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Prove (Cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza
indiretta - Testimonianza indiretta - Divieto per gli appartenenti
alla P.G. - Annotazioni di polizia giudiziaria contenenti la
sintesi di dichiarazioni rese oralmente dalle parti offese, che
rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità -
Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.
Procedimenti speciali (Cod. proc. pen. 1988) - Giudizio abbreviato
- In genere - Testimonianza indiretta - Divieto per gli
appartenenti alla P.G. - Annotazioni di polizia giudiziaria
contenenti la sintesi di dichiarazioni rese oralmente dalle parti
offese, che rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro
incolumità - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza -
Ragioni.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 191, 195 comma 4, 234, 357 e
438)
Sez. 1, sent. 16411 del 2 maggio 2005 (ud.03/03/2005). Pres.
Fazzioli, Rel. Cassano, P.M. (conf.), ric. Baldassarre ed
altri.
Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti,
tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite
dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti
offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per
timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa
documentazione di attività di indagine, in quanto tale
riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali,
ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile
di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio
celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito - la
cui scelta è rimessa all'imputato - attribuisce agli atti di
indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente
sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme
ordinarie.
Reati contro la fede pubblica - Delitti -
Falsità in atti - In atti pubblici - Pubblico dipendente - Falsa
attestazione di presenza in ufficio - Fattispecie.
(Cod.pen., art. 479)
Sez. 5, sent. 16503 del 3 maggio 2005 (ud.10/11/2004). Pres.
Foscarini, Rel. Marasca, P.M. (conf.), ric. Matarelli.
In tema di reati contro la fede pubblica, la falsa attestazione
sui fogli di presenza da parte di un dipendente di ente pubblico
circa la propria presenza in ufficio integra il delitto di falso
ideologico in atto pubblico. (Ribadendo il principio la Corte ha
rigettato il ricorso dell'imputato e ha precisato, relativamente
alla dedotta circostanza difensiva che l'allontanamento dal lavoro
era finalizzato allo svolgimento di altre funzioni istituzionali,
che non può ritenersi sussistere nella specie l'ipotesi del falso
innocuo, posto che, indipendentemente da tali altre funzioni, il
pubblico dipendente continua a percepire la retribuzione anche
durante il periodo di abbandono del servizio).
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti
- Associazione per delinquere - In genere - Appartenenza ad
associazione mafiosa - Reato a forma libera - Figura del mafioso
moderno.
(Cod.pen., art. 416 bis)
Sez. 5, sent. 17380 del 6 maggio 2005 (ud.18/01/2005). Pres.
Calabrese, Rel. Bruno, P.M. (conf.), ric. Sorce.
La forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza
di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di
merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel
tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche
in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di
mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso.
Reati contro la persona - Delitti contro
la libertà Individuale - Violenza sessuale - Violenza di gruppo -
Componenti del gruppo non autori materiali degli atti di violenza -
Forza intimidatoria del gruppo - Configurabilità del
reato.
(Cod.pen., art. 698 octies)
Sez. 3, sent. 17843 del 13 maggio 2005 (ud.23/03/2005). Pres.
Vitalone, Rel. Lombardi, P.M. (parz. diff.), ric. P.G. in proc. La
Fata ed altri.
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di
gruppo, di cui all'art. 609 octies cod. pen., non è necessaria
l'estrinsecazione da parte di tutti i componenti dei comportamenti
di cui all'art. 609 bis cod. pen., atteso che devesi tenere conto
della forza intimidatoria che la presenza del gruppo esercita sulla
vittima dell'abuso sessuale.
Reati contro la persona - Delitti contro la
libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Concorso con
il reato di maltrattamenti - Condizioni - Individuazione.
(Cod.pen., artt. 572 e 609 bis)
Sez. 3, sent. 17843 del 13 maggio 2005 (ud.23/03/2005). Pres.
Vitalone, Rel. Lombardi, P.M. (parz. diff.), ric. P.G. in proc. La
Fata ed altri.
Il reato di violenza sessuale concorre con quello di
maltrattamenti allorché la condotta di maltrattamenti sia del tutto
autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato i rapporti
sessuali, non rilevando in proposito il vincolo della continuazione
eventualmente ritenuto tra le diverse condotte, mentre il concorso
va escluso nell'ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra le due
condotte nel senso che il delitto di maltrattamenti sia stato
ravvisato per la mera reiterazione degli atti sessuali.
Reati contro la pubblica amministrazione
- Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Elemento
soggettivo - Dolo - Nozione.
(Cod.pen., art. 323)
Sez. 6, sent. 18149 del 16 maggio 2005 (ud.07/04/2005). Pres.
Sansone, Rel. Di Virginio, P.M. (conf.), ric. Fabbri ed altro.
Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità
dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito
dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia
voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come
possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve
escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo
dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che
l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico,
proprio del suo ufficio.
Reati contro la persona - Delitti contro
l'onore - Ingiuria - In genere - Provenienza geografica della
vittima - Intento di dileggio - Sussistenza del reato.
(Cod.pen., art. 594)
Sez. 5, sent. 19378 del 20 maggio 2005 (ud.05/04/2005). Pres.
Marini, Rel. Amato, P.M. (parz. diff.), ric. Sciancalepore.
Integra il reato di ingiuria l'apostrofare la persona offesa con
riferimento alla sua nazionalità di origine attraverso la
sostantivizzazione dell'aggettivo che tale origine indica (nella
specie: "marocchino"), soprattutto laddove lo scherno che
l'espressione denota si unisce all'intento della discriminazione
razziale.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti -
Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo
mafioso - Programma criminoso composto da un numero determinato di
delitti - Concorrente finalità della realizzazione di profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri - Sussistenza del delitto -
Diversità dal delitto di associazione per delinquere
comune.
(Cod.pen., art. 416 e 416 bis)
Sez. 1, sent. 19713 del 24 maggio 2005 (ud.22/02/2005). Pres.
Sossi, Rel. Pepino, P.M. (conf.), ric. Oliva ed altri.
L'associazione per delinquere di tipo mafioso ha tra i suoi fini
tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di
profitti o vantaggi per sé o per altri. Ne consegue che, a
differenza della comune associazione per delinquere, il delitto di
associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando
il programma criminoso si componga di un numero determinato di
delitti, purché l'attività associativa sia animata da una o più
delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del cosiddetto
metodo mafioso.
Circolazione stradale - Norme di
comportamento - Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di
soccorso - Regole di prudenza da tenere - Criteri -
Fattispecie.
(Cod.pen., artt. 51 e 589; Cod. strada nuovo, art. 177)
Sez. 4, sent. 19797 del 25 maggio 2005 (ud.03/02/2005). Pres.
Olivieri, Rel. Piccialli, P.M. (diff.), ric. Mirenna.
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo
impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare - qualora
usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi -
alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato
dall'adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle
condizioni del traffico e della strada, così da non determinare
ingiustificati pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella
fattispecie colpevole di omicidio colposo il conducente di un
autoveicolo militare che, non avendo adeguato la velocità del mezzo
alle cattive condizioni della strada, aveva causato la morte di un
commilitone trasportato).
Norme di attuazione, coordinamento e
transitorie (Cod. proc. pen. 1988) - Avvertimento alla persona
sottoposta a indagini del diritto a farsi assistere dal difensore -
Necessità nel caso di sequestro preventivo eseguito d'iniziativa
dalla polizia giudiziaria - Sussistenza.
(Disp.att.nuovo c.p.p., art. 114; Nuovo cod.proc.pen., art. 321
e 356)
Sez. 3, sent. 20168 del 30 maggio 2005 (cc.27/04/2005). Pres.
Papaia, Rel. Petti, P.M. (diff.), ric. Fazzio.
Il disposto di cui all'art. 114 delle norme di attuazione,
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo
cui, "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356
del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta
alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia", trova applicazione anche nel caso di
sequestro preventivo eseguito d'iniziativa, in caso di urgenza,
dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis,
cod. proc. pen., nonostante che tale norma non faccia parte di
quelle richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è
presumibilmente dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo
era originariamente previsto come atto del giudice, e solo
successivamente è stata introdotta, con il D.Lgs. n. 12 del 1991,
la possibilità che ad esso procedesse, eccezionalmente, la polizia
giudiziaria.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Rapina - Tentativo - Possesso di un'arma di fatto non utilizzata -
Direzione non equivoca degli atti - Necessità di valutazione del
contesto in cui si inserisce il possesso dell'arma -
Configurabilità del tentativo.
(Cod.pen., artt. 56 e 628)
Sez. 2, sent. 21955 del 9 giugno 2005. Pres. Rizzo, Rel.
Laudari, P.M. (parz. diff.), ric. Granillo.
Può integrare il tentativo di rapina anche il mero possesso di
armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della
condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra
atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche
oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità
attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza,
della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in
cui si inseriscono. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il mero
possesso di armi, di fatto non utilizzate, costituiva atto univoco
di tentativo di rapina aggravata, tenuto conto del contesto
dell'azione, ed in particolare del buono stato delle armi, peraltro
entrambe dotate di proiettili, e del fatto che una di esse era già
predisposta all'immediato uso mediante l'inserimento di un colpo in
canna).
Reati contro l'ordine pubblico -
Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione
per delinquere di tipo mafioso - Affiliazione o attribuzione di una
qualifica all'interno dell'associazione - Possibilità, in ragione
dello specifico contesto criminale, di valenza probatoria in ordine
alla concreta assunzione di compiti.
(Cod.pen., art. 416 bis)
Sez. 2, sent. 21956 del 9 giugno 2005 (ud.16/03/2005). Pres.
Rizzo, Rel. Carmenini, P.M. (conf.), ric. Laraspata ed altri.
L'accettazione di un ruolo all'interno di un'organizzazione
criminale di tipo mafioso, mediante affiliazione o acquisizione di
una qualifica specifica, può costituire una prova significativa
dell'assunzione concreta di compiti e di svolgimento di attività
per le finalità associative, dal momento che impegna ad un'adesione
senza riserve, consente l'accesso a notizie molto riservate con
l'obbligo assoluto del segreto, implica una costante sottoposizione
a regole, la cui violazione è sanzionata in genere con
l'eliminazione fisica.
Armi - Gas e aggressivi chimici -
Bomboletta con gas paralizzante - Porto illegale.
(L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 3; L. 14 ottobre 1974,
n. 497 art. 10 e 12; L. 10 aprile 1975, n. 110 art. 1)
Sez. 1, sent. 27435 del 22 luglio 2005 (cc.15/06/2005). Pres.
Fabbri, Rel. Vancheri, P.M. (conf.), ric. P.M. in proc. Ionut ed
altro.
Le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate
aggressivi chimici e rientrano nella disciplina prevista in materia
di porto e detenzione di aggressivi chimici.
Stupefacenti - In genere - Operazioni
di polizia - Poteri investigativi concessi alla polizia giudiziaria
- Controlli ed ispezioni - Accertamenti radiografici volti alla
ricerca di sostanze stupefacenti - Legittimità - Condizioni -
Fattispecie.
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103)
Sez. 6, sent. 33988 del 22 settembre 2005 (cc.11/07/2005). Pres.
Sansone, Rel. De Roberto, P.M. (conf.), ric. Hombang.
In materia di stupefacenti, mentre l'ispezione e la
perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono
sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia
giudiziaria dall'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno
un ambito più ampio, essendo finalizzati anche ad attività di
carattere preventivo ed essendo del resto subordinati solo alla
sussistenza del "fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope". In questa
prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria,
dopo l'esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo
il fondato motivo che il soggetto detenga all'interno del proprio
corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa
autorizzazione del P.M., ad esame radiologico, trattandosi di
attività diretta non soltanto all'accertamento del reato (nella
specie, verificatosi per l'avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi
fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico,
mediante la somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela
del diritto alla salute del soggetto.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Furto - In genere - Convivenza more uxorio - Sottrazione di beni
personali - Furto - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 624)
Sez. 5, sent. 34339 del 26 settembre 2005 (ud.08/06/2005), Pres.
Calabrese, Rel. Fumo, P.M. (conf.), ric. Bassino.
In tema di reati contro il patrimonio, deve ritenersi integrato
il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente
di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono
essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza more
uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato
di disponibilità autonoma da parte dell'originario detentore.
Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura
dell'Ufficio Massimario) |