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Azione penale - Querela - Dichiarazione e
forma - Ricezione da parte di un ufficiale (e non agente) di
polizia giudiziaria - Previsione come condizione di validità
dell'atto - Esclusione - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 e 337)
Sez. 5, sentenza n. 15797 del 14 marzo 2007 (dep.
19/4/2007).
(Parz. Diff.).
(Annulla con rinvio, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 Febbraio
2006).
La ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale (e non
di un agente) di polizia giudiziaria è prevista dal combinato
disposto degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. non quale condizione
di validità dell'atto medesimo ma soltanto ai fini della garanzia
della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
valida la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria e
poi trasmessa alla procura della Repubblica da un ufficiale di
polizia giudiziaria, ai sensi del comma quarto del citato art. 337
cod. proc. pen.).
Caccia -
Agenti di vigilanza - Guardie volontarie - Potere di procedere al
sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione -
Fondamento.
(Legge 11 febbraio 1992 n. 157 artt. 27, 28, e 30)
Sez. 3, sentenza n. 15074 del 27 febbraio 2007 cc.
(dep. 13/4/2007).
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, 20 novembre 2006).
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di
protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla
applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la
conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il
sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che
spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza
- Facoltativo - Convalida - Valutazione del giudici - Parametri -
Limiti.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381 e 391)
Sez. 4, sentenza n. 14474 del 22 febbraio 2007 cc. (dep.
6/4/2007).
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Brindisi, 18 luglio 2005).
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di
reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato
dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro
dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della
flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve
essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per
l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in
termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti
e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto.
Prove -
Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Cose
pertinenti al reato - Nozione - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253) Sez. 2,
sentenza n. 12929 del 13 marzo 2007 cc. (dep. 29/3/2007).
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Enna, 24 Maggio 2006).
In tema di sequestro probatorio, rientrano nella nozione di "cose
pertinenti al reato" non solo quelle con un'intrinseca e specifica
strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche
quelle indirettamente legate al reato e però necessarie
all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha
riconosciuto la legittimità del sequestro, come cosa pertinente al
reato, di un indumento intimo dell'indagato - un paio di mutande -,
che serviva per l'estrapolazione di tracce di DNA a scopo
comparativo con i reperti).
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie
ragioni - Minaccia di esercitare un diritto - Realizzata con
particolare forza intimidatoria e con sistematica pervicacia -
Estorsione - Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 393, e 629)
Sez. 2, sentenza n. 14440 del 15 febbraio 2007 (dep.
5/4/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Milano, 1 giugno 2004).
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un
diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con una tale forza
intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare
incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto
stesso.
Reati contro
il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio -
Autovettura di provenienza delittuosa - Smontaggio e vendita di
pezzi non muniti di codici identificativi - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 648 bis)
Sez. 2, sentenza n. 15092 del 2 aprile 2007 cc. (dep.
13/4/2007).
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Nola, 14 Luglio 2006).
Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva
vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di
un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di
codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della
idoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della
provenienza del bene.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Omessa denuncia
di reato - Da parte del pubblico ufficiale - Obbligo della polizia
giudiziaria di riferire la notizia di reato al P.M. - Tempestività
nell'assolvimento - Criteri di valutazione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 361; Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
347)
Sez. 6, sentenza n. 18457 del 19 marzo 2007. (dep.
15/5/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Genova, 12 aprile 2005).
Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo
della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al
pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci
si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio
"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo
dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini
precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine
ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle
normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico
di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di
tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha
ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte
del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente
commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto
di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un
mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo
dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra
direttamente agli uffici di Procura).
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - In
genere - Provvedimento di reintegrazione del compossesso della casa
coniugale - Elusione realizzata dall'altro coniuge mediante la
chiusura a chiave d'alcune camere dell'abitazione - Reato di cui
all'art. 388 cod. pen. - Configurabilità.
(Cod. Pen. art. 388)
Sez. 6, sentenza n. 16562 del 2 aprile 2007 (dep. 24/4/2007).
(Conf.).
(Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 28 febbraio 2006).
Integra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. l'elusione
dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che ordini
la reintegrazione dell'altro coniuge nel compossesso
dell'abitazione coniugale, consistita nell'aver, con azione
commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne
dell'appartamento, impedendo così la libera disponibilità
dell'immobile.
Reati contro
la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione -
Sfruttamento - Luogo del commesso reato - Individuazione -
Fattispecie.
(Legge 20 febbraio 1958 n. 75 art. 3)
Sez. 1, sentenza n. 14868 del 27 marzo 2007 cc. (dep.
13/4/2007).
(Conf.)
(Dichiara competenza).
Il delitto di sfruttamento della prostituzione si consuma nel
luogo in cui il soggetto attivo concretamente si avvantaggi
dell'attività compiuta dalla vittima, non in quello nel quale
quest'ultima si sia prostituita. (Fattispecie relativa a conflitto
negativo di competenza).
Reati
contro la persona - Delitti contro la libertà individuale -
Violenza privata - Minaccia di non assunzione prospettata al
lavoratore che si rifiuti, all'atto della stipula del contratto, di
non sottoscrivere una lettera di dimissioni priva di data e di
decorrenza - Configurabilità del reato - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 610)
Sez. 5, sentenza n. 17444 del 15 marzo 2007 (dep. 8/5/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 6 marzo 2006).
Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore
che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della
loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali,
priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro
assunzione qualora non avessero firmato la lettera.
Reati contro la pubblica amministrazione -
Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di
ufficio - In genere - Rilevanza penale dell'atto - Condizioni -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 328)
Sez. 4, sentenza n. 19358 del 6 marzo 2007 (dep. 18/5/2007).
(Parz. Diff.).
(Annulla in parte con rinvio, App. Trento, 11 gennaio 2006).
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di
ufficio, non basta che l'atto rientri in una delle categorie
tipiche indicate dalla norma né che sussistano le previste
condizioni di urgenza, ma occorre che l'atto sia dovuto, e dunque
non rientri nell'ambito della discrezionalità del pubblico
ufficiale. (Nella fattispecie, concernente gli interventi che gli
amministratori di un ospedale avrebbero dovuto eseguire per evitare
il diffondersi di un'infezione, la Corte ha escluso la
configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio sul
presupposto del carattere intrinsecamente discrezionale
dell'attività tecnica rifiutata).
Reati contro la pubblica amministrazione -
Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Indebito
uso del telefono d'ufficio - Peculato, e non peculato d'uso -
Configurabilità - Condizioni.
(Cod. Pen. artt. 358 e 314 com. 1 e 2)
Sez. 6, sentenza n. 21335 del 26 febbraio 2007 (dep.
31/5/2007).
(Conf.).
(Rigetta, App. Palermo, 22 Febbraio 2006).
Integra gli estremi del peculato, e non del peculato d'uso, la
condotta del soggetto incaricato di pubblico servizio che utilizzi
il telefono d'ufficio per chiamate a linee telefoniche a contenuto
erotico, a nulla rilevando che egli abbia successivamente
rimborsato l'ente di appartenenza delle relative spese.
Reati contro la pubblica amministrazione -
Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Uso
momentaneo di autovettura di ufficio - Mancata compromissione della
funzionalità dell'amministrazione - Configurabilità del reato -
Esclusione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 314 com. 2)
Sez. 6, sentenza n. 10233 del 10
gennaio 2007 (dep. 9/3/2007).
(Conf.).
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 14 novembre 2005).
Non è configurabile il reato di peculato nell'uso momentaneo di
un'autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia
leso la funzionalità della P.A. e non abbia arrecato un danno
patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha ritenuto non configurabile il reato di peculato d'uso
nell'occasionale utilizzazione per scopi personali da parte di un
carabiniere dell'autovettura di ufficio).
Reati contro l'ordine pubblico -
Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e
pericolose - Molestia o disturbo alle persone - Condotta petulante
- Idoneità a disturbare e molestare - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 660)
Sez. 1, sentenza n. 19438 del 23 aprile 2007 (dep.
18/5/2007).
(Conf.).
(Dichiara inammiss., Trib.Belluno, s.d. Pieve Di Cadore,14 aprile
2006).
Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente
corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria,
in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da
petulanza. (Nel caso di specie l'imputato, ex fidanzato della
persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di
corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri
avventori all'interno del locale pubblico dove la stessa lavorava
come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della
vittima).
Reati
contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere - Disturbo
delle occupazioni e del riposo - Abuso di strumenti vocali -
Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 659 com. 1)
Sez. 1, sentenza n. 10296 del 2 febbraio 2007 (dep.
9/3/2007).
(Conf.).
(Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 17 Settembre 2004).
È integrato il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod.
pen., nel caso in cui gli imputati abusino degli strumenti vocali,
eccedenti la normale tollerabilità, consistenti in esercitazioni di
canto, impedendo lo studio di ragazzi in età scolare ed in genere
il riposo delle persone, nonostante le segnalazioni, le denunce, la
sentenza interdittiva del giudice di pace e la diffida inviata
dall'amministratore dello stabile.
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