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Disciplina militare di stato -
Perdita del grado per rimozione - Fattispecie di illecito -
Assunzione di sostanze stupefacenti - Violazione dei doveri di
lealtà e correttezza - Sussistenza.
L'assunzione di sostanze stupefacenti, la cui natura giuridica è
quella di illecito amministrativo, ai sensi della legislazione
vigente, per un militare, istituzionalmente preposto alla
repressione del contrabbando e del traffico di stupefacenti, si
pone come comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza
assunti con il giuramento, quindi come illecito disciplinare grave,
sanzionabile con la perdita del grado per rimozione.
Disciplina militare di stato - Sanzione disciplinare -
Valutazione gravità e proporzionalità - Discrezionale apprezzamento
dell'amministrazione - Legittimità.
Il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare (specie
quella più grave) è adeguatamente motivato, allorché individua, con
sufficiente chiarezza, i relativi presupposti di fatto, la
manifesta gravità degli stessi, nonché le ragioni che hanno indotto
l'amministrazione a considerare incompatibili i fatti commessi con
la prosecuzione del rapporto di servizio. La valutazione della
gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della
proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei
fatti contestati, costituisce manifestazione del discrezionale
apprezzamento dell'amministrazione, suscettibile di sindacato di
legittimità solo per macroscopici vizi logici che nella specie non
sussistono.
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 ottobre 2006, n. 5759 (c.c. 27
giugno 2006), Pres. Venturini, Est. Salvatore, S. F. c. Ministero
finanze (conf. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 4 novembre 2004,
n. 12430).
Si legge quanto appresso in sentenza:
"2. Il Collegio osserva che nessuna delle critiche rivolte alla
sentenza appellata è meritevole di favorevole considerazione.
In via prioritaria, va rilevato che, con riferimento al precedente
punto 1.1., lett. b), le critiche incentrate sulle modalità di
trasporto e di apertura del pacco contenente i campioni prelevati e
sul mancato invito alle operazioni successive, che si sono svolte
senza alcun preavviso, per cui non sarebbe da escludere una
contaminazione, ancorché involontaria, degli stessi, nonché quelle
sui criteri da seguire, dal punto di vista scientifico, per
attribuire attendibilità agli esami effettuati presso l'Università
del Sacro Cuore alla luce del parere della Prof. A. L., introducono
per la prima volta in appello profili di censura non sollevati con
il ricorso originario. Esse, pertanto, prima ancora che infondate,
sono inammissibili.
Nel merito, nessuna delle critiche avanzate dall'appellante è tale
da condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal primo
giudice.
Al riguardo, conviene ricordare che le tappe del procedimento
disciplinare, che si è concluso con la perdita del grado per
rimozione, sono analiticamente e dettagliatamente evidenziate nel
provvedimento del Comandante Generale della Guardia di
Finanza.
In esso, infatti - pur dandosi atto della mancanza di prova
dell'addebito circa la detenzione di sostanza stupefacente, essendo
emerso nel corso del procedimento che quella sequestrata non
appartiene a nessuna delle droghe conosciute attualmente in
circolazione - sono esplicitate le ragioni che dimostravano
inequivocabilmente le responsabilità del militare (dichiarazione,
nell'immediatezza del fatto, di fare uso di droga da circa due anni
e di avere acquistato la sostanza sequestrata poco prima da un
certo Emanuele, giunto sul posto a bordo di una "Fiat Tipo" di
colore grigio metallizzato in compagnia di tale Maurizio; referto
della Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli"
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, attestante la
positività all'uso di cocaina e diagnosi in data 25 maggio 2001 del
Centro militare di Medicina Legale di Roma, attestante la
"persistente reattività disforia in soggetto tossicomane
accertato"); sono richiamate dettagliatamente le difese addotte
dall'interessato a propria discolpa (firma dei verbali in stato di
emotività senza leggerne il contenuto; errore materiale della
diagnosi di positività alla cocaina emersa dall'esame di
laboratorio, tenuto conto che gli esami ematici e delle urine sono
risultati negativi; probabile contatto involontario con sostanza
stupefacente, avvenuto nei giorni antecedenti al proprio fermo a
seguito di operazioni di servizio effettuate); sono, infine,
analiticamente indicate le ragioni che impedivano di accogliere le
discolpe predette e che inducevano a concludere nel senso del
mancato possesso da parte dell'inquisito dei "requisiti morali" e
della sua incompatibilità con la permanenza nello status di
appartenente alla Guardia di Finanza, essendo stata provata a suo
carico la piena violazione del giuramento prestato, cui consegue,
ai sensi dell'art. 60 della legge 3 agosto 1954, n. 599, la perdita
del grado per rimozione.
Ad avviso del Comandante Generale, gli addebiti contestati e poi
provati nel corso del procedimento disciplinare, denotano gravi
carenze di qualità morali e di carattere, perché il militare,
assumendo droga, è entrato in netto contrasto con le finalità del
Corpo in cui presta servizio, istituzionalmente preposto alla
repressione di tali traffici ed ha arrecato grave nocumento
all'immagine ed al prestigio della Guardia di Finanza.
Il contenuto del provvedimento impugnato consente, in primo luogo,
di rilevare che tutti i profili di censura muovono dal presupposto,
errato, che la perdita del grado per rimozione sia stata
considerata una conseguenza automatica dell'uso di sostanze
stupefacenti. Al contrario, dalle motivazioni poste a base del
citato provvedimento, ampiamente richiamate, si ricava in modo
evidente che gli elementi di fatto emersi sono stati valutati come
incompatibili con lo status di militare della Guardia di Finanza,
per la decisiva ragione che il comportamento del F[.] ha denotato
gravi carenze di qualità morali e di carattere e si è posto in
palese contrasto con gli obblighi nascenti dal giuramento.
2.1. Passando, poi, all'esame dei singoli rilievi mossi con il
primo motivo di appello, si deve subito osservare che le prime
analisi effettuate nell'immediatezza del fermo amministrativo, vale
a dire quelle svolte in data 24 aprile 2001 presso il Centro
Militare di Medicina Legale di Roma - Cecchignola, contrariamente a
quanto sostenuto dall'appellante, si sono concluse con un giudizio
della CMO non di segno negativo, ma interlocutorio, avendo
diagnosticato uno "stato ansioso disforico di grado moderato in
soggetto con sospetta tossicosi in attesa di ulteriori
accertamenti", con conseguente non idoneità al servizio militare
incondizionato per trenta giorni.
Identico giudizio diagnostico veniva formulato sotto la stessa data
dall'Ambulatorio psichiatrico del Centro suddetto, il quale
consigliava l'analisi del capello.
Pertanto, il successivo giudizio diagnostico espresso dalla
medesima CMO in data 25 maggio 2001, in base al quale - presa
visione del giudizio psichiatrico e dell'analisi del capello
eseguito il 16 maggio 2001 dalla facoltà di Medicina e Chirurgia
del policlinico "A. Gemelli" - è stata riscontrata una persistente
reattività disforia in tossicomane accertato, con conseguente non
idoneità al servizio militare incondizionato per 180 giorni, lungi
dall'essere in contrasto con quello del 24 aprile 2001, costituisce
la semplice prosecuzione degli accertamenti precedenti.
In base alle considerazioni che precedono, è da escludere che nella
specie vi sia stata discordanza tra i vari pareri medico - sanitari
intervenuti e vanno, pertanto, disattesi i rilievi critici di cui
al precedente punto 1.1. lett. a) e b) vuoi perché, non essendo
stata effettuata un'analisi comparativa di differenti esami, non
occorreva il supporto di un'indagine peritale ovvero di un parere
scientifico, vuoi perché tutti gli esami di laboratorio sono stati
effettuati, ovviamente, in presenza dell'interessato.
Né può condurre a diversa conclusione il parere della Commissione
Medica di Seconda Istanza del 23 febbraio 2002, recante un giudizio
di "lieve reattività ansiosa in soggetto senza segni di scompenso
psicopatologico in atto con allegata denegata e non riscontrata
tossicofilia".
Il provvedimento di rimozione per perdita di grado non è stato
emanato in considerazione delle condizioni psico-fisiche
dell'interessato, ma per la violazione dei doveri di lealtà e
correttezza assunti con il giuramento e per carenza delle qualità
morali e di carattere.
In altri termini, come correttamente affermato dal primo giudice,
l'esito della seconda visita medica è assolutamente irrilevante,
posto che causa del provvedimento espulsivo non è lo stato di
salute e l'efficienza del soggetto, da accertarsi mediante
accertamenti strumentali sanitari rigorosi e da apprezzarsi sul
piano medico legale, bensì valutazioni di tipo morale ed
attitudinale che si collocano sul piano della sfera caratteriale
del finanziere.
Altrettanto irrilevante, ai fini della legittimità del
provvedimento impugnato, è la circostanza che la sostanza
sequestrata è risultata non essere "cocaina", atteso che di tale
circostanza dà atto lo stesso provvedimento impugnato, nel quale si
precisa che dell'esito negativo dell'esame di laboratorio si è
avuto conoscenza solo nel corso dell'istruttoria del procedimento
disciplinare. Ciò che dimostra come il provvedimento di rimozione è
stato adottato senza tenere in alcun conto la natura della sostanza
sequestrata, inizialmente qualificata "cocaina".
In realtà, come esplicitamente chiarito nel provvedimento di
rimozione, la responsabilità del F[.] è stata desunta, oltre che
dai risultati delle analisi alle quali il medesimo è stato
sottoposto, anche dalla sua dichiarazione, resa nell'immediatezza
del fatto, di fare uso di cocaina da circa due anni e, quanto alla
sostanza sequestrata (asseritamene "cocaina"), di averla acquistata
poco prima da un certo Emanuele, giunto sul posto a bordo di una
"Fiat Tipo" di colore grigio metallizzato in compagnia di tale
Maurizio.
La tesi, esposta in sede di discolpa e riprodotta nel presente
giudizio, di avere firmato i verbali in parola in stato di
emotività senza leggerne il contenuto, appare, oltre che poco
credibile come sostenuto nel provvedimento impugnato, stante
l'anzianità di servizio (dodici anni) del militare proprio in
attività antidroga, solo un tentativo difensivo, chiaramente
smentito dai fatti.
Va, a questo proposito, rammentato che il ricorrente è stato
sorpreso nella sua autovettura in occasione di un perlustramento da
parte di agenti di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S.
"Anzio - Nettuno", nel corso del quale gli agenti avevano
incrociato una Fiat Tipo di colore grigio metallizzato, targata
[…], con a bordo tre persone, alla cui guida veniva riconosciuto il
sig. M[.] Maurizio, noto pregiudicato da tempo oggetto di indagini
da parte della Squadra Mobile del predetto Commissariato, perché
dedito allo spaccio di stupefacenti del tipo "cocaina" in notevole
quantità. In particolare, secondo quanto emerge dal rapporto del 19
aprile 2001, il F[.] veniva notato durante le ricerche in una delle
stradine sterrate esistenti nella zona del M[.] che, accortosi
della presenza degli agenti della polizia di Stato, era riuscito a
far perdere le proprie tracce.
Ora, se si tiene conto che nella dichiarazione resa dal F[.] si
parla di un certo Emanuele per individuare il venditore della
sostanza sequestrata, giunto sul posto a bordo di un'autovettura
Fiat Tipo di colore grigio metallizzato in compagnia di tale
Maurizio, non sembra possano sorgere dubbi sul fatto che tali
soggetti siano da individuare, rispettivamente, il primo in C[.]
Emanuele, risultato intestatario dell'autovettura Fiat Tipo di
colore grigio metallizzato, e il secondo, nel noto pregiudicato
spacciatore di droga M[.] Maurizio.
Il che conferma la piena attendibilità dell'ammissione sull'uso da
circa due anni della droga, fatta dall'inquisito nell'immediatezza
dei fatti, ammissione che non può essere smentita dal tentativo
successivo di attribuire l'accertata positività, in un primo tempo,
a probabili errori di laboratorio e, in un secondo momento, alla
possibilità di essere entrato in contatto con lo stupefacente per
ragioni di servizio.
Concludendo sul punto, il primo motivo di appello è infondato e va,
pertanto, respinto.
3. Con il secondo motivo di appello la sentenza viene censurata per
erronea, insufficiente e/o inefficiente motivazione circa la
sufficienza del presunto stato di tossicodipendenza per il
provvedimento di rimozione.
La tesi del primo giudice, secondo la quale l'amministrazione non è
tenuta a prendere in esame la possibilità di irrogare una sanzione
meno afflittiva, atteso che, giusta il consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia, è sufficiente che la determinazione
che irroga una sanzione disciplinare (specie quella più grave)
indichi i relativi presupposti di fatto, la manifesta gravità degli
stessi nonché le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a
considerare incompatibili i fatti commessi con la prosecuzione del
rapporto di servizio, viene contestata perché non considera, da un
lato, che il ricorrente non è risultato affetto né da
tossicodipendenza né da tossicofilia (come accertato dalla
Commissione medica di Roma, la quale, in esito agli accertamenti
effettuati agli inizi del 2002, ha riscontrato il F[.] affetto da
"lieve reattività ansiosa in soggetto senza segni di scompenso
psicopatologico in atto con allegata denegata e non riscontrata
tossicofila" lo ha ritenuto idoneo al servizio militare nella
Guardia di Finanza), e, dall'altro lato, che l'assunzione saltuaria
di sostanze stupefacenti non giustifica, di per se, la sanzione
della perdita del grado per rimozione.
L'assunto non può essere condiviso.
In punto di fatto, conviene ricordare che il Comandante Generale
della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per
rimozione, avendo ritenuto che il Maresciallo, con il suo
comportamento, aveva denotato la carenza delle qualità morali e di
carattere ed era venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza
assunti con il giuramento, ponendosi altresì in contrasto con le
finalità istituzionali del Corpo.
In diritto, si deve rilevare che, come ripetutamente affermato
dalla Sezione (cfr., Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; 15 maggio
2003, n. 2624; 30 ottobre 2001, n. 5868; 12 aprile 2001, n. 2259;
31 luglio 2000, n. 3647) e ribadito anche di recente (Sez. IV, 14
ottobre 2005, n. 5682), la valutazione della gravità di un
comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la
sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati,
costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento
dell'amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo
per macroscopici vizi logici che nella specie non sussistono.
Come si è avuto modo di chiarire (cfr. Sez. IV, 31 luglio 2000, n.
3647), che l'assunzione di sostanze stupefacenti sia indice della
gravità del comportamento del militare, si ricava dalla
considerazione che, anche dopo la parziale abrogazione ad opera del
referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309), a mente dell'art. 75 del predetto Testo unico,
l'assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito
amministrativo.
Tanto più grave per un militare della Guardia di Finanza il cui
compito è di contrastare il commercio di sostanze
stupefacenti.
Il sindacato di legittimità sul giudizio operato
dall'Amministrazione militare deve, coerentemente, essere calibrato
sui compiti specifici che questa attende (nella specie fra i
compiti d'istituto della Guardia di finanza vi rientra l'azione di
contrasto al contrabbando ed al traffico di sostanze stupefacenti)
e sulle attività istituzionali ad essa commesse (di rilievo quelle
di polizia giudiziaria ordinaria e militare), senza invadere gli
apprezzamenti di natura tecnico discrezionale a questo
sottesi.
In altri termini, posto che il giudizio di tenuità di una sanzione
disciplinare è direttamente correlato alla qualità
dell'interessato, non può essere connotato da "tenuità" il
comportamento di un Maresciallo, con dodici anni di anzianità,
istituzionalmente preposto alla repressione del contrabbando e del
traffico di stupefacenti, il quale, in contrasto con i doveri di
lealtà e correttezza assunti con il giuramento, faccia uso di
sostanze stupefacenti.
Il Collegio non ignora che, secondo taluni precedenti della sezione
(cfr., IV Sez., 14 gennaio 1999, n. 20; id., 18 giugno 1998 n.
948), si è escluso, ai fini del reclutamento, che il vizio
degradante di cui all'art. 31 R.D. 3 gennaio 1926, n. 126 fosse
rintracciabile in un episodio isolato di assunzione di sostanza
stupefacente di tipo hascisc, giacché come tale, doveva intendersi
solo quello consistente in un stato patologico del fisico o in una
grave devianza della psiche del candidato.
Si deve, peraltro, osservare che, in tali fattispecie, doveva
essere riscontrato lo stato di salute e l'efficienza del soggetto,
mediante accertamenti strumentali sanitari rigorosi, da apprezzarsi
sul piano medico legale, e non confondibili con le valutazioni di
tipo morale ed attitudinale che si collocano sul piano della sfera
caratteriale dell'aspirante all'arruolamento.
Nel caso di specie, invece, non è in contestazione l'efficienza
psico-fisica del finanziere, bensì la sua valenza morale ed
attitudinale.
Inoltre, a ben vedere, diversa è la posizione di un soggetto che
non ha ancora assunto, mercé l'arruolamento, gli obblighi giuridici
e deontologici del militare in servizio, rispetto a quella di chi,
già appartenente al Corpo, li infrange. In quest'ultimo caso, la
riscontrata mancanza di affidamento sulle doti morali e
caratteriali del militare ben può fondarsi sul provato uso di
sostanze stupefacenti anche se circoscritto nel tempo, secondo un
giudizio di disvalore che rientra nell'esclusiva determinazione del
Comandante Generale.
Quanto all'asserita sproporzione tra fatto contestato e sanzione
inflitta, va ricordato la pacifica giurisprudenza (A.P. 26 giugno
2000, n. 15), secondo cui anche questo aspetto rientra nella sfera
di apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.
In tale contesto interpretativo, si deve ribadire la irrilevanza,
ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, del parere
della Commissione medica di seconda istanza di Roma, per la
decisiva ragione che il provvedimento di rimozione per perdita di
grado non è stato emanato in considerazione delle condizioni
psico-fisiche dell'interessato, ma per la violazione dei doveri di
lealtà e correttezza assunti con il giuramento e per carenza delle
qualità morali e di carattere.
In altri termini, l'esito della seconda visita medica è
assolutamente ininfluente, posto che causa del provvedimento
espulsivo non è lo stato di salute e l'efficienza del soggetto, da
accertarsi mediante accertamenti strumentali sanitari rigorosi e da
apprezzarsi sul piano medico legale, bensì valutazioni di tipo
morale ed attitudinale che si collocano sul piano della sfera
caratteriale del Maresciallo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va
respinto".
Assunzione di sostanze stupefacenti e doveri connessi
con il giuramento prestato
1. La rilevanza disciplinare dell'uso di sostanze
stupefacenti in base al Regolamento di disciplina
militare.
La recente pronuncia del Consiglio di Stato contribuisce a
consolidare un orientamento giurisprudenziale che vuole
sottolineare sia l'illiceità disciplinare dell'assunzione, anche
occasionale, di sostanze stupefacenti da parte di un militare, sia
l'ampia possibilità di valutazione discrezionale di un simile
comportamento da parte dell'amministrazione. In realtà, la materia
è stata oggetto di differenti sistemazioni interpretative, in
relazione al diverso coinvolgimento dell'appartenente alle Forze
armate con le sostanze stupefacenti o psicotrope. La giurisprudenza
non ha mancato, altresì, di rilevare la diversa incidenza
dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in relazione
ai diversi momenti in cui l'amministrazione militare entra in
rapporto con un soggetto che ha fatto uso, anche per una sola
volta, di simili sostanze. In particolare, si è distinto tra
problematiche connesse con l'attività di reclutamento e questioni
concernenti la costanza del rapporto di servizio(1). Per quel che
riguarda la sentenza in commento, ovviamente il riferimento è alla
questione della compatibilità del comportamento di assunzione di
sostanze stupefacenti con la permanenza del rapporto di impiego,
rilevato che, senza alcuna ombra di dubbio, la condotta in
questione costituisce illecito disciplinare. Una rapida
ricognizione normativa ci conduce ad un primo immediato riscontro
positivo, la norma di cui all'art. 36 R.D.M. (d.P.R. 18 luglio
1986, n. 545)(2). In effetti, l'art. 36, comma 3, lett. d), R.D.M.
dispone che il militare deve evitare l'uso di sostanze che possano
alterare il suo equilibrio psichico(3). La formulazione della
norma, volutamente ampia ed elastica, ricomprende qualsiasi tipo di
sostanza che sia idonea a provocare un'alterazione dello stato
psichico di un soggetto. La previsione normativa, però, non sembra
sufficiente a fondare un giudizio di incompatibilità circa la
permanenza in servizio di un militare che non si conformi a tale
precetto. In effetti, l'art. 36 R.D.M., il quale detta le norme di
contegno del militare, è condizionato nella sua applicazione (come
quasi tutte le norme del Regolamento di disciplina militare) dalle
tassative previsioni dell'art. 5 della legge di principio sulla
disciplina militare, legge 11 luglio 1978, n. 382. L'art. 5, 2°
comma, l. n. 382/1978, prescrive che i militari sono tenuti
all'osservanza del Regolamento di disciplina militare dal momento
dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.
Il predetto limite di efficacia del Regolamento di disciplina
militare, così come stabilito espressamente dalla legge, esclude
che possano essere soggetti alle regole della disciplina militare
di corpo i militari delle categorie in congedo, a differenza di
quanto avveniva con i precedenti regolamenti di disciplina, i quali
prevedevano apposite norme anche per questi ultimi militari. L'art.
5, l. n. 382/1978, però, al successivo 3° comma, introduce una
norma che integra il principio generale enunciato al precedente
comma. Infatti, viene stabilito che il Regolamento deve prevedere
la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in
una delle seguenti situazioni:
- svolgano attività di servizio (non siano, cioè, in licenza, in
permesso, a riposo, in libera uscita, in un'altra situazione di
assenza autorizzata o, comunque, "liberi dal servizio");
- siano in luoghi militari o comunque destinati al servizio (al di
là della circostanza che svolgano o meno attività di
servizio);
- indossino l'uniforme (in qualsiasi luogo e in qualsiasi
circostanza);
- si qualifichino, in relazione a compiti di servizio, come
militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si
qualificano come tali(4).
L'ultima condizione sottolinea il fatto che il militare, anche
"libero dal servizio", in abiti civili e al di fuori dei luoghi
militari, deve osservare le regole della disciplina militare ogni
qual volta deve intervenire per compiti di servizio (deve
effettuare un intervento disciplinare nei confronti di altri
militari, presta soccorso - qualificandosi come militare - a chi
versi in pericolo o abbisogni di aiuto, presta soccorso -
richiestone anche verbalmente - alla polizia giudiziaria, ed altro
ancora), o si relazioni con altri militari, in qualsiasi
circostanza di tempo e di luogo, sapendo - ovviamente - di
relazionarsi con altri militari (perché sono in divisa o perché si
qualificano espressamente come tali). La norma di cui all'art. 5,
3° comma, l. n. 382/1978, limita in maniera considerevole l'ambito
di applicazione del Regolamento di disciplina militare che, però,
recupera la sua sfera di efficacia nei confronti di tutti i
militari in servizio attivo alle armi, in base alla successiva
disposizione di cui all'art. 5, 4° comma, l. n. 382/1978(5).
Quest'ultima norma prescrive che anche quando non ricorrano le
condizioni precedentemente elencate, i militari sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del Regolamento di disciplina che
concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, i doveri
attinenti al grado e i doveri attinenti alla tutela del segreto e
al dovuto riserbo sulle questioni militari(6). In sostanza, i
militari in servizio attivo alle armi devono sempre osservare le
norme poste dagli artt. 9, 10 e 19 R.D.M.
In tale quadro, le norme di contegno, di cui all'art. 36 R.D.M.,
sono contestabili al militare, in caso di loro violazione, soltanto
quando sia applicabile il Regolamento di disciplina militare. Si
tenga presente, però, l'eventuale, ulteriore capacità lesiva di un
comportamento di assunzione di sostanze stupefacenti in relazione
all'esigenza di salvaguardia del prestigio dell'amministrazione
militare.
In particolare, il militare ha il dovere di tenere in ogni
circostanza una condotta esemplare ed onorevole. Questo specifico
dovere si trova contemplato, così come formulato, nello stesso art.
36, comma 1, R.D.M. Anche per questo dovere, allora, dobbiamo
svolgere le precedenti considerazioni per le quali lo stesso
sembrerebbe attenere esclusivamente all'applicazione del
Regolamento di disciplina militare, secondo le condizioni
prestabilite all'art. 5, 3° comma, l. n. 382/1978. In realtà,
l'art. 36 R.D.M. obbliga il militare a tenere in ogni circostanza
una condotta esemplare per uno scopo particolare: la salvaguardia
del prestigio delle Forze armate. È opportuno a questo punto
effettuare qualche considerazione ulteriore in merito.
2. Assunzione di sostanze stupefacenti e lesione del
prestigio dell'istituzione.
Il dovere di salvaguardia del prestigio dell'istituzione
militare di appartenenza costituisce un dovere attinente al grado
rivestito (art. 10 R.D.M.), perciò da osservare incondizionatamente
da parte del militare in servizio attivo alle armi. Possiamo
affermare con certezza, allora, che il dovere di tenere una
condotta esemplare ed onorevole (cioè finalizzata alla salvaguardia
del prestigio delle Forze armate) sia un dovere attinente alla
posizione di servizio attivo alle armi del militare. L'importanza
dell'art. 36 R.D.M., in combinato disposto con l'art. 10 R.D.M., al
fine di comprendere appieno il concetto di prestigio
dell'istituzione e, conseguentemente, le ipotesi di lesione di
questo bene immateriale, ma straordinariamente importante per le
Forze armate in termini di immagine, esterna ed interna, di fiducia
accordata dai cittadini e dagli stessi appartenenti all'istituzione
e, indirettamente, di efficienza organizzativa e funzionale, non si
limita alla formulazione del suo 1° comma. Ancor più del comma 1,
il comma 2 dell'art. 36 R.D.M. dà una positiva indicazione di
quello che dovrebbe essere un comportamento esemplare ed onorevole,
cioè, l'improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che
regolano la civile convivenza. Rispettando queste norme, non solo
si evitano lesioni del prestigio dell'istituzione, ma si tiene
costantemente una condotta esemplare. Alcune norme di civile
convivenza vengono infine elencate sia per la loro importanza sia a
scopo esemplificativo, al successivo comma 3 dell'art. 36
R.D.M.(7).
La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 36 R.D.M.,
però, non sempre costituisce una violazione del prestigio
dell'istituzione: può essere indice di questa lesione quando al
comportamento tenuto si legano elementi estrinseci, come le
negativa risonanza pubblica, conseguente all'episodio che vede
coinvolto un militare. La lesione del prestigio dell'istituzione,
cioè un comportamento disonorevole disciplinarmente sanzionabile,
si configura perciò quando la condotta del singolo riverberi
negativamente sull'istituzione in termini di apprezzamento o di
giudizio negativo per la condotta tenuta. Il singolo, in quanto
appartenente all'istituzione, è anche l'immagine individuale della
stessa, dei suoi valori, della sua rilevanza sociale: perciò il
pubblico si aspetta da lui sempre un comportamento esemplare e
rispettoso delle regole della civile convivenza. Ecco, allora, che
tramite la salvaguardia del prestigio dell'istituzione, rientrano
in campo disciplinare comportamenti privati che non hanno un
diretto ed immediato collegamento con il servizio, ma infrangono
regole di civile convivenza. Dobbiamo, però, avvertire che in
dottrina si sono sollevati diversi dubbi sulla possibilità di
punire comportamenti attinenti alla sfera privata, anche attraverso
la norma di cui all'art. 10 R.D.M.(8). è necessario, allora,
circoscrivere la fattispecie di lesione del prestigio
dell'istituzione, individuando esattamente gli elementi costitutivi
della stessa. è importante, innanzitutto, che al fatto sia
collegato sempre un effetto di negativa risonanza pubblica, come
precedentemente accennato. Possiamo anche affermare che la lesione
del prestigio dell'istituzione non si configura in tutti i suoi
elementi costituitivi quando il fatto, pur essendo indice di
inosservanza delle regole della civile convivenza, non abbia una
risonanza pubblica o, anche qualora l'avesse, non venga qualificato
dalla circostanza che a commetterlo sia un militare, in quanto
questa circostanza non emerga. Bisogna, a questo punto, intenderci
per risonanza pubblica (negativa), poiché - letteralmente - si
potrebbe ipotizzare che questa si abbia solo quando l'evento sia a
conoscenza di un numero più o meno rilevante di persone. L'ambito
più o meno esteso di conoscenza dell'ipotesi di lesione al
prestigio dell'istituzione è sicuramente una circostanza che
aggrava la condotta, ma per la realizzazione della fattispecie
antidisciplinare è sufficiente che anche un numero ristrettissimo
di persone (anche una sola) sia a conoscenza diretta del fatto (un
passante che vede un militare in divisa che nei pressi di una
persona che invochi aiuto si gira e se ne va: non solo è stato
infranto il disposto di cui all'art. 36, comma 3, lett. b), ma
anche e in modo ancor più grave il disposto di cui all'art. 10
R.D.M.).
Detto ciò, nel caso in esame del Consiglio di Stato, sarebbe
ipotizzabile la lesione del prestigio dell'istituzione anche solo
in base alla circostanza per la quale i soggetti entrati in
contatto con il ricorrente, al fine di cedere la sostanza
stupefacente, fossero stati a conoscenza della qualità
dell'acquirente di appartenente ad un corpo militare di polizia.
Non c'è dubbio che, qualora soggetti dediti ad attività delittuose
abbiamo constatazione diretta di connessi comportamenti illeciti da
parte di coloro che sono preposti proprio ad ostacolare e reprimere
tali attività, il prestigio dell'istituzione al quale appartenga
chi pone in essere tali violazioni sia gravemente leso. Quanto
sopra, però, nel caso di specie non è dato sapere sia avvenuto (che
- cioè - i due soggetti menzionati nella sentenza fossero a
conoscenza che il ricorrente era un appartenente ad un corpo
militare di polizia), anzi, tenendo conto che l'amministrazione non
ha contestato una mancanza del genere in sede di procedimento
disciplinare, si deve supporre il contrario.
3. Assunzione di sostanze stupefacenti e violazione del
giuramento prestato.
Rilevato che la violazione dell'art. 36 R.D.M. non è sufficiente
a fondare una sanzione disciplinare di stato e non può applicarsi
al caso in questione, e che la lesione del prestigio
dell'istituzione non è stata contestata, dobbiamo verificare
l'esattezza dell'assunto che vuole identificata nell'assunzione di
sostanze stupefacenti una violazione del giuramento prestato. Si
tenga conto che a norma dell'art. 60, 1° comma, numero 6), legge 31
luglio 1954, n. 599, recante lo stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica(9), la perdita del
grado per rimozione è irrogabile per violazione del giuramento o
per altri motivi disciplinari.
La prestazione del giuramento comporta per il militare l'osservanza
di specifici doveri, contemplati dall'art. 9 R.D.M.(10). Infatti,
la norma prevede che con il giuramento il militare s'impegna
solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze armate, con assoluta fedeltà alle
istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di
responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di
energie fisiche, morali ed intellettuali, affrontando - se
necessario - anche il rischio di sacrificare la vita. Si tratta dei
doveri di fedeltà, lealtà e correttezza la cui estrema importanza è
sottolineata, come già visto, dalla circostanza che gli stessi
devono essere osservati dal militare anche quando non ricorrano le
condizioni previste dalla legge per l'applicazione del Regolamento
di disciplina militare.
La violazione dei doveri attinenti al giuramento è una fattispecie
espressamente elencata, al numero 1, dell'allegato "C" del
Regolamento di disciplina militare; la stessa costituisce uno dei
comportamenti che possono comportare l'irrogazione della consegna
di rigore. Per la norma è sufficiente la semplice violazione dei
doveri attinenti al giuramento, senza che la violazione medesima
sia connotata da particolari indici di gravità, per poter procedere
all'eventuale irrogazione della consegna di rigore. Più
problematica è la distinzione tra violazione del giuramento e
violazione dei doveri attinenti al giuramento, in considerazione
del fatto che nel primo caso è anche irrogabile una sanzione
disciplinare di stato, mentre la seconda ipotesi è sanzionabile sul
piano disciplinare di corpo. In realtà, non esiste una netta
differenza tra violazione del giuramento e violazione dei doveri
attinenti al giuramento, poiché con il giuramento, come già visto,
si assumono determinati obblighi e si attivano corrispondenti
doveri che sono sostanzialmente specificati dalla norma di cui
all'art. 9 R.D.M. Esistono, in effetti, significativi punti di
contatto tra le due violazioni. Violare il giuramento significa
violare il dovere di fedeltà alla Repubblica italiana, il dovere di
osservanza della Costituzione e delle leggi, l'obbligo di
adempimento, con disciplina ed onore, dei doveri inerenti al
proprio stato giuridico, al fine di difendere la patria e le
istituzioni democratiche. Violare i doveri attinenti al giuramento,
ai sensi dell'art. 9 R.D.M., significa non mantenere l'impegno ad
operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze
armate, con le precise modalità stabilite dalla pertinente norma,
in sostanza significa non osservare i doveri di fedeltà, lealtà e
correttezza. è chiaro che, al di là delle formulazioni letterali,
esiste un'area di sovrapposizione tra i due doveri, per cui sarà
l'autorità militare competente a valutare disciplinarmente questa
violazione e a decidere concretamente quale tipo di sanzione
applicare in relazione - soprattutto - alla gravità della mancanza
commessa. In questo campo la giurisprudenza amministrativa
riconosce l'ampio potere discrezionale dell'autorità militare,
ritenendo la valutazione della gravità della mancanza questione di
merito insindacabile dal giudice amministrativo(11).
Qualora l'amministrazione militare ritenga di irrogare la perdita
del grado per rimozione, allora, è opportuno che si valuti la
gravità della sanzione, cioè il suo specifico contenuto
sanzionatorio. In generale, la perdita del grado comporta che il
militare al quale venga applicata, qualunque grado rivesta,
ridiscenda nella posizione di soldato semplice o di comune di
ultima classe, se appartenente alla Marina militare. La perdita del
grado, quale ulteriore effetto giuridico ope legis, comporta
altresì la cessazione dal servizio permanente o la cessazione da
eventuali ferme o rafferme contratte, a seconda delle diverse
posizioni di stato giuridico del militare(12). è evidente che, al
di là della perdita della posizione gerarchica raggiunta con il
grado conseguito nello svolgimento della carriera, la rimozione,
come maggiore contenuto afflittivo, comporta la destituzione del
militare che viene conseguentemente collocato in congedo(13). Per
tali motivi la perdita del grado per rimozione, comportante il
predetto effetto destitutorio, non potrà mai avvenire
automaticamente, a seguito di una condanna penale, ma sarà sempre
applicata dall'amministrazione militare competente attraverso uno
specifico procedimento disciplinare di accertamento delle
responsabilità(14). Per quanto riguarda i presupposti, dobbiamo
rilevare che le leggi di stato giuridico sono abbastanza laconiche
sul punto. In particolare, per quel che concerne le trasgressioni
disciplinari che legittimano l'irrogazione di simile sanzione, le
leggi di stato giuridico per gli ufficiali e i sottufficiali si
riferiscono, come già visto, a "violazione del giuramento" o "altri
motivi disciplinari"(15), mentre quella per gli appartenenti ai
ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare fa
riferimento, oltre alle predette fattispecie, anche a un
comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma (o del
Corpo) o alle esigenze di sicurezza dello Stato(16). Al di là della
violazione del giuramento, per quel che concerne gli "altri motivi
disciplinari" è evidente che debba trattarsi di rilevanti
trasgressioni alle regole della disciplina, la cui gravità
consiglia l'adozione di una sanzione disciplinare di stato in luogo
di una sanzione disciplinare di corpo, compresa la consegna di
rigore. I comportamenti astrattamente meritevoli di una sanzione
disciplinare di stato e, ancor più, della perdita del grado per
rimozione, devono essere comunque più gravi di quelli per cui
l'ordinamento militare prevede la possibilità di irrogare la
consegna di rigore, per non vulnerare il principio di
proporzionalità. A tale fine è rilevante anche la posizione
soggettiva del militare e, in particolare, la connessione dei
doveri del proprio stato con l'assolvimento dei compiti
istituzionali, in relazione all'impegno assunto proprio con il
giuramento. In tale quadro, l'integrare attività illecite di cui si
ha il compito istituzionale di prevenire e reprimere la
commissione, può ben costituire una violazione dell'impegno ad
operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali
dell'organizzazione militare di appartenenza che viene assunto con
il giuramento. Se, in questa ipotesi, è configurabile una
fattispecie astratta di illecito disciplinare, è necessario - come
sopra rilevato - che la stessa debba essere individuata come
fattispecie concreta, soprattutto in relazione alla sua gravità, la
quale può consigliare l'applicazione di una sanzione disciplinare
di stato o, al contrario, può trovare ragionevole soddisfazione sul
piano della disciplina di corpo.
4. L'assunzione di sostanze stupefacenti come violazione dei
doveri disciplinari nella giurisprudenza amministrativa.
La valutazione circa la sufficienza dell'assunzione di sostanze
stupefacenti da parte di un militare a configurare un illecito
disciplinare grave, sanzionabile con la perdita del grado per
rimozione, come già rilevato, è una problematica affrontata dalla
giurisprudenza secondo angoli visuali differenti. In particolare,
da una parte, è stato affermato che il comportamento in questione
non può ritenersi di rilevanza tale da giustificare l'applicazione
della massima sanzione di stato - quale la perdita del grado per
rimozione - comportante la cessazione del rapporto di servizio. Più
precisamente si è affermato che la contrarietà ai principi di
moralità e di rettitudine, la violazione dei doveri attinenti al
giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità, se
ben possono fondarsi sul comprovato abuso di sostanze alcoliche o
stupefacenti, non possono tuttavia trovare adeguata giustificazione
in un unico ed isolato episodio di assunzione di tali sostanze.
Questo assunto è ribadito soprattutto quando non è in alcun modo
provata una maggior frequenza o familiarità dell'uso di tali
sostanze e nella circostanza che il fatto in questione non abbia
avuto alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né
direttamente né indirettamente. La mancata connessione con il
servizio, poi, non consentirebbe di affermare che con tale condotta
si sia integrato il livello minimo di disvalore disciplinare che
deve comunque connotare il fatto di assunzione di sostanze
stupefacenti, soprattutto sotto il profilo dell'incidenza di tale
condotta sulla prestazione del servizio e sull'adempimento dei
doveri connessi all'ufficio(17). D'Altra parte, prevale un
contrapposto indirizzo giurisprudenziale, espresso soprattutto dal
Consiglio di Stato, il quale - argomentando in base al quadro
normativo recato dal Testo unico del 1990 (d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309) - rileva come l'assunzione di sostanze stupefacenti sia indice
della gravità del comportamento del militare, nella considerazione
che, anche dopo la parziale abrogazione, ad opera del referendum
del 18 aprile 1993, di alcune norme del predetto Testo unico, in
base all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, l'assunzione di sostanze
stupefacenti rimane illecito amministrativo. Il comportamento, poi,
appare tanto più grave per un militare appartenente all'Arma dei
carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza, il cui compito è
di contrastare il commercio di sostanze stupefacenti, per cui il
sindacato di legittimità sul giudizio operato dall'amministrazione
militare deve, coerentemente, essere calibrato sui compiti
specifici che questa attende e sulle attività istituzionali ad essa
commesse (di rilievo quelle di polizia giudiziaria ordinaria e
militare), senza invadere gli apprezzamenti di natura tecnico
discrezionale a questo sottesi(18). In sostanza è l'indirizzo
ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato in commento. In
definitiva, la valutazione della gravità di un comportamento ai
fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare
irrogata e la gravità dei fatti contestati, costituisce
manifestazione del discrezionale apprezzamento
dell'amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo
per macroscopici vizi logici. Vizi logici che nella specie non sono
ritenuti sussistenti, in relazione alla evidente violazione dei
doveri di lealtà e correttezza che commette un appartenente alle
forze di polizia ad ordinamento militare nel momento in cui fa uso,
anche occasionalmente, di sostanze stupefacenti, "tradendo"
l'impegno assunto con il giuramento di operare per l'assolvimento
dei compiti istituzionali, che prevedono - tra l'altro - proprio
l'attività di prevenzione e repressione in materia di
stupefacenti.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Carabinieri - Cessazione dal servizio - Scarso rendimento -
Natura giuridica.
L'istituto della cessazione dal servizio per scarso rendimento
non ha natura disciplinare, pertanto non è necessaria l'assistenza
di un difensore e la partecipazione dell'interessato alle varie
fasi del relativo procedimento può essere adeguatamente assicurata
mediante la sua audizione davanti all'apposita commissione e la
possibilità di presentare memorie e controdeduzioni.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I^ bis, sent. n. 6592/2006 (c.c.26
luglio 2006), Pres. De Lise, Est. Morabito, T. D. c. Ministero
Difesa (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Considerato che parte ricorrente - appuntato CC nei cui confronti
è stata disposta la cessazione del servizio per scarso rendimento
ai sensi degli artt. 12 e 17 della legge n.1168 del 1961 con
provvedimento del 12.4.2006 - si è gravato avverso il provvedimento
de quo deducendo:
a.che esso ricorrente nonostante ne avesse fatta richiesta non è
stato ascoltato a rapporto dal generale comandante della Regione
Lazio;
b. che, di seguito alla pronuncia della C.C.le n.240 del 1997, al
procedimento preordinato all'adozione del provvedimento impugnato
deve riconoscersi natura disciplinare e dunque prevedersi, ai fini
della sua legittimità, la nomina di un difensore di fiducia ovvero
d'ufficio al militare nei cui confronti si procede: adempimento
questo che è rimasto, nel caso di specie, non rispettato;
Considerato che la possibilità di conferire con l'autorità indicata
nell'art.39 del R.D.M. (che il ricorrente ha chiesto unicamente in
occasione della notifica dell'ammonizione in data 17.9.2004 e che è
stata, inizialmente, prevista per il 17.3.2006 e successivamente
rinviata in attesa dell'esito dell'avviato procedimento di
cessazione dal servizio per scarso rendimento) attiene ad Istituto
estraneo al citato procedimento e giuridicamente inidoneo ad
influire sulle sorti dello stesso;
Considerato che - contrariamente alla tesi attorea - la Corte
Costituzionale con la pronuncia n.240 del 1997 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo
17 con la lett. c) del secondo comma dell'art. 12 della legge
n.1168 del 1961, nella parte in cui si prevede la dispensa dal
servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso
rendimento senza la partecipazione dell'interessato al
procedimento, senza intervenire sulla natura del procedimento in
questione; mentre nel panorama giurisprudenziale amministrativo è
stato affermato (Tar Lombardia n.2850 del 1998) e confermato
(Cons.St., IV^, n.8313 del 2003) che il provvedimento adottato nei
confronti del ricorrente non ha natura disciplinare (cfr., anche
Cons. St., IV^, n.3561 del 2004) e rinviene nell'ordinamento
generale amministrativo il suo parallelo nell'istituto della
dispensa per scarso rendimento di cui all'art.129 del T.U. n.3 del
1957 le cui disposizioni costituiscono principi generali
dell'ordinamento: di talché è da escludersi che la mancata nomina
di un difensore di fiducia o d'ufficio spenda alcuna sulla
legittimità del provvedimento impugnato che è stato preceduto da
una fase procedimentale connotata dalla partecipazione
dell'interessato che è stato sentito dalla Commissione di
valutazione ed avanzamento ed ha ivi prospettato le proprie
deduzioni difensive;
Considerato che nel caso di specie, essendosi rivelato
manifestamente infondato il gravame e accertata la completezza del
contraddittorio, sussistono i presupposti richiesti dall'art.9
della legge n. 205 del 2000 per la sua definizione con una
decisione in forma semplificata;
Liquidate come da dispositivo le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il T.a.r. del Lazio, sez. I^ bis, pronunciando ai sensi dell'art.9
della legge n.205 del 2000, respinge il ricorso".
__________________
(1) - Per un'ampia e dettagliata analisi del tema: V. Poli,
Assunzione di sostanze stupefacenti, in I procedimenti
amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze armate (a
cura di V. Poli - V. Tenore), Milano, Giuffrè, 2002, 445 ss.
(2) - Per una più ampia ricognizione di norme afferenti le sostanze
stupefacenti e psicotrope di interesse delle Forze armate: V. Poli,
Assunzione di sostanze stupefacenti, cit., 448 ss.; A. Simoncelli,
Disciplina, in L'ordinamento militare (a cura di V. Poli - V.
Tenore), II, Milano, Giuffrè, 2006, 630 ss.
(3) - Cfr.: A. Simoncelli, Disciplina, cit., 638.
(4) - Sulle condizioni di applicabilità del Regolamento di
disciplina militare e sul connesso concetto di capacità
disciplinare: D. Brunelli, Art. 8 - Condizioni di applicabilità, in
S. Riondato (a cura di), Il nuovo ordinamento disciplinare delle
Forze armate, Padova, Cedam, 19952, 91 ss.
(5) - Sulla delimitazione giuridica della disciplina militare di
corpo: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di diritto
disciplinare militare. Disciplina di corpo , Roma, Laurus Robuffo,
20043, 38 ss.
(6) - Sui doveri permanenti: D. Brunelli, Art. 8, cit., 100
ss.
(7) - Il militare, ai sensi dell'art. 36, comma 3, R.D.M., deve:
astenersi dal compiere azioni o dal pronunciare imprecazioni,
parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; prestare
soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti
denaro o cose che abbia trovato o che gli siano pervenute in
errore; astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed
evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio
psichico; rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e
i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da
azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei
partecipanti. Sul tema: F. Ufilugelli, Art. 36 - Contegno del
militare, in S. Riondato (a cura di), Il Nuovo ordinamento
disciplinare, cit., 265 ss.
(8) - Particolarmente critici su una ricostruzione interpretativa
che, attraverso l'art. 10 R.D.M., consenta la possibilità di punire
comportamenti privati: E. Boursier Niutta - A. Gentili, Codice di
disciplina militare, Roma, Jasillo, 1991, 56. In senso ancor più
drastico, si è anche affermato che "non rimane che prendere atto
della singolare situazione venutasi a creare, per cui ai militari -
i dipendenti dello Stato soggetti a più incisivi vincoli
disciplinari - non sono applicabili sanzioni disciplinari di corpo
per condotte irregolari nella vita privata …": G. Mazzi, Art. 57-
Infrazione disciplinare, in S. Riondato (a cura di), Il nuovo
ordinamento disciplinare, cit., 378 ss. Per l'esatta comprensione
della problematica, anche in relazione a spunti applicativi ed
interpretativi di indubbio interesse: F. Caffio, Norme di
comportamento del personale militare: aspetti etici e giuridici, in
Informazioni Difesa, n. 6, 1994, 38 ss.
(9) - La legge n. 599/1954 è applicabile anche ai sottufficiali
della Guardia di finanza in base all'art. 1, della legge 17 aprile
1957, n. 260, recante lo stato dei sottufficiali della Guardia di
finanza.
(10) - Su questi doveri: M. G. Di Molfetta, Art. 9 - Doveri
attinenti al giuramento, in S. Riondato (a cura di), Il Nuovo
ordinamento disciplinare, cit., 103 ss.
(11) - Sulla violazione del dovere di fedeltà connesso con il
giuramento prestato, vedi: T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, sent.
n.10954/2003 (c.c. 23 giugno 2003), Pres. Mastrocola, Est.
Stanizzi. Sull'autonoma rilevanza disciplinare della violazione del
giuramento prestato, vedi: Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1319/2003
(c.c. 21 gennaio 2003), Pres. Salvatore, rel. Barberio
Corsetti.
(12) - Autorevole dottrina ha sempre distinto tra il rapporto
inerente al grado, qualificante lo stato di ufficiale, e il
rapporto - eventuale - di impiego, definito "servizio permanente":
F. Breglia, Lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica secondo la legge 10 aprile 1954, n. 113, Milano,
Giuffrè, 5 ss. e 238 ss.
(13) - Bisogna sottolineare che l'effetto primario della perdita
del grado per rimozione è il ridiscendere per intero la scala
gerarchica dalla posizione sino allora acquisita a quella di base.
L'effetto primario prescinde dalla circostanza che il militare di
qualsiasi categoria e di qualsiasi grado sia in attività di
servizio o sia in congedo. L'effetto ulteriore, che riguarda
unicamente i militari in attività di servizio attivo (in servizio
permanente, in ferma o in rafferma), è l'interruzione del rapporto
di impiego o di servizio con conseguente collocazione in congedo.
Non è corretto, allora, qualificare questa sanzione di stato come
"rimozione dall'impiego", come diretta traduzione nell'ordinamento
militare della destituzione contemplata nel pubblico impiego
civile. Per questo equivoco: A. Romeo - A. Bordignon, Le sanzioni
disciplinari nei riguardi del personale militare ed il relativo
procedimento amministrativo di accertamento, Padova, Cedam, 1999,
16 ss.
(14) - è bene precisare che esiste anche una rimozione, quale pena
militare accessoria contemplata dall'art. 29 c.p.m.p., che consegue
alla condanna per reclusione militare inflitta per durata superiore
a tre anni. Questo tipo di rimozione comporta per il condannato la
privazione perpetua del grado e lo fa discendere alla condizione di
soldato semplice o di militare di ultima classe. In caso, quindi,
di applicazione di questa pena accessoria, l'amministrazione è
vincolata alle determinazioni del giudice penale che, in astratto,
incidono esclusivamente sulla collocazione gerarchica del
condannato, ma non comportano, di per sé, la cessazione dal
servizio dello stesso (cfr.: Corte cost., sent. n. 363/1996).
Quest'ultima, invece, è contemplata come effetto ulteriore della
perdita del grado dalle varie leggi di stato giuridico dei
militari, quindi può essere adottata esclusivamente a seguito di
procedimento disciplinare instaurato dall'amministrazione
competente. Sul punto: D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto penale
militare, Milano, Giuffrè, 19982, 177 ss.
(15) - Cfr.: artt. 70, 1° comma, numero 4, l. n. 113/1954 e 60, 1°
comma, numero 6 l. n. 599/1954.
(16) - Cfr.: art. 34, 1° comma, numero 6, l. n. 1168/1961
(appuntati e carabinieri) e art. 40, comma 1, numero 6, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri), così come modificati dalla l. n.
53/1989. Analogamente prevede l'art. 14-bis, comma 1, lett. e), d.
lgs. n. 215/2001, relativo ai volontari di truppa in ferma.
(17) - Per questo filone giurisprudenziale, cfr.: T.A.R. Lazio,
sez. I-bis, sent. n. 3021/2005 (c.c. 13 aprile 2005), Pres.
Orciuolo, Est. Stanizzi; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 6309/2004
(c.c. 9 giugno 2004), Pres. La Medica, Est. Capuzzi; T.A.R. Lazio,
sez. II, sent. n. 9980/2002 (c.c. 9 ottobre 2002), Pres. Giulia,
Est. Giordano; T.A.R. Lazio, sez.II, sent. n. 13557/2004 (c.c. 20
ottobre 2004), Pres. ed Est. Capuzzi; T.A.R. Lazio, sez.II, sent.
n. 1573/2005 (c.c. 12 gennaio 2005), Pres. La Medica, Est. Capuzzi;
T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 3171/2004 (c.c. 18 febbraio 2004),
Pres. La Medica, Est. Riccio; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n.
17184/2004 (c.c. 13 dicembre 2004), Pres. Mastrocola, Est.
Morabito; T.A.R. Lazio,sez. II, sent. n. 3458/2002 (c.c. 24 marzo
2004), Pres. La Medica, Est. Riccio; T.A.R. Lazio, sez. II, sent.
n. 7089(2004 (c.c. 7 aprile 2004), Pres. La Medica, Est.
Sestini.
(18) - Si veda, in particolare: Cons. Stato, sez.IV, dec. 14
ottobre 2005, n. 5682 (c.c. 12 aprile 2005), Pres. Riccio, Est.
Salvatore. Inoltre: Cons. Stato, sez. IV, dec. 7 giugno 2005, n.
2899 (c.c. 22 febbraio 2005), Pres. Salvatore, Est. Mollica; Cons.
Stato, sez. IV, dec. n. 2259/2001 (c. c. 6 febbraio 2001), Pres.
Trotta, Est. La Medica.
La natura giuridica dello scarso rendimento e le sue
conseguenze
1. Premessa.
La recente pronuncia del TAR Lazio ripropone la questione della
natura giuridica del provvedimento di cessazione dal servizio per
scarso rendimento. Lo scarso rendimento è normativamente sistemato,
nelle varie leggi di stato giuridico dei militari che lo
contemplano, tra gli istituti che riguardano la cessazione dal
servizio, essendo una causa tipica che può determinare
l'interruzione del rapporto di impiego o di servizio del dipendente
militare. La cessazione dal servizio per scarso rendimento è,
quindi, un provvedimento unilaterale dell'amministrazione adottato
per specifiche esigenze di autotutela che consegue ad una attività
di valutazione del dipendente, protratta per un determinato periodo
di tempo, il cui esito è un giudizio di insufficienza. Questo
giudizio viene espresso in sede di documentazione caratteristica e
costituisce il presupposto necessario (ma non sufficiente, poiché
il militare interessato deve essere stato anche opportunamente
ammonito), affinché l'amministrazione possa attivare un apposito
procedimento di accertamento dello scarso rendimento, procedimento
che può condurre all'emanazione di un provvedimento d'autorità di
cessazione dal servizio. Le gravi conseguenze alle quali può
portare un simile procedimento hanno da sempre indotto la
giurisprudenza a verificare la corretta ed efficace partecipazione
dell'interessato alle diverse fasi procedimentali. L'esigenza di
tutela del destinatario del provvedimento finale è prepotentemente
emersa anche a causa di una scarna disciplina normativa che, almeno
sino alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non assicurava
all'interessato incisive garanzie di partecipazione e di
contraddittorio. D'altra parte, i presupposti di questo particolare
provvedimento di cessazione dal servizio d'autorità, cioè il
protratto insufficiente rendimento in servizio, e il procedimento
tipico di accertamento della fattispecie in argomento, non
consentono di inquadrare lo scarso rendimento nella sfera del
diritto disciplinare e, a maggior ragione, di considerare questo
istituto una vera e propria sanzione disciplinare(1).
In realtà a complicare la sistemazione giuridica dello scarso
rendimento è intervenuta un'attività di interpretazione
giurisprudenziale della Corte costituzionale che più volte si è
occupata dell'istituto de quo.
_________________
(1) - Per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare a: F.
Bassetta, L'istituto dello scarso rendimento in ambito militare, in
Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, fasc. 1, 2005 (VIII),
224 ss. Si veda, inoltre: A. Baldanza, Ruoli e posizioni di stato,
in L'ordinamento militare (a cura di V. Poli - V. Tenore), II,
Milano, Giuffrè, 2006, 143 ss.
2. La giurisprudenza della Corte costituzionale.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta proprio la mancata
applicazione delle garanzie del procedimento disciplinare al
procedimento preordinato all'adozione del provvedimento impugnato,
al quale - secondo parte ricorrente - deve riconoscersi natura
disciplinare e dunque prevedersi, ai fini della sua legittimità, la
nomina di un difensore di fiducia ovvero d'ufficio al militare nei
cui confronti si procede. Tale argomentazione fa leva su quanto
deciso dalla Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1997, n.
240, relativa alla legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 12, 2° comma, lett. c) e dell'art. 17 della l.
n. 1168/1961. La norma disciplina proprio l'istituto dello scarso
rendimento per la categoria degli appuntati e carabinieri. Prima di
procedere all'analisi della predetta sentenza è necessario
ripercorrere brevemente gli orientamenti giurisprudenziali della
Corte costituzionale in materia. In effetti, prima della sent. n.
240/1997, incontriamo la sentenza 5-14 aprile 1995, n. 126.
La Corte costituzionale è stata chiamata ad intervenire sul tema,
poiché la giurisprudenza amministrativa più sensibile ha sempre
sottolineato l'esistenza di un quadro normativo disarmonico,
confrontando sul punto la legislazione sugli impiegati civili dello
Stato con quella riguardante i militari, non più giustificabile sul
piano della ragionevolezza e della sostanziale uguaglianza delle
relative posizioni giuridiche soggettive. Una simile presa di
posizione non poteva non comportare la sollevazione di questioni di
legittimità costituzionale, puntualmente poste all'attenzione del
Giudice delle leggi. In particolare, l'intervento della Corte è
stato sollecitato con un'apposita ordinanza di un Tribunale
Amministrativo Regionale, in merito alla non manifesta infondatezza
della legittimità costituzionale dell'art. 33, legge 31 luglio
1954, n. 599 (norma che contempla l'istituto dello scarso
rendimento per i sottufficiali), emersa in un giudizio riguardante
un provvedimento di dispensa d'autorità per scarso rendimento,
adottato dall'amministrazione della difesa nei confronti di un
sottufficiale dipendente. La Corte, nel dichiarare fondata la
questione e, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 l.
n. 599/1954, nella parte in cui non prevede che al sottufficiale
proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per
presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la
possibilità di essere sentito personalmente (in sostanza, il
profilo di incostituzionalità riguarda proprio la mancata
estensione ai militari delle garanzie previste dall'art. 129,
d.P.R. n. 3/1957, relativo agli impiegati civili dello Stato),
argomenta la sentenza, prendendo anche spunto dell'entrata in
vigore della l. n. 241/1990. Anche se l'illegittimità
costituzionale della normativa di legge viene dichiarata per
insanabile contrasto con i principi di ragionevolezza ed
uguaglianza, introdotti dall'art. 3 Cost., e con il canone di buon
andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., non è
senza significato il fatto che la Corte affermi che la
discriminazione tra dipendenti civili e militari dello Stato, in
merito all'istituto della dispensa (che in concreto si sostanzia
nel deteriore trattamento di questi ultimi), sia venuta meno
proprio in virtù della l. n. 241/1990. La sent. n. 126 del 1995 non
rimane un caso isolato, ma viene seguita qualche anno più tardi
proprio dalla sentenza n. 240 del 1997, che conclude un
procedimento di legittimità costituzionale con il quale viene posta
all'attenzione della Corte costituzionale un caso analogo. In
questa occasione viene in discussione la legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 12, 2° comma, lett. c) e dell'art.
17 della l. n. 1168/1961 e le conclusioni sono le medesime della
precedente sentenza, anche se nel dispositivo la Corte sintetizza
dichiarando l'illegittimità della normativa in questione nella
parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente per scarso
rendimento senza la partecipazione dell'interessato al
procedimento, definito esplicitamente "disciplinare". In questa
circostanza, la Corte ritiene violato il fondamentale canone di
razionalità normativa, laddove vengano ancora previsti meccanismi
di dispensa automatica dal servizio e, comunque, tali da non
consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento,
vulnerando così le garanzie procedurali a presidio della difesa del
destinatario dl provvedimento e ledendo il buon andamento
dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore
utilizzazione delle risorse professionali. In sostanza, le sentenze
della Corte costituzionale danno precise indicazioni inerenti
all'istituto dello scarso rendimento in ambito militare, con
l'affermazione che il relativo procedimento amministrativo di
accertamento ha natura disciplinare (sarebbe meglio parlare di
natura paradisciplinare), prevedendo - perciò - necessariamente, la
partecipazione in contraddittorio dell'interessato.
3. Le garanzie procedimentali.
Al di là della terminologia utilizzata, è chiaro che il problema
principale rimane la corretta ed efficace partecipazione
dell'interessato alle diverse fasi procedimentali, onde garantire
che le ragioni del medesimo siano portate all'attenzione
dell'autorità responsabile del procedimento e costituiscano valido
elemento di ponderazione e di valutazione nella fase
decisoria.
In tale contesto, in mancanza di una regolamentazione di dettaglio,
per esaminare il procedimento di accertamento dello scarso
rendimento risulta particolarmente utile far riferimento alla
circolare n. DGPM/II/5/30001/C42 del 22 maggio 2000 della Direzione
Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa. La
circolare in argomento è frutto non solo della necessità di dare
concretezza alle disposizioni di legge in materia, con riguardo
altresì alle disposizioni dettate dalla l. n. 241/1990, ma anche
della necessità di acquisire e tradurre in un quadro organico e
compiuto i principi giurisprudenziali, elaborati nel tempo, che
hanno notevolmente contribuito a dare una certa fisionomia al
procedimento amministrativo in questione e a scandirne i tempi e le
fasi. Le disposizioni introdotte da una circolare amministrativa,
come è noto, non hanno rilevanza esterna, ma assumono un
particolare valore interno per un ordinamento gerarchico, poiché
esprimono la volontà di autolimitazione del potere discrezionale e
devono essere rigorosamente rispettate dagli organi dipendenti,
costituendo precisi vincoli d'azione. Tenendo presente questa
notazione, e la sua peculiare valenza in ambito
amministrativo-militare, veniamo alle modalità di disciplina del
procedimento con riguardo alla partecipazione dell'interessato. In
particolare, il comando o ente che inoltra la proposta di scarso
rendimento, in quanto - appunto - unità organizzativa responsabile,
ha l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento al
militare interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990. è
bene evidenziare che la comunicazione di avvio del procedimento non
è assimilabile ad un atto di contestazione di mancanza
disciplinare, poiché ha la finalità di dare notizia soltanto
dell'oggetto del procedimento promosso e non anche dell'analitica
esposizione dei fatti posti dall'amministrazione a base del
procedimento; questi ultimi, infatti, possono essere adeguatamente
conosciuti dall'interessato con lo strumento dell'accesso agli
atti(2).
Dalla proposta, quale atto propulsivo del procedimento, decorrono i
termini previsti per la conclusione dello stesso procedimento,
fissati in un massimo di 180 giorni. Anche la fissazione di un
termine costituisce una garanzia per il militare interessato, il
quale non è esposto sine die ad una negativa valutazione del
proprio operato. La proposta in argomento, corredata dai pareri
gerarchici giunge sino alle commissioni di avanzamento che devono
emettere un apposito parere in merito allo scarso rendimento del
dipendente. La commissione di avanzamento, qualora ne venga fatta
richiesta dall'interessato nel termine di 60 giorni dall'inizio del
procedimento, sente direttamente quest'ultimo, che avrà
un'ulteriore occasione per far valere la sue ragioni, potendo -
comunque - entro 120 giorni dall'inizio del procedimento (o meglio,
i due terzi del termine massimo di conclusione del procedimento)
presentare proprie memorie e controdeduzioni relative alla proposta
di scarso rendimento. Su questo punto, la circolare, recependo le
indicazioni della giurisprudenza, ha configurato un tipo di
procedimento amministrativo che ha la stessa fisionomia di quelli
disciplinari, nei quali il destinatario del provvedimento finale ha
ampie e garantite possibilità di far valere le proprie ragioni a
difesa e, quindi, di intervenire fattivamente nel procedimento,
partecipandovi e contribuendo alla definizione della fase
decisoria. Ciò che non è previsto è la possibilità che il militare
interessato possa farsi assistere da un difensore. Ed è proprio la
mancanza di un difensore che viene contestata nel caso in esame e
motivo posto a base della lamentata illegittimità del provvedimento
impugnato.
_________________
(2) - Cfr.: TAR Campania - Salerno, sez. I, sent. n. 1617 del
2002.
4. Il difensore nei procedimenti amministrativi tipici delle
Forze armate e la sua necessità.
Nei procedimenti amministrativi tipici delle Forze armate, con
particolare riguardo ai procedimenti disciplinari, la presenza di
un difensore, scelto dall'interessato o nominato d'ufficio, non è
assolutamente un dato connotativo. Si tenga, infatti, presente che
il difensore non è previsto nel procedimento disciplinare di cui
all'art. 59 R.D.M., procedimento necessario per l'eventuale
irrogazione delle sanzioni di corpo del richiamo, del rimprovero e
della consegna. Inoltre, non è prevista l'assistenza di un
difensore nei procedimenti disciplinari di stato, relativamente
alle fasi dell'inchiesta formale (sottufficiali) e
dell'accertamento disciplinare (appuntati e carabinieri), fasi di
per sé sufficienti per poter irrogare la sanzione di stato della
sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio. Infine, non è
prevista l'assistenza di un difensore nel procedimento disciplinare
di stato riguardante gli ufficiali, non solo nella fase
dell'inchiesta formale, ma anche nella fase dinanzi al consiglio di
disciplina. Insomma, il difensore non è un dato indefettibile dei
procedimenti disciplinari militari.
Si tenga, inoltre, presente che lo scarso rendimento si basa
sostanzialmente su atti amministrativi che hanno di per sé autonoma
valenza (ammonimenti, documenti caratteristici), oltre ai pareri
gerarchici espressi da tutti i superiori dell'interessato e il
parere finale della competente commissione d'avanzamento. In
realtà, i pareri in argomento esprimono una valutazione di
concordanza tra presupposti richiesti e provvedimento emanando,
potendo influire concretamente soltanto in favore dell'interessato.
Un parere di discordanza non consentirebbe al procedimento di
proseguire oltre e comunque costituirebbe valido motivo ostativo
per l'adozione di un provvedimento di scarso rendimento, poiché una
valutazione in pejus dell'autorità competente alla decisione finale
sarebbe difficilmente configurabile. D'altra parte, gli atti
amministrativi prodromici al provvedimento di scarso rendimento,
qualora giungano validamente a costituire presupposto del
procedimento de quo, sono sicuramente atti definitivi (non è
consigliabile attivare un procedimento di scarso rendimento in
presenza di documenti caratteristici impugnati in sede di ricorso
amministrativo o giurisdizionale). In sostanza, nel procedimento di
scarso rendimento non si tratta di valutare la responsabilità di un
militare in relazione ad un determinato comportamento, ma di
verificare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di
diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento di
cessazione dal servizio d'autorità. Che il giudizio negativo sia
già stato espresso in precedenza è circostanza facilmente
desumibile dai documenti caratteristici posti a base
dell'attivazione dello speciale procedimento e dall'attività di
ammonizione del superiore gerarchico. D'altronde, la convocazione -
peraltro sollecitata dall'interessato - dinanzi alla commissione di
avanzamento non ha la finalità di consentire al militare di
controbattere ad eventuali contestazioni (che d'altra parte non ci
sono), ma soltanto di permettergli di rappresentare le ragioni a
proprio favore e, di converso, di mettere in condizione la
competente commissione di conoscere ed apprezzare ulteriormente il
militare interessato, in modo da delineare - qualora ve ne fosse
bisogno - un quadro ancor più completo della situazione soggettiva
di quest'ultimo. Si tratta, in effetti, non di svolgere proprie
considerazioni giuridiche in merito alla sussistenza o meno di
fattispecie di diritto o di responsabilità, ma di allegare fatti
concreti e, soprattutto, di manifestare propositi di maggior
impegno e di ravvedimento. In tutto ciò e nella considerazione
dell'economia generale del procedimento amministrativo de quo non
si saprebbe quale ruolo assegnare ad un difensore e quale sia la
sua utilità, se non quella di accompagnare l'interessato dinanzi
alla competente commissione di disciplina e garantirgli un sostegno
morale.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Accertamenti preliminari - Constatazione della
trasgressione disciplinare - Necessità.
Il superiore che rileva una mancanza disciplinare deve far
constatare la stessa al trasgressore e qualora ciò non avvenga ben
può ravvisarsi l'illegittimità di questa fase preliminare che si
riverbera su tutti i successivi atti procedimentali, compreso il
provvedimento finale.
Procedimento disciplinare - Sospensione - Condizioni
necessarie - Preclusione possibilità di difesa -
Legittimità.
Stante la perentorietà del termine di conclusione del
procedimento disciplinare, quest'ultimo può essere interrotto o
sospeso per periodi di convalescenza o di assenza legittima dal
servizio, solo se tale condizioni precludono all'incolpato la
possibilità di provvedere appieno alla sua difesa.
Provvedimento sanzionatorio - Motivazione - Indicazione
dell'iter logico giuridico seguito - Necessità.
La motivazione del provvedimento deve contenere l'indicazione
dell'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione per
giungere all'adozione dell'atto finale, con particolare riferimento
agli elementi che sono stati ritenuti rilevanti e alle valutazioni
espresse a fondamento della decisione.
Procedimento disciplinare - Termine a difesa - Eccessiva
brevità - Violazione diritto di difesa - Sussistenza.
Il responsabile del procedimento che disattende una norma di
procedura e concede un termine a difesa troppo breve realizza una
violazione del diritto di difesa dell'incolpato, con conseguente
illegittimità dell'intero procedimento.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 30 agosto 2006, n. 580 (c.c.
26 luglio2006), Pres. Borea, Est. Farina, D. F. c. Ministero
Difesa.
Si legge quanto appresso in sentenza:
"Il ricorso è fondato.
Colgono nel segno le censure con le quali il ricorrente deduce la
violazione dell'art. 58 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 54, dell'art.
1, comma 3 del D.M. 8 agosto 1996, n. 690 ed il difetto di
motivazione.
E' d'uopo prendere le mosse dal quadro normativo di
riferimento.
Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (recante la: "Approvazione del
regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382) stabilisce, all'art. 57
(Infrazione disciplinare) che: "1. Costituisce infrazione
disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo,
salva l'applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla
legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della
disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o
conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. Nel rilevare
l'infrazione il superiore deve attenersi alla procedura di cui al
successivo art. 58".
Il menzionato art. 58 (Procedura da seguire nel rilevare
l'infrazione), così recita: "1. Ogni superiore che rilevi
l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso
competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la
mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare
rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva
instaurazione del procedimento disciplinare. 2. Il rapporto deve
indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto
obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il
rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla
entità della sanzione.
3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare che
l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è
inviato:
a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i
militari;
b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di
militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al comando
della nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di
corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il
trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria
sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale
comando presidio...".
Come si è visto, il comma 1 dell' art. 58 dispone che "1. Ogni
superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non
sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far
constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua
identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di
consentire una tempestiva instaurazione del procedimento
disciplinare".
Nel caso di cui alla attuale controversia, l'infrazione
disciplinare è stata rilevata dal Comandante Provinciale dei
Carabinieri di ..., che aveva effettuato la ispezione nella sede
della Banca d'Italia, cioè dall' organo non competente ad
infliggere la sanzione (che è stata, poi, inflitta dall'organo
competente, cioè dal Comandante della Compagnia Carabinieri di
...): pertanto, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di
...avrebbe dovuto far constatare, a mente del citato art. 58, la
mancanza al trasgressore.
Ciò non è avvenuto e tanto basta per ravvisare l'illegittimità di
questa fase preliminare del procedimento disciplinare, che si
riverbera su tutti i successivi atti procedimentali - compreso il
provvedimento finale - inficiandoli.
Inutile dire della inconsistenza della tesi esposta dalla
resistente Amministrazione in sede di ricorso gerarchico, per cui
il Comandante Provinciale dei Carabinieri di ...non avrebbe fatto
constatare la mancanza al trasgressore, non essendo egli a
conoscenza di eventuali provvedimenti che avessero autorizzato il
D. a non indossare la divisa: la mancanza, infatti, era
immediatamente riscontrabile, eppertanto era obbligo del superiore
procedere in forza del prefato art. 58. La sussistenza di eventuali
provvedimenti che autorizzassero il ricorrente a non indossare la
divisa era infatti circostanza che poteva essere acclarata anche in
un momento successivo; quel che rileva, però, è che l'incertezza
sull'esistenza di detti provvedimenti non poteva certamente
legittimare l'omissione in parola, che ha piuttosto arrecato un
evidente nocumento alle guarentigie difensive del D., di fatto
impossibilitato a spiegare un'autonoma difesa delle proprie ragioni
nel momento stesso della commissione del presunto illecito
disciplinare.
Sotto altro profilo, merita condivisione il rilievo attoreo
incentrato sull'elusione del termine massimo di novanta giorni per
la conclusione del procedimento disciplinare, stabilito dall'art.
1, comma 3 del D.M. 8 agosto 1996, n. 690.
La giurisprudenza ha chiarito che il suddetto termine è da
ritenersi perentorio (Cfr., ex pluribus, Csi, 2 marzo 1991, n. 62 e
Cons. St., IV, 18 settembre 1991, n. 726) e - ritiene il Collegio -
può essere interrotto o sospeso per periodi di convalescenza o di
assenza legittima dal servizio, se tali condizioni precludono
all'incolpato la possibilità di provvedere appieno alla sua difesa
(Cfr., sul punto, T.A.R. Toscana, 7 aprile 2003, n. 1301 e T.A.R.
Sardegna, 24 gennaio 2000, n. 71).
Nel caso di specie non risulta - e il provvedimento finale nulla
dice in proposito - che ricorressero le suddette condizioni
ostative.
Di qui - anche - una insufficienza motivazionale che inficia il
provvedimento conclusivo.
è d'uopo precisare che il termine di novanta giorni per la
conclusione del procedimento disciplinare è evidentemente posto a
salvaguardia della certezza del diritto ed a tutela del dipendente
assoggettato ad una procedura che può condurre ad esiti sfavorevoli
per la propria posizione giuridica.
Ne discende che la durata del procedimento de quo non rientra nella
disponibilità dell'Autorità procedente, non potendo quest'ultima
sospendere l'iter procedurale se non in ragione di un'acclarata
impossibilità del dipendente a parteciparvi o per cause
espressamente indicate dalla legge (cfr. Cons. St., IV, 18
settembre 1991, n. 726).
Orbene, nel caso di specie il Collegio non ravvisa ragione per
discostarsi dall'orientamento richiamato; ne consegue che è da
ravvisarsi la violazione del termine fissato dal summenzionato art.
1, comma 3 del D.M. 8 agosto 1996, n. 690: infatti, il procedimento
disciplinare ha preso l'abbrivio con la contestazione degli
addebiti di cui alla comunicazione del 11.11.2002 e si è concluso
con l'irrogazione della sanzione disciplinare, quivi avversata, del
18.2.2003, allorquando era ormai spirato il termine di novanta
giorni imposto dalla normativa vigente.
Non osta a tale conclusione la circostanza che l'Amministrazione
abbia sospeso il procedimento disciplinare nel periodo di
convalescenza dell'incolpato (17.1.2003-30.1.2003), ed abbia,
pertanto, ritenuto che il termine di conclusione del procedimento
fosse conseguentemente differito.
Come si è detto, il termine in parola è posto a tutela della
posizione dell'incolpato e può essere ragionevolmente sospeso
allorché quest'ultimo versi nell'impossibilità materiale di
partecipare al procedimento che lo interessi e di tutelare le
proprie ragioni.
Nel caso che ci occupa, invece, la patologia da cui era affetto il
D. non escludeva la possibilità di una sua attiva partecipazione
all'iter procedimentale, potendo comunque egli comunicare "a
distanza" con l'Autorità procedente, mediante produzione di memorie
scritte o documenti.
Illegittimamente, quindi, l'Amministrazione ha disposto la
sospensione del procedimento, in assenza di una causa che
autorizzasse la sospensione, né, tampoco, ha dato atto di questa
causa in sede di riscontri provvedimentali.
Oltre alle evidenti violazioni di norme procedimentali, il
provvedimento gravato non appare immune nemmeno dalle denunciate
carenze motivazionali.
Invero, come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente,
nel provvedimento finale non v'è traccia dell'iter logico-giuridico
seguito dall'Amministrazione, essendosi limitata l'Autorità
procedente a dichiarare di aver ritenuto equo comminare la predetta
sanzione in ragione del comportamento dell'incolpato, contrario
all'art. 63 del Regolamento Generale dell'Arma dei
Carabinieri.
è evidente che il potere di irrogare sanzioni disciplinari è
espressione di valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità
ed è legittimamente esercitato allorché sia sorretto da un solido
apparato giustificativo; in particolare, il referto motivazionale
deve rendere pienamente intelligibile l'iter logico seguito
dall'Autorità procedente ed indicare gli elementi di fatto e di
diritto ritenuti rilevanti per la determinazione finale, in
ossequio ai principi, elaborati prima da giurisprudenza e dottrina,
che hanno poi trovato puntuale codificazione nell'art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nella fattispecie la sanzione disciplinare, il cui contenuto,
secondo quanto dichiarato dall'Autorità procedente, troverebbe
fondamento in valutazioni di natura equitativa, non reca però alcun
riferimento agli elementi che sono stati ritenuti rilevanti, né al
procedimento logico che avrebbe condotto ad una determinazione di
stampo equitativo; né, tampoco, in assenza di qualsiasi indicazione
delle circostanze ritenute favorevoli alla posizione del
ricorrente, si è resa così possibile una qualsiasi delibazione
sulla conformità della soluzione adottata ai canoni di
ragionevolezza e proporzionalità.
Tanto basta per affermare il difetto di motivazione del
provvedimento finale.
A rigore, coglie, altresì, nel segno la censura incentrata sulla
circostanza che al ricorrente è stato assegnato un termine a difesa
di appena quattordici giorni, quando, ai sensi dell'art. 6 del D.M.
8 agosto 1996, n. 690 ("Regolamento recante disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a
carattere Interforze") l'Autorità procedente, cioè il Comandante
della Compagnia Carabinieri di ..., gli avrebbe dovuto assegnare un
termine di almeno sessanta giorni.
Il citato art. 6 (Partecipazione al procedimento: visione degli
atti; atti di intervento) dispone, al comma 2, che: "2. I soggetti
che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli
articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e
documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito
per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già
concluso. […]".
Il termine "stabilito per la durata del procedimento" è quello di
novanta giorni fissato dall'art. 1, comma 3 del D.M. n. 690 del
1996.
Nel caso di specie, con la contestazione degli addebiti di cui al
foglio n. 244/2 di prot. in data 11.11.2002, il Comandante della
Compagnia Carabinieri di ..., rappresentava all'incolpato la
possibilità di produrre eventuali "memorie difensive scritte ovvero
orali" in occasione del rapporto fissato con il Comandante per il
giorno 25.11.2002, oppure in una data successiva, stabilita lo
stesso giorno del rapporto, "nel caso in cui tali memorie non
fossero pronte" per quella data.
Come si vede, il Comandante ha formalmente disatteso il disposto
dell'art. 6, comma 2 del D.M. n. 690 del 1996, posto che - di fatto
- ha assegnato all'incolpato un termine di soli quattordici giorni,
concretando così una violazione del diritto di difesa
dell'incolpato, tutelato dalla normativa vigente.
Va, in ogni caso, doverosamente riconosciuto che la violazione in
parola non si è tradotta in una lesione effettiva delle garanzie
difensive del ricorrente, atteso che il procedimento amministrativo
si è concluso, come sopra ricordato, il 18.2.2003, e nulla vietava
al D. di presentare comunque, in tale torno temporale, memorie ed
osservazioni all'Autorità procedente.
In conclusione, per le complessive considerazioni che precedono -
assorbiti gli altri mezzi - il ricorso va accolto ed i
provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati".
Su alcune questioni controverse del procedimento
disciplinare
1. Premessa.
La sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 580/2006, pone
all'attenzione dell'interprete alcune interessanti questioni che
riguardano lo svolgimento del procedimento disciplinare militare.
L'occasione è propizia per uno sguardo d'insieme sui principi che
regolano questo particolare procedimento amministrativo, le sue
speciali regole e le finalità alle quali è preposto. Prima ancora,
conviene accennare al tema del contendere ed illustrare
sinteticamente il concreto svolgimento del procedimento de quo. Il
giudizio amministrativo trae origine dal ricorso giurisdizionale
presentato da un militare, dopo il non favorevole esito di quello
gerarchico, avverso la sanzione disciplinare di corpo del
rimprovero scritto. In particolare al militare venivano formulate
precise contestazioni in data 11.11.2002, per una mancanza commessa
il precedente 19.10.2002(1), e veniva invitato a recarsi a rapporto
il 25.11.2002 per chiarire la vicenda e produrre eventuali memorie
difensive, scritte od orali. Nella circostanza l'autorità
procedente si riservava di stabilire un termine entro il quale
ammettere l'incolpato a produrre ulteriori giustificazioni, ma non
risulta dagli atti che questo stesso termine sia stato in qualche
modo indicato. Successivamente, e prima della conclusione del
procedimento disciplinare, il militare in questione veniva
collocato in licenza di convalescenza dal 17.01.2003 al 30.01.2003,
pertanto il responsabile del procedimento comunicava
all'interessato di aver disposto la sospensione dello stesso per il
periodo in questione. Infine, il 18.02.2003, a riacquisita idoneità
fisica dell'interessato, veniva irrogata allo stesso la sanzione
disciplinare di corpo del rimprovero scritto, ritenuta equa in
ragione del comportamento tenuto dal manchevole.
Il militare punito impugna il provvedimento sanzionatorio,
deducendo alcuni vizi di legittimità, tra i quali trovano
fondamento, a giudizio del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, la
violazione delle norme di cui all'art. 58 R.D.M. (d.P.R. 18 luglio
1986, n. 545), di cui all'art. 1, comma 3, d. m. 8 agosto 1996, n.
690 (recante il regolamento di attuazione della normativa sui
termini del procedimento, in relazione agli enti periferici
dell'amministrazione della difesa), e il difetto di motivazione.
Interessanti anche le considerazioni del T.A.R. concernenti il
diritto alla difesa, con particolare riguardo alle disposizioni
dettate dall'art. 6, d. m. n. 690/1996.
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(1) - La mancanza sarebbe consistita nell'espletamento del servizio
in abiti civili, in violazione della norma sull'autorizzazione a
vestire l'abito civile in servizio, stabilita dall'art. 63 del
Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri. La stessa è stata
accertata da altro superiore dell'incolpato che ha riferito il
fatto all'autorità competente mediante rapporto disciplinare.
2. La constatazione della mancanza disciplinare.
Per quanto concerne la violazione dell'art. 58 R.D.M., il
T.A.R., nell'accertare che il superiore che ha rilevato
l'infrazione disciplinare non ha proceduto a far constatare la
mancanza all'interessato, ha ravvisato in questo difetto
procedurale un sintomo sufficiente per affermare l'illegittimità di
questa fase, con il conseguente negativo riverbero sulle fasi
successive. Sul punto l'assunto del giudice amministrativo non
sembra pienamente condivisibile. Ma procediamo con ordine, vediamo
innanzitutto la portata e la finalità della norma di cui all'art.
58 R.D.M., con riguardo agli obblighi del superiore che rilevi una
mancanza disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente
ad instaurare il relativo procedimento disciplinare.
In base alla espressa enunciazione dell'art. 58 R.D.M., il
superiore che rilevi la commissione di una mancanza disciplinare
per la quale sia incompetente ad infliggere le relativa sanzione
deve procedere secondo precise modalità. In particolare, ai sensi
dell'art. 58, comma 1, R.D.M., deve:
- far rilevare la mancanza all'interessato;
- procedere alla sua identificazione, qualora quest'ultimo non sia
conosciuto;
- infine, redigere ed inoltrare il rapporto disciplinare senza
ritardo, allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del
procedimento disciplinare.
Per quanto riguarda il primo adempimento, cioè il far constatare la
mancanza al trasgressore, nonostante qualche affinità lessicale
(più fonica che logica) con l'obbligo delle contestazioni, con le
quali il superiore titolare della potestà sanzionatoria instaura un
procedimento disciplinare, dobbiamo decisamente affermare che con
la constatazione e con la contestazione siamo su due piani
strutturalmente differenti. In sostanza, la norma di cui all'art.
58 R.D.M. prevede che il militare manchevole deve essere
immediatamente reso edotto dell'infrazione da lui commessa, non
solo (e non tanto) in funzione di garanzia procedimentale,
rendendolo partecipe di un accertamento disciplinare nei suoi
confronti(2), ma soprattutto per stabilire (o meglio per ribadire)
un obbligo di intervento immediato da parte di qualsiasi superiore
in presenza di un'infrazione disciplinare. La fase di accertamento
di una infrazione disciplinare può anche prescindere da un diretto
ed immediato confronto con l'interessato, perché l'autorità
militare può venire a conoscenza di infrazioni disciplinari
avvenute non alla sua presenza, ma di cui si ha contezza attraverso
modalità differenti dalla percezione diretta o dal rapporto
disciplinare(3).
Ciò sta a significare che tra le attività procedimentali, che
portano alla comminazione di una sanzione disciplinare, quelle
contemplate dall'art. 58, comma 1, R.D.M., sono meramente eventuali
e più che alla validità e regolarità procedurale attengono ai
doveri propri di superiori gerarchici.
Infatti, se il superiore gerarchico ha tra gli altri doveri quello
di curare il rispetto e l'osservanza delle regole disciplinari(4),
in caso di illecito disciplinare, commesso alla sua presenza, o
comunque nel suo ambito di percezione sensoriale, è evidente che
debba intervenire non solo per rilevare, ma anche - eventualmente -
per interrompere il comportamento illecito od evitare che lo stesso
possa condurre a violazioni più gravi.
L'obbligo di far constatare la mancanza, allora, è una norma di
garanzia dell'ordinamento militare, non uno strumento di garanzia
dell'incolpato, e il mancato rispetto dello stesso non può
riverberarsi negativamente sul procedimento disciplinare, ma semmai
può comportare responsabilità disciplinari per chi ha disatteso il
precetto normativo.
Il punto è particolarmente importante, proprio per evitare
confusione tra diverse fasi del procedimento. In particolare, la
fase preliminare al procedimento disciplinare vero e proprio, il
quale inizia con le contestazioni degli addebiti(5), è finalizzata
all'accertamento del fatto storico, al di là della sua valutazione
e qualificazione normativa(6).
A tal fine, il superiore che rileva un'infrazione e non è
competente ad irrogare la relativa sanzione, nel riferire quanto
verificato direttamente, deve indicare esclusivamente ogni elemento
di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione,
senza formulare proposte relative alla specie ed all'entità della
sanzione(7).
Quel superiore, cioè, non può formulare alcun tipo di valutazione
che non sia riferibile al fatto storico.
Allora, il volere quasi anticipare alcune fasi del procedimento
disciplinare all'atto dell'accertamento della mancanza, quando non
si ha competenza a contestare alcun addebito disciplinare, appare
una forzatura della lettura del testo regolamentare.
In sostanza, non può condividersi l'affermazione contenuta nella
sentenza secondo la quale l'omissione in argomento "ha piuttosto
arrecato un evidente nocumento alle guarentigie difensive del D.,
di fatto impossibilitato a spiegare un'autonoma difesa delle
proprie ragioni nel momento stesso della commissione del presunto
illecito disciplinare".
Innanzitutto, il superiore che ha rilevato la mancanza non era
competente a valutare la responsabilità disciplinare
dell'interessato (in caso contrario l'art. 58 R.D.M. non trovava
applicazione), quindi non poteva legittimamente "contestare" e così
instaurare un vero e proprio procedimento disciplinare(8). In
secondo luogo, le garanzie difensive non sono state violate, come
affermato nella stessa sentenza in un passo successivo, secondo una
corretta valutazione sostanzialistica, di cui - invece - non si ha
traccia in questa parte motiva. In effetti, se, come si è
riconosciuto, l'interessato ha avuto comunque la possibilità di
produrre memorie ed osservazioni, quindi di esporre le proprie
ragioni difensive, prima dell'adozione del provvedimento
sfavorevole, non si capisce quale sia stato l'"evidente nocumento
alle guarentigie difensive" conseguente all'omissione del superiore
che ha rilevato l'infrazione. Il non aver fatto constatare la
mancanza all'interessato, nulla toglie alla validità degli atti
successivi e certamente non costituisce motivo di grave e
irreparabile nocumento alle ragioni difensive di quest'ultimo,
semmai - come già notato - potrebbe rappresentare il sintomo di una
carente azione di controllo disciplinare del superiore che ha
rilevato la mancanza; ma questa è un'altra storia, di cui si può
solo ipotizzare un'autonoma rilevanza disciplinare.
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(2) - Questo aspetto risulta estremamente enfatizzato da chi coglie
nell'obbligo di far constatare la mancanza al trasgressore una
duplice finalità, quella di consentire a quest'ultimo di
predisporre la propria difesa e quella di consentire una migliore
valutazione sulla sussistenza di un infrazione disciplinare
rilevata dal superiore, a seguito di tempestive valide
giustificazioni fornite dall'incolpato: G. Mazzi, Art. 58.
Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione, in Il nuovo
ordinamento disciplinare delle Forze armate (a cura di S.
Riondato), Padova, Cedam, 19952, 382.
(3) - È stato osservato come tra le diverse modalità attraverso le
quali l'autorità competente può venire a conoscenza della
commissione di un'infrazione disciplinare esistano quelle
dell'acquisizione mediata e dell'acquisizione a seguito di
denuncia: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di diritto
disciplinare militare. La disciplina di corpo, Roma, Laurus
Robuffo, 20043, 130 ss.. Entrambe le modalità presuppongono che
l'infrazione disciplinare sia commessa al di fuori dell'ambito di
percezione di un superiore gerarchico, per cui viene meno l'intera
fase contemplata dall'art. 58, comma 1, R.D.M. e, in particolare,
non può avere in alcun modo luogo la possibilità di far constatare
la mancanza al trasgressore.
(4) - Lo specifico dovere è contemplato dall'art. 21, comma 2,
R.D.M., dove viene stabilito che il superiore deve mantenere salda
la disciplina dei militari dipendenti.
(5) - Cfr.: P. Iovino - M. Mormando, Sanzioni disciplinari di
corpo: l'esame di legittimità in sede contenziosa, in Riv. G.d.F.,
n. 2, 2005, 434 ss; S. Bruno, Il termine per gli accertamenti
preliminari prodromici al procedimento disciplinare militare di
corpo, in Rass. Arma CC., n. 1, gennaio-marzo 2003 (LI), 29 ss.; S.
Russo, Modalità di avvio del procedimento disciplinare militare, in
Diritto Militare, n. 1, 2001, 5 ss.
(6) - È stato correttamente osservato che "[q]uando si parla di
accertamento del fatto, dunque, si fa riferimento all'accertamento
del fatto storico, del comportamento cioè percepibile dai sensi. Il
corretto inquadramento normativo di quel determinato fatto, è
attività spettante all'autorità competente a valutare il fatto e
non all'accertatore, […] accertare un fatto significa dare per
certo l'accadimento di quel fatto storico, a prescindere dalla sua
valutazione e qualificazione normativa, quindi un fatto è accertato
quando chi ne ha l'autorità afferma la sua sussistenza o per averlo
vissuto de visu, cioè direttamente, o per averlo verificato
attraverso un'istruttoria che abbia portato in modo univoco e
inequivocabile alla sua ricostruzione": E. Boursier Niutta - A.
Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, cit.,
129.
(7) - Cfr.: art. 58, comma 2, R.D.M.
(8) - È stato acutamente osservato come "[i]n sostanza tale
istituto prevede che il superiore incompetente partecipi al
militare che egli ha rilevato il fatto commesso dal subordinato,
senza tuttavia che ne chieda contezza. Non prevede, cioè, che egli
chieda al militare giustificazione del fatto rilevato, né che
questi si giustifichi davanti a lui del fatto commesso. Anzi, a ben
vedere, la richiesta di giustificazioni porterebbe il dipendente a
ritenere instaurato il procedimento e, poiché l'unica competenza
disciplinare riconosciuta ad un superiore che non sia comandante di
corpo o di reparto è quella relativa all'inflizione del richiamo,
una volta prodotte le giustificazioni quel militare potrebbe (al
massimo) ritenersi (a ragione) punito con tale sanzione, con
evidenti problemi connessi ad un'eventuale ulteriore contestazione
del comandante di corpo o di reparto.": E. Boursier Niutta - A.
Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, cit., 133.
D'altra parte, chi sottolinea come l'istituto della constatazione
della mancanza sia previsto per consentire all'incolpato di
predisporre la propria difesa e per una migliore valutazione sulla
sussistenza di una infrazione disciplinare, sembra contraddirsi
quando - correttamente - afferma che il superiore, "nel rilevare
l'infrazione, non è competente ad esprimere un vero e proprio
giudizio sulla presenza o meno di una violazione disciplinare:
dovrà invece procedere all'accertamento anche quando vi siano
fondati sospetti sulla configurabilità come illecito disciplinare
di una determinata condotta": G. Mazzi, Art. 58. Procedura da
seguire nel rilevare l'infrazione, cit., 382.
3. La sospensione del procedimento disciplinare.
Altra importante questione esaminata dal giudice amministrativo
è quella della possibilità di sospendere il procedimento
disciplinare in presenza di un legittimo impedimento
dell'incolpato.
L'argomentazione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia si sviluppa
partendo dall'asserita elusione del termine massimo di novanta
giorni stabilito per la conclusione del procedimento disciplinare
di corpo. In particolare, viene affermato che il termine di 90
giorni deve intendersi come termine perentorio, in base ad un
orientamento giurisprudenziale, per nulla prevalente(9). In tale
contesto, i predetti termini possono essere interrotti o sospesi
solo quando si verifichino condizioni tali da precludere
all'incolpato la possibilità di provvedere alla sua difesa. Tra le
condizioni in argomento potrebbero essere rilevanti anche quelle
che attengono allo stato di salute dell'incolpato. In generale,
l'inidoneità al servizio militare incondizionato del trasgressore
non impedisce l'espletamento a suo carico di un procedimento
disciplinare. L'impossibilità di convocare il trasgressore o la
circostanza che lo stesso non possa essere sempre presente nelle
varie attività istruttorie non sono motivi ostativi alla
prosecuzione del procedimento disciplinare che può benissimo
svolgersi attraverso atti scritti scambiati tra il responsabile del
procedimento e l'interessato, inviati anche per posta. La stessa
presenza dell'interessato prevista nei procedimenti davanti al
comandante di corpo o alle commissioni o consigli di disciplina
(per il procedimento disciplinare di stato) può essere soddisfatta
con atto di delega nei confronti del difensore o di altro militare
o, qualora il militare voglia comunque presenziare, con opportuni
accorgimenti a salvaguardia della salute dello stesso (trasporto in
ambulanza, presenza di ufficiale medico e quant'altro risulti
adeguato alle esigenze), anche mediante la sua convocazione presso
un comando militare più agevolmente raggiungibile, in relazione
alle sue esigenze residenziali. L'unica eccezione è rappresentata
da una patologia che menomi la sfera psichica del trasgressore a
tal punto da impedirgli di formulare giustificazioni (quindi, di
intendere gli addebiti). In tal caso il procedimento disciplinare
deve essere sospeso in ossequio al principio dell'incomprimibilità
del diritto alla difesa. Il procedimento riprenderà, e
riprenderanno a decorrere i termini, dal momento in cui il militare
avrà la piena disponibilità delle sue capacità psichiche (per
questo momento vedi anche gli obblighi di cui all'art. 52
R.D.M.)(10). Per tale motivo non può ritenersi sufficiente, come
nel caso in esame, un qualunque stato d'infermità che comporti la
temporanea inidoneità del dipendente al servizio militare
incondizionato e, comunque, l'allegazione dell'eventuale
sussistenza di uno stato psico-fisico tale da impedire
all'interessato la percezione della gravità del comportamento
addebitato, quindi, la possibilità di esperire una valida ed
efficace difesa, è onere della parte(11).
In tale quadro, una sospensione del procedimento disciplinare per
un qualsiasi periodo di convalescenza o di assenza legittima dal
servizio appare irragionevole nell'economia generale del
procedimento e in relazione alla necessità di tutelare la posizione
dell'incolpato, per la quale vengono anche posti i termini
procedimentali. Qualora l'incolpato abbia comunque la possibilità
di partecipare al procedimento, anche mediante comunicazioni a
distanza, la sospensione del procedimento disciplinare che comporti
il superamento del termine massimo di conclusione dello stesso
(come peraltro avvenuto in questo caso) ben può apparire una causa
di illegittimità idonea ad inficiare gli atti successivi e lo
stesso provvedimento finale.
_________________
(9) - Sul punto, è stato opportunamente rilevato come la recente e
prevalente giurisprudenza ritiene i termini di natura ordinatoria e
non perentoria: A. Simoncelli, Disciplina, in L'ordinamento
militare (a cura di V. Poli - V. Tenore), II, Milano, Giuffrè,
2006, 720 ss.
(10) - Sulla tematica: P. Burla - G. Fraccastoro - C. Scarselletta,
La sospensione del procedimento disciplinare secondo le regole
dettate dal legislatore e dalla giurisprudenza amministrativa, in
Riv. G.d.F., n. 4, 2004, 1264 ss.
(11) - Sul punto: A. Simoncelli, Disciplina, cit., 737 ss.
4. La motivazione della sanzione disciplinare.
In tema di motivazione il giudice amministrativo rileva la
mancata esplicazione nel provvedimento finale dell'iter
logico-giuridico seguito dall'amministrazione per irrogare la
sanzione disciplinare. In tale senso, il T.A.R. Friuli Venezia
Giulia ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione,
configurabile come vizio di violazione di legge, in quanto, seppur
la motivazione sia esistente, la stessa non evidenzierebbe, come
espressamente richiesto dall'art. 3, l. n. 241/1990, le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione(12). Dalla lettura
della sentenza non è dato sapere esattamente la formulazione della
motivazione del provvedimento sanzionatorio, stante il sommario
riferimento contenuto nella parte motiva, dove si afferma la
sussistenza del vizio di difetto di motivazione, "essendosi
limitata l'Autorità procedente a dichiarare di aver ritenuto equo
comminare la predetta sanzione in ragione del comportamento
dell'incolpato, contrario all'art. 63 del Regolamento Generale
dell'Arma dei Carabinieri". In tale contesto non appare, però,
condivisibile l'assunto del giudice amministrativo per il quale il
contenuto della sanzione disciplinare, "secondo quanto dichiarato
dall'Autorità procedente, troverebbe fondamento in valutazioni di
natura equitativa". È evidente che la parola "equo" all'interno del
provvedimento finale sia una mera formula di stile(13), che vuole
esclusivamente sottolineare il corretto utilizzo del potere
discrezionale, e certamente non vuole evidenziare una soluzione di
natura equitativa della vicenda, quasi a voler manifestare la
volontà di applicare un giudizio di equità, o più correttamente una
soluzione concordata ai sensi dell'art. 11, l. n. 241/1990. Non c'è
dubbio che l'autorità procedente abbia applicato norme di diritto
(altro discorso è se le abbia applicate bene), per cui, in
relazione al provvedimento finale, non sembra congruente affermare
che siamo di fronte "ad una determinazione di stampo equitativo". A
rigore, da quel che si può desumere dall'illustrazione del fatto in
causa, la violazione disciplinare contestata risulta
sufficientemente precisa e circostanziata e consiste nell'aver
espletato un servizio in abiti civili (con chiara indicazione del
tempo e del luogo) in assenza della prescritta autorizzazione,
richiesta dall'art. 63 del Regolamento Generale dell'Arma dei
Carabinieri. Il provvedimento finale della sanzione disciplinare
del "rimprovero scritto", a quel che è dato di sapere, non si
discosta nella formulazione della motivazione dal riferimento agli
elementi di fatto e di diritto contenuti nell'atto di
contestazione. D'altra parte, "l'assenza di qualsiasi indicazione
delle circostanze ritenute favorevoli alla posizione del
ricorrente", non può considerarsi come motivo assorbente della
sussistenza del paventato vizio di difetto di motivazione,
soprattutto se tali circostanze non siano state allegate dalla
parte o non siano state riscontrate in sede istruttoria. Senza
considerare che per giurisprudenza costante non occorre che la
motivazione contenga una confutazione analitica delle
giustificazioni addotte dall'incolpato, poiché scopo del
procedimento disciplinare è l'accertamento della sussistenza dei
fatti e che siano ragionevolmente addebitabili all'incolpato(14).
Si consideri, infine, che la giurisprudenza ha affermato che non
esiste un parametro unico di valutazione della sufficienza o meno
della motivazione di un provvedimento amministrativo, dovendosi
valutare l'adeguatezza della stessa non in astratto ma con
immediato e diretto riferimento alla natura dell'atto in
questione(15). Per quel che concerne, poi, le sanzioni disciplinari
si è affermato che la congruità della motivazione deve essere
valutata in ragione della gravità della sanzione irrogata, per cui
-a maggior ragione - un rimprovero scritto, il quale è una semplice
dichiarazione di biasimo, non richiederebbe una motivazione
particolarmente rigorosa e puntuale(16). Sia consentito, però, di
avvertire che le predette considerazioni devono essere prese con
beneficio d'inventario, non avendo (e non potendosi desumere)
l'esatta contezza del contenuto del provvedimento finale de
quo.
_________________
(12) - Cfr.: V. Tenore, L'incidenza della nuova legge n. 241 del
1990 sulle pubbliche amministrazioni (e su quella militare in
particolare), Padova, Cedam, 2006, 78 ss.
(13) - Il ricorso alla parola "equo" appare nei formulari proposti
ai fini applicativi. In particolare, si veda: E. Boursier Niutta -
A. Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, cit.,
209.
(14) - Sul punto: A. Simoncelli, Disciplina, cit., 780 ss.; E.
Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di diritto disciplinare
militare, cit., 154; V. Bardi - P. Iovino - B. Salsano - A. N.
Serena, La tutela giustiziale: da appunti di esperienze militari,
casi e materiali per le amministrazioni pubbliche, Bari, Cacucci,
2005, 245.
(15) - Cfr.: V. Bardi - P. Iovino - B. Salsano - A. N. Serena, La
tutela giustiziale, cit., 244.
(16) - Cfr.: A. Simoncelli, Disciplina, cit., 780 ss.; V. Tenore,
L'incidenza della nuova legge n. 241 del 1990, cit., 94 ss.
5. Le garanzie difensive nel procedimento disciplinare: i
termini a difesa.
Ultimo interessante aspetto è quello connesso con la
salvaguardia delle garanzie difensive nel procedimento
disciplinare, con riguardo ai termini per presentare memorie
difensive.
In generale, l'art. 6, comma 2, d.m. n. 690/1996, dispone che i
soggetti che hanno titolo a partecipare al procedimento
amministrativo possono presentare memorie scritte o documenti entro
un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del
procedimento. Nel caso del procedimento disciplinare di corpo il
termine per presentare memorie difensive è di 60 giorni, in
relazione al termine massimo di 90 giorni stabilito dallo stesso
d.m. n. 690/1996. Oltre tale termine il responsabile del
procedimento, anche in mancanza di memorie difensive
dell'incolpato, può proseguire nella definizione del procedimento
disciplinare. è evidente che se il militare risponde ad
un'eventuale più breve termine sollecitatorio apposto nelle
contestazioni, o produce proprie giustificazioni prima dei 60
giorni, o dichiara espressamente di non voler fornire alcuna
giustificazione, legittima il responsabile del procedimento a
proseguire oltre. Si tenga conto che eventuali ulteriori
giustificazioni presentate entro il termine di 60 giorni e prima
della definizione del procedimento disciplinare vanno
obbligatoriamente tenute presenti ai fini della decisione.
Nel caso in argomento, il giudice amministrativo constata una
violazione del diritto di difesa dell'incolpato, rilevando che a
quest'ultimo è stato concesso un termine di appena 14 giorni,
mentre a norma dell'art. 6 d.m. n. 690/1996, avrebbe avuto diritto
ad un termine di almeno sessanta giorni, cioè i predetti due terzi
della durata del procedimento disciplinare(17). In particolare, la
violazione dell'amministrazione sembra realizzarsi sia in relazione
alla ritenuta eccessiva brevità del termine concesso (quattordici
giorni), sia in relazione alla mancata osservanza del disposto di
cui all'art. 6, d.m. n. 690/1996. Sulla brevità del termine basti
considerare che se l'autorità procedente avesse voluto (o dovuto),
stante anche la non complessa vicenda disciplinare, avrebbe potuto
ai sensi dell'art. 6, comma, comma 2, d.m. n. 690/1996, stabilire
il termine del procedimento in trenta giorni, "concedendo" così
all'incolpato dieci giorni di tempo per produrre memorie scritte o
documenti(18). Per quanto riguarda, invece, il mancato rispetto
della norma di cui all'art. 6, d.m. n. 690/1996, il T.A.R. Friuli
Venezia Giulia dopo aver constatato - de plano - il comportamento
formalmente illegittimo dell'autorità procedente, svolge di seguito
alcune interessanti considerazioni. Seppur si sia di fronte ad una
violazione in astratto della normativa sul diritto alla difesa
dell'incolpato, sul piano concreto il giudice amministrativo rileva
che "la violazione in parola non si è tradotta in una lesione
effettiva delle garanzie del ricorrente, atteso che il procedimento
amministrativo si è concluso, come sopra ricordato, il 18.2.2003, e
nulla vietava al D. di presentare comunque, in tale torno
temporale, memorie ed osservazioni all'Autorità procedente". In
sostanza, la violazione del diritto di difesa va riscontrata in
concreto e un'omissione di carattere formale da parte del
responsabile del procedimento, come il non aver indicato
espressamente il termine di sessanta giorni, non realizza
necessariamente una lesione effettiva di quel diritto.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
_________________
(17) - In giurisprudenza, sulla mancata concessione di adeguati
termini per difendersi, cfr.: T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. 26
febbraio 2004, n. 219 (c.c. 22 gennaio 2004), Pres. Vivenzio, Est.
Prosperi; T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sent. 25 gennaio 2000, n.
61 (c.c. 14 gennaio 2000), Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio.
(18) - Sul punto: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di
diritto disciplinare militare, cit., 127. Si tenga presente che a
norma del novellato art. 7, l. n. 241/1990, il responsabile del
procedimento deve rendere edotto l'interessato, con la
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, della data
entro la quale, deve concludersi il procedimento. L'attuale termine
di 90 giorni del procedimento disciplinare di corpo deve intendersi
come termine massimo, a garanzia dell'incolpato. Nulla vieta
all'amministrazione procedente di fissare per il singolo, concreto
procedimento un termine inferiore, garantendo nel contempo
l'esplicazione del diritto di difesa.
Procedimento disciplinare - Sospensione per legittimo
impedimento - Partecipazione commisisone di disciplina -
Impossibilità oggettiva - Legittimità.
È legittima la sospensione del procedimento disciplinare solo in
presenza di un legittimo impedimento che non consenta all'incolpato
di presenziare alla seduta della commissione di disciplina.
L'impedimento de quo deve consistere in una vera e propria
impossibilità a partecipare alla seduta, non potendosi ritenere
sufficiente un qualsiasi stato di infermità, indipendentemente
dalla sua natura e dalle sue effettive conseguenze. L'onere della
prova circa la sussistenza di un siffatto impedimento è, secondo i
principi generali, a carico di chi invoca a suo favore detta
circostanza (e cioè l'inquisito), sicché il medesimo deve produrre
una certificazione medica che non si limiti ad attestare la
sussistenza di una infermità, ma che precisi in modo chiaro ed
espresso, qualora ciò non risulti evidente secondo comuni regole di
esperienza (fermo restando che l'organo disciplinare non è
competente ad effettuare valutazioni di ordine medico), che
l'infermità stessa comporta l'impossibilità a partecipare alla
seduta.
Sanzione disciplinare di stato - Perdita del grado per
rimozione - Adozione in difformità del parere della commisisone -
Legittimità.
L'espressa previsione normativa che attribuisce all'autorità
centrale, competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di stato,
la possibilità di discostarsi dal parere della commissione di
disciplina in casi di particolare gravità, non attribuisce alla
stessa un ordinario potere di revisione in pejus delle
deliberazioni adottate nella precedente istanza collegiale, ma si
riferisce ad ipotesi del tutto eccezionali o extra ordinem, nel
contesto delle quali al decidente è consentito di valorizzare
elementi o presupposti di ordine prospettico generale non tenuti
adeguatamente presenti dall'organo istruttorio. Di conseguenza,
allorché l'autorità deliberante fa uso di tale facoltà non può
limitarsi ad esporre le ragioni in base alle quali non consente col
diverso e meno afflittivo giudizio espresso dalla commissione di
disciplina, ma deve invece concretamente individuare le circostanze
eccezionali che impongono di disattendere la proposta formulata
dall'organo competente, all'esito del giusto procedimento e con la
piena garanzia del contraddittorio.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 11083/2006 (c.c.
18 ottobre 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi, G. E. c. Ministero
Difesa.
Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Va in primo luogo escluso che il provvedimento impugnato -
irrogativo della sanzione della perdita del grado per rimozione -
sia inficiato, come sostenuto dalla parte ricorrente, in ragione
dell'affermata decadenza dall'esercizio del sotteso potere, atteso
che, nel corso del procedimento disciplinare, sarebbe stato
superato il termine di giorni 90 previsto dall'applicabile
disciplina di legge quale spazio temporale massimo intercorrente -
fuori dai casi di consentito differimento - fra un atto ed il
successivo del procedimento stesso.
Giova, al riguardo, operare una preventiva ricostruzione della
scansione temporale che ha caratterizzato il procedimento de
quo.
A fronte del deferimento del G[.] alla Commissione di disciplina
(avvenuto il 7 agosto 2001), tale organismo veniva convocato per la
successiva data del 30 ottobre 2001. Siffatta riunione, in
conseguenza di un impedimento per motivi di salute dal G[.] stesso
evocato quale causa impeditiva, veniva successivamente differita
(con determinazione assunta dal Presidente dell'organismo il 5
novembre 2001) alla data del 29 gennaio 2002.
Rassegnato, nella seduta da ultimo indicata, il parere di
competenza e trasmessi gli atti all'Autorità decidente, interveniva
quindi il conclusivo provvedimento irrogativo di sanzione, assunto
con decreto recante data del 26 aprile 2002.
Quanto alle ragioni del disposto differimento della riunione della
Commissione di disciplina dal 30 ottobre 2001 al 29 gennaio 2002,
va evidenziato che tale determinazione è stata assunta su esplicita
richiesta del ricorrente (recante data 29 ottobre 2001) con la
quale veniva evidenziato che "facendo seguito a quanto già
comunicato circa le mie attuali condizioni di salute e la connessa
impossibilità ad effettuare spostamenti, considerata l'importanza
che il giudizio in argomento riveste nella mia vita professionale e
personale, ed avendo l'intenzione di coadiuvare il giudizio della
Commissione in condizioni di maggiore serenità, adesso non
pienamente posseduta in ragione del grave incidente occorsomi,
chiedo di poter attendere il completamento della guarigione e che
pertanto il termine ultimo per la convocazione della medesima
Commissione di disciplina venga spostato, rispetto alla data
fissata per il 7 novembre 2001 di novanta giorni in avanti".
Ora a prescindere dalla dimostrata disinvoltura rivelata dalla
posizione assunta dal ricorrente (che dapprima ha sollecitato,
producendo conforme certificazione proveniente da pubblica
struttura sanitaria, il differimento della seduta della Commissione
di disciplina e poi ha dedotto, in sede giudiziaria, che tale
determinazione, adottata su sua istanza, abbia inficiato il
procedimento determinando un effetto decadenziale sull'esercizio
del potere disciplinare), deve tuttavia escludersi che il rinvio de
quo assuma tale valenza.
Va, al riguardo, richiamato quanto affermato dalla Sezione III del
Consiglio di Stato, con parere n. 598/1991, reso all'adunanza del
24 aprile 2001.
Nel sottolineare come l'applicabile normativa disponga che
l'inquisito debba essere convocato dinanzi ai Consigli o
Commissioni di disciplina, ove può svolgere direttamente le sue
difese anche in forma orale, senza prevedere alcuna deroga al
riguardo, è stato rilevato che la possibilità prevista dall'art. 73
della legge 599/1954 di farsi assistere da un Ufficiale difensore
costituisca un'ulteriore garanzia di difesa: ma, in assenza di
specifiche disposizioni in tal senso, non possa ritenersi
sostitutiva del diritto di difendersi personalmente.
È stato, conseguentemente, ritenuto che i Consigli o le Commissioni
di disciplina non possono in alcun modo pronunciarsi qualora
l'interessato abbia comprovato la sussistenza di un impedimento
alla partecipazione alle sedute dovuto a motivi di salute;
evidenziandosi tuttavia, con riferimento a siffatto
impedimento:
che esso "deve consistere in una vera e propria impossibilità a
partecipare alla seduta, non potendosi ritenere sufficiente un
qualsiasi stato di infermità, indipendentemente dalla sua natura e
dalle sue effettive conseguenze";
che l'onere della prova circa la "sussistenza di un siffatto
impedimento è, secondo i principi generali, a carico di chi invoca
a suo favore detta circostanza (e cioè l'inquisito), sicché il
medesimo deve produrre una certificazione medica che non si limiti
ad attestare la sussistenza di una infermità, ma che precisi in
modo chiaro ed espresso, qualora ciò non risulti evidente secondo
comuni regole di esperienza (fermo restando che l'organo
disciplinare non è competente ad effettuare valutazioni di ordine
medico), che l'infermità stessa comporta l'impossibilità a
partecipare alla seduta";
per l'effetto escludendosi che, in assenza di una certificazione
siffatta, possa ritenersi sussistente "un legittimo impedimento",
potendo pertanto "l'organo giudicante possa pronunciarsi anche
senza aver sentito l'interessato".
Il tenore della certificazione dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari
in data 16 ottobre 2001 ha evidenziato, a carico del ricorrente, la
presenza di una frattura al femore destro, esplicitando altresì che
"si sconsiglia assolutamente di affrontare un viaggio" in ragione
dell'attuale mancanza di autonomia del G[.], deambulante con doppio
appoggio con carico differenziato.
Escluso che la Commissione di disciplina potesse, a fronte di tale
risultanza medica, operare una propria difforme valutazione,
"interpretando" la valenza e/o l'arco temporale impeditivi alla
partecipazione del ricorrente alla seduta della Commissione stessa,
deve ritenersi che, alla stregua delle indicazioni rinvenibili nel
citato parere della Sezione III del Consiglio di Stato, appieno
ricorresse nella vicenda all'esame idoneo presupposto (legittimo
impedimento asseverato da omogenea ed inequivoca certificazione
medica) per un differimento della seduta della Commissione (nella
circostanza disposto per data conforme a quanto dal ricorrente
stesso richiesto).
Consegue a quanto sopra sottolineato che il differimento de quo si
dimostra inidoneo a determinare il superamento del termine di
giorni 90 intercorrente fra atti del procedimento disciplinare, in
ragione della ravvisabile legittimità della determinazione con la
quale è stata differita la convocazione della Commissione di
disciplina.
L'infondatezza della doglianza all'esame, alla stregua delle
considerazioni precedentemente esposte, ne impone dunque la
reiezione.
2. Viene poi in considerazione la censura con la quale la parte
ricorrente ha denunciato il difetto motivazionale del provvedimento
gravato, il quale non avrebbe dato compiuta evidenza alle ragioni
che hanno indotto l'Autorità decidente a discostarsi dal parere
reso dalla Commissione di disciplina.
2.1 Va, innanzi tutto, sgombrato il campo da un possibile equivoco
di fondo, rappresentato dalla possibilità, in sede di adozione del
conclusivo provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, di
pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dalla
Commissione di disciplina, realizzando una reformatio in pejus che
si sostanzi nell'inflizione di una sanzione più grave rispetto alla
proposta formulata da tale ultimo organismo.
Tale riflessione si rende necessaria in quanto la stessa Sezione IV
del Consiglio di Stato, nel riformare (con provvedimento n. 1207
del 18 marzo 2003) l'ordinanza di questa Sezione n. 6404/2002, ha
affermato che "il disposto dell'art. 42 l. n. 1168 del 1961 non
sembra consentire nei confronti dei CC la reformatio in pejus,
possibile invece nei confronti degli appartenenti ad altre Forze
Armate ex l. 599/54".
La Sezione ha motivo di dissentire da tale affermazione. Prevede
l'art. 75 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) che
all'esito del procedimento disciplinare "il Ministro può
discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore
del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche
a sfavore".
Come è noto, analoga previsione risultava fino al 1957 contenuta
nell'ordinamento disciplinare degli impiegati civili dello Stato
nonché in quello dei dipendenti degli enti locali.
Con l'entrata in vigore dell'art. 114 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3, la facoltà per il l'Autorità decidente di provvedere in malam
partem è stata espunta dall'ordinamento dell'impiego civile
statale, prevedendosi l'obbligo per il Ministro di conformarsi alla
deliberazione della Commissione di disciplina, salvo che egli non
ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
In sostanza, in quell'ordinamento, la valutazione in ordine alla
rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal dipendente
incolpato è riservata all'Organo collegiale appositamente
istituito, sulla base del giusto procedimento avanti ad esso
espletato, mentre all'Autorità decidente (ora ovviamente non più il
Ministro ma il Dirigente generale, ai sensi del D.Lgs. 29/1993) è
consentito di discostarsi dalla relativa proposta solo in bonam
partem, evidentemente valorizzando elementi favorevoli al
dipendente non adeguatamente tenuti presenti in sede
procedimentale. In tale mutato contesto normativo, la disposizione
del 1954 (riguardante i sottufficiali) se viene con evidenza ad
assumere carattere speciale rispetto al principio generale
enunciato dalla corrispondente norma del T.U. del 1957, non
evidenzia ancora elementi di incompatibilità col principio
costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza, essendo non
omologabili le situazioni - status dell'impiegato civile e status
del militare - da porre a raffronto.
L'art. 42 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri), nel recepire nel peculiare ordinamento dell'Arma
il principio enunciato dal T.U. n. 3/1957, ha previsto che il
Ministro possa "discostarsi dal giudizio della Commissione di
disciplina a favore del militare".
Come autorevolmente sostenuto dallo stesso Consiglio di Stato
(sent. 19 ottobre 2002 n. 5370; fra l'altro segnalandosi l'identità
del relatore di tale decisione rispetto a quello dell'ordinanza
cautelare precedentemente indicata), il riportato quadro normativo
di riferimento potrebbe dimostrarsi suscettibile di indurre, "nei
confronti di soggetti tutti caratterizzati dall'identico status
militare, una potenziale lesione del principio costituzionale di
uguaglianza e ragionevolezza, atteso che l'Autorità decidente
mentre nel caso dei Carabinieri non può più irrogare sanzione
diversa (se non più lieve) di quella proposta dalla Commissione,
nel caso degli altri sottufficiali può invece tuttora applicare - e
senza limiti - sanzione più grave".
La stessa decisione della Sezione IV n. 5370/2002, nel verificare
se la norma di cui all'art. 75 della legge 599/1954 fosse - o meno
- in tali limiti suscettibile di essere interpretata in senso
conforme a Costituzione, ha ritenuto che tale dubbio possa "essere
superato solo considerando da un lato la peculiarità dei compiti
non esclusivamente militari affidati all'Arma dei Carabinieri quale
Forza di Polizia e dall'altro … configurando come del tutto
eccezionale l'ipotesi della inflizione ai sottufficiali … di
sanzione più grave di quella proposta dall'Organo di
disciplina".
Deve condividersi, allora, quanto sostenuto nella ripetuta
decisione del 2002, nel senso che la legge n. 1168/1961, nella
parte in cui "prevede che il Ministro possa discostarsi dal parere
della Commissione di disciplina in casi di particolare gravità, non
attribuisce al Ministro un ordinario potere di revisione in pejus
delle deliberazioni adottate nella precedente istanza collegiale,
ma si riferisce ad ipotesi del tutto eccezionali o extra ordinem,
nel contesto delle quali al decidente è consentito di valorizzare
elementi o presupposti di ordine prospettico generale non tenuti
adeguatamente presenti dall'Organo istruttorio": con la conseguenza
che "allorché l'Autorità deliberante fa uso di tale facoltà non può
limitarsi ad esporre le ragioni in base alle quali non consente col
diverso e meno afflittivo giudizio espresso dalla Commissione di
disciplina … ma deve invece concretamente individuare le
circostanze "eccezionali" che impongono di disattendere la proposta
formulata dall'Organo competente, all'esito del giusto procedimento
e con la piena garanzia del contraddittorio".
2.2 Confermato come, a giudizio della Sezione, anche nei confronti
degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sia possibile - sia
pure alle condizioni precedentemente evidenziate - pervenire,
all'atto dell'adozione del provvedimento irrogativo di sanzione, ad
una reformatio in pejus rispetto alle conclusioni rassegnate dalla
Commissione di disciplina, l'analisi con ogni evidenza transita
sulla concreta individuazione della presenza di circostanze
(compiutamente evidenziate) atte a determinare un siffatto
scostamento, ad opera dell'Autorità decidente, in malam
partem.
Sempre alla stregua di quanto sostenuto dalla IV Sezione del
Consiglio di Stato con la ripetuta sentenza n. 5379/2002, fa carico
all'Autorità decidente l'onere "di evidenziare i presupposti di
natura straordinaria in ipotesi abilitanti alla reformatio in
pejus".
Ciò osservato, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato
sia suffragato da un idoneo apparato motivazionale, dal quale
emergono con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto
l'autorità emanante a fare uso del potere di riforma del giudizio
reso dalla Commissione di Disciplina, essendo ivi evidenziati i
presupposti abilitanti alla reformatio di che trattasi.
L'Amministrazione, nella fattispecie, ha tenuto presente, in punto
di fatto, che il ricorrente, "Vice Brigadiere dell'Arma dei
Carabinieri, coinvolto in una indagine giudiziaria, è risultato
essere un assiduo frequentatore di locali notturni all'interno dei
quali veniva consumata sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale
comportamento veniva consapevolmente posto in essere poiché
condizionato dalle circostanze contingenti. Le indagini appuravano
inoltre l'incontestabile frequentazione con persone abitualmente
dedite all'uso di sostanze stupefacenti una delle quali, rendendo
dichiarazioni in parte autoaccusatorie, ha riferito di assumere
frequentemente cocaina unitamente al vicebrigadiere e di cedere,
vicendevolmente, lo stupefacente a titolo oneroso. L'assunzione
abituale di cocaina da parte del sovrintendente è stata confermata,
innanzi all'Autorità giudiziaria, da una donna con la quale il
militare aveva intrattenuto una relazione sentimentale e da altro
suo conoscente".
Tale analitica ricostruzione dei fatti - rilevante ai fini
dell'assunzione della decisione conclusiva del procedimento
disciplinare, atteso che la definizione del giudizio penale con
pronunzia assolutoria non avrebbe reso possibile operare un
riferimento ob relationem a fatti e/o circostanze appurate
dall'Autorità giudiziaria - ha indotto una valutazione della
condotta tenuta dal G[.] nei seguenti termini:
"tale comportamento, a prescindere dall'abituale assunzione di
cocaina, è censurabile sia sotto il profilo deontologico poiché la
qualità di appartenente all'Arma era conosciuta dalle persone e sia
per aver dimostrato, nelle due circostanze in cui gli è stato
offerto lo stupefacente, gravissime carenze caratteriali, tanto da
non essere riuscito ad affermare la propria volontà e quindi
sottrarsi dal tenere comportamenti contrari allo status di
Carabiniere".
La correlazione fra la sanzione nella fattispecie irrogata e
l'operata considerazione della condotta tenuta dal G[.] segue alle
seguenti, ulteriori affermazioni contenute nel gravato
provvedimento di perdita del grado:
"La condotta del militare:
- è biasimevole sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contraria
ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire
di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai
doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente
all'Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio
dell'Istituzione;
- ha irrimediabilmente compromesso la fiducia che l'Arma dei
Carabinieri, impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e
repressione dei fenomeni criminosi, soprattutto connessi alle
sostanze stupefacenti, deve nutrire incondizionatamente nei
confronti del proprio personale". Sono stati, dunque, valorizzati i
presupposti ed individuate le circostanze di eccezionale gravità,
evidentemente non tenuti in adeguato conto dalla Commissione di
disciplina, che hanno imposto all'Autorità amministrativa di
modificare la adottata proposta.
È stata, pertanto, decretata l'espulsione del ricorrente dall'Arma
dei Carabinieri, siccome resosi protagonista di un comportamento
ritenuto - con motivazione invero indenne da censure -
disciplinarmente biasimevole, siccome contrario ai principi di
moralità e rettitudine cui l'azione militare deve essere
improntata, ai doveri connessi al giuramento prestato, ed a quelli
di correttezza ed esemplarità, nonché lesivo del prestigio
dell'Istituzione; ulteriormente rappresentandosi l'irrimediabile
compromissione del collegamento fiduciario che l'Arma dei
Carabinieri, notoriamente impegnata in via prioritaria in compiti
di prevenzione e repressione di fenomeni criminosi connessi alle
sostanze stupefacenti, deve nutrire nei confronti dei propri
operatori.
In altri termini, l'Autorità non ha operato una diversa valutazione
dei fatti, ritenendoli più gravi rispetto a quanto considerato
dalla Commissione di disciplina; ma, nell'ambito del potere
discrezionale di scelta di una sanzione adeguata alle violazioni
concretizzatesi, ha ritenuto di irrogare quella più grave, non
apoditticamente, ma attraverso un percorso argomentativo, in ordine
alla congruità del quale questo giudice non può che
arrestarsi.
3. Come è infatti noto, il sindacato giurisdizionale non può
estendersi a valutazioni di merito in ordine alla ragionevolezza
intrinseca della sanzione espulsiva inflitta al sottufficiale,
siccome correlata all'apprezzamento del grado di gravità dei
comportamenti o fatti contestati, che rientra nell'ambito di un
potere amministrativo, censurabile solo per travisamento dei fatti
o manifesta illogicità.
I detti parametri, sintomatici di illegittimità, peraltro, non
ricorrono nel caso de quo.
Intanto, rileva il Collegio che i fatti contestati coincidono con
quelli emersi in sede di redazione del rapporto finale relativo
all'inchiesta disciplinare avviata nei confronti del G[.].
Deve, pure, essere rilevato che gli stessi fatti sono stati posti
in giusta correlazione alla specifica e delicata funzione assegnata
al titolare della qualifica di agente di p.s. e di p.g., che
dovrebbe essere impiegato nella repressione degli stessi crimini di
cui è stato, invece, protagonista.
Il provvedimento impugnato, resiste, pertanto, anche alle censure
dedotte avverso la parte dispositiva dello stesso, siccome
idoneamente supportato dalla circostanze in fatto contestate
dall'incolpato in maniera invero assai poco convincente,
segnatamente con riferimento:
- alla circostanza della offerta, più volte ripetuta nei confronti
del ricorrente, di sostanza stupefacente, effettuata nei confronti
del medesimo in correlazione con la mera circostanza della presenza
del G[.] all'interno di un locale notturno;
- alla distinzione, che il ricorrente stesso ha tentato di
avvalorare, fra il termine "assaggiare" ed il termine "assumere":
sostenendo, invero in modo apodittico (e, comunque, non
dimostrato), di essersi limitato ad "assaggiare" la cocaina per
poterne identificare la natura e di non avere, invece, inteso
"assumere" tale sostanza stupefacente;
- all'ulteriore rilievo, condivisibilmente dedotto
dall'Amministrazione nella relazione recante data del 12 settembre
2002, con il quale viene dato atto della "singolarità" della
circostanza che il ricorrente medesimo sia "in grado di riconoscere
la cocaina assaggiandola, come da egli stesso dichiarato nelle
memorie difensive, pur non avendo mai prestato servizio presso
reparti dell'Arma specializzati nella repressione del traffico di
sostanze stupefacenti".
Il complesso dei rilievi in precedenza condotti consente al
Collegio di escludere la fondatezza delle doglianze con le quali la
parte ricorrente ha argomentato la inadeguatezza motivazionale in
relazione all'esercitato potere di reformatio in pejus della
proposta formulata dalla Commissione di disciplina, nonché, più in
generale, della incongruità dell'apparato giustificativo addotto a
sostegno dell'adozione della contestata sanzione espulsiva.
4. Quanto, poi, alla pure denunciata sproporzione fra fatti
addebitati e sanzione irrogata, in ragione del sottostante
principio di "proporzionalità" e/o "adeguatezza" della sanzione
disciplinare rispetto alla consistenza dei fatti addebitati ed
accertati in sede di svolgimento del preordinato iter
procedimentale, si rileva quanto segue.
Va in primo luogo osservato, al riguardo, che la giurisprudenza
della Corte Costituzionale ha ormai da tempo precisato che il
principio di gradualità della sanzione trova applicazione non solo
nel procedimento penale, ma anche in quello disciplinare, per cui
le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in
quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi
professionali, non possono essere disposte in modo automatico, ma
debbono seguire un procedimento disciplinare che in modo autonomo
consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il
principio di proporzione, dandone specifica e puntuale ragione
nella relativa determinazione finale (cfr. le pronunzie della Corte
Costituzionale nn. 971 del 1988, 40 del 1990, 197 del 1993, 239 del
1996, 363 del 1996 e 2 del 1999).
Ne consegue, all'evidenza, che l'Amministrazione, nell'adottare i
relativi provvedimenti disciplinari deve necessariamente tenere
conto, a pena di illegittimità, del principio di proporzionalità
delle sanzioni anzidetto, in relazione ai profili soggettivi ed
oggettivi della vicenda.
Non vi è quindi dubbio che nella ipotesi di irrogazione della
sanzione massima, l'Amministrazione debba specificatamente ed
adeguatamente valutare non tanto l'astratta natura del
comportamento ascritto al dipendente, quanto la sua obiettiva
gravità, nel senso dell'incidenza che ha avuto nel tessuto sociale
e degli indizi di pericolosità che lo hanno caratterizzato, nonché
la complessiva personalità e la condotta precedente e successiva
del dipendente medesimo, lo stato di servizio, il suo recupero
morale ed il tempo trascorso dal fatto, dando espressa e puntuale
ragione nel relativo provvedimento della effettiva corrispondenza
della sanzione stessa, a quanto obiettivamente accertato (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 1996 n. 695 e 29 novembre 1995 n.
1656; nonché T.A.R. Liguria, sez. I, 19 gennaio 2001 n. 48 e 30
ottobre 1997 n. 394).
Se è vero che il criterio di proporzionalità tra i fatti contestati
e la sanzione comminata va considerato come una proiezione del
generale principio di ragionevolezza, che deve improntare in ogni
materia l'azione dell'Amministrazione e che costituisce un limite
invalicabile per la libertà di apprezzamento di cui la stessa
Amministrazione dispone, va tuttavia escluso che il Giudice
amministrativo possa valutare autonomamente il fatto addebitato
all'impiegato quale illecito disciplinare.
Ciò in quanto la valutazione della punibilità di un comportamento
rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale
dell'Amministrazione e non può essere sindacata se non per evidenti
ragioni di contraddittorietà e di travisamento dei fatti (Cons.
Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7964).
Valgono, insomma, le considerazioni di principio, più volte
ribadite in sede giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. Stato,
sez. IV, 28 gennaio 2002 n. 449), secondo cui la determinazione
relativa alla entità della sanzione disciplinare è espressione di
una tipica valutazione discrezionale della Pubblica
Amministrazione, di per sé insindacabile dal giudice amministrativo
(tranne che nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o
sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel
massimo consentito) e che il Giudice non può sostituire la propria
valutazione a quella dell'Amministrazione, ma può soltanto
verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato
su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerarli
incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004 n. 6490).
Al Collegio, in ogni caso e con specifico riferimento alla
fattispecie in esame, non pare illogico, né sostanzialmente
ingiusto, l'apprezzamento dell'Amministrazione: la quale, sulla
base dei fatti precedentemente enunciati, dimostranti la presenza
di una complessiva condotta indubbiamente connotata da carattere di
incontroversa gravità, ha adottato il pur grave provvedimento della
perdita del grado per rimozione, ritenendo incompatibile tale
comportamento con la prosecuzione del servizio.
Né, d'altro canto, può fondatamente confutarsi che la condotta
tenuta dal ricorrente si sia posta in chiaro contrasto con i doveri
attinenti al giuramento prestato ed al grado rivestito; ed abbia,
altresì, compromesso la figura morale del militare, arrecando
indubbio nocumento all'immagine ed al prestigio dell'Istituzione ed
incrinando irreversibilmente, come precedentemente osservato, il
necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere fra
quest'ultima e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
5. Il complesso delle considerazioni in precedenza rassegnate
induce la Sezione a dare atto dell'infondatezza delle doglianze
dedotte con il presente gravame, che deve conseguentemente essere
respinto".
La reformatio in pejus nel procedimento disciplinare di
stato.
1. Premessa.
La sentenza in commento è relativa ad una vicenda disciplinare
conclusasi con l'irrogazione della sanzione disciplinare di stato
della perdita del grado per rimozione a carico di un vice
brigadiere dell'Arma dei carabinieri. Il procedimento disciplinare
è stato attivato a seguito di un giudizio penale nel quale il
ricorrente è stato indiziato di detenzione e cessione di sostanze
stupefacenti, conclusosi con una pronuncia assolutoria "perché il
fatto non sussiste". Nondimeno, dall'intera vicenda emergeva che il
ricorrente frequentasse ambienti e persone controindicate e facesse
uso di sostanze stupefacenti e, pertanto, gli venivano contestate
diverse responsabilità disciplinari, relative alla violazione dei
doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito. La
commissione di disciplina, alla quale l'incolpato è stato deferito,
valutava - comunque - lo stesso meritevole di conservare il grado.
Di diverso avviso l'autorità ministeriale, competente ad adottare
la decisione finale, la quale al termine del procedimento
disciplinare disponeva nei confronti del ricorrente la perdita del
grado per rimozione. La sanzione veniva adottata con decreto
ministeriale n. 104/III-7/2002, emesso dal Direttore Generale per
il Personale Militare del Ministero della Difesa, in data 26 aprile
2002, con il quale - come viene espressamente indicato nel corpo
della sentenza - "veniva applicata nei confronti del ricorrente la
rimozione con conseguente perdita del grado per motivi disciplinari
ai sensi dell'art. 60, n. 6, della legge 31 luglio 1954 n.
599".
La sentenza è particolarmente interessante perché si occupa di
molteplici questioni sostanziali e procedimentali, tra le quali è
opportuno citare:
- la legittimità della sospensione del procedimento disciplinare
solo in presenza di un legittimo impedimento, oggettivamente idoneo
ad escludere la possibilità dell'incolpato di presenziare alla
seduta della commissione di disciplina;
- la rilevanza dell'assunzione di sostanze stupefacenti come
comportamento idoneo a violare i doveri connessi con lo status di
militare, tra i quali quelli concernenti il giuramento prestato e
il grado rivestito;
- l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nel definire la
gravità della mancanza e nel determinare la sanzione ritenuta più
opportuna;
- l'adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio, la quale
deve essere tanto più esaustiva ed aderente quanto più si consideri
la gravità della sanzione irrogata.
Ciò che interessa, però, analizzare, in questa sede è la
possibilità dell'autorità decidente di discostarsi dal giudizio
della commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato, la
cosiddetta reformatio in pejus. L'interesse non è tanto dovuto al
dato in sé della rilevanza dell'istituto de quo, ma alla esatta
individuazione della normativa applicabile al caso concreto.
2. La discordanza tra giudizio delle commissioni di
disciplina e decisione finale.
Le leggi di stato giuridico contemplano la possibilità che
l'organo decidente possa adottare un provvedimento non conforme al
giudizio dei consigli o delle commissioni di disciplina. In
particolare, l'art. 88, legge 10 aprile 1954, n. 551, relativa allo
stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate(1), stabilisce
che il Ministro può discostarsi dal giudizio del consiglio di
disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di
particolare gravità, anche a sfavore. Di identico tenore la norma
di cui all'art. 75, legge 31 luglio 1954, n. 599, riguardante i
sottufficiali delle Forze armate(2). Diversa la norma di cui
all'art. 46, 3° comma, legge 3 agosto 1961, n. 833, riguardante lo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
Guardia di finanza, e quella - identica - di cui all'art. 42, 4°
comma, legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente le norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri. Queste ultime norme dispongono che
l'autorità decidente può discostarsi dal giudizio delle commissioni
di disciplina a favore del militare, nulla dicono sulla possibilità
di una pronuncia anche a sfavore del medesimo.
In definitiva, la normativa vigente opera una distinzione tra gli
ufficiali e i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali,
introducendo un potere - certamente di carattere eccezionale - di
revisione in pejus, esclusivamente per le prime due categorie. La
scelta del legislatore è indubbiamente sottesa ad una logica
interna all'ordinamento militare, dove le posizioni gerarchiche
sono rigidamente predeterminate e assumono una valenza tutta
particolare. In questo senso, la norma sulla possibilità di
riformare a sfavore del militare la pronuncia dei consigli o delle
commissioni di disciplina rappresenta un'ulteriore garanzia per
l'amministrazione, che ha il potere di valutare in modo più severo
la posizione disciplinare dei soggetti di questo speciale
ordinamento che sono collocati in posizione sovraordinata. Ed a
ragione la posizione soggettiva di coloro che hanno maggiori poteri
e responsabilità in un ordinamento gerarchico deve poter essere
giudicata in maniera tanto più rigorosa quanto più il soggetto è
titolare di poteri e di responsabilità istituzionali. La previsione
normativa, allora, appare come un potere eccezionale, conferito in
casi tassativi e predeterminati. In ultima analisi, la norma sulla
reformatio in pejus contemplata in alcune leggi sulla disciplina di
stato del personale militare è una norma eccezionale che, secondo i
comuni canoni interpretativi, non può essere applicata oltre i casi
e i tempi espressamente considerati(3).
A tali conclusioni sembra non giungere il Tar Lazio nella sentenza
in commento. In particolare viene affermato che è necessario
sgombrare "il campo da un possibile equivoco di fondo,
rappresentato dalla possibilità, in sede di adozione del conclusivo
provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, di pervenire a
conclusioni difformi rispetto a quelle rese dalla Commissione di
disciplina, realizzando una reformatio in pejus che si sostanzi
nell'inflizione di una sanzione più grave rispetto alla proposta
formulata da tale ultimo organismo" (ovviamente il Tar Lazio
ritiene praticabile questa possibilità).
L'assunto troverebbe una sua ragione giuridica nella stessa
interpretazione del Consiglio di Stato, di cui si valorizza, in
particolare, la sentenza 19 ottobre 2002, n. 5370 (IV sezione),
dove si afferma che il quadro normativo di riferimento generale
potrebbe dimostrarsi suscettibile di essere valutato non pienamente
conforme al dettato costituzionale. A tal fine, il differente
potere di decisione nei confronti di soggetti tutti caratterizzati
dall'identico status militare, potrebbe configurare una potenziale
lesione del principio costituzionale di uguaglianza e
ragionevolezza. È possibile subito replicare che l'identico status
militare non comporta una assoluta identità di situazioni
giuridiche soggettive, né tanto meno una uguale posizione
gerarchica nell'ambito dello stesso ordinamento militare. I doveri
e gli obblighi dei militari possono ben differire in relazione alle
diverse categorie e sono anche corrispondenti, nel loro contenuto
precettivo, alla diversa posizione gerarchica dei singoli. Tornando
all'iter argomentativo del Consiglio di Stato, pienamente condiviso
dal Tar Lazio nella decisone in commento, viene affermato che il
predetto dubbio di legittimità costituzionale potrebbe essere
agevolmente superato considerando la peculiarità dei compiti non
esclusivamente militari affidati all'Arma dei Carabinieri. In tale
senso, "la legge n. 1168, nella parte in cui prevede che il
Ministro possa discostarsi dal parere della Commissione di
disciplina in casi di particolare gravità [ma la legge non prevede
assolutamente questa circostanza], non attribuisce al Ministro un
ordinario potere di revisione in peius delle deliberazioni adottate
nella precedente istanza collegiale, ma si riferisce ad ipotesi del
tutto eccezionali o extra ordinem, nel contesto delle quali al
Decidente è consentito di valorizzare elementi o presupposti di
ordine prospettico generale non tenuti adeguatamente presenti
dall'Organo istruttorio". Di conseguenza "allorché l'Autorità
deliberante fa uso di tale facoltà non può limitarsi ad esporre le
ragioni in base alle quali non consente col diverso e meno
afflittivo giudizio espresso dalla Commissione di disciplina … ma
deve invece concretamente individuare le circostanze "eccezionali"
che impongono di disattendere la proposta formulata dall'Organo
competente, all'esito del giusto procedimento e con la piena
garanzia del contraddittorio". È evidente che queste considerazioni
sono valide ed opportune in relazione all'esercizio del potere di
revisione in pejus, qualora espressamente previsto dalle norme di
legge, ma non possono essere utilizzate per argomentare che, anche
quando questo potere non sia espressamente previsto, l'autorità
decidente può discostarsi dal giudizio dei consigli o delle
commissioni di disciplina, a sfavore del militare interessato,
individuando e valorizzando le circostanze eccezionali che
impongono di disattendere quel giudizio. Sembra, altresì, evidente
che in tal modo, volendo argomentare per un'estensione
dell'istituto della reformatio in pejus, si travalichino i limiti
di una doverosa interpretazione restrittiva di norme di diritto
sanzionatorio, operando un'interpretazione analogica in malam
partem che non trova alcuna giustificazione positiva e che si pone
in contrasto con i principi generali e con lo stesso dettato
normativo.
Che "la regula iuris è quella secondo cui per ogni militare di
qualunque ordine, grado e ruolo - ad eccezione degli appartenenti
al ruolo appuntati carabinieri e finanzieri - il Ministro può
discostarsi in melius o in pejus in casi di particolare gravità,
rispetto al giudizio della Commissione di disciplina", è una
recente affermazione del Consiglio di Stato che non lascia adito a
dubbi(4).
_________________
(1) - La norma si applica anche agli ufficiali della Guardia di
finanza, in base al disposto dell'art. 1, legge 15 dicembre 1959,
n. 1089, concernente lo stato degli ufficiali del Corpo.
(2) - La norma si applica anche ai sottufficiali della Guardia di
Finanza, in base al disposto dell'art. 1, legge 17 aprile 1957, n.
260, concernente lo stato dei sottufficiali del Corpo.
(3) - Cfr.: art. 14 preleggi.
(4) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sent. 24 febbraio 2006, n. 810
(c.c. 21 febbraio 2006), Pres. Salvatore, Est. Poli, Ministero
Finanze c. F. R.. In precedenza si veda anche: Cons. Stato, sez.
IV, sent. n. 1463/2003 (c.c. 3 dicembre 2002), Pres. Riccio, Est.
Carinci, Ministero Finanze c. L. L. Si tenga conto che anche in
quest'ultima sentenza il giudice amministrativo sembra equivocare
sull'applicazione dell'esatta norma di legge in tema di disciplina
di stato, asserendo che ad un sottufficiale della Guardia di
finanza debba applicarsi l'art. 46, l. n. 833/1961, invece (e più
correttamente), dell'art. 75, l. n. 599/1954. Ancora sul divieto
della reformatio in pejus del giudizio di una commissione di
disciplina, riguardante gli appartenenti al ruolo iniziale della
Guardia di finanza, i quali hanno una disciplina legislativa quasi
identica a quella degli appuntati e carabinieri, cfr.: Cons. Stato,
sez. IV, sent. n. 1192/2003 (c.c. 3 dicembre 2002), Pres. Riccio,
Est. La Medica, Ministero Finanze c. D. M.
3. La normativa di stato giuridico applicabile al vice
brigadiere dell'Arma dei carabinieri.
Il punto essenziale della questione, sul quale sembra che il
competente TAR abbia quasi equivocato, è l'esatta normativa di
stato giuridico applicabile al vice brigadiere dell'Arma dei
carabinieri. In questo senso, il panorama legislativo
sull'argomento pone all'attenzione dell'interprete la legge 18
ottobre 1961, n. 1168, intitolata "Norme sullo stato giuridico dei
vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri". La legge in questione si occupa dei vicebrigadieri
all'art. 44, dove - tra l'altro - si dispone che a questa categoria
di militari si applicano le disposizioni della legge 31 luglio
1954, n. 599, riguardante lo stato dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica. D'altra parte, oltre alla espressa
estensione delle norme di cui al titolo secondo della l. n.
1168/1961, non si evince nell'articolo in questione che al vice
brigadiere dell'Arma dei carabinieri sia applicabile interamente il
provvedimento di legge de quo. Anzi, proprio l'aver voluto indicare
tassativamente quale parte della legge estendere ai vice brigadieri
e l'aver voluto, per il resto, operare il rinvio alla l. n.
599/1954, dovrebbe indurre l'interprete a considerare non
applicabile a questi ultimi la normativa contenuta nel titolo
settimo della l. n. 1168/1961, relativa appunto alla disciplina di
stato(5).
Si consideri, poi, la normativa di riordino dei ruoli del personale
non dirigente e non direttivo dell'Arma dei carabinieri, normativa
di cui al d. lgs. 12 maggio 1995, n. 198. L'art. 30, d.lgs. n.
198/1995, dispone che al personale appartenente ai ruoli ispettori
e sovrintendenti (tra questi ultimi troviamo i vice brigadieri) si
applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri, previste dalla normativa in vigore (cioè
anche dalla l. n. 599/1954), in quanto non in contrasto o -
comunque - incompatibili con quelle introdotte dal decreto
legislativo in questione.
In definitiva, la normativa riguardante la disciplina di stato per
i vicebrigadieri è quella comune a tutti i sottufficiali e dettata
dalla l. n. 599/1954. Tale provvedimento di legge, all'art. 75,
prevede espressamente che il Ministro può discostarsi dal giudizio
delle commissioni di disciplina anche in pejus, in casi di
particolare gravità. Per concludere, non c'era assolutamente
bisogno di interpretazioni analogiche, bastava applicare
esattamente la prevista norma di legge.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Avanzamento degli ufficiali - Ricorso giuridizionale -
Controinteressati
In caso di ricorso giurisdizionale avverso la determinazione
dell'esito della valutazione a scelta, sono tecnicamente
controinteressati nel giudizio amministrativo tutti gli ufficiali
collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto al
ricorrente.
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 settembre 2006, n. 5313
(c.c. 13 dicembre 2005), Pres. Venturini, Est. Rulli, ric. Min.
Economia e Finanze c. S. B..
(riforma T.A.R. Liguria, sent.2 aprile 2004, n. 333)
Si legge quanto appresso in sentenza:
""2. L'impianto motivazionale seguito dal giudice di primo grado
per pervenire alla soluzione positiva adottata non appare al
Collegio condivisibile.
In primo luogo quel giudice non può essere seguito su quanto
affermato in ordine alla regolarità del contraddittorio così come
istaurato in quel giudizio.
è, infatti, vero che nei giudizi avverso le operazioni di scrutinio
per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate la
giurisprudenza aveva tradizionalmente escluso, in forza dell'art.
54, lett.b, della L. n. 1137 del 12 novembre 1955, che "gli
ufficiali collocati in posizione poziore rispetto al medesimo
ricorrente rivestissero la figura di controinteressati" e ciò sul
rilievo che il giudizio di avanzamento a scelta non configurava una
ipotesi di scrutinio per merito comparativo ma si articolava in
tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni degli ufficiali
interessati, senza alcun rapporto comparativo con altri aspiranti
alla promozione; la disposizione appena citata prevedeva altresì
che l'eventuale accoglimento del ricorso comportava l'annullamento
della valutazione solo nella parte che relativa al ricorrente senza
modificare l'esito della graduatoria in ordine alla promozione
degli altri ufficiali tanto che la eventuale promozione
dell'interessato (a seguito della rinnovazione del giudizio
annullato) avveniva in soprannumero e non comportava la fuoriuscita
dalla graduatoria di coloro che erano stati già promossi. Da ciò la
stessa giurisprudenza aveva concluso nel senso della indifferenza
della impugnativa da parte degli ufficiali promossi che non
potevano vantare alcun interesse concreto ed attuale alla
conservazione del provvedimento impugnato.
Ma è altrettanto vero che le predette conclusioni sono state, in
seguito, attentamente rimeditate alla luce della nuova normativa
introdotta dall'art. 40 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 470 (che ha
provveduto al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali) applicabile alla fattispecie in
esame trattandosi, come già precisato, di promozioni relative
all'anno 1999.
La nuova disposizione ha, infatti, completamente ridisciplinato la
procedura di cui al precedente art. 54, lett. b, della legge del
1955 sulla base dei seguenti criteri:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha
luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado
superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la
promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha
luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito
per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente
graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo.
La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle
"attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora
non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi
del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale
eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita
al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio
dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque
entro il 30 "giugno dell'anno successivo a quello in cui viene
rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano
verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di
cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Quest'ultima norma a sua volta recita: Le eccedenze che si
dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al
precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello,
saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità
di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello,
ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di
anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale
e secondo il seguente ordine:
- ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo;
- ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
- ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo
48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma
dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per
effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e
dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo.
Ed allora dall'applicazione del combinato disposto delle norme
appena richiamate emerge come la posizione degli ufficiali promossi
con il quadro di avanzamento contestato non può più ritenersi
indifferente o neutra rispetto al giudizio istaurato da un loro
pari grado; ciò perché, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e
di rinnovazione positiva della valutazione a lui attinente,
quest'ultimo viene ad inserirsi nel ruolo non più in soprannumero
ma al posto di un collega anche se con le garanzie, le particolari
modalità ed i criteri di cui al citato art. 7, così che non può
negarsi che gli stessi, avendo interesse a conservare la propria
posizione, assumono la figura di soggetti controinteressati formali
e sostanziali di quel giudizio.
Da quanto detto consegue che, nella specie, può e deve essere fatta
applicazione dei principi generali in materia di integrità del
rapporto processuale. Ed invero, come si è già detto, la
controversia portata all'esame del giudice di primo grado, ed ora
in appello, aveva ad oggetto la graduatoria di merito formulata
dall'Amministrazione delle Finanze al termine della procedura di
valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello e la
rinnovazione del giudizio conseguente ad un suo eventuale esito
positivo secondo le disposizioni appena ricordate potrebbe
pregiudicare la situazione degli ufficiali all'epoca promossi che
dovevano e devono, di conseguenza, essere posti in grado di
intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così
acquisite.
E poiché la regolarità e integrità del contraddittorio
costituiscono un presupposto processuale che il giudice
amministrativo (anche di appello) è tenuto a controllare d'ufficio
ne deriva che, qualora venga acclarato che, come nella fattispecie,
la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in assenza di
tutti o di alcuni dei legittimi e necessari contraddittori (quali
sono appunto, nei giudizi quali quelli di avanzamento, tutti gli
ufficiali promossi), il giudice di secondo grado deve annullare la
statuizione impugnata per difetto di procedura con conseguente
rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 6 dicembre 1971 n.
1034.
Nella specie, tuttavia e per ragioni di economia processuale, il
Collegio ritiene di poter prescindere da tale adempimento, essendo
il ricorso di primo grado infondato nel merito"".
Cessazione dal servizio - Scarso rendimento - Procedimento
- Termine - Perfezionamento del provvedimento -
Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 28 novembre 2006, n. 6955 (c.c. 31
ottobre 2006), Pres. f.f. ed Est. Saltelli, F. N. c. Ministero
Difesa (conf. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. 27 dicembre
2001, n. 12261)
Al fine di verificare se l'amministrazione ha rispettato il
termine entro cui poteva (e doveva) esercitare il relativo potere,
non deve farsi riferimento al momento in cui il provvedimento è
stato portato a conoscenza dell'interessato, ma esclusivamente a
quello in cui il provvedimento stesso si è perfezionato ed è stato
emanato. Non deve confondersi, invero, tra il momento di perfezione
del provvedimento (che coincide con quello in cui vengono ad
esistenza tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla
fattispecie legale e che, dunque, manifestano l'effettivo esercizio
del potere da parte dell'amministrazione) dalla fase di
comunicazione del provvedimento, in cui non vi è alcun esercizio
potere da parte dell'amministrazione, ma solo informazione (e
comunicazione qualificata) all'interessato dell'avvenuto esercizio
del potere da parte dell'amministrazione (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Con la sentenza n. 12261 del 27 dicembre 2001 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, ha rigettato il
ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri in congedo, signor
N[.] F[.], avverso il provvedimento prot. DGPM/II/6/40810/95 del 24
maggio 2000 con cui era stata disposta la sua cessazione dal
servizio permanente per scarso rendimento.
Secondo il predetto tribunale, in particolare, erano infondate le
censure prospettate di "mancanza di atto presupposto, travisamento
dei fatti, violazione del giusto procedimento e della buona fede,
mancanza di attualità dell'interesse pubblico, sviamento, nonché
violazione dell'art. 12, lett. c), dell'art. 17 della legge 18
ottobre 1961, n. 1168 e degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, oltre che contrasto con la circolare n. 18999 - 20/D
- 29 del 10 novembre 1990 e difetto di istruttoria e motivazione
insufficiente" e di "eccesso di potere per sviamento e contrasto
con la circolare del Ministero della Difesa - Direzione generale
del Personale Militare n. DGPM/II/5/30001/C42 del 22 maggio
2000.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l'interessato con atto
notificato il 27 novembre 2002, deducendone l'erroneità e
l'ingiustizia e chiedendone la riforma alla stregua di due
articolati motivi di gravame: con il primo sono stati
sostanzialmente riproposti i motivi di censura svolti in prime cure
e, secondo l'appellante, inopinatamente e superficialmente
respinti, mentre con il secondo è stato lamentato che i primi
giudici avrebbero omesso la necessaria attenta disamina della
documentazione versata in atti, da cui emergeva incontestabilmente
l'illegittimità del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione della Difesa ha resistito al gravame.
Diritto
I. L'appello è infondato e deve essere respinto, non meritando la
sentenza impugnata le critiche che le sono state rivolte.
I.1. Deve innanzitutto escludersi la fondatezza della prima
suggestiva censura appuntata avverso l'impugnato provvedimento di
cessazione dal servizio, secondo cui esso difetterebbe della
necessaria proposta (ancorché di essa sia fatta espressa menzione),
in quanto l'unica proposta di cessazione riguarderebbe in realtà un
procedimento conclusosi nell'agosto del 1999 con una archiviazione
per l'esiguità del tempo di valutazione.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti
dall'amministrazione della difesa sin dal primo grado di giudizio,
risulta che la proposta di cessazione dal servizio permanente - che
ha dato luogo al procedimento conclusosi con il provvedimento
impugnato - è stata formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di
[…] con atto prot. n. 259/3-1-1998 del 18 gennaio 2000.
Di tale proposta e del contestuale avvio del procedimento di
cessazione dal servizio permanente l'interessato risulta essere
stato immediatamente informato, previa notifica in data 18 gennaio
2000, di apposita comunicazione (di pari numero di protocollo e
pari data rispetto alla proposta).
I.2. Ugualmente priva di fondamento, come correttamente rilevato
dai primi giudici, è la doglianza relativa all'asserita violazione
del termine (di 180 giorni) entro cui l'Amministrazione avrebbe
potuto adottare il provvedimento di cessazione dal servizio
permanente.
Infatti, diversamente da quanto sostiene l'appellante, al fine di
verificare se l'amministrazione ha rispettato il termine entro cui
poteva (e doveva) esercitare il relativo potere, non deve farsi
riferimento al momento in cui il provvedimento è stato portato a
conoscenza dell'interessato (20 luglio 2000), ma esclusivamente a
quello in cui il provvedimento stesso si è perfezionato ed è stato
emanato (24 maggio 2000): rispetto a tale data il termine di 180
giorni per l'esercizio del potere risulta essere stato rispettato,
decorrendo dal 18 gennaio 2000 (data della proposta di cessazione
dal servizio).
Non deve confondersi, invero, tra il momento di perfezione del
provvedimento (che coincide con quello in cui vengono ad esistenza
tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla fattispecie
legale e che, dunque, manifestano l'effettivo esercizio del potere
da parte dell'amministrazione) dalla fase di comunicazione del
provvedimento, in cui non vi è alcun esercizio potere da parte
dell'amministrazione, ma solo informazione (e comunicazione
qualificata) all'interessato dell'avvenuto esercizio del potere da
parte dell'amministrazione (nelle forme dovute, nel caso di specie
col provvedimento di cessazione dal servizio).
I.3. Anche nel merito le doglianze dell'appellante non sono
meritevoli di favorevole considerazione.
In via generale deve rammentarsi che, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per
discostarsi, la dispensa dal servizio per scarso rendimento
risponde innanzitutto all'esigenza di tutelare la funzionalità e
l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi
del comportamento del dipendente che, complessivamente, denoti
insufficiente rendimento dell'attività da lui prestata, con
riguardo all'insussistenza di risultati utili, per quantità e
qualità, alla funzionalità dell'ufficio, ed ha pertanto natura
diversa da quella disciplinare, potendo tuttavia basarsi anche su
fatti disciplinarmente rilevanti (indipendentemente dall'esito del
relativo procedimento) e idonei ad apprezzare la scadente attività
lavorativa e lo stesso comportamento (C.d.S., sez. IV, 3 maggio
2005, n. 2112; 7 giugno 2004, n. 3561; 5 settembre 2003, n.
4972).
Per tali caratteristiche il provvedimento di cessazione dal
servizio permanente costituisce tipico giudizio di merito, basato
su di un'amplissima discrezionalità, che sfugge al sindacato del
giudice amministrativo, tranne che non risulti inficiata da una
palese irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o
travisamento di fatti.
Nel caso di specie tali elementi sintomatici non si rinvengono, in
quanto il provvedimento impugnato (e la stessa proposta che ha dato
vita al relativo procedimento), lungi dall'essere il frutto di una
sorta di accanimento e/o persecuzione nei confronti
dell'appellante, trova una adeguata giustificazione nella
documentazione caratteristica e nelle considerazioni/valutazioni
del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di […] e nel parere
della Commissione di Valutazione e Avanzamento, nonché nel
sintetico, ma non meno puntuale rilievo contenuto nello stesso
provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che l'interessato
"…negli ultimi anni ha mostrato un marcato disinteresse a
migliorare l'impegno ai livelli necessari ad assicurare un
sufficiente rendimento in servizio, rivelando qualità personali e
professionali negative sotto più aspetti, per le quali negli ultimi
anni è stato valutato insufficiente".
Tale articolata ed esaustiva motivazione, accompagnata
dall'ulteriore considerazione secondo cui il militare si è mostrato
insensibile "ai ripetuti ammonimenti dei superiori a migliorare il
proprio rendimento" (ripetuti ammonimenti di cui vi è prova della
documentazione in atti, nota prot. 259/2-7-1998 del 29 novembre
1999, dichiarazioni in data 11 gennaio 1999 e 20 marzo 1999),
esclude che il provvedimento impugnato sia affetto da difetto di
istruttoria ed eccesso di potere per sviamento e motivazione
insufficiente.
Il richiamo fatto dall'appellante al suo complessivo servizio
ultraventennale nell'Arma dei Carabinieri non è idoneo a scalfire
la legittimità del provvedimento impugnato non solo perché anche le
deficienze del solo ultimo periodo di lavoro possono essere di per
sé giustificative del provvedimento stesso (come del resto ha
ricordato la giurisprudenza sopra segnalata), ma anche perché, per
un verso, non vi è prova che l'amministrazione non ne abbia tenuto
conto, mentre, per altro verso, esso non dà conto di un profilo di
militare di qualità eccellenti e spiccate tali da far considerare
accidentali e passeggeri i rilievi negativi apprezzati dai
superiori.
Né sono utili alla causa dell'appellante le apodittiche
argomentazioni circa una asserita volontà malevola nei suoi
confronti in relazione a giudizi quasi costantemente insufficienti
ovvero inopinatamente abbassati in sede di revisione: è sufficiente
rilevare che tali giudizi non risultano mai impugnati, quantunque
conosciuti; né vi è prova dell'asserita acredine nei suoi confronti
del Comandante della Compagnia, atteso che all'evidenza ciò che
risulta dal registro delle visite trimestrali, ed in particolare
dal verbale del 2 ottobre 1998, non è frutto di un giudizio o di
una valutazione del comandante, quanto piuttosto l'appunto di
quanto gli è stato riferito nel corso della visita.
Per completezza si osserva che il provvedimento impugnato, come
risulta inconfutabilmente per tabulas, trova il suo fondamento
nella proposta del Comandante della Compagnia di […] in data 18
febbraio 2000 e non già nel rapporto informativo (scheda n. 50)
relativo al periodo 21 febbraio/18 maggio 2000, così che la
circostanza che quest'ultimo sia stato notificato all'interessato
solo il 4 agosto 2000 non è in grado di inficiare il provvedimento
impugnato, non costituendone atto presupposto.
II. In conclusione l'appello deve essere respinto".
Ricorso gerarchico - Autorità competente alla decisione
- Stessa autorità che ha rilevato la mancanza - Incompatibilità -
Non sussiste.
L'autorità militare che rileva un'infrazione per la quale non è
competente ad irrogare la relativa sanzione si limita a comunicare
l'infrazione commessa all'autorità competente, che in assoluta
autonomia decide circa la responsabilità disciplinare del militare
incolpato. In tal caso la prima autorità rimane del tutto estranea
al procedimento sanzionatorio, per cui nessuna incompatibilità può
ravvisarsi nella funzione decisoria che la stessa esercita in sede
di ricorso gerarchico, in quanto - come nel caso di specie -
autorità immediatamente superiore di quella che ha inflitto la
sanzione (1).
Rapporto disciplinare - Forma scritta - Necessità - Non
sussiste.
Il rapporto del superiore gerarchico, che rilevi una infrazione
per la quale egli stesso non sia competente ad esercitare la
potestà punitiva, deve avere la forma scritta. È altresì vero che
tale forma non è prescritta ad susbstantiam, non essendo la sua
assenza sanzionata con la nullità del procedimento disciplinare che
poi si instauri, potendosi quindi seguire il principio per cui non
può invocarsi la illegittimità degli atti se lo scopo voluto dalla
noma è ugualmente raggiunto (1).
T.A.R. Abruzzo - Pescara, sent. 18 novembre 2006, n. 728 (c.c. 9
novembre 2006), Pres. Catoni, Est. Rasola, R. V. c. Ministero
Difesa
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Il ricorrente R. V[.], che è vice Brigadiere dell'Arma dei
carabinieri, con il ricorso proposto si oppone alla sanzione
disciplinare della consegna di sette giorni inflittagli, in quanto,
quale Capo equipaggio di autoradio, composto dal predetto e
dall'appuntato L[.], veniva allertato dalla centrale Operativa per
una rapina, in data 22.7.2000, in danno di un Ufficio postale di
[…], per attuare un posto di controllo in prossimità dell'uscita
autostradale della "A/14", località casello del Comune di […], che
effettuava con l'uniforme in disordine, e cioè senza berretto,
privo di arma lunga e di giubbetto antiproiettile, esponendosi
incautamente a grave pericolo personale.
Ciò veniva constatato personalmente dal Comandante provinciale dei
Carabinieri, sopraggiunto sul posto, che contestava al militare di
non avere assunto le misure di sicurezza, indossando l'unico
giubbotto antiproiettile in dotazione alla pattuglia.
Chiamato a giustificarsi, il V[.] ha dedotto al Comandante di
Compagnia […] la pratica impossibilità ad attuare le misure di
sicurezza perché giunto sul posto di controllo, insieme al L[.],
pochi istanti prima. Detti argomenti venivano ritenuti speciosi,
per cui il 23.7.2000 è stato notificato al ricorrente il
provvedimento disciplinare.
Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico,
respinto con decisione assunta dal Comando provinciale […] in data
21.9.2000.
Avverso gli atti impugnati si deduce, con il primo motivo di
gravame, la violazione dell'art. 57 del regolamento di Disciplina
Militare, approvato con DPR 18.7.1986, n. 545, in quanto
insussistente sarebbe la violazione dei doveri di servizio.
La decisione del ricorso gerarchico, inoltre, sarebbe illegittima,
anzi nulla, perché assunta dallo stesso Comandante provinciale che
aveva contestato al V[.] e al L[.] le infrazioni
disciplinari.
Con il secondo motivo si sostiene che la sanzione irrogata al
ricorrente sarebbe poi illegittima per violazione dell'art. 58 del
R.D.M., che ai nn. 1), 2) e 3) impone al Superiore che ha rilevato
l'infrazione disciplinare e per la quale non sia egli stesso
competente ad infliggere la sanzione l'obbligo di fare rapporto
senza ritardo all'organo competente ad infliggerla.
Poiché tale obbligatoria attività, prevista nella forma scritta, è
inesistente, nullo sarebbe il provvedimento sanzionatorio.
Con il terzo motivo dedotto viene denunciata la violazione
dell'art. 64 del R.D.M. in quanto il provvedimento sanzionatorio
della consegna non specifica le modalità di esecuzione della
stessa, che il militare, in quanto coniugato, ha diritto di
scontare presso il proprio alloggio privato.
Si rileva infine che la sanzione inflitta non sarebbe proporzionale
ai fatti contestati nei quali deve ravvisarsi l'assenza del dolo o
della colpa grave.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che si
oppone all'accoglimento del ricorso che ritiene infondato e da
respingere.
La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del
9 novembre 2006.
Diritto
Il ricorso è infondato in punto di fatto e di diritto e va pertanto
respinto.
Premesso che, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di disciplina
militare, approvato con DPR 11.7.1986, n. 545, costituisce
infrazione disciplinare punibile "ogni violazione dei doveri del
servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti
militari o conseguenti",
si rileva che la violazione dei doveri del servizio, nella specie,
risulta oggettivamente sussistente ove si abbia riguardo alla
fedele ricostruzione dei fatti, così come emerge dalla decisione
del ricorso gerarchico e dalla relazione, prodotta in atti,
indirizzata in data 25.11.2000 all'Avvocatura dello Stato
dell'Aquila.
Non risponde al vero, infatti, che i militari non avrebbero avuto
il tempo di attuare le misure di sicurezza del caso, in quanto, nel
tempo in cui il Comandante provinciale è rimasto fermo, per circa
tre minuti, con l'autovettura di servizio, al casello di […],
l'equipaggio del V[.] e del L[.] era già sul posto, senza che
avesse adottato nessuna delle procedure previste e avvedendosi
dell'automezzo del Comandante solo quando questo, uscendo dal
casello, sopraggiungeva a ridosso dell'autoradio, il che conferma
come i militari non fossero in un atteggiamento reattivo e di
allerta ("l'App. L[.] era intento a fumare una sigaretta"), non
avendo peraltro avuto cura nemmeno di posizionare la loro
autovettura in direzione strategica, in grado pertanto di reagire
con immediatezza ad eventuali attacchi o di inseguire autovetture
sospette.
L'autovettura "era stata in verità sistemata in modo tale da non
consentire la più ampia e ottimale visuale", la qual cosa trova
riprova nel fatto che i militari si sono accorti dell'autovettura
del Comandante provinciale solo all'ultimo momento.
Quanto al rilievo secondo cui nessuna norma prescriverebbe il
momento in cui munirsi dei mezzi di sicurezza, trattasi di rilevo
smentito da una serie numerosa di circolari, citate nella relazione
del 25.11.2000, che hanno precisato come il controllo di persone
sospette imponga ai militari che lo effettuino di adottare tutte le
cautele del caso (uso del giubbotto antiproiettile e dell'arma
lunga) prima di intraprendere le relative operazioni.
La condotta dei militari facente parte dell'equipaggio
dell'autoradio, configurando un atteggiamento di estrema
superficialità, al limite dell'irresponsabilità e completa
sottovalutazione della situazione di pericolo, non può non
integrare gli estremi della violazione della norma citata.
Destituito di ogni fondamento è poi il rilievo per cui il
Comandante provinciale non poteva decidere il ricorso gerarchico
avendo il medesimo constatato l'infrazione.
Detto Ufficiale si è limitato infatti ad accertare il fatto e a
riferirne all'Ufficiale competente ad esercitare il potere
disciplinare, che nella specie era il Capitano della Compagnia […],
da cui il ricorrente, unitamente al L[.], dipendeva e che, esperiti
gli accertamenti del caso e la procedura di rito, ha poi provveduto
ad irrogare, sentite le giustificazioni dell'incolpato, la misura
sanzionatoria di cui si controverte.
Il Comandante provinciale che, nella sua qualità di Autorità
sovraordinata, ha poi deciso il ricorso gerarchico, previsto
dall'art. 16 della L. 382/1978, è rimasto quindi del tutto estraneo
al procedimento sanzionatorio, per cui nessuna incompatibilità può
ravvisarsi nella esercitata funzione decisoria.
Infondato è anche il secondo motivo dedotto.
Se è vero che dalla lettura dell'art. 57 del R.D.M. si desume che
il rapporto del Superiore che rilevi una infrazione per la quale
egli non sia competente ad esercitare la potestà punitiva debba
avere la forma scritta, è altresì vero che tale forma non è
prescritta ad susbstantiam, non essendo la sua assenza sanzionata
con la nullità del procedimento disciplinare che poi si instauri,
potendosi quindi seguire il principio per cui non può invocarsi la
illegittimità degli atti se lo scopo voluto dalla noma è ugualmente
raggiunto e che nella specie sia stato adeguatamente raggiunto è
fuori dubbio, in quanto il Comandante della Compagnia […] ha potuto
ugualmente essere informato adeguatamente dell'accaduto e attivare
quindi il procedimento disciplinare che - si badi bene - è
improntato, in generale, al principio dell'oralità per ragioni di
rapidità della procedura (C.S., sez.IV, 27.12.1994, n.1065).
Insussistente è anche la dedotta violazione dell'art. 64 del
R.D.M..
Si osserva al riguardo che il 4° comma della norma, disponendo che
i militari ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che
usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso
tale alloggio la punizione di consegna, autorizza ope legis i
militari ammogliati ad usufruire di alloggio privato ove scontare
la sanzione della consegna, il cui provvedimento pertanto non
doveva prescrive modalità esecutive, posto che queste,
sussistendone i presupposti, derivano direttamente dalla
disposizione regolamentare.
Quanto infine alla censura che investe la proporzionalità della
misura affittiva adottata, si osserva che trattasi di censura
inammissibile in quanto impinge in valutazioni discrezionali,
insindacabili in sede di giudizio di legittimità, salvo che non
incorrano in vizi di eccesso di potere di evidente illogicità o
contraddittorietà o di travisamento dei fatti, vizi che nella
specie non sembrano sussistere.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, con equitativa
compensazione delle spese".
Procedimento disciplinare - Termini per presentare
memorie difensive - Mancata concessione di un termine pari a due
terzi del proceidmento - Grave compromissione del diritto di difesa
- Non sussiste.
T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 27 novembre 2006, n. 4456 (c.c.
22 novembre 2006), Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso, L. M. c.
Ministero Difesa
Secondo un approccio di tipo sostanzialistico, si deve ritenere
come la brevità dei termini a difesa, concessi all'interno di un
procedimento disciplinare di corpo, trovi giustificazione nella
modesta complessità della fattispecie da valutare e nella celerità
del procedimento disciplinare stesso (nello specifico conclusosi in
due settimane dalla data della contestazione). E' altresì
importante rilevare come la brevità dei termini a difesa non
impedisca - comunque - all'incolpato di esprimere compiutamente nel
procedimento medesimo (come nel caso di specie) i propri interessi
e le proprie argomentazioni, per cui appare insussistente il
nocumento del diritto di difesa.(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1) Il signor M[.] L[.], maresciallo dell'Arma dei carabinieri,
contesta la legittimità della sanzione disciplinare di giorni
cinque di consegna irrogatagli con provvedimento del 28 dicembre
2000, per aver rifiutato, per negligenza, il rilascio di un
documento legittimamente chiesto da un privato, arrecando disagio
al richiedente e provocando le sue lamentele, con conseguente
pregiudizio per il prestigio dell'istituzione.
Il gravame giurisdizionale investe direttamente il provvedimento
del 1° febbraio 2001, con il quale veniva respinto il ricorso
gerarchico avverso il provvedimento disciplinare suindicato.
Il ricorrente si oppone, inoltre, al giudizio insufficiente
contenuto nel rapporto informativo relativo al periodo 14 ottobre -
31 dicembre 2000.
2) Con il primo motivo di gravame, l'esponente deduce la violazione
dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690
(Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei
distaccamenti, dei reparti dell'esercito, della marina,
dell'aeronautica nonché di quelli a carattere interforze).
Tale disposizione prevede che i soggetti legittimati a partecipare
al procedimento possano presentare memorie scritte e documenti,
entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata
del procedimento, con un minimo di dieci giorni nel caso di
procedimenti aventi durata uguale o inferiore a trenta
giorni.
L'allegato al d.m. n. 690/1996 prevede, per il procedimento
relativo all'applicazione della sanzione disciplinare di corpo, il
termine di novanta giorni: il deducente ne desume che, ai sensi
dell'art. 6 citato, gli dovevano essere riservati sessanta giorni
per la presentazione delle proprie difese o, comunque, un termine a
discolpa ben più lungo rispetto ai cinque giorni concessigli con la
contestazione degli addebiti in data 14 dicembre 2000.
Tale irregolarità avrebbe gravemente compromesso l'esercizio del
diritto di difesa e, conseguentemente, cagionato l'illegittimità
del provvedimento disciplinare. Il Collegio non condivide la
prospettazione difensiva.
In un approccio di tipo sostanzialistico, infatti, non si può
omettere di rilevare come la brevità dei termini a difesa trovi
giustificazione nella modesta complessità della fattispecie da
valutare e nella celerità del procedimento disciplinare, conclusosi
in due settimane dalla data della contestazione.
E' soprattutto importante rimarcare, però, come la brevità dei
termini a difesa non abbia impedito all'incolpato di esprimere
compiutamente nel procedimento i propri interessi e le proprie
argomentazioni.
Già il giorno successivo alla contestazione degli addebiti,
infatti, egli presentava un'articolata memoria difensiva, con la
quale prendeva posizione in merito ai fatti contestati, senza
formulare doglianze di sorta in merito alla brevità del termine
concesso a discolpa ovvero chiederne una proroga.
Mediante la proposizione del ricorso gerarchico, inoltre,
l'interessato ha avuto modo di predisporre nuovamente le proprie
difese, cosicché deve ritenersi che tutte le deduzioni e gli
elementi di valutazione nella disponibilità del ricorrente siano
stati acquisiti nel corso dei due procedimenti disciplinari.
Appare insussistente, pertanto, l'asserito nocumento al diritto di
difesa del ricorrente.
3) Parimenti infondate sono le doglianze, formulate con il secondo
motivo di gravame, in ordine alle presunte carenze dell'attività
istruttoria che ha condotto all'irrogazione della sanzione
disciplinare.
Afferma il ricorrente che l'organo competente all'adozione del
provvedimento disciplinare avrebbe illegittimamente escluso
l'acquisizione dei riscontri probatori da lui indicati, avendo
omesso di procedere all'audizione dei testimoni indicati durante
l'esame disciplinare svoltosi il 28 dicembre 2000.
Tale omissione concreterebbe violazione dell'art. 59 del
Regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 18 luglio
1986, n. 545, in forza del quale il procedimento disciplinare per
l'irrogazione della sanzione di corpo deve svolgersi attraverso
l'acquisizione delle eventuali prove testimoniali.
Osserva il Collegio, però, che le istanze istruttorie
dell'incolpato sono state prudentemente valutate
dall'amministrazione che, con motivazione diffusa e immune da
profili di illogicità, ne ha escluso la rilevanza. Entrambe le
testimonianze indicate dal ricorrente, infatti, sono state
giudicate ininfluenti, una perché relativa ad un episodio estraneo
alla contestazione disciplinare e l'altra in quanto concernente
accadimenti rispetto ai quali già si registrava convergenza di
versioni tra l'incolpato e il privato la cui segnalazione aveva
dato origine al procedimento disciplinare.
Deve ritenersi, pertanto, che la mancata audizione dei testi non
abbia comportato alcun pregiudizio alle prerogative difensive
dell'incolpato.
4) La terza censura di legittimità contenuta nel ricorso evidenzia
supposti profili di travisamento fattuale da parte
dell'amministrazione, atteso che l'adozione di modi scortesi e
bruschi nei confronti del privato, vale a dire uno degli addebiti
contestati all'incolpato, sarebbe stata esclusa dalle risultanze
istruttorie.
Il ricorrente, però, non ha interesse a dedurre tale
circostanza.
E' vero, infatti, che, con l'atto di avvio del procedimento, erano
state contestate all'incolpato due mancanze rilevanti agli effetti
disciplinari: l'indebito rifiuto di rilasciare un documento cui il
privato aveva diritto e il trattamento scortese e brusco riservato
nell'occasione al richiedente.
Come si evince dalla relazione dell'amministrazione in atti, però,
l'esame disciplinare non consentiva di pervenire a valutazioni
certe in ordine all'effettiva adozione di modalità improprie di
comportamento (i modi scortesi e bruschi) da parte del
sottufficiale, cosicché veniva meno la relativa accusa.
Il provvedimento disciplinare, in effetti, fa esclusivo riferimento
al rifiuto di rilascio del documento, condotta di per sé idonea a
giustificare la sanzione.
5) Sono manifestamente privi di pregio i rilievi critici, contenuti
nel quarto motivo di ricorso, in ordine all'asserita mancanza del
presupposto giuridico della sanzione, dal momento che il ricorrente
non sarebbe stato tenuto al rilascio del documento chiesto dal
privato.
E' pacifico, infatti, che l'adempimento in questione fosse doveroso
per il ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 105/2000,
essendo del tutto irrilevante la circostanza che l'autovettura cui
si riferiva la carta di circolazione sottratta fosse stata
rinvenuta dai carabinieri di altra stazione.
L'esponente rimarca, in subordine, la scusabilità dell'errore, tale
da escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, trattandosi di
disposizione recentemente entrata in vigore.
Tale giustificazione, però, produce l'effetto non voluto di
accentuare il giudizio di disvalore in ordine alla condotta del
militare.
Come bene evidenziato nella relazione dell'amministrazione,
infatti, in presenza di difficoltà interpretative, il sottufficiale
avrebbe dovuto chiedere opportuni chiarimenti ai colleghi
dell'altra stazione interessata alla vicenda oppure ai propri
superiori gerarchici.
I profili di negligenza correttamente ravvisati nella condotta del
ricorrente, pertanto, non consistono tanto nell'aver interpretato
erroneamente la disposizione de qua, bensì nell'essersi ostinato a
rifiutare, senza acquisire le delucidazioni del caso, l'adempimento
richiesto dal privato, cagionando al medesimo disagi e
disservizi.
6) Quanto alle censure riferite al rapporto informativo relativo
all'ultima parte del 2000, contenente un motivato giudizio di
insufficienza, esso sarebbe inficiato, ad avviso del ricorrente,
per invalidità derivata e per vizi propri.
Non sussiste, ovviamente, il primo profilo di illegittimità, stante
la riscontrata infondatezza delle censure riferite alla sanzione
disciplinare (e in disparte il fatto che il rapporto informativo si
riferisce solo in piccola parte all'episodio sanzionato
disciplinarmente).
I presunti vizi propri dell'atto sarebbero da ricondursi, secondo
l'esponente, alla carenza di adeguati accertamenti che potessero
giustificare il giudizio di insufficienza.
La doglianza è generica e non considera la discrezionalità di cui
gode l'amministrazione in sede di valutazione del servizio reso dal
militare.
Il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio di tale
discrezionalità è consentito nel solo caso in cui emergano chiari
indici rivelatori di un esercizio disfunzionale del potere
amministrativo, id est nel caso di manifesta illogicità della
valutazione o di carente motivazione della stessa.
Nessuno degli accennati profili è rinvenibile nella fattispecie in
esame, dal momento che il giudizio insufficiente è supportato da
una motivazione diffusa e ponderata ed appare immune, in relazione
al contesto e ai mediocri precedenti di servizio del sottufficiale,
da evidenti aspetti di irrazionalità.
7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere
respinto". |