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Estinzione del procedimento
disciplinare - Art. 120 D.P.R. n. 3/1957 - Decorso dei novanta
giorni dall'ultimo atto compiuto - Adozione dell'ulteriore atto
entro novanta giorni - Legittimità.
L'art. 120 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che ciò che
deve intervenire entro 90 giorni dal compimento dell'ultimo atto
del procedimento disciplinare, per evitare l'estinzione del
procedimento medesimo, è il compimento di un ulteriore atto e non
la notifica dello stesso. La norma fonda la sua ratio sulla
opportunità di sanzionare l'inerzia dell'Amministrazione
procedente, per cui l'estinzione del procedimento non può dipendere
da eventi ad essa non imputabili, come l'impossibilità di procedere
tempestivamente alla notifica dell'atto per fatto attribuibile
all'interessato (1).
Sentenza
assolutoria in sede penale per non aver commesso il fatto -
Preclusione dell'azione disciplinare - Necessità di identità dei
fatti contestati nelle due differenti sedi -
Legittimità.
L'art. 653 c.p.p., nello stabilire che la sentenza irrevocabile
di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste, preclude l'azione disciplinare solo per il caso in
cui il procedimento disciplinare abbia a oggetto gli stessi
identici fatti di quello penale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
15.6.2004, nr. 3928; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20.12.2004, nr.
16622) (1).
T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, sent. n. 519/2007 (c.c. 7 febbraio
2007), Pres. Mangialardi, Est. Greco, D. A. c. Ministero
Finanze.
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Va anzi tutto respinto il primo motivo d'impugnazione, afferente
a presunta violazione dell'art. 120 D.P.R. 10.1.1957, n. 3.
Al riguardo, va rilevato che il più recente e diffuso orientamento
giurisprudenziale - cui questo Collegio ritiene di aderire -
interpreta la suddetta norma nel senso che ciò che deve intervenire
entro 90 giorni dal compimento dell'ultimo atto del procedimento
disciplinare è il compimento di un ulteriore atto, e non la
notifica di esso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.4.2005, nr. 1851, e
14.4.2004, nr. 2113).
Ciò si ricava, anzi tutto, dalla stessa lettera della norma, che
così recita: "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano
decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore
atto sia compiuto".
La conclusione, inoltre, è suffragata dall'ulteriore argomento
logico incentrato sulla ratio della disposizione, che è quella di
sanzionare l'inerzia dell'Amministrazione procedente: se ciò è
vero, è evidente che l'estinzione del procedimento non può
dipendere da eventi ad essa non imputabili, quale può essere
l'irreperibilità dell'interessato che impedisca la notifica di un
atto pur tempestivamente compiuto.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, notificato in data
6.3.2000, è stato adottato il 1.3.2000, cioè 89 giorni dopo
l'ultimo atto procedimentale, ossia la già richiamata proposta del
3.12.1999, e pertanto alcuna estinzione si è verificata.
3. Prive di pregio sono anche la seconda e la terza censura, che in
questa sede possono essere esaminate congiuntamente.
Ed invero, il Collegio reputa inconferenti sia il richiamo all'art.
653 c.p.p. sia gli argomenti svolti per sostenerne l'applicabilità
al caso che occupa.
Infatti, è principio pacifico che la preclusione di cui all'art.
653 c.p.p. vale solo per il caso in cui il procedimento
disciplinare abbia a oggetto gli stessi identici fatti di quello
penale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.6.2004, nr. 3928; T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. II, 20.12.2004, nr. 16622).
Pertanto, è sufficiente una lettura del provvedimento impugnato per
evincerne che esso ha a oggetto una condotta del ricorrente diversa
ontologicamente rispetto alla condotta corruttiva di cui egli era
imputato in sede penale, e della quale costituisce solo una parte,
e che conseguentemente è vano da parte ricorrente invocare il
giudicato penale che avrebbe affermato l'estraneità dell'imputato
alla fattispecie delittuosa per cui si procedeva.
Infatti, risulta evidente che il ricorrente è stato sottoposto a
procedimento disciplinare per aver perorato (e ottenuto)
l'assunzione di una propria sorella presso una casa di cura
privata, nello stesso periodo in cui questa era oggetto di verifica
fiscale alla quale egli stesso partecipava: condotta, quest'ultima,
che può ritenersi provata nel giudizio penale, ancorché
insufficiente a integrare l'accusa di corruzione, e quindi ritenuta
di per sé penalmente irrilevante.
4. Va disattesa, infine, anche l'ultima censura articolata in
ricorso, con la quale si assume la violazione del principio di
proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione
applicata.
La doglianza appare inammissibile per la genericità e apoditticità
con cui afferma la suddetta sproporzione, senza allegare alcun
concreto elemento a sostegno dell'assunto, e quindi impingendo -
peraltro in modo improduttivo - il merito di valutazioni rimesse
alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente, nelle quali
comunque prima facie non è dato cogliere profili di evidente
irragionevolezza.
5. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s'impone l'integrale
reiezione del ricorso".
L'esame del giudicato penale a seguito di sentenza di
assoluzione
1. L'autonomia del giudizio disciplinare, rispetto a quello
penale.
La tematica affrontata dal Tar Puglia nella sentenza in commento
ci consente di svolgere alcune considerazioni in merito all'esame
del giudicato penale ai fini disciplinari. In generale, nell'ambito
dei rapporti tra giudizio penale irrevocabile e procedimento
disciplinare è ampiamente riconosciuto il principio dell'autonoma
valutazione dei fatti già oggetto del vaglio del giudice penale in
sede di accertamento disciplinare. Il differente piano di
valutazione è connesso con i diversi effetti giuridici che
conseguono al giudizio penale, rispetto a quelli derivanti
dall'esame disciplinare. Il principio dell'autonoma valutazione
disciplinare è stato affermato con forza in sede di giurisprudenza
della Corte costituzionale, per la quale l'ordinamento giuridico è
decisamente orientato verso l'esclusione di sanzioni rigide, avulse
da un rapporto di adeguatezza confacente al caso concreto. La
tendenziale mancanza di sanzioni rigide e il conseguente principio
di gradualità della sanzione opererebbero sia nell'ambito dell'area
punitiva penale, sia e con identica incidenza nel campo
disciplinare amministrativo. In tale contesto, l'indispensabile
gradualità sanzionatoria importa che le valutazioni relative ai due
differenti piani di rilevanza, penale e amministrativo, siano
ricondotte ognuna alla naturale sede di accertamento: il processo
penale, l'una, il procedimento disciplinare, l'altra(1).
Il principio in questione è stato ribadito in sede legislativa con
la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, all'art. 1, stabilisce
che il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a
seguito di condanna penale, ma solo all'esito di un procedimento
disciplinare, instaurato successivamente al giudicato penale.
Il principio in questione soffre, però, di alcune significative
eccezioni, tutte legislativamente previste. Innanzitutto, la
cessazione d'autorità dal servizio può avvenire in sede di
applicazione delle sanzioni penali militari accessorie della
degradazione e della rimozione, previste dagli artt. 28 e 29
c.p.m.p.(2). Le predette pene militari accessorie possono
conseguire anche ad una condanna prevista dalla legge penale
comune, ai sensi dell'art. 33 c.p.m.p.(3). Un'altra ipotesi è
quella recentemente introdotta dall'art. 5, legge 27 marzo 2001, n.
97, che contempla l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro,
il quale interviene ad una condanna alla reclusione non inferiore a
tre anni per uno dei delitti di cui agli artt. 314, 1° comma
(peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto
d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) c.p.
Ulteriore vincolo disciplinare è costituito dal disposto di cui
all'art. 653, 1° comma, c.p.p., per il quale la sentenza di
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo
ha commesso ha efficacia nel giudizio per responsabilità
disciplinare. Quest'ultima ipotesi, però, deve essere
opportunamente valutata in relazione ai fatti collaterali al
procedimento penale, non valutati dal giudice, che possono avere
autonoma rilevanza disciplinare. È in sostanza il caso sottoposto
al vaglio del Tar Puglia nella sentenza in questione. In effetti,
viene affermato che da una lettura del provvedimento impugnato si
evince facilmente che esso ha ad oggetto una condotta del
ricorrente diversa ontologicamente rispetto alla condotta
ipoteticamente corruttiva di cui egli era imputato in sede penale e
dalla quale è stato successivamente assolto, costituendo
quest'ultima solo una parte di quella complessivamente posta in
essere nella vicenda de qua.
In sintesi, l'art. 653, 1° comma, c.p.p. introduce il principio
dell'efficacia preclusiva dell'azione disciplinare solo in
relazione a quei fatti che presentano una perfetta identità con
quelli valutati e giudicati in sede penale.
2. I termini del procedimento disciplinare di stato instaurato a
seguito di sentenza di assoluzione.
Altro punto interessante della sentenza in argomento è l'esatta
applicazione del regime dei termini relativi al procedimento
disciplinare di stato, instaurato a seguito della sentenza penale
di assoluzione. In linea generale, la giurisprudenza e la prassi
amministrativa ritengono perfettamente applicabile in questa
ipotesi il Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati
civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Quest'ultima normativa, a differenza di quanto avviene nelle leggi
di stato giuridico dei militari, è sufficientemente esaustiva in
materia di instaurazione del procedimento disciplinare a seguito di
sentenza penale di assoluzione (o di proscioglimento), stabilendo
esattamente, ai sensi dell'art. 97, 3° comma, d.P.R. n. 3/1957, che
il procedimento disciplinare deve aver inizio con la contestazione
degli addebiti entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza de qua. Si tenga presente che un primo
intervento correttivo della Corte costituzionale ha sancito
l'illegittimità della norma in questione laddove prevede che il
termine di 180 giorni decorre dalla data di irrevocabilità della
sentenza (o dell'ordinanza) di proscioglimento, indipendentemente
dalla data di deposito della sentenza stessa(4). Prima ancora di
questa pronuncia, la Corte costituzionale era opportunamente
intervenuta per colmare una grave carenza nel sistema delle
garanzie procedurali relative al procedimento disciplinare militare
di stato(5). In particolare, la rilevata totale mancanza
all'interno delle leggi di stato giuridico dei militari di una
qualche scansione dei termini del procedimento stesso è stata
considerata una evidente lesione della posizione del pubblico
dipendente militare e una palese violazione dell'enucleato
principio della sollecita definizione della posizione
dell'incolpato, ritenuto titolare - addirittura - di un vero e
proprio diritto alla decisione. I termini del procedimento
disciplinare, infatti, costituirebbero un'espressione di un
principio generale ricollegabile all'esigenza che i procedimenti
stessi abbiano svolgimento e termine in un arco di tempo
ragionevole, onde evitare che il pubblico dipendente rimanga
indefinitivamente esposto alla irrogazione di sanzioni
disciplinari. D'altronde, l'evidente disparità di trattamento tra
dipendenti civili e dipendenti militari non è apparsa alla Corte
costituzionale assolutamente giustificabile, neanche in relazione
alle esigenze proprie dell'ordinamento militare. In questo
contesto, è stato affermato che il riequilibrio delle posizioni non
poteva pertanto avvenire altrimenti che parificando le garanzie dei
militari a quelle dei dipendenti civili dello Stato, con riguardo
sia al termine di 180 giorni di cui all'art. 97, terzo comma, prima
parte (per iniziare il procedimento disciplinare), sia al termine
di 20 giorni di cui all'art. 111, ultimo comma, (per la previa
comunicazione della data della seduta fissata per la trattazione
orale innanzi alla Commissione di disciplina), sia al termine di 90
giorni di cui all'art. 120, primo comma (quale intervallo massimo
tra un atto ed il successivo del procedimento) del d.P.R. n.
3/1957. In sostanza, l'intervento della Corte costituzionale ha
definitivamente suffragato l'orientamento interpretativo che
considera la normativa specifica di cui al d.P.R. n. 3/1957 come
parte generale (e di residuale applicazione) anche della disciplina
militare, almeno per gli aspetti procedimentali. Bisogna far
presente che lungo questa linea interpretativa si è inserito il
Consiglio di Stato che, in un'importante pronuncia(6), ha affermato
che per determinare il dies a quo dal quale far decorrere il
termine di 180 giorni si deve avere riguardo al momento in cui
l'amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza penale
irrevocabile di assoluzione, facendo fede a tal fine la data
apposta sulla copia conforme, senza che il lasso di tempo
intercorso dalla data di deposito a quello di acquisizione della
copia conforme sia addebitabile all'inerzia dell'amministrazione
stessa. In particolare, è stato affermato che la prescrizione di
procedere senza ritardo alla contestazione degli addebiti
normativamente prevista anche dall'art. 59 R.D.M., non riveste un
significato perentorio, bensì sollecitatorio o propulsivo, dato che
nessun effetto estintivo del procedimento, o di decadenza dal
potere disciplinare, sono previsti per la sua inosservanza.
Oltre al problema della decorrenza dei termini è stato affrontata
nella sentenza in commento anche quello relativo al termine
massimo. Anche qui, è stato ritenuto pienamente applicabile nella
fattispecie l'art. 120, 1° comma, d.P.R. n. 3/1957, il quale
stabilisce che il procedimento disciplinare si estingue quando
siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun
ulteriore atto sia stato compiuto. Per atto del procedimento (o
endoprocedimentale) si intende - ovviamente - un atto formale che
avvia o conclude una fase del procedimento disciplinare stesso. In
particolare per atto formale del procedimento sono stati
appositamente indicati: l'inchiesta formale; i pareri gerarchici,
quando previsti da specifiche disposizioni ministeriali o di Forza
armata; il consiglio o la commissione di disciplina; la sospensione
dell'inchiesta o del consiglio o della commissione di disciplina;
il decreto ministeriale o la determinazione del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri; la sanzione di corpo(7). D'altronde, è
stato ritenuto che l'art. 120, d.P.R. n. 3/1957, stabilisce che ciò
che deve intervenire entro 90 giorni dal compimento dell'ultimo
atto del procedimento disciplinare, per evitare l'estinzione del
procedimento medesimo, è il compimento di un ulteriore atto e non
la notifica dello stesso. Questa interpretazione, che in sostanza
scinde il momento del perfezionamento dell'atto da quello della sua
efficacia, successivo ed integrativo del primo, fonda la sua ratio
sulla opportunità di sanzionare l'eventuale inerzia
dell'amministrazione procedente. A tal fine, l'estinzione del
procedimento non può, quindi, dipendere da eventi non imputabili
all'amministrazione stessa, come l'impossibilità di procedere
tempestivamente alla notifica dell'atto per fatto attribuibile
all'interessato. L'indirizzo interpretativo del Tar Puglia trova il
suo autorevole sostegno nell'orientamento prevalente del Consiglio
di Stato per il quale la notifica del provvedimento, secondo i
principi generali, attiene alla fase della sua efficacia e non a
quella della sua perfezione o validità, dovendosi dunque ritenere
il procedimento concluso e, quindi, insuscettibile di perenzione a
seguito dell'adozione dell'atto finale(8).
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
_________________
(1) - Cfr.: Corte costituzionale, sent. 14 ottobre 1988, n. 971
(c.c. 12 ottobre 1988), Pres. Saja, Rel. Borzellino.
(2) - La degradazione consegue alla condanna all'ergastolo, alla
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e
alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto,
ovvero alla tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in
servizio alle armi o in congedo, per reati militari. La rimozione
consegue alla condanna alla reclusione militare quando è inflitta
per durata superiore a tre anni.
(3) - La norma prevede che la condanna pronunciata contro militari
in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti previsti
dalla legge penale comune, importa: la degradazione, se si tratta
di condanna all'ergastolo, ovvero di condanna che, a norma della
legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici; la rimozione, se si tratta di delitto non colposo contro la
personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti previsti dagli
articoli dal 476 al 493 e dagli artt. 624, 628, 629, 630, 640, 643,
644 e 646 c.p., o di bancarotta fraudolenta, ovvero se il
condannato, scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura
detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia
per infermità psichica, o alla libertà vigilata.
(4) - Cfr.: Corte costituzionale, sent. 13 luglio 1995, n. 374
(c.c. 13 luglio 1995), Pres. Baldassarre, Red. Caianiello.
(5) - Cfr.: Corte costituzionale, sent. 11 marzo 1991, n. 104 (c.c.
27 febbraio 1991), Pres. Gallo, Red. Granata.
(6) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 969/2001 (c.c. 21
novembre 2000), Pres. de Lise, Est. La Medica, Ministero Difesa c.
M. G. (rif. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. 3 maggio 1997, n.
242).
(7) - Cfr.: pubbl. n. M_D GMIL_04/0061066 III/9^/CIRC - Guida
tecnica - Norme e procedure disciplinari, edita nel 2006 dal
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare.
(8) - Da ultimo: Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2006, n. 675
(c.c. 24 gennaio 2006), Pres. Venturini, Est. Anastasi, Ministero
Difesa c. F. R. (rif. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. 5
febbraio 2003, n. 722).
Sanzione
disciplinare di corpo - Impugnazione del provvedimento - Ricorso
giurisdizionale diretto - Ammissibilità
È ammissibile presentare direttamente ricorso giurisdizionale
senza il previo ricorso gerarchico avverso una sanzione
disciplinare di corpo, in virtù del principio di facoltatività del
ricorso amministrativo in rapporto all'azionabilità della tutela in
sede giurisdizionale (1).
Procedimento
disciplinare - Accertamenti preliminari - Durata - Oltre 30 giorni
dal fatto - Illegittimità.
È in contrasto con la norma regolamentare che prevede
l'instaurazione senza ritardo del procedimento disciplinare, il
comportamento dell'amministrazione che, prima di effettuare la
contestazione degli addebiti, lascia decorrere oltre 30 giorni dai
fatti oggetto dell'accertamento disciplinare, quando possa
escludersi la complessità degli stessi fatti in contestazione
(1).
T.A.R. Molise, sent. n. 54/2007 (c.c. 8 novembre 2006), Pres.
Giaccardi, Est. Marra, D. C. c. Ministero Difesa.
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Con il ricorso n. 145/2005 l'istante denuncia l'illegittimità del
provvedimento impugnato per violazione di legge; nonché per eccesso
di potere sotto diversi profili non avendo l'Amministrazione
provveduto alla contestazione immediata dei fatti
all'incolpato.
In via pregiudiziale, con riguardo all'eccezione d'inammissibilità
del ricorso sollevata dalla difesa erariale, il Collegio è
dell'avviso che la stessa sia priva di pregio, soccorrendo
all'anzidetta conclusione l'insegnamento, peraltro confermato
dall'art. 20 della L. TAR n. 1034/1971, che sancisce il principio
della facoltatività del ricorso amministrativo in rapporto
all'azionabilità della tutela, più efficace e sicura in sede
giurisdizionale.
Si è infatti voluta evitare una inutile perdita di tempo per il
ricorrente, costituita, nel previgente sistema, dalla
obbligatorietà della presentazione del ricorso gerarchico come
strumento indispensabile per far acquisire all'atto amministrativo
il carattere di definitività e renderlo così impugnabile dinanzi
agli organi giurisdizionali.
Appare, inoltre, irragionevole e indubbiamente discriminatorio
riservare al solo personale dell'Arma (oggi IV^ Arma dell'esercito)
un trattamento diverso rispetto al personale militare e/o comunque
appartenente al comparto sicurezza - sia pure ad ordinamento civile
(cfr. D.P.R. 737/81) - ovvero, agli altri pubblici dipendenti, che
ben possono invece scegliere liberamente la via del ricorso
amministrativo o quella del ricorso giurisdizionale (ex art. 20
della citata L. n. 1034/1971).
Seppure astrattamente vero che l'obbligatorietà comporterebbe una
maggiore possibilità di difesa per l'interessato, che ha a
disposizione una pluralità di rimedi, non può per converso essere
sottaciuto il rilievo che il ritardato accesso alla giurisdizione,
oltre a privarlo della possibilità di richiedere incidentalmente la
misura cautelare per la sanzione irrogata, comporta la persistente
soggezione dello stesso agli effetti, spesso irreversibili, del
provvedimento sanzionatorio.
L'eccezione deve essere perciò disattesa.
Nel merito il ricorso n. 145/05 è fondato e va accolto, nei limiti
che seguono.
L'art. 58 della L. 11.7.1978, n. 382 stabilisce che: "...ogni
superiore che rilevi l'infrazione disciplinare per la quale non sia
egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constare
la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e
fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva
instaurazione del procedimento disciplinare".
La documentazione prodotta in giudizio attesta, del resto,
emblematicamente le ragioni del dedotto vizio di violazione di
legge, atteso che l'Amministrazione ha notificato la lettera di
avvio del procedimento al dipendente con indubbio ritardo rispetto
al verificarsi degli eventi in contestazione, rendendo alquanto
intempestiva l'instaurazione del procedimento disciplinare.
La relazione di servizio attestante i fatti in contestazione è
stata, infatti, redatta dal dipendente - unitamente al subalterno
Ag. di PG - in data 27.8.2004; laddove, la vista comunicazione di
avvio del procedimento notificata all'interessato ai sensi
dell'art. 65, n. 7 lett. a) del RDM, è stata redatta soltanto in
data 28.9.2004, ossia oltre il 30° giorno dai fatti oggetto di
procedimento disciplinare.
Tale conclusione risulta peraltro irrobustita dal dettato dell'art.
59 della citato Regolamento di disciplina, là dove è specificato
che il procedimento disciplinare deve essere - in linea di
principio - instaurato "senza ritardo".
Ed, infatti, esclusa la complessità dei fatti in contestazione, che
solo avrebbe potuto giustificare un eventuale ritardo sull'avvio
del procedimento, non vi è dubbio che la lettera di contestazione
degli addebiti, notificata a distanza di oltre due mesi dai fatti
in contestazione rende l'agire dell'Amministrazione intempestivo e
contrastante con la vista disposizione regolamentare che postula
l'avvio del procedimento "senza ritardo".
Per le ragioni che precedono, il primo motivo del ricorso n. 145/05
va accolto, con assorbimento delle residue censure.
Il secondo ricorso (n. 144/2006) deve essere, a sua volta accolto,
atteso che la sanzione disciplinare illegittimamente irrogata ha
incontestabilmente concorso nella valutazione negativa formulata
dalla Commissione di avanzamento, inficiandone a sua volta la
legittimità. Né può accedersi alla tesi dell'Amministrazione
secondo cui, a seguito del verbale n. 163 del 13/10/2006 si sarebbe
determinata una situazione di improcedibilità del gravame, atteso
che con il suddetto verbale la Commissione si è limitata a
sospendere il giudizio di avanzamento, ex art. 35, comma 3, del D.
Lgs. n. 198/1995, prendendo atto dell'intervenuta sospensione
cautelare della sanzione disciplinare, laddove attualmente, a
seguito dell'intervenuto annullamento di detta sanzione, deve
altresì pronunziarsi l'annullamento del giudizio di inidoneità, con
obbligo per la Commissione di avanzamento di rivalutare ora per
allora la posizione del ricorrente prescindendo dalla sanzione
disciplinare annullata.
Gli ulteriori motivi dedotti con il ricorso n. 144/2006 restano a
loro volta assorbiti."
Ancora qualche cenno su due questioni controverse del
procedimento disciplinare di corpo
1. L'inammissibilità del ricorso giurisdizionale ex art. 16 l.
n. 382/1978.
Una prima interessante questione che emerge nel contesto della
sentenza del Tar Molise è l'eccezione di inammissibilità del
ricorso giurisdizionale avverso una sanzione disciplinare di corpo,
sollevata in via pregiudiziale dalla difesa erariale, in mancanza
di un previo ricorso gerarchico. L'eccezione si fonda sul disposto
dell'art. 16, 2° comma, della l. n. 382/1978, per il quale non è
ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica avverso una sanzione disciplinare di
corpo se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano
trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
stesso. Nella circostanza il Tar Molise, che nulla dice in merito
all'applicazione della norma in questione, disattende l'eccezione,
motivando la decisione con una serie di considerazioni che non
convincono del tutto. In particolare, viene addotto come motivo che
rende priva di pregio la sollevata eccezione il disposto dell'art.
20, l. n. 1034/1971 (cosiddetta legge TAR), che sancisce il
principio della facoltatività del ricorso amministrativo in
rapporto a quello azionabile in sede giurisdizionale, nell'ambito
della quale la tutela è ritenuta più efficace e sicura. Si potrebbe
obiettare sul piano dogmatico che l'art. 16, l. n. 382/1978 è norma
speciale, in quanto relativa esclusivamente all'ordinamento
militare, e successiva, quindi, troverebbe applicazione, secondo
quanto ivi previsto, in ottemperanza ai canoni generali di
interpretazione del diritto. D'altra parte, non convince neppure la
considerazione effettuata dal Tar in questione in relazione alla
circostanza che apparirebbe "irragionevole e indubbiamente
discriminatorio riservare al solo personale dell'Arma (oggi IV^
Arma dell'esercito) un trattamento diverso rispetto al personale
militare e/o comunque appartenente al comparto sicurezza - sia pure
ad ordinamento civile (cfr D.P.R. 737/81) - ovvero, agli altri
pubblici dipendenti, che ben possono invece scegliere liberamente
la via del ricorso amministrativo o quella del ricorso
giurisdizionale (ex art. 20 della citata L. n. 1034/1971)". Al di
là di alcune imprecisioni (l'Arma dei Carabinieri non è la IV arma
dell'Esercito, ma ha attualmente rango di Forza armata e non è più
inserita organicamente all'interno dell'Esercito) l'affermazione
non trova alcun positivo riscontro considerando che la norma
sull'ipotesi di inammissibilità del ricorso giurisdizionale in
argomento vale per tutto il personale militare (compreso quello
appartenente al Corpo della Guardia di finanza). Inoltre, come
esattamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
449 del 1999, in tema di legittimità costituzionale dell'art. 8, l.
n. 382/1978, che pone un divieto assoluto ai militari in materia di
associazionismo sindacale e di sciopero, non può invocarsi una
comparazione con le forze di polizia ad ordinamento civile per la
diversità delle situazioni poste a confronto, a seguito della
smilitarizzazione delle stesse (il riferimento è alla Polizia di
Stato e alla Polizia Penitenziaria), le quali hanno attualmente
caratteristiche che le differenziano nettamente dalle Forze armate.
Infine, non appare calzante neppure il rilievo per il quale "il
ritardato accesso alla giurisdizione" comporterebbe il venir meno
della possibilità di richiedere incidentalmente da parte
dell'interessato la misura cautelare per la sanzione irrogata, con
la conseguente persistente soggezione di quest'ultimo agli effetti
del provvedimento sanzionatorio. Ora il Tar Molise non spiega come
possano essere sospesi gli effetti delle sanzioni disciplinari di
corpo le quali consistono o in ammonimenti, verbali o scritti (gli
effetti si consumerebbero nel momento in cui vengono portate a
conoscenza dell'interessato), o in misure variamente afflittive di
breve durata: la consegna può essere irrogata per un massimo di
sette giorni, mentre la consegna di rigore può essere inflitta per
un massimo di quindici giorni (gli effetti di queste sanzioni si
consumano nel momento in cui vengono concretamente scontate). È
evidente che, stante anche le caratteristiche di esecutività ed
esecutorietà delle sanzioni disciplinari di corpo(1), manca
oggettivamente la possibilità di giungere ad un provvedimento
cautelare sospensivo, in quanto le sanzioni in questione saranno
state sicuramente applicate e scontate.
A questo punto è opportuno ricostruire il peculiare istituto
introdotto dall'art. 16 l. n. 382/1978 per poter valutare
l'incidenza e l'effettività dell'inammissibilità del ricorso
giurisdizionale nei casi in argomento. Innanzitutto, si deve
ribadire che l'art. 16 l. n. 382/1978 stabilisce che avverso le
sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano
trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dello stesso
ricorso gerarchico(2). La norma così come formulata e per
l'evidente differenziazione di trattamento che ha voluto introdurre
tra militari e altre categorie di pubblici dipendenti ha sollevato
dubbi di costituzionalità che sono stati portati all'attenzione del
Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità
della norma, ha dichiarato, con sentenza 22 aprile 1997, n. 113,
non fondata la questione di costituzionalità di questa disposizione
sul rilievo che consentire l'acceso giurisdizionale dopo
l'esperimento del ricorso gerarchico (o l'inutile decorso del
termine di novanta giorni dalla sua proposizione) costituisce
un'opzione legislativa non irrazionale. Ciò in quanto il
legislatore, privilegiando la via gerarchica quale naturale e
immediata sede di soluzione delle controversie discendenti
dall'irrogazione (dove l'interessato ha anche la possibilità di
ottenere, tramite la proposizione di motivi di merito, un più
penetrante riesame del fatto), realizza un congruo bilanciamento
tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela
dei diritti individuali(3).
In generale (con alcune significative eccezioni), i Tar, seguendo
la linea interpretativa della Corte e in base al preciso disposto
di legge, dichiarano inammissibili i ricorsi giurisdizionali
presentati senza previo ricorso gerarchico o senza che siano
trascorsi vanamente 90 giorni dalla sua proposizione(4). In senso
contrario, invece, si è espresso il Consiglio di Stato che non
considera il mancato esperimento del ricorso gerarchico una
circostanza preclusiva del ricorso giurisdizionale, tale da
determinarne l'inammissibilità(5). In particolare, è stato
affermato che l'art. 16, 2° comma, l. n. 382/1978 introdurrebbe
solamente un dovere attinente alla disciplina militare, nel senso
che il singolo militare, qualora voglia ricorrere avverso una
sanzione disciplinare di corpo, ha il dovere di esperire
previamente il ricorso gerarchico. Quest'ultimo non si porrebbe
quale condizione dell'azione giurisdizionale, ma esclusivamente
quale obbligo imposto al militare, la cui violazione potrebbe anche
essere disciplinarmente sanzionata.
Al di là della sottile distinzione operata, non v'è dubbio che la
norma di cui all'art. 16, l. n. 382/1978 sia estremamente chiara
nello stabilire il principio di inammissibilità dell'azione
giurisdizionale, secondo quanto ivi prescritto. È probabile che il
legislatore più che al militare si sia voluto rivolgere proprio
agli organi di giustizia amministrativa, stabilendo una speciale
causa di inammissibilità. D'altronde, i doveri dei militari nello
specifico campo sono dettati dal Regolamento di disciplina militare
(R.D.M.), il quale, all'art. 72 R.D.M., stabilisce che il ricorso
amministrativo va proposto attraverso i superiori gerarchici che
hanno l'obbligo di inoltrarlo sollecitamente, senza pareri o
commenti, all'autorità immediatamente superiore a quella che ha
inflitto la sanzione. Le eventuali responsabilità disciplinari
emergeranno nei confronti del militare ricorrente o dei suoi
superiori, qualora non vengano osservate le disposizioni della
speciale norma regolamentare. Non sembra corretto sostenere che il
militare che presenti direttamente un ricorso giurisdizionale
avverso una sanzione di corpo sia perseguibile disciplinarmente
solo per questo stesso fatto. Si dovrebbe - più correttamente -
dichiarare inammissibile un ricorso del genere, rimettendo in
termini il ricorrente, il quale - se vorrà - potrà presentare
ricorso gerarchico, secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente compresa quella che contiene le speciali le modalità
contemplate all'art. 72 R.D.M., le quali ultime ben potrebbero
fondare una responsabilità disciplinare per la loro
inosservanza.
2. La durata degli accertamenti preliminari: esiste un termine
prestabilito?
La sentenza in commento propone, inoltre, ulteriori
considerazioni in tema di limiti temporali alla durata degli
accertamento preliminari, prodromici al procedimento disciplinare.
Nella vicenda in esame, infatti, il ricorrente, lamenta la non
immediata contestazione della mancanza che, ai sensi dell'art. 59
R.D.M., deve avvenire "senza ritardo". Il Tar Molise accoglie il
motivo di doglianza, constatando che la relazione di servizio
attestante i fatti in contestazione era stata redatta dal
dipendente in data 27.8.2004(6), mentre la comunicazione di avvio
del procedimento era stata compilata in data 28.9.2004, "ossia
oltre il 30° giorno dai fatti oggetto di procedimento
disciplinare". Pertanto, dopo aver escluso a priori la complessità
dei fatti in contestazione che avrebbe potuto giustificare un
eventuale ritardo nell'avvio del procedimento in questione, il Tar
Molise conclude che "non vi è dubbio che la lettera di
contestazione degli addebiti, notificata a distanza di oltre due
mesi dai fatti in contestazione, rende l'agire dell'Amministrazione
intempestivo e contrastante con la vista disposizione regolamentare
che postula l'avvio del procedimento "senza ritardo". È evidente
che, al di là della imprecisione per la quale dal 27 agosto al 28
settembre non trascorrono oltre due mesi, ma soltanto trentadue
giorni, viene considerato come termine della fase degli
accertamenti preliminari quello di trenta giorni. D'altra parte,
non si riesce a dedurre da dove sia stato tratto il termine di
trenta giorni come limite all'esercizio degli accertamenti
preliminari. Bisogna, altresì, considerare che l'amministrazione,
ricevuta notizia dello smarrimento di un oggetto appartenente ad
essa, avrà sicuramente disposto delle ricerche immediate tese al
recupero dello stesso oggetto e solo all'esito negativo delle
stesse ha potuto acclarare la perdita colposa del bene, verificando
così la commissione di una mancanza disciplinare.
Si può fondatamente ipotizzare che il Tar Molise ha aderito a
quell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, il quale,
chiamato in una occasione ad esprimersi sulla durata degli
accertamenti preliminari, ha stabilito, in un suo parere, che in
mancanza di termini stabiliti dall'amministrazione competente (il
regolamento di disciplina, in effetti, a tal proposito parla
esclusivamente di "senza ritardo") deve applicarsi la normativa
generale che, al tempo, prevedeva la durata massima del
procedimento in 30 giorni(7). Si consideri che l'art. 2, l. n.
241/1990, è stato da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, d.
l. 14 marzo 2005, n. 35. L'attuale formulazione dell'articolo
stabilisce che qualora le amministrazioni non provvedano a
determinare i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti amministrativi di competenza, il termine è fissato in
novanta giorni.
A questo punto, sono possibili due considerazioni: l'una, relativa
al momento esatto in cui sorge l'obbligo per l'amministrazione di
attivarsi e, quindi, di contestare la mancanza senza ritardo;
l'altra, connessa con la prevalente giurisprudenza che considera i
termini degli accertamenti preliminari meramente
sollecitatori.
L'atto che può provocare l'inizio degli accertamenti preliminari è,
da una parte, la rilevazione dell'infrazione disciplinare da parte
del superiore gerarchico. Solo il superore gerarchico è competente
a rilevare una mancanza disciplinare, alla luce del disposto
dell'art. 58 R.D.M. Quest'ultimo potrà dirsi "temporalmente
vincolato" all'instaurazione del procedimento disciplinare, quando,
dall'esame delle notizie informali a lui giunte e a seguito di
autonomi accertamenti, rileverà con certezza la commissione di una
mancanza disciplinare. La relazione di servizio de qua, nel campo
della disciplina militare di corpo, è sicuramente una notizia
informale di un possibile illecito, in quanto redatta dallo stesso
militare che è stato successivamente incolpato. La relazione del 27
agosto 2004 non può, quindi, qualificarsi come rapporto
disciplinare, costituendo una (auto) denuncia amministrativa
dell'evento. Averla posta come dies a quo dal quale far decorrere i
trenta giorni per la necessaria conclusione degli accertamenti
preliminari, significa attribuirle una speciale qualificazione
disciplinare che oggettivamente non ha.
Per un altro verso ricordiamo sommariamente la recente
interpretazione giurisprudenziale che si è orientata verso la
natura meramente sollecitatoria dei termini degli accertamenti
preliminari. In base a tale orientamento il tempo necessario
all'amministrazione per concludere questa fase è strettamente
connesso con la gravità della condotta e con la complessità degli
accertamenti sul fatto sottoposto al vaglio disciplinare(8).
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Approfondimenti
__________________
(1) - Le sanzioni disciplinari di corpo sono, infatti,
immediatamente eseguibili, senza possibilità di sospendere la loro
esecuzione con la proposizione, ancorché tempestiva, di un ricorso
(esecutività) e sono portate ad esecuzione dalla stessa
amministrazione che ha sanzionato, senza l'intermediazione di altra
autorità o l'attivazione di una particolare procedura esecutiva
(esecutorietà)._________________
(2) - Sul punto: A. Simoncelli, Disciplina. Procedimenti
disciplinari, in V. Poli - V. Tenore (a cura di), L'ordinamento
militare, Milano, Giuffrè, 2006, 719 ss.
(3) - Si riportano alcuni passi significativi della sentenza in
argomento: "Il sistema normativo introdotto dalla legge n. 382 del
1978 risulta intimamente connotato dalla volontà (che emerge in
modo chiaro anche dai lavori preparatori) di rendere positiva una
visione moderna del concetto di disciplina militare, in linea con
le mutate esigenze della società nel presente contesto storico ed
ossequiente al disposto costituzionale, secondo cui l'ordinamento
delle forze armate dev'essere informato allo spirito democratico
della Repubblica. Tale visione, peraltro, viene necessariamente
correlata con la peculiarità della posizione del cittadino
militare, che si caratterizza tra l'altro per la stretta
sottoposizione di questo al rapporto gerarchico ed alla disciplina
militare: elementi, senza i quali "sarebbe impossibile strutturare
le forze armate in modo che esse siano in grado di assolvere la
funzione fondamentale della difesa della Patria, loro assegnata
dalla Costituzione" (Camera dei deputati, relazione alle proposte
di legge riunite nn. 407, 526 e 625/A).
Trattasi della disciplina militare intesa come "osservanza
consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in
relazione ai compiti istituzionali delle forze armate ed alle
esigenze che ne derivano", la quale viene teleologicamente elevata
a "regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto...
principale fattore di coesione ed efficienza" (art. 2, comma 1, del
d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina
militare emesso ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n.
382 del 1978). Tanto che, in caso di violazione del particolare
dovere d'obbedienza gravante sul cittadino inserito
nell'ordinamento militare, risultano previste specifiche "sanzioni
di corpo", affatto sconosciute agli altri pubblici
dipendenti.
2.1.1. - La valutazione della denunciata norma, condotta appunto
alla luce dei principi ispiratori del nuovo sistema disciplinare
militare, consente allora di escludere la sussistenza di un vulnus
al principio di uguaglianza.
Ciò, in primo luogo, perché risulta d'immediata percezione come la
peculiarità dello status del militare - ripetutamente sottolineata
da questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 396 del 1996) - renda
inappropriato il riferimento, in termini di tertium comparationis,
alle regole generali dettate per il pubblico impiego. E, in secondo
luogo, perché il consentire l'accesso alla sede giurisdizionale
dopo l'esperimento del rimedio gerarchico (o l'inutile decorso del
termine di novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso
stesso), rappresenta un'opzione legislativa non irrazionale,
diretta com'è a perseguire la finalità di assicurare anche in tempo
di pace l'ordinato svolgimento del servizio, costituente valore
primario per l'andamento stesso della vita militare (cfr. sentenza
n. 37 del 1992).
2.1.2. - Parimenti, non è ravvisabile la prospettata lesione degli
artt. 24 e 113 della Costituzione.
Come questa Corte ha più volte affermato, l'assoggettamento
all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con
conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo
termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è
legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale (v., da
ultimo, sentenza n. 233 del 1996), nonché allorquando tale
limitazione tenda ad evitare un uso in concreto eccessivo del
diritto alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l'adempimento
dell'onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare
della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della posizione
sostanziale più pronto e meno dispendioso (v. sentenza n. 82 del
1992).
Ebbene, nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la
via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle
controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre
tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente
all'interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame
del fatto - è da considerarsi il risultato d'un congruo
bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e
quella di tutela dei diritti individuali (cfr. sentenza n. 22 del
1991).
D'altra parte, proprio al fine di evitare i paventati possibili
condizionamenti derivanti dal vincolo di subordinazione, la
normativa prevede in modo espresso che il superiore, per il cui
tramite va proposto il ricorso gerarchico, debba inoltrarlo
sollecitamente "senza pareri o commenti all'autorità gerarchica
immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione"
(art. 72 del d.P.R. n. 545 del 1986): con ciò realizzandosi
un'ulteriore garanzia di imparzialità della decisione
amministrativa, la quale, ove ritenuta ancora insoddisfacente dal
militare, potrà essere allora liberamente impugnata in via
giurisdizionale.
Se poi è vero che in quest'ultima sede opera la norma dell'art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (richiamata dal rimettente),
ai sensi della quale il giudice amministrativo può disporre la
sospensione del provvedimento amministrativo, non è da trascurare
che anche nella fattispecie è pur sempre possibile ottenere, ai
sensi dell'art. 3 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la
sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto da parte
dell'organo decidente, sospensione che costituisce un rimedio
cautelare di generale applicazione".
(4) - Cfr.: T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sentenza 27 giugno 2000
n.526 (c.c. 12 maggio 2000), Pres. Bagarotto, Est. Farina; T.A.R.
Emilia - Romagna, Sez. I, sent. n. 25/2001 (c.c. 6 dicembre 2000),
Pres. Meale, Est. Calderoni; T.A.R. Lombardia, Sez. I, sent. 13
maggio 2002, n. 2036 (c.c. 18 aprile 2002), Pres. Vacirca, Est.
Spadavecchia; T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 16 maggio 2005, n. 2207
(c.c. 19 gennaio 2005), Pres. Vacirca, Est. Di Santo, A. F. c.
Ministero Difesa. Di segno opposto: T.A.R. Lazio, sez. I, 3 luglio
2002, n. 6094, in Foro amm. TAR, 2002, 2467; T.A.R. Calabria, sez.
I, sent. 31 gennaio 2006, n. 72 (c.c. 18 novembre 2005), Pres.
Mastrocola, Est. Verlengia, G. R. c. Ministero
Difesa._________________
(5) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 1999, n. 228, in Foro
amm., 1999, 335. Sulla stessa linea interpretativa, vedi anche:
T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, sent. n. 10219/2005 (c.c. 23
maggio 2005), Pres. Perrelli, Est. Pagano._________________
(6) - Il dipendente, con la relazione in oggetto, denunciava lo
smarrimento di una radio portatile in dotazione di reparto durante
un servizio di pattuglia automontata._________________
(7) - Si tratta di: Cons. Stato, Sez. III, parere dell'11 aprile
2002, n. 1883, in Diritto Militare, II, n. 2-3, 2002, 201-203. Per
un puntuale commento dottrinale: S. Bruno, Il termine per gli
accertamenti preliminari prodromici al procedimento disciplinare
militare di corpo, in Rass. Arma CC., LI, n. 1, gennaio-marzo 2003,
29-49. Vedi inoltre: P. Iovino - M. Mormando, Sanzioni disciplinari
di corpo: l'esame di legittimità in sede contenziosa, in Riv.
G.d.F., n. 2, 2005, 434 ss.
Ufficiali - Stato giuridico - Cessazione
anticipata dal servizio - Diniego per inosservanza degli obblighi
di servizio assunti - Legittimità.
L'ufficiale che all'atto della nomina abbia volontariamente
contratto specifici obblighi temporali di servizio non può cessare
dal servizio a domanda prima dell'adempimento dell'obbligo assunto,
come inequivocabilmente previsto dal secondo comma dell'art. 43
della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali
(1).
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 1919/2007 (c.c. 28
febbraio 2007), Pres. Orciuolo, Est. Modica de Mohac, M. D. c.
Ministero Difesa
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Rilevato che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato
avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in
forma semplificata, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21
luglio 2000 n. 205.
Considerato che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo
processuale, il ricorso è senz'altro definibile nel merito con una
decisione del genere, non essendo necessario disporre eventuale
istruttoria.
Rilevato che il ricorrente assume la illegittimità dell'impugnato
diniego di cessazione dal servizio permanente effettivo prima della
scadenza del periodo di ferma a suo tempo contratta osservando
che:
a) egli intende transitare presso altra Amministrazione pubblica
(nella specie, presso l'Azienda ospedaliera di Parma) al fine di
esercitare le competenze specialistiche conseguite medio tempore
senza oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, cosicché
non sarebbe ravvisabile, per quest'ultima Amministrazione, la
necessità di ammortizzare in un tempo ragionevole gli eventuali
costi di formazione sostenuti; con la precisazione che la
possibilità di transito senza limitazioni presso altra
Amministrazione dovrebbe desumersi, per gli ufficiali in servizio
permanente, dalle norme che tendono ad avvicinare fra loro gli
ordinamenti civile e militare, fra cui, in particolare, l'articolo
unico della legge 26 marzo 1965 n. 229, che ha esteso ai militari
la previsione della esenzione dai limiti di età per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere
civili dello Stato;
b) l'art. 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, con
possibilità per l'interessato di scegliere il lavoro di gradimento;
inoltre, nel caso, verrebbe vulnerato il principio di uguaglianza
di cui all'art. 3 Cost., essendo i militari soggetti a periodi di
ferma ignoti al personale civile;
c) il diniego si presenta irragionevole, dato che egli si troverà
in posizione di aspettativa, debitamente autorizzata, fino al 16
marzo 2009, per cui il suo rientro nell'Amministrazione della
Difesa, terminando la ferma il successivo 21 giugno 2009,
determinerebbe un periodo di servizio senz'altro breve,
sostanzialmente irrilevante; inoltre, la speciale competenza da lui
conseguita nel campo della radiologia interventistica non sarebbe
pienamente utilizzabile nelle strutture militari.
Considerato che le censure dedotte non sono idonee a dimostrare la
illegittimità del diniego. E invero:
- quanto alla censura sub a), va osservato che, giusta consolidata
giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ord. n. 2003 del 13 aprile
2005; adde ord. n. dell'11 luglio 2005) e del Consiglio di Stato
(cfr. decisione n. 4850 del 28 agosto 2003 e richiami in essa
contenuti), l'ufficiale che, come in fattispecie, abbia
volontariamente contratto ferma, non può cessare dal servizio prima
dell'adempimento dell'obbligo assunto, come inequivocamente
previsto dal secondo comma dell'art. 43 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sullo stato degli ufficiali; va poi tenuto presente che le
considerazioni circa le finalità perseguite da tale norma, finalità
consistenti nella necessità di ammortizzare i costi di formazione
sostenuti dall'Amministrazione della Difesa e nella necessità di
differire allo scadere della ferma gli scompensi organizzativi
ricollegabili alla cessazione dal servizio, non comportano la
possibilità di una determinazione amministrativa diversa dal
rigetto della domanda di cessazione dal servizio, dato che, giusta
i princìpi, le finalità di una norma, soprattutto se, come nel
caso, desumibili dalla stessa norma e non espressamente indicate in
essa, non condizionano, a seguito dell'accertamento della loro
sussistenza in concreto, l'applicabilità della norma medesima;
questa, invero, vive nell'ordinamento in connessione con le altre
norme ed esplica tutti i possibili effetti da essa implicati,
indipendentemente dal perseguimento, nel caso, delle finalità
predette; la possibilità, poi, che talune norme concernenti gli
impiegati civili dello Stato, siano state dichiarate, dalla legge,
applicabili anche al personale militare, dimostra che tale
applicazione costituisce regola speciale, non applicabile oltre i
casi considerati, cosicché non è fondato ritenere che, oltre le
ipotesi espressamente previste, la normativa generale possa
prevalere sulla particolare disciplina contenuta nel sopra citato
art. 43;
- quanto alla censura sub b), va osservato che il diritto al lavoro
non viene messo in discussione allorquando l'interessato, a seguito
di libera determinazione, si sia vincolato a prestare la propria
attività lavorativa in favore di una certa Amministrazione per un
tempo determinato, tempo del quale, sin dall'origine, era nota la
incomprimibilità per espressa previsione normativa; né può venire
in rilievo una eventuale disparità di trattamento fra i militari,
che possono avere, per libera scelta, vincolo di ferma, e gli
impiegati civili, che vincoli del genere non conoscono; dato che la
condizione militare, per le preminenti finalità che persegue
l'Amministrazione della Difesa, è ontologicamente diversa dalla
condizione del dipendente civile;
- quanto alla censura sub c), va osservato, innanzi tutto, che il
diniego di cessazione anticipata dal servizio è sufficientemente
motivato con il richiamo alla norma (cosicché andrebbe
adeguatamente motivato, a tutela dell'interesse pubblico, un
eventuale eccezionale assenso; cfr. dec. 4850 del 2003 cit.); è poi
comunque da osservare che l'avere l'Amministrazione ritenuto che,
sia pure nel breve tempo in cui il ricorrente, prima del
completamento della ferma, riprenderà servizio presso la stessa, il
medesimo ricorrente sia convenientemente utilizzabile per la
specializzazione, che parimenti possiede, in radiodiagnostica, non
denota irragionevolezza, posto che delle competenze di cui a tale
specializzazione non è dimostrata la irrilevanza nell'ambito della
Difesa.
Ritenuto che pertanto non sussistono dubbi sulla legittimità
dell'impugnato provvedimento di diniego, per cui del ricorso può
predicarsi la infondatezza; con conseguente sua reiezione."
Il vincolo rappresentato dagli obblighi di servizio contratti
all'atto della nomina
1. La normativa in materia.
L'istituto del vincolo derivante dall'osservanza degli obblighi
di servizio contratti all'atto della nomina nel grado è
strettamente correlato con la possibilità, legislativamente
prevista, della cessazione dal servizio permanente a domanda
dell'interessato. In generale, il militare può cessare dal servizio
permanente a domanda(1), a meno che debba completare eventuali
periodi di ferma contratti all'atto della nomina, previsti dalle
leggi di stato giuridico. Inoltre, è previsto che l'amministrazione
può non accogliere le domande di cessazione dal servizio per motivi
penali o disciplinari e può ritardarne l'accoglimento per gravi
motivi di servizio(2). Quest'ultima norma, configurando l'esercizio
di un potere discrezionale dell'amministrazione, postula che la
relativa determinazione debba essere congruamente motivata. In
questo senso si è espressa la giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV,
12 luglio 1989, n. 466) evidenziando la necessità che il
provvedimento di rigetto di una istanza di dimissioni presentata da
un ufficiale antecedentemente alla scadenza del vincolo di servizio
imposto all'atto della nomina del servizio permanente, debba essere
adeguatamente motivato, con particolare riferimento ai motivi posti
alla base della domanda di dimissioni formulata
dall'interessato(3).
Per quanto riguarda gli ufficiali sono diverse le norme che
prevedono specificamente obblighi di servizio. In particolare, gli
ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, all'atto dell'ammissione al terzo anno del corso
di formazione di base, hanno l'obbligo di permanere in servizio per
nove anni (questa particolare ferma assorbe quella contratta in
precedenza da allievo ufficiale ancora da espletare)(4). Il periodo
obbligatorio di permanenza è elevato a:
- dieci anni per gli ufficiali la cui formazione di base prevede
l'iscrizione a corsi di laurea di cinque anni di durata;
- undici anni per gli ufficiali la cui formazione di base prevede
l'iscrizione a corsi di laurea di sei anni di durata;
- quattordici anni per gli ufficiali appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica(5).
Norme particolari vigono, inoltre, per gli ufficiali dei ruoli
normali delle Forze armate reclutati a nomina diretta dai giovani
laureati, nonché per quelli ammessi a frequentare il corso di
qualificazione per il controllo del traffico aereo o altri corsi di
elevato livello tecnico-professionale o destinati ad incarichi
particolarmente qualificati all'estero(6).
Per quanto riguarda gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri sono previsti gli stessi obblighi di servizio previsti
per gli ufficiali delle altre Forze armate(7). Per gli ufficiali
dei ruoli speciali, qualora non già in servizio permanente, e per
quelli del ruolo normale reclutati a nomina diretta dai giovani
laureati, è previsto un obbligo di permanenza in servizio di tre
anni all'atto di ammissione ai corsi di formazione di base; al
momento del superamento dei predetti corsi gli ufficiali
interessati contraggono un ulteriore obbligo di permanenza in
servizio di cinque anni che assorbe quello già precedentemente
assunto da espletare(8). Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico,
invece, qualora non già in servizio permanente, hanno l'obbligo di
permanere in servizio per sette anni, con decorrenza dall'inizio
del rispettivo corso di formazione di base(9). Anche per gli
ufficiali dei carabinieri vigono norme particolari per coloro che
sono ammessi a frequentare corsi di specializzazione o
qualificazione di elevato livello tecnico-professionale o destinati
ad incarichi particolarmente qualificati all'estero(10).
Per gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di
finanza è previsto un periodo di permanenza obbligatorio in
servizio di dieci anni che decorre all'atto della nomina a
sottotenente e assorbe le ferme precedentemente contratte da
espletare(11). Gli ufficiali dei ruoli speciali, aeronavale e
tecnico-logistico-amministrativo hanno un obbligo di servizio di
sette anni che decorre dall'inizio del rispettivo corso di
formazione di base(12). Anche per gli ufficiali della Guardia di
finanza vigono norme particolari per coloro ammessi a frequentare
corsi di elevato livello tecnico-professionale o destinati ad
incarichi particolarmente qualificati all'estero(13).
Tutte le suddette norme vanno - ovviamente - correlate all'art. 43,
2° comma, l. n. 113/1954(14), che impone all'ufficiale di adempiere
previamente gli obblighi derivanti dalla ferma contratta prima di
poter cessare dal servizio a domanda. In questo senso, la sentenza
del Tar Lazio in commento interpreta la normativa in perfetta
aderenza al testo di legge, in aperto contrasto con un altro
recente indirizzo giurisprudenziale che ha, invece, riconosciuto il
diritto alla cessazione anticipata dal servizio permanente a favore
di alcuni ufficiali che, prima dell'adempimento degli obblighi di
ferma contratta, avevano chiesto il collocamento in congedo per
poter essere assunti, a seguito di esito vittorioso di apposito
concorso, in altra pubblica amministrazione.
2. Il diverso orientamento giurisprudenziale.
Un diverso orientamento giurisprudenziale è stato espresso da
alcuni Tar che hanno giudicato la medesima fattispecie sottoposta
al vaglio del Tar Lazio con la sentenza in questione.
In particolare, da una parte, è stato ritenuto sussistente il
diritto alla cessazione anticipata dal servizio permanente a
domanda in base alle stesse motivazioni sollevate in sede di
ricorso al Tar Lazio, non ritenute - invece - in quella sede idonee
a dimostrare l'illegittimità del diniego(15). A tale proposito si è
fatto riferimento all'art. 4 Cost. che riconosce a ciascun
cittadino la libertà di scelta in materia di lavoro, per cui ogni
eventuale interpretazione restrittiva o comunque penalizzante
sarebbe in palese contrasto con tale principio. Inoltre, è stato
rilevato come l'art. 43, l. n. 113/1954, contenga un canone
generale valevole per tutte le ipotesi di cessazione dal servizio,
che andrebbe comunque letto in relazione ai principi generali del
pubblico impiego espressi dagli artt. 200-202, d.P.R. n. 3/1957, le
quali consentono, in costanza di rapporto di impiego, il passaggio
di ruolo presso altra pubblica amministrazione. Gli enucleati
principi generali in materia di pubblico impiego civile sarebbero
idonei a supportare un'interpretazione (probabilmente evolutiva)
che consentirebbe di superare la stessa condizione, posta dall'art.
43, l. n. 113/1954, dell'avvenuto adempimento degli obblighi della
ferma volontaria contratti all'atto della nomina. Si afferma,
infine, che tale interpretazione (ampiamente permissiva), oltre che
costituzionalmente adeguata, sarebbe rafforzata dall'avvenuta
estensione al personale militare di ruolo della regola di cui
all'art. 200, 1° comma, d.P.R. n. 3/1957 (art. unico legge 26 marzo
1965 n. 229) e dal principio di continuità, vigente nel pubblico
impiego, senza distinzione tra servizio civile e militare.
Pertanto, l'ufficiale in servizio permanente, qualora risulti
vincitore di un concorso presso altra amministrazione pubblica,
avrebbe diritto alla cessazione anticipata dal servizio, al fine di
potere tempestivamente assumere il nuovo impiego. In un'altra
occasione si è perentoriamente affermato, richiamando precedente
giurisprudenza, che "il diritto dell'ufficiale di carriera alla
cessazione anticipata dal servizio a condizione che abbia adempiuto
agli obblighi di ferma ordinaria o speciale eventualmente
contratti, va interpretato nel senso che esso non preclude il
passaggio ad altra Amministrazione, in osservanza anche del
principio della mobilità del personale, ed è derogabile qualora
l'ufficiale passi a seguito di concorso in altra
amministrazione"(16).
È indubbio che ci troviamo di fronte a orientamenti
giurisprudenziali completamente differenti e perfettamente
antitetici, con conseguenze non facilmente prevedibili in tema di
certezza del diritto e di prassi applicativa. Non rimane che
auspicare una maggiore uniformità di indirizzi giurisprudenziali
anche per evitare un disorientamento dell'amministrazione in un
settore particolarmente delicato come quello della gestione del
personale.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Approfondimenti
_____________________
(1) - Cfr.: art. 43, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 34, l. n.
599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 16, l. n.
1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 23, l. n. 833/1961
(appuntati e finanzieri)._________________
(2) - Cfr.: art. 43, 3° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 34,
3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa);
art. 16, 3° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art.
23, 3° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri).
(3) - Cfr.: T.A.R. Marche, sent. 18 marzo 2004, n. 108 (c.c. 9
luglio 2003), Pres. Amoroso, Est. Daniele; T.A.R. Lazio, sez.
I-bis, sent. n. 16068/2004 (c.c. 13 dicembre 2004), Pres.
Mastrocola, Est. Scala; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n.
1804/2004 (c.c. 9 febbraio 2004), Pres. Mastrocola, Est.
Politi.
(4) - Cfr.: art. 7, comma 2, d. lg. n.
490/1997._________________
(5) - Cfr.: art. 7, comma 3, d. lg. n. 490/1997.
(6) - Cfr.: art. 7, comma 8, d. lg. n. 490/1997.
(7) - Cfr.: art. 10, comma 1, d. lg. n. 298/2000.
(8) - Cfr.: art. 10, comma 2, d. lg. n. 298/2000.
(9) - Cfr.: art. 10, comma 3, d. lg. n. 298/2000.
(10) - Cfr.: art. 10, comma 4, d. lg. n. 298/2000.
(11) - Cfr.: art. 11, comma 1, d. lg. n. 69/2001.
(12) - Cfr.: art. 11, comma 2, d. lg. n. 69/2001.
(13) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 69/2001.
(14) - Si tenga presente che la l. n. 113/1954 si applica anche
agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in virtù del
disposto di cui all'art. 1, legge 15 dicembre 1959, n. 1089,
concernente lo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia
di finanza.
(15) - Cfr.: T.A.R. Abruzzo - Pescara, sent. 22 marzo 2002, n. 360
(c.c. 7 marzo 2002), Pres. Catoni, Est. Nazzaro.
(16) - Cfr.: T.A.R. Liguria, sez. I, sent. n. 521/2002 (c.c. 3
maggio 2002), Pres. Vivenzio, Est. Petruzzelli.
Disciplina militare - Sanzioni
disciplinari di corpo - Richiesta di cancellazione - Pareri
gerarchici contrastanti - Provvedimento di diniego basato solo sui
pareri negativi - Illegittimità
T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, sent. 9 febbraio 2007, n. 392
(c.c. 20 aprile 2006), Pres. ed Est. Costantini, M. F. c. Ministero
Difesa
In sede di decisione di una richiesta di cancellazione di una
sanzione disciplinare di corpo trascritta nei documenti personali
di un militare, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 545/1986, l'organo
decidente deve comparare tutti gli apporti consultivi ricevuti,
anziché limitarsi semplicemente a far propri i pareri contrari
all'accoglimento dell'istanza. In particolare, non si può ritenere
prevalente il parere espresso dall'autorità gerarchica superiore
rispetto a quello fornito dalle autorità subordinate, poiché la
bontà di un apporto consultivo deve essere valutata non tanto in
considerazione della fonte da cui promana, quanto - soprattutto -
in relazione al suo contenuto intrinseco. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO
Il Mar.llo. M[.], in servizio presso il Distretto militare di L[.],
subiva in data 4/12/2000 e 1/2/2001 due sanzioni disciplinari
(rimprovero) motivate da mancanze commesse nel presentare un
esposto scritto ai propri superiori gerarchici.
Ciò stante, in data 10/3/03, presentava istanza ex art. 75 del
D.P.R n. 545/86 volta ad ottenere la cessazione degli effetti delle
sanzioni riportate.
Con decreto del 4/7/03 il Ministero della Difesa - Dir. Gen. -,
acquisiti i prescritti pareri, stabiliva di non accogliere la su
indicata istanza.
Avverso tale determinazione insorge pertanto con il ricorso in
esame il M[.] il quale ne deduce l'illegittimità per i seguenti
motivi: violazione di legge, abuso di potere, difetto di
motivazione.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero
della difesa e all'udienza pubblica del 20/4/2006, sulle
conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta
per la decisione.
DIRITTO
Nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato il
Mar.llo M[.] sostanzialmente sostiene che il provvedimento
impugnato risulterebbe sfornito di una congrua ed adeguata
motivazione in violazione dei principi fissati dall'art. 3 della L.
n. 241/90.
In particolare l'Amministrazione militare avrebbe, a suo avviso,
acriticamente recepito alcuni pareri negativi, senza tener conto
degli apporti consultivi favorevoli e di ogni altro elemento di
valutazione.
L'assunto appare fondato e va condiviso.
Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R n. 545/86 i militari, trascorsi due
anni dalla comunicazione della punizione, possono chiedere la
cessazione delle sanzioni trascritte nella documentazione
personale.
Sulla richiesta il Ministro decide "tenendo conto del parere
espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di
servizio del ricorrente".
Orbene, premesso che le infrazioni commesse dal M[.] hanno dato
luogo alla sola sanzione del "rimprovero" per aver egli, con scarsa
prudenza o in modo irritale, presentato degli esposti scritti alle
autorità superiori, occorre rilevare come i pareri acquisiti in
sede di applicazione del su citato art. 75 si siano rivelati del
tutto contrastanti.
Infatti, ai pareri favorevoli espressi dal Comandante di corpo e
dalla prima Autorità gerarchica intermedia, seguivano i pareri
sfavorevoli resi dalla seconda Autorità intermedia e dalla Autorità
gerarchica superiore.
L'organo decidente, quindi, anziché comparare tutti gli apporti
consultivi ricevuti, si limitava semplicemente a far propri i
pareri contrari all'accoglimento dell'istanza.
L'autorità militare poi per spiegare la scelta (acriticamente)
operata sostiene (memoria difensiva) che in caso di difformità tra
pareri " a prevalere non può che essere il parere dell'Autorità
gerarchica superiore, titolare dell'Alto Comando, costituendo esso
una sorta di giudizio uniforme di chiusura su tutte le istanze
pervenutegli".
Tale conclusione però non può essere condivisa.
Appare evidente infatti come la bontà di un apporto consultivo sia
da ritenere, non tanto in considerazione della fonte da cui promana
quanto soprattutto in relazione al suo contenuto intrinseco.
Sicché nulla esclude che il parere formulato da una Autorità
sottoordinata, ove ben motivato e rispondente a logica, possa
rivelarsi maggiormente utile, ai fini dell'adozione del
provvedimento finale, rispetto ad un parere approssimativamente
reso da una Autorità superiore.
Inoltre, vale la pena rilevare come la motivazione per relationem,
cui si richiama l'Amministrazione per giustificare la
determinazione assunta, non possa riconoscersi esaustiva rispetto a
tutti gli elementi valutabili ai fini dell'applicazione del
beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari irrogate ai militari.
Non risulta infatti che nella fattispecie siano stati adeguatamente
valutati "tutti i precedenti di servizio del richiedente", come
richiesto dalla norma, né opportunamente considerata la natura
delle infrazioni commesse e delle sanzioni applicate
(rimprovero).
Pare invece che "il susseguirsi delle infrazioni commesse a
distanza di circa un mese" abbiano indotto l'Amministrazione
militare a ritenere la "recidività" una causa ostativa alla
concessione del benefico, contrariamente a quanto previsto dalla
norma "cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte" (art.
75) e dalle stesse circolari applicative cui l'Amministrazione fa
cenno in memoria, in virtù delle quali "numero e frequenza dei
provvedimenti disciplinari" non sembrerebbero porsi come
circostanza preclusiva ma come elementi di cui tener conto,
complessivamente, nella formulazione del giudizio.
Il provvedimento impugnato pertanto è da ritenersi affetto dai vizi
denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere accolto, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.".
Documentazione caratteristica - Giudizi
dei superiori - Espressione di ampia discrezionalità -
Legittimità.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. n. 1112/2007 (c.c. 8
novembre 2006), Pres. La Medica, Est. Bottiglieri, D. C. c.
Ministero Finanze
I giudizi formulati dai superiori gerarchici in sede di
documentazione caratteristica sono caratterizzati da un'ampia
discrezionalità tecnica, comportante una attenta valutazione delle
capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate
concretamente, e che - come tali - attengono direttamente al merito
dell'azione amministrativa e, quindi, sfuggono alle censure di
legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici
ovvero basati su un evidente travisamento di fatti. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"3. Le questioni prospettate da parte ricorrente si inseriscono in
un contesto ampiamente delimitato dalla consolidata giurisprudenza
.
Iniziando con le censure indirizzate alla motivazione dei
provvedimenti impugnati, imperniate sulla convinzione che non
sarebbe stata fornita la necessaria motivazione dell'abbassamento
della valutazione conseguita di "eccellente" sin da 1987, deve
premettersi che, come si ricava dal quadro normativo di riferimento
della redazione della documentazione caratteristica degli ufficiali
della Guardia di finanza (l. 5 novembre 1962, n. 1695; d.p.r. 13
febbraio 1967, n. 429) i documenti caratteristici, tra cui
rientrano le schede valutative, "hanno lo scopo di registrare
tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato
dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate" (art. 1,
d.p.r. 429/67); il predetto giudizio "viene espresso su ogni
servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il
rapporto informativo" (art. 3, comma 1, d.p.r. 429/67).
Da tale contesto normativo si ricava innanzitutto che i giudizi
formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono
caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportante una
attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della
vita militare, dimostrate concretamente dall'ufficiale, che come
tali impongono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e
quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano
arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente
travisamento di fatti.
Inoltre dal predetto contesto normativo si ricava anche il
principio della assoluta autonomia dei giudizi riguardanti i
singoli servizi prestati da un ufficiale e oggetto di valutazione
da parte dei suoi superiori.
Ciò esclude, innanzitutto, che possa considerarsi ex se vizio di un
giudizio il suo mero contrasto con precedenti giudizi più
favorevoli all'ufficiale.
è, invero, nell'ordine naturale delle cose che il servizio reso in
un certo periodo di riferimento da un determinato ufficiale possa
essere per quantità e per qualità, oltre che rendimento, inferiore
a quello precedente; pertanto deve ammettersi che anche il
contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra
sfavorevole, non sia di per sé sintomatica di eccesso di potere,
salvo che non si accompagni ad altre circostanze da cui emergono
profili di irragionevolezza o arbitrarietà nell'esercizio del
predetto potere valutativo.
Ciò a maggior ragione deve ritenersi valido per giudizi che, come
quelli all'odierno esame, pur discostandosi in senso peggiorativo
dai precedenti, restano nell'alveo dei giudizi ampiamente
favorevoli all'interessato.
Ancora, proprio perché si tratta di valutazioni connotate da un
altissimo grado di discrezionalità, fondate su apprezzamenti
altamente sfumati di personalità di ufficiali, ritiene il Collegio,
in uno alla consolidata giurisprudenza richiamata dalla difesa
erariale, che tali giudizi non devono essere accompagnati da una
motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente
che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione
dell'eventuale giudizio negativo o non più particolarmente
favorevole, come per il passato.
Invero, in sede di documentazione caratteristica non si richiedono
cronache di avvenimenti, articolati rendiconti o consegne di
attività per il periodo di apprezzamento, essendo necessario e
sufficiente che per i giudizi analitici per le varie qualità
naturali ed acquisite siano usate le aggettivazioni predisposte e
graduate in ordine di valore nello specchio valutativo, e che l'uso
di tali aggettivazioni sia idoneo ad escludere la presenza di gravi
disarmonie nell'iter logico, unico elemento che è sindacabile in
sede di legittimità.
Disarmonie che, comunque, non emergono nella fattispecie in esame
neanche in riferimento alle successive doglianze formulate avverso
la ragionevolezza intrinseca delle valutazioni di cui
trattasi.
A riguardo, osserva il Collegio che la valutazione relativa al
periodo 28 settembre 2001 - 11 luglio 2002 oltre a presentare
aggettivazioni non apicali rispetto a numerose voci interne, sia
con riferimento alle qualità fisiche, morali e di carattere, sia
con riferimento alle qualità professionali, considera che
l'ufficiale, pur possedendo "ottime qualità fisiche e culturali e
distinte altre qualità", nell'esplicazione dei nuovi e delicati
compiti connessi all'incarico espletato "ha evidenziato azione di
comando e di servizio non sempre adeguata, determinata da una sua
difficoltà d'inserimento nel nuovo contesto e che ne ha influenzato
il rendimento".
Anche la documentazione relativa al periodo 8 agosto 2002 - 3
febbraio 2003 vede il ricorrente ottenere giudizi non apicali con
riferimento a numerose voci interne, ed un giudizio sintetico che,
pur palesando l'apprezzamento dell'azione complessivamente profusa,
non fa emergere alcuna incongruenza con la qualifica finale
attribuita.
4. Per quanto precede, il ricorso non può essere accolto."
Personale militare - Attività
extraprofessionale non autorizzata - Decadenza dall'impiego -
Legittimità.
T. A. R. Puglia - Bari, sez. I, sent. n. 27/2007 (c.c. 20
dicembre 2006), Pres. Ferrari, Est. Cabrini, D. U. c. Ministero
Difesa
L'incompatibilità con il rapporto di impiego da parte del
personale militare è, tra l'altro, riferibile ad una attività che,
per il suo contenuto quantitativo e qualitativo crei interferenze
con il corretto svolgimento dei compiti inerenti allo stesso
rapporto di pubblico impiego. La decadenza dal pubblico impiego, in
tal caso, può essere disposta quando il dipendente pubblico espleti
altra attività in favore di terzi con carattere continuativo e
subordinato di tale rilevanza da costituire violazione del vincolo
di lealtà e di esclusività che caratterizza l'impiego pubblico.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO
Con ricorso notificato in data 25/10/1996 e depositato in data
18/11/1996, il ricorrente - già sottufficiale in servizio
permanente nell'aeronautica - impugna il provvedimento con il quale
Ministero della Difesa lo ha dichiarato cessato dal servizio in
ragione dell'asserito svolgimento - con continuità ed assiduità -
di attività lavorativa presso l'esercizio commerciale di proprietà
della moglie. Sostiene di non aver mai svolto la pretesa attività
lavorativa.
Avverso gli atti in epigrafe indicati il ricorrente espone le
seguenti censure in diritto:
1) Violazione dell'art. 3 ss. l. 241/90. Eccesso di potere per
omessa od insufficiente motivazione, atteso che il provvedimento
impugnato non indica le forme e le modalità in cui la presunta
attività lavorativa si sarebbe concretamente estrinsecata.
Deve infatti escludersi che l'incompatibilità con il rapporto di
impiego sia riferibile a situazioni non rientranti fra quelle
espressamente vietate dall'art. 12 l. 599/54 o sia riferibile ad
una attività che, per il suo contenuto quantitativo e qualitativo e
per la non professionalità delle concrete esplicazioni di capacità
lavorativa non crei interferenze con il corretto svolgimento dei
compiti inerenti al pubblico impiego;
2) Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione
dell'art. 12, c. 2, l. n. 599/54. Eccesso di potere per difetto dei
presupposti, travisamento dei fatti, erronea motivazione, sviamento
di potere, atteso che la decadenza dal pubblico impiego occorre
solo quando il dipendente pubblico espleti altra attività in favore
di terzi con carattere continuativo e subordinato di tale rilevanza
da costituire violazione del vincolo di lealtà e di esclusività che
caratterizza l'impiego pubblico.
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a recarsi
saltuariamente presso il negozio gestito dalla moglie solo per
esigenze di carattere familiare (accompagnare o prendere in
consegna la moglie o i figli, etc. …);
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 37/68.
Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Eccesso di potere, atteso
che l'atto impugnato non reca la sottoscrizione dell'Autorità che
lo ha adottato.
D'altra parte, il ricorrente doveva essere posto in grado di
presentare le sue difese a garanzia del principio del
contraddittorio, dovendo in mancanza ritenersi l'art. 1 l. 37/68
inficiato da illegittimità costituzionale per contrasto con gli
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito il solo Ministero della Difesa, chiedendo il
rigetto del ricorso.
In data 29/11/2006 il ricorrente ha depositato documentazione
inerente il ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 9/12/2006, il ricorrente
ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In data 19/12/2006 il Ministero delle Difesa ha depositato in
giudizio memoria difensiva e documenti, tra i quali: copia degli
accertamenti svolti dal Comando C.C. per l'Aeronautica militare di
Gioia del Colle datati 30/8/1995, 18-21-25 e 27/9/1995, 1-2-4-5 e
6/3/1996, del parere reso dalla Commissione permanente per
l'avanzamento in data 3/6/1996, nonché del D.M. 10/8/1996, con il
quale è stata disposta la decadenza dall'impiego del
ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2006, uditi i
difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Rileva in via preliminare il Collegio che l'Avvocatura erariale
ha depositato i documenti inerenti il ricorso solo in data
19/12/2006.
D'altra parte, ritiene il Collegio di dover decidere la
controversia proprio alla luce di quei documenti - sia pur
tardivamente prodotti - atteso che lo stesso ricorrente aveva
formulato istanza di accesso in tal senso in data 3/10/1996 e,
successivamente, con il ricorso introduttivo del giudizio aveva
chiesto al T.a.r. di ordinare alla p.a. di depositare "i documenti
in base ai quali il gravato provvedimento di decadenza è stato
emanato".
Invero, qualora l'Avvocatura erariale non avesse autonomamente
provveduto, il Collegio avrebbe dovuto disporre incombenti
istruttori al fine di acquisire, quantomeno, il provvedimento di
decadenza e gli accertamenti effettuati dal Comando Carabinieri di
Gioia del Colle.
2. Con il primo motivo di ricorso (Violazione dell'art. 3 ss. l.
241/90. Eccesso di potere per omessa od insufficiente motivazione),
lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non indica le
forme e le modalità in cui la presunta attività lavorativa si
sarebbe concretamente estrinsecata.
Deve infatti escludersi che l'incompatibilità con il rapporto di
impiego sia riferibile a situazioni non rientranti fra quelle
espressamente vietate dall'art. 12 l. 599/54 o sia riferibile ad
una attività che, per il suo contenuto quantitativo e qualitativo e
per la non professionalità delle concrete esplicazioni di capacità
lavorativa non crei interferenze con il corretto svolgimento dei
compiti inerenti al pubblico impiego.
Osserva al contrario il Collegio che il provvedimento di decadenza
risulta congruamente motivato nella parte in cui recita: "… Visti
gli esisti degli accertamenti svolti dal Comando Carabinieri per
l'A.M. - Stazione Aeroporto di Gioia del Colle, datati 30 agosto,
18-21-25 e 29 settembre 1995, dai quali si evince che il prefato
Sottufficiale esercita nelle ore libere dal servizio e durante i
periodi di riposo e di licenza attività lavorativa con carattere di
assiduità e continuità presso l'esercizio commerciale "[…]" di
proprietà della consorte … Visti gli ulteriori esiti degli
accertamenti svolti dal Comando Carabinieri per l'A.M., Stazione di
Gioia del Colle - datati 1-2-4-5-6, per accertare il perdurare
della situazione di incompatibilità, dai quali si evince che
l'Aiutante D[.] U[.] ha continuato a svolgere la suddetta attività
lavorativa presso l'esercizio commerciale di proprietà della
consorte …".
D'altra parte, dall'esame degli accertamenti effettuati dal Comando
dei Carabinieri di Gioia del Colle si evincono altresì le forme e
le modalità in cui l'attività commerciale (espressamente vietata
dall'art. 12 l. 599/54) si è concretamente estrinsecata, atteso che
il ricorrente è stato visto più volte nel negozio intento a servire
i clienti senza che fosse presente la moglie. Segue da ciò
l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione, falsa applicazione
ed erronea interpretazione dell'art. 12, c. 2, l. n. 599/54.
Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei
fatti, erronea motivazione, sviamento di potere), lamenta il
ricorrente che la decadenza dal pubblico impiego può essere
disposta solo quando il dipendente pubblico espleti altra attività
in favore di terzi con carattere continuativo e subordinato di tale
rilevanza da costituire violazione del vincolo di lealtà e di
esclusività che caratterizza l'impiego pubblico.
Afferma che nel caso di specie egli si è limitato a recarsi
saltuariamente presso il negozio gestito dalla moglie solo per
esigenze di carattere familiare (accompagnare o prendere in
consegna la moglie o i figli, etc. …).
Rileva al contrario il Collegio che tutti gli accertamenti
effettuati dai Carabinieri di Gioia del Colle smentiscono
categoricamente la veridicità delle prospettazioni del ricorrente
in quanto se egli si fosse recato nel negozio della moglie per
accompagnare o prendere in consegna lei o i figli, ovvero per
ricevere o dare raccomandazioni in ordine alla conduzione della
vita familiare, come sostenuto nel ricorso, allora non sarebbe
stato visto da solo, dietro il bancone di vendita, impegnato ad
assistere dei clienti.
Segue da ciò l'infondatezza anche del secondo motivo di
ricorso.
4. Con il terzo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione
dell'art. 1 l. n. 37/68. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.
Eccesso di potere), lamenta il ricorrente che l'atto impugnato non
reca la sottoscrizione dell'Autorità che lo ha adottato.
D'altra parte, il ricorrente doveva essere posto in grado di
presentare le sue difese a garanzia del principio del
contraddittorio, dovendo in mancanza ritenersi l'art. 1 l. 37/68
inficiato da illegittimità costituzione per contrasto con gli artt.
3, 24 e 97 Cost.
Osserva al contrario il Collegio che priva di firma è la copia
della nota di comunicazione del decreto con il quale è stata
disposta la decadenza dall'impiego del ricorrente (nota del
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare dell'Aeronautica, prot. n. AD1/4/1/73840/P-13/1 del
14/8/1996) e non il decreto di declaratoria della decadenza (v.
D.M. 10/8/1996), né l'originale della nota di comunicazione.
Segue da ciò l'inammissibilità della censura in quanto il
provvedimento gravato in via principale è - anche sotto tale
profilo - inoppugnabile.
Per quanto attiene alla presunta violazione del diritto di difesa,
osserva il Collegio che il ricorrente, prima di essere dichiarato
decaduto dall'impiego - in ossequio al disposto di cui all'art. 1,
c. 1, l. 37/68, è stato diffidato dal proseguire nell'attività
commerciale espletata con espresso avvertimento che, in mancanza,
sarebbe stato dichiarato decaduto dal servizio.
Segue da ciò che il ricorrente è stato messo in grado di svolgere
il proprio diritto di difesa e che quindi - sussistendone i
presupposti di fatto in realtà inesistenti - ben avrebbe potuto
documentare e comprovare le ragioni per le quali si era trovato
nell'esercizio commerciale della moglie.
Anche il terzo motivo di ricorso appare pertanto infondato.
4. Alla luce delle superiori premesse il ricorso deve quindi essere
rigettato."
Sentenze tratte dal sito
www.giustizia-amministrativa.it
(Massime a cura della Redazione) |