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Rassegna dell'Arma >
Anno 2006 >
n. 2 - Aprile -
Giugno >
Legislazione e
Giurisprudenza
Corte di
Cassazione
Armi - Detenzione abusiva -
Militareappartenente alle forze armate -Dotazione di armi da guerra
- Armicomuni da sparo - Detenzione -Obbligo di denuncia -
Sussistenza.
(L. 6 maggio 1940, n. 635, artt. 73 e 75;L. 14 ottobre 1974, n.
497, artt. 10 e 14)
Sez. 1, sent. 43000 del 28 novembre 2005(ud. 27/10/2005).
Pres. Fabbri, Rel.Bardovagni, P.M. (conf.), ric.
Colaianni.
La dotazione di armi da guerra da parte di unmilitare appartenente
alle "Forze armate" nonabilita la detenzione di arma comune da
sparosenza la prescritta denuncia e il porto senzalicenza, in
quanto è tassativo l'elenco di coloroche, per funzioni
istituzionali (art. 7 legge n.36 del 1990 e art. 73 del regolamento
di P.S.),sono autorizzati per difesa personale a detenerearmi
comuni da sparo senza denuncia eal porto delle stesse senza
licenza.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza- Facoltativo -
Facoltà ricollegatadalla legge alla commissione dideterminati reati
indicati per articoli -Riferibilità anche alle ipotesi tentate
-Esclusione.
(Cod. pen., art. 56 e 640;nuovo cod. proc. pen., artt. 381 e
391) Sez. 2, sent. 45511 del 15 dicembre 2005
(cc.5/10/2005). Pres. Rizzo, Rel. Carmenini, P.M.(conf.), ric. P.M.
in proc. Bugday.
In tema di arresto facoltativo in flagranza, l'arresto da parte
della polizia giudiziaria in ordineai reati indicati dal secondo
comma dell'art.381 cod. proc. pen. non è consentito nell'ipotesidi
tentativo, in considerazione dell'autonomiadel delitto tentato
rispetto a quelloconsumato, qualora determinati effetti
giuridicisiano dalla legge ricollegati alla commissionedi reati
specificamente indicati mediantel'elencazione degli articoli che li
prevedono,senza ulteriori precisazioni, deve intendersiche essi si
producano esclusivamente per leipotesi consumate e non anche per
quelletentate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoche
nell'ipotesi di delitto tentato di truffa contrattualein
continuazione con delitti di truffaconsumata, non è configurabile
un unico delittodi truffa avente ad oggetto
l'obbligazionecomplessiva, bensì una pluralità di eventidannosi,
con la conseguenza che, se l'accertamentodella flagranza avviene
rispetto aduno specifico episodio criminoso configurabilecome
tentativo non può trovare applicazionel'art. 381, comma secondo
cod. proc. pen.e il conseguente arresto in flagranza).
Indagini preliminari (cod. proc. pen.1988) - Attività della
polizia giudiziaria- Documentazione dell'attività -Relazioni di
polizia giudiziaria concernentiattività di controllo di
soggettisottoposti a misure di sicurezza - Attiirripetibili e,
pertanto, acquisibili alfascicolo per il dibattimento
-Sussistenza.
(Nuovo cod. proc. pen., artt. 348 e 431) Sez. 5,
sent. 39995 del 3 novembre 2005 (ud.12/10/2005). Pres. Foscarini,
Rel. Rotella,P.M. (diff.), ric. Gissi ed altri.
Sono atti irripetibili le relazioni della poliziagiudiziaria
concernenti lo svolgimento di attivitàdi controllo di soggetti
sottoposti a misuredi sicurezza, in quanto consistenti
nell'osservazionedi una situazione obiettiva, che può rappresentare
indice di reato; ne derivache è legittima la loro acquisizione al
fascicoloper il dibattimento ed utilizzazione ai finidel
giudizio.
Prove (Cod. proc. pen. 1988) - Mezzi diprova -
Testimonianza - Testimonianzaindiretta - Testimonianza di agente
diP.G. su dichiarazioni percepite al difuori di un contesto
procedimentale -Ammissibilità - Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen., artt. 191, 195, co. 4 e
357) Sez. 1, sent. 42226 del 23 novembre 2005(ud.
2/11/2005). Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M.(conf.), ric. Signorino
ed altro.
È ammissibile la testimonianza indiretta degliorgani di polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art.195, comma quarto, cod. proc. pen.,
nelcaso in cui le dichiarazioni della personaoffesa siano state
acquisite in una situazioneoperativa particolare in cui ricorreva
la materialeimpossibilità di redazione del verbaledovendo il teste
entrare con urgenza in salaoperatoria.
Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Elemento
oggettivo(materiale) - Gioco d'azzardo - Mutuoconcesso dal gestore
di una casa dagioco clandestina ai frequentatori -Profitto ingiusto
- Sussistenza.
(Cod.pen., art. 629) Sez. 6, sent. 36526 del 7
ottobre 2005 (ud.15/06/2005). Pres. Fulgenzi, Rel. Milo,
P.M.(conf.), ric. Berdini.
In tema di estorsione, è configurabile l'ingiustiziadel profitto
con riferimento al prestitoconcesso dal gestore di una bisca
clandestinaai giocatori per incoraggiarne la
frequentazione,trattandosi di contratto di mutuo
funzionalmentecollegato a quello di gioco, il cuiadempimento non è
tutelato dall'ordinamento.(Nella specie, l'agente concedeva in
viapreventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosiconsegnare in
garanzia assegni bancarie titoli cambiari, ed otteneva la
restituzionedel credito, minacciando i debitori, per lo
piùprofessionisti ed imprenditori, di mettereall'incasso i
titoli).
Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione -
Estorsione ed esercizioarbitrario delle proprie ragioni - Uso
diviolenza o minaccia - Perseguimentodi un diritto di cui l'agente
non sia titolare- Estorsione - Configurabilità -Differenza rispetto
alla ipotesi di cuiall'art. 393 cod. pen. - Fattispecie.
(Cod. pen., artt. 393 e 629) Sez. 5, sent. 44292
del 5 dicembre 2005 (ud.9/11/2005). Pres. Foscarini, Rel. Fumo,
P.M.(conf.), ric. P.G. in proc. Picca ed altro.
Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto aquello di
esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza alle persone
per il fattoche la violenza o minaccia sono esercitate, nelsecondo
caso soltanto, per far valere un dirittogià esistente e azionabile
dinanzi a un giudice.Nella ipotesi in cui, invece, la azione
costrittivasia finalizzata a far sorgere una posizione giuridicache
altrimenti non potrebbe essere vantatané conseguita attraverso il
ricorso al giudice,e a questa consegua un ingiusto
vantaggiopatrimoniale, è integrato il reato di
estorsione.(Fattispecie relativa alla condotta di un soggettoche
aveva costretto la moglie, con minaccee percosse, a sciogliere la
comunione legalefamiliare e ad adottare il regime della
separazionedei beni, così intestandosi in modoesclusivo la casa di
abitazione).
Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Momento
consumativodel reato - Costringimento per violenzao minaccia -
Evento del reato -Ingiusto profitto con altrui danno -Evento
ulteriore.
(Cod. pen., artt. 56 e 629) Sez. 2, sent. 44319
del 5 dicembre 2005 (ud.18/11/2005). Pres. Nardi, Rel. Casucci,
P.M.(conf.), ric. Terrenghi.
In tema di delitto di estorsione, la costrizione,che deve seguire
alla violenza o minaccia,attiene all'evento del reato, mentre
l'ingiustoprofitto con altrui danno si atteggia a ulterioreevento,
sicché si ha solo tentativo nel caso incui la violenza o la
minaccia non raggiungonoil risultato di costringere una persona al
"facere"ingiunto. (La Corte ha così deciso che se ilsoggetto
passivo consegna la somma didenaro per costringimento derivante
dalla violenzao minaccia, il fatto che si sia rivolto allapolizia
giudiziaria per denunciare l'altrui condottaantigiuridica non elide
l'evento delcostringimento, e quindi l'assenso alla
collaborazionenelle indagini non elimina il nessodi causalità tra
la condotta violenta o minacciosae la costrizione alla condotta
pretesa).
Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto - In genere -
Di carta di credito odocumento equipollente - Concorsocon il
delitto di cui all'art. 12 L. 5marzo 1991 n. 143 - Ammissibilità
-Condizioni.
(L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12) Sez. 5, sent.
44018 del 2 dicembre 2005 (ud.10/10/2005). Pres. Calabrese, Rel.
Ferrua,P.M. (conf.), ric. Fazio.
Il delitto di furto della carta di credito concorrecon quello di
cui all'art. 12 L. n. 143 del1991, limitatamente alla ipotesi
dell'indebitoutilizzo del medesimo documento, in quantosi tratta di
condotte eterogenee sotto l'aspettofenomenico, verificandosi la
secondaquando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso
indebito, un presupposto necessarioed indefettibile
nell'impossessamentoillegittimo.
Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto - Momento
consumativo delreato - Sottrazione della res - Reatocommesso in
grande magazzino -Accertamento casuale prima del superamentodelle
casse - Consumazione -Sussistenza.
(Cod. pen., artt. 56 e 624) Sez. 5, sent. 44011
del 2 dicembre 2005 (ud.28/09/2005). Pres. Lattanzi, Rel.
Sandrelli,P.M. (conf.), ric. Valletti.
Costituisce furto consumato e non tentato ilsottrarre merce dai
banchi di esposizione diun grande magazzino ove si pratichi il
sistemadel cosiddetto "self service" evitando il pagamentoalla
cassa. Il momento consumativodel reato, in tal caso, è ravvisabile
all'atto dell'apprensionedella merce, che si realizza
certamentequando l'agente abbia superato labarriera delle casse
senza pagare il prezzo,ma anche prima, allorché la merce venga
dall'agentenascosta, sì da predisporre le condizioniper passare
dalla cassa senza pagare;salvo che, in quest'ultima evenienza,
l'aventediritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliatotutte
le fasi dell'azione furtiva, sì dapoterla interrompere in ogni
momento, ravvisandosiallora solo la fattispecie
tentata.(Fattispecie nella quale l'agente aveva indossatola maglia
sottratta, coprendola col propriogiubbotto, ed aveva altresì
asportato ilcongegno per la segnalazione elettronica
delfurto).
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In
genere - Riciclaggio - Condotte punibili - Autovettura
provenienteda delitto - Sostituzione dellatarga - Manomissione del
numero deltelaio - Configurabilità del reato.
(Cod. pen., art. 648) Sez. 2, sent. 44305 del 5
dicembre 2005 (ud.25/10/2005). Pres. Nardi, Rel. Carmenini,P.M.
(diff.), ric. Alaimo.
Si configura il delitto di riciclaggio sia con lasostituzione della
targa che con la manipolazionedel numero del telaio di
un'autovetturaproveniente da delitto, perchè entrambe lecondotte
costituiscono operazioni tese adostacolare l'identificazione della
provenienzadelittuosa dell'autovettura.
Reati contro il patrimonio - Delitti -Usura - Elemento
oggettivo (materiale)- Stato di bisogno - Cause che lohanno
determinato - Debiti da giocod'azzardo - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 644) Sez. 2, sent. 40526 dell'8
novembre 2005 (ud.12/10/2005). Pres. Morelli, Rel. Fumu,
P.M.(conf.), ric. Lubreglia ed altro.
In tema di usura, lo stato di bisogno in cuideve trovarsi la
vittima può essere di qualsiasinatura, specie e grado, e quindi può
esseredeterminato anche da debiti contratti per ilvizio del gioco
d'azzardo, non essendo richiestodalla norma incriminatrice alcun
requisito.
Reati contro il patrimonio - Delitti -Truffa - Elemento
oggettivo (materiale)- Artifici o raggiri - Truffa contrattuale
-Silenzio su circostanze rilevanti delsinallagma - Esistenza
dell'obbligo difarle conoscere - Idoneità ad integrareil raggiro -
Sussistenza - Fattispecie.
(cod.pen., art. 640) Sez. 2, sent. 39905 del 2
novembre 2005 (ud.11/10/2005). Pres. Di Iorio, Rel. Bernabai,P.M.
(conf.), ric. Tessarolo ed altro.
In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio,maliziosamente
serbato su alcune circostanzerilevanti sotto il profilo
sinallagmatico daparte di colui che abbia il dovere di farle
conoscere,integra l'elemento oggettivo del raggiro,idoneo a
determinare il soggetto passivo a prestareun consenso che
altrimenti avrebbenegato. (Nella specie il promissario
acquirentenon era stato reso edotto dal promissario venditoredella
pendenza di un processo esecutivosull'immobile per un ammontare
molto ingente,superiore allo stesso prezzo pattuito, destinatoa
sfociare nella vendita all'asta).
Reati contro il patrimonio - Delitti -Usura - In genere -
Natura giuridica -Momento consumativo - Concorso -Differenza con il
reato di favoreggiamentopersonale e di estorsione.
(Cod. pen., artt. 110, 378, 629 e 644;L. 7 marzo 1996, n. 108, art.
11) Sez. 2, sent. 41045 del 11 novembre 2005(cc.
13/10/2005).Pres. De Chiara, Rel. Sirena,P.M. (conf.), ric. P.M. in
proc. Casadei ed altri.
Poiché, a seguito delle modifiche introdottedalla legge 7 marzo
1996 n. 108, si deve ritenereche il reato di usura sia annoverabile
trai delitti a "condotta frazionata" o a "consumazioneprolungata",
concorre nel reato previstodall'art. 644 cod. pen. solo colui il
quale, ricevutol'incarico di recuperare il credito usurario,sia
riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato
risponde del reato difavoreggiamento personale o, nell'ipotesi
diviolenza o minaccia nei confronti del debitore,di estorsione,
posto che il momento consumativodel reato di usura rimane quello
originariodella pattuizione.
Reati contro l'amministrazione dellagiustizia - Delitti
contro l'attività giudiziaria- Simulazione di reato - In genere-
Utilizzazione della falsa denunciaai fini della valutazione degli
elementicostitutivi del delitto di cui all'art. 367cod. pen. -
Legittimità - Divieti di cuiall'art. 63 cod. proc. pen. -
Irrilevanza.
(Cod. pen., art. 367;nuovo cod.proc.pen., art.
63) Sez. 5, sent. 45291 del 14 dicembre 2005
(ud.23/06/2005). Pres. Pizzuti, Rel. Marasca, P.M.(conf.), ric.
Vettese.
In tema di simulazione di reato (art. 367 cod.pen.), la denuncia
all'Autorità nella quale siaffermi falsamente un delitto mai
avvenutocostituisce corpo di reato che, in quanto tale,deve essere
sottoposto a sequestro ed acquisitoagli atti del procedimento; ne
consegue chele affermazioni ivi contenute debbono esserevalutate
nel loro complesso e sono interamenteutilizzabili ai fini della
prova degli elementi costitutividel delitto in questione; mentre
del tuttoinconferente, al riguardo, è il richiamo al dispostodi cui
all'art. 63 cod. proc. pen. che sanzionacon l'inutilizzabilità le
dichiarazioni autoindiziantirese dalla persona indagata o
imputatasenza le garanzie previste dalla legge.
Reati contro la persona - Delitti controla libertà
individuale - Riduzione inschiavitù - Elementi costitutivi
-Finalità di sfruttamento -Accattonaggio - Introiti destinati
abeneficio delle vittime - Rilevanza -Esclusione.
(Cod. pen., art. 600) Sez. 5, ord. 43868 del 1
dicembre 2005 (cc.9/11/2005). Pres. Foscarini, Rel. Amato,
P.M.(conf.), ric. Molnar.
Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità disfruttamento,
che distingue la fattispecie dicui all'art. 600 cod. pen. da ogni
altra forma diinibizione della libertà personale, non è
esclusadall'eventualità che un margine degli
introitidell'accattonaggio vada a beneficio dellepersone offese dal
reato. Determinante, invece,è lo stato di soggezione in cui queste
ultimeversano, essendo sottoposte all'altruipotere di disposizione,
che si estrinseca nell'esigere,con violenza fisica o psichica,
prestazionisessuali o lavorative, accattonaggiood altri obblighi
"di fare".
Reati contro la persona - Delitti controla libertà
individuale - Violenza privata- Elementi costitutivi -
Fattispecie.
(Cod. pen., art. 610) Sez. 5, sent. 40983 del 11
novembre 2005(ud. 18/10/2005). Pres. Colonnese, Rel.Didone, P.M.
(conf.), ric. Siracusa.
In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.),il requisito della
violenza, ai fini della configurabilitàdel delitto, si identifica
con qualsiasimezzo idoneo a privare coattivamente dellalibertà di
determinazione e di azione l'offeso, ilquale sia, pertanto,
costretto a fare, tollerare oomettere qualcosa contro la propria
volontà.(In applicazione di tale principio, la Corte haritenuto
integrato il reato nella condotta delsoggetto che aveva
intenzionalmente parcheggiatola propria vettura dietro quella
dellaparte lesa così impedendole di muoversi).
Reati contro la personalità dello stato- Delitti - Contro
la personalità internazionaledello stato - Associazioni sovversive-
Gruppo anarchico - Atti diviolenza contro luoghi espressionedella
politica estera dello Stato -Sussistenza.
(Cod. pen., art. 270) Sez. 1, sent. 42282 del 23
novembre 2005(cc. 2/11/2005). Pres. Sossi, Rel. Chieffi,
P.M.(conf.), ric. Paladini.
Configura il reato di cui all'art. 270 bis cod.pen. l'azione posta
in essere da un gruppoanarchico volta al compimento di atti di
violenzacontro luoghi di detenzione, centri di permanenzaper
immigrati, banche e societàmultinazionali in quanto simboli della
politicaestera dello Stato in campo economico esociale. Tali azioni
violente, essendo dirette alturbamento dell'ordine pubblico,
condizionanoil funzionamento degli organi statali centralie
periferici e sono idonee a perseguire lafinalità dell'eversione
dell'ordine democratico.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti- Associazione per
delinquere - Ingenere - Associazione di stampomafioso -
Imprenditore colluso -Imprenditore vittima - Nozione.
(Cod. pen., artt. 110 e 416;nuovo cod. proc. pen., art.
192) Sez. 1, sent. 46552 del 20 dicembre 2005
(cc.11/10/2005). Pres. Fabbri, Rel. Turone, P.M.(diff.), ric.
D'Orio.
In materia di partecipazione ad associazionedi stampo mafioso è
ragionevole considerare"imprenditore colluso" quello che è entrato
inrapporto sinallagmatico con la cosca tale daprodurre vantaggi per
entrambi i contraenti,consistenti per l'imprenditore nell'imporsi
nelterritorio in posizione dominante e per il sodaliziocriminoso
nell'ottenere risorse, servizi outilità; mentre è ragionevole
ritenere "imprenditorevittima" quello che soggiogato
dall'intimidazionenon tenta di venire a patti col sodalizio,ma cede
all'imposizione e subisce il relativodanno ingiusto, limitandosi a
perseguireun'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegueche il
criterio distintivo tra le due figureè nel fatto che l'imprenditore
colluso, a differenzadi quello vittima, ha consapevolmenterivolto a
proprio profitto l'essere venuto inrelazione col sodalizio
mafioso.
Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei
pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Raccomandazione
osegnalazione - Forma di concorso nelreato - Esclusione -
Condizioni -Fondamento.
(Cod. pen., art. 323) Sez. 6, sent. 35661 del 4
ottobre 2005 (ud.13/04/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Milo,
P.M.(parz. diff.), ric. Berardini ed altri.
In tema di abuso di ufficio, non è configurabilenella mera
"raccomandazione" o nella "segnalazione"una forma di concorso
morale nelreato, in assenza di ulteriori comportamentipositivi o
coattivi che abbiano efficacia determinantesulla condotta del
soggetto qualificato,atteso che la "raccomandazione", comefatto a
sé stante, non ha efficacia causativa sulcomportamento del soggetto
attivo, il quale èlibero di aderire o meno alla segnalazionesecondo
il suo personale apprezzamento.
Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei
pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Ispettore di polizia che
impartisca consigli sulla nominadel difensore di fiducia -
Ravvisabilitàdel reato - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 323;disp. att. nuovo c.p.p., art.
25) Sez. 6, sent. 36592 del 10 ottobre 2005
(ud.06/07/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Colla, P.M.(diff.), ric.
P.G. in proc. Tarallo.
È ravvisabile il delitto di abuso d'ufficio nel comportamentodi un
ispettore di polizia che impartiscaai cittadini, con i quali
intrattiene rapportiper ragioni del suo ufficio, consigli sulla
nominadel difensore di fiducia, avviandoli presso unostudio di un
avvocato. (Nell'affermare tale principio,la Corte ha chiarito che
il profitto procuratoal professionista doveva ritenersi ingiusto,
inquanto conseguito in violazione dell'art. 19 delCodice
deontologico forense, approvato il 17aprile 1997, che fa divieto
del cosiddetto accaparramentodi cliente).
Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei
pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Realizzazione delreato
arrecando un danno ingiusto adaltri - Plurioffensività del reato
-Sussistenza.
(Cod.pen., art. 323) Sez. 6, ord. 39259 del 25
ottobre 2005 (cc.20/09/2005). Pres. Sansone, Rel. Conti,
P.M.(diff.), ric. P.M. in proc. Della Monica.
Il reato di abuso d'ufficio ha natura necessariamenteplurioffensiva
quando è commessoarrecando ad altri un danno ingiusto, nelsenso,
cioè, che devono essere lesi sia gliinteressi costituzionalmente
tutelati del buonandamento e dell'imparzialità della P.A. (art.97
Cost.), sia quelli di un "extraneus", o anchedi un dipendente
dell'amministrazione stessa,purché sia toccato nella sua personale
condizionegiuridica derivante dal rapporto diimpiego. (Nella specie
la Corte ha escluso lasussistenza del reato in quanto l'effetto
dannososi era prodotto esclusivamente sullapubblica
amministrazione).
Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei
pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Vantaggio patrimoniale-
Nozione - Fattispecie.
(Cod.pen., art. 323) Sez. 6, ord. 39259 del 25
ottobre 2005 (cc.20/09/2005). Pres. Sansone, Rel. Conti,
P.M.(diff.), ric. P.M. in proc. Della Monica.
In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimonialeconsiderato
tra gli elementi essenzialidella fattispecie di cui all'art. 323
cod. pen.,deve determinare di per sé un beneficio
economicamenteapprezzabile, nel senso che deveavere un connotato di
intrinseca patrimonialitàoppure deve derivare dalla creazione di
unacondizione più favorevole sotto il profilo economico,non
potendosi considerare sufficiente ildeterminarsi di una situazione
solo indirettamenteo potenzialmente valutabile
economicamente.(Fattispecie in cui era stata contestataad un
magistrato l'ingerenza sull'esito dei procedimentipenali e
disciplinari a suo carico).
Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei
pubblici ufficiali -Omissione o rifiuto di atti di ufficio
-Elemento oggettivo (materiale) - Ipotesiprevista dal secondo comma
dell'art.328 cod. pen. - Carattere della richiesta- Diffida ad
adempiere - Necessità.
(Cod. pen., art. 328) Sez. 6, ord. 41225 del 15
novembre 2005 (cc. 26/10/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Agrò,P.M.
(diff.), ric. P.M. in proc. Grassi ed altro.
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, larichiesta di
cui all'art. 328, secondo comma,cod. pen. assume la natura e la
funzione tipicadella diffida ad adempiere: essa deve quindi,con
percepibile immediatezza, essererivolta a sollecitare il compimento
dell'atto ol'esposizione delle ragioni che lo impedisconoed il
reato si consuma quando, in presenza ditale presupposto, sia
decorso il termine ditrenta giorni senza che l'atto richiesto sia
statocompiuto o senza che il mancato compimentosia stato
giustificato.
Reati militari - Reati contro l'amministrazionemilitare -
Truffa militare -Elementi costitutivi - Fattispecie.
(Cod. pen. mil. Pace, art. 234) Sez. 1, sent.
46541 del 20 dicembre 2005 (ud.8/11/2005). Pres. Fazzioli, Rel.
Corradini, P.M.(conf.), ric. Colucci.
Integra il reato di truffa militare la condotta delmilitare che usa
abusivamente il flusso telefonicodel Comando militare per
comunicazionipersonali, mediante l'artificio di introdursinella
linea telefonica di un superiore, dapostazione diversa, inducendo
in errorel'Amministrazione che aveva prestato il suoconsenso,
ritenendo che quelle telefonatefossero fatte dall'ufficiale dal suo
ufficio e permotivi di servizio.
Reati militari - Reati contro l'amministrazionemilitare -
Truffa militare -Peculato militare - Elementi distintivi
-Fattispecie.
(Cod. pen. mil. Pace, artt. 215 e 234) Sez. 1,
sent. 46534 del 20 dicembre 2005 (ud.14/10/2005). Pres. Fazzioli,
Rel. Cassano,P.M. (diff.), ric. Tartaglione.
Il reato di peculato militare si distingue daquello di truffa
militare per le modalità del possessodella cosa oggetto di
appropriazione,nel senso che nel primo caso il militare siappropria
di beni di cui abbia il possesso, nelsecondo caso si appropria di
beni il cui possessosia conseguito con artifizi e
raggiri.(Fattispecie relativa al militare che, mediantela
predisposizione di falsi documenti giustificatividi spesa,
riguardanti missioni effettuatefuori sede, otteneva l'indebita
liquidazione disomme di denaro). |
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