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1. Cenni storici
Le guerre europee dell'800, con il rilevante sviluppo che vi
ebbero gli eserciti mobilitati, hanno dimostrato che gli effettivi
di pace non potevano essere il nocciolo vitale intorno al quale si
raccoglie e cementa in guerra tutta la parte migliore ed efficiente
della Nazione in armi. Il completamento delle unità esistenti, la
costituzione di unità da configurarsi, il continuo incessante
bisogno di incrementare i Reparti, impongono agli Stati moderni di
preparare in tempo di pace un'ingente quantità di ufficiali che
possa consentire all'atto della mobilitazione di far fronte a tutte
le necessità prima in indicate.
Pertanto, sin dal 1916 fu istituzionalizzata la figura di
"ufficiale di complemento" destinato ad alimentare i "Reparti
complementari". Questi Ufficiali rappresentavano il nucleo
principale dei Quadri in congedo e sono quelli che, unitamente a
quelli in spe, inquadravano le unità in zona di operazioni. Tutti
gli eserciti hanno avuto categorie di ufficiali corrispondenti a
quella dei nostri quadri di complemento. Tutt'oggi anche la
categoria del complemento (sono inseriti anche gli appartenenti ai
ruoli non direttivi e non dirigenti) costituisce la grande riserva
delle Forze Armate in caso di mobilitazione e per il completamento
di Comandi ed enti territoriali che sono chiamati a continuare a
funzionare ininterrottamente con maggiore intensità.
2. Le funzioni
Allo stato, la categoria del complemento rappresenta
l'espressione di pace per ufficiali/ruoli non direttivi e non
dirigenti ai quali il grado è conferito unicamente sul fondamento
del generale vincolo di soggezione che impone al cittadino di
fornire determinate prestazioni militari allo Stato; prestazioni
che sotto un aspetto puramente giuridico costituiscono anche un
diritto del cittadino stesso. Al riguardo, occorre evidenziare che
il rapporto del grado, anche nelle varie posizioni di congedo,
resta ed opera indipendentemente dalla effettiva prestazione delle
attività che ne costituiscono l'oggetto, dà luogo a concrete
manifestazioni anche nella posizione di congedo illimitato.
Manifestazioni però che, essendo carente la concreta prestazione di
servizio, sono circoscritte a quelle strettamente inerenti al
possesso del grado, nonché alle altre indispensabili per
l'eventuale attuazione.
I citati richiami temporanei d'autorità sono disposti con atto
amministrativo del Capo dello Stato (D.P.R.), mentre quelli con il
previo consenso dell'interessato sono disposti con decreto
ministeriale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Tale concerto non è necessario qualora il richiamo è
disposto per sopperire a deficienze organiche di carattere
transitorio. Il richiamato in servizio è impiegato in incarichi
compatibili con l'età e le condizioni fisiche.
Specificatamente la categoria del complemento, come prima
accennato, è destinata a completare i quadri di ciascuna Forza
armata e comprende, oltre quelli nominati in tale categoria, anche
quelli che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o
rafferma sono collocati nella categoria stessa in applicazione
delle disposizioni di legge.
Il sottufficiale(1) di complemento ha, in tempo di pace, obblighi
di servizio fino al compimento del 64° anno di età(2).
Gli obblighi a carico sono quelli di prestare il periodo iniziale
di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; di
quella prestazione/obbligo di tenere fede al giuramento prestato,
soggezione al potere disciplinare dello Stato, obbligo di
rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo, come
disposto dal co. 2, art. 46 della L. n. 599/1954.
3. La disciplina giuridica
La L. n. 599/1954(3), che ha disegnato lo stato giuridico dei
sottufficiali delle Forze Armate, distingue fra quelli in congedo
la categoria di "sottufficiali di complemento", oltre a quelli
dell'ausiliaria e della riserva. Tutti quelli in congedo non sono
ovviamente vincolati da alcun rapporto di impiego con la P.A., ma
sono soggetti solo ad alcuni obblighi residuali e prima
sintetizzati; chiaramente qualora si trovi in servizio temporaneo è
soggetto alle leggi e regolamenti vigenti, in quanto gli sono
applicabili. Il personale di queste categorie può essere richiamato
in servizio temporaneo d'autorità, nei casi tassativamente previsti
dalla legge e, può, col suo consenso, essere richiamato in servizio
anche oltre tali casi per qualsiasi evenienza:
- rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per
istruzione;
- frequentare i corsi di addestramento previsti;
- rispondere alle chiamate di controllo.
Mentre, in tempo di guerra, il sottufficiale di complemento,
ancorché abbia superato l'età prevista è costantemente a
disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in
servizio.
Al compimento del 64° anno di età il militare cessa di appartenere
alla categoria del complemento ed è collocato in congedo assoluto,
posizione che può raggiungere anche prima qualora sia riconosciuto
permanentemente inabile al servizio militare.
L'art. 43 del D. Lgs. n. 198/1995(4), meglio noto come "decreto sul
riordino dei ruoli", ha esteso la possibilità della nomina nel
complemento anche per gli Appuntati Scelti(5) ed i Brigadieri Capo
che ne fanno esplicita richiesta all'atto del loro collocamento in
congedo per limiti di età e cessati a domanda, successivamente al
1° settembre 1995. Hanno titolo a tale nomina coloro i quali (App.
Sc. / Brig. Ca.):
- domandano, con istanza da presentarsi prima del reale
collocamento in congedo, di ottenere il beneficio;
- abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a
riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio
prescritto;
- non abbiano riportato condanne o siano imputati in procedimenti
penali per delitti non colposi o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
- siano stati giudicati, dalla Commissione di Valutazione e
Avanzamento, "idonei";
- siano nella posizione della riserva(6);
- siano nella posizione dell'ausiliaria e producano dichiarazione
di rinuncia all'ausiliaria e al beneficio economico ad essa
connesso;
- non abbiano compiuto il 60° anno di età;
- non siano stati collocati in congedo assoluto per permanente
inidoneità al servizio militare.
Tali requisiti sono tassativamente stabiliti dalla ministeriale
della Difesa (applicativa del citato art. 43) che li ritiene, sulla
base della prassi sinora registrata, tassativi per accedere alla
nomina nel complemento.
4. La procedura valutativa
L'art. 33 della L. n. 212/1983 prevede espressamente che la
Co.V.A. è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli
appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadieri
di complemento; tale procedura è estesa ovviamente pure per la
nomina a maresciallo di complemento.
In particolare, la Co.V.A. esprime il rituale giudizio di
avanzamento, sulla base degli elementi risultanti dalla
documentazione personale di ciascun aspirante alla nomina a Vice
Brigadiere/Maresciallo di complemento(7). Il giudizio di idoneità
per la nomina nel complemento passa attraverso una procedura
valutativa (analogamente a quanto praticato per l'avanzamento nel
ruolo d'onore) meno rigorosa di quella adottata per il personale in
costanza di servizio. Comunque tale procedura comporta pur sempre
un giudizio di piena idoneità sulla base del curriculum vitae dello
scrutinando. In tale quadro, il giudizio di avanzamento degli
aspiranti alla nomina non si riduce ad un mero riscontro
dell'inesistenza di circostanze negative o di elementi impeditivi,
ma integra la valutazione di una vera e propria positiva idoneità
dello scrutinando a rivestire il grado superiore, da ispirare, come
prima indicato, a parametri di minore rigore rispetto a quelli
relativi a promozioni nei ruoli in servizio attivo, ma da non
vanificare in mera formalità, né da ridurre ad automatismo, il
procedimento di avanzamento. In merito, non è stata rinvenuta una
significativa giurisprudenza per interpretare la particolare
normativa. L'adozione del relativo decreto di promozione è di
competenza del Ministero della Difesa (Direzione Generale per il
Personale Militare) per i Marescialli, mentre è del Vice Comandante
Generale dell'Arma (ai sensi della determinazione dell'11 novembre
1994) per i Vice Brigadieri.
Col. CC Francesco Bonfiglio
Approfondimenti
(1) - Ai sensi dell'art. 53, co. 3, del D. lgs. n. 198/1995 e
s.m.i., le norme di legge e di regolamento in vigore che per
qualsiasi motivo fanno riferimento al personale "sottufficiali" si
approvano, per quanto compatibili ai ruoli "ispettori" e
"sovrintendenti".
(2) - L'art. 44, 1 co., della L. n. 212/1983 e s.m.i. prevede che
al 64° anno di età i sottufficiali sono collocati nella riserva od
in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica.
(3) - Ha sostituito il previdente testo unico delle leggi sullo
stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con
Decreto n. 1514 del 15 settembre 1934.
(4) - L'art. 16 della L. n. 397/1968 prevedeva già la nomina a vice
brigadiere di complemento degli appuntati scelti e dei carabinieri
in possesso di determinati requisiti. La norma è stata abrogata
dall'art. 45 del D. Lgs. n. 198/1995.
(5) - Sino al 1995 era prevista la possibilità della nomina nel
complemento per i carabinieri scelti e carabinieri art. 16 della L.
n. 397/1968, abrogato dall'art. 45, D. Lgs. n. 198/1995.
(6) - Nella categoria sono inseriti tutti i sottufficiali che
cessano dal servizio permanente.
(7) - Attualmente le istanze pervengono, dai Cdi di Corpo,
direttamente alla Co.V.A. con la documentazione personale.
L'istanza è sempre corredata dai pareri della linea gerarchica, che
non sono espressamente previsti (in caso di discordanza potrebbero
essere oggetto di un possibile contenzioso) in quanto, sulla base
della disposizione di legge sull'avanzamento, la Co.V.A. deve
valutare lo scrutinando esclusivamente sulla base della
documentazione personale (documentazione caratteristica e
matricolare), senza lasciarsi condizionare da altri
elementi.
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