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Anno 2006 >
n. 2 - Aprile -
Giugno >
Legislazione e
Giurisprudenza
Corte dei Conti
Pubblica amministrazione
-Navigazione illecita su siti non istituzionaliin orario di
servizio -Responsabilità di dipendenti perdanni da disservizi -
Sussistenza.
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per laregione
Basilicata, sent. 22 marzo 2006, n.83/2006, Pres. Nottola, Rel.
Tagliamonte.
La distorta o non corretta utilizzazione dellerisorse strumentali
della PubblicaAmministrazione da parte dell'impiegato,compromette
la definizione ottimale del risultatoamministrativo finale, al
quale le stesserisorse sono preposte, provoca la lesione diun bene
del patrimonio pubblico e viola laregola dell'efficienza che è
normativamentepreordinata alla ottimale cura di un concretopubblico
interesse. Il danno patrimoniale chederiva dalla minore e non
corretta resa dellaspesa sostenuta dalla PubblicaAmministrazione in
termini di efficienza - risultatodell'azione amministrativa
costituisce"danno da disservizio" (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"DirittoLa Sezione è oggi
chiamata ad adottare una decisionesu una vicenda che involge, da un
lato, latematica diffusa della corretta utilizzazione di
benistrumentali in dotazione alla PubblicaAmministrazione e, da
altro lato, la ricerca di precisied attendibili momenti di
collegamento causale traverificazione dell'evento dannoso e
condotta personaleserbata in un settore operativo, quale è
quelloinformatico, in cui il rischio di una
"multifattorialità"causale, letta in chiave di pluralità ed
indeterminabilitàdi apporti soggettivi, nella impropria
utilizzazionedello strumento informatico, è indubbiamenteelevato.La
validità di tale premessa "introduttiva" è confermatadalla
circostanza che vede tanto la relazionetecnica di parte convenuta,
quanto la memoriadifensiva che quella recepisce, adombrare la
possibilità,manifestandosi come incontrovertibile laprova
dell'intervenuto collegamento attraversointernet con siti non
istituzionali, che altri soggettiabbiano potuto utilizzare le
postazioni di lavorodegli odierni convenuti sì da attribuire
formalmentead essi la responsabilità dell'illecita condotta.Nella
ricerca risolutoria di tale delicata e complicatapremessa
operativa, utile viatico appare essere aquesto Giudice il contenuto
delle relazioni amministrativee tecniche che si sono soffermate
sullavicenda oggi all'esame, e redatte in sede di
denunciadisciplinare e di procedimento penale.Prima, tuttavia, di
esaminarne e valutarne i trattisignificativi e rilevanti ai fini
della compiuta definizionedel procedimento giurisdizionale rimesso
a questoGiudice, occorre precisare entità e dinamica deldanno
contestato dalla Procura Regionale agliodierni convenuti, onde
agevolare la successivaattività attributiva in termini di personale
responsabilità.Dalla narrativa che precede in fatto può così
ricavarsiche l'attore pubblico ha individuato tre distintepartite
di danno, ritenute tutte riconducibili allaimpropria utilizzazione
degli strumenti informatici daparte del T. e del G.La prima, di
2.280,00 legata ai costi sostenutidall'Amministrazione per
restituire funzionalità alsistema informatico "alterato" e reso
inutilizzabile acausa della contrazione del virus della
categoria"blaster" del tipo MSLAUGH.EXE (c.d. "operazionedi
bonifica).La seconda, di 9.159,60, legata alla conseguentenecessità
di predisporre, ad opera e curadell'Amministrazione penalizzata e
danneggiatadall'arresto del sistema informatico a sua volta
causatodalla immissione del suddetto "virus", un sistemadi
protezione della rete locale idoneo ad evitarela ripetizione di
analoghi episodi (c.d. "sistema antivirus").La terza, determinata
in 11.439,60, alla stregua diun criterio equitativo che prende a
riferimento lasomma delle prime due voci di danno - diretto
edindiretto - di immediata e comprovata quantificazione,discendente
dal disservizio cagionato sull'ordinatoe lineare svolgimento
dell'attività istituzionaledell'Amministrazione danneggiata dalle
illecite condottedei convenuti che avevano integrato,
nell'utilizzareparte del proprio orario di lavoro, ed in
modoimproprio gli strumenti operativi di cui erano statidotati, una
patente violazione dei doveri del proprioufficio, totalmente
affrancandosi dal rispetto delleregole deontologiche poste a
presidio della integritàstrutturale e funzionale del rispettivo
rapporto dilavoro. La prima voce di danno, ascendente ad
2.280,00,rappresenta, come anticipato sopra, il costo
sostenutodalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza,per
"bonificare" il sistema informatico dei propri uffici,e reso
inutilizzabile dalla immissione di un virusdella categoria
"blaster" per effetto dell'avvenutaesecuzione di operazioni
assolutamente non correlateai compiti d'Istituto.La predetta somma
costituisce il corrispettivo liquidatoe pagato alla ditta "OMISSIS"
che aveva eseguitoi necessari lavori di riparazione del
sistema,così consentendo la ripresa della piena funzionalitàdi
tutti gli strumenti informatici che avevano subito,per circa un
mese - e precisamente dal 22.10.2003al 26.11.2003 - una forzata
inattività a causa dellapropagazione del virus.La descritta spesa
costituisce certamente una fattispeciedi danno ingiusto, non
essendo correlata adalcuna esigenza di ordinaria funzionalità
dell'apparatoorganizzativo dell'Amministrazione, e
manifestandosianzi come il frutto di un evento - la contrazionedi
un virus con modalità accertate come nonpertinenti all'attività
istituzionale - che poteva edoveva essere previsto, e dunque
evitato.Dai dati emergenti dall'elevato contenuto tecnicodelle
rassegnate relazioni peritali più sopra richiamate,è possibile
affermare che il virus che hadeterminato, in successiva
propagazione, l'arrestoe la temporanea inutilizzabilità del sistema
informaticoin dotazione alla Direzione Prov.le del Lavoro
diPotenza, è stato contratto dal computer assegnatoal dipendente S.
G., attraverso la copia di "files" nonfunzionali assolutamente
all'attività lavorativa.Costituisce prova, e non mero indizio, di
quantoaffermato la rilevata coincidenza delle date di
contrazionedel "virus" della categoria "blaster"MSLAUGH.EXE con
quelle in cui venivano effettuatele operazioni di copia di "files"
relativi a fatturericomprese in un programma di contabilità
privatanon pertinente con l'attività lavorativa svolta dal G.La
predetta circostanza, corroborata da inconfutabiliriscontri tecnici
eseguiti in sede di ricognizionedalla ditta incaricata della
operazione di "bonifica"del sistema informatico, consente, ad
avviso di questoGiudice, di ricondurre alla personale
responsabilitàdel G. il danno derivante dalla ingiustificataspesa
sostenuta dalla Direzione Prov.le del Lavorodi Potenza per la
riattivazione del sistema.E la condotta serbata dal G. nella
fattispecie inesame si manifesta come connotata da colpa gravein
quanto, pur non essendo evidentemente preordinataalla contrazione
del "virus", è tuttavia segnatadalla piena e consapevole volontà di
utilizzare unostrumento informatico in dotazione dell'Ufficio
pressoil quale egli prestava servizio, e quindi annoverabiletra i
beni strumentali all'ottimale esecuzione edadempimento di compiti
strettamente istituzionali,per realizzare invece scopi e finalità
di carattereeminentemente personale: l'evento dannoso inquesto modo
verificatosi - contrazione e propagazionesuccessiva del virus con i
conseguenti ingiustificaticosti - rappresenta così la
conseguenzaprossima, prevedibile ed evitabile, della
inizialecondotta volitiva.Il G. poteva e doveva astenersi
dall'eseguire operazioninon pertinenti con l'attività lavorativa
propriatanto in ragione del generalizzato dovere di osservanzadelle
regole organizzative dell'Ufficio che nonconsentono lo svolgimento
di operazioni diverse daquelle riconducibili alle mansioni
assegnate, quanto,e soprattutto, in virtù della conoscibilità dei
pericoliderivanti dalla non corretta utilizzazione delsistema
informatico, conoscibilità resa possibiledall'intervento di
specifiche comunicazioni diramatedalla Direzione Prov.le del Lavoro
di Potenza indata 8.11.2000 e 22.3.2002, ed indirizzate al
personaletutto della sede locale.In esse, infatti, richiamandosi
l'intervenuta verificazionedi alcuni episodi di alterazione di
computers,si sollecitava una più rigorosa osservanza delleregole
disciplinanti il corretto uso degli strumentiinformatici, con
esplicito invito ad astenersi dallainstallazione di versioni di
sistemi operativi diversida quelli già esistenti ed autorizzati dal
Ministero, etanto al fine di non arrecare danni al sistema.Il
significato di tali "avvertimenti", che evidentementenon
escludevano la possibilità che un "virus"potesse essere contratto
anche attraverso l'ordinariae consentita utilizzazione del sistema
informatico,(circostanza, questa, conosciuta ed ammessain tesi
anche da questo Giudicante), ma che tuttaviaevidenziavano l'indice
di maggiore probabilitàverificatoria di guasti connessi con l'uso
di programmicc.dd. "non consentiti", doveva essere vieppiùpercepito
come rilevante da parte di un soggettoche, come il G., era ed è
titolare di approfondite especifiche competenze
settoriali.L'inosservanza di tali elementari e specifiche
regoleprecauzionali - peraltro, perfettamente e
pienamenteconosciute o riconoscibili - da parte del G.rende la
condotta dal medesimo tenuta nel caso dispecie come connotata da
colpa grave, e dunquemeritevole della sanzione risarcitoria
prevista dalsistema di tutela della responsabilità amministrativadi
cui questo Giudice è espressione.Nell'individuare ed affermare la
responsabilità delG. per la provocata - in modo gravemente
colpevole- contrazione del "virus", il Collegio si
determinanell'attribuire solo ad esso l'intero danno di2.280,00
derivante dal costo sopportato dall'Amministrazione per la
necessaria riattivazionedel sistema informatico: pertanto, viene ad
esseredisattesa, su tale specifico aspetto, la richiesta
dell'attorepubblico di paritaria ed eguale attribuzionead entrambi
gli odierni convenuti G. e T. della suddettapartita di danno.Una
volta esclusa la diretta responsabilità personaledel T. G. per
l'avvenuta contrazione, ed il successivocontagio o propagazione del
"virus", il Collegiodeve soffermarsi ad analizzare ed esaminare
lacondotta a questi contestata dalla ProcuraRegionale locale per la
ricerca e conseguente affermazionedella responsabilità discendente
dal "disservizio"recato alla struttura
operativadell'Amministrazione di appartenenza.Anche in questo caso
il Collegio utilizza, ai fini diinformata ed effettiva giustizia,
gli elementi cognitivie tecnici risultanti dalle più volte
richiamate relazioniperitali, e dalle quali si ricava la certezza
dell'assenzadi ogni attinenza della quasi totalità (90%) deisiti
visitati dal T. con il lavoro svolto dal medesimo,trattandosi di
siti "a carattere pornografico".Analoga ricerca, pure svolta sul
computer del G.,non ha invece prodotto alcun utile risultato,
essendoemersa l'intervenuta cancellazione di ogni tracciariferita
ai siti "internet" visitati dal medesimo.La ricerca effettuata con
successo haconsentito,così, di "mappare" tutti i
collegamentieffettuati dal T. nel periodo 10.12.2002 -
11.11.2003con indicazione delle date e dell'ora di
collegamento.Dagli stessi dati emerge che i siti "illeciti"
visitatisono circa 400 e che il tempo ad essi dedicato dalT. -
complessivamente - è di circa 30 ore, ovviamentedistribuite nei
vari giorni del periodo considerato.Il costo complessivo del
collegamento telefonicoutilizzato per attivare le suddette
"improprie" connessionirisulta essere stato di 32,73.Le relazioni
pongono, infine, in evidenza come leanaloghe indagini svolte sul
P.C. del G. non abbianoconsentito di individuare alcun collegamento
asiti "internet": tale circostanza viene definita dalperito
nominato dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di
Potenza nell'ambito dell'indaginepenale da questa svolta per il
perseguimentodei reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p. come
assolutamenteanomala, e tecnicamente inverosimile, senon
ipotizzando ed ammettendo l'intervento di unasuccessiva ed abile
attività di manomissione dellamemoria, anche remota, del P.C. del
G., che manifestal'intenzione, da parte dell'utente, di non
volermostrare, o comunque rendere visibili, i siti
visitati.L'operazione di "ripulitura" non è invece stata
effettuatanel P.C. del T., e tale circostanza consentecosì a questo
Giudice di poter procedere alla valutazionedell'entità e del
rilievo attribuibile, ai fini dell'affermazionedella responsabilità
amministrativa,alla dimostrata impropria utilizzazione del
suddettocomputer da parte del suddetto convenuto. A tale riguardo,
il Collegio richiama, in premessa, itratti essenziali e
qualificatori della figura, di elaborazionegiurisprudenziale, del
c.d. "danno da disservizio".Esso si sostanzia, come già affermato
in precedentipronunce di questa stessa Sezione Giurisdizionale,nel
danno patrimoniale che deriva dalla minore enon corretta resa della
spesa sostenuta dallaPubblica Amministrazione in termini di
efficienza -risultato dell'azione amministrativa.E, nel caso in
esame, la spesa priva di utile e proficuacorrelazione comprende
tanto l'onere retributivoposto a carico della Pubblica
Amministrazione inadempimento dell'obbligazione
contrattualenascente dal rapporto di lavoro con il
dipendente,quanto il costo "strutturale" della corretta
installazione,manutenzione e gestione del sistema informatico,che è
bene strumentale volto alla ottimizzazionedell'attività
amministrativa verso il conseguimentodella migliore qualità del
servizio pubblico.Nel caso di accertato "disservizio", le risorse,
finanziariee strumentali, impiegate dalla PubblicaAmministrazione
per l'attualizzazione delle finalitàche le sono proprie, e che sono
intimamente connessecon i principi di legalità, efficienza,
efficacia,economicità e produttività, risultano sprecate e
dunquedannosamente impiegate, perché alla finesprovviste di ogni
utilità ordinariamente ritraibile dalcorretto impiego delle
stesse.La descritta alterazione del rapporto esistente trarisorse
e/o spese, da un lato, e efficienza e/o risultato,dall'altro lato,
richiama all'attenzione dell'interpretealtre considerazioni,
significativamente rilevantiper la corretta affermazione della
responsabilitàamministrativa rinvenibile nella descritta dinamica
operativa degenerata o involuta. La prima attiene alla
individuazione dell'interessepubblico danneggiato ed oggetto di
"sanzione risarcitoria":il Collegio ritiene di poter affermare che
ilconseguimento della finalità dell'azione amministrativasecondo i
ricordati canoni di efficienza, economicità,produttività ed
efficacia costituisce un vero eproprio bene del patrimonio della
PubblicaAmministrazione che, anche se non suscettibile diimmediata
percezione materiale, al pari di un benemobile o immobile, è
pacificamente riconducibile aquel complesso di interessi e di
ricchezze costituentiil precipitato procedimentale e
provvedimentaledell'azione della Pubblica Amministrazione, ed
inquanto tali riconducibili ad una dimensione ampia dipatrimonio
pubblico. Tale dimensione appare, peraltro, perfettamente
ecompiutamente aderente con il principio costituzionalecontenuto
nell'art. 97 Cost. che valorizza inchiave costituzionale tanto il
buon andamento dell'organizzazioneamministrativa nel momento
procedimentale,quanto in quello del risultato finale.La seconda
attiene, invece, alla valutazione dell'elementosoggettivo richiesto
nella particolare ipotesidella verificazione del danno da
disservizio, edunque della connotazione psicologica
caratterizzantela condotta tradottasi nel "desostanziamento"del
servizio prestato verso la PubblicaAmministrazione. Il Collegio
osserva come in taleipotesi al soggetto agente sia richiesto un
comportamentoaderente agli obblighi e ai doveri nascentidal
rapporto di servizio, tra i quali vi è quello di curare"…. in
conformità delle leggi, con diligenza e nelmiglior modo,
l'interesse dell'Amministrazione per ilpubblico bene" (art. 13.
d.p.r. 10.1.1957, n. 3).L'efficienza diviene così modalità di
svolgimentodell'attività amministrativa da parte del soggettoagente
e si rivela idonea a costituire parametro divalutazione
dell'antigiuridicità della condotta in relazioneall'elemento
soggettivo.In altre parole, la distorta o non corretta
utilizzazionedelle risorse strumentali della
PubblicaAmministrazione da parte dell'impiegato, compromettela
definizione ottimale del risultato amministrativofinale cui le
stesse sono preposte, provocala lesione di un bene del patrimonio
pubblico - ilrisultato finale dell'azione amministrativa - e viola
laregola dell'efficienza che è normativamente preordinataalla
ottimale cura dell'interesse dellaPubblica Amministrazione "per il
pubblico bene".La condotta tenuta dal T., che è consistita nella
utilizzazionedel proprio P.C., in diversi e ben individuatimomenti
dell'attività lavorativa, per scopidiversi da quelli istituzionali,
integra pienamente lafattispecie di danno da disservizio ora
delineata neisuoi tratti generali.Né vale ad escludere, ad avviso
di questoGiudicante, o a ridurre la responsabilità
dell'odiernoconvenuto, la circostanza, pure eccepita dalla
difesacon specifico richiamo alle riflessioni dubitativeformulate
dal perito nominato dai convenuti, secondola quale altri soggetti
avrebbero potuto accedereai siti "illeciti" dalla postazione di
lavoro del T., sfruttandol'assenza di questi che, in alcune delle
datein cui risultano essere stati visitati i suddetti siti,sarebbe
ampiamente comprovata.Questo Giudice, al riguardo, afferma come sia
intimamenteconnesso alla corretta utilizzazione di unbene
strumentale in dotazione dell'Ufficio, rimessoalla personale e
responsabile gestione dell'utenteche ne sfrutta potenzialità e
capacità per l'ottimizzazionedella propria attività lavorativa, ad
esso destinando,e da esso ricevendo, materiale e
documentazionecaratterizzata da elevata "sensibilità"
professionalee lavorativa, l'obbligo di predisporre adeguatecautele
che impediscano ad altri di farne unuso improprio.La stessa
previsione di una "chiave di accesso" alP.C. richiama l'esigenza di
assicurare riservatezzaed inviolabilità nella gestione dello
strumento informatico.La mancata predisposizione di tali minime
cauteleoltre a manifestare scarsa diligenza nella cura di unbene
pubblico, si traduce nella colpevole accettazionedel rischio di
manomissioni dello stesso daparte di terzi non autorizzati, in
aperta violazionedelle regole poste a presidio della
responsabilegestione di tutti i beni, servizi e risorse strumentali
eprofessionali poste a disposizione dell'impiegatoper l'ottimale
espletamento delle proprie mansioni.Poste queste premesse, e
passando all'esamedella condotta serbata dal T., così come
conclamatasidalle tracce conservate nella rete informatica,questo
Giudice può affermare che la stessa si è tradottacertamente in una
profonda e significativaalterazione dei contenuti propri del
servizio, o dellaprestazione che questi doveva
assicurareall'Amministrazione controparte del rapporto dilavoro, in
ragione del vincolo sinallagmatico che fissava,in termini di
reciprocità, diritti e doveri strutturalmentee funzionalmente
ricompresi nel lineareed ordinato svolgimento dell'attività
lavorativa.E tale fenomeno degenerativo del rapporto di
servizio,lungi dal ridursi nell'area del minor conseguimentodi
obbiettivi dell'azione amministrativa, ovverodel mancato
conseguimento dei risultati idealmenteed istituzionalmente legati
alla spesa sostenutadall'Amministrazione per assicurare la
controprestazioneretributiva, finisce con il manifestarsi informe
articolate e complesse che pongono in evidenzauna vera e propria
"disaffezione" dai propricompiti di servizio, frutto di volontaria
e premeditatapredisposizione di espedienti tecnici ed
operativiprotesi a consentire una utilizzazione di strumenti edi
beni della Pubblica Amministrazione del tuttoavulsa dalle finalità
istituzionali che ne caratterizzanoinvece il corretto uso.La
conosciuta atipicità del danno derivante dal "disservizio"recato
alla struttura ordinamentale e funzionaledell'attività della
Pubblica Amministrazione,consente a questo Giudicante di attribuire
ad essatratti, lineamenti e significati che, se pure diversi
edoriginali in ragione della specificità
dell'alterazioneprocedimentale e sinallagmatica di volta in
voltaregistrata, risultano tutti cementati ed uniformati dalcomune
denominatore del danno ingiusto recato ad un bene pubblico,
"recte": ad un bene ricompressonel patrimonio della Pubblica
Amministrazione,costituito dal buon andamento amministrativo, cheè
valore tutelato dalla Costituzione in quanto ritenutomodello
operativo ineliminabile per l'ottimale ecompiuto conseguimento di
obbiettivi pubblici.Nel contesto di tale premessa
argomentativa,l'emergenza del danno, e la conseguente
reazionedell'ordinamento, non potrà esser circoscritta negliangusti
limiti della pur intervenuta alterazione delrapporto sinallagmatico
e nelle conseguenze adesso ascrivibili in termini di "esito finale"
dell'attivitàprocedimentale deviata, ma dovrà soffermarsi,
nell'attentae particolareggiata disamina delle attivitàprecedenti,
concomitanti e successive alla condotta"ictu oculi" dannosa, sulla
effettiva portata di unavera e propria attività di affrancamento
dal modelloordinamentale ed istituzionale voluto dal
legislatore.Così, nel caso in esame, il disservizio non è solo
ildanno che emerge dal tempo impiegato nella "navigazione"e nella
visita dei siti che eufemisticamentesi definiscono "non
istituzionali", con conseguentesottrazione dell'impegno lavorativo
invece destinatoal corretto assolvimento degli obblighi
istituzionali,ma si rivela e si manifesta nelle fattezze di un
veroe proprio "modus cogitandi" e "modus operandi" perla cui
integrazione occorre destinare non una partedella propria attività
lavorativa, ma modellare invecela stessa per precostituirsi
condizioni, modelli diconoscenza, espedienti e tecniche di
salvaguardiache finiscono per assurgere al ruolo di
obbiettivoprimario della prestazione lavorativa.In diverse parole,
il danno da disservizio derivante daimpropria utilizzazione,
continua, costante e pervicace,di un bene della Pubblica
Amministrazione, nellaspecie di uno strumento informatico,
costituisce, solonel suo risultato immediatamente percepibile, la
visibilemanifestazione finale della intrapresa e definitadeviazione
dall'ordinato svolgimento della prestazionelavorativa, ma, nella
realtà della personale e complessivaorganizzazione dell'attività
amministrativa,esso si arricchisce e si alimenta di ben più gravi
econsistenti "deviazioni" costituite dalla necessità diorganizzare,
per il conseguimento del voluto scopoillecito, un modello di
articolazione lavorativa edorganizzatoria del tutto avulso e, per
così dire, "alternativo",rispetto a quello istituzionalmente
preordinatoal conseguimento del valore pubblico.Per quanto, poi,
attiene alla determinazione deldanno, questo Giudice, in assenza di
criteri probatori,sì come derivanti dalla vastità e complessità
delbene leso dalla condotta dell'agente, decide di procedere,ai
sensi dell'art. 1226 c.c. alla quantificazionedello stesso "ex bono
et aequo", cioè secondoequità.E ciò per assicurare comunque alla
parte danneggiatail diritto ad un equo risarcimento, e per
evitareche le difficoltà probatorie relative al "quantum"
sirisolvano, in definitiva, in favore del danneggiante:tali
principi costituiscono, per pacifica riflessionedottrinale e
giurisprudenziale, il significato ultimodella "ratio" sottesa
all'art. 1226 c.c. Infatti, l'idea difondo percepibile
nell'estimazione equitativa è ravvisabilenell'affermare e
concretizzare un principiodi contemperamento di interessi diversi,
che vede ilGiudice impegnato non a "creare norme", ma acompletare
la lacunosa prova del "quantum": non acaso il presupposto
applicativo della norma è costituitodall'impossibilità di provare
il danno nel suopreciso ammontare. Essa sopperisce alla
difficoltàtecnica di un'operazione che non può concludersicon
l'esatta realizzazione del suo risultato. La
circoscrittaoperatività del criterio equitativo non implica,poi,
alcuna dispensa dalla prova della concreta esistenzadel pregiudizio
patito dalla parte danneggiata,riguardando il giudizio di equità
solo l'entità delpregiudizio medesimo.Occorre, peraltro, adottare
criteri opportuni e congruiper rendere attendibile e verosimile la
coincidenzatra la somma liquidata ed il pregiudizio subito
dallaPubblica Amministrazione danneggiata, pur nonessendo
necessario, come ritenuto dallaCassazione (si veda Cass. 24.5.1972,
n. 1632; n.2525; 6.5.1988, n. 3351) che il Giudice proceda "aduna
dimostrazione minuziosa e particolareggiata diun univoco e
necessario rapporto di consequenzialitàtra ciascuno degli elementi
di fatto presi in esamee l'ammontare liquidato", potendo invece il
giudizioscaturire "da un esame della situazione
globalmenteconsiderata" (cfr Cass. 6.5.1988, n. 3351).Aderendo a
tali criteri, rilevato che il numero delleore dedicate alla
effettiva visita dei circa 400 siti illecitida parte del T. risulta
accertato in poco meno di30, dispiegate nell'arco di 11 mesi, e
considerato,altresì, che a tali ore vanno aggiunti i tempi di
preparazione- antecedenti - e di adeguata e pienaripresa
dell'attività lavorativa ordinaria - successivi -questo Giudice
ritiene di poter quantificare il dannoprovocato al "servizio"
dell'Amministrazione pari a100,00 per ogni ora, somma che
ricomprendeanche i costi dei collegamenti telefonici attivati,
nonché"l'usura" dello strumento informatico
scorrettamenteutilizzato ed il pregiudizio della mancata
utilizzazionedello stesso per i fini istituzionalmentepropri,
rivelandosi la deviazione dall'uso ordinariocome un vero e proprio
inadempimento contrattualedal quale emerge una prestazione del
tutto diversa("aliud pro alio") da quella invece ritraibile
dallamessa a disposizione dell'utente dello strumentoinformatico.Il
danno addebitabile al T. può così essere quantificatoin 3.000,00
già rivalutati ( 100,00 X n. 30 ore).La predetta somma di 3.000,00
va addebitataanche al G., nella composizione costituita
dall'accertatodanno di 2.280,00 derivante dal costosostenuto
dall'Amministrazione per la "bonifica" delsistema, secondo quanto
motivato "supra", e di720,00 per il disservizio
arrecatoall'Amministrazione dalla solo parzialmente
comprovatautilizzazione del proprio P.C. per fini diversida quelli
istituzionali: per la intervenuta integrazionedi tale danno si
ritengono validi i principi sul puntogià espressi per l'esistenza
del danno da disservizioa carico del T.; relativizzati, ovviamente,
al diversocontenuto dei siti visitati ed alle diverse modalitàdi
"utilizzazione alternativa" utilizzate dal G., in relazioneal quale
gli accertamenti svolti hanno rilevatol'avvenuta predisposizione di
un programma creatoper la gestione di una contabilità aziendale,
contenentefatture e documentazione commerciale deltutto estranea
all'attività di istituto.Il Collegio, infine, reputa di non poter
considerare,come invece richiesto dall'attore pubblico, voce
didanno, addebitabile agli odierni convenuti, la spesasostenuta
dalla Direzione Prov.le del Lavoro diPotenza per la doverosa, e
semmai tardiva, predisposizionedi un sistema di adeguata
salvaguardiadel circuito informatico dall'aggressione di "virus"
ingrado di minarne la funzionalità.È infatti di tutta evidenza come
l'approntamento disiffatti sistemi di sicurezza si riveli oggi
indispensabile,in ogni struttura in cui sia operante una rete
informatica,per garantire la corretta funzionalità delsistema
stesso, preservandolo da intrusioni di "infezioniinformatiche"
ipoteticamente veicolabili ancheda informazioni o da siti
istituzionali, e dunque "leciti",nonché dalla vasta congerie di
posta elettronicache quotidianamente viene recapitata verso la
totalitàdegli indirizzi conosciuti. La predetta spesa, pertanto,non
risulta, ad avviso di questo Giudice, assolutamenteannoverabile tra
le ipotesi di danno alpatrimonio della Pubblica Amministrazione,
rivelandosi,al contrario, e nell'attuale contesto di
elevataelaborazione informatica, doverosa e
necessaria". |
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