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1.
Premessa
Il potere d'inchiesta rientra nel novero degli strumenti di cui
le Camere dispongono al fine di esercitare la funzione conoscitiva
e ispettiva. Espletando tale funzione, le assemblee parlamentari
degli Stati moderni soddisfano la vitale esigenza di avere una
cognizione possibilmente piena e veritiera sia del tessuto e dei
fenomeni sociali che sono chiamate a regolare, sia del modo in cui
gli Esecutivi svolgono la loro attività, per controllarli ed
indirizzarli coi mezzi ad uopo predisposti, ivi compresa la
rimozione della fiducia laddove - come in Italia - tra Parlamento
(rectius: una maggioranza parlamentare) e Governo debba sussistere
una costante relazione fiduciaria. Le caratteristiche intrinseche
del potere d'inchiesta - così come manifestatosi nella storia del
moderno diritto parlamentare - lo rendono il più penetrante tra gli
strumenti di conoscenza e d'ispezione, in quanto storicamente
dotato di mezzi eccezionalmente coercitivi, con cui i Parlamenti
possono raggiungere la verità anche incidendo sulle situazioni
giuridiche soggettive dei singoli. Sul piano concettuale, il
termine e la stessa nozione giuridica di "inchiesta" presuppongono
l'attribuzione all'organo procedente di poteri più forti che negli
altri casi d'attività d'accertamento. Nel nostro sistema
parlamentare, tale assunto è verificato dalla lettera dell'art. 82
Cost., che attribuisce alle commissioni d'inchiesta i poteri (e
limiti) dell'autorità giudiziaria; la riforma costituzionale appena
approvata ed in attesa di referendum popolare ex art. 138 Cost.
attribuisce tali poteri alle sole inchieste istituite con legge:
ciò - si badi - non incide minimamente su quanto affermato sulla
sostanza dell'inchiesta parlamentare, né sul seguito della
trattazione. La teorica assenza di strumenti cognitivi forti come
quello dell'inchiesta - con cui, al limite, il Parlamento può
costringere i soggetti a dire la verità - sarebbe un grave vulnus
alla posizione delle assemblee parlamentari quali centri
decisionali autonomi ed efficaci, in quanto in tal modo
impossibilitate ad accedere ad informazioni attendibili. Il potere
d'inchiesta, invero, nel segnarne la frontiera, tonifica tutta la
funzione conoscitiva ed ispettiva(1). Nell'ordinamento italiano,
quello d'inchiesta è un potere "strumentale" al migliore e più
avveduto esercizio di altre funzioni del Parlamento, precisamente
quella legislativa e quella di indirizzo del Governo. Meno
persuasiva è la teoria che lo considera un potere "autonomo",
autoreferenziale e fine a se stesso, rispondente all'idea che le
Camere "conoscono per far conoscere" alla pubblica opinione. In
realtà, l'istituto sub art. 82 Cost. - pur permettendo ai cittadini
di conoscere realtà altrimenti oscure - per molteplici ragioni di
coerenza sistematica si relaziona intimamente alla, pur astratta e
solo eventuale, possibilità di una conseguente produzione
legislativa o azione d'indirizzo verso il Governo; possibilità solo
eventuale poiché non v'è alcun obbligo giuridico per le Camere di
dar seguito all'inchiesta con una legge o atto d'indirizzo, non
producendo la relazione finale predisposta dalle commissioni
effetti vincolanti, senza che ciò, tuttavia, smentisca la natura
strumentale del potere in esame. Alla luce di ciò, le inchieste
disciplinate dal menzionato articolo della Costituzione sono
usualmente definite "legislative" o "politiche": del primo tipo, se
istituite per indagare certi fenomeni al fine di emanare una
particolare legislazione su di essi o riformare quella vigente,
sempre se risulterà necessario; del secondo tipo, se l'inchiesta
mira a conoscere l'operato del Governo o della Pubblica
Amministrazione in certe, precise circostanze per poi considerare
l'opportunità di un azione d'indirizzo verso l'Esecutivo oppure,
nei casi più gravi, di una mozione di sfiducia. È estremamente
frequente nella prassi la fusione delle due figure, tanto da
rinvenire inchieste dalla doppia finalità, oppure inchieste
originariamente appartenenti ad un tipo ma sviluppatesi in modo
tale da dare esiti caratteristici dell'altro tipo. Al concreto
svolgimento delle inchieste provvedono, come noto, delle
commissioni parlamentari, istituite con legge formale (commissioni
bicamerali) ovvero con delibera di una sola Camera (commissioni
monocamerali). I presidenti delle Camere nominano i parlamentari
commissari, su indicazione dei gruppi e in modo che sia rispettata
la proporzione tra essi. Solitamente, le commissioni sono composte
in modo tale da raggiungere un numero oscillante tra i trenta e i
quaranta membri, salvo eccezioni. Alle commissioni così formate, si
aggiungono membri esterni con funzioni di consulenza tecnica per
tutti i campi necessari; è ovvio che costoro non godono, né
potrebbero legittimamente usufruirne, di diritto di voto in
commissione, stante il carattere strettamente parlamentare di
queste ultime. All'esito dell'istruttoria - sul cui svolgimento ci
si dilungherà in seguito - il lavoro delle commissioni si conclude
con l'elaborazione di una relazione (o più relazioni, di
maggioranza e di minoranza). Essa deve contenere un'analisi
critica, in chiave valutativa e politica, dei fatti appurati e
degli accertamenti svolti; l'atto finale di un'inchiesta pubblica
condotta dal massimo organo politico non può e non deve limitarsi
ad una mera cronistoria né ad una cronaca asettica, ma deve
sviluppare gli spunti più problematici e più scottanti, deve
prendere posizione, acclarare le responsabilità politiche e le c.d.
"responsabilità diffuse", nonché articolare tutte le valutazioni
che potranno essere utili all'Assemblea per legiferare, o emanare
un atto d'indirizzo (O.d.G., mozione, risoluzione) oppure proporre
una mozione di sfiducia. Tanto premesso in sede introduttiva, perno
delle considerazioni che seguono è la dizione dell'art. 82 Cost.
attualmente in vigore, secondo cui "le commissioni d'inchiesta
procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria", disposizione che
rappresenta una deroga al classico principio della divisione tra
poteri dato che attribuisce i poteri coercitivi tipici dell'organo
imparziale e garante dell'applicazione della legge - cioè il
giudice - ad un organo politico, pur precisando che questo incorre
negli stessi limiti nello svolgimento della propria attività
istruttoria. Saranno inoltre esposte le principali questioni
problematiche attorno ai rapporti tra commissioni d'inchiesta e
autorità giudiziaria, nonché il problema della estremamente
limitata tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi delle
commissioni.
2. A quale autorità giudiziaria si
riferisce l'art. 82 Cost.?
Nella sua attribuzione di mezzi coattivi alle commissioni
istituite dalle Camere per l'espletamento del potere d'inchiesta,
l'art. 82 Cost. opera un "parallelismo" coi poteri e coi limiti
dell'autorità giudiziaria. Deve essere chiarito se con questa
espressione il Costituente si sia voluto riferire ad una
determinata ed individuabile autorità del potere giudiziario o
meno. La risposta che trova favore dominante in dottrina è che
l'art. 82 non si relazioni ad un'unica, particolare, autorità
giudiziaria bensì a tutti gli organi dotati di potere
giurisdizionale, sia della magistratura ordinaria che non. Va
tuttavia esclusa la Corte Costituzionale: è inammissibile che le
commissioni d'inchiesta possano disporre dei poteri ad essa
conferiti usurpandone la relative funzioni. La commissione
d'inchiesta pertanto non è vincolata ad un solo sistema
processuale, dato che l'art. 82 non cita la sola magistratura
ordinaria ma lascia pensare a ogni altra magistratura (si ricordi
l'art. 108 Cost.). La commissione stessa ha una certa
discrezionalità nella scelta delle norme di procedura da adottare
nel caso concreto: può essere utilizzato, come molto frequentemente
avviene, il modello o lo strumentario del codice di procedura
penale, ovvero le norme sull'istruzione probatoria del codice di
procedura civile o, ancora, le norme del processo amministrativo
davanti ai TAR o al Consiglio di Stato. Allo stesso modo, non
essendo preclusa alcuna giurisdizione dalla lettera dell'art. 82,
possono essere utilizzate le norme sul procedimento davanti alla
Corte dei Conti e i suoi poteri, davanti alle Commissioni
tributarie, nonché può ricorrersi alle peculiari norme dei
procedimenti davanti alla giurisdizione militare in tempo di pace,
in caso di inchieste sulle Forze Armate o nel momento in cui il
ricorso a quelle norme sia utile o necessario. L'opinione per cui
l'attività inquirente dovrebbe essere ispirata al solo schema
processualpenalistico(2) va smentita, quantunque quello sia il
modello maggiormente diffuso. Infatti, se l'inchiesta parlamentare
tende alla soddisfazione di un interesse pubblico, non si può certo
sottacere che allo stesso fine tendono altri procedimenti
giudiziari e, comunque, l'inchiesta serve a far conoscere alle
Camere certe realtà per permettere loro di trarne le opportune
conclusioni e non mira all'accertamento della responsabilità penale
di un soggetto, indi non si vede perché l'unico riferimento
dovrebbe essere solo il codice di procedura penale(3). Infine,
quando si afferma che la commissione, durante un'inchiesta, può
usufruire dei poteri di qualunque autorità giudiziaria, si vuole
dire che può ricorrere di volta in volta ai mezzi più consoni e
adeguati alla soluzione di quel dato problema o all'espletamento di
quell'atto istruttorio e non che essa, all'inizio della sua
attività, debba obbligatoriamente scegliere una volta per tutte un
regime di poteri per poi attenersi ad esso senza poter più
usufruire di altri strumenti diversi. Si badi, tuttavia, che questa
sorta di astratta "libertà" di forme è, in concreto e nella prassi,
limitata da quanto puntualmente disposto dalla delibera istitutiva
e dal regolamento interno circa lo svolgimento
dell'istruttoria.
3. Delimitazione del parallelismo coi
poteri e limiti dell'autorità giudiziaria: il risvolto garantista
dell'art. 82 Cost.
Specificato il significato dell'espressione utilizzata dall'art.
82, occorre ora addentrarsi all'interno del "parallelismo" coi
poteri coercitivi dell'autorità giudiziaria, premettendo tuttavia
che quello del parallelismo non è l'unico schema accolto, giacché
parte della dottrina e la prassi hanno talvolta preferito soluzioni
diverse deviando dal parallelismo stesso, ampliando i poteri delle
commissioni o comprimendone certi limiti. Prima di tutto, deve
essere chiarito che non c'è, né può esserci, alcun dubbio sul fatto
che l'estensione ai poteri giudiziari non ha niente a che vedere
col potere di giudizio e col potere sanzionatorio della
magistratura: è del tutto evidente che il potere di emanare
sentenze, di acclarare o negare responsabilità penali, civili o
amministrative, in una parola, il potere di ius dicere in relazione
al caso concreto, con l'efficacia tipica del giudicato e con tutte
le conseguenze che ne scaturiscono, è solo del giudice e non può
concepirsi alcuna estensione di esso ad altri organi, tanto meno se
politici. L'attività delle commissioni non ha un fine che possa in
un qualunque modo assimilarsi a quello degli organi
giurisdizionali. Il potere d'inchiesta dispone di poteri
inquisitori che perdono la loro reale natura e origine solo
giurisdizionale che deriva dal loro essere teleologicamente
orientati all'emanazione di un provvedimento del giudice. In questa
traslazione da un organo a un altro (e in questa posizione in
diverso contesto e in una diversa attività), tali poteri continuano
ad essere sommariamente e riassuntivamente identificati con un
generico rinvio a quelli dell'autorità giudiziaria, ma ciò deriva
dal fatto che la Costituzione aveva ed ha la necessità di
consentire alle commissioni di raccogliere informazioni col massimo
della forza e capacità penetrativa. Tuttavia - è ovvio - quel
richiamo non può minimamente comportare un'estensione alle
commissioni parlamentari d'inchiesta di tutta la funzione
giurisdizionale. Va ricercato altrove il reale contenuto del
parallelismo consacrato in Costituzione. Ebbene, è opinione
pacifica che i poteri contemplati dall'estensione compiuta dal
Costituente sono i poteri istruttori del giudice e ciò è tanto
evidente che il legislatore costituzionale ha ritenuto superfluo
fare specificazioni, oltretutto dopo aver asserito che sono
utilizzabili dalle commissioni quando esse "procedono ad indagini
ed esami"(4). Pertanto, in via solo esemplificativa, le commissioni
possono disporre ispezioni e perquisizioni personali, sequestri,
perquisizioni domiciliari, intercettazioni telefoniche, fermare la
corrispondenza, ordinare l'esibizione di documenti, richiedere
perizie, verifiche e sopralluoghi, disporre confronti, convocare
testimoni per farli deporre, ecc. Può ritenersi corretta anche
l'opinione che vuole possibili anche i poteri del giudice in ogni
fase e grado del relativo procedimento, indi potremmo considerare
anche i poteri della fase dibattimentale del processo penale, in
quanto dedita alla formazione della prova e avendo così una sorta
di carattere istruttorio( 5). Insomma, i collegi inquirenti possono
teoricamente ricorrere a tutto lo strumentario che le norme sui
poteri istruttori delle varie autorità giudiziarie mettono a
disposizione. Non è però possibile attribuire sic et simpliciter
poteri di sì ampia portata senza approntare, o quantomeno pensare,
ad un idoneo contrappeso garantistico contro lesioni ai diritti
riconosciuti dall'ordinamento. Quel veloce ma chiaro e
significativo riferimento costituzionale ai poteri e limitazioni
dell'autorità giudiziaria contiene indissolubilmente in sé
l'obbligo di rispettare le fondamentali garanzie processuali dei
cittadini. In secondo luogo, nello svolgimento d'istruttorie in cui
si usano i poteri dell'autorità giudiziaria, non è possibile
travalicare il limite fondamentale e generale del diritto di difesa
(art. 24 Cost.), che assurge a principio generale dell'ordinamento
e non è esclusivo di un'unica funzione. Inoltre, occorre aggiungere
il principio del contraddittorio, usualmente e generalmente
considerato in dottrina come un mezzo necessario ed essenziale per
l'esercizio del diritto di difesa: quindi, non mero "statuto
epistemologico della giurisdizione", se con questa espressione
s'intende che il contraddittorio è solo il modo (migliore) per
raggiungere la verità, ma anche attuazione prima della garanzia del
diritto di difesa. Chiaramente, davanti alle commissioni queste
garanzie generali subiscono tutti gli adattamenti resi necessari
dalla natura e fini dell'inchiesta parlamentare, considerando
infatti che quegli organi non emettono provvedimenti come quelli
del giudice né decidono su una pretesa sostanziale dedotta in
giudizio, bensì provvedimenti giuridicamente non vincolanti in cui
il rischio maggiore per un soggetto è "solo" quello del giudizio
negativo delle Camere e dell'opinione pubblica, ma ciò non toglie
che essi non possono essere arbitrariamente eliminati o calpestati
dalle commissioni, in quanto rappresentano limiti generali
all'agire di tutti gli organi pubblici. Del resto, i poteri
coercitivi sono attribuiti all'autorità giudiziaria in quanto
imparziale. L'eccezionale estensione di quei poteri a organi
politici, derogando allo schema base dell'organizzazione dei poteri
statali, non può non essere circoscritta entro il perimetro delle
garanzie fondamentali dell'ordinamento.
4. Le deviazioni dal rigido parallelismo
e il tema delle garanzie dei soggetti: l'espediente del "doppio
binario" per l'acquisizione di dati; l'attribuzione di poteri
maggiori
Nonostante la dizione costituzionale, il parallelismo tra poteri
tipici degli organi giurisdizionali e i poteri coercitivi
attribuiti alle commissioni ex art. 82 Cost. non è l'unico schema
di comportamento cui queste ultime possono attenersi. Nella prassi
parlamentare infatti è possibile rinvenire delle soluzioni che,
senza errore, possono essere intese quali vere deviazioni dal
paradigma giudiziario predisposto dal Costituente, che trovano la
loro ragione, da un lato, nella considerazione che le commissioni
d'inchiesta non sono tenute al necessario rispetto di un rigido
formalismo nell'esplicazione della propria attività come invece lo
sono i giudici nel rispetto delle norme di rito codificate, visto
anche l'esito finale delle inchieste (la relazione e non una
sentenza); dall'altro lato, l'altra divergenza dal suddetto
paradigma si fonda anzitutto e soprattutto sulla necessità che il
Parlamento giunga comunque alla conoscenza di fatti veritieri senza
intoppi né intralci (e in tempi ragionevoli). Le due particolari
impostazioni seguite dal Parlamento sono il c.d. "doppio binario"
e, d'altro lato, l'attribuzione alle commissioni di poteri maggiori
e più ampi contemporaneamente alla inopponibilità di certi limiti
che le norme di procedura pongono ai giudici. Procediamo con ordine
poiché le due questioni sono ben distinte tra loro, rinviando al §
5 per gli accenni alla seconda di esse. È invalsa la prassi e la
terminologia del "doppio binario" per individuare la possibilità
per le commissioni di adottare di volta in volta procedure di tipo
giudiziario o di tipo "parlamentare", ossia irrituali e informali.
Queste permettono di non indulgere in un perfetto e rigido
parallelismo con le formalità giudiziarie. Tale sistema è "binario"
perché, appunto, concede alle commissioni di scegliere e usare, di
volta in volta, due tipi di condotta, in base alle necessità ed
opportunità ed è un metodo estremamente fortunato nella prassi
delle audizioni di persone. Questo interessante e diffuso
espediente è molto utile per le commissioni, perché consente di
acquisire le informazioni e raggiungere gli scopi delle inchieste
in modo completo ma soprattutto in un clima pacifico e di
collaborazione spontanea coi soggetti e le autorità coinvolte, dato
che costoro non vengono "costretti" dai poteri coercitivi a fornire
materiale ai collegi bensì le informazioni sono richieste e
scambiate in modo informale in uno spirito reciproco di ricerca e
condivisione della verità. L'utilizzo di modalità informali e
cooperative è molto indicato per non alimentare tensioni tra le
forze politiche, tra Parlamento e altri organi statali e per
evitare le insidiose problematiche attorno al rispetto delle
garanzie e diritti dei terzi allorquando si trovino di fronte a
commissioni dotate della forza "paragiudiziaria" di cui potrebbero
disporre. La ratio di tale pratica è stata individuata e consacrata
dalla Corte Costituzionale in una sentenza cardinale per l'istituto
dell'inchiesta parlamentare: la sent. 231 del 1975(6). Essendo le
commissioni organi parlamentari che possono impiegare i poteri
coercitivi ma non sono obbligati a farlo e considerando che non
raccolgono vere e proprie "prove" ma elementi utili per un
accertamento politico, esse restano libere "di prescegliere i modi
d'azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici,
facendo appello alla spontaneità dei cittadini e dei pubblici
funzionari e al contributo degli studiosi, ricorrendo allo spoglio
di giornali e riviste e via dicendo". Anche per l'acquisizione di
documenti spesso si fa ricorso a richieste informali di esibizione
piuttosto che ad ordini formali come quello sotteso dal dovere ex
art. 256 c.p.p. Più in generale, i regolamenti interni spesso
contengono norme in cui si prevede che, oltre all'uso dei poteri
dell'autorità giudiziaria nello svolgimento di indagini ed esami, i
documenti, le notizie e le informazioni sono appresi tramite i
mezzi tipicamente parlamentari delle indagini conoscitive e "in
tutti i modi ritenuti più idonei" (si noti la formula volutamente
aperta). È da segnalare, inoltre, che possono giungere alla
commissione documenti, sottoscritti e non, provenienti da privati
cittadini, contenenti informazioni o giudizi (talvolta anche
generici) sui fatti che sono tema d'inchiesta, utilizzabili per la
comprensione del quadro generale e per contribuire al formarsi di
un giudizio da parte della commissione stessa. Infatti, la Corte
Costituzionale in quella medesima sentenza lascia chiaramente
intendere che possono trovar posto in commissioni impressioni e
stati d'animo diffusi e notizie anonime. Merita attenzione il
regime delle "libere audizioni", al posto delle vere e proprie
testimonianze, di chi ricopre cariche pubbliche di un certo peso,
in particolare parlamentari e membri del Governo, appunto per non
suscitare eccessive tensioni all'interno del mondo politico
derivanti dall'uso dei mezzi coercitivi; ma a tale informalità si
conforma anche il regime applicato per le audizioni di magistrati.
Sono inoltre sentiti liberamente anziché essere considerati testi
coloro che sono sotto indagine della magistratura o che sono
imputati in procedimenti penali. La modalità pratica con cui si
svolge un'audizione libera avviene in modo non dissimile dalle
testimonianze (vd. § seguente), ma è evidente che nel caso
dell'audizione non sono applicati quei rinvii alle norme
incriminatici del codice penale (in particolare gli articoli dal
366 al 372 c.p.) che invece operano per una testimonianza, né è
necessaria l'assistenza di un difensore. V'è tuttavia la
comprensibile previsione della facoltà di farsi assistere da un
difensore per coloro che, sottoposti ad audizione libera, sono
contemporaneamente indagati dall'autorità giudiziaria o imputati in
procedimenti penali, giacché le loro dichiarazioni, chiaramente,
potrebbero avere una qualche rilevanza in quegli stessi
procedimenti che li coinvolgono e ciò in considerazione dello
scambio di atti tra commissione e autorità giudiziaria. Si è detto
che esiste un'altra via che le Camere intraprendono al momento di
procedere ad inchiesta, differente rispetto allo stretto e preciso
parallelismo col paradigma giudiziario oltre che dalle forme libere
del doppio binario. Tale è l'attribuzione di poteri maggiori e/o lo
svincolarsi da certi limiti rispetto all'autorità giudiziaria.
Questa pratica è stata fortunata soprattutto per consentire di
rendere il più possibile innocuo il limite dei segreti opponibili
all'autorità che pone domande e richiede informazioni e su questo
tema, più particolare, ci si dilungherà nel § 5.
5. Altri poteri giudiziari delle
commissioni d'inchiesta: in particolare testimonianze, confronti,
rogatorie all'estero e audizioni all'estero
Rientrando nell'alveo del c.d. parallelismo, occorre completare
la panoramica dei principali mezzi conoscitivi a disposizione delle
commissioni. Un ruolo di primaria importanza spetta alle
testimonianze che, come è comprensibile, sono uno dei mezzi più
diffusi. Procedendo con ordine ed avvertendo che molte delle
procedure che si vanno a descrivere si applicano, mutatis mutandis,
anche alle libere audizioni, il primo aspetto è quello della
convocazione delle persone da ascoltare. La prassi usuale nella
storia delle commissioni d'inchiesta è quella della convocazione a
mezzo di lettere raccomandate, ma non è sì escluso il ricorso a
mezzi coattivi, cioè alla polizia giudiziaria, sia per ragioni
d'urgenza o per accertare il domicilio sia per ovviare al caso in
cui il soggetto chiamato non si sia presentato in assenza di
legittimo impedimento. Va segnalato che in caso di libere audizioni
non si dovrebbe ricorrere all'accompagnamento coatto da parte della
forza pubblica. V'è poi la questione sulla preventiva formulazione
e comunicazione dei capitoli di prova e la previa modalità con cui
sono poste le domande stesse (metodologia solitamente identica sia
per le testimonianze, sia per le libere audizioni). Alla luce del
carattere paragiudiziario delle procedure e dato che vengono
sentiti anche soggetti coinvolti in procedimenti penali, sarebbe
meglio evitare "l'effetto sorpresa" verso gli interrogati ed
aumentare il livello delle garanzie, almeno per ciò che riguarda le
testimonianze formali. Talvolta i regolamenti prevedono solo le
modalità di porre le domande, l'ordine e il potere del Presidente
di valutare la pertinenza delle stesse, mentre in altri casi oltre
alle modalità suddette aggiungono che, qualora la commissione abbia
deliberato in proposito, le domande possono avere ad oggetto solo i
fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed
eventualmente comunicati al teste al momento della sua
convocazione. Indi c'è una previa elaborazione di un formulario coi
capitoli di prova. È comunque quasi sempre fatto salva la facoltà,
da parte di commissari e Presidente, di formulare ulteriori domande
per chiarire i fatti enunciati o relative ad altri fatti. A
differenza che nelle escussioni dei testimoni nelle sedi
processuali, usualmente davanti alle commissioni d'inchiesta non è
previsto l'obbligo di un giuramento prima della deposizione. Il
giuramento da parte del teste è sostituito infatti da un previo
avvertimento e un ammonimento del Presidente di dire tutta la
verità e delle responsabilità penali conseguenti alla deposizione
contra legem secondo i rinvii alle norme incriminatici operati
dalle leggi istitutive. Non è comunque precluso il ricorso alle
formule di rito contenute nei codici. Può accadere che i
regolamenti interni, come è accaduto nella XIV legislatura - in
tema invero di libere audizioni di persone sottoposte ad indagini o
imputate per i fatti oggetto dell'inchiesta o per altri ad essi
connessi o collegati - prevedano che tali soggetti abbiano la
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di non
rispondere ad alcuna domanda, salvo l'obbligo di dichiarare le
proprie generalità, ma soprattutto dispongano che prima che abbia
inizio l'audizione, devono essere avvertiti che, se renderanno
dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumeranno, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve
le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui
all'articolo 197-bis del codice di procedura penale. Quindi,
nonostante la fattispecie si concretizzi inizialmente in una mera
audizione libera, può esservi un vero e proprio parallelismo con la
procedura giudiziaria processualpenalistica, con tanto di
trasformazione in testimonianza di quella audizione/interrogatorio,
trasformazione opportunamente sorretta da tutte le garanzie
previste dal codice. Laddove questo meccanismo non compaia nei
regolamenti, è da ritenere che gli imputati in reati connessi e
collegati siano trattati sempre e senza eccezioni come persone
"liberamente sentite", senza che essi possano subire una
trasformazione della loro posizione per tutta la durata della
deposizione. Per essi è stata ritenuta sufficiente la garanzia
della presenza del difensore e potranno continuare a non rispondere
o anche a non dire il vero, come è consentito a chi non è teste.
Ovviamente, per i testimoni non è prevista l'assistenza dei
difensori. Questi sono ammissibili, come detto, solo per gli
indagati e imputati in contemporanei procedimenti penali, per
evidenti ragioni di garanzia. Al termine delle testimonianze come
delle libere audizioni viene presentato il verbale o il resoconto
stenografico al teste o alla persona sentita affinché li
sottoscrivano. Questi soggetti possono chiedere rettifiche e la
commissione prende gli opportuni provvedimenti, tra cui la
decisione di riascoltare il soggetto. È interessante fare qualche
accenno al tema delle responsabilità penali connesse con la resa di
dichiarazioni infedeli e reticenti, pur non essendo le commissioni
d'inchiesta "autorità giudiziaria" e nonostante le norme penali
richiamate non prevedano, ad esempio, la falsa testimonianza
davanti ad organi parlamentari. Negli atti istitutivi e nei
regolamenti molto frequente è l'applicazione delle norme sub artt.
da 366 a 372 del codice penale, oppure gli artt. da 366 a 384 c.p.,
estendendo perciò le fattispecie di reato anche ai casi, per
esempio, di falsa perizia, frode processuale, induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, patrocinio
e consulenza infedeli, ecc. È solitamente aggiunta una disposizione
per la quale, in presenza di indizi di mendacio o reticenza del
teste, il Presidente lo avverte ancora delle responsabilità penali
conseguenti a tale comportamento e, se il soggetto persiste, viene
redatto apposito verbale da inviare alla magistratura, escludendo
qualunque potere di ordinare l'arresto da parte delle commissioni.
In altre occasioni del passato, si è fatto riferimento ad altri
articoli, come gli artt. 289 (attentato contro gli organi
costituzionali, sotto forma di turbativa delle funzioni del
Parlamento), 328 c.p. (rifiuto d'atti d'ufficio, che presuppone la
qualifica di pubblico ufficiale per colui che è interrogato) e 650
c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Con previsioni
di tal genere, le Camere perseguono il fine, comprensibile ma
certamente rischioso sul piano delle garanzie fondamentali, di non
vedersi proporre informazioni false o parziali e raggiungere così
gli scopi dell'inchiesta. Potremmo dire che si tratta di una delle
tante prove di forza che il Parlamento mostra nel momento in cui
procede ad inchieste, per arrivare in tempi rapidi e in modo
veritiero a conoscere le notizie che si era proposto di cercare,
ponendo così un contrappeso a tutte le difficoltà che possono
sorgere nel corso delle indagini e che potrebbero oscurare la
realtà storica da verificare. Non sarebbe inopportuno introdurre
uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza,
per le dichiarazioni infedeli rese durante una testimonianza
formale davanti alle commissioni d'inchiesta, dacché nella nostra
legislazione penale non si possono identificare delle norme che
univocamente e senza dubbi siano applicabili in casi come questi ed
essendo vietata l'interpretazione analogica di norme incriminatici.
Oltre alle testimonianze, presso le commissioni d'inchiesta possono
legittimamente essere eseguiti confronti tra le persone già
interrogate, al fine di appurare con maggiore compiutezza la verità
su certi fatti. Infine, il parallelismo coi poteri dell'autorità
giudiziaria rende possibile l'espletamento di rogatorie
internazionali da parte delle commissioni, per richiedere
all'autorità giudiziaria straniera di acquisire una testimonianza
di un soggetto presente in quel territorio o, più in generale, per
farsi trasmettere qualsiasi materiale istruttorio indispensabile
per la commissione. Sul piano strettamente procedurale si applica
senza eccezioni l'art. 727 c.p.p. Occorre dar conto tuttavia delle
attività preliminari compiute in commissione. Anzitutto v'è una
deliberazione espressa e formale della commissione in sede plenaria
per decidere sulla proposta di ricorrere a questo potere
giudiziario. L'espletamento di rogatorie, inoltre, deve essere
davvero indispensabile e preordinato all'acquisizione di risultanze
istruttorie altrimenti non attingibili; in altre parole, nella
prassi si ricorre alla rogatoria solo se non sia possibile
raccogliere i dati in altro modo, eventualmente meno impegnativo,
giacché con le rogatorie si coinvolgono sia il Ministro di
Giustizia, sia le autorità diplomatiche, sia le autorità straniere.
Svolte queste valutazioni e le opportune discussioni nel plenum
della commissione, si procede a votazione e, in caso
d'approvazione, si provvede alla trasmissione della richiesta di
rogatoria al Ministro di Giustizia ed inoltro, da parte sua, per
vie diplomatiche alle autorità rogate. Solitamente le commissioni
d'inchiesta decidono, contemporaneamente a ciascuna rogatoria, di
assistere all'esecuzione degli atti richiesti presso le autorità
estere, per mezzo di un'apposita ristretta delegazione, per prassi
composta da tre commissari, cui si aggiungono non più di due
consulenti e personale degli uffici. Alla concreta elaborazione
delle rogatorie provvedono i magistrati che, stabilmente, operano
da consulenti delle commissioni. Circa altri poteri "esteri" delle
commissioni d'inchiesta, non si esclude che esse possano procedere
ad audizioni all'estero. A tale scopo si rende necessario, oltre
che opportuno, il previo intervento del Ministero degli Esteri e
l'attivazione dei canali diplomatici.
6. Il problema dei limiti dei segreti
d'ufficio, professionale e di Stato
Di estrema rilevanza teorica e pratica è il tema dei segreti
opponibili o meno alle commissioni d'inchiesta. Qui emerge in tutta
la sua problematicità il canone del parallelismo e del suo
eventuale superamento al fine di non rendere oscuro alla conoscenza
dell'organo parlamentare ciò che può esserlo per il giudice( 7). Il
Parlamento, in nome della asserita forza della politica in quanto
rappresentante del popolo sovrano, non ha mancato di superare i
limiti dei segreti pubblici, preferendo talvolta di cedere alle
forti esigenze d'acquisizione di notizie che connotano, in ogni
tempo, l'istituto dell'inchiesta delle Camere. Circa il segreto di
Stato (in passato nominato "segreto politico-militare"), l'art. 202
c.p.p. dispone che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli
incaricati di pubblico servizio devono astenersi dal deporre su
fatti coperti del segreto di Stato. Nel caso in cui venga opposto
tale segreto durante la testimonianza, l'autorità giudiziaria deve
darne comunicazione al Presidente del Consiglio affinché lo
confermi entro sessanta giorni e, in tal caso, il giudice, se
valuti l'essenzialità di quella prova per la definizione del
processo, dichiara di non doversi procedere in ragione della
presenza del segreto. Il silenzio del Presidente del Consiglio nel
termine previsto viene equiparato ad una mancanza di conferma e,
perciò, all'insussistenza del segreto in quel caso concreto: in
tale circostanza, il giudice ordina al teste di deporre. Un analogo
meccanismo vige per l'esibizione di documenti secondo l'art. 256
c.p.p. terzo e quarto comma. Tuttavia l'art. 204 c.p.p. dispone
l'inopponibilità dei segreti ex artt. 201, 202 e 203 allorquando
vertano su reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale.
Il giudice deve valutare la natura del reato in caso d'opposizione
del segreto per verificare che si tratti di un reato "eversivo" che
legittima l'inopponibilità del segreto stesso. In caso affermativo,
il giudice supera l'eccezione di segretezza e ne dà comunicazione
al Presidente del Consiglio. Anche qui, un'analoga procedura è
prevista circa l'esibizione di documenti ex art. 256 quinto comma
c.p.p. Sembrerebbe, insomma, che almeno a fronte di fatti
configuranti reati particolarmente gravi e pericolosi per la
sicurezza delle istituzioni e per la salus rei publicae, il divieto
di fornire notizie coperte dal segreto di Stato cada e il segreto
medesimo sia inopponibile. Invece si deve tener conto dell'art. 66
disp. att. c.p.p., che prevede ancora una volta un potere di
conferma o meno del segreto del Presidente del Consiglio: infatti,
è rimessa anche alla valutazione del vertice dell'Esecutivo la
sussistenza di un reato eversivo dell'ordine costituzionale in
quella data fattispecie e, qualora egli non ravveda quella
configurazione di reato (che renderebbe inopponibile il segreto),
si torna al suddetto meccanismo ordinario di conferma o meno del
segreto di Stato nei sessanta giorni. In caso di conferma, l'art.
66 disp att. fa salva l'applicabilità dell'art. 16 della l.
801/1977 circa l'intervento del Comitato parlamentare di controllo
sui servizi d'informazione e sicurezza, il quale potrà valutare e
riferire alle Camere il comportamento del Governo, anche ai fini di
una messa in discussione del rapporto di fiducia. Comunque,
rispetto alle norme da ultimo descritte, potremmo parlare di una
"inopponibilità relativa" e non assoluta del segreto di Stato. Ciò
che comunque rileva principalmente della normativa sul segreto di
Stato (introdotta dalla l. 801/1977) è la sottolineatura del valore
squisitamente politico del segreto di Stato oltre che della sua
inevitabile sottrazione al campo dei poteri, dei giudizi e
accertamenti della magistratura. In questo ambito, trovano un senso
ben preciso le risposte normative offerte all'esigenza di un
contrappeso interno agli equilibri delle istituzioni politiche (il
controllo parlamentare rispetto al comportamento del Governo)
rispetto al quale il ruolo e la figura dell'autorità giudiziaria
sono limitati. Proiettando il dato normativo sinora descritto sul
piano dei poteri delle commissioni d'inchiesta, si può evidenziare
come il rigido rispetto del paradigma giudiziario impedisce alle
commissioni di evitare lo scoglio del segreto di Stato. È facile
comprenderlo, data la disciplina sopra descritta, e anche la
presenza dell'art. 66 disp. att. lascia al Governo (e non al
giudice né alle commissioni d'inchiesta) la decisione ultima circa
il segreto su certi fatti. L'unico modo, comprensibilmente teorico
e di remota verificazione pratica, per sottrarre o almeno attenuare
la disponibilità piena del Governo dello strumento del segreto è la
minaccia della revoca della fiducia, su stimolo delle informazioni
date dal Comitato di controllo; ma se si considera che anche il
Comitato è suddiviso, per dirla in breve, in maggioranza e
opposizione ecco che è confermato che il potere di mantenere
segreta una notizia è sempre nelle mani del Governo e dell'asse
maggioranza-Esecutivo. L'interpretazione del rapporto tra
commissioni e segreto di Stato cambia radicalmente, tuttavia, se si
adotta un'altra impostazione più incline ad evidenziare i rapporti
tra istituzioni sul piano degli equilibri e delle funzioni degli
organi fondamentali nella forma di Governo attuale. Secondo questa,
diversa, ottica, la volontà di oltrepassare il tenore letterale
dell'art. 82 Cost. per consentire il superamento del limite del
segreto di Stato fa perno attorno alla differente posizione
istituzionale della magistratura e delle Camere rispetto al Governo
e in virtù di tale differenza si afferma che giudici e Camere (e
quindi le commissioni d'inchiesta) non hanno pari titoli giuridici
per essere ammessi alla conoscenza di segreti. Infatti la legge
801/1977 con la sua, pur limitata, "parlamentarizzazione" della
procedura di mantenimento del segreto, ma ancor più la sentenza
delle Corte Costituzionale che ispirò quella legge, hanno
legittimato un ruolo di primo piano degli organi parlamentari circa
la gestione delle notizie segrete. La Corte disse espressamente
nella sent. 86/1977 che è "la rappresentanza popolare che può
adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza" e
pertanto il Governo "può essere costretto a rivelare atti, fatti o
notizie che il Parlamento valuti in maniera diversa". Perciò il
Governo avrebbe una competenza "cedevole" all'intromissione
parlamentare, che potrebbe quindi conoscere, in sede d'inchiesta,
delle notizie segrete in nome della condivisione della
responsabilità sugli interessi supremi dello Stato e della sua
sicurezza. Questa posizione è totalmente estranea alla figura del
giudice, il quale a buon titolo può essere estromesso dalla
conoscenza di segreti di Stato giacché ciò che può essere
consentito alla rappresentanza popolare, fonte della legittimazione
del potere politico, non può esserlo all'autorità giurisdizionale.
Pertanto, alla luce dei fondamentali principi costituzionali così
descritti dalla teoria esaminata, l'esigenza di far conseguire alle
commissioni gli scopi prefissati potrebbe talvolta comportare
l'attribuzione di poteri superiori all'autorità giudiziaria
quantomeno nel campo dell'acquisizione di notizie segrete, proprio
in nome della diversa posizione nel sistema di giudici e
Parlamento(8). Dal canto suo, la prassi parlamentare è giunta,
anche se solo in alcune tra le varie inchieste attivate, a
soluzioni perfettamente coerenti con le conclusioni lumeggiate, nel
senso di rendere in origine inopponibile il detto segreto, senza
peraltro particolari contrasti in Assemblea in sede d'approvazione
delle inchieste. Talvolta è proprio il fatto che le commissioni
debbano indagare su eventi connessi con reati potenzialmente
eversivi dell'ordine costituzionale che ha dato la giustificazione
alle Camere per neutralizzare il limite del segreto di Stato, senza
badare al meccanismo che l'attuale codice di procedura penale
impone al magistrato in questi casi. Necessariamente diversa è la
regolamentazione dei segreti professionale e d'ufficio. Il segreto
professionale (art. 200 c.p.p.) consiste nel poter essere esentati
dall'obbligo di deporre su fatti conosciuti per il proprio
ministero, ufficio o professione, salva l'applicazione degli artt.
331 e 334, ed è quello cui sono tenuti i ministri di culto,
avvocati, consulenti, notai, investigatori privati, medici,
farmacisti ed esercenti professioni sanitarie oltre che coloro che
esercitano professioni cui la legge consente di astenersi dal
testimoniare; per i giornalisti si veda il comma tre dello stesso
articolo. Si tratta però, a differenza che nel segreto di Stato, di
un segreto superabile dal giudice giacché, se ha motivo di dubitare
della fondatezza dell'eccezione di segretezza, dispone gli
opportuni accertamenti e alla luce di essi può obbligare il teste a
deporre se ritiene indispensabile la prova ai fini della
prosecuzione dell'istruttoria. Per l'esibizione di atti e
documenti, uguali norme sono previste dall'art. 256, anche per il
segreto d'ufficio. Analoghe disposizioni e identica possibilità per
il giudice di accertare l'insussistenza del vincolo vigono per il
segreto d'ufficio, cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i pubblici
impiegati e gli incaricati di pubblico servizio per fatti
conosciuti per ragioni del loro ufficio e che devono restare
segreti. Tuttavia, si è segnalato come la disciplina del segreto
d'ufficio debba essere integrata da importanti leggi di riforma per
la pubblica amministrazione, ossia le leggi 142/1990 e ancor più la
legge 241/1990 (e la l. 15/2005 di modifica) le quali, per quel che
c'interessa, hanno capovolto il sistema che voleva la segretezza
come regola e la divulgabilità come eccezione. Insomma, l'obbligo
del segreto si configura come speculare al generalizzato diritto
d'accesso. Tutte queste previsioni incidono sul regime che regola,
anche in sede processuale, il rifugio dietro il segreto d'ufficio.
Se il superamento del limite del segreto di Stato presenta i
classici problemi che ogni deviazione dal parallelismo offre, un
discorso diverso deve essere fatto per gli altri due segreti, le
cui eccezioni possono tranquillamente essere aggirate secondo le
norme sopra citate senza che ciò rappresenti uno stravolgimento del
modello giudiziario. Data la disciplina oggi vigente, il giudice (e
quindi la commissione d'inchiesta dotata dei poteri e limiti del
magistrato) può imporre al testimone di deporre o ordinare il
sequestro dei documenti richiesti, previo accertamento
dell'infondatezza della dichiarazione con la quale era stato
opposto il segreto professionale o d'ufficio. Ma c'è di più. Fin
dall'elaborazione della legge istitutiva sarebbe possibile
dichiarare del tutto inopponibile almeno il segreto d'ufficio e,
anche in questo caso, senza deviare dai poteri giudiziari: ciò
perché davanti alla Corte dei Conti è inopponibile il segreto
d'ufficio, secondo l'art. 16 R.D. 12/7/1934 n. 1214. Non c'è dunque
bisogno di ipotizzare speciali deroghe al paradigma giudiziario per
affermare la possibile irrilevanza del segreto d'ufficio davanti
alle commissioni, restando perfettamente entro il dettato dell'art.
82 Cost. Il segreto professionale pare, invece, essere un limite
teoricamente un po' più stringente del segreto d'ufficio,
soprattutto in ragione del fatto che i poteri della Corte dei Conti
non sono applicabili per segreti che non siano d'ufficio. Non
esistendo autorità giudiziarie dotate del potere di rimuovere il
segreto professionale, l'inopponibilità di tale segreto così come
da tempo viene prevista in alcune leggi istitutive d'inchieste
costituisce un vero e proprio distacco dallo schema tracciato
dall'art. 82 Cost. Tale distacco fa sorgere più d'un dubbio di
costituzionalità non trovando, a differenza che negli altri casi,
alcun fondamento normativo né giustificazioni teoriche realmente
persuasive. L'intensa tutela offerta dal segreto professionale alla
riservatezza dei soggetti e a tutte le situazioni giuridiche
soggettive a vario modo connesse con l'inviolabilità della sfera
giuridica personale dei cittadini viene in tal modo sacrificata
sull'altare delle esigenze informative delle Camere. Va tuttavia
ricordato che un possibile quanto frequente rimedio idoneo a
impedire la divulgazione di notizie segrete è costituito non solo
dall'eventualità di sedute a porte chiuse delle commissioni, ma
anche dall'apposizione del segreto "funzionale" da parte delle
commissioni stesse, su cui ci si soffermerà in seguito (cfr. §
7b)(9).
(*) - Dottore in giurisprudenza.
(1) - Cfr.: MANZELLA, Il Parlamento, 1991, pag. 147.
(2) - VIRGA, Diritto costituzionale, Milano, 1976, pag. 188 e
Dibattito sulle inchieste parlamentari, in GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE, IV, n. 2-3, 1959, pag. 617; BOZZI, in Istituzioni
di diritto pubblico, 1981, Milano, pagg. 136-137.
(3) - Cfr.: CUOMO, Appunti sull'inchiesta politica delle Camere, in
STUDI CROSA, 1960 pag. 698, ove afferma che la presunta somiglianza
tra funzione giudiziaria penale e funzione ispettiva e di controllo
delle Camere va presa per "uno dei tanti luoghi comuni privi di
rispondenza nell'ordinamento".
(4) - Controversa è invece la questione sulla disponibilità della
polizia giudiziaria da parte delle commissioni. Una parte della
dottrina - che pare condivisibile - oltre che la prassi sono
favorevoli giacché l'art. 109 Cost. contempla un potere
dell'autorità giudiziaria ricollegabile tranquillamente alla
previsione dell'art. 82: cfr., ad esempio: PAPPAGALLO, voce
inchiesta parlamentare, in ENC. GIUR., Treccani, XVI, 1989, pag. 5;
PACE, sub art. 82, in COMMENTARIO ALLA COST. (a cura di BRANCA),
1979, pag. 367; SILVESTRI, Considerazioni sui poteri e limiti delle
commissioni parlamentari d'inchiesta, in IL POLITICO, 1970, pag.
568; mentre altri Autori interpretano restrittivamente l'art. 109
Cost. ritenendo, quindi, che le commissioni non ne hanno la
disponibilità; cfr.: MORTATI, Dibattito… cit., pag. 603; VIRGA, Le
inchieste parlamentari, in ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA, 1949-1950, pagg. 273-275; PERGOLESI, In
tema di inchieste parlamentari di pubblico interesse, in STUDI
CROSA… cit., pag. 1347; PIERANDREI, Voce inchiesta parlamentare, in
NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, VIII, 1962, pag. 522.
(5) - Posizione di L. CIAURRO, in Il messaggio del Presidente
Cossiga sulle inchieste parlamentari, in QUADERNI COSTITUZIONALI,
1992, pagg. 347-348.
(6) - Si veda la sent., in Giurisprudenza Costituzionale, 1975,
pag. 2206.
(7) - Giova ricordare una definizione, emblematica, offerta dalla
Corte di Cassazione, sezione I penale, il 24 ottobre 1966, in
Giustizia penale, 1967, III, pag. 244: "…segreto in senso letterale
è ciò che è o deve essere mantenuto nascosto ed in senso giuridico
è ogni fatto che, per legge o per decisione di una volontà
giuridicamente autorizzata, è destinato a rimanere nascosto a
qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario".
(8) - Questa è la teoria proposta principalmente da MORETTI, voce
inchiesta parlamentare, in NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, app. IV,
1983, pagg. 140 e ss. Anche altri Autori ammettono la conoscenza di
segreti di Stato da parte delle commissioni, sulla base di
argomenti diversi, ad es. SILVESTRI, Considerazioni… cit., pag.
581.
(9) Attorno alla legittimità o meno del superamento del limite dei
segreti v'è sempre stato un ampio dibattito, soprattutto attorno
alla discussa teoria delle "doppia disciplina" delle inchieste
introdotto da Costantino Mortati nelle varie edizioni della sua
opera "Istituzioni di diritto pubblico". Non è questa la sede per
descriverla né per icapitolare gli alti ed elaborati spunti
dottrinali che ha generato. Ci si limita a citare alcuni tra gli
innumerevoli Autori intervenuti nel dibattito. Contrari alla tesi
della doppia disciplina: CRISAFULLI e VIRGA, in Dibattito… cit. in
cui il secondo Autore, come nell'altra opera, Le inchieste
parlamentari…cit., ribadisce che in una Costituzione rigida i
poteri dell'autorità giudiziaria possono essere dati solo da leggi
di rango costituzionale e che una legge ordinaria non può certo
avere né la stessa forza né conferire poteri maggiori in deroga
alla Costituzione; CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, X ed.,
1998; MAGARÒ, Le suggestioni del momento giudiziario nella prassi
delle commissioni d'inchiesta in Italia e in Belgio, in DIRITTO
PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, 1999; PACELLI, Ancora sulle
inchieste parlamentari, in STUDI PARLAMENTARI E DI POLITICA
COSTITUZIONALE, 1972; PAPPAGALLO, voce inchiesta… cit.; PIERANDREI,
voce inchiesta… cit.; TOSI, sub art 82, in COMMENTARIO BREVE ALLA
COST. (a cura di CRISAFULLI-PALADIN), 1990. Per più ampie
indicazioni bibliografiche si veda anche BORRELLO, L'inchiesta
parlamentare e i segreti pubblici, 2003, pagg. 149-150, note 272 e
ss. Favorevoli alla doppia disciplina sono principalmente FENUCCI,
I limiti dell'inchiesta parlamentare, 1999; BALLADORE PALLIERI,
Diritto Costituzionale; ovviamente MORTATI, nelle varie edizioni
del suo Istituzioni di diritto pubblico. |