|
Personale
militare - Trasferimenti - Applicabilità delle previsioni della l.
n. 241/1990 - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento
e obbligo di motivazione del provvedimento - Si
configurano.
T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, sent. 25 novembre 2005 (c.c.
27 ottobre 2005), n. 5374, Pres. Speranza, Est.
Viola.
Ai provvedimenti di trasferimento dell'Amministrazione militare si
applicano le previsioni della l. n. 241 del 1990, con particolare
riguardo all'obbligo generale di motivazione, che concerne tutti
indistintamente gli atti della Pubblica Amministrazione che abbiano
natura provvedimentale, escludendo unicamente gli atti normativi e
gli atti a contenuto generale. Il generico riferimento ad un
trasferimento "d'autorità per esigenze di servizio" è assolutamente
inidoneo ad integrare l'obbligo di esternare le ragioni del
provvedimento previsto dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990
(1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto Il ricorso è
fondato e deve pertanto essere accolto. In sostanza, le censure
prospettate da parte ricorrente ruotano tutte intorno alla
problematica più generale, costituita dall'applicabilità
all'Amministrazione militare delle previsioni della legge 7 agosto
1990 n. 241 (ed in particolare, delle previsioni che riguardano la
comunicazione di inizio procedimento e l'obbligo di motivazione
degli atti amministrativi). Come noto, la problematica è
caratterizza da un forte contrasto interpretativo tra un primo
orientamento che ritiene di poter riportare i provvedimenti
dell'Amministrazione militare in materia di trasferimento al «genus
degli ordini, ricollegabili alla normativa della disciplina
militare e sottratti quindi nell'ambito di applicazione della l. n.
241/90» (T.A.R. Toscana, sez. I, 9 giugno 2003, n. 2346; T.A.R.
Campania Napoli, sez. I, 22 settembre 2003, n. 11545; nello stesso
senso, ma con motivazione leggermente diversa, Consiglio Stato,
sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3585) e un secondo orientamento che ha
riaffermato con forza l'applicabilità delle previsioni della legge
n. 241 del 1990 all'Amministrazione militare: «i provvedimenti di
trasferimento del personale militare non si sottraggono al generale
obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241,
dato che l'amministrazione militare è tenuta ad esporre,
succintamente ma compiutamente, le ragioni della scelta operata,
non potendo esserle riconosciuta una discrezionalità assoluta ed
insindacabile, per cui (come nella specie) il solo impiego della
locuzione "d'autorità", non consentendo di comprendere l'iter
logico seguito dall'amministrazione militare per l'adozione del
provvedimento, appare inidoneo a soddisfare l'esigenza sottesa
all'obbligo di motivazione, mentre il riferimento (nella specie,
contenuto nel preavviso d'inizio del procedimento) a "(...)
sopraggiunte esigenze funzionali di ripianamento delle carenze
organiche degli ufficiali del Genio in ambito Brigata Genio (...)"
lascia, comunque, incomprensibili le ragioni per le quali la scelta
relativa alla sede (nella specie, di Udine) sia caduta proprio sul
soggetto de quo» (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 20 ottobre 2004, n.
682; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 25 maggio 2005, n. 900;
ritengono che l'inquadramento dei provvedimenti
dell'Amministrazione militare nella categoria degli ordini non
possa comunque importare l'esclusione dell'applicabilità delle
previsioni della l. n. 241/1990: Consiglio Stato, sez. III, 8
luglio 2003, n. 2346 e T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 maggio 2003, n.
536). La Sezione condivide l'impianto motivazionale delle decisioni
favorevoli all'applicabilità delle previsioni della l. n. 241 del
1990 anche ai provvedimenti dell'Amministrazione militare; in
particolare, merita certamente adesione l'orientamento che ha
radicato l'applicabilità delle previsioni della l. 241 del 1990
agli atti dell'Amministrazione militare sulle seguenti
considerazioni: a) l'obbligo generale di motivazione introdotto
dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) concerne tutti indistintamente gli atti
della Pubblica Amministrazione che abbiano natura provvedimentale,
escludendo unicamente gli atti normativi e gli atti a contenuto
generale; b) L'esistenza di un potere ampiamente discrezionale ed
il contestuale obbligo del militare di eseguire gli ordini ricevuti
con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza (articolo 25,
comma 1, del Regolamento di disciplina militare, approvato con
D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545) non escludono l'interesse del
sottoposto ad attivare i rimedi giustiziali e giurisdizionali
approntati dall'ordinamento. Infatti anche ai militari vanno
sicuramente riconosciuti i diritti costituzionali previsti
dall'art. 24 ("Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti ed interessi legittimi") e dall'art. 113 ("Contro
gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammesso alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli o organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti"). Ma per aversi una tutela reale, occorre che i provvedimenti
dell'Autorità militare siano motivati. Infatti è proprio grazie
all'esame della motivazione che il Giudice della legittimità
ricostruisce l'iter logico seguito dall'Autorità emanante e
verifica il corretto esercizio del potere, garantendo
effettivamente la tutela che gli viene richiesta. c) Il Collegio
non ignora che nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità
militare possono sussistere particolari esigenze di riservatezza
(per ragioni di difesa della Patria, per ragioni di tutela del
segreto militare, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e la
prevenzione e repressione della criminalità) che attenuano
l'obbligo di motivazione. In tal caso l'obbligo della motivazione
(che sussiste anche in questo caso) potrà essere adempiuto mediante
il generico richiamo a documenti e atti di carattere interno, il
cui contenuto dovrà essere esternato nel momento in cui saranno
venute meno le esigenze del segreto (T.A.R. Sicilia Catania, sez.
III, 25 maggio 2005, n. 900). La rilevata applicabilità delle
previsioni della legge n. 241 del 1990 anche agli atti
dell'Amministrazione militare, porta all'accoglimento del ricorso;
nel caso di specie, infatti, l'Amministrazione procedente ha
sicuramente violato le previsioni dell'art. 7 (è mancata del tutto
la comunicazione di inizio procedimento e, comunque, una qualche
forma di contraddittorio in ordine all'adottando provvedimento di
trasferimento) e dell'art. 3 (il generico riferimento ad un
trasferimento «d'autorità per esigenze di servizio » è
assolutamente inidoneo ad integrare l'obbligo di esternare le
ragioni del provvedimento previsto dall'articolo citato) della
legge n. 241 del 1990. Del resto, nessuna rilevanza può essere
attribuita alle argomentazioni contenute nella memoria
conclusionale dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla presunta
sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale che
avrebbe legittimato, in particolare, l'omissione della
comunicazione di inizio procedimento, in virtù delle «particolari
esigenze di celerità connesse all'adozione della misura». Come già
rilevato, infatti, il provvedimento impugnato reca solo un generico
riferimento alle «esigenze di servizio» che avrebbero imposto il
trasferimento; manca, quindi, del tutto una qualsiasi enunciazione
nell'atto impugnato che possa portare a concludere per la necessità
di riportare l'intera vicenda all'istituto del trasferimento per
incompatibilità ambientale. Deve pertanto concludersi per la
necessità di riportare l'intera fattispecie alla "normale" ipotesi
del trasferimento per esigenze di servizio; fattispecie, come già
visto, che soggiace al rispetto delle previsioni degli artt. 7 e 3
della legge n. 241 del 1990. In definitiva, il ricorso deve
pertanto essere accolto".
Personale militare - Sottufficiali -
Sospensione precauzionale dal servizio - Sospensione facoltativa -
Obbligo di motivazione - Sussiste. Personale militare -
Sottufficiali - Sospensione precauzionale dal servizio -
Sospensione facoltativa - Presupposti - Procedimento penale da cui
possa derivare la perdita del grado.
T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sent. 16 dicembre 2005 (c.c. 26
ottobre 2005), n. 1483, Pres. Balba, Est. Rasola.
Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa di un
sottufficiale deve essere motivato, attraverso l'indicazione delle
ragioni ostative alla permanenza dello stesso in servizio, tenendo
conto della qualifica dell'interessato, dei compiti da lui svolti,
nonché del turbamento che la permanenza in servizio potrebbe
arrecare all'attività e all'affidabilità dell'Amministrazione.
L'art. 20 della l. 599/1954 stabilisce tra i presupposti necessari
per l'adozione della sospensione precauzionale facoltativa
dall'impiego del sottufficiale, l'eventualità che quest'ultimo sia
sottoposto ad un procedimento penale da cui possa derivare la
perdita del grado, la quale, ai sensi del successivo art. 60,
consegue, tra l'altro, ad una condanna che, secondo la legge penale
militare, importi la pena accessoria della rimozione ovvero ad una
condanna per delitto non colposo che importi l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto Oggetto del
ricorso principale è la nota, datata 12.4.2005, del Comando
Provinciale (…) con cui al ricorrente si comunicava che con
provvedimento del Comando Generale (che sarebbe seguito di lì a
poco e che in effetti è stato notificato il 22.4.2005) era stato
sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo discrezionale a
decorrere dal 10.4.2005; il ricorso si rivolge anche contro il
radiomessaggio del Comando Generale (…) del giorno 11.4.2005. Le
censure rivolte avverso dette note, ad avviso del Collegio, sono
inammissibili poiché investono note di comunicazione che
preavvertono il contenuto del provvedimento che successivamente è
stato notificato. Trattandosi di meri atti di comunicazione non
hanno di per sé natura lesiva, dovendosi riconoscere tale carattere
al provvedimento formale, avverso il quale il ricorrente reitera in
buona sostanza con l'atto di motivi aggiunti le doglianze già
prospettate con l'atto introduttivo del giudizio. Con la prima
censura dell'atto di motivi aggiunti ci si duole del difetto di
motivazione che connota la valutazione relativa alla condotta
ascritta all'interessato, considerata di estrema gravità, perché
posta in essere da un militare, senza che siano addotte specifiche
ragioni che diano concretamente conto del giudizio espresso, in
base al quale poi il ricorrente è stato sospeso cautelarmene dal
servizio. Il reato contestato al ricorrente di cui agli artt. 110 e
326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio, in concorso), punibile
con una pena compresa tra i sei mesi e i tre anni, è sicuramente in
astratto un reato che può essere valutato di estrema gravità,
soprattutto se responsabile è un militare. Il giudizio, tuttavia,
contenuto nell'atto impugnato appare espresso in termini astratti e
apodittici perché non tiene conto del tenore complessivo della
vicenda che: a) non ha avuto alcuna risonanza pubblica; b) non ha
arrecato alcun turbamento al prestigio dell'Amministrazione, né ne
ha diminuito l'affidabilità; c) non considera la misura alternativa
adottata, in base alla quale il militare è stato destinato ad un
impiego non operativo, facendo venir meno l'esigenza di qualsiasi
misura cautelare. Si tratta di circostanze che, ove fossero state
presenti nella vicenda, avrebbero sicuramente contribuito ad
aggravare la posizione del ricorrente, mentre la loro assenza
attenua il fatto privandolo di ogni conseguenza negativa e
ulteriore. La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che
impone all'Amministrazione l'obbligo di motivare il provvedimento
di sospensione cautelare facoltativa con l'esternazione delle
ragioni ostative alla sua permanenza in servizio del dipendente,
tenendo conto della qualifica dell'interessato, dei compiti da lui
svolti, nonché del turbamento che la permanenza in servizio
potrebbe arrecare all'attività e all'affidabilità
dell'Amministrazione (Csi. 11.2.2000, n. 56). Il provvedimento
assunto appare anche contraddittorio e comunque insufficientemente
motivato in relazione alle ampie, argomentate e puntuali
motivazioni espresse dal Comandante provinciale (…), da cui il
militare dipende, secondo il quale non sussistevano i presupposti
per l'adozione della misura cautelare in argomento. Il carattere di
gravità della condotta ascrivibile al militare viene escluso "anche
perché non correlata sinallagmaticamente alla ordinaria prestazione
del servizio, né all'incarico rivestito". Si legge infatti in detto
parere, per quanto emerge dal fascicolo del procedimento penale che
il Comando ha acquisito, che il reato contestato "sarebbe stato
commesso unicamente a seguito della volontà del militare di
comunicare in modo formale al proprio superiore gerarchico notizie
relative ad un evento che lo vedeva coinvolto, con ciò agendo in
osservanza dell'art.52.5, lett. b) della L. n. 382/1978
(Regolamento di Disciplina militare)". La esigenza di misure
cautelari a carico del ricorrente viene esclusa, in detto parere,
sulla base di una valutazione di scarsa consistenza delle prove a
carico dell'interessato (che infatti è stato assolto con formula
piena in data 16.9.2005) oltre che per l'assenza di quegli elementi
sopra descritti alle lettere a), b) e c). Conclude il Comandante
provinciale che l'adozione di un provvedimento cautelare di
sospensione "al momento non assolva ad un'effettiva esigenza di
cautela, appalesandosi, invece, quale eccessivo provvedimento in
violazione del generale principio di gradualità", anche tenuto
conto dell'impiego non operativo cui il militare è stato destinato.
A quest'ultimo proposito la circolare n. 1/2004 prevede che ove si
ritenga di non proporre la sospensione, deve essere esplicitato se
siano state assunte misure alternative, stimate sufficienti a
salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione, il che nel parere
del Comando provinciale è stato appunto rappresentato. Vero che il
parere di cui sopra non è vincolante e che da parte del Comando
regionale (…) e del Comando Interregionale (…) è stato espresso un
avviso diverso, ma è altresì vero che, a fronte di pareri
divergenti, l'Amministrazione avrebbe dovuto essere molto più
puntuale nelle sue valutazioni e motivazioni. Non può tacersi
l'avviso che la misura adottata appare oggettivamente del tutto
sproporzionata non essendosi verificato alcun nocumento
all'immagine e al prestigio del Corpo, nocumento che non può
essersi verificato perché la vicenda è venuta a conoscenza
dell'Autorità giudiziaria, sia perché detta conoscenza è
intervenuta molto tempo prima (quindici mesi) della misura
adottata, sia perché appare fuori luogo parlare di "risonanza" o
"strepitus" per la conoscenza che ne ha avuto l'A.G.. Sotto il
profilo della valutazione relativa alla gravità del fatto,
destituita di fondamento è poi l'affermazione, invero generica, per
cui il reato attribuito al militare sarebbe in astratto idoneo a
determinare la perdita del grado per rimozione. Ciò non risponde al
vero. L'art. 20 della L. 599/1954 prevede la possibilità di
sospendere precauzionalmente dall'impiego il sottufficiale
sottoposto ad un procedimento penale da cui possa derivare la
perdita del grado, che, ai sensi del successivo art. 60, consegue,
tra l'altro, ad una condanna che, secondo la legge penale militare,
importi la pena accessoria della rimozione (punto 7, lett. a))
ovvero ad una condanna per delitto non colposo che importi
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (punto 7, lett. b)).
Giova precisare inoltre che l'art. 60 citato è stato modificato
dall'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 nel senso che non è più
ammessa la perdita del grado senza previo procedimento
disciplinare, come conseguenza automatica della condanna per
determinati reati (C.S., sez. IV, 29.1.1993, n. 116; TAR Lazio,
Latina, 26 febbraio 2004, n. 76), per cui detta perdita presuppone
una sentenza di condanna e l'avvio di un procedimento disciplinare.
L'art. 29 del Codice penale militare di pace prevede inoltre che la
rimozione consegue ad una condanna a pena detentiva superiore a tre
anni, mentre l'art. 326 c.p., che riguarda il ricorrente, prevede
la reclusione da sei mesi a tre anni, per cui non sussistono i
presupposti né della perdita del grado, né della rimozione. I
presupposti mancano anche per l'ipotesi della pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici che, per il combinato
disposto degli artt. 20, 28 e 31 c.p., potrebbe in astratto essere
applicata ove il ricorrente fosse condannato. Senonché il reato
contestato al ricorrente è commesso in concorso, ex art. 110 c.p.,
atteso che per aversi rivelazione di segreti d'ufficio, deve
esserci un destinatario, che nella specie è il ricorrente che è
terzo "estraneo", mentre la pena dell'interdizione riguarda il
soggetto c.d. "intraneo", il soggetto cioè che abbia violato il
dovere di tenere il segreto. I fatti oggetto d'imputazione in sede
penale, dunque, non sono idonei a determinare la perdita del grado
e la rimozione ai sensi dell'art. 60 L. 599/1954, n. 7), lett. a) e
b). L'intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente in data 16
settembre 2005 con la formula più ampia dal reato ascrittogli in
quanto "il fatto non sussiste", dimostra ex post l'inconsistenza
delle prove a carico dell'esponente, correttamente apprezzata dal
Comando provinciale. Per le ragioni tutte che precedono, l'atto di
motivi aggiunti può essere accolto, con equitativa compensazione
delle spese, assorbendo le ulteriori censure dedotte."
Disciplina militare - Norma di
comportamento e di servizio - Relazioni con i superiori -
Violazioni di particolari obblighi di inoltro di istanze -
Responsabilità disciplinare - Sussiste.
T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, sent. 21 dicembre 2005
(c.c. 8 novembre 2005), n. 2480, Pres. Salamone, Est.
Neri.
L'obbligo di trasmettere un'istanza, tramite il comandante di
corpo o altra autorità superiore, non si configura come lesivo di
alcun diritto spettante al militare. L'art. 39, comma 5, d.P.R.,
invero, nel prescrivere particolari modalità per relazionarsi con i
superiori, non limita la possibilità per i militari di inoltrare
istanze, ma semplicemente indica, in ragione dello specifico status
degli stessi, una particolare procedura da seguire nell'invio di
domande che riguardano questioni personali di particolare gravità e
delicatezza, attinenti al rapporto di impiego o di servizio.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto Dagli atti di
causa è emerso che il 22-23 gennaio 2004 il maresciallo (…) ha
inviato degli scritti direttamente al Ministro (…) e al Comandante
Generale (…) e che, successivamente, il 12 marzo 2004, ha inoltrato
alle stesse autorità una memoria. Risulta, altresì, che l'odierno
ricorrente in precedenza, aveva inviato ad Autorità centrali degli
scritti senza rispettare la prescrizione prevista dal regolamento
di disciplina. Con provvedimento del 30 giugno 2004, al ricorrente
è stata inflitta la sanzione del rimprovero con la seguente
motivazione: militare in forza al Comando (…) non si atteneva alla
procedura prescritta dall'art. 39 del Regolamento di Disciplina
Militare, che impone di inviare tramite superiore gerarchico
scritti diretti al Ministero (…) e al Comandante Generale (…). Con
successivo provvedimento del 23 settembre 2004, il Comandante
provinciale (…) ha respinto il ricorso gerarchico, rilevando, tra
l'altro, che l'art. 39, comma quinto, del regolamento di disciplina
militare prevede la possibilità per il militare di far pervenire al
Ministro, tramite il comandante di corpo o altra autorità
superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate questioni di
carattere personale; veniva evidenziato altresì che il ricorrente,
in considerazione del contenuto degli scritti inviati direttamente
al Ministro, era tenuto all'osservanza del citato art. 39 e che,
nonostante in passato non fossero state sollevate censure per fatti
anche astrattamente compatibili, non doveva considerarsi preclusa
la possibilità di una diversa valutazione dei fatti (con
conseguente apprezzamento sotto il profilo sanzionatorio). Il
ricorso deve essere respinto. L'art. 39 d.P.R. 18 luglio 1986 n.
545 testualmente recita: «1. Ogni militare può chiedere, per via
gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un
superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di
servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di
questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il
Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare
a ricevere il richiedente. 3. La richiesta di conferire con dette
autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine. 4. Il
superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di
servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito
all'oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far
pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo
o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano
trattate solo questioni personali di particolare gravità e
delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio. 6.
Qualunque militare può presentarsi direttamente: a) ai propri
superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente
per giustificati motivi; b) a qualsiasi superiore fino al
comandante di corpo per gravi ed urgenti motivi; c) all'autorità
competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che
interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di
questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia
di vite umane. 7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena
possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto
corrispondere in via normale. 8. Ogni militare può conferire
direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre che
ciò sia consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del
giorno del corpo ispezionato». Con riferimento al primo motivo di
censura, non vi è dubbio che l'istanza presentata al Ministro e al
Comandante generale (…) riguardava circostanze relative a fatti di
servizio risalenti agli anni 1982- 1983. Nel caso di specie,
dunque, doveva essere osservato il citato art. 39 e l'obbligo di
trasmettere l'istanza, tramite il comandante di corpo o altra
autorità superiore, non si configura come lesivo di alcun diritto
spettante al ricorrente. Ed invero l'art. 39, comma 5, d.P.R. cit.
nel prescrivere quelle modalità di invio non limita la possibilità
per i militari di inoltrare istanze ma semplicemente indica, in
ragione dello specifico status dei militari, una particolare
procedura da seguire nell'invio di domande che riguardano questioni
personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al
rapporto di impiego o di servizio (procedura, peraltro, non in
contrasto con la legge 7 agosto 1990 n. 241, non risultando
compresse la possibilità di chiedere l'avvio di un procedimento, la
fase di carattere istruttorio né, infine, le garanzie partecipative
). Con riferimento al secondo motivo di censura, l'onere
procedurale imposto dall'art. 39 appare, come già precisato, del
tutto coerente con il particolare status rivestito dal ricorrente e
non in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti ai
cittadini e agli appartenenti alle forze armate. Dal ricorso,
inoltre, non sono emersi elementi dai quali potere desumere uno
sviamento del provvedimento rispetto al fine previsto dalla legge.
La circostanza (richiamata anche nel primo motivo di censura) che
il ricorrente, in passato, aveva inviato degli scritti direttamente
al Ministro, senza inoltrarli per via gerarchica, non esclude la
rilevanza disciplinare dei comportamenti contestati con l'atto
impugnato e non determina l'illegittimità della sanzione irrogata.
Se si ragionasse diversamente all'Amministrazione sarebbe sempre
preclusa la contestazione di addebiti di tipo disciplinare qualora
in altre occasioni, per le più diverse ragioni, non abbia proceduto
a rilevarle nei confronti dello stesso, o di altro, dipendente. Con
riferimento al terzo motivo di ricorso, va rilevato che la sanzione
è stata applicata dopo aver contestato determinate e specifiche
infrazioni. Il provvedimento impugnato, infatti, indica gli
addebiti comunicati al ricorrente, esamina i fatti emersi durante
l'istruttoria (considerando analiticamente le giustificazioni
fornite), ricorda la norma violata (art. 39) e manifesta le ragioni
per cui ritiene congrua la sanzione del "rimprovero" («alla luce
dell'anzianità di servizio e del grado rivestito al momento dei
fatti, nonché dei precedenti disciplinari e di servizio del
medesimo …»). L'indicazione completa dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche poste alla base della decisione
amministrativa, dunque, escludono l'esistenza di elementi dai quali
potere desumere il difetto di motivazione e lo sviamento di potere
del provvedimento rispetto al fine previsto dalla legge.
Relativamente al quarto motivo di ricorso, va rilevato che gli
artt. 14 e 15 d.P.R. 545/1986 riguardano rispettivamente il senso
di responsabilità e la formazione militare. Gli artt. 14 e 15 l. 11
luglio 1978 n. 382 si riferiscono, invece, alle sanzioni
disciplinari di corpo (richiamo, rimprovero, consegna e consegna di
rigore), all'Autorità che le può irrogare e alle modalità
procedurali da seguire. Nel caso di specie, l'adozione del
provvedimento da parte del Comandante interinale (…) non configura
alcuna violazione delle norme sulla competenza. Il riferimento
all'art. 14, comma 6, non appare conducente perché la norma
individua l'autorità che può irrogare le sanzioni della consegna e
della consegna di rigore, ma non si riferisce alla sanzione
specificamente applicata all'odierno ricorrente ("rimprovero").
L'art. 15, comma 3, poi, disciplina l'adozione, in caso di
necessità e urgenza, di provvedimenti provvisori a titolo
precauzionale e non può trovare applicazione nella fattispecie
sottoposta all'attenzione del Collegio. Anche il quinto motivo di
ricorso e la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale,
devono essere respinti. Giova ricordare, infatti, che
l'appartenenza ad un corpo militare, anche in altri settori,
giustifica un trattamento diversificato rispetto ai comuni
cittadini. Così, ad esempio, l'art. 98, comma 2, Cost. prevede la
possibilità per la legge di stabilire "limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero" in
considerazione della delicatezza delle funzioni svolte al servizio
della Nazione. La questione di legittimità costituzionale è,
dunque, manifestamente infondata perché non si rilevano né la
violazione dell'art. 52, comma 3, Cost. né la violazione degli
artt. 3, 24, 25, 76, 97, 103 e 113 Cost. Sotto il primo profilo
basti considerare che al ricorrente non è stato impedito di
esercitare diritti di alcun genere ma che gli è stato richiesto, in
ragione del suo particolare status, di rispettare determinati oneri
procedurali, peraltro non particolarmente complessi e non
limitativi della sua sfera giuridica. Sotto il secondo profilo non
si evidenziano ragioni per ritenere violato il diritto del
ricorrente di agire in giudizio o per ritenere eluso il principio
del giudice naturale precostituito per legge. La disposizione
applicata, infatti, non esclude che possa essere proposto ricorso
giurisdizionale né deroga alle normali regole sulla competenza del
giudice; non emergono, infine, elementi per sospettare un eccesso
di delega nell'emanazione del regolamento in questione. In
conclusione il ricorso va rigettato per le ragioni indicate nella
motivazione; sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio".
Disciplina militare - Procedimento
disciplinare - Contestazione degli addebiti - Precisi riferimenti
ad un'azione o ad un'omissione - Idoneità.
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 dicembre 2005 (c.c. 12
luglio 2005), n. 7460, Pres. Salvatore, Est. Leoni.
La contestazione di addebiti, in sede di procedimento
disciplinare militare, è idonea alla finalità per la quale è
preordinata (cioè, permettere all'interessato di addurre ogni
possibile elemento di discolpa), quando, mediante precisi
riferimenti ad un'azione od omissione e con espressa dichiarazione
che la stessa è effettuata a titolo disciplinare, consenta
all'interessato l'esatta individuazione del fatto addebitatogli.
Inoltre, è da riconoscere legittima la contestazione che faccia
solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza alcuna
qualificazione del nomen juris, essendo solo necessario e
sufficiente individuare ed indicare i fatti medesimi e manifestare
in maniera non equivoca la volontà dell'amministrazione di far
derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare del
dipendente. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto 1. L'appello,
diretto avverso la sentenza che ha respinto il ricorso proposto
contro il provvedimento con il quale veniva rigettato il ricorso
gerarchico proposto dal maresciallo (…) avverso la sanzione
disciplinare del rimprovero è infondato e va respinto. 2. Invero,
considerato che la prima censura, tendente a dimostrare l'assenza,
nella fattispecie, di una formale contestazione di addebiti e la
conseguente violazione del diritto di difesa dell'inquisito, come
pure l'assenza di comunicazione di avvio del procedimento, va
ritenuta infondata in quanto costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui la contestazione di addebiti,
in sede di procedimento disciplinare, è idonea alla finalità per la
quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti ad
un'azione od omissione e con espressa dichiarazione che è
effettuata a titolo disciplinare, consenta all'interessato l'esatta
individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli
ogni possibile discolpa; in quanto nessuna norma prescrive di
precisare, nell'atto di contestazione di addebiti, le
responsabilità che dai fatti possono risultare a carico
dell'inquisito, essendo solo necessario e sufficiente individuare
ed indicare i fatti medesimi e manifestare in maniera in equivoca
la volontà dell'amministrazione di far derivare da essi
un'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente, per cui è
da riconoscere legittima la contestazione che faccia solo
riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza alcuna
qualificazione del nomen juris (cfr. in termini, Cons. Stato, VI
sez., n. 82/93); in quanto detti elementi appaiono tutti
sussistenti nella nota del Comando (…) del 18 agosto 2000, recante
n. prot. 222/1 SP, avente ad oggetto "Richiesta di chiarimenti"; in
quanto la contestazione di addebiti è da ritenere equivalente alla
comunicazione dell'avvio del procedimento e, come tale, in linea
con la previsione di cui all'art. 8 della L. n. 241 del 1990;
considerato che la seconda censura, riguardante una pretesa mancata
valutazione dei chiarimenti forniti dall'incolpato, in
considerazione dell'esiguità dell'intervallo temporale fra la
contestazione di addebiti, l'acquisizione delle relative
giustificazioni e l'irrogazione della sanzione, appare destituita
di fondamento, sia perché l'art. 59 del Regolamento di disciplina
militare prevede, quanto alla sanzioni disciplinari di corpo ed, in
particolare, del rimprovero, una procedura rapida e semplificata,
che deve svolgersi oralmente attraverso la sollecita contestazione
degli addebiti e l'acquisizione delle giustificazioni, per giungere
in breve tempo all'adozione della decisione e della relativa
comunicazione; sia perché nel provvedimento di irrogazione della
sanzione disciplinare del rimprovero sono ben evidenziate le
giustificazioni offerte dal sottufficiale e le ragioni che hanno
indotto l'Amministrazione a disattenderle; sia, infine, perché
dette motivazioni sono rifluite nel provvedimento, qui, impugnato,
di reiezione del ricorso gerarchico; considerato, da ultimo, che
anche la terza censura, con cui si denuncia lo sviamento di potere
in quanto la sanzione del rimprovero sarebbe stata adottata al solo
scopo di giustificare il trasferimento del ricorrente, tenuto conto
che una precedente proposta in tal senso era stata respinta, non
sussistendone i presupposti, non appare meritevole di accoglimento,
in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la
proposta di trasferimento cui il ricorrente ha fatto riferimento
risaliva a due anni prima dell'adozione del provvedimento impugnato
e che successivamente a tale proposta, nonostante i periodi di
convalescenza per "sindrome ansiosodepressiva" il Comando si era
attivato per consentire al ricorrente di continuare a prestare
servizio presso il (reparto di appartenenza), cercando di
comprenderne le motivazioni e di trovare riferimento al
comportamento del (ricorrente) in precedenti rapporti familiari e
personali (cfr. la nota del 28/10/00, in atti); ritenuto, pertanto,
che il ricorso in appello vada respinto, siccome infondato, con
conseguente conferma della sentenza impugnata, ma che sussistano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
grado di giudizio".
Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it
(massime a cura della Redazione) |