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Corte Costituzionale Straniero
- Reato di reingresso nel territorio nazionale in violazione di un
provvedimento di espulsione adottato dal prefetto - Fatto commesso
da soggetto già denunciato per il medesimo reato ed espulso -
Fattispecie sanzionata come delitto - Ingiustificata equiparazione
alla condotta in violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria
e irragionevole diversità di trattamento fra trasgressori al
provvedimento prefettizio in relazione alla mera circostanza
dell'avvenuta denuncia - Illegittimità
costituzionale.
Corte costituzionale, sent. 14 dicembre 2005 (c.c. 16 novembre
2005), n. 466, Pres. Marini, Rel. Amirante.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis,
secondo periodo, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risultante
dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30
luglio 2002, n. 189 (e nel testo vigente prima delle modifiche
recate all'art. 13 del t.u. dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n.
271), che punisce a titolo di delitto, con la reclusione da uno a
quattro anni, lo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso
per il reato di cui al precedente comma 13 - il quale punisce
invece a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto e
l'espulsione con accompagnamento alla frontiera lo straniero che,
espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno -, faccia reingresso nel
territorio nazionale. Attribuendo, infatti, alla mera circostanza
dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di
trasformare in delitto un comportamento altrimenti costituente
reato contravvenzionale, la disposizione censurata si pone in
contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la denuncia è atto che
nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del
soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante
riferisce, sicché non possono farsi derivare conseguenze
pregiudizievoli per il denunciato soltanto dalla denuncia,
comportando questa solo l'obbligo degli organi competenti di
verificare se e quali dei fatti esposti corrispondano alla realtà e
se rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia di accertare
se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Considerato in
diritto 1. - Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica
solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo). Nell'ordinanza di rimessione si premette
che l'art. 13 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede la pena
dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera per
lo straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato,
vi rientri senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. Ciò posto, il remittente sostiene che la norma
censurata - la quale commina la reclusione da uno a quattro anni
allo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il
reato di cui all'art. 13, comma 13, faccia reingresso nel
territorio nazionale - violi i suindicati parametri costituzionali,
in quanto irragionevolmente attribuisce alla mera circostanza
dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di
trasformare in grave delitto un comportamento altrimenti
costituente reato contravvenzionale. 2. - Occorre premettere che,
successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo è
stato modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge 14
settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12
novembre 2004, n. 271. Per quanto specificamente interessa la
questione in esame, la sanzione prevista per il reato oggetto del
giudizio a quo è stata aggravata nel massimo (da quattro a cinque
anni di reclusione) ed il reato previsto dall'art. 13, comma 13,
anche in riferimento al quale il Tribunale di Gorizia ha motivato
le sue censure, è stato trasformato da contravvenzione in delitto,
con la previsione della pena della reclusione da uno a quattro
anni. Tali modifiche, tuttavia, non impongono la restituzione degli
atti al giudice remittente in quanto, comportando un aggravamento
della posizione dell'imputato - in via immediata per effetto
dell'aggravamento della pena ed in via mediata, ma pur sempre
rilevante, in conseguenza delle modifiche del quadro normativo di
riferimento - esse non sono applicabili al processo a quo, ai sensi
dell'art. 2, terzo comma, del codice penale. 3. - La questione
riguarda, pertanto, la disposizione nel testo vigente al momento
della commissione del fatto contestato e quale viveva nel quadro
normativo allora esistente; così individuata nel suo oggetto, essa
è fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Questa
Corte ha recentemente ribadito che la denuncia «è atto che nulla
prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto
indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce» (v.
sentenza n. 78 del 2005, ma cfr. anche la sentenza n. 173 del
1997). Di conseguenza, si è ritenuto che non sia possibile far
derivare dalla sola denuncia conseguenze pregiudizievoli per il
denunciato, in quanto essa comporta soltanto l'obbligo degli organi
competenti «a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia
corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente
sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per
l'inizio di un procedimento penale». Il legislatore del 2002
formulò la disposizione in scrutinio, con riguardo al sistema
normativo all'epoca vigente, trasformando in delitto una
fattispecie contravvenzionale per il solo fatto che lo straniero
rientrato in Italia fosse stato denunciato per la contravvenzione
di reingresso nel territorio nazionale senza autorizzazione
ministeriale. Né alcun rilievo può avere la circostanza che alla
denuncia era collegata anche l'espulsione perché, nel regime
antecedente la sentenza di questa Corte n. 222 del 2004,
l'espulsione con accompagnamento alla frontiera era eseguita anche
prima dell'eventuale convalida, sicché neppure sotto tale profilo
la denuncia era soggetta ad alcuna delibazione. Deve essere quindi
dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione
censurata nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il
d.l. n. 241 del 2004, convertito con modifiche nella legge n. 271
del 2004. Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura. per
questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), risultante dalle modifiche
introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo)".
Massima e sentenza tratta dal sito
www.cortecostituzionale.it |