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n. 2 - Aprile -
Giugno >
Legislazione e
Giurisprudenza
Gazzetta
Ufficiale
LEGGE 20
FEBBRAIO 2006, N. 46
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI
INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 44 del 22 febbraio
2006)
Art. 1. 1. L'articolo 593 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: «Art. 593 (Casi di appello). 1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2,
579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare
contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico
ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento
nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è
decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza
l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per
cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono
inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell'ammenda». Art. 2. 1. All'articolo 443
del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «quando
l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono
soppresse.
Art. 3. 1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero,
al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione
quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle
indagini».
Art. 4. 1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di
non luogo a procedere). 1. Contro la sentenza di non luogo a
procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il
procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b)
l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La
persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di
nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa
costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai
sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di
cassazione in camera di consiglio con le forme previste
dall'articolo 127».
Art. 5. 1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia
sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato
contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza
il giudice applica la pena e le eventuali misure di
sicurezza».
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura
penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
periodo, le parole: «con il mezzo previsto per il pubblico
ministero» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «Con
lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle
seguenti: «La parte civile può altresì».
Art. 7. 1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: «Art. 580 (Conversione del ricorso in
appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi
di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di
cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte
nell'appello».
Art. 8. 1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è
sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova
decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso
dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti
dall'articolo 495, comma 2»; b) la lettera e) è sostituita dalla
seguente: «e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9. 1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è
abrogato. 2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di
proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono
soppresse. Art. 10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2.
L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata
in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con
ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può
essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo
grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel
caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla
misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di
assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una
sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni
apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere
presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di
procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
LEGGE 14 FEBBRAIO 2006, N. 56
MODIFICA DELL'ARTICOLO 295 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN
MATERIA DI INTERCETTAZIONI PER LA RICERCA DEL
LATITANTE (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -
N. 50 del 1 marzo 2006)
Art. 1. 1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il
comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Nei giudizi davanti
alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e
3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della
Corte».
LEGGE 13 FEBBRAIO 2006, N. 59
MODIFICA ALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIRITTO
ALL'AUTOTUTELA IN UN PRIVATO DOMICILIO (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - N. 51 del 2 marzo
2006)
Art. 1. Diritto all'autotutela in un privato domicilio. 1.
All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro
mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui
incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e
vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo
comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale». La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
LEGGE 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI REATI DI
OPINIONE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 60 del 13 marzo
2006)
Art. 1. 1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e
unità dello Stato). Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il
territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno
Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello
Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La
pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri
inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
Art. 2. 1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 270 (Associazioni sovversive). Chiunque nel
territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli
ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a
sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello
Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque
partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che
ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le
associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato
lo scioglimento».
Art. 3. 1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato).
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni».
Art. 4. 1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e
contro le assemblee regionali). È punito con la reclusione da uno a
cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto,
chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in
parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o
al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative
conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di
queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali
l'esercizio delle loro funzioni».
Art. 5. 1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad
altro emblema dello Stato). Chiunque vilipende con espressioni
ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata
da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia
commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia
ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge,
disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera
nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione
fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera
nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra
bandiera portante i colori nazionali».
Art. 6. 1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno
Stato estero). Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con
espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato
estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato
italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».
Art. 7. 1. L'articolo 403 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante
vilipendio di persone). Chiunque pubblicamente offende una
confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa
da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa,
mediante vilipendio di un ministro del culto».
Art. 8. 1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal
seguente: «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante
vilipendio o danneggiamento di cose). Chiunque, in luogo destinato
al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una
confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose
che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano
destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette
il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo
privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro
1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente
distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose
che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano
destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la
reclusione fino a due anni».
Art. 9. 1. All'articolo 405 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del culto
cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una
confessione religiosa»; b) alla rubrica, le parole: «del culto
cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una
confessione religiosa».
Art. 10. 1. L'articolo 406 del codice penale è abrogato. 2. Al
libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è
sostituita dalla seguente: «dei delitti contro le confessioni
religiose». Art. 11. 1. All'articolo 290, primo comma, del codice
penale, le parole:«con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro
5.000». 2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la
reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con
la multa da euro 1.000 a euro 5.000». 3. All'articolo 342 del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro
5.000»; b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da
euro 2.000 a euro 6.000».
Art. 12. 1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice
penale sono abrogati.
Art. 13. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a)
è sostituita dalla seguente: «a) con la reclusione fino ad un anno
e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;»; b) alla lettera b), la
parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».
Art. 14. 1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma
è inserito il seguente: «Se vi è stata condanna a pena detentiva e
la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la
pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».
Art. 15. 1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2006, N.
106
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D),
DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 66 del 20 marzo
2006)
Art. 1. Attribuzioni del procuratore della Repubblica. 1. Il
procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del
pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la
esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini
fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il
rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori
aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del
procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o
impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore
della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti
ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di
specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree
omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio
che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui
al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il
procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero
con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i
magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle
funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica
determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i
criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e
ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori
di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui
coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato
dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di
assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I
provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o
modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 2. Titolarità dell'azione penale. 1. Il procuratore della
Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita,
sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più
magistrati addetti all'ufficio. La delega può riguardare la
trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di
singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni. 2. Con l'atto di delega per la
trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può
stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi
nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai
principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero
insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un
contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il
procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato,
revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il
delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la
scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il
provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore
generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca
della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi
inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di
misure cautelari. 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da
un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere
assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal
procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai
sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del
procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma
4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari
personali e per la richiesta di misure cautelari reali. 3. Il
procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva
di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per
le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore
del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto
per il quale si procede. 4. Le disposizioni del comma 2 non si
applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o
reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di
convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai
sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di
convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi
dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura
penale.
Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria e delle risorse
finanziarie e tecnologiche. 1. Per assicurare l'efficienza
dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può
determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti
all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia
giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella
utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può
disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli
1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25
luglio 2005, n. 150. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore
della Repubblica può definire criteri generali da seguire per
l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di
procedimenti.
Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione. 1. Il procuratore
della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un
magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli
organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività
della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in
modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai
magistrati assegnatari del procedimento. 3. È fatto divieto ai
magistrati della procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa
l'attività giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della
Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per
l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione
disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano
in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la
corte di appello. 1. Il procuratore generale presso la corte di
appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio
dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo,
nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della
Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione
degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie
dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al
procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione
almeno annuale. Art. 7. Abrogazioni e modificazioni. 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150,
sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 7-ter,
comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni; b) l'articolo 3 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2.
All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della
Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato
nominato un vicario».
Art. 8. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal
novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DECRETO LEGISLATIVO
23 FEBBRAIO 2006, N. 109
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 67 del 21 marzo
2006)
Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle
relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità,
nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità,
dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio
2005, n. 150.
DECRETO 7 FEBBRAIO
2006, N. 144 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale N. 84 del 10 aprile 2006)
Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13
febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di
coloro che collaborano con la giustizia.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 FEBBRAIO 2006, N. 162
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 100 del 2 maggio
2006)
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 114 del 18 maggio
2006)
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi. |
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