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Danno da
disservizio - Qualità del servizio - Mancato rendimendo del
servizio - Sussistenza.
Il disservizio, in relazione ad attività amministrative
consistenti nella attuazione di pubbliche funzioni, attiene,
comunque, anche alla qualità del servizio e, pertanto, si configura
ogni volta che venga espletato un servizio il cui "rendimento"
appare privo delle sue caratteristiche essenziali di pubblico
interesse. Un danno da disservizio, ravvisabile nel mancato
rendimento del servizio, può derivare da una condotta tenuta con
volontà dolosa, riconoscibile nella reciproca volontaria adesione a
porsi quali autori materiali delle false relazioni, da cui è
scaturita una lunga e complessa procedura burocratica che ha
prodotto un dispendio di energie e risorse con contestuale
pregiudizio economico dell'amministrazione.
Corte conti, sez. giurisd. Piemonte, sent. 12 giugno 2006, n.
138 (c.c. 23 maggio 2006), Pres. Pisana, Est. Gili.
Si legge quanto appresso in sentenza:
"La Procura ha instaurato l'odierno giudizio adducendo, a sostegno
della pretesa risarcitoria, la produzione di un grave danno da
disservizio: profilo di danno che, secondo parte attrice, ricorre
in presenza di "organizzazioni pubbliche con investimenti e costi
di gestione giustificati dalle attese utilità derivanti dai
previsti benefici ritraibili dalla quantità delle risorse
investite". Ad avviso dell'ufficio inquirente, nella specie, il
danno appare "più evidente perché l'attività posta in essere è
stata totalmente inutile e, quindi, assolutamente priva dei
caratteri dell'efficienza, della efficacia, dell'economicità, della
produttività, cioè di quei caratteri che devono contraddistinguere
l'azione della Pubblica Amministrazione".
Preliminarmente, la Sezione osserva che l'ipotesi di danno - da
disservizio - in esame presuppone, secondo un indirizzo
giurisprudenziale consolidato di questa Corte (cfr., in termini,
Sez. giurisd. Umbria, n. 582/1999 del 19.10.1999; Sez. giurisd.
Lombardia n. 990 in data 18.6.2003; Sez. giurisd. Marche n. 18/05
del 16.12.2004; Sezione I Centrale d'Appello n. 186/2005 del
17.5.2005), il mancato conseguimento, ad opera dei dipendenti
pubblici, della legalità, dell'efficienza, dell'economicità e della
produttività dell'azione amministrativa.
In effetti, il disservizio, che è evidente in caso di violazione di
norme penali e, quindi, in caso di illecito esercizio di pubbliche
funzioni, nel momento in cui determina il mancato conseguimento
delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente
erogabili in base alla quantità delle risorse umane ed economiche
investite, consiste - in linea generale - in maggiori e non
giustificati costi imputabili allo spreco di risorse economiche non
utilizzate in base ai canoni - sopra menzionati - che, a seguito
degli interventi legislativi a decorrere dalle leggi n. 142/1990,
n. 241/1990, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni, presiedono la conservazione e corretta gestione dei
mezzi economici dell'azione amministrativa.
Occorre, tuttavia, in linea sistematica, distinguere l'ipotesi
della mancata resa del servizio da quella concernente la qualità
del servizio reso.
Infatti, la mancata attuazione dei fini istituzionali dell'Ente di
appartenenza, in concomitanza con il difettoso adempimento di
compiti, per i quali gli agenti ricevono una retribuzione nonché
uno specifico addestramento, possono determinare un danno per
mancato espletamento di un servizio sotto il profilo, già
rappresentato, dei parametri della legalità, efficienza, efficacia,
economicità, produttività. La mancata resa del sevizio configura di
per sé un danno che si manifesta nei costi generali sopportati
dalla P.A. e nell'alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa
dell'attività lavorativa ed attribuzione dello stipendio e/o di
altri emolumenti (cfr., Sez. giurisd. Piemonte n. 1075/03 del
14/05/2003).
Con riferimento al successivo profilo secondo quanto chiarito in
giurisprudenza (v. sul punto, Sez. giurisd. Umbria. sent. n. 1087
del 1988), il disservizio, in relazione ad attività amministrative
consistenti nella attuazione di pubbliche funzioni, attiene,
comunque, anche alla qualità del servizio e, pertanto, si configura
ogni volta che venga espletato un servizio il cui "rendimento"
appare privo delle sue caratteristiche essenziali di pubblico
interesse.
Le due ipotesi sopra tratteggiate vengono, ad avviso della Sezione,
ad essere accomunate dall'effetto economico determinato dall'evento
lesivo ingiusto prodotto nella sfera patrimoniale del soggetto
danneggiato. Infatti, come nessuno può dubitare dell'esistenza di
un danno per l'Amministrazione in caso di mancata prestazione
dell'attività lavorativa, a seguito dell'alterato equilibrio del
sinallagma a base del rapporto di servizio con l'Amministrazione
(cfr., Sez. giurisd. Toscana, sent. n. 275/1996), così, non può
dubitarsi dell'esistenza di analoghi se non maggiori danni in caso
di prestazioni lavorative rese nell'ambito di esercizio distorto
del servizio, cui non corrisponde la soddisfazione di alcuna
finalità di pubblico interesse. Simili prestazioni,
"qualitativamente non rispondenti" rese nelle predette condizioni,
si inseriscono nel particolare modello organizzativo
dell'amministrazione pubblica, incidendo negativamente sul generale
funzionamento del servizio e sulla sua qualità, creando un indubbio
disservizio.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre verificare se nella
fattispecie, ricorra un'ipotesi di danno da disservizio nei termini
in precedenza delineati in conformità agli indirizzi
giurisprudenziali di questa Corte e, in caso affermativo, se la
corrispondente voce di danno possa essere imputata a tutti i
convenuti, così come richiesto da parte attrice.
La risposta al primo quesito presuppone un'attenta analisi della
vicenda, secondo le risultanze documentali acquisite agli atti,
così da stabilire, al di là del ricorso a mere presunzioni (cfr.,
Sez. giurisd. Umbria, sent. n. 315 del 12 luglio 2001), se sia
stato creato un disservizio e/o una "disutilità" delle prestazioni
svolte dai dipendenti in questione.
Al riguardo, sulla base delle emergenze di causa nonché dei
riscontri desumibili da tutti gli atti - compresi quelli dei
procedimenti penali - versati nell'odierno giudizio, la Sezione
ritiene che possa considerarsi senz'altro acclarato in primo luogo
che, nelle circostanze di tempo e di luogo poste a fondamento della
pretesa di parte attrice, non ebbe a verificarsi alcun incidente
tale da produrre il danneggiamento dell'apparecchiatura militare
GMD serie 282, tant'è che l'apparecchiatura completa dei relativi
accessori è stata rinvenuta in data 22 marzo 2001.
A fronte di un evento di tal fatta, che può definirsi storicamente
e pacificamente accertato, ritiene il Collegio che, in conformità
della domanda dell'Ufficio requirente, sia identificabile un danno
da disservizio, prodotto dal dispendio di energie e risorse con
contestuale pregiudizio economico, scaturente dalla lunga (novembre
1999 - febbraio 2002) e complessa procedura burocratica,
caratterizzata non solo da un provvedimento di definitivo scarico
del GMD n. 282 privo di causa ma, oggettivamente aggravata dal
compimento di atti amministrativi, - adottati sul presupposto non
veridico del danneggiamento - risultati del tutto inutili.
Infatti:
a) dal momento in cui venne rilevata la mancanza di
un'apparecchiatura di tal fatta (mese di giugno 1999), furono
condotte a lungo indagini - dirette a stabilire la sorte
dell'apparecchiatura, indagini le quali non avrebbero ragion di
essere in presenza di un sinistro, immediatamente verificabile,
quanto meno nella sua storicità, (non a caso le "contestate"
relazioni del M. e del P., relative al "sinistro" asseritamente
occorso il 25 agosto 1999 recano le date del 27 e del 28 agosto
1999);
b) dopo oltre due mesi, dalla segnalata scomparsa del GMD, viene
concretizzata e prospettata l'ipotesi del sinistro, in disparte le
perplessità manifestate, nelle occasioni in cui fu interpellato,
dal Caporale M., conducente l'automezzo militare, il quale pur
senza recisamente escludere la possibilità del fatto, non solo si
dichiara all'oscuro delle modalità di collisione ma non è in grado
(v. dichiarazioni rese il 17/5/2001 agli atti) di fornire alcun
dettaglio sulla provocazione del sinistro, circostanza,
quest'ultima, almeno singolare, stante, l'elevato ammontare del
danno (circa lire 60.000.000).
Ritiene, tuttavia, il Collegio, in relazione al secondo quesito
posto poc'anzi, che la disutilità delle risorse impiegate per la
realizzazione dell'azione amministrativa intrapresa e la
conseguente responsabilità amministrativa - contabile a titolo di
danno da disservizio siano imputabili, sia pure con un differente
grado di imputazione dell'elemento psicologico, soltanto ai
convenuti P.A., B.D. e M.L. con conseguente assoluzione, nel senso
in appresso specificato, dei rimanenti convenuti F.M., D.R. L.,
E.A.M. e L. N. dalla domanda attorea.
Infatti, un "servizio desostanziato", vale a dire, privato dei suoi
elementi caratteristici di pubblica utilità, risulta, allo stato,
acclarato soltanto in relazione alle condotte tenute dai suddetti
tre convenuti, per i quali ricorrono i rilievi di cui all'atto
introduttivo del giudizio.
Con riguardo alla posizione del P. e del M., l'affermazione di
responsabilità incontra un solido fondamento nella redazione delle
relazioni di servizio (datate 27 e 28 agosto 1999) sottoscritte,
rispettivamente, dai medesimi - autodefinitisi testi oculari - M. e
P.. Tali scritti, infatti, attestanti un incidente che avrebbe
danneggiato l'apparecchiatura in questione, debbono giudicarsi non
veridici. A prescindere, infatti, dal fortuito ritrovamento ex
post, dell'apparecchio "evidentemente non schiacciato", ad opera di
carro armato, difformemente dalla dinamica rappresentata nelle
relazioni, sia il M. che il P., dopo aver ammesso la falsità
ideologica delle relazioni di servizio, hanno reso, nei
procedimenti penali in cui sono stati coinvolti, dichiarazioni di
tenore tale da non poter attribuire alle stesse altro significato
che quello di una incontrovertibile immutatio veri, tale da
determinare ma senz'altro non giustificare l'avvio di un
procedimento amministrativo per la c.d. messa fuori uso.
Secondo il M., "... verso la fine del giugno 1999 effettuai un
controllo di routine presso il magazzino del reggimento; in quella
circostanza mi avvidi che mancava l'apparecchio radio generatore di
messaggi digitali parte integrante del sistema SAGAT .... informai
di quanto constatato il mio diretto superiore T. Col. P. e, poco
dopo, insieme al P. informai, sempre verbalmente, anche il mio
Comandante di reggimento, Col. B. .... il B. fece effettuare in
modo informale alcune ricerche per cercare di riuscire a rinvenire
l'apparecchio di cui sopra .... questa situazione interlocutoria e
d'attesa andò avanti fino al mese di ottobre 1999 .... nel corso
del mese di ottobre 1999, su iniziativa del B., provvedetti a
firmare la relazione di incidente con data 27 agosto 1999 ...
relazione che mi fu fatta pervenire per il tramite del P. ... io la
firmai sapendo che quanto attestato non era vero ... mi fu fatta
pervenire già compilata in tutte le sue parti ... la necessità di
datarla 27/8/99 è derivata dal fatto che io, a partire dal
settembre '99, me ne ero andato dal reparto per recarmi a
Civitavecchia ... quindi, una data successiva avrebbe reso palese
la falsità di quanto attestato .... una dichiarazione relativa al
falso incidente fu sottoscritta anche dal P. ... l'incidente di cui
alla mia relazione ed alla relazione del P. non si è mai
verificato ed è assolutamente inventato" (cfr. interrogatorio in
data 16.7.2001). Le circostanze - oggetto della dichiarazione del
M. - risultano inconfutabilmente accertate dalle tavole
processuali, al punto che il GUP presso il Tribunale di Vercelli
(cfr. sentenza n. 90/05 agli atti) asserisce che "è sicuro il fatto
che la dichiarazione a firma del Cap. M. in data 27 agosto 1999 è
falsa nella parte in cui riferisce della caduta accidentale del GMD
e del suo successivo schiacciamento da parte del cingolato ... il
dato oggettivo della falsità si ricava dalle fotografie del
macchinario rinvenuto il 22.3.2001, il quale si presenta integro
senza alcun schiacciamento di sorta".
Le dichiarazioni rese dal M., relativamente alla ricostruzione del
falso incidente - presupposto necessario dell'avvio del
procedimento amministrativo di messa fuori uso -, risultano
confermate da quanto a sua volta riferito agli inquirenti dal P.
(cfr. interrogatorio del 27.4.2002). Quest'ultimo, infatti, ha
dichiarato " ... nel giugno 1999 si presentò il Cap. M. per
informarmi che non si trovava un apparecchio generatore di messaggi
digitali .... invitai il M. a fare tutte le ricerche possibili per
il ritrovamento dell'attrezzatura .... riferii tutta la vicenda al
Comandante Col. B. .... non feci alcuna denuncia né all'Autorità
giudiziaria né al Comando ... qualche tempo dopo il M. mi
confermava che il GMD non era stato ancora ritrovato .... il M. mi
fece presente che era stata ventilata l'ipotesi di fare un fuori
uso che naturalmente sarebbe stato mendace .... durante questa
conversazione per la verità non mi dichiarai contrario a questa
soluzione ed, anzi, mi dissi disponibile a prestarmi nel caso in
cui fosse stato necessario .... nell'ottobre 1999 il B. mi disse
chiaramente che l'unica soluzione al problema del GMD era quella di
far dichiarare un fuori uso ... ricevetti il testo di una
dichiarazione recante il mio gruppo firma retrodatata in cui
dichiaravo che a seguito di un incidente un carro aveva schiacciato
il GMD ... preciso che il 25/8/99 (data cui si riferisce la
relazione di servizio) non vi fu alcun schiacciamento del GMD ...
il M. mi disse che il B. aveva avallato la falsa ricostruzione
della vicenda".
Al riguardo, la Sezione osserva che la sentenza di patteggiamento
ex art. 444 c.p.p., pronunciata nei confronti del P., non preclude
al giudice contabile, nell'ambito della propria autonomia di
cognizione, di annettere ai mezzi di prova raccolti nella sede
penale un autonomo rilievo probatorio così da porli a base del
proprio convincimento. In tale ottica, si deve ribadire che le
dichiarazioni confessorie rese da P. e M., autori di relazioni
assolutamente convergenti non consentono di concludere con un
giudizio di veridicità degli atti agli stessi attribuiti. A questo
proposito, peraltro, è principio pacifico ed incontestato che la
confessione resa in sede penale sia valutabile dal giudice
contabile, perlomeno ai sensi dell'art. 2735 cod. civ. (cfr., Corte
dei Conti, Sez. I Appello, 8 aprile 2004, n. 133).
Ne deriva che, dal momento che attraverso simili atti e
comunicazioni, la pubblica funzione è risultata esercitata per
finalità non conformi a quelle che avrebbero dovuto essere
perseguite, la relativa attività amministrativa posta in essere -
che ha costituito il presupposto indefettibile di un dispendioso,
lungo ed inutile iter amministrativo - non può essere imputata
all'Amministrazione, restando a carico dei soggetti che
materialmente l'hanno realizzata.
Ciò rende riconoscibile nella fattispecie, e relativamente ai
convenuti M. e P., in quanto ravvisabile il nesso causale fra le
condotte di questi ultimi ed il danno per cui è causa, un danno da
disservizio ravvisabile nella mancata resa, rectius, come in
precedenza precisato, nel mancato rendimento del servizio, -
derivante da condotta tenuta con volontà dolosa, riconoscibile
nella reciproca volontaria adesione a porsi quali autori materiali
delle false relazioni - così come correlato da parte attrice al
generale principio dell'equilibrio fra prestazioni della P.A. e
quelle dei suoi dipendenti.
Quanto alla posizione del B., rileva la Sezione come, sulla base
delle risultanze di causa, emerga il contributo di quest'ultimo
all'attività dannosa per l'Amministrazione della difesa in quanto
autore di una condotta gravemente colposa ed eziologicamente
rilevante. Preliminarmente, giova precisare come il B., nella sua
qualità di Comandante del reggimento […], rivestisse, all'epoca dei
fatti di causa, una posizione apicale in quanto massima autorità
dell'Ente, titolare di poteri di direzione e vigilanza sull'intera
attività dell'organismo ( v. libro I, decreto interministeriale
Difesa-Tesoro 22/12/1977, istruzioni per l'applicazione del
regolamento delle forze armate). In tale veste, in quanto
Comandante del Reggimento, sul medesimo soggetto può gravare
responsabilità amministrativa in relazione a danni causati
all'Amministrazione per sua colpa o negligenza o, più
specificamente, per l'inosservanza degli obblighi connessi alle
funzioni attribuitegli dal regolamento (cfr., libro II, decreto
interm. citato). Sempre sulla base della disciplina normativa
regolante la materia, segnatamente, le competenze del Comandante
dell'Ente, questi, nell'ambito dell'attività amministrativa
dell'Ente, " ... esercita la sua alta vigilanza sulla gestione
amministrativa dell'ente medesimo " (v. art. 4, D.P.R. n.
1076/1976, regolamento delle Forze Armate, c.d. RAU).
Ciò premesso, la Sezione è consapevole dell'epilogo del giudizio
penale che ha interessato il convenuto in oggetto. L'Autorità
giudiziaria ordinaria, a conclusione del processo di secondo grado,
ha emesso una sentenza di assoluzione "perché il fatto non
costituisce reato", segnatamente, ai sensi dell'art. 530, co. II,
c.p.p. per insufficienza di prova circa il dolo di falso. Tale
fattispecie esula, quindi, dalla previsione dell'art. 652 c.p.p.,
che attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per le
restituzioni ed il risarcimento del danno, soltanto alle sentenze
penali di assoluzione emesse con le formule "il fatto non sussiste,
l'imputato non lo ha commesso, il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima".
Pertanto, i fatti accertati dal giudice penale possono essere
liberamente valutati in sede contabile-amministrativa sia in base
ad elementi di prova autonomi sia in forza di elementi acquisiti
dal giudice penale e versati in atti avanti la Corte dei Conti
(cfr., Sezioni Riunite Corte dei Conti, n. 786 in data 12 giugno
1992), così che il giudice contabile è libero di valutare il fatto
giuridico costituente l'oggetto specifico del processo, vale a
dire, la ricorrenza o meno della responsabilità ove nel fatto siano
configurabili gli elementi generatori di responsabilità
amministrativa (danno, colpa grave, nesso causale). Non può,
infatti, revocarsi in dubbio che ogni fatto, pur avendo una sua
unicità sostanziale circa il suo verificarsi, quale momento storico
della realtà, possa comportare molteplici effetti ed essere, in tal
modo, suscettibile di differenti valutazioni.
In disparte le considerazioni che precedono, tuttavia, la Sezione,
in condivisione della menzionata definitiva sentenza penale, non
ritiene pienamente probante la chiamata in correità proveniente a
carico del B. dalle dichiarazioni rese dal P. e dal M., secondo cui
il Comandante sarebbe l'ideatore e promotore della soluzione della
c.d. messa fuori uso dell'apparecchiatura in esame, e così, il
principale responsabile del danno per cui è causa. Secondo la Corte
d'Appello di Torino, fra l'altro, "... all'esame dei riscontri ex
art. 192.3 c.p.p. non si può procedere se persistono dubbi sulla
credibilità del dichiarante o sull'attendibilità delle sue
dichiarazioni" nonché " ... le dichiarazioni sono, comunque,
materiale probatorio ritualmente acquisito, non sottraibile, come
tale, al libero apprezzamento da parte del giudice", anche se, in
simile contesto, "la verifica deve essere compiuta nel modo più
approfondito e con il massimo senso critico" (v. sentenza 2/12/2005
cit.). Senza rinnovare le richiamate valutazioni del giudice penale
quanto alle conclusioni - di tenore negativo - cui quest'ultimo è
pervenuto all'esito dell'iter logico-argomentativo circa la
credibilità soggettiva dei dichiaranti e circa la credibilità
oggettiva del narrato, con riferimento alla plausibilità della
vicenda, la Sezione osserva, per quanto qui di interesse, come la
presente chiamata in correità appaia carente sotto il profilo del
controllo "estrinseco" che, come noto, deve operarsi in sede di
valutazione della chiamata e che deve essere compiuta attraverso il
ricorso a riscontri - di quanto dichiarato - desumibili aliunde,
vale a dire, attraverso dati univocamente obiettivi e/o deposizioni
testimoniali che, nella specie, mancano.
Se, comunque, sulla base dei riscontri processuali, l'insufficienza
probatoria della chiamata in correità si riverbera negativamente
quanto al riconoscimento inequivoco di una condotta dolosa
ascrivibile al B., la Sezione ravvisa nella condotta di
quest'ultimo gli estremi della colpevole gravità. In effetti, il B.
fin dal mese di giugno 1999 veniva informato della sparizione di un
apparecchio generatore di messaggi digitali. Nonostante simile
circostanza non venisse formalizzata per iscritto né venisse
inoltrata comunicazione alle Autorità giudiziarie, simile evento,
del tutto plausibile secondo la descrizione resa da P. e M. - in
tal caso, non coinvolgenti la responsabilità di alcuno -,
comportava lo svolgimento di indagini, sia pure infruttuose.
Ebbene, già in tale occasione, per quanto è dato sapere, il B. si
astiene dall'adottare provvedimenti di alcun genere, e ciò in
palese violazione dei propri doveri d'ufficio che impongono,
comunque, una tempestiva denuncia (si veda la specifica
disposizione di cui all'art. 1, co. 3, ult. cpv. della legge n.
20/1994).
Nel prosieguo della vicenda, la richiamata evidenza della
menzionata trasgressione degli obblighi di servizio appare molto
chiaramente, ed anche accedendo alla stessa ricostruzione difensiva
della vicenda. In tale prospettiva, infatti, pur concedendo che il
B. non fosse nell'agosto 1999 consapevole che si trattasse dello
stesso GMD, è da considerarsi perlomeno certa l'acquisizione della
notizia del sinistro da parte del Comandante fin dalla fine del
mese di agosto 1999, posto che le relazioni del M. e del P. -
risalenti al 27 ed al 28 agosto 1999 - risultano certamente non
generiche quale la precedente notitia criminis, e sono
specificamente richiamate dal B. in sede di redazione di relazione
tecnico - disciplinare (v. documento prot. n. 1064/48/AM del 23
novembre 1999 a firma B.).
Ciò posto, non appare in discussione, in relazione anche alla
qualificazione professionale dell'interessato, una conclamata
inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nella
fattispecie - ed in presenza di danno di così notevole rilevanza -
e ciò con riferimento all'atteggiamento tenuto dal B. in ordine sia
agli obblighi di servizio che alle regole di condotta disciplinanti
lo svolgimento delle funzioni affidategli. Infatti, non è dato
rinvenire negli atti e documenti di causa traccia alcuna di
attività e/o di iniziative, anche minime, adottate dal Comandante
per tutto il periodo di tempo, circa tre mesi, decorrente dalla
comunicazione del sinistro all'inoltro alla Procura regionale della
Corte dei Conti della denuncia di danno - sottoscritta dal medesimo
responsabile dell'Ente -. Non è superfluo rammentare, tra l'altro,
che tale ultima comunicazione è stata definitivamente giudicata
falsa dalla Corte di Appello di Torino (v. sent. n. 486/2005,
cit.).
Ciò incrementa il rimprovero di trascuratezza, atteso che una
maggiore, rectius, la ordinaria attenzione che simile vicenda
richiedeva, avrebbe consentito al Comandante stesso, che appare del
tutto inattivo per l'arco temporale considerato, di scongiurare il
danno da disservizio che ne è derivato. Al contrario, pur avendo
ricevuto notizia certa, il Comandante contravviene, senza apparente
giustificazione, ai propri doveri, che gli impongono di informare
tempestivamente la Procura della Corte dei Conti del verificarsi di
fatti dannosi (v. art. 2 del regolamento per l'amministrazione e la
contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica).
Di tale grave colpevole ritardo, peraltro, il Comandante appare
consapevole, avendo precisato, nella comunicazione tardivamente
inoltrata all'Autorità requirente contabile, che "la segnalazione
viene fatta solo in questo momento poiché la non riparabilità
dell'apparato è emersa solamente in sede di controllo nell'ambito
degli organi esecutivi logistici della fascia di aderenza". Si
tratta di precisazione che non può assurgere ad alcuna
giustificazione del comportamento omissivo tenuto, dal momento che,
come ovvio, il giudizio di non riparabilità non può condizionare la
tempestività dell'obbligo di denuncia e, tanto meno, sotto il
profilo della prevenibilità del danno, lo svolgimento di indagini
immediate ed accurate che, nella specie, lungi dall'avviare
nell'immediatezza della notizia come gli eventi richiedevano, il B.
demanda alle Commissioni d'inchiesta soltanto a decorrere dal 17
novembre 1999, quando, cioè, i medesimi estensori delle relazioni
non figuravano da tempo neppure più in servizio presso
l'Ente.
In definitiva, i predetti gravi e non giustificati ritardi -
costituenti, peraltro, inosservanza di obblighi connessi alle
funzioni attribuite - si pongono in rapporto di causalità con il
danno da disservizio azionato nel presente giudizio in relazione al
profilo, già detto, della qualità del servizio. Ciò in quanto
simile evidente grave negligenza si inserisce in un contesto
organizzativo caratterizzato dalla combinazione di elementi
economici destinati alla produzione di beni o, comunque, più in
particolare, di utilità dirette a perseguire l'interesse pubblico
generale della collettività amministrata, finalità, ovviamente, non
disgiunte dalla sopportazione di specifici investimenti e di costi
di gestione".
Il danno da disservizio
1. Premessa.
La sentenza in commento propone l'interessante questione della
configurabilità del danno da disservizio, fattispecie considerata
in dottrina ancora "fluida"(1).
In estrema sintesi, il fatto oggetto di giudizio da parte della
sezione giurisdizionale del Piemonte della Corte dei conti, trae
origine dalla sparizione di un bene dell'amministrazione militare
(successivamente rinvenuto in modo fortuito) di consistente valore
economico. In tale caso, i responsabili amministrativi omettevano
dolosamente di riferire l'evento alle autorità giurisdizionali
competenti, affermando falsamente che l'oggetto in questione fosse
stato accidentalmente distrutto in occasione di un'ordinaria
attività di servizio interno. Da qui un'artificiosa inchiesta
amministrativa che si concludeva non rilevando alcuna
responsabilità amministrativa a carico dei preposti agenti
contabili. Nel frattempo il bene, giudicato (falsamente) di non
conveniente riparazione, veniva scaricato dalla contabilità dei
materiali. Solo il successivo fortuito rinvenimento del bene, per
nulla danneggiato, permetteva di ricostruire esattamente gli eventi
e provocava un procedimento penale nei confronti di coloro che
avevano dato luogo alla predetta inchiesta amministrativa. Al di là
delle responsabilità di natura penale, il giudice contabile ha
dovuto analizzare l'aspetto relativo all'impiego (certamente
inutile) di risorse economiche, dovuto alla complessa e lunga
procedura burocratica, costruita su presupposti completamente
falsi. Prima, però, di procedere all'esame della sentenza, è
opportuno svolgere alcune brevi considerazione sui caratterei
essenziali del cosiddetto "danno da disservizio".
_________________
(1) - Cfr.: V. Tenore, Responsabilità amministrativo-contabile del
personale militare, in L'ordinamento militare (a cura di V. Poli -
V. Tenore), II, Milano, Giuffrè, 2006, 855.
2. Il disservizio come mancato conseguimento degli obiettivi
principali dell'azione amministrativa.
Il danno da disservizio costituisce una (relativamente) recente
fattispecie di danno configurata in sede di giudizio contabile al
verificarsi del mancato conseguimento della legalità,
dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della
produttività dell'azione amministrativa, in sostanza un evento
dannoso dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi principali
dell'attività alla quale è preposta la pubblica amministrazione(2).
Si tratta in definitiva di perseguire con il giudizio di
responsabilità amministrativa un'attività totalmente inutile e,
quindi, assolutamente priva dei suddetti caratteri. La
giurisprudenza contabile ha innanzitutto rilevato che il danno da
disservizio si caratterizza per l'inosservanza dei doveri del
pubblico dipendente che appare immediatamente ravvisabile in caso
di violazione di norme penali e, quindi, in caso di illecito
esercizio di pubbliche funzioni. Alla condotta penalmente rilevante
deve accompagnarsi il mancato conseguimento delle utilità previste
nella misura e qualità ordinariamente erogabili in base alla
quantità delle risorse umane ed economiche investite(3). Ciò può
consistere - in linea generale - nei maggiori e non giustificati
costi, imputabili allo spreco di risorse economiche non utilizzate
in base ai canoni - sopra menzionati - di efficienza, economicità e
produttività, i quali, a seguito degli interventi legislativi in
tema di attività amministrativa e di dirigenza pubblica, presiedono
la conservazione e corretta gestione dei mezzi economici
dell'azione amministrativa(4).
In sintesi, il danno da disservizio si realizza, in primo luogo per
la mancata resa del servizio stesso. Infatti, la mancata attuazione
dei fini istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, in
concomitanza con il difettoso adempimento di compiti, per i quali
gli agenti ricevono una retribuzione nonché uno specifico
addestramento, possono determinare un danno per mancato
espletamento di un servizio sotto il profilo, già rappresentato,
dei parametri della legalità, efficienza, efficacia, economicità,
produttività(5). La mancata resa del sevizio configura di per sé un
danno che si manifesta nei costi generali sopportati dalla pubblica
amministrazione e nell'alterazione del rapporto sinallagmatico tra
resa dell'attività lavorativa ed attribuzione dello stipendio e/o
di altri emolumenti.
Il disservizio, in relazione ad attività amministrative consistenti
nella attuazione di pubbliche funzioni, attiene - comunque - anche
alla qualità del servizio e, pertanto, si configura ogni volta che
venga espletato un servizio il cui "rendimento" appare privo delle
sue caratteristiche essenziali di pubblico interesse. In sostanza,
si avrebbe disservizio non solo in caso di mancata resa dello
stesso, ma anche quando il servizio è posto in essere per finalità
completamente (o parzialmente) estranee a quelle di pubblico
interesse, normativamente predefinite, che costituiscono la ragion
d'essere dell'attività dell'articolazione amministrativa preposta
al loro conseguimento.
Le due ipotesi di disservizio sopra tratteggiate vengono ad essere
accomunate dall'effetto economico determinato dall'evento lesivo
ingiusto prodotto nella sfera patrimoniale del soggetto
danneggiato. L'effetto lesivo, d'altra parte, deve essere
opportunamente quantificato e rigorosamente provato perché si abbia
una piena e inconfutabile responsabilità del pubblico dipendente
che con il suo comportamento illecito ha determinato il danno
ipotizzato. D'altra parte, appare evidente come nessuno può
dubitare dell'esistenza di un danno per l'Amministrazione in caso
di mancata prestazione dell'attività lavorativa, a seguito
dell'alterato equilibrio del sinallagma a base del rapporto di
servizio con l'Amministrazione: ad una mancata prestazione di
servizio, corrisponde una controprestazione economica che non
doveva essere corrisposta. A parte questa lampante ipotesi di
danno, non può essere trascurato l'altro profilo di danno, connesso
con il mancato conseguimento della dovuta qualità del servizio.
Anche in questo caso non può dubitarsi dell'esistenza di analoghi,
se non maggiori danni, in caso di prestazioni lavorative rese
nell'ambito di esercizio distorto del servizio, cui non corrisponde
la soddisfazione di alcuna finalità di pubblico interesse. Simili
prestazioni, "qualitativamente non rispondenti" rese nelle predette
condizioni, si inseriscono nel particolare modello organizzativo
dell'amministrazione pubblica, incidendo negativamente sul generale
funzionamento del servizio e sulla sua qualità, creando un indubbio
disservizio. È proprio questo singolare aspetto che la sentenza in
commento ha sviscerato nella sua parte motiva.
_________________ (2) - In dottrina sul danno da
disservizio: S. Gambardella, Riflessioni su alcune nuove figure di
danno elaborate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in www.
amcorteconti.it.
(3) - Cfr.: Corte conti, sez. giurisd. Piemonte, sent. 19 febbraio
1998, n. 83, in Riv. Corte conti, 1998, fasc. 3, 155 (caso
riguardante alcuni militari della Guardia di finanza, i quali, nel
corso di uva verifica tributaria, anziché perseguire l'interesse
pubblico del recupero della presunta violazione, hanno posto in
essere un'attività illecita di concussione). Vedi inoltre: Corte
conti, sez. giurisd. Umbria, sent. 4 marzo 1998, n. 252, in Riv.
Corte conti, 1998, fasc. 3, 187.
(4) - Cfr.: Corte conti, sez. II, sent. 10 aprile 2000, n. 125/A,
in Riv. Corte conti, 2000, fasc. 2, 70; Corte conti, sez. giurisd.,
sent. 16 maggio 2000, n. 648, in Riv. Corte conti, 2000, fasc. 4,
51.
(5) - Cfr.: Corte conti, sez. giurisd. Umbria, sent. 31 luglio
2000, n. 424, in Rass. giur. umbra, 2000, 927.
3. Attività amministrativa inutile e danno da
disservizio.
Nella fattispecie concreta esaminata dalla sezione
giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti sembrano sussistere
tutti gli elementi che caratterizzano il danno da disservizio per
l'esercizio distorto della pubblica funzione. In particolare,
bisogna verificare la presenza di tutti gli elementi caratteristici
della responsabilità amministrativa, cioè il dolo o la colpa grave
dei pubblici dipendenti coinvolti, il loro comportamento illecito,
il danno all'erario e il nesso di causalità tra evento lesivo e
condotta.
In particolare, nella vicenda in questione è evidente il profilo
doloso dell'illecito commesso dai soggetti coinvolti e il loro
comportamento inosservante dei doveri d'ufficio che ha causato
un'attività caratterizzata dal perseguimento di finalità estranee a
quelle istituzionali di pubblico interesse. Quanto questa attività
sia produttiva di danno è il problema principale che viene posto
nella sentenza. In questo senso, appare evidente il dispendio di
energie e risorse, con contestuale pregiudizio economico,
scaturente dalla lunga e complessa procedura burocratica,
caratterizzata non solo da un provvedimento di definitivo scarico
del bene dell'amministrazione militare (falsamente dato per
distrutto), provvedimento indubbiamente privo di causa, ma, anche
oggettivamente aggravata dal compimento di atti amministrativi -
adottati sul presupposto non veridico del danneggiamento sofferto
dal predetto bene - risultati del tutto inutili.
In sostanza, l'attività di accertamento conseguente all'artificiosa
inchiesta amministrativa, con conseguente nomina di un'apposita
commissione e realizzazione di inutili atti amministrativi, ha
concretizzato l'impegno di risorse umane ed economiche, sottratte
alle reali esigenze del servizio istituzionale, le quali - quindi -
non sono state correttamente perseguite e soddisfatte. La
disutilità delle risorse impiegate per la realizzazione dell'azione
amministrativa intrapresa e la conseguente responsabilità
amministrativa - contabile a titolo di danno da disservizio sono
certamente imputabili a chi ha determinato la necessità di
un'inutile inchiesta amministrativa e a chi l'ha materialmente
disposta, ben sapendo di aggravare l'azione amministrativa di una
procedura complessa che non avrebbe dimostrato alcunché. In
definitiva, è stato posto in essere un "servizio desostanziato",
vale a dire, privato dei suoi elementi caratteristici di pubblica
utilità.
Ne deriva che, dal momento che attraverso simili atti e
comunicazioni, la pubblica funzione è risultata esercitata per
finalità non conformi a quelle che avrebbero dovuto essere
perseguite, la relativa attività amministrativa posta in essere -
che ha costituito il presupposto indefettibile di un dispendioso,
lungo ed inutile iter amministrativo - non può essere imputata
all'amministrazione militare, restando completamente a carico dei
soggetti che materialmente l'hanno realizzata.
Ciò rende riconoscibile nella fattispecie, in quanto ravvisabile,
il nesso causale fra le condotte di questi ultimi ed il danno
provocato, un danno da disservizio ravvisabile non tanto nella
mancata resa di un servizio, quanto nel mancato rendimento dello
stesso, derivante da condotta tenuta con volontà dolosa,
riconoscibile nella volontaria adesione degli interessati a porsi
quali autori materiali di false relazioni. Allora, porre in essere
dolosamente un'attività inutile configura certamente una violazione
al generale principio dell'equilibrio fra prestazioni della
pubblica amministrazione e quelle dei suoi dipendenti, con
conseguente dispendio di risorse economiche.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Responsabilità amministrativa - Indebita percezione retribuzione -
Assenza prestazione lavorativa - Diserzione - Sussiste.
La percezione della retribuzione in assenza di una correlata
prestazione lavorativa, che si è concretizzata per l'arbitraria
assenza dal servizio di un militare (diserzione), costituisce una
fattispecie di responsabilità amministrativa e obbliga
l'interessato alla restituzione di quanto indebitamente
ricevuto.
Corte conti, sez. giurisd. Veneto, sent. 25 maggio 2006, n. 526
(c.c. 22 febbraio 2006), Pres. Zambardi, Est. Ferrari
Si legge quanto appresso in sentenza:
"Con nota del 12.5.2004 l'Ufficio Maggiorità e Personale del
Reggimento […] comunicava alla Procura regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto che al Cle
Maggiore VSP B.A., assentatosi arbitrariamente dal servizio nei
periodi 15.2.2002 - 31.3.2002 e 25.1.2003 - 30.4.2003, erano stati
corrisposti emolumenti non dovuti pari a euro 5.079,95.
In ordine al primo periodo di assenza il B. veniva imputato presso
il Tribunale Militare di Padova del reato di diserzione aggravata e
condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 123 del 27.11.2002
divenuta esecutiva il 18.1.2003. Dagli atti di giudizio risulta che
al sig. B. durante l'arbitraria assenza dal servizio è stata
corrisposta la somma di euro 1.287,53.
In ordine al secondo periodo di assenza,dalle risultanze di causa
emerge che il sig. B., rientrato nei ruoli dell'Esercito in quanto
vincitore del 10° corso per l'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente, veniva nuovamente imputato presso il
citato Tribunale Militare per il reato di diserzione aggravata e
condannato con sentenza n. 34 del 22.4.2004 divenuta irrevocabile
l'11.6.2004. Dagli atti di giudizio emerge che al B. durante
l'arbitraria assenza dal servizio è stata corrisposta la somma di
euro 3.792,92. Il comando Reggimento […] provvedeva ad inviare al
convenuto vari atti di costituzione in mora (in data 10 luglio
2003, prot. 1/4203/630; in data 29.8.2003, prot. 1/5404/630) ai
quali, tuttavia, l'interessato non dava riscontro.
Ritenuto che dalla vicenda l'Amministrazione pubblica avesse subito
un danno erariale certo e attuale di euro 5.079,95, la Procura
Regionale formulava nei confronti del sig. B.A. l'invito a dedurre,
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19
nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, della legge n.
639/1996.
Dagli atti di giudizio si rileva che il convenuto non ha presentato
deduzioni né ha chiesto di essere sentito personalmente dal
Pubblico Ministero.
All' udienza del 22 febbraio 2006, non costituito il convenuto,
previa relazione del Magistrato relatore, il sostituto Procuratore
Generale illustrava le ragioni e la pretesa della Procura
confermando i contenuti e le richieste dell'atto di citazione. La
causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La fattispecie all'esame integra tutti gli elementi della
responsabilità amministrativa del convenuto, sussistendo sia un
danno pubblico certo ed attuale, economicamente valutabile, sia un
comportamento doloso osservato dal medesimo, legato da rapporto di
servizio all'amministrazione della Difesa, e sia uno stretto nesso
di causalità tra la condotta tenuta e l'evento dannoso. In
particolare, il Collegio, in ordine alla sussistenza dei
presupposti per far valere la responsabilità del B., attese le
concordanti e numerose fonti di prova, ritiene provata l'esistenza
delle condizioni necessarie per la configurabilità della
responsabilità amministrativa, poiché:
1. l'aver percepito delle retribuzioni in assenza di una correlata
prestazione lavorativa rappresenta un danno per l'Amministrazione
Militare;
2. il convenuto, all'epoca dei fatti, era legato
all'Amministrazione da un rapporto di servizio;
3. esiste un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento
del convenuto essendo il primo immediatamente conseguente alla
condotta antigiuridica del B.;
4. sussiste nel caso di specie il dolo, attesa la volontarietà
consapevole del comportamento produttivo di danno.
Nello specifico, rileva il Collegio che la tesi attorea in ordine
al danno erariale relativo ai periodi di assenza ingiustificata
considerati nel presente giudizio, trova sostegno negli elementi
acquisiti nei richiamati processi penali conclusisi, come ricordato
in parte narrativa, con sentenze di condanna, elementi che
autonomamente valutati in questa sede, inducono a ritenere che la
condotta del B. sia stata dolosamente preordinata alla sottrazione
agli obblighi connessi al servizio militare ed alla percezione di
indebiti compensi non correlati allo svolgimento di alcuna
attività.
Di decisiva rilevanza appare,inoltre, che il convenuto, in nessuna
sede e in nessuna fase né del processo penale né di quello
contabile ha mai contestato l'entità del danno ed i suoi elementi
costitutivi.
Ciò considerato, evidenzia, tuttavia, il Collegio che la causazione
del danno è stata possibile anche per l'inefficiente organizzazione
dell'amministrazione che, rilevata l'ingiustificata assenza del
sig. B., avrebbe dovuto tempestivamente sospendere l'indebita
attribuzione degli emolumenti al medesimo, circostanza che consente
di ritenere plausibile l'esistenza, in aggiunta a quella del
convenuto, di una responsabilità sussidiaria addebitabile ad altri
soggetti.
Quanto alla quantificazione del danno, tenuto conto della richiesta
della Procura e delle determinazioni risultanti dalla relazione del
Comando Reggimento […] del 3.6.2005 contenente, in allegato, i
prospetti dimostrativi delle "competenze da recuperare al B.", il
Collegio ritiene che il pregiudizio sofferto dall'Amministrazione
Militare possa quantificarsi sulla base degli importi degli
emolumenti corrisposti al convenuto nei periodi in riferimento.
Pertanto, in conformità alle risultanze della documentazione
amministrativa ed ai prospetti riepilogativi elaborati
dall'Amministrazione Militare, prodotti in atti e non contestati da
parte convenuta, il danno addebitabile al B. viene quantificato
nella complessiva somma di euro 5.079,95 di cui euro 1.287,53 quali
emolumenti percepiti in relazione al periodo 15.2.2002 - 31.3.2002
ed euro 3.792,92 per emolumenti percepiti nel periodo 25.1.2003 -
30.4.2003.
Sulla base delle suesposte considerazioni, ritenuta l'esistenza di
un danno erariale e la riferibilità dello stesso, sotto il profilo
causale, al comportamento doloso dell'odierno convenuto,osserva il
Collegio che non ricorrendo i presupposti per l'esercizio del
potere riduttivo, il danno erariale imputabile alla condotta
antigiuridica del B. va complessivamente quantificato in euro
5.079,95 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal
30.4.2003 alla data di deposito della sentenza, oltre ad interessi
al tasso legale, dal deposito della presente al soddisfo.
Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, sono
poste a carico del convenuto nella misura determinata in
dispositivo".
Responsabilità contabile - Anticipazioni
per svolgimento missioni - Maneggio di pubblico danaro - Qualifica
di agente contabile - Sussiste.
Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione
si comprendono, tra gli altri, tutti coloro che hanno maneggio
qualsiasi di pubblico danaro e tale deve essere considerato anche
l'impiegato il quale riceva delle anticipazioni per lo svolgimento
di missioni per conto dell'Amministrazione, atteso che il denaro
ricevuto mantiene la propria natura pubblica sino alla liquidazione
definitiva della missione medesima, natura che - peraltro - permane
in modo irreversibile per quella quota di denaro che dovesse
risultare definitivamente eccedente il dovuto a titolo di rimborso
per la missione svolta e che deve essere tempestivamente riversata
all'erario dall'agente che ne ha la detenzione.
Corte conti, sez. giurisd. Sicilia, sent. 2 ottobre 2006, n.
2771 (c.c. 20 giugno 2006), Pres. Topi, Est. Zingale.
Si legge quanto appresso in sentenza:
"Occorre, preliminarmente, precisare come la fattispecie sottoposta
al giudizio di questa Corte debba essere correttamente inquadrata
nell'ambito della responsabilità contabile, quella responsabilità,
cioè, derivante dall'applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 178 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
Infatti sotto la denominazione di agenti contabili
dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri, tutti coloro
che hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono
consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato:
tale deve essere considerato anche l'impiegato il quale riceva
delle anticipazioni per lo svolgimento di missioni per conto
dell'Amministrazione, atteso che il denaro ricevuto mantiene la
propria natura pubblica sino alla liquidazione definitiva della
missione medesima, natura che peraltro permane in modo
irreversibile per quella quota di denaro che dovesse risultare
definitivamente eccedente il dovuto a titolo di rimborso per la
missione svolta e che deve essere tempestivamente riversata
all'erario dall'agente che ne ha la detenzione.
Le mancanze o diminuzione di denaro non sono ammesse a discarico
degli agenti contabili se essi non esibiscono le giustificazioni
stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano
che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per
indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la
conservazione del danaro avuto in consegna.
Nel giudizio di responsabilità contabile connesso a detenzione di
somme ricevute da un soggetto per lo svolgimento di compiti di
ufficio, quindi, provati dal P.M. i fatti costitutivi della
responsabilità contabile, quali il rapporto di servizio,
l'obbligazione di restituzione e l'inadempimento della prestazione
(Corte dei Conti, Sez. I, 17/01/1981, n.5), incombe al contabile
l'onere di provare un legittimo esito delle somme ricevute e
l'obbligo di restituire, in mancanza di tale prova, le somme non
discaricate a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa
(Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 28/11/2000,
n.159)". |