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n. 2 - Aprile -
Giugno >
Legislazione e
Giurisprudenza
Giustizia
Amministrativa
Ufficiali - Avanzamento a
scelta -Valutazioni discrezionali delleCommissioni superiori di
avanzamento- Sindacato del giudice amministrativo-
Limiti.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 1° marzo2006, n. 1010 (c.c.
24 gennaio 2006), Pres.Venturini, Est. Poli.
I giudizi espressi dalle commissioni superioridi avanzamento sono
caratterizzati da ampiadiscrezionalità. In tale quadro, il giudice
nonpuò procedere all'esame comparativo degliufficiali valutati in
sede di redazione degliscrutini di avanzamento, o verificare la
congruitàdel punteggio attribuito. La discrezionalitàtecnica
attribuita alla commissione è sindacabilesolo in presenza di
valutazionimacroscopicamente incoerenti o irragionevoli,così da
comportare un vizio della funzione.Sono, pertanto, apprezzabili
solo quelle palesiaberrazioni, in presenza delle quali il
viziodella valutazione di merito trasmoda in eccessodi potere per
la manifesta irrazionalità dacui traspare il cattivo esercizio del
potereamministrativo. Inoltre, l'incoerenza dellavalutazione, la
sua abnormità, in contrastocon i precedenti di carriera e la
violazionedelle regole di tendenziale uniformità del criteriodi
giudizio, debbono emergere dall'esamedella documentazione con
assoluta immediatezza(1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"7. Per consolidata
tradizione giurisprudenziale, lacensura di eccesso di potere in
senso assoluto, presupponeuna figura di ufficiale con precedenti
dicarriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasimenda o
attenuazione di rendimento; sicché i sintomidi tale vizio
potrebbero cogliersi esclusivamentequando nella documentazione
caratteristica risultiun livello tanto macroscopicamente elevato
dei precedentidell'intera carriera dell'ufficiale, da renderea
prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato(cfr. ex
plurimis e da ultimo, sez. IV, 19 marzo2001, n. 1622).In ogni caso
il vizio di eccesso di potere in sensoassoluto non è
automaticamente riscontrabile sullabase del mero apprezzamento
della eccellenza deiprecedenti di carriera, poiché il giudizio di
avanzamentoa scelta comprende una valutazione estesaa numerosi
fattori di apprezzamento che non consentedi attribuire al possesso
di certi requisiti automaticheaspettative di progressione in
carriera (cfr.sez. IV, n. 397 del 10 marzo 1998).Il vizio di
eccesso di potere in senso assoluto nellaspecie non ricorre in
considerazione del fatto che ilM. ha conseguito giudizi non apicali
di superiorealla media nel grado di tenente (2) ed in quello
dicapitano (1), il che esclude ex se che possa
configurarsil'eccesso di potere in senso assoluto, nonpotendosi
dare spazio a quella risalente ed isolatagiurisprudenza che afferma
di poter prescinderedall'attribuzione di giudizi non apicali, se
riportati inepoca remota ed in gradi subalterni (cfr. sez. IV,
n.482 del 1976 e n. 968 del 1977).8. Circa l'eccesso di potere in
senso relativo, ravvisatonei confronti dei menzionati parigrado la
sezioneosserva quanto segue.L'art. 26 della legge 12 novembre 1955
n. 1137 - neltesto applicabile alla fattispecie in esame -
prescriveche la valutazione per l'avanzamento a sceltadegli
ufficiali, debba essere effettuata sulla base deiseguenti
elementi:a) qualità morali, di carattere e fisiche;b) benemerenze
di guerra, comportamento in guerrae qualità professionali
dimostrate durante la carriera,specialmente nel grado rivestito,
con particolareriguardo all'esercizio del comando o delle
attribuzionispecifiche, qualora richiesti dalla presentelegge ai
fini dell'avanzamento, al servizio prestatopresso reparti o in
imbarco;c) doti intellettuali e di cultura con particolareriguardo
ai risultati di corsi, esami, esperimenti.Il sistema della
promozione a scelta è caratterizzatonon dalla comparazione fra gli
scrutinandi ma dauna valutazione in assoluto per ciascuno di
essi,talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento èdeterminata
dalla posizione conseguita da ciascunonella graduatoria, sulla base
del punteggio attribuitogli.Tale sistema non può considerarsi in
contrasto coni parametri costituzionali volti ad assicurare
l'imparzialitàed il buon andamento; né può ritenersi che lanorma
abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionalei procedimenti
relativi ai giudizi di avanzamentodegli ufficiali, esercitabile nei
limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina
sostanzialeche li governa. Detta disciplina, pur dovendoessere il
giudizio espresso in assoluto e non comparativamente,non esclude
totalmente il sindacatogiurisdizionale sui risultati della
valutazione, ma loconsente, sotto il profilo dell'eccesso di potere
insenso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile inbase al
raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggiattribuiti a
ciascuno, in riferimento agli elementi digiudizio (documentazione
caratteristica) concretamentepresi in considerazione (cfr. Corte
Cost. 7aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 27 dicembre2004, n.
8207; 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV,30 luglio 2002, n.
4074).In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per igradi più
elevati come nel caso di specie), il giudiziooperato dalla
commissione superiore è la risultanzadi una valutazione
complessiva, nella quale assumonoindivisibile rilievo gli elementi
personali e diservizio emersi nei confronti dell'ufficiale,
cosicchénon è possibile scindere i singoli elementi per poiassumere
che uno di essi, isolatamente considerato,sia sufficiente a
sorreggere il giudizio complessivo;pertanto la conclusiva
valutazione con la qualel'amministrazione ha dato peso e
significato allacomplessiva personalità e attività
dell'interessatocostituisce apprezzamento di merito non
sindacabilein sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez. IV, 27dicembre
2004, n. 8207; 20 dicembre 2002, n.7241; sez. IV, 20 dicembre 2002,
n. 7241).La sezione osserva che l'apprezzamento dei titolidei
partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudiziocomplessivo
e inscindibile), non ha specificaautonomia, potendo la mancanza di
qualche titoloda parte di taluno degli scrutinandi essere
controbilanciata,ai fini del giudizio globale, dal possessodei
titoli diversi valutati come equivalenti dallaCommissione superiore
di avanzamento (cfr. C.d.S.sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002,
n. 4074; 11giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24
marzo1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24marzo 1997, n.
282; sez. III n. 726\96 cit.).Dalle premesse teoriche sopra
illustrate, discendonoprecise limitazioni al sindacato
giurisdizionaleesercitabile dal giudice amministrativo.Come
ribadito dalle Sezioni Unite della Corte diCassazione, si deve
negare al giudice amministrativoil potere di entrare nel merito
delle valutazionidella commissione di avanzamento per gli
ufficialidelle forze armate, dovendo il giudizio essere limitatoad
una generale verifica della logicità e razionalitàdei criteri
seguiti in sede di scrutinio; di talché èescluso ogni sindacato di
merito sui giudizi di avanzamentodegli ufficiali che sono soggetti
al sindacatodi legittimità entro limiti assai ristretti segnati
dall'esigenzadi rispettare la sottile, ma non di menoprecisa linea
che divide il giudizio di legittimità dallavalutazione
squisitamente discrezionale demandataistituzionalmente alla
commissione superiore diavanzamento (cfr. Cass. S.U. n. 91, 8
gennaio 1997;C.d.S. sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8207; sez. IV,30
luglio 2002, n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.).Con specifico
riferimento ai giudizi espressi dallecommissioni superiori di
avanzamento, sulla scortadei propri specifici precedenti (cfr. sez.
IV, 27 dicembre2004, n. 8207; sez. IV, 20 dicembre 2002, n.7241;
sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), la sezioneosserva che è assai
ampia la discrezionalità attribuitaalla Commissione superiore, la
quale è chiamataad esprimersi su candidati che di solito
sonoufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui
qualitàsono definibili solo attraverso sfumate analisi dimerito
implicanti la ponderazione non aritmeticadelle complessive qualità
degli scrutinandi, da effettuarsiattraverso un apprezzamento dei
titoli e deirequisiti in via di astrazione e di sintesi, non
condizionatodalla meccanica valutazione delle singolerisultanze
documentali.Rimane escluso, quindi, che il giudice possa
procedereall'esame comparativo degli ufficiali valutati insede di
redazione degli scrutini di avanzamento, overificare la congruità
del punteggio attribuito, inquanto la discrezionalità tecnica
attribuita alla commissioneè sindacabile solo in presenza di
valutazionimacroscopicamente incoerenti o irragionevoli,così da
comportare un vizio della funzione (cfr. sez.IV, n. 4236 del 2003
cit.).Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioniin
presenza delle quali il vizio della valutazionedi merito trasmoda
in eccesso di potere per lamanifesta irrazionalità da cui traspare
il cattivo eserciziodel potere amministrativo, «....sì da far
ritenereche i punteggi siano frutto di elementari errori ovveroil
risultato di criteri impropri, volti al raggiungimentodi finalità
estranee a quella della scelta dei soggettipiù idonei alle funzioni
del grado superiore daconferire » (in termini sez. IV, 27 dicembre
2004, n.8207; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).Si badi, infine,
che l'incoerenza della valutazione, lasua abnormità, in contrasto
con i precedenti di carrierae la violazione delle regole di
tendenziale uniformitàdel criterio di giudizio, debbono emergere
dall'esamedella documentazione con assoluta immediatezza(cfr.
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).9. Il vizio di eccesso di
potere in senso relativo nellaspecie non è pertanto
configurabile.Cadono così, in puntuale applicazioni dei principiora
esposti, tutte le doglianze sviluppate nel ricorsodi primo grado,
accolte dal primo giudice e contrastatedall'appello in trattazione.
Deve infatti ribadirsi:a) che il giudice amministrativo non può
sostituirsialla commissione di avanzamento nella valutazionedella
qualità dei singoli elementi presi in considerazionedall'art. 26
cit.;b) che i titoli vantati da ciascun candidato sonobilanciabili
fra loro e conducono ad un giudizioinscindibile.Pertanto sono
inammissibili le censure fondate suuna analisi puntuale delle
presunte aporie motivazionalia sostegno dei punti assegnati per
ciascunadelle lettere di cui all'art. 26 cit. o peggio, per
ciascunadelle qualità prese in considerazioni dallesingole
lettere.Sotto tale angolazione è sufficiente notare quantosegue:a)
Tutti i parigrado promossi precedevano il M. nellegraduatorie per
lo stesso grado relative agli anni1993\1994:il principio di
continuità logica delle valutazioni giocaquindi contro l'originario
ricorrente.Invero, fermo restando il principio generale
dell'autonomiadei giudizi di avanzamento a scelta degliufficiali,
il principio di continuità logica delle valutazioniriveste una
circoscritta ma non irrilevanteimportanza nell'ambito delle scelte
assolutamentediscrezionali affidate alle commissioni di
avanzamento,come si evince dall'art. 12 del d. m. n. 571del 1993,
che fra gli altri elementi di valutazione haintrodotto la tendenza
di carriera, apprezzabile daun lato dal raffronto fra le qualità,
attitudini e capacitàrisultanti dalle graduatorie definitive dei
concorsiper il reclutamento e dei corsi, con il
rendimentodimostrato dall'ufficiale durante il successivo
impiego(primo comma); dall'altro, in base all'andamentocomplessivo
della progressione di carriera.Quanto al c.d. scavalcamento
illegittimo (paventatonei confronti del B. che l'appellato
precedeva nellagraduatoria per il grado di colonnello, v. pagina
10del controricorso), la sezione, sulla scorta di
specificiprecedenti, deve ribadire che si può ravvisaresolo quando
in precedente graduatoria riferita allostesso grado (nella specie
di generale di brigata),gli ufficiali in comparazione si siano
collocati in posizioneinvertita rispetto al quadro di
avanzamentocontestato, senza che nulla sia variato nella
documentazionecaratteristica e matricolare relativaall'intervallo
di tempo in questione (cfr. da ultimosez. IV, 5 aprile 2005 n.
1516).b) Il B. vanta due encomi nel grado rivestito, dueelogi (di
cui uno nel grado), la laurea in ingegneria,e due pubblicazioni
rilevanti per l'istituto.c) Il C. ha conseguito due encomi nel
grado, il terzogrado di conoscenza della lingua inglese, il
primodella lingua francese, ha superato il corso MissileStaff ed il
corso di S.M. (scuola di guerra).d) Il Q. ha ottenuto due encomi ed
un elogio nelgrado, vanta la conoscenza della lingua inglese,
hasuperato il corso di S.M. (scuola di guerra), nonchénumerosi
altri corsi non frequentati dall'appellato(corso N.B.C., corso
comandante compagnia meccanizzata,corso vettovagliamento).10. In
definitiva, come recentemente affermato daquesta sezione (sez. IV,
14 febbraio 2005, n. 440;n. 7241 del 2002), la mera circostanza che
un ufficiale,meritevole non più di altri colleghi non promossidi
conseguire il grado superiore, sia statougualmente iscritto nel
quadro di avanzamento,non può comportare l'automatica promozione
diqualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma noniscritto in
quadro, il quale assuma di essere professionalmenteeguale o
migliore del collega promosso,tranne che non si tratti del primo o
di unofra i primi degli ufficiali collocati in
graduatoria(l'appellato è stato collocato a metà circa
dellagraduatoria degli idonei), e, tuttavia, non iscritti nelquadro
di avanzamento. Diversamente opinando,si darebbe luogo ad una
distorta applicazionedella citata normativa, per effetto della
quale ilvizio di una promozione darebbe luogo, anziché alsuo
annullamento, ad una serie di promozioni,parimenti o anche vieppiù
illegittime; con l'assurdorisultato della promozione
soprannumeraria di tuttio di parte degli idonei, in insanabile
contrasto conla strutturazione necessariamente piramidale
dellacarriera militare."
Sottufficiali - Dispensa dal servizio -Non idoneità agli
uffici del grado -Natura non sanzionatoria -Provvedimento
ampiamente discrezionale- Legittimità.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 15 febbraio2006, n. 610
(c.c. 31 gennaio 2006), Pres.Salvatore, Est. Poli.
I provvedimenti di dispensa dal servizio delmilitare per inidoneità
a ricoprire gli uffici delgrado non hanno natura
sanzionatoria.Pertanto, si deve escludere agli stessi
l'estensioneautomatica di tutte le garanzie tipichepreviste dalla
disciplina legale propria del giudiziodisciplinare.In ogni caso, la
dispensa dal servizio per inidoneitào per scarso rendimento,
comporta ungiudizio ampiamente discrezionale sulle prestazionie sul
comportamento del militare; giudizioche non deve necessariamente
riguardarel'intero periodo di servizio, ma può
concernerespecificatamente quello espletato nelgrado ricoperto, al
fine di accertare se il soggettosia o meno idoneo a disimpegnare
colnormale rendimento le relative attribuzioni (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"7. È da premettere che i
provvedimenti di dispensadal servizio del militare per inidoneità a
ricoprire gliuffici del grado (previsti dagli artt. 40, l. n. 113
del1954 per gli ufficiali e 33, co. 1, l. n. 599 del 1954per i
sottufficiali), nonché per scarso rendimento(previsto dall'art. 33,
co. 2, l. n. 599 del 1954, unicamenteper i sottufficiali), sulla
falsariga di quantoprevisto dall'art. 129, t.u. imp. civ. St. non
hannonatura sanzionatoria, dovendo, pertanto,
escludersil'estensione automatica di tutte le garanzie
tipichepreviste dalla disciplina legale propria del
giudiziodisciplinare (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St.,sez.
IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez. IV, 5 settembre2003, n.
4972).Né può affermarsi che la natura giuridica di tali
provvedimentisia mutata dopo la sentenza della Cortecostituzionale
14 aprile 1995, n. 126, che in fattispeciedi dispensa per
incapacità non ancora governatadalla l. n. 241 del 1990, ha
dichiarato l'incostituzionalitàdell'art. 33 l. n. 559 cit.
(confrontandolo con iltertium comparationis individuato nell'art.
129 cit.),nella parte in cui non prevede che al sottufficiale
propostoper la dispensa dal servizio sia assegnato untermine per
presentare le proprie osservazioni e siadata la possibilità di
essere sentito personalmente(cfr. Cons. St., sez. IV, 20 dicembre
2005, n. 7276;sez. IV, 5 settembre 2003 , n. 4972).Pertanto, solo
in caso di dispensa dal servizio permanenteeffettivo per scarso
rendimento di un sottufficiale,l'amministrazione deve garantire
all'interessato,nel rispetto dell'archetipo costituito
dall'art.129, co. 2, cit. - espressione di un principio
generaleestensibile al settore militare cfr. sez. IV, 26
luglio2004, n. 5310; 17 dicembre 2003, n. 8313 - la conoscenzadei
fatti specifici mediante apposita contestazione;l'ammonimento
formale a migliorare il rendimento;un periodo di esperimento.
Mentre le ulteriorigaranzie previste dalla l. n. 241 del 1990,
fracui l'assegnazione di un termine per la presentazionedelle
proprie osservazioni (circostanza questache si è verificata nel
caso di specie), nonché il dirittodi accedere agli atti e di
estrarne copia si estendonoad entrambe le ipotesi di dispensa (cfr.
Cons.St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez. IV, 20novembre
1998 n. 1614). Tale diversità di garanzieprocedimentali si spiega
agevolmente in considerazionedel fatto che la declaratoria di
inidoneità allefunzioni del grado si fonda esclusivamente
sull'analisidell'incapacità soggettiva risultante
dall'interadocumentazione caratteristica e matricolare delmilitare
(dunque su una base rigorosamente oggettivae temporalmente
predeterminata), mentre ladispensa per scarso rendimento trova la
sua ragiond'essere in un calo delle prestazioni che potrebbenon
avere nulla a che fare con le intrinseche capacitàdel militare,
essere temporalmente limitato edettato da situazioni contingenti o
influenzato dagiudizi maggiormente soggettivi della linea
gerarchica.In ogni caso la dispensa (o la declaratoria di
inidoneitàagli uffici del grado) dal servizio per inidoneitào per
scarso rendimento, comporta un giudizioampiamente discrezionale
sulle prestazioni e sulcomportamento del militare, giudizio che non
devenecessariamente riguardare l'intero periodo di servizio,ma può
concernere specificatamente quelloespletato nel grado ricoperto, al
fine di accertare seil soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare
colnormale rendimento le relative attribuzioni (cfr.Cons. St., sez.
IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez.IV, 16 giugno 1986 n. 413).Gli
episodi della vita professionale presi in considerazioneai fini
della adozione del provvedimento didispensa non sono esclusivamente
apprezzabilinell'ottica disciplinare, ben potendo esprimere
ildisvalore morale, attitudinale e la scarsa qualitàdelle
prestazioni lavorative rese durante l'espletamentodel servizio
(cfr. Cons. St., sez. IV, 20 dicembre2005, n. 7276; sez. IV, 5
settembre 2003 n.4972).8. Ciò premesso in diritto, prima di
scendere all'esamedelle singole censure, la sezione rileva che
nelcaso di specie l'amministrazione ha attivato non unprocedimento
di dispensa per scarso rendimento,bensì per incapacità alle
attribuzioni del grado, rettodall'art. 33, co. 1, l.n. 599 cit.A
causa della devoluzione dell'intero thema decidendumdel giudizio di
prime cure, si possonovagliare tutte le censure colà sollevate come
espostenel controricorso del M., prescindendo percomodità dalla
tassomia propria delle questioni.8.1. Il primo mezzo (accolto
dall'impugnata sentenzae riprodotto da pagina 7 a pagina 9 del
controricorso)è infondato in diritto, perché venendo in
considerazioneuna dichiarazione di inidoneità alle attribuzionidel
grado, non era necessario un atto specificodi contestazione del
calo di rendimento; in fatto, perché comunque il sottufficiale ben
conosceva lapesante situazione professionale e disciplinare incui
versava, assodata la puntuale comunicazionedelle singole sanzioni
irrogate e dei singoli documenticaratteristici.8.2. Con il secondo
mezzo (pagine da 9 a 12) silamenta la violazione dell'art. 10 delle
disposizionidi massima del personale C.E.M.M. sotto il profiloche
la Divisione 4° di Maripers. non avrebbe motivatocirca le ragioni
di non concedere un periodo diesperimento del sottufficiale presso
una destinazionediversa.La tesi non ha pregio perché dalla lettura
complessivadell'art. 10 cit. si evince che l'esperimento ed
ilpreventivo ammonimento sono ricollegabili, nellasostanza, alle
ipotesi di dispensa per scarso rendimentocome del resto imposto
dalla normativa primariadianzi richiamata.8.3. Con il terzo mezzo
(pagine 12 - 13), si lamentala mancanza di una puntuale indicazione
dell'incapacitàe dello scarso rendimento, nonché l'insufficienzadi
un unico episodio negativo a fondare ilprovvedimento di dispensa.La
prospettazione è immediatamente smentita dallerisultanze
documentali caratteristiche ben note almilitare.8.4. Con il quarto
mezzo (pagine 13 - 15), si eccepiscela mancanza di motivazione del
provvedimentoimpugnato.La doglianza è smentita sulla scorta della
semplicelettura degli atti del procedimento e della
documentazionecaratteristica.8.5. Con il quinto mezzo (pagine 15 -
18), si eccepisce,nell'ipotesi che al provvedimento impugnatosia
riconosciuta la natura giuridica di dispensa perscarso rendimento,
il mancato rispetto delle garanzieprocedimentali previste dall'art.
129 cit., e, insubordine, l'incostituzionalità dell'art. 33, l. n.
599se ritenuto incompatibile con il recepimento di
taligaranzie.Tale motivo è irrilevante atteso che il
provvedimentoimpugnato non possiede la paventata natura
giuridica.8.6. Con il sesto mezzo (pagine 18 - 26) si aggrediscela
proposta di dispensa: per violazione del giàmenzionato art. 10
delle disposizioni di massima,per insufficienza del periodo di
osservazione delmilitare da parte del comandante, per la
abnormemole di lavoro cui sarebbe stato sottoposto, per ibuoni
risultati conseguiti nel corso di I.G.P. conclusoil 15 luglio 1995;
viene nuovamente dedotta l'incostituzionalitàdell'art. 33 cit.Anche
tali doglianze sono palesemente infondate inconsiderazione della
autentica natura del procedimentoattivato dal comandante (non di
dispensa perscarso rendimento); inoltre non risulta
minimamenteprovata l'affermazione sulla esorbitanza dei carichidi
lavoro, mentre è certamente arbitraria la pretesadi considerare
insufficiente un periodo diosservazione di quattro mesi, specie in
relazionealla banalità delle funzioni assegnate al
militare(sorvegliare il lavagamelle).Nessuna rilevanza rivestono
l'asserito buon risultatoconseguito all'esito del corso I.G.P.
(nonché larelativa documentazione caratteristica redatta dopoil 15
luglio 1995 data di conclusione del corsomedesimo), perché
trattasi:a) di elementi successivi alla proposta di dispensaed alla
formulazione del parere;b) di elementi bilanciabili con gli
schiaccianti precedentinegativi;c) perché il giudizio finale del
rapporto informativodi riferimento mette ancora in luce le mende
caratterialidel soggetto.8.7. Ictu oculi infondata è la censura
(pagina 26), didifetto di motivazione della nota del 2 maggio
1995recante la comunicazione di inizio del procedimento.Tale
avviso, infatti, anche nel sistema della l. n.241 del 1990, non
deve essere motivato.8.8. Con l'ottavo mezzo (pagine 26 - 30) si
lamentanuovamente il difetto di motivazione e la carenteindicazione
di fatti specifici della nota del 22 maggio1995.Per tutte le
ragioni dianzi esposte ed a cui si rinvia ilmezzo è infondato.8.9.
Con il nono mezzo (pagine 30 - 32) si affermal'invalidità del
verbale di audizione del militare perchéanche in tale sede non
sarebbero state esternatele motivazioni poste a base del
procedimento.La censura è infondata perché l'audizione aveval'unico
scopo di acquisire il punto di vista del militare,che si è difeso
nel merito, mostrando di conoscere(come ovvio nel caso di specie)
le ragioni delsuo deferimento; inoltre la motivazione del
provvedimentoconclusivo di un procedimento complesso,si trae, in
linea generale, dall'insieme degli atti chelo compongono che non
devono essere singolarmentemotivati in modo autonomo.8.10. Con il
decimo mezzo (pagine 33 - 37), siattacca il parere reso dalla
apposita commissionedi valutazione.Tutti i profili di illegittimità
per incompletezza, incongruitàe genericità sono privi di pregio
alla luce dellerisultanze documentali e inammissibili perchè
tendonoad impingere il merito del giudizio formulatodall'organo
tecnico.La commissione, per altro, non ha affatto mutato iltitolo
del provvedimento di dispensa passando dall'ipotesidi cui al primo
comma dell'art. 33 a quelladi cui al secondo comma.8.11. Con
l'undicesimo mezzo (pagine da 37 a 38)si aggredisce il
provvedimento finale perché nonavrebbe dato contezza della mancata
concessionedel periodo di esperimento e per essersi
contraddittoriamentediscostato dalla proposta.Il mezzo è totalmente
infondato alla luce delle illustraterisultanze documentali.8.12.
Con il dodicesimo mezzo (pagine 38 - 42) sireiterano, contro tutti
gli atti costitutivi del procedimento,le già disattese censure
imperniate sulmutamento del titolo, sulla mancanza della
previaammonizione e del periodo di esperimento,
sull'illegittimitàcostituzionale dell'art. 33 cit."
Personale militare - Cessazione dalservizio - Riforma per
inidoneità alservizio militare - Valutazione
discrezionaledell'amministrazione
-Legittimità.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 16 maggio2006, n. 2771 (c.c.
28 marzo 2006), Pres.Venturini, Est. Poli.
Il giudizio che le commissioni mediche militarisono chiamate ad
esprimere sull'arruolamentoo la permanenza in servizio è
espressionedi una particolare discrezionalità tecnica cheattiene al
merito dell'azione amministrativa,talché i provvedimenti che ne
costituisconoespressione non sono sindacabili dal
giudiceamministrativo, se non per quanto attiene allasussistenza
dei presupposti posti alla basedella valutazione, la logicità della
valutazionestessa e la congruenza delle conclusioni
trattedall'amministrazione (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"6.2. In generale i
giudizi medico-tecnico-discrezionalidegli organi collegiali sullo
stato di salute deidipendenti pubblici, nel procedimento di
dispensadal servizio per inidoneità sopravvenuta, prevalgonosulle
perizie mediche di parte. Queste infatti nonpossono farsi carico
delle imprescindibili esigenzedella pubblica amministrazione.Il
giudizio tecnico discrezionale espresso dallaCommissione medica in
ordine alla sopravvenutainidoneità al servizio del dipendente
pubblico permotivi di salute non è contestabile neppure sotto
ilprofilo del difetto di motivazione poiché l'accertamentoche ne è
alla base, può essere contestatosolo dal medico di fiducia dal
quale l'interessato sisia fatto assistere durante la visita medico
collegiale(cfr. Cons. St., sez. IV, 10 febbraio 2000 n. 715relativa
a militare dell'Arma collocato in congedoassoluto; sez. VI, 4
luglio 1994 n. 1129).Il giudizio che le commissioni mediche
militari sonochiamate ad esprimere sull'arruolamento o la
permanenzain servizio è espressione di una
particolarediscrezionalità tecnica che attiene al merito
dell'azioneamministrativa, talché i provvedimenti chene
costituiscono espressione non sono sindacabilidal giudice
amministrativo, se non per quanto attienealla sussistenza dei
presupposti posti alla basedella valutazione, la logicità della
valutazione stessae la congruenza delle conclusioni tratte
dall'amministrazione.Anche a voler seguire la diversa tesi che
ammetteun sindacato giurisdizionale sugli apprezzamentitecnici
dell'amministrazione in base non al merocontrollo formale ed
estrinseco dell'iter logico seguitodall'autorità amministrativa,
bensì in base allaverifica diretta dell'attendibilità delle
operazioni tecnichesotto il profilo della loro correttezza quanto
acriterio tecnico ed a procedimento applicativo, l'esitodel
giudizio non muta.Infatti il giudizio di inidoneità al servizio si
concretain una valutazione necessariamente relativa, nellaquale la
capacità psico-fisica del soggetto è misuratacon specifico
riferimento alla natura e alla gravositàdelle mansioni proprie
della qualifica riconosciutaal soggetto e non assume connotazioni
dicarattere generale ed astratto.In tale contesto le conclusioni
del medico privatonon possono inficiare il "giudizio globale"
espressodalle commissioni mediche militari sulla base didiverse
valutazioni e con finalità differenti (cfr. in terminied ex
plurimis, Cons. St., sez. IV, 1 ottobre2004 n. 6405).Con
riferimento alla motivazione è sufficiente dareconto di quella
giurisprudenza amministrativa chequalifica i provvedimenti che
negano la costituzionedel rapporto di servizio o risolvono il
rapporto diimpiego per inidoneità fisica del dipendente, come
dinatura autoritativa e vincolata: sotto tale angolazionesi è
ripetutamente affermato che i giudizi medicimilitari
tecnico-discrezionali, prevalgono sulle periziemediche di parte,
stante l'incapacità di questeultime di farsi carico delle esigenze
dell'amministrazione(cfr. fra le tante sez. IV, n. 6405 del 2004
cit.).Tale interpretazione - ovviamente - è confermatarispetto
all'amministrazione militare: la necessità delconfronto medico
legale è utile ed indispensabile perla stessa amministrazione, nel
momento in cui viene espletato l'accertamento sanitario, poiché la
successivaevoluzione del quadro clinico del dipendentepotrebbe
spostare in avanti, in maniera non corretta,il giudizio sulla
correttezza dell'operato dell'amministrazione,in contrasto con il
principio di ordine logico(e giuridico) che esige che la
legittimità del provvedimentoamministrativo venga valutata in
baseallo stato di fatto e di diritto esistente al
momentodell'adozione del provvedimento stesso (cfr. ex plurimissez.
IV, 10 febbraio 2000 n. 715 cit.).In conclusione può affermarsi, in
sintonia con il consolidatoindirizzo di questo Consiglio (cfr. sez.
IV, 1ottobre 2004 n. 6394), che:- i requisiti psico-fisici
richiesti dalla normativa tecnicadi settore, devono essere
posseduti dai candidatial reclutamento nelle Forze armate
unicamenteal momento in cui vengono sottoposti a visita
medicacollegiale giacché la legittimità dei
provvedimentiamministrativi deve essere apprezzata avuto
riguardoallo stato di fatto e di diritto presente al
momentodell'adozione dei provvedimenti stessi;- l'idoneità psico
fisica richiesta per l'arruolamentonon consiste nella mera assenza
di patologie implicantidisturbi funzionali, ma richiede una
particolareprestanza fisica e psicologica - ragionevolmente
esigibileproprio in relazione alle caratteristiche particolaridi
impiego operativo degli appartenenti alleForze armate - che ben può
essere impedita ancheda alterazioni organiche di carattere non
patologico;ed il riscontro di siffatta prestanza fisica è
demandatoad un apprezzamento tecnico discrezionale dispettanza
esclusiva dell'amministrazione militare;- la normativa tecnica di
settore - di fonte regolamentareo derivata - è vincolante per le
commissioniincaricate di accertare i requisiti di idoneità
degliaspiranti al reclutamento e per essere confutata insede
giurisdizionale deve essere espressamenteimpugnata a pena di
inammissibilità del ricorso propostoavverso il giudizio medico
legale negativo chead essa si conforma;- in quanto espressione di
discrezionalità tecnicoamministrativa, le scelte medico legali ivi
contenutesfuggono al sindacato del giudice amministrativo.Nel
particolare caso di specie, come si evince linearmentedalla
ricostruzione in fatto dianzi operata,risulta per tabulas che
l'organismo sanitario incaricatodell'accertamento definitivo si è
espressamenteconformato al menzionato art. 15, lett. b),
dell'elencoallegato al d.P.R. n. 1008 che prevedeesplicitamente
quale causa di inidoneità al serviziomilitare non solo le patologie
in atto del miocardio,pericardio e dell'endocardio, ma anche i loro
esiti.Non vi è alcuna necessità, pertanto, di disporre
unaverificazione ad opera dell'amministrazione militaresanitaria e
tanto meno di conferire un incarico di c.t.u.".
Trasferimento - Indennità di trasferimento- Corresponsione
in relazioneal grado.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 14 febbraio2006, n. 607
(c.c. 18 novembre 2005), Pres.Saltelli, Est. De
Felice.
L'indennità di trasferimento va sempre riferita,ai fini della sua
eventuale corresponsione, allaqualifica o al grado rivestiti al
momento in cuiviene effettuato realmente il trasferimento (1).(1)
Si legge quanto appresso in sentenza:"La decorrenza retroattiva
delle promozioni non haeffetto ai fini della corresponsione di
emolumenti dicarattere eventuale che devono essere corrisposti
infunzione del grado (nella specie quella conferita alpersonale
delle forze armate, giusta il combinatodisposto degli artt. 1, L.
n. 100 del 1987 e 4 L. n. 836del 1973). Pertanto la indennità di
trasferimento vasempre riferita, ai fini della sua eventuale
corresponsione,alla qualifica o al grado rivestiti al momento incui
viene effettuato realmente il trasferimento (in talsenso, Consiglio
di Stato, IV, 22 marzo 2005, n. 1225).Se è vero che il
provvedimento di promozione algrado superiore ha efficacia
retroattiva rispetto almomento del suo effettivo perfezionamento in
relazionealla determinazione dello stato giuridico delmilitare e
del conseguente trattamento retributivo,tale retroattività trova un
limite di carattere formalenell'art. 4 L. n. 836/1973, che vieta la
corresponsionedi emolumenti di natura eventuale (quale è quello
dimissione o trasferimento) quando questi siano
esplicitamenteprevisti per il grado superiore conseguentealla
promozione con effetto retroattivo. Pertanto, laindennità de qua va
sempre riferita, ai fini della suaeventuale corresponsione,
all'effettivo grado rivestitoal momento in cui viene effettuato il
trasferimento.Ciò è confermato anche dall'esistenza
dell'obbligodell'accasermamento per l'interessato al momentodel
trasferimento, con la conseguenza che, in presenzadel suddetto
obbligo, viene a mancare unodei presupposti, rectius, delle ragioni
su cui riposala indennità di trasferimento, e cioè di compensaredel
peso economico di un trasferimento".
Prima assegnazione di sede - Sceltadella sede -
Autolimitazioni dell'amministrazione- Assegnazione a sede diversa
da quella richiesta - Obbligo dimotivazione.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 24 febbraio2006, n. 813
(c.c. 21 febbraio 2006), Pres.Salvatore, Est.
Poli.
La prima assegnazione di una sede integra inastratto il concetto di
ordine militare - purdistinguendosi dal trasferimento perché non
èpossibile configurare lo spostamento da unasede all'altra di
servizio mancando quella aquo. L'assegnazione del militare alla
fine delcorso addestrativo o formativo, non può ritenersirientrare
nel novero dei normali trasferimenti- intesi quali ordini -
allorquando l'amministrazione,autovincolandosi, abbia
procedimentalizzatola propria azione dando corso,nella sostanza, ad
una vera e propria selezioneconcorsuale (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"6.1. E' pacifico nella
giurisprudenza di questoConsiglio che gli ordini militari siano
sottratti alla disciplinadella l. n. 241 del 1990 e che il
provvedimento ditrasferimento d'autorità del militare rientri nel
genusdegli ordini (cfr. ex plurimis e da ultimo, sez. IV, 12aprile
2005 n. 1896/ord.; sez. IV, 5 luglio 2002 nn.3693 e 3694; sez. IV,
20 marzo 2001 n. 1677, cui sirinvia a mente dell'art. 9, l. n. 205
del 2000).Le conclusioni cui è giunta la tesi dominante
appaionoancor più condivisibili dopo l'entrata in vigore:a) della
l. 14 novembre 2000 n. 331 - norme perl'istituzione del servizio
militare professionale - il cuiart. 1, co. 2, 3 e 4, ha precisato
che l'ordinamento el'attività delle Forze armate, conformi agli
articoli 11e 52 della costituzione ed alla legge, sono
strumentalial compito primario della difesa dello stato e
direalizzare la pace e la sicurezza in conformità alleregole del
diritto internazionale ed alle determinazionidelle organizzazioni
internazionali delle qualil'Italia fa parte;b) del d.P.R. 8 agosto
2002 - approvazione dei pianiannuali 2002 ed autorizzazione alle
assunzioni concernentile Forze armate, i Corpi di polizia ed
ilCorpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 - che haattuato l'art. 19 cit.
contemplando la riallocazione delpersonale militare esclusivamente
in compiti tecnico- operativi, affidando i compiti strumentali o
non propriamenteistituzionali a personale di altre
amministrazionipubbliche ovvero a imprese di servizi.Le
disposizioni illustrate infatti, anche alla luce dellaratio della
riforma complessiva delle Forze armate,esaltano la necessaria piena
operatività di questeultime, richiesta dall'adempimento degli
obblighiinternazionali - consuetudinari e pattizi -
assuntidall'Italia, affidando al personale militare solo
compititecnico - operativi, che richiedono l'utilizzosapiente dello
strumento gerarchico e della suamassima espressione provvedimentale
rappresentatadall'ordine, senza che si possa escludere,
artificiosamente,il settore dei trasferimenti d'autorità.Si pensi a
quanto sancito dall'art. 9, c.p.m.g. comenovellato dalla l. 31
gennaio 2002, n. 6 - conversionein legge, con modificazioni, del
d.l. 1 dicembre2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la
partecipazionedi personale militare all'operazione
multinazionaledenominata «Enduring Freedom».Modifiche al codice
penale militare di guerra, approvatocon R.D. 20 febbraio 1941, n.
303 - in ordine aicompiti assegnati ai corpi di spedizione
all'estero edai reparti di comando, controllo e supporto
cherimangono nel territorio nazionale ovvero di stanzain altri
paesi.Il provvedimento che assegna i singoli militari aireparti
tributari di funzioni di supporto, al pari dell'attodi assegnazione
di tali funzioni, ha sicuramentenatura di ordine, è legato a scopi
bellici di vitaleimportanza nazionale ed internazionale, può
assumerele più diverse forme (essendo implicitamentecontenuto nella
mera comunicazione di destinazionealle funzioni in parola) e non
necessita di istruttoriaex lege.La presenza di personale
incardinato stabilmente(in quanto assegnato a sede propria) in
reparti confunzioni di comando, controllo e supporto, dimostrache
non tutte le problematiche possono risolversicon il ricorso
all'istituto della missione (utilizzatoordinariamente per l'invio
di personale all'estero);talora è indispensabile ricorrere ad un
trasferimentod'autorità (che in quanto afferente a modalità di
prestazionedel servizio è un ordine militare), verso ilquale
sarebbe impensabile garantire l'applicazionedegli istituti portanti
della l. n. 241 del 1990 (partecipazione,motivazione, responsabile
del procedimento).In definitiva negli ordinamenti militari la
gerarchia èuna formula organizzativa essenziale che non solonon
sembra incompatibile con la democrazia, mapare necessaria per
poterla meglio garantire.6.2. Ciò premesso, se è indubitabile che
anche laprima assegnazione di una sede integra in astratto
ilconcetto di ordine militare - pur distinguendosi daltrasferimento
perché non è possibile configurare lospostamento da una sede
all'altra di servizio mancandoquella a quo - è altrettanto pacifico
nella giurisprudenza di questo Consiglio che l'assegnazionedel
militare alla fine del corso addestrativo o formativo,non può
ritenersi rientrare nel novero dei normalitrasferimenti - intesi
quali ordini - allorquando, comenel caso di specie,
l'amministrazione, autovincolandosi,abbia procedimentalizzato la
propria azionedando corso, nella sostanza, ad una vera e
propriaselezione concorsuale (cfr. ex plurimis sez. IV, 28maggio
2002 n. 2197/ord.; sez. IV, 30 ottobre 2001n. 5852/ord.; sez. IV, 7
novembre 2000 n. 5966).In questi casi non vi è ragione di escludere
le garanzieprocedimentali sancite dalla l. n. 241 del 1990
e,segnatamente, quella della motivazione.6.3. Nella vicenda in
esame, tale obbligo di motivazioneassumeva una particolare
pregnanza perchéil militare aveva invocato espressamente il
beneficiosancito dall'art. 6, u.c., l. n. 382 del 1978 secondocui
"…i militari di leva o richiamati, che sianoeletti ad una funzione
pubblica, provinciale o comunale,dovranno, compatibilmente con le
esigenze diservizio, essere destinati ad una sede che consentaloro
l'espletamento delle particolari funzioni cuisono stati eletti ed
avere a disposizione il tempo chesi renda a ciò
necessario".Assodata l'applicabilità della norma in questioneanche
al personale in servizio di complementosostitutivo di quello di
leva (come nel caso di specie)stante l'eadem ratio, la sezione
evidenzia chel'ambito della motivazione del diniego del beneficio-
che comunque non attribuisce un autentico dirittosoggettivo,
condizionato com'è alle effettive esigenzedi Forza armata - assume
una decisiva importanzaspecie alla luce della norma sancita
dall'art. 17,l. n. 382 cit. che vieta qualsiasi discriminazione
politicao ideologica nell'assegnazione di sedi, attribuzionedi
incarichi o trasferimenti del personale militare.Come più volte
affermato da questa sezione (cfr.sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.;
sez. IV, n. 2641 del2000 cit.; sez. IV, 30 novembre 1999 n.
2268/ord.),in un'ottica di necessario bilanciamento fra
valoricostituzionali parimenti importanti, l'art. 17 cit.,
haprevisto l'illiceità del trasferimento c.d.
discriminatoriofondato su ragioni ideologiche o politiche ocomunque
vessatorie.Ma è da ritenere che anche quelle di origine
razziale,religiosa, etnica, linguistica ovvero fondate
sull'appartenenzasessuale, determinino l'illiceità deltrasferimento
o dell'assegnazione di sede; tanto inforza delle speciali
disposizioni legislative che miranoa reprimere tali forme di
aggressione a valorifondamentali della persona e che per il
principio dinon contraddizione insito nell'ordinamento
giuridico,devono essere rispettate da tutti gli apparatipubblici
(si pensi a mo' d'esempio agli artt. 43 e 44,d.lgs. n. 286 del
1998, all'art. 3, d.lgs. n. 216 del2003, alle azioni
andiscriminatorie a tutela delledonne divisate dalla l. n. 903 del
1977, dalla l. n.125 del 1991 nonché dal d.lgs. n. 196 del 2000
cheassumono una particolare importanza all'indomanidell'ingresso
del personale femminile nelle FF.AA.ex d.lgs. n. 24 del 2000).Con
particolare riguardo all'ordinamento militaresovviene l'art. 1, l.
14 novembre 2000 n. 331 che neimpone la conformazione alla
costituzione ed allalegge". |
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