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Legge 24 dicembre 2007, n.
244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2008)
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28
dicembre 2007)
Art. 1 - Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri;
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.
(omissis)
Art. 2 - Disposizioni concernenti le seguenti missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in
Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia;
Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto
alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni;
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche
per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti;
Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
(omissis)
603. Ai fini del contenimento della spesa e della
razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data
dal 1° luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della
Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.
Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di
Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale
militare e la procura militare di Roma assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di
Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della
corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale
militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in
cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del
28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile
nello stesso ruolo.
604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1,
comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561,
sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno
uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le
funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del
Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la
dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della
magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.
605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare
o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza,
senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla
soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si
intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare
d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle
parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se
necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte
militare d'appello in diversa composizione.
606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato
in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria
secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per
il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante
interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre
2007; i magistrati militari che transitano in magistratura
ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli
interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio
giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio
giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con
conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di
quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte;
nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei
magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in
servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente
legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a
domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico
previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi
magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima
posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio
sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del
Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di
cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno
facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura
ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene
individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del
Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato
negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603,
che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con
contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e
vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove
necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo
volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante
organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla
data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto
conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i
magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante
organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche
con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati
al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque
in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del
comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni.
608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte
di cassazione è composto dal procuratore generale militare della
Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il
procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano
esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o
requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di
legittimità»;
b) l'articolo 11 è abrogato.
609. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è
eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola:
«eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre
elettivi».
610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma
3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura
militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al
comma 607.
611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a
610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in
diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in
relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale
amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del
Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli
organici.
612. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più
soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne
è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la
restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo
Stato».
613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1,
dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo
Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 262».
614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio
e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici
giudiziari.
(omissis)
Art. 3 - Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le
missioni; Pubblico impiego; Norme finali.
(omissis)
89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza,
il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa
vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del
personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al
presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui
all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre
2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre
2007.
91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale
precario, costituisce principio generale e produce effetti anche
nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.
Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito
dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio,
richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta
nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto
quinquiennio.
92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi
del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure
di stabilizzazione.
93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei
ruoli.
(omissis)
98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate
provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari
delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano
ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai
rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo
16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi
sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia di cui al comma 89.
(omissis)
Legge 25 ottobre 2007, n.
209
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 262 del 10 novembre 2007)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato
sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a
Lisbona il 12 luglio 2005.
Decreto
Legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
N. 261 del 9 novembre 2007)
Attuazione della direttiva 2004/80/CE
relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Decreto Legislativo 21
novembre 2007, n. 231
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
N. 290 del 14 dicembre 2007)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione. |