
Psicologo, psicoterapeuta familiare, dottore di ricerca in scienze
della comunicazione. Funzionario dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ove è impegnato in attività di tutela dei
minori. Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma.
Professore a contratto di Psicologia generale all'Università degli
studi "La Sapienza" di Roma, sede di Latina.
1. La tutela dei minori: un valore di recente
acquisizione
Diversamente da quanto potrebbe sembrare, i significati del
concetto di minore (e quindi il tipo di percezione del minore da
parte dell'adulto) sono altamente sensibili ai cambiamenti storici
e culturali che, nel tempo, attraversano le diverse società.
Il minore, fino a non molti anni fa, era considerato un "essere"
che solamente attraverso il processo educativo diveniva "persona"
e, quindi, in quanto tale, portatore di diritti e esigenze proprie
che dovevano trovare risposta; egli era inteso più come proprietà
degli adulti, i quali provvedevano a forgiarlo sulla base delle
loro aspettative e proiezioni, che come individuo le cui facoltà e
attitudini devono essere sostenute e stimolate.
La stessa parola "bambino" sembra connettersi etimologicamente alle
voci latine bambo (il cui diminutivo è appunto bambino) e
babbalaeus, che significano sciocco, semplice. Alcuni la legano al
greco bambàlein, balbettare, tartagliare. Analoghe considerazioni
possono esprimersi verso "infante", parola che, derivando da in
(non) e fàntem (da fari: aver l'uso della favella), sta a
identificare colui che ancora non parla. Anche il termine "minore"
appare sottintendere una condizione di minorità umana e, quindi, di
incompiutezza e dipendenza dagli adulti. E, infatti, per molti
secoli il bambino è stato ritenuto poco più di un animaletto, un
essere completamente irrazionale, senza alcuna attività mentale
che, seppure riesce a parlare, lo fa senza comprendere quel che
dice(1). Alcuni esponenti della filosofia scolastica sostenevano
finanche che l'anima non abitasse nel bambino.
Nell'antichità, l'infanticidio era spesso ritualmente compiuto
poiché si attribuiva a ciò la capacità di conferire forza ai
genitori. In tale prospettiva, erano considerate inattaccabili le
mura di Gerico in quanto nelle loro fondamenta erano sepolti il
primo e l'ultimo figlio del re. Analoghe metodiche furono usate,
fino al xvii secolo, in Europa per irrobustire le dighe.
Nell'Europa dell'Ancien Régime, il maltrattamento del minore, da
parte dell'adulto, era poi azione diffusa, così come l'abitudine di
spaventare i bambini per fini disciplinari. I neonati, specie
quelli illegittimi, venivano spesso abbandonati o soppressi alla
nascita. I trovatelli venivano allevati come schiavi e,
frequentemente, avviati alla prostituzione.
Tale idea del minore quale "oggetto" dei diritti dell'adulto si è
così radicata negli anni da pervadere gli ordinamenti giuridici.
Per esempio, il code Napoleon (1804) riconosceva al padre il
diritto di far arrestare il proprio figlio discolo. Significativa è
la constatazione che tale norma sia stata abolita agli inizi del
Novecento soprattutto per preservare i genitori da un "tardo e
irreparabile rimorso"(2).
Si tenga presente che, in Italia, fino alla metà del secolo scorso,
l'adozione era consentita solo a coppie molto anziane, purché prive
di prole, al fine di garantire alle stesse assistenza negli anni
della vecchiaia. Inoltre, i bambini senza famiglia potevano essere
inseriti in un'altra famiglia, attraverso l'istituto
dell'affiliazione, con lo scopo di dare forza lavoro alla famiglia
rurale.
Negli ultimi trent'anni, attorno a tale concetto, si è avviato, su
scala mondiale, un profondo processo di riflessione, con rilevanti
ripercussioni anche sul piano sociale e normativo. Infatti, a
fronte di diffusi cambiamenti che dalla fine della seconda guerra
mondiale hanno attraversato le società e il comune sentire, si è
incominciato a riconoscere al minore la titolarità di una serie di
diritti, quale quello ad un pieno ed armonioso sviluppo della sua
personalità e ad essere educato allo spirito di pace, dignità,
tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà, introducendo il
principio secondo il quale il maggiore interesse del bambino deve
prevalere sugli interessi degli adulti. Si è quindi gradualmente
elaborato, in varie sedi, uno Statuto dei diritti del minore, teso
a riconoscere sia i diritti propri della persona in età minorile,
sia gli strumenti posti a tutela degli stessi diritti
riconosciuti.
Si è raggiunta la consapevolezza che le peculiari caratteristiche
di vulnerabilità, nonché gli specifici bisogni, competenze e
potenzialità che contraddistinguono tale fase del ciclo vitale
dell'essere umano necessitino dell'adozione di particolari misure a
tutela del soggetto in formazione, al fine di garantirgli un
ambiente che offra adeguata protezione da stimoli nocivi e sia
capace di sostenerlo nel processo di crescita.
Il ruolo centrale rivestito dal bambino nella famiglia
contemporanea ha peraltro trovato sostegno in alcuni fenomeni che
sono gradualmente apparsi nella società moderna, quali la
pianificazione delle nascite (in base alla quale queste ultime sono
perlopiù frutto di scelte consapevoli) e la sensibile diminuzione
del numero dei componenti la famiglia, che hanno implicato un
sempre maggiore investimento affettivo nei figli da parte dei
genitori. A questo riguardo appare opportuno ricordare come alla
promozione di tali cambiamenti abbia contribuito, intorno agli anni
Quaranta, anche la diffusione della penicillina che, riducendo
drasticamente la mortalità infantile, ha iniziato a modificare la
percezione del bambino da parte degli adulti; questi, infatti,
iniziarono a non vederlo più come un essere di cui si poteva, con
una qualche ragionevolezza, presumere la sopravvivenza solo dopo il
raggiungimento di una certa età(3).
Negli ultimi decenni, è aumentata dunque, pur in modo non lineare e
non senza ambiguità e contraddizioni(4), l'attenzione verso il
minore. Tale aumento sembra riflettere la nascita della concezione
c.d. "puerocentrica(5)": egli non è più l'oggetto, ma l'autentico
soggetto di diritti, non è più un essere in via di definizione, o
soltanto l'adulto del futuro, ma una persona che - hic et nunc -
partecipa, con le sue specificità, alle dinamiche relazionali di
cui è sostanziata l'esperienza intersoggettiva umana.
«L'interesse del minore è quindi da concepire come un interesse
relazionale»(6), nella misura in cui - in un'ottica sistemica - si
pone in rapporto con quello dell'ambiente, ovvero i genitori, la
famiglia e la società nelle sue espressioni. Il minore «ha già una
sua identità e notevoli potenzialità positive, che devono essere
sviluppate e non compresse nell'ambito della vita comunitaria»(7).
Se la funzione educativa e socializzativa compete innanzitutto alla
famiglia, essa deve comunque essere supportata dalle altre agenzie
socioeducative - tra le quali è certamente da annoverare il medium
radiotelevisivo(8) - e dalla collettività che hanno il
diritto/dovere di sostenere i processi di maturazione e di
differenziazione che investono il minore e i suoi sistemi di
appartenenza.
È altresì da rilevare che la questione più importante in materia di
diritto di famiglia è ora rappresentata proprio dalla necessità di
garantire il pieno e equilibrato sviluppo psicofisico del figlio, a
prescindere dal tipo di rapporto esistente tra i genitori
(matrimonio, convivenza, regime di separazione, ecc.)(9). Su tale
necessità è per esempio basata la recente riforma della normativa
italiana in materia di separazione dei "genitori" (legge n. 54/06).
Essa stabilisce il principio della bigenitorialità nei confronti
dei figli minori e sottolinea le responsabilità sia della madre,
sia del padre circa la cura, l'educazione e l'istruzione della
prole, anche dopo la separazione. Viene cioè «progressivamente
abbandonato dall'ordinamento il terreno dei doveri verso la
famiglia nascenti dal matrimonio, per inoltrarsi in quello della
piena libertà di scelta individuale, il cui limite massimo
irrinunciabile è costituito dalla persistenza delle obbligazioni
nei confronti dei figli»(10).
Negli anni si è dunque andata acquisendo la consapevolezza, che
permea le nuove norme in materia di tutela dei diritti dei minori,
che i genitori, devono essere agevolati nello svolgimento dei loro
compiti inerenti alla crescita dei figli. In tale prospettiva, è
utile evidenziare che lo sviluppo dell'essere vivente può essere
visto come un ininterrotto gioco relazionale, costituito da
aperture e da chiusure all'ambiente.
«Aprendosi […] riceve stimoli, nutrimento materiale, affettivo,
cognitivo, e chiudendosi si raccoglie nella sua autonomia, con gli
stimoli ricevuti costruisce la propria individualità biologica e
psichica, di corpo e di mente»(11).
In questo gioco gli adulti sono investiti di una grande
responsabilità, che è quella di poter realizzare attorno, per e con
il minore quell'ambiente in grado di rispondere ai diversi bisogni
evolutivi che gli appartengono; per esempio, i bisogni di essere
rassicurato e protetto, ma anche di essere stimolato ad esprimere
le proprie potenzialità e idiosincrasie. L'esercizio della potestà,
piuttosto che diritto dell'adulto, diviene così funzione che deve
essere svolta nel rispetto delle «capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 c.c.).
La tutela del minore, quindi, non coincide e non si esaurisce nel
mero appagamento del bisogno di protezione dagli stimoli nocivi.
Accanto a tale protezione, l'adulto deve anche provvedere ad
alimentare quelle condizioni necessarie alla promozione delle
capacità del minore medesimo. È, per esempio, in questo senso che
va letto il concetto di "madre sufficientemente buona" coniato da
Winnicott, con il quale l'autore mette in evidenza quanto sia
necessario, per uno sviluppo armonioso, che il minore entri in
rapporto con un ambiente capace di fargli sperimentare anche quelle
piccole frustrazioni e disillusioni quotidiane che gli consentono
di poter fare esperienze e crescere emotivamente.
2. Il rapporto tra i minori e la
televisione
È interessante rilevare come, negli ultimi anni, nonostante la
capillare diffusione di Internet e di altri media, il tempo medio
trascorso giornalmente di fronte alla televisione dai cittadini
dell'ue non appaia mostrare contrazioni. Secondo quanto riportato
nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15
dicembre 2003(12), nel 2002 esso si è attestato tra i
centocinquantatre minuti/giorno circa dell'Austria ed i
duecentosessantadue minuti/giorno circa della Spagna. In Europa il
mezzo televisivo sembra ancora costituire il comune denominatore
degli stili di fruizione mediale(13), tenuto peraltro conto che
ormai in quasi tutte le case dell'ue è presente almeno un
apparecchio televisivo(14). Inoltre, altre rilevazioni(15) mettono
in evidenza come i bambini europei tendano, con sempre maggiore
frequenza, a guardare la televisione senza alcuna supervisione.
Infine, recenti studi della Commissione delle Comunità europee(16)
hanno confermato la crescita del mercato televisivo in Europa,
anche a fronte delle nuove opportunità commerciali connesse con
l'introduzione della televisione digitale terrestre.
Per quanto concerne la realtà italiana - che peraltro sembra
detenere il primato europeo di consumo televisivo da parte dei
bambini(17) - i dati che emergono da studi svolti al riguardo
appaiono in gran parte confermare le tendenze sopraevidenziate. Una
recente indagine condotta su un campione rappresentativo della
popolazione dei minori italiani della fascia di età compresa tra i
5 e i 13 anni ha rilevato come il guardare la televisione
rappresenti la principale occupazione del tempo libero(18).
La medesima indagine ha inoltre osservato un aumento del tempo
televisivo dedicato dai minori tra i 5 e i 13 anni ai canali
satellitari, passato dal 9% del 2003 al 15% del 2005. Un altro
studio, pur descrivendo l'emergenza di nuovi modelli di consumo
mediale da parte dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni,
appare comunque confermare la televisione quale medium più amato
dai minori(19).
Ulteriori ricerche, su scala nazionale, hanno mostrato come al
crescere dell'età corrisponda un progressivo arricchimento del menù
dei consumi audiovisivi del minore, sempre più aperto a una
tastiera multimediale, anche se la televisione rimane, comunque, il
mezzo dominante(20). L'indagine multiscopo realizzata dall'Istat
nel 2005 ha peraltro messo in evidenza come in Italia il bene
tecnologico più diffuso sia proprio la televisione, presente nel
95,5% delle famiglie(21). In linea con tali risultati, una ricerca,
condotta su un campione di soggetti italiani dagli 11 ai 14 anni di
età, ha constatato che più del 65% dei soggetti maschi ha il
televisore in camera propria(22).
Recenti ricerche mostrano come stia gradualmente crescendo la quota
di popolazione italiana con diete mediatiche più evolute e
sofisticate, anche se permane una significativa fetta di
popolazione, che si attesta a valori superiori al 40%, ancorata a
diete incentrate quasi esclusivamente sull'utilizzo della Tv
tradizionale.
È utile mettere in rilievo che tale parte di popolazione è
rappresentata dagli utenti che presentano il livello di istruzione
più basso(23). Alla luce dei dati citati, pur tenendo conto che
l'appeal del mezzo televisivo sembra scendere per i minori più
grandi di età(24), sono da condividere le riflessioni di
McQuail(25) tese a sottolineare quanto sia lontano il "superamento"
dei mass media. Questi, infatti, mostrano di saper ben convivere ed
evolvere insieme ai nuovi media interattivi. Infine, è da
sottolineare che l'incessante progresso tecnologico e la
rivoluzione digitale cui stiamo assistendo stanno comportando un
significativo sviluppo dell'offerta in termini quantitativi e
qualitativi dei servizi televisivi(26) e una proliferazione di
canali e di piattaforme di trasmissione(27).
Se pur nell'ambito di uno scenario profondamente cambiato e in via
di veloce trasformazione, la televisione tende comunque a rimanere
tra le fonti più importanti di informazione e di svago nella
società europea, continuando a rappresentare il mass media per
eccellenza.
La tutela dei minori nel settore delle comunicazioni, anche e
soprattutto con riferimento al sistema televisivo, rappresenta,
dunque, uno dei valori primari da difendere; valore che si sta
ponendo sempre più al centro del dibattito politico e scientifico,
costituendo un nodo cruciale nell'ambito della regolamentazione dei
media.
3. La regolamentazione di settore: lo
scenario internazionale e quello europeo
A fronte delle peculiarità e delle vulnerabilità che
caratterizzano l'età evolutiva dell'essere umano, il legislatore ha
nel tempo realizzato una disciplina specifica e differenziata per
la tutela del minore, sotto vari profili.
Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, è da
sottolineare come le disposizioni vigenti nei singoli Stati membri
si inseriscano nell'intelaiatura rappresentata dai principi-guida
comunitari. In tal senso, le direttive europee in materia hanno
fornito un quadro adeguato e flessibile attorno al quale i singoli
Stati membri hanno sviluppato le normative nazionali di
settore.
Nell'ambito della cornice contestuale appena tratteggiata e con
specifico riferimento alla realtà europea, è da tener presente che
- come peraltro è ribadito nella Relazione redatta dalla
Commissione delle Comunità europee il 6 gennaio 2003(28) - in
ciascuno Stato membro la regolamentazione inerente al settore
televisivo è a tutt'oggi molto più rigorosa e articolata di quella
relativa agli altri mezzi di comunicazione.
Relativamente al tema inerente al rapporto tra televisione e
minori, in Europa e, più in generale, nel contesto internazionale
si è assistito, negli ultimi decenni, all'avvicendamento di
orientamenti e tendenze diverse.
In linea di massima, si può affermare che gli anni Settanta e
Ottanta sono stati caratterizzati da una graduale liberalizzazione
dell'etere che ha comportato la nascita della televisione
commerciale.
La moltiplicazione esponenziale delle emittenti a carattere
nazionale e locale, in taluni contesti, quale quello italiano,
avvenuta peraltro in un quadro di pressoché totale mancanza di
efficaci leggi di sistema (c.d. deregulation), ha progressivamente
posto l'opinione pubblica, la ricerca scientifica e le istituzioni
di fronte a sempre più numerosi interrogativi e problemi, anche in
ordine ai potenziali effetti dei mass media sul pubblico
minorenne.
La crescente e capillare diffusione del mezzo televisivo, le
peculiarità ad esso intrinseche, connesse sia ai contenuti
veicolati, sia al medium in sé, e l'esteso utilizzo di tale
elettrodomestico da parte della popolazione rappresentano alcune
considerazioni che hanno portato ad avviare e intensificare i
processi di riflessione sul rapporto tra la televisione e i
soggetti in età evolutiva, volti a prendere in considerazione
l'incidenza del mezzo televisivo sullo sviluppo della personalità
minorile.
Si rammentano, per esempio, i numerosi studi effettuati allo scopo
di individuare il tipo di relazione esistente tra la
rappresentazione mediale della violenza e taluni atteggiamenti e
comportamenti dei minori, ivi compresi quelli espressione di
aggressività e di devianza minorile.
È per tali motivazioni che, in ambito sia internazionale sia
europeo, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è fatta sempre
più pressante l'esigenza di addivenire a sistemi regolamentari
organici e specifici, che tenessero conto anche della necessità di
tutelare fasce di utenti più deboli. Si è quindi gradualmente
assistito ad una proliferazione di interventi sia normativi, sia di
autoregolamentazione, questi ultimi attuati dalle stesse imprese
televisive.
Il significativo cambiamento di approccio al problema ha avuto
inevitabili riflessi nelle singole realtà nazionali, all'interno
delle quali, pur nell'ambito delle rispettive specificità, sono
sorte iniziative di vario tipo, che hanno portato alla
sperimentazione di diverse forme di tutela e di sensibilizzazione
degli attori in gioco (utenti, agenzie socioeducative, ecc.) anche
attraverso la divulgazione delle c.d. "buone prassi", tese a
stimolare una maggiore conoscenza del mezzo televisivo per
favorirne un utilizzo più consapevole.
Bisogna, infine, considerare che l'intero settore audiovisivo sta
attualmente subendo profonde modificazioni alla luce dei repentini
sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica. Si pensi
all'introduzione delle tecnologie digitali e di Internet che sta
comportando un incremento, impensabile fino a pochi decenni fa,
delle fonti di informazione e di conoscenza, ma anche di potenziale
pericolo, cui può accedere l'individuo dell'epoca attuale.
La consequenziale trasformazione nelle modalità di comunicazione
deve (e dovrà) essere necessariamente accompagnata da un continuo
processo di riflessione etica e di adeguamento della
regolamentazione di settore, nell'intento di coniugare il progresso
tecnologico con il rispetto dei diritti e della dignità dell'essere
umano.
È comunque dagli anni Ottanta che lo scenario internazionale si è
maggiormente aperto a una serie di cambiamenti, frutto di lunghi
processi di riflessione avviati sulle questioni sopra accennate. In
quegli anni viene stipulata la Convenzione onu sui Diritti del
fanciullo (New York, 20 novembre 1989)(29). Tale Convenzione - nel
sancire il principio secondo il quale «l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente»(30) (art. 3,
par. 1) - tratteggia in modo sistematico uno statuto dei diritti
del minore e afferma il diritto del soggetto in età evolutiva ad un
armonioso e completo sviluppo della sua personalità e ad essere
educato nello spirito degli ideali proclamati dalla Carta delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, dignità,
tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà.
Con l'articolo 17 della medesima Convenzione, gli Stati membri si
impegnano a riconoscere l'importanza della funzione esercitata dai
mass media e a vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad
informazioni ed a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale; a tal fine, gli Stati membri si impegnano, tra
l'altro, a favorire l'elaborazione di appropriati codici di
condotta allo scopo proteggere il fanciullo dalle informazioni e
dai materiali che nuocciono al suo benessere. A questo proposito, è
opportuno segnalare come le Linee guida adottate da settanta paesi
alla prima Conferenza mondiale internazionale consultiva sul
giornalismo e i diritti dei bambini (Recife, 2 maggio 1998),
promosse recentemente dalla Federazione Internazionale Giornalisti,
nel disporre la diffusione della conoscenza della Convenzione onu,
forniscano indicazioni e limiti in ordine alla programmazione e
pubblicazione di informazioni o di immagini che possano ledere la
privacy dei minori o arrecare loro danno. Anche la Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera firmata a Strasburgo il
5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli
altri Stati membri della Convenzione culturale europea, rappresenta
un atto estremamente importante. Tale Convenzione si pone
l'obiettivo di facilitare la trasmissione transfrontaliera e la
trasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti.
L'articolo 7 in particolare stabilisce che tutti gli elementi dei
servizi di programmi televisivi, dal punto di vista sia del
contenuto sia della presentazione, debbano rispettare la dignità
della persona ed i diritti fondamentali dell'uomo e non debbano
essere contrari alla decenza e tanto meno contenere pornografia,
mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di
incitare all'odio razzista. Inoltre, gli elementi dei servizi di
programmi che possono pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e
morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere
trasmessi quando l'orario di trasmissione e di ricezione li rende
suscettibili di essere guardati dagli stessi.
Il Canada è i tra i paesi che, in ambito internazionale, ha mosso i
primi passi nel settore, distinguendosi per le iniziative poste in
essere a tutela dei minori nel sistema dei mass media, tese
soprattutto a limitare i contenuti violenti nella programmazione
televisiva. È da segnalare come il tema sia stato affrontato anche
dagli Stati Uniti, che - sulla scia tracciata dal Canada - ha
focalizzato l'attenzione sul tema del controllo parentale,
stabilendo per i produttori l'obbligo di inserire negli apparecchi
televisivi il V-chip, dispositivo elettronico mediante il quale
l'utente (genitore) può escludere la ricezione di programmi
televisivi contenenti scene di violenza di particolare
intensità(31).
All'interno delle coordinate internazionali pattizie e dei quadri
giuridici sopra tratteggiati viene ad inserirsi la disciplina
comunitaria; a questo proposito, molto significative sono le
direttive europee(32) emanate in materia di tutela dei minori nel
settore delle comunicazioni. Di estrema importanza è la Direttiva
"Televisione senza frontiere" 89/552/cee del Consiglio, del 3
ottobre 1989, sull'esercizio delle attività televisive - in seguito
modificata dalla Direttiva 97/36/ce del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 - che rappresenta il principale
strumento legislativo comunitario relativo ai servizi dei media
audiovisivi.
La Direttiva si pone l'obiettivo di assicurare la libera
circolazione dei servizi di telediffusione tra gli Stati membri,
permettendo l'accesso, per coloro che risiedono nella Comunità, a
tutti i programmi della ue resi possibili dalle tecnologie di
ritrasmissione via cavo e via satellite. Nel contempo, la Direttiva
contempera tale obiettivo con la necessità di garantire l'esercizio
di altri fondamentali diritti, tra i quali la tutela dei
consumatori e la protezione dei minori.
Con riferimento alla tutela dei minori, la Direttiva affronta la
tematica focalizzando l'attenzione sulla pubblicità e sui programmi
televisivi in genere.
Per quanto concerne la pubblicità, la Direttiva prevede norme
relative al contenuto e alla presentazione dei messaggi
pubblicitari (art. 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Nello specifico,
l'articolo 15 prescrive che la pubblicità televisiva e la
televendita delle bevande alcoliche non devono rivolgersi
espressamente ai minorenni, né presentare minorenni intenti a
consumare tali bevande.
Ai sensi del successivo articolo 16, la pubblicità televisiva non
deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Pertanto
non deve esortarli direttamente ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità o a persuadere
genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
inoltre, non deve sfruttare la particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone e non
deve mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. La
Direttiva, infine, prevede delle norme relative alla quantità di
pubblicità trasmessa (limiti quotidiani e orari, art. 18), al
numero e alle modalità delle interruzioni pubblicitarie (art. 11),
definendo peraltro i limiti di inserimento degli spot nei programmi
rivolti ai minori.
Relativamente ai programmi televisivi, gli articoli 22 e 22 bis
della Direttiva definiscono i principi che gli Stati membri devono
rispettare al fine di garantire la protezione dei minori e
dell'ordine pubblico. Il comma 1 dell'articolo 22 prescrive che gli
Stati membri adottino le misure atte a garantire che le
trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in
particolare programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita. Accanto a tale garanzia generale e assoluta, la
Direttiva ne affianca un'altra, relativa e condizionata, che si
applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella
categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale
o morale dei minorenni(33).
Il comma 2, infatti, introduce l'applicazione da parte degli Stati
membri di misure appropriate e di meccanismi allo scopo di
assicurare la protezione dei minori, vietando la trasmissione anche
degli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano
normalmente a tali programmi.
Il comma 3 dispone che, qualora questi ultimi siano trasmessi in
chiaro, gli Stati membri li facciano precedere da un'avvertenza
acustica ovvero li identifichino mediante la presenza di un simbolo
visivo durante tutto il corso della trasmissione. Inoltre, gli
Stati membri, ai sensi dell'articolo 22 bis, si impegnano a far sì
che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio
basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Per
i programmi che presentano tale ultimo tipo di contenuti,
analogamente a quelli di cui all'articolo 22 comma 1, vige il
divieto assoluto di trasmissione.
In altri termini, il legislatore comunitario ha inteso individuare
due tipologie di programmi: quelli gravemente nocivi allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni che sono vietati tout court,
e quelli nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni che, invece, a determinate condizioni, possono essere
trasmessi, sulla base dell'ipotesi che il minorenne sia escluso
dalla visione degli stessi.
È opportuno sottolineare che, in tale ambito, la Commissione
europea effettua, di concerto con le autorità competenti degli
Stati membri, indagini sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di
ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori
il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori.
Tali studi implicano, tra l'altro, l'esame dell'opportunità
di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di
dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire
la visione di taluni programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione dei contenuti
televisivi;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure
di carattere educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa
o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti,
produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative
associazioni (art. 22 bis).
Sotto il profilo sanzionatorio è, infine, interessante rilevare che
l'articolo 2 bis, paragrafo 2, della Direttiva permette agli Stati
membri, attraverso una procedura speciale, di adottare
provvedimenti contro le emittenti soggette alla giurisdizione di un
altro Stato membro che violino in misura manifesta, seria e grave
l'articolo 22 e/o l'articolo 22 bis della Direttiva, e attivare
meccanismi di interdizione delle trasmissioni transfrontaliere
lesive dei minori.
È da tener presente che, negli ultimi tempi, è emersa la necessità
di una revisione della Direttiva al fine di tener conto degli
sviluppi dei mercati e delle tecnologie, tra i quali è da
annoverare la rilevante trasformazione derivante dall'introduzione
delle reti televisive digitali terrestri. A tal riguardo, la
Commissione europea ha realizzato, nel 2003 e nel 2005, due tornate
di consultazioni pubbliche, all'esito delle quali ha redatto, nel
dicembre 2005, una Proposta di Direttiva(34), attualmente in corso
d'esame da parte del Parlamento europeo.
Tra le novità contenute in tale proposta appare significativa la
differenziazione introdotta tra le regole, più rigorose, da
applicare alle trasmissioni televisive e ad altri servizi di media
audiovisivi lineari, quali i palinsesti tv tradizionali, e quelle,
meno restrittive, riguardanti i servizi di media audiovisivi non
lineari, oggetto di specifiche richieste dei singoli utenti(35). In
essa è inoltre ribadito il principio della neutralità tecnologica,
in base al quale l'applicazione delle regole non è più connessa con
il mezzo di diffusione utilizzato, ma con la natura del servizio
proposto.
Altra importante iniziativa posta in essere dalla Commissione
europea è la pubblicazione del Libro Verde sulla tutela dei minori
e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di
informazione(36), con il quale si è inteso esaminare e approfondire
le strategie che l'Unione Europea può mettere in atto per garantire
la tutela dei minori anche in ambito televisivo.
4. Il recepimento dei principi-guida nei
sistemi normativi dei singoli Stati membri: orientamenti e
prospettive
Come si è avuto modo di notare, se per la pubblicità le
indicazioni fornite dalla Direttiva appaiono relativamente puntuali
e circostanziate e, quindi, suscettibili di essere recepite dai
singoli ordinamenti nazionali con altrettanta chiarezza, lo stesso
non può dirsi per le disposizioni relative alla programmazione
televisiva in generale. Queste ultime sembrano render conto della
maggiore complessità della materia, peraltro individuando due
distinte previsioni, rispettivamente connesse a limitazioni
differenti, e lasciando abbastanza aperta la questione della
valutazione e del riconoscimento dei contenuti dei programmi che
possano, nell'un caso, nuocere e, nell'altro, nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. Di
particolare interesse sono, inoltre, i riferimenti, contenuti nella
Direttiva, alla scelta dell'ora di trasmissione e agli accorgimenti
tecnici, tesi ad escludere che i minorenni che si trovano nell'area
di diffusione assistano normalmente a tali programmi, e ai sistemi
acustico-visivi volti a segnalare le criticità dei programmi
trasmessi in chiaro, alla luce della particolare sensibilità del
pubblico minorenne. Tali riferimenti appaiono riflettere la
necessità di affiancare alle responsabilità sociali dell'emittente
le responsabilità educative della famiglia al fine di garantire il
pieno perseguimento del valore della tutela dei minori(37).
Storicamente, il rimando all'orario di trasmissione ha contribuito
ad agevolare l'adozione, in taluni Stati membri, del cosiddetto
modello del watershed (spartiacque), teso a delimitare fasce orarie
differenziate, per esempio l'una dedicata ad una visione familiare
e l'altra prettamente rivolta ad un pubblico adulto(38).
Il richiamo ai sistemi acustico-visivi ha, invece, stimolato la
nascita del cosiddetto modello della segnaletica, in base al quale
un sistema acustico e iconografico codificato avverte gli
spettatori circa l'età consigliata per la visione dei programmi in
onda, previamente classificati in relazione ai contenuti
problematici presentati (rating)(39). Se il primo modello appare
perlopiù chiamare in causa la responsabilità dell'emittente, che
decide quali programmi mandare in onda prima e dopo un determinato
orario, il secondo sembra maggiormente sollecitare la
responsabilità del nucleo familiare circa l'opportunità di far
visionare al minore contenuti "etichettati" in un certo modo.
Bisogna anche dire che, nel tempo, tali modelli - ciascuno dei
quali si è declinato, con proprie peculiarità, nell'ambito di
specifiche realtà nazionali europee - sembrano essere entrati in
una fase di reciproca interazione e convergere verso un modello
integrato, all'interno del quale ambedue agiscono
sinergicamente(40).
In sintonia con tale linea di tendenza, sono da citare le sempre
più numerose iniziative, poste in essere da Stati membri, tese a
sensibilizzare le famiglie sugli aspetti connessi con il rapporto
tra minori e televisione(41).
Recenti ricognizioni internazionali(42) hanno messo in evidenza
come i quadri normativi degli Stati membri in materia di tutela dei
minori risentano di differenze di cultura e di sensibilità al
problema(43). Comunque, pur tenuto conto delle singole diversità
locali, i sistemi di tutela di vari Stati membri non sembrano
basarsi esclusivamente o sulla regolamentazione d'iniziativa del
legislatore o su forme di autoregolamentazione volontariamente
poste in essere dalle emittenti, ma tendono a coinvolgere entrambe
le modalità attuative citate, ciascuna peraltro associata a
specifiche forme di controllo.
Si sta sempre più entrando in una prospettiva di
co-regolamentazione, all'interno della quale viene promossa la
formazione di canali di comunicazione tra tutte le parti
interessate (autorità pubbliche, emittenti e agenzie
socio-educative) ciascuna delle quali è chiamata ad assumersi
precipue responsabilità e a giocare determinati ruoli, nell'intento
di garantire una reale ed efficace tutela dei minori.
È inoltre opportuno sottolineare come il tratto unificante che
accomuna gran parte delle leggi in questo settore sia di segno
negativo: cioè queste appaiono prescrivere divieti e limiti tesi a
conciliare la libertà di comunicazione e di espressione e il
diritto di essere informati con il rispetto della personalità del
minore, ancora in formazione. Tali leggi sembrano dunque
l'espressione della volontà del legislatore di proteggere il
minore, protezione volta ad evitare che questi assista a scene che
possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale.
È d'altro canto da evidenziare come altre disposizioni sembrino
invece accomunate da un tratto unificante di segno positivo.
Infatti al loro interno, oltre alla dimensione legata alla
protezione, è presente l'esigenza di promuovere lo sviluppo del
minore, per esempio attraverso la realizzazione di una
programmazione televisiva mirata ai bambini tesa sia a tener conto
dei loro bisogni evolutivi, sia a far esprimere al meglio le loro
attitudini e capacità.
In altri termini, è come se, nell'ambito del rapporto tra i minori
e i mezzi di comunicazione, il legislatore abbia valutato l'ipotesi
di considerare il minore un soggetto "debole", e dunque bisognoso
di protezione, ma nel contempo portatore di specifiche competenze
ed esigenze, anche connesse con la sfera della libera
manifestazione del proprio pensiero (espressione del diritto di
comunicare e di ricevere informazioni). Tale ipotesi, che appare
informare le norme in materia di tutela dei minori vigenti in gran
parte degli Stati membri, è in linea con i principi, tratti dalla
pedagogia e dalla psicologia, che intravedono nel bilanciamento
dinamico tra istanze apparentemente opposte, quali sostegno e
autodeterminazione, protezione e autonomia, base sicura e
esplorazione, dipendenza e differenziazione quella dialettica
costruttiva necessaria nei processi formativi dei minori,
improntata ad una visione unitaria e complessa degli stessi.
Da rilevare, infine, che, con il passaggio dalla tecnologia
analogica a quella digitale, stanno sempre più entrando in
interazione reciproca i settori della radiotelevisione,
dell'editoria, delle telecomunicazioni e dell'informatica. Il
processo di convergenza in atto tra i vari settori e tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (radio, televisione,
telefono, computer, ecc.) e la transnazionalità delle emergenti
forme di comunicazione(44) implicano la necessità di far fronte a
fenomeni nuovi e di armonizzare quanto più possibile la normativa
in ambito internazionale, considerato che un approccio locale al
problema non è ormai più sufficiente a render conto della
complessità e dell'assenza di confini che caratterizzano la
comunicazione nel villaggio globale. Ciò sta stimolando processi di
riflessione volti alla modifica dell'architettura normativa e alla
costruzione di un nuovo diritto, il diritto della convergenza.
Quest'ultimo, improntato al principio di neutralità tecnologica,
sta gradualmente pervenendo ad un'unica disciplina sui servizi di
media audiovisivi, indipendentemente dal mezzo tramite il quale gli
stessi sono trasmessi. Con riferimento alla materia della tutela
dei minori, appare prospettarsi, se pur con i dovuti distinguo
connessi prevalentemente con la natura del servizio offerto
(lineare o non lineare), l'estensione dell'applicabilità della
disciplina normativa e regolamentare di settore anche ai palinsesti
trasmessi attraverso le emergenti piattaforme tecnologiche.
__________________
(1) - Da questo punto di vista, si tenga per esempio presente che
solamente a partire dalla seconda metà del Novecento si è avviato,
nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva, quel processo di
"rivoluzione copernicana" che ha gradualmente comportato il
passaggio dalla visione del neonato come tabula rasa al modello che
considera l'essere umano un organismo competente fin dalla nascita,
dotato di specifiche capacità e tendenze proprie (cfr.: Montanari,
1995).
(2) - Pacifici Mazzoni E., Istituzioni di diritto civile italiano,
vol. vii, Cammelli, Firenze 1924.
(3) - Per esempio, in Italia, nel 1901, la mortalità infantile si
attestava intorno al 166 per mille (con punte del 192 per mille in
Lombardia), mentre oggi non arriva all'8 per mille (cfr.: Andreoli,
2000). È comprensibile come un alto tasso di mortalità infantile
fosse uno dei fattori che incideva sulla relazione adulto-minore,
caratterizzata anche da un certo sottoinvestimento affettivo da
parte dell'adulto.
(4) - Si pensi, per esempio, ai minori vittime di violenza, alla
pedofilia via Internet, al turismo sessuale a danno di minori, al
mercato delle adozioni internazionali illegali, ecc. Relativamente
ad altri aspetti, si confrontino quelle ipotesi tese ad intravedere
proprio nella televisione uno dei fattori che sembra negli ultimi
tempi alimentare un processo di trasformazione, se non di scomparsa
dell'infanzia (Postman, 1982). Nello specifico, la televisione,
sottoponendo contemporaneamente tutte le persone, a prescindere
dall'età e dalla condizione sociale, agli stessi tipi di stimoli e
informazioni, fa sì che i minori, fin da tenera età, assorbano
valori, linguaggi, contenuti del mondo degli adulti (veicolati,
appunto, dalla televisione). Gli adulti, dunque, vengono di fatto
espropriati della funzione di controllo dell'accesso al sapere,
funzione a loro attribuita soprattutto dall'introduzione, nel
Cinquecento, della stampa. La lettura del libro - al contrario
della visione della televisione - è infatti possibile solo in
presenza di specifiche competenze alfabetiche ed è con facilità
soggetta a interventi limitativi o censori da parte degli adulti,
laddove questi non ritengano adatti certi contenuti allo sviluppo
psichico e morale del minore. L'introduzione della televisione
contribuisce ad allentare tale forma di controllo e sembra
trasformare il minore in uno spettatore "bambino-adulto". Questi -
anche in virtù della facilità di accesso al mezzo televisivo, della
massiccia quantità dell'offerta televisiva che, dalla fine degli
anni Settanta, con l'avvento della neotelevisione, caratterizza il
sistema televisivo italiano misto, nonché di una certa politica
perseguita dalle emittenti, orientata perlopiù ad una logica di
mercato - assiste a una gran numero di programmi non specificamente
rivolti a un pubblico in età minorile, dilatando i consumi
televisivi in tutte le fasce orarie e per tutti i generi
televisivi. Ciò, per l'autore, appare stimolare forme di
adultizzazione precoce e, quindi, processi di trasformazione di
ruoli sociali. Molto significativo è, al riguardo, l'avvio di
alcune iniziative tese a promuovere maggiore autoconsapevolezza nei
comportamenti di consumo, mediante la sperimentazione di diete
(Menduni, 1996).
(5) - Anche a fronte delle ambiguità e delle contraddizioni
sopraccennate, il termine può acquisire accezioni diverse, in
taluni casi negative. Si pensi, per esempio, a quegli aspetti di
ripiegamento narcisistico che sembrano caratterizzare alcune
modalità di rapporto tra adulto e minore, laddove su quest'ultimo
vengano riversati i desideri e le aspirazioni proprie dell'adulto.
Si pensi inoltre agli stereotipi della figura del bambino, in
genere diffusi dalla televisione (Calabrese, 2005). Tali
stereotipi, che appaiono in relazione a processi proiettivi di
luoghi comuni messi in atto dagli adulti, riflettono una percezione
eccessivamente semplificata e distorta dei soggetti in età
minorile, tesa peraltro a scotomizzarne le molteplici ricchezze
interiori e capacità.
(6) - Comitato Nazionale per la Bioetica, Bioetica con l'infanzia,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, Roma 1994.
(7) - Moro A.C., I diritti di cittadinanza delle persone di minore
età, Minori giustizia, 2005: 1, 142-152.
(8) - Si consideri che l'utilizzo della televisione rappresenta uno
dei comportamenti più diffusi tra i giovani e che, secondo alcune
statistiche, gran parte dei minori segue la televisione dalle due
alle quattro ore al giorno, «dedicando ad essa un tempo superiore a
quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali
(mille ore di televisione all'anno contro ottocento ore di scuola)»
(Risoluzione n. 7-00138 Capitelli ed altri presentata in
Commissione parlamentare per l'infanzia in materia di rapporto Tv e
minori il 3 luglio 2002).
(9) - A tali principi sembra, per esempio, ispirarsi il Regolamento
n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia
di responsabilità genitoriale, approvato dal Consiglio giustizia e
affari interni dell'Unione europea. Tale strumento normativo
comunitario è in vigore dal primo agosto 2004 ed è pienamente
applicabile dal primo marzo 2005.
(10) - Magno G., Protezione, tutela, esercizio dei diritti del
minore, Relazione presentata al Seminario della Scuola di
Formazione del Personale della Giustizia Minorile, Associazione
Nazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Roma 23
settembre 2005.
(11) - Comitato Nazionale per la Bioetica, Bioetica con l'infanzia,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, Roma, 1994, pag. 79.
(12) - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni "Il futuro della politica europea in materia di
regolamentazione audiovisiva", com (2003) 784 definitivo.
(13) - Censis, Media e minori nel mondo. Scenari internazionali,
sfide per il futuro. Dossier, 7 febbraio 2002.
(14) - Osservatorio europeo dell'audiovisivo, 2003, vol. i.
(15) - Terza Relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante
l'attuazione della Direttiva 89/552/cee "Televisione senza
frontiere", com (2001) 9 definitivo.
(16) - Quinta Relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni sull'attuazione della Direttiva 89/552/cee
"Televisione senza frontiere", com (2006) 49 definitivo.
(17) - Carminati G., L'ospite e l'invasore: la televisione
nell'epoca della globalizzazione. In: Greco G. (a cura di),
Mediamorfosi. Conversazioni su comunicazione e società, Rubbettino,
Catanzaro 2000.
(18) - Doxa, Junior 2005. Indagine sui comportamenti dei ragazzi
tra i 5 e i 13 anni. Sintesi finale. Committenti: De Agostini
Editore, Disney Publishing Worldwide, Fila - Fabbrica italiana
Lapis ed Affini, Gruner und Jahr/Mondadori, MPG/Ferrero,
MTV/Nickelodeon, Telecom Italia, The Walt Disney Television Italia,
Vodafone. Roma, Edizione primavera 2005.
(19) - Censis, Rapporto sull'uso dei media da parte dei minori,
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Roma, 2002b.
(20) - Sabbadini L., Bambini, mass media e nuove tecnologie, in
Cittadini in crescita, 3/03, Atti della Conferenza nazionale
sull'infanzia e l'adolescenza, Collodi, 18-20 novembre 2002,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto degli
Innocenti, Centro nazionale di documentazione e analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 2003.
(21) - Istat, Le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli
individui, Famiglia e Società, 27 dicembre 2005.
(22) - Salvioli G.P., Media e adolescenti, Relazione presentata al
Seminario di studio "Tv e minori: medici e psicologi a confronto",
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e
Minori, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, 23 settembre
2005.
(23) - Censis, 39° Rapporto sulla situazione sociale del Paese
2005, Franco Angeli, Roma, 2005. A conferma di tale dato si
confrontino i risultati dell'indagine multiscopo Istat (2005), già
citata. Questi mostrano come le famiglie con capofamiglia con
licenza elementare o nessun titolo presentino un livello di
possesso di beni tecnologici più basso di quello presentato dalle
famiglie con capofamiglia laureato. Significativo è però rilevare
che, rispetto a queste ultime, le famiglie con capofamiglia con
licenza elementare o nessun titolo possiedono, in misura maggiore,
l'apparecchio televisivo. Ciò evidenzia come in Italia il digital
divide sia un fenomeno a tutt'oggi presente che sostanzialmente
riflette la distribuzione dei gradi di istruzione mostrata dagli
utenti dei media.
(24) - Morcellini M., La Tv fa bene ai bambini, Meltemi, Roma 2000.
Perdita di appeal che è anche da attribuire ai profondi cambiamenti
che investono l'età adolescenziale, caratterizzata, tra l'altro, da
un'alta "mobilità intersistemica" che porterebbe il soggetto a
orientarsi verso appartenenze diverse, per esempio investendo
energie e tempo nel sistema dei pari, al di fuori dell'ambiente
domestico (Montanari, 1999). In età adolescenziale peraltro
cambiano sensibilmente gli atteggiamenti nei confronti della
televisione; tale cambiamento appare riflettere l'acquisizione - da
parte dell'adolescente - di una maggiore consapevolezza, capacità
di selezione e di lettura critica dei testi televisivi. Ciò sembra
suggerire che al di sotto di questa fascia di età gli effetti della
Tv possano assumere una portata superiore, considerazione di cui
gli organi di vigilanza dovrebbero tener conto nel lavoro di
analisi e valutazione dei filmati. Bisogna comunque considerare
che, secondo quanto emerge dalle indagini realizzate annualmente
dalla Società Italiana di Pediatria su scala nazionale, il "consumo
televisivo" da parte dei minori di età compresa tra i 12 e i 14
anni sta continuando ad aumentare (Saggese, 2006). Secondo queste
rilevazioni la percentuale di minori di questa età che guarda più
di tre ore di Tv al giorno è salita dal 19% del 1997 al 31% del
2005. Parallelamente sembra scesa la percentuale di chi guarda la
Tv meno di un'ora al giorno, passando dal 25% del 1997 al 13% nel
2005.
(25) - McQuail D., 1983, trad. it., Sociologia dei media, il
Mulino, Bologna 1996.
(26) - La trasmissione digitale presenta una superiore qualità dei
suoni e delle immagini; inoltre consente l'accesso a una serie di
servizi di tipo interattivo.
(27) - Per esempio la distribuzione dei contenuti audiovisivi agli
utenti può avvenire tramite le piattaforme: terrestre (fisso e in
mobilità), cavo e fibra ottica, rete di telecomunicazione (rame e
tecnologie xdsl), satellitare.
(28) - Quarta Relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al
Comitato delle Regioni in applicazione della Direttiva 89/552/cee
"Televisione senza frontiere", com (2002) 778 definitivo.
(29) - Si rammenta incidentalmente che, a livello mondiale, la
tutela dell'infanzia è anche contemplata nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, proclamata dalla Assemblea delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. In tale Dichiarazione, comunque,
non si affronta direttamente il tema dei mass media e si afferma
che il fanciullo debba essere educato «in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di
solidarietà». Da menzionare inoltre la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, approvata nel 1924 dalla Società delle Nazioni, che
elencava, se pur sommariamente, alcuni fondamentali diritti dei
minori. Il 20 novembre 1959 l'Assemblea generale adottò una nuova
Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Tali Dichiarazioni di
principio consentirono di creare quell'humus nel quale affondano le
radici le Convenzioni (tra le quali, appunto, la Convenzione onu
sui Diritti del fanciullo del 1989), stipulate tra Stati che,
diversamente dalle Dichiarazioni, assumono valore di norme
giuridiche vincolanti.
(30) - Medesimo principio è ribadito dell'art. 24, par. 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e nel preambolo e nell'art. 1 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta
a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia con
legge 20 marzo 2003, n. 77. Si tenga altresì presente che, ai sensi
dell'art. 1-3 del Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, la tutela dei
diritti dei minori costituisce uno degli obiettivi dell'Unione
europea.
(31) - Il dispositivo V-chip non sembra tecnicamente realizzabile
in Europa; inoltre, a fronte del graduale passaggio dalla tecnica
di trasmissione analogica a quella digitale, tale dispositivo sta
diventando obsoleto in quanto la tecnologia digitale consente
l'utilizzo di sistemi di filtraggio e di blocco dei programmi non
desiderati molto più affidabili (Terza Relazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale riguardante l'attuazione della Direttiva 89/552/cee "tsf",
com/2001/00009 definitivo, pubblicata a fine anno 2000). Si tenga
presente che la Commissione europea ha indicato il 2012 quale data
di cessazione definitiva (switch off) delle trasmissioni televisive
terrestri in tecnica analogica e, quindi, di passaggio a quelle in
tecnica digitale.
(32) - Si rammenta che lo strumento giuridico rappresentato dalla
direttiva «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi» (art. 249,
co. 3 del Trattato ce).
(33) - In questo caso non si usa l'espressione gravemente e non
vengono indicati particolari tipi di contenuti.
(34) - Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
che modifica la Direttiva 89/552/cee del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisiva, Bruxelles, 13 dicembre 2005,
com (2005) 646 definitivo.
(35) - Quali il video on demand che, a differenza dei servizi
lineari, fornisce programmi nel momento scelto dall'utente.
(36) - Com (96) 483 definitivo.
(37) - Si ricorda che il riferimento alla fascia oraria di
trasmissione è anche contenuto nella Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989,
ratificata in Italia con legge 5 Ottobre 1991, n. 327 che, tra
l'altro stabilisce che «gli elementi dei servizi di programmi che
sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e
morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere
trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato
l'orario di trasmissione e di ricezione» (art. 7).
(38) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti del watershed
applicati in Gran Bretagna, Germania e Svezia (Aroldi, 2003;
2006a).
(39) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti della segnaletica
applicati in Francia e Olanda (Aroldi, 2003; 2006). Sempre più
urgente è in tal senso l'attivazione di un processo di riflessione
sui criteri di classificazione, anche al fine di addivenire - nello
stesso ambito comunitario - a un sistema comune di simboli
descrittivi che aiuti i telespettatori a valutare i contenuti dei
programmi (cfr. la Quarta relazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo in applicazione alla Direttiva 89/552/cee
"Televisione senza frontiere", com (2002) 778 definitivo del 6
gennaio 2003 e il Secondo Rapporto di valutazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento Europeo relativo all'applicazione
della Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998
riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, com
(2003) 776 definitivo del 12 dicembre 2003). Con specifico
riferimento alla realtà italiana, degno di attenzione è il
documento, approvato nella seduta del 13 dicembre 2005 dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che
propone, alle emittenti televisive, alcune indicazioni orientative
riguardanti la segnaletica e gli avvertimenti da applicare ai
programmi televisivi, ai fini della tutela dei minori.
(40) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti del watershed e
della segnaletica applicati in Spagna, Finlandia, Irlanda,
Portogallo (Aroldi, 2003; 2006). Anche in Italia, con la
stipulazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori
sottoscritto il 29 novembre 2002 e con il suo recepimento
all'interno della legge n. 112/04, il modello della segnaletica si
è, di fatto, affiancato al modello del watershed, già previsto
dalla normativa nazionale.
(41) - È quanto, per esempio, è accaduto o sta accadendo in
Danimarca, Francia, Svezia, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi
Bassi (Vinke, 2006).
(42) - Secondo rapporto di valutazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della
raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la
protezione dei minori e della dignità umana, com (2003) 776
definitivo; cfr. inoltre: Aroldi, 2003, 2006.
(43) - Per un approfondimento sul quadro normativo italiano in
materia di tutela dei minori nel settore televisivo, si rimanda a
Montanari, in stampa.
(44) - Secondo Fileni (2000) la stessa definizione di personal
computer non appare più render conto dei cambiamenti tecnologici
nel campo della comunicazione informatizzata, ivi comprese quelle
relative alle interconnessioni dello strumento con la rete
telematica. Sembra dunque più consono denominarlo personal
communicator, termine che rispecchia meglio le nuove applicazioni
multimediali del mezzo che stanno avvenendo nell'ambito di tale
processo di convergenza, e che mette in primo piano le sue funzioni
di comunicazione con l'esterno. In quest'ottica, è inoltre
opportuno rammentare le recente introduzione di taluni servizi
digitali di televisione interattiva, peraltro sostenuta in sede di
Commissione europea (Comunicazione della Commissione
sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale
interattiva, del 30 luglio 2004, com (2004) 541). La transizione al
digitale televisivo via etere terrestre, attualmente in corso, sta
infatti offrendo all'utente maggiori possibilità di accesso a
servizi in una prospettiva di interattività. In Italia, tale
transizione dal regime analogico a quello digitale è delineata
dalla legge n. 66/2001 e dalle sue successive
modificazioni.
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