81).
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