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Liceità,
correttezza e pertinenza nell'attività di recupero
crediti.
30 novembre 2005
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali In data odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe
Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminate le segnalazioni
presentate da singoli ed associazioni di tutela dei consumatori
concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito
dell'attività di recupero crediti; Visti gli elementi acquisiti a
seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettere a) e b), del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Ritenuta la necessità di
prescrivere ai titolari del trattamento alcune misure necessarie al
fine di rendere detti trattamenti conformi alle disposizioni
vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice); Viste le
osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott.
Giuseppe Fortunato;
Premesso:
1. Il trattamento di dati personali nelle attività
di recupero crediti.
Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti
trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a
danno di debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti
all'adempimento) in occasione dello svolgimento di attività di
recupero crediti. Tale attività può essere realizzata direttamente
dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi, di regola
operanti in virtù di contratti di collaborazione (in particolare,
attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi). In
quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero crediti è preceduta
dalla messa a disposizione di dati personali relativi al debitore.
Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili
per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre
ai dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale
eventualmente indicata, termini apposti all'obbligazione
pecuniaria, oltre che titolo della stessa). Le risultanze hanno
evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero
stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e
di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza
e della dignità personale. In particolare, le modalità di ricerca,
presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse
all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più
varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni su
utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di
messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui
contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in
essere senza intervento di un operatore (con il rischio che
soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del
contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all'apertura
della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni
individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante
informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria
(ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta "recupero
crediti" o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti
riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa
il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il
ricorso a formule quali "preavviso esecuzione notifica" o il
richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura
attivazione di "ufficiali giudiziari"); affissioni di avvisi di
mora sulla porta del debitore. Non di rado, inoltre, l'attività
preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il
debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a
conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (ad
esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando
recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non
reperibili in pubblici elenchi). Al fine di rendere conformi alle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i
trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di recupero
crediti il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle
misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando
che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi
richiamati con il presente provvedimento siano rispettati
nell'attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a
terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di
recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene
al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o
penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato
quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.
2. Principio di liceità nel
trattamento.
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito
dell'attività di recupero crediti deve osservare il principio di
liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento
(attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare
ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali,
ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di
casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella
quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per
esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il
pagamento della somma dovuta). Integra, altresì, un trattamento
illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche
preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza
l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto
suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della
sua asserita condizione di inadempimento. Del pari, diffusione
illecita di dati personali si ha con l'affissione ad opera di
incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di
sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali
dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di
soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui
l'avviso risulta visibile.
3. Principio di correttezza nel trattamento.
In occasione dello svolgimento delle attività
di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola
generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice):
in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle
informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto
con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti
suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo
piano della disciplina di protezione dei dati personali. Sono
pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel
sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori
esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso
di utilizzo di cartoline postali o tramite l'invio di plichi
recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" (o locuzioni
simili dalle quali possa comunque desumersi l'informazione relativa
all'asserito stato di inadempimento del destinatario della
comunicazione). Attesa la natura delle informazioni trattate e
l'elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali
relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni
di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore,
ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all'esterno le sole
indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati
eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della
comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un'inutile
divulgazione di dati personali, v. già in materia di notificazione
degli atti giudiziari, Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998,
p. 13; v. altresì, con riferimento ad una fattispecie particolare,
Provv. 12 giugno 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 38, 41). In tal
senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di
procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3,
140, 250, comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del
Codice), introdotte per rendere tale disciplina compatibile con le
finalità di protezione dei valori personali menzionati all'art. 2,
comma 1, del Codice, come pure alcune norme (settoriali) che,
disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di pagamento,
ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (cfr., ad esempio,
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione
della cartella di pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004,
Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per
il credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4,
comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le
modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di
credito relative al programma "P.C. per gli studenti").
4. Principi di pertinenza e
finalità.
Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito
delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel
rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati
(artt. 11 del Codice). A tal fine possono formare oggetto di
trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con
particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore,
codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito
vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti
(anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di
conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o
registri pubblici. Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di
legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che
può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una
volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare
oggetto di ulteriore trattamento. La loro eventuale conservazione
ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da
precluderne agli incaricati del trattamento la normale
consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o
provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).
5. Informativa agli interessati.
In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il
titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di
norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni
previste all'art. 13 del Codice, con particolare riferimento
all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai
quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti (se del
caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), del Codice,
indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso
riferimento nell'informativa resa). Ove i dati vengano raccolti
presso terzi trova applicazione l'art. 13, comma 4, del Codice.
Tutto ciò premesso, il Garante prescrive, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari di trattamenti di dati
personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti le misure
necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5 del presente
provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti.
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Nuove misure di sicurezza presso i
gestori per le intercettazioni.
15 dicembre 2005
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali nella riunione
odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli accertamenti
disposti dal Garante per verificare la liceità e la correttezza dei
trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica per dare esecuzione a provvedimenti di
intercettazione telefonica e telematica adottati dall'autorità
giudiziaria; vista la documentazione in atti; viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof.
Francesco Pizzetti;
Premesso
Il 2 agosto 2005 il Garante ha avviato accertamenti nei
confronti dei principali fornitori di servizi di comunicazione
elettronica (di seguito, "fornitori") sulle modalità con le quali
essi adempiono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria in
materia di intercettazioni. Ciò, al fine di verificare la liceità e
la correttezza dei trattamenti di dati in riferimento alla
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali,
con particolare riguardo alle disposizioni a garanzia della libertà
e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione. Nell'ambito degli accertamenti, effettuati in
conformità al predetto Codice con richiesta ai sensi del relativo
art. 157, sono stati acquisiti presso i fornitori vari elementi
necessari per il controllo sulle attività dagli stessi svolte a
qualunque titolo per eseguire intercettazioni lecite (telefoniche,
informatiche, telematiche o ambientali, anche di tipo preventivo:
artt. 266 ss. e 226 disp. att. c.p.p.), o comunque correlate con le
intercettazioni medesime. Il 7 ottobre 2005 è stato disposto un
supplemento di istruttoria, anche in riferimento alle operazioni
svolte a supporto di attività investigative o di indagine in
attuazione del recente d.l. n. 144/2005 sul contrasto al
terrorismo. In questo quadro, sono stati esaminati anche i dati
numerici delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria,
inerenti al numero di intercettazioni che hanno avuto inizio e alla
loro durata media, espressa in giorni, nonché al numero di tabulati
forniti per la documentazione del traffico c.d. "storico".
Osserva
1. Intercettazioni telefoniche e
telematiche.
Il tema del trattamento dei dati connessi alle intercettazioni
presso i fornitori riveste particolare delicatezza con riferimento
alla sfera personale degli indagati (e delle altre persone estranee
alle indagini, ma coinvolte nelle comunicazioni e conversazioni) e
alla segretezza delle indagini. L'esame dei vari profili, compreso
quello della riservatezza dei dati e della sicurezza dei sistemi
utilizzati per trattarli, è stato quindi condotto con particolare
attenzione in considerazione dei diritti fondamentali delle persone
interessate e degli interessi pubblici coinvolti. Dagli elementi
acquisiti e che i fornitori hanno prodotto sotto la propria
responsabilità, anche penale, con riguardo alla genuinità di quanto
attestato o documentato (art. 168 del Codice - Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante), emerge che l'attività
dei medesimi fornitori resta caratterizzata da una funzione
strumentale rispetto a quanto disposto dall'autorità giudiziaria
penale. I fornitori hanno attestato di limitarsi a svolgere i soli
adempimenti di carattere tecnico necessari a porre in essere le
attività richieste dall'autorità giudiziaria (intercettazioni;
fornitura di flussi di linee e circuiti; interruzione o sospensione
di servizi; supporti tecnici per servizi di emergenza). I medesimi
fornitori hanno altresì attestato di non avere alcun accesso ai
contenuti delle comunicazioni e delle conversazioni, anche
temporaneo o mediante trascrizioni, a livello centrale o locale.
Ciò, anche in quanto le medesime comunicazioni e conversazioni sono
effettuate duplicando la linea di comunicazione dell'indagato e
instradando la linea duplicata verso un c.d. Cit (Centro
intercettazioni telefoniche), indicato dall'autorità giudiziaria
richiedente e connesso ad una rete fissa. Le predette attività sono
svolte senza intermediazione di terzi e - salvo che in alcuni casi
di roaming - nei confronti solo degli utenti dei fornitori
medesimi. Pur non venendo a conoscenza dei predetti "contenuti", i
fornitori raccolgono, selezionano, elaborano e trattano con altre
operazioni una notevole quantità di dati personali riferibili agli
indagati e ai terzi con i quali essi comunicano. Si tratta di dati
personali riservati e delicati che attengono, in particolare,
all'identità dei soggetti sottoposti ad intercettazione, all'arco
temporale di svolgimento dell'intercettazione e ai dati di traffico
telefonico o telematico inerenti alle linee intercettate (data,
ora, numero chiamato e durata della comunicazione o conversazione).
A seconda dei casi, tenendo conto delle specifiche richieste
dell'autorità giudiziaria, i medesimi dati sono integrati da
informazioni tecniche aggiuntive relative ai dettagli delle
chiamate entranti, ai tentativi di chiamata in entrata o in uscita
e ai i dati di localizzazione geografica dell'utenza intercettata.
I fornitori di telefonia mobile tengono traccia anche
dell'identificativo numerico della stazione base impegnata
dall'utenza intercettata. I servizi di messaggistica del tipo
sms/mms sono compresi nelle attività di intercettazione; i
fornitori hanno specificamente attestato di non avere alcuna
possibilità di accedere, anche retroattivamente, al loro contenuto.
Tuttavia, una società (TIM Italia S.p.a.) ha espressamente
specificato che, nei casi in cui il Cit non è dotato di
risponditore idoneo a ricevere tali messaggi (risulta che ad oggi
solo il 7% dei Cit ne disponga), alla documentazione di traffico
viene abbinata la registrazione del testo del messaggio, per un
tempo determinato. In tali casi, i messaggi vengono a volte
archiviati dal fornitore, in forma cifrata, e successivamente
trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente. In questi stessi
casi, il fornitore ha la materiale possibilità di entrare a
contatto con il contenuto delle comunicazioni, la cui concreta
riservatezza dipende dalle misure tecniche messe in atto e dal
controllo esercitato sugli incaricati del trattamento. Le
intercettazioni telematiche sono quantitativamente meno rilevanti
rispetto a quelle telefoniche e riguardano in prevalenza sia il
traffico Ip sviluppato su linee telefoniche o collegamenti a larga
banda (Internet Protocol), sia comunicazioni tramite posta
elettronica. Queste ultime vengono realizzate predisponendo un
inoltro automatico della corrispondenza ricevuta e spedita
dall'intercettato mediante un'utenza di posta elettronica fornita
dal fornitore.
2. Ulteriori servizi.
Le operazioni svolte a supporto dell'attività investigativa possono
riguardare aspetti diversi dalle intercettazioni. Si tratta di
operazioni che coincidono con quelle elencate nel listino di cui al
decreto interministeriale 26 aprile 2001 ("Approvazione del listino
relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di
telecomunicazione"), in attesa dell'approvazione in proposito del
"Repertorio" previsto dal Codice delle comunicazioni (art. 96,
comma 2). Tra tali operazioni sono comprese le interrogazioni
anagrafiche, la localizzazione dell'utenza, l'identificazione della
linea chiamante o della linea connessa, il tracciamento, la
sospensione o la limitazione dei servizi agli utenti, la
documentazione del traffico pregresso contabilizzato e la
documentazione integrale del traffico storico. A differenza di
quanto avviene in occasione delle conversazioni telefoniche
intercettate, i fornitori hanno la possibilità di conoscere tali
informazioni prodotte o raccolte nel compimento delle predette
operazioni. Sono i fornitori, infatti, ad estrarre i dati, a
selezionarli secondo i criteri richiesti dall'autorità giudiziaria,
ad organizzarli in tabulati e a spedirli al richiedente. In tutte
queste fasi, i dati restano nella disponibilità del fornitore e non
può essere escluso che gli incaricati operanti in ambito aziendale
debbano poterli conoscere, anche in parte, per svolgere alcune tra
le operazioni medesime. In alcuni casi, inoltre, i fornitori sono
chiamati a prestare un supporto tecnico alla realizzazione di
intercettazioni ambientali o di operazioni di videosorveglianza
investigativa. Quest'ultima risulta svolta utilizzando la rete
telefonica fissa per convogliare verso il centro indicato
dall'autorità giudiziaria le immagini riprese da apposite
telecamere.
3. Profili critici e prescrizioni del
Garante.
Dagli accertamenti svolti non emergono profili di illiceità nel
trattamento dei dati personali. In termini generali, le modalità
esecutive previste dai diversi fornitori per le varie fasi di
svolgimento dei servizi garantiscono un primo livello di sicurezza
dei dati personali, con procedure sottoposte a un processo di
certificazione di regola secondo standard internazionali di
sicurezza. In base agli elementi acquisiti va però constatata la
necessità di incrementare sensibilmente tale livello di sicurezza,
in particolare per quanto riguarda le diverse interazioni tra i
fornitori e l'autorità giudiziaria. Il Garante rileva quindi la
necessità di prescrivere ai fornitori di adottare alcuni
accorgimenti e misure, ulteriori rispetto a quelle minime di cui
agli artt. 33 ss. del Codice in materia di protezione dei dati
personali e al disciplinare tecnico allegato, atti a garantire
maggiormente la protezione dei dati. Tali prescrizioni riguardano
la forma e l'autenticità dei decreti di inizio attività che
pervengono ai fornitori, le modalità di invio e di ricezione della
relativa documentazione, la gestione dei profili di autorizzazione
e l'attribuzione dei diritti di accesso alle risorse informatiche,
anche con riferimento a singoli incaricati. Non sono oggetto di
prescrizione i profili concernenti più direttamente la
conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e
repressione dei reati, che saranno oggetto dell'apposito
provvedimento del Garante da adottare ai sensi dell'art. 132, comma
5, del Codice. 3.1 Aspetti organizzativi della sicurezza Profili
esaminati L'organizzazione delle funzioni aziendali dedicate ai
servizi di supporto all'autorità giudiziaria, come attestata dai
fornitori, risulta nel suo complesso sufficiente, rispondendo in
termini generali a criteri di suddivisione delle competenze e di
accentramento della responsabilità. Devono essere tuttavia
perseguiti, con idonei strumenti organizzativi, livelli di
sicurezza più elevati, limitando in particolare la conoscibilità
delle informazioni comunque attinenti all'attività svolta per scopi
di giustizia. Prescrizione Le funzioni aziendali cui compete lo
svolgimento di servizi per conto dell'autorità giudiziaria devono
adottare un modello organizzativo che limiti al minimo la
conoscibilità delle informazioni relative alle attività svolte per
esigenze di giustizia, con una rigida partizione della visibilità
dei dati su base organizzativa, funzionale e di area geografica di
competenza. Il personale che a qualsiasi titolo tratti questi dati
deve essere designato in termini selettivi quale incaricato del
trattamento. Deve essere garantito ogni scrupolo nella gestione e
nel mantenimento della qualità delle credenziali di autenticazione
per l'accesso informatico ai dati trattati, conformando le
procedure di gestione delle credenziali e i sistemi di
autorizzazione a principi rigidi di coerenza delle abilitazioni nei
sistemi informativi con i ruoli e le funzioni assegnate agli
incaricati designati. I mutamenti di ruolo o di funzione di un
incaricato devono essere pertanto recepiti immediatamente, con le
conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di
autorizzazione. Deve essere realizzata, anche attraverso
l'opportuna configurazione dei sistemi informatici utilizzati nel
processo di gestione delle attività, una separazione marcata tra i
dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali
prodotti nel corso delle attività svolte su richiesta dell'a.g.,
inibendo la possibilità per un operatore amministrativo-contabile
di accedere ai dati documentali prodotti nell'ambito dell'attività
svolta. L'accesso ai sistemi informatici di protocollazione ed
archiviazione dei documenti scambiati con l'a.g. deve essere
controllato tramite procedure di autenticazione robuste, con il
ricorso anche a caratteristiche biometriche, in sintonia con le
previsioni di cui alla regola n. 2 del predetto disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 3.2 Sicurezza dei
flussi informativi con l'autorità giudiziaria Profili esaminati La
gestione da parte del fornitore dei provvedimenti di
intercettazione o che richiedono altri tipi di servizio sempre per
conto dell'autorità giudiziaria è articolata in varie fasi, che
comprendono: - la ricezione in copia, con differenti modalità
(posta ordinaria, messaggio telefax, posta elettronica o consegna
diretta), del decreto di inizio attività; - la verifica
dell'autenticità e dell'esistenza dei requisiti formali della
richiesta, nonché della loro completezza; - gli accertamenti e le
attività tecniche strumentali che portano a svolgere, anche
attraverso flussi di informazioni interni al fornitore ed eventuali
contatti con l'autorità giudiziaria, la vera e propria azione di
intercettazione, per consentire la conoscenza delle conversazioni e
delle comunicazioni da parte dei Cit; - la trasmissione
all'autorità giudiziaria dei dati accessori (dati di traffico,
localizzazione, altre informazioni), utilizzando un mezzo di
comunicazione concordato con la medesima autorità; - la
fatturazione e la cancellazione dei dati trattati (eccetto quelli
necessari per scopi contabili e di documentazione delle attività
svolte, che vengono custoditi con particolari modalità).
Dall'analisi dei vari flussi informativi si evidenzia la necessità
di un rigoroso controllo, per evitare che venga dato seguito ad
ipotetiche richieste da parte di soggetti non legittimati. Sono
altresì necessarie modalità di comunicazione tra i fornitori e
l'autorità giudiziaria che garantiscano maggiormente la
riservatezza delle informazioni scambiate. Va in proposito
constatata favorevolmente la messa a disposizione per questi scopi,
da parte di alcuni fornitori, di servizi e-mail con interfaccia web
di tipo Ssl (Secure Socket Layer-connessione cifrata), o anche di
più articolati strumenti software basati sullo stesso tipo di
interfaccia, che evitano la circolazione in rete di messaggi, con
relativi allegati, ancorché protetti da forme di cifratura, che
potrebbero andare incontro a tutti gli ordinari inconvenienti che
possono interessare i sistemi di posta Smtp: ritardate consegne,
mancate consegne a causa di errori di indirizzo o di condizioni di
traffico sulla rete, fino al caso più preoccupante di possibile
erronea consegna a un destinatario diverso da quello legittimo.
Prescrizione I fornitori devono provvedere affinché l'interscambio
di informazioni con l'autorità giudiziaria avvenga evitando il
ricorso a canali non affidabili, o affidabili solo parzialmente,
sia dal punto di vista delle prestazioni, sia da quello della
sicurezza, adottando a tal fine sistemi di comunicazione basati su
aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete
sicuri. In questo ambito devono essere adottate tecniche di firma
digitale evitando la cifratura dei documenti con strumenti
tecnicamente deboli a livello applicativo, ed altre prassi
inidonee, come la negoziazione di chiavi crittografiche simmetriche
in modo informale su canali insicuri. La comunicazione all'autorità
giudiziaria dei risultati dell'attività strumentale svolta (tramite
tabulati elettronici o in altro formato informatico), deve quindi
avvenire esclusivamente in modo cifrato con strumenti di firma
digitale che assicurino l'identificazione delle parti comunicanti,
l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza e la
correttezza delle informazioni temporali (date ed orari di
formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna).
Queste forme più sicure di comunicazione possono essere realizzate
con tecnologie di rete disponibili anche in forma di applicazioni
web oriented dedicate, accessibili ai soli utenti legittimati e che
consentano anche l'interscambio di messaggi tra i fornitori e
l'autorità giudiziaria. La posta elettronica Internet può essere
utilizzata esclusivamente nella forma della posta elettronica
certificata (Pec) di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e
relative regole tecniche di attuazione. Sia il ricevimento delle
richieste, sia la comunicazione dei risultati, possono avvenire
anche mediante consegna manuale della documentazione, da
effettuarsi tramite soggetti delegati dall'autorità giudiziaria. I
fornitori, al momento della consegna, dovranno acquisire i dati
identificativi del latore della comunicazione e annotare in un
apposito registro gli estremi della comunicazione (data, ora,
identità del messo, ecc.). Durante il decorso del termine di
seguito stabilito per adempiere al presente provvedimento, i mezzi
di comunicazione meno sicuri, come ad esempio il telefax analogico,
vanno utilizzati soltanto in caso di impossibilità tecnica di
utilizzare i canali sicuri eventualmente già disponibili. 3.3
Protezione dei dati trattati per scopi di giustizia Profili
esaminati Come già rilevato, nel prestare altri servizi a supporto
di indagini giudiziarie oltre alle intercettazioni, i fornitori
vengono a conoscenza di una notevole mole di informazioni personali
collegate alle modalità di comunicazione della persona sottoposta
ad intercettazione con i propri interlocutori. Queste informazioni
vengono elaborate e raccolte dal fornitore, per essere
successivamente consegnate all'autorità giudiziaria che le ha
richieste. Almeno per il lasso di tempo intercorrente tra la loro
raccolta e la comunicazione all'autorità giudiziaria, queste stesse
informazioni possono essere trattate lecitamente tramite i sistemi
tecnologici e le funzioni aziendali preposte dal fornitore, il
quale rimane però investito della responsabilità di proteggerle in
modo idoneo a prevenire, per quanto tecnicamente possibile, ogni
forma di abuso. Prescrizione Il Garante ritiene necessario che i
fornitori sviluppino o integrino nei propri sistemi informativi
rivolti al trattamento dei dati personali acquisiti o formati per
scopi di giustizia strumenti informatici idonei ad assicurare il
controllo sulle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli
elementi di informazione presenti nei database utilizzati. Ogni
accesso a dati personali relativi a persone sottoposte ad
intercettazione o a persone che comunicano con esse deve essere
tracciato tramite una registrazione in un apposito audit log che
consenta di verificare a posteriori il corretto utilizzo delle
informazioni. Tutti i dati personali acquisiti o formati per scopi
di giustizia devono essere protetti con moderni strumenti di
cifratura precludendo la loro conoscibilità da parte di soggetti
non legittimati -dipendenti del fornitore, addetti alla
manutenzione, ecc.- nel periodo di loro presenza nel sistema
informativo del fornitore. La persistenza di dati personali nei
sistemi informativi dei fornitori, se imposta da ragioni tecniche,
deve essere comunque strettamente limitata a quanto necessario per
attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, prevedendone la
cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione
all'a.g. richiedente. Le prescrizioni di cui al presente punto 3
sono impartite prevedendo un termine di adeguamento di 180 giorni
decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento,
termine che tiene in debito conto anche la necessità che
l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico in corso negli uffici
giudiziari avvengano secondo modalità coerenti con le prescrizioni
suindicate. Entro tale termine, i singoli fornitori oggetto degli
accertamenti dovranno fornire al Garante un dettagliato riscontro
sulle misure e sugli accorgimenti adottati in attuazione del
presente provvedimento, anche in relazione alle attività
pianificate e al loro stato di avanzamento.
Tutto ciò premesso il Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice
prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che
svolgono le attività su richiesta dell'autorità giudiziaria di
adottare, nei termini di cui in motivazione, le misure e gli
accorgimenti indicati al punto 3, in particolare per quanto
riguarda: a) aspetti organizzativi della sicurezza 1. adozione di
un modello organizzativo che limiti al minimo la conoscibilità
delle informazioni trattate, con una rigida partizione della
visibilità dei dati su base organizzativa, funzionale e di area
geografica di competenza; 2. designazione selettiva degli
incaricati, a qualsiasi titolo, del trattamento di dati personali;
3. rigoroso controllo della qualità e della coerenza delle
credenziali di autenticazione per l'accesso informatico ai dati
trattati; 4. separazione tra i dati di carattere amministrativo-
contabile e i dati documentali prodotti; 5. procedure di
autenticazione robuste, con il ricorso anche a caratteristiche
biometriche; b) sicurezza dei flussi informativi con l'autorità
giudiziaria 1. adozione di sistemi di comunicazione basati su
aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete
sicuri; 2. adozione di tecniche di firma digitale per la cifratura
dei documenti; 3. utilizzo di strumenti di cifratura basati su
firma digitale per la comunicazione all'autorità giudiziaria dei
risultati dell'attività strumentale svolta; 4. utilizzo della posta
elettronica Internet esclusivamente nella forma della posta
elettronica certificata (Pec); 5. ricorso alla consegna manuale di
documenti esclusivamente tramite soggetti delegati dall'autorità
giudiziaria, provvedendo alla tenuta di un apposito registro delle
consegne; 6. limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione meno
sicuri ai soli casi di impossibilità tecnica di utilizzare i canali
sicuri eventualmente già disponibili; c) protezione dei dati
trattati per scopi di giustizia 1. sviluppo di strumenti
informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte
da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti
nei database utilizzati, con registrazione delle operazioni
compiute in un apposito audit log; 2. adozione di moderni strumenti
di cifratura per la protezione dei dati nel periodo di loro
presenza nel sistema informativo del fornitore; 3. limitazione
della persistenza dei dati personali a quanto strettamente
necessario per attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta
comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente; d) integrale
adeguamento entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione del
presente provvedimento e riscontro al Garante sulle misure e sugli
accorgimenti adottati, termine che tiene in debito conto anche la
necessità che l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico in corso
negli uffici giudiziari avvengano secondo modalità coerenti con le
prescrizioni suindicate.
Provvedimenti tratti dal sito
www.garanteprivacy.it |