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Peculato militare - Truffa -
Caratteri distintivi.
(C.p.m.p., artt. 215 e
234)
C. Cass., SS. UU., 25 ottobre 2005, n. 18, Pres. Marvulli, Rel.
Lattanzi, P.M. Gentile; imp. ric. da sent. C.M.A., Sez. Dist.
Napoli (annulla senza rinvio).
La differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa va
ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente
della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa
documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono
per occultarlo; ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta
fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto
agente di entrare in possesso della provvista, in vista della
successiva condotta appropriativi.
Connessione
di procedimenti - Procedimenti di competenza del giudice ordinario
e del giudice militare - Reato comune più grave - Giurisdizione del
giudice ordinario.
Reato militare più grave - Reati di pari gravità - Reato unico
commesso da militari in concorso con civili - Sfere di
Giurisdizione separate.
(C.p.p. art. 13, secondo
comma)
C. Cass., SS. UU, 25 ottobre 2005, n. 18, Pres. Marvulli, Rel.
Lattanzi, P.M. Gentile; imp. ric. da sent. C.M.A., Sez. Dist.
Napoli (annulla senza rinvio).
In caso di connessione tra procedimenti di competenza del
giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice
militare, la giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario, a
norma dell'art. 13, comma 2, c.p.p., soltanto quando, trattandosi
di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di
quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate
le rispettive sfere di giurisdizione.
Qualora la connessione concerne procedimenti relativi allo stesso
reato commesso da militari in concorso con civili, il giudice
militare mantiene integra nei confronti del militare la propria
giurisdizione (1).
(1) Si riporta qui di seguito l'interessante sentenza emessa
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da cui è stata
tratta anche la massima che precede.
(omissis)
2. Prima di decidere sul merito la corte militare di appello ha
ritenuto di dover verificare la propria di giurisdizione, prendendo
in esame la questione sulla esistenza o meno della giurisdizione
militare quando, come è avvenuto nel caso in esame, vi sia stato il
concorso nel reato militare di persone non appartenenti alle Forze
armate.
Alla questione la corte ha ritenuto di dover dare una soluzione
affermativa disattendendo l'orientamento giurisprudenziale più
recente, secondo il quale sarebbe ancora in vigore, nonostante il
disposto del secondo comma dell'art. 13 c.p.p, la disposizione
dell'art. 264 c.p.m.p., che nel caso in questione attribuiva la
giurisdizione al giudice ordinario. La corte, infatti, si è
dichiarata convinta che l'art. 264 c.p.m.p. sia stato abrogato
dalla successiva disposizione dell'art. 13, comma 2, c.p.p., che
attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario «soltanto quando
il reato comune è più grave di quello militare», situazione che si
riferisce al concorso di reati e non è ravvisabile nel caso di un
unico reato militare commesso in concorso con persone non
appartenenti alle Forze armate.
3. Il ricorso si articola in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di
giurisdizione della corte militare. Secondo il ricorrente l'art.
264 c.p.m.p. non è stato abrogato e con l'avverbio "soltanto" la
disposizione dell'art. 13, comma 2, c.p.p. ha introdotto nella
previgente normativa la regola di operatività della connessione
unicamente nel caso di reato comune più grave di quello militare,
mantenendo rilevante, ai fini della giurisdizione, la connessione
nelle ipotesi di concorso di persone nel reato previste dal citato
art. 264.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la qualificazione
giuridica del fatto rilevando che la liquidazione di fatture di
importo maggiorato, con il conseguente pagamento al fornitore, non
presuppone il possesso, da parte dell'agente, delle somme pagate.
Nella condotta in contestazione manca il momento appropriativo che,
a tutto voler concedere, si sarebbe potuto configurare soltanto
ipotizando una successiva consegna di denaro all'imputato da parte
del privato «ovvero una condotta, oltre che insussistente, neppure
congetturata nella fattispecie in contestazione».
Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che anche se si
ritenesse provata la liquidazione di fatture per importi superiori
al valore della merce fornita, non vi sarebbe comunque una condotta
appropriativa, che presupporrebbe «l'esistenza di un surplus tra
l'importo indicato nelle fatture e quanto effettivamente
corrisposto alla ditta» fornitrice. «La maggiorazione degli importi
rispetto al valore di mercato della merce poteva tutt'al più
condurre a una condotta riconducibile nell'alveo dell'art. 323
c.p.».
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta
illogicità della motivazione per la confusione operata tra il
profilo dell'accertamento della irregolarità della gara e quello,
che costituisce il vero thema decidendum, della sussistenza della
condotta di appropriazione. II materiale indiziario acquisito, a
tutto voler concedere, sarebbe indicativo della irregolarità della
gara vinta dall'impresa… mentre per quanto concerne l'esistenza di
un accordo illecito tra questa impresa e… la sentenza si limita ad
evidenziare il solo dato della sproporzione tra il prezzo di
aggiudicazione e quello corrente sul mercato. Manca l'indicazione
di prove, ancorché indiziarie, relative a «un accordo tra ditta e
prevenuto in ordine al riversamento a favore del… del sovrapprezzo
lucrato dalla ditta».
Con il quinto motivo il ricorrente ha prospettato un vizio della
motivazione con riferimento alla determinazione della pena
irrogata. La sentenza trascura i pacifici elementi
dell'incensuratezza e della specchiata condotta militare, pure
emersi in giudizio, che avrebbero imposto una pena più mite.
4. La sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite
avendo rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla
vigenza dell'art. 264 c.p.m.p. e sull'attribuzione al giudice
ordinario della giurisdizione quando il reato militare è commesso
da un militare in concorso con persona non appartenente alle forze
armate.
Considerato in diritto
1. L'entrata in vigore della Costituzione con l'art. 103, comma 3,
ha messo in questione il rapporto tra giurisdizione ordinaria e
giurisdizione militare, regolato in precedenza dall'art. 49 comma 3
c.p.p. del 1930 con la previsione che «Nel caso di connessione fra
procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e
procedimenti di competenza... dei tribunali militari, la competenza
per tutti appartiene al giudice speciale».
Dopo un'iniziale incertezza (ved. Sez. un. 1° aprile 1948,
Gramigna) la giurisprudenza della Cassazione aveva concluso che la
disposizione del terzo comma dell'art. 49 cit. era stata abrogata
per l'incompatibilità con la disposizione costituzionale e che
quindi doveva trovare applicazione la regola generale contenuta nel
primo comma dello stesso articolo, a norma del quale «Se i
procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza
dell'Autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza dei
giudici speciali… è competente per tutti il giudice ordinario»
(ved. Sez. un., 12 maggio 1951, Barosini; Sez. un., 17 gennaio
1953, AA. P.M.; Sez. un., 4 luglio 1953, Celestini).
II rapporto tra le due giurisdizioni ha trovato successivamente una
disciplina legislativa più articolata nell'art. 8 l. 23 marzo 1956,
n. 167, che ha sostituito l'art. 264 del codice penale militare di
pace nei termini seguenti: «[1] Tra i procedimenti di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza
dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente
quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più
persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi,
ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente
le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o
per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al
colpevole o ad altri, il prezzo, il prodotto o la impunità. - [2]
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i
procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte
di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice
ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un
conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza,
la separazione dei procedimenti. - [3] II ricorso ha effetto
sospensivo».
L'art. 264 c.p.m.p. ha formato oggetto di varie questioni di
legittimità costituzionale, che hanno indotto la Corte
costituzionale a delineare con successive decisioni la portata
normativa dell'art. 103, comma 3, Cost. In sintesi, e per quanto
qui interessa, la Corte ha ritenuto che la giurisdizione
riconosciuta dalla norma costituzionale in tempo di pace ai
tribunali militari non è inderogabile, sicché anche procedimenti
che sarebbero di competenza del giudice militare possono essere
attribuiti dal legislatore al giudice ordinario, quando gli stessi
sono connessi con procedimenti di competenza di questo (C. cost., 8
aprile 1948, n, 29), mentre è escluso che procedimenti di
competenza del giudice ordinario possano essere attribuiti al
giudice militare per ragioni di connessione.
L'attribuzione al giudice ordinario dei procedimenti di competenza
del giudice militare è rimessa alla discrezionalità del legislatore
e dunque alla sua valutazione sulle ragioni della connessione e
sulla opportunità del simultaneus processus, ed è per questa
ragione che è stata ritenuta compatibile con l'art. 3 Cost. la
norma dell'art 264 c.p.m.p., anche se non consentiva la trattazione
congiunta davanti al giudice ordinario nei casi di connessione
derivanti dal concorso formale o dalla continuazione di reati
commessi da persona appartenente alle Forze armate e rientranti
alcuni nella cognizione del giudice ordinario e altri in quella dei
giudice militare (C. cost., 28 luglio 1976, n. 196; C. cost. 20
maggio 1980, n 73). Secondo la Corte infatti l'art. 264 c.p.m.p.
aveva «dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, entrambe
presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la
congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o
comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche
garantendo, d'altro lato, la competenza del giudice normalmente
ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di
controversie», nel presupposto della maggiore idoneità del giudice
militare a conoscere dei procedimenti normalmente attribuiti alla
sua giurisdizione (C. cost., 20 maggio 1980, n. 73).
2. Il codice di rito vigente ha modificato radicalmente la
disciplina della connessione tra reati di competenza del giudice
ordinario e reati di competenza del giudice militare, quasi
capovolgendola. L'art. 13, comma 2, c.p.p. infatti stabilisce che
«Fra reati comuni e reati militari la connessione dei procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello
militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16, comma 3.
In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice
ordinario». Ne risulta così una regolamentazione nella quale, da un
lato, rientrano i casi, prima non previsti, del concorso formale e
del reato continuato (costituendo ipotesi di connessione comprese
nell'art. 12, comma 1, lett. b c.p.p.), relativi a reati comuni e
reati militari, ma «soltanto quando il reato comune è più grave di
quello militare», e, dall'altro, sono esclusi casi già previsti
dall'art. 264 c.p.m.p., come quelli dei delitti commessi da più
persone «in concorso tra loro, o da più persone in danno
reciprocamente le une delle altre».
Gli autori che hanno commentato la nuova disposizione hanno
generalmente ritenuto che essa regolasse interamente la materia,
con l'effetto di abrogare, a norma dell'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale, quella precedente dell'art. 264 c.p.m.p.,
e nello stesso senso si è inizialmente orientata la giurisprudenza
della Corte di cassazione. La prima espressione di questo
orientamento è rappresentata da Sez. 1, 23 novembre 1995, De Marco,
che, in presenza di un'imputazione di furto militare aggravato
commesso in concorso con un civile, ha ritenuto infondata
un'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale militare
senza dubitare che ormai la regola sui rapporti tra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione militare per ragioni di connessione fosse
rinvenibile unicamente nell'art. 13, comma. 2, c.p.p.
L'attribuzione al tribunale militare del furto militare commesso in
concorso con un civile è stata infatti giustificata con la
considerazione che «la connessione di procedimenti prevista
dall'art. 13 cpv. c.p.p. - che determina l'attribuzione di
giurisdizione al giudice ordinario - opera solo nel caso che ci si
trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei
reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Diverso -
secondo la sentenza - è il caso di un unico fatto delittuoso
commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi
integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato
militare. In tale ipotesi, trattandosi di un unico reato, non opera
la connessione prevista dall'art. 13 cpv. c.p.p., che richiede la
presenza di più reati diversi».
Sez. I, 15 dicembre 1999, Moccia è stata ancora più chiara, con
l'affermazione che «l'art. 264 c.p.m.p., modificato dall'art 8 l.
23 marzo 1956, n. 167, che prevedeva la competenza dell'autorità
giudiziaria in caso di concorso di più persone nel reato e di nesso
teleologico tra reati, risulta abrogato dalla successiva
disposizione del codice di procedura penale del 1988», e nello
stesso senso si è espressa anche Sez. I, 3 aprile 1997, X (in Rass.
Giust. Mil., 1997, 111).
Successivamente però nella giurisprudenza della Corte di cassazione
sono emersi orientamenti diversi, esplicitati inizialmente da Sez.
I, 21 aprile 2004, Bausone, che decidendo su un conflitto negativo
tra giudice ordinario e giudice militare è giunta alla conclusione
che la giurisdizione appartenesse al primo per la considerazione
che l'art. 264 c.p.m.p. e l'art. 13, comma 2, c.p.p. «disciplinano
fattispecie non del tutto omogenee, posto che l'art. 264 riguarda
soltanto le ipotesi di delitti e non di reati in genere, come è
previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.p.» e che «i casi di
connessione previsti dal codice militare sono parzialmente diversi
da quelli indicati dall'art. 12 c.p.p.».
Assai più argomentata è Sez. I, 20 gennaio 2005, Cimoli, uguale ad
altre tre sentenze pronunciate nella stessa udienza nei
procedimenti D'Angelo, Simone e Pisani. Secondo la sentenza Cimoli
«la lettura della disposizione del codice rivela inequivocabilmente
che il comma 2 dell'art. 13 non ha affatto abrogato l'art. 264
c.p.m.p. e che il suo campo di applicazione è unicamente
circoscritto alla delimitazione della vis attractiva nella
giurisdizione ordinaria di tutti i casi di connessione prefigurati
dall'art. 264... Il coordinamento tra le due disposizioni rende,
dunque, evidente che l'art. 13 segna un limite all'operatività
della disposizione dell'art. 264 c.p.m.p., nel senso che
quest'ultima norma, che sancisce la prevalenza della giurisdizione
ordinaria su quella militare, non si applica quando il reato più
grave sia quello militare». Secondo la sentenza Cimoli l'art. 13,
comma 2, c.p.p. presuppone una pluralità di reati mentre nel caso
del concorso di persone «il reato è unico» e si determina una
fattispecie che non può essere regolata da tale articolo; perciò, a
norma dell'art. 264 c.p.m.p., «deve trovare piena esplicazione la
regola generale della devoluzione della cognizione dei procedimenti
connessi alla giurisdizione ordinaria, in totale sintonia con la
disciplina dell'art. 103, comma 3, Cost.». Per contro la sentenza
ha considerato incompatibile con la normativa del nuovo codice la
parte finale del secondo comma dell'art. 264 c.p.m.p. (che dava
alla Corte di cassazione il potere di «ordinare per ragioni di
convenienza, con la sentenza, la separazione dei procedimenti») e
l'ha ritenuta «senz'altro abrogata a norma dell'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale».
Con una pronuncia ancora più recente la prima sezione (sent. 3
marzo 2005, Tria) ha ribadito il nuovo orientamento aggiungendo che
«il problema dell'abrogazione, totale o parziale, dell'art. 264 non
ha decisiva influenza sulla definizione della questione relativa
alla giurisdizione in caso di concorso di civili e di militari
nello stesso delitto militare, per la precisa ragione che, una
volta escluso che tale situazione rientri nell'ambito di
operatività dell'art. 13, comma 2, del codice di rito, è
inevitabile riconoscere che la soluzione accolta dalla uniforme
giurisprudenza di questa Corte discende direttamente dall'art. 103,
comma 3, della Carta fondamentale. La piena fondatezza di tale
enunciato secondo la sentenza risulta evidente quando si considera
che la Corte costituzionale ha costantemente affermato la regola
della tassatività della giurisdizione speciale e della prevalenza
della giurisdizione ordinaria».
3. Nella giurisprudenza della Corte di cassazione sono emersi
dunque tre orientamenti:
1) l'art. 13, comma 2, c.p.p. ha determinato l'abrogazione
dell'art. 264 c.p.m.p. e non vi sono casi di attribuzione di
procedimenti connessi all'autorità giudiziaria ordinaria diversi da
quello in cui «il reato comune è più grave di quello militare»;
perciò nel caso di concorso nel reato militare di persone civili e
di persone militari la giurisdizione rispetto a queste ultime è del
giudice militare;
2) l'art. 13, comma 2, c.p.p. non ha determinato l'abrogazione
dell'art. 264 c.p.m.p.; le due disposizioni risultano collegate e
in applicazione della seconda nel caso di concorso nel reato
militare di persone civili e di persone militari la giurisdizione
per tutte è del giudice ordinario;
3) l'art. 13, comma 2, c.p.p. presuppone una pluralità di reati,
comuni e militari, ed è quindi inapplicabile nel caso di concorso
nel reato militare di persone civili e di persone militari; in
questo caso l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione
rispetto a tutti i concorrenti «discende direttamente dall'art.
103, comma 3, della Carta fondamentale».
4. II terzo orientamento tende a semplificare la questione: non
sarebbe necessario stabilire se l'art. 264 c.p.m.p. è stato o meno
abrogato, perché sarebbe la stessa norma costituzionale a fare
escludere la giurisdizione del giudice militare, in favore di
quello ordinario, nel caso di concorso di persone nel reato.
Questa conclusione però si basa su un'interpretazione dell'art.
103, comma 3, Cost. che non trova fondamento né nella lettera della
disposizione, né nella ricostruzione normativa che ne ha fatto la
Corte costituzionale. Se si leggono in modo coordinato le diverse
decisioni della Corte intervenute nel tempo non può infatti non
concludersi che la disposizione costituzionale da un lato non
assegna alla giurisdizione dei tribunali militari un carattere di
inderogabilità e impedisce l'attribuzione a questa giurisdizione di
reati che non siano militari o non siano commessi da appartenenti
alle Forze armate, dall'altro però non impone alcuna specifica
soluzione nel caso di procedimenti connessi e ne rimette la
disciplina alla discrezionalità del legislatore. Del resto se
l'interpretazione corretta dell'art. 103, comma 3, Cost. fosse
quella indicata da Sez. 1, 3 marzo 2005, Tria, dovrebbe
ragionevolmente prospettarsi una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 2, c.p.p., perché nel caso della
commissione di una pluralità di reati comporta il mantenimento
della giurisdizione militare tutte le volte che il reato civile non
è più grave di quello militare.
I principi che regolano la giurisdizione militare nel caso di
connessione di procedimenti sono stati da ultimo ricordati da due
decisioni della Corte costituzionale. Nell'ordinanza n. 441 del
1998 la Corte ha chiarito che «l'art. 13, comma 2, c.p.p. - che
opera una riduzione dei casi di connessione tra reati comuni e
reati militari rispetto alla disciplina prevista dall'art. 49,
terzo comma, c.p.p. del 1930 (poi superato dall'art. 8 l. 23 marzo
1956, n. 167, a sua volta sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.
mediante una disciplina che ha privilegiato la vis attracriva del
giudice ordinario) - delinea una soluzione normativa non
censurabile in quanto espressione di una scelta non irragionevole
del legislatore, che si inserisce nell'impostazione di fondo del
processo penale in favore della trattazione separata dei
procedimenti». E successivamente, nell'ordinanza n. 204 del 2001,
la Corte, dopo avere ricordato che i tribunali militari «si
caratterizzano per la presenza, a fianco di giudici "togati", di
soggetti estranei alla magistratura idonei a fornire per il
possesso di particolari requisiti culturali e professionali, un
qualificato contributo alla comprensione delle vicende oggetto del
giudizio», ha ribadito che «la disciplina in questione - in forza
della quale, fra reati comuni e reati militari, la connessione di
procedimenti opera entro circoscritti limiti (e cioè solo quando il
reato comune è più grave di quello militare) con attribuzione della
competenza per tutti i reati al giudice ordinario - si configura
anch'essa come frutto di una scelta discrezionale del legislatore
non eccedente i limiti della ragionevolezza, in quanto espressiva
di un "bilanciamento" tra le esigenze proprie del giudizio sui
reati militari e quelle cui risponde, in via generale, l'istituto
della connessione».
Deve quindi concludersi che l'orientamento espresso da Sez. I, 3
marzo 2005, Tria, è privo di base normativa, dato che il
legislatore con l'art. 13 commi 2, c.p.p. ha esercitato
correttamente il proprio potere, e che non può farsi riferimento al
terzo comma dell'art. 103 Cost. per ampliare la giurisdizione del
giudice ordinario superando la previsione della norma processuale,
tenuto anche conto dei limiti in cui il sistema processuale tende a
privilegiare la riunione dei procedimenti e della particolare
idoneità del giudice militare a conoscere dei reati militari.
5. Resta da stabilire se sia stato o meno abrogato l'art. 264
c.p.m.p.
Dai lavori preparatori del codice emerge chiaramente l'intenzione
del legislatore di abrogare tale disposizione e la convinzione di
averne determinato l'abrogazione, a norma dell'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale, dal momento che con l'art.
13, comma 2, c.p.p. aveva provveduto a regolare l'intera
materia.
Sotto questo aspetto è significativa la vicenda dell'art. 210 delle
norme di attuazione del codice di rito. Nel progetto preliminare
l'articolo corrispondente conteneva un secondo comma che stabiliva:
«è abrogato l'art. 264 del codice penale militare di pace» ma nel
progetto definitivo il comma è stato soppresso «in quanto - si dice
- l'articolo 13 del nuovo codice disciplina compiutamente la
materia, determinando "ex se" l'abrogazione dell'articolo 264
c.p.m.p.». E che l'art. 13 sia diretto a disciplinare interamente
la materia si desume chiaramente dal tenore della rubrica
("Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e
speciali"), dalla collocazione della disposizione e dal contenuto
dei suoi due commi, che fanno emergere una simmetria con l'art. 49
c.p.p. del 1930, sostituito, come si è visto, dall'art. 264
c.p.m.p. per la parte relativa alla connessione tra procedimenti di
competenza del giudice militare e procedimenti di competenza del
giudice ordinario.
Nel progetto preliminare il secondo comma dell'art. 13 c.p.p.
stabiliva che «Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono
alla competenza dei giudici ordinari e altri a quella dei tribunali
militari, è competente per tutti il giudice ordinario». Era chiaro
quindi che la disposizione disciplinava l'intera materia con una
regola semplice: nei casi di connessione di procedimenti è
competente per tutti il giudice ordinario. Poi - come si legge
nella relazione al testo definitivo del codice - «è stata ...
apportata una modifica al comma 2, apparendo l'attrazione nella
competenza dell'autorità giudiziaria dei reati militari connessi
con un reato comune eccessivamente e irragionevolmente limitativa
della giurisdizione militare», e «si è perciò ritenuto più
opportuno prevedere l'operatività della connessione a favore
dell'autorità giudiziaria ordinaria solo quando il reato
appartenente alla sua cognizione sia più grave di quello
militare».
Così è venuta meno l'attribuzione al giudice ordinario di tutti i
procedimenti connessi, ma ciò non significa che l'art. 13, comma 2,
c.p.p. abbia cessato di regolare l'intera materia; significa solo
che l'ha regolata in modo diverso sia dal progetto preliminare, sia
dall'art. 264 c.p.m.p., limitando al massimo i casi in cui, per
effetto della connessione, i procedimenti attribuiti al giudice
militare vengono attratti nella sfera di giurisdizione del giudice
ordinario.
II codice di rito costituisce la sede naturale per la disciplina
della connessione tra procedimenti di competenza di giudici
ordinari e di giudici speciali, e l'ha scandita nei due commi
dell'art. 13 c.p.p., relativi il primo ai procedimenti di
competenza della Corte costituzionale e il secondo a quelli di
competenza del giudice militare. Perciò non è pensabile che
rispetto al giudice militare il codice si sia limitato a introdurre
una disposizione ulteriore, destinata a integrarsi con il
preesistente art. 264 c.p.m.p. L'art.. 13 c.p.p., come indica la
rubrica, è diretto a disciplinare per intero la materia della
«Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e
speciali» e ha conseguentemente determinato l'abrogazione dell'art.
264 c.p.m.p., che in precedenza rispetto al giudice militare aveva
la medesima funzione.
6. Può dubitarsi che la soluzione adottata dal codice vigente sia
la più opportuna, che cioè abbia individuato un caso di connessione
dei procedimenti effettivamente meritevole più degli altri di una
trattazione unitaria. Può opinarsi che maggiori siano le esigenze
di trattazione unitaria quando il reato è commesso in concorso da
persone militari con persone civili, ma la scelta del legislatore è
chiara, così come è chiara l'implicazione abrogatrice dell'art. 264
c.p.m.p.
è da aggiungere che la tesi dell'integrazione tra le due
disposizioni che si sono succedute nel tempo appare insostenibile
anche tecnicamente ove se ne considerino attentamente i contenuti
normativi.
Innanzi tutto non può non rilevarsi che tra i casi di connessione
regolati dall'art. 264 c.p.m.p. non rientrano quelli del concorso
formate e della continuazione tra reali militari e reati comuni, ai
quali si riferisce l'art. 13, comma 2, c.p.p., in collegamento con
l'art. 12, lett. b), c.p.p., sicché non può affermarsi, come ha
fatto Sez. 1, 20 gennaio 2005, Cimoli, che «l'art. 13 segna un
limite all'operatività della disposizione dell'art. 264 c.p.m.p.,
nel senso che quest'ultima norma, che sancisce la prevalenza della
giurisdizione ordinaria su quella militare, non si applica quando
il reato più grave sia quello militare».
Se i casi dell'art. 264 c.p.m.p. sono diversi da quelli dell'art.
13, comma 2, c.p.p. è insostenibile una ricostruzione del sistema
che assegna alla seconda disposizione una funzione di limite della
prima e se si va più a fondo nella considerazione del contenuto
normativo dell'art. 264 c.p.m.p. ci si avvede che questa
disposizione oltre che insuscettibile di integrazione nel senso
prospettato risulta per alcuni aspetti incompatibile con il codice
di rito vigente.
L'art. 264 c.p.m.p. aveva, come naturale riferimento dell'epoca,
l'art. 45 c.p.p. del 1930, che prevedeva casi di connessione non
interamente coincidenti con quelli individuati dall'art. 12 del
codice vigente e la sua applicazione comporterebbe l'attribuzione
al giudice ordinario di procedimenti che secondo l'attuale
normativa non potrebbero neppure considerarsi connessi, come quelli
relativi a delitti commessi da più persone in danno reciprocamente
le une delle altre o a delitti commessi per far conseguire o
assicurare al colpevole o ad altri il profitto o il prezzo di
precedenti delitti o l'impunità. In questi casi la conseguenza
sarebbe assurda perché si verificherebbe uno spostamento della
giurisdizione e una sottrazione del militare al suo giudice
naturale in una situazione in cui poi davanti al giudice ordinario
non potrebbero operare le regole sulla competenza per connessione o
sull'attribuzione dei procedimenti connessi (art. 33 quater c.p.p.,
con la possibilità di mantenere separato il procedimento la cui
cognizione sarebbe spettata al giudice militare.
In realtà le due normative non potrebbero integrarsi ma si
sommerebbero, di modo che l'art. 264 c.p.m.p. opererebbe rispetto a
casi di connessione non previsti dall'art. 13, comma 2, c.p.p., ai
quali si aggiungerebbero i casi del concorso formale di reati e del
reato continuato, quando «il reato comune è più grave di quello
militare».
Un assetto normativo, questo, insostenibile, con un risultato di
ampliamento dell'area della giurisdizione militare opposto a quello
perseguito dal legislatore, che ha voluto invece salvaguardarla
attraverso la separazione dei procedimenti connessi in tutti i casi
che non rientrano nella previsione dell'art. 13, comma 2,
c.p.p.
Il legislatore ha inteso privilegiare il giudice militare
specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che
lo caratterizza, e ha fatto ciò riconoscendo una rilevanza limitata
alla connessione, rilevanza che poi, nell'art. 14 c.p.p., per i
procedimenti di competenza del tribunale, per i minorenni, ha
escluso del tutto, in conformità con i principi costituzionali di
tutela dei minori.
Si tratta di una soluzione che, come ha ricordato la Corte
costituzionale nell'ordinanza n. 441 del 1998, ben «si inserisce
nell'impostazione di fondo del processo penale in favore della
trattazione separata dei procedimenti». II regime di separazione
infatti è previsto dall'art. 18 c.p.p. in numerosi casi ed inoltre
è l'effetto assai frequente della scelta di un procedimento
speciale (come il patteggiamento o il giudizio abbreviato) da parte
di alcuni dei coimputati, con la conseguenza, quando ciò si
verifica, che i procedimenti vengono definiti separatamente anche
se riguardano lo stesso reato, commesso in concorso da più persone.
Perciò non può apparire anomala la regola della separazione tra
giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare adottata dal
codice nel caso di concorso di civili nel reato militare.
7. In conclusione deve affermarsi il seguente principio: quando
esiste connessione tra procedimenti di competenza del giudice
ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare, la
giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario, a norma
dell'art. 13, comma 2, c.p.p., soltanto se, trattandosi di
procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di
quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate
le rispettive sfere di giurisdizione. Pertanto quando la
connessione concerne procedimenti relativi allo stesso reato
commesso da militari in concorso con civili il giudice militare
mantiene integra nei confronti dei primi la propria
giurisdizione.
Ciò posto, il primo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito
la mancanza di giurisdizione del giudice militare, risulta privo di
fondamento.
8. è invece fondata la contestazione che il ricorrente, sotto
vari profili, ha mosso alla configurazione giuridica data al fatto
dai giudici di merito.
Secondo l'accertamento dei giudici di merito il ricorrente aveva
manipolato il risultato di due gare per la fornitura di mobili e ne
aveva determinato l'aggiudicazione attraverso l'acquisizione di
altre offerte compiacenti o addirittura false, meno vantaggiose per
l'amministrazione. Per effetto di questi artifici l'amministrazione
aveva pagato per i mobili un prezzo superiore al valore di mercato
e la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie fossero
ravvisabili gli elementi previsti dall'art. 215 cioè il possesso
del denaro, data la «competenza funzionale del militare a disporre
il pagamento», e l'appropriazione, «coincidente con l'emanazione,
da parte dell'imputato, di ognuno dei due atti dispositivi per
somme "maggiorate" a favore della …
Per inquadrare giuridicamente la vicenda occorre ricordare che in
linea di principio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la
differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa va
ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente
della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa
documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono
per occultano; ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta
fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto
agente di entrare in possesso della provvista, in vista della
successiva condotta appropriativa» (Sez. VI, 4 giugno 1997,
Finocchi, rv. 211009; in senso analogo ved. anche Sez. VI, 21
settembre 1988, Barone, rv. 179604; Sez. VI, 21 gennaio 1989,
Acconcia, rv. 183173).
Ciò considerato, il fatto nei termini in cui è stato accertato non
poteva costituire il reato di peculato militare aggravato, oggetto
della condanna (art. 215 e 47 n. 2 c.p.m.p.), ma rientrava nello
schema normativo della truffa militare aggravata (art. 234 comma 2,
n. 1 e 47 n 2), perché l'atto dispositivo del pagamento e
l'acquisizione della differenza tra il prezzo pagato e il valore
della merce costituivano l'effetto degli artifici usati dal
ricorrente per indurre in errore l'amministrazione militare e
procurare all'impresa ... un ingiusto profitto.
Si tratta di un «fatto commesso in data non successiva al 28
dicembre 1995», per il quale sono state applicate l'attenuante
dell'art. 48 comma 2 c.p.m.p. e le attenuanti generiche con
valutazione di prevalenza, sicché, tenuto conto della pena prevista
per la truffa militare, il reato risulta ampiamente prescritto. Di
conseguenza deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, qualificato il fatto come truffa
aggravata (artt. 234, comma 2, n. 1 e 47, n. 2 c.p.m.p.) e tenuto
conto delle già concesse attenuanti valutate prevalenti, annulla
senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
a cura del dott. Giuseppe Scandurra
già Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione |