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Obiezione di
coscienza - Abolizione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8
maggio 2001, n. 215, art. 7, comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331
- L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 - Intervenuta condanna per
rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio - Cessazione
degli effetti penali della condanna.
(Art. 8, comma 2, legge n.
772/1972)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen. (C.C.), 7 marzo 2006, sent. n.
886. Pres. Fazzioli, Rel. Granero, P.M. Gentile, concl. diff.; imp.
ric. da ord. T.M. Napoli (annulla senza rinvio l'ordinanza
impugnata, revoca la sentenza del T.M. Napoli del 7 ottobre 1980,
perché il fatto non è più previsto come reato e ne dichiara cessati
l'esecuzione e gli effetti penali).
La disciplina dettata dalla legge n. 331/2000 (Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale) ha inciso sugli
elementi fondamentali del servizio militare (1) e sulla ratio dello
stesso (2).
La radicalità della modifica determina una evidente soluzione di
continuità tra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti
che come abrogazione del servizio militare obbligatorio di leva e
introduzione di un diverso apparato di difesa caratterizzato dal
professionismo e dalla partecipazione su base volontaria (3).
Non contrasta con questa interpretazione del dato normativo la
circostanza che l'art. 7, primo comma, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215
e l'art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226 - nel disciplinare il periodo
transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 331/2000 e la
sua applicazione a regime - usino, con riferimento al servizio
militare e alle relative chiamate, il termine "sospensione": è,
infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare
l'iter della riforma (garantendo "la graduale sostituzione dei
militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con personale civile") non può metterne in dubbio o modificarne il
contenuto e le caratteristiche (4).
(1) "Abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e
in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e,
subordinatamente, alla insufficienza quantitativa del personale
militare professionale".
(2) "Ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare
dello Stato da parte di forze armate formate da professionisti,
rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei
necessari requisiti".
(3) "Con possibilità di integrazione su base obbligatoria solo in
via eventuale e residuale e in caso di guerra - o ipotesi
assimilate - alle condizioni stabilite dalla legge".
(4) Per una migliore conoscenza delle diverse problematiche
trattate dalla Corte di cassazione, si riporta la motivazione della
sentenza, da cui è stata tratta anche la massima che segue:
"Il ricorso proposto dal difensore del condannato censura
l'ordinanza del tribunale militare di Napoli, in funzione di
giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza
dell'interessato tesa ad ottenere la revoca della condanna
irrogatagli con sentenza 7 ottobre 1980 per il reato di cui
all'articolo 8 , comma 2, della legge 772/1972.
Il problema che si pone, pertanto, anche in sede esecutiva, è
quello inerente alla intervenuta, o meno, abolizione del reato di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge citata.
Questa Corte ha già affrontato la questione in sede di cognizione,
con sentenza del 24 gennaio 2006, imp. B., sentenza che il Collegio
interamente condivide e fa propria, riportandola integralmente,
senza alcuna possibilità di aggiunte o precisazioni, a fronte di
un'analisi esaustiva di tutti gli elementi di valutazione.
1. - La legge n. 331/2000, come noto, prevede: c1) che «le forze
armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge» (art.
1, comma 7); c2) che il «reclutamento su base obbligatoria» è
consentito solo: ?) «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione o una grave crisi
internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in
ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle forze
armate»; ?) subordinatamente alla circostanza che «il personale in
servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze
di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare
volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni» (art. 2,
comma 1, lett. f). In tale ultima ipotesi «il servizio di leva è
ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri» (art. 7, comma 3, decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215).
Per disciplinare il reclutamento nel periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore della legge e il funzionamento a regime del
nuovo sistema in essa previsto nonché per regolamentare «la
graduale sostituzione (...) dei militari in servizio obbligatorio
di leva con volontari di truppa e con personale civile del
Ministero della difesa» (art. 3, comma 1, legge n. 331) è stato
emanato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 il cui art. 7,
primo comma, dispone che «il servizio militare di leva è sospeso a
decorrere dal 1° gennaio 2005» e «fino al 31 dicembre 2006, le
esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani
soggetti alla leva nati entro il 1985». Tale iter è stato, poi,
modificato con legge 23 agosto 2004, n. 226 il cui art. 1 prevede
che «le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005» e che «fino al 31 dicembre
2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva (...) i soggetti
nati entro il 1985». Per effetto di tale complesso normativo
l'ultimo contingente per il servizio militare obbligatorio è stato
chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ed ha terminato il servizio
il 31 ottobre 2005, data in cui la «istituzione del servizio
militare professionale» è andata a regime.
2. - Così definito il nuovo quadro normativo (e le relative tappe
di realizzazione) si pone il problema degli effetti della sua
entrata in vigore con il sistema preesistente.
Un dato è pacifico: le disposizioni del decreto presidenziale 14
febbraio 1964, n. 237 e della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (e
successive modifiche) concernenti le modalità di prestazione del
servizio militare obbligatorio di leva sono abrogate ai sensi
dell'art. 15, seconda parte, delle disposizioni sulla legge in
generale, essendo le nuove disposizioni contenute nella legge n.
331/2000 incompatibili con le precedenti e regolando la nuova legge
l'intera materia già disciplinata da quella anteriore. A tale
conclusione non osta - non essendovi alcuna incompatibilità logica
- la circostanza che l'abrogazione si sia verificata gradualmente
(art. 3, comma 1, legge n. 331) secondo un iter dettato da appositi
decreti legislativi (e leggi modificative) conclusosi
definitivamente solo il 31 ottobre 2005. Né vi osta il disposto
dell'art. 3, lett. h, n. 2, della legge 331 che anzi, prevedendo
l'adozione di un decreto legislativo per «indicare espressamente le
norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio
coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente legge», dà espressamente atto che
l'abrogazione delle norme incompatibili o estranee al nuovo sistema
si è ormai verificata e si limita a prevedere - come di regola
accade nella emanazione di testi unici in materie complesse - una
(opportuna) opera di chiarificazione finalizzata ad evitare
incertezze e contrasti.
Più delicata è la questione del complesso normativo colpito dalla
abrogazione de qua. In particolare, è discusso in dottrina (ed
anche nella giurisprudenza di questa Corte) se detta abrogazione
investa solo le disposizioni in tema di modalità di prestazione
ovvero la stessa esistenza del servizio militare obbligatorio (a
cominciare dall'art. 1, comma 3, della legge n. 958/1986, nella
parte in cui prevede che «sono soggetti agli obblighi di leva tutti
i cittadini»). La risposta, nonostante alcune imprecisioni
terminologiche contenute nella legge citata e nella produzione
normativa che vi ha dato attuazione è quella più radicale. Il
criterio distintivo tra modifica di un istituto giuridico e sua
abrogazione tacita sta infatti - come noto - nella esistenza o meno
di una continuità normativa tra la nuova disciplina e quella
precedente (ovvero nel permanere o meno di identità degli elementi
costitutivi fondamentali delle due fattispecie e dell'interesse
tutelato). Orbene, nel caso di specie, la disciplina dettata dalla
legge n. 331/2000 ha inciso sugli elementi fondamentali del
servizio militare (abolendolo in toto in tempo di pace e
prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o
situazioni assimilate e, subordinatamente, alla insufficienza
quantitativa del personale militare professionale) e sulla ratio
dello stesso (ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa
militare dello Stato di forze armate formate da professionisti,
rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei
necessari requisiti). La radicalità della modifica determina una
evidente soluzione di continuità tra i due sistemi e non appare
qualificabile altrimenti che come abrogazione del servizio militare
obbligatorio di leva e introduzione di un diverso apparato di
difesa caratterizzato dal professionismo e dalla partecipazione su
base volontaria [con possibilità di integrazione su base
obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra
(o ipotesi assimilate) alle condizioni stabilite dalla legge]. Né
contrasta con questa interpretazione del dato normativo la
circostanza che l'art. 7, primo comma, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215
e l'art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226 - nel disciplinare il periodo
transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 331/2000 e la
sua applicazione a regime - usino, con riferimento al servizio
militare e alle relative chiamate, il termine «sospensione»: è,
infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare
l'iter della riforma (garantendo «la graduale sostituzione dei
militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con personale civile») non può metterne in dubbio o modificarne il
contenuto e le caratteristiche.
3. - Resta, a questo punto, da affrontare la questione degli
effetti dell'abrogazione del servizio militare obbligatorio sulle
violazioni, anteriormente commesse, delle norme penali che
sanzionano, in vario modo, il rifiuto di prestarlo. In altri
termini occorre verificare se trovi o meno applicazione, nella
specie, il comma secondo dell'art. 2 codice penale, secondo cui
«nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato».
Il dato di partenza è noto: «l'istituto della successione delle
leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la
struttura essenziale e circostanziata del reato e conseguentemente,
ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 codice penale, si deve
tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese
nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto» (così per
tutte, Cass., Sez. 3^, 1° febbraio - 10 marzo 2005, riv. n. 231228
e Cass., Sez. 3^, 12 marzo - 14 maggio 2002, riv. n. 221943). Ciò
posto, è di tutta evidenza che la normativa in tema di leva
obbligatoria è decisiva per individuare il contenuto e i limiti
della fattispecie delittuosa di rifiuto della prestazione del
servizio militare.
La conseguenza è obbligata: l'abolizione del servizio militare
obbligatorio (a seguito dell'introduzione di forze armate
esclusivamente professionali, realizzata dall'art. 1, sesto comma,
legge 14 novembre 2000, n. 331) abroga il delitto di rifiuto di
prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per
chiamata di leva e determina - in forza dell'art. 2, secondo comma,
codice penale - la non punibilità della condotta di chi, in
precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato
di prestarlo ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti
penali della condanna eventualmente intervenuta [cfr., in senso
conforme, Cass., Sez. 1^, 10 febbraio - 31 marzo 2005, procuratore
generale in proc. C., riv. n. 231763, nonché Cass., Sez. 1^, 6
maggio - 24 giugno 2005, riv. n. 231763 e, con riferimento ad
ipotesi affini, Sez. 3^, 4 febbraio - 27 marzo 2003, riv. n.
224243, secondo cui «sussiste abolitio criminis del reato di
contrabbando doganale (art. 282 dPR n. 43 del 1973) consistente
nell'omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante
sull'alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale
Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento
comunitario n. 2007 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti
di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del
dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto
penale e, in quanto tali, rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 2 codice penale» e Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2002 - 16
gennaio 2003, riv. n. 223341, secondo cui «non integra il reato di
esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante
avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa
di un minore nell'udienza di convalida dell'arresto tenuta dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni,
in quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è
consentita dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 7 legge 16
dicembre1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale si
riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera,
dunque, il principio di retroattività della legge più favorevole
(art. 2, cpv. codice penale)»]".
AAAA
Obiezione di coscienza - Abolizione del
servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7,
comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331 - L. 23 agosto 2004, n. 226,
art. 1 - Rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio -
Punibilità - Esclusione.
(Art. 8, comma 2, legge n.
772/1972)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen. (C.C.), 7 marzo 2006, sent. n.
886. Pres. Fazzioli, Rel. Granero, P.M. Gentile, concl. diff.; imp.
ric. da ord. T.M. Napoli (annulla senza rinvio l'ordinanza
impugnata, revoca la sentenza del T.M. Napoli del 7 ottobre 1980,
perché il fatto non è più previsto come reato e ne dichiara cessati
l'esecuzione e gli effetti penali).
L'abolizione del servizio militare obbligatorio realizzata, con
l'introduzione di forze armate esclusivamente professionali,
dall'art. 1, sesto comma, L. 14 novembre 2000, n. 331 abroga il
delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei
cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e determina, in forza
dell'art. 2, secondo comma, C.p., la non punibilità della condotta
di chi, in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha
rifiutato di prestarlo, nonché la cessazione dell'esecuzione e
degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta (1)
(2).
(1) In senso conforme, Sez. 1^, 10 febbraio 2005, riv. n.
231721, nonché 6 maggio 2005, riv. n. 231763 e, con riferimento ad
ipotesi affini, Sez. 3^, 4 febbraio 2003, riv. n. 224243, nonché
Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2002, riv. n. 223341.
(2) V. massima che segue.
AAAA
Mancanza alla chiamata - Sospensione del
servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7 -
L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 1, comma 6 - Norme integratrici
del precetto penale - Applicabilità della legge più
favorevole.
(Art. 151 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546.
Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric.
da sent. C.M.A. Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
L'intervenuta sospensione del servizio militare di leva,
disposta con l'art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ha ridisegnato
la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa
prestazione, eliminando il disvalore sociale della condotta
incriminata. Ne consegue che tale disposizione, così come l'art. 1,
comma sesto, L. 14 novembre 2000, n. 331, secondo cui "Le Forze
armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale" secondo quanto previsto dalla stessa legge, devono
essere considerati norme integratrici del precetto penale e che,
con riferimento alle situazioni da essi disciplinate, trova
applicazione l'art. 2, comma quarto, C.p., sulla legge più
favorevole al reo (1).
La sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità
della condotta di chi in precedenza, essendo obbligato a tale
servizio, ha rifiutato di prestarlo (2).
(1) La Corte di cassazione, nello stabilire l'applicabilità
dell'art. 2, comma quarto (e non già comma secondo) C.p. e nel
ritenere che le innovazioni legislative non abbiano abolito il
servizio di leva obbligatorio, ma ne abbiano limitata l'operatività
a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al
tempo di pace, ha modificato il precedente orientamento già
espresso con la decisione avanti massimata e con le altre decisioni
indicate in nota alla stessa.
(2) Ciò non significa, ovviamente, che la norma incriminatrice di
cui all'art. 151 C.p.m.p. (così come ogni altra norma
incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia
stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma
integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai
giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005,
data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato
alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 L. n. 226 del 2004).
AAAA
Mancanza alla chiamata - Sospensione del
servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7,
comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 3, comma 1 - L. 23
agosto 2004, n. 226, art. 1 - Normativa transitoria - Sono
tali.
(Art. 151 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546.
Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric.
da sent. C.M.A Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
In applicazione della normativa transitoria prevista dal
combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 31 del
2000, 7, comma primo, D.Lgs. n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226
del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle
armi, il servizio militare di leva è rimasto obbligatorio solo sino
al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo
contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004. Essendo ormai
decorso anche tale ultimo termine, il fatto di mancanza alla
chiamata concretamente contestato per una chiamata alle armi
fissata per il 7 novembre 1995 non è più previsto dalla legge come
reato, in virtù del venir meno della predetta norma integratrice
del precetto penale.
AAAA
Servizio militare obbligatorio - D.Lgs.
8 maggio 2001, n. 215 - Eliminazione del servizio militare
obbligatorio - Esclusione.
(Art. 151 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546.
Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric.
da sent. C.M.A Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
La nuova normativa introdotta dall'art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001,
n. 215, nonché dall'art. 1, comma sesto, L. 14 novembre 2000, n.
331 non ha comportato la totale e generalizzata eliminazione del
servizio militare obbligatorio, dal momento che, anzi, esso
continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni
e a determinati casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace
(art. 2 L. n. 331 del 2000) (1).
(1) Ne discende, secondo quanto precisato dalla stessa Corte, il
richiamo in materia di successione di leggi penali, al comma quarto
dell'art. 2 C.p., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile".
Del resto, le Sezioni Unite Penali (26 marzo 2003, sent. n. 7), in
relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore di
nuove norme, non riconducibili alle nuove fattispecie criminose,
avevano già chiarito che deve applicarsi il terzo comma (ora
quarto, a seguito dell'aggiunta di un altro comma operata dall'art.
14 L. 24 febbraio 2006, n. 83) e non il secondo comma dell'art. 2
C.p., in presenza di successione di leggi con effetto parzialmente
abrogativo.
AAAA
Mancanza alla chiamata - Sospensione del
servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7 -
Norme penali sul rifiuto del servizio militare obbligatorio -
Abrogazione - Esclusione Questione di legittimità costituzionale -
Manifesta infondatezza.
(Art. 151 C.p.m.p.)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546.
Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric.
da sent. C.M.A Roma (dich. manif. infond. la questione di
legittimità costituz. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).
E' manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 in
relazione all'art. 52 Cost., in quanto esso non può essere
interpretato nel senso di una generalizzata eliminazione del
servizio militare obbligatorio, né nel senso di un'intervenuta
abrogazione dell'art. 151 C.p.m.p., ma soltanto nel senso, appunto,
dell'intervenuto venir meno di una norma integratrice del precetto
penale, attinente a una determinata categoria di
soggetti. |