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Protezione civile - Norme
della regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei
boschi dagli incendi - Previsione dell'organizzazione dell'impiego
delle guardie ecologiche volontarie (g.e.v.) unitamente alle forze
dell'ordine e di pubblica sicurezza - Ricorso del governo -
Violazione del divieto per le regioni di porre unilateralmente a
carico di organi ed amministrazioni dello stato compiti ed
attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge
statale - Inosservanza dei principi fondamentali della legislazione
in materia (legge n. 353 del 2000) - Violazione della competenza
legislativa esclusiva dello stato in materia di «ordinamento e
organizzazione dello stato e degli enti pubblici nazionali» -
Illegittimità costituzionale parziale.
Corte Costituzionale, sentenza 322 del 2 ottobre/6 ottobre 2006.
Presidente e Relatore Bile.
è costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera h),
della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme
per la protezione dei boschi dagli incendi) - ai sensi del quale la
Regione provvede a «organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche
Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza» - limitatamente alle parole «unitamente alle Forze
dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza». Infatti, la citata
disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 7 della legge n.
353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) -
in base al quale la Regione può avvalersi delle Forze di Polizia
dello Stato «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa
richiesta «all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo
in dipendenza delle proprie esigenze» (comma 3, lettera c) -, viola
l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., là dove la Regione ha
unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello
Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione
dei relativi compiti.
Sui limiti della potestà legislativa delle Regioni in materia di
«ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., e, in particolare, sull'inibizione per le
Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato
compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con
legge statale, v. citata sentenza n. 134/2004.
Sul principio in base al quale le forme di collaborazione e di
coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi
dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e
autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro
potestà legislativa, v. citata sentenza n. 429/2004.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna due norme
della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme
per la protezione dei boschi dagli incendi).
In particolare, le censure riguardano l'art. 3, comma 1, lettera
h), che - nel disciplinare i compiti ed i ruoli della Regione nella
predisposizione di strutture ed attività per la prevenzione,
l'avvistamento e lo spegnimento di incendi - dispone, tra l'altro,
che la Regione provvede a «organizzare l'impiego delle guardie
ecologiche unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza»; e l'art. 13, secondo cui «La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo
Forestale dello Stato […], a tutte le Forze dell'Ordine e di
Pubblica Sicurezza».
Il ricorrente ritiene che entrambe le norme - essendo la disciplina
in esame riconducibile alle materie, di competenza concorrente,
della «protezione civile», del «governo del territorio» e della
«valorizzazione dei beni ambientali» - siano in contrasto: a) con
l'art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui
alle Regioni è dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze
armate e di Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed
urgente necessità» e previa specifica richiesta all'autorità
statale competente; b) con l'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, che rimette allo Stato l'intervento
nei casi di calamità più gravi; c) con l'art. 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione.
Il solo art. 13 è impugnato anche per contrasto con l'art. 118,
primo comma, Cost., che consente allo Stato di attribuire a se
stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire
l'unitarietà di esercizio.
2. - Le questioni sono fondate.
Questa Corte ha già affermato - come il ricorrente ricorda - che le
Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni
dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli
individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha
sottolineato che - pur non essendo ovviamente escluso «che si
sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati
statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio» - tuttavia
«le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono
compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni,
nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono
trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali
che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti
interessati» (cfr. anche sentenza n. 429 del 2004).
Orbene, tanto con l'attribuzione alla Regione del compito di
provvedere, per le finalità di cui all'art. 1, all'organizzazione
dell'impiego delle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza,
quanto con l'affidamento della vigilanza sull'applicazione della
legge anche a tali Forze (oltre che al Corpo forestale dello
Stato), la Regione ha unilateralmente disposto il diretto
coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli
obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti, così
violando l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
In realtà l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente
evocato quale principio fondamentale) prevede che tale
utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il Corpo
forestale dello Stato, «in base ad accordi di programma» (comma 3,
lettera a); e, per le Forze di Polizia dello Stato, «in caso di
riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all'Autorità
competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle
proprie esigenze» (comma 3, lettera c).
Ma le due norme regionali impugnate non operano alcun rinvio a tali
condizioni. Esse quindi devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime, limitatamente alle parole «unitamente alle Forze
dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute nell'art. 3, comma
1, lettera h); e alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a
tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute
nell'art. 13, comma 1.
Beninteso, la decisione non preclude alla Regione di avvalersi
(nella lotta contro gli incendi boschivi) di risorse, mezzi e
personale degli organi di sicurezza statali, purché nei limiti e
con le modalità di cui alla citata legislazione dello Stato.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005,
n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi),
limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell'Ordine e di
Pubblica Sicurezza»;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della
medesima legge della Regione Basilicata n. 13 del 2005,
limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a
tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza». |