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Un recente seminario organizzato dal
Comando Carabinieri Politiche Agricole(1) ha sottolineato la
persistente rilevanza del fenomeno delle frodi(2) al bilancio
comunitario(3) nello specifico settore degli aiuti all'agricoltura.
Nell'ambito dei lavori, accanto alle illustrazione delle più
recenti metodologie di indagine, sia in ambito nazionale che
comunitario(4) è stata anche evidenziata l'interrelazione fra tali
investigazioni e l'esercizio dell'azione di responsabilità
amministrativo contabile da parte delle procure regionali(5) della
Corte dei conti italiana. A questo proposito vengono in evidenza
alcune recenti iniziative poste in essere nelle regioni Campania e
Calabria, nel settore degli aiuti alla produzione di agrumi. La
prima fattispecie riguarda un invito a dedurre(6), con contestuale
richiesta di sequestro conservativo emesso dalla procura regionale
della Corte dei conti per la Campania per un importo complessivo di
1.740.000,00 euro, nel maggio 2005, nei confronti di
un'associazione di produttori di agrumi nonché di numerosi
funzionari di un ente di sviluppo agricolo regionale.
La vicenda è collegata ad un procedimento penale istruito dalla
procura della Repubblica di Nocera Inferiore per reati di falso
ideologico nei confronti di dipendenti dell'ente di sviluppo
agricolo regionale, peraltro inserito in un contesto criminoso più
ampio che ha visto coinvolti anche soggetti imprenditoriali privati
e un'associazione di produttori ortofrutticoli in qualità di
organismo organizzatore dei produttori, il tutto essenzialmente
finalizzato all'indebito percepimento di aiuti comunitari sulla
trasformazione degli agrumi per le campagne agricole intercorse tra
il 1997 e il 2001. La vicenda era emersa a seguito di indagini
svolte dal Nucleo antifrodi dei Carabinieri (N.A.C.) di Roma
nell'anno 2002. Tali indagini erano state svolte per verificare la
regolarità delle erogazioni comunitarie nel campo agricolo e
avevano dato luogo anche all'adozione di misure restrittive della
libertà personale nei confronti sia di parte dei pubblici
funzionari coinvolti sia dei percipienti gli aiuti. Da tali
indagini è emerso che sia l'organizzazione dei produttori sia
l'articolazione periferica dell'ente di sviluppo agricolo preposto
ai controlli erano stati per lungo tempo sostanziali strumenti
dell'azione truffaldina, in quanto compiacentemente escludenti
qualsivoglia controllo amministrativo a carico tanto dei soci di
due imprese appartenenti ai soggetti ideatori ed organizzatori
dell'illecito.
Il quadro normativo di riferimento, che regola il sistema
comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che
consegnano all'industria di trasformazione gli agrumi prodotti
all'interno della Comunità si articola sostanzialmente sul reg. CEE
n. 2200/96, con il quale si è rinnovata l'organizzazione comune del
mercato nel settore degli ortofrutticoli, imperniata su una
maggiore valorizzazione dell'associazionismo produttivo (artt. 11 e
ss.), sul reg. CEE 2202/96, istitutivo del regime di aiuto ai
produttori di talune tipologie di agrumi (mandarini, arance, ecc.);
sul reg. CEE n. 1169/97, dettante la puntuale disciplina di
esecuzione del veduto reg. n. 2202/96 e sulle circolari esplicative
del Ministero per le politiche agricole e forestali (MIPAF) n. 6
del 18 aprile 97 e n. 6 dell'11 luglio 97, volte ad adeguare le
indicazioni precettive contenute nei predetti atti comunitari
all'ordinamento amministrativo italiano (in
www.politicheagricole.it). L'organizzazione degli aiuti prevede, ai
sensi dell'art. 1 reg. CEE n. 1169/97, l'intervento di tre
soggetti: a) il singolo produttore (l'imprenditore agricolo che
coltiva e raccoglie l'agrume da conferirsi); b)l'organizzazione dei
produttori (che devono possedere i requisiti di riconoscimento
preveduti dagli artt. 11 e 13 del reg. CEE 2200/96 e risultano
intestatari di penetranti poteri di controllo); c) il trasformatore
(l'impresa a cui viene venduta la partita di agrumi raccolta dai
produttori e provvede alla trasformazione della stessa in un
prodotto diverso, nell'ambito di quelli indicati all'art. 1 del
reg. CEE 2202/96: es. succhi di frutta). La procedura
amministrativa preordinata all'erogazione del contributo prevede la
preliminare stipulazione di un contratto in forma scritta tra le
organizzazioni di produttori riconosciute, da una parte, e le
imprese di trasformazione del prodotto agrumario, dall'altra (art.
3 reg. CEE n. 1169/97), nel quale va indicata una serie di dati ed
informazioni (generalità dell'organizzazione dei produttori e del
trasformatore, quantità di materia prima da trasformarsi, impegno
del trasformatore a trasformare tale materia e corrispettivo da
pagarsi, ecc.).
Successivamente, l'O.P. trasmette una copia del contratto
all'organismo designato dallo Stato membro per i controlli e gli
accertamenti del caso (in Italia: MI.PA.F., Regione e A.G.E.A.:
art. 6 reg. CEE cit.). Le domande di aiuto vengono inoltrate, ai
sensi degli artt. 12 e ss. reg. cit., dalle OO.PP. all'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A., ex A.I.M.A.), il quale
rappresenta in Italia l'organismo deputato al materiale pagamento
degli aiuti in questione. Alla domanda si allegano le
certificazione dei controlli effettuati dalla Regione (circolare
MI.PA.F., n. 6/97), riguardanti sia il versante della produzione
(status di produttore agricolo, destinazione del fondo a
coltivazione dell'agrume, ecc.), sia quello della trasformazione
(effettivo conferimento della materia prima all'impresa, identità
di quantitativi conferiti e trasformati, ecc.). Il regime dei
controlli - di fondamentale importanza per assicurare la diretta
rispondenza dell'aiuto alla finalità per le quali esso è stato
previsto - prevede una minuziosa ed articolata attività di verifica
da parte della Regione (e per essa, normalmente dell'ente di
sviluppo regionale) definita negli artt. 18 e ss. reg. cit.,
diretta nei riguardi sia dei produttori sia del trasformatore ed
essenzialmente finalizzata a constatare la concordanza tra: a) i
quantitativi di materia prima consegnati all'impresa di
trasformazione nell'ambito dei contratti e quelli indicati nella
domanda di aiuto; b)le fatture di acquisto e vendita dei prodotti
trasformati e i quantitativi della materia prima conferita dai
produttori al trasformatore, nonché dei prodotti suddetti.
In particolare le stesse organizzazioni dei produttori risultano
intestatarie di importanti funzioni amministrative di liquidazione,
controllo ed informazione, consistenti: 1)nella ripartizione tra i
singoli soci produttori, in ragione dei conferimenti effettuati,
dell'aiuto comunitario globalmente percepito tramite l'A.G.E.A.;
2)nella comunicazione alla p.a. dei dati concernenti i quantitativi
consegnati e da consegnarsi, distinti per partita e per prodotto,
il mezzo utilizzato per la consegna e il contratto a cui la
consegna si riferisce; 3)nell'asseverazione, tramite firma, della
veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato di
consegna, in cui i predetti dati sono contenuti (art. 10 comma 4,
reg. cit.); 4)nella trasmissione alla Regione (e per essa, all'ente
di sviluppo), delle notizie relative all'estensione totale della
superficie coltivata, distinta per produttore, con l'indicazione
delle particelle catastali, nella stima del raccolto totale e di
quello destinato alla trasformazione. L'importanza assunta dalle
OO.PP. nell'ambito del procedimento amministrativo di erogazione
dei contributi comunitari è confermata dalla stessa circolare n.
6/97 del MI.PA.F. (v. punto 3), ove si afferma che "… la nuova
normativa comunitaria, nello stabilire le modalità di applicazione
sugli interventi di mercato derivati dal Reg. C.E. n. 2200/96, si
muove nello spirito di un rafforzamento dei compiti e del ruolo
delle OO.PP. tendenti a sottolinearne le responsabilità. A
differenza, infatti, di quanto previsto dal Reg. CEE n. 1035/72,
ove preponderante ai fini del controllo era la presenza di
commissioni fisse dello Stato membro per la verifica ed il
controllo delle operazioni di ritiro, la presente normativa
stabilisce che il compito di vigilanza sulla regolarità delle
operazioni di intervento sia dallo Stato membro delegato alle
organizzazioni di produttori. In piena coerenza con la predetta
impostazione comunitaria, vengono disposte le modalità di
esecuzione delle operazioni relative agli interventi di mercato,
alla distribuzione gratuita del prodotto ritirato, ai compiti delle
Regioni ed alle attività di controllo come riportato nell'allegato
4 ...".
Le indagini hanno evidenziato un giro di truffe ai danni
dell'U.E., consistite del far apparire una compagine sociale quale
cooperativa di produzione, in realtà del tutto inesistente e
simulando, mediante una corposa mole di falsa documentazione
prodotta, produzioni di agrumi, cessioni degli stessi alla
cooperativa medesima e loro trasformazione mediante consegna ad
un'impresa di trasformazione mai avvenuta o avvenuta per una parte
del tutto insignificante, il tutto favorito da falsi o inesistenti
controlli da parte dei funzionari dell'ente regionale preposti i
quali nonostante che i nuclei ispettivi la più parte delle volte
non fossero in grado di accertare fisicamente il quantitativo
prodotto (per essere lo stesso già stato raccolto), certificavano
quasi sempre il medesimo quantitativo (ben superiore all'effettivo)
tanto da riuscire addirittura già in quella sede a stimare anche il
peso idoneo (ossia quello emendato dello scarto non destinato alla
trasformazione), che in realtà si dovrebbe conoscere solo all'atto
della cessione della materia prima al trasformatore. Analoga
fattispecie, nel giugno 2005, è stata configurata dalla procura
regionale della Corte dei conti per la Calabria, con invito a
dedurre e sequestro conservativo, nei confronti di associazione di
produttori con configurazione giuridica di società cooperativa a
r.l. nonché personalmente nei confronti degli amministratori della
suddetta società, con riserva di ulteriori accertamenti con
riguardo ai funzionari pubblici coinvolti. In tal caso le indagini
penali erano state condotte dalla Guardia di finanza e dalla
procura della Repubblica di Palmi con riguardo a comportamenti
inseriti in un quadro criminoso essenzialmente finalizzato
all'indebito percepimento di aiuti comunitari sulla trasformazione
degli agrumi e clementine per le campagne 2002-2003. Anche in tal
caso il meccanismo truffaldino era imperniato sul ruolo svolto da
un'organizzazione di produttori nonché per la grave carenza di
controlli da parte degli organi regionali. In tal modo detta
organizzazione, mediante artifizi e raggiri consistiti nell'invio
di certificati di consegna oggettivamente falsi agli uffici della
Regione, ha chiesto ed ottenuto l'indebita erogazione di una cifra
pari a euro 1.206.060,44, corrispondente al contributo complessivo
erogato per la campagna agrumaria 2002/2003 alla predetta
O.P.
L'inizio delle indagini era scaturito dalla verifica secondo la
quale, a fronte di 12 camion effettivamente entrati carichi di
arance ed accertati con videoriprese, ne erano stati cartolarmente
dichiarati ben 250 con una differenza di 238 camion rispetto a
quanto, invece, effettivamente entrati nello stabilimento per
consegnare arance da destinare alla trasformazione. Tale attività
fraudolenta era resa possibile realizzare solo con il necessario
concorso dell'organizzazione di produttori che, falsificando i
certificati di consegna in base ai quali, poi, l'A.G.E.A. concedeva
l'aiuto, aveva consentito all'industria di trasformazione e,
pertanto, anche ai singoli produttori, di dichiarare quantità di
agrumi che, in realtà, non sono mai state portate alla lavorazione
presso l'industria di trasformazione. Le successive indagini
avevano inoltre evidenziato i flussi finanziari diretti alle
cooperative dei produttori alle quali l'organizzazione aveva
provveduto a trasferire, ai sensi di legge, le somme ricevute
dall'A.G.E.A. Le somme, non appena incamerate, erano state
immediatamente trasferite su conti correnti personali dei soggetti
facenti parte dell'organizzazione criminosa, corrispondenti, per
larga parte, ai consiglieri di amministrazione della stessa
organizzazione dei produttori. Inoltre dalle dichiarazioni del
funzionario regionale deputato ad effettuare i controlli "in loco"
(cd. controlli fisici documentali) previsti dall'art. 19, paragrafo
1), del regolamento CEE 1092/2001 ed affidato, dal D.M. 5 luglio
2002 alle Regioni (obbligo di controlli fisici su almeno il 20% dei
quantitativi consegnati alla trasformazione) risultava che lo
stesso era stato costretto con minacce, dal rappresentante legale
di un'impresa di trasformazione e dal rappresentante legale della
organizzazione dei produttori, a firmare dei falsi verbali di
accertamento, attestanti un numero di carichi pervenuti presso
l'industria di trasformazione, nettamente superiori rispetto a
quelli effettivamente e realmente riscontrati. Le due fattispecie
sommariamente accennate risultano di rilievo in quanto evidenziano
come, anche nel settore degli aiuti all'agricoltura, l'azione di
responsabilità amministrativa possa riguardare non soltanto i
pubblici funzionari coinvolti in relazione all'omissione dolosa o
gravemente colposa dei controlli, ma anche gli stessi percettori
degli indebiti contributi che sono normalmente gli ispiratori o i
diretti autori delle attività illecite di certificazione ed
asseverazione svolte da dette organizzazioni.
Ciò costituisce un elemento di particolare rilievo nella
considerazione che la configurazione prevalentemente penalistica(7)
delle misure di contrasto alle frodi non giunge frequentemente a
colpire il profilo strettamente finanziario delle medesime. Alle
frodi in materia di spese si collegano infatti in primo luogo i
reati relativi alla indebita percezione di fondi (art. 640 bis
c.p.; art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato
dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e dall'art. 10
della legge 29 settembre 2000, n. 300; nonché l'art. 316 ter c.p.).
Varie pronunce della Corte di cassazione sono intervenute sui
rapporti fra dette fattispecie. Con sentenza n. 26.351 del 10
luglio 2002 (Fedi) le sezioni unite hanno precisato che l'art. 640
bis costituisce circostanza aggravante del reato di truffa, sicché
tale fattispecie "… è applicabile solo quando la fraudolenta
captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile ad un'opera o
a un'attività di interesse pubblico …", precisandosi anche che per
la configurazione della fattispecie è sufficiente che si realizzi
uno sviamento della destinazione delle pubbliche risorse. Ne
consegue "… che è ravvisabile il suddetto delitto nell'ipotesi in
cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finalizzati,
siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi diverse
da quelle utilizzate …" (Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 938 del 19
gennaio 2001). Perché si configuri il reato di cui all'art. 640
bis. c.p. è necessario che la condotta sia connotata da un "quid
pluris" rispetto alla semplice esposizione di dati falsi,
comportamento che invece caratterizza le due ipotesi di reato
previste dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato) e dall'art. 2 della legge 898/86.
Quest'ultimo reato, che attiene in particolare ai fondi erogati
dal FEOGA(8), ha carattere "sussidiario" rispetto a quello di
truffa aggravata ed è configurabile solo quando il soggetto si sia
limitato semplicemente all'esposizione di dati e notizie falsi, e
non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici
e /o raggiri di altra natura, che integrano invece il reato di
truffa aggravata (Cass. Sez. Un., n. 2780, del 15 marzo 1996 -
Panigoni). Dalla combinazione delle due norme deriva che "…in
materia agricola il semplice mendacio trova uno specifico regime
sanzionatorio in ipotesi scoperte dalla previsione dell'art. 640
bis, c.p…"(9). L'art. 316 ter c.p. costituisce un'ipotesi
sussidiaria di carattere generale (al di fuori del FEOGA) essendo
integrata anch'essa da un comportamento di mendacio, che può
concorrere, come l'art. 2 della legge 898/96 con il delitto di
falso di cui all'art. 483 c.p. (Cass. pen., sez. VI, n. 41928 del
23 gennaio 2001; Cass. pen., sez. V, n. 10313 del 30 settembre
1998). Sui rapporti fra l'art. 316 ter e quello di truffa aggravata
v. anche Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2003, per un'ipotesi di
relativa a corsi di formazione professionale, integrante il reato
di cui all'art. 640 bis, c.p., ravvisandosi artifici e raggiri ed
induzione in errore della P.A. nelle false comunicazioni
riguardanti le modalità di espletamento dei corsi(10). Vi è poi
l'ipotesi di indebita ritenzione di fondi, di cui all'art. 316 bis,
c.p. che ha la finalità di perseguire le frodi "successive" al
conseguimento delle prestazioni pubbliche, erogate a titolo di
sovvenzioni, contributi o finanziamenti, in quanto lo scopo
pubblico per il quale sono erogate verrebbe frustrato dall'elusione
del vincolo di destinazione (Cass. pen., sez. VI, n. 3362 del 15
dicembre 1992 - Scotti).
Le frodi in materia di entrate comprendono varie ipotesi di
evasione di diverse forme impositive (prelievi agricoli e dazi
doganali) previste in relazione ai regimi doganali disciplinati dal
diritto doganale comunitario e nazionale, e comprendono anche i
reati di contrabbando (art. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973). Il reato
di evasione dell'I.V.A. all'importazione (art. 70 D.P.R. n.
633/1972), pur essendovi posizioni favorevoli in dottrina(11), non
costituisce "frode comunitaria" in quanto non si tratta di una
risorsa "propria comunitaria" ma di un'entrata degli Stati membri
(in tal senso la relazione esplicativa della convenzione PIF).
Nonostante l'anzidetto quadro penalistico, il fenomeno frodi è
persistente e spinge le istituzioni comunitarie verso
l'individuazione di nuovi strumenti quali ad esempio l'ipotesi di
istituzione di un pubblico ministero europeo(12) competente a
svolgere indagini su fatti aventi una valenza criminale
transnazionale, con specifico riguardo alle fattispecie di reato
idonee a recare offesa agli interessi dell'Unione. Infatti
l'interesse protetto dalle anzidette fattispecie è quello
finanziario, sia dell'Unione sia dei suoi cittadini contribuenti.
Le frodi comportano vari profili di danno, sia comunitario sia
nazionale. Ciò per varie ragioni. In primo luogo i fondi, pur di
origine comunitaria, non sono mai erogati ai beneficiari finali
direttamente dagli organi della U.E., ma dai singoli Stati membri,
mediante i vari enti strumentali attuatori (es.: A.I.M.A.), previo
transito sui bilanci di questi ultimi. L'acquisizione al bilancio
statale (o, in taluni casi, regionale) dei predetti finanziamenti
fa sì che essi vadano considerati in tutto e per tutto patrimonio
erariale, a prescindere dal soggetto percettore finale dei
medesimi.
In tal senso è anche il disposto degli artt. 2 comma 3 e 3 L.
898/86, alla cui stregua è sempre operata, sia in occasione della
condanna penale, sia nell'ambito del procedimento di repressione
amministrativa di frode comunitaria, la restituzione della somma
indebitamente percetta, a titolo di finanziamento tramite FEOGA, a
favore dell'amministrazione che l'ha erogata. E ciò in coerenza con
la veduta acquisizione al bilancio statale dei fondi di provenienza
sopranazionale. Viene anche sostenuto che l'U.E. non costituisce un
ordinamento a se stante, sovrapposto a quello nazionale, bensì si
fonde con quest'ultimo in un unicum inscindibile (c.d. teoria
monista). In tal modo ogni deviazione al corretto utilizzo delle
finanze comunitarie ridonda a diretto detrimento del singolo Stato
membro. Danno che, peraltro, si configura, quanto meno in via
indiretta, anche a prescindere da tale qualificazione teorica, in
considerazione dell'obbligo per i singoli Stati di compartecipare
al finanziamento delle Istituzioni comunitarie tramite apposite
contribuzioni atte a compensare i minori introiti derivanti
dall'utilizzo delle c.d. risorse proprie (date dai prelievi sulle
importazioni di prodotti agricoli e dai dazi doganali), contributi
calcolati in percentuale sul prodotto nazionale lordo (P.N.L.),
mediante l'applicazione di un'aliquota (attualmente dell'1,27%).Ed
invero,poiché attualmente la Comunità non riesce a coprire con le
proprie risorse che una modesta parte (circa il 14%) del proprio
fabbisogno finanziario, laddove le contribuzioni statali (a titolo
di proventi Iva e risorsa P.N.L.), ne rappresentano ben l'85%,
risulta agevole ritenere che lo sviamento di fondi comunitari per
finalità diverse da quelle loro proprie, tramite l'ampia gamma di
illeciti in cui si sostanziano le c.d. frodi comunitarie, si
riflette sempre in un danno alle finanze dei singoli Stati membri,
stante il veduto obbligo di integrare il bilancio comunitario. Tale
impostazione è stata ripetutamente confermata dalla giurisprudenza
contabile e della Corte di cassazione che ha costantemente
affermato che il danno si configura comunque a carico
dell'amministrazione nazionale (Stato, Regione, ente locale o
altro) destinatario della risorsa comunitaria che, una volta
assegnata all'ente, entra a far parte delle risorse del
medesimo.
Il cattivo utilizzo di dette risorse si risolve in un pregiudizio
per l'ente stesso e per la collettività di cui l'ente è soggetto
esponenziale. (cfr.: Corte di cass., sez. Un., n. 926/99 per la
identificazione dell'ente pubblico danneggiato quale quello cui
sono trasferiti i fondi, nonché per la tesi secondo cui l'utilitas
dei corsi di formazione professionale spetta alle Regioni, cui è
devoluta la competenza ex artt. 117 e 118, e non anche alla
Comunità europea. Ancora nello stesso senso sezioni unite, n.
8143/2002 del 12 ottobre 2001)(13). Per le violazioni in materia
doganale la Corte dei Conti, sez. I, del 24 luglio 1989, n. 316,
aveva espressamente configurato un danno comunitario ritenendo
"...titolare dell'azione di recupero in danno del responsabile lo
Stato che è tenuto a conferire l'equivalente dazio...". Più
recentemente la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti per la Lombardia con sentenza n. 528/04 del 23 marzo 2004, ha
riconosciuto la diretta azionabilità, innanzi alla Corte dei conti
italiana di un danno subito dall'Unione in relazione ad un indebito
utilizzo, da parte di amministratori comunali, di un contributo
comunitario relativo al "progetto TACIS" (interamente finanziato
dalla comunità con l'obiettivo di promuovere lo scambio di
competenze fra enti di Paesi membri ed enti di paesi ex URSS),
affermando che "… per il principio di assimilazione sancito
dall'art. 280 del Trattato UE sussiste la giurisdizione della Corte
dei conti anche con riferimento ai danni cagionati al bilancio
comunitario da frodi ed irregolarità, configurandosi la Comunità
come "ente diverso" di cui all'art. 1 della legge 20/1994…". In tal
modo, oltre alla tutela penalistica, tale principio "… è
estensibile anche alla tutela civile e amministrativo contabile,
con conseguente applicazione delle regole della legge 14 gennaio
1994, n. 20, anche ai danni arrecati all'Unione europea da pubblici
amministratori e funzionari, e ciò anche in caso di comportamenti
che non configurino vere e proprie "frodi comunitarie" -
caratterizzate da volontarietà della condotta - ma mere
"irregolarità", non miranti ad uno scopo illecito, ma pur sempre
foriere di un danno economico per la Comunità europea.
In altre parole, anche per la tutela amministrativo contabile della
Comunità europea, così come è avvenuto per la tutela penale,
l'interpositio legislatoris nazionale, volta a dare attuazione al
principio di "assimilazione"(14) dell'art. 280 del trattato CE
risulta operata dal nostro legislatore attraverso l'art. 1 comma 4
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che consente a questa Corte dei
conti di sindacare anche i danni arrecati alla Comunità europea …".
L'elemento centrale che consente di individuare una situazione di
danno per l'erario, anche con riguardo a fattispecie relative a
risorse comunitarie è pertanto costituito dalla indebita
destinazione delle risorse a finalità diverse da quelle previste,
in modo che sia vanificato lo scopo dell'erogazione medesima, e ciò
sotto diversi punti di vista: a) al momento dell' erogazione, se
essa è disposta al di fuori dei presupposti di legge e di fatto;
b)dopo l'erogazione, nella vigenza del vincolo di destinazione se
esso non è rispettato ovvero se tale vincolo sia leso; c) al
momento in cui sorto il diritto al recupero (perché i contributi
sono stati erogati non correttamente ovvero non è rispettato il
loro vincolo di destinazione) e non si procede tempestivamente ed
efficacemente al loro recupero, anche coattivo. Ciò consente di far
rientrare nella fattispecie sia le ipotesi in cui si concretizzi
una concorrente fattispecie penale ("frode comunitaria" in senso
proprio) sia che si configuri un'irregolarità che incida
sostanzialmente sulle finalità del finanziamento(15). In tal modo
accanto allo "spreco" di risorse dirottate per fini diversi ed
illeciti, ed al conseguente mancato ottenimento dell'obiettivo di
sviluppo o sostegno all'economia cui sono diretti i finanziamenti
comunitari (nel caso delle frodi alle entrate nel mancato
incremento del bilancio comunitario) sussistono anche diretti
profili di responsabilità dello Stato membro che deve dimostrare la
non imputabilità della frode a proprie carenze di gestione e
controllo, pena il mancato discarico della somma corrispondente
all'importo frodato, dovendo gli stessi "... cooperare con la
Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati
secondo i principi della sana gestione finanziaria ..." (art. 274,
1° comma del Trattato) ed utilizzare "... per combattere contro la
frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse
misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro
interessi finanziari ..." (art. 280, 2° comma). Costituisce
pertanto obbligo giuridico per lo Stato l'esercizio di un'efficace
azione repressiva degli illeciti che, oltre all'applicazione delle
sanzioni, deve perseguire il "recupero" delle indebite erogazioni,
prevedendosi la responsabilità "sussidiaria" dello Stato nel caso
di inadeguatezza nei procedimenti di controllo e sanzionatori e
conseguente imputazione degli effetti finanziari allo Stato
medesimo nel caso di loro inadeguatezza (art. 8 Regolamento CE n.
1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 per il FEOGA - Garanzia;
art. 38, 1° comma, Regolamento CE 1260/99 per i fondi
strutturali).
Ne deriva che, attualmente, gli interessi patrimoniali del nostro
Paese devono considerarsi coincidenti con quelli comunitari,
dovendo ricevere questi ultimi analoga tutela rispetto agli
interessi finanziari nazionali, considerandosi ancora che la
Comunità complessivamente intesa, quale persona giuridica pubblica
internazionale, in ragione dei suoi caratteri di autonomia
ordinamentale e patrimoniale ed in quanto intestataria di precise
potestà normative e amministrative nelle materie di propria
competenza, viene ricompresa nell'universo delle "pubbliche
amministrazioni", cui è riconosciuta la possibilità di costituzione
di parte civile, nell'ambito di un processo penale italiano
celebrato per uno dei reati innanzi elencati, della Commissione
U.E. in qualità di danneggiata da reato, al pari di qualsivoglia
altra P.A. (cfr.: Cass. pen., sez. Un., del 24 gennaio 1996 secondo
cui, in tema di truffa aggravata ex art. 640 c.p. proprio in
relazione ai fondi agricoli - FEAOG-Garanzia - la comunità è
considerata "ente pubblico"). Il profilo finanziario delle frodi si
sostanzia anche nel tema dei recuperi cui viene riservata costante
attenzione da parte delle istituzioni comunitarie (in particolare
Commissione europea, Parlamento e Corte dei conti) che in
particolare hanno più volte evidenziato la necessità di
miglioramento di tale fondamentale aspetto di tutela(16)(17). In
questo contesto si colloca l'azione di responsabilità
amministrativo-contabile la quale, essendo specifico strumento di
tutela delle risorse nazionali, viene ad integrare il complesso
degli strumenti di contrasto alla frode con riguardo allo specifico
tema delle ricadute finanziarie di dette attività, essendo
finalizzata alla realizzazione di un titolo esecutivo attraverso il
quale possa esercitarsi il diritto dello Stato al risarcimento del
danno. In particolare, in presenza di danni per l'erario, dello
Stato o di qualsiasi pubblica amministrazione o di qualsiasi ente
che gestisca denaro pubblico per pubbliche finalità, la
responsabilità degli amministratori e dipendenti non segue le
ordinarie regole civilistiche ma assume le peculiari
caratteristiche della responsabilità amministrativa o
contabile.
La responsabilità amministrativo-contabile si pone fra le varie
possibili forme di responsabilità cui sono tenuti gli
amministratori e funzionari pubblici come previsto dall'art. 28
della Costituzione ("...I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi
penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti...."), e si caratterizza come responsabilità per danni
cagionati direttamente o indirettamente allo Stato o agli enti
pubblici. Gli elementi essenziali di tale responsabilità sono
individuati nell'elemento oggettivo (danno patrimoniale, ma anche
non patrimoniale, nel particolare profilo del pregiudizio per
l'immagine) per le finanze dello Stato o di un ente pubblico) ed in
quello soggettivo (dolo o colpa grave) nel nesso di causalità fra
la condotta e l'evento dannoso e nella sussistenza del rapporto di
servizio fra autore del danno erariale e amministrazione
danneggiata. L'azione diretta ad accertare tale tipo di
responsabilità è attribuita in via esclusiva ad un pubblico
ministero istituito presso la Corte dei conti, direttamente
collegata con le specifiche funzioni attribuite anche
costituzionalmente alla stessa Corte dei conti, quale garante
imparziale degli equilibri economico finanziari del Paese.
La responsabilità amministrativo contabile, pur fondandosi sui
principi che reggono la generale responsabilità civile, avendo
anch'essa il presupposto del danno ingiusto è pertanto peculiare in
quanto finalizzata a garantire la corretta gestione del denaro
pubblico (art. 103, 2° comma Cost., art. 82, R.D. 18 novembre 1023,
n. 2440; art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 58 legge
142/1990 ed ora art. 93 d.lgs. 267/2000; art. 1 legge 20/1994 come
modificato dalla legge 639/1996, Corte costituzionale, sent. 11-20
novembre 1998, n. 371. Per la estensione della giurisdizione agli
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici cfr.:
ordinanza n. 19667 in data 22 dicembre 2003 delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione; per le s.p.a. pubbliche v.; per i
rapporti con la riforma del titolo V della costituzione sent. n.
345 in data 15 novembre 2004 della Corte costituzionale)(18)(19).
Per quanto attiene specificamente ai soggetti responsabili, con
riferimento al settore dei fondi comunitari la Corte di cassazione,
con sentenza n. 14473/02 in data 10 ottobre 2002, ha confermato la
sussistenza del rapporto di servizio in relazione all'affidamento
di corsi di formazione professionale ad un ente privato da parte di
una regione, precisando inoltre che si configura la legittimazione
passiva anche dei singoli soggetti che abbiano, ancorché
indebitamente, avuto il maneggio dei fondi destinati alla
formazione, a titolo di responsabilità contabile. In tal modo la
responsabilità amministrativa non si limita ai pubblici funzionari
coinvolti a titolo di dolo o per omissioni di controllo gravemente
colpose, ma si estende anche a soggetti privati, anche persone
giuridiche, che vengano a trovarsi in rapporto di servizio con la
P.A. ovvero che si inseriscano nel procedimento amministrativo per
effetto del conferimento di peculiari funzioni pubbliche,
normalmente di controllo o di verifica. Ciò ha consentito la
chiamata in giudizio di società incaricate della gestione dei corsi
di formazione professionale finanziati dal FSE ovvero, come nei
casi esposti in precedenza, di organizzazioni di produttori,
incaricate di attività di verificazione ed asseverazione, nel
settore del FEOGA.
Peraltro le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
20132, del 12 ottobre 2004 hanno affermato l'esistenza del rapporto
di servizio anche nei casi in cui un'associazione formalmente e
sostanzialmente privata di categoria (nel caso, l'.U.N.A.LAT.)
venga delegata dall'A.I.M.A. (ora A.G.E.A.), alla mera
individuazione dei produttori aventi diritto alla misura
compensativa comunitaria e al materiale pagamento della stessa a
questi ultimi (settore delle "quote latte"). La rilevanza
dell'azione di responsabilità amministrativa può essere colta
quindi, sia con riferimento all'estensione dell'azione a soggetti
imprenditoriali in forma societaria, normalmente non direttamente
punibili in sede penale, sia con riguardo alla proponibilità
dell'azione anche con riguardo ad ipotesi solo gravemente colpose e
quindi dotate di un profilo soggettivo inidoneo alla configurazione
di fattispecie di reato, e quindi anche in ipotesi di archiviazione
del procedimento o di pronunce di non luogo a procedere per
estinzione del reato. Inoltre va considerato che la definizione del
procedimento mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p. impedisce
l'esercizio dell'eventuale azione civile da parte della P.A. Lo
stesso legislatore ha evidenziato la rilevanza di un adeguato
collegamento fra indagini penali e azione di responsabilità
amministrativa con riguardo alla generalità delle ipotesi di reato
in danno della pubblica amministrazione poste in essere da pubblici
funzionari. Oltre all'art. 129 disp. att. c.p.p., che prevede
l'obbligo di informativa da parte del pubblico ministero penale
quando esercita l'azione penale ovvero quando siano emesse misure
cautelari coercitive, ulteriori momenti di collegamento sono stati
introdotti dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici". Va
segnalato che tale disciplina non è limitata alle "amministrazioni
pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) ma si riferisce anche agli "...
enti a prevalente partecipazione pubblica..." (art. 3), compresi
pertanto anche gli enti pubblici economici e in generale i soggetti
pubblici con carattere imprenditoriale. Gli articoli 6 e 7,
concernenti anche i rapporti con la responsabilità amministrativa
integrano l'impianto complessivo del provvedimento legislativo con
riguardo agli aspetti patrimoniali. In tal modo è infatti rubricato
l'art. 6 "Disposizioni patrimoniali" che oltre a prevedere il nuovo
articolo 335 bis c.p. in tema di confisca, stabilisce (comma 2°)
che "...nel caso di condanna per i delitti di cui al capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini
patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale della
Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico
del condannato...".
L'art. 7 "Responsabilità per danno erariale" prevede invece che
"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei
dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica
amministrazione previsti nel capo I del titolo II del codice penale
è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei
conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall'art. 129 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271". Le informative direttamente provenienti dall'autorità
giudiziaria non elidono comunque il complesso di disposizioni
relative all'obbligo di denuncia di danno erariale riguardanti le
autorità amministrative (comprensive quindi anche degli organi
militari e di polizia), che sono tenute a denunciare alle procure
regionali della Corte dei conti le situazioni di danno erariale,
anche quando coinvolgano fondi della comunità (art. 53 r.d.
1214/1934, T.U. delle leggi sulla Corte dei conti; 20 T.U. imp.
civ. Stato; art.1 comma 3°, L. 14 gennaio 1994 n. 20)(20). Obbligo
significativamente ribadito anche nella legge 16 gennaio 2003, n.
3, che all'art. 1 che ha istituito l'"Alto commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione" per il quale è
previsto (art. 1, comma 4, lett. F) "l'obbligo del rapporto
all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti
dalla legge". Il d.P.R. n. 258 del 6 ottobre 2004 che ha approvato
il regolamento di esecuzione della legge prevede (art. 2) che tra
le funzioni assegnate all'Alto commissario (art. 2, comma 1 lett.
c) il "monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su
comportamenti e conseguenti atti, da cui possa derivare danno
erariale", con connesso obbligo di denuncia alla Corte dei conti
(art. 5).
È anche precisato che l'Alto commissario nell'esercizio delle sue
funzioni possa avvalersi degli uffici, degli organi ispettivi e di
verifica delle amministrazioni pubbliche nonché "dei servizi di
controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999
n. 286", oltre ad espletare accertamenti diretti e con possibilità
di delegare accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche
amministrazioni interessate (art. 2 comma 3) così confermando la
necessaria integrazione fra repressione penale ed amministrativa ed
azione di responsabilità finanziaria nel quadro di una complessiva
tutela della funzione pubblica. Va peraltro evidenziato che il
sistema di tutela può conseguire risultati solo se i canali
informativi siano tempestivamente attuati. Infatti se la notizia
del fatto dannoso giunge alla procura regionale solo al termine
delle indagini preliminari (salvo il caso dei provvedimenti
cautelari) può verificarsi il frequente caso di spossessamento da
parte degli indagati dei beni posseduti e delle disponibilità
finanziarie (ovvero nel caso di società direttamente responsabili
della distrazione dei fondi, in particolare con riguardo ai casi
concernenti il FSE, la loro totale "scomparsa"), prima che sia
attivato il sequestro conservativo sugli stessi. In tal modo il
provvedimento di sequestro risulta inutile ovvero, nel caso di
pubblici dipendenti, finisce per gravare esclusivamente sui crediti
di lavoro ("quinto" dello stipendio e dell'indennità di fine
rapporto)(21). Secondo le attuali previsioni normative(22) non sono
oggetto di obbligatoria segnalazione da parte del pubblico
ministero penale proprio quei casi in cui l'azione di
responsabilità rimane l'unica reazione possibile quali i casi in
cui manchi ad es. il "dolo specifico" ovvero nei casi di estinzione
del reato. Va infatti considerato che il "dolo" richiesto in sede
contabile è meno restrittivo del dolo penale in quanto comprende la
semplice consapevolezza della violazione di obblighi di servizio, e
che con esso concorre alternativamente la colpa grave. Ad es. le
modifiche all'art. 323 c.p. (anche nell'interpretazione accolta
dalla giurisprudenza di legittimità) hanno sicuramente reso assai
più improbabile la configurabilità del reato di abuso d'ufficio per
fatti che pure potrebbero essere suscettibili di essere valutati
nell'ambito della giurisdizione contabile. Inoltre gravi negligenze
di pubblici funzionari possono essere riscontrate anche in ipotesi
di reati commessi da privati, dove comunque la realizzazione
dell'evento sia stata favorita da omessi controlli o da altri
comportamenti gravemente colposi (es. reati in materia edilizia
favoriti dall'omesso controllo di funzionari pubblici)...". Inoltre
una "…tempestiva e completa segnalazione al P.M. contabile delle
ipotesi potenzialmente fonte di responsabilità
amministrativo-contabile assume una valenza ancora più elevata se
si considera che la nuova configurazione della responsabilità
amministrativa come fattispecie autonoma e non sovrapponibile a
quella civile o penale (con conseguente inammissibilità, da parte
delle amministrazioni danneggiate, di costituirsi parte civile nel
processo penale o di iniziare autonome azioni innanzi a giudici
civili per fatti di cognizione esclusiva della giurisdizione
contabile) comporta l'esclusività delle indagini da svolgersi da
parte del P.M. contabile (con conseguenti minori ipotesi di
interruzione della prescrizione attraverso atti processuali
autonomi da parte delle amministrazioni danneggiate …").
Quanto ai profili cautelari viene ancora rilevato(23) che "… in
ipotesi di reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.(24) è stato
previsto un utilizzo più severo dell'istituto della confisca:
l'art. 335 bis, introdotto dalla L. 97/01, per tali ipotesi di
reato, prevede nel caso di condanna, l'obbligo di confiscare le
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prodotto o il profitto (art. 240 1° comma); l'
art. 322 ter (introdotto dalla L. 300 del 2000) prevede
disposizioni ancora più severe in caso di condanna ovvero di
applicazione della pena ex art. 444 per i reati di peculato,
corruzione, concussione, malversazione, indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato, anche se commessi dai soggetti di
cui al 322 bis ,1° comma (membri e organi delle C.E. e funzionari
delle C.E. e Stati esteri). In tali ipotesi di reato, infatti, si
prevede l'obbligo di confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto o il prezzo (salvo che appartengano a persona estranea al
reato) ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo. Analogamente, per il corruttore o l'istigatore alla
corruzione, in caso di condanna o applicazione della pena ex art.
444, è prevista la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto, ovvero dei beni di cui ha la disponibilità per un valore
corrispondente al profitto e comunque non inferiore a quello del
denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale
o all'incaricato di pubblico servizio o ai soggetti di cui all'art.
322 bis, 2° comma (membri e funzionari della C.E. e degli Stati
stranieri). Le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca, in
quanto costituenti il profitto o il prezzo ovvero in quanto di
valore ad essi corrispondente, sono determinati e individuati ex
art. 322 ter U.C. dal giudice con la sentenza di condanna. La legge
97, all'art. 6, 3° comma, inserendo il comma 2 bis all'art. 321 del
c.p.p. (in tema di sequestro preventivo) ha previsto che nel corso
del procedimento penale relativo ai delitti dei P.U. contro la P.A.
il giudice "dispone" (e non "può disporre" come nel comma 2) il
sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. Di qui la
necessità di coordinare anche l'attività cautelare del sistema
penale con la possibilità di attivazione di procedimenti cautelari
(ed in particolare del sequestro conservativo) da parte del P.M.
contabile che può coinvolgere i medesimi beni oggetto di sequestro
preventivo penale.
Dal punto di vista sostanziale si ritiene che i due strumenti
cautelari non si sovrappongano in quanto: - l'area del danno
risarcibile innanzi alla Corte dei conti è più ampia di quella
oggetto della confisca (limitata al profitto o al prezzo). Infatti
si estende al complesso dei danni patrimoniali e non patrimoniali
cagionati alla P.A. (es.: in ipotesi di corruzione in materia di
opere pubbliche, il danno risarcibile non si identifica solo con la
tangente o col profitto illecito dell'imprenditore ma si estende al
danno derivante dalla difformità delle opere, al danno
all'immagine, ecc.); - le finalità dei due sequestri sono diverse,
tanto che la possibilità nel procedimento penale di ricorrere al
sequestro preventivo non sembra possa svincolarsi comunque dal
presupposto tipico di tale istituto ("pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati"), mentre le finalità del sequestro conservativo
contabile sono di garanzia del credito pubblico per una più
efficace esecuzione della sentenza di condanna. Anche i beni
oggetto di sequestro preventivo per equivalente in base alla
giurisprudenza della Corte de cassazione devono comunque essere
riconducibili al reato. Dal punto di vista procedurale però
potrebbero sorgere dei problemi di coordinamento in quanto, con la
previsione della possibilità di sottoporre a sequestro preventivo
beni "per equivalente", più frequentemente ci si potrà trovare ad
aggredire i medesimi beni a tutela non solo di finalità ma anche di
amministrazioni potenzialmente diverse. Infatti l'art. 6, 4° comma
della legge 97/01 dispone che: "i beni immobili confiscati ai sensi
degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel
cui territorio si trovano.
La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari". Il Pubblico Ministero
contabile, invece, agisce a tutela dell'Amministrazione danneggiata
che non necessariamente coinciderà con l'ente locale. Tale
questione poi diventa particolarmente rilevante se vengono tutelati
gli interessi dell'Unione europea. Pertanto, anche se la Cassazione
ha più volte affermato la possibilità di sovrapporre al sequestro
preventivo penale quello conservativo contabile, in quanto tendono
a soddisfare differenti esigenze, sorge indubbiamente la necessità
di risolvere quanto meno i problemi inerenti le procedure di
raccordo tra i due procedimenti cautelari e la destinazione finale
dei beni …". Nei fatti, comunque frequentemente pervengono alle
procure regionali informative anticipate, ovvero che le notizie
comunque acquisite, vengono integrate dagli atti trasmessi
dall'autorità giudiziaria (cfr.: art. 74 r.d. 1214/1934 T.U. leggi
sulla Corte dei conti, "... Il pubblico ministero nelle istruttorie
di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in
possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre
disporre accertamenti diretti", nonché, ai sensi dei articoli 2 e 5
della legge n. 19 del 1994 procedere all'attivazione di
procedimenti cautelari, disporre ispezioni ed accertamenti diretti,
di avvalersi di consulenti tecnici, delegare adempimenti istruttori
a funzionari di pubbliche amministrazioni, ordinare l'esibizione di
atti e documenti e di poterli sequestrare; delegare accertamenti
ovvero particolari adempimenti alla Guardia di Finanza e agli altri
corpi di polizia) e ciò(25) nella considerazione che l'obbligo di
informativa dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 129
disp. att. c.p.p. non esclude la facoltà, per il pubblico ministero
penale, di informare anticipatamente il procuratore regionale della
Corte dei conti, nonché di fornirgli notizia di fatti dannosi per
l'erario anche in caso di archiviazione della notizia di reato
(ipotesi non prevista dall'art. 129 disp.att. c.p.p.) sulla base
delle disposizioni di cui all'art. 73 dell'ordinamento giudiziario
("Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla
pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei
diritti dello Stato..."), oltre che in base all'art. 116 c.p.p.
("Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi
abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copia
di atti estratti o certificati di singoli atti...").
In tale contesto, ritornando al profilo delle frodi comunitarie,
anche le attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria,
pur dirette principalmente all'accertamento di reati, costituiscono
mezzi istruttori di accertamento dei connessi danni all'erario, le
cui risultanze possono legittimamente supportare con limitazioni
peraltro inferiori rispetto al giudizio penale, le azioni di
responsabilità e le sentenze emesse dalla Corte dei conti. Infatti
in generale gli atti acquisiti dalla polizia giudiziaria (comprese
le relazioni di servizio degli ufficiali di P.G., ed i verbali con
le quali vengano assunte dichiarazioni rese da terzi, le
dichiarazioni e le consulenze tecniche rese al P.M. o al giudice
nonché le testimonianze rese in sede di dibattimento),
costituiscono, ai fini del giudizio contabile, dei documenti, che
vengono acquisiti con le forme della produzione nel fascicolo di
ufficio e che, salva la possibilità di svolgere contestazioni e
produrre controprove, costituiscono elementi di convincimento del
giudice, liberamente valutabili, dovendosi in proposito applicare
la disciplina processuale civile (art. 26 R.D. 1038/1933) che non
contiene i limiti severi di inutilizzabilità stabiliti per il
processo penale dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2
(cfr.: C. conti, sez. Abruzzo, n. 389 del 2 maggio 2001 secondo cui
il principio del contraddittorio nella formazione della prova
sancito dal nuovo testo dell'art. 111 cost., non trova applicazione
nel processo di responsabilità amministrativa. Ugualmente pacifica
è, nei limiti anzidetti, l'utilizzabilità dei risultati degli
accertamenti effettuati in via amministrativa (Corte dei conti,
sez. riun., n. 715/A del 3 giugno 1991; sez. I, n. 6 del 20 gennaio
1992; sez. I, n. 14 del 18 febbraio 1993; sez. I, n. 40 del 19
febbraio 1992; sez. I, n. 159 del 6 dicembre 1994; sez. III, n. 36
del 12 febbraio 1998 e sez. riun. n. 68 del 20 ottobre 1997; sez.
Lombardia, n. 1551/99/R del 14 dicembre 1999; sez. Lombardia, n.
1244 del 2 novembre 1999; sez. riun. n. 68 del 2 ottobre 1997; sez.
I centrale, 18 gennaio 2005, n. 6/A; per i verbali di polizia
giudiziaria v. anche: Cass. 14 febbraio 1997, n. 1384 e Cass. 14
dicembre 2002 n. 17949; per i verbali degli ispettori del lavoro:
cass. 1° aprile 1995, n. 3853; cass. 6 settembre 1995, n.
9584).
(*) - Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti, in
servizio presso la Procura generale della Corte dei conti di
Roma.
(1) - 1° Seminario internazionale su "Criminalità in agricoltura:
esame delle metodiche d'indagine per il contrasto alle frodi"-
Roma, 11-12 maggio 2005.
(2) - Per la nozione di frode comunitaria v.: art. 1 Convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, adottata il 26 luglio 1995, ratificata con la legge n.
330/2000. La nozione di "irregolarità" è fissata nell'art. 1, 2°
comma del Regolamento (CEEuratom) n. 2988/95 del Consiglio adottato
il 18 dicembre 1995.
(3) - Cfr.: A. BRANCASI, Sistema finanziario e di bilancio, in
AA.VV. (a cura di M.P. CHITI e G. GRECO), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Milano, 1997, pagg. 301 e ss. V. anche A.
LANZI e D. BALESTRERI, Diritto penale comunitario, in TRATTATODI
DIRITTOAMMINISTRATIVOEUROPEO, cit., pagg. 653 e ss.
(4) - Cfr.: relazioni di L. CURATOLI, Attività del Comando
Carabinieri politiche agricole in ambito antifrode; G. LO PIPARO,
L'attività dell'I.C.R.F. nel settore delle frodi comunitarie; P.
VIGNA, La criminalità organizzata in agricoltura; A. PERDUCA,
L'Ufficio europeo di lotta antifrode: una risposta comunitaria al
problema della frode ai danni del bilancio dell'Unione europea; E.
SPEMBER, Le indagini dell'O.L.A.F.: presentazione di un caso
pratico.
(5) - Art. 1 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi
sulla Corte dei conti), artt. 2 e 5 della legge n. 19/1994.
(6) - L'invito a dedurre costituisce, ai sensi dell'art. 5 della
legge n. 19/1994 l'atto istruttorio con il quale il pubblico
ministero presso la Corte dei conti invita il presunto responsabile
del danno erariale a fornire le proprie giustificazioni
("deduzioni") in ordine ai fatti emersi a suo carico. Si tratta di
un atto necessario e propedeutico all'eventuale successiva
citazione in giudizio. Contestualmente all'invito può essere fatta
richiesta di sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e
crediti a tutela della pretesa erariale. La disciplina generale del
sequestro rientra nel procedimento cautelare uniforme previsto
dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. Tali norme, in quanto compatibili,
si applicano anche nel giudizio contabile per effetto dell'art. 26
reg. proc. (R.D. 13 agosto 1933, n. 1038), salve le espresse
deroghe previste dall'art. 5 legge 14 gennaio 1994 n. 19. Cfr.:
F.P. ROMANELLI, Il procedimento cautelare contabile, in RIVISTA
CORTE DEI CONTI, 1996, 6, pag. 410. Sul sequestro conservativo nel
giudizio contabile cfr. anche F. GARRI, I giudizi innanzi alla
Corte dei conti, Milano, 1997, pagg. 515 e ss.; AA.VV. a cura di
F.G. SCOCA, La responsabilità amministrativa ed il suo processo,
Padova, 1997, pagg. 453 e ss.; S. ANNUNZIATA, Il procedimento
cautelare nel giudizio di responsabilità e in quello pensionistico,
in AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, 1996, 1, pagg. 76 e ss.).
(7) - Con la legge 20 settembre 2000, n. 300 (in G.U. suppl. ord.
n. 176/L del 25 ottobre 2000, n. 250) sono state ratificate
dall'Italia alcune convenzioni elaborate in base all'art. 31 del
trattato dell'Unione europea, tra cui la già citata "Convenzione
sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee"-
(Bruxelles, 25 luglio 1995) e del suo primo Protocollo - (Dublino,
27 settembre 1996) nonché del Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di
giustizia delle Comunità europee della stessa convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari, con annessa dichiarazione
(Bruxelles, 29 novembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(Bruxelles 26 maggio 1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997). V: L. MAZZA,
L'indebita captazione di erogazione a carico del FEOGA tra
specialità e sussidiarietà, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE,
1994,1, pagg. 177 e ss.; P. FIMIANI, L'attuazione della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee nell'ordinamento italiano:profili sostanzial-penalistici,
in ATTI DEL CSM, 2004; A. GAGLIARDO, Europol (la polizia europea) e
il suo approccio al problema della sicurezza nell'era della
globalizzazione economica, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI,
2002, 1, pagg. 149 e ss.); G. DE AMICIS, G. SANTALUCIA,
L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano:prime
riflessioni sulla legge 14 marzo 2005, n .41, in CASS.PEN. 2005,
282, pagg. 726 e ss.
(8) - "Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" (FEAOG
- sezione orientamento), ripartito in due sezioni, "Garanzia" per
il finanziamento della politica agricola comune (PAC) e
"Orientamento", per il sostegno alle strutture agricole,
costituisce uno dei "Fondi strutturali" attraverso i quali l'Unione
Europea persegue la finalità della PAC (politica agricola comune,
in particolare con il FEAOG) e quella di "coesione politica e
sociale" fra le regioni che la compongono ("Fondo europeo per lo
sviluppo regionale" (FESR) diretto alla realizzazione di
investimenti produttivi, dal "Fondo sociale europeo" (FSE) diretto
a facilitare l'accesso al lavoro mediante la formazione
professionale continua, dallo "Strumento finanziario di
orientamento della pesca" (SFOP) finalizzato al sostegno di misure
di ristrutturazione nel settore della pesca. Vi è inoltre "Fondo di
coesione", diretto a favorire la coesione europea degli Stati
membri meno prosperi con l'obiettivo di sostenerli nell'ingresso
nell'Unione economica e monetaria. Cfr.: T. PARISI, Finanziamenti
comunitari a favore del bilancio nazionale, in RIVISTA GUARDIA DI
FINANZA, 2000, 6, pagg. 2375 e ss.
(9) - P. FIMIANI, op. cit.
(10) - In Cass. pen. 2005, pagg. 65 e ss. con nota di V.VALENTINI,
L'effetto boomerang dell'art. 316 ter fra principi costituzionali,
ed. "obblighi comunitari". (11) - A. PERDUCA, Falsa fatturazione e
frode comunitaria, in CASSAZIONE PENALE, 1997, 6, pagg. 1945 e
ss.
(12) - B. PIATTOLLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero
europeo, Milano 2002.
(13) - Sezione I, centrale n. 41/2001/A, del 1° marzo 2001, ha
affrontato il problema della responsabilità per danni erariali per
aiuti di Stato non consentiti. In generale sul tema v.: C. PINOTTI,
Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della
concorrenza, Padova, 2000.
(14) - Il richiamo al principio di assimilazione trova un
autorevole precedente nella già citata sentenza Corte di giustizia
CE, 3° sez., 23 novembre 1995 - causa C-476/93P, in RASS. AVV.
STATO, 1995, 4, pagg. 369 e ss. con nota di O. FIUMARA, Il c.d.
principio di assimilazione nelle frodi comunitarie: la funzione
dell'Avvocatura dello Stato a tutela degli interessi nazionali e
comunitari.
(15) - Per alcune fattispecie in concreto perseguite in sede
contabile relative al settore dell'agricoltura, v.: sez. III
centrale, n. 107, del 3 maggio 2001 (conferma della affermazione di
responsabilità pronunciata da sez. Puglia n. 56/99, nei confronti
di funzionario AIMA per indebita erogazione di un contributo di
lire 754.673.425 a favore di un'azienda zootecnica, in relazione a
controlli omissivi e compiacenti e correlate responsabilità penali
a titolo di corruzione). La sentenza si è anche soffermata sulla
problematica della regolazione dei rapporti fra Stato italiano e
comunità in ordine alla possibile non diretta imputazione della
frode specificamente contestata nel giudizio. Ha osservato al
riguardo che l'eventuale "non decurtazione dei contributi
comunitari" non potrebbe che avvantaggiare lo Stato e non chi
illecitamente ha determinato l'erogazione dei finanziamenti a
soggetti non legittimati. Ancora: sez. Lazio, n. 2487, del 19
giugno 2001, su falsi stoccaggi di grano duro, evidenti discrasie
documentali, omessi controlli e conseguenti indebiti pagamenti da
parte dell'AIMA; sez. Molise, n. 458, del 31 dicembre 2002; sez.
reg. Basilicata, n. 458, del 31 dicembre 2002 (trasferimento a
UNIONCOOP di somme parzialmente a carico FEOGA, quale soggetto
attuatore di un programma operativo multiregionale diretto al
miglioramento di attività agricole del Mezzogiorno e ritenuta non
utilità della spesa- assoluzione); sez. Lazio, n. 784, del 2 aprile
2003 (in tema di polizze fideiussorie relative all'immissione di
alcool sul mercato extracomunitario) e relativa sentenza di appello
della sezione I centrale n. 348, del 20 aprile 2004; sez. Lazio, n.
930, del 15 aprile 2003 (interessi e spese sopportati dall'AGEA in
seguito a controversia civile sull'erogazione di contributi FEOGA
sull'olio di oliva-riferisce dei controlli di competenza
dell'Agecontrol) e sez. reg. Toscana, n. 745, del 5 novembre 2004 -
contributo FEOGA relativo all'impianto di frutteto - assoluzione
per difetto di colpa grave. Le vicende richiamate hanno normalmente
configurato come possibili responsabili in sede
amministrativo-contabile, i funzionari responsabili dei
procedimenti di erogazione e controllo, in ordine alle omissioni,
perlopiù dolose e con risvolti di rilievo penale, ovvero gravemente
colpose. Nel settore della formazione professionale, tuttavia, si è
visto come il necessario rapporto di servizio era già stato
configurato anche nei confronti di soggetti privati attuatori dei
programmi di formazione, con imputazione di responsabilità anche
"contabile" in relazione al maneggio comunque attuato, di denaro
pubblico, anticipando un'impostazione che si vede ora riproposta
con riguardo alle associazioni di produttori nelle fattispecie
prima evidenziate.
(16) - Cfr. ad es.: la "Relazione sulla comunicazione della
Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità
- Lotta alla frode -. Per un approccio strategico globale - COM
(2000) 358 - C5-05/2000-2000/2279(COS) - rel. Theato". Per lo
specifico settore dell'agricoltura v. la recente Relazione speciale
della Corte dei conti europea n. 3/2004, sul recupero dei pagamenti
irregolari a titolo della politica agricola comune corredata delle
risposte della Commissione (presentata in virtù dell'articolo 248,
paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE) (2004/C 269/01) - C
269/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 novembre 2004. V.
anche la Relazione annuale 2005 della Corte dei conti italiana,
sezione affari comunitari ed internazionali, in
www.corteconti.it.
(17) - Cfr.: C. DE ROSE, Ritardi, irregolarità e frodi ai danni
dell'Unione europea: relative misure di tutela, in IL CONSIGLIO DI
STATO, 1996-5/6, pagg. 1093 e ss.; G. MARIELLA, G. PEZZUTO, Il
bilancio comunitario ed il concetto di frode comunitaria, in
RIVISTA GUARDIA DI FINANZA, 1997, 6, pagg. 2381 e ss.; U. POLETTI,
Finanziamenti comunitari:il recupero delle somme indebitamente
percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte
dei conti per il Lazio in data 19 maggio 2000.
(18) - Cfr.: Cass. sez. Un., n. 933/99, sez. Un. del 21 ottobre
1999, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione
promossa nel corso di un giudizio civile promosso da
un'amministrazione comunale nei confronti di un ex sindaco, secondo
cui "... la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel
senso che è l'unico organo giudiziario che può decidere nella
materie devolute alla sua cognizione ..." e pertanto "... va
esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito
secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e
di rivalsa ...".
(19) - Per alcuni recenti riferimenti dottrinali, cfr: A. POMPONIO,
Funzioni giurisdizionali e responsabilità amministrativa (nota a
Corte dei Conti, sez. reg. Emilia Romagna, 1 febbraio 2003, n.
521), in FORO AMM., 2003, pagg. 3146 e ss.; AA.VV. (a cura di V.
TENORE), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni,
controlli, Milano, 2004; A. CIARAMELLA, Alcune attuali figure di
danno risarcibile innanzi al giudice contabile, in RIVISTA CORTE
DEI CONTI, 2004, 2, pagg. 359 e ss.; L. VENTURINI, L'attività ante
iudicum della procura della Corte dei conti: nuovamente
interpellate le sezioni riunite sull'invito a dedurre, la messa in
mora e l'interruzione della prescrizione (nota a Corte dei Conti,
sez. riun., 27 gennaio 2004, n. 1/QM), in FORO AMM.C.D.S., 2004, 4,
pagg. 1280 e ss.; A. CIARAMELLA, Il concessionario privato di
lavori pubblici e la giurisdizione della Corte dei conti (nota a
Corte dei Conti, sez. I appello, 23 marzo 2004, n. 119) in FORO
AMM., - C.D.S., 2004, 6, pagg. 1854 e ss.; M. MINERVA,I limiti di
discrezionalità medica nella prescrizione dei farmaci a carico del
S.S.N. e la giurisdizione della Corte dei conti sui danni da
iperprescrittività, in RIVISTA CORTE DEI CONTI, 2004, 3, pagg. 196
e ss.; C. PINOTTI, Violazioni del diritto comunitario e
responsabilità amministrativa, in RIVISTA CORTE DEI CONTI, 2004, 3,
pagg. 390 e ss. Per le funzioni di controllo, devolute alla Corte
dei conti in base all'art. 100 della costituzione, v.: art. 3,
comma 4, della legge n. 20/1994, che prevede che "La Corte dei
conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo
sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria".
(20) - Sull'obbligo di denuncia si richiama: Corte dei Conti, sez.
riun., n. 6/A del 28 febbraio 1996, in FORO AMM. 1997, 1235 e ss.,
con nota di V. TENORE, Profili ricostruttivi dell'obbligo di
denuncia alla Corte dei conti di fatti e comportamenti dannosi per
l'Erario.
(21) - Sui limiti della sequestrabilità o pignorabilità per crediti
da risarcimento di danni causati all'amministrazione si è
pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio
1997 n. 225 (in G.U. 1^ serie speciale) n. 281 del 9 luglio 1997,
che ha affermato l'illegittimità costituzionale parziale delle
disposizioni di cui agli artt. 4 della legge 424 del 1996 e 21 del
D.P.R. n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevedevano che
nelle ipotesi di danno erariale fosse sequestrabile soltanto nei
limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile
l'indennità di fine rapporto dei dipendenti civili e militari dello
Stato. Di conseguenza anche per detta indennità la sequestrabilità
e pignorabilità opera ora solo nei limiti del quinto. V. anche:
Corte Costituzionale sent. n. 506 del 4 dicembre 2002, in FORO AMM.
- C.D.S., 2003, 1, pagg. 23 e ss., con nota di P. NOVELLI, La
pignorabilità delle pensioni e loro soggezione a sequestro e
pignoramento per la soddisfazione di crediti per danni cagionati
all'erario; L. GENINATTI SATÈ, La fine dell'impignorabilità delle
pensioni:tutela dell'uguaglianza e discrezionalità del legislatore,
in FORO AMM.-C.D.S., 2004, 2, pagg. 480 e ss.
(22) - A. POMPONIO, Alcune riflessioni su aspetti problematici nei
rapporti tra pubblico ministero penale e contabile, in
www.amcorteconti,2001.
(23) - A. POMPONIO, op. cit., in www.amcorteconti,2001.
(24) - AA.VV. (a cura di G. COLOMBO), Il sistema degli appalti,
Milano, 1995, ove viene evidenziata (cfr. in particolare
l'intervento di P.C. DAVIGO, pagg. 5-9-10-12), l'utilità
dell'istituto della responsabilità amministrativa come misura di
effettivo contrasto al fenomeno della corruzione nei pubblici
appalti. Vedi ancora: P.C. DAVIGO, Violazione dei doveri di fedeltà
ed imparzialità, quantificazione degli effetti dannosi nelle
amministrazioni pubbliche, in RIVISTA CORTE DEI CONTI, 1999, fasc.
2, IV, pagg. 151. Per una prospettiva storica: G. GARRONE, L'Italia
corrotta, 1895-1996, Roma, 1996, nonché per qualche ulteriore
curiosità: L. PERELLI, La corruzione politica nell'antica Roma,
Milano, 1994.
(25) - PERDUCA, Incontro di studio sulle "frodi comunitarie"; Roma,
Corte dei conti, 5-7 marzo 2001. |