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D.P.R. 8 agosto 2002, n.
213
Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla
Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri
(in grassetto vengono riportate le modifiche apportate dal D.P.R.
11 luglio 2006, n. 255)
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 1. Generalità
1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare
tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal
militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i
risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei
confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo
d'armata o grado corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli
allegati al presente regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti
caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al
militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare,
degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Art. 2. Competenza
1. Idocumenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla
quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea
ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due
autorità superiori in carica lungo la stessa linea
ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato
dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea
ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e
dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto
previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il
superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento
caratteristico.
3. I documenti carratteristici del personale militare
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei
Carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia
di Finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono,
ancorché appartenenti al citato Corpo.
4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti
caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti
autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità
giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichirazione di mancata
redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F,
con la relativa motivazione.
5. L'autorità che regge iterinalmente un comando o un ufficio non
sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella
compilazione o revisione dei documenti caratteristici.
6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico
deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso
dall'autorità inferiore.
Art. 3. Casi di esclusione della competenza
1. Non possono compilare o revisionare documenti
caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione
del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della
direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale
ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni
disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del
provvedimento di esonero;
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad
inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha
ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del
procedimento;
e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado
ovvero, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o
relativa.
2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad
inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del
superiore vengono addotte sanzioni disciplinari di stato.
3. Per l'Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e),
non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in
servizio di stato magiore.
4. Per i militari alle dipendenze delle autorità indicate nel
presente articolo, la compilazione e la revisione dei documenti
caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui al
comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4. Compilazione dei documenti
caratteristici
1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di
tempo stabiliti dall'articolo 5, sono compilati al verificarsi di
uno dei seguenti casi:
a) cessazione del servizio del giudicando;
b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;
b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il
compilatore;
b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore,
se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche
validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto
alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni
senza averlo valutato;
b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo
revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri
di avanzamento;
d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di
esperimento;
e) sospensione dall'impiego del giudicando;
f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;
g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai
relativi bandi;
h) promozione al grado di generale di corpo d'armata o grado
corrispondente;
h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente
per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze Armate e
dell'Arma dei Carainieri.
2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il
periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.
Art. 5. Tipo di documento caratteristico da redigere in
relazione ai servizi prestati
1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di
un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti
caratteristici:
a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del
giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste
dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 165, per valutare i
servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del
giudizio finale, per valutare:
1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed
inferiore a centottanta giorni;
2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta
giorni;
3) [i servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso
organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori è un'autorità
civile del Ministero della Difesa];
4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in
operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da
specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto
dallo Stato Maggiore della Difesa o dal Centro operativo di vertice
interforze o dagli Stati maggiori di Forza Armata o dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri con direttive che fissino
modalità e termini.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), qualora il
rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a
centottanta giorni, la valutazione può essere estesa anche alle
qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione
della qualifica finale.
3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non
riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1,
lettera b), numero 4, si compila una dichiarazione di mancata
redazione della documentazione caratteristica, per documentare
l'incarico assolto ed il relativo periodo di tempo.
4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più
di un incarico alle dipendenze della stessa autorità, viene
compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio
sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.
5. Il documento caratteristico completo del foglio di
comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali
espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso
nel rapporto informativo, è tempestivamente notificato
all'interessato, che lo firma apponendovi la data.
Art. 6. Richiesta di elementi di informazione ovvero di
documentazione internazionale
1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede
elementi di informazione o la prevista documentazione
internazionale all'autorità dalla quale il giudicando dipende nei
seguenti casi:
a) frequenza di corsi di istruzione di durata inferiore a 60
giorni;
b) servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili
di altri Stati;
c) servizio prestato verso autorità non appartenenti ad enti del
Ministero della Difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma
3;
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle
dipendenze di autorità militare diversa;
e) partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un periodo
di tempo inferiore a sessanta giorni;
f) per i militari dell'Arma dei Carabinieri, impiego nei servizi di
polizia militare da parte dell'autorità con la quale hanno dirette
relazioni in linea tecnico-funzionale;
g) dipendenze in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito;
2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali,
sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la
Marina;
3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per
l'Arma dei Carabinieri;
2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione
del modello G, sono riferiti a tutte le qualità del giudicando
ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere
f) e g).
3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene
conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di
informazione acquisiti.
Art. 7. Procedimenti penali e disciplinari
1. I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento
a procedimenti penali e disciplinari.
2. Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento
in tale posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio
prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che
hanno determinato l'adozione del provvedimento di
sospensione.
3. Al termine della sopensione dall'impiego, è redatta, a cura
dell'autorità da cui il militare dipende, la dichirazione di
mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale
risulta il periodo di tempo in cui il militare è rimasto in forza
assente.
Art. 8. Accesso alla documentazione
caratteristica
1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e
ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le
modalità e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di
Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di
controllo, il Ministero della Difesa è tenuto a rilasciare copia di
qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto,
l'originale.
3. Le autorità centrali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri ovvero i soggetti
specificamente autorizzati dal Ministero della Difesa possono
prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e
successive modificazioni.
Art. 9. Disposizioni in tempo di guerra
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche
in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
a) il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata
inferiore a sessanta giorni;
b) la conservazione della documentazione caratteristica è
disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati
Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri.
Art. 9-bis. Custodia
1. Idocumenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare
e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale
militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva
diversa disposizione della Direzione generale per il personale
militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per
le altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorità
corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto,
salva diversa disposizione della Direzione generale per il
personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per
le altre categorie di personale.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di
stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un
terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato
maggiore dell'Esercito, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati
e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati
personali.
Capo II - Documenti caratteristici degli
ufficiali
Art. 10. Modelli dei documenti
caratteristici
1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i
seguenti:
a) scheda valutativa:
1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale
di brigata ovvero di generale di divisione o gradi
corrispondenti;
2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o
grado corrispondente;
b) rapporto informativo:
1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che
rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di
divisione o gradi corrispondenti;
2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della
qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o
grado corrispondente;
c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.
2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche
per gli ufficiali del congedo in servizio temporaneo,
compatibilmente con la posizione di stato.
Art. 11. Limiti agli interventi nella redazione dei
documenti caratteristici
1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più
di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o
grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente
di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda
revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a
generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente
di unità organizzativa corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali
con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi
corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di
generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorità
civile con qualifica di dirigente generale o con incarico
corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato
maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa
intervengono nella revisione dei documenti caratteristici
esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o
superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono
incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali
titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico
equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il
Segretariato generale della difesa.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene
nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino
al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei
confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano
incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali
titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico
equivalente, presso il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici
degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici
centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore
ovvero il primo revisore è il Capo di gabinetto o di altro ufficio
di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale
o centrale.
5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di
Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di
trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche
condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione
motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della
revisione della documentazione caratteristica, non trovano
applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.
Art. 12. Custodia
[1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in
duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso la direzione generale competente;
b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorità
corrispondente, presso cui il giudicando presta servizio, salvo
diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di
stato maggiore interforze ovvero di scuola di guerra, per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie
di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente,
presso lo Stato maggiore dell'esercito, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati
e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati
personali].
Capo III - Documenti caratteristici del personale
militare non direttivo
Art. 13. Ruolo marescialli e ruoli
corrispondenti
1. I documenti caratteristici del personale appartenente al
ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice
esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello C;
b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto
della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui
il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di
almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in
cui il compilatore ovvero il primo revisore è il comandante di
corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a
colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con
qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri
non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il
compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini
disciplinari.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici
degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di
stato.
Art. 14. Ruolo sergenti e ruoli
corrispondenti
1. I documenti caratteristici del personale appartenente al
ruolo sergenti, o ruolo corrispondente, da redigere in duplice
esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello D;
b) rapporto informativo: modello D, parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello D.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto
della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui
il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di
almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea
ordinativa.
4. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore è il
comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o
superiore a colonnello, o grado corrispondente, ovvero un'autorità
civile con qualifica di dirigente.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo marescialli, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
Art. 15. Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente, ruolo degli appuntati e carabinieri, volontari di
truppa vincolati da ferme
1. I documenti caratteristici dei volontari di truppa in
servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri, nonché dei
volontari di truppa vincolati da ferme, da redigere in duplice
esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello E;
b) rapporto informativo: modello E, parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello E.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto
della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo sergenti, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
4. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad
ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello
E.
5. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il
giudizio sui servizi prestati è riportato nei fogli matricolari e
nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte
integrante della documentazione matricolare.
Capo IV- Disposizioni finali
Art. 16. Decorrenza e abrogazione
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano a decorrere dal 1° novembre 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, il decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive
modificazioni, è abrogato.
Decreto
Legislativo 6 ottobre 2006, n.275
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina
della trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23
agosto 2004, n. 226.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 258 del 6 novembre
2006)
Art. 1. Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i
volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al
grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può
essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata,
distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio
1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del
Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il
termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza
del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della
difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della
valutazione della perdurante utilità della Commissione e della
conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa
del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai
componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi,
indennità o rimborsi spese».
Art. 2. Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del
2001 degli articoli 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies,
11-octies, 11-novies e 11-decies
1. Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del
2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-quater (Autorità che sovrintende alla leva). - 1. Il
Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216,
sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331;
b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare
obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera
a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle
strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza
armata.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione
generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il
territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza
relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore
dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti
degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della
Forza armata.
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I
renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi
presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi
individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina,
possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo
un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1.
Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire
l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di
accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attività connesse con la sospensione della leva
obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza
dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante
la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle
classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare
territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero
gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli
interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti
l'accertamento dell'idoneità al servizio militare
incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il
venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora
ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la
cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di
congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con
visita e senza visita, nonchè ai dispensati a seguito
dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o
amministrativo.
2. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate
alle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). -
1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso
ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla
Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6
ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva).
- 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono
soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-novies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono
revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta
presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di
età.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i
reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo 134
del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono
soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo
21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla
Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6
ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1.
Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva,
di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni
comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri
idonei mezzi di divulgazione».
Art. 3. Modificazione dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere
riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le
scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto
29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1°
dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonchè dei figli di militari
deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti
disponibili».
Art. 4. Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni
1. All'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo
può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un
anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella
località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a
pernottare presso il citato domicilio».
Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter
del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n.
215 del 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può
essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che
ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi
durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36
ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere
recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati
fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto
ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di
servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di
Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma
prefissata di un anno».
Art. 6. Modificazione dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:
«a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado
diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel
Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a
ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana,
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La domanda di
proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal
comandante di corpo alla Direzione generale per il personale
militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata
del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche
sull'opportunità di procrastinare 1'adozione del provvedimento di
proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La
domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da
adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonchè presso
imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi
motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di
handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di
handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da
mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la
prestazione del servizio»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I giovani
ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le
dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di
incorporazione»;
d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale
per il personale militare» sono inserite le seguenti: «per il
tramite dell'alto comando sovraordinato».
Art. 7. Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo n.
215 del 2001
1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del
2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma
breve a seguito di ricorsi).
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23
agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è
soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione
generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al
reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di
ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza
armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso».
Art. 8. Modificazioni dell'articolo 23 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata»;
b) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per
aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissat.».
Art. 9. Sostituzione dell'allegato 1 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive modficazioni
1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma
2, dello stesso decreto legislativo, è sostituito dall'allegato 1
del presente decreto.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è abrogato.
Legge 27
ottobre 2006, n. 277
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o
similare
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 261 del 9 novembre
2006)
Art. 1.Istituzione e compiti
1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo
mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonchè sulle
similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che
siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale,
economico e istituzionale, con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonchè
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità
organizzata di tipo mafioso e similare;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni,
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161,
riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le
persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative
legislative e amministrative necessarie per rafforzarne
l'efficacia;
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o
condannate per delitti di tipo mafioso;
d) accertare la congruità della normativa vigente e della
conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di
carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per
rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali
concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare
riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni
diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonchè
ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme
di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i
diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi
migratori illegali;
f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e
delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le
diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di
interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo
che regola gli appalti e le opere pubbliche;
g) verificare la congruità della normativa vigente per la
prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro
o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità
organizzata mafiosa o similare, nonchè l'adeguatezza delle
strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali,
all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni
mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo
all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica
privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso
al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa
pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo
e alla crescita e al sistema delle imprese;
i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di
prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso
sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più
efficaci;
l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonchè al
controllo del territorio;
m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a
prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia
delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla
normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonchè ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La
Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o
più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo
6, comma 1.
Art. 2. Composizione e presidenza della
Commissione
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei
componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti
ad essa assegnati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione
dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;
se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra
i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In
caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio
il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai
sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3. Audizioni a testimonianza
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice
penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della
Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di
ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 4. Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie
di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia
ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli
uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente
alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare
la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto
motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha
efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o
avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla
Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5. Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le
altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono
a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al
segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui
all'articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione
del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326
del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene
si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per
riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6. Organizzazione interna
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun
componente può proporre la modifica delle disposizioni
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può
riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi
a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000
euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
L. 20-11-2006
n. 281
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 settembre
2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della
normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 271 del 21 novembre
2006)
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259
All'articolo 1, comma 1, i capoversi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la
custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni,
relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato
effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del
procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli
atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice
per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive
quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai
sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate,
che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni
prima della data dell'udienza.
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini
preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga
sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2
e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero
e dei difensori delle parti.
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel
quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o
acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di
cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che
dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto
degli stessi documenti, supporti e atti».
All'articolo 2, comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «comma 2»
sono soppresse.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i
supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai
sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio.».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. A titolo di
riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione
degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del
codice di procedura penale, al direttore responsabile e
all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in
ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da
50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza
ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o
telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere
inferiore a 10.000 euro.
2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti
atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti
della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti
pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del
codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6
dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le
norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante
per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o
inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1
anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene
conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della
somma corrisposta ai sensi del comma 1».
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 282
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 273 del 23 novembre 2006)
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.
Legge 10
novembre 2006, n. 280
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 266 del 15 novembre 2006)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n.
282
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 273 del 23 novembre 2006)
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.
Decreto
Legislativo 8 novembre 2006, n. 284
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 274 del 24 novembre 2006)
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. |