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Disciplina
militare di stato - Perdita del grado per rimozione - Fattispecie
di illecito - Assunzione occasionale di sostanze stupefacenti -
Violazione dei doveri di lealtà e correttezza - Non
sussiste.
T.A.R. Lazio- Roma, sez. II, sent. 20 giugno 2007, n. 5568 (c.c.
9 maggio 2007), Pres. e Rel. Capuzzi
L'accertamento di un singolo caso di assunzione di sostanze
stupefacenti, se non collegato ad altri fatti o episodi analoghi, a
frequentazioni inappropriate ed a condizioni di dipendenza o a
stati psicologici particolari, ovvero se non connesso ad episodi
clamorosi, ad anomalie comportamentali o a scarso rendimento nel
servizio, non risulta idoneo a far venire meno le qualità
intellettuali e morali necessarie alla permanenza del militare nel
corpo di appartenenza. Pertanto l'adozione della sanzione
disciplinare della perdita del grado per rimozione nell'ipotesi di
un'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti appare
illegittima. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"2.Il ricorrente è stato sottoposto ad inchiesta formale
disciplinare avviata in data 9.3.2006 con la seguente contestazione
degli addebiti:
"a) essere risultato positivo all'uso di metabolica cocaina in sede
di accertamenti effettuati presso l'Azienda ospedaliera
Universitaria Policlinico di Modena in data 25.1.2006;
b) l'accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le
finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la
rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità
morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai
doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato;
l'avere in tal modo arrecato grave nocumento all'immagine ed al
prestigio del corpo nonché pregiudizio all'interesse
pubblico".
Il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento del
Comando Generale della Guardia di Finanza dell'8/9/2006 con il
quale è stata disposta la destituzione dal servizio del ricorrente
oggetto della presente impugnativa.
3. La Sezione ritiene fondato ed assorbente il terzo profilo
dedotto.
Al riguardo si sottolinea che il giudice amministrativo ritiene, di
regola, legittima la sanzione della perdita del grado per
rimozione, irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di
Finanza che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti atteso che
tale uso altera l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della
condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato
del militare ed al grado rivestito, influisce negativamente sulla
formazione del militare e lede il prestigio del Corpo (cfr. Cons.
Stato, IV, 12.4.2001 n. 2259).
Si è tuttavia, da tempo, affermato un condivisibile indirizzo
giurisprudenziale, fatto proprio dalla Sezione in innumerevoli
sentenze confermate per lo più dal giudice di appello, il quale
individua il vizio degradante che impedisce la permanenza nelle
forze di polizia anche di tipo militare, in una condizione del
soggetto che attiene ad uno stato patologico del fisico e della
psiche, al quale non è riconducibile un episodio isolato del tutto
occasionale ed irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti
(Cons. Stato, IV, 27.10.2001 n. 1393; da ultimo si veda per una
sintesi delle varie posizioni, Cons. Stato IV, 339 del 2006).
Se, invero, la mancanza di affidamento sulle doti morali e
caratteriali del militare ben può fondarsi sul provato abuso di
sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, ciò non
deve, però risolversi in un unico, singolare episodio di assunzione
che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto
alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né
direttamente, né indirettamente, così da non integrare il livello
minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto anche da
un punto di vista funzionale (cfr. Cons Stato, IV, 3.7.2000 n.
3647).
Così è stato rilevato che "...l'accertamento di un singolo caso di
assunzione di sostanze stupefacenti, se non collegato a altri fatti
o episodi analoghi, a frequentazioni inappropriate ed a condizioni
di dipendenza o a stati psicologici particolari, ovvero se non
connesso ad episodi clamorosi, ad anomalie comportamentali o a
scarso rendimento nel servizio, non risulta idoneo a far venire
meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla permanenza
nel Corpo della Guardia di Finanza (TAR Lazio, Sez. II sentenza n.
7089 del 19.7.2004).
Nel caso di specie l'Amministrazione non ha considerato che
l'episodio che ha generato l'avvio del procedimento disciplinare de
quo in effetti è stato il primo ed unico caso in cui il D[.] ha
fatto uso di sostanze stupefacenti così come si evince dai ripetuti
accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è
stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo confermando la
mera episodicità dell'assunzione di droga che non ha minato lo
stato di salute del ricorrente.
Ed invero dopo l'analisi effettuata in data 27 gennaio 2006, il
ricorrente il 6.2.2006 si è sottoposto ad un ulteriore esame
tossicologico presso l'Istituto di medicina Legale dell'Università
degli Studi di Modena che aveva esito negativo.
Ed ancora in data 5.6.2006 il ricorrente si è altresì sottoposto al
c.d. esame del capello presso il Policlinico della Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Bologna ed anche tale esame ha avuto esito
negativo.
Da quanto sopra discende la illegittimità del provvedimento di
destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto
sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a
fondare l'adozione del grave provvedimento espulsivo in danno di un
appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso è fondato e per
l'effetto il provvedimento di destituzione del ricorrente dal
servizio deve essere annullato."
La rilevanza disciplinare dell'uso di sostanze
stupefacenti
1. Una giurisprudenza contrastante.
La sentenza in commento ripropone il problema della rilevanza
disciplinare dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di un
militare, nella particolare ipotesi in cui il predetto uso deve
ritenersi occasionale od episodico. La Seconda sezione del Tar
Lazio, sede di Roma, richiamandosi a proprie precedenti pronunce,
afferma che un singolo caso di assunzione di sostanze stupefacenti,
se non collegato ad altri fatti o episodi analoghi, a
frequentazioni inappropriate ed a condizioni di dipendenza o a
stati psicologici particolari, ovvero se non connesso ad episodi
clamorosi, ad anomalie comportamentali o a scarso rendimento nel
servizio, non risulta idoneo a far venire meno le qualità
intellettuali e morali necessarie alla permanenza del militare
nell'organizzazione di appartenenza. L'orientamento interpretativo
espresso conduce l'organo di giustizia amministrativa a dichiarare
illegittimo il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado
per rimozione nei riguardi di un militare, seppur appartenente ad
un corpo militare di polizia, che abbia fatto uso occasionale di
sostanze stupefacenti. La massima sanzione disciplinare prevista
dall'ordinamento militare (qualificata anche come sanzione di
stato, perché incide sul complessivo rapporto giuridico tra
amministrazione militare e singolo dipendente), non appare, a
giudizio del Tar Lazio, adeguata e proporzionata ad un
comportamento disdicevole, la cui rilevanza non apparirebbe
talmente grave da meritare un provvedimento così rigoroso. In
sintesi, l'uso isolato ed episodico di sostanze stupefacenti non
sarebbe di per sé idoneo a costituire una mancanza disciplinare
particolarmente grave. La valutazione della gravità della mancanza
operata dall'organo di giustizia amministrativa, che
sostanzialmente si sostituisce alle valutazioni dall'autorità
militare, ritenendole assolutamente incongrue, appare connotata da
una prospettiva di ampia garanzia delle posizioni giuridiche
soggettive (soprattutto sostanziali) del destinatario del
provvedimento. È interessante notare come il Tar Lazio basi la
ragionevolezza delle sue considerazioni anche su un ritenuto
condivisibile indirizzo giurisprudenziale, affermato da tempo e
fatto proprio dalla Sezione in questione in innumerevoli sentenze,
confermate per lo più dal giudice di appello, il quale individua il
vizio degradante che impedisce la permanenza nelle forze di polizia
anche di tipo militare, in una condizione del soggetto che attiene
ad uno stato patologico del fisico e delle psiche, al quale non è
riconducibile un episodio isolato del tutto occasionale ed
irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti. Ora due sono i
punti sui quali riflettere: il grado di condivisione di questo
indirizzo giurisprudenziale; la differente valutazione tra piano di
idoneità psicofisica e piano di valutazione morale e caratteriale
dell'appartenente ad un'amministrazione militare che svolge
funzioni di polizia. Non possiamo, innanzitutto, sottacere la
circostanza che da tempo si è - invece - consolidato un
orientamento giurisprudenziale che vuole sottolineare sia
l'illiceità disciplinare dell'assunzione, anche occasionale, di
sostanze stupefacenti da parte di un militare, sia l'ampia
possibilità di valutazione discrezionale di un simile comportamento
da parte dell'amministrazione, al di là di fatti circostanziali che
possono meglio connotare - in negativo - la condotta
disciplinarmente illecita del militare.
La materia è stata oggetto di differenti sistemazioni
interpretative, in relazione al diverso coinvolgimento
dell'appartenente alle Forze armate con le sostanze stupefacenti o
psicotrope. La giurisprudenza non ha mancato, altresì, di rilevare
la diversa incidenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, in relazione ai diversi momenti in cui
l'amministrazione militare entra in rapporto con un soggetto che ha
fatto uso, anche per una sola volta, di simili sostanze. In
particolare, si è distinto tra problematiche connesse con
l'attività di reclutamento e questioni concernenti la costanza del
rapporto di servizio(1).
Sull'illiceità disciplinare dell'uso di sostanze stupefacenti,
però, non c'è ormai alcun dubbio(2).
Quanto l'uso possa incidere sulla gravità disciplinare del
comportamento del militare è valutazione di merito che andrebbe
lasciata al prudente apprezzamento dell'amministrazione, che nello
specifico settore dovrebbe godere della più ampia discrezionalità.
Per valutare esattamente queste differenti posizioni
giurisprudenziali, è opportuno un sia pur sommario esame di alcune
recenti pronunce in materia, evidenziando alcuni casi
significativi.
2. Una casistica giurisprudenziale: l'orientamento del Consiglio
di Stato.
Un'importante pronuncia giurisprudenziale si ha in un caso
portato dapprima all'esame del Tar Lazio, sez. II, e
successivamente definito in appello dal Consiglio di Stato, sez.
IV. Il Tar Lazio, sez. II, con sent. 19 luglio 2004, n. 7089(3),
annulla una sanzione disciplinare di perdita del grado per
rimozione nei confronti di un appartenente alla Guardia di finanza
per uso di sostanze stupefacenti, osservando, tra l'altro, che
l'accertamento di un singolo caso di assunzione di sostanze
stupefacenti, se non collegato a circostanze estrinseche
(esemplificando: episodi analoghi, frequentazioni controindicate,
stati di dipendenza o psicologici particolari, anomalie
comportamentali, scarso rendimento nel servizio), non è idoneo a
far venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla
permanenza nel Corpo de quo. Siamo, in sostanza, in presenza di una
sentenza analoga a quella in commento sia per la posizione
soggettiva dell'interessato sia per la fattispecie concreta posta
all'attenzione dell'organo di giustizia amministrativa.
Successivamente, Il Consiglio di Stato, sez. IV, su appello
dell'amministrazione competente, con sent. 14 ottobre 2005, n.
5682, annulla la sentenza di primo grado, considerando come
l'assunzione di sostanze stupefacenti sia sicuro indice della
gravità del comportamento di un militare. Tale assunto viene
ricavato dall'esame della normativa vigente in materia, per la
quale, anche dopo la parziale abrogazione ad opera del referendum
del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309), a mente dell'art. 75 del predetto Testo unico, l'assunzione
di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo. Un
illecito da considerare tanto più grave per un militare
appartenente ad un corpo militare di polizia, il cui compito è
proprio quello di contrastare le attività illegali connesse con le
sostanze stupefacenti. L'intero sistema normativo delineato dal
Testo unico in questione, lungi dal porsi in un'ottica agnostica
rispetto all'uso personale di sostanze stupefacenti (la cui
rilevanza di illecito permane), si incentra sull'attività di
contrasto, a livello preventivo e repressivo, del fenomeno e fonda
l'efficacia delle sue prescrizioni proprio sul sistema operativo di
contrasto, rappresentato dagli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria a ciò deputati. In sostanza, il Consiglio di Stato
afferma il principio che la valenza e la gravità disciplinare di un
comportamento posto in essere da un militare dipenda anche dalla
posizione soggettiva di quest'ultimo, dal suo stato giuridico, dal
suo rapporto di impiego o di servizio e dai compiti istituzionali a
lui affidati. In altri termini, si afferma che il giudizio di
tenuità (o di gravità) di una sanzione disciplinare è direttamente
correlato alla qualità dell'interessato, per cui non può essere
connotato da "tenuità" il comportamento di un appartenente ad un
forza militare di polizia, istituzionalmente preposto alla
prevenzione e alla repressione del traffico di stupefacenti, il
quale, in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza assunti
con il giuramento, faccia uso (anche occasionale) di sostanze
stupefacenti.
Un altro caso significativo è sempre portato all'attenzione del Tar
Lazio, sez. II, e successivamente, nel grado di appello al
Consiglio di Stato. Il Tar Lazio, sez. II, con sent. 19 novembre
2004, n. 13557, annulla una sanzione disciplinare di perdita del
grado per rimozione nei confronti di un appartenente alla Guardia
di finanza per uso di sostanze stupefacenti, osservando, tra
l'altro, che in presenza di un consumo occasionale ed episodico di
droga, il provvedimento che sanziona la perdita del grado appare
oggettivamente abnorme e sproporzionato all'entità della mancanza
disciplinare commessa. Il Consiglio di Stato, sez. IV, su appello
dell'amministrazione competente, con sent. 11 ottobre 2005, n.
5622, annulla la sentenza di primo grado, affermando che il fatto
contestato è stato a ragione ricondotto alla violazione del
giuramento ed alla contrarietà con le finalità del corpo di
appartenenza, per cui con riguardo al provvedimento sanzionatorio
adottato non sussiste alcuna illegittimità per difetto di
ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata. A tal
proposito, il Consiglio di Stato ribadisce come sia difficile
sostenere che il consumo anche episodico di sostanze stupefacenti
non contrasti con le finalità del Corpo della Guardia di finanza,
al quale il militare appartiene, se tra i compiti a cui questo
attende vi è proprio il contrasto al contrabbando ed al traffico di
stupefacenti. Insomma, la giurisprudenza del Consiglio di Stato
sullo specifico punto appare sufficientemente consolidata.
Altro caso emblematico è quello proposto sempre al Tar. Lazio, sez.
II, e risolto in appello dal Consiglio di Stato. Il Tar Lazio, sez.
II, con sent. 2 marzo 2005, n. 1573, annulla una sanzione
disciplinare di perdita del grado per rimozione nei confronti di un
appartenente alla Guardia di finanza per uso di sostanze
stupefacenti, ritenendo che il provvedimento de quo fosse viziato
per sproporzione (essendo quello imputato al militare un episodio
del tutto occasionale, privo di ripercussioni sul servizio) nonché
per carenza di motivazione, non avendo l'amministrazione tenuto
conto dei positivi precedenti di carriera del militare. Il
Consiglio di Stato, sez. IV, su appello dell'amministrazione
competente, con sent. 31 gennaio 2006, n. 339(4), pur confermando
la sentenza impugnata, per ulteriori vizi del provvedimento
amministrativo, ritiene fondati i motivi di ricorso
dell'amministrazione in ordine alla correlazione tra uso delle
sostanze stupefacenti e perdita dei requisiti di affidabilità
richiesti ad un militare del Corpo della Guardia di finanza. Nella
stessa circostanza si ribadisce che la valutazione in ordine alla
gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione
all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce
espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in
via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di
eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la
manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente
sproporzionalità e il travisamento, né il giudice amministrativo
può sostituirsi agli organi dell' Amministrazione nella valutazione
dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono
pervenuti. Nel caso in esame, diversamente da come ritenuto dal
Tribunale, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza nel
provvedimento impugnato di evidenti sintomi di abnormità.
In sintesi, il Consiglio di Stato sottolinea la gravità del
comportamento di un militare appartenente ad un corpo militare di
polizia che faccia uso, anche occasionale od episodico, di sostanze
stupefacenti, in relazione alla necessità di una costante
valutazione dell'integrità dei requisiti morali e caratteriali a
lui richiesti. Un militare che ha anche la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, facendo uso di sostanze
stupefacenti, dimostra di non possedere qualità morali e
caratteriali adeguate allo stato giuridico e al tipo di servizio
istituzionale che è chiamato ad adempiere. La carenza di questo
tipo di requisiti non solo è dimostrabile attraverso l'accertato
uso di sostanze stupefacenti, ma è sufficiente per adottare nei
confronti di chi palesi tale anomalia un provvedimento espulsivo.
La corrispondenza tra questo tipo di illecito disciplinare e la
sanzione irrogata nei casi di specie appare a giudizio del
Consiglio di Stato adeguata e congrua.
3. L'orientamento dei Tribunali amministrativi regionali.
Sul piano della giurisprudenza amministrativa di primo grado le
posizioni sono più sfumate e problematiche.
La valutazione circa la sufficienza dell'assunzione di sostanze
stupefacenti da parte di un militare a configurare un illecito
disciplinare grave, sanzionabile con la perdita del grado per
rimozione, è una problematica affrontata dalla giurisprudenza dei
Tar secondo angoli visuali differenti. Non v'è dubbio che esista da
parte dei Tribunali amministrativi regionali una diversa
prospettiva rispetto a quella predominante in sede di giudizio
d'appello. In particolare, da una parte, è stato affermato che il
comportamento in questione non può ritenersi di rilevanza tale da
giustificare l'applicazione della massima sanzione di stato - quale
la perdita del grado per rimozione - comportante la cessazione del
rapporto di servizio o di impiego. Più precisamente si è affermato
che la contrarietà ai principi di moralità e di rettitudine, la
violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli
di correttezza ed esemplarità, se ben possono fondarsi sul
comprovato abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, non possono
tuttavia trovare adeguata giustificazione in un unico ed isolato
episodio di assunzione di tali sostanze. Questo assunto è ribadito
soprattutto quando non è in alcun modo provata una maggior
frequenza o familiarità dell'uso di tali sostanze e nella
circostanza che il fatto in questione non abbia avuto alcuna
ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente né
indirettamente.
La mancata connessione con il servizio, poi, non consentirebbe di
affermare che con tale condotta si sia integrato il livello minimo
di disvalore disciplinare che deve comunque connotare il fatto di
assunzione di sostanze stupefacenti, soprattutto sotto il profilo
dell'incidenza di tale condotta sulla prestazione del servizio e
sull'adempimento dei doveri connessi all'ufficio(5). Quanto emerge
dalla giurisprudenza dei Tar, nonostante non trovi perfetta
corrispondenza con quanto espresso dall'orientamento prevalente del
Consiglio di Stato, non va assolutamente trascurato.
Si può obiettare che la necessaria connessione funzionale tra
assunzione di sostanze stupefacenti ed attività di servizio non ha
la rilevanza che le si vuole attribuire, in relazione ai
particolari doveri degli appartenenti ai corpi militari di
polizia.
Non si dimentichi che un militare dell'Arma dei carabinieri o un
militare della Guardia di finanza hanno sempre il dovere di
intervenire anche quando non sono espressamente comandanti di
servizio(6).
Riguardo, poi, al minor disvalore disciplinare che comporterebbe
l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti, con conseguente
mancata integrazione di un comportamento contrario ai principi di
moralità e rettitudine che devono sempre informare la condotta di
un militare, è facile replicare che il giudizio espresso inerisce
al merito delle valutazioni della pubblica amministrazione e in
quanto tale troverebbe un limite invalicabile: l'insindacabilità
delle scelte discrezionali dell'autorità amministrativa, purché
queste non siano completamente illogiche, irragionevoli o abnormi.
Allora, non sembra illogico o irragionevole o abnorme considerare
l'uso di sostanze stupefacenti moralmente disdicevole; forse è vero
il contrario, poiché anche nel comune sentire questo comportamento
non è valutato come moralmente ineccepibile o come una condotta
moralmente neutra. Per un militare, poi, le qualità morali sono
richieste e valutate sia all'atto dell'assunzione in servizio, sia
nel prosieguo di carriera (in sede di avanzamento), sia per la
costanza del rapporto di impiego o di servizio(7).
Al di là di queste considerazioni balza in evidenza, ed è
sicuramente condivisibile, lo sforzo della giurisprudenza di primo
grado di ancorare l'accertamento dell'illecito disciplinare de quo
a rigorosi criteri oggettivi e la sua valutazione in termini di
gravità anche in relazione ad elementi estrinseci. È indubbio che
particolari aspetti circostanziali possano configurare un illecito
disciplinare in senso più o meno grave, per cui l'amministrazione
deve attentamente vagliare anche questi elementi secondari e
metterne in risalto la valenza connotativa. Il forte richiamo della
giurisprudenza perché venga effettuato questo tipo di accertamento,
riguarda ovviamente l'attività istruttoria e la necessità che la
stessa, di fronte all'adozione della più grave sanzione
disciplinare, sia quanto più possibile completa, esauriente e
rigorosa. Si tratta di accertare esattamente il comportamento del
dipendente, l'effettivo uso di sostanze stupefacenti, la volontà e
la consapevolezza di una simile condotta, la particolare
contrarietà ai doveri generali e istituzionali propri di quel
militare. Il punto è piuttosto delicato e involge la comparazione
tra l'interesse privato a permanere in un'organizzazione militare e
a mantenere il relativo stato giuridico e l'interesse pubblico
all'efficienza organizzativa e alla funzionalità istituzionale dei
corpi militari di polizia, che proprio nello specifico settore
della prevenzione e del contrasto alle attività illecite in materia
di sostanze stupefacenti combattono una delle battaglie più
difficili.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Approfondimenti
(1) - Per un'ampia e dettagliata analisi del tema: V. Poli,
Assunzione di sostanze stupefacenti, in I procedimenti
amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze armate (a
cura di V. Poli - V. Tenore), Milano, Giuffrè, 2002, 445 ss.
(2) - Sia consentito rinviare alla seguente nota a sentenza: F.
Bassetta, Assunzione di sostanze stupefacenti e doveri connessi con
il giuramento prestato, in questa Rassegna, n. 3-4, 2006,
169-176.
(3) - La sentenza in questione viene citata all'interno di quella
in commento.
(4) - La pronuncia in argomento viene citata nella sentenza del Tar
Lazio in commento.
(5) - Per questo filone giurisprudenziale, cfr.: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, sent. 10 maggio 2007, n. 358 (c.c. 21 marzo 2007),
Pres. ed Est. Borea; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n. 3021/2005
(c.c. 13 aprile 2005), Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi; T.A.R. Lazio,
sez. II, sent. n. 6309/2004 (c.c. 9 giugno 2004), Pres. La Medica,
Est. Capuzzi; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 9980/2002 (c.c. 9
ottobre 2002), Pres. Giulia, Est. Giordano; T.A.R. Lazio, sez.II,
sent. n. 13557/2004 (c.c. 20 ottobre 2004), Pres. ed Est. Capuzzi;
T.A.R. Lazio, sez.II, sent. n. 1573/2005 (c.c. 12 gennaio 2005),
Pres. La Medica, Est. Capuzzi; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n.
3171/2004 (c.c. 18 febbraio 2004), Pres. La Medica, Est. Riccio;
T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n. 17184/2004 (c.c. 13 dicembre
2004), Pres. Mastrocola, Est. Morabito; T.A.R. Lazio,sez. II, sent.
n. 3458/2002 (c.c. 24 marzo 2004), Pres. La Medica, Est. Riccio;
T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 7089(2004 (c.c. 7 aprile
2004),Pres. La Medica, Est. Sestini.
(6) - Cfr.: art. 2, r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, recante il
Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri (art. 2, "I
carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico,
alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela
della proprietà; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni,
nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso
in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non
interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro
missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente
comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni
alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici
ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per
essi stabilite nei precedenti comma.") e l'art. 3, r.d. 6 novembre
1930, n. 1643, recante il Regolamento di servizio per la Guardia di
finanza (art. 3: "I militari della Regia guardia di finanza devono
in ogni tempo vigilare per l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti di cui è loro affidata la tutela; e perciò, anche
quando non siano comandati di servizio, essi devono ugualmente
considerarsi come tali se il loro intervento sia richiesto dalla
necessità di impedire o reprimere un reato"). Ai sensi dell'art. 9,
d. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, quest'ultimo Regolamento dovrà
ritenersi abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, con il
quale saranno rideterminate le modalità di esecuzione del servizio,
nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza.
A tutt'oggi, il nuovo regolamento in argomento non è stato
adottato.
(7) - Si pensi ai molti istituti in materia come l'inidoneità agli
uffici del grado, la perdita del grado per attività moralmente
incompatibili con lo stato di ufficiale, l'avanzamento a scelta ed
altro ancora.
Sanzioni disciplinari - Normativa
applicabile con riguardo alla qualità dell'incolpato - Riferimento
a quella relativa alla commisisone dell'illecito - Normativa più
favorevole - Applicabilità.
T.A.R. Umbria, sent. n. 255/2007 (c.c. 21 marzo 2007), Pres. ed
Est. Lignani, A. P. c. Ministero Finanze
In materia di sanzioni disciplinari si deve avere riguardo alla
situazione soggettiva dell'incolpato al momento della commissione
dell'illecito, per cui va applicata la normativa che in quella
circostanza risultava aderente alla fattispecie concreta e non
quella che dipende dalla situazione soggettiva nel frattempo
mutata, specialmente se la prima è più favorevole. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Il ricorrente, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza, è stato
destinatario dei provvedimenti in epigrafe con i quali gli è stata
irrogata, e rispettivamente confermata, la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio per dieci mesi. Ciò in relazione al
suo coinvolgimento in una vicenda per la quale era stato iniziato a
suo carico un procedimento penale, poi archiviato per mancanza di
querela.
L'interessato impugna i due atti - l'uno con il ricorso
introduttivo, l'altro con i motivi aggiunti - deducendo vari motivi
di legittimità.
L'Amministrazione resiste al ricorso.
2. La prima questione da risolvere è quella della normativa
disciplinare applicabile nella fattispecie.
Il problema si pone, perché all'epoca della commissione
dell'illecito l'interessato aveva il grado di Appuntato (militare
di truppa) mentre al momento dell'emanazione degli atti impugnati
aveva quello di Vicebrigadiere (sottufficiale).
Peraltro lo stato giuridico dei militari di truppa della Guardia di
Finanza è regolato da una normativa diversa da quella vigente per i
sottufficiali; specie per quanto riguarda le sanzioni
disciplinari.
Ed invero, all'epoca dei fatti vigeva la legge n. 833/1961, la
quale in materia disciplinare prevedeva per i militari di truppa,
fra l'altro, la sospensione dal servizio per non meno di un mese e
non più di sei mesi. Invece nei confronti dell'interessato è stata
applicata la sospensione per dieci mesi, in dichiarata applicazione
della legge n. 599/1954 il cui art. 21 prevede per i sottufficiali
la sospensione per non meno di due mesi e non più di dodici.
Il Collegio ritiene che su questo punto sia manifesta
l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Ed invero, quando il
regime sanzionatorio (punibilità, misura della pena) è collegato a
stati e qualità personali del reo, si deve avere riguardo alla
situazione esistente al momento della commissione dell'illecito,
non alle modificazioni sopravvenute - se non, eventualmente, in
favore del reo.
La difesa dell'Amministrazione invoca il principio tempus regit
actum. Ma, a parte che quella citata è una generica formula di
scuola la cui portata effettiva va verificata caso per caso in base
alla normativa specifica, va detto (come giustamente osserva la
difesa del ricorrente) che quel principio attiene alla problematica
della successione delle leggi nel tempo, e dunque non è pertinente
nella vicenda in esame.
Peraltro, dato e non concesso che in questo caso si possano
richiamare le regole in materia di successione delle leggi nel
tempo, varrebbe comunque il principio per cui prevale sempre la
normativa più favorevole al reo.
Per questa parte, dunque, il ricorso merita accoglimento.
3. Con una seconda censura il ricorrente contesta la tempestività
del procedimento disciplinare.
A questo proposito, tuttavia, non risulta (e a quanto pare non
viene neppure dedotto) che si sia verificata l'estinzione del
procedimento, a norma dell'art. 120 del t.u. n. 3/1957: infatti fra
un atto e l'altro del procedimento non sono mai decorsi più di 90
giorni.
Allo stesso modo, risulta rispettato, di fatto, il termine di 180
giorni dal proscioglimento in sede penale (per ritiro della
querela) all'inizio del procedimento disciplinare, di cui all'art.
97 dello stesso t.u..
La tesi del ricorrente è, invece, che il procedimento disciplinare
si sarebbe dovuto iniziare prima ancora dell'apertura del
procedimento penale, salvo poi rimanere sospeso dopo l'apertura di
quest'ultimo (artt. 103 e 117 t.u.).
A questo proposito, il Collegio ricorda, innanzi tutto, che «l'uso
del termine "sùbito" nel contesto dell'art. 103 t.u. ai fini della
contestazione degli addebiti presenta mera valenza sollecitatoria,
con la conseguenza che residua per l'amministrazione un ampio
spazio di azione ai fini dell'espletamento degli adempimenti
finalizzati al reperimento ed alla valutazione degli elementi
relativi alle vicende oggetto di esame» (Consiglio Stato, sez. IV,
12 agosto 2005, n. 4373).
Ciò premesso in linea di principio, si osserva che, in punto di
fatto, la prima notitia criminis sul comportamento illecito
dell'attuale ricorrente è emersa nel giugno-luglio 2002 nell'ambito
di indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di
Perugia e concernenti altri soggetti (questi dati di fatto, e
quelli di cui appresso, sono descritti nel "rapporto finale"
dell'ufficiale inquirente, doc. 6 della produzione dell'Avvocatura
dello Stato). Fu allora che taluno degli indagati, sentito dalla
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 c.p.p., riferì di un
episodio di truffa ai danni di una compagnia assicuratrice
(simulazione di un sinistro stradale) del quale l'attuale
ricorrente era stato partecipe e unico beneficiario.
Il 4 luglio 2002 la polizia giudiziaria ha trasmesso al P.M.
procedente la notitia criminis concernente l'attuale ricorrente;
l'8 luglio 2002, previa autorizzazione dello stesso P.M., ha fatto
analoga segnalazione al competente comando territoriale della
Guardia di Finanza.
L'interessato ha acquistato immediatamente la qualità di indagato
in sede penale e già il 26 settembre 2002, in tale qualità, è stato
interrogato dalla polizia giudiziaria su mandato del P.M. Seguiva
una lunga serie di accertamenti ed interrogatori, sempre da parte
della polizia giudiziaria (si omettono i dettagli, tutti
analiticamente riportati nel documento sopra citato), sicché il 30
giugno 2003 il procedimento penale è stato archiviato dal G.I.P.
per intervenuta remissione di querela (con assunzione a carico dei
querelati del risarcimento dei danni e delle spese legali in favore
dei querelanti).
A questo punto l'autorità gerarchica militare ha svolto sommari
accertamenti sulla vicenda e nel novembre 2003 (quindi entro i 180
giorni dall'archiviazione del procedimento penale) ha nominato
l'ufficiale inquirente ed ha formalmente contestato gli addebiti
all'interessato.
Va dunque escluso che vi sia stato un ingiustificato ritardo, in
quanto, se è vero che l'autorità militare gerarchica ha avuto la
prima notitia criminis nel luglio 2002, è anche vero che si
trattava, in quel momento, di una mera (e sommaria) dichiarazione
verbale resa da un soggetto indagato per altri fatti, e sulla base
della quale l'autorità gerarchica non avrebbe potuto direttamente
contestare gli addebiti, in mancanza di quei riscontri e di quegli
ulteriori elementi di fatto che sono emersi nel prosieguo delle
indagini penali.
La censura in esame va, dunque, respinta.
4. Quanto alle ulteriori doglianze, concernenti la fondatezza
dell'addebito e l'adeguatezza della sanzione, non si può dir altro
che il provvedimento sanzionatorio appare sufficientemente motivato
e che il fatto addebitato riveste una obiettiva gravità.
A questo proposito va osservato:
a) che l'esito del procedimento penale appare, paradossalmente, più
significativo di una condanna, perché l'attuale ricorrente ha
ottenuto la remissione della querela per truffa grazie
all'integrale rifusione del danno e delle spese legali, il che
equivale (sia pure solo di fatto) ad una piena ammissione di
colpevolezza;
b) che nelle indagini penali è emerso che i complici dell'attuale
ricorrente nella progettazione e nella esecuzione della truffa
erano consapevoli della sua qualità di finanziere e proprio in
ragione di ciò stimavano opportuno prestarsi a favorirlo
(l'indagato Giampaolo M., il 26 giugno 2002, ha dichiarato alla
polizia giudiziaria che il dr. Roberto P., commercialista in
Perugia, lo aveva contattato: «... per fare un favore ad un
finanziere [...]. In quella occasione il P. mi disse che bisognava
farlo perché lo stesso [il finanziere] poteva esserci utile in
futuro...»). Inutile dire come tale episodio abbia potuto
danneggiare l'onorabilità del Corpo non solo agli occhi delle parti
lese, ma anche a quelli degli stessi correi, i quali vedevano nel
finanziere un soggetto disponibile a ricambiare un favore illecito
con favori altrettanto illeciti, resi nell'esercizio e con abuso
delle sue funzioni.
5. In conclusione, il provvedimento sanzionatorio appare
ineccepibile, salvo quanto già detto riguardo all'errata
individuazione della norma contenente la pena edittale.
Di conseguenza, nella doverosa rinnovazione (parziale) del
procedimento disciplinare, l'autorità militare dovrà limitarsi a
rideterminare la misura della sanzione, assumendo come normativa di
riferimento quella applicabile ai militari di truppa (sospensione
da uno a sei mesi) anziché quella applicabile ai sottufficiali
(sospensione da due a dodici mesi).
In questi sensi e con questi limiti il ricorso va accolto. Si
ravvisano giusti motivi per compensare le spese."
Il principio del favor rei nel procedimento
disciplinare
L'interessante sentenza in commento pone all'attenzione del
lettore alcune questioni applicative di non poco conto. In primo
luogo, dobbiamo sottolineare come l'organo di giustizia
amministrativa utilizzi il principio del favore rei nel risolvere
la vicenda sottoposto al suo giudizio. Nella fattispecie un
vicebrigadiere della Guardia di finanza nel 2004 viene sanzionato
con la sospensione disciplinare dal servizio per 10 mesi, per fatti
risalenti al 2002, fatti che avevano dato luogo ad un procedimento
penale, successivamente archiviato per mancanza di una condizione
di procedibilità. La particolarità risiede nella seguente
circostanza: all'epoca dei fatti il militare in questione rivestiva
il grado di appuntato, mentre al tempo del procedimento
disciplinare era stato promosso al grado di vicebrigadiere. Si
trattava, in sostanza, di decidere quale normativa applicare ad un
militare che nel lasso di tempo compreso tra la commissione di un
illecito disciplinare e la sua sanzione ha sensibilmente cambiato
stato giuridico. L'amministrazione nella fattispecie ha ritenuto di
procedere ai sensi della legge sullo stato giuridico dei
sottufficiali, instaurando il procedimento disciplinare ai sensi
delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599,
recante - appunto - lo stato dei sottufficiali, perfettamente
applicabile anche agli ispettori e ai sovrintendenti della Guardia
di finanza in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della legge 17
aprile 1957, n. 260, recante lo stato dei sottufficiali della
Guardia di finanza, e dall'art. 30 d. lgs. 12 maggio 1995, n. 199,
recante il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza. La scelta appare
particolarmente significativa se si pensa che, in materia di stato
giuridico, il personale della Guardia di finanza (ma le stesse
considerazioni valgono per tutto il personale militare) è
disciplinato da diverse disposizioni di legge, il cui contenuto non
sempre è identico, ma varia sensibilmente. In particolare, per il
ruolo appuntati e finanzieri è vigente la legge 3 agosto 1961, n.
833. In merito allo specifico caso disciplinare dobbiamo rilevare
come le due normative prevedono una diversa durata della sanzione
disciplinare di stato della sospensione dal servizio, con limiti
edittali differente nell'indicazione del minimo e del massimo
irrogabile. Si tenga conto, poi, che la diversa terminologia usata
dalle leggi di stato giuridico in questo settore, cioè "sospensione
dall'impiego" per i sottufficiali, "sospensione dal servizio" per
gli appartenenti ai ruoli iniziali non ha alcuna rilevanza
applicativa, stante i medesimi effetti giuridici delle sanzioni in
argomento (trattamento economico ridotto per il periodo di
sospensione e detrazione di anzianità assoluta corrispondente alla
durata della sanzione).
Per quanto concerne la durata delle sanzioni, l'art. 21, l. n.
599/1954 stabilisce che la sospensione disciplinare dal servizio
per i sottufficiali può essere adottata per un minimo di due mesi e
per un massimo di dodici mesi, mentre l'art. 14 l. n. 833/1961
prevede che la sospensione disciplinare dal servizio per gli
appuntati ei i finanzieri può avere una durata non inferiore ad un
mese e non superiore a sei mesi. Insomma, non appare indifferente
applicare una normativa invece di un'altra, stante la possibilità
di sanzionare in modo oggettivamente più grave un sottufficiale
rispetto ad un appartenente al ruolo iniziale. Sul punto il Tar
Umbria nella sentenza in commento non ha alcun dubbio circa la
necessità di applicare la normativa più favorevole per l'incolpato
e, di conseguenza, annulla il provvedimento punitivo
irrogato.
Come corollario si afferma che, quando il regime sanzionatorio
(punibilità, misura della pena) è collegato a stati e qualità
personali del reo, si deve avere riguardo alla situazione esistente
al momento della commissione dell'illecito, non alle modificazioni
sopravvenute, se non, eventualmente, in favore di chi è
destinatario di un'incolpazione di natura disciplinare. Se la
conclusione alla quale giunge il giudice amministrativo può essere
condivisibile sul piano sostanziale, in quanto si tratta di
applicare un principio di favor rei che è posto a fondamento del
nostro sistema punitivo, sia di natura penale sia di natura
amministrativa, qualche perplessità emerge dal punto di vista
procedimentale. Non c'è dubbio che dal punto di vista delle
normativa sul procedimento disciplinare di stato, nello specifico
caso, non sia facile pensare di far riferimento tout court a quella
astrattamente applicabile al momento della commissione
dell'illecito.
Dal lato del procedimento disciplinare applicabile cambia molto:
l'autorità competente all'azione disciplinare, la composizione
della commissione o del consiglio di disciplina, la connessione dei
procedimenti in caso di più militari della stessa categoria
incolpati contestualmente, l'autorità competente alla decisione
finale. Non è necessario ipotizzare le varie situazioni che si
verrebbero a creare per intuire la complessità dei problemi
applicativi in sede procedimentale (per esempio: chi deve incolpare
un ufficiale o un maresciallo che al momento della mancanza
ricopriva, rispettivamente, il grado di maresciallo o di appuntato?
Chi lo deve giudicare in sede di consiglio o commissione di
disciplina? Quale autorità deve irrogare l'eventuale
sanzione?).
Forse sarebbe necessaria una specie di operazione di ortopedia
giuridica per la quale si dovrebbero applicare le norme
procedimentali riferite al grado che si ricopre al momento
dell'incolpazione e quelle sostanziali in relazione allo stato
giuridico posseduto al momento della commissione della mancanza.
Sembra questa la strada maestra tracciata dal Tar Umbria nel
momento in cui afferma che: "il provvedimento sanzionatorio appare
ineccepibile, salvo quanto già detto riguardo all'errata
individuazione della norma contenente la pena edittale. Di
conseguenza, nella doverosa rinnovazione (parziale) del
procedimento disciplinare, l'autorità militare dovrà limitarsi a
rideterminare la misura della sanzione, assumendo come normativa di
riferimento quella applicabile ai militari di truppa (sospensione
da uno a sei mesi) anziché quella applicabile ai sottufficiali
(sospensione da due a dodici mesi)". O forse dovrebbe essere
applicabile per intero la normativa di stato giuridico riferita al
grado rivestito al momento della commissione dell'illecito
disciplinare, operando - quando proprio necessario - piccoli
interventi correttivi (evitando improprie ibridazioni).
A questo punto, alcune questioni si impongono all'attenzione di chi
studia e deve applicare le norme in questione. Perché non esiste
un'unica normativa disciplinare per tutto il personale militare, al
di là dell'appartenenza ad una singola categoria gerarchica? Perché
prevedere ancora differenti punizioni disciplinari di stato in
relazione alle diverse categorie gerarchiche, quando questo tipo di
sistema sanzionatorio nel campo della disciplina di corpo è stato
definitivamente superato (le sanzioni di corpo, tassativamente
previste, sono uguali per tutti) con la l. n. 382/1978 e con il
Regolamento di disciplina militare del 1986? E, da ultimo, perché
esiste ancora un doppio sistema disciplinare militare, di corpo e
di stato? Non si può in queste brevi note rispondere a questi
quesiti che postulano un ripensamento complessivo della disciplina
militare dal punto di vista tecnico-applicativo, non certamente nei
suoi fondamenti etici e deontologici.
La completa professionalizzazione dello strumento militare consente
di guardare alla specifica materia secondo una prospettiva non più
frammentata. Le normative di stato giuridico del personale militare
hanno conosciuto una fase di sostanziale omogeneizzazione, per la
quale molte disposizioni contenute nelle diverse leggi non sono
altro che mere ripetizioni le une delle altre. Al di là della
soluzione adottata nel caso concreto questa sentenza mette a nudo
l'irragionevolezza di un sistema che differenzia posizioni
giuridiche soggettive secondo parametri ormai non più
attuali.
Il personale militare dei ruoli iniziali ha un inquadramento
analogo, se non - talvolta - perfettamente identico, a quello delle
altre categorie di militari. Alla stessa conclusione possiamo
giungere analizzando l'inquadramento giuridico dei sottufficiali in
relazione a quello degli ufficiali. D'altronde, le persistenti
differenziazioni hanno perso gran parte della loro ragion d'essere
e alcune differenze lessicali che si possono ancora leggere nelle
diverse leggi di stato giuridico sono più che altro fonte di
incertezze e ambiguità applicative. Molti sono gli istituti che
trovano una medesima regolazione per tutte le categorie di
militari, per cui non dovrebbe apparire particolarmente gravoso e
complicato riunire gli stessi in un unico provvedimento
legislativo, di più agevole ed univoca interpretazione ed
applicazione. Probabilmente è giunto il tempo di qualche testo
unico riguardante il personale militare per governare meglio la
molteplice a ponderosa produzione normativa di settore.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Informativa antimafia - Sindacabilità -
Manifesta incongruità del giudizio.
Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 maggio 2007, n. 1916 (c.c. 13
febbraio 2007), Pres. Ruoppolo, Est. Balucani.
Le informative antimafia hanno funzione preventiva e possono
essere sindacate dal giudice amministrativo in caso di palese
omissione di elementi di particolare rilevanza e significatività
che manifestino l'incongruità del giudizio espresso. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"L'appello è fondato.
Con la impugnata informativa la Prefettura di Napoli ha ipotizzato
la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa della
criminalità organizzata nella gestione aziendale della società
appellata.
E ciò sulla base, delle informazioni acquisite dagli Organi di
Polizia, dalle quali è stata tratta la convinzione che la
ricorrente società "A", derivante dalla trasformazione della "B",
nonostante il mutamento formale della denominazione e della sede,
continui ad essere nella disponibilità degli stessi soggetti già
soci e amministratori della B, nei cui confronti il Prefetto di
Cosenza aveva emesso informativa antimafia con provvedimento del
12.4.2000.
Il Collegio ritiene che gli elementi indiziari posti alla base
dell'informativa non siano di per sé sufficienti a giustificare
l'adozione della misura interdittiva di cui all'art. 4 D. Lgs.
n.490/1994.
Al riguardo non può certo ignorarsi che la anzidetta disposizione -
con la quale si esclude dal mercato dei pubblici appalti
l'imprenditore che sia sospetto di legami o condizionamenti mafiosi
- è preordinata all'obbiettivo di mantenere un atteggiamento
intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa per
contrastare un eventuale utilizzo distorto delle risorse
pubbliche.
è bensì vero che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza, la
informativa non deve dimostrare l'intervenuta infiltrazione,
essendo sufficiente la sussistenza di elementi dai quali sia
deducibile il tentativo di ingerenza.
Ciònondimeno la stessa giurisprudenza ha più volte ribadito come il
delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un
lato, alla presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. ed
alla libertà d'impresa costituzionalmente garantita e, dall'altro,
alla efficace repressione della criminalità organizzata, comporta
che l'interpretazione della normativa in esame debba essere
improntata a necessaria cautela (cfr.in tal senso Cons. St. IV 4
maggio 2004, n. 2783; V, 27 giugno 2006, n. 4135); e che l'esigenza
di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più
efficace non esclude che la determinazione prefettizia (pur se
espressione di un ampia discrezionalità) possa essere assoggettata
al sindacato giurisdizionale sotto il profili della sua logicità e
dell'accertamento dei fatti rilevanti.
Ciò posto, deve ritenersi che nella fattispecie in esame gli
elementi cui si richiama la Prefettura non siano idonei a
sorreggere l'impugnato provvedimento.
Deve anzitutto escludersi che la ricorrente società "A", continui
ad essere nella disponibilità degli stessi soggetti nei cui
confronti il Prefetto di Caserta aveva emesso la informativa
interdittiva, e che essa dunque non sia altro che la continuazione
della "B".
Invero a seguito della informativa antimafia volta a contestare la
posizione degli allora amministratori G. A. e S. R., con verbale di
assembra straordinaria del 22.6.2000:
- è stata modificata la denominazione sociale della società da "B"
a "A";
- è stata trasferita la sede locale della società da Caserta a
Napoli;
- sono stati sostituiti i precedenti amministratori essendosi
nominato come amministratore unico I. S.
Successivamente, i soci di "B", S. C.e G. T., hanno ceduto le
proprie quote sociali ai soci della nuova società "A", I. S. e Di
L. G.
Infine non solo i sig.ri G. A. e S. R., citati nella informativa
prefettizia del 2000, non rivestono alcuna carica all'interno della
"A", ma gli attuali soci e amministratori I. e D. L. non hanno con
essi alcun rapporto di parentela.
Secondo la ricostruzione operata dalla Prefettura l'elemento di
collegamento tra le compagini delle due società, sintomatico della
continuazione di "B", sarebbe costituito dalla circostanza che il
sig Iadicicco, attuale socio e amministratore della "A" è il
cognato di S. C., a sua volta moglie di S. R., e già detentrice di
una quota sociale nella "B".
Ma da ciò non può trarsi la conclusione che il mutamento
dell'assetto societario sarebbe soltanto apparente, e che esso
rappresenterebbe un mero espediente volto ad evitare gli effetti
della misura iterdittiva adottata del Prefetto di Caserta.
Intanto deve darsi atto che le operazioni poste in essere
all'indomani della informativa prefettizia emessa nei confronti di
"B" - ove considerate su un piano oggettivo - palesano
l'intendimento della società di liberarsi da ogni precedente
condizionamento mafioso attraverso la integrale sostituzione della
compagine sociale. Ed al riguardo è doveroso osservare che alla
luce del principio costituzionale in tema di libertà di impresa (ex
art. 42 Cost.), non può essere preclusa ad una impresa raggiunta da
un informazione interdittiva la possibilità di continuare la
propria attività, una volta che si sia "rigenerata" attraverso la
sostituzione degli amministratori e degli stessi soci.
Quanto ai rapporti di parentela indicati nella relazione della
Prefettura che sarebbero la spia della asserita continuità tra
vecchia e nuova società, a parte il rilievo che in realtà il
rapporto che lega lo I. a S. C. è di semplice affinità (trattandosi
di cognati), ritiene il Collegio che tali rapporti non possano
essere assunti quali indizio della non-estraneità della società
ricorrente alle consorterie camorristiche, né tantomeno come prova
che la società sia rimasta (pur se con diversa veste) nell'ambito
della stessa cerchia familiare, e pertanto continui ad essere
esposta a condizionamenti mafiosi.
La circostanza dunque che l'attuale socio e amministratore unico
sia imparentato, o più esattamente legato da un rapporto di
affinità con S. C., il cui marito è ritenuto elemento collegato a
clan mafiosi, non può essere di per sé prova sufficiente di
infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa, ove a tale dato
anagrafico non si accompagni una acclarata frequentazione e
comunanza di interessi con ambienti della criminalità, di cui
peraltro non v'è traccia negli atti impugnati. Come ha avuto
occasione di affermare la stessa Corte Costituzionale in una
vicenda in cui si discuteva del possesso delle "qualità morali e di
condotta" per l'ammissione ai concorsi in magistratura, è
certamente "arbitrario …presumere che valutazioni e comportamenti
riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della
stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente
trasferiti all'interessato medesimo" (così Corte Cost. 31 marzo
1994, n. 108).
In difetto dunque di riscontri oggettivi che comprovino l'esistenza
in concreto di comportamenti e situazioni dai quali possa desumersi
il condizionamento mafioso, devi concludersi che l'impugnata
informativa prefettizia non può trovare una valida giustificazione
con il solo riferimento al richiamato legame di "parentela".
Per quanto precede l'appello in esame deve essere accolto e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere
annullata la informativa prefettizia e i provvedimenti ad essa
conseguenti che sono stati oggetto di impugnativa".
Le informative antimafia
1. Premessa - Cenni storici.
Per cogliere efficacemente quanto alla sentenza in commento, che
interviene nell'ambito particolarmente delicato della normativa
dedicata alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di
criminalità organizzata di stampo mafioso (c.d. normativa
antimafia), occorre in limine brevemente esaminare quali siano
queste norme, e tra queste quelle finalizzate al contrasto dell'uso
distorsivo di risorse pubbliche, e cosa esse dispongano.
Il recentissimo Codice degli appalti(1) prevede testualmente
all'art. 247 "…restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazione
ed informazione antimafia…" significando, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, la delicatezza di una materia caratterizzata dalla
necessità di garantire il difficile equilibrio tra i principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico, primi fra tutti la
presunzione di innocenza (art 27 Cost.) e, come nel caso di specie,
la libertà di impresa (art. 41 Cost.), e le prerogative proprie di
una normativa avente come ratio la prevenzione e la repressione
della criminalità organizzata (in particolare di stampo mafioso -
n.d.a.).
Il legislatore è intervenuto a dettare "Disposizioni contro la
mafia" piuttosto tardi rispetto alla nascita del fenomeno
criminale, che storicamente si attesta intorno alla metà dell'800
con i primi e più eclatanti casi di brigantaggio nel meridione
dell'Italia preunitaria. Con la successiva riunificazione si
evidenziò definitivamente il conflitto palese tra queste forme
criminali - che andavano organizzandosi in maniera sempre più
rigida e complessa - e lo Stato. L'Unità d'Italia nel meridione
accelerò infatti fortemente il processo di fine della struttura
feudale delle campagne, nel momento in cui integrò l'economia del
sud in quella del resto del paese. Il nuovo governo piemontese si
sovrappose alla struttura sociale preesistente senza riuscire ad
interagire positivamente con essa.
Conseguenza di questi cambiamenti fu che nelle campagne i grossi
latifondisti, che avevano detenuto interamente il potere fino a
quel tempo, cominciarono ad aver bisogno sempre più di qualcuno che
garantisse loro un controllo effettivo delle proprietà, sia per
difendersi dai criminali comuni sia per resistere alle nascenti
pretese delle classi contadine per una più equa distribuzione del
prodotto del loro lavoro. E per far ciò essi, sempre più
frequentemente, provvidero ad arruolare tra le proprie fila gli
esponenti delle più importanti bande criminali. In tale contesto
nacquero, dunque, le prime associazioni criminali che, forti della
propria posizione privilegiata, provvidero a definire stretti
rapporti con l'amministrazione locale, creando, di fatto una
cogestione della res-publica con particolare riferimento alle
risorse economiche destinate al sostegno dell'economia
locale.
La più completa ed essenziale definizione che si può dare della
mafia, dunque, allora come oggi, probabilmente è questa: la mafia è
una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento
per i propri associati, che si pone come intermediazione
parassitaria, e imposta con mezzi di violenza, tra la proprietà e
il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo
Stato. Nata indubbiamente nel feudo, nella campagna, come
mediazione tra il padrone e il contadino, cioè svolgendo funzione
poliziesca e vessatoria sul contadino per conto del padrone, e al
tempo stesso derubando il padrone, si è evoluta ed ha accresciuto
il proprio potere criminale dotandosi di una struttura
imprenditoriale, finalizzata al riciclaggio del denaro proveniente
da attività illecite, che nella distorsione delle risorse pubbliche
stanziate per il mezzogiorno ha trovato ulteriore
rafforzamento.
In questi termini appare in tutta la sua portata l'importanza della
Legge 31.05.1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia".
Trattasi di un provvedimento legislativo articolato che, tra le
altre disposizioni, prevede il divieto di iscrizione negli albi di
appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la
pubblica amministrazione per quei soggetti nei confronti dei quali
sia stata applicata una misura di prevenzione(2) con provvedimento
definitivo. In caso analogo, relativamente ai soggetti già iscritti
nei menzionati albi la medesima legge prevede la
decadenza/sospensione di diritto dall'iscrizione ed il divieto di
concludere contratti di appalto, di fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti. Nei casi più
gravi detta legge prevede che il tribunale possa intervenire
finanche nel corso del procedimento di prevenzione disponendo
provvisoriamente i suesposti divieti ed anticipando al massimo
l'azione di contrasto all'infiltrazione mafiosa.
Il legislatore, dunque, ha fissato il principio secondo il quale la
prevenzione e la lotta all'associazionismo criminale di stampo
mafioso deve passare inevitabilmente attraverso lo stretto
controllo dei flussi economico-finanziari che, specie per le
Regioni del sud Italia, tradizionalmente depresse dal punto di
vista dello sviluppo delle attività di impresa, sono alimentati
dalle commesse pubbliche.
E tale controllo si realizza, così per come definito nei successivi
provvedimenti di legge(3), attraverso la prescritta competenza
delle Prefetture, oggi Uffici territoriali del governo, in merito
alla produzione della c.d. certificazione antimafia.
Per documentazione antimafia devonsi intendere, ai sensi dell'art.
1 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, tutte quelle certificazioni
comprovanti sia l'inesistenza di una delle cause di divieto di
iscrizione agli albi precitati ovvero di decadenza dalla iscrizione
medesima ovvero ancora di sospensione(4), sia l'inesistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs.
08.08.1994 n. 490 (v. sentenza in commento) recante "Disposizioni
attuative della Legge 17 gennaio 1994 n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia".
Ai sensi della normativa in argomento, la P.A., gli Enti pubblici
ed i soggetti assimilati, hanno l'obbligo, prima di stipulare o
approvare contratti o subcontratti superiori ad un certo
importo(5), di acquisire dal Prefetto le informazioni concernenti
la sussistenza o meno in capo ai soggetti interessati di una delle
cause di divieto a contrarre o di sospensione dei procedimenti
contrattuali, ovvero di mancato rilascio di concessioni ed
erogazioni, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi delle società o imprese interessate.
Ove tali verifiche forniscano esiti positivi, le amministrazioni
pubbliche non possono stipulare o approvare i contratti, né
rilasciare o autorizzare le erogazioni. In tal senso la dottrina
parla di informazioni interdittive (di cui più approfonditamente
nelle sezioni successive).
Le certificazioni di che trattasi possono intervenire prima della
conclusione del contratto, operando quindi come requisiti di
efficacia del medesimo contratto da stipulare, ovvero
successivamente, qualora, nei casi di somma urgenza, le
amministrazioni abbiano provveduto immediatamente dopo la mera
richiesta di informazioni al Prefetto. In quest'ultimo caso, il
successivo accertamento di una causa di divieto o della sussistenza
di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa opera
come causa (facoltativa) di recesso dal contratto da parte
dell'amministrazione interessata, fatto salvo il pagamento delle
opere già eseguite dall'impresa e delle spese dalla medesima già
sostenute per l'esecuzione del rimanente.
2. La documentazione antimafia.
Per documentazione antimafia, alla luce delle ultime
disposizioni di Legge, si intendono:
1. i certificati camerali con la dicitura "antimafia"(6);
2. le autocertificazioni che non sussistano le cause di cui al cit.
art. 10, Legge n. 575/1965 per rinnovi, lavori o forniture
urgenti;
3. i collegamenti telematici(7);
4. le Comunicazioni della Prefettura(8).
Il D.P.R. n. 252/1998, cit., intervenuto in tempi relativamente
recenti, ha apportato alcune significative modifiche alla
disciplina in argomento.
è stata innanzitutto prevista l'esclusione dalla presentazione
della certificazione antimafia per i rapporti fra soggetti pubblici
o comunque fra soggetti pubblici e società controllate da soggetti
pubblici, ivi compresi quei soggetti privati, i cui organi
rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di
controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o regolamento,
alla verifica di particolari requisiti di onorabilità. L'esclusione
riguarda anche gli esercenti attività agricola non organizzata in
forma di impresa e gli artigiani individuali, nonché i contratti il
cui importo non superi 15.000 euro circa. Si tratta di un
intervento del legislatore volto a snellire l'attività burocratica
di talune amministrazioni, effettuato, peraltro, senza svilire
l'intento di prevenzione e contrasto all'associazionismo criminale
di stampo mafioso della normativa di riferimento.
è stata, inoltre, estesa la validità temporale della certificazione
a sei mesi con la ulteriore previsione della possibilità di
utilizzare copie autentiche del certificato suddetto al fine di
consentire ai soggetti interessati la partecipazione contemporanea
a più procedimenti amministrativi.
In caso di dichiarazione di urgenza dell'attività contrattuale, è
oggi consentito sostituire la certificazione antimafia con una
autocertificazione resa dal soggetto interessato (in tal caso
l'autocertificazione deve essere accompagnata dall'autenticazione
della sottoscrizione).
Ancora, in merito all'esigenza di garantire comunque un'attenta
azione di contrasto senza gravare eccessivamente sui processi
amministrativi, il legislatore ha previsto che le certificazioni e
le attestazioni delle camere di commercio, rilasciate attraverso
collegamenti telematici dedicati e protetti, siano equiparate alle
certificazioni antimafia rilasciate dalle prefetture qualora
contengano un'apposita dicitura uguale su tutto il territorio
nazionale(9).
Da ultimo si segnala che il combinato disposto dell'art. 4 D.Lgs
490/1994, comma 5 e 6, e dell'art. 11 D.P.R. n. 252/1998 prevede,
in termini generali per le P.A. (trattasi comunque di ipotesi del
tutto residuali - n.d.a.), la possibilità di stipulare contratti
anche prima del ricevimento delle informazioni prefettizie
antimafia, sulle quali torneremo più approfonditamente nella
successiva sezione, non solo nel caso citato di somma urgenza, ma
anche nell'ipotesi di mero ritardo del Prefetto nella trasmissione
delle informazioni, e di recedere dagli stessi nel caso di
sopravvenienza di informazioni interdittive anche laddove i fatti
interdettivi emergano successivamente alla stipula del
contratto(10).
3. Le informazioni del prefetto.
Per i contratti il cui valore sia:
1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione
delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici,
servizi pubblici e pubbliche forniture(11), indipendentemente dai
casi di esclusione ivi indicati.
2. superiore a Euro 154.937,07 per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello
stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
3. superiore a Euro 154.937,07 per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche;
prima di procedere alla relativa stipula, vanno acquisite le c.d.
"Informazioni del Prefetto", con le modalità di cui all'art.10
D.P.R. 252/98, cit.
La richiesta di informazioni al Prefetto può essere inoltrata
dall'Amministrazione o dalla Ditta interessata e deve essere
corredata da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese
rilasciato dalla C.C.I.A.A., munito di apposita dicitura antimafia
ovvero da dichiarazione del legale rappresentante della ditta
recante le medesime indicazioni (art.10, commi 3 e 4, D.P.R.
252/98). Oltre al suddetto certificato della C.C.I.A.A., la
richiesta di informazioni al Prefetto va completata anche con
l'indicazione degli estremi del Direttore Tecnico dell'impresa e
dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del
capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto
dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo
esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Sono, inoltre, legittimati a richiedere la documentazione antimafia
e a trattarne i dati i c.d. sostituti della P.A., ossia i
concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale
adempimento in base al disposto dell'articolo 10-quinquies della
legge n. 575/1965 nonché i soggetti che, per espressa disposizione
di legge, di regolamento o altro atto di normazione secondaria,
ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali
disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo
della P.A.
Nell'ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempi per
l'acquisizione della documentazione de qua, sono inoltre
legittimati a richiederla direttamente anche i soggetti cui la
documentazione stessa si riferisce(12) con le seguenti
modalità:
a) direttamente alle Camere di commercio, industria e artigianato,
per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate ai sensi
del Capo II, Sezione II, del D.P.R. n. 252/1998, cit.;
b) direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in
cui le certificazioni delle Camere di commercio sono rilasciate
senza l'apposita dicitura antimafia, dandone preventiva
comunicazione all'Amministrazione interessata (anche mediante
estensione per conoscenza della richiesta inoltrata alla
Prefettura);
c) direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione
all'Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e
comunque indicando espressamente l'Amministrazione destinataria,
nel caso di richiesta delle c.d. informazioni interdittive.
Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura(13),
alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la
dichiarazione sostitutiva recante i contenuti stabiliti ex lege (v.
sezione precedente alla voce autocertificazioni).
Per completezza di indagine si evidenzia che, nel caso siano
richieste informazioni potenzialmente interdittive, l'interessato
non può provvedere anche al ritiro del documento, mentre le
medesime devono essere oggetto di apposita trasmissione diretta, a
cura della Prefettura, all'Amministrazione interessata (ovvero al
concessionario o ad altro soggetto eventualmente incaricato
dell'istruttoria) indicata dal privato richiedente.
Ai sensi del cit. art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, così come
integrato successivamente dal D.P.R. del 1998 più volte citato,
esistono due tipi di informative del prefetto, che rientrano nel
genus più ampio delle c.d. "Comunicazioni del Prefetto". Entrambe,
come detto, sono definite dalla dottrina interdittive avendo
l'essenziale caratteristica di impedire al soggetto segnalato la
contrattazione con la P.A., e sono:
- la informazione prefettizia che comunica la sussistenza a carico
dei soggetti titolari/responsabili dell'impresa delle cause di
divieto, sospensione o decadenza previste ex art. 10 della Legge n.
575/1965;
- la informazione prefettizia, di cui alla sentenza in commento, da
cui risultano eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti
a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società e delle
imprese collegate.
Trattasi, invero, di misure cautelari di polizia, preventive (e
interdittive) che si aggiungono alle misure di prevenzione
antimafia di natura giurisdizionale con le quali condividono
essenzialmente il fine ultimo del contrasto all'associazionismo
criminale di matrice mafiosa, prescindendo dall'accertamento, in
sede penale, di uno o più reati ad esso.
Per l'adozione della misura interdittiva ex art. 4 D.Lgs. n.
490/1994 è sufficiente il tentativo di infiltrazione mafiosa
all'interno dell'impresa avente lo scopo di condizionarne le scelte
imprenditoriali a prescindere dall'effettivo raggiungimento di
siffatto scopo.
Non occorre per la sua applicazione né la prova del fatto di reato,
né la prova dell'avvenuta effettiva infiltrazione, né tantomeno
quella dell'effettivo condizionamento delle scelte
imprenditoriali.
In tal senso la giurisprudenza più recente(14), e lo stesso
Consiglio di Stato nella sentenza in commento, ha evidenziato come
l'informativa de qua non deve di per sé dimostrare l'intervenuta
infiltrazione, essendo sufficiente la sussistenza di elementi dai
quali sia deducibile il semplice tentativo di ingerenza.
Si tratta, a parere di chi scrive, di una scelta che, pur
scardinando taluni principi dell'ordinamento giuridico, primo fra
tutti quello della presunzione di innocenza e non ultimo quello
della libertà di impresa(15), entrambi costituzionalmente
garantiti, appare coerente con le caratteristiche fattuali e
sociologiche del fenomeno mafioso il quale non necessariamente si
concretizza in fatti illeciti ma, sempre più spesso, si sostanzia
in quel sostrato di intimidazioni, di influenza e di
condizionamenti latenti che pervadono in modo diffuso le attività
imprenditoriali e, più in generale, quelle economico-finanziarie di
per sé lecite.
La formulazione generica della norma, più sociologica che
giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente
rilevante(16) determina l'attribuzione al Prefetto di un ampio
margine di accertamento e di apprezzamento in ragione, vale la pena
di sottolinearlo ancora una volta, della necessità di mantenere un
atteggiamento intransigente contro i fenomeni criminali di stampo
mafioso ed in particolare avverso quelli volti all'utilizzo
distorto delle risorse pubbliche.
L'ampia discrezionalità sussistente in capo al Prefetto in ordine
all'adozione del provvedimento interdittivo comporta, come
immediata conseguenza, che la determinazione prefettiza possa
essere assoggettata al sindacato giurisdizionale esclusivamente in
caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità,
irragionevolezza e travisamento dei fatti(17), che manifestino
l'incongruità del giudizio espresso.
La novità propria della sentenza in argomento sta proprio nel fatto
che l'odierno giudice, richiamando le più recenti sentenze in
materia(18) e sottolineando il fatto che "…l'interpretazione della
normativa in esame debba essere improntata a necessaria cautela…",
ha consolidato in principio l'orientamento giurisprudenziale che
vuole "…che la determinazione prefettizia (pur se espressione di
ampia discrezionalità) possa essere assoggettata al sindacato
giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e
dell'accertamento dei fatti rilevanti…".
Come si evince dalla Sentenza in epigrafe(19), il Consiglio di
Stato, intervenuto nel merito, ha ritenuto gli elementi evidenziati
dalla Prefettura a sostegno dell'adozione dell'informativa
interdittiva inidonei "…a sorreggere l'impugnato provvedimento…".
Il fatto che azioni ed omissioni, anche penalmente rilevanti,
riferibili ad appartenenti alla famiglia dell'interessato, unico
amministratore della società (oggetto dell'informativa
prefettizia), ma a questi non direttamente ascrivibili, possano
determinare a suo carico l'adozione di un provvedimento
interdittivo appare, secondo il giudice amministrativo, del tutto
arbitrario in difetto di ulteriori riscontri oggettivi. A sostegno
della propria tesi lo stesso Consiglio di Stato in sentenza ha
espressamente richiamato un precedente riferito al Giudice
Costituzionale(20) che, intervenuto in una vicenda in cui si
discuteva di "qualità morali e di condotta", relativamente
all'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura,
affermava essere "…certamente arbitrario… …presumere che
valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di
appartenenza o a singoli membri della stessa diversi
dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti
all'interessato medesimo…".
è interessante notare come l'odierno giudice intervenuto a
sentenziare circa la corretta applicazione di una normativa che,
come segnalato, appare generica nei contenuti descrittivi delle
fattispecie di riferimento, abbia fatto ricorso al principio
dell'analogia richiamando a sostegno delle proprie tesi finanche
quanto disposto dalla disciplina concorsuale dell'accesso alla
carriera magistratuale.
Il giudice amministrativo conclude, dunque, che, in difetto di
riscontri oggettivi che comprovino quantomeno l'esposizione della
attività di impresa a condizionamenti mafiosi, l'informativa
prefettizia non possa trovare valida giustificazione in un rapporto
che, come nel caso di specie, è addirittura di mera affinità
(trattandosi di cognati). Accoglie pertanto il ricorso dichiarando
l'illegittimità della risoluzione del contratto di subbapalto
intervenuta a seguito dell'informazione prefettizia relativa alle
presunte infiltrazioni di carattere mafioso.
4. Conclusioni.
In attesa degli ulteriori inevitabili interventi in materia da
parte del legislatore, vuoi per specificare alcuni passaggi
controversi della normativa vigente vuoi per adeguarla
progressivamente ai repentini cambiamenti del modus operandi delle
realtà criminali di matrice mafiosa, che nel loro tradizionale
immobilismo manifestano il dinamismo tipico delle più affermate
realtà di impresa (estremamente significativo anche dal punto di
vista dell'aggiornamento delle tecniche investigative e delle
attività di polizia giudiziaria), la prassi amministrativa,
sostenuta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, ha
individuato un terzo tipo di informativa prefettizia, definita
"informazione supplementare atipica".
Siffatta forma particolare di informativa del Prefetto, nata dalla
esegesi delle norme di settore, si sostanzia in tutti quegli
elementi che, pur denotando il pericolo di collegamenti tra
l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia
di gravità prevista ex art. 4, D.Lgs. n. 490/1994, cit., in carenza
di taluni requisiti oggettivi/soggettivi pertinenti le cause di
divieto/sospensione ovvero in ragione del fatto che non si è ancora
del tutto concretizzato quantomeno il tentativo di
infiltrazione.
Si tratta, secondo la dottrina più recente, di una comunicazione
priva dell'efficacia interdittiva automatica delle informazioni
prefettizie classiche, che trova fondamento nel generale principio
di collaborazione tra amministrazioni pubbliche il quale determina
un costante flusso informativo ed una altrettanto costante attività
di monitoraggio relativamente ai settori economici a rischio.
Prerogativa di siffatta comunicazione prefettizia, che si pone
quasi come subspecie di quelle interdittive di cui alla sezione
precedente, è che consente l'attivazione degli ordinari poteri
discrezionali di ritiro del contratto da parte della stazione
appaltante.
Non essendo, tra l'altro, in alcun modo codificata normativamente,
tant'è che spesso trattasi di una sorta di vero e proprio fascicolo
notizie avente ad oggetto l'impresa ed i suoi amministratori,
appare difficile ricorrere al sindacato in sede giurisdizionale
avverso detta informativa supplementare atipica.
Per concludere, occorre in questa sede brevemente sottolineare le
caratteristiche proprie del genus informative prefettizie la cui
funzione è preventiva, di polizia e di sicurezza. Dette
informazioni non presuppongono un accertamento caratterizzato dalla
definitività e certezza del giudicato penale in quanto trovano
fondamento su elementi meramente sintomatici, o anche su semplici
presunzioni; in tal senso in dottrina si parla di elementi di
pericolosità presunta.
è dunque sufficiente che detti elementi risultino indizianti del
pericolo in senso oggettivo richiamandosi il carattere sintomatico
degli stessi. Il sindacato del giudice amministrativo sulla
legittimità dell'informativa antimafia non può e non deve,
pertanto, confondersi con il giudizio di accertamento della
sussistenza dei fatti assunti a base del provvedimento e della loro
rilevanza penale(21).
L'informativa prefettizia, e la sottesa valutazione in termini
prognostici(22), può essere sindacata, in sede di legittimità, solo
nel caso in cui i fatti accertati, posti a fondamento della
medesima, si rivelino insussistenti ovvero, laddove effettivamente
sussistenti, siano stati in modo evidente travisati nel loro valore
sintomatico, ovvero ancora siano stati utilizzati per la
formulazione di ipotesi inverosimili od altamente
improbabili.
Come rappresentato in premessa alla presente sezione appare
inevitabile ed auspicabile, a parere di chi scrive, che il
legislatore intervenga armonizzando la materia in argomento tramite
un unico provvedimento normativo che, alla esigenza codicistica di
riordino, coniughi quella, altrettanto fondamentale, di rinnovo ed
aggiornamento di una disciplina le cui rigide previsioni in alcune
parti appaiono lacunose, lasciando ampi spazi all'attività
interpretativa della giurisprudenza e della dottrina, ed ormai
superate se messe a confronto con quelle particolarmente dinamiche
ed intrinsecamente complesse che regolano l'esercizio dell'attività
di impresa.
Cap. CC Luigi Aquino
Approfondimenti
(1) - D.Lgs.12.04.2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
(2) - Misure di sorveglianza speciale e divieto/obbligo di
soggiorno ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423, artt. 3 e
4.
(3) - Legge 13 settembre 1982, n. 646, Legge 23 settembre 1982, n.
936, Legge 19 marzo 1990, n. 55, Legge 12 luglio 1991, n. 203,
Legge 7 agosto 1992, n. 356, Legge 24 luglio 1993, n. 256, D.Lgs. 8
agosto 1994, n. 490 e, da ultimo, D.P.R. 3 giugno 1998 n.
252.
(4) - Art. 10, Legge 31.05.1965, n. 575, cit.
(5) - Per l'indicazione dei quali vedasi più approfonditamente le
sezioni seguenti.
(6) - Ai sensi dell'art. 6, Legge n. 252/1998, cit., le
certificazioni o attestazioni camerali "…sono equiparate, a tutti
gli effetti, alle comunicazioni delle Prefetture che attestano
l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di
cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575…".
(7) - Ai sensi dell'art. 7, Legge n. 252/1998, cit., che prevede
"…è avviato un collegamento telematico tra il sistema informativo
delle camere di commercio ed il sistema informativo del Ministero
dell'interno messo a disposizione dalla Prefettura di Roma…" per la
costituzione di un archivio informatico consultabile, e dal quale
estrapolare documenti certificativi, "…contenente l'elenco delle
persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui
all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575…".
(8) - L'art. 3, Legge n. 252/1998, cit., la Prefettura della
provincia in cui la amministrazione interessata ha sede effettua
comunicazione per iscritto circa la sussistenza delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575. In caso di richiesta da parte di soggetti
privati detta comunicazione viene effettuata dalla Prefettura della
provincia in cui gli stessi risiedono ovvero in cui hanno
sede.
(9) - Ai sensi dell'art. 9, Legge n. 252/1998, cit., la dicitura in
questione è la seguente: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La
presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il
collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla
Prefettura di Roma".
(10) - C.d.S., Sez. VI, Sent. 16.04.2003 n. 1979.
(11) - Le soglie U.E. sono le seguenti: appalti di lavori pubblici,
5 milioni di DSP (Diritti Speciali di Prelievo) = Euro 6.242,028;
appalti di servizi e forniture, 200 mila DSP = Euro
249.681,00.
(12) - I c.d. soggetti passivi.
(13) - Che rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione anche
mediante timbro, con data e sigla del dipendente incaricato,
apposto su copia della richiesta.
(14) - C.d.S., Sez. VI, Sent. 29.10.2004, n. 7047; C.d.S., Sez. IV,
Sent. 6.06.2001, n. 3058.
(15) - Di cui rispettivamente all'artt. 27 e 41 Cost. (v. sezione I
della presente nota).
(16) - Legge n. 490/1994, cit.
(17) - Così N. Beccati in Il dei contratti pubblici, Ed. Simone,
2006.
(18) - C.d.S., Sez. IV, Sent. 4.05.2004, n. 2783; C.d.S., Sez. V,
Sent. 27.06.2006, n. 4135.
(19) - C.d.S., Sez. VI, Sent. 2.05.2007, n. 1916, cit.
(20) - Corte Cost., Sent. 31.03.1994, n. 108, cit. in
sentenza.
(21) - C.d.S., Sez. VI, Sent. 21.10.2005, n. 5952.
(22) - C.d.S., Sez. V, Sent. 27.06.2006, n. 4135, cit.
Risarcimento danno - Responsabilità
Pubblica Amministrazione - Infortunio sul lavoro pubblico
dipendente - Competenza giudice amministrativo.
Cons. Stato, sez.IV, sent. 12 settembre 2007, n. 4825 (c.c. 10
luglio 2007), Pres. Salvatore, Est. De Felice.
Nella causa intentata da un dipendente pubblico per ottenere il
risarcimento del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro la
competenza è del giudice amministrativo salvo il caso in cui il
lavoratore agisca per il conseguimento da parte del datore di
lavoro del danno ulteriore (o differenziale) che rimane nella
competenza del giudice ordinario. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1.L'appello va rigettato, essendo inammissibile il ricorso
originario per difetto di giurisdizione dell'adito giudice
amministrativo.
Come ha statuito questo Consesso (C. Stato, VI; 21.02.2001, n.914;
anche Cassazione SS.UU. 14.12.1999, n.900), in tutte le ipotesi in
cui la richiesta risarcitoria non si riconnetta ad una specifica
inosservanza di una obbligazione contrattuale, ma si riferisca alla
violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia in rapporto
alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e alla
integrità fisica e, dunque, assume il carattere proprio della
fattispecie aquiliana, invocandosi la responsabilità
extracontrattuale della pubblica amministrazione, la giurisdizione
appartiene al giudice ordinario.
In caso di azione risarcitoria proposta da un pubblico dipendente
nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per il
risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria
integrità fisica, la giurisdizione competente va individuata
tenendo presente che, stante l'autonoma e prioritaria tutela del
diritto assoluto alla vita e all'integrità fisica, si deve ritenere
proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale, ricadente
nella giurisdizione del giudice ordinario, come nella specie, tutte
le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in
favore della responsabilità contrattuale, di pertinenza della
giurisdizione amministrativa (laddove essa già sussiste).
La scelta per quest'ultimo tipo di responsabilità è eventualmente
desumibile dalla espressa deduzione dell'inosservanza da parte del
datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ma
quest'ultima condizione non può ritenersi sussistente in caso di
semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. o
delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione
delle condizioni di lavoro del dipendente, poiché una simile
deduzione è intrinsecamente neutra, potendo essere effettuata anche
in funzione esclusiva della prova dell'elemento soggettivo del
reato di lesioni colpose e quindi della configurabilità del fatto
come illecito extracontrattuale. In particolare, poi, l'opzione per
la responsabilità contrattuale deve essere esclusa nel caso in cui,
a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale
rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R.
n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da
parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale),
poiché, ove operi tale assicurazione obbligatoria, permane la
responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da
ascriversi a un fatto reato del datore di lavoro (ovvero di un
preposto o di un altro dipendente), cioè a un fatto comportante la
sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e 185, comma
2, c.p., e ciò prima della privatizzazione del pubblico impiego
(Cassazione civile , sez. un., 25 maggio 1999 , n. 291).
2.Si fa presente che nella specie già il giudice ordinario ha
denegato la giurisdizione, ritenendo sussistente quella del giudice
amministrativo, determinandosi un conflitto reale negativo di
giurisdizione.
Ogni volta che il g.o. e il g.a. abbiano entrambi negato con
sentenza la proprio giurisdizione sulla medesima controversia si è
in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione
(risolvibile con istanza di regolamento preventivo ai sensi
dell'art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di
giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c., può
essere denunziato alle Sezioni Unite della S.C. - con atto soggetto
agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni
tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle
due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato
(Cassazione civile, sezioni unite, 20.10.2006, n. 22521).
3. Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto".
Differenze di disciplina tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale
1. Premessa.
La sentenza in commento si colloca in un contesto normativo
recentemente oggetto di profonde riforme che hanno come
denominatore comune il progressivo avvicinamento del diritto
amministrativo al diritto civile e la parallela estensione
dell'area del (nuovo) diritto privato alla pubblica
amministrazione.
L'ampio percorso riformatore intrapreso dal legislatore, attraverso
l'approvazione di leggi di privatizzazione, di liberalizzazione e
di semplificazione, di classificazione delle fonti (di produzione e
di cognizione), di rinnovamento dell'azione della P.A. e dei
soggetti a questa collegati ovvero dalla stessa controllati, ha
riconosciuto nuovi e più articolati diritti ai cittadini(1) che
hanno reso ancora più urgente la necessità di accordare una
puntuale tutela di fronte agli illeciti dannosi
dell'amministrazione pubblica, anche nelle sue nuove vesti
riformate e privatizzate.
Un nuovo diritto privato della pubblica amministrazione si viene
delineando, anche grazie a tutta una serie di interventi
giurisprudenziali sempre più incisivi, i quali, oltre ad aver
ampliato l'area del danno risarcibile, sino a ricomprendere nella
stessa gli interessi legittimi e le posizioni di interesse
qualificato, vanno riducendo la distanza che separa il
provvedimento amministrativo dall'obbligazione di diritto civile,
ponendo le premesse per la risarcibilità delle lesioni arrecate
alle (nuove) situazioni soggettive.
Il filo conduttore dei più recenti orientamenti giurisprudenziali
poggia sulla ricerca di un preesistente bene della vita del
cittadino: il collegamento fra tale bene e l'interesse leso
qualifica il secondo come meritevole di tutela; in tal senso la
eventuale condotta (illegittima) della P.A., che arreca pregiudizio
al bene collegato all'interesse, è fonte del diritto al
risarcimento danni, sia in relazione alla norma generale dell'art.
2043 c.c., per responsabilità extracontrattuale, che in riferimento
alla responsabilità da contatto sociale, tra privato e P.A.,
rilevante a seguito della Legge 07.08.1990 n. 241(2), ovvero ancora
nel caso di inadempimento contrattuale da parte della P.A. medesima
(art. 1218 c.c.).
La Suprema Corte(3) ha affermato che ciò che rileva, ai fini
dell'ammissione al risarcimento, è l'ingiusta lesione di un
interesse alla persona. Con riferimento all'art. 2059 c.c.(4), la
Corte di Cassazione, effettuando una lettura costituzionalmente
orientata dell'articolo, ha ritenuto, infatti, inoperante il limite
della riserva di legge alla quale è (era - n.d.a.) subordinato il
risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso in cui la lesione
abbia riguardato valori della persona costituzionalmente
garantiti(5), come la salute, testualmente in sentenza evidenziando
in tal senso "….deve escludersi che il risarcimento del danno non
patrimoniale, che ne consegua (dall'azione della P.A. - n.d.a.),
sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a
risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta
lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettibili di valutazione economica…".
La particolarità della sentenza oggi in commento(6) è che il
Consiglio di Stato nell'occasione è intervenuto senza tenere conto
del contesto sopradescritto, degli orientamenti e delle direttrici
sulle quali sta mutando l'ordinamento giuridico, limitandosi a
stabilire che la competenza a decidere dei danni subiti dal
dipendente per incidenti stradali durante il servizio non è del
giudice amministrativo, bensì del giudice ordinario, a condizione
che la responsabilità sia extracontrattuale.
Il ricorrente, un appartenente all'Arma dei Carabinieri, nel corso
di un ordinario servizio di traduzione detenuti rimaneva vittima di
un incidente stradale, unitamente al brigadiere che conduceva il
mezzo ed ad altro militare, rimasto ucciso nella collisione. Questi
si era poi rivolto al tribunale di Roma avverso il Ministero della
Difesa, la società Assitalia ed il conducente dell'automezzo
militare, chiedendo il risarcimento di tutti i danni morali e
materiali subiti in occasione dell'incidente, ma il tribunale aveva
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Successivamente il carabiniere aveva proposto ricorso dinanzi al
Tar, che lo dichiarava a sua volta inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Contro tale sentenza, infine, il carabiniere aveva proposto appello
al Consiglio di Stato, deducendo circa la giurisdizione del giudice
amministrativo ritenuto competente per essere egli in servizio e
l'incidente verificatosi nel corso del trasferimento di
detenuti.
Il Consiglio di Stato, con sentenza in commento, ha rigettato
l'appello del ricorrente spiegando che, quando la pretesa
risarcitoria non è connessa all'inosservanza da parte del datore di
lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ma si riferisca
alla violazione di norme di prudenza, diligenza e perizia, in
rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e
alla integrità fisica, questa assume il carattere proprio della
responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione,
appartenendo, pertanto, la giurisdizione al giudice
ordinario.
Secondo il Consiglio di Stato, in caso di azione risarcitoria
proposta da un pubblico dipendente nei confronti
dell'amministrazione (datrice di lavoro) per il risarcimento del
danno conseguente alla lesione della propria integrità fisica, la
giurisdizione competente va individuata tenendo presente che,
stante l'autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla
vita e all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di
responsabilità extracontrattuale, ricadente nella giurisdizione del
giudice ordinario, come nel caso di specie, tutte le volte che non
emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della
responsabilità contrattuale, di pertinenza della giurisdizione
amministrativa, laddove essa già sussiste.
Dopo aver tracciato la linea della competenza tra giudice
amministrativo e giudice ordinario in tema di responsabilità, il
Consiglio di Stato conclude che, avendo il giudice ordinario ed il
tribunale amministrativo negato la propria giurisdizione sulla
controversia, si è in presenza di un conflitto reale negativo che,
come dispone il comma 2, sub p.to 1 dell'art. 362 del cpc, può
essere denunciato alle Sezioni Unite della suprema Corte di
Cassazione in ogni tempo e, quindi, indipendentemente, dal fatto
che una delle due pronunzie sia passata in giudicato.
L'importanza della decisione del Consiglio di Stato consiste nella
schematica rappresentazione della competenza del giudice ordinario
e di quello amministrativo fornita in riferimento a fattispecie in
cui ricorrano profili di responsabilità contrattuale ovvero
extracontrattuale, senza tenere in considerazione alcuna quegli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, al fine di
garantire la più ampia tutela delle posizioni giuridiche
soggettive, hanno ammesso l'ipotesi del concorso della
responsabilità contrattuale e aquiliana al fine di scongiurare
quelle ingiustificate disparità di trattamento, tra fattispecie
consimilari, che sarebbero inevitabili ove trovino applicazione
norme differenti, anche di carattere procedurale, atte a
disciplinare diversamente la risarcibilità o meno di determinate
fattispecie.
Lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza de qua, consapevole
della complessità della materia del riparto di giurisdizione, è
intervenuto preliminarmente ad operare una qualificazione giuridica
della fattispecie concreta verificatasi, al fine
dell'individuazione di possibili responsabilità idonee a
legittimare/qualificare la pretesa risarcitoria. E d'altronde tale
qualificazione giuridica della fattispecie si rende assolutamente
necessaria in virtù delle numerose distinzioni sussistenti tra la
responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale (altrimenti
detta aquiliana), che nel corso della successiva sezione cercheremo
brevemente di rappresentare.
2. Differenze di disciplina tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale (c.d. responsabilità aquiliana).
Il legislatore civile all'art. 1218 c.c. individua la c.d. della
responsabilità contrattuale, imponendo al danneggiante il
risarcimento proporzionato (sub specie di danno emergente e lucro
cessante ex art. 1223 c.c.) stante un rapporto giuridico di natura
negoziale, quale che sia la fonte, preesistente ed autonomo.
Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio dell'atipicità
delle fonti di obbligazioni potendo queste essere prodotte da ogni
altro atto o fatto idoneo (ben al di la del contratto, dunque);
tale principio, di derivazione della dottrina tedesca che faceva
riferimento ad ipotesi di rapporti contrattuali di fatto, ha
consentito di individuare e disciplinare rapporti obbligatori in
senso stretto che derivano da un "contatto sociale" da cui
scaturisce un affidamento di consistenza maggiore rispetto alle
aspettative di mero fatto e che fa quindi considerare la posizione
di chi si aspetta un determinato comportamento di vero e proprio
creditore e non di quisque de populo indifferenziato che non deve
essere ingiustamente danneggiato da terzi. Si parla in questo caso
di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), prevista ex art.
2043 c.c. La violazione di una norma costituisce una semplice colpa
(tanto che il soggetto danneggiato non può pretenderne prima
l'adempimento perché detta pretesa esiste già in senso potenziale
ma non può essere tradotta in senso sostanziale giacchè rivolta ad
una moltitudine indifferenziata di consociati) che determina
l'obbligo del risarcimento esclusivamente nel caso in cui un danno
ingiusto si sia realmente prodotto.
è da reputarsi realmente "ingiusto" solo il danno che si
concretizza nella lesione di una situazione soggettiva meritevole
di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento con il divieto del
neminem laedere, tenuto conto dei principi e della scala di valori
accolti dall'ordinamento in un dato momento storico. Proprio in
ossequio alla summenzionata progressiva tendenza ad allargare il
raggio delle situazioni soggettive oggetto di tutela, recentemente
sono state incluse nel novero delle posizioni garantite dall'art.
2043 c.c. anche una serie di fattispecie che, prima, la dottrina
faticava a ricomprendere(7).
Si determina, dunque, un doppio canale risarcitorio, poiché il
rapporto giuridico danneggiante-danneggiato può essere determinato
da un rapporto di natura contrattuale ovvero da un collegamento
occasionale tra le parti, per il quale il legislatore ha definito
un diverso regime normativo, con diversi giudici competenti(8), che
si sostanzia in cinque differenze di disciplina giuridica
applicabile: l'entità del risarcimento, l'onere probatorio, la
costituzione in mora, la prescrizione dell'azione, e la capacità
dei soggetti che interagiscono.
La prima differenza fra i due tipi di responsabilità in commento
concerne la valutazione del danno. Quando si versi in ipotesi di
responsabilità contrattuale l'art. 1225 c.c., così per come
richiamato dal precedente art. 1218 c.c., limita il risarcimento al
danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione,
allorché non sia ravvisabile, nella condotta del debitore, né dolo,
né colpa.
Relativamente alla responsabilità extracontrattuale, la norma da
tenere in considerazione è l'art. 2056 c.c., che contiene un
espresso rinvio all'art. 1223 c.c. (secondo il quale il
risarcimento deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro
cessante ove siano conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento), all'art. 1226 c.c. (secondo cui, in mancanza
di prova sull'esatto ammontare del danno, spetta al giudice
compiere una valutazione equitativa) e all'art. 1227 c.c. (che
stabilisce una diminuzione del risarcimento, in caso di concorso
colposo del danneggiato e la non risarcibilità dei danni che
quest'ultimo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza)
ma non al citato art. 1225 c.c., applicabile, di contro, per i casi
di responsabilità contrattuale.
L'orientamento unanime, in proposito, è che il legislatore abbia
volutamente tralasciato di richiamare l'art. 1225 c.c. e, quindi,
il criterio della prevedibilità del danno non si applica alla
responsabilità extracontrattuale relativamente alla determinazione
del quantum debeatur.
Altra differenza pertiene l'onere della prova del danno subito.
Mentre nella responsabilità contrattuale al danneggiato (l'attore)
è sufficiente fornire la prova del credito e della scadenza
dell'obbligazione(9), spettando per contro al debitore l'onere di
dimostrare di non aver potuto esattamente adempiere per causa a lui
non imputabile (art. 1218 c.c.), nella responsabilità
extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al
danneggiato dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi
indefettibili del fatto illecito(10), compreso l'atteggiamento
soggettivo dell'autore(11).
Relativamente all'istituto della mora emergono ulteriori differenze
strutturali; nella responsabilità contrattuale tale figura non
opera mai al semplice verificarsi del ritardo, ammettendosi un
certo grado di tolleranza del creditore(12); nella responsabilità
extracontrattuale, al contrario, la mora opera automaticamente,
poiché non è tollerato alcun ritardo(13).
Altra nota divergente concerne le regole applicabili in materia di
prescrizione. In campo contrattuale è valida la regola
dell'articolo 2946 c.c., che prevede un lasso di tempo di dieci
anni, quale termine prescrizionale generale, fatta eccezione per
alcuni contratti di cui agli articoli da 2949 c.c. a 2952
c.c.
L'articolo 2947 c.c. prevede, invece, il termine breve di cinque
anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale,
riducendolo a due anni per i danni da circolazione di
veicoli.
Autorevole dottrina, infine, sottolinea una rilevante differenza
anche in tema di capacità richiesta ai fini dell'imputabilità della
responsabilità: nella responsabilità contrattuale è necessaria
quella di agire, mentre in quella extracontrattuale basta quella
naturale, ossia la capacità di intendere e di volere al momento
della commissione del fatto.
Le differenze suesposte mostrano la difformità della ratio legis
che si concretizza in un diverso regime giuridico tra le due forme
di responsabilità; la responsabilità contrattuale mira a
ristabilire lo status quo ante, come dimostra implicitamente
l'assenza di richiesta di accertamento dell'elemento psicologico
nell'art. 1218 c.c., laddove in tema di responsabilità
extracontrattuale all'art. 2043 c.c. l'espresso riferimento ai
concetti di dolo e colpa, danno ingiusto dimostra la logica
affittivo-sanzionatoria seguita dal legislatore in un'ottica
general-rieducativa, e giustifica l'orientamento giurisprudenziale,
di cui più approfonditamente nelle successive sezioni del presente
lavoro, che promuove un ampliamento dei profili di risarcibilità
del danno(14) (specie per quello non patrimoniale ex art. 2059
c.c.).
3. Altre forme di responsabilità.
Per completezza di indagine giova di seguito brevemente dare
contezza delle altre forme di responsabilità presenti nel nostro
ordinamento giuridico. Trattasi, specificatamente della c.d.
responsabilità indiretta e di quella c.d. oggettiva.
Relativamente alla prima il codice civile, accanto alla
responsabilità "per colpa", individuata dall'art. 2043 c.c.,
prevede anche alcune ipotesi di responsabilità indiretta (o "per
fatto altrui"), anche detta "per fatto altrui". In tali
fattispecie, disciplinate dagli artt. 2047 e ss. c.c., alla
responsabilità di chi ha commesso il fatto, si aggiunge (e, a
volte, si sostituisce) quella di un altro soggetto, al fine di
accrescere, in capo alla persona lesa, le possibilità di ottenere
il risarcimento del pregiudizio subito. Le prime due fattispecie di
cui si occupa il codice che, almeno secondo la dottrina dominante,
si ascrivono alla categoria in questione sono la responsabilità per
i danni cagionati dall'incapace (ex art. 2047 c.c.) e quella per i
danni che devono essere risarciti dai genitori(15) a seconda dei
casi (ex art. 2048 c.c.), che sussiste laddove non venga fornita la
prova di non aver potuto impedire il fatto. Autorevole dottrina
ritiene, tuttavia, che tali ipotesi non integrino propriamente un
caso di responsabilità indiretta, bensì di responsabilità per colpa
e precisamente di culpa in vigilando. La colpa, in particolare,
sarebbe presunta, dato che il relativo onere incomberebbe sul
sorvegliante ovvero sul genitore. La differenza fondamentale fra
queste prime due figure consiste nel fatto che, mentre nel caso ex
art. 2048 c.c., l'agente è, pur essendo un minorenne, capace di
intendere e di volere, tanto che la responsabilità dei
"sorveglianti" va ad aggiungersi a quella dell'autore materiale del
danno, nelle ipotesi ex art. 2047 c.c., l'agente è sempre un
soggetto incapace di intendere e di volere e, pertanto, non può
essere esercitata alcuna azione nei suoi riguardi. L'art. 2049
c.c., poi, disciplina la responsabilità dei padroni e committenti
per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici o
commessi nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti; il
fondamento di tale responsabilità è il rapporto di preposizione e
supremazia gerarchica che impone al datore di lavoro di esercitare
a pieno il suo potere-dovere di direzione e controllo sull'attività
cui è adibito il dipendente, senza potersi giovare, peraltro, di
alcuna prova liberatoria. Al fine di mitigare la rigidità di tale
regime la giurisprudenza ha enucleato un ulteriore requisito che
deve essere soddisfatto, per aversi l'imputabilità del datore di
lavoro: l'indefettibile esistenza di un nesso c.d. "di necessaria
occasionalità" tra le mansioni espletate ed il fatto dannoso.
Merita di essere citata, infine, la responsabilità del proprietario
per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo (di cui
all'art. 2054, comma 3), sottolineando che il titolare della
vettura è esonerato da responsabilità solo se riesca a provare che
il mezzo è stato messo in circolazione, al momento dell'evento
lesivo, contro la sua volontà.
L'attuale disciplina in materia di responsabilità civile, di tipo
riparatorio, ha reso necessaria l'individuazione di altre
fattispecie in cui, per l'imputazione di responsabilità, si
prescinde dalla colpa essendo necessaria l'esistenza del solo nesso
causale (c.d. "responsabilità oggettiva"). Tale responsabilità(16)
sussiste in capo al danneggiante che risponde del danno cagionato
come conseguenza immediata e diretta della propria condotta; unica
possibilità che questi ha è quella di dimostrare l'assenza del
rapporto di causalità tra la condotta e l'evento. Il fondamento
dell'individuazione di un regime di responsabilità così rigoroso è
la constatazione che, nell'attuale assetto socio-economico,
molteplici sono le fonti di pericolo (basti pensare alle tecnologie
sempre più avanzate e invasive). A fronte di un simile contesto, in
certe situazioni, è parso troppo gravoso e perfino frustrante far
ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica
colpevolezza dell'agente. La dottrina più recente ha affermato che
la responsabilità oggettiva trova la propria ratio nella esigenza
di garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche
qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante (ad esempio
la ditta produttrice di un bene difettoso) e, per alcuni Autori,
perfino quando tale colpa non esiste affatto(17).
In tale ambito appare utile segnalare la singolarità dell'ipotesi
del caso di scontro tra veicoli, ove è stata introdotta la
presunzione in base alla quale, fino a prova contraria, ciascuno
dei conducenti è responsabile avendo concorso nella stessa misura a
cagionare il danno. Per quanto concerne il proprietario, costui
risponde solidalmente con il conducente, salvo che, come ricordato
innanzi, riesca a provare che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà.
4. I nuovi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza: il
superamento della distinzione tra forme di responsabilità e
l'ampliamento dei danni risarcibili.
Dottrina(18) e giurisprudenza sono impegnate in un continuo
tentativo di superamento della distinzione tra le diverse forme di
responsabilità sin qui esaminate (con particolare riferimento al
binomio responsabilità contrattuale-responsabilità
extracontrattuale).
Proprio in considerazione della diversa ratio ispiratrice delle due
tipologie di responsabilità, nonché delle differenze strutturali
suesposte, secondo la dottrina più recente i due tipi di
responsabilità non sarebbero tra di loro alternativi, ma piuttosto
cumulabili. è stato da più parti evidenziato come un fatto unico
possa, in alcuni casi, generare più danni, investendo tanto profili
contrattuali (inadempimento) che extracontrattuali (violazione del
principio generale del neminem laedere) ed imponendo al
danneggiante un doppio risarcimento. Il concorso tra le due forme
di responsabilità si concretizza, dunque, laddove dal medesimo
fatto derivino due azioni (e non se queste derivano da fatti
diversi) che determinano la violazione tanto di un obbligo
contrattuale che del principio generale del neminem laedere con
conseguente aumento del quantum debeatur.
Tre quindi le condizioni necessarie a determinare il cumulo tra le
responsabilità: l'unicità del fatto lesivo, la coincidenza
soggettiva(19) e la derivazione oggettiva del danno aquiliano come
conseguenza diretta e non mediata dell'inadempimento
dell'obbligazione.
L'ipotesi di concorso tra le forme di responsabilità determina,
oltre l'aumento della pretesa risarcitoria, anche un sensibile
incremento in termini di tutela del soggetto creditore-danneggiato;
nel caso in cui venga meno l'esperibilità di una delle due azioni
(ad es. per sopraggiunta decorrenza dei termini di prescrizione),
rimane ferma l'altra azione.
Si è, dunque, affermata la possibilità per il danneggiato di
esercitare in via alternativa o concorrente entrambe le
azioni(20).
L'intento del legislatore di scongiurare disparità di trattamento
tra situazioni che meriterebbero una tutela di uguale intensità,
sotteso al detto orientamento, genera, nuove tendenze di riassetto
del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, di cui alla sezione successiva del presente lavoro,
ed ha come corollario logico-deduttivo il tentativo di proporre una
giurisdizione per materia atta a garantire l'intervento di un solo
organo giudicante (sia esso il g.a. ovvero il g.o.). Si assiste, in
sintesi, al tentativo di superare l'assetto attuale, frutto di
interventi normativi mal coordinati, proponendo uno schema di
riparto più comprensibile, più fruibile e, pertanto, in grado di
assicurare miglior tutela alle posizioni soggettive (lese -
n.d.a.).
E tale tentativo appare coerente con la cennata tendenza della
giurisprudenza all'ampliamento dell'area del danno
risarcibile.
Per quanto attiene al fine ultimo del presente studio, ossia
all'esame della responsabilità civile della P.A., la dottrina ha
più volte sottolineato come non tutti gli interessi che compongono
la sfera giuridica soggettiva siano suscettibili, se lesi, di
risarcimento.
La giurisprudenza, preso atto di tale carenza, tramite diverse
sentenze relative alla individuazione dell'area del danno ingiusto
ne ha progressivamente allargato il concetto(21); prese le mosse
dalla risarcibilità del solo diritto reale per eccellenza (la
proprietà), ha esteso la tutela risarcitoria via via ai diritti
reali minori, ai diritti relativi, di credito(22), alle lesioni
arrecate all'integrità del patrimonio(23), alle situazioni
possessorie(24), alle aspettative patrimoniali legittime-non di
fatto(25), alla libera determinazione negoziale (nel cui ambito
sono stati ritenuti risarcibili i danni da lesione delle
chances(26)), al danno biologico(27) ed esistenziale(28). Si deve
aggiungere che, nell'ultimo decennio, sono emersi nell'ordinamento
ulteriori nuovi diritti (privacy, accesso), la lesione dei quali
può rientrare anch'essa nell'area del danno risarcibile: "chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del
codice civile" (così l'art. 18 della l. 31.12.1996, n. 675).
Lo stesso danno all'immagine di una P.A., oggi, non rientra più
nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 c.c., ma è una delle
fattispecie rientranti nella più generale figura del danno
esistenziale(29).
In conclusione, seppur appare chiaro l'intento della dottrina e
della giurisprudenza, si pongono notevoli problemi interpretativi
nell'individuazione, in concreto, delle ipotesi di responsabilità
(con particolare riferimento a quella extracontrattuale), poiché il
legislatore si è limitato ad enunciare un principio generale di
responsabilità, lasciando il problema ermeneutico
all'interprete(30).
5. Conclusioni.
Un prezioso messaggio di chiarezza in materia, almeno sul piano
dei principi, è venuto dalla sentenza della Corte Costituzionale 6
luglio 2004, n. 204, peraltro oggetto di serrate critiche da parte
della dottrina.
Nell'ambito delle precisazioni di cui all'impianto motivazionale
che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità parziale
delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. nelle materie dei
pubblici servizi, dell'edilizia ed urbanistica, la Corte, alla luce
degli stessi criteri ermeneutici, ha ritenuto legittimo l'art. 7
della Legge n. 205 del 2000 nella parte in cui riconosce al g.a. il
potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto(31). Non si tratta,
secondo il giudice costituzionale di una nuova "materia" attribuita
alla giurisdizione del g.a., bensì uno strumento di tutela
ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o
conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione.
L'attribuzione di tale potere, ha aggiunto la Corte, non soltanto
appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla
Costituzione al Consiglio di Stato, ma affonda le sue radici nella
previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni
soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed
effettiva tutela, implica che il giudice (amministrativo) sia
munito di adeguati poteri. Il superamento della regola (avvenuto,
peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi di giurisdizione
esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice
amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi
di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali
consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno, costituisce,
dunque, la semplice attuazione del precetto di cui all'art. 24
Cost.
Si tratta di affermazioni significative sul piano del riparto di
giurisdizione che il Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, non
ha mostrato di tenere, come invece sarebbe stato lecito attendersi,
in debito conto.
Da un lato, infatti, si ribadisce la piena dignità e legittimazione
degli organi della giurisdizione amministrativa anche nelle
materie, come quella del pubblico impiego, per le quali la dottrina
aveva denunciato una sorta di usurpazione, censurando la tendenza
del legislatore a conservare al giudice amministrativo la
giurisdizione dopo la prima grande privatizzazione della Legge
quadro 29.03.1983 n. 93. Dall'altro, si tende a rendere sempre più
effettiva quella giurisdizione, sia per la tutela degli interesse
legittimi, nel caso di giurisdizione generale di legittimità, sia
per il soddisfacimento dei diritti soggettivi nei casi di
giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego. La coniugazione tra
giurisdizione ed effettività di tutela è il passo più importante
della sentenza della Corte Costituzionale(32), attraverso la quale
"finalmente dopo quasi un secolo e mezzo di travagliato percorso il
sistema italiano di giustizia amministrativa si avvia a diventare
pienamente satisfattivo"(33).
Oggi il g.a. può, pertanto, condannare la P. A. al risarcimento del
danno sia in forma specifica che per equivalente, sia nelle ipotesi
di giurisdizione esclusiva (categorie non privatizzate), che in
quelle di giurisdizione di legittimità (es. concorsi).
Nel settore del pubblico impiego non privatizzato (ad es. il
comparto delle forze di P.S.) la giurisdizione per danni tuttavia
non è assoluta, serbando ancora rilievo, come dimostra la sentenza
in commento, la distinzione tra danno contrattuale, riservato al
giudice del rapporto, e danno extracontrattuale, riservato al
g.o.
Ancor oggi, al fine del riparto della giurisdizione rispetto ad una
domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente
rimasto in regime di diritto pubblico, assume valore determinante
l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale
dell'azione di responsabilità in concreto proposta, dovendosi
ritenere, sulla base del petitum sostanziale, proposta la seconda,
con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte
in cui la domanda sia fondata sull'asserita violazione dei doveri
che incombono alla p.a. verso la generalità dei cittadini, e la
prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice
amministrativo, quando la domanda di risarcimento sia espressamente
fondata sull'inosservanza di una violazione degli obblighi o doveri
funzionali inerenti al rapporto di impiego, ad esempio gli obblighi
connessi all'art. 2087 cod. civ., sulla tutela delle condizioni di
lavoro. Proprio così come accade nella sentenza de qua ove, però,
il Consiglio di Stato afferma che debba farsi riferimento
"…all'inossevanza da parte del datore di lavoro di una precisa
obbligazione contrattuale, ma quest'ultima condizione non può
ritenersi sussistente in caso di semplice prospettazione dell'art.
2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla
protezione delle condizioni di lavoro del dipendente…". Lo stesso
Consiglio di Stato prosegue asserendo più specificatamente che
"…la responsabilità contrattuale deve essere esclusa nel caso in
cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale
rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al D.P.R.
n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da
parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale),
poiché, ove operi tale assicurazione obbligatoria, permane la
responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da
ascriversi a un fatto reato del datore di lavoro (ovvero di un
preposto o di un altro dipendente), cioè a un fatto comportante la
sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e 185, comma
2, c.p., e ciò prima della privatizzazione del pubblico
impiego…".
Tutto ciò mentre la giurisprudenza mostra, per contro, di aprirsi
sempre più ad una riconsiderazione profonda di tutta la materia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la controversia intentata da un
ufficiale della G.d.F. relativa alla domanda di risarcimento dei
danni connessi alle note di qualifica negative, ancorché sia fatta
valere in giudizio la lesione dei diritti assoluti alla salute,
all'onore e alla reputazione del dipendente, conseguente a dette
note, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al
quale spetta la cognizione delle note, costituenti un atto di
esecuzione del rapporto di impiego, che funge pertanto da momento
genetico della condotta della p.a. denunziata come
illegittima(34).
Analogamente dovrebbe ritenersi, a parere di chi scrive, per i
danni patrimoniali, biologici e morali subiti, ad esempio, per
l'aggressione e le lesioni subite da un militare o da un agente di
P.S. in azioni di ordine pubblico, trattandosi di danni che trovano
la loro genesi nell'espletamento di una prestazione di servizio
inerente al rapporto di lavoro.
Sempre con riguardo alla distinzione tra responsabilità
contrattuale (devoluta al g.a.) ed extracontrattuale (devoluta al
g.o.), devesi segnalare che già il Consiglio di Stato medesimo
aveva mostrato una apprezzabile apertura verso i nuovi orientamenti
di cui innanzi, abbandonando la distinzione tra danno patrimoniale
e danno biologico-morale, quest'ultimo di natura assertivamente
extracontrattuale(35), e ritenendo, conformemente all'indirizzo
della Cassazione, che il danno non patrimoniale, pur in assenza di
reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, andasse sempre
risarcito ove connesso alla lesione di diritti essenziali della
persona sanciti dalla Carta Costituzionale(36). In particolare, il
danno lamentato per effetto di un illegittimo trasferimento
disposto nei confronti di un questore è stato riferito a valori
essenziali della persona, quali l'onore, la reputazione e la
propria immagine e dichiarato conoscibile dal g.a.(37).
In sostanza, si tende a concentrare innanzi allo stesso giudice
amministrativo il risarcimento anche del danno non patrimoniale,
inteso come categoria ampia, nella quale trovano collocazione
giuridica tutte le ipotesi in cui si verifichi la lesione di beni o
valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo
(o danno da reato, concretantesi nel turbamento dell'animo della
vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno
all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art.
32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla
lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).
Proprio perché con il danno non patrimoniale vengono in evidenza
beni e valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi
che, in caso di loro lesione, la risarcibilità ex art. 2059 c.c.
sia soggetta al limite dell'espressa previsione di legge,
tradizionalmente fatta coincidere con il disposto dell'art. 185
c.p., essendosi peraltro già da tempo fatta strada l'idea della
tutelabilità diretta ed immediata delle posizioni
giuridico-soggettive che, concorrendo a definire il valore della
persona, possono ricondursi alle "figure matrici" dei diritti
inviolabili dell'uomo, delle libertà fondamentali e degli altri
diritti dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione(38). Il che
consente al singolo, grazie alla contestualità di tutela in un
unico momento processuale e, quindi, attraverso un'unica
giurisdizione, la più ampia garanzia di quei diritti, che trovano
fondamento negli articoli 2, 4 e 36 della Costituzione, ad
esplicare la personalità attraverso il lavoro, letti e considerati
in connessione con gli articoli 3, 32, 36 e 38 della
Costituzione.
Questa esigenza di concentrazione di tutela innanzi allo stesso
giudice appare tanto più apprezzabile a fronte del diffondersi
(almeno stando alle previsioni dei più recenti contratti collettivi
di comparto), di ipotesi di illecito costituite da forme di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro definite come
mobbing per le quali si avverte in modo particolare l'esigenza di
una tutela rapida ed efficace, concentrata perciò innanzi allo
stesso giudice(39).
Unica nota negativa degli orientamenti di cui innanzi, peraltro
disattesi dalla sentenza in commento, è che, concentrarsi sul
momento risarcitorio anche a prescindere dall'annullamento
dell'atto, se da un lato comporta una maggior tutela del privato,
esonerato dal rispetto dei rigidi termini decadenziali di
impugnativa, significa abbassare il livello di legalità dell'azione
delle pubbliche amministrazioni, le quali, confidando nella
monetizzazione dei propri errori dolosi o colposi, manterranno
pervicacemente l'efficacia dei propri provvedimenti.
Cap. CC Luigi Aquino
Approfondimenti
(1) - Tra i quali il diritto alla privacy (l. n. 665 del 1996), il
diritto di accesso e quello di ottenere un provvedimento espresso a
conclusione del procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990),
il diritto all'informazione di fonte pubblica (l. n. 150 del
2000).
(2) - Cass. Sez. I, 11 giugno 2003, n. 9366; Cass. 10 gennaio 2003
n. 157; C.d.S., Sez. V, 5 agosto.2001 n. 4239, FI, 2002, 1.
(3) - Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828.
(4) - Che recita: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge (c.p.c. 89; c.p. 185, 187,
189)".
(5) - G. Alpa - G. Resta, Le persone fisiche e i diritti della
personalità, in Trattato di diritto civile, dir. da R. Sacco,
Torino, 2006.
(6) - C.d.S., Sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4825.
(7) - A titolo di esempio, si pensi in proposito al diritto alla
privacy, all'identità personale, alla salute e perfino alla
salubrità dell'ambiente (sull'ultimo caso menzionato, si veda la
celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 641/1987).
Costituisce manifestazione evidente di tale ampliamento delle
situazioni tutelate dalla norma citata anche la pronuncia della
suprema Corte (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 500/1999), in
base alla quale sono risarcibili, a certe condizioni, perfino gli
interessi legittimi.
(8) - Almeno secondo quanto alla sentenza in commento.
(9) - Il legislatore ha introdotto quella che la dottrina ha
definito unanimemente una presunzione relativa di colpevolezza del
debitore che si rende inadempiente (con esonero dell'attore dal
relativo onere probatorio). La relatività della presunzione fa
salva, tuttavia, la possibilità del debitore di liberarsi da ogni
responsabilità: costui dovrà provare l'assenza di una qualsiasi
colpa propria, essendo l'impossibilità di adempiere derivata da
causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.).
(10) - La condotta del danneggiante (convenuto) ed il nesso causale
con l'evento dannoso. In merito al fatto materiale, è da precisare
che tale espressione abbraccia non solo l'evento dannoso, ma anche
il comportamento umano, commissivo od omissivo che sia, causa del
risultato lesivo. Tra la condotta dell'agente e il danno, poi, deve
sussistere un nesso di causalità, tale da configurare l'evento
quale conseguenza immediata e diretta del danno. La dottrina ha
enucleato varie teorie per offrire all'interprete criteri utili al
fine di stabilire l'effettiva esistenza di detto rapporto causale.
Secondo una delle impostazioni maggiormente diffuse, nota come
teoria "della condicio sine qua non" il nesso di causalità è
riscontrabile solo allorché, senza quel comportamento umano, il
danno non si sarebbe verificato. Autorevole dottrina precisa,
inoltre, che sono da ricondurre a una data condotta solo quegli
effetti negativi che conseguono a comportamenti di quel tipo e al
ricorrere di quelle circostanze, secondo una legge
statistico-probabilistica (c.d. criterio della causalità
adeguata).
(11) - Ossia che l'azione posta in essere dal danneggiante sia
frutto di un comportamento colposo ovvero doloso (eccezion fatto
per la c.d. responsabilità indiretta). L'atteggiamento psicologico
del danneggiante è di tipo doloso, se ha agito con l'intenzione di
cagionare l'evento dannoso, mentre è riscontrabile solo la colpa,
allorché, pur non prefiggendosi il risultato lesivo in realtà
verificatosi, ha violato il dovere di diligenza, cautela o perizia
nei confronti dei terzi. Così L. Viola, in Lex, "Riflessioni
brevissime sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale",
8 ottobre 2005.
(12) - Ai sensi dell'art. 1219 c.c., "…il debitore è costituito in
mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto…".
(13) - Tanto che si parla di mora ex re, ossia che opera
automaticamente, contrapposta a quella ex persona tipica della
responsabilità contrattuale.
(14) - G. Ponzanelli, Il «nuovo» danno non patrimoniale, Padova,
2004.
(15) - Nonché dal tutore ovvero dai precettori e maestri
d'arte.
(16) - S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano,
1964.
(17) - Tra i principali casi di responsabilità oggettiva, possiamo
ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in
custodia; in base all'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che riesca a
provare il caso fortuito. Del tutto analoga è la disciplina
prevista dalla disposizione successiva in tema di responsabilità
per i danni cagionati da animali, che incombe sul proprietario o su
chi se ne serve, anche qualora l'animale fosse fuggito o smarrito.
Molto importante è la responsabilità per i danni cagionati dalla
rovina degli edifici; secondo l'art. 2053 c.c., il proprietario può
liberarsi solo provando che la rovina non è dovuta a difetto di
manutenzione o a difetto di costruzione. In giurisprudenza si fa
ampio ricorso anche all'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., relativo
alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Questo
prevede che chiunque, nello svolgimento di un'attività pericolosa
(per sua natura o per i mezzi utilizzati), cagiona ad altri un
danno ingiusto, è ritenuto responsabile a meno che provi di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Un utilizzo
particolarmente diffuso nella prassi, infine, è riservato all'art.
2054 c.c., che regola la responsabilità per i danni prodotti dalla
circolazione dei veicoli senza guida di rotaie (in primis,
ovviamente, le autovetture). Ebbene, il conducente è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, a
meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno, dimostrando, in aderenza alla consolidata impostazione
giurisprudenziale, che l'evento si è verificato esclusivamente per
causa imputabile al danneggiato o a un terzo, o per caso fortuito o
forza maggiore.
(18) - G. Visintini, in Le nuove aree di applicazione della
responsabilità civile. Guida alla lettura della giurisprudenza, ed.
Giuffrè, 2003.
(19) - Danneggiante-debitore e danneggiato-creditore.
(20) - C. Cass. Sez. III, 19 gennaio 1996 n. 418; C. Cass. 23
giugno 1994 n. 6064; C. Cass. 22 novembre 1993 n. 11503 Trib.
Vicenza 27 gennaio 1990 n. 873.
(21) - G. Tucci, Danno non patrimoniale, valori costituzionali e
diritto vivente, in Danno e resp, 2004, 701 ss.
(22) - C. Cass. Sez. III, 27 luglio 1998, n. 7337, GI, 1999,
1601.
(23) - Pret. Torino 23 maggio 1997, Dresp, 1998, 277.
(24) - C. Cass. 28 febbraio 1989, n. 1093, MFI, 1989; C. Cass.
SS.UU., 22 novembre 1994, n. 9871, GIUS, 1994, 97; C. Cass. Sez.
II, 28 novembre 2001, n. 15130, MFI, 2001.
(25) - T.a.r. Lombardia Sez. III, 5 giugno 2001, n. 4215, TAR,
2001, I, 1153; anche nei rapporti familiari di fatto: C. Cass. Sez.
III, 28 marzo 1994, n. 2988, GC, 1994, I, 1849; Trib. Milano 21
luglio 1998, NGCC, 1999, I, 598.
(26) - C. Cass. Sez. lav., 14 novembre 2001, n. 14199, MFI, 2001;
T.a.r. Lombardia Sez. III, 11 dicembre 2000, n. 7702, UA, 2001,
199.
(27) - C. Cass. 6 aprile 1983, n. 2396, RGCT, 1983, 713; C. Cass.
pen. Sez. I, 8 settembre 1987, n. 9811, LICDRom; C. Cass. Sez. III,
3 gennaio 2002, n. 24, MFI, 2002.
(28) - C. Cass. Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1937, LICDRom; C.
Cass. Sez. I 7 giugno 2000, n. 7713, GI, 2000, 1352; GdP Bologna 8
febbraio 2001, DR, 2001, 981; GdP Verona 16marzo 2000, GI, 2001,
1159; GdP Milano 18 dicembre 2000, GI, 2001, 1159; GdP Sora 30
dicembre 2000, AGCSS, 2001, 756; GdP Casamassima 10 giugno 1999,
AGCSS, 1999, 724. Vedasi, inoltre, P. Cendon - P. Ziviz, "Il
risarcimento del danno esistenziale", Milano, 2003.
(29) - Corte dei Conti SS.UU., 23 aprile 2003, n. 10/SR/QM.
(30) - D. Messinetti, I nuovi danni. Modernità, complessità della
prassi, e pluralismo della nozione giuridica di danno, in Riv.
crit. dir. priv., 2006, 543 ss. .
(31) - L'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sub lettera c)
sostituisce l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998.
(32) - Si tratta di una conquista importante. Si consideri quanta
fatica e quanto tempo impegnarono avvocati e giudici per far
riconoscere al pubblico dipendente la liquidazione diretta da parte
dello stesso giudice amministrativo di interessi e rivalutazione
monetaria su spettanze retributive, che prima delle note sentenze
dell'Ad. Plen. n. 2 del1981 e n. 1 del 1982 si ritenevano
costituire diritti patrimoniali consequenziali, la cui cognizione
il vecchio articolo 7 della legge n. 1034/1971 affidava al
g.o.
(33) - I.F. Caramazza, in Le nuove frontiere del diritto
amministrativo, pag. 294.
(34) - C. Cass., SS.UU., 23 gennaio 2004, n. 1248; C.d.S., Sez. VI,
20 gennaio 2003, n. 182.
(35) - C.d.S., Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5106; nello stesso
senso C. Cass., SS.UU., 2 maggio 2002, n. 7470.
(36) - Orientamento già espresso dalla Cassazione per la prima
volta con la sentenza n. 8823/2003 e n. 8828/2003, cit., della III
Sezione e condiviso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
233/2003.
(37) - C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 303; id., n. 1096/05, la
quale ha ribadito il principio secondo cui il danno non
patrimoniale, pur in assenza di reato ai sensi dell'articolo 185
del codice penale, va sempre risarcito ove connesso alla lesione di
diritti essenziali della persona sanciti dalla Carta
Costituzionale
(38) - C.d.S., Sez. VI, n. 1096/05, cit. .
(39) - TAR Lazio, Sez. III, 25 giugno 2004, n. 6254.
Procedimento amministrativo - Comunicazione
avvio - Avanzamento e documentazione caratteristica dei militari -
Non è necessaria.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 6 novembre 2007, n. 5736 (c.c. 16
ottobre 2007), Pres. Vacirca, Est. Poli, S. A. c. Ministero Difesa
(conf. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, 12 febbraio 2004, n.
1386)
Le procedure di avanzamento dei militari e quelle connesse con
la redazione della documentazione caratteristica si articolano in
una serie di procedimenti ad iniziativa d'ufficio obbligatori ed
espressione di una discrezionalità tecnica impermeabile, ope legis,
agli apporti istruttori esterni, per cui appare inutile l'inoltro
della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla
normativa generale. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Fatto e Diritto
1. Oggetto del presente giudizio è la scheda valutativa per il
periodo 26 novembre 1999 - 3 luglio 2000 recante la qualifica
finale di insufficiente a carico del tenente (…), appartenente ai
ruoli del Commissariato.
1.1. Avverso tale atto il tenente (…) ha proposto ricorso al T.a.r.
del Lazio articolando le seguenti censure:
a) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1431 del 1965;
eccesso di potere, sotto il profilo che la scheda valutativa
sarebbe stata compilata, in violazione dell'art. 5 del su
menzionato d.P.R. n. 1431, sebbene il periodo di servizio
effettivamente prestato fosse stato inferiore a 120 gg.;
b) violazione della legge n. 241 del 1990 e dei principi del giusto
procedimento sotto il profilo dell'omessa motivazione e del mancato
avviso di inizio del procedimento;
c) eccesso di potere per travisamento dei fatti.
2. L'impugnata sentenza - T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 1386 del
12 febbraio 2004 - ha respinto il ricorso, con dovizia di
argomenti, compensando le spese di lite.
3. Con atto notificato il 24 marzo 2005, e depositato il successivo
1 aprile, il tenente (…) interponeva appello avverso la su
menzionata sentenza del T.a.r. riproponendo criticamente le censure
articolate in prime cure.
4. Non si costituiva il Ministero della difesa.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 16
ottobre 2007.
6. L'appello è infondato e deve essere respinto.
6.1. Con il primo motivo si sostiene l'impossibilità della
compilazione della scheda valutativa in questione, a causa del
periodo di assenza per malattia (pari a 35 gg.) e della mancanza di
un incarico vero e proprio, essendo stato collocato a disposizione
del Capo Servizio Amministrativo; da ciò trasparirebbe
l'atteggiamento persecutorio mantenuto dall'amministrazione nei
suoi confronti.
Il mezzo è infondato.
Il ricorrente equivoca sulla natura giuridica del suo incarico a
disposizione del Capo Servizio Amministrativo con la posizione di
stato, nominalmente identica ma funzionalmente assai diversa,
prevista in caso di eliminazione dai quadri organici.
A mente dell'art. 20, l. 10 aprile 1954 n. 113, la posizione «a
disposizione» è strettamente legata alla legge di avanzamento ed
all'eventualità che l'ufficiale, non utilmente collocato nei quadri
per un certo numero di scrutini, finisca prima in posizione
soprannumeraria e poi, dopo una ulteriore valutazione, sia tolto
dai quadri organici; si percepisce con immediatezza, pertanto, la
differenza tra chi, non più in servizio effettivo, è collocato in
posizione di «a disposizione» rispetto alla normalità di impiego
nelle cariche previste per ufficiali pari grado in servizio
permanente effettivo, e chi, in virtù di un passaggio di incarico,
mantiene la propria posizione di servizio effettivo e viene
assegnato all'ufficio di normale destinazione del grado pur
perdendo l'incarico strutturato o il comando (cfr. Cons. St., sez.
IV, 15 luglio 1999 n. 1235, fattispecie relativa all'assegnazione
di un generale di squadra aerea a disposizione del Capo di stato
maggiore, provvedimento qualificato come ordine di trasferimento
impartito direttamente dal Ministro della difesa).
Del tutto indimostrato appare anche l'intento persecutorio dei
superiori gerarchici del ricorrente, che non emerge dalle evidenze
procedimentali oggetto dell'odierno sindacato di legittimità.
6.2. Con il secondo motivo si reiterano le doglianze imperniate
sulla asserita violazione delle garanzie procedimentali previste
dalla l. n. 241 del 1990.
Il mezzo è infondato.
Quanto all'omessa indicazione, nell'atto impugnato, dell'autorità e
dei termini entro cui proporre ricorso, la sezione ne apprezza il
carattere di mera irregolarità, in una con la costante
giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis ad. plen., 14
febbraio 2001, n. 1).
Parimenti infondato in fatto è il rilievo concernente la mancanza
di una chiara motivazione, come risulta dalla piana lettura della
scheda valutativa in contestazione.
Quanto alla violazione dell'art. 7, l. n. 241 del 1990 è
sufficiente rinviare alla costante giurisprudenza della sezione che
afferma, nella materia dell'avanzamento (cfr. da ultimo 22 giugno
2006, n. 3891), l'inapplicabilità di tutti gli istituti diretti a
consentire il contraddittorio o arricchire l'istruttoria
procedimentale.
Sia le procedure di avanzamento che quelle strettamente connesse di
redazione della documentazione caratteristica si estrinsecano,
attualmente, in una serie di procedimenti ad iniziativa d'ufficio,
obbligatori, espressivi di una discrezionalità tecnica
impermeabile, ope legis (cfr. l. n. 1965 del 1962, d.P.R. n. 1431
del 1965 - sostituito dal d.P.R. n. 213 del 2002 inapplicabile
ratione temporis -), agli apporti istruttori esterni.
Da qui l'inutilità, se non l'arbitrarietà dell'inoltro della
comunicazione di avvio del procedimento relativo alla compilazione
della documentazione caratteristica, posto che la disciplina di
settore tipizza ogni aspetto del procedimento in questione
indirizzando e conformando l'attività valutativa degli organi
incaricati della redazione dei giudizi, in parametri così rigidi ed
esclusivi, da rendere inconcepibile, già sul piano astratto,
l'utilità del contributivo individuale del militare le cui
prestazioni professionali sono oggetto di giudizio.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante si limita a dedurre il
travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione
senza specificare alcunché (cfr. pagina 4 dell'atto di
gravame).
Il mezzo è inammissibile per assoluta genericità a mente del
combinato disposto degli artt. 6, n. 3) e 17, n. 2), r.d. n. 642
del 1907.
7. Per le ragioni che precedono l'appello deve essere
respinto."
Sospensione precauzionale dal servizio -
Sospensione facoltativa - Presupposti legali - Pendenza del
procedimento penale e gravità del reato contestato - Esatta
individuazione nozione procedimento penale.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 31 dicembre 2007, n. 6819 (c.c. 4
dicembre 2007), Pres. Cossu, Est. Poli, Ministero Difesa c. V. S.
(rif. T.A.R. Lazio - Roma, sez. i-bis, 21 dicembre 2005, n.
14340)
Ai fini dell'applicazione di una sospensione precauzionale
facoltativa dal servizio, anche nella vigenza della nuova
disciplina del processo penale, deve ritenersi che la comminatoria
di una misura cautelare personale, ancorché successivamente
revocata, giustifichi il passaggio dalla sospensione cautelare
obbligatoria a quella facoltativa, ai sensi dell'art. 91, comma 1,
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che costituisce il paradigma
dell'istituto in questione. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"6. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente la sezione osserva che:
a) è irrilevante che nelle more del giudizio il maresciallo V[.]
sia stato assolto con formula piena (cfr. dispositivo del Tribunale
penale di Trani del 23 ottobre 2007), poiché la validità del
provvedimento amministrativo deve essere valutata avuto riguardo
allo stato di fatto e diritto presente al momento dell'adozione
dell'atto medesimo;
b) per comodità espositiva, essendo riemerso l'intero thema
decidendum del giudizio di prime cure, le censure saranno esaminate
secondo l'ordine fatto proprio dall'originario ricorrente.
6.1. L'art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954 cit., facoltizza
l'amministrazione a sospendere il sottufficiale che sia sottoposto
a procedimento penale solo per imputazioni da cui possa derivare la
perdita del grado.
Il provvedimento di sospensione cautelare per pendenza del
procedimento penale è caratterizzato da intrinseca provvisorietà
nel duplice senso che i suoi effetti vengono meno in presenza di un
atto di revoca o di una norma di legge che ne preveda la
cessazione, e che i predetti effetti devono trovare la loro stabile
causa e giustificazione in un provvedimento definitivo adottato
all'esito del procedimento disciplinare (cfr. Cons. St., sez. IV,
10 novembre 1999 n.1683).
Tale caratteristica discende dalla funzione dell'istituto che è
quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare
un pregiudizio per il buon andamento ed il prestigio
dell'amministrazione, sicché, pur non estinguendosi il rapporto di
pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente (cfr.
Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2001 n.334).
In considerazione del suo carattere facoltativo, la decisione di
non applicare la sospensione cautelare dal servizio nei confronti
di pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale, deve
avvenire, ai sensi dell'art. 2, l. n.241 del 1990 cit., con
provvedimento espresso e motivato, non essendo conforme ai principi
di trasparenza la mancata adozione di qualsiasi formale decisione
sul punto e il mantenimento di fatto in servizio del dipendente
(cfr. C. conti, sez. contr., 10 gennaio 1996 n. 4).
Si è visto come la pendenza del procedimento penale, unitamente
alla gravità del reato contestato (che per i sottufficiali e
militari di truppa deve condurre quantomeno alla perdita del
grado), rappresentino i presupposti legali per l'adozione del
provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio.
Assume particolare rilevanza, quindi, l'esatta individuazione della
nozione di procedimento penale.
Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, si registra un
maggioritario indirizzo (cui la sezione aderisce), secondo il quale
anche nella vigenza della nuova disciplina del processo penale,
deve ritenersi che la comminatoria di una misura cautelare
restrittiva della libertà personale o tout court di una misura
cautelare personale, ancorché successivamente revocata, giustifichi
il passaggio dalla sospensione cautelare obbligatoria a quella
facoltativa, ai sensi dell'articolo 91, co. 1, d.P.R. 10 gennaio
1957 n.3 che costituisce il paradigma dell'istituto (cfr. ex
plurimis Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n. 5064; sez. VI, 2
agosto 2006, n. 4717; sez. VI, 3 luglio 2006, n. 4244; sez. IV, 18
giugno 1998 n.959).
Per quanto concerne l'ambito della motivazione ed il correlato
sindacato del giudice amministrativo, una prima corrente di
pensiero (cui aderisce la sezione) si esprime in chiave
sostanzialistica, ritenendo che la valutazione
dell'amministrazione, nella materia de qua, costituisce una tipica
manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal
giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente
irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per
le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi
particolarmente gravi potendo tale giudizio essere implicito nella
gravità del reato a lui imputato, nella posizione d'impiego
rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione
o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di
consentirne la prosecuzione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI,
n. 4244 del 2006 cit.; sez. IV, n.334 del 2001 cit.; Cons. reg.
sic., 7 dicembre 2000 n.487).
Sotto tale angolazione si è affermato:
- che la motivazione del provvedimento, in definitiva, trae
sostegno per relationem dalla sottoposizione del dipendente a
misura cautelare personale poi cessata, in quanto essa presuppone
l'accertamento da parte del giudice penale dell'esistenza di gravi
indizi di colpevolezza a carico di quest'ultimo (cfr. Cons. St.,
sez. IV, n.1439 del 2000);
- che è sufficiente il rinvio al titolo del reato contestato se
questo si riferisce a fatti specificamente attinenti alla sfera
dell'amministrazione che traggono origine proprio dalla funzioni
esercitate in seno ad essa;
- che l'obbligo motivazionale di un provvedimento di sospensione
cautelare non può spingersi fino all'esternazione di considerazioni
che - costituendo espressione del comune buon senso e riflettendo
il comune sentire - discendono come corollari obbligati dalle
ragioni addotte dall'amministrazione a fondamento della scelta
effettuata, e cioè l'inopportunità di mantenere in servizio un
dipendente imputato di reati gravissimi e al tempo stesso non
utilizzabile in ragione della qualifica rivestita in altro ambiente
di lavoro (cfr. Cons. St., sez. V, 24 febbraio 1999 n.199);
- che l'unica motivazione richiesta per il provvedimento di
sospensione facoltativa consiste nell'esternare il pregiudizio che
subirebbe l'amministrazione dalla permanenza in servizio del
dipendente, non occorrendo esporre analiticamente gli episodi
illeciti addebitati ma dovendosi, al contrario, evitare la
pubblicizzazione di tali fatti che costituiscono oggetto
d'accertamento da parte dell'a.g. penale (cfr. Cons. Stato, sez. V,
3 ottobre 2003 n. 5740).
6.2. Vagliando le doglianze sollevate dal V[.], alla luce dei su
esposti principi e della ricostruzione in fatto dianzi operata, la
sezione ne rileva la sicura infondatezza.
In primo luogo occorre dare atto che è stato regolarmente
comunicato, a suo tempo, l'avviso di inizio del procedimento di
sospensione facoltativa; inoltre il V[.], pur essendo stato
espressamente invitato a presentare memorie, documenti ed a
prendere visione degli atti del procedimento, non ha esercitato
tali facoltà (cfr. nota del 15 giugno 2005), né ha provato di aver
esercitato infruttuosamente il diritto di accesso.
In secondo luogo si evidenzia che da tutta la documentazione
versata in atti emerge la completezza sia dell'istruttoria
procedimentale sia della motivazione del provvedimento
conclusivo.
Quanto alle restanti censure, la sezione rileva che non è affatto
intercorso un notevole lasso di tempo fra la data della richiesta
di rinvio a giudizio (maggio 2005) e l'adozione del provvedimento
impugnato (settembre 2005); è necessario evidenziare, infatti, che
successivamente al ritorno in servizio del V[.], comunque privato
di funzioni di comando presso la stazione di C[.], quest'ultimo ha
assunto la qualità di imputato (e successivamente è stato rinviato
a giudizio); tale circostanza giustifica ampiamente l'esercizio del
potere cautelare da parte dell'amministrazione specie in
considerazione delle caratteristiche intrinseche dei fatti
addebitati (attività delittuose commesse in occasione ed a causa
dell'espletamento di funzioni di p.g. e nei rapporti con
l'a.g.o.).
Il comportamento di tutta la linea gerarchica dell'Arma si palesa,
ad un controllo estrinseco ed ex ante (unico consentito al giudice
amministrativo), immune dai dedotti vizi di abnormità ed
irragionevolezza, ma anzi, improntato a gradualità e commisurato
all'evolversi della situazione processuale penale.
In un primo momento, a fronte dell'applicazione di misure
processuali cautelari penali che hanno reso impossibile il
funzionamento del sinallagma fra prestazioni lavorative e
datoriali, l'amministrazione non ha potuto fare altro che emanare
un provvedimento di sospensione obbligatoria; successivamente, pur
potendo adottare (per quanto in precedenza illustrato) un
provvedimento di sospensione precauzionale, pendendo comunque
indagini penali per fatti assai gravi, ha trasferito l'appellato ad
altra sede senza funzioni di comando; quindi, in presenza della
chiusura delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a
giudizio ha apprezzato la nuova situazione di fatto, concludendo
nel senso che l'unica misura possibile capace di restituire
serenità e prestigio agli uffici dell'Arma fosse quella della
sospensione precauzionale.
In quest'ottica è del tutto irrilevante che non vi sia stata una
menzione espressa, all'interno della corposa istruttoria effettuata
dall'Arma, dei precedenti di carriera e della modestia della somma
di cui in concreto si sarebbe impossessato l'appellato.
7. In conclusione l'appello deve essere accolto."
Trasferimento del militare - Assistenza
familiare disabile - Requisiti legali - Assistenza continuativa -
Necessità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 31 dicembre 2007, n. 6813 (c.c. 6
novembre 2007), Pres. Cossu, Est. Poli, Ministero Difesa c. S. V.
(rif. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, 3 maggio 2006, n. 3176)
Non ha diritto al trasferimento alla sede di origine il
militare, familiare di portatore di handicap che, allontanatosi
dalla sede medesima, in ragione delle esigenze istituzionali di
formazione e di servizio, abbia richiesto tale trasferimento dopo
alcuni mesi, e quindi quando era già venuta meno la convivenza con
il familiare disabile, giacché la norma si riferisce all'assistenza
continuativa in atto e non anche all'instaurazione di un rapporto
di assistenza. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1.6. Preso servizio al comando di appartenenza, V[.] S[.] ha
proposto domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 33, co. 5, l.
n. 104 del 1992, affermando di prestare assistenza continuativa al
proprio genitore e di essere l'unico membro della famiglia
effettivamente in grado di potersene occupare anche perché munito
di patente (cfr. domanda del 14 dicembre 2005).
1.7. Con determinazione del 1 febbraio 2006, resa ex art. 10 bis,
l. n. 241 del 1990, il Comando generale ha preannunciato il rigetto
dell'istanza in quanto:
a) non vi era prova della pregressa continuità assistenziale;
b) mancava il presupposto della esclusività dell'assistenza, avendo
in passato provveduto e potendo in futuro provvedervi altri
familiari.
1.8. Ha osservato lo S[.] (cfr. comunicazione del 7 febbraio
2006):
a) la genericità della motivazione;
b) il diritto alla fruizione del beneficio nonostante l'assenza di
una situazione di convivenza;
c) di aver prestato assistenza al proprio genitore sino al 24
settembre 2005.
1.9. Il Comando generale concludeva il procedimento respingendo la
domanda di trasferimento nel presupposto che:
a) non fosse provata la continuità dell'assistenza;
b) non fosse provata l'impossibilità oggettiva che altri familiari
si occupassero del disabile (cfr. determinazione del 10 febbraio
2006).
2. Avverso tale diniego è insorto l'odierno appellato innanzi al
T.a.r. del Lazio, deducendo con un unico complesso motivo: la
violazione dell'art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992; la continuità
dell'assistenza al proprio genitore sin dall'8 febbraio 2004, resa
possibile dal prestare servizio in Roma ad una distanza non
superiore ai 90 km dalla propria residenza; di essere l'unico
familiare munito di patente; l'incompletezza dell'istruttoria
compiuta dall'amministrazione circa la presenza di altri familiari
realmente in grado di assistere il disabile e, comunque, che la
norma sancita dal menzionato art. 33, co. 5, non subordina il
beneficio richiesto alla mancanza di altri familiari in grado di
assistere il disabile.
3. L'impugnata sentenza - T.a.r. del Lazio, sezione I bis, n. 3176
del 3 maggio 2006 resa in forma semplificata ex art. 21, co. 10, l.
n. 1034 del 1971 - ha accolto il ricorso, nel decisivo presupposto
che risultava dimostrata la continuità dell'assistenza in atto sin
dal febbraio 2004, compensando le spese di lite.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Ministero
della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata
sentenza, lamentando l'erroneità della valutazione dei fatti di
causa operata dal T.a.r. senza prendere in esame la pertinente
documentazione di servizio, da cui risultava l'assenza del duplice
requisito dell'assistenza continuativa e della esclusività.
5. Si costituiva V[.] S[.] concludendo per l'infondatezza del
gravame in fatto e diritto.
6. Con ordinanza motivata di questa sezione n. 5176 del 2006 è
stata disposta la sospensione degli effetti dell'impugnata
sentenza.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 6 novembre
2007 .
7. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In limine la sezione osserva che le ulteriori circostanze di fatto
introdotte con la memoria conclusionale depositata dalla difesa
appellata il 27 ottobre 2007 sono irrilevanti in quanto successive
all'adozione del provvedimento impugnato, e comunque non
decisive.
7.1. Giova ricostruire sinteticamente il quadro delle norme e dei
principi che governano la materia.
Premessa la pacifica e non contestata applicabilità al personale
militare della disposizione sancita dall'art. 33, co. 5., l. n. 104
del 1992 cit., si osserva che la stessa fa parte di una normativa
il cui complessivo disegno è fondato sull'esigenza di perseguire un
evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è
quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello
uniforme di diritti costituzionalmente fondamentali dei soggetti
portatori di handicap (cfr. cfr. C. cost., 22 luglio 2002 n. 372;
Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2001, n. 898/ord.; Cass., sez. lav.,
20 gennaio 2001 n. 829).
Essa tende al mantenimento della convivenza tra il genitore e il
lavoratore familiare - con rapporto di lavoro pubblico e privato -
ed un suo parente o affine, entro il terzo grado, handicappato,
assistito con continuità (cfr. Cons. St., sez. I, 22 marzo 2006, n.
588/2006).
In linea generale non si ravvisano difficoltà logiche e
sistematiche in ordine all'applicabilità di tale legge
all'ordinamento militare, con riferimento alla prima assegnazione o
al trasferimento a domanda del militare (nei circoscritti casi in
cui questo sia consentito anche per autonoma volontà di
autolimitazione dell'amministrazione militare, cfr. Cons. St., sez.
IV, n. 898 del 2001/ord. cit.) e ferma restando la prova rigorosa
circa la effettività della assistenza continuativa in atto (cfr.
Cons. St., sez. I, n. 588 del 2006 cit.).
La richiesta di trasferimento a mente dell'art. 33, co. 5 cit.,
infatti, non opera solo in occasione della prima sistemazione del
pubblico dipendente, bensì anche successivamente, in relazione ai
trasferimenti a domanda (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 gennaio 2007,
n. 234).
Ai familiari del disabile, a differenza di quanto sancito dall'art.
21 della medesima legge in favore del personale dipendente
handicappato, non vengono attribuiti precisi diritti soggettivi
(cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2006, n. 1396; Cons. St., sez.
I, n. 588 del 2006 cit.; C. cost., 22 luglio 2002 n. 372).
L'art. 33, co. 5 cit., infatti, stabilisce unicamente delle
agevolazioni, e ciò esclude la configurabilità di un diritto
soggettivo di precedenza al trasferimento da parte dei familiari,
dovendosi riconoscere un semplice interesse legittimo a scegliere
la propria sede di servizio «ove possibile», e quindi nei limiti
delle vacanze sussistenti e sempre ché altri aspiranti non abbiano
titoli poziori (cfr. Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2006 n. 1457,
relativa a maresciallo dell'E.I., che ha escluso la proponibilità
di domande di accertamento dell'interesse legittimo a permanere
nella sede di servizio dove si presta assistenza al familiare
disabile).
In generale l'esigenza di tutela dell'handicappato, al cui
perseguimento devono partecipare anche lo Stato e tutti gli altri
enti pubblici, non può essere fatta valere, alla stregua del
generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando
l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente
le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché
tutto ciò - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico
impiego - può tradursi in un danno per la collettività (cfr. Cons.
St., sez. IV, n. 898 del 2001/ord. cit.).
A fortiori tali considerazioni valgono per le Forze armate dato che
i compiti d'istituto assolti dai militari sono sicuramente più
gravosi ed intimamente collegati alla cura di interessi pubblici di
spiccata importanza (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2004 n.
297/ord., che ha esplicitamente riconosciuto la legittimità della
scelta operata dall'amministrazione militare che aveva negato il
trasferimento avendo accertato la mancanza del requisito della
esclusività dell'assistenza al disabile, potendo quest'ultimo
essere accudito dalla sorella e dalla figlia; sez. IV, n. 898 del
2001/ord. cit., che sotto tale angolazione ha considerato
inammissibile la pretesa del militare di vedersi riconosciuta la
preferenza al trasferimento ex art. 33 cit., in forza di una
inesistente maggiore regolarità e facilità di prestazione del
servizio, posto che, al contrario, per gli appartenenti alle Forze
armate è dato presumere esattamente il contrario).
In ordine alla prova del tipo di svantaggio da cui deve essere
affetto il familiare del lavoratore che chiede di fruire dei
benefici di cui all'art. 33, co. 5, cit., si è affermato che
occorra fornire una compiuta dimostrazione della prestazione di
assistenza continua specialmente quando, nell'ambito dei familiari
conviventi, vi siano più persone idonee a fornire l'aiuto
necessario alla persona handicappata.
La prova della sussistenza del requisito dell'assistenza
continuativa in atto grava sul dipendente pubblico (cfr. Cons. St.,
sez. I, 28 luglio 2004 n. 8753/2004, relativa al diniego opposto ad
agente di polizia in servizio presso regione diversa da quella in
cui avrebbe dovuto prestare assistenza ad alcuni familiari; sez.
IV, 24 settembre 2002 n. 3780/ord., nella specie si trattava di
trasferimento richiesto da allievo agente della Polizia di
Stato).
L'amministrazione deve esercitare la propria discrezionalità in
ordine alla verifica: delle esigenze particolari di tutti i
soggetti coinvolti (assistito, dipendente pubblico, familiari
ulteriori), dell'equa ripartizione dell'onere assistenziale fra i
vari familiari, della effettiva sussistenza della continuità
attuale dell'assistenza (cfr. Cons. St., sez. I, 25 agosto 2004 n.
9772/2004).
In considerazione della provvisorietà del titolo, si è negato che
l'assistenza al disabile, prestata in forza di un trasferimento
temporaneo, rivesta il carattere della continuità attuale (cfr.
Cons. St., sez. I, n. 588 del 2006 cit.; sez. IV, 8 marzo 2005 n.
1202/ord., fattispecie relativa a militare della Guardia di
finanza; sez. IV, 31 agosto 2004 n. 4078/ord. inedita, concernente
diniego di trasferimento definitivo opposto ad un finanziere anche
sotto il profilo della mancanza del requisito della esclusività
dell'assistenza, essendo presenti numerosi altri parenti del
disabile che non avevano dimostrato cause ostative alla presa in
carico di quest'ultimo).
Anche dopo il venir meno del requisito della convivenza del
familiare lavoratore con il disabile da assistere, come statuito
dall'art. 20, l. n. 53 del 2000 cit., è necessario che
l'amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente
l'esistenza dell'altro requisito richiesto, ovvero che sia
dimostrata l'assistenza continua in atto del lavoratore che propone
domanda di trasferimento in favore del disabile e la mancanza di
altri familiari pure non conviventi ma residenti nel medesimo
comune (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 maggio 2005 n. 2422/ord.,
fattispecie relativa a militare che non prestava assistenza
continuativa al disabile, che poteva essere accudito da altri
familiari residenti nello stesso comune; sez. IV, n. 898 del
2001/ord. cit., nel caso di specie, il militare finanziere prestava
servizio in una località molto distante da quella in cui risiedeva
il disabile, località nella quale risiedevano altri familiari di
quest'ultimo - moglie, figli, una nuora - in grado di accudire il
disabile suocero dell'aspirante al trasferimento; Cass., sez. lav.,
n. 829 del 2001 cit.).
La lontananza (spaziale e/o temporale) tra la sede di servizio del
lavoratore e quella di residenza del familiare disabile osta
all'effettuazione di un'efficace prestazione assistenziale di
natura continuativa ed esclusiva (in assenza di concreti elementi
volti a comprovare tale requisito) e preclude l'accoglimento
dell'istanza di trasferimento (cfr. Cons. St., sez. I, n. 588 del
2006 cit.; sez. I, n. 8753 del 2004 cit.).
Non ha diritto al trasferimento alla sede di origine il lavoratore,
familiare di portatore di handicap che, allontanatosi dalla sede
medesima, abbia richiesto tale trasferimento dopo alcuni mesi, e
quindi quando era già venuta meno la convivenza con il familiare
disabile, giacché la norma si riferisce alla convivenza in atto e
non anche all'instaurazione di un rapporto di assistenza (cfr.
Cass. sez. lav., n. 1396 del 2006 cit.; Cons. St., sez. I, n. 588
del 2006 cit.; sez. III, 26 settembre 2000 n. 1623, che ha
riaffermato che anche dopo la novella recata dalla l. n. 53 del
2000 cit., il beneficio in parola è riservato esclusivamente al
dipendente, unico parente o affine, entro il terzo grado, il quale
anche se non convivente, presti in via esclusiva e continuativa
assistenza al familiare disabile, pertanto le esigenze di
assistenza successivamente determinatesi non sono ricomprese nella
previsione legislativa; Cass., sez. lav., n. 3306 del 1999 cit.; C.
cost., 29 luglio 1996 n. 325)."
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