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n. 1 - Gennaio -
Marzo > Studi
Nei decenni fedele. La Corte e la
Costituzione bilancio e prospettive da un mezzo secolo
all'altro
Giovanni Maria Flick
È per me un onore particolare poter
ritornare ad una cattedra prestigiosa come questa, che, da circa
vent'anni, mi ha dato il privilegio di poter discutere con gli
allievi ufficiali dei Carabinieri e di poterlo fare oggi, nel
momento in cui la Corte Costituzionale si accinge a celebrare i
suoi cinquant'anni di vita: cinquant'anni di fedeltà alla
Costituzione, e quindi "nei decenni fedele", come si dice nel
titolo di questa conversazione. Un destino, quello della Corte, che
s'intreccia con quello dell'Arma, nei secoli fedele alle
istituzioni e adesso alla Costituzione.
E questo onore è viepiù significativo proprio oggi, nel momento in
cui - come ricordava dianzi il Comandante Generale - l'Arma è stata
colpita da un ennesimo lutto nell'adempimento del dovere, a
testimoniare il sacrificio che comporta la fedeltà di essa alle
istituzioni. Ci accingiamo a celebrare i cinquant'anni di storia
della Corte costituzionale: il 23 aprile di quest'anno ricorre il
cinquantesimo anniversario dalla sua prima udienza, che ebbe luogo
il 23 aprile 1956. Ricordare un anniversario come questo, non deve
essere un'occasione soltanto celebrativa: la riflessione sul
passato serve come occasione di riflessione per il futuro, in una
sorta di ritorno al futuro, soprattutto quando ci si trova di
fronte a una realtà, la Corte Costituzionale, che è una novità
dirompente per l'ordinamento italiano in cui è stata introdotta.
Come sottolineava Aldo Sandulli, già presidente di essa, la Corte
venne istituita con il compito di difendere la democrazia da se
stessa, nel contesto di una Costituzione rigida che imponeva la
conformazione delle leggi ordinarie al dettato costituzionale e il
rispetto di quest'ultimo da parte loro. E, secondo quanto ricordava
Piero Calamandrei, la Corte venne introdotta con "lo spirito del
rinvio", che permeò diverse fra le scelte dell'Assemblea
costituente: affidando cioè al Parlamento, al legislatore
ordinario, il perfezionamento e la concretizzazione di questo
organismo, dopo averne delineato i tratti salienti nella Carta
costituzionale ed in una legge costituzionale adottata sul filo di
lana del traguardo della scadenza dell'Assemblea costituente. Fu un
mandato molto fiducioso ed ottimista: il legislatore ordinario
impiegò infatti quasi cinque anni per l'elaborazione della legge
ordinaria che consentiva alla Corte di cominciare a funzionare. Ed
altri tre anni ci vollero, poi, per nominare i primi componenti del
collegio dei giudici costituzionali, in relazione ai contrasti
insorti fra la maggioranza e l'opposizione: a testimonianza del
fatto che i ritardi nell'elezione dei giudici costituzionali da
parte del Parlamento, tuttora talvolta rimarchevoli e destinati a
protrarsi oltre l'anno, non rappresentano una novità. La Corte
nacque dunque in un clima di grande incertezza e di perplessità:
era prima di tutto l'incertezza sul carattere soltanto
programmatico o anche precettivo della Costituzione; sulla
possibilità, o secondo qualcuno addirittura sulla necessità (ed era
questo il timore di Calamandrei, ad esempio) di affidare soltanto
al Parlamento, alla mediazione del legislatore ordinario,
l'attuazione della Costituzione; sulla competenza della Corte a
giudicare della legittimità costituzionale delle leggi preesistenti
alla Costituzione; in definitiva, sulla legittimazione e sulla
capacità di funzionare di una "bizzarria", come la Corte era stata
definita da Palmiro Togliatti, e non solo da lui, in Assemblea
costituente. A me sembra che, sin dall'inizio e nei suoi primi
cinquanta anni di vita, la Corte costituzionale abbia saputo
reagire a questa incertezza; abbia saputo acquisire una chiara e
forte consapevolezza della propria identità costituzionale; abbia
saputo esercitare saggiamente la propria capacità di
autoregolamentarsi; abbia saputo imporsi nel rapporto con
l'opinione pubblica e farsi conoscere (penso al ruolo, importante,
delle conferenze-stampa annuali della Corte stessa: ruolo insolito
per un organismo giurisdizionale tradizionale); sopratutto, abbia
saputo realizzare un rapporto di leale collaborazione con gli altri
organi costituzionali, e di definizione e rispetto dei reciproci
ambiti di competenza con l'autorità giudiziaria; abbia, insomma,
saputo trovare una propria identità e legittimazione, consolidando
e definendo la propria immagine e il proprio ruolo. Non è certo
questa la sede per scendere nella analisi tecnica dei modi
attraverso i quali la Corte si è data questa legittimazione ed ha
completato il processo della sua istituzione.
È sufficiente ricordare che, da un lato, essa ha ampliato molto le
vie di accesso alla giustizia costituzionale ed il proprio campo di
intervento: ad esempio valorizzando la precettività delle norme
costituzionali, già con la sua prima fondamentale sentenza, ed
affermando con essa la propria competenza a giudicare le leggi
antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione; allargando la
tipologia dei vizi di costituzionalità; affinando e approfondendo
sempre di più il proprio giudizio sulla eguaglianza e sulla
ragionevolezza delle leggi; ampliando la categoria dei "giudici"
legittimati a sollevare questioni di costituzionalità in via
incidentale; estendendo l'oggetto del giudizio costituzionale alle
norme del "diritto vivente" e non solo alle disposizioni
legislative. Da un altro lato, la Corte ha saputo ampliare le
proprie tecniche di decisione, sottraendosi all'alternativa secca
fra le decisioni di accoglimento e di rigetto, per introdurre una
serie di alternative e di soluzioni: dalle sentenzemonito alle
sentenze interpretative, a quelle manipolative a quelle additive.
In questo cinquantennio la Corte ha saputo avere una presenza
effettiva, incisiva, significativa e rilevante nell'ordinamento,
attraverso i quattro grandi filoni della sua competenza: il
giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi; quello in via
principale su di esse, nel rapporto fra lo Stato e le Regioni; il
giudizio sui conflitti fra poteri dello Stato e fra quest'ultimo e
le Regioni; quello di ammissibilità dei referendum. È interessante
notare che, d'altronde, l'equilibrio fra le diverse competenze si è
progressivamente spostato. Da una netta prevalenza dei giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale sugli altri, si è
pervenuti ad una sostanziale parità fra essi e quelli in via
principale o dei conflitti: tanto da far sostenere, a qualcuno, che
la Corte si va trasformando da "giudice dei diritti" in "giudice
dei conflitti"; mentre altri attribuiscono il fatto più
semplicemente all'evoluzione del contesto costituzionale e,
soprattutto negli ultimissimi anni, al suo assestamento ed alle
riforme. D'altronde, la differenza fra "giudice dei diritti" e
"giudice dei conflitti" è più apparente che reale, se si pensa, ad
esempio, ai conflitti fra poteri sull'art. 68 Cost. - in tema di
irresponsabilità per le opinioni espresse dai parlamentari
nell'esercizio delle loro funzioni - che evocano con immediatezza
un problema di tutela del diritto all'onore e alla reputazione, da
bilanciare con l'esigenza di funzionalità e autonomia del
parlamento. Insomma, la vocazione della Corte Costituzionale è
stata dall'origine, è e rimane tuttora quella di "giudice dei
diritti", più che quella di "giudice dei poteri", come si potrebbe
pensare avendo riguardo all'accresciuto intervento di essa nei
conflitti: una vocazione che presumibilmente verrà ulteriormente
avvalorata e sottolineata dal contesto della globalizzazione e dal
"bisogno di diritti fondamentali" che esso evoca. Penso invece sia
stata una fortuna, per la Corte, aver potuto dismettere la
competenza penale che ad essa era stata attribuita in origine per i
c.d. reati ministeriali. Dopo una prima, rimasta unica, esperienza
di giudizio penale in tale veste, questa competenza - che aveva
pressoché paralizzato la Corte, assorbendone pienamente l'impegno
nella celebrazione di quel giudizio - è stata abbandonata,
lasciando alla Corte soltanto la competenza, anch'essa originaria,
ad occuparsi delle ipotesi di alto tradimento e di attentato alla
Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Sarebbe
certamente interessante - ma non può essere questa l'occasione per
farlo - seguire i grandi filoni decisionali che la Corte ha
percorso nei suoi primi cinquanta anni di attività: filoni che
dimostrano come essa abbia saputo adempiere alla sua funzione di
cooperare in modo determinante alla vita della democrazia
costituzionale; una democrazia nella quale - come ricordava il
giudice Robert Jackson della Corte Suprema degli Stati Uniti nel
1943 - "sui diritti fondamentali non si vota": intendendo con ciò
sottrarre alla logica della sola volontà della maggioranza le
decisioni e le scelte in tema di diritti fondamentali, di principi
fondamentali come quello di eguaglianza, di regole fondamentali
della vita politica e pubblica.
A testimonianza del ruolo che la Corte Costituzionale ha saputo
conquistarsi nei suoi primi cinquanta anni di attività, stanno le
pronunzie di essa sia in difesa della Costituzione, sia attraverso
la proposizione attiva dei valori di quest'ultima: sempre peraltro
in una logica di self-restraint rigorosamente costituzionale e
scevra di scelte in senso stretto politico. Basta pensare, ad
esempio, alla cura posta dalla Corte nel rispetto del principio
fondamentale della riserva di legge, in materia penale; al rifiuto,
da parte della Corte stessa, di pervenire a sentenze eccessivamente
creative o manipolative, che troppo spesso venivano e vengono ad
essa richieste; alla cautela con cui la Corte ha saputo utilizzare
il parametro dell'articolo 3 della Costituzione, censurando le
leggi solo nel caso in cui esse presentassero un vizio di manifesta
irragionevolezza, senza sconfinare in un giudizio sul merito di
tali leggi. La logica del self-restraint della Corte, sempre
attuata con senso della misura, sembra essere stata la risposta
migliore, in questi cinquanta anni, al timore ed alla diffidenza di
chi, come Palmiro Togliatti, in Assemblea costituente esponeva
perplessità sull'istituzione della Corte, ritenendo difficile
comprendere una sovraordinazione di giudici, per quanto "illustri",
al Parlamento e al sistema della democrazia; e di chi talora ancora
oggi manifesta quella diffidenza. D'altronde, proprio questo
self-restraint è la miglior risposta anche alle accuse talora
rivolte alla Corte, di una sua "politicizzazione" impropria. Come
ha recentemente osservato Gustavo Zagrebelsky, già presidente della
Corte, quest'ultima ha una funzione "politica ma al tempo stesso
non appartiene alla politica": - è "giudice della politica (cioè
della legittimità delle scelte legislative)", ma non "collegio
politico"; - è dentro la politica, anzi ne è uno dei fattori
decisivi, se per politica si intende l'attività finalizzata alla
convivenza… è non-politico, se per politica si intende competizione
fra parti per l'assunzione e la gestione del potere; - e v'è da
augurarsi che la Corte anche per il futuro, così come ha saputo
fare per il passato, tenga sempre fede a questa linea, che
corrisponde alla sua natura e identità. Se - come dicevo dianzi -
non è possibile ripercorrere in questa sede i grandi filoni
decisionali che la Corte ha sviluppato nel suo primo cinquantennio
di vita, è tuttavia opportuno riflettere brevemente su alcuni
spunti salienti e qualificanti di quel cammino: spunti che - in
coerenza alla mia formazione culturale di penalista prima e ora di
giudice costituzionale - vorrei ricollegare in particolare al
diritto penale sostanziale, al processo penale, ai principi di
eguaglianza e di solidarietà. Se si guarda alle tematiche delle
decisioni in materia penale sostanziale, nel cinquantennio decorso,
l'iter seguito dalla Corte potrebbe in certo senso essere definito
altalenante: ciò che probabilmente è dovuto soprattutto al fatto
che, particolarmente nella materia penale, è assai significativo il
criterio di incidentalità, secondo cui l'intervento e il giudizio
della Corte stessa sono condizionati alla previa delibazione di un
altro giudice, il quale può investire la Corte di una questione
solo se ne ravvisa la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel
suo processo. Certamente, in passato, per lungo tempo - anche alla
luce della "diffidenza" verso la Corte, cui accennavo dianzi - vi
era molta resistenza a sottoporre ad essa questioni di
costituzionalità.
Consentitemi un breve ricordo di esperienza personale, come
uditore giudiziario, all'inizio del mio lavoro nel campo del
diritto: è il ricordo di un forte impegno per motivare in modo
approfondito e complesso - per decisione e richiesta del collegio
giudiziario con cui collaboravo - ordinanze che definivano
manifestamente infondata una questione di costituzionalità: mentre
proprio l'impegno motivazionale richiesto dimostrava con evidenza
non essere quest'ultima così manifestamente infondata, da non
doverla rimettere al giudizio della Corte. Ora, la situazione si è
rovesciata ed è certamente venuta meno quella resistenza di molti
giudici ad investire la Corte delle questioni di costituzionalità;
anzi, troppo spesso a quest'ultima vengono sottoposte questioni
che, in realtà, invece di sollevare problemi di costituzionalità,
richiedono un inammissibile avallo all'interpretazione. In
brevissima sintesi, si può dire che nell'ambito penalistico la
Corte ha saputo passare da una difesa dei valori costituzionali,
rispetto a un quadro normativo preesistente, che era figlio di
logiche, di culture e di scelte contrarie alla Costituzione, o
quanto meno superate, a una linea di costruzione evolutiva del
sistema penale. Essa si è resa interprete delle esigenze di
ammodernamento degli istituti e dei precetti del sistema penale, in
modo da esprimere il significato di residualità che oggi
l'ordinamento penale ha o dovrebbe avere nel nuovo assetto
costituzionale. Penso, in questa linea, a tutte le sentenze con cui
la Corte ha delineato l'offensività come requisito dei reati; a
quelle con cui la Corte ha censurato il valore solo formale del
reato, come disobbedienza, per esaltarne invece la funzione di
strumento di difesa sociale rispetto all'aggressione di beni
primari; a quelle - e sono molto numerose anch'esse - con cui la
Corte ha ribadito il principio di eguaglianza in materia di
fattispecie penali e di disciplina delle sanzioni. Penso, ancora,
all'esaltazione che la giurisprudenza della Corte ha fatto delle
personalità della responsabilità penale in tutte le sue molteplici
implicazioni: dalla eliminazione degli automatismi in tema di
valutazione del giudice sulla pena, alla valorizzazione del
principio di colpevolezza. Un cammino altrettanto impegnativo la
Corte ha percorso in materia di processo penale. Se possibile, in
questa materia gli interventi di essa sono ancora più figli delle
specifiche contingenze da cui vennero occasionati; e vi è uno iato
evidente tra le sentenze che la Corte ha reso sul codice "Rocco",
vigente fino al 1989, e quelle sul codice "Vassalli", soprattutto
nei primi anni '90. Nella prima fase la Corte, di fronte alle tante
novelle che avevano modificato e stravolto nel corso del tempo il
modello originario del codice di procedura del 1930, in una
prospettiva statica, si è preoccupata essenzialmente di adattare i
singoli istituti ai precetti costituzionali, secondo una linea
tendenziale di conservazione. Si disse che la Corte contribuì a
passare da un sistema fortemente inquisitorio, a un sistema di
garantismo inquisitorio. Nella seconda fase, a partire dal 1990, la
Corte ha avuto un approccio nuovo e diverso ai temi del processo
penale: innanzitutto a causa del gran numero di questioni
sottopostele. Per lungo tempo, la materia della procedura penale è
stata largamente prevalente nelle decisioni della Corte: e questo,
forse, perché venivano sollevate molte questioni per insofferenza
verso il nuovo modello di codice, per le difficoltà interpretative
che esso proponeva, per la necessità di individuare il ruolo dei
nuovi soggetti processuali. In sostanza, la Corte è stata chiamata
a compiti tendenzialmente non suoi: quello di interpretare la legge
ordinaria; quello di dare moniti al legislatore; quello di fungere,
in qualche modo, da "paralegislatore", con delle sentenze di tipo
additivo e ricostruttivo; infine, il ruolo di mediatore fra
contrapposte esigenze tutte importanti, come, ad esempio quella
della difesa del contraddittorio da un lato e quella della
cosiddetta conservazione del sapere processuale dall'altro
lato.
A fronte di un compito così difficile ed articolato, come quello
che la Corte ha svolto per il processo penale a partire dal 1990, è
difficile anche trovare un filo rosso con cui legare percorsi tanto
variegati. Forse, quel filo rosso può essere individuato nella
particolare attenzione che la Corte ha dedicato, nei quindici anni
di vigenza del nuovo codice di procedura penale, più ai
protagonisti del processo, che alle dinamiche singole coinvolte dai
vari quesiti. Questa attenzione si è tradotta e concretizzata, fra
l'altro, nella ricostruzione dell'identità del giudice e dei suoi
valori di imparzialità e di indipendenza, come ad esempio
testimoniano tutte le sentenze che la Corte ha reso in materia di
incompatibilità; nella sottolineatura del ruolo centrale del
difensore nel processo, dell'effettività della difesa, della sua
presenza in ogni stato e grado del processo, della difesa dei
soggetti economicamente in difficoltà; infine, nella ricostruzione
a tutto tondo dei diritti e garanzie processuali dell'imputato e
delle altre parti private. Più in generale, con riferimento ai
principi di eguaglianza e di solidarietà, la giurisprudenza dei
primi cinquant'anni della Corte è stata fondamentale sia per i
singoli interventi di essa in materia di tutela dei diritti, sia
per l'effetto di orientamento che essa ha avuto nei confronti del
legislatore, perché approntasse già a livello normativo garanzie ai
diritti fondamentali. Penso soprattutto all'utilizzo del parametro
dell'articolo 3 della Costituzione: nella dialettica tra la Corte e
il legislatore, i principi affermati dalla Corte hanno contribuito
a delineare un ordinamento in cui i diritti fondamentali ricevono
tutela. Penso, in particolare, al tema delle azioni positive che il
legislatore deve attuare ai sensi dell'articolo 3 secondo comma
della Costituzione, anche in deroga al generale e formale principio
di uguaglianza, per garantire pari opportunità di inserimento
sociale, economico e politico, a categorie di persone socialmente
svantaggiate: quelle riconducibili ai divieti di discriminazione
dell'articolo 3, primo comma. E penso al connesso principio di
solidarietà proposto dall'articolo 2 della Costituzione, definito
dalla Corte come principio fondante dell'ordinamento giuridico. È
tipico delle costituzioni europee del dopoguerra - e quindi anche
della nostra - l'ampliamento dell'area dei diritti inviolabili; ma,
soprattutto, è tipica di esse l'attenzione alla effettività di tali
diritti, perché non basta proclamarli, ma occorre garantirne la
effettività e giustiziabilità. Questo impianto poggia soprattutto
sul principio pluralistico contenuto nell'articolo 2 della
Costituzione, e sul principio di eguaglianza sostanziale previsto
dall'articolo 3, secondo comma, di essa, che si risolvono nel
diritto alla diversità, e nella necessità di protezione della
diversità. È un programma, quello delineato dalla nostra
Costituzione, di tutela dei soggetti più deboli, attraverso la
liberazione dal bisogno e l'eliminazione delle disuguaglianze, per
assicurare quelle chanches di libertà e di effettivo godimento dei
diritti che si riconnettono alla effettività di essi. E ciò vale
soprattutto per i cosiddetti diritti sociali, cioè quei diritti che
richiedono, da parte del legislatore, non soltanto un
riconoscimento formale, ma delle pronunzie e degli interventi a
carattere additivo, di cui spesso la Corte si è fatta carico.
A me sembra che, a partire dalla prima sentenza - quella del 14
giugno 1956 - in cui si è affermato testualmente che anche le norme
programmatiche della Costituzione possono fungere da parametri di
costituzionalità, la Corte ha voluto manifestare il suo intento di
garantire il controllo a tutto il piano costituzionale, di
garantire giustiziabilità a tutto il programma costituzionale. La
Corte si è fatta giudice dei diritti, più che giudice dei poteri;
ed in quest'analisi ha valorizzato la solidarietà in modo del tutto
particolare. Ricordo, a questo proposito, un'espressione
significativa di Francesco Paolo Casavola, già presidente della
Corte, nella conferenza-stampa dopo la sentenza numero 240 del 1994
sul minimo pensionistico: la affermazione, con parole impegnative,
del dovere della più rigorosa salvaguardia dei diritti fondamentali
del cittadino, tra i quali è primo quello di togliersi la fame. Nel
cinquantennio passato, la Corte, attraverso la reinterpretazione
dell'eguaglianza sostanziale a garanzia del contenuto minimo
essenziale dei diritti, quando sono in giuoco valori fondanti e
costituzionali, si è occupata ampiamente dei diritti sociali. Da un
lato, la giurisprudenza costituzionale ha fornito contributi sui
diritti sociali, considerando in maniera unitaria questi diritti
coi diritti di libertà, come strumenti per l'eguaglianza
sostanziale; così da eliminare la contrapposizione tra libertà e
uguaglianza, che sono due facce della stessa realtà e della
condizione umana, e sono entrambe essenziali. Da un altro lato, la
Corte si è concentrata sulla tutela dei soggetti deboli,
raccogliendo la domanda di uguaglianza di essi rivolta al
legislatore, senza però straripare dalle sue competenze, perché si
è riservata un ruolo di controllo a che non vi siano trattamenti
irragionevoli e differenziati: cioè eguaglianza davanti alla legge,
eguaglianza nella legge e assenza di irragionevolezza. *** Il
giudizio sul cinquantennio passato della Corte sembra quindi poter
essere positivo, e riflette il suo sforzo - coronato, credo, da
successo - di realizzarsi compiutamente nell'ottica nazionale e
statuale. Ora, per il prossimo cinquantennio - o forse per un arco
di tempo più breve, se è vero (come è vero) che la globalizzazione
ha concentrato largamente il tempo e i processi di evoluzione - mi
sembra che la Corte sia di fronte ad un compito altrettanto
impegnativo, orientato anche nell'ottica sovranazionale, e che
risente immediatamente delle dimensioni della globalizzazione in
cui vanno immersi. La Corte dovrà cioè farsi carico anch'essa del
ridimensionamento del potere e della sovranità statuale nel
contesto della globalizzazione; e ciò proprio nel momento in cui -
di fronte all'irrompere della globalizzazione nell'economia,
nell'informazione, ora anche nella violenza di ogni tipo e forma e
nel terrorismo - più forte si sente l'esigenza di una affermazione
dei diritti fondamentali e di una globalizzazione delle regole: per
evitare che la globalizzazione si risolva soltanto nel predominio
del più forte e della sua legge, e per recuperare o garantire la
dimensione dell'uomo e il contesto di uno sviluppo
sostenibile.
D'altronde, la globalizzazione - come è noto - induce a
valorizzare sempre di più una prospettiva sovranazionale che si
colloca ad un livello intermedio fra quella statale e nazionale,
divenuta troppo riduttiva e locale, e quella universale e
planetaria, ancora troppo ampia: una prospettiva quale è per noi
quella europea, cui abbiamo guardato sino ad ora e continuiamo a
guardare con attenzione e speranza per il nostro sviluppo,
nonostante le recenti sue battute di arresto ed il pessimismo che
può scaturire da queste ultime. Ciò vuol dire che, in questa
prospettiva, già ora si registrano e sempre più si registreranno in
futuro forme di cessione di sovranità dal livello nazionale a
quello sovranazionale (quello, per l'Europa, comunitario): con una
serie di problemi, di cui la Corte costituzionale ha già iniziato a
farsi carico e sempre più dovrà evidentemente farsi carico. Sono
problemi legati in particolare alla molteplicità di previsioni in
tema di diritti fondamentali, fra il livello nazionale e quello
comunitario; legati alla coesistenza fra gli ordinamenti di questi
due livelli; legati al rapporto, conseguente, che dovrà venirsi ad
instaurare fra le giurisdizioni costituzionali nazionali e gli
organi di giustizia sovranazionale, come la Corte di Giustizia e la
Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sino ad ora, nel suo primo
cinquantennio di vita, la Corte costituzionale ha saputo seguire
con attenzione il processo di integrazione europea: un processo,
anch'esso sviluppatosi nel suo primo cinquantennio come un processo
di "armonia fra diversi" (secondo la definizione proposta da
Valerio Onida, già presidente della Corte), in una logica dualista,
in cui la nostra Corte ha sempre guardato e guarda all'affermazione
del diritto comunitario - attraverso la sua immediata applicazione
nel nostro ordinamento ed in luogo di esso, che si ritrae -
rimanendovi peraltro estranea; riservandosi, tuttavia, la garanzia
e l'affermazione dei cosiddetti contro-limiti, nell'ipotesi
(altamente improbabile) in cui il diritto comunitario dovesse
trovarsi in contrasto con i principi fondamentali e irrinunciabili
del nostro ordinamento. Questa posizione della Corte, di "vigile
estraneità" ha retto fin ad oggi, ma richiederà forse di essere
rimeditata: da un lato, nel momento in cui l'esigenza del rispetto
e dell'applicazione dell'ordinamento comunitario da parte di quello
interno si fa sempre più forte, alla stregua dell'affermazione del
nuovo articolo 117 della Costituzione, più incisiva di quella
dell'art. 11 che fin ad ora ha trovato applicazione in
quest'ambito; e, da un altro lato, nel momento in cui i diritti
fondamentali - terreno elettivo e prioritario di intervento per i
compiti di un giudice costituzionale - assumono sempre maggior
rilievo nell'ordinamento comunitario e non sono più limitati come
in passato ad una logica di funzionalità per il mercato, secondo
quanto testimoniano la loro proclamazione con la Carta di Nizza nel
2000 e l'inserimento di quest'ultima nel progetto di Trattato
costituzionale europeo. L'estraneità alla dimensione comunitaria,
per quanto "vigile", potrebbe cioè risolversi nella
autoemarginazione della Corte stessa dal dibattito sulla tutela dei
diritti fondamentali, oggi cruciale anche e soprattutto sotto
l'aspetto comunitario e sotto quello della globalizzazione.
Presumibilmente, occorrerà dunque affrontare il tema del rapporto
fra le Corti costituzionali nazionali e le Corti sopranazionali -
occupandosi entrambe a regime e a pieno titolo di diritti
fondamentali - in termini che non si risolvano né in una reciproca
estraneità, né al contrario in una "subordinazione" e in una
"regionalizzazione" delle prime rispetto alle seconde, ma in un
dialogo costruttivo di reciproco rispetto ed arricchimento. Accanto
alla prospettiva sovranazionale, è poi altrettanto importante per
la Corte oggi la prospettiva - simmetrica alla prima - di carattere
locale. Il c.d. "svuotamento" dello Stato non solo verso l'alto e
la dimensione sovranazionale, ma anche e contestualmente verso il
basso e la dimensione locale, segna certamente un recupero e un
rafforzamento delle autonomie locali: un recupero evidente e
sottolineato dalla riforma della Carta costituzionale, nel 2001,
nonché dalla ulteriore recente modifica di essa in attesa di
referendum.
Accanto all'impegno nell'ottica sovranazionale, è dunque del pari
evidente il compito che attende la Corte, quale garante della
Costituzione, nella duplice e convergente prospettiva del rispetto
delle autonomie locali e dell'unità nazionale, riproponendo su
scala locale la logica dell'unità nella diversità, che è egualmente
fondante nella scala sovranazionale europea: e ciò viepiù in un
contesto in cui, per i diritti fondamentali, si valorizza sempre di
più l'importanza della loro proiezione locale e "glocale".
Soprattutto per quanto concerne i diritti sociali, il profilo
dell'effettività di essi si coglie e si realizza essenzialmente
nella realtà locale; e, d'altronde, è sempre più significativo, ai
tempi della globalizzazione e del disorientamento che ne deriva,
per l'individuo e per il gruppo, il tema dell'identità locale che
si traduce in una sorta di "diritto al territorio" dell'uno e
dell'altro. Il discorso dei diritti fondamentali, nella logica e
nel contesto della globalizzazione, pone certamente alla Corte
costituzionale nuove sfide e nuovi traguardi ed obiettivi. Essa,
nei suoi primi cinquanta anni di vita ha avuto il compito di
delineare e di definire una serie numerosa di diritti fondamentali:
penso ad esempio al diritto al nome, all'identità personale, ai
vari diritti di libertà, ai diritti nella e della famiglia, al
diritto al lavoro e ai diritti nel lavoro, e così via; penso
all'attenzione che la Corte ha dedicato non solo all'ampliamento
dell'area dei diritti, ma anche alla loro effettività, ed alla
indivisibilità fra diritti di libertà e diritti sociali; penso al
legame riconosciuto tra libertà ed eguaglianza soprattutto
sostanziale, ed al valore attribuito al principio di solidarietà,
come fondante dell'ordinamento giuridico al pari di quello di
eguaglianza. In quest'ambito, la Corte ha iniziato ad affrontare il
tema dei cosiddetti diritti di terza o quarta generazione, non
espliciti nella Carta costituzionale, che assumeranno sempre più
rilievo con l'evoluzione della tecnologia nel contesto della
globalizzazione: penso, ad esempio, ai diritti riferiti
all'ambiente, alla bioetica, alla privacy, per richiamare i più
discussi e significativi. Ma, anche rispetto ai diritti di stampo
più classico e tradizionale, il contesto della globalizzazione apre
nuovi interrogativi e prospettive: il tema della tutela dei
soggetti deboli, quello della tutela delle minoranze, e delle
diversità, quello dei diritti di gruppo, assumono certamente un
rilievo nuovo e pregnante, se vengono riferiti, ad esempio, alla
realtà sempre più cruciale e diffusa della immigrazione.
Ed è agevole cogliere la complessità dei problemi che si porranno -
anche per il compito della Corte costituzionale - per il rispetto
del pluralismo, per il diritto alla diversità, per la coesistenza
fra quest'ultima e la convivenza e condivisione di valori comuni
fondamentali, rispetto alle nuove realtà dell'immigrazione, della
multietnicità e del multiculturalismo. Problemi nuovi, o meglio
nuove prospettazioni di problemi consolidati si pongono e sempre
più si porranno anche in tante altre tematiche, al pari di quelle
dell'immigrazione, nel contesto della globalizzazione: basta
pensare all'informazione globale; al mercato, alla concorrenza,
alla finanza globale; alla criminalità organizzata e anch'essa
ormai globale; sino ad arrivare al terrorismo globale, che è
purtroppo ormai una realtà, e forse una fra le realtà più
preoccupanti dell'apertura di questo terzo millennio. Proprio il
riferimento al terrorismo globale, ed agli interrogativi da esso
evocati, mi sembra significativo per chiudere questa breve
riflessione sul passaggio della nostra Corte costituzionale da un
mezzo secolo ad un altro, e sulle prospettive del suo imminente
futuro affacciate sull'"esterno", dopo un breve passato di
consolidamento all'"interno". Ricordavo all'inizio di questa
riflessione il compito di ogni Corte costituzionale: la difesa
della democrazia da se stessa. È un compito viepiù attuale ed
essenziale, e forse ancor più significativo, in un contesto nel
quale le logiche dell'emergenza, della difesa dell'identità, della
reazione di fronte alle sfida e alla minaccia del terrorismo,
potrebbero spingere la democrazia verso soluzioni, magari
emergenziali, in cui essa sia tentata di sacrificare o di
attenuare, al di là del bilanciamento consentito, il rispetto della
persona e di se stessa.
Si tratta di logiche evocate sempre più frequentemente, di fronte
alle quali è necessaria ed auspicabile una risposta ferma del
giudice costituzionale - così come si è verificato in esempi
recenti, in altri ordinamenti vicini a noi: penso all'avvertimento
di Aharon Barak, Presidente della Corte suprema israeliana, "noi
giudici delle moderne democrazie siamo chiamati a proteggere la
democrazia sia dal terrorismo, sia dai mezzi illeciti che lo Stato
intende utilizzare per combatterlo" - per assicurare appunto quel
rispetto e quella difesa della democrazia stessa, che qualcuno
vorrebbe invece perseguire negandone l'essenza. Sono queste,
concludendo, le ragioni per cui mi sembra giusto formulare
l'augurio, e prima ancora l'affermazione, di una Corte nei decenni
fedele alla Costituzione, anche nell'evoluzione e nell'adattamento
di essa alle nuove prospettive della globalizzazione. È un augurio
comune all'Arma dei Carabinieri, ed alla sua fedeltà alla
Costituzione - nei secoli fedele - pur nell'evoluzione delle sue
tecnologie e dei suoi obiettivi di impegno: in una prospettiva
ormai sopranazionale anche per l'Arma, che è stata pochi giorni
orsono ricordata in quest'aula dal Comandante Generale, e che vede
l'Arma sempre più presente e pronta alla difesa dei valori di pace
e dignità umana, anche attraverso il contributo e la testimonianza
come quelli offerti a Nassirya da essa. E, come l'Arma, anche la
Corte può e deve trasformarsi e restare se stessa, riaffermando la
propria identità e la propria fedeltà alla Costituzione, nel nuovo
contesto in cui essa si trova ad operare.
(*) - Conferenza tenuta nell'Aula Magna
della Scuola Ufficiali dei Carabinieri - Roma, 30 gennaio
2006.
(**) - Giudice della Corte
Costituzionale. |
Giovanni Maria Flick
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