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Affidamento in prova -
Condanna inflitta da tribunale militare - Militare in congedo -
Competenza del Tribunale militare di sorveglianza - è
tale. (L. 7 maggio 1981, n. 180, art. 4; L. 23
dicembre 1986, n. 897, art. 3)
Corte di cassazione, Sezioni Unite, (C.C.), 27 giugno 2006,
sent. n. 21, Pres. Marvulli, Rel. Carmenini, P.M. Rosin R., concl.
conf; imp. ric. da ord. T.M. Sorv. (dich. giurisd. T.M.
Sorv.).
Sulla richiesta di benefici penitenziari relativamente a pena
inflitta da giudice militare deve pronunciarsi il tribunale
militare di sorveglianza, anche quando si tratti di soggetto che
abbia perduto la qualità di militare (1).
(1) Nell'escludere che, in tale fattispecie, debba pronunciarsi
il tribunale di sorveglianza ordinario, le Sezioni Unite hanno
confermato la costante giurisprudenza di legittimità che ha sempre
affermato il principio secondo cui, intervenuta condanna da parte
di un organo della giurisdizione militare, per qualsiasi reato ed
indipendentemente dalla circostanza che la pena da espiare sia
costituita da reclusione militare o reclusione comune,
l'affidamento in prova concedibile al condannato è pur sempre
quello "militare", previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167 ed
avente carattere di specialità rispetto a quello ordinario (cfr.,
ex plurimis,: Sez. I, 30 giugno 1994, sent. n. 3197; Sez. I, 16
novembre 1994, sent. n. 5459).
L'infondatezza della doglianza concernente il preteso difetto di
giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza discende dalla
puntuale osservazione fondata sugli artt. 4 L. 7 maggio 1981, n.
180 e 4 L. 29 aprile 1983, n. 167, sostituito dall'art. 3 L. 23
dicembre 1986, n. 897, secondo cui è attribuita al Tribunale
militare di sorveglianza la giurisdizione in materia di affidamento
in prova del condannato dall'autorità giudiziaria militare, anche
in caso di collocamento in congedo, tant'é che l'art. 1 della
citata L. n. 167/1983 attribuisce rilevanza a quest'ultima
circostanza unicamente sulle modalità di esecuzione della misura
alternativa, dovendo l'affidamento disporsi ad un servizio sociale
e non ad un comando o ente militare, se il condannato non ha più
obblighi di servizio militare.
Tribunale
militare di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione -
Limitazione alle sole violazioni di legge - Esclusione -
Ammissibilità per tutti i motivi previsti dall'art. 606
C.p.p.
(C.p.p., art. 666; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-ter)
Corte di cassazione, Sezioni Unite, (C.C.), 27 giugno 2006,
sent. n. 21, Pres. Marvulli, Rel. Carmenini, P.M. Rosin R., concl.
diff.; imp. ric. da ord. T.M. Sorv. (annulla con rinvio).
La ricorribilità per cassazione avverso le ordinanze del
tribunale militare di sorveglianza non è limitata alla sola
violazione di legge, ma è estesa a tutti i motivi previsti
dall'art. 666 C.p.p.
L'art. 236, comma 2, Norme di coordinamento C.p.p. dispone
espressamente che nelle materie di competenza del tribunale di
sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali
della legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel
capo II-bis del titolo II della stessa legge. Poiché l'art. 71-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la ricorribilità per
cassazione in subiecta materia alla sola violazione di legge,
rientra nel capo II-bis, ne risulta che trova piena applicazione
l'art. 666 C.p.p. (1).
(1) La sentenza continua ancora con l'affermare che questa
regola deve ritenersi vigente anche per la materia demandata alla
cognizione del tribunale militare di sorveglianza. Al riguardo si
deve osservare che l'art. 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167
(come sostituito dall'art. 4 D.L. 27 ottobre 1986, n. 700,
convertito in L. 23 dicembre 1986, n. 897) contiene il riferimento
all'applicazione, per il procedimento di sorveglianza, all'art.
71-ter; ma tale riferimento è precedente all'entrata in vigore del
nuovo codice di rito penale e delle norme attuative e di
coordinamento (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e deve ritenersi
travolto dal disposto del citato art. 236, comma 2, Norme coord.
C.p.p., anche in virtù del generale rinvio contenuto nell'art. 402
C.p.m.p., dovendosi intendere che il richiamo alle "disposizioni
del libro quarto del codice di procedura penale" sia riferito alla
disciplina dell'esecuzione come regolata dal codice di rito allo
stato vigente e quindi anche alle norme attuative (ciò vale, ad
esempio, anche per l'art. 261 C.p.m.p.).
In altre parole si tratta di un rinvio formale (dinamico) e non
recettizio (statico), in quanto non si recepisce materialmente una
norma specifica, ma si procede all'individuazione della materia
come regolata dalla normativa vigente (arg., per altra
problematica, ex Cass., SS.UU., 30 maggio 2006, sent. n.
24561).
è, del resto, principio pacifico che la magistratura di
sorveglianza deve farsi rientrare nella fase esecutiva dei
provvedimenti giurisdizionali e che la legislazione regolante la
materia mira ad armonizzare l'esecuzione delle sanzioni penali
anche attraverso la giurisdizionalizzazione della materia, il che
implica una regolamentazione organica della procedura di
sorveglianza.
A rafforzare questa affermazione vi è la constatazione che il
tribunale militare di sorveglianza ha costantemente ritenuto
applicabile il più volte citato art. 236, comma 2, con la conferma
indiretta di questo orientamento da parte di questa Corte di
legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che anche davanti
al tribunale militare di sorveglianza l'omesso avviso al difensore
della data di svolgimento dell'udienza camerale "dovuto ex artt.
678 e 666, comma 3, C.p.p., comporta la nullità della procedura"
(Cass. Sez. I, C.C., sent. n. 1055 del 2000; v. per altra questione
anch'essa indirettamente rilevante, Cass. Sez. I, 12 gennaio 1999,
sent. n. 292 e C.C. 19 marzo 1991, sent. n. 1351).
Sentenza di
condanna in grado di appello - Annullamento senza rinvio -
Estinzione del reato per prescrizione -
Inappellabilità. (L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
10, commi 2 e 4)
Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
423, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.;
imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al
T.M. Napoli per gli incombenti di cui all'art. 10, comma 3, L. n.
46/2006).
La disciplina transitoria risultante dal combinato disposto dei
commi 2 e 4 dell'art. 10 L. 20 febbraio 2006, n. 46, recante
modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, deve essere
applicata anche nell'ipotesi in cui sia annullata senza rinvio una
sentenza di condanna in grado di appello, perché il reato è estinto
per prescrizione (1) (2).
(1) La conclusione interpretativa - si legge nella sentenza - è
avvalorata dal tenore letterale del quarto comma dell'art. 10, dato
che esso esplicitamente consente di rilevare l'inammissibilità
sopravvenuta dell'appello in ogni caso di pronuncia di
annullamento, senza distinguere tra annullamento con rinvio o senza
rinvio e con l'unica eccezione della caducazione di punti della
sentenza di secondo grado riguardanti la pena o l'applicazione di
una misura di sicurezza. Deve trarsene il corollario che, poiché le
norme di diritto intertemporale sono di stretta interpretazione,
resta preclusa la possibilità di restringere il chiaro significato
emergente dal testo della disposizione mediante l'esclusione dei
casi di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
Il risultato ermeneutico fondato sull'inequivoca lettera della
norma trova convincente conferma nell'interpretazione logica e
sistematica della stessa, dalla quale possono trarsi precisi e
univoci argomenti nel senso che il legislatore, ammettendo, entro
determinati limiti, la dichiarazione di inammissibilità
sopravvenuta dell'appello anche nel giudizio di cassazione, ha
inteso privilegiare la soluzione relativa al proscioglimento nel
merito, contenuta nella sentenza di primo grado, rispetto a quella
applicativa della causa di estinzione del reato, conformemente al
canone generale del favor rei che permea l'intero ordinamento. Da
questo stesso principio, peraltro, traspare la ragione per cui non
ricorrono gli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al
quarto comma dell'art. 10 nei casi di annullamento senza rinvio
della sentenza di appello per la verificata esistenza di lacune e
di illogicità manifeste del ragionamento probatorio così radicali
da impedire, nel giudizio di rinvio, una conclusione diversa
dall'assoluzione con ampia formula liberatoria (cfr. Cass., SS.UU,
30 ottobre 2003, sent. n. 20).
(2) Si ricorda che le modificazioni legislative relative
all'inappellabilità delle sentenze di assoluzione introdotte dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 46, sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime, con sentenza della Corte
Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007, nella parte in cui,
sostituendo con l'art. 1 l'art. 593 C.p.p., esclude che il pubblico
ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento,
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la prova è decisiva, e nella parte in cui, con
l'art. 10, comma 2, cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato
inammissibile.
Sentenza di
proscioglimento - Inappellabilità - Deroga al principio penale del
tempus regit actum - è tale.
(L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 4)
Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
423, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.;
imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al
T.M. Napoli per gli incombenti di cui all'art. 10, comma 3, L. n.
46/2006).
Le disposizioni transitorie introdotte dall'art. 10, secondo
comma, L. 20 febbraio 2006, n. 46, e secondo cui "l'appello
proposto contro una sentenza di proscioglimento ... prima
dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato
inammissibile con ordinanza non impugnabile", rappresentano una
evidente deroga al principio generale "tempus regit actum", che
governa la successione nel tempo delle leggi processuali (1).
(1) In assenza della regola speciale, il principio generale del
tempus regit actum avrebbe comportato la verifica
dell'ammissibilità dell'appello precedentemente proposto in base
alla disciplina vigente nella data in cui è stata presentata
l'impugnazione, determinandone, perciò, l'insensibilità alle
successive modificazioni legislative relative all'inappellabilità
delle sentenze di assoluzione, introdotte dalla legge n. 46 del
2006.
Pertanto, la norma di cui al secondo comma dell'art. 10,
capovolgendo il canone generale di diritto intertemporale operante
in materia processuale, ha dato origine ad una causa legale di
inammissibilità sopravvenuta degli appelli già proposti rilevabile
in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado ancora in
corso. |