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Circolazione
stradale - Responsabilità da sinistri stradali - In genere -
Omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla
circolazione stradale - Necessità della violazione di una specifica
norma del codice della strada - Esclusione - Inosservanza delle
regole di generica prudenza, perizia e diligenza -
Sufficienza.
[Cod. Pen. artt. 43 e 589 co. 2, (Cod. Strada art.
140)]
Sez. 4, sent. n. 35665 del 19 giugno 2007 ud. (dep.
28/09/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Roma, 5 Giugno 2003)
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589,
comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una
specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente
l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e
diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole
devono ritenersi far parte integrante della disciplina della
circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140
cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore
della violazione di una disposizione specifica).
Imputato - Dichiarazioni - Indizianti -
Perquisizione - Dichiarazioni rese alla P.G. in assenza delle
garanzie difensive per ragioni connesse al procedimento - Rilevanza
per altra notizia di reato - Utilizzabilità - Esclusione -
Operatività del divieto di testimonianza - Sussistenza -
Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 62, 63 co. 2;
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73)
Sez. 6, Sent. n. 35809 del 19 giugno 2007 ud. (dep.
28/09/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Roma, 15 Novembre 2006)
Qualora nel corso di una perquisizione, finalizzata al sequestro
di sostanze stupefacenti, sia rinvenuta una somma di danaro di cui
l'indagato giustifichi il possesso, confessandone alla polizia
giudiziaria la provenienza illecita da altro reato, le
dichiarazioni autoindizianti, acquisite senza le formalità
prescritte dall'art. 63 cod. proc. pen., sono inutilizzabili e non
possono formare oggetto di testimonianza nel procedimento iniziato
a suo carico per tale ultimo reato.
Indagini preliminari - Arresto in
flagranza - Stato di flagranza - Reato di violazione di sigilli
aggravata - Prova dello stato di flagranza - Necessità che
l'indagato sia colto nell'atto di violare i sigilli - Esclusione -
Semplice presenza all'interno dell'immobile abusivamente realizzato
- Sufficienza - Ragioni.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381, 382;
Cod. Pen. art. 349)
Sez. 3, Sent. n. 34151 del 5 luglio 2007 c.c. (dep.
06/09/2007)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Nola, 18 Gennaio 2007)
Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di
flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al
momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui
l'indagato, introducendosi nell'immobile abusivo e facendone uso,
ha violato il vincolo di indisponibilità mediante l'arbitraria
disposizione "in atto" al momento dell'intervento della polizia
giudiziaria.
Indagini preliminari - Attività del
pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In
genere - Nozione - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360, 431 e 512;
Costituzione artt. 111 co. 4 e 5)
Sez. 1, Sent. n. 25809 del 3 maggio 2007 ud. (dep.
04/07/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Brescia, 24 Novembre 2006)
Hanno natura di accertamenti tecnici non ripetibili le attività
di prelievo e comparazione di tracce biologiche, ove sia
prevedibile l'insufficienza di queste in caso di esito positivo
della ricerca, e sia, pertanto, necessario prelevare la massima
quantità di tessuto su cui effettuare l'accertamento.
Indagini preliminari - Attività della
polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e
persone - Atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile -
Alcooltest - Diritto di assistenza del difensore - Sussistenza -
Diritto a previo avviso - Esclusione.
(Nuovo Cod. Strada art. 186;
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 e 356;
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114)
Sez. 4, Sent. n. 27736 del 8 maggio 2007 ud. (dep.
13/07/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Giud. pace Palmi, 18 Giugno 2004)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento
strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto
di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore
può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo
la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta
alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di
fiducia.
Indagini preliminari - Attività della
polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività - Annotazioni di
servizio - Utilizzabilità - Ipotesi.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 357 e 373)
Sez. 5, Sent. n. 33042 del 6 luglio 2007 c.c. (dep.
21/08/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 23 Febbraio 2007)
Le annotazioni di servizio, attraverso le quali il pubblico
ufficiale dà conto di quanto è avvenuto in sua presenza, possono
essere usate ai fini della autorizzazione alle intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni e ai fini dell'adozione di misure
cautelari.
Indagini preliminari - Attività della
polizia giudiziaria - In genere - Intervento sui luoghi - Indagini
contro ignoti - Reperimento di un telefono cellulare - Ascolto
delle chiamate ad opera di un ufficiale di P.G. - Inutilizzabilità
delle affermazioni telefoniche captate - Esclusione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 348 e
351)
Sez. 6, Sent. n. 26632 del 30 maggio 2007 ud. (dep.
9/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Napoli, 7 Marzo 2005)
Le affermazioni che l'ufficiale di polizia giudiziaria capta nel
corso di un intervento operativo per l'inizio di indagini
preliminari contro soggetti ancora ignoti, rispondendo ad alcune
chiamate fatte sul telefono cellulare lasciato abbandonato nei
luoghi dell'intervento, sono utilizzabili perché non si verte in
tema di intercettazioni telefoniche e quindi non bisogna avere
riguardo, per valutarne la legittimità dell'acquisizione, alla
disciplina dettata per detto strumento di ricerca della prova.
Misure cautelari - Personali -
Provvedimenti - Latitanza - Ricerca del latitante - Intercettazioni
- Apparati esterni alla Procura - Utilizzazione - Motivazione -
Necessità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 268 e 295)
Sez. 4, Sent. n. 25511 del 9 maggio 2007 ud. (dep.
4/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 19 Ottobre 2004)
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni
disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le
operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295
comma terzo cod. proc. pen., devono esser effettuate attraverso gli
impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne
consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature
esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa
l'inidoneità degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la
violazione di tale obbligo di motivazione comporta
l'inutilizzabilità dell'esito delle operazioni captative.
Prove - Mezzi di prova - Documenti -
Prova documentale - Riprese filmate - Riconducibilità alle
intercettazioni - Esclusione - Sussumibilità sotto la categoria
delle prove documentali - Sussistenza - Conseguenze.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 189, 191, 234, 266 e
267)
Sez. 1, Sent. n. 31389 del 10 luglio 2007 c.c. (dep.
1/8/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 26 Ottobre 2006)
Le prove rappresentate dalle riprese videofilmate non
appartengono al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di
conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate
dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le
limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e
seguenti cod. proc. pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto
della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice,
di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V.
Corte cost., sent. n. 135 del 2002.
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza
- Testimonianza Indiretta - Divieto di testimonianza indiretta da
parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni
rese confidenzialmente dalla persona offesa - Registrazione nel
corso di intercettazione ambientale regolarmente autorizzata -
Violazione del divieto - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione
- Fattispecie in materia cautelare.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 196, 271 e
357)
Sez. 6, Sent. n. 35412 del 29 marzo 2007 c.c. (dep.
24/9/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Messina, 13 Novembre 2006)
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma
quarto, cod. proc. pen., e non incorre in alcuna causa di
inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, debitamente
autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le
dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla
persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre,
così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle
suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con
riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni
registrate della persona offesa ai fini dell'applicazione di una
misura cautelare).
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle
operazioni - Luogo di ascolto diverso da quello di esecuzione delle
intercettazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni - Esclusione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 co. 3)
Sez. 4, Sent. n. 30002 del 12 luglio 2007 c.c. (dep.
24/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Roma, 16 Febbraio 2007)
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in
cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello
in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle
conversazioni, atteso che l'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.
si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano
effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in
alcun modo vieta che l'ascolto delle conversazioni possa avvenire,
ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un
altro luogo. (Fattispecie in tema di intercettazioni eseguite
presso gli uffici della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, mentre l'ascolto e la trascrizione delle telefonate
avveniva negli uffici della polizia giudiziaria siti in
Milano).
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione -
In genere - Intercettazioni eseguite con apparecchi in uso ad
ufficio giudiziario diverso da quello procedente -
Utilizzabilità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 268 e 271)
Sez. 6, Sent. n. 35042 del 8 marzo 2007 c.c. (dep.
18/9/2007)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 3 Agosto 2006)
Sono utilizzabili gli esiti di intercettazioni eseguite mediante
apparecchiature in dotazione ad ufficio giudiziario diverso da
quello procedente.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento
- Personale - Aiuto al colpevole di reato a sottrarsi alle
investigazioni - Sussistenza - Investigazioni non ancora iniziate -
Irrilevanza.
(Cod. Pen. art. 378)
Sez. 6, Sent. n. 28639 del 8 marzo 2007 c.c. (dep.
18/7/2007)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 1 Agosto 2006)
È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel
caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad
investigazioni che non siano ancora in atto.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento
- Personale - Cause di non punibilità - Acquirente di sostanza
stupefacente - Rifiuto di dare alla P.G. informazioni sul fornitore
- Applicabilità - Ragione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 378 e 384;
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 artt. 73, 75 e 75 co. 2)
Sez. Un., Sent. n. 21832 del 22 febbraio 2007 ud. (dep.
5/6/2007)
(Diff.)
(Rigetta, App. Trento, 23 Marzo 2005)
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti
dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per
uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si
rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha
ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità
dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in
concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste
anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in
concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente,
posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già
al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una
specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà,
non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del
ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della
normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito
dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato
d.P.R.).
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento
- Personale - False indicazioni alla P.G. intese a non permettere
l'identificazione del colpevole - Configurabilità del reato -
Inidoneità a sviare le indagini - Irrilevanza.
(Cod. Pen. art. 378)
Sez. 6, Sent. n. 24161 del 24 ottobre 2006 ud. (dep.
20/6/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Napoli, 26 Novembre 2004)
Integrano il reato di favoreggiamento personale le false
indicazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria che siano
dirette a non consentire l'identificazione del colpevole, a nulla
rilevando che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente
eluse, in quanto è sufficiente che la condotta dell'agente abbia
l'attitudine, sia pure astratta, a intralciare il corso della
giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può essere attribuito
alla loro ininfluenza nel caso concreto.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Soggetto in stato di
arresti domiciliari - Autorizzazione a raggiungere senza scorta il
luogo indicato per la restrizione - Mancato raggiungimento del
luogo - Configurabilità del reato - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 385;
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276)
Sez. 6, Sent. n. 35533 del 16 maggio 2007 ud. (dep.
25/9/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Cagliari, 19 Aprile 2005)
Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del
provvedimento cautelare, il mancato raggiungimento del luogo di
detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva
degli arresti domiciliari.
Reati contro la persona - Delitti
contro la vita e l'incolumità individuale - Lesioni personali
volontarie - In genere - Alterazione del tono dell'umore di un
insegnante ritenuta dall'accusa ascrivibile ad una condotta di
"mobbing" del preside dell'istituto - Integrazione del reato di cui
all'art. 582 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
(Cod. Pen. art. 582)
Sez. 5, Sent. n. 33624 del 9 luglio 2007 c.c. (dep.
29/8/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 3 Novembre 2006)
È legittima la decisione con cui il G.u.p. dichiara non luogo a
procedere in ordine al reato di lesioni personali volontarie
aggravate dovute ad un'alterazione del tono dell'umore di un
insegnante, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria,
ad una condotta di "mobbing" posta in essere dal preside
dell'istituto, senza specificare i singoli atti lesivi e causativi
di tale malattia, considerato che il fenomeno evocato presuppone
una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti
nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a
mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro;
d'altra parte, tale fenomeno, così come definito, appare più
prossimo alla fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen.
(maltrattamenti commessi da soggetto investito di autorità), la cui
integrazione richiede, comunque, la ravvisabilità dei parametri di
frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di
valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio
(nella specie non compiutamente contestati).
Reati contro la persona - Delitti
contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio - In genere -
"Animus necandi" - Prova del dolo omicidiario - Elementi
sintomatici - Peculiarità estrinseche dell'azione -
Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 42, 43 e 575)
Sez. 1, Sent. n. 28175 del 8 giugno 2007 ud. (dep.
16/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Venezia, 16 Ottobre 2006)
In tema omicidio volontario, in mancanza di circostanze che
evidenzino "ictu oculi l'animus necandi", la valutazione
dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso
un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i
mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del
bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di
luogo che favoriscano l'azione cruenta. (Nel caso di specie, la
Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del dolo
omicidiario nella forma del dolo alternativo, anziché l'ipotesi
dell'omicidio preterintenzionale, con riferimento all'omicidio
realizzato con violenti calci alla schiena e al torace ed il
pestaggio di parti vitali del corpo della vittima, inerte a terra a
causa del suo stato di ubriachezza).
Reati contro la persona - Delitti
contro l'onore - Diffamazione - In genere - Diffamazione mediante
scritti - Espressioni offensive contenute in una lettera
indirizzata non in busta chiusa ad una pubblica autorità -
Requisito della comunicazione con più persone - Sussistenza -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 595)
Sez. 1, Sent. n. 27624 del 30 maggio 2007 ud. (dep.
12/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Sulmona, 22 Novembre 2006)
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della
comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato,
qualora le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano
contenute in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in
forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma
riservata.
Reati contro la personalità dello stato
- Delitti - Contro la personalità interna dello stato -
Devastazione, saccheggio e strage - Elemento soggettivo - Dolo
specifico - Forme - Dolo eventuale - Incompatibilità.
(Cod. Pen. artt. 43 e 285)
Sez. 2, Sent. n. 25436 del 6 giugno 2007 ud. (dep.
3/7/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Reggio Calabria, 23 Gennaio 2006)
Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un
duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare
pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella,
subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l'incolumità dei
consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e
programmata condotta criminosa. (La Corte ha precisato che la
strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende
incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula
l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del
conseguimento di un risultato).
Reati contro la personalità dello stato -
Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato -
Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Elementi
costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità.
(Cod. Pen. art. 270 bis)
Sez. 1, Sent. n. 34989 del 10 luglio 2007 c.c. (dep.
17/9/2007)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Trento, 16 Gennaio 2007)
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen.
non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma
criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura
organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere
almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi
la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità
della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di
reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione
dell'associazione.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei privati - Resistenza a pubblico
ufficiale - Elemento oggettivo (materiale) - Frapposizione tra
forze dell'ordine e pregiudicato inseguito da queste - Sussistenza
del reato.
(Cod. Pen. art. 337)
Sez. 5, Sent. n. 32906 del 31 maggio 2007 ud. (dep.
17/08/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 11 Gennaio 2006)
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la
condotta di chi si frapponga fisicamente tra forze dell'ordine
postesi all'inseguimento di un pregiudicato per catturarlo e
quest'ultimo (nella specie realizzata da più persone in concorso
mediante la creazione di una "barriera umana").
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione -
Elemento oggettivo (materiale) - Mera superiorità psicologica del
pubblico ufficiale - Sufficienza - Esclusione - Abuso della qualità
o dei poteri - Necessità.
(Cod. Pen. art. 317)
Sez. 6, Sent. n. 26324 del 26 aprile 2007 c.c. (dep.
6/7/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Larino, 1 Giugno 2005)
La costrizione o induzione che caratterizza il reato di
concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o
nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione
della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece,
ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione
qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso
della sua qualità o dei suoi poteri; così che l'azione indebita si
caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione,
e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal
pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi
poteri.
Reati contro l'ordine pubblico -
Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di
polizia - Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere
le proprie generalità - Conoscenza del soggetto da parte del
pubblico ufficiale - Irrilevanza - Configurabilità del reato -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 651)
Sez. 6, Sent. n. 34689 del 3 luglio 2007 ud. (dep.
13/9/2007)
(Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 24 Maggio 2006)
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il
semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa
la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini
dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano
successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia
facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del
pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un
caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato
dai Carabinieri, l'imputato aveva rifiutato di rendere le proprie
generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico
ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone
occupanti l'autovettura sottoposta al controllo).
Reati contro l'ordine pubblico -
Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di
tipo mafioso - Elementi costitutivi - Clima di
intimidazione.
(Cod. Pen. art. 416 bis)
Sez. 1, Sent. n. 34974 del 10 luglio 2007 ud. (dep.
17/9/2007)
(Parz. Diff.)
(Rigetta in parte, App. Palermo, 21 Luglio 2006)
In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi
relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque
risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla
consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa,
clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli
associati per perseguire i loro fini.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti -
Associazione per delinquere - In genere - Mero partecipe - Reati
strumentali dell'associazione - Quelli che sono strumento di
attuazione del programma - Responsabilità per il fatto di essere
partecipe dell'associazione - Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 42, 43 e 416)
Sez. 2, Sent. n. 32901 del 9 maggio 2007 ud. (dep.
14/8/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Dicembre 2005)
Il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei
reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di
attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla
loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello
scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed
implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere
a detta predisposizione.
Reati militari - Reati contro il
servizio militare - Abbandono di posto e violazione di consegna -
Nozione di consegna - Unica contestazione relativa a prescrizioni
diverse riconducibile alla stessa consegna.
(Cod. Pen. Mil. Pace art. 120)
Sez. 1, Sent. n. 30693 del 11 luglio 2007 ud. (dep.
27/7/2007)
(Diff.)
(Rigetta, App. Mil. Roma, 3 Ottobre 2006)
La nozione di consegna ai fini della configurabilità del reato
di cui all'art. 120 cod. pen. mil. di pace, comprende l'intero
complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari,
permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per
l'adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le
modalità di esecuzione e dalle quali non è consentito discostarsi:
pertanto, è legittima la contestazione del reato di cui all'art.
120 cod. pen. mil. di pace contenente l'indicazione di molteplici
prescrizioni diverse, per fonte ed oggetto, e riconducibili alla
stessa ed onnicomprensiva "consegna avuta" in relazione allo stesso
servizio.
Sanità pubblica - In genere - Discarica
abusiva - Individuazione - Realizzazione e gestione.
(Decreto Legisl. 5 febbraio 1997 n. 22 art.
51)
Sez. F, Sent. n. 33252 del 2 agosto 2007 ud. (dep.
22/8/2007)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Cagliari, 28 Marzo 2007)
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di
realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione
l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali
spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione,
perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa
ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussiste una
organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al
funzionamento della medesima, né assume rilevanza in quest'ultima
ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non
risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte -
censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul
punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede
l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non
occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado
dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti
medesimi). |