
Stefano Lupi
Tenente Colonnello dei Carabinieri
Comandante Provinciale di Trento

Renzo Tovazzi
Capitano dei Carabinieri
Comandante della Compagnia di Rovereto (TN)
1. Le associazioni criminali
di nuova emersione
Una corretta disamima del fenomeno in argomento non può
prescindere da un'attenzione sulle origini dello stesso, già a
partire dalle manifestazioni di più antica memoria. La collocazione
temporale del fenomeno del "banditismo", inizialmente definito
latrocinium(1), quale forma archetipale della "criminalità
organizzata", viene fatta risalire addirittura al protomedioevo,
quando in tutta Europa imperversavano le bande di latrones.
In particolare, la penisola italica, suddivisa e frammentata in un
caleidoscopio di stati e staterelli, può essere definita la patria
del banditismo che raggiunse il suo acme nel tardo Rinascimento,
quando l'affermazione dello Stato moderno e la conseguente crisi
delle feudalità e della nobiltà, diedero nuove occasioni alla
criminalità organizzata(2).
Invero, pochi territori dell'Europa antica possono vantare il
primato di essere rimasti esenti dal banditismo - brigantaggio,
anche se l'attecchimento è più "patrimonio" del nostro Stato.
Si tratta della genotipia, il filo invisibile che unisce la antica
delinquenza con quella attuale, il medesimo DNA; mutano solo le
tecniche, le metodologie, gli obiettivi.
Mentre in tutti gli altri Stati europei interessati dal fenomeno si
assiste alla nascita del banditismo e, conseguentemente alla
repressione dei governi, ad una progressiva regressione, in Italia
il risultato è esattamente il contrario: il radicamento
endemico.
Non è facile individuare storicamente il momento in cui le
scorrerie e le razzie dei latrones assumono una diversa fisionomia,
una dimensione più estesa e perciò più pericolosa. Quando è
avvenuta, dunque, la trasformazione tra l'aggregazione
delinquenziale attorno alla carismatica figura del "bandito" e le
moderne "associazioni"? La risposta non è ovvia né sicura. Certo è
che il radicamento dei fenomeni criminali trova una ragione anche
territoriale.
Il meridione d'Italia nei secoli è stato abituato a subire le
occupazioni e le dominazioni di popolazioni straniere, le quali
hanno avuto il solo interesse di trarre vantaggio economico. Così
come non è da escludere che la nascita delle associazioni mafiose o
camorristiche sia stata stimolata da un contesto in cui
l'associazionismo segreto era abbastanza diffuso, con la presenza
di soggetti come la Carboneria e la Massoneria, ovvero le
sollevazioni popolari in Sicilia durante l'Ottocento, che vedono
fianco a fianco vari attori, tra cui le nascenti o già consolidate
associazioni mafiose. Come pure le squadre popolari che agiscono
nelle rivolte del XVIII e XIX secolo hanno una doppia anima: uno
spirito di ribellione che porterà alla nascita dei movimenti
popolari in lotta per il cambiamento e un'esigenza di mobilità
sociale che porterà anche all'arruolamento nei gruppi
mafiosi(3).
Non ci è qui permesso di sostenere che sia esistita una linea
diretta tra Carbonari e Cosa Nostra, eventualmente utilizzando i
Beati Paoli(4) quale testa di ponte, ma ci è consentito affermare
che essa è un'eredità proveniente dal percorso della storia. Così
come è evidente che l'oscillazione delle politiche criminali
adottate dall'autorità di polizia è stata determinata in un
rapporto di stretta connessione con i giochi della politica e dal
rapporto del governo con i vari protettori.
L'ascesa al potere nelle gerarchie mafiose, già allora consentiva
l'ingresso nella società "bene". A ben vedere si individuano, fin
dalle origini, i caratteri tipici di una moderna associazione
criminale: la funzione di protezione che garantisce ed allo stesso
tempo ostacola le attività economiche; l'utilizzo del delitto come
mezzo di controllo del territorio e delle popolazioni; la
perpetuazione dello strapotere territoriale della cosca mafiosa;
una solida organizzazione verticistica; il rapporto organico con il
potere politico e sociale, cioè la ramificazione nei gangli delle
istituzioni e della comunità. L'evoluzione che ne è seguita è il
frutto di una serie di eventi storico-politici, che trovano
nell'unificazione il punto di maggiore evidenza. Ma un altro
aspetto non può essere sottaciuto.
Tutte le fonti rivelano che subito dopo l'Unità d'Italia, la mafia
non è in grado di condizionare le scelte politiche in Sicilia, né
tanto meno quelle del Governo nazionale, ma è essa stessa
"strumento" nelle mani di "altri", di cui si servono per fare
affari. In altre parole, i "mafiosi" seguono le politiche altrui
per le quali vengono arruolati. Nel 1866, partecipano alla c.d.
rivolta del "sette e mezzo", prima manifestazione ufficiale per il
fallimento del Governo nazionale, evento che non viene valutato
attentamente dai politici dell'epoca per le implicazioni ad essa
connesse, ove è evidente un utilizzo strumentale dei
"mafiosi".
L'affermazione della struttura criminale, si osserva, è data dalla
progressiva sedimentazione di un coacervo di elementi soggettivi ed
oggettivi che portano al "successo" della stessa. Si può dunque
parlare di mentalità, di tolleranze, di incapacità, di collusioni e
soprattutto di interessi quali fattori costitutivi. E su di essi si
costruisce il "potere mafioso".
Anche a Napoli si è assistito ad uno stato di lenta trasformazione
dalle prime manifestazioni banditesche ad una più articolata forma
di criminalità, quale è la Camorra.
Gli strascichi di una politica di soffocamento economico portata
avanti in epoca di dominazione Spagnola, la parentesi francese,
fino al Regno delle Due Sicilie dei Borboni, sono i passaggi
storici attraverso cui si sfocia all'Unità d'Italia. Basti pensare
che dopo l'unificazione e fino al 1946 - quando in Italia cade la
Monarchia - in tutto il meridione la casta politica dominante è
quella dei nobili che occupa pressoché tutte le cariche pubbliche
più importanti ed è proprietaria di quasi il 90% della terra. Solo
venti anni più tardi, ai nobili decaduti rimarrà il 27% delle
proprietà terriere. Ciò per significare come le ipotesi poco sopra
avanzate, di un utilizzo strumentale dei mafiosi a beneficio di
altri, trova un certo livello di riscontro.
Non va dimenticato, infatti, il fenomeno delle "gabelle", quale
sistema di controllo delle terre e della produzione con metodo
"usurario - criminale". Un sistema che tra l'altro induce molte
persone ad emigrare verso altri Stati: dal 1880 al 1913 ben 800.000
abbandonano la Sicilia. Nel 1890 (anno di nascita del Partito
Socialista italiano), i lavoratori siciliani ed in primo luogo i
braccianti aderiscono al socialismo e lottano per cambiare questo
stato di cose.
Il Governo intravede in loro una massa di manovra, una forza
politica che addirittura può stroncare il sistema mafioso
dell'economia siciliana.
Ma la risposta mafiosa non tarderà ad arrivare.
Campieri, guardiani, curatoli, sono in prima fila a sparare contro
le manifestazioni socialiste ed a provocare veri e propri eccidi.
Sono gli anni di Giolitti, in cui i legami politici fra classe
dominante e mafiosi diventano più personali, diretti, pubblici, di
colleganza(5).
Nel secondo dopoguerra, l'espansione territoriale e i primi
"affari" condotti in comune fra mafia siciliana e camorra
napoletana determineranno una accelerazione nel processo di
radicamento della criminalità organizzata in buona parte del
territorio nazionale.
Al termine "mafia", in tutte le sue possibili derivazioni e
dislocazioni territoriali, è ormai universalmente riconosciuto il
significato di organizzazione criminale, ma le analisi moderne
tendono a superare il concetto stesso e lo inquadrano come una
"organizzazione di potere", evidenziando come la sua principale
garanzia di esistenza non stia tanto nei proventi derivanti dalle
attività illegali, quanto nelle alleanze e collaborazioni con
funzionari dello Stato, in particolare il mondo politico, nonché
del supporto di certi strati della popolazione.
Questo elemento, oltre ad essere stato analizzato più volte nel
corso della presente esposizione, risulta recepito come elemento
costitutivo della organizzazione stessa, la cui sopravvivenza è
spesso garantita da legami di tale natura.
In questi ultimissimi anni, poi, la progressione criminale ha
assunto rilievi di grande preoccupazione, a causa della proiezione
internazionalistica. Nel mondo degli affari illeciti,
tradizionalmente ristretti nell'ambito del traffico di sostanze
stupefacenti e di armi, estorsioni ed usura, vi è stata la scoperta
di nuovi "mercati", di forte attrattiva economica, quali la
prostituzione e l'immigrazione clandestina, che hanno fatto nascere
nuovi soggetti a struttura criminale appunto di caratura
internazionale.
Sono state individuate strette relazioni fra le "mafie" nazionali e
quelle estere, ad ulteriore dimostrazione delle difficoltà ad
affrontare un problema che ha ormai assunto dimensioni globali.
2. Le misure di prevenzione
personali
La ricorrenza di eventi di impronta criminale ha sempre
rappresentato uno dei punti salienti di intervento della gestione
politica in tema di sicurezza ed ordine pubblico. Regnanti o
governanti, nel passato e tanto più oggi, detentori della
responsabilità storica dello Stato, mai si sono potuti sottrarre
dall'affrontare le problematiche di forte impatto sulla
collettività.
Tanto più se connaturate all'instabilità dei rapporti sociali,
derivanti dalla destabilizzazione provocata da elementi
perturbatori.
Mentre, nei primi anni della nascita dello Stato modernamente
concepito, datazione fatta risalire al XVII sec., la risposta
poteva avvenire unicamente attraverso l'adozione di misure di segno
repressivo, in tempi attuali le istanze tese a garantire la tutela
dei molteplici diritti ed interessi della comunità, non possono
essere semplicemente demandate a provvedimenti legislativi
connotati dalla mera repressione, bensì devono assumere una diversa
dimensione ed esibirsi quale efficace rimedio preventivo.
La lettura storica consente di affermare che molto spesso la
tendenza è stata proprio quella di percorrere la strada della
sperimentazione, con ciò lasciando trasparire un'incapacità latente
di affrontare con le giuste armi il problema della criminalità
organizzata. Solo sul finire degli anni '50, del secolo scorso, si
assiste finalmente all'introduzione di una nuova metodologia di
contrasto.
Preso atto del fatto che in tale epoca non si è ancora presa
coscienza che la più importante e pericolosa associazione
malavitosa è la "mafia", la cui esatta dimensione e ramificazione è
pressoché sconosciuta, il legislatore adotta una normativa che non
colpisce più soltanto la libertà della persona, in seguito alla
commissione di un delitto, ma "anticipa" la commissione stessa del
reato.
L'emanazione della legge n. 1423, datata 27 dicembre 1956, recante
"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e la moralità pubblica", è il frutto di un mutamento
di rotta, chiaro segnale che la politica ha raccolto le
sollecitazioni promananti dagli organi investigativi e dalla
popolazione stessa ed è intervenuta finalmente con una legge
efficace. A distanza di anni dalla sua entrata in vigore, però, si
notano le inadeguatezze della norma, più che altro perché si tratta
di uno strumento scarsamente flessibile.
Nella realtà non impedisce la consumazione di reati, semmai produce
una serie di micro condanne a carico dell'individuo, non sempre
espiate, aumentando l'emarginazione del sottoposto. Una legge,
infine, che non manca tuttora di suscitare perplessità sotto il
profilo della compatibilità costituzionale (un principale
riferimento all'art. 27).
Ad ogni modo, è l'esordio di una nuova previsione legislativa che
ancora non contempla in sé la definizione di "mafia", ma che senza
dubbio rappresenta il primo tassello nella direzione di disvelare
un mondo fino ad allora "sconosciuto".
La concezione del nuovo strumento normativo è di grande portata
innovativa sia sul piano strategico/operativo sia da un punto di
vista prettamente ideologico. Esso, infatti, non colpisce più
l'autore del delitto ex post, in chiave repressiva, ma consente
all'autorità amministrativa del Questore, oltreché all'autorità
giudiziaria, la possibilità di applicare una serie di limitazioni
della libertà personale(6), secondo una gradazione basata
sull'indice di "pericolosità sociale" dell'individuo, desunta da
comportamenti al limite della rilevanza penale, come detto in
funzione anticipatoria della commissione di delitti, la cui
dimostrazione risulta molto più agevole rispetto alla prova
processuale. La frequentazione con personaggi notoriamente
criminali, ad esempio, viene ad essere un valido parametro di
valutazione per la possibile applicazione di una delle dette
misure. Ma viene applicata anche ai vagabondi, agli oziosi, ai
mendicanti, ai proclivi al reato. La ratio della norma è quella di
realizzare una cintura di sicurezza, una sorta di isolamento del
soggetto a "rischio" verso l'ambiente criminale o potenzialmente
tale. Si crea in questo modo un sistema parallelo fondato sulla
coesistenza, da un lato della più tipica strategia della
repressione dei comportamenti criminali conclamati e dall'altro
l'anticipazione della commissione del delitto determinando uno
stretto controllo quotidiano sulla persona.
Per parlare esplicitamente di "mafia" occorre attendere ancora
qualche anno, esattamente il 31 maggio 1965, data di emanazione
della legge n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia". Il
legislatore del tempo ha inteso adattare, modificando ed integrando
ciò che era stato previsto dalla legge 1423/1956, al fenomeno
peculiare mafioso, compiendo la scelta politico-criminale di
arginare il problema lottando sulla prevenzione dello stesso, quasi
a voler minare le basi delle organizzazioni mafiose, difficili da
estirpare poiché notoriamente protette da uno spesso strato
omertoso.
La mafia è vista come organizzazione parastatale, in grado di
supplire allo Stato stesso. è la celebrazione di un atto di
coraggio del governo, di ampio significato politico. Tale legge si
inquadra nella normativa sulle misure di prevenzione, i cui
destinatari sono esclusivamente "i sospettati mafiosi". Nei fatti,
la situazione ambientale dell'epoca è destinata ad assumere
connotazioni di vera emergenza, a causa della dura contrapposizione
fra Stato e anti-Stato; il clima socio-politico proietta ad un
nuovo intervento delle Istituzioni.
La legge del 1965, certamente apprezzabile sul piano squisitamente
promozionale, però, non si spinge ancora ad affermare con certezza
l'esistenza del fenomeno mafioso, inserendolo come soggetto
autonomo nel diritto sostanziale. Questa teoria trova l'avallo
della Commissione parlamentare antimafia del 1973, che sostiene:
"…per applicare le misure di prevenzione non occorrono prove sicure
di colpevolezza in ordine ad un fatto determinato, ma basta una
generica pericolosità sociale desumibile dalla stessa personalità
del soggetto e da situazioni concrete. Inoltre le più gravi tra le
misure preventive, allontanando il mafioso dal proprio ambiente,
riescono a spezzare le trame invisibili e sotterranee che solo nel
proprio ambiente egli è in grado di tessere e a troncare le catene
di omertà, di connivenza, di complicità e di delittuosi e quindi
discutibili rapporti. Infine i mafiosi non temono tanto la sanzione
penale, sia per una falsa concezione del coraggio, del prestigio e
dell'onore personale, per cui il carcere accettato con fatalistica
rassegnazione senza tradire i complici contribuisce ad accrescere
verso il detenuto sentimenti di rispettosa ammirazione; sia perché
dal carcere, sito quasi sempre nella stessa zona dei delittuosi
trascorsi, è possibile mantenere contatti con la propria famiglia e
con la propria cosca e spesso continuare a tessere le fila di altre
criminose imprese; sia ancora di più, perché essi ritengono di
poter sfuggire alla pena, fidando sulla omertà dei testimoni, i
quali non osando deporre contro di loro, fanno venire meno le prove
di colpevolezza. …omissis… i mafiosi temono molto di più le misure
di prevenzione, appunto perché ne recepiscono la maggiore
efficacia, per la possibilità di una più facile ed immediata
applicazione e per l'effetto che esse possono comportare di un
allontanamento degli indiziati dal proprio ambiente".
Su queste basi di politica-criminale si fondano le soluzioni di
contrasto al fenomeno mafioso. Invero, sul punto, alcune critiche
alla legge da sempre sostengono che estirpare il mafioso dal
proprio ambiente, per trasferirlo in altre parti del territorio, ha
determinato l'esportazione e la diffusione del problema in più
parti d'Italia, fino ad allora esenti da qualsiasi contatto con
fenomenologie analoghe. Un riscontro che è innegabile da un punto
di vista oggettivo. La mafia è potuta nascere e crescere solo sulla
base di un ben determinato humus, rappresentato da un coacervo di
condizioni economiche, mentalità, tradizione storica, ecc., tutte
necessariamente compresenti.
Appare sostenibile la tesi per cui, al contrario, l'allontanamento
di un soggetto dalle proprie radici, almeno in via tendenziale e
generale, accompagnato dalle difficoltà di inserimento in un
tessuto sociale sufficientemente impermeabilizzato, porta
l'interessato davanti ad un bivio: la redenzione ovvero la
prosecuzione sulla strada dell'illegalità. Per fare questo, però,
si deve scontrare con l'assenza delle "materie prime" da cui
attingere la forza per insediare un nuovo movimento
malavitoso.
Le percentuali statistiche di diffusione sull'intero territorio
nazionale, sembrerebbero testimoniare a favore di quest'ultima
analisi. Infatti, le più grandi organizzazioni criminali di stampo
mafioso sono sempre ben attestate nei luoghi di origine. Gli
arresti dei potentissimi boss mafiosi Totò Riina e Bernardo
Provenzano, avvenuti nelle rispettive località di nascita, danno
forza alla teoria per cui solo nel proprio ambiente il mafioso può
vivere. Per quanto concerne, infine, le propaggini ed i
collegamenti in ogni altra parte d'Italia, d'Europa e nel mondo,
esse non sono altro che il frutto di una realtà tecnologica che ha
eliminato le distanze territoriali. La difesa d'ufficio a favore
delle misure preventive è anche il frutto di una praticata
sperimentazione sul campo del relazionante, che ha potuto
verificare nella quotidianità il grado di effettività delle
medesime sui soggetti colpiti da provvedimenti di esilio dalle
proprie aree di provenienza. La recisione dei canali
interrelazionali ed il distacco dal proprio ambiente sono misure
percepite in maniera oltremodo afflittive da parte dei destinatari.
Il carcere, paradossalmente, talvolta non riesce ad incidere in
modo così penetrante sulla psicologia dell'individuo, laddove si
consideri che all'interno di tale struttura sono mantenuti
pressoché inalterati gli equilibri di potere e di connivenze. Non a
caso è stata emanata la nota legge 26 luglio 1975, n. 354, recante
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà"(7).
3. Legge "Rognoni - La Torre". In
particolare l'art. 416 bis
Dalla lettura del Codice Rocco, entrato in vigore nel lontano
1930 ed ancora operante, nonostante diversi interventi di
aggiornamento, si nota inevitabilmente l'assenza di ogni previsione
di fattispecie inquadrabili in un contesto di illegalità
riconducibili al fenomeno mafioso.
L'astrazione dall'impianto codicistico di una materia tanto
delicata è confermata anche in tempi più recenti.
Nello Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo
codice penale(8), talune incriminazioni (mafia, armi, stupefacenti)
rimangono affidate alla legislazione speciale, perché la lotta a
tali fenomenologie è direttamente influenzata dalla contingenza dei
tempi, per poter essere formalizzate in un codice a chiara
vocazione di stabilità. La capacità di modificare la propria
struttura criminale obbliga anche gli apparati investigativi e
giudiziari ad avere a disposizione una normativa caratterizzata
dalla dinamicità: cioè la adattabilità immediata della risposta in
termini di confronto con il repentino mutamento della realtà
criminosa. Pertanto, per evitare una cristalizzazione nel codice
penale di norme che con il tempo divengono inefficaci, la
prospettiva è quella della decodificazione in materia di lotta alla
criminalità di stampo mafioso e di terrorismo(9).
Solo sul finire degli anni settanta, in un clima di forti tensioni
sociali, culminati con una serie di avvenimenti tragici legati a
fatti di sangue, riconducibili ad organizzazioni criminali ed al
terrorismo, il legislatore è stato indotto a dotarsi di specifici
strumenti legislativi e ad emanare alcune normative, a spiccato
senso repressivo, ma anche contenenti aspetti di carattere
premiale, chiaramente finalizzate a contrastare e sconfiggere tali
fenomeni. Con tali soluzioni, sempre considerando la situazione di
emergenza in cui si trovava il Paese, si è cercato di superare
l'inadeguatezza degli strumenti di lotta al crimine, all'epoca
prettamente ispirati da una logica punitiva, ricercando le
fondamenta stesse dei diversi fenomeni criminosi, sulle quali
operare una mirata azione di recisione, fra "centro e
propaggini".
Il 15 dicembre 1979, è stato emanato il decreto legge n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
contenente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica. In particolare, l'art. 4 di questa legge,
esprime con la massima evidenza l'intento "premiale", che
testualmente recita: "per i delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto
disposto nell'art. 289 bis del codice penale, nei confronti del
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o
la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da
quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla metà". Successivamente, si deve
registrare l'emanazione di una delle più importanti leggi in tema,
la n. 304 datata 29 maggio 1982, recante "Misure per la difesa
dell'ordinamento costituzionale". Anch'essa assunta quale
metodologia di contrasto alle manifestazioni criminali di spessore,
attraverso lo strumento della premialità, in un superamento del
concetto fino ad allora imperante basato sulla strategia: crimine =
repressione.
Lo Stato, pur senza abdicare dalla sua funzione/prerogativa di
contrastare ogni forma di illegalità, tanto più se destinata a
scardinare l'assetto stesso delle istituzioni democratiche, ricerca
il raggiungimento della finalità della pace sociale, non più
attraverso una bieca repressione, bensì percorrendo le strade dello
"smembramento" delle associazioni criminali ed eversive,
perseguendo poi l'obiettivo di un recupero dei singoli alla
pacifica convivenza.
All'art. 1, della legge 304/1982, è prevista la non punibilità per
coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati
previsti dagli articoli 270, 270 bis, 304, 305 e 306 del codice
penale e, non avendo concorso alla commissione di alcun reato
connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della
sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati
disciolgono o determinano lo scioglimento dell'associazione o della
banda, o recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o
dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o
abbandonano le armi e forniscono, in tutti i casi, ogni
informazione sulla struttura e sull'organizzazione della
associazione o della banda.
Una dissociazione che deve essere basata su un comportamento
fattuale di effettivo abbandono dell'organizzazione terroristica. è
più che evidente il messaggio "premiale" che accompagna il corpo
normativo, i cui destinatari sono chiaramente i più diretti
componenti dell'attività criminale, così contrastata.
Non di meno il successivo art. 2, citata legge, "sostituisce" la
pena dell'ergastolo con una pena detentiva, nel massimo di 15 anni
se, durante la celebrazione del processo, gli imputati rendono
"piena confessione" e si adoperano affinché le conseguenze dannose
o pericolose dell'attività criminale siano eluse o limitate.
Un impianto normativo, dunque, che punta direttamente all'individuo
ed alla sua capacità di redimersi. Un complesso di norme che hanno
"causato un profondo mutamento nell'acquisizione e nella
valutazione della prova, che ha determinato un guasto irreversibile
nel sistema, guasto che è andato oltre l'emergenza e che si è
inserito, ormai come fisiologico, nel processo penale"(10).
La vera svolta avviene dopo quasi vent'anni dalla ormai nota legge
575/1965, il 13 settembre 1982, viene varata la legge 646, meglio
nota come "Rognoni - La Torre". Con la legge 646/1982, il
legislatore ha operato una scelta di politica criminale ben
precisa: la previsione di efficaci e specifiche misure repressive
nei confronti del fenomeno associativo di stampo mafioso, in
particolare innovando il codice penale. Gli organi investigativi e
giudiziari sono stati forniti di vere e proprie fattispecie
incriminatorie e di conseguenza strumenti molto più penetranti
delle misure di prevenzione, ancorché molto importanti.
Nel merito, assume prioritaria importanza la previsione normativa
di un apposito reato di "associazione di stampo mafioso", con la
conseguente definizione normativa del fenomeno, in larga parte
influenzata dalla giurisprudenza formatasi sulla legge 575/1965.
Recita, infatti, l'art. 1 della citata legge: "Dopo l'articolo 416
del codice penale, è aggiunto il seguente: art. 416 bis,
Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione
di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da tre a sei anni, …omissis…".
Nel Codice Penale, dopo lungo travaglio, viene finalmente inserita
la tanto agognata definizione di fisionomia criminalistica
tipicizzata, quale "Associazione a delinquere di stampo mafioso".
Un'associazione punita in quanto tale, a differenza ed in aggiunta
alla c.d. "Associazione semplice finalizzata a…" di cui all'art.
416 del codice penale.
L'oggetto giuridico tutelato è il pericolo per l'ordine pubblico
che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa
con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per
sé allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli
delitti. I membri cioè, se ritenuti appartenenti, a qualunque
titolo, ad una struttura criminale avente caratteristiche
"mafiose", sono perseguiti penalmente. Lascia, semmai, perplessi la
tenuità della pena comminata, che permette il solo arresto
facoltativo, nell'ipotesi di cui al primo comma, che si riferisce
alla sola "partecipazione", imputando all'apprezzamento
dell'autorità giudiziaria la valutazione e l'approfondimento sul
grado di effettiva "appartenenza".
La legge, molto opportunamente, non si limita a prevedere una
mirata azione di contrasto nei confronti della sola "mafia" - che
avrebbe causato non pochi problemi applicativi nei confronti delle
altre "mafie" - ma si orienta a colpire ogni formazione criminale,
"comunque localmente denominata". è il chiaro segnale che lo Stato,
in tutti i suoi apparati appositi, ha la conoscenza che sul
territorio sono operanti, per struttura e metodologia, diverse
figure criminali assimilabili alla mafia e che per tale ragione
devono essere contrastate del pari.
Brevemente riassumendo, le linee di tendenza espresse dall'impianto
della novella del 1982, sono le seguenti:
- introduzione del reato associativo di cui all'art. 416 bis,
profondamente innovativo rispetto alle precedenti stesure;
- il fenomeno "mafia" non è ristretto ad ambiti territoriali
predeterminati, ma si attaglia a manifestazioni criminali
generalmente assimilabili;
- contrasta quei reati di infiltrazione criminale nell'economia
lecita, locale o nazionale;
- previsione dei reati ostacolo basati sulla violazione di
procedure amministrative.
Dopo l'inserimento del 416 bis si giungerà, sulla scorta di
un'ulteriore analisi delle sfaccettature mafiose, alla previsione
nel 1992 di un 416 ter, che prende di mira il fenomeno del c.d.
"voto di scambio", rappresentativo di una prassi che mette in luce
un connubio fra mafia e politica. Questa normativa, di carattere
non associativo, bensì di natura plurisoggettiva, colpisce la mafia
nei suoi intrecci con la politica e le amministrazioni
locali.
Per completare lo studio della panoramica dei provvedimenti
legislativi caratterizzati dall'introduzione di una nuova filosofia
repressiva, trova conferma l'emanazione della legge 18 febbraio
1987, n. 34, recante "Misure a favore di chi si dissocia dal
terrorismo", che riprende il filo logico introdotto dalla legge
304/1982, analizzando l'effettività del "comportamento
dissociativo" di colui che faceva parte di una struttura criminale
finalizzata al terrorismo od all'eversione, attraverso parametri di
valutazione quali: ammissione delle attività criminali svolte -
comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il
permanere del vincolo associativo - ripudio della violenza come
metodo di lotta politica.
Per rendere effettiva la legislazione antimafia, lo Stato ha creato
apposite strutture investigative e giudiziarie, incaricate di
affrontare con scientifica strategia ogni associazione di tipo
mafioso. Nel 1992, con la legge 7 agosto, n. 356, viene istituita
la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), organo a componente
mista fra le forze di polizia Arma dei Carabinieri, Polizia di
Stato e Guardia di Finanza, che affianca la superprocura della
Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), nelle indagini sui reati di
mafia.
Le funzioni sono quelle di coordinamento a livello nazionale di
tutte le attività investigative indirizzate a contrastare il
fenomeno mafioso: dirige le Direzioni Distrettuali Antimafia,
collocate presso le Procure della Repubblica dei capoluoghi di
provincia. Infine, il 1 ottobre 1996, con legge n. 509, è istituita
la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia. Organo
bicamerale, composto da 25 deputati e 25 senatori, nominati dai
Presidenti di ciascuna Assemblea, con compiti di verifica
sull'applicazione delle leggi di contrasto alla criminalità
organizzata, di accertamento sulla congruità delle norme esistenti
in materia ed eventualmente proponendone modifiche e di relazione
sull'attività svolta(11).
4. L'art. 41 bis, il "carcere
duro"
In una rassegna che si propone di individuare ed analizzare gli
strumenti repressivi o premiali che si sono succeduti nel tempo,
quali mezzi destinati a contrastare le forme più strutturate di
criminalità, si rende necessario dover dedicare qualche attenzione
alla conoscenza del carcere. Luogo, strumento, istituto, mezzo,
diverse sono le possibili accezioni e definizioni caratterizzanti
questa struttura.
Di fatto rimane che il suo scopo principale è stato da sempre
quello di privare della libertà personale (bene di assoluto valore)
l'individuo criminale, tentandone se possibile un recupero.
Ripercorrere quella che è stata l'evoluzione del carcere, esula
dalla presente esposizione, ma porre l'accento su alcuni aspetti,
consentirà di comprendere meglio la tesi alla fine qui
proposta.
A metà degli anni settanta, il carcere era ancora disciplinato dal
Regolamento penitenziario fascista, emanato nel 1931 dall'allora
Ministro di Giustizia Rocco, il quale non prevedeva alcuna misura
alternativa, mentre il codice penale prevedeva la liberazione
condizionale che, al più, si poteva considerare come un intervento
straordinario dall'alto, non molto dissimile dalla grazia. Nel
periodo 1968-1975 sono esplose numerose proteste dei detenuti che
chiedevano a gran voce una riforma penitenziaria.
A fronte di una ormai imminente rivolta, che avrebbe potuto
espandersi con forza dirompente in tutto il Paese, la prima
risposta dello Stato, i cui responsabili degli organi preposti non
hanno avuto la sensibilità di comprendere le reali dimensioni del
problema, si è concretizzata nella pura repressione, con
trasferimenti, internamenti nei manicomi criminali o addirittura
con il ricorso all'Esercito(12).
A sostegno delle rivendicazioni dei detenuti e delle lotte interne
al carcere, non bisogna dimenticare l'emersione e l'esplosione del
fenomeno terroristico, caratterizzante il contesto sociale
dell'epoca.
Un nuovo problema di ordine e sicurezza pubblica che, oltre ad
alimentare le forti tensioni nazionali, ha contribuito ad
incrementare la popolazione carceraria, determinando in questo modo
una differenziazione della sua composizione: da un lato i "detenuti
comuni" e dall'altro gli autoproclamati "prigionieri
politici".
Il carcere diveniva, sempre più, terreno fertile per le lotte
contro il sistema Stato. Nel merito risulterà importante l'attività
di proselitismo che veniva svolta all'interno, finalizzata ad
ottenere il riconoscimento di maggiori diritti e di "umanizzazione"
della pena. Le problematiche del carcere divennero una vera e
propria emergenza. Il Parlamento, in un clima quasi
pre-rivoluzionario ha, dunque, risposto con l'emanazione della
legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà". Questa legge è il risultato finale di un lungo
processo di revisione del sistema penitenziario, che si colloca nel
nuovo contesto socio-culturale, ispirato ai valori e ai principi
emergenti della Costituzione e dalle Convenzioni internazionali,
con l'introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai
principi di umanità e dignità della persona, in funzione
rieducativa(13).
Nella realtà dei fatti, i principi contenuti nella legge di riforma
hanno creato nei detenuti legittime aspettative, in parte deluse
per mancanza di personale e di strutture che hanno limitato la
portata applicativa delle innovazioni.
Realizzata la riforma, non erano però stati risolti i problemi
attinenti alla criminalità. Sono, invero, anni molto delicati per
l'intero sistema giudiziario ed ordinativo costituzionale, di
grande pressione derivante in modo particolare dalle aspettative
dell'opinione pubblica. Gli apparati dello Stato a ciò preposti,
magistratura e forze di polizia, inaspettatamente, si trovano
impegnati su un duplice fronte: da un lato il contrasto alla
criminalità comune ed organizzata e dall'altro costretti a subire
gli attacchi del terrorismo(14), poi culminati con il sequestro e
l'omicidio di Aldo Moro. Le strutture investigative e giudiziarie
erano così costrette, da un fuoco incrociato, a far fronte ad
inadeguatezza ed impreparazione, nonché assenza di una legislazione
"speciale", di cui si sentiva forte l'esigenza, che consentissero
di affrontare nella giusta misura lo stato di emergenza imperante
in quegli anni. La lenta presa di coscienza del legislatore, ha
portato nel tempo all'adozione di misure ad hoc, finalizzate a
fornire gli organi competenti di strumenti adeguati. Nascono le
azioni sotto copertura, vengono attivati uffici di direzione e
coordinamento delle indagini, si opera una selezione del personale
con compiti investigativi esclusivi.
Emerge la filosofia del controllo del territorio, fino ad allora
relegata in un ambito secondario.
Sul fronte legislativo vedono la luce alcuni provvedimenti
"antiterrorismo", quali l'obbligo di denuncia di acquisto o
cessione degli immobili, la nuova legge sulle armi ed altri ancora.
Solo a titolo di citazione, di particolare rilievo devono essere
considerate sul tema due leggi. La prima, la legge 29 maggio 1982,
n. 304 recante "Misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale", che introduce il sistema della "non punibilità" e
della "collaborazione" per chi, avendo fatto parte di una banda od
un'associazione con finalità di terrorismo, si adopera per
determinare lo scioglimento o la recessione dall'accordo criminale
e collabora con la giustizia per la cattura di uno o più autori di
reati commessi per la medesima finalità. Mentre la seconda è la
legge 18 febbraio 1987, n. 34 recante "Misure a favore di chi si
dissocia dal terrorismo", che introduce una normazione premiale per
colui che, attraverso comportamenti inequivocabili, assuma una
condotta di dissociazione dal terrorismo.
Per il "dissociato" è prevista l'applicazione di una sanzione
penale di favore, consistente nella commutazione o nella
diminuzione delle pene comminate. Una normativa che sicuramente
apre una linea di credito verso coloro che intendono "ravvedersi"
dei propri crimini ma che, a differenza della precedente, non
stimola adeguatamente l'intenzione di "denunciare" i
corresponsabili delle proprie azioni delittuose.
Ad ogni buon conto, tutte queste iniziative porteranno benefici
effetti, tanto che alla fine degli anni '80 le diverse
organizzazioni terroristiche operanti sul territorio nazionale, con
prevalenza sull'asse Roma - Bologna - Milano, con forti
propagazioni anche nel Veneto, saranno individuate ed
azzerate.
Purtroppo, mentre lo Stato riesce a scardinare quelle forme di
criminalità politica, altrettanto non conclude nei confronti della
criminalità organizzata che anzi si articola sempre più e sempre
meglio, tanto da invadere gli stessi gangli del potere
pubblico.
I magistrati titolari delle indagini sulle organizzazioni mafiose
chiedono interventi legislativi destinati a colpire su diversi
livelli le strutture malavitose. Sul piano dell'ordinamento
penitenziario è avvertita l'esigenza di poter circoscrivere
l'individuo detenuto, recidendogli ogni contatto con
l'esterno.
Sarà il principio ispiratore del ben noto art. 41 bis, emanato con
la legge 663/1986. Una legge che ha dato i suoi frutti, fortemente
avversata dai capi-clan.
La testimonianza di questa affermazione proviene direttamente dalle
stragi mafiose che nel 1993 hanno colpito Roma, Firenze, e Milano,
ritenute verosimilmente la risposta della mafia all'adozione della
misura restrittiva, comunemente definita il regime del "carcere
duro", introdotta appunto dall'art. 41 bis, della legge 354/1975.
Questa norma, fortemente voluta dal Giudice Giovanni Falcone,
prevede misure di detenzione speciali finalizzate ad estraniare il
soggetto mafioso da tutti i collegamenti con l'esterno. Era stato
infatti provato, attraverso mirate indagini di polizia giudiziaria,
che il mafioso rinchiuso in un regime penitenziario "ordinario",
purtroppo malfunzionante, non aveva alcuna difficoltà a trasmettere
all'esterno i propri ordini, le proprie richieste, i propri
progetti criminali.
Un consolidato sistema di relazioni, soprattutto attraverso i
famigliari, che non ha mai impedito al soggetto detenuto di
svolgere una parte attiva nella vita criminale di cui faceva parte.
Questo nuovo istituto, invece, è nato con il primario obiettivo di
recidere ogni legame verso il mondo delinquenziale. Nei fatti,
l'art. 41 bis non è stato mai applicato nella sua completa
severità, politica che sarebbe dovuta essere seguita soprattutto
dopo le stragi di Capaci e di Via d'Amelio, dove hanno perso la
vita i due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Falcone e
Borsellino.
è risultato, infatti, che i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano,
condannati all'ergastolo in Cassazione per le stragi del 1993 e
sottoposti al regime del 41 bis, sono riusciti a far uscire dal
carcere il proprio "seme" così consentendo alle mogli di
proliferare.
Ma, nonostante qualche "smagliatura", questa norma non è mai
piaciuta agli esponenti mafiosi ed hanno cercato in ogni modo di
contrastarla(15), con qualche "risultato". Nei primi giorni di
novembre del 1993, poco dopo il fallito attentato allo Stadio
Olimpico(16) a Roma del 31 ottobre dello stesso anno, ben 130
mafiosi hanno beneficiato della tramutazione della detenzione di
cui all'art. 41 bis, al trattamento carcerario ordinario. Più oltre
in questa esposizione sarà affrontato il tema dello "stato di
salute" delle mafie, nel quale sarà di nuovo fatto cenno all'art.
41 bis, in particolare citando alcuni fatti di cronaca, che hanno
visto protagonisti alcuni capi mafia, allorquando sono state
avviate iniziative di lotta e di protesta dura contro questo
istituto giuridico. Il segno evidente e tangibile della validità
dello stesso.
5. I "pentiti": immagine di un passato
riflesso
Parallelamente al tema poco sopra affrontato, si impone
all'attenzione degli operatori investigativi e giudiziari un altro
istituto, rivelatosi di grande importanza strategica nella lotta
alla criminalità organizzata, la notoria "legge sui pentiti"(17),
emanata con Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante "Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e
per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano
con la giustizia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15
marzo 1991, n. 82, in seguito ulteriormente modificata dalla legge
13 febbraio 2001, n. 45.
In quegli anni si assiste, infatti, alla rivalutazione di una
normativa figlia delle norme antiterrorismo in chiave antimafia,
una disciplina premiale per quanto riguarda la collaborazione dei
c.d. "pentiti"(18) con lo Stato.
Un percorso non esente da difficoltà, contrasti, polemiche che
comunque sfocia nel citato provvedimento legislativo che, in
estrema sintesi, prevede "attenuanti" per i "collaboratori di
giustizia".
Inizialmente riconosciute con una certa "magnanimità" ed in
seguito, in conseguenza di alcuni episodi negativi che hanno
investito i beneficiari del "premio", riconsiderate in chiave
restrittiva.
In buona sostanza, lo Stato, sia nelle misure antisequestro sia in
quelle antimafia, per limitare ulteriori danni, rinuncia a
comminare le pene più gravi previste per il reato già commesso,
applicando quelle minori nel caso in cui uno dei correi desista
volontariamente dal conseguire lo scopo prefissosi e si adoperi
attivamente o per far riacquistare la libertà al sequestrato prima
del pagamento del riscatto, o per consentire la cattura degli
elementi più pericolosi.
Ma perché lo Stato, nella pressante esigenza di fronteggiare la
criminalità, "scende a patti" con il delinquente? Perché si è reso
necessario "premiare" assassini, trafficanti, terroristi, scambiare
vantaggi processuali, ma anche economici, in cambio di una
"confidenza"? Le domande forse non sono poste in termini corretti,
ma lasciano trasparire chiaro il messaggio che recano in sé. Ogni
più moderno Stato è dotato di una forza di polizia, con le sue
specialità e specializzazioni, il cui compito primario è quello di
contrastare ogni forma di illegalità, affiancando il ruolo della
Magistratura. Non di meno va sottolineato che il più diretto
strumento informativo è stato quello dei c.d. "pentiti". Strategia,
necessità o ragion di Stato? A ben vedere, nel più lontano passato
si è sempre cercata la "collaborazione" di criminali per
sconfiggere altri criminali(19). Un esempio di norma, quella citata
in nota, che mostra lo spazio enorme riservato alla premialità,
costituita da premi in denaro, esenzioni fiscali, il diritto di
portare armi e, addirittura, graziare altri malfattori. In realtà è
indubbio che senza l'apporto dei collaboranti, le indagini di
mafia, ma anche di terrorismo, sarebbero pressoché
impossibili.
L'omertà che pervade questi ambienti è impenetrabile. Essa non
dipende solo dal timore di subire le peggiori ritorsioni in caso di
"tradimento", è molto di più. è una cultura, una concezione
esasperata, tutta popolaresca e mediterranea della virilità, per la
quale ognuno è costretto a vendicare le offese da sé, senza mai far
ricorso, pena il disonore, alla forza pubblica(20).
Sembrerebbero, pertanto, un "male necessario", quasi un pedaggio,
un espediente.
è assolutamente su queste fondamenta storiche che il presente
paragrafo propone, in una visione d'assieme, la tematica
dell'immagine di un "passato riflesso". Null'altro di nuovo che la
fruizione delle informazioni provenienti da personaggi già inseriti
nel tessuto criminale, rese possibili grazie alla previsione di
vantaggi diretti e personali, attraverso le quali "scardinare" un
assetto delinquenziale, non diversamente penetrabile.
Prima di procedere oltre, è assolutamente necessaria una premessa
di natura chiarificatoria.
I termini "pentiti", "collaboratori di giustizia", "dissociati",
"infami", soprattutto in un passato più lontano, sono stati
utilizzati erroneamente come sinonimi. Tutt'altro. Essi sono
indicativi di soggetti criminali, dalla possibile estrazione
comune, i quali hanno però scelto un percorso, fondato su
motivazioni estremamente diverse. Il "pentito", nella sua più
corretta accezione, decide di collaborare spinto dall'angoscia, dal
rimorso, dal ravvedimento per il proprio comportamento. Un coacervo
di sentimenti che propongono un'analisi dello stato d'animo, il
rigetto verso il mondo criminale di cui ha fatto parte. La sua
testimonianza è più forte, più libera, più sincera. Una disamina
che può accogliere anche il "dissociato", forse con una minore
tensione psico-emotiva.
Il "collaboratore di giustizia", invece, molto più semplicemente,
cerca di trarre vantaggio personale da una legislazione di favore,
di fronte a contestazioni penali di rilevante gravità. Si mette in
luce la collaborazione "a goccia - a rate", non sempre reale
disvelatrice del mondo criminale. è stata in quest'ottica
l'introduzione dei correttivi alla speciale legislazione, che ora
prevede una collaborazione piena che deve avvenire entro
centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di
collaborare"(21), a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese al P.M. o alla P.G. oltre tale termine.
D'ora in avanti, nella prosecuzione della trattazione, sarà
possibile un'utilizzazione ambivalente dei termini, consapevoli
della esistenza di una netta differenza fra gli stessi.
Orbene, riprendendo il ragionamento di poco sopra, la rottura del
fronte dell'omertà, dovuta al pentitismo/collaborazione,
rappresenta un fatto epocale e mette in dubbio la capacità stessa
di riprodursi dell'organizzazione criminale. Le dichiarazioni dei
mille e più collaboratori di giustizia hanno consentito di
penetrare la vita quotidiana, l'interno delle diverse "mafie" (il
discorso è valido per ogni forma associata di criminalità, così
potendosi considerare la N'drangheta, la Sacra Corona Unita, la
Camorra, la Mafia Cinese, Albanese, Russa, Rumena, ecc. - pur nella
considerazione delle peculiarità caratterizzanti) per molto tempo
rimasta più o meno sconosciuta. Le dinamiche relazionali,
l'individuazione di una struttura di tipo militare (come quella più
propriamente tale della mafia siciliana, a differenza della camorra
che, pur presentando una rigida gerarchia, include un assetto meno
esteso in termini di detenzione del potere decisionale) sono stati
elementi essenziali per contrastarne l'azione. Una riprova assoluta
dell'importanza dei collaboratori si rinviene nella risposta verso
gli stessi, da parte delle associazioni. Di fronte al minimo
sospetto di pentitismo, ritenuto un vero e proprio "tradimento", è
stata applicata la pena massima, la morte propria e la procedura
delle vendette trasversali. Si innesta un perverso meccanismo per
cui l'accesso alle diverse forme di collaborazione comporta
l'attivazione di forme di violenza, chiaramente prefissate ad
annientare ogni nuova fonte collaborativa. Oggigiorno, a distanza
di anni dalla prima figura di "infame", non si può non attribuire
un ruolo determinante al contributo offerto dai collaboratori di
giustizia, in chiave eminentemente repressiva, stimolato da una
legislazione "premiale".
La prima forma di collaborazione da parte di un pentito di mafia è
fatta risalire all'anno 1972. Il suo nome era Leonardo Vitale,
soprannominato "Leuccio", di Altarello di Baida, borgata
palermitana densa di aranci, limoni e mafia. Nipote preferito di
don Titta Vitale, potente capo mafioso, era quindi predestinato ad
un "brillante" futuro, anche se in realtà aveva mostrato poca
affinità con la "tradizione della famiglia"(22).
Contro natura era stato proiettato all'interno di quel mondo, dal
quale ha cercato fin da subito una via d'uscita, fornendo le
proprie confidenze ad uno "sbirro" di Palermo, dopo essere stato
arrestato per un sequestro di persona. In quegli anni non si
parlava apertamente di mafia, era ancora considerata un "oscuro
oggetto". Le informazioni provenienti da "Leuccio" fecero però luce
su quell'oggetto, parlando di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Vito
Ciancimino ed altri, nomi fino ad allora sconosciuti. Parlò di
mafia e di politica, del giuramento dei "Beati Paoli(23)", di
rapine, estorsioni ed omicidi. Per queste confessioni fu dichiarato
"pazzo" e condannato a venticinque anni di carcere, trascorsi nel
manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto prima e di Reggio Emilia
poi. Fu ucciso nel 1984. Tutte queste testimonianze furono, qualche
anno dopo, integralmente confermate dal pentito per eccellenza,
Tommaso Buscetta. Le sue rivelazioni costituiscono una sorta di
depositum della tradizione di Cosa Nostra, ma sono anche un atto di
accusa delle degenerazioni dei comportamenti dei corleonesi, spinti
da una inesauribile sete di potere e di sangue(24). Egli consentirà
di avere ben chiaro il mondo "mafia", nella sua globalità,
disvelandone i segreti ed i misteri più reconditi. Nel corso di una
delle tante deposizioni davanti al giudice Giovanni Falcone ha
testualmente affermato: "...la creazione "mafia" è una creazione
letteraria, mentre i veri mafiosi sono semplicemente chiamati
"uomini d'onore", ognuno di essi fa parte di una "borgata" (nella
città di Palermo, mentre nei piccoli centri l'organizzazione prende
il nome della località) ed è membro di una "famiglia". In seno alla
famiglia vi sono: il "capo", eletto dagli uomini d'onore. Egli a
sua volta nomina il "sottocapo", uno o più "consiglieri" ed i
"capidecina". Il capo della famiglia viene chiamato
"rappresentante". Al di sopra delle famiglie e con funzioni di
coordinamento, esiste una struttura collegiale chiamata
"commissione", composta da membri, ciascuno dei quali rappresenta
tre famiglie territorialmente contigue. Trattasi di uno dei capi
delle tre famiglie, designato dai capi delle stesse. I membri della
commissione duravano in carica tre anni. Attualmente la profonda
degenerazione dei principi ispiratori della mafia ha portato come
conseguenza che queste regole vengono rispettate solo formalmente,
perché nella realtà la commissione è lo strumento attraverso cui
coloro o colui che dominano impongono la loro volontà.
Nel suo insieme, questa organizzazione si chiama Cosa Nostra, come
negli Stati Uniti. Tribunale di Palermo 1984"(25).
A partire dagli anni '80, si è assistito ad un progressivo processo
di "collaborazionismo - pentitismo - dissociazionismo", che ha
interessato, per ragioni non univoche, personaggi appartenenti ai
diversi mondi criminali. Con Buscetta e Contorno, si è aperta la
stagione dei capi e dei gregari al fenomeno del "pentitismo", forse
la prima, grande crisi del sistema malavitoso organizzato. Negli
ultimi decenni, la collaborazione con la giustizia è stata
configurata come una novità, anche se si è avuto modo di osservare
come il passaggio di informazioni, spontaneamente o coattivamente,
è sempre stato strumento di lotta alla criminalità, al contempo
istituto repressivo e premiale. Mai come in questo caso si
prefigura un'endiade.
Infatti, nella certezza che, sotto il profilo squisitamente
repressivo, senza la collaborazione proveniente da elementi
operanti all'interno delle strutture criminose non si sarebbero
potuti raggiungere traguardi importanti, dall'altra parte ciò è
stato possibile grazie ad una previsione normativa di favore (c.d.
"diritto premiale"), adottata per stimolare l'avvio di un percorso
di abbandono della vita criminale per cercare di abbracciare una
nuova vita di recupero di una posizione all'interno della società
legale. Le norme sui pentiti, però, sebbene non possano essere
considerate avulse dall'ordinamento giuridico positivo, stante la
loro specificità, devono avere un ambito di applicazione limitata
nel tempo.
Di questo aspetto era ben consapevole il legislatore del 1982,
avendo limitato l'applicazione della norma ai soli reati commessi
prima di tale anno. La norma "premiale" presenta anche un rovescio
della medaglia: con essa infatti, sono usciti dal carcere molti
mafiosi pluriomicidi, il cui destino è tutto da scrivere. Orbene,
in una logica di do ut des e di comparazione tra costi e benefici,
è naturale pensare a sconti di pena, ma un azzeramento totale della
pena detentiva è estremamente pericoloso e fuorviante.
La legislazione avente carattere di eccezionalità, in quanto in
grado di intervenire in maniera pesante sull'intero assetto
ordinativo, con concrete possibilità di distorsione delle finalità
più proprie, non può divenire strumento "ordinario" di contrasto
alle forme più virulente della criminalità. E questo, è un
principio di profonda civiltà giuridica, vieppiù testimoniato da
quanto accaduto nel lontano passato.
6. Lo stato di salute della
mafia
Da qualche anno a questa parte, negli ambienti investigativi,
operativi e di analisi della materia, non si parla più di mafia,
facendo esclusivo riferimento alle espressioni criminali
organizzate e territorializzate: in modo particolare in Puglia con
la Sacra Corona Unita, in Calabria con la 'ndrangheta, in Campania
con la Camorra ed in Sicilia con la Mafia(26). Infatti, a causa di
una serie di circostanze storico-politiche, per alcuni versi
positive e per altre meno, si è assistito ad un progressivo ed
inarrestabile affacciarsi, nel mondo criminale, di nuove realtà di
importazione che, a poco a poco, hanno occupato spazi territoriali
negli interessi economici illeciti, in contrapposizione o in
collegamento con le forme tipicizzate di criminalità organizzata
nazionale su richiamate.
La caduta del Muro di Berlino, nel dicembre del 1989 (come già
accaduto con la chiusura del Porto di Tangeri nel 1959), è
sicuramente da porre in relazione con l'espansione della
criminalità organizzata, secondo proporzioni ormai incontrollate. è
ben noto che il fallimento del progetto di comunismo reale, che per
quasi settant'anni ha disciplinato la vita politica ed economica
dei Paesi dell'est, ha avuto e continuerà ad avere, ancora per
qualche decennio, riverberi in tutti gli Stati c.d.
occidentali.
La chiusura ermetica delle frontiere, tra Stati a concezione
liberista e quelli a concezione programmata statalista, ha
funzionato anche quale sistema di controllo e prevenzione
all'esportazione di ogni forma di illiceità.
Caduto il Muro, è venuta meno quella impermeabilità che aveva
consentito di mantenere ben separati i mondi criminali.
Tale premessa è servita per poter affrontare con doviziosa
puntualità l'attuale grado di penetrazione della criminalità di
livello, nel tessuto politico ed economico del Paese. Un primo,
evidente, importantissimo dato da sottolineare è proprio questo: il
territorio nazionale, per secoli dominio assoluto dei criminali
locali, è divenuto "terra di conquista" da parte di molti altri
soggetti criminali di importazione.
A partire dal 1991, con l'indimenticabile sbarco di quasi diecimila
profughi albanesi nel porto di Bari, la maggior parte dei quali
detenuti nel paese di origine per reati gravissimi, si è avuto il
riscontro di una vera e propria invasione di nuove forme di
criminalità. Si è cominciato così a parlare di "quarta" e "quinta"
mafia (per indicare rispettivamente la mafia "albanese" e la mafia
"cinese", ma si sono affacciati nuovi soggetti criminali
provenienti dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Romania, dalla
Nigeria ed altri), in un processo continuo di preoccupante
occupazione del territorio. Di questo si deve tenere conto quando
si analizzano i dati e si cerca di comprendere quali strategie di
contrasto adottare.
Nel recente Rapporto sulla politica informativa e di sicurezza,
relativo al II semestre del 2006, il Governo ha reso conto
sull'attuale situazione dello "stato di salute" della mafia (in
tutte le sue articolazioni regionali). Per la mafia degli ultimi
anni si parla di mafia "sommersa" o "invisibile", la cui
caratteristica più evidente è quella della rinuncia a
manifestazioni criminose eclatanti. In ambienti investigativi e
giudiziari, ciò è stato ritenuto essere il risultato di una scelta
"politica" operata dal Capo Bernardo Provenzano, conseguentemente
all'arresto di Totò Riina nel 1993, così staccandosi dalle scelte,
diametralmente opposte, volute da quest'ultimo durante il suo
periodo di reggenza.
La struttura organizzativa ha subito una significativa
rivisitazione per ammortizzare i colpi ricevuti(27), dando luogo ad
una serie di sostituzioni per mantenere inalterato il livello di
potere, ma anche alzando il livello di segretezza (la strategia del
c.d. "inabissamento").
Provenzano, rimasto latitante per più di quarant'anni, arrestato
l'11 aprile 2006 in un casolare a due chilometri da Corleone, ha
posto in essere un tentativo volto alla pacificazione fra le due
ali "stragista" e "moderata", utilizzando la tecnica del
reclutamento fra soggetti appartenenti alla "tradizione di
famiglia" ed operando una rigida compartimentazione.
La sua politica è stata quella di incentrare l'azione criminale
attraverso un pressante controllo del territorio, facendo largo
ricorso all'estorsione, ma riducendo le somme richieste secondo la
logica del pagare meno, pagare tutti!
Le scelte di Provenzano, invero, non sono sempre state accettate da
tutti con "deferenza", anzi molti capi detenuti hanno manifestato
la loro contrarietà. Nel marzo 2002, il boss Pietro Aglieri ha
indirizzato una lettera al Procuratore Nazionale Antimafia ed al
Procuratore Capo di Palermo, ampiamente riportata dagli organi di
stampa, nella quale ha escluso che potessero essere "strade
percorribili" la collaborazione e la dissociazione e proponendo
l'apertura di un "confronto aperto e leale" con lo Stato per
"trovare soluzioni intelligenti e concrete che producano veramente
frutti positivi"(28).
Un chiaro monito indirizzato a coloro che avessero avuto in animo
di "tradire". Nel luglio dello stesso anno Leoluca Bagarella
durante un'udienza dibattimentale legge un "proclama" a nome anche
di altri detenuti in cui dichiarano di essere "stanchi di essere
strumentalizzati …dalle varie forze politiche" e di avere iniziato
una "protesta civile e pacifica" contro le proroghe del 41
bis.
Nel contempo il capomafia Giuseppe Graviano, detenuto sottoposto al
regime del c.d. "carcere duro", prepara una lettera in cui avverte
le Istituzioni che dalla "protesta civile e pacifica" dello
sciopero della fame, se non sarà abolito il 41 bis, saranno
utilizzate "forme più drastiche".
Saranno anche indirizzate pesanti accuse agli "avvocati
meridionali" eletti in Parlamento, "accusati" di deprecare il 41
bis, ma di non essersi prodigati per abolirlo.
Il 22 dicembre 2002, allo stadio di Palermo compare uno striscione
con la scritta "Uniti contro il 41 bis. Berlusconi dimentica la
Sicilia"(29).
Non va dimenticato che la Legislatura Parlamentare inizia nel
maggio del 2001 e che la legge 23 dicembre 2002, n. 279, sancisce
il definitivo ingresso nel nostro ordinamento giuridico dell'art.
41 bis.
I detenuti mafiosi non si vogliono rassegnare al carcere a vita ed
alle pesanti restrizioni imposte dalla legge. Addirittura il
superboss Totò Riina ha chiesto un trattamento carcerario "più
dignitoso", lamentandosi con il parlamentare radicale Maurizio
Turco, andato a fargli visita, la vigilia di Natale del 2003, nel
carcere milanese di Opera ove è tutt'oggi detenuto.
La Camorra, storicamente nata lungo un percorso di iniziale
contrapposizione alla dominazione spagnola ed in seguito divenuta
forma alternativa per il sostentamento della parte più misera della
popolazione, è oggi considerata una delle maggiori piaghe che
affliggono il meridione d'Italia, ed in particolar modo la
Campania. Causa ed effetto della medesima dimensione, l'estensione
del suo potere è praticamente alla pari con quella della mafia.
Intrecci politici, il controllo della prevalenza delle attività
economiche lecite ed illecite(30), con migliaia di affiliati
suddivisi in oltre 200 famiglie, rappresentano i punti di forza del
suo dominio. Strutturalmente differente dalla mafia siciliana,
abbraccia ogni ambito territoriale delle province di Napoli,
Caserta, Avellino e Salerno.
Negli ultimi tempi sono emersi insediamenti anche in diversi paesi
esterni, quali Olanda, Spagna, Francia, Romania, Albania ed altri.
La sua crescita è stata costante ed inarrestabile, tanto da
divenire componente radicata della società.
Agli inizi degli anni '90, è stata disvelata una stretta alleanza
tra esponenti della camorra e politici di interesse locale e
nazionale. Grazie alle dichiarazioni dei boss pentiti Carmine
Alfieri e Pasquale Galasso, è stata fatta luce sui legami
intercorrenti con l'allora Ministro dell'Interno Antonio Gava(31),
potente dirigente della Democrazia Cristiana. Dalle loro
dichiarazioni sono state avviate numerose altre inchieste
riguardanti i presunti accordi tra clan camorristici e cooperative
per l'assegnazione degli appalti relativi a grandi opere finanziate
con i fondi per la ricostruzione del dopo terremoto del 1980.
Da quella data ad oggi sono stati sciolti e commissariati per
infiltrazioni mafiose/camorristiche oltre 50 comuni campani.
Nell'ottobre del 2005, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, avente
un bacino di utenza di circa 600 mila abitanti, è stata sciolta per
infiltrazioni camorristiche.
Il 18 febbraio 1994 è stata avviata l'Operazione Partenope,
imponente attività di presidio del territorio con oltre 500 soldati
dell'Esercito impegnati. Si è conclusa definitivamente, con
intervalli intermedi, il 30 giugno 1998. L'Operazione ha avuto
risvolti positivi nella riduzione della microcriminalità ma i
risultati obiettivo di contrasto alla Camorra, sono stati inferiori
alle aspettative.
Negli anni successivi, la forte azione di contrasto operata dalle
forze di polizia e dalla magistratura, segnatamente dopo
l'esponenziale crescita dei livelli di violenza fatta registrare
nel 2004(32), ha determinato un sensibile ridimensionamento di tale
andamento, ma mai si è riusciti ad un completo azzeramento.
Nell'area partenopea la crisi delle principali alleanze, per molto
tempo capaci di controllare il territorio e le numerose piccole
bande polverizzate sulla provincia, ha offerto spazi inaspettati
per gruppi emergenti e favorito lo sviluppo di nuovi scenari, però
in costante mutamento. In questo contesto, l'assenza di un gruppo
predominante, capace di garantire la pax criminale, ha dato avvio
alle sanguinose lotte per il controllo dei mercati illeciti e la
spartizione degli interessi legati soprattutto al traffico di
droga, acuitesi in seguito all'arresto del boss latitante Paolo di
Lauro, avvenuto nel settembre del 2005 e che ha determinato
l'apertura di una vacanza di potere.
Una situazione resa ancora più preoccupante dal disvelamento di
collegamenti con esponenti appartenenti ad espressioni criminali
della 'ndrangheta.
La Campania è oggi pervasa da uno stato di grande sbandamento, in
via prevalente determinato dall'ampiezza del territorio e dalla
mancanza di una figura forte, in grado di "controllare" le diverse
realtà criminali disseminate in tutto l'hinterland
napoletano.
La crescita esponenziale dei delitti omicidiari, ma anche della
stessa microcriminalità o criminalità predatoria, sono indici
sintomatici di una vacanza di potere nei ruoli chiave di controllo
di tutto l'assetto criminale.
In Sicilia, a seguito dell'arresto del Capo mafia, la situazione è
diversa.
Qui, si ipotizzano due possibili scelte di carattere operativo, da
parte delle strutture criminali organizzate in argomento. La prima,
una riorganizzazione della linea dirigente che dovrebbe portare in
successione un palermitano o un trapanese, con le capacità
gestionali di Provenzano, in particolare Matteo Messina Denaro,
giovane esponente di primo piano del trapanese, ricercato da molti
anni, oppure Salvatore Lo Piccolo, capo indiscusso di Palermo. La
seconda, un allineamento sul modello calabrese, meno accentrato,
con più capi dislocati sul territorio, ognuno dei quali dotato di
una certa autonomia gestionale. Questa seconda soluzione porterebbe
inevitabilmente ad una guerra intestina per l'assunzione del
potere.
Il "silenzio" di questi ultimi tempi attorno alle vicende mafiose
siciliane, a differenza di quanto accade in Campania, è il più
chiaro segnale di questa fase di transizione, al termine della
quale sarà possibile comprendere la linea politica adottata. Negli
ultimi tempi, però, Cosa Nostra ha mostrato segnali di
irrequietezza sfociati in alcuni episodi omicidiari rinconducibili
alla contrapposizione tra Salvatore Lo Piccolo e Antonio Rotolo per
la supremazia nell'ambito del mandamento palermitano.
7. Politica, economia, criminalità:
connessioni
In perfetta sintonia tematica con quanto sopra esposto ci si
pone ora l'obiettivo di analizzare uno degli aspetti di maggiore
interesse in tema di radicamento del fenomeno malavitoso
organizzato, che consente vieppiù di porre le basi per lo sviluppo
della tematica nel prossimo capitolo. Mafia e politica hanno
tessuto rapporti sin dalla nascita delle organizzazioni criminali.
La storia delle mafie è intrisa di episodi in cui la commistione
fra uomini delle cosche ed esponenti politici è emersa in tutta
evidenza. Fame di potere o sete di denaro. Per quanto squallido e
semplicistico possa apparire, di fondo il vero risvolto è proprio
questo.
Già nel giugno del 1860, solo pochi giorni prima della "forzata"
unificazione, con l'affidamento del controllo della guardia
cittadina di Napoli ai camorristi, da parte di Liborio Romano, uno
degli ultimi ministri del regno borbonico, si segnala un primo
"anomalo" caso di affiancamento del pubblico potere alle strutture
criminali.
Ovvero, ancora nel 1877, la figura di tale Calogero Vizzini che fin
da giovane si mette in mostra come uno dei più potenti gabelloti
del palermitano. Inviato al confino nel 1925 dalla polizia
fascista, è stato uno dei mafiosi che hanno aiutato le truppe
alleate per lo sbarco in Sicilia, così ottenendo i gradi di
Colonnello Onorario per i servigi resi. è stato Sindaco di
Villalba.
Dopo essersi battuto in un primo momento per le tesi separatiste ed
aver appoggiato le scorribande del bandito Giuliano, ha contribuito
alla sua cattura ed uccisione. Entrato nella Democrazia Cristiana,
è stato indiziato di 51 omicidi. Morto nel 1954, al suo funerale
hanno partecipato più di diecimila persone. Segue l'omicidio
Notarbartolo (ex direttore del Banco di Sicilia, noto per la sua
integrità morale), per il quale fu accusato tale Raffaele
Palazzolo, influente uomo politico chiacchierato per le sue
relazioni con briganti e delinquenti, assolto per "insufficienza di
prove". La strage di Portella della Ginestra.
L'omicidio di Salvo Lima e via via fino ai giorni nostri, gli
episodi che hanno fatto emergere le connessioni tra criminalità
organizzata e politica sono numerosissimi.
Il "regno della mafia" ha dunque inizio dalla fine dell'Ottocento.
Fino al 1922 la massoneria siciliana, elemento o specchio della
classe dominante in Sicilia, ha fatto eleggere in Parlamento
personaggi quali Nunzio Nasi, Vittorio Emanuele Orlando, Napoleone
Colajanni, De Felice Giuffrida. I primi due dei quali non
nasconderanno mai di appoggiarsi alla "mafia buona", quella che
"tiene l'ordine". Ma, forse, più realisticamente il "regno della
mafia" dovrebbe essere chiamato il Viceregno della mafia, visto che
dal 1500 in poi chi detiene il potere sono proprio i Viceré.
La mafia, intesa in tutte le sue forme e comunque denominata, non è
un semplice fenomeno di devianza sociale, ma è una realtà politica
ed economica, attenta al consenso ed alle dinamiche istituzionali.
Una struttura dentro lo Stato, anche comunemente definita "anti
Stato o Stato parallelo". Da quando vi è stato il "sopravvento"
della criminalità sulla politica (qui considerata nell'accezione di
governo del Paese), quindi negli anni a cavallo dell'Unità, è la
mafia che ha cominciato ad imporre le proprie scelte, le decisioni,
le strategie, agli esponenti politici.
Non va, ad esempio, dimenticato il periodo giolittiano, ritenuto il
Ministro più mafioso di tutta la storia d'Italia. Poi, durante il
periodo fascista, il "Prefetto di ferro" Cesare Mori, quando iniziò
a disvelare numerosi agganci tra personalità di spicco del fascio e
famiglie mafiose, fu "inspiegabilmente" rimosso dalla carica.
Dopo la seconda guerra mondiale, l'economia del Paese era
interamente devastata ma, mentre nel nord Italia viene avviata una
seria opera di ricostruzione delle fondamenta produttive
industriali, tanto che nei primi anni '60, il boom economico farà
gridare al "miracolo italiano", il meridione ancora una volta segna
il passo. Qui si celebra una profonda trasformazione della società,
in particolare di quella siciliana. Il peso economico
dell'agricoltura viene notevolmente ridotto per far spazio ad altri
settori quali il commercio ed il terziario pubblico. In questo
periodo l'amministrazione pubblica in Sicilia diviene il più
importante ente economico.
Una situazione che non può sfuggire a Cosa Nostra, evidentemente
interessata a catalizzare verso se stessa i nuovi fattori di
produzione. Per raggiungere questo obiettivo, però, doveva
intensificare i rapporti con la politica e con i politici del
partito emergente, la Democrazia Cristiana. Un patto occulto, che
ha probabilmente consentito alla mafia, con un certo grado di
impunità(33), di accaparrarsi molti appalti pubblici per la
costruzione di infrastrutture e di nuovi quartieri, alcuni servizi
di riscossione delle tasse e talvolta l'assunzione di personale
nella pubblica amministrazione. Per mero tuziorismo si registra che
negli anni in cui Salvo Lima era Sindaco di Palermo e Vito
Ciancimino Assessore ai Lavori Pubblici, vennero concesse 4205
licenze edilizie, di cui 3011 intestate alle stesse 5 persone,
muratori nullatenenti.
Sull'altro versante, il ritorno per la politica era dato dalla
certezza dei risultati elettorali, poiché i voti erano cooptati
attraverso lo stretto controllo del territorio operato dalla
malavita. Questa prassi sarà seguita negli anni successivi anche in
Campania e nelle altre Regioni del meridione.
Negli anni più recenti il voto di scambio viene inquadrato come
autonoma fattispecie di reato(34).
Una forte ingerenza nel tessuto produttivo che ha limitato un
concreto sviluppo di queste zone, conseguente alla ridotta
competitività fra le imprese, con ciò determinando non solo lo
svantaggio nei confronti del nord Italia, ma anche con derivazioni
negative per tutta la vita economica del Paese.
Una situazione talmente chiara che consente di comprendere il
motivo per cui, negli anni '70, non si parlava apertamente di
mafia.
Secondo un recentissimo rapporto Eurispes, il volume di affari
della criminalità organizzata si aggira sui 13 miliardi di euro
all'anno, così ripartiti:

La cifra spiega da sola le "motivazioni" della forza della
mafia.
Dunque, affrontare il nodo dei rapporti tra mafia e politica è la
conditio sine qua non per innescare quel meccanismo virtuoso
destinato a realizzare un effettivo obiettivo di azzeramento della
criminalità, senza passare attraverso le scorciatoie della mera
repressione, che producono risultati effimeri e che normalmente
colpiscono soltanto la parte "militarizzata".
Le mafie si occupano di politica sia quando essa è intesa in senso
proprio di "gestione della cosa pubblica", sia quando s'incarna
nelle Istituzioni o nei Partiti. Secondo una ben chiara ed evidente
strategia, la criminalità deve poter contare sul fatto che nei
luoghi della politica sia attestata sempre una testa di ponte, un
collegamento fra le strutture, al fine di prevedere e realizzare
condizionamenti mirati.
Nell'ordinanza del primo "maxiprocesso" alla mafia, Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino denunciarono questa realtà parlando di
"una singolare convergenza tra interessi mafiosi e interessi
attinenti alla gestione della cosa pubblica, fatti che non possono
non presupporre tutto un retroterra di segreti ed inquietanti
collegamenti che vanno ben al di la della mera contiguità e che
devono essere individuati e colpiti se si vuole davvero voltare
pagina"(35). Sono questi i legami che hanno consentito un così
forte radicamento criminale nei meandri della politica. Il
controllo delle opere pubbliche e degli appalti è da sempre uno
degli obiettivi principali della mafia. Questo per evidenti ragioni
economiche ma, soprattutto, perché grazie ai meccanismi coartazione
del sistema produttivo principale ed indotto si realizza un
asfissiante controllo del territorio che è il "perno" su cui ruota
tutto il sistema criminale. L'elevato tasso di disoccupazione
induce sfiducia della popolazione verso le Istituzioni
pubbliche.
La mafia, con il dominio del mercato degli appalti, non solo
gestisce secondo i propri interessi economici ogni forma di
investimento pubblico o privato, ma è in grado di offrire
l'opportunità di lavorare. Un potente strumento per convogliare ed
indirizzare il consenso popolare, trasformandolo in scelta
elettorale.
8. Prospettive future
Il presente studio ha cercato di individuare il percorso
storico, attraverso cui si è formato l'odierno impianto normativo
in tema di contrasto alla criminalità organizzata o meno. Una
continua ricerca che, talvolta, è culminata in atteggiamenti
fortemente repressivi determinati, il più delle volte, dalla scarsa
conoscenza dell'animo umano. Sul punto è da condividere la tesi che
propone l'opinione per cui: "curiosità e propensione al disagio non
appartenevano alla struttura mentale del nostro immaginario
sapiente. Fabula de te narratur? ....Non sempre gli storici hanno
tenuto conto della necessità, pur ovvia, di collocare l'indagine "a
monte" dell'effettività ordinamentale, né si è saputo cogliere i
nessi tra passato e presente in funzione di precise interazioni e
scansioni spazio-temporali"(36).
La connessione spazio-temporale che segna il confine tra ricerca
metodologica ed appropriazione assiomatica. "Repressione" e
"premialità", dunque, non solo termini indicativi di una
particolare connotazione della legislazione penale, ma scelte di
fondo, parametri che superano il campo del giuridico, che si
ammantano di storia, di psicologia, di sociologia, di
politica.
Sul punto appare assai interessante un primo approfondimento(37),
attraverso il quale mettere in luce possibili strategie di
prevenzione e contrasto innanzitutto al fenomeno della
microcriminalità. Potendo argomentare fin d'ora in proiezione,
quest'ultima può essere utilizzata come un campo di applicazione
sperimentale, sul quale esplorare e quindi adattare ad ambiti di
maggiore spessore criminale. Laddove, infatti, si sostiene che
"…una delle prime sollecitazioni emotive del cittadino medio, di
fronte all'allarme per la microcriminalità, è la richiesta di una
più severa penalità, frutto, a sua volta, dell'impressione di una
giustizia troppo blanda e tardiva…"(38), conforta le tesi fin qui
espresse, circa l'inefficacia di un sistema ordinativo penale
strutturato essenzialmente sulla repressione.
Nella riflessione si individua nella "prevenzione", un potente
strumento di anticipazione del crimine, in funzione dissuasiva. Si
affaccia una possibile strategia basata sul "cambio di mentalità"
nella lotta alla criminalità, quale via di uscita da un sistema
circocentrico chiuso. La capacità di incidere sulle motivazioni
dell'individuo, alle alternative, anche solo in via potenziale,
quale scelta di vita.
In che cosa consiste il "cambio di mentalità"? Avendo cura di
evitare di travalicare competenze socio - antropologiche non
proprie, il dato che emerge dagli studi è quello dell'esistenza di
una volontà di "uscire" dai piccoli o grandi sistemi criminali, da
parte di coloro che vi si trovano all'interno per pure ragioni di
"sopravvivenza".
La delinquenza organizzata rappresenta, se ne sono ben esposte le
ragioni, un fenomeno sociale ed economico, attestato in ogni epoca
ed in ogni società.
L'impegno delle Istituzioni deve essere indirizzato proprio verso
l'offerta di una valida alternativa al delinquere, è un fatto
estremamente connaturato all'essere umano, alla sua stessa
genotipia.
In tutti gli studiosi che si occupano del problema criminalità,
strettamente correlato al tema della giustizia, vi è la
consapevolezza che è indispensabile abbinare la conoscenza profonda
dell'individuo alla ricerca di metodologie di contrasto alle forme
più radicate di delinquenza. Ciò richiede un'operazione di ampio
respiro, sui piani di intervento: legislativo, giudiziario,
politico, culturale, economico e psicologico. L'adozione di una
politica di sensibilizzazione capillare delle coscienze, mirata ad
un recupero del sentimento di legalità. Innescare un processo di
profondo cambiamento della realtà sociale ed urbana, oggi
alimentata dalla diffusa incapacità di riconoscere e rispettare le
regole di convivenza.
Innanzitutto partendo dalla diffusione della cultura fra i giovani,
troppo spesso ammaliati dal tintinnio del denaro facile, senza
eccessivo impegno, che scelgono le strade più brevi per il
raggiungimento di un successo effimero. Il tasso di scolarità è
bassissimo; molti ragazzi interrompono i propri studi già alle
elementari. La scuola, dunque, come ente di fondamentale importanza
per contrastare l'arruolamento nella criminalità.
Poi l'annoso problema della disoccupazione. La mancanza di lavoro
induce, meglio costringe, l'individuo a trovare una soluzione per
la soddisfazione dei bisogni primari. Sul punto una testimonianza
diretta: "Sì ecco ho capito perché poi a volte bisogna dimostrare
anche delle maschere per la vita che magari uno è costretto ad
affrontare, perché purtroppo io dalla mia infanzia a quando poi non
sono venuto ad appartenere a questa famiglia, famiglia
camorristica. Insomma che facevo questa scelta di mettermi in
questa banda, come si suol dire e allora vi renderete conto proprio
veramente di chi fosse Aniello"(39).
Le "mafie" hanno subito una ininterrotta trasformazione strutturale
e concettuale, tanto che si possono definire "Sistema". Ciò deve
essere attentamente valutato, come sopra detto, coinvolgendo tutti
gli apparati istituzionali.
Approfondimenti
________________
(1) - Cit. P.L. Rovito, Il Viceregno spagnolo di Napoli, pagg. 372
- 373, per relazione a L. Lacchè, Latrocinium. Giustizia, scienza
penale e repressione del banditismo di Antico Regime, Giuffrè
Milano, 1988.
(2) - Idem.
(3) - Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe
Impastato", Onlus, Cosa Nostra, 2000.
(4) - Congrega segreta, che si prefiggeva il compito di riparare,
meglio vendicare, coloro che facentene parte, aveva subito dei
"torti". Notorio il loro abbigliamento, con cappuccio per celare la
propria identità, l'accesso alla confraternita era regolato da un
rituale e da un giuramento.
(5) - Tratto da: R. Minna, Breve storia della mafia, Editori
riuniti, 1984.
(6) - Il Questore applica il Foglio di via obbligatorio e l'Avviso
orale (inizialmente esisteva la Diffida), mentre il Tribunale
applica la Sorveglianza speciale e la Sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno in uno o più Comuni.
(7) - L'argomento sarà meglio approfondito nel successivo paragrafo
4.
(8) - Documenti di Giustizia 1992, n. 2, pag. 360.
(9) - Si assume la piena paternità dell'affermazione.
(10) - T. Mancini, Uso e abuso della normativa premiale. Ripensare
la premialità, pag. 104.
(11) - Per un approfondimento: "Enciclopedia del Diritto", De
Agostini.
(12) - Nei casi più gravi, le rivolte di Alessandria e di Firenze,
registrano un bilancio complessivo di otto morti e numerosi feriti,
fra detenuti e guardie carcerarie.
(13) - Art. 27, terzo comma, Costituzione Italiana.
(14) - Elevato il tributo in termini di vite umane fra le forze di
polizia e magistratura.
(15) - Oltre alla strategia minatoria, sull'isola dell'Asinara,
alcuni Capi mafiosi hanno indetto e sostenuto uno "sciopero della
fame".
(16) - Secondo le ricostruzioni operate investigativamente,
l'attentato era rivolto contro l'Arma dei carabinieri, ma il
telecomando che doveva azionare l'esplosivo non funzionò.
(17) - Da non confondere con la legge, n. 304 del 29 maggio 1982,
di cui al para precedente.
(18) - In particolare, alcuni "collaboratori di giustizia",
approfittando della "libera uscita" dal carcere, erano riusciti a
riallacciare rapporti illeciti con la loro organizzazione
malavitosa, con ciò svilendo la natura stessa del rapporto di
collaborazione con lo Stato.
(19) - Da P.L. Rovito, Il Viceregno spagnolo di Napoli, pag. 385:
nel 1560 una legge veneta diceva che "possano in quello istante
essere impune presi e morti" quanti erano colti a "commetter
homicidio, sforzo, rapto, incendio, star alla strada o altri simili
delitti". Gli uccisori ricevevano in premio i beni ed i denari che
gli uccisi portavano con sé ed un terzo del loro patrimonio. Ancora
più generoso il trattamento riservato ai banditi che collaboravano
alla cattura o che uccidevano un altro fuorilegge.
(20) - In S. Lupo, La mafia. 150 anni di storia e storie, Cliomedia
Officina per la città di Palermo, Mediateca Regionale Toscana,
Regione Toscana 1999, in studi su Giuseppe Pitrè, fondatore degli
studi folclorici in Italia, autore della "Biblioteca delle
tradizioni popolari" (1871 - 1913).
(21) - Sul punto, Armando Spataro, Magistrato, componente del
Consiglio Superiore della Magistratura che, nel marzo del 2001,
subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge sui pentiti, è
intervenuto individuando difetti e lacune della normativa appena
introdotta. In particolare, si è soffermato sul timore che essa
possa determinare l'inaridimento, un disincentivo, del fenomeno
della collaborazione processuale.
(22) - Gergo utilizzato dai mafiosi per definire appunto la "cosa
nostra".
(23) - In nota 4, pag. 39.
(24) - U. Santino, Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe
Impastato", Onlus, Cosa Nostra.
(25) - Idem.
(26) - Si preferisce utilizzare questo termine, anche nelle pagine
successive, poiché è ormai di uso corrente, ben consapevoli che
quello più appropriato è "Cosa nostra". (27) - Di particolare
rilievo risulteranno gli arresti di Giovanni Brusca, divenuto
collaboratore di giustizia e Nitto Santapaola, che hanno prodotto
una seria decapitazione della vecchia e consolidata struttura
voluta da Totò Riina.
(28) - La Repubblica, 18 aprile 2002; Dino 2002, pag. 281.
(29) - Narcomafie, 2002, 2003.
(30) - Le attività prevalenti interessano l'infiltrazione negli
appalti pubblici, l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della
prostituzione, il riciclaggio di denaro "sporco", usura ed
estorsioni, traffico di armi e di stupefacenti, smaltimento di
rifiuti.
(31) - In data 19 maggio 2006, Antonio Gava è stato definitivamente
assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
(32) - In questo anno sono stati commessi più di 139 omicidi a
sfondo camorristico, molti dei quali riconducibili alla fase
iniziale della faida di "Scampia" ed alle lotte intestine per il
controllo del mercato della droga e delle estorsioni.
(33) - A solo titolo di esempio si può citare il caso del processo
istruito a Bari contro 64 sospetti appartenenti al clan mafioso dei
corleonesi, fra cui Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca
Bagarella e Luciano Liggio, conclusosi in prima sessione l'11
giugno 1969, con la totale assoluzione degli imputati per
"insufficienza di prove".
(34) - Art. 416 ter, codice penale (Scambio elettorale
politico-mafioso).
(35) - Brano tratto da documentazione di "Libera", Associazioni,
Nomi e Numeri contro le Mafie.
(36) - P.L. Rovito, Il Viceregno spagnolo di Napoli, pag. 5, Arte
tipografica, Napoli, 2003.
(37) - Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, anno LIII, n. 3/2005,
pag. 43, Microcriminalità - analisi del fenomeno e delle strategie
di prevenzione e contrasto, P. Martucci e S. Lupi.
(38) - Idem.
(39) - Tratto da un verbale di escussione testimoniale di un
camorrista in procinto di divenire "collaboratore di giustizia", da
A. D'Alterio, Pentiti, indagini, processo: dalle certezze del
delitto alle ansie della virtù, pag. 85, in AA.VV. La giustizia
incontra la psicologia, Roma, 2004, Laurus Robuffo
Editore.