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Acque -
Tutela dall'inquinamento - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs n.
152 del 2006 - Allevamenti zootecnici - Reflui - Natura di reflui
industriali - Assimilabilità alle acque reflue domestiche -
Condizioni.
(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 101)
Sez. 3, sent. n. 33896 del 9 giugno 2006 ud. (dep. 9/10/2006).
(Parz. Diff.) (Rigetta, Gip Trib. Viterbo, 11 Febbraio
2005).
In tema di reflui provenienti da un insediamento zootecnico,
anche dopo la entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la applicabilità del regime giuridico
stabilito per le acque domestiche in considerazione del limitato
impatto ambientale, è subordinata al dato che l'allevamento si
svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa
sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico
inquinante delle deiezioni, dovendosi diversamente ribadire la
natura di reflui industriali.
Armi - Materie esplodenti - Nozione di
cui all'art. 678 cod. pen. - Differenza con esplosivi - Requisito
della micidialità - Materiali pirici - Configurabilità della
violazione di cui all'art. 10 Legge n. 497 del 1974 -
Condizioni.
(Cod. Pen., art. 678; legge 14 ottobre 1974, n. 497 art. 10)
Sez. 1, sent. n. 38064 del 6 novembre 2006 ud. (dep.
20/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Taranto, 19 dicembre
2005).
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art.
678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità
micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di
fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno
invece annoverate nella categoria degli "esplosivi" - la cui
illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui
all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze
caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro
micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante
effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti
eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali
pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo
di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere
applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di
esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della
micidialità.
Bellezze naturali (protezione delle) -
Aree protette - Installazione di insegne pubblicitarie - Reato di
cui all'art. 30 legge n. 394 del 1991 - Configurabilità -
Fondamento.
(Legge 6 dicembre 1991 n. 394 artt. 6, 11 e 30; D. Lgs. 12 gennaio
2004 n. 42)
Sez. 3, sent. n. 34415 del 11 luglio 2006 ud. (dep.
13/10/2006). (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 20 giugno
2005).
La installazione di una insegna pubblicitaria in un area
protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 configura, in
difetto dell'autorizzazione dell'Ente parco, il reato di cui
all'art. 30 della citata legge n. 394, diversamente da quanto
previsto dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42
(cosiddetto codice Urbani) per la installazione, in assenza di
autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del
vincolo, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in
relazione alle quali si configura un semplice illecito
amministrativo, attesa la piena autonomia, rispetto a quella
paesaggistica, della normativa sulle aree protette, che non ha per
oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei
valori ambientali complessivi dell'ecosistema.
Circolazione stradale (nuovo codice) -
Regolamento di esecuzione e di attuazione - Norme di comportamento
- Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Soltanto
attraverso l'uso dell'etilometro - Necessità - Esclusione -
Attraverso altri mezzi - Possibilità.
(Cod. strada art. 186; D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 art.
379)
Sez. 4, sent. n. 38438 del 27 giugno 2006 ud. (dep.
22/11/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Giud.pace Almenno San
Salvatore, 10 Novembre 2005).
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere
provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente
attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379
del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada
(cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero
convincimento, non essendo prevista espressamente una "prova
legale", il giudice può desumere lo stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi
elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della
deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può
anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che
del suo convincimento fornisca motivazione logica ed
esauriente.
Indagini preliminari - Arresto in
flagranza - Facoltativo - Circostanze del fatto - Inottemperanza da
parte dello straniero all'ordine di lasciare il Paese - Motivo
addotto.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381, 385, 391; D. Lgs. 25 luglio 1998
n. 286 art. 14 com. 5 n. 3)
Sez. 1, sent. n. 37023 del 26 ottobre 2006 Cc. (dep.
09/11/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Frosinone, 12
settembre 2005).
In tema di arresto facoltativo in flagranza, con riferimento
all'ipotesi di reato relativa all'inottemperanza da parte dello
straniero all'ordine di lasciare il territorio dello Stato, la
circostanza dedotta dal prevenuto circa l'impossibilità di
adempiere all'ordine per mancanza di denaro e di documenti non può
costituire legittima giustificazione. (Sulla base del principio la
Corte ha annullato il provvedimento con il quale il Tribunale non
aveva convalidato l'arresto eseguito ai sensi dell'art. 381 del
codice di rito).
Indagini preliminari - Attività della
polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività - Annotazione
dell'attività relativa ai rilievi dattiloscopici - Acquisibilità
nel fascicolo del PM - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità -
Sussistenza - Redazione contestuale del verbale dei rilievi
dattiloscopici - Obbligatorietà - Esclusione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 354, 357 co. 2, 373 e 442)
Sez. 1, sent. n. 34022 del 6 ottobre 2006 ud. (dep.
11/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari,
20 Dicembre 2005).
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma
secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli
accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373
cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od
inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti
sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo
al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le
caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza
dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di
provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di
tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di
questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto
che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico
ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la
documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati
dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo
e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza
della redazione del verbale dei rilievi).
Lavoro - Prevenzione infortuni - In
genere - Art. 181 D.P.R. n. 547 del 1955 - Ambito di
applicazione.
(D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 art. 181)
Sez. 4, sent. n. 33578 del 10 maggio 2006 ud. (dep.
06/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Venezia, 24 marzo
2005).
In tema di infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art.
181 del D.P.R. n. 547 del 1955 - che riguarda le operazioni di
sollevamento di carichi che possano cadere o subire spostamento e
oscillazioni - attiene ad un reato di pericolo: ne consegue che la
norma deve ritenersi violata anche nel caso in cui il carico, come
nella fattispecie, cada non durante il materiale spostamento da
luogo a luogo, ma successivamente, a causa della sua precaria e
colpevole insufficiente assicurazione.
Prove - Disposizioni generali - Prove
non disciplinate dalla legge - Riprese video eseguite dalla
pubblica via del piazzale di accesso e dell'ingresso di edificio
sede di attività commerciale - Legittimità -
Ragione.
(Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 189 e190)
Sez. 1, sent. n. 37530 del 25 ottobre 2006 Cc. (dep.
14/11/2006). (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Lib.
Napoli, 6 Aprile 2006).
Sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni
dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede
dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia
giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato
all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita
intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio,
nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con
il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla
ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione di misura
cautelare personale)
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Furto - Circostanze aggravanti - Strappo (scippo) - Rapina -
Elementi differenziali.
(Cod. Pen. artt. 624 bis, e 628)
Sez. 2, sent. n. 34206 del 3 ottobre 2006 ud. (dep.
12/10/2006). (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 25
ottobre 2005).
È configurabile il furto con strappo quando la violenza è
immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto
indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della
relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può
derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima,
mentre ricorre la rapina allorché la "res" è particolarmente
aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e
deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza
necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente
vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione
inerente al normale contatto della cosa con essa.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Furto - In genere - Furto in abitazione e furto con strappo - Nuova
formulazione ad opera della legge n. 128 del 2001 - Figura autonoma
di reato rispetto a quella di furto semplice -
Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 624, 624 bis, 625 n. 1; legge 26 marzo 2001 n. 128
art. 2)
Sez. 4, sent. n. 36606 del 19 settembre 2006 ud. (dep.
4/11/2006). (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Asti, 5
Novembre 2002).
Il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (furto in
abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato
rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso
codice e non ipotesi aggravata di quest'ultimo. (Fattispecie
concernente il furto di un'autovettura avvenuto nel cortile
adiacente l'abitazione del proprietario di essa, in relazione alla
quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione
delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta
circostanza aggravante del furto in abitazione, annullando la
sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento
sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo (materiale) - Silenzio
serbato sullo stato di insolvenza al momento di assunzione
dell'obbligazione - Rilevanza - Condizioni.
(Cod. Pen. art. 641)
Sez. 2, sent. n. 34192 del 11 luglio 2006 ud. (dep.
12/10/2006). (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 9
dicembre 2005).
Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta,
la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato
di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo
quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la
dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi
criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non
preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell'occasione,
la Corte ha chiarito che la prova di quest'ultima può essere
desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal
contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può
acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello
stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del
contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte
agli obblighi conseguenti).
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Rapina - In genere - Elementi costitutivi - Minaccia - Nozione -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 628)
Sez. 7, Ordinanza n. 35619 del 12 luglio 2006 Cc. (dep.
24/10/2006). (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Torino, 17
Ottobre 2005).
Per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 cod. pen.),
ad integrare l'elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi
comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad
incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno
ingiusto.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto correttamente configurato il reato di rapina in un caso
in cui gli agenti, allo scopo di impossessarsi del danaro custodito
in un ufficio postale, vi si erano introdotti sfondando un
lucernaio e calandosi quindi con irruenza all'interno, sì da
indurre alla fuga, con tale condotta spavalda e dal preciso
significato intimidatorio, gl'impiegati presenti).
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Differenza dalla
ricettazione - Condotta - Elemento oggettivo -
Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 648 e 648 bis)
Sez. 2, sent. n. 36779 del 18 ottobre 2005 Cc. (dep.
7/11/2006). (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Messina, 17 marzo
2005).
Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui
che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che
interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto
mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di
acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro
costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il
mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di
identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del
reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e
oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di
credito italiani e stranieri).
Reati contro la persona - Delitti
contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere -
Atto sessuale - Nozione - Offensività - Pericolo per la libertà di
autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale -
Soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente - Necessità -
Esclusione.
(Cod. Pen. art. 609 bis)
Sez. 3, sent. n. 33464 del 15 giugno 2006 ud. (dep.
05/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 26 novembre
2003).
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis
cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale,
qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché
fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o
comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia
finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di
autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale,
non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del
reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del
proprio piacere sessuale.
Reati contro la persona - Delitti
contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere -
Condotta inequivocabile idonea a ledere la libera
autodeterminazione sessuale della vittima - Tentativo -
Configurabilità - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 56, 609 bis, e 629)
Sez. 3, sent. n. 34128 del 23 maggio 2006 ud. (dep. 12/10/2006).
(Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 7 aprile 2004).
È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale
quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona
offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo
dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti
sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di
autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.
(Nella specie si è ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto
in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e
non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente
la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio
della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora
essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in
atteggiamenti osceni e l'avesse, poi, depositata in luogo
previamente indicato).
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito -
Elemento oggettivo - Promessa di danaro - Sufficienza - Omessa
richiesta o dazione - Irrilevanza - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 56 e 346)
Sez. 6, sent. n. 34440 del 26 giugno 2006 ud. (dep.
13/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 21 Giugno 2004).
Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, è
sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della
promessa di denaro o di altra utilità per la propria attività di
intermediario, mentre è irrilevante che tale corrispettivo non sia
stato più richiesto e versato.
(Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità della
desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista
che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di
danaro - di seguito non più sollecitata né versata - a titolo di
indebito compenso per l'accoglimento di una pratica di
finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito
grazie alla conoscenza di un funzionario regionale)
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione -
In genere - Atto d'ufficio o comportamento oggetto del mercimonio -
Riconducibilità alla competenza o sfera di influenza dell'ufficio
del soggetto agente - Necessità - Conseguenze.
(Cod. Pen. artt. 318, 319 e 319 ter)
Sez. 6, sent. n. 33435 del 4 maggio 2006 ud. (dep. 5/10/2006).
(Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 23 maggio
2005).
Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati
"propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del
fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio
rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio
al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che
siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione
esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il
delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico
ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti
l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non
sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia
destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici
ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è
assolutamente carente di potere funzionale.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione -
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio - Atto
emesso nell'esercizio di potere discrezionale - Ritenuta
legittimità nelle sedi di giurisdizione amministrativa - Incidenza
sulla configurabilità del reato - Esclusione.
(Cod. Pen. art. 319)
Sez. 6, sent. n. 38698 del 26 settembre 2006 ud. (dep.
22/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004).
Ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere
discrezionale del pubblico ufficiale come "atto contrario ai doveri
di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria,
non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti
concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di
legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo
scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle
particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio
amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l'illiceità
penale della condotta.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere -
Abuso di ufficio - Requisiti - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 323)
Sez. 6, sent. n. 35381 del 27 giugno 2006 Cc. (dep.
23/10/2006). (Diff.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 9
febbraio 2006).
Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323
cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia
ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in
quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere
l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base
al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre
una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far
discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla
illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata
esistenza dell'illegittimità della condotta. (Nella fattispecie,
relativa all'attività di ricerca svolta da un medico per conto di
una società privata attraverso l'uso delle strutture ospedaliere ma
senza la previa autorizzazione dell'azienda sanitaria, la Corte ha
ritenuto che il comportamento illegittimo del medico, in quanto
posto in essere in contrasto con la norma regolamentare, abbia
prodotto un ingiusto vantaggio, ma solo nei limiti della
percentuale del compenso che il soggetto avrebbe dovuto versare
all'ente ospedaliero).
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere -
Atto di ufficio - Nozione.
(Cod. Pen. artt. 318, 319, 323 e 328)
Sez. 6, sent. n. 38698 del 26 settembre 2006 ud. (dep.
22/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004).
In tema di delitti contro la P.A., la nozione di "atto di
ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani,
effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del
pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di
amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte,
l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente
materiale o il compimento di atti di diritto privato.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere -
Illecita percezione di contributi rientranti tra le erogazioni
pubbliche di natura assistenziale (reddito minimo di inserimento) -
Configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 316 ter)
Sez. 6, sent. n. 34437 del 12 giugno 2006 ud. (dep.
13/10/2006). (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App.
Catanzaro, 21 Aprile 2005).
È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) nella condotta
dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie
condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere
l'erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il
trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art.
8 D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. "reddito minimo di
inserimento").
Reati contro l'ordine pubblico -
Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Elementi
costitutivi - Organizzazione complessa ed articolata - Necessità -
Esclusione - Associazione con modesto organigramma - Vincolo
continuativo - Necessità - Struttura con predisposizione di mezzi
necessari alla realizzazione dello scopo -
Sufficienza.
(Cod. Pen. art. 416)
Sez. 1, sent. n. 34043 del 22 settembre 2006 Cc. (dep.
11/10/2006). (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 7 aprile
2006).
Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è
sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né
un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli
tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è
però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla
consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio
criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla
realizzazione di un programma criminale duraturo, per la
realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i
mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti.
(Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di
pagamento in danno di società finanziarie).
Sanità pubblica - In genere - Gestione
dei rifiuti - Residui da demolizione edilizia - Natura di materia
prima secondaria - Esclusione - Natura di rifiuti -
Fondamento.
(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 artt. 181 e art. 183)
Sez. 3, sent. n. 33882 del 15 giugno 2006 Cc. (dep.
09/10/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Modena, 24
Maggio 2005).
I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia
conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle
attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in
materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento
delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h)
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.
(Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il
materiale in questione non può neppure essere qualificato quale
materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione
previsto dall'art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del
2006).
Sicurezza
pubblica - Stranieri - Procurato ingresso illecito di stranieri in
Stato estero - Transito temporaneo dello straniero attraverso il
territorio dello Stato - Configurabilità del reato - Durata
dell'ingresso e destinazione finale del trasferimento - Irrilevanza
- Fattispecie: valutazione in sede di convalida di
arresto.
(D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 12)
Sez. 1, sent. n. 34053 del 6 ottobre 2006 Cc. (dep.
11/10/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Gip Trib. Tolmezzo, 28
novembre 2005).
La disposizione di cui all'art. 12 comma primo D.Lgs. n. 286 del
1998, che criminalizza le condotte di agevolazione dirette a
procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un Paese confinante,
del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza
permanente, è reato di pericolo, che si perfeziona per il solo
fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un
altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale
ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello
straniero. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio
l'ordinanza con la quale il giudice non aveva convalidato
l'arresto, senza correttamente valutare il fumus commissi delicti
alla luce del citato principio).
Stupefacenti -
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti - Locali ove
si svolge l'attività criminosa - Legittimità -
Condizioni.
(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 79; Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
321)
Sez. 4, sent. n. 37993 del 21 giugno 2006 Cc. (dep.
20/11/2006). (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Prato, 30
dicembre 2005).
Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 79 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 (agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope) è legittimo il sequestro preventivo dei locali ove si
svolge l'attività criminosa a condizione che emerga dalla
motivazione del provvedimento cautelare il presupposto relativo
all'utilizzazione non episodica o occasionale dei locali medesimi,
bensì abituale e protratta nel tempo. |