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1.
Premessa
Discutere di tutela delle minoranze rappresenta una delle
questioni più significative del programma globale relativo alla
protezione dei diritti umani, nell'ottica dell'importanza assunta
dalla diversità, indispensabile substrato di ogni società
effettivamente democratica e pluralista.
Le minoranze, oggetto della presente trattazione, sono date da quei
gruppi di persone che si contraddistinguono per la peculiarità e la
diversità della loro etnia, lingua, religione, cultura rispetto a
quelle proprie della comunità di appartenenza.
La consapevolezza della giustizia di un riconoscimento agli
individui facenti parte di gruppi minoritari, delle libertà e dei
diritti fondamentali, si colloca, in un rapporto da species a
genus, nell'ambito delle rivendicazioni, avanzate in tutti i tempi
e in tutti gli ambienti sociali, dei diritti umani.
L'interesse per la tutela internazionale dei diritti umani si è
notevolmente accresciuto negli ultimi anni per le tristi vicende
che hanno coinvolto diverse aree del mondo e per una maggiore
sensibilizzazione al problema che queste hanno determinato nelle
grandi organizzazioni internazionali, negli Stati membri e, più in
generale, nell'opinione pubblica. Inizialmente, dopo aver cercato
di definire cosa s'intende per minoranza, concetto non univocamente
inteso, pare opportuno addentrarsi sulle origini della relativa
tutela.
Guardando alle origini della tutela dei gruppi minoritari, la
grande svolta concernente il rispetto dei diritti fondamentali è
ravvisabile, in Occidente, a causa, ed in concomitanza, della
concezione cristiana della vita.
Nello specifico, anche la necessità di tutelare il diritto alla
"diversità" si coglie, compiutamente, nell'evoluzione storica del
diritto di libertà religiosa.
Si farà riferimento, quindi, alle cause da cui è scaturita la
necessità di tutela dei gruppi minoritari ed ai primi tentativi in
proposito, rappresentati, tra gli altri, dal trattato di Passau, di
Hausburg e dall'editto di Nantes.
Peso fondamentale ha avuto, per la questione in esame, la
Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino che l'ha succeduta, da cui si evincono i diritti naturali
dell'individuo e il principio d'uguaglianza di fronte alla legge
come espressione della volontà generale.
Tuttavia, è solo dopo la seconda guerra mondiale che si profila una
vera e propria azione internazionale per la promozione e la tutela
dei diritti umani.
Non bisogna sottovalutare, infatti che, come conseguenza all'orrore
del nazismo, in tale periodo, si posero le basi per la nascita di
quell'umanesimo propugnante la nascita di una società in cui l'uomo
fosse libero dalle prevaricazioni sociali ed economiche.
Ciononostante, la specifica tutela delle minoranze assume, nel
secondo dopoguerra, un rilievo piuttosto modesto e la stessa
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo riporta i termini
del problema ad una mera questione di rispetto dei diritti
individuali.
Col presente lavoro ci si propone, in sostanza, di dimostrare, in
un modo il più possibile esaustivo, che la tendenza alla
costruzione di una società sempre più integrata, all'universalismo
e la predisposizione ad un'omogeneizzazione dei diritti umani, sono
destinate ad assumere una sempre più pregnante centralità correlata
al diritto dei popoli sulla propria identità culturale.
Siffatte ispirazioni dovrebbero portare gli Stati a valorizzare il
patrimonio delle tradizioni storiche, linguistiche e culturali di
cui sono depositari i gruppi minoritari. Il tutto, ovviamente, alla
luce di un significato di giustizia e di ricerca della pace
sociale. Solamente una bassissima percentuale degli Stati del mondo
- attestata intorno al 10% - può considerarsi etnicamente e
culturalmente omogenea.
Il problema posto dalla presenza di minoranze etniche o culturali
all'interno degli Stati ha avuto un diverso andamento ed un'alterna
intensità ed è stato trattato in maniera assai variegata nel corso
della storia.
La tutela delle minoranze è stata oggetto di interesse prima del
diritto internazionale e, solo successivamente, del diritto
interno.
Inizialmente, infatti, si trattava di dover provvedere alla
protezione dei gruppi minoritari, non omogenei al resto della
popolazione di un determinato Stato, dagli atti di prevaricazione
da parte di quello stesso Stato.
Le norme di diritto internazionale, tuttavia, non hanno efficacia
nell'ordinamento interno fin quando non vengono ratificate dallo
Stato e tradotte in leggi statali e, anche se la maggior parte
degli ordinamenti attuali prevede un meccanismo automatico di
traduzione in legge delle norme internazionali, rimane pur sempre
un ampio margine di discrezionalità da parte degli Stati
nell'applicazione delle stesse e nell'adempimento degli obblighi
previsti.
Ciò nondimeno, deve evidenziarsi la tendenza attuale ad
intraprendere un percorso meno formale per cui le norme di diritto
internazionale sulla tutela delle minoranze vengono applicate anche
con la forza, attraverso l'azione del Consiglio di sicurezza (si
pensi, in tal senso, all'intervento della Nato in Kosovo,
giustificato sulla base della predetta argomentazione).
La grande svolta, concernente il rispetto dei diritti fondamentali,
ha inizio in Occidente a causa della concezione cristiana della
vita, secondo cui tutti gli uomini, fratelli in quanto figli di
Dio(1), godono di un'uguaglianza scaturente dal rapporto con Cristo
e, quindi, hanno l'esigenza di realizzarsi in tutta la propria
ampiezza.
La necessità di tutelare il diritto alla "diversità" si coglie,
compiutamente, proprio nell'evoluzione storica del diritto di
libertà religiosa(2).
La necessità di una protezione avente ad oggetto la libertà
religiosa, conseguentemente alle note persecuzioni originate da
motivazioni religiose, ha condotto ad una regolamentazione della
materia con i Trattati di Passau del 1552, di Hausburg del 1555 e
l'Editto di Nantes del 1598, con i quali è stata riconosciuta la
libertà religiosa ai sudditi professanti una fede diversa da quella
stabilita nel territorio dello Stato d'appartenenza. Tra i più
antichi trattati, va annoverato anche quello di Vienna del 1606,
per cui il re d'Ungheria ed il principe di Transilvania
consentivano alla minoranza protestante residente nei territori di
loro giurisdizione di professare la propria religione.
Un esempio di estrinsecazione di tale libertà è rappresentata dalla
capitolazione concertata a Milano il 3 settembre 1639, in occasione
della quale venne affermata la libertà di culto per i cattolici
della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.
Nel 1648, tuttavia, il trattato di Westfalia sancì il principio del
cuius regio, illius et religio, in base al quale i sudditi furono
obbligati a professare la fede del principe e, in caso di
resistenza, l'unica alternativa fu data dall'emigrare verso un
altro territorio in cui il principe avesse la loro fede.
L'esigenza di una tutela delle minoranze religiose si è manifestato
in maniera pregnante quando, per effetto di trasferimenti di
territori tra Stati di diversa religione, per rispettare il
principio suddetto, ci si trovò di fronte alla prospettiva di dover
far cambiare forzosamente religione ai loro abitanti.
Si introdussero, quindi, le prime forme di tutela mediante dei
trattati internazionali, in quanto nessun sovrano dell'epoca
avrebbe consentito ai suoi sudditi di professare liberamente una
religione diversa dalla sua se non per esigenze di politica
estera(3).
Una prima deroga al principio cuius regio, illius et religio risale
al 1660, anno in cui, con il trattato di Oliva, si stabilì il
libero esercizio della religione cattolica da parte dei residenti
nel territorio di Livonia, ceduto dalla Polonia alla Svezia.
Analogamente, il trattato di Nimega del 1678 tra Francia e Olanda
garantì libertà di culto alla minoranza cattolica residente nel
territorio di Maastricht e, ancora, lo stesso principio si
riscontra nell'accordo da Ryswick del 1697, concluso sempre tra
Francia e Olanda per la restituzione di altri territori, i cui
abitanti quindi poterono continuare a professare la propria
fede.
Il trattato di Utrecht del 1713, con cui la Francia cedette
all'Inghilterra l'Acadia e la baia di Hudson, accordò protezione ai
sudditi nella misura in cui non fossero in contrasto con le norme
di garanzia dell'ordine pubblico; il trattato di Parigi del 1763,
il trattato di Breslau del 1742, di Dresda del 1745 e di Varsavia
del 1772 si basarono sulla medesima concezione politica: garantire
la libertà di culto alle popolazioni stabilite sui territori ceduti
a Stati nei quali si professava una diversa religione.
Nel XVII secolo, sulla scorta dell'impronta giusnaturalista,
veniva, quindi, definito il concetto di Nazione e di Stato e si
affermava l'esigenza di una dipendenza comune tra gli uomini per
realizzare la salvezza della vita e del bene comune.
Nel fermento innovativo seguito alla Rivoluzione francese, la
"Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1789,
affermò per la prima volta all'art. 10 che: "nessuno può essere
inquietato per le sue opinioni, nemmeno per quelle religiose,
purché la loro manifestazione non turbi l'ordine stabilito dalla
legge"(4).
Il suddetto principio, estrinsecazione del diritto alla tolleranza,
era correlato strettamente con quanto sancito all'art. 2 della
medesima Dichiarazione, in cui si postulava la nascita della tutela
giuridica dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo, posti
in essere dalle Costituzioni del tempo.
Il primo Atto, a cui si deve l'attribuzione di espliciti diritti ad
una minoranza nazionale, è rappresentato dal Protocollo finale del
Congresso di Vienna del 1815, il quale riconobbe precisi diritti ai
Polacchi, divenuti sudditi della Russia, dell'Austria e della
Prussia. In sostanza, si cercò di garantire al popolo Polacco
un'esistenza nazionale libera da qualsiasi attacco, a prescindere
dal sistema politico a cui erano costretti a sottostare. L'idea di
minoranza nazionale si ravvisa, ancora, nei tempi successivi alla
guerra dei Balcani.
A tal proposito, infatti, si nota che il Congresso di Berlino del
1878, i Trattati per l'indipendenza della Bulgaria, Montenegro,
Serbia, Romania, la Convenzione Internazionale di Costantinopoli
del 1881, si riferiscono, oltre ai sudditi e agli abitanti, anche
alle comunità cristiane, musulmane e alle varie popolazioni.
L'emergere dei violenti sentimenti nazionalisti nel contesto della
I Guerra Mondiale, contribuì alla nascita di associazioni
finalizzate all'occuparsi del problema della nazionalità, tra le
quali, a mo' di esempio, possono citarsi l'Office Des Nationalités
e L'Organisation Centrale pour la paix durable.
La prima Conferenza sull'argomento si svolse nel 1915 a Parigi, e,
nel 1919, sempre ivi, si gettarono le basi per un'approfondita
rielaborazione della complessa questione.
Il problema internazionale concernente le minoranze fu affrontato
nella redazione del Patto della Società delle Nazioni, basato sui
14 punti enunciati dal Presidente americano Wilson il 9 gennaio
1918, e nei Trattati minoritari che stabilirono una
regolamentazione internazionale completata dall'istituzione di
meccanismi di sorveglianza e di controllo.
Nell'ambito della suddetta Conferenza, ruolo fondamentale svolse il
secondo progetto di Wilson, in cui si ebbe l'inserimento di un
articolo che esigeva da tutti i nuovi Stati, come condizione
preliminare al loro riconoscimento internazionale, l'impegno ad
accordare a tutte le minoranze di razza o di nazionalità, nelle
loro giurisdizioni, il medesimo trattamento riconosciuto alla
maggioranza della popolazione.
La novità del progetto proposto dal Presidente statunitense stava
nell'avere, per la prima volta, introdotto un riferimento esplicito
e generale alle minoranze di razza. Questa nuova nozione portò ad
un definitivo abbandono del progetto nella stesura del Patto ed al
suo rinvio ad altri atti. Nonostante l'assenza di riferimenti alle
minoranze nel Patto della Società delle nazioni, tuttavia, è
indiscusso l'importante ruolo svolto dalla Conferenza di Parigi
nell'evoluzione della disciplina.
Alla fine della seconda guerra mondiale ci si guardò indietro con
orrore: lo sterminio degli Ebrei e di altre minoranze come gli
zingari, le esplosioni atomiche costituivano terrificanti
dimostrazioni di un inconcepibile potenziale distruttivo verso
l'umanità.
E fu proprio a partire dalla fine della seconda guerra mondiale che
la struttura del sistema internazionale cambia in maniera
considerevole, con la fondazione, da parte dei quattro Stati
alleati vincitori del conflitto, di un'organizzazione
internazionale permanente con lo scopo di "mantenere la pace e la
sicurezza internazionali", "sviluppare relazioni amichevoli tra gli
Stati", "conseguire la cooperazione internazionale nel campo
economico, sociale, culturale ed umanitario", e "promuovere ed
incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo".
L'anno 1945 rappresenta, pertanto, l'anno di svolta e il punto di
partenza delle attività internazionali per la protezione dei
diritti dell'uomo, in quanto è da tale momento che si profila una
vera e propria azione internazionale per la promozione e la tutela
dell'uomo in quanto tale. In questa prospettiva, la creazione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha introdotto le grandi
novità:
- di un passaggio da una prospettiva frammentaria allo scopo
totalizzante e globale del "rispetto per i diritti dell'uomo e le
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso,
lingua o religione" (art. 1 paragrafo 2);
- dell'inserimento dello scopo globale nell'elenco dei fini
dell'organizzazione, fatto che sottolinea la ricerca di un livello
di protezione comune a tutti gli Stati;
- della creazione di un organo comune al suddetto scopo, la
Commissione per i diritti dell'uomo, nonché l'attribuzione di
funzioni e competenze specifiche nello stesso campo sia
all'Assemblea Generale, sia al Consiglio Economico e Sociale.
Non bisogna sottovalutare, ai fini della presente trattazione che,
sempre dopo il concludersi della seconda Guerra mondiale, come
conseguenza all'orrore e allo sgomento per i misfatti nazisti, si
posero le basi per la nascita di quell'umanesimo che proponeva la
nascita di una società in cui l'uomo fosse libero dalle
prevaricazioni sociali ed economiche(5).
Può, ad ogni modo, affermarsi che la specifica tutela delle
minoranze assume nel secondo dopoguerra un rilievo piuttosto
modesto.
Nello Statuto, infatti, non si fa neanche cenno alle minoranze,
spinti dal timore che, assieme alla proclamazione del diritto di
autodeterminazione e dei diritti individuali, la tutela di
un'entità collettiva ben definita avrebbe condotto a ridisegnare la
mappa di gran parte del pianeta.
Le Nazioni Unite hanno, comunque, da sempre reputato la questione
della tutela dei diritti delle minoranze risolvibile attraverso il
riconoscimento internazionale della categoria più ampia dei diritti
umani, ed a fortiori, del principio di non discriminazione.
Quest'ultimo principio è da intendersi nel senso sia di uguale
trattamento in via generale, sia di trattamento differenziato (per
preservare caratteristiche di base) e di trattamento speciale
transitorio (per ristabilire l'equilibrio compromesso da situazioni
svantaggiose di partenza).
Si passò, quindi, dalla disciplina dettagliata, relativa a caso
per caso, del periodo tra le due guerre, ad una disciplina generale
non direttamente coinvolgente il tema.
Infatti, il sistema "particolare" sviluppatosi in seno alla
Società delle Nazioni, concernente le sole minoranze verso cui gli
Stati assumevano l'obbligo di accordare il trattamento specificato
in determinati atti e di prevenire e risolvere le relative
situazioni di crisi, fu abbandonato dalla nuova Organizzazione
delle Nazioni unite.
I trattati bilaterali, invero, si rivelarono spesso
destabilizzanti, in quanto gli Stati spesso si approfittarono del
loro contenuto per intervenire, a volte con l'invasione, nei Paesi
più deboli.
Emblematica è, in tal senso, l'invasione da parte del regime
nazista della Polonia e della Cecoslovacchia, giustificata sulla
base della protezione dei diritti dei tedeschi presenti in tali
territori.
La Commissione provvide alla redazione della Dichiarazione dei
Diritti umani, documento storico che stabilisce i principi generali
che regolano il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali(6).
Dalla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale, il 10 dicembre
1948, la Dichiarazione ha esercitato una vasta influenza nel mondo
intero ed è stata fonte di ispirazione per costituzioni e leggi
nazionali, nonché per convenzioni relative a diversi diritti
particolari.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, tuttavia, non
prevede nessuna norma specifica per le minoranze, riportando i
termini del problema ad una mera questione di rispetto dei diritti
individuali.
La questione suddetta non venne dimenticata accidentalmente: nella
risoluzione che condusse all'adozione della dichiarazione del 1948,
nella sezione C, si ammetteva la rilevanza della questione, che
tuttavia non aveva potuto trovare spazio nell'ambito della
dichiarazione a causa degli aspetti particolari che il problema era
in grado di assumere in ogni Stato(7).
Uno spazio è stato riservato, invece, al diritto alla tolleranza,
configurato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
del 1948, all'art. 18, in cui si afferma che ogni persona è centro
d'imputazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
religione.
I pilastri fondamentali della Dichiarazione universale del 1948
furono, del resto, i diritti naturali della persona, pur non
essendosi riusciti a svincolare l'individuo dalla sua soggezione
allo Stato ed alla sua appartenenza territoriale.
La Dichiarazione si pone come un ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo
della società, avendo presente i principi in essa enunciati,
promuova il rispetto dei diritti e delle libertà in essa enunciati
per garantirne l'effettivo riconoscimento.
2. I Patti del 1966
Fu necessario attendere sino al 21 dicembre 1965 perché l'ONU
predisponesse la Convenzione internazionale sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione razziale, all'interno della quale era
disciplinata la tutela del diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza, di religione, di opinione e di espressione e codificato
il principio di non discriminazione, assicurando, all'articolo 5,
ai membri di "minoranze etniche", l'uguaglianza di trattamento nel
godimento di diritti civili, politici e culturali.
Gli elementi di maggior interesse per la materia, ad ogni modo, si
ritrovano nella lunga attività preparatoria che ha portato
all'adozione dei Patti per la protezione dei diritti
dell'uomo.
In tale contesto assume particolare rilevanza l'azione condotta
dalla Sottocommissione per la protezione delle minoranze la quale,
già nel 1950, aveva affrontato il problema nello specifico al fine
di consentire all'ONU di adottare misure efficaci.
Il problema veniva poi ripreso dalla Commissione dei diritti
dell'uomo che, alla sua nona sessione del 1953, esaminava le
proposte formulate dall'URSS, dall'Ungheria ed emandate
successivamente dal Cile e dall'Uruguay.
La Commissione adottava, quindi, un progetto di 25 articoli che,
esaminato dalla III Commissione dell'Assemblea, veniva giudicato
soddisfacente, pervenendosi così alla stesura definitiva della
norma che figura all'art. 27.
Il 16 dicembre 1966, furono, dunque, adottati da parte dell'ONU due
Patti per rendere maggiormente vincolante l'osservanza dei diritti
fondamentali dell'uomo da parte degli Stati membri, anche
attraverso l'esercizio del diritto di petizione (ad un Comitato dei
diritti dell'uomo avente carattere sopranazionale), concesso alle
vittime delle violazioni dei diritti umani, e mediante il
riconoscimento del diritto dei gruppi e dei popoli oppressi a
ribellarsi contro i regimi dispotici.
Come disse il Nobel René Cassin, la Dichiarazione stessa era la
pala centrale di un trittico ai cui lati dovevano stare i due Patti
internazionali.
Tuttavia, doveva passare un altro decennio prima che tali Patti
venissero ratificati da un numero sufficiente di Stati per la loro
entrata in vigore. Il Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali è, così, entrato in vigore il 3 gennaio 1976,
mentre il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
nonché il Protocollo facoltativo ad esso connesso, sono divenuti
operativi il 23 marzo 1976.
In ottemperanza alle indicazioni dell'Assemblea Generale,
l'articolo 1 di entrambi i Patti del 1966 sancisce il diritto
all'autodeterminazione dei popoli, in virtù del quale "essi
decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono
liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale",
disponendo incondizionatamente delle loro ricchezze e delle proprie
risorse naturali; di conseguenza tutti gli Stati Parti hanno il
dovere di promuovere l'attuazione e il rispetto di tale
diritto.
Le disposizioni dei Patti ricalcano, in linea generale, i diritti
enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, ma
solo l'articolo 1, comune ad entrambi, proclama inequivocabilmente
un diritto all'autodeterminazione "interna", ossia il diritto alla
scelta delle proprie istituzioni, ed un diritto
all'autodeterminazione "esterna", ossia alla costituzione di uno
Stato indipendente(8).
Ritornando alla rilevante innovazione apportata dalla
Sottocommissione per la prevenzione delle discriminazioni e a
tutela delle minoranze mediante l'art. 27 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici del 1966, è indiscusso che tale
articolo confermi la consapevolezza della necessità di strumenti
normativi ad hoc per un'efficace tutela delle minoranze, essendo
questa la prima volta in cui è stata configurata una disciplina
specifica per le minoranze in un trattato internazionale per i
diritti umani.
L'art. 27, testualmente, recita: "In quegli Stati in cui esistano
minoranze etniche, religiose o linguistiche, agli individui
appartenenti a dette minoranze non potrà essere negato il diritto
di fruire della propria cultura, di professare la propria religione
e di fare uso della propria lingua nell'ambito della comunità
stessa".
Essenzialmente, quindi, l'art. 27 riconosce agli appartenenti alle
minoranze etniche, religiose e linguistiche il diritto di
conservare la propria identità mediante il fruire della propria
religione, cultura e lingua.
Questo articolo rappresenta, tutt'ora, l'unica forma di tutela
esplicita che le Nazioni Unite hanno previsto per le minoranze, ed
è importante evidenziare la sua approvazione all'unanimità dagli
stessi Stati che parecchi anni prima si erano rifiutati di inserire
nella Convenzione contro il genocidio uno specifico articolo che
mettesse al bando il genocidio culturale.
Risulta, a questo punto, necessario un approfondimento del testo
per l'importanza delle situazioni disciplinate da tale articolo e
per comprendere meglio le diatribe dottrinali che vi sono state
intorno il suo contenuto.
Le categorie di minoranza che l'articolo prende in considerazione -
religiosa, etnica e linguistica - coprono con sufficiente
approssimazione le situazioni riscontrabili nella realtà.
Le minoranze etniche, in particolare, sono quelle che, a causa del
forte attaccamento per la propria identità, possono maggiormente
rappresentare un problema per l'unità territoriale degli Stati,
sicché pregnante è stata la necessità di concedere loro alcune
forme di autonomia per poter evitare rischi secessionisti.
Una frase dell'art. 27 che ha sollevato controversie interpretative
è quella che afferma il diritto delle persone facenti parte di
minoranze ad avere una propria vita culturale, in comune con gli
altri membri del gruppo.
Ci si è, cioè, posti il problema se i diritti riconosciuti alle
minoranze abbiano natura collettiva o individuale, e quindi, se i
beneficiari di tali diritti siano gli stessi gruppi minoritari
considerati nella loro totalità o i singoli individui costituenti
questi gruppi.
È, comunque, prevalsa la seconda tesi, in considerazione del fatto
che durante i lavori preparatori del Patto sui diritti civili e
politici, il timore di una possibile costituzione delle minoranze
in contrapposizione all'autorità statale, portò ad evitare
previsioni normative che avrebbero potuto consentire una
contrapposizione tra gruppi minoritari e potere
precostituito.
I diritti enunciati nei Patti, infatti, sono egualmente assicurati
a tutti gli individui, in quanto i singoli articoli si riferiscono
ad "ogni persona" ed a rafforzare il principio dell'uguaglianza nel
godimento dei diritti degli individui provvedono le clausole di non
discriminazione poste sia nel Patto sui diritti civili e politici,
sia nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali.
Agendo, quindi, in sintonia con la ratio dell'intero Patto, si
considerarono come diretti beneficiari dei diritti dell'uomo i
singoli soggetti nella loro individualità, anche se, a causa
dell'espressione "individui appartenenti a minoranze", si deduce
che le misure di tutela debbano avere un carattere collettivo
allorquando si tratti di cultura, lingua, credo religioso, che
sottintendono l'adozione di misure "sovraindividuali"(9).
Va rilevato, inoltre, come destinatari dei Patti siano i cittadini,
gli apolidi e gli stranieri, cioè tutti gli individui sottoposti al
potere di ciascuno Stato.
Sempre con riferimento al testo dell'articolo 27, si è anche
discusso sul significato della frase iniziale: "negli Stati nei
quali esistono minoranze".
Parecchi Stati hanno inteso tale espressione nel senso di
consentire loro una libera valutazione sull'esistenza al loro
interno di gruppi minoritari.
Gran parte della dottrina, invece, rileva che l'esistenza di una
minoranza derivi da circostanze oggettive, e non da un mero
riconoscimento giuridico(10).
Oltre a provvedimenti di carattere negativo, che presuppongono
l'astensione dello Stato dall'agire in un determinato senso, il
principio di non assimilazione delle minoranze si deve interpretare
nel senso di porre a carico dello Stato l'adozione di pratiche
positive che rendano possibile l'esercizio del diritto in
questione.
Gli individui appartenenti a minoranze, cioè, devono essere messi
in condizione di potere esercitare i propri diritti individuali. Il
Protocollo addizionale allegato al Patto prevede, per i soggetti
beneficiari dei diritti, la facoltà di segnalare eventuali
infrazioni commesse dallo Stato ai danni delle minoranze.
A tal proposito va detto che, pur non avendo la Commissione dei
diritti dell'uomo alcun potere giurisdizionale o coercitivo nei
confronti degli Stati il cui comportamento è stato oggetto di
segnalazione, accertamenti del genere hanno un forte peso politico
sia nel contesto attuale di economia globalizzata in cui gli Stati
tendono a "farsi pubblicità", sia nel caso in cui si tratti di
Paesi non industrializzati, in quanto essi vedono subordinata la
concessione di aiuti minoritari al rispetto dei diritti umani.
3. Le Convenzioni internazionali
successive al secondo dopoguerra. Cenni
Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, a
prescindere dalle sporadiche norme inserite in alcuni trattati, la
protezione delle minoranze è stata perseguita per lo più
indirettamente, mediante Convenzioni internazionali finalizzate a
scopi diversi.
Tra le altre, possono ricordarsi:
- la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine
del genocidio che, firmata a New York il 9 dicembre 1948, definiva
il genocidio come qualsiasi attività diretta a distruggere un
gruppo etnico, razziale o religioso e ne stabiliva la relativa
punibilità in base alla legge internazionale;
- la Convenzione sulla protezione e l'integrazione delle
popolazioni aborigene e delle altre popolazioni tribali e
semi-tribali, adottata nel 1957 dalla Conferenza generale
dell'I.L.O., che era volta a favorire l'integrazione delle suddette
popolazioni, prefigurando a carico degli Stati precisi obblighi
specifichi per assicurare le forme di tutela specifiche;
- la Convenzione dell'U.N.E.S.C.O. del 1960 contro la
discriminazione nel campo dell'educazione che riconosce ai gruppi
minoritari il diritto di gestire gli istituti scolastici e di
insegnare la propria lingua;
- la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale - definita, ai fini della Convenzione, ex
art. 1, par. 1, come ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, la discendenza, l'origine
nazionale o etnica che ha lo scopo o l'effetto di annullare o
danneggiare il riconoscimento o l'esercizio dei diritti
fondamentali nella politica, nell'economia, nel sociale, nella
cultura e in qualsiasi altro campo della vita pubblica -, in virtù
della quale gli Stati esplicitamente condannarono ogni forma di
discriminazione razziale, impegnandosi ad attivarsi per eliminare
concretamente ogni disparità ingiustificata;
- la Convenzione del 1973 sull'eliminazione e repressione del
crimine di apartheid, a cui si deve la fine del regime legalizzato
di discriminazione razziale in Africa.
4. La Dichiarazione del 1992 sulle
persone appartenenti a minoranze
La Sottocommissione per la lotta contro le misure
discriminatorie e per la protezione delle minoranze, incaricò il
professore Francesco Capotorti per la redazione di un rapporto
sullo stato delle situazioni alle quali si riferiva l'art. 27 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Secondo lo Studioso, il concetto di non discriminazione va
distinto da quello di protezione delle minoranze: infatti, mentre
il primo implica la garanzia formale dell'uniformità di trattamento
di tutti gli individui, il secondo sottende all'adozione di misure
speciali a favore dei membri delle minoranze al fine di permettere
loro di conservare le proprie caratteristiche.
Sulla base del rapporto presentato dal Capotorti, si è pervenuti,
il 18 dicembre 1992, all'emanazione della Dichiarazione sui diritti
degli individui appartenenti a minoranze, che rappresenta la prima
dichiarazione lapalissiana circa la posizione delle Nazioni Unite
in materia di minoranze.
La vaghezza della formulazione dell'art. 27 e la non omogenea
prassi degli Stati in materia di trattamento delle minoranze hanno,
infatti, dato luogo all'esigenza di colmare le evidenti lacune e la
suddetta Dichiarazione viene considerata un atto di attuazione,
specificazione ed approfondimento dell'art. 27 del patto dei
diritti civili e politici del 1966. Tuttavia, l'aspetto più
interessante della Dichiarazione in oggetto è ravvisabile nel
mutamento di prospettiva, evincibile dal relativo preambolo.
Ivi, infatti, si afferma che la promozione, la tutela e la
realizzazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze
nazionali o etniche, religiose e linguistiche, quale parte
integrante dello sviluppo della società nel suo insieme ed entro un
contesto democratico basato sul primato della legge, contribuiscono
alla stabilità politica e sociale degli Stati nei quali esse vivono
e al rafforzamento dell'amicizia e della collaborazione tra i
popoli e gli Stati. Non ci troviamo più, quindi, nell'ambito della
logica di mera prevenzione e pacificazione dei conflitti, ma in una
nuova prospettiva che considera le minoranze un elemento
indispensabile per lo sviluppo della società in cui vivono. In
questo nuovo ordine di idee, in sostanza, le minoranze non sono
viste come mera presenza da tollerare ma come un fattore di
promuovimento sociale.
A tal proposito, fondamentale punto di riferimento è stato
rappresentato dal progetto jugoslavo (1978) a cui si riconosce di
aver contribuito, anche se non approvato, ad uno scambio di idee
fra gli Stati e di aver costituito un'importante base di
discussione in vista dell'adozione di una Dichiarazione delle NU
che potesse essere universalmente riconosciuta(11).
Il testo a cui la Commissione dei diritti umani giunse, tredici
anni dopo la presentazione del progetto Jugoslavo, riprende
specificatamente i diritti già supportati in precedenti documenti,
sostenendo, all'art. 1, che gli Stati dovrebbero adottare le misure
necessarie per proteggere e promuovere l'identità e l'esistenza
delle minoranze.
In sintonia con il preambolo, esistono disposizioni della
Dichiarazione che forniscono le direttive guida per permettere alle
minoranze di svolgere il ruolo dinamico e propulsivo nello sviluppo
della società.
Più dettagliatamente:
- all'art. 2, si riconosce il diritto delle persone appartenenti a
minoranze di partecipare effettivamente alle decisioni a livello
statale e regionale; di fondare associazioni; di mantenere
pacificamente contatti con i cittadini di altri Stati a cui tali
persone sono legate da vincoli nazionali, religiosi o
linguistici;
- l'art. 3 sottolinea la facoltà delle persone appartenenti alle
minoranze di esercitare i diritti loro attribuiti sia
individualmente che con gli altri membri del gruppo;
- l'art. 4 contempla l'obbligo gravante sugli Stati di adottare
tutte le misure necessarie per consentire ai membri delle minoranze
l'effettivo esercizio dei diritti e della libertà, rimuovendo
ostacoli e creando le condizioni materiali affinché ciò possa
avvenire;
- gli artt. 6 e 7 propugnano la comprensione e la fiducia
reciproca tra gli Stati, richiedendo piani di collaborazione e
assistenza tra gli Stati, da progettarsi con riguardo agli
interessi dei gruppi minoritari;
- l'art. 8 afferma che quanto auspicato nella dichiarazione debba
comunque interpretarsi alla luce dei principi delle Nazioni Unite,
quali la pari sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza
politica degli Stati.
La Dichiarazione in questione risente della tradizionale struttura
Stato-centrica del diritto internazionale, in particolare laddove,
all'art. 8, afferma che niente in essa affermato può essere
interpretato contrariamente ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, quali la pari sovranità, l'integrità territoriale e
l'indipendenza politica degli Stati.
Tuttavia, nel suo complesso, la Dichiarazione evidenzia, seppur
debolmente, il superamento di molti degli ostacoli frapposti dai
confini territoriali degli Stati nazionali alla libertà di
movimento di capitali, merci, servizi, persone.
La generalizzata perdita di poteri da parte degli Stati nazionali
risulta conseguente alle interconnessioni e interdipendenze
naturali ed automatiche, giacché le innovazioni tecnologiche
permettono ai singoli di mettersi in contatto tra loro senza
l'intermediazione degli Stati. In questa mutata prospettiva, il
concetto stesso di minoranza si relativizza ed è tale da poter
giungere al caso estremo in cui tutti i singoli popoli possono
essere considerati minoranze rispetto al resto del mondo.
Il corollario evidente della Dichiarazione tradisce l'interesse
dello Stato che si nasconde dietro quest'attacco di filantropia:
"Nulla in questa dichiarazione può farsi valere come contrario agli
scopi e ai principi delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità,
l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati"
(art. 8).
Tutta questa cautela è dovuta al timore degli Stati di indulgere
alle rivendicazioni separatiste e secessioniste di cui è,
potenzialmente, portatrice ogni minoranza.
Si è, pertanto, ritenuto opportuno delimitarne al massimo
l'operatività attraverso una serie di concessioni che permettano un
dispiego di diritti sufficiente a non determinarne l'estinzione,
senza dover mettere in discussione i propri confini.
La Dichiarazione del 1992, pur rappresentando un passo avanti verso
un regime di miglior tutela, tuttavia, presenta il grosso limite di
essere una raccomandazione, quindi uno strumento meramente
programmatico la cui attuazione è affidata soltanto alla volontà
degli Stati. La forza giuridica che le si riconosce è, infatti,
meramente persuasiva, non essendo previsto alcuno strumento per il
controllo della sua attuazione(12).
Tuttavia, la dichiarazione ONU del 1992 si distacca dalla
tradizionale logica di pacificazione dei conflitti, tipica delle
tutele tradizionali in questo settore del diritto internazionale,
inserendosi, piuttosto, nella situazione di una nuova politica che
considera le minoranze un elemento dinamico indispensabile per lo
sviluppo complessivo delle comunità in cui vivono.
5. Le Conferenze internazionali sui
diritti umani
Per celebrare il ventesimo anniversario della Dichiarazione dei
Diritti umani, l'Assemblea Generale proclamò il 1968 anno
internazionale dei diritti umani e convocò una Conferenza
internazionale sui diritti umani che ebbe luogo a Teheran, dal 22
aprile al 13 maggio 1968.
Furono adottate 29 Risoluzioni ed un Proclama, mentre altre 18
Risoluzioni furono trasmesse ai competenti organi per essere
esaminate.
Scopo della suddetta Conferenza fu quello di riaffermare la volontà
della comunità internazionale di porre termine alla violazione dei
diritti umani e di intraprendere nuove iniziative, sia sul piano
nazionale che internazionale, in tale campo.
A Teheran, è stata, quindi, sottolineata la necessità di adeguarsi
ai principi enunciati nella Dichiarazione universale e di
adoperarsi perché i relativi diritti siano rispettati.
Tra le priorità della comunità nazionale si collocano
l'eliminazione dell'apartheid e di tutte le altre forme di
discriminazione razziale; il problema del colonialismo; il divario
tra i Paesi economicamente sviluppati e quelli in via di sviluppo;
l'analfabetismo; la discriminazione nei confronti delle donne; la
necessità di un'adeguata protezione per la famiglia e il bambini;
il disarmo(13).
Venticinque anni dopo, l'Assemblea Generale convoca un'altra
Conferenza sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno
1993, in cui ricorrente fu il tema della discriminazione: si è
insistito particolarmente sulla considerazione per cui tutti i
diritti devono essere garantiti a tutti indistintamente.
Una tutela speciale è stata prevista per le minoranze, etniche
linguistiche e religiose, e per i popoli indigeni: oltre a non
essere discriminati, essi devono poter liberamente vivere secondo
le loro tradizioni e mantenere le proprietà delle loro terre.
Il tema della tutela dei diritti delle minoranze è stato anche
affrontato nella recente Conferenza mondiale contro il razzismo,
svoltasi a Durban, in Sudafrica, dal 31 agosto all'8 settembre 2001
che ha affrontato temi quali la condanna della schiavitù e di ogni
tipo di discriminazione razziale.
In quest'occasione si è ribadita la necessità di proteggere
l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle
minoranze e si è costatato l'esistenza, in alcuni Stati, di
istituzioni politiche decisamente difformi dalle caratteristiche
pluriculturali, multietniche e plurilinguistiche delle popolazioni
insediate nei relativi territori.
La Conferenza mondiale di Durban, focalizzandosi sulle azioni
concrete idonee a sradicare il razzismo, ha sottolineato il
rilevante ruolo dei mezzi di comunicazione, delle forme di
educazione e della cooperazione tra gli Stati, le organizzazioni
internazionali, le istituzioni finanziarie soprannazionali e le
organizzazioni non governative. Le minoranze etniche a cui si è
fatto esplicito riferimento per il divieto di discriminazione, sono
quelle indigene e quella Rom.
6. Altri strumenti per la tutela delle
minoranze nel contesto delle Nazioni Unite
Nell'ambito delle NU vi sono numerosi organi che si occupano
della problematica e delle procedure idonee a dare attuazione ad
un'effettiva protezione di chi appartiene a gruppi
minoritari.
L'assemblea Generale e la Commissione dei diritti umani hanno
affrontato l'argomento in svariati atti, aventi ad oggetto
specifico le minoranze o relativi, più genericamente a particolari
situazioni esistenti in un Paese.
Il Segretario Generale sottopone annualmente alla Commissione dei
diritti umani il rapporto "Diritti delle persone appartenenti a
minoranze", basato essenzialmente sulle informazioni trasmesse dai
Governi.
Tra gli organi internazionali che si occupano della tutela dei
gruppi minoritari, va annoverata, inoltre, la Sottocommissione per
la prevenzione della discriminazione e la protezione delle
minoranze, i cui studi hanno fondamentale importanza per le
attività internazionali a tutela, e a promozione, delle
minoranze(14).
Una delle principali iniziative della Sottocommissione è
rappresentata dalla creazione, nel 1995, del Gruppo di lavoro sulle
minoranze, il cui mandato contempla l'esame di soluzioni ad
eventuali problemi attinenti alle minoranze, la formulazione di
misure consone alla tutela delle stesse e la revisione delle
strategie di concreta realizzazione di quanto sancito dalla
Dichiarazione.
Il Gruppo di lavoro, quindi, da un lato si configura meccanismo
volto a permettere di approfondire i principi a tutela delle
minoranze, e di trovare soluzioni ai loro problemi; dall'altro
costituisce foro di dialogo per i Governi, le minoranze e gli
specialisti, i quali, venendo posti nella condizione di dibattere
le questioni a loro afferenti, possono confrontarsi e conoscere
esaustivamente le modalità con cui si affrontano i problemi dei
gruppi minoritari.
Sempre affinché i diritti delle minoranze trovino concreta
attuazione, sono stati istituiti dei Comitati con il compito di
vagliare i progressi realizzati dagli Stati contraenti nel
compimento dei loro obblighi. Ai Comitati in questione vengono
presentati dagli Stati dei rapporti periodici, redatti sulla base
di direttrici sulla loro preparazione fornite dagli stessi
Comitati. Una volta terminato l'esame del rapporto, vengono
formulate osservazioni in cui può indicarsi un'eventuale violazione
dei diritti delle minoranze, esortare gli Stati a desistere
dall'infrazione dei diritti in oggetto, sollecitare i Governi ad
adottare disposizioni finalizzate a migliorare la situazione.
I Comitati preposti alla suddetta attività sono:
- il Comitato dei diritti umani, che supervisiona in riferimento
al Patto sui diritti civili e politici;
- il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, che
verifica l'attuazione di quanto sancito nell'omonimo Patto;
- il Comitato per l'eliminazione della discriminazione
razziale,che controlla l'esecuzione degli obblighi sanciti nella
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale;
- il Comitato sui diritti del bambino, che considera l'osservanza
da parte degli Stati di quanto stabilito nella relativa
Convenzione.
È anche da ricordare l'attività dei Relatori e Rappresentanti
speciali, le cui conclusioni e raccomandazioni orientano i governi
interessati e servono per eliminare, o quantomeno mitigare, i
problemi già esistenti.
Nel caso di violazione dei diritti umani, e quindi anche dei
diritti delle minoranze, potrà denunciarsi la lesione ad un gruppo
di lavoro della Sottocommissione per la prevenzione delle
discriminazioni e la protezione delle minoranze, oppure comunicare
la discriminazione al Comitato dei diritti dell'uomo e al Comitato
per l'eliminazione della discriminazione razziale.
Infine, sempre al fine di evitare conflitti conseguenti da tensioni
razziali, etniche o religiose, l'Alto Commissario per i diritti
umani svolge un ruolo di mediatore e il Comitato per l'eliminazione
della discriminazione razziale adotta procedimenti di urgenza per
prevenire e far fronte alle violazioni dei diritti umani.
(*) - Maggiore dei Carabinieri, Comandante di Sezione del Reparto
Corsi della Scuola Ufficiali Carabinieri.
(1) - Bobbio, L'età dei Diritti, Torino, 1990.
(2) - Zanghi, Minoranze etnico - linguistiche di diritto
internazionale, in Enciclopedia giuridica Treccani, XX, Roma,
1990.
(3) - Pizzorusso, La tutela delle minoranze in Europa nell'epoca
contemporanea, in Individuo collettività e Stato, a cura di
Lentini, 1983, Palermo.
(4) - Tamagli, Rivoluzione francese e diritti dell'uomo, alcuni pro
e contro, 1988.
(5) - Maritain, I diritti dell'uomo e la legge naturale, Milano,
1977.
(6) - Cassese, I Diritti dell'Uomo nel mondo contemporaneo, Bari,
2000.
(7) - Capotorti, Il regime delle minoranze nel sistema delle
Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e
politici, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, V,
gennaio-aprile, 1992.
(8) - Ardesi, Dai Diritti Umani ai Diritti dei popoli,
Dialegesthai, Rivista telematica di filosofia, 8 aprile 1999.
(9) - Fois, Autonomie, minoranze, nazionalismi, Unione Europea, in
Comuni d'Europa, V, maggio, 1992.
(10) - Capotorti, Il regime delle minoranze nel sistema delle
Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e
politici, Rivista internazionale di diritto pubblico, vol. 5, n. 1,
1992.
(11) - Capotorti, I diritti dei membri delle minoranze: verso una
dichiarazione delle NU, in Rivista di diritto internazionale,
1981.
(12) - Piergigli, Diritti dell'uomo e diritti delle minoranze nel
contesto internazionale ed europeo: riflessioni su alcuni sviluppi
nella protezione dei diritti linguistici e culturali, in Rassegna
parlamentare, 1996.
(13) - Gallina, La Chiesa Cattolica con le organizzazioni
internazionali per i diritti umani, U.E.C.I.
(14) - Zdzislaw Kedzia, Recenti iniziative dell'Onu in tema di
minoranze, in La tutela giuridica delle minoranze, a cura di
Bartole, Olivetti, Ranson, Pegoraro; Padova,
1998. |