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Ordinanza di archiviazione -
Impugnazione - Limiti - Ricorso per cassazione - Casi di
ammissibilità.
(art. 409, comma 6, C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n.
742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp.
ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich.
inammissib.).
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi
limiti fissati dall'art. 409, sesto comma, C.p.p., che, nel fare
espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art.
127, quinto comma, stesso codice, legittima il ricorso per
cassazione soltanto nei casi in cui le parti non siano state poste
in grado di esercitare le facoltà previste dalla legge e cioè
l'intervento in camera di consiglio (1).
(1) Si tratta di una interpretazione giurisprudenziale pacifica
ed ampiamente consolidata. Inoltre, anche le numerose questioni di
legittimità costituzionale della suddetta disposizione sono state
ripetutamente ritenute manifestamente infondate (cfr. Cass., Sez.
Un., 9 giugno 1995, sent. n. 24; Sez. VI, 20 settembre 1991, sent.
n. 3018 e 26 ottobre 1995, sent. n. 3896).
Provvedimento di archiviazione - Regole poste a garanzia
del contraddittorio - Inosservanza - Ammissibilità del ricorso per
cassazione.
(art. 409, comma 6, C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n.
742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp.
ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o
l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per
travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di
circostanze di fatto già acquisite (1).
In sostanza, poiché il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di
mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio,
non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni
espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione
e neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia
richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della
richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento
anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare
dell'azione penale (2) (3).
(1) La sentenza cita, quali precedenti conformi: C. Cass., Sez.
VI, 23 ottobre 1992, sent. n. 3774 e 26 giugno 1994, sent. n.
2918.
(2) Negli stessi termini, C. Cass., Sez. VI, 28 settembre 1999,
sent. n. 3016.
(3) Ciò comporta - prosegue la sentenza - la immediata
inammissibilità di tutti i profili di ricorso prospettati - nella
specie - dalla difesa del ricorrente, per quanto attinente a
pretesi difetti di valutazione o di motivazione del provvedimento
impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea
valutazione delle tesi della persona offesa esposte negli scritti
difensivi e nell'atto di opposizione, ovvero a violazione di
disposizioni legislative o di interpretazioni giurisprudenziali in
tema di diffamazione, ingiuria a inferiore e deterioramento di cose
mobili militari, e ciò in considerazione del principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato nel comma 1
dell'art. 568 C.p.p.
Provvedimento abnorme - Nozione - Ipotesi
ravvisabili.
(art. 409 C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n.
742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp.
ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).
L'atto può essere considerato "abnorme" soltanto quando esso si
pone, per la sua stranezza o per la singolarità, al di fuori
dell'ordinamento. Tale categoria può dirsi sussistente quando
l'atto sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause
di nullità o di inutilizzabilità, non sia altrimenti impugnabile e
non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista
dall'ordinamento ovvero determini una stasi processuale non
altrimenti superabile.
Archiviazione - Ordinanza del G.I.P. - Ordine al P.M.
per espletamento di nuove indagini - Contestuale fissazione di
nuove udienze di rinvio - Provvedimento abnorme - Ricorso per
Cassazione - Ammissibilità.
(art. 409 C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n.
742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp.
ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).
In materia di archiviazione, va considerata abnorme e quindi
ricorribile per cassazione l'ordinanza del GIP che, all'esito
dell'udienza camerale, fissata sulla opposizione della persona
offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
del P.M., dopo aver ordinato al P.M. l'espletamento di nuove
indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per
l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni del
P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti per sostenere
l'accusa (1).
(1) La sentenza cita, quale precedente conforme: C. Cass.,
SS.UU., 31 maggio 2005, sent. n. 22909.
Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso di
celebrazione dell'udienza ad uno solo dei difensori - Nullità -
Sussistenza - Sanatoria - Quando ricorre.
(art. 178, lett. c), C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp.
ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).
Qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso
della data di celebrazione dell'udienza deve essere dato ad
entrambi; l'omesso avviso ad uno solo dei due dà luogo ad una
nullità di ordine generale, incidendo sull'assistenza dell'imputato
nel processo (art. 178, lett. c), C.p.p.), che si qualifica,
tuttavia, come a regime intermedio, sicché è sanata se non viene
dedotta nel termine stabilito dall'art. 180 C.p.p.
Testimonianza - Generale capacità di testimoniare - Casi
di incompatibilità - Quando sussistono.
(art. 197 C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp.
ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).
L'art. 197 C.p.p., sulla incompatibilità con l'ufficio di
testimone, è norma di stretta interpretazione, in quanto derogativa
del principio della generale capacità di testimoniare, enunciato
dall'art. 196, primo comma, C.p.p. e, quindi, l'incompatibilità con
l'ufficio di testimone non può estendersi oltre i casi
espressamente previsti.
Testimonianza - Persone che hanno assunto
successivamente la qualità di imputati o indagati - Dichiarazioni
rese ai sensi dell'art. 210 C.p.p. - Valutazione delle
dichiarazioni.
(art. 197 C.p.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp.
ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).
Le testimonianze di persone che solo successivamente abbiano
assunto la qualità di imputati o di indagati per il medesimo reato
o in un procedimento connesso possono essere valutate quali
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 C.p.p., a nulla rilevando
la mancata assistenza all'esame di un difensore, in quanto trattasi
di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui
osservanza l'imputato, che ha dedotto con l'impugnazione la
violazione dell'art. 197 C.p.p., non ha interesse (1).
(1) La sentenza cita, come precedente conforme, Cass., Sez. I,
11 aprile 1994, n. 5189.
Peculato militare - Presupposti - Truffa -
Distinzione.
(C.p.m.p., artt. 215 e 234, commi 1 e 2, n. 1)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
433. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. parz.
conf.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla la sentenza impugnata
e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione).
La differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa va
ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente
della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa
documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono
per occultarlo; ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta
fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto
agente di entrare in possesso della provvista, in vista della
successiva condotta appropriativa.
Peculato militare - Presupposti - Possesso o
disponibilità della cosa mobile - Necessità - Truffa aggravata -
Distinzione.
(C.p.m.p., artt. 215 e 234, commi 1 e 2, n. 1)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
433. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. parz.
conf.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla la sentenza impugnata
e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione).
Il reato di peculato presuppone che il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in
essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o
congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico
(disponibilità) sulla cosa mobile altrui, onde il discrimine tra
peculato e truffa (aggravata ex art. 61, n. 9, C.p.) deve essere
individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti
rispetto al conseguimento del potere suddetto, tipica della seconda
e incompatibile col primo, nel quale artifici, raggiri o falsità
tendono necessariamente a un risultato ulteriore e diverso, come,
ad esempio, l'occultamento della commissione dell'illecito ovvero
la realizzazione dei passaggi utili a pervenire, dalla
disponibilità giuridica, all'apprensione materiale della cosa
(1).
(1) In applicazione di tali principi - si legge nella sentenza -
appare palese l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte
militare che, nell'attribuire alla condotta dell'imputato il nomen
iuris del peculato, non ha tenuto presente che, alla stregua della
ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, né il
ricorrente né i suoi complici avevano la disponibilità materiale o
giuridica delle somme che hanno formato oggetto dell'azione
appropriativa e che il possesso del denaro destinato al pagamento
degli emolumenti è stato dagli stessi conseguito soltanto a seguito
degli artifici o raggiri, consistenti nel fare figurare presenze di
personale superiori a quelle reali: soltanto per mezzo di tali
condotte fraudolente, che hanno indotto in errore le autorità
competenti ad autorizzare e ad erogare somme maggiori di quelle
effettivamente occorrenti, l'imputato e i suoi complici hanno
potuto ottenere il possesso del denaro costituito da dette
differenze che sono state oggetto di appropriazione. Deve trarsene
la conseguenza che manca il presupposto obiettivo della condotta di
peculato militare di cui all'art. 215 C.p.m.p., identificabile nel
possesso di denaro o di altra cosa mobile per ragione dell'ufficio
o del servizio, essendo chiaro che nel caso di specie il
conseguimento della disponibilità delle somme oggetto di
appropriazione è stato il risultato degli artifici e raggiri
riconducibili nella figura della truffa militare aggravata di cui
all'art. 234, commi 1 e 2, n, 1, C.p.m.p.
Militari - Appartenenti all'Arma dei carabinieri - Sono
tali. Condotte fraudolente - Pregiudizio patrimoniale -
Riferibilità all'Amministrazione militare - è
tale.
(art. 234 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
423. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.;
imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al
T.M. Napoli per gli incombenti di cui all'art. 10, comma 3, L. n.
46/2006).
Alla stregua della disciplina del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169,
l'Arma dei carabinieri fa parte integrante delle Forze armate dello
Stato, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5 ottobre
2000, n. 297 e il pregiudizio patrimoniale conseguente alle
condotte fraudolente degli appartenenti a detta Arma è riferibile
all'Amministrazione militare.
Giurisdizione - Reato militare - Concorso di militari e
di estranei alle Forze armate - Sussistenza della giurisdizione
militare per i militari.
(art. 234 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n.
423. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.;
imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al
T.M. Napoli per gli incombenti di cui all'art. 10, comma 3, L. n.
46/2006).
Nell'ipotesi in cui nel reato militare concorrano civili insieme
con militari, le sfere di giurisdizione rimangono separate,
nonostante la connessione tra i procedimenti, sicché il giudice
militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la
propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei
concorrenti civili (1).
(1) La sentenza ricorda che le Sezioni Unite Penali della Corte
di cassazione, pronunciandosi in tal senso con sent. n. 18 del 25
ottobre 2005, hanno superato un precedente contrasto di
giurisprudenza insorto nell'ambito della Cassazione stessa.
A tale riguardo, si ricorda che già prima della pronuncia delle
Sezioni Unite l'orientamento della Cassazione era favorevole
all'opinione che il codice di rito vigente avesse modificato
radicalmente la disciplina della connessione tra reati di
competenza del giudice ordinario e reati di competenza del giudice
militare, quasi capovolgendola.
L'art. 264 del codice penale militare di pace (quale risultava a
seguito dell'art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 167) disciplinava,
infatti, il rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
militare (regolato in precedenza dall'art. 49, terzo comma, C.p.p.
del 1930, nel senso che per tutti i reati connessi la competenza
apparteneva al giudice speciale) e fissava per tutti i casi di
connessione determinati in tale articolo la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Innovando questa disciplina, l'art. 13, secondo comma, dell'attuale
codice di procedura penale ha stabilito, invece, che "Fra reati
comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera
soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare ....
In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice
ordinario".
Anche dalla dottrina, la nuova disposizione è stata ritenuta idonea
a regolare interamente la materia, con l'effetto di abrogare, a
norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale,
quella precedente scaturente dall'art. 264 C.p.m.p.
In questo stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza
della Corte di cassazione (Sez. I, 23 novembre 1995, n. 1556; 8
gennaio 1996, n. 24; 15 dicembre 1999, n. 1142).
Come nota la stessa sentenza delle Sezioni Unite, sono, però,
successivamente, emersi nella giurisprudenza della Corte di
cassazione orientamenti diversi, resi espliciti da Sez. I, (C.C.),
21 aprile 2004, n. 1953, che, decidendo su un conflitto negativo
fra giudice ordinario e giudice militare, è pervenuta alla
conclusione che la giurisdizione fosse di pertinenza del giudice
ordinario, nella considerazione che l'art. 264 C.p.m.p. e l'art.
13, secondo comma, C.p.p. "disciplinano fattispecie non del tutto
omogenee".
Ancora più definita, anche per la consistenza degli argomenti
esposti, Sez. I, (C.C.), 20 gennaio 2005, n. 232 secondo cui "il
comma 2 dell'art. 13 non ha affatto abrogato l'art. 264
C.p.m.p.".
Tale nuovo orientamento è stato anche ribadito nella sentenza Sez.
I, (C.C.), 3 marzo 2005, n. 1012 in cui è stato anche osservato che
il problema dell'abrogazione, totale o parziale, dell'art. 264 non
ha decisiva influenza sulla questione nel caso di concorso di
civili e di militari nello stesso delitto militare, per la precisa
ragione che l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione
rispetto a tutti i concorrenti "discende direttamente dall'art.
103, comma 3, della Carta fondamentale"; giudizi definiti dalle
Sezioni Unite privi di base normativa, "dato che il legislatore con
l'art. 13, comma 2, C.p.p. ha esercitato correttamente il proprio
potere, e che non può farsi riferimento al terzo comma dell'art.
103 Cost. per ampliare la giurisdizione del giudice ordinario
superando la previsione della norma processuale, tenuto anche conto
dei limiti in cui il sistema processuale tende a privilegiare la
riunione dei procedimenti e della particolare idoneità del giudice
militare a conoscere dei reati militari".
Dai lavori preparatori del codice, osservano ancora le Sezioni
Unite, emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di abrogare
l'art. 264 C.p.m.p. e la convinzione di averne determinato
l'abrogazione, dal momento che con l'art. 13, secondo comma, C.p.p.
si era provveduto a regolare l'intera materia. Significativa sotto
questo aspetto è la vicenda dell'art. 210 delle norme di attuazione
del codice di rito, nonché il tenore della rubrica dell'art. 13
("Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e
speciali"), la sua collocazione e il contenuto dei suoi due commi,
"che fanno emergere una simmetria con l'art. 49 C.p.p. del 1930,
sostituito dall'art. 264 C.p.m.p., per la parte relativa alla
connessione fra procedimenti di competenza del giudice militare e
procedimenti di competenza del giudice
ordinario". |