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Nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio
2006, n°107 - Supplemento Ordinario 117/L - è stato pubblicato il
D.P.R. 21 febbraio 2006, n°167 "Regolamento per l'Amministrazione e
la Contabilità degli Organismi della Difesa" comunemente indicato
come R.A.D.
Il provvedimento abroga le disposizioni contenute nel Regolamento
per l'amministrazione e la contabilità degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
D.P.R. 5 giugno 1976, n° 1076 (R.A.U.) e nelle relative Istruzioni
Amministrative Contabili (I.A.C.), nonché nel regolamento speciale
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
approvato con D.P.R. 451/90.
La normativa di che trattasi entrerà in vigore il 1° gennaio
2007.
Il provvedimento, pur non stravolgendo l'impianto
amministrativo-contabile delineato dal RAU, tuttavia apporta
significative innovazioni, che di seguito verranno considerate con
particolare riferimento agli aspetti di interesse dell'Arma dei
Carabinieri.
Innanzitutto, nell'ambito del Capo I dedicato alle "disposizioni
generali" l'art. 1 prevede alla lettera b che le norme del R.A.D.
si applicano all'Arma dei Carabinieri in assenza di altre norme
specificatamente riferite all'Arma stessa.
Dalle successive previsioni, emerge che sono state adottate, dal
punto di vista nominalistico, definizioni maggiormente aderenti
alla mutata realtà ordinativa dell'Arma dei Carabinieri: così,
l'art. 2 detta le definizioni, ai fini del regolamento, di:
- alto comando, cioè i Comandi periferici di vertice di Forza
Armata con funzioni logistiche ed amministrative aventi competenza
territoriale e con a capo alti Comandanti rivestenti il grado di
Ufficiali Generali;
- centro contrattuale o stipendiale, ossia l'organismo che
assolve, ove costituito, a funzioni contrattuali o stipendiali,
anche per esigenze di più organismi;
- direzione di intendenza o centro di intendenza, ovvero
l'organismo che può essere costituito, con personale, strutture e
mezzi già esistenti, per il supporto delle unità operative, dei
contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti
funzioni tecniche, addestrative o logistiche;
- contingente, ossia l'organismo costituito all'occorrenza per
particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia
o all'estero, che può configurarsi quale ente o distaccamento
oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo
costituiti.
Risultano invece confermate sostanzialmente le precedenti
definizioni dettate dal RAU riguardanti il Comandante, gli
enti/distaccamenti/reparti, nonché gli organismi di protezione
sociale.
L'art. 3 prevede al comma 2 che in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1 della Legge 31 marzo 2000, n. 78, l'espressione
Forma Armata adottata nel R.A.D. comprende anche l'Arma dei
Carabinieri.
Il Capo II inserisce "organizzazione amministrativa dell'Ente e del
Distaccamento" e conferma sostanzialmente le strutture ed il
funzionamento previgente. In tale ambito, l'art. 6, riguardo alle
funzioni degli organi deputati alla gestione amministrativa,
ridenomina il capo della gestione del denaro in "capo della
gestione finanziaria", ed il capo della gestione dei materiali in
"capo della gestione patrimoniale". Il comma 7 prevede che le
cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione
finanziaria nonché di capo gestione patrimoniale sono attribuite ad
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Di particolare interesse è l'osservazione secondo la quale
l'articolo 6, comma 1, lettera a), nel disporre che "il capo del
servizio amministrativo…. adotta gli atti di spesa e quelli
preparatori, anche a rilevanza esterna" non sembra consentire che
egli possa firmare né la corrispondenza degli uffici dipendenti,
come invece attestato dal previgente art. 8 RAU, né quella relativa
a contenziosi che possano svilupparsi successivamente alla
spesa.
Significative innovazioni sono introdotte nel Capo III, relativo
all'accertamento delle "responsabilità amministrative e contabili":
in primo luogo, fermi restando gli adempimenti necessariamente da
porre in essere al verificarsi del danno erariale (rapporto a cura
di chi lo rileva e trasmissione per via gerarchica al comandante;
denuncia del fatto, da parte del comandante stesso, alla competente
Procura Regionale presso la Corte dei Conti), l'inchiesta
amministrativa è svolta da un inquirente, ufficiale o dipendente
civile non inferiore al ruolo "C", di grado o qualifica pari o
superiore all'inquisito, allorché l'entità del danno non superi
l'importo di 50.000 euro; da una commissione d'inchiesta il cui
presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo
"C", sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito,
allorché l'entità del danno superi l'importo di 50.000 euro. Per
quanto attiene ai poteri propri dell'inquirente o della commissione
di inchiesta, non risultano introdotte sostanziali novità. Risulta
invece rivisitata completamente (art. 8) la competenza
all'emanazione dei provvedimenti decisori, ora demandata al
comandante dell'organismo nel caso in cui il danno presunto non
superi l'importo di 50.000 euro.
Per importi compresi tra 50.000 e 500.000 euro, autorità
competente è il comandante gerarchicamente superiore, mentre per
importi superiori a 500.000 euro è l'autorità centrale
competente.
Il provvedimento di accertamento delle responsabilità
amministrativo-contabili non si attua, stante il disposto dell'art.
7, comma 8, nei casi di inefficienze, usure, guasti, rotture e ad
altre cause affini; pagamenti indebitamente effettuati; sciupio o
smarrimento di equipaggiamenti o materiali; diminuzioni dei
materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che
rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche
fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
Viene poi in rilievo la parte relativa alla "attività negoziale
della Difesa" contenuta nel Capo IV: orbene, per quanto attiene
all'attività ad evidenza pubblica, la normativa in rassegna
recepisce i principi contenuti del D.Lgs.163/2006 statuendo che la
stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base
delle esigenze definite dai comandanti è effettuata presso i centri
di responsabilità dai dirigenti militari o civili preposti
all'attività contrattuale, mentre presso gli organismi provvisti di
autonomia amministrativa sono incaricati della stipulazione i capi
del servizio amministrativo o gli agenti che espletano le relative
funzioni.
Per quanto attiene ai servizi in economia la disciplina appare
improntata ai principi contenuti nel D.P.R. 384/2001 e relativo
Decreto applicativo in ambito Difesa (D.M. 16 marzo 2006). La ratio
della disciplina generale, come noto, è quella di consentire il
ricorso alle spese in economia - fermo restando il limite di valore
di 130.000 euro (IVA esclusa) derogato per talune categorie di beni
nel caso della Difesa - esclusivamente per oggetti ed esigenze
previamente individuati dalle singole Amministrazioni, in relazione
alle rispettive specifiche caratteristiche.
Di una certa rilevanza è il disposto del comma 6, dell'art. 14, a
norma del quale il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna
delle spese, è disposto con atto del titolare del potere di spesa
che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali è
adottata la procedura stessa. La norma, benché preordinata a
giustificare il ricorso ad una procedura avente natura residuale
rispetto alle altre procedure di acquisizione di beni e servizi e
dunque ammissibile esclusivamente in presenza di determinati
presupposti fattuali, sembra superare lo stesso disposto del D.P.R.
384/01 che, com'è noto, non richiede l'attestazione delle ragioni
che conducono al ricorso alla procedura in economia.
Deve poi rimarcarsi come l'art. 16 reintroduca l'istituto
dell'alienazione in economia, precedentemente contenuto nell'art.
10 D.P.R. 939/83 e venuto meno per effetto dell'abrogazione del
Regolamento testé citato da parte del D.P.R. 170/2005. L'istituto
appare comunque assai snellito rispetto al passato: ad esempio, è
ammessa in secondo esperimento, l'aggiudicazione all'unica offerta,
anche ove questa consista nel solo sgombero dei materiali a titolo
non oneroso. Ancora, è ammesso che, nel caso di infruttuosità delle
trattative negoziali, l'alienazione del materiale abbia luogo
subito a titolo oneroso, senza necessariamente coinvolgere, come
nel sistema delineato dal R.A.U., le Direzioni Generali e/o gli
Organismi Logistici centrali competenti.
Per quanto attiene alle transazioni, infine, esse sono approvate ed
impegnate direttamente dagli organi di grado dirigenziale preposti
ai comandi, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di
intendenza, anche se non dirigenti, previa richiesta del parere
dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000
Euro.
Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di
responsabilità.
Il Capo V del provvedimento concerne la "amministrazione del
personale". In tale Capo si osserva l'introduzione di nuove figure
giuridiche mai conosciute precedentemente; viene ad esempio,
introdotto il concetto di "forza potenziale", con essa intendendosi
il personale militare e civile non più in servizio per aspettativa,
o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o
dalle attribuzioni del grado, il personale militare in ausiliaria o
in riserva e il personale civile in posizione di comando presso
altre amministrazioni.
Per quanto attiene al Capo VI, che regola i "servizi di carattere
generale" merita l'attenzione l'articolo 26, comma 2, che, quanto
agli interventi di protezione sociale, sembra nuovamente conferire
priorità al sistema della gestione diretta, rovesciando così
l'ordine di priorità dettato dall'art. 2 del Decreto
Interministeriale (Difesa-Tesoro) 31 dicembre 1998, n° 521.
Il Capo VII, relativo alla "programmazione finanziaria e gestione
dei fondi" contiene disposizioni concernenti la previsione del
fabbisogno finanziario e l'assegnazione di fondi agli organi
dell'amministrazione Difesa. Di ciò si occupa in particolare l'art.
32, che regolamenta puntualmente il relativo procedimento,
attestando che gli organismi amministrativi formulano la previsione
dei fabbisogni, che passano poi al vaglio dell'organo programmatore
di livello intermedio, che a sua volta dà luogo alle decisioni
dell'organo programmatore di vertice di forza armata o interforze.
Il procedimento di programmazione finanziaria e gestione dei fondi,
delineato altresì dai successivi artt. 33-35, risulta in linea con
le normative vigenti che regolano il bilancio dello Stato (su
tutte, L. 94/97 e D.Lgs. 279/97), avuto riguardo alla sostanziale
identità ormai concretatasi tra centri di responsabilità
amministrativa e organi programmatori.
Nell'ambito del medesimo Capo VII, l'art. 37, rubricato "Custodia e
verifica dei fondi", per la propria stessa formulazione sembra
escludere, al comma 1, la possibilità che vi siano organismi a
cassa unica. è infatti previsto che gli organismi provvisti di
autonomia amministrativa siano dotati sia di cassa di riserva, sia
di cassa corrente, all'interno della quale, al termine della
giornata lavorativa, l'ammontare dei fondi custoditi non può
superare il limite di 10.000 euro (£. 2.400.000 secondo il
disposto, attualmente vigente, dell'art. 193 RAU). è poi
interessante rilevare, all'interno del medesimo art. 37, come il
comma 4 attesti esplicitamente la possibilità che gli organismi
siano dotati, alternativamente, di conto corrente postale ovvero
conto corrente bancario, possibilità, quest'ultima, precedentemente
ammessa esclusivamente per i Reparti schierati fuori area.
Di sicuro interesse, avuto riguardo alle peculiarità dell'impiego
dei Reparti fuori area, è altresì il disposto dell'art. 38, co. 2,
che consente che le operazioni di pagamento, eseguite dai
contingenti all'estero, ovvero dalle direzioni o dai centri di
intendenza dei contingenti stessi, possano essere corredate, nel
caso in cui non sia possibile ottenere idonea documentazione
giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, da una
nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure da un verbale redatto
dal responsabile dell'attività e vistato dal comandante del
contingente, ovvero dal direttore della direzione o del centro di
intendenza. Analoga previsione è contenuta nel successivo art. 39,
in ordine ai pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri, nei casi
eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perchè
sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non sia in grado di
rilasciare quietanza.
Le restanti operazioni di cassa ed i connessi adempimenti contabili
non presentano sostanziali modifiche rispetto al previgente
assetto.
Neppure per quanto concerne il Capo VIII "contabilizzazione delle
entrate e delle spese" si sono rilevate sostanziali modifiche
rispetto al previgente assetto.
In ordine al Capo IX "gestione dei materiali", non si ravvisano
corpose novelle rispetto alle procedure delineate nelle
preesistenti normative; corre però l'obbligo di rilevare che l'art.
49, co. 3 consente che possano sussistere, nell'ambito di un
medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo
amministrative, dei materiali in considerazione della particolare
natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini
militari.
In ordine alla classificazione dei materiali, è da rilevare che i
materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza
all'impiego, sono ora distinti in:
1) materiali impiegabili;
2) materiali di facile consumo;
3) materiali fuori uso, cioè non più efficienti, il cui ripristino
sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia
tecnicamente impossibile, e quelli che, per la loro intrinseca
composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali
caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche;
4) materiali fuori servizio, ossia i materiali non più rispondenti
ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od
economiche, ancorché efficienti ovvero esuberanti rispetto alle
esigenze di ordine militare. Può rilevarsi che detta ultima
categoria corrisponde al preesistente fuori uso per cause tecniche:
il procedimento è tuttavia notevolmente snellito, avuto riguardo al
fatto che non è più richiesto l'intervento della D.G. competente,
poiché il procedimento inizia su impulso degli organismi che hanno
la gestione logistica dei materiali e si conclude con la
dismissione o la radiazione dei materiali da parte dell'autorità
logistica centrale.
I Capi X e XI disciplinano le attività, rispettivamente, delle
"Direzioni di Amministrazione" e delle "Direzioni di
Commissariato".
Deve rilevarsi, quale elemento di interesse, in relazione agli
ordinamenti di forza armata, la possibilità dell'istituzione, nel
caso della Direzione di Amministrazione, di uffici o sezioni
staccate.
Per quanto attiene al Capo XII (artt. 68-71), che disciplina gli
"organismi particolari" non si formulano osservazioni sostanziali:
esso infatti si occupa degli istituti di formazione, delle
Accademie e degli istituti penitenziari militari, non apportando
alcuna innovazione sostanziale, ma formando invece un corpus di
contenuto sostanzialmente ricognitivo rispetto alle normative già
esistenti. Deve rimarcarsi comunque che sembra essere stata
tralasciata la disciplina delle Scuole sottufficiali e truppa, alle
quali dovranno essere applicate, ove compatibili, le norme
contenute nell'art. 70 circa le Accademie.
Il Capo XIII (artt. 72-77) concerne la "gestione degli animali" e
contiene le norme riguardanti l'allevamento e l'acquisto (art. 72),
la vendita o la cessione gratuita (art. 74), nonché lo svolgimento
dell'attività ippica militare (art. 75).
Il Capo XIV (artt. 78-80) riguarda il "servizio delle ispezioni" e
non introduce modifiche sostanziali al previgente assetto:
tuttavia, l'art. 80, al comma 1 prevede che l'Ufficio Centrale per
le Ispezioni Amministrative trasmetta le relazioni ispettive al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, mentre il comma 3
prescrive che il Ministero della Difesa, per particolari esigenze,
possa chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze
l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di
verifiche conoscitive generali e finalizzate a fenomeni
gestionali.
L'art. 81, che costituisce, da solo, il Capo XV, prescrive che
l'Amministrazione Difesa si doti di un sistema di "contabilità
analitica" al fine di verificare i costi delle risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti.
Da ultimo, il Capo XVI, costituito dall'art. 82, detta
l'abrogazione delle norme citate nella premessa delle presenti note
e, nel disporre affinché il Regolamento entri in vigore il 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, prevede che entro la medesima data siano
emanate, con decreto del Ministro della Difesa, le istruzioni di
natura tecnico-applicativa per l'attuazione del Regolamento
medesimo.
A questo proposito, è il caso di partecipare che il gruppo di
lavoro, incaricato della predisposizione delle menzionate
Istruzioni, ha pressoché ultimato il proprio
compito.
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