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1. Premessa:
le origini storiche dell'istituto
L'istituto della requisizione è andato configurandosi nel
contesto del fenomeno della guerra e nel campo d'azione degli
eserciti. Per lungo tempo è stato considerato alla stregua delle
manifestazioni tipiche dell'abuso, anche se un primigenio sistema
normativo e procedurale ad esso riferibile era già contenuto in
diversi statuti risalenti al tempo medievale. Nel corso del periodo
storico dominato dal feudalesimo il principio quisquis in terra mea
est, meus subditus est, trasposizione dell'assoluto diritto sovrano
del signore sulle terre, comportò altresì, come estensione
analogica, l'incombere sul sovrano medesimo dell'obbligo di
provvedere ai suoi uomini affinché disponessero di quanto
necessario per vivere, muovere e combattere, in ciò rinnovando il
diritto d'hébergement - tradizionalmente riservato proprio alle
figure del re e del signore - nella veste di diritto riconosciuto a
favore delle milizie di alloggiare presso le dimore degli abitanti
autoctoni. Con la costituzione degli eserciti permanenti, la
necessità di provvedere all'alloggiamento dei soldati presso le
classi meno abbienti della popolazione condusse a prevedere la
corresponsione di un'apposita indennità e ad attribuire a
funzionari ad hoc le competenze in ordine alla cura dei vari
aspetti relativi all'approvvigionamento(1).
L'uso del termine "requisizione", inteso nella sua più pregnante
accezione - cioè a dire quale trasferimento coatto di beni e
servizi su richiesta (dal termine inglese "requisition")
dell'autorità militare - risale però nel tempo solo alla guerra
d'indipendenza americana, allorché il Presidente Washington stabilì
che le requisizioni avrebbero dovuto essere effettuate tutelando,
comunque, i diritti dei soggetti passivi, onde evitare il rischio
di dare luogo a vere e proprie depredazioni delle popolazioni(2).
In seguito, all'iniziale unica funzione di sopperire ad esigenze di
ordine militare in tempo di guerra, si è aggiunta la funzione
ulteriore di fare fronte anche in tempo di pace alle esigenze
connesse con la preparazione in funzione della guerra. In questo
senso, l'evoluzione funzionale dell'istituto accompagna un'eguale
modificazione nella struttura giuridica dello stesso: in effetti,
alle requisizioni di beni in proprietà sono andate affiancandosi,
per un verso, le requisizioni in uso e, per altro verso, le
requisizioni di servizi (con riferimento alle prestazioni personali
obbligatorie).
Ciò ha portato ad una configurazione dell'istituto quale strumento
funzionalmente idoneo a soddisfare esigenze di carattere sia civile
sia militare in relazione a situazioni di grave necessità
accertata. Nel contempo, con l'avvento dello Stato di diritto,
emerge l'esigenza di disciplinare la materia con specifiche norme
informate a criteri di maggiore garanzia nei riguardi dei soggetti
requisiti. Nel solco tracciato da questa impostazione si inserisce
anche la giurisprudenza più recente, la quale, fatto salvo il
riconoscimento di una piena discrezionalità da parte
dell'amministrazione agente in ordine alla definizione ed alla
configurabilità dello stato di necessità, assume, come presupposto
essenziale, che tale necessità risulti imprevedibile, reale e
dimostrata. In alternativa, laddove tali condizioni dovessero
mancare, ci si troverebbe nella necessità di fronteggiare esigenze
di tipo ordinario, per la cui soddisfazione si dovrebbe fare
ricorso piuttosto a mezzi parimenti ordinari(3).
2. Natura giuridica
La fattispecie della requisizione costituisce un atto d'imperio
dello Stato volto a soddisfare una necessità pubblica. Sotto questo
profilo esso può essere definito come un atto tipico e si conforma
concettualmente come il "prendere, esigere di un'autorità per un
bisogno pubblico"(4). Tale locuzione evidenzia, da un lato, quanto
essa vada ad incidere nella sfera del privato e fissa, dall'altro,
l'oggetto dell'apprensione per il soddisfacimento di un interesse
pubblico(5). La sua caratteristica essenziale risiede nel
sostanziarsi quale precipua deroga, tassativamente stabilita, al
principio generale del rispetto della proprietà privata. La
dottrina(6) ha però inteso distinguere le requisizioni come specie
a sé stante rispetto al più ampio genere della ablazioni da un lato
e delle ordinanze di urgente necessità dall'altro, evidenziandone i
caratteri fondamentali e peculiari, unificanti la varietà delle
discipline attinenti l'istituto delle requisizioni. Tali caratteri
sono: la temporaneità, l'urgenza e l'indennità. Essi, peraltro,
determinano la fattispecie unicamente ove siano consecutivamente
presenti, giacché, ove vengano singolarmente considerati, possono
essere rinvenuti anche in altri istituti, com'è il caso
dell'espropriazione e della confisca.
Il carattere dell'urgente necessità è ritenuto qualificante per
esprimere il concetto di requisizione, e tale da distinguere la
categoria "procedimentale" rispetto a quella dell'espropriazione.
L'urgenza caratterizza l'istituto sin dalle sue origini, dal
momento che - come si è detto - la funzione originaria della
requisizione consisteva nel sopperire alle necessità di ordine
militare in tempo di guerra, e si sostanziava nella circostanza in
base alla quale le autorità responsabili delle operazioni belliche
si procuravano i beni (generalmente mobili, i.e.: generi
alimentari, bestiame, mezzi di trasporto) dei quali gli eserciti
impegnati nelle campagne avevano - appunto - urgente bisogno e che
erano, per ciò stesso, difficilmente rinvenibili in altro modo. Per
altro verso, la giurisprudenza, considerando che le requisizioni
nascono proprio come procedimenti volti a soddisfare esigenze di
carattere militare dettate dalla necessità di soddisfare bisogni
urgenti per un periodo di tempo in ogni caso limitato, ritiene che
la temporaneità sia un elemento essenziale e determinante per la
definizione della fattispecie in esame e della procedura per la sua
applicazione. Il procedimento amministrativo che individua
l'interesse pubblico urgente da curare, evidenziando un nesso di
causalità tra evento ed attività amministrativa, produce, infatti,
come effetto quello di estinguere temporaneamente nella sfera del
proprietario l'usufrutto della cosa o - meglio - il diritto di
proprietà della cosa, oppure di imporre un obbligo di facere(7).
Sotto questo profilo, le requisizioni possono essere intese come
provvedimenti ad effetto reversibile, destinate in altri termini a
durare: "...sinché dura la situazione di necessità che le ha
originate"(8).
Dunque, la requisizione può essere considerata come l'imposizione
di un sacrificio di diritti soggettivi privati cui orrisponde il
sorgere, nei soggetti titolari del bene requisito, di un diritto a
beneficiare di un'indennità. Il carattere dell'indennità configura,
da un lato, il diritto all'indennizzo da parte del soggetto passivo
della requisizione (o soggetto requisito) quale corrispettivo del
sacrificio patito e, dall'altro, il dovere di indennizzare,
incombente sul soggetto beneficiario della requisizione medesima
(sia esso un terzo ovvero la stessa amministrazione)(9). Il
corrispettivo al sacrificio patito dal privato costituisce un
ulteriore elemento sempre presente nella procedura di requisizione,
che non solo serve a distinguere e a differenziare la procedura di
requisizione rispetto a quella d'urgenza, ma consente anche alla
dottrina di classificare tali procedimenti nel genere "ablazioni".
L'urgente necessità e la temporaneità sono elementi propri dei
procedimenti d'urgenza; l'indennità è un requisito qualificante i
procedimenti di espropriazione. I suddetti elementi - che
caratterizzano la stessa fattispecie - si ritrovano però
congiuntamente solo nei procedimenti di requisizione. Per quanto
attiene alla natura di un atto amministrativo, la requisizione si
struttura in due procedimenti amministrativi: quello che conforma
il nuovo bene giuridico in relazione alle urgenti necessità - e,
nel contempo, estingue temporaneamente un diritto di proprietà - e
quello che determina l'indennità da corrispondere al destinatario
della requisizione. Entrambi i procedimenti producono effetti
distinti ed autonomi, sostanziali e procedimentali.
Il primo procedimento può produrre nell'ordinamento giuridico gli
effetti più diversi: ciò dipende dagli eventi a seguito dei quali è
posto in essere. Il procedimento di requisizione, messo in atto in
casi di urgente necessità, sintetizza in un'unica procedura gli
effetti che il procedimento di espropriazione sostanzia in tre
procedure: dichiarazione di pubblico interesse o procedimento
avente valore di dichiarazione di pubblico interesse, occupazione
di urgenza e procedimento di espropriazione(10). Il secondo
procedimento, mediante il quale viene determinata l'indennità,
sebbene sia funzionalmente collegato con il procedimento di
requisizione, in quanto il diritto all'indennità del privato sorge,
appunto, in relazione agli effetti estintivi prodotti nella sua
sfera giuridica del procedimento di requisizione, ha per oggetto
solo ed unicamente il quantum dell'indennità, cioè a dire la misura
dell'indennità da corrispondere al destinatario della requisizione.
Dal momento che il soggetto privato ha un diritto all'indennità, il
procedimento, nel determinarne la misura, non ha alcun carattere
discrezionale ma è volto ad esplicare un accertamento sulla base di
parametri predeterminati dalla legge.
3. Le tipologie della
requisizione
Si è detto che l'istituto della requisizione si configura come
un atto amministrativo di organi militari e civili, in presenza di
particolari ed eccezionali circostanze, per imporre ai privati il
conferimento alla pubblica amministrazione di beni mobili, immobili
o servizi di loro proprietà, contro la corresponsione di un'equa
indennità. In questo quadro, la dottrina definisce, in particolare,
la requisizione come: "L'ordine impartito, in caso di mobilitazione
o in caso di urgente necessità, dalle autorità competenti, col
quale viene vietata la vendita, cessione o permuta di determinate
cose necessarie ai bisogni delle Forze Armate. La legge determina
la formalità da osservarsi e le indennità da corrispondersi"(11).
La dottrina enuclea, però, all'interno dell'istituto delle
requisizioni (sia civili sia militari), una serie di distinzioni:
una prima distinzione tra la quisizione di cose e la requisizione
di servizi, che secondo alcuni meglio sarebbe definire come
requisizione di attività(12), cui si aggiunge l'ulteriore
distinzione tra la requisizione di aziende e la requisizione mista
(di aziende e di attività).
Le distinzioni tra requisizione di cose e requisizione di servizi
da un lato e tra requisizione di aziende e requisizione mista
dall'altro, evidenziano la diversità del rapporto giuridico
complesso che viene posto in essere nella varie fattispecie: la
prima è finalizzata a curare dei pubblici interessi, privando il
proprietario del godimento della cosa; la seconda sostanzia degli
obblighi di fare; la terza ha ad oggetto il complesso di beni
organizzati; le requisizioni miste (sia di cose sia di attività),
infine, sono finalizzate a reperire un complesso organizzato, di
beni e di persone, ritenuto necessario al fine di assolvere ad una
urgente necessità(13). Per quanto attiene, in particolare, alle
requisizioni di cose, vale il principio generale in base al quale
la requisizione di immobili comporta l'uso dei beni requisiti
esclusivamente fino al momento in cui l'autorità procedente lo
ritenga necessario. Per converso, quella avente per oggetto beni
mobili importa il trasferimento della proprietà ove si tratti di
cose consumabili (materie prime, materiali da costruzione, derrate,
generi alimentari, foraggi, ecc.). Nel caso in cui la requisizione
riguardi cose mobili non consumabili (macchinari, strumenti,
utensili, ecc.), essa è limitata all'uso quando l'autorità
procedente ritenga di poterle rilasciare entro sei mesi, mentre si
estende alla proprietà quando la suddetta previsione non sia
possibile(14). Preceduta di solito dalla precettazione (cioè dalla
formale individuazione delle cose, con l'obbligo, a partire da quel
momento, per i proprietari di mantenerle a disposizione
dell'autorità procedente), la requisizione è disposta dal Ministro
della Difesa e può riguardare tutto o parte del territorio
nazionale.
4. Le requisizioni militari ed i reati
ad esse concernenti
La disciplina italiana delle requisizioni militari è contenuta
prevalentemente nel R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, meglio noto come
"Legge di guerra", che dedica all'argomento una serie di articoli.
In particolare, all'art. 62, intitolato "Requisizioni", tale Legge
stabilisce che: "Agli enti locali e agli abitanti possono essere
imposte requisizioni di cose e di servizi soltanto per i bisogni
delle forze di occupazione. Le requisizioni devono essere
commisurate alle risorse locali e tali che non importino per le
popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro
il loro paese. L'indennità di requisizione è corrisposta in
contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata
mediante rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo
deve essere eseguito il più presto possibile. Non può procedersi a
requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle
forze di occupazione"(15).
Il ricorso all'istituto della requisizione militare, al di là delle
forme specificamente disciplinate dalla normativa in vigore,
configura delle violazioni previste quali fattispecie di reato sia
da norme del codice penale militare di pace sia da norme del codice
penale militare di guerra. Tali norme contengono una disciplina
penalistica più ampia ed articolata di quella che era già contenuta
negli abrogati codici penali militari per l'esercito e per la
marina(16). Peraltro, trattando dei reati concernenti le
requisizioni si dovrebbero richiamare anche le leggi amministrative
riguardanti le requisizioni: fra esse, in particolare, è appena il
caso di citare il R.D. 18 agosto 1940, n. 1741, contenente una
disciplina organica relativa alle requisizioni. Il codice penale
militare di pace colloca i reati relativi a questa materia nella
categoria dei reati contro il servizio militare e nella
sottocategoria delle violazioni dei doveri inerenti a speciali
servizi. Due sono le figure che attengono direttamente alle
requisizioni e che disciplinano specifiche violazioni: il reato di
requisizione arbitraria ed il reato di abuso nelle
requisizioni(17). Il codice penale militare di guerra contiene, per
parte sua, una regolamentazione più ricca e dettagliata e dedica a
questa materia un intero capo: il sesto del titolo IV del libro III
(artt. da 220 a 226)(18).
5. La disciplina delle requisizioni
militari nel diritto bellico
Il diritto bellico disciplina le requisizioni discendenti da
esigenze di origine bellica e colloca tale fattispecie entro il
quadro dell'esercizio dei poteri da parte dello Stato belligerante
nei confronti dello Stato nemico, dello Stato neutrale e dei
rispettivi cittadini. La disciplina delle requisizioni riguarda, in
particolare, l'occupatio bellica connessa con la guerra terrestre.
La materia, a lungo regolata da norme consuetudinarie, è stata
codificata per la prima volta nel corso della I Conferenza per la
pace che ebbe luogo all'Aia nel 1899, ed in seguito ridefinita nel
corso della II Conferenza per la pace svoltasi sempre all'Aia nel
1907(19). Successivamente, la medesima materia è stata integrata
dalla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in
tempo di guerra(20) e dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni
di Ginevra del 1977(21). La ratio di tale disciplina risiede nella
esigenza di consentire al belligerante di proseguire lo sforzo
bellico facendo salva la necessità di garantire il soddisfacimento
delle necessità fondamentali delle comunità stanziate nei territori
occupati. Essa pone dunque dei limiti, più o meno estesi,
all'appropriabilità dei beni appartenenti allo Stato
nemico(22).
Al riguardo, i poteri più vasti ineriscono ai beni dello Stato
nemico: il belligerante, infatti, a seguito dell'occupazione
diviene "amministratore ed usufruttuario" degli immobili e delle
aziende siti nel territorio oggetto dell'occupazione e soggiace al
solo obbligo, correlato al carattere temporaneo di tale
occupazione, di mantenere inalterata la substantia rerum(23). Per
contro, già il "Regolamento concernente le leggi e gli usi della
guerra terrestre", annesso alla IV Convenzione dell'Aia del 1907,
sancisce il principio del rispetto della proprietà privata
proibendo espressamente il saccheggio(24) e la confisca(25) e
contemplando una possibilità di deroga da parte dell'occupante solo
in ricorrenza di determinati presupposti, fermo restando, in ogni
caso, l'obbligo di indennizzare il privato spossessato e/o di
restituirgli il bene oggetto della misura. Il Regolamento poi,
all'art. 52, 1° comma, autorizza l'occupante a disporre
requisizioni in natura o di servizi per il soddisfacimento dei
bisogni dell'esercito occupante, da cui discende a contrario il
divieto di ricorrervi per altri fini, ivi compresa la motivazione
di una più efficace amministrazione del territorio occupato. Le
requisizioni in natura hanno per oggetto beni di qualsiasi natura e
dunque, interpretando restrittivamente la disposizione, comportano
un sacrificio irreparabile del diritto di proprietà solo qualora
siano relative a cose consumabili, mentre in ogni altra ipotesi
viene trasferita all'occupante solo la facoltà di utilizzare il
bene(26).
Per altro verso, le requisizioni di servizi, dirette agli abitanti
del territorio occupato, incidono sulla libertà di scegliere quale
tipo di rapporto di lavoro porre in atto e su talune modalità di
svolgimento del rapporto medesimo. La IV Convenzione di Ginevra del
1949 contiene alcune norme di dettaglio relative alla requisizione
di determinate categorie di beni, nonché un complesso di
disposizioni disciplinanti, in un quadro organico, le requisizioni
di servizi, interessando, in varia misura, anche i contratti di
lavoro conclusi tra amministrazione occupante e civili in regime di
libera contrattazione. In particolare, tali norme sono finalizzate
alla tutela dei prestatori d'opera a favore dell'amministrazione
occupante e limita pertanto, in vario modo, la discrezionalità
dell'occupante in tale materia. Anche il I Protocollo aggiuntivo di
Berna del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 contiene alcune
norme relative alla disciplina delle requisizioni, fra le quali
occorre menzionare, in particolare, l'art. 63, 4° e 5° comma, il
quale autorizza l'occupante a requisire immobili e materiali di
proprietà di organizzazioni di difesa civile, o da queste
utilizzati, esclusivamente nell'ipotesi di assicurare la
soddisfazione dei bisogni della popolazione civile - e, dunque, non
dell'autorità occupante - e solo per il tempo in cui perdurano tali
necessità. La fattispecie della requisizione si incontra anche in
ipotesi diverse dall'occupazione bellica.
È il caso dell'art. 19 della IV Convenzione dell'Aia del 1907, il
quale stabilisce che lo Stato belligerante in presenza di una
necessità imperiosa ha il potere di requisire il materiale
ferroviario - da esso ordinato - proveniente dal territorio di uno
Stato neutrale ed appartenente a questo stesso Stato o a cittadini
privati, purché tale materiale venga a trovarsi sul suo
territorio(27). Ancora, nella guerra marittima il belligerante ha
il potere di appropriarsi a titolo di bottino di guerra delle navi
di proprietà dello Stato nemico senza alcuna formalità, o tutt'al
più attraverso un provvedimento amministrativo semplificato, e può
inoltre confiscare iure predae, previo giudizio di un proprio
tribunale, le navi e le merci trasportate nemiche e, in alcuni
casi, anche neutrali(28).
(*) - Funzionario diplomatico, Tenente di complemento in congedo
nell'Arma dei Carabinieri.
(1) - STIPO, 1990, pag. 1.
(2) - BAROCELLI, 1895, pag. 303.
(3) - STIPO, op. cit., pag. 1.
(4) - Cfr.: ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna,
1984, ad vocem. (5) - Cfr.: VERBARI, 1988, pag. 909.
(6) - Cfr.: LANDI, 1968, e DI RENZO, 1970.
(7) - Cfr.: VERBARI, op. cit., pag. 910.
(8) - GIANNINI, 1967, pag. 140. In effetti, pur se possono
sostanziarsi ipotesi di requisizione per le quali non viene
prefissato un termine finale, il decorso di un termine
sufficientemente lungo può essere talvolta preliminare al venir
meno dell'interesse pubblico alla requisizione. Altra cosa se la
requisizione ha per oggetto cose fungibili, nel qual caso
l'eventuale restituzione della cosa al privato proprietario dipende
dalla natura del bene e non dagli effetti prodotti dal procedimento
amministrativo.
(9) - Come sostiene Verbari, op. cit., pagg. 908 ss., non è
tuttavia da considerarsi carattere essenziale della requisizione la
temporaneità, che è tipica solo delle requisizioni in uso, per le
quali il privato spossessato ha facoltà di chiedere la
de-requisizione dopo che sia trascorso un periodo di tempo adeguato
a ritenere che sia venuto meno l'interesse pubblico perseguito con
la requisizione.
(10) - L'estrema sinteticità del procedimento non può che offrire
minori garanzie per la tutela degli interessi privati; ed è per
queste ragioni che la giurisprudenza ha ritenuto necessaria almeno
una fase istruttoria sommaria. Cfr. ibidem.
(11) - Cfr.: voce Requisizione, in ENCICLOPEDIA TUMMINELLI, Roma,
1953.
(12) - VERBARI, op. cit., pag. 910.
(13) - Ibidem, pag. 912.
(14) - L'istituto è regolato da alcune leggi particolari fra cui:
quella riguardante la requisizione dei quadrupedi, dei veicoli e
dei natanti per uso delle Forze Armate (1926) e quella sul naviglio
mercantile (1939), entrambe applicabili dall'autorità militare sia
per necessità di guerra sia, di concerto con quella civile, in
occasione di gravi calamità naturali (terremoti, epidemie,
alluvioni, ecc.).
(15) - Gli altri articoli dedicati al tema delle requisizioni
contenuti nella "Legge di guerra" sono i seguenti:
Art. 22. Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto
nemici: "… I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di
nazionalità nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso
…".
Art. 23. Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari
neutrali: "I materiali ferroviari provenienti da territorio
neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e
riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti
o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da
queste richiesta. Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese
di origine".
Art. 24. Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti
dall'articolo precedente: "Le navi e gli aeromobili neutrali che si
trovano nei porti e negli aerodromi nazionali, possono essere,
contro compenso, requisiti solo per imperiose esigenze e nella
misura da queste richiesta. La stessa disposizione si applica per
ogni altro mezzo non ferroviario di trasporto, appartenente a uno
Stato neutrale o ad altra persona neutrale, che si trovi nel
territorio dello Stato".
Art. 66. Materiale ferroviario: "Le disposizioni dell'articolo 23,
concernenti il materiale ferroviario, si applicano anche nel
territorio occupato".
Art. 294. Requisizione di beni nemici: "I beni appartenenti a
persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro
compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in
materia".
(16) - I quali prevedevano soltanto il reato di Imposizione o
prestazione arbitraria (artt. 277 c.p.m. per l'Esercito e 301
c.p.m. per la Marina) ed il reato di Atti di violenza commessi in
occasione di alloggi militari (artt. 169 c.p.m. per l'Esercito e
191 c.p.m. per la Marina).
(17) - Art. 133. Requisizione arbitraria: "Il militare, che procede
a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione
militare fino a tre anni. Ove sia stata usata violenza, si applica
la reclusione militare da uno a cinque anni (224 c.p.m.g.)". Art.
134. Abuso nelle requisizioni: "Il militare incaricato di
requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta
della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle
facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione
militare fino a tre anni. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si
applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se trattasi di
alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto
all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare
che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per
ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni (224 e 226
c.p.m.g.)".
(18) - Capo VI. Dei reati concernenti le requisizioni,
contribuzioni e prestazioni militari.
Art. 220. Distrazione, occultamento o distruzione di cose
requisibili: "Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione,
o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta
una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare
fino a tre anni; e se la distrugge o sopprime con la reclusione
militare da tre a dieci anni".
Art. 221. Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di
cose: "Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza
giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente
impostigli dall'Autorità militare per la requisizione di cose
mobili ovvero di immobili, occorrenti alle Forze Armate dello
Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni".
Art. 222. Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni
personali: "Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta,
senza giustificato motivo, di prestare la propria attività
professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente
richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle Forze
Armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre
anni".
Art. 223. Omissione o rifiuto di atti di ufficio: "Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel
territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto,
omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque,
di coadiuvare l'Autorità militare in ciò che ha attinenza con la
requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito
con la reclusione militare fino a cinque anni (56, l. 1415/1938;
328, 357, 358 c.p.)".
Art. 224. Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o
eccessive: "Il militare che, nel territorio dello Stato o in paese
nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone
requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero
eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la
reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto è commesso a
fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della
reclusione non inferiore a cinque anni. Se con la violenza o la
minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con
degradazione (pena sostituita con la pena massima prevista dal
codice penale dall'art. 1, l. 13 ottobre 1994, n. 589) (225; 43,
133, 134 c.p.m.p.)".
Art. 225. Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace: "Le
pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al
comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della
conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel
territorio dello Stato con il quale la pace è conchiusa, ovvero
impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte".
Art. 226. Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari: "Il
militare che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o
minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli
più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne
impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con
la reclusione militare da uno a cinque anni (134 c.p.m.p.)".
(19) - Tale Conferenza ha condotto all'adozione di 14 Convenzioni,
tutte inserite nell'Atto finale approvato il 18 novembre
1907.
(20) - Conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949.
(21) - Primo dei due Protocolli aggiuntivi di Berna, conclusi il 12
dicembre 1977. (22) - Lo Stato occupante può requisire beni e
servizi appartenenti a cittadini dello Stato nemico occupato solo
se le requisizioni siano proporzionate alle effettive risorse del
paese, siano autorizzate dal Comandante in capo del territorio
occupato e sia corrisposta un'indennità. Per impellenti necessità
belliche la requisizione può riguardare anche beni appartenenti a
cittadini di uno Stato neutrale che si trovino nello Stato occupato
o che in esso siano giunti (aerei, materiale ferroviario,
ecc.).
(23) - Cfr.: art. 55 del Regolamento concernente le leggi e gli usi
della guerra terrestre annesso alla IV Convenzione dell'Aia del
1907. Addirittura non vi è alcun limite per quanto riguarda la
disponibilità di beni mobili che l'occupante è autorizzato a
requisire, tra cui il "… numerario, i titoli ed i valori esigibili
… i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini ed
approvvigionamenti" ed ogni altro bene mobile che sia "…
suscettibile di essere impiegato in operazioni di guerra" (art. 52,
1° comma, del Regolamento concernente le leggi e gli usi di guerra
terrestre annesso alla IV Convenzione dell'Aia del 1907).
(24) - Vedi art. 47.
(25) - Vedi art 46, 2° comma.
(26) - Cfr.: SICO, 1990. Una simile soluzione sembra fondarsi sul
carattere transitorio dell'occupazione, da cui discende il dovere
dell'occupante di mantenere la legislazione in vigore all'atto
dell'occupazione (vedi artt. 43, 48 e 51 del Regolamento) e
modificare tale legislazione solo ove dovesse risultare
assolutamente necessario l'assetto sociale ed economico della
comunità che subisce tale stato di cose. In ogni caso, non deve
prescindersi dalla limitatezza degli scopi per il cui conseguimento
le requisizioni sono ammesse.
(27) - Anche in questa ipotesi, come per tutte le requisizioni in
uso, il soggetto spossessato ha diritto a ricevere un'indennità
proporzionata al sacrificio sopportato una volta che venga meno la
necessità imperiosa che fonda la misura. (28) - La fattispecie più
caratteristica e ricorrente, soprattutto nel corso delle due guerre
mondiali, consiste nel cosiddetto "diritto
d'angaria". |