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LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N.
34
ESENZIONE DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE DOVE SORGE LA
COSTRUZIONE SOCIALE PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E ALLE
FORZE DI POLIZIA CHE COSTITUISCONO COOPERATIVE EDILIZIE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 36 del 13 febbraio
2006)
Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto
1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o
all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1°
gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli
appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate,
anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico
delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove
sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà
individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle
cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo
erariale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497
(Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio
per il personale militare e disciplina delle relative concessioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1° settembre 1978, è
il seguente: «Art. 24. - Ai soli fini dell'accesso dei militari di
carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti
dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il
requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. I
militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la
residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il
servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco
del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei
registri anagrafici». - Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
reca: «Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1938. - Il testo dell'art. 9 della
legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di
opere a carattere ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 maggio 1999, è il seguente:
«Art. 9 (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia). 1. Le cooperative edilizie a
proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e
alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi
dell'art. 7, terzo comma, del decretolegge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492,
e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative
edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del
Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata
dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. 2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) alla consegna
di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal
contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131; b)
all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. 3.
Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a
seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo
edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta
del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sé stante. 4.
Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano
avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative
edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. 5. È autorizzato,
per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque
anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di
contributi integrativi da destinare prioritariamente alle
cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori
per le finalità di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è
determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il
contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per
cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri
finanziari. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue
a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e
2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine
utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un
importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Art. 2. 1. I
benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti
degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
LEGGE 6
FEBBRAIO 2006
N. 38 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO
INTERNET
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 38 del 15 febbraio
2006)
Art. 1. 1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo
comma è sostituito dai seguenti: "Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o
di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164. Nel caso in
cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di
persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena
della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui
al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la
pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due
terzi". Art. 2. 1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito
dal seguente: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto,
realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico
ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da curo 25.822 a curo 258.228"; b) al terzo comma, dopo la
parola: "divulga" è inserita la seguente: "diffonde"; c) il quarto
comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad
altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al
primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164"; d) dopo il quarto comma è
aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal terzo e dal quarto
comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove
il materiale sia di ingente quantità". Art. 3. 1. L' articolo
600-quater del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.
600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro
1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove
il materiale detenuto sia di ingente quantità". Art. 4. 1. Dopo
l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Art.
600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli
articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse,
ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si
intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica
non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali". Art. 5. 1. All'articolo 600-septies del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna o l'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo
comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori". Art. 6. 1. All'articolo
609-quater del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal
seguente: "2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di
convivenza"; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente,
il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore
che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie
atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è
punito con la reclusione da tre a sei anni". Art. 7. 1.
All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), la parola:
"quattordici" è sostituita dalla seguente: "diciotto"; b) il numero
2) è sostituito dal seguente: "2) se il fatto è commesso
dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui
convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è
affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di
convivenza". Art. 8. 1. All'articolo 609-nonies del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le
parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale"; b) al numero 1), dopo le parole:
"elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza
aggravante"; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La
condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609- octies,
se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente
da minori". Art. 9. 1. All'articolo 734-bis del codice penale le
parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti:
"600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'articolo 600-quater". Art. 10. 1. All'articolo
25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b),
dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater"; b) alla lettera c), dopo le parole: "e
600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater". 139 Art.
11. 1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater,
primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater, relativamente alla condotta di produzione o commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609- octies del codice penale". Art. 12. 1.
All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto
dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le
seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600- quater". 2. All'articolo 381, comma 2, del codice
di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
"l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico
previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice". Art. 13. 1.
All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le
seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice". Art. 14. 1.
All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti:
"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater". 2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le
seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater". 3. All'articolo 398, comma 5-bis, del
codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono
inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico
di cui all'articolo 600-quater". Art. 15. 1. All'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al
comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono
inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite
le seguenti: "609-ter". Art. 16. 1. All'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater". 2. All'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo
le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui
all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice
penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.l del medesimo codice. Art. 17. 1. Gli
operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali
in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al
comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati
agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a
singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all'estero". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con
riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti
utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici
che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro
6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle
attività produttive. Art. 18. 1. All'articolo 17, comma 2, secondo
periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole:
"600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice". Capo II -
Norme contro la pedopornografia a mezzo internet Art. 19. 1. Dopo
l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i
seguenti: "Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete internet): 1. Presso l'organo del
Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è
istituito il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato
"Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni,
provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti
pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile,
riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori avvalendosi della rete internet e di altre reti
di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei
relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli
agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso
di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei
gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in
un elenco costantemente aggiornato. 2. Il Centro si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti.
Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il
Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al
fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e
prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui
all'articolo 17, comma I. Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori
dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di
comunicazione elettronica): 1. I fornitori dei servizi resi
attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo
restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a
segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o
i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o
fanno commercio, anche in via telematica, di materiale
pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che
ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con
tali imprese o soggetti. 2. I fornitori dei servizi per l'effetto
della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale
oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni. 3. Salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al
comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il
Ministero delle comunicazioni. 4. Nel caso di violazione degli
obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire
l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico): 1. I
fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire
l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad
utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni
tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della
rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il
termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete
internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. 2. La
violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle
comunicazioni. 3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al
comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art.
14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla
commercializzazione di materiale pedopornografico): 1. Il Centro
trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva
comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a
Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis
relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la
commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale
dei minori sulla rete internet e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a
rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai
sensi del comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le
informazioni acquisite ai sensi del comma 2. 4. Sono risolti di
diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti
indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte
di questi ultimi, di carte di pagamento. 5. Il Centro trasmette
eventuali informazioni relative al titolare della carta di
pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale
concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete internet o su
altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta
elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario
emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni
ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al
rispettivo titolare. 6. Le banche, gli istituti di moneta
elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al
comma 5 nell'àmbito delle segnalazioni previste per le carte di
pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15
dicembre 1990, n. 386. 7. Le banche, gli istituti di moneta
elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei
divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra
informazione disponibile relat11.05 24/01/2007iva a rapporti e ad
operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro. 8. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per
le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa
con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le
modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante
strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal
presente articolo. 9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al
regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli
istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso
di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione
della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso
della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle
finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli
altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura
prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono
destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della
pedopomografia sulla rete internet". 2. Il decreto di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il
regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge
3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Art. 20. 1. All'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con
il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni
relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della
pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso
l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei
dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per
il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari
opportunità sono definite la composizione e le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e
di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni
di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005,
n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio". 2. Il decreto di cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. |