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Lavoro - Prevenzione
infortuni - Sul lavoro - Omessa adozione del piano di sicurezza -
Previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 494 del 1996 - Sanzione applicabile
- Individuazione.
(D. Lgs. 19 settembre 1994 n.
626, artt. 4 e 89;
D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, art. 9)
Sez. 3, sent. n. 2848 del 7 dicembre 2006 ud. (dep.
25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Rieti, 8 febbraio 2005).
In materia di tutela dei lavoratori, la sanzione applicabile in
caso di omessa adozione del piano esecutivo di sicurezza, previsto
dall'art. 9, comma primo lett. c) bis, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n.
494, va individuata in quella prevista per l'art. 4 del D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626, e contenuta nell'art. 89 dello stesso
decreto n. 626, stante il rinvio che lo stesso art. 9 del D.Lgs. n.
494 opera al citato art. 4 D.Lgs. n. 626.
Prove - Mezzi di ricerca
della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In
genere - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di un'autovettura -
Luogo di privata dimora - Configurabilità - Esclusione -
Ragione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt.
266, 267 e 271;
Cod. Pen. art. 614)
Sez. 6, sent. n. 4125 del 17 ottobre 2006 ud. (dep.
01/02/2007)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Milano, 29 Novembre 2004)
Ai fini dell'ammissibilità di intercettazioni tra presenti,
l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato
naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di
oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti
minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un
apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di
privata dimora, giacché in esso non si compiono, di norma, atti
caratteristici della vita domestica.
Reati contro il patrimonio -
Delitti - Estorsione - Elemento soggettivo (psicologico): dolo -
Concorso nel reato - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 110, 379,
629 e 648)
Sez. 1, sent. n. 2802 del 18 dicembre 2006 cc. (dep.
25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 26 luglio 2006)
Configura il concorso di persone nel reato di estorsione
aggravata, e non invece il reato di favoreggiamento reale o
ricettazione, la condotta di colui che, pur non partecipando ad una
associazione di tipo mafioso, si adoperi affinché, da parte degli
associati, sia proseguita l'attività estorsiva iniziata dal proprio
padre, capo del clan mafioso, in stato di detenzione, sull'assunto
che quei proventi illeciti, non più pervenuti dopo l'arresto del
padre, siano comunque dovuti come introiti appartenenti alla
famiglia.
Reati contro il patrimonio -
Delitti - Estorsione - In genere - Coazione all'acquisto di droga
in quantità superiore a quella richiesta -
Sussistenza.
(Cod. Pen. art.
629)
Sez. 6, sent. n. 4137 del 7 dicembre 2006 ud. (dep.
1/02/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Potenza, 21 Aprile 2004)
Integra il delitto di estorsione il fatto di colui che costringe
taluno, con minacce dirette a lui e alla sua famiglia, ad
acquistare un quantitativo di stupefacente superiore a quello
richiesto.
Reati contro il patrimonio -
Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello
stato o altro ente pubblico - Artificiosa rappresentazione, da
parte dei dipendenti di un ente pubblico, delle loro normali
prestazioni lavorative come finalizzate alla realizzazione di uno
speciale progetto - Obiettivo - Indebito conseguimento dei relativi
compensi aggiuntivi - Configurabilità del reato -
Sussistenza.
(Cod. Pen. art.
640)
Sez. 2, sent. n. 9786 del 21 febbraio 2007 cc. (dep.
8/03/2007
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Taranto, 20 Luglio 2006)
È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi
primo e secondo, n. 1, cod. pen., a carico di dipendenti di un ente
pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali
prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un
progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei
servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi
aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume -
Prostituzione - Reclutamento - Elemento oggettivo - Attività di
ricerca e ingaggio di prostitute - Sufficienza - Esercizio del
meretricio - Necessità - Esclusione.
(Legge 20 febbraio 1958 n. 75
artt. 3 quater e art. 4 septies)
Sez. 6, sent. n. 4137 del 7 dicembre 2006 ud. (dep.
1/02/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Potenza, 21 Aprile 2004)
Il delitto di reclutamento di prostitute si esaurisce e si
consuma concreta nell'attività di ricerca di persone da ingaggiare
e in quella di persuasione delle medesime a recarsi in un
determinato luogo per l'esercizio della prostituzione, a nulla
rilevando, a tale fine, che a siffatta attività sia seguito
l'effettivo esercizio della prostituzione.
Reati contro
l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle
decisioni giudiziarie - Evasione - In genere - Arresti domiciliari
- Allontanamento dal luogo degli arresti dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di condanna e prima della notificazione
dell'ordine di carcerazione - Configurabilità del reato -
Fondamento.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt.
300, 303 e 656;
Cod. Pen. art. 385)
Sez. 6, sent. n. 1364 del 11 ottobre 2006 ud. (dep.
19/01/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 20 gennaio 2005)
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si
allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una
pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare
sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi
formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di
esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in giudicato
della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure
cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen.
Reati contro
l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività
giudiziaria - Calunnia - In genere - Elemento oggettivo -
Indicazione di modalità della vicenda diverse da quelle del fatto
realmente accaduto - Rilevanza - Indicazione.
(Cod. Pen. art.
368)
Sez. 6, sent. n. 2805 del 20 novembre 2006 ud. (dep.
25/01/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 12 maggio 2003)
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto
della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello
realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un
reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si
realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del
fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze
aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie
nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un
oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la
Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non
costituivano un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente
accaduto e denunciato).
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza
familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo
(materiale) - Imposizione ad un minore di un regime di vita
degradato e mortificante - Accattonaggio - Sussistenza.
(Cod. Pen. art.
572)
Sez. 6, sent. n. 3419 del 9 novembre 2006 ud. (dep.
30/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Torino, 20 giugno 2005)
Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572
cod. pen. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo
scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione,
consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere
piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del
ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle
situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto:
si tratta infatti di una condotta lesiva dell'integrità fisica e
morale del minore, idonea a determinare una situazione di
sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia
l'affidamento.
Reati contro la fede pubblica
- Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Appalti pubblici
- Falsa attestazione del direttore dei lavori sul loro stato di
avanzamento - Sussistenza del reato.
(Cod. Pen. art.
479)
Sez. 5, sent. n. 7638 del 17 gennaio 2007 ud. (dep.
23/02/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Salerno, 15 Aprile 2005)
In tema di appalti pubblici, integra il delitto di falso
ideologico previsto dall'art. 479 cod. pen. l'attestazione,
totalmente o parzialmente non veritiera, redatta dal direttore dei
lavori circa il loro stato di avanzamento, per conto della
committenza pubblica.
Reati contro la persona -
Delitti contro l'onore - Ingiuria - In genere - Espressione "lei si
crede un padreterno" rivolta ad un pubblico ufficiale - Carattere
ingiurioso - Sussistenza - Fondamento.
(Cod. Pen. art.
594)
Sez. 5, sent. n. 3233 del 25 settembre 2006 ud. (dep.
29/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. L'Aquila, 12 Ottobre 2005)
Costituisce ingiuria l'espressione "lei si crede un padreterno"
rivolta ad un pubblico ufficiale con riferimento a comportamenti da
lui posti in essere in tale sua qualità, atteso che detta
espressione vale ad attribuire al pubblico ufficiale, tenuto, come
tale, al costante rispetto delle norme che regolano l'adempimento
delle sue funzioni, una condotta prevaricatrice e, pertanto,
riprovevole.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione -
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio -
Necessità di individuare il comportamenti illecito - Esclusione -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art.
319)
Sez. 6, sent. n. 2818 del 2 ottobre 2006 cc. (dep.
25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Genova, 22 maggio 2006)
Per la configurabilità del reato di corruzione propria non
occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri
d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che
esso sia individuabile in funzione della competenza e della
concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da
essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli
atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre
appartenenti al "genus" previsto. (Fattispecie in cui in sede
cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta
di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di
"disponibilità" nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva
effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di
Finanza).
Reati contro il patrimonio -
Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Mezzo fraudolento -
Impossessamento di cosa ottenuta con un pretesto in momentanea
consegna - Furto aggravato da mezzo fraudolento - Configurabilità -
Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 624, 625 n.
2 e 640)
Sez. 5, sent. n. 10211 del 15 febbraio 2007 ud. (dep.
9/03/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 23 Gennaio 2006)
È qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non
come truffa la condotta che consista nell'impossessarsi di un
oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia
ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa
rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna
da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in
attesa della restituzione.
Reato - Reato continuato - In genere - Tossicodipendente -
Considerazione del suo "status" - Condizioni.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
671 com. 1;
Legge 21 febbraio 2006 n. 49 art. 4)
Sez. 1, sent. n. 7190 del 14 febbraio 2007 cc. (dep.
21/02/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Venezia, 11 Luglio 2006)
In tema di reato continuato, l'art. 671, comma primo, come
modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, prevede che il
giudice dell'esecuzione debba considerare anche lo stato di
tossicodipendenza. L'innovazione legislativa deve essere
interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso
attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel
caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può
essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno
criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti
dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le
altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la
sussistenza della continuazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta
la continuazione tra una serie di reati eterogenei commessi in un
arco temporale ristretto, programmati allo scopo di ottenere
giornalmente la dose di stupefacente e di saldare un debito
maturato nei confronti dello spacciatore, reati che pur potendo
configurare una scelta di vita non escludevano l'unitarietà del
disegno criminoso).
Sanità pubblica - In genere -
Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale
di rimozione - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma
terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Soggetto proprietario dell'area -
Responsabilità.
(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
artt. 192 co. 3 e art. 255 co. 3)
Sez. 3, sent. n. 2853 del 12 dicembre 2006 ud. (dep.
25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Bologna, 7 aprile 2005)
In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza
dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma
terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 192, comma
terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, con la quale si intima al
proprietario (o possessore) dell'area ove risulta giacente un
deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi,
integra il reato di cui all'art. 50, comma secondo del citato
D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 255, comma terzo,
D.Lgs. n. 152 del 2006, senza che possa avere rilevanza il fatto
che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del
destinatario dell'intimazione.
Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione
(massime a cura dell'Ufficio
Massimario) |