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RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno II - n. 5 - settembre-ottobre 1935
L'ordinamento amministrativo dell'arma dei carabinieri
reali
1. - L'Arma dei carabinieri reali, a differenza di tutte le
altre armi dell'Esercito, non è costituita in unità organiche
mobili (reggimenti, battaglioni, compagnie) ma, indipendentemente
dalla circoscrizione militare, è organizzata in circoscrizioni
territoriali (legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni,
stazioni) in relazione alla circoscrizione generale amministrativa
del Regno. Fanno eccezione la legione allievi, i battaglioni e gli
squadroni dipendenti dalla legione di Roma e il battaglione
dipendente dalla legione di Palermo.
Alla sede della legione si hanno soltanto il comando e
l'amministrazione. Infatti, il regolamento generale dell'Arma
dispone che i carabinieri sono ripartiti in stazioni su tutto il
territorio del Regno e delle colonie; che ad ogni stazione è
assegnato un determinato territorio, in correlazione, per quanto
possibile, con le esistenti circoscrizioni amministrative e
giudiziarie; che più stazioni costituiscono una sezione o una
tenenza, più tenenze una compagnia, più compagnie una divisione,
(comprendente in massima il territorio di una provincia), più
divisioni una legione comprendente un numero variabile di province;
che tutti i comandi prendono il nome delle località in cui hanno
sede.
La costituzione speciale dell'Arma, il sistema di retribuzione dei
militari che vi appartengono, conseguenza del sistema di
reclutamento basato su arruolamenti volontari, spiegano le
particolari disposizioni che ne disciplinano l'ordinamento
amministrativo e contabile, e spiegano anche e perché tutte le
norme amministrative riferentisi alle altre armi ed ai corpi del R.
Esercito abbiano bisogno di adattamenti per essere applicabili
all'Arma.
Il comando generale non ha giurisdizione territoriale, agli effetti
militari, al pari dei comandi di corpo d'armata e di divisione, ma
ha una giurisdizione territoriale propria nei riguardi del servizio
d'istituto, della disciplina e, dopo l'entrata in vigore del regio
decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2253, anche agli effetti
amministrativi e contabili per i corpi ed i reparti
dipendenti.
Anteriormente alla entrata in vigore dei regio decreto legge 15
ottobre 1925, le legioni dovevano, per la parte amministrativa e
contabile, far capo rispettivamente ai comandi di corpo di armata
competenti per territorio: ciò che importava il gravissimo
inconveniente della mancanza assoluta di unità di indirizzo.
Dai compiti di provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico e di
invigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e dal
carattere esclusivamente militare che all'Arma è stato sempre
riconosciuto deriva per essa una triplice dipendenza:
a) dal ministero della guerra per l'ordinamento, gli attributi e i
compiti militari (reclutamento, stato, avanzamento, disciplina,
amministrazione, materiale, armamento, impiego in guerra);
b) dal ministero dell'interno per il servizio d'istituto
(sicurezza ed ordine pubblico), per la ripartizione territoriale e
per l'impiego e la destinazione del personale;
c) dal ministero di grazia e giustizia per i compiti di polizia
giudiziaria e per il servizio di scorta e traduzione dei
detenuti.
La triplice dipendenza spiega come vi siano spese dell'Arma che
vanno a carico oltre che del bilancio della guerra, anche dei
bilanci dell'interno e della giustizia.
L'ordinamento possiamo dividerlo in tre grandi branche: ordinamento
tecnico, ordinamento amministrativo, ordinamento amministrativo
contabile.
2. - Ordinamento tecnico
Il comandante generale è la suprema autorità gerarchica
dell'Arma, ha il comando diretto su tutte le legioni e sovraintende
al regolare andamento del servizio, della disciplina e
dell'amministrazione dell'Arma. In seguito all'istituzione del
decentramento amministrativo e alla creazione di un apposito
ufficio di contabilità e revisione per l'Arma, ha, in materia
amministrativa e contabile, riguardo alle legioni dipendenti, le
stesse attribuzioni che i comandanti di corpo d'armata hanno in
rapporto ai corpi, istituti e stabilimenti stanziati nel territorio
della rispettiva circoscrizione. Dipende direttamente dal ministero
della guerra per ciò che si riferisce all'organizzazione, al
personale, alla disciplina, al materiale e per tutto ciò che ha
tratto al servizio militare. Per quanto riflette il reparto
territoriale dell'Arma e il servizio d'istituto dipende dal
ministero dell'interno.
Gli ispettori di zona che hanno sostituito i soppressi comandi di
gruppo hanno giurisdizione sulle legioni comprese in ciascuna zona;
inoltre dall'ispettorato della 5ª zona dipendono anche i comandi ed
i reparti delle isole dell'Egeo, e da quello della 6ª zona i
comandi ed i reparti delle colonie. I generali ispettori di zona,
per taluni atti amministrativi (responsabilità, ammissione o meno
della causa di forza maggiore in casi di perdite di denaro, di
quadrupedi: e di materiali), per l'alta vigilanza sulla disciplina
e sull'ordinamento del servizio d'istituto, debbono considerarsi
come le sole autorità gerarchiche dell'Arma; a tal uopo dipendono
direttamente dal comando generale, col quale pure direttamente
corrispondono. Invece, per quanto riguarda l'osservanza delle
prescrizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale servizio
d'istituto, i carabinieri hanno in comune con le altre truppe del
R. Esercito, il generale ispettore di zona dipende personalmente
dal comandante del corpo d'armata, che ha giurisdizione sulla
località ove egli ha sede. E così pure corrisponde direttamente coi
comandi di corpo d'armata e di divisione militare per i compiti di
carattere militare affidati a comandi dell'Arma.
I comandanti di legione hanno gli stessi obblighi e gli stessi
compiti imposti dai regolamenti militari e dal codice penale per
l'esercito ai comandanti di corpo. Dipendono dal comando generale
per tutti i rami del servizio e della disciplina e, dopo l'entrata
in vigore del R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2253, anche per
l'amministrazione e la resa dei conti della legione. Dipendono dal
comandante della divisione militare per quanto riguarda
esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni disciplinari locali,
che i carabinieri hanno comuni con le truppe di tutte le altre
armi.
La legione allievi ha lo scopo di istruire militarmente ed
indirizzare nel servizio dell'Arma i nuovi arruolati.
La scuola centrale carabinieri reali ha, per finalità, di abilitare
gli appuntati ed i carabinieri, a piedi e a cavallo, al grado di
vicebrigadiere dell'Arma ed a reggere il comando di una stazione.
Inoltre vi si svolge pure il corso tecnico professionale di
abilitazione al servizio nell'Arma per i tenenti in S.P. E. di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti al passaggio
nell'arma dei carabinieri reali.
Vi hanno anche svolgimento: il corso di abilitazione per i
sottotenenti ed i corsi di cultura professionale per i capitani e
per i tenenti colonnelli dell'Arma. Detti corsi hanno carattere
permanente e fanno della scuola il centro di coltura degli
ufficiali e sottufficiali dell'Arma.
3. - Ordinamento amministrativo
Il R. D. legge 15 ottobre 1925, oltre al decentramento
amministrativo, ha sanzionato anche l'importante provvedimento
dell'autonomia amministrativa e contabile dell'Arma. Anteriormente
all'entrata in vigore di tale regio decreto legge le legioni, al
pari di ogni altro corpo, istituto o stabilimento della
circoscrizione, dovevano, per la parte amministrativa, far capo ai
comandi di corpo d'armata, oltreché al comando generale per la
somministrazione di fondi e la revisione delle contabilità, agli
uffici di contabilità e revisione dei comandi stessi.
Gli inconvenienti del sistema precedente alla riforma sono troppo
evidenti, perché occorra dimostrarli: basti l'accennare al
principale, cioè alla varietà dei metodi amministrativi e contabili
che si verificava nelle legioni, tanto che lo svolgimento dei
servizi ne restava influenzato al punto da presentare, nelle varie
legioni, profonde difformità negli ordinamenti e nella
esecuzione.
Le conseguenze negative dell'ordinamento precedente sono state così
numerose che ancora oggi non è stato possibile eliminarle tutte. La
riforma ha costituito una felice ed indispensabile innovazione ed
oggi l'Arma, unica fra tutte le altre dell'esercito, presenta la
caratteristica di costituire un'amministrazione omogenea, guidata
da un indirizzo uniforme, con criteri uguali e costanti; le varie
legioni procedono sullo stesso binario, con identità di
direttive.
Gli organi dell'amministrazione generale dell'Arma sono: il
comandante generale, l'ufficio amministrativo, l'ufficio di
contabilità e revisione, le legioni (scuola compresa). Gli agenti
contabili dell'amministrazione a tenore dell'articolo 178, lettera
c) del regolamento di contabilità generale sono gli stessi che nei
reggimenti, salvo che, come si è già accennato, la carica di capo
dell'ufficio amministrazione è affidata ovunque ad un ufficiale
superiore del corpo d'amministrazione, e ciò a motivo della
complessità e della grande importanza finanziaria della gestione
legionale. La caratteristica peculiaria dell'ordinamento
amministrativo (ed anche contabile) dell'Arma (legione allievi e
scuola esclusa) è il decentramento e la quasi individualità di
tutti i principali servizi. Ciò è una conseguenza dell'ordinamento
tecnico dei carabinieri, i quali sono sparsi e disseminati nel
territorio del Regno, in stazioni, nella maggior parte dei casi di
pochi militari; il che ha imposto di retribuire il carabiniere con
un assegno giornaliero (paga) analogo allo stipendio degli
ufficiali e dei marescialli lasciando a lui il compito di
provvedere, pur secondo direttive generiche e sotto il controllo
dei superiori, alle esigenze principali della vita, ivi compresa
anche la cura, in caso di malattie, eccettuati però
l'accasermamento ed il casermaggio, nonché il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento. Di guisa che nelle legioni
territoriali, al contrario di quanto si verifica nei reggimenti, le
somministrazioni in natura sono ridottissime ed ha grandissima,
prevalente importanza, la gestione del danaro.
Altra caratteristica dell'Arma si è quella che, mentre
all'accasermamento ed ai materiali di casermaggio dei reggimenti
provvede l'amministrazione militare, a carico del proprio bilancio,
tutti i comandi di ufficiale e di sottufficiale (tranne la legione
allievi e la scuola centrale) debbono essere provvisti dei locali
necessari a cura delle amministrazioni provinciali, mentre il
servizio dei casermaggio e dell'illuminazione delle caserme
(esclusi gli uffici) sono a carico dell'amministrazione
dell'interno per tutte le legioni territoriali, e vi si provvede a
mezzo di apposite imprese, per provincia (fornitore del
casermaggio). All'alloggio ed al servizio del casermaggio per i
carabinieri a disposizione del ministero della marina e
dell'aeronautica provvedono direttamente gli ora detti
ministeri.
Gli ufficiali e i sottufficiali hanno poi diritto all'alloggio in
natura, a carico della provincia, oppure, in mancanza, alla
corresponsione di una indennità mensile, variabile a seconda del
grado e dell'importanza della città di residenza, ed estesa anche
agli appuntati ammogliati. L'indennità va a carico del bilancio del
ministero dell'interno.
Dopo tali premesse d'ordine generale, occorre porre in rilievo che
nell'Arma sono in vigore tre sistemi amministrativi e cioè:
1) il sistema comune a tutti i reggimenti per la legione allievi e
dipendenti reparti;
2) il sistema peculiare alle legioni territoriali, che trova la
sua disciplina nel titolo 11Þ del libro 3Þ del regolamento di
amministrazione;
3) il sistema prescritto per le scuole militari applicabile in
parte alla scuola centrale, la quale, dovendo l'amministrazione e
la contabilità attenersi anche alle disposizioni stabilite per le
legioni e alle altre stabilite appositamente dal capo XIII titolo
3Þ, viene a presentare una fisionomia amministrativa
particolare.
4. - Ordinamento amministrativo contabile
S'impernia nell'ufficio di contabilità e revisione che deve
considerarsi, almeno pel servizio di revisione delle contabilità,
come una delegazione del ministero della guerra e della ragioneria
centrale presso il ministero medesimo. Organi esecutivi sono gli
uffici di amministrazione legionali e le stazioni. La materia è
disciplinata dal regolamento di amministrazione, dalle istruzioni
per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R.
Esercito, approvate con decreto del ministero della guerra, di
concerto con quello delle finanze, dalle norme speciali per la resa
dei conti dei reparti dei carabinieri reali.
Le istruzioni sopracitate stabiliscono che i procedimenti contabili
e le scritture fondamentali delle legioni sono quelle stesse
stabilite per tutti gli altri enti militari e determinano i criteri
fondamentali seguenti:
1) la resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali è per
stazione, come per gli altri reparti del R. esercito è per
compagnia;
2) le stazioni inviano direttamente alla legione (ufficio
amministrazione) il proprio rendiconto mensile ricevendone le
anticipazioni le quali sono commisurate alle spese che normalmente
la stazione sostiene ogni mese, tenendo conto della rimanenza di
cassa del mese precedente, nonché di una congrua somma a
disposizione per le spese improvvise. Qualora durante il mese,
prima delle anticipazioni, le stazioni dovessero far fronte a spese
indilazionabili e non avessero fondi sufficienti, possono prelevare
le somme occorrenti, a titolo di prestito, dal fondo massa vitto e
vestiario;
3) le spese dei reparti si dividono in due gruppi distinti: spese
al cui pagamento si provvede in base a titoli compilati dalla
legione od a titoli predisposti dalla stazione o dagli interessati,
ma dalla legione preventivamente verificati (stipendi, indennità
vestiario, indennità non di carattere continuativo, certificati di
viaggio) e spese al cui pagamento provvedono senz'altro i reparti
in base a titoli da essi stessi compilati, per i quali la revisione
è postuma (paghe, indennità di p.s., etc.);
4) il giornale di cassa è il documento base della gestione del
reparto e in esso vengono registrate cronologicamente tutte le
operazioni di entrata e di uscita che il reparto ha dovuto compiere
per conto di qualsiasi ente od autorità;
5) il servizio delle anticipazioni dei fondi è regolato dal
direttore dei conti che ne è il responsabile. Il contante è inviato
direttamente alle stazioni ed ai reparti interessati, di massima
alla terza decade di ogni mese;
6) l'estratto del giornale di cassa, corredato dei documenti
giustificativi, deve essere inviato alla legione entro i primi
cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferisce e
riguarda tutte le spese;
7) la revisione ed il controllo della contabilità dei reparti è
fatta dall'ufficio d'amministrazione legionale, la quale compie
così la revisione in primo grado di tale contabilità;
8) i comandanti di compagnia territoriale, di tenenza e di sezione
hanno la sorveglianza sull'andamento amministrativo contabile delle
stazioni dipendenti e rispondono delle irregolarità che dovessero
verificarsi per la loro mancata sorveglianza. Essi pertanto in
occasione delle loro visite periodiche o straordinarie debbono
esaminare il giornale di cassa, vistare gli elenchi delle spese
periodiche, stabilire l'entità reale della rimanenza di cassa,
apporre sul giornale di cassa la dichiarazione firmata di verifica,
controllare i conti delle masse vitto e vestiario, accertare la
necessità dei telegrammi e fonogrammi di servizio, verificare il
registro delle spese di ufficio, accertare la reale consistenza dei
materiali in consegna, il loro stato d'uso, etc.
Il nuovo ordinamento, così come si è visto, rivela pregi di
semplicità, di chiarezza ed anche di speditezza, evita le
complicazioni ed i non pochi inconvenienti connessi all'antico
ordinamento rimasto in vigore fino al 1° gennaio 1926, in virtù del
quale la compagnia costituiva l'unità amministrativo-contabile ed
anche il tramite fra la legione e le dipendenti tenenze, sezioni e
stazioni.
5. - Ogni legione territoriale è amministrata da un tenente
colonnello dell'Arma a disposizione della legione (gestore). Capo
dell'ufficio amministrazione è un tenente colonnello o maggiore del
corpo d'amministrazione. La forza sotto le armi è ripartita ed è
amministrata come segue:
a) la compagnia comando tiene in forza gli ufficiali, i
sottufficiali ed i militari di truppa addetti al comando ed agli
uffici legionali, gli uomini di truppa incorporati nella legione in
attesa di essere inviati alle stazioni, quelli inviati in licenza
in seguito a rassegna e gli uomini da inviarsi in congedo;
b) le compagnie tengono in forza tutti gli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa assegnati al proprio comando ed
ai dipendenti comandi di tenenza, sezione e stazione:
c) i comandi di divisione sono tenuti in forza dalla compagnia
avente sede nel capoluogo di divisione ed in mancanza dalla
compagnia comando della legione;
d) i generali di brigata ispettori di zona sono amministrati dalla
legione avente sede nella città di loro residenza; quello della
quarta zona (Roma) dalla legione territoriale Lazio, come pure è
amministrato dalla legione Lazio il comando generale
dell'arma;
e) gli ufficiali, a disposizione o in servizio presso il ministero
della guerra o altri enti (ministeri, tribunale supremo militare,
etc.) sono amministrati dalla legione territoriale di Roma;
f) i carabinieri in forza alle stazioni sono amministrati dai
rispettivi comandanti;
g) gli uomini dell'Arma in servizio presso i corpi di altre armi
continuano ad essere amministrati dalla legione cui sono effettivi,
la quale provvede direttamente al pagamento degli assegni loro
spettanti; così pure gli uomini di altre armi in servizio presso le
legioni;
h) gli uomini dell'Arma aggregati ad altre legioni o stazioni sono
amministrati da queste ultime;
i) le compagnie comando delle legioni sono amministrate dal
capitano a disposizione;
k) gli squadroni, i nuclei costituiti in plotoni autonomi ed in
compagnie autonome o inquadrati in unità maggiori, sono
amministrati dai rispettivi comandanti.
I cavalli, sia effettivi sia aggregati, sono amministrati per conto
della legione presso cui si trovano, e analogamente i cavalli delle
legioni in aggregazione presso corpi di altre armi sono
amministrati da questi ultimi.
Circa le contabilità degli assegni e delle spese a carico del
ministero della guerra, il servizio regolato con norme analoghe a
quelle stabilite per i reggimenti, per quanto concerne:
a) la concessione dell'assegno per spese di ufficio e dell'assegno
per spese riservate;
b) la costituzione ed il funzionamento del fondo di scorta e la
gestione delle spese generali;
c) la somministrazione mensile dei fondi da parte dell'ufficio
contabilità e revisione;
d) la resa dei conti da parte delle legioni, che è trimestrale
come per gli altri corpi, salvo che deve effettuarsi entro il
quarantesimo giorno, anziché entro il trentesimo, dalla chiusura
del trimestre.
Per quanto concerne i reparti, le relative contabilità degli
assegni e delle spese sono compilate dall'ufficio di
amministrazione legionale; all'uopo, entro i primi cinque giorni di
ciascun mese i comandanti dei reparti stessi debbono inviare al
comando di legione le copie (estratti) dei giornali di cassa
corredate di tutti i documenti giustificativi relativi al mese
precedente.
Il pagamento degli assegni, la cui concessione è disciplinata dalle
disposizioni relative, ha luogo a mese maturato e comprende anche
le spese per servizi a carico di altre amministrazioni. A tal uopo
alle stazioni, ai battaglioni, agli squadroni ed ai nuclei sono
concesse dall'ufficio d'amministrazione le anticipazioni periodiche
(di massima mensili) da contenersi nella misura strettamente
necessaria ai bisogni di non più di un mese. Il numero della
circolare 513 G. M. 1926 stabilisce, a riguardo di questo
importante servizio, che la somma da lasciarsi al reparto sino al
giungere della nuova anticipazione, venga fissata dalla
amministrazione legionale, in relazione all'importanza del reparto,
e che tale rimanenza non debba mai essere superiore al doppio della
somma a tal fine stabilita. L'osservanza di questa norma è affidata
ai gestori poiché per quanto la responsabilità ne sia attribuita in
modo specifico al direttore dei conti, in caso di furti, mancanze,
perdite di danaro che avessero a verificarsi in una stazione o
reparto, la parte di somma sottratta, corrispondente ad un
irregolare eccesso di rimanenza di cassa andrebbe in ogni caso
addebitata, giusta i vigenti criteri di massima adottati dagli
organi competenti, oltre che al direttore dei conti anche a coloro
che erano tenuti ad invigilarne l'operato, e ciò pur nella ipotesi,
che a riguardo della parte restante, potesse ammettersi la causa di
forza maggiore ed esonerare in conseguenza da ogni responsabilità
il reparto presso cui la perdita di denaro si è verificata.
Per le contabilità delle spese a carico di altri ministeri si fa
presente che, per le spese inerenti ai servizi d'istituto a carico
del ministero dell'interno, le legioni chiedono direttamente al
ministero medesimo le anticipazioni necessarie e ad esso rendono i
conti relativi. Analogamente è disposto per le indennità ed i
soprassoldi speciali spettanti per servizi a carico di altre
amministrazioni. In caso di necessità, le somme eventualmente
occorrenti per tali spese possono essere prelevate dal fondo
scorta, salvo l'obbligo della più sollecita restituzione.
Sono a carico dei ministeri della marina e dell'aeronautica, che vi
provvedono mediante anticipazioni da stabilirsi per ogni esercizio,
gli assegni fissi e le indennità eventuali, eccettuati i
soprassoldi di medaglia ed i premi di rafferma spettanti al
personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) a disposizione dei
ministeri stessi, su cui grava anche una aliquota di spese
generali, da determinarsi d'accordo col ministero della
guerra.
6. - Come si è accennato, la gestione del vitto deve considerarsi
d'indole meramente privata. Il vitto è, in ogni stazione,
apprestato in comune, sotto la direzione e la sorveglianza del
comandante della stazione, che vi provvede col fondo permanente; lo
scotto è stabilito e variato dai comandanti la legione.
Presso le compagnie comando, i battaglioni, gli squadroni cd i
nuclei possono essere istituite mense per sottufficiali e militari
di truppa, sotto la sorveglianza dei rispettivi comandanti.
Da quanto è detto chiaro emerge che la costituzione speciale
dell'arma dei carabinieri reali, l'ordinamento tecnico, che è
esclusivamente territoriale, il sistema di reclutamento basato
sull'arruolamento volontario e quello di retribuzione (paga
giornaliera analoga allo stipendio), danno ragione della differenza
fra il suo ordinamento amministrativo e quello delle altre armi e
corpi dell'esercito.
Queste le disposizioni, ma la legge non può uscire dal campo della
generalità, né può sempre prevedere tutte le circostanze the
accompagnano le vita degli enti e delle persone considerate in
qualsiasi ordinamento.
E così può accadere che coloro i quali sono chiamati all'esame di
un particolare evento di carattere amministrativo non trovino nella
legge e nelle norme regolamentari disposizioni precise da applicare
al caso in esame.
Essi devono allora affidarsi al proprio raziocinio, alla propria
discrezione: in sostanza alla coscienza che deve animare ogni
nostro atto. |