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Decreto del presidente del
consiglio dei ministri 21 novembre 2006
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo
della protezione civile
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 21 del 26 gennaio
2007)
Art. 1. Costituzione
1. È costituito il Comitato operativo della protezione civile,
di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività
di emergenza.
Art. 2. Composizione
1. Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento della
protezione civile ed è composto:
a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione
civile;
b) dal capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante delle Forze armate;
d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
g) da un rappresentante delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
h) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali di
volontariato;
i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
l) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
m) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche;
o) da un rappresentante dell'ENEA;
p) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un
componente supplente.
3. In caso di impedimento o di assenza del capo del Dipartimento,
il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno.
4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Alle riunioni possono essere invitate autorità regionali e
locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze
nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni,
società di servizi, aziende.
Art. 3. Funzionamento
1. Il Comitato di riunisce di norma presso il Dipartimento della
protezione civile ed opera con la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può
operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art.
2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e p).
2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del
Comitato sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno tre
giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa
documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione può
essere effettuata anche via fax o telefonicamente.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i
compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del
Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di
appartenenza.
Art. 4. Abrogazioni
1. I decreti del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in
data 28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 6 aprile 2002, sono abrogati.
Decreto del
presidente della repubblica 12 dicembre 2006, n. 315
regolamento recante riordino del comitato tecnico-scientifico per
il controllo strategico Anelle amministrazioni dello stato
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 38 del 15 febbraio
2007)
Art. 1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico
nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato:
«Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari,
magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di
prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi
ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle
materie oggetto delle attività del Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di
durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo
31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere
confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del
Comitato ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2. Funzioni e compiti
1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di
competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di
valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la
coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica
dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della
politica generale e di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico
ed amministrativo del Governo;
b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la
pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la
circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone
prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con
riferimento alle esperienze di altri Paesi;
c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il
collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso
delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo
di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione
strategica delle amministrazioni dello Stato;
e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi
operativi plurisettoriali.
Art. 3. Durata e relazione di fine mandato
1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato
presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante
utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della
durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo
la medesima procedura.
Art. 4. Supporto tecnico e banca dati
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento
per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della
banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata
dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia,
efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e
alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
Art. 5. Forme di consultazione
1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni
per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato
svolge audizioni generali con i rappresentanti delle
amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione
settoriale.
Art. 6. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
Decreto
legislativo 12 gennaio 2007, n.11
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di
morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 39 del 16 febbraio
2007)
Art. 1. Ambito di applicazione ed autorità nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005,
di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti.
2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del
regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del
commercio internazionale.
3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere
obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego,
annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni
previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato
è integrata con la partecipazione di un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al
Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 2. Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto
legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea
esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del
regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con
l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000
euro.
2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede
assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del
regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto
legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea
esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II
del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al
pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito
con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto
legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea
esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati
nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro
origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del
regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o
dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui
ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle
operazioni commerciali.
6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili
esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati
nell'allegato II del regolamento, nonché l'esportatore delle merci
elencate nell'allegato III del regolamento, è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso
che:
a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la
variazione delle informazioni;
b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la
trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.
7. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al
presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità
competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione
dei conseguenti provvedimenti. |