
Tenente Colonnello del Corpo di commissariato dell'Aeronautica
Militare. Capo della 4^ Sezione "Monitoraggio attività
tecnico-amministrativa del C.R.A.-A.M." del 2° Ufficio presso lo
SMA - 6° Reparto "Affari economici e finanziari". Laureato in
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Macerata.
1. Cenni introduttivi: dall'esperienza
CONSIP alla previsione del nuovo Codice
A partire dagli anni Novanta, Unione europea e Stati membri
iniziarono a manifestare crescente attenzione nei confronti di
modelli gestionali che, incidendo in particolare sull'attività
contrattuale attraverso interventi di razionalizzazione
organizzativa e di semplificazione procedurale, riuscissero a
ridurre i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche.
Nell'esperienza italiana, il pensiero va, in primis, alla CONSIP
cui, com'è noto, il legislatore della Legge Finanziaria per l'anno
2000 (la CONSIP S.p.A. fu istituita dall'art. 26 della L.
488/99(1)) conferì il compito di stipulare "convenzioni-quadro" per
l'acquisto di beni e servizi, destinate a soddisfare le esigenze
più ricorrenti e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni.
La CONSIP, in quanto organismo che provvede allo svolgimento di
gare ad evidenza pubblica finalizzate alla individuazione di
operatori economici capaci di fornire beni e servizi ai prezzi più
vantaggiosi per le pubbliche amministrazioni, sembra rientrare
nella definizione di "centrale di committenza" fornita dall'art. 3,
co. 34, del Codice degli appalti, sebbene, con riguardo a
quest'ultima, non si disponga ancora di una disciplina più precisa
ed analitica che ne delinei le caratteristiche e ne indichi con
chiarezza la stessa natura giuridica. Non è stata ancora
tratteggiata, infatti, la forma giuridica che essa dovrà assumere,
neppure ne sono state definite le relative modalità gestionali, né
sono state indicate le procedure di "acquisto" e di "appalto" che
essa dovrà seguire.
La CONSIP, dal canto suo, invece, si configura come società per
azioni che, in quanto di proprietà del M.E.F., è da ricomprendere
nel novero degli organismi di diritto pubblico. Essa, tuttavia, non
conclude contratti di fornitura di beni e/o servizi, né tanto meno
appalta lavori (settore espressamente escluso dalla sua
competenza), ma stipula "convenzioni" configurabili quali
obbligazioni unilaterali con le quali gli operatori economici,
prescelti a seguito di una procedura concorsuale nazionale o
comunitaria, assumono l'impegno, giuridicamente rilevante, di
fornire beni/servizi, il cui prezzo viene fissato in modo certo,
entro limiti quantitativi stabiliti, per una durata massima
definita(2).
Ciò premesso, pur non essendo la CONSIP una "centrale di
committenza" in senso stretto, in quanto non provvede, come si è
detto, alla stipula di contratti propriamente detti, tuttavia essa
ha rappresentato, nell'intento del legislatore di questi ultimi
anni, il principale strumento attraverso il quale perseguire
l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure
contrattuali, pervenendo all'accorpamento ed all'eliminazione delle
duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito
di un indirizzo più generale ed ambizioso che mirava (e mira) a
conseguire la razionalizzazione della spesa pubblica. I tempi,
dunque, erano maturi per un passo ulteriore verso questa direzione,
mediante la creazione di "centrali di committenza" che, assicurando
maggiore autonomia decisionale negli specifici settori
d'intervento, potessero perseguire al meglio l'obiettivo di
unificare le attività contrattuali facenti capo a diversi
amministrazioni aggiudicatrici, "sostituendosi" ad esse nella fase
di scelta del contraente fino alla stipula di un vero e proprio
contratto valido, efficace ed immediatamente esecutivo.
2. La "Centrale di committenza" nel
Codice degli appalti
La Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la redazione di un testo normativo unico in tema di
contratti pubblici di forniture di beni, servizi ed appalti di
lavori, nell'ottica di semplificazione e di riassetto complessivo
della materia, ha inteso perseguire, in linea generale, l'obiettivo
di modernizzazione attraverso l'introduzione di una più ampia
possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di pubblicità e
di aggiudicazione di gara, l'ampliamento del numero e della
tipologia delle stesse procedure di aggiudicazione ed attraverso
nuovi strumenti organizzativi e negoziali come il "Sistema dinamico
di acquisizione", l'"Accordo quadro" (in origine previsto per i
soli settori speciali ed ora esteso anche ai settori tradizionali)
e le "Centrali di committenza".
Nel disciplinare i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e di altri soggetti aggiudicatori aventi per oggetto
l'acquisizione di beni e l'appalto di servizi e lavori, il nuovo
Codice, dopo aver enunciato i principi generali che hanno ispirato
l'opera di recepimento delle due direttive comunitarie(3) ed ai
quali occorre che s'ispirino le attività amministrative e
contrattuali (quali i principi di economicità, di parità di
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità),
all'art. 3, sotto la rubrica "Definizioni", riporta, in 51 commi
(alcuni dei quali suddivisi a loro volta in paragrafi), il
contenuto e le caratteristiche fondamentali di concetti e strumenti
giuridici utilizzati nel Codice stesso, mutuando la terminologia in
parte dalle direttive comunitarie ed in parte dalle definizioni
offerte dalla normativa interna.
Tra gli altri strumenti organizzativi e negoziali di primaria
importanza introdotti dal Codice, al comma 34 del citato art. 3,
viene definita la "Centrale di committenza" quale "amministrazione
aggiudicatrice che: a) acquista forniture e/o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o, b)
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori(4)".
In tale contesto, dunque, il Codice degli appalti ha introdotto la
"Centrale di committenza" che, pur non essendo stata ancora
esattamente definita dal legislatore nella sua disciplina di
dettaglio (sicché ad oggi è difficile delinearne le caratteristiche
e la stessa natura giuridica, le relative modalità di gestione,
nonché le procedure di "acquisto" e di "appalto" che essa dovrà
seguire), s'inquadra senza dubbio in un'ottica di razionalizzazione
della spesa pubblica.
Essa, infatti, rappresenta certamente una "forma di aggregazione"
tra stazioni appaltanti per gestire insieme le gare di appalto, al
fine di ottenere così condizioni più vantaggiose, sul modello
dell'esperienza Consip. A differenza di quest'ultima, però, dal
dettato normativo sopra riportato(5) sembra potersi desumere che la
"centrale di committenza" potrà stipulare contratti propriamente
detti (e non solo convenzioni) di acquisto di beni o servizi e di
appalto di lavori (a differenza della Consip la cui competenza,
come noto, è esclusa con riferimento ai LL.PP.) e potrà, inoltre,
concludere accordi-quadro destinati alle amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori. Restano, tuttavia, da definire
molti punti controversi ed incerti: la stessa forma giuridica che
essa assumerà (probabilmente quella "societaria" a totale
partecipazione pubblica o maggioritaria), le modalità attraverso le
quali potrà concretamente "stipulare contratti" per conto di altri
organismi pubblici, in particolare le relative modalità di impegno
di spesa ovvero le modalità di copertura finanziaria delle spese da
essa effettuate nell'interesse di altri soggetti aggiudicatori,
nonché eventuali, possibili competenze nella fase di esecuzione
contrattuale e/o di liquidazione e pagamento della spesa. Il tutto,
ovviamente, senza creare procedure complesse e farraginose,
altrimenti vanificando l'obiettivo principe che il codice, con
l'introduzione di tale nuova formula organizzatoria, si
propone.
Al riguardo, però, occorre altresì precisare che, nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006, è stata pubblicata la legge 12
luglio 2006, n. 228 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante
proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe
legislative e in materia di istruzione". Tale legge, nell'art.
1-octies inserito dal Senato come emendamento al decreto-legge n.
173 ha apportato alcune modifiche al Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", tra le quali figura anche la seguente:
"sono rinviati al 1º febbraio 2007: .... omissis ...; l'articolo
33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza". Sicché, al momento, l'istituto
in argomento non trova ancora pratica applicazione, essendo stata
rinviata la sua entrata in vigore al 1° agosto 2007.
In ogni caso, sembra evidente sin d'ora che la "centrale di
committenza" dovrebbe rappresentare un sistema capace di
accentrare, in modo assolutamente più economico e vantaggioso,
attività facenti capo ad una pluralità di soggetti pubblici,
estremamente specializzato nella materia contrattuale, chiamato ad
assicurare la massima speditezza dei procedimenti, la relativa
correttezza, imparzialità e trasparenza, nel pieno rispetto del
principio di concorrenza del mercato, finalizzato ad ottenere il
massimo vantaggio economico possibile, configurandosi così come un
sistema alternativo alle singole stazioni appaltanti, ma
estremamente flessibile ed adattabile alle più diverse esigenze
delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori. A
tal proposito, però, occorre evidenziare che, affinché siano
perseguiti gli obiettivi suddetti, in osservanza dei principi
comunitari (speditezza, libera concorrenza e mercato, trasparenza,
…) e costituzionali (imparzialità, buon andamento, …), appare
necessario che siano costituite non una (come sinora con la
Consip), ma più "Centrali di committenza" che operino in
concorrenza tra loro nei vari settori merceologici d'interesse
delle amministrazioni aggiudicatrici, altrimenti finendo per
concentrare nelle mani di un'unica "stazione appaltante" la gran
parte delle commesse pubbliche ovvero quelle di maggior interesse
economico. Con ciò favorendo l'aumento delle dimensioni delle
commesse stesse e, conseguentemente, degli stessi operatori
economici, ingenerando gradualmente, ma inesorabilmente, un
restringimento della concorrenza a seguito della riduzione degli
operatori, con il pericolo concreto di un aumento generalizzato
delle spese.
Occorrerà passare, dunque, da un sistema in cui opera una sola
"Centrale di committenza" (l'attuale Consip per certi aspetti) ad
uno in cui operi una pluralità di soggetti specializzati
nell'attività contrattuale (le cd. "Centrali di acquisto"), cui le
pubbliche amministrazioni in genere potranno rivolgersi per
l'acquisto di beni o l'appalto di servizi e lavori. Soggetti che,
intanto, saranno tenuti essi stessi (e per primi) alle regole del
Codice(6) e che, verosimilmente, potranno essere,
indifferentemente, nazionali o comunitari. Tra tali soggetti
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrà
selezionare quello che, come "Centrale di committenza" soddisfa al
meglio le proprie aspettative gestionali. A tal riguardo, tuttavia,
è indubbio che ancora una volta il criterio di scelta non potrà che
essere uno di quelli disciplinati dal Codice degli appalti
pubblici(7).
Nei prossimi mesi, quindi, di particolare e sicuro interesse sarà
seguire la definizione della disciplina regolamentare che ne
preciserà nel dettaglio tali aspetti essenziali, sui quali si
giocherà la stessa possibilità di successo delle "centrali di
committenza" che dovranno riuscire, in primis, a vincere quella
normale "diffidenza" per l'innovazione che caratterizza le
amministrazioni pubbliche.
3. Il "Centro contrattuale" nel R.A.D.:
peculiarità
Al termine di un lungo processo di studio e revisione condotto
in ambito dicastero Difesa, è stato pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 2006, n. 107, il nuovo Regolamento di
amministrazione e contabilità dell'A.D.(8) che abroga le
disposizioni contenute nel R.A.U. e nelle relative Istruzioni,
nonché nel Regolamento speciale di cui al DPR 451/90, concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. La normativa di che
trattasi entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il R.A.D., pur non stravolgendo l'impianto amministrativo contabile
delineato dal R.A.U., tuttavia apporta significative innovazioni.
Tra esse, sono da segnalare alcune "definizioni" aventi riflessi
sia sul piano dell'ordinamento delle FF.AA. sia su quello più
propriamente giuridico-amministrativo. Ed, infatti, l'art. 2 detta,
tra le altre, la definizione di "Centro contrattuale", quale
organismo che assolve, ove costituito, a funzioni contrattuali,
avvalendosi di personale, strutture e mezzi già esistenti, anche
per esigenze di più organismi.
Il "Centro contrattuale" si configura, così come anche il "Centro
stipendiale" (art. 2 lett. g), il "Centro funzionale" (art. 2,
lett. h) e la "Direzione di intendenza" od il "Centro di
intendenza" (art. 2, lett. i), quale nuova figura organizzativa
volta a perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza
dell'azione amministrativa e di contenimento dei costi di
gestione.
Attraverso nuovi modelli gestionali, infatti, anche il R.A.D., come
il Codice degli appalti, intende seguire "nuovi percorsi",
caratterizzati da maggiore snellezza in termini organizzativi e
maggiore immediatezza procedurale.
L'introduzione della nuova figura organizzativa dei "Centri
contrattuali" rappresenta il tentativo di far ricorso ad organismi
dotati di autonomia amministrativa che, in relazione alle esigenze
di Forza armata o interforze, assolvono, ove costituiti, a funzioni
contrattuali; si tratta, cioè, di organismi dotati di autonoma
capacità negoziale e di autonoma competenza ad assumere impegni di
spesa, nei limiti dei fondi loro assegnati, per le esigenze di
altri organismi.
Agli ordinamenti di forza armata o interforze, infatti, viene ora
demandata dal nuovo Regolamento la potestà di individuare, in
relazione alla specificità e potenzialità dell'organismo, il
"Centro contrattuale" deputato a svolgere l'attività contrattuale
per conto di altri organismi, avvalendosi di personale, strutture e
mezzi già esistenti (criterio del cd. "costo zero").
Si potrà trattare, di volta in volta, di appositi organismi
centrali o periferici, retti da dirigenti militari o civili,
autorizzati a svolgere autonomamente, per materia, attività
negoziale per l'acquisizione di beni e servizi ed ad assumere
direttamente i relativi impegni sui corrispondenti capitoli di
bilancio.
In tal senso, essi potranno disporre di specifiche assegnazioni di
fondi di bilancio di cui, però, si dovranno far carico, in sede di
programmazione, gli stessi organismi per conto dei quali il
"Centro" è chiamato a svolgere le proprie attività contrattuali.
Ciò in armonia con il concetto di "Centro di costo" (l'organismo
destinatario dei beni e servizi approvvigionati dal "Centro
contrattuale"), distinto da quello di "Centro di spesa" (che in tal
caso s'identificherebbe con il "Centro contrattuale" stesso, in
quanto deputato all'effettuazione della spesa), introdotti dalla
Riforma del Bilancio dello Stato(9).
Appare chiaro che, dato il suddetto distinguo, la figura del
"Centro contrattuale" sembra muoversi sulla medesima falsa riga
della "Centrale di committenza", sebbene con qualche differenza di
rilievo.
In primis, appare prevedibile (e scontato) che, sotto il profilo
meramente "soggettivo", la "Centrale di committenza" finirà con
l'assumere - presumibilmente - la forma societaria, laddove,
invece, il "Centro contrattuale" si configura come organismo
amministrativo, strettamente incardinato nell'ambito
dell'organizzazione dell'A.D., soggetto a tutte le norme proprie
della contabilità pubblica e del R.A.D. nello specifico. La
"Centrale di committenza" avrà, dunque una forma più dinamica e
snella, mentre il "Centro contrattuale" risponde alla logica del
rapporto di immedesimazione organica, in quanto "organo"
dell'amministrazione.
In secondo luogo, la "Centrale di committenza" stipulerà contratti
ed appalti, ma non è chiaro se ne disporrà anche la relativa
approvazione, liquidazione, ordinazione e pagamento, con tutto ciò
che, dunque, ne consegue: impegno gius-contabile di fondi;
preventiva assegnazione di fondi di bilancio per assicurarne la
relativa copertura finanziaria; controllo durante la fase di
esecuzione del contratto, applicazione, previa contestazione di
penalità; liquidazione della fattura; ordinazione e pagamento della
spesa. Il "Centro contrattuale", invece, per quanto le Istruzioni
applicative non abbiano delineato espressamente tali aspetti pure
estremamente rilevanti, sembra rispondere in tutto (e perciò anche
per questi aspetti) all'archetipo dell'"Ente" amministrativo,
delineato dal R.A.D., che in sé racchiude e ricomprende tutte le
incombenze amministrativo-contabili connesse con l'effettuazione di
una spesa, sebbene effettuata per conto e nell'interesse di altri
organismi. Ciò nondimeno, potrebbe, tuttavia, anche addivenirsi ad
un assetto organizzativo diverso, laddove gli ordinamenti di F.A.
volessero diversamente stabilire.
In ogni caso, pur sussistendo differenze di ordine organizzativo e
procedurale, non v'è dubbio che entrambe le nuove tipologie
gestionali rispondono all'esigenza di assicurare maggiore
speditezza, economicità e competenza nel delicato settore degli
approvvigionamenti.
4. Prospettive di un possibile
"accentramento funzionale" finalizzato all'efficienza ed
all'economicità
L'introduzione di strumenti negoziali moderni ed innovativi
ovvero di figure organizzative nuove e più snelle, quali,
rispettivamente, la "Centrale di committenza" ed il "Centro
contrattuale", rappresentano, per le pubbliche amministrazioni in
genere e per l'A.D. nello specifico, una preziosa opportunità di
cambiamento di rotta non solo con riferimento ad attività facenti
capo a realtà territoriali o periferiche, ma anche con riferimento
alle attività di organi centrali.
In tale senso, infatti, la possibilità di individuare o costituire,
rispettivamente, "Centrali di committenza" ovvero "Centri
contrattuali" è ben attribuibile agli stessi "Centri di
responsabilità amministrativa". I titolari dei "Centri di
responsabilità amministrativa", infatti, in quanto responsabili
della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnate, potranno individuare
organismi siffatti cui demandare le proprie attività contrattuali,
al fine di assicurare la massima efficienza dell'azione
amministrativa, riuscendo a contenerne i relativi costi di gestione
grazie soprattutto alla semplificazione organizzativa e procedurale
che tali nuovi modelli implicano e comportano.
Inoltre, secondo il dettato delle stesse Istruzioni applicative al
R.A.D. (nella versione attualmente presentata al vaglio degli
SS.MM. delle FF.AA.), "i Centri di responsabilità amministrativa,
in relazione a particolari esigenze di forza armata o interforze e
su proposta della corrispondente autorità di vertice quando non si
identifica nel centro di responsabilità stesso, possono
individuare, con proprio decreto motivato da trasmettersi alla
Corte dei conti, appositi organismi centrali o periferici, retti da
dirigenti militari o civili, autorizzati a svolgere autonomamente,
per materia, attività negoziale per l'acquisizione di beni e
servizi e ad assumere direttamente i relativi impegni sui
corrispondenti capitoli di bilancio. Il decreto dovrà essere emesso
entro dieci giorni dalla data del decreto ministeriale di
attribuzione e ripartizione degli stanziamenti iscritti nei
capitoli compresi nello stato di previsione della spesa della
difesa e dovrà indicare, per capitolo di spesa, la somma massima
che ciascun organismo è autorizzato ad impegnare nel corso
dell'esercizio finanziario di riferimento. Eventuali variazioni che
si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio
finanziario di riferimento dovranno essere apportate con analogo
decreto. I Centri di responsabilità amministrativa determinano,
nell'ambito delle procedure stabilite per il controllo di gestione,
le modalità più opportune per il controllo degli impegni di spesa
assunti da tali organismi, improntandole a criteri di massima
tempestività ed economicità. La gestione dei fondi e dei materiali
connessi con il funzionamento di tali organismi è affidata ad un
ente o distaccamento della medesima forza armata o area interforze.
A tale ente o distaccamento, quando non direttamente effettuato dal
Centro di responsabilità amministrativa, può essere affidato anche
il compito di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei
contratti stipulati dall'organismo nonché la relativa
rendicontazione. A tal fine i Centri di responsabilità
amministrativa disporranno le relative aperture di credito al
funzionario delegato dell'ente o distaccamento.
Gli ordinamenti di forza armata o interforze individuano, altresì,
con appositi e motivati provvedimenti amministrativi, in relazione
alla specificità e potenzialità dell'organismo, gli enti o i
distaccamenti deputati a svolgere l'attività contrattuale (centri
contrattuali) e/o l'amministrazione del personale (centri
stipendiali) per conto di altri organismi, definendone relativi
criteri e modalità(10)".
Peraltro, le stesse disposizioni normative introdotte, sin dal
1997, con la riforma di bilancio dello Stato attribuiscono al
dirigente generale autonomi poteri di spesa nell'ambito delle
risorse assegnate. Di talché, al fine del contenimento dei costi e
di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a più Centri di responsabilità
amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere
affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. "I titolari
dei Centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese
comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché
l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle
stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza(11)".
Con ciò, evidentemente, cercando di rispondere anche meglio alle
aspettative di un proficuo "accentramento di funzioni" in capo ai
Centri di responsabilità amministrativa, che già in precedenza il
legislatore della riforma del bilancio dello Stato del '97 si
proponeva, per realizzare un sistema di spesa pubblica più snello,
economico ed efficiente.
5. Conclusioni
Nell'ottica di riuscire a ridurre i costi di gestione delle
amministrazioni pubbliche, il legislatore del Codice unico degli
appalti, sulla scia di specifiche esperienze comunitaria e
nazionale, ha inteso promuovere l'introduzione di modelli
gestionali capaci d'incidere, in particolare, sull'attività
contrattuale attraverso interventi di razionalizzazione
organizzativa e di semplificazione procedurale.
In vista di tale obiettivo, il nuovo Codice ha delineato, tra le
altre innovative formule organizzatorie, la "Centrale di
committenza", quale amministrazione aggiudicatrice che acquista
beni e servizi ovvero aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. La "Centrale di
committenza", la cui natura giuridica non è stata ancora definita
dal legislatore, rappresenta uno strumento organizzativo di
primaria importanza che s'inquadra proprio in un'ottica di
razionalizzazione della spesa pubblica. In tal senso,
nell'esperienza italiana, la Consip ne rappresenta il precursore
naturale cui, sin dal 2000, fu demandato il compito di stipulare
convenzioni-quadro di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni.
Nella medesima direzione di miglioramento dell'efficienza
dell'azione amministrativa e di contenimento dei costi di gestione
attraverso nuovi modelli gestionali, si è mosso anche il R.A.D. con
l'introduzione della nuova figura organizzativa dei "Centri
contrattuali", quali organismi dotati di autonomia amministrativa
che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze,
assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali. Agli
ordinamenti di forza armata o interforze, infatti, viene ora
demandata dal nuovo Regolamento la potestà di individuare, in
relazione alla specificità e potenzialità dell'organismo, il
"Centro contrattuale" deputato a svolgere l'attività contrattuale
per conto di altri organismi, avvalendosi di personale, strutture e
mezzi già esistenti (criterio del cd. "costo zero").
Si potrà trattare, di volta in volta, di appositi organismi
centrali o periferici, retti da dirigenti militari o civili,
autorizzati a svolgere autonomamente, per materia, attività
negoziale per l'acquisizione di beni e servizi ed ad assumere
direttamente i relativi impegni sui corrispondenti capitoli di
bilancio.
In tale senso, gli stessi "Centri di responsabilità amministrativa"
potranno individuare organismi siffatti cui demandare le proprie
attività contrattuali, al fine di assicurare la massima efficienza
dell'azione amministrativa, riuscendo a contenerne i relativi costi
di gestione, grazie soprattutto alla semplificazione organizzativa
e procedurale che tali nuovi modelli implicano e comportano. Con
ciò rispondendo anche meglio alle aspettative di un proficuo
"accentramento di funzioni" in capo ai Centri di responsabilità
amministrativa, che già in precedenza il legislatore della riforma
del bilancio dello Stato del "97 si proponeva, per realizzare un
sistema di spesa pubblica più snello, economico ed
efficiente.
Il progetto è sicuramente ambizioso e di difficile attuazione, ma
certamente può rappresentare l'occasione per una rivisitazione del
sistema complessivo degli approvvigionamenti pubblici in genere e
dell'A.D. in particolare, nel tentativo di pervenire a nuove
formule gestionali, caratterizzate da strutture "dinamiche" e
razionali, efficienti ed idonee ad assicurare, in modo tempestivo e
massimamente economico, gli strumenti contrattuali di cui le
amministrazioni pubbliche abbisognano per conseguire i propri
obiettivi.
Un'occasione che potrà produrre effetti tanto più positivi, quanto
più si saprà riflettere in termini di massima apertura ai principi
comunitari ed all'innovazione tecnologica.
_____________________
(*) - Intervento tenuto alla Scuola Ufficiali Carabinieri
durante il Convegno di Studi del Gruppo Italiano della Société
internationale de droit militaire et de droit de la guerre, Roma,
16 novembre 2006.
(1) - Così la Legge 23-12-1999, n. 488 all'art. 26. Acquisto di
beni e servizi (45/a).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di
scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla
normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed
ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di
beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche
con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica (45/b).
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17,
comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente
articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti
stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica
il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti
(45/c).
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni
e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 (45/d).
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza
dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili
dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica
una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di
spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti
Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima
applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non
siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che
illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i
risultati conseguiti (45/e).
(45/a) Rubrica così modificata prima dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n.
168.
(45/b) Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 23 dicembre
2000, n. 388, poi dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n.
350 ed infine dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. Con D.M. 24
febbraio 2000 è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di
stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e
servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.
(45/c) Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n.
168, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(45/d) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n.
168.
(45/e) Per l'attribuzione al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi dei compiti spettanti al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi del presente articolo, vedi l'art. 4, D.P.R. 28 aprile
1998, n. 154, nel testo integrato dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo
2001, n. 147.
(2) - Normalmente non superiore a tre anni.
(3) - Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(4) - Così testualmente recita l'art. 3, c. 34 del nuovo Codice
degli appalti.
(5) - L'art. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da
centrali di committenza", altresì, dispone che:
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del
presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle
attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni
provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede
altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le
attività espletate, nonché a centrali di committenza.
(6) - In tal senso cfr. il già cit. art. 33, 2 comma.
(7) - Quanto tutto ciò potrà risultare complessivamente conveniente
e vantaggioso per il sistema Paese è tutto da dimostrare nella fase
di pratica definizione ed attuazione.
(8) - D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167. "Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a
norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n.
331".
(9) - Cfr., in tal senso la L. 94/1997 e succ. Regolam. di
attuazione.
(10) - In tal senso cfr. l'attuale stesura del Capo I, para 3,
delle I.A.P. al R.A.D.
(11) - Cfr. in tal senso l'art. 4 Decreto Legislativo 7 agosto
1997, n. 279 "Individuazione delle unità previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997 - Supplemento
Ordinario n. 166 (Rettifiche G.U. n. 202 del 30 agosto 1997 e n.
227 del 29 settembre 1997). |