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1. Dal
primato della Legge ai Diritti Costituzionali
a. Il legislatore rivoluzionario
L'idea di un organo di garanzia dei diritti, di un giudice della
legittimità della legge, non soltanto è recente - e ancor più
recente è la sua realizzazione, neppure dappertutto - ma era
addirittura inconcepibile fino al secolo scorso. Non sfiorò neppure
i fondatori delle dottrine politiche e i rivoluzionari che, un paio
di secoli prima, favorirono il crollo dello Stato assoluto, la
separazione dei poteri, l'avvento dello Stato rappresentativo e del
principio di uguaglianza. La profonda aspirazione del mondo uscito
dalla rivoluzione francese è la certezza dei rapporti giuridici,
attraverso il primato o, per meglio dire, il trionfo della legge,
la loi. Certezza nel senso di prevedibilità delle conseguenze dei
comportamenti, teoricamente di qualsiasi protagonista
dell'esperienza giuridica, senza eccezioni né esclusioni: il
diritto eguale era programmaticamente questo. La lotta contro
l'arbitrio era stata propriamente una lotta contro il regime delle
differenze: per secoli, infatti, queste avevano generato privilegi
da un lato, discriminazioni dall'altro. Si pensò che le garanzie
dei cittadini dipendessero principalmente, se non esclusivamente,
dalla Dichiarazione dei diritti (la Déclaration des droits) e che
l'eliminazione dei soprusi dovesse necessariamente seguire la
strada della legislazione: ciascuno avrebbe potuto trovare nella
legge un baluardo per la difesa dei propri diritti.
Dunque, i diritti dipendono dalla legge o, detto in altro modo, la
soggezione alla legge è il modo per assicurare i diritti di ciascun
cittadino. Assicurare nel senso di riconoscere, ma anche di
costituire. In questi termini, l'aspirazione alla legalità viene
fatta coincidere con l'aspirazione alla libertà, almeno attraverso
l'idea che il legislatore debba identificarsi con un'assemblea
parlamentare e che questa debba essere rappresentativa o,
preferibilmente, elettiva. In questo contesto ideologico
l'espressione di un libero voto, o la formazione di una volontà
generale attraverso il libero confronto non delle parti, come nel
processo giudiziario, ma dei partiti, assicura formalmente il
rispetto del principio secondo cui ciascuno, in quanto coautore -
sia pure indirettamente - della legge, sia anche legittimamente
soggetto alla sua impersonale volontà.
Questa rappresentazione del processo politico e legislativo è
all'origine di alcune contraddizioni e perfino di qualche
paradosso: primo fra tutti quello connesso con l'idea della
cosiddetta onnipotenza del legislatore. Se non solo è possibile, ma
è anche necessario, in termini di garanzia, che lo spazio delle
regole comuni segua la strada della legislazione e se, dunque, il
diritto della maggioranza deve risultare come diritto di tutti,
come sarà possibile tutelare la libertà individuale? E se, d'altra
parte, l'assemblea legislativa risulta titolare di una potestà
sovrana formalmente illimitata, come sarà possibile ritenere
superato il modello tradizionale dello Stato assoluto? O piuttosto
si dovrà semplicemente riconoscere che l'assolutezza del potere si
sia spostata dal sovrano al parlamento? E ancora: se lo
Stato-ordinamento è concepito come il "padrone del diritto"
(Zagrebelsky, 1992) attraverso la legge, che senso avrà affermare
la soggezione alla stessa legge del cosiddetto Stato-apparato? Lo
schema del diritto positivo legale era ideologicamente coerente con
una società relativamente omogenea, nella quale, attraverso il
suffragio elettorale limitato, rappresentati e rappresentanti erano
membri, grosso modo, dello stesso gruppo. La linearità del sistema
era, in definitiva, assicurata dai piccoli numeri e dalla finzione
teorica della volontà generale. b. Legalità formale e diritti
fondamentali Nella società pluralistica è tutto diverso, più
complicato e difficile: pluralità e pluralismo significano insiemi
sociali diversi, ma che agiscono sulla stessa scena. Moltitudini
organizzate e riconosciute, ma anche approssimative, generiche,
indeterminate, nelle quali ciascuno ha numerose e differenti
appartenenze, potenzialmente tra loro in contrasto.
E rispetto alle quali gli stessi titolari del potere pubblico, a
cominciare dagli enti territoriali, esprimono interessi disomogenei
e conflittuali. Si tratta dello sfondo in cui opera ciò che è stato
definito "Stato costituzionale" (Häberle, 2001), nel quale i
diversi protagonisti, a cominciare da quelli istituzionali, sono
costretti a costruire, attraverso opportune procedure, ipotesi di
convivenza fondate su contenuti, su capacità di mediazione ma anche
di competizione, con equilibri strutturalmente instabili e
necessariamente mutevoli. La costituzione non è qui intesa solo a
rappresentare l'insieme delle regole e dei princìpi fondamentali di
una collettività, ma viene idealmente pensata come l'espressione
più autentica della natura e delle caratteristiche di quella
specifica collettività, in un dato luogo e in un dato tempo. Essa
costituisce, in questo senso, non solo l'ossatura essenziale della
convivenza, ma anche e soprattutto il simbolo o il sintomo della
sua vitalità, esprimendo continuamente il risultato di alcune
scelte condivise, sulla base delle quali organizzare il confronto
rispetto a scelte che invece condivise non sono. Si ritiene, per
questo, che il diritto dello Stato costituzionale non possa seguire
il parametro della legalità formale. In quanto deposito di valori e
idealità, la Costituzione si porrebbe anzi in antitesi a un sistema
formale, ne costituirebbe il limite. La legalità costituzionale
implicherebbe quindi giudizi non soltanto di conformità (della
legge alla costituzione), ma più propriamente di compatibilità o di
congruità rispetto a una serie molto ampia di variabili, che
attengono al piano degli interessi sostanziali.
E richiederebbe pertanto ponderazioni e temperamenti o anche, come
si suole dire, bilanciamenti tra interessi egualmente meritevoli di
tutela, e contrappesi tra gli organi che tali interessi
rappresentano o tutelano. In questo sistema, diversamente da quello
emerso dall'esperienza rivoluzionaria francese, i diritti non
dipendono necessariamente dalle leggi e la soggezione alla legge,
per gli stessi giudici, non significa immediata ed esclusiva
soggezione al legislatore. È sufficiente ricordare che, secondo
l'articolo 2 della Costituzione italiana, "la Repubblica" (non solo
"lo Stato") si limita a "riconoscere" e a "garantire" i "diritti
inviolabili dell'uomo", presupponendo dunque che questi risultino
intrinsecamente riconoscibili (e preesistenti). Secondo questa
visione, non tutto ciò che sia formalmente consentito, e dunque
legale, può configurarsi, per ciò solo, anche come
costituzionalmente legittimo, nel senso di essere compatibile con
l'assetto dei valori e degli interessi radicati nella comunità e
con i diritti considerati indisponibili da parte di qualsiasi
legislatore: il limite dell'onnipotenza del legislatore risulta
infatti segnato dalla Costituzione, la quale attribuisce a
particolari organi di garanzia il compito di svolgere, su questo
parametro e in forma giurisdizionale, una sorta di sindacato
sull'esercizio del potere.
Questo sono, o dovrebbero essere, dopo duecento anni di esperienza
di diritto codificato, le Corti o i Tribunali costituzionali degli
ordinamenti contemporanei: espressione della ricerca di un "diritto
giusto", artefici, pur nei propri limiti, di equilibri in costante
adattamento, verso la migliore tutela degli interessi
costituzionalmente rilevanti. Del resto, la tradizione del
costituzionalismo occidentale, specialmente europeo, rende a noi
abituale lo schema di carte dei diritti concepite come catalogo di
princìpi o di libertà fondamentali, anche se molto spesso esse
hanno anche, e talora specialmente, previsto la disciplina
dell'organizzazione dei poteri. Ed è noto che, almeno a partire dal
secondo dopoguerra - se non addirittura dal primo, sia pure più
debolmente - il riconoscimento dei diritti fondamentali ha trovato
sempre maggiore spazio, in Europa, attraverso la via
giurisdizionale: la giurisprudenza della Corte dei diritti
dell'uomo di Strasburgo, dopo la Convenzione del 1950 del Consiglio
d'Europa, ne è diretta ed esplicita testimonianza. Così anche può
dirsi, entro limiti inizialmente ben più ristretti e poi in misura
progressivamente più intensa, in parallelo con le progressive
revisioni dei Trattati, per la Corte di giustizia delle Comunità
europee di Lussemburgo.
L'esperienza delle Corti costituzionali nazionali, via via
consolidatesi nel frattempo, porta nella stessa direzione.
Riferendoci alla nostra Corte, possiamo dire che l'emersione di
"nuovi diritti" o di "diritti della nuova generazione" - secondo
un'espressione di Norberto Bobbio - oltre a quelli già
espressamente contemplati nel testo costituzionale (agli articoli
13 e seguenti), supera in un certo senso il quesito che la dottrina
poneva, e spesso tuttora pone, sulla natura del nostro catalogo
costituzionale dei diritti: se, cioè, esso possa ritenersi un
"catalogo aperto", comprensivo, oltre che dei diritti enumerati,
anche di quelli enucleabili dall'interprete ed emergenti al pari
con lo sviluppo socio-economico; o se invece sia un elenco chiuso,
che rimandi tassativamente alle sole previsioni espresse della
Costituzione. Nella giurisprudenza costituzionale sono venuti in
considerazione, tra gli altri, e sono stati espressamente
riconosciuti quali diritti fondamentali o inviolabili, il diritto
alla vita, che trova un esplicito nesso nell'articolo 27, quarto
comma, Cost. (sentenza n. 223 del 1996); il diritto all'identità e
alla libertà sessuale, espressione della dignità della persona o
svolgimento della sua personalità (sentenze n. 161 del 1985 e n.
561 del 1987); il diritto alla riservatezza e alla "comunicazione
libera e segreta", che trova la sua indiretta garanzia anche
nell'articolo 15 Cost. (sentenza n. 366 del 1991); il diritto al
nome, quale primo e immediato segno distintivo dell'identità
personale, che riceve un autonomo riconoscimento nell'articolo 22
Cost. (sentenze n. 13 del 1994 e n. 120 del 2001); il diritto dei
genitori e dei figli minori ad una vita comune, di cui devono
beneficiare tutti, compresi gli stranieri, ovvero il diritto al
ricongiungimento familiare, in base ai valori dell'unità familiare
e dei diritti genitoriali desumibili dagli articoli 29 e 30 Cost.
(sentenza n. 203 del 1997). Ma non possono essere trascurate quelle
pronunce, specialmente in tema di diritti sociali, che hanno
affermato, ad esempio, come il diritto fondamentale alla salute
costituisca "il nucleo irriducibile" del diritto "protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (sentenza
n. 309 del 1999, con cui è stato asserito in particolare il diritto
alle cure gratuite del cittadino indigente che soggiorna
all'estero); o, ancora, i "diritti della coscienza" che costituisce
"la base spirituale-culturale e il fondamento di valore
etico-giuridico" di ogni altra libertà, la cui protezione non è
tuttavia illimitata e incondizionata, quando si tratti di
conciliare l'interesse alla sua tutela con i complessivi,
inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale
imposti dalla Costituzione (articolo 2) (sentenza n. 43 del 1997).
D'altro canto, la capacità espansiva del testo costituzionale e lo
stesso ampliarsi dell'elenco dei diritti fondamentali possono
trovare ragione nel più recente processo di integrazione, che mette
in comunicazione gli ordinamenti costituzionali, sovranazionali e
internazionali dei diritti, inserendo in questo "circuito
comunicativo e cooperativo" anche diritti non contemplati (o non
contemplabili, in relazione alle conoscenze del tempo) nella
Costituzione italiana (Nania - Ridola, 2001).
c. La dimensione europea dei diritti Quanto all'Unione europea, in
attesa che venga ratificato dagli stati membri il Trattato
costituzionale di Roma (ottobre 2004) e, con esso, la nuova Carta
dei diritti (Nizza, dicembre 2000; ora confluita nel Trattato), è
noto che i Trattati non prevedono espressamente un elenco di
diritti fondamentali, limitandosi a tutelare le libertà funzionali
alla realizzazione del mercato comune prima, del mercato unico e
dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, poi. E
tuttavia la Corte di giustizia, a cominciare da alcune decisioni
del 1969, è venuta via via riconoscendoli quale parte integrante
dei princìpi giuridici generali, della cui osservanza essa è
garante e custode. Si può rammentare, a questo proposito, quanto
affermato dalla Corte di giustizia in ormai storiche decisioni, e
cioè che "la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte
integrante dei princìpi generali di cui la Corte di giustizia
garantisce l'osservanza", e che essa stessa "è tenuta ad ispirarsi
alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri" non
potendo, altresì, ammettere "provvedimenti incompatibili con i
diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione di
tali Stati". In tempi recentissimi la Corte ha riaffermato e
rafforzato questo orientamento definendo, in un giudizio
riguardante direttamente l'Italia, "patrimonio comune" i princìpi
comuni alle Costituzioni dei Paesi membri.
Nella complessa e nota questione alle sanzioni penali per le false
scritture contabili, in relazione ai princìpi dettati dalle
direttive sul diritto societario, la Corte di giustizia ha infatti
affermato che "il principio dell'applicazione retroattiva della
pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri" e di conseguenza rappresenta "un principio generale
del diritto comunitario, che il giudice nazionale deve rispettare"
nell'applicare il diritto interno, quando tale diritto sia stato
introdotto in attuazione di direttive comunitarie (sentenza 3
maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387, 391, 403/02). Nel
1977, con la Dichiarazione comune del 5 aprile, il rispetto dei
diritti fondamentali è diventato un impegno anche delle istituzioni
comunitarie diverse dalla Corte di giustizia, cioè Parlamento,
Consiglio e Commissione, così come tali diritti risultano dalle
costituzioni degli stati membri e dalla ricordata Convenzione
europea. L'impegno trova riscontro anche nel Preambolo dell'Atto
unico europeo dell'Aja, del 1986, con valore fondamentalmente
politico. La qualifica espressa dei diritti fondamentali come
princìpi generali del diritto comunitario si rinviene poi
nell'articolo F n. 2 del Trattato di Maastricht del 1992, che
recita: «L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali degli stati membri, in
quanto princìpi generali del diritto comunitario». Si realizza in
tal modo la cosiddetta comunitarizzazione della Convenzione, che
(insieme con le "tradizioni comuni" agli Stati membri) conferisce
un rango costituzionale al riconoscimento e alla tutela dei diritti
dei cittadini europei, cittadinanza che nel Trattato di Maastricht
trova il proprio battesimo (benché l'istituzione del passaporto
europeo sia addirittura anteriore, del 1985). Infine, il trattato
di Amsterdam del 1997 segna un ulteriore e definitivo passo nella
difesa dei diritti fondamentali, al punto di prevedere un
meccanismo per la sospensione dei diritti e delle attività, in seno
alle istituzioni europee, dello Stato membro che violi tali
princìpi anche nei confronti di un ristretto nucleo di cittadini, o
perfino di extracomunitari e, al limite, nei confronti di una sola
persona.
Ad Amsterdam, infatti, si è voluto estendere il principio di non
discriminazione applicandolo, oltre alla cittadinanza, al sesso,
alla razza, alla religione, all'età e alle tendenze sessuali; e si
è rafforzato il principio della parità fra uomini e donne. Nella
giurisprudenza della Corte di giustizia, poi, vengono considerati
diritti fondamentali non soltanto il diritto di proprietà e il
diritto al libero esercizio di attività economica o professionale -
che sono i più frequentemente richiamati - ma anche, come si è
detto, l'irretroattività delle norme penali, e ancora il diritto
alla difesa in giudizio, al rispetto della privacy, a non rendere
dichiarazioni suscettibili di pregiudizio per la propria persona,
all'inviolabilità del domicilio. Parlare di diritto alla difesa
(diritto sancito anche agli articoli 6 e 13 della Convenzione
europea) significa parlare di tutela giurisdizionale piena ed
effettiva, il cui riconoscimento ha giocato un ruolo decisivo nello
sviluppo del sistema comunitario. Come spesso è avvenuto
nell'evoluzione comunitaria, la giurisprudenza ha preceduto la
norma, ora scritta nell'articolo 47 della Carta di Nizza, a sua
volta trasfuso nell'articolo II-107 del Trattato costituzionale. Il
principio di effettività della tutela giurisdizionale è stato del
resto sviluppato dalla Corte nel senso di favorire un uniforme
livello di tutela, così che i diritti nascenti da norme comunitarie
incontrino una tutela almeno pari a quella assicurata quando la
loro fonte sia nelle norme nazionali e il loro esercizio non possa
essere ostacolato da sistemi nazionali e dalle loro giurisdizioni.
A questo riguardo non è casuale l'esplicito rinvio da parte dei
trattati, e dunque degli Stati, alle "tradizioni comuni" dei paesi
membri o anche, secondo una formula felicemente sintetizzata nel
titolo di un recente saggio di Alessandro Pizzorusso, il
riconoscimento di un "patrimonio costituzionale europeo"
(Pizzorusso, 2002).
In entrambe queste espressioni, infatti - come del resto nel
riferimento ai "valori comuni" contenuto nel Preambolo della Carta
di Nizza - è implicita l'idea, o l'immagine, della costituzione
come fenomeno complesso, come processo legato alla cultura dei
popoli, al loro modo di sentire e di vivere, alle radici delle loro
civiltà, e alle molteplici espressioni di queste: tutti elementi
naturalmente refrattari all'improvvisazione, come
all'appropriazione da parte di chiunque, in quanto intimamente
connessi alla storia e alle concrete esperienze, anche dolorose,
nella vita di generazioni. Lo stesso Preambolo della Carta di Nizza
(benché tale carta abbia ancora oggi solo un valore politico,
mentre assumerà valenza giuridica quando sarà in vigore il Trattato
costituzionale, nel quale è integralmente confluita, costituendone
la parte seconda) contiene un esplicito, ulteriore rinvio ai
"diritti riconosciuti dalla giurisprudenza" della Corte di
giustizia del Lussemburgo e della Corte di Strasburgo, individuate
dunque come protagoniste di questo processo collettivo di
produzione di un diritto comune. Quanto alla Corte europea dei
diritti dell'uomo, si può dire che la tendenza a valorizzare al
massimo la Convenzione come un vero e proprio "blocco di
sopracostituzionalità" in funzione della instaurazione di un ordine
pubblico europeo ha indotto la medesima, in maggior misura che in
passato, a comportarsi da giudice costituzionale, non esitando essa
a definirsi come tale (parere del 4 settembre 1992) e a qualificare
la Convenzione come "Costituzione europea dei diritti dell'uomo"
(sentenza 23 marzo 1995).
Definizioni difficilmente contrastabili quand'anche si discuta dei
criteri che valgano a confermarle, essendo innegabile che la Corte
si occupa di un "diritto che, dal punto di vista materiale, è
costituzionale nella sua essenza, come pure essenzialmente
costituzionale è il fine della sua azione, la garanzia dei diritti
fondamentali" (Zagrebelsky). Dal punto di vista degli Stati,
l'incidenza della Convenzione nell'ordinamento interno e la sua
efficacia di parametro nel giudizio costituzionale possono essere
molto variabili, in riferimento anche alla collocazione e al rango
che si attribuisca alla Convenzione nel sistema interno delle
fonti: sono significative, al riguardo, alcune pronunce della
nostra Corte costituzionale (le sentenze n. 15 del 1982, n. 315 del
1990 e n. 388 del 1999, che escludono la copertura costituzionale
in base all'articolo 10 o all'articolo 11 della Costituzione,
sebbene si sia pur parlato di una "particolare forza di resistenza"
delle norme della Convenzione "derivanti da una fonte riconducibile
a una competenza atipica": così la sentenza n. 10 del 1993). Ma è
significativo che alla Convenzione venga fatto spesso esplicito
richiamo sia nel prospettare le questioni di costituzionalità, sia
autonomamente dalla stessa Corte costituzionale, che utilizza le
norme convenzionali per avvalorare le conclusioni raggiunte o per
rafforzare l'interpretazione di princìpi che hanno nella
Costituzione un riconoscimento esplicito o "non meno intensa
garanzia" (sentenza n. 388 del 1999). Questo breve resoconto
sull'avanzata dei diritti intende puntualizzare alcuni elementi
utili per inquadrare il ruolo della Corte italiana.
In primo luogo, il tempo intercorso dalla prima e rivoluzionaria
carta dei diritti indica il passaggio dalla semplice proclamazione
alla effettiva protezione di situazioni soggettive. In secondo
luogo, l'azione svolta dagli apparati legislativi nel
riconoscimento dei diritti ha visto eroso il primato tradizionale
di tali apparati, ed è divenuta oggetto di controllo ad opera anche
di organi giurisdizionali; un controllo che esplicitamente
considera la possibile violazioni dei diritti da parte delle
maggioranze legislative. Da ultimo, gli sviluppi verificatisi in
ambito europeo e internazionale indicano un progressivo indebolirsi
del monopolio statale in questa materia e l'emergere di una
dimensione sovrastatuale, che assegna al giudice delle leggi e al
dialogo tra le corti costituzionali un ruolo di primo piano. In
conclusione, anche se l'esistenza di un diritto comune europeo non
è certo scoperta recente, né può considerarsi nuovo il contributo
dei giudici e delle Corti supreme nel processo di unificazione del
diritto, appare tuttavia significativo che, pur nella salvaguardia
delle rispettive identità, si torni a considerare la materia dei
diritti fondamentali come conquista irrinunciabile, e come
patrimonio indisponibile dei popoli e dei singoli individui che li
compongono. Si tratta di un patrimonio di razionalità e di eticità
affidato, pur nella distinzione dei ruoli, a una pluralità di
attori, specializzati e non: e soprattutto alle Corti, chiamate a
garantire che, attraverso il rispetto delle procedure, nuovi valori
condivisi possano innestarsi nel tessuto giuridico e politico
preesistente, con l'obiettivo di concorrere a costruire, nella
distinzione dei ruoli di ciascuna di esse, un ordine comune.
2. La Corte Costituzionale
Italiana
a. Un garante per la democrazia
Le prime voci volte ad auspicare l'introduzione, in un nuovo o
rinnovato ordinamento dello Stato italiano, di una funzione di
suprema garanzia costituzionale, sconosciuta nella precedente
esperienza politico-giuridica, venivano espresse dalle file
dell'opposizione culturale e politica già all'epoca del fascismo
declinante. È noto, inoltre, che questo tema avrebbe rappresentato
uno dei principali nodi del confronto tra le diverse forze
politiche nell'immediato dopoguerra.
Non tanto in relazione alla scelta tra istituire un nuovo organo o
fare affidamento su un organo già esistente - ipotesi,
quest'ultima, affacciata nei lavori preparatori della Costituente,
ma presto abbandonata - quanto piuttosto in relazione alle
competenze e soprattutto alla composizione della Corte. Nel
dibattito era ben presente il problema di definire i rapporti tra
questa inedita funzione e i poteri del Parlamento, ma per ovvie
ragioni difficilmente si coglievano fino in fondo i risvolti che la
prevista nascita di una Corte avrebbe avuto nella definizione e,
soprattutto, nel concreto funzionamento della nuova forma di
governo (con la significativa eccezione di Vittorio Emanuele
Orlando, apertamente e lucidamente critico nei confronti di molte
scelte caratterizzanti, a cominciare proprio dall'istituzione di
uno speciale giudice delle leggi), nonostante la consapevolezza
che, così facendo, si sarebbe incrinato il primato assoluto del
Parlamento, sul quale molto si confidava dopo un ventennio di
ridimensionamento e di umiliazione del legislatore. In questa
visione non giocava tanto (o non soltanto) il già visto principio
del primato della legge, quanto il primato della sovranità popolare
e della rappresentanza democratica, legittimata dal suffragio
universale diretto, introdotto per la prima volta proprio in
occasione del referendum istituzionale e dell'elezione
dell'assemblea Costituente, e cioè dell'organo che avrebbe
istituito la Corte costituzionale, inserendola nella Costituzione,
ma che avrebbe pure disegnato una Repubblica marcatamente
parlamentare (e a lungo fondata sul sistema elettorale
proporzionale), lontana da ogni modello o tentazione
presidenzialista, come dimostrano i molteplici progetti - tuttora
in atto - di inserire alcuni di tali princìpi almeno a garanzia di
maggiore stabilità dei governi. Non può dunque sorprendere che la
stessa Relazione dei Settantacinque (la commissione che
materialmente scrisse il testo poi discusso ed emendato dall'Aula)
al Progetto di costituzione, rilevasse la scarsità, oltre che di
precedenti, analoghe esperienze, anche delle prove sull'efficacia
del nuovo organo.
Le perplessità riguardavano anche la sua collocazione nell'ambito
del potere giurisdizionale, sia pure come organo speciale. Si
fronteggiavano, sostanzialmente, due posizioni: l'orientamento di
centro-destra mirava, nel generale scetticismo, a minimizzare il
rischio di creare un organo politico, privilegiando l'attribuzione
di funzioni giurisdizionali e quindi sostenendo una composizione
tecnica e neutrale; l'orientamento variamente espresso dai gruppi
della sinistra considerava, invece, la natura "fatalmente" politica
delle funzioni affidate all'interprete e al custode della
Costituzione, e perciò propendeva per una composizione il più
possibile sottratta alla magistratura. Una posizione intermedia
riconosceva la natura giurisdizionale della Corte, ma sottolineava
l'opportunità di giungere a una sua composizione che non la
isolasse dall'indirizzo politico di lungo periodo. E suggerì una
composizione affidata non soltanto alle magistrature (ordinaria e
specializzate) e nemmeno solo al Parlamento o esclusivamente al
Capo dello Stato, ma a tutti e tre i poteri insieme, per evitare
che l'organo di garanzia gravitasse verso uno di essi in
particolare. Fu questo orientamento a prevalere, dopo un dibattito
non molto lungo (per via dell'ormai imminente conclusione dell'anno
1947, e visto che si era convenuto che la Costituzione entrasse in
vigore a Capodanno 1948) ma intenso. Ne risultò, secondo l'enfasi
ricorrente nella stessa giurisprudenza, un "altissimo organo",
posto "ai vertici dell'ordinamento costituzionale", in condizioni
di "effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente
partecipi della sovranità", con funzione di "garanzia
costituzionale" o di "tutela della legalità costituzionale", con
compiti differenziati rispetto a quelli dei giudici della
giurisdizione comune, anche se la sua attività si sarebbe svolta,
secondo l'impianto poi legislativamente definito, "secondo modalità
e con garanzie giurisdizionali".
Non si poteva, forse, chiedere di più: era difficile sostenere
l'adozione di strumenti istituzionali che mettessero in discussione
e addirittura contrastassero l'"onnipotenza del legislatore",
riconosciuta e affermata nella cultura tradizionale dello Stato di
diritto liberale. La nascita della Corte, pensata come componente
essenziale del cosiddetto sistema delle garanzie, avrebbe nondimeno
messo a dura prova i pilastri del parlamentarismo. Con qualche
inevitabile semplificazione, può essere utile ricordare le
posizioni dei singoli gruppi politici: - l'orientamento favorevole
della Democrazia cristiana all'istituzione di una Corte che fosse
supremo garante delle libertà contro gli eventuali arbìtri del
legislativo, dell'esecutivo e degli stessi partiti, attraverso
l'annullamento delle norme contrarie alla Costituzione; - la
posizione favorevole del Fronte democratico dell'uomo qualunque,
all'interno di una schematizzazione forse eccessivamente
semplicistica della forma di governo; - l'indirizzo favorevole dei
diversi filoni culturali e politici riconducibili alle posizioni di
democrazia social-radicale, più o meno rappresentati dal Partito
d'azione (e autorevolmente espresso, per tutti, da Piero
Calamandrei); - una certa astrattezza della pur favorevole proposta
elaborata dai repubblicani; - la cauta adesione dei liberali, pur
nella scarsa attenzione al problema da parte di Benedetto Croce; -
l'opposizione, tuttavia non ostinata e intransigente, delle
sinistre, generalmente refrattarie, almeno nell'originario
massimalismo, all'idea che un organo speciale, privo di adeguata
rappresentatività (e quindi legittimazione) popolare, potesse
giudicare gli atti del Parlamento. Non appare inutile, infine,
ricordare che a conferma del frettoloso esame degli ultimi articoli
della Costituzione (fra i quali si trova anche quello relativo alla
Corte), sta il fatto che nelle settimane immediatamente successive
l'Assemblea costituente (alla quale, com'è noto, fu concesso un
limitato supplemento di attività) approvò una breve legge
costituzionale, la n. 1 del 1948, contenente "Norme sui giudizi di
legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della
Corte costituzionale", indispensabile completamento delle omissioni
risultanti dai cinque articoli che si occupano della Corte (il 127,
sui contrasti Stato-Regioni o tra Regioni; e quelli da 134 a
137).
Beninteso, alla luce di quanto si è ricostruito, tale frettolosità
non fu affatto dannosa rispetto al risultato di una Corte
autorevole e indipendente. A tacere delle innumerevoli resistenze
pratiche e delle omissioni, fin nell'attribuzione delle risorse e
di una sede idonea, poi ottimamente individuata nel Palazzo della
Consulta (perfetto anche sotto il profilo simbolico, vista la sua
collocazione di fronte al Palazzo del Quirinale), ben maggiori e
gravi effetti ebbe il riemergere delle perplessità e delle
opposizioni sull'assetto della Corte, al momento di disciplinarne
il funzionamento (altra legge costituzionale, approvata soltanto
nel marzo 1953) e poi di eleggerne i cinque giudici di nomina
parlamentare, sì che la Corte raggiunse la sua composizione
plenaria solo a fine 1955 e iniziò ad operare il 26 aprile 1956,
oltre otto anni dopo la sua istituzione sulla Carta.
b. Composizione e organizzazione della Corte
La Corte si compone di quindici giudici, scelti fra ristrette
categorie di tecnici: magistrati, in servizio o a riposo,
provenienti dalla Corte di cassazione (organo supremo della
magistratura ordinaria), dal Consiglio di Stato (organo supremo
della magistratura amministrativa) e dalla Corte dei conti (organo
della magistratura contabile); professori universitari ordinari di
materie giuridiche; avvocati con almeno vent'anni di esercizio
della professione. Non c'è alcun limite di età, né minimo né
massimo: tuttavia, in base ai requisiti necessari, i giudici
giungono alla Corte generalmente in età matura (degli 88 finora
nominati, compresi i tredici in attività, i più giovani avevano tra
i quaranta e i quarantacinque anni al momento di iniziare il
mandato).
Il sistema di nomina dei giudici costituzionali è ispirato
all'obiettivo di assicurare che essi, il più possibile imparziali e
indipendenti, garantiscano un elevato livello di competenza
tecnico-giuridica, ma contemporaneamente esprimano diverse culture
e sensibilità, non estranee e scollegate rispetto a quelle presenti
nelle istituzioni politiche, dalle quali talvolta essi stessi
provengono (in particolare il Parlamento, talvolta elegge docenti
non parlamentari; talaltra sceglie tra i suoi componenti o ex
componenti, fermi naturalmente i requisiti tecnico-professionali).
Nell'attribuire il potere di nomina per un terzo al Presidente
della Repubblica, per un altro terzo al Parlamento in seduta comune
e per il residuo terzo alle magistrature superiori (tre alla
Cassazione, un giudice ciascuno alle magistrature amministrativa e
contabile), la Costituzione ha operato un delicato bilanciamento
tra esigenze diverse: i giudici provenienti dalle magistrature sono
portatori di qualificate esperienze giurisdizionali e sono
radicalmente sganciati dalle scelte degli organi politici; i
giudici di nomina parlamentare possono più facilmente e
legittimamente esprimere sensibilità e competenze presenti nelle
assemblee rappresentative (avendo spesso essi stessi, come si è
detto, esperienze parlamentari). L'elevato numero di voti richiesto
(due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune nei primi
tre scrutini, tre quinti a partire dal quarto scrutinio) implica
che gli eletti possano essere scelti da una sola parte o provenire
da essa (non necessariamente la maggioranza), ma debbano ottenere
anche il consenso almeno parziale dell'altra. Tanto che, nei fatti,
si è visto come esista una sorta di potere di veto (non apparendo
corretto definirlo diritto) di ciascuna parte nei confronti
dell'altra.
E ciò appare ancor più evidente quando il Parlamento debba
procedere alla nomina congiunta di due giudici, laddove
l'attribuzione delle candidature all'una e all'altra parte dovrebbe
invece, a prima vista, semplificare la scelta e l'elezione. Ma non
è così (e a ben vedere fu ciò che avvenne fin dalla prima
composizione della Corte, cui si è già fatto cenno; e come accade
da ultimo in questi mesi). In ogni caso, con tempi più o meno
lunghi e attraverso votazioni anche numerose, nelle quali non si
raggiunge in genere neppure il quorum dei votanti, perché
l'elezione abbia successo intervengono accordi tra le forze
politiche. Nel frattempo la Corte continua a lavorare a ranghi
ridotti, purché il collegio non scenda mai al di sotto degli undici
giudici, intesi non soltanto come giudici in attività, ma anche
come giudici che in concreto partecipano alle udienze e alle camere
di consiglio (sì che, quando l'organo sia strutturalmente
incompleto, anche eventuali indisposizioni temporanee di pochi
componenti, potrebbero momentaneamente impedirne il funzionamento.
Evento che si è sfiorato più di una volta, ma che finora non si è
mai verificato). I cinque giudici di nomina presidenziale sono
scelti anche in funzione, e ciò è avvenuto sopratutto in passato,
di integrazione o di equilibrio rispetto alle scelte del
Parlamento, in modo che siano al meglio rappresentate le diverse
concezioni politiche e culturali presenti nel paese, e che la
composizione della Corte corrisponda a un effettivo
pluralismo.
La presenza di diverse sensibilità e competenze, anche nei diversi
settori del diritto (civile, penale, amministrativo; e non soltanto
del diritto costituzionale), non è incompatibile con la circostanza
che i giudici siano tutti eguali, né con il fatto che ciascuno di
essi non sia rappresentativo di alcuna specifica provenienza: per
quanto ognuno giunga con il proprio bagaglio di esperienza e con
una propria identità, anche professionale, si può dire che tale
bagaglio confluisce nel più vasto circuito delle esperienze del
collegio, e le proprie origini siano per così dire dimenticate o
comunque non siano condizionanti. Si può dire che in questo
consista il connotato della collegialità, che dall'esterno può
apparire soltanto una mitica e ingenua semplificazione
dell'attività di un organo che, invece, resterebbe influenzato, sia
pure non unilateralmente, dalla politica e dalle provenienze. E
tuttavia le testimonianze degli ex presidenti e degli ex giudici
concordano largamente nel sottolineare questo aspetto, e nel
ricordarlo come tra i più positivi e talvolta sorprendenti della
loro esperienza di giudici costituzionali. Il mandato dura nove
anni e decorre dalla data del giuramento, prestato dinanzi al Capo
dello Stato e alla presenza degli altri organi costituzionali, in
forma del tutto analoga al giuramento prestato dai ministri, ma
anche davanti ai due presidenti delle Camere parlamentari (assenti
all'insediamento dei nuovi governi, visto che dovranno riceverli
per il dibattito sulla fiducia).
Non sono possibili proroghe, neppure quando il giudice sia in
carica come presidente, ed è esclusa la rieleggibilità, anche in
epoca successiva. Cessate le funzioni, il giudice rientra, se ne ha
ancora i requisiti, età compresa, nella precedente posizione
professionale. La lunghezza del mandato (originariamente di dodici
anni, ridotti a nove da una riforma costituzionale del 1967),
superiore a quella di ogni altro incarico elettivo previsto dalla
Costituzione, tende ad assicurare l'indipendenza dei giudici anche
dagli organi politici, che ne designano una parte, e la
"sopravvivenza" del loro incarico rispetto alla durata della
legislatura o del mandato presidenziale (e cioè degli organi che
può averli eletti o nominati). La cessazione anticipata del
mandato, per morte, dimissioni o decadenza (quest'ultima può essere
disposta solo dalla stessa Corte, nel caso di gravissime mancanze;
ma non è mai accaduto), comporta la nomina di un nuovo giudice da
parte dello stesso organo che aveva eletto o nominato il
predecessore. Il nuovo giudice dura in carica a sua volta nove
anni: il suo è un nuovo mandato, non un subentro che debba
integrare e completare quello interrotto anticipatamente. In tal
modo, essendosi nel tempo sfasate le date delle nomine dei singoli
giudici, il mutamento della composizione della Corte, sempre
parziale e graduale, assicura una sostanziale continuità della sua
giurisprudenza e delle prassi operative. Ogni giudice, entrando a
far parte del collegio, apporta il contributo della sua personalità
e preparazione, e lavora a stretto contatto con gli altri
colleghi.
Ciascuno di loro si avvale anche della collaborazione di tre
"assistenti di studio" scelti, di regola, fiduciariamente e intuitu
personae, tra gli appartenenti ai ruoli delle magistrature o delle
università (ad eccezione dei professori ordinari) e collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando. Ma all'incarico possono
essere chiamati anche gli avvocati (circostanza oggi meno rara che
in passato). Si è già fatto cenno al carattere effettivamente
collegiale dell'attività della Corte, al quale va aggiunto anche il
connotato della complessità: ciò riguarda in primo luogo,
ovviamente, i componenti del collegio, e poi una serie di altre
persone, che con loro collaborano a vario titolo: dalle segreterie
dei singoli giudici (composte anch'esse, almeno in parte, in modo
fiduciario e con personale, generalmente, appartenente al pubblico
impiego e "comandato" da altre amministrazioni; più di rado già
appartenente al personale di ruolo) all'apparato della Corte, in
modo particolare alcuni servizi. A questo carattere contribuiscono
una serie di elementi: il numero limitato dei giudici, la durata
del mandato, la lunga consuetudine di lavoro comune (a settimane
alterne i giudici trascorrono seisette ore al giorno in camera di
consiglio, discutendo e deliberando in totale segreto; a parte le
ore dedicate all'udienza pubblica del martedì, che in genere si
conclude nella mattinata); e ancora, il metodo collegiale delle
stesse sentenze (decise in comune non solo nella fase orale, ma
anche dopo la stesura delle motivazioni, con la rilettura, gli
emendamenti e l'approvazione finale dell'intero testo, e perciò
considerate come un autentico prodotto collettivo, caratteristica
estranea ad ogni altra giurisdizione) nonché l'esclusività
dell'impegno (è precluso lo svolgimento di qualsiasi altra attività
professionale retribuita, salvo restando solo il diritto alla
produzione intellettuale, soprattutto di tipo editoriale,
rientrante nella cosiddetta "opera dell'ingegno", ma non senza
limitazioni o self-restraint, rispetto al dibattito politico ovvero
alle questione di rilievo costituzionale della quale la Corte,
anche solo in ipotesi, possa doversi occupare).
Lo status di giudice costituzionale è assistito da una serie di
prerogative e comporta alcuni oneri. I giudici - così come i
parlamentari - non possono essere chiamati a rispondere in alcuna
sede delle opinioni espresse e dei voti dati durante l'esercizio
delle loro funzioni, né possono essere sottoposti a procedimento
penale, o privati della libertà, senza l'autorizzazione della
stessa Corte, con delibera collegiale. Ricevono un trattamento
economico aumentato del 50% rispetto alla retribuzione- base del
magistrato di carriera più alto in grado (il Primo presidente della
Corte di cassazione), alcuni benefit (in particolare l'auto di
servizio con autista) e ovviamente le strutture materiali e
organizzative necessarie allo svolgimento della funzione.
L'incompatibilità con ogni tipo di incarico comporta che i
magistrati e i docenti universitari, se in servizio, vengano
collocati fuori ruolo; e che gli avvocati non possano mantenere
l'iscrizione nell'albo professionale. Le norme di
autoregolamentazione della Corte conferiscono al giudice cessato
dalle funzioni il titolo di "giudice emerito" e il mantenimento
vitalizio di alcuni benefici materiali collegati allo status. È
previsto anche un trattamento pensionistico (ovvero il
ricongiungimento del servizio prestato a quello della posizione di
provenienza e nella quale si rientri) nonché un'indennità di fine
rapporto. I giudici emeriti possono partecipare a commissioni,
anche di concorso, e a gruppi di lavoro della Corte, nonché a
delegazioni della stessa, in occasione di incontri in Italia e
all'estero. Ai giudici in servizio è, ovviamente, vietata
l'iscrizione ai partiti politici, e in generale lo svolgimento di
attività politica.
Come si è accennato, è prassi che i giudici si astengano anche dal
manifestare pubblicamente la propria opinione, in qualsiasi forma
diversa da quella espressa in sede scientifica, su temi in
qualsiasi modo connessi con questioni all'esame della Corte o che
possano, in futuro, esserle sottoposte. Tutto ciò può
effettivamente determinare qualche problema di comunicazione con
l'opinione pubblica, non sempre messa in grado di percepire il
senso e il rilievo delle decisioni adottate dalla Corte, che spesso
coinvolgono temi di interesse diffuso ma sono di carattere
eminentemente tecnico (la Corte, ovviamente, non giudica il merito
delle vicende all'origine delle questioni di legittimità
costituzionale, ma spesso il pubblico conosce proprio la vicenda
processuale o il contenzioso istituzionale all'origine della
decisione). La pubblicità delle pronunce, tuttavia, è assicurata,
oltre che dalla pubblicazione integrale sulla serie speciale, a
cadenza settimanale, della Gazzetta Ufficiale, anche da quella
elettronica, sul sito internet cortecostituzionale.it, a partire
dal giorno successivo a quello del deposito in cancelleria.
c. Il Presidente, primus inter pares
La Corte elegge fra i propri componenti un presidente, che dura in
carica tre anni ed è rieleggibile, ma resta in ogni caso fermo
(come si è già ricordato) il limite novennale del mandato di
giudice. In genere il presidente è scelto tra i componenti più
anziani di mandato, così che le presidenze finiscono per essere,
talvolta, di brevissima durata (nei 49 anni di attività si sono
avvicendati 29 presidenti su un totale di 88 giudici). L'elezione
avviene a scrutinio segreto, sotto la presidenza del giudice più
anziano di carica, a maggioranza assoluta e, dopo la seconda
votazione, con ballottaggio fra i due candidati più votati. Dopo la
votazione, le schede vengono bruciate nel caminetto della camera di
consiglio, secondo un rito che ricorda quello segreto del conclave,
benché dal 2001 sia stata introdotta la prassi di rendere pubblico,
con il deposito in cancelleria, il verbale dell'avvenuta elezione
(redatto dal segretario generale, ammesso in camera di consiglio ad
elezione avvenuta), dal quale risulta il numero dei voti ottenuti
sia dall'eletto, sia eventualmente da altri giudici (fermo
restando, almeno in teoria, l'anonimato dei votanti).
I compiti specifici del presidente - la cui posizione è di primus
inter pares, e la cui autorità non è, dunque, formalmente superiore
a quella degli altri giudici, pur rappresentando egli la Corte,
convocandola e presiedendone le sedute (salvo assenza; in tal caso
a presiedere è il vicepresidente o, per esclusione, il giudice
anziano) - consistono nella fissazione del calendario dei lavori,
ovvero nella formazione del ruolo delle cause, nella nomina del
relatore di ciascuna questione (o della causa che tratti più
questioni riunite), nella convocazione del collegio in udienza e in
camera di consiglio, nonché nella direzione dei lavori. Nelle
votazioni sulle decisioni il presidente vota per ultimo, e solo in
caso di parità il suo voto vale doppio. Circostanza rara, anche per
il numero dispari dei giudici che, normalmente, compongono il
collegio. Il presidente sovrintende all'organizzazione e
all'attività amministrativa della Corte, firma gli atti per i quali
sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di
presidenza, e rappresenta la Corte all'esterno, soprattutto negli
eventi istituzionali. Nell'ordine delle precedenze della
Repubblica, il Presidente della Corte è la quarta autorità,
equiparata al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo i
Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei
deputati. In assenza di una manifestazione di "inaugurazione"
dell'anno giudiziario della Corte, è consuetudine che il presidente
svolga una conferenza-stampa annuale, introdotta da una relazione
sull'attività giurisdizionale dell'anno precedente. Il presidente,
insieme a due giudici designati ogni biennio mediante sorteggio,
compone l'Ufficio di presidenza al quale spettano funzioni di
organizzazione amministrativa, di gestione anche finanziaria e di
bilancio, di nomina e attribuzione di incarico, e in genere di
questioni relative al personale (anche non di ruolo) in servizio
presso la Corte. Alle sedute dell'Ufficio partecipa, senza diritto
di voto, il Segretario generale.
La Corte nomina anche alcune commissioni. Quella per gli Studi e i
regolamenti è composta dai tre giudici più anziani che non facciano
parte dell'Ufficio di presidenza e così, a seguire, la commissione
per la Biblioteca. La prima indirizza l'attività dell'ufficio
Studi; vigila sull'applicazione dei regolamenti, anche proponendone
le modifiche; propone norme processuali o amministrative; riferisce
su questioni interpretative dei regolamenti; sovrintende alla
pubblicazione della Raccolta ufficiale delle sentenze e delle
ordinanze della Corte costituzionale. La commissione per la
Biblioteca sovrintende ovviamente alla biblioteca giuridica e alla
gestione dell'archivio storico, predisponendo i relativi
regolamenti.
d. Le funzioni e i diversi tipi di giudizio
Tra le funzioni della Corte, la prima e storicamente più rilevante
è quella di decidere le controversie "relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni" (articolo 134, prima parte, della
Costituzione): la Corte è chiamata a controllare se gli atti
legislativi siano stati formati secondo i procedimenti previsti
(cosiddetta costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia
conforme ai princìpi costituzionali (cosiddetta costituzionalità
sostanziale). Oggetto del controllo di legittimità sono tutti gli
atti con forza di legge, e dunque: leggi dello Stato e delle
Regioni (e province autonome), decreti legislativi e decreti-legge.
Non sono invece soggetti al controllo della Corte, sotto questo
profilo, gli atti normativi subordinati alla legge, come i
regolamenti, soggetti al controllo di legittimità svolto dai
giudici comuni.
1. Le questioni incidentali
Perché la Corte possa pronunciarsi, occorre che qualcuno la
investa, proponendo un ricorso o sottoponendole una questione.
L'Assemblea costituente scelse, per quanto riguarda il sistema
generale di controllo della costituzionalità delle leggi, di
escludere il ricorso diretto da parte di qualsiasi soggetto,
prevedendo che i dubbi di costituzionalità potessero essere
sollevati solo in occasione dell'applicazione delle leggi da parte
dei giudici comuni (ordinari e specializzati) o attraverso un
ricorso dello Stato o delle Regioni per ragioni di competenza.
Quando un giudice - qualsiasi autorità giudiziaria, dal giudice di
pace di una piccola città, alla commissione tributaria di una
provincia, fino alla Corte di cassazione e perfino agli arbitri
rituali - si trovi a dover risolvere una controversia, per decidere
la quale dovrebbe fare applicazione di una norma di legge la cui
conformità alla Costituzione gli sembri in dubbio (rilevando questo
dubbio d'ufficio, ovvero accogliendo un'istanza di parte in tal
senso; e in entrambi i casi ritenendo il dubbio "non manifestamente
infondato"), egli investe la Corte costituzionale della relativa
questione.
In questa ipotesi il giudice non può decidere la causa come se la
legge non ci fosse, ignorandola, ma nemmeno è tenuto ad applicarla,
come se non avesse dubbi: solo la Corte può risolvere il dubbio. In
questo caso si parla di un sistema di controllo "incidentale",
perché la questione si configura come incidente nell'ambito di un
processo comune, avente ad oggetto una qualsiasi materia, e senza
la cui soluzione il giudice non potrebbe procedere. Oltre alla "non
manifesta infondatezza" (e cioè, in definitiva, alla probabilità
che il suo dubbio possa essere condiviso dalla Corte, escludendo
questioni puramente astratte o palesemente inconcludenti) il
giudice deve valutare la "rilevanza" della questione nella
particolare causa in decisione (e cioè la specifica pertinenza al
problema da risolvere). Si instaura così una sorta di dialogo tra
la Corte costituzionale e le migliaia di giudici comuni sparsi sul
territorio della Repubblica, alla ricerca del "miglior diritto
possibile": come se l'insoddisfazione verso la legge,
nell'interpretazione reputata più corretta, determini il bisogno di
eliminarla quando non sia conforme ai princìpi e alle regole della
Costituzione. La Corte, tuttavia, non fornisce pareri ai giudici
sulle interpretazioni che essi intendano o non sappiano dare alle
norme da applicare, non essendo organo di consulenza. Né può
sindacare le valutazioni discrezionali del legislatore o il
carattere eminentemente politico delle sue scelte, a meno che non
risultino palesemente contrarie al canone della ragionevolezza,
divenendo così discriminatorie, in violazione del principio di
eguaglianza, formale e sostanziale (articolo 3 Costituzione). Il
sistema di controllo incidentale può determinare, per sua stessa
natura, l'inconveniente di lasciare in vigore anche per molto tempo
una disposizione che in seguito verrà dichiarata
incostituzionale.
Al contrario, può accadere che si instauri una controversia
fittizia, al solo scopo di promuovere la questione di
costituzionalità: una vera e propria fictio litis, che in teoria
dovrebbe essere rigettata dalla Corte per difetto di rilevanza. Ma
se la questione è ben posta il suo vizio di origine non emerge e
perciò non impedisce che si arrivi alla decisione. Dalle cronache
giornalistiche degli ultimi anni appare evidente come alcune
questioni, specie in materia di "nuovi diritti", siano state
pilotate da associazioni, come per esempio quelle dei consumatori.
Il giudice che intende sollevare la questione emette una ordinanza
motivata di rimessione, con la quale sospende il proprio giudizio e
trasmette gli atti alla cancelleria della Corte. L'ordinanza va
notificata, oltre che alle parti del giudizio, anche al presidente
del Consiglio dei ministri (o della Giunta regionale, se la
questione si riferisce a una legge regionale) e va comunicata ai
presidenti delle due Camere del Parlamento (o del Consiglio
regionale). L'ordinanza, notificata e comunicata, viene trasmessa
alla cancelleria della Corte, che ne cura la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale affinché sia diffusa la conoscenza della censura
proposta, anche per le opportune valutazioni di altri giudici che
abbiano in decisione questioni analoghe. Contemporaneamente,
l'ufficio Studi esamina la questione e individua con precisione
l'oggetto ed eventuali, analoghi precedenti già esaminati dalla
Corte. Nel giudizio costituzionale così instaurato, possono
costituirsi le parti già costituite nel giudizio a quo,
rappresentate e difese da avvocati del libero foro, e può
intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso, di regola, dall'Avvocatura generale dello Stato: la
ragione di questa previsione sta nell'idea che il Governo è
considerato il rappresentante dell'ordine legale dell'ordinamento,
naturalmente interessato alle questioni in cui sia in discussione
la validità e l'efficacia di una legge dello Stato,
difendendola.
Il giudizio costituzionale incidentale si svolge anche se non vi
partecipi nessun soggetto, una volta che l'ordinanza del giudice
rimettente sia considerata sufficiente ad instaurarlo. Accadrà solo
che, in assenza di contraddittorio, la questione sarà discussa
direttamente in camera di consiglio, e non già in udienza pubblica.
Dal momento della pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per il deposito di memorie scritte e
di atti da parte dei soggetti costituiti o intervenienti: in
prossimità della discussione della questione, le parti possono
produrre ulteriori memorie scritte. Instaurato il giudizio, il
presidente, rispettando un calendario prefissato in via di massima
per l'intero anno, seleziona le cause da discutere in ciascuna
seduta e assegna la trattazione della causa a un giudice relatore,
incaricato di riferire su di essa (normalmente il presidente non si
autonomina relatore; ma negli ultimi tempi questa consuetudine ha
conosciuto numerose eccezioni). Stabilisce anche il "ruolo delle
cause" di ciascuna seduta, e cioè l'elenco delle questioni che
saranno trattate. I criteri della nomina del relatore non seguono
regole fisse. Si tiene conto, oltre che dell'equilibrata
distribuzione del carico di lavoro, del fatto che un giudice sia
già stato relatore su questioni analoghe o, in base alla propria
specializzazione e alle precedenti esperienze professionali, sia
particolarmente esperto nella materia. A volte la scelta è
orientata da ragioni di opportunità, discrezionalmente e
prudentemente valutate dal presidente (per esempio: questioni di
grande rilievo politico, anche per le parti coinvolte, vengono
preferibilmente assegnate a giudici provenienti dalla
magistratura). Per quanto importante, del resto, la scelta del
relatore - chiamato ad esporre al collegio i termini e i diversi
aspetti della questione (anche in pubblica udienza), nonché a
prospettare le possibili soluzioni (solo in camera di consiglio) -
non è, tuttavia, determinante per la decisione, perché la sua
opinione non condiziona quella dell'intera Corte (anche se può
contribuire ad orientarla). D'altra parte la circolazione delle
informazioni è la maggiore possibile, e anche nella fase
preparatoria che precede la discussione della causa ciascun giudice
e il suo staff possono conoscere approfonditamente la questione. Un
assistente di studio del relatore è incaricato di redigere una
ricerca normativa e giurisprudenziale, che raccoglie in modo
ragionato i testi di riferimento, la precedente giurisprudenza
costituzionale reputata rilevante e significativa, le pronunce dei
giudici comuni, le opinioni della dottrina. Le ricerche (voluminose
nella veste cartacea, ma oggi prodotte anche in formato
elettronico) sono distribuite a tutti i giudici e a disposizione
degli altri assistenti, per una più approfondita conoscenza della
causa.
2. L'udienza pubblica e la camera di consiglio
Per la trattazione possono aversi due forme: l'udienza pubblica
e la camera di consiglio. Nel primo caso la Corte si riunisce nella
sala delle udienze, aperta al pubblico, e ciascuna questione è
illustrata dal giudice relatore (che in questa fase si limita a
descriverla così come prospettata dal giudice che l'ha sollevata e
dalle parti), mentre gli avvocati delle parti private e l'avvocato
dello Stato espongono le loro tesi, riassumendo le memorie scritte.
La discussione è guidata dal presidente, ma non si svolge in vero e
proprio contraddittorio, e quindi la cura maggiore consiste
nell'assicurare il rispetto di una certa sobrietà nei tempi e
nell'evitare argomentazioni estranee alla questione o comunque non
svolte nelle memorie scritte. Non ci sono repliche o interruzioni e
solo di rado il presidente o il giudice relatore invitano a
puntualizzazioni o pongono domande. La discussione di ciascuna
causa proseguirà poi in camera di consiglio (con tempi e priorità
discrezionalmente valutati dal presidente, e non più legati
all'ordine di trattazione in pubblica udienza), con una ulteriore
relazione del giudice relatore, il quale proporrà un'ipotesi di
soluzione che costituisce la base per la successiva discussione.
Altre questioni sono invece trattate direttamente in camera di
consiglio, sulla base di un ruolo anch'esso reso pubblico, il
mercoledì successivo all'udienza.
Pertanto, in assenza di discussione pubblica, l'esame si svolge
soltanto sulla base di atti scritti. Il calendario, in realtà, è
solo indicativo, perché l'inizio dell'esame può avvenire in una
qualsiasi delle camere di consiglio della settimana. Si ricorre a
questa forma semplificata quando non ci sono parti costituite o
intervenute, oppure quando, pur essendoci, il presidente reputi che
la questione, anche sulla base della giurisprudenza precedente,
abbia elevate probabilità di essere respinta perché inammissibile o
manifestamente infondata, fermo restando che la decisione finale
spetta comunque alla Corte. Sul piano quantitativo, la forma
semplificata costituisce, di fatto, quella maggiormente seguita.
Dopo lo svolgimento dell'udienza, la Corte torna a riunirsi in
camera di consiglio per decidere. I giudici presenti all'udienza
pubblica devono obbligatoriamente essere presenti alle successive
fasi della discussione in camera di consiglio, relativa a ciascuna
causa trattata in udienza. In entrambe le forme di trattazione la
corte si riunisce nella sua composizione plenaria (salvo,
ovviamente, assenze motivate e a condizione che il collegio sia
composto da almeno undici giudici), senza mai suddividersi in
sezioni o collegi minori (la composizione ridotta - tre giudici
preventivamente designati - è prevista solo per il giudizio sui
ricorsi dei dipendenti), allo scopo di garantire la maggiore
uniformità nella giurisprudenza.
La disposizione dei giudici dietro il banco a ferro di cavallo
nella sala d'udienza segue un rigido protocollo: al centro
ovviamente il presidente, e poi i giudici dal più anziano al più
giovane di mandato, alternativamente sui due lati. Tutti indossano
la toga nera, disegnata sul modello di un "robone" senese del
cinquecento. In un banco a parte siede il cancelliere, anch'egli in
toga nera, incaricato di redigere il verbale dell'udienza, che
tuttavia costituisce solo una scaletta degli interventi e non
riporta il loro contenuto delle esposizioni, a meno che non venga
espressamente richiesto, ovvero che non vi siano allegati i
relativi testi (quel che avviene essenzialmente per gli indirizzi
di benvenuto o di saluto, pronunciati dal presidente, dall'avvocato
dello Stato, e dal libero foro in occasione della prima udienza
alla quale partecipino giudici di nuova nomina, ovvero dell'ultima
prima della cessazione del mandato). Accanto al cancelliere si
trova il messo, che chiama le cause secondo l'ordine del ruolo o
secondo quello disposto, direttamente in udienza, dal presidente
(in tal caso con il consenso, o talvolta su istanza, delle parti).
Gli avvocati che intervengono devono essere abilitati a difendere
davanti alle "giurisdizioni superiori" e, quindi, avere almeno
dodici anni di esercizio della professione forense. Il pubblico
ammesso all'udienza è, per lo più, costituito da gruppi di studenti
universitari o delle scuole superiori, o da esponenti delle
"categorie" interessate alle questioni che si discutono.
La discussione in camera di consiglio inizia con l'esposizione del
relatore che, in via preliminare, prospetta eventuali motivi di
inammissibilità della questione. Qualora tali dubbi siano
positivamente superati, la relazione tratta il merito della
questione e si può concludere, a scelta del relatore, con una
precisa proposta di soluzione o con l'indicazione delle possibili
alternative, rimesse alla valutazione del collegio. Nella
discussione non sempre intervengono tutti i giudici, a meno che la
questione sia di rilievo: in questo caso si segue l'ordine inverso
(dal più giovane al più anziano di nomina) e per ultimo interviene
il presidente. Il relatore può dare risposte a singole richieste
oppure riprendere la parola alla fine, riassumendo la discussione e
formulando le sue proposte finali, che possono essere diverse da
quelle iniziali. Caso tutt'altro che raro, proprio per il rilievo
della discussione collegiale nella formazione delle opinioni. E
anche perché da quel momento il relatore non esprime più la propria
opinione, ma interpreta quella del collegio, traducendola poi nella
stesura delle motivazioni, in cui ha la distinta funzione di
redattore.
3. La decisione. Sentenza o ordinanza?
La decisione si forma, così, secondo un andamento autenticamente
discorsivo, del quale è dato conto nella motivazione della
pronuncia, sulla quale potrebbe esserci dissenso nonostante il
consenso espresso sul dispositivo: nella discussione possono,
infatti, emergere nuove prospettazioni o nuovi motivi ed argomenti
sopra i quali fondare la decisione; lasciando che nella motivazione
si concentrino i nuclei degli argomenti che costituiranno
"precedenti" e potranno essere richiamati dalla successiva
giurisprudenza. Con ciò si esprimono pienamente la portata e il
senso del carattere collegiale del lavoro della Corte: collegialità
non solo con i colleghi in attività, ma in qualche modo anche con i
precedenti collegi e colleghi, dall'orientamento dei quali ci si
può anche discostare, ma sempre motivatamente. È per questo che,
pur nella diversità degli stili dei presidenti e dei temperamenti
dei giudici, si persegue, fin dove possibile (e in genere con
successo), la massima convergenza delle opinioni, evitando
spaccature: spesso, perciò, la soluzione non chiude
"definitivamente" la questione, risolta con motivazioni meno
drastiche o temperando la perentorietà di alcune affermazioni.
Questo avviene non già per non scontentare alcuno, ma per
rappresentare al massimo la pluralità delle opinioni e delle
sfumature, in mancanza dell'istituto della manifestazione
dell'"opinione dissenziente". La prassi è di decidere sulla
proposta finale del relatore. Tutti i giudici debbono pronunciarsi
sulla proposta messa ai voti: come si è accennato, non è consentito
astenersi né allontanarsi dall'aula senza partecipare al voto, se
si è stati presenti alla discussione della causa, non potendo il
collegio cambiare composizione durante la formazione della
decisione.
La fase successiva alla decisione (orale), nella quale prende
materialmente corpo la motivazione, può durare anche qualche mese:
occorre scrivere, discutere, eventualmente emendare e modificare,
approvare, sottoscrivere e depositare la sentenza. Incaricato della
redazione è normalmente il relatore, anche se dissenziente, a meno
che non adduca ragioni di "coscienza costituzionale", che inducano
il presidente ad affidare l'incarico ad altro giudice che abbia
condiviso la decisione, salvo che non intenda scriverla egli
stesso. Quando ciò avviene, poche volte nel corso dell'anno,
chiunque può rendersene conto, perché a firmare la decisione, con
il presidente, è solo il giudice-redattore (ovvero il solo
presidente-redattore). La decisione può assumere la forma
dell'ordinanza o della sentenza: l'ordinanza, succintamente
motivata, dichiara la manifesta inammissibilità o l'infondatezza
della questione. Il testo redatto viene distribuito a tutti i
giudici e, se nessuno formula obiezioni, anche per iscritto, entro
dieci giorni dalla distribuzione, viene sottoscritto dal presidente
e dal giudice redattore, con il successivo deposito in cancelleria.
In caso di decisione assunta con sentenza, il testo distribuito
viene invece sottoposto alla lettura collegiale: il redattore legge
la parte in "diritto", cioè quella che contiene le ragioni
giuridiche della decisione, omettendo quella in "fatto" (che
peraltro costituisce una sintesi della relazione svolta in
udienza).
Al termine della lettura si esprimono eventuali obiezioni o
proposte di modifica. Può anche accadere che emerga una maggioranza
contraria al testo della motivazione, che inviti il redattore a
presentarne un altro, sottoposto alla stessa procedura. I giudici
che hanno dissentito sulla decisione possono fare in modo che nella
stesura della motivazione si tenga in qualche modo conto delle loro
ragioni, attraverso soluzioni che possono apparire di compromesso.
Lo stesso redattore, del resto, avrà cercato di esprimere, pur con
il proprio stile, non solo le personali opinioni, ma anche quelle
degli altri giudici, raccogliendo quanto è emerso nel corso delle
discussioni. Tutto ciò giustifica o almeno spiega sia il carattere,
talora perfino sfuggente, di alcune argomentazioni; sia il fatto
che la discussione sulla motivazione possa impegnare più di quanto
non abbia impegnato quella sulla decisione. Non è impensabile,
infatti, che nella stesura della motivazione vengano colte
incongruità o difficoltà della decisione, o emergano obiezioni di
cui non si era tenuto conto: il redattore, finché la decisione non
sia depositata, può proporre le opportune modifiche al collegio,
perfino modificando il dispositivo. Ma in tal caso è prassi che la
precedente decisione possa essere modificata non già da una nuova
maggioranza, ma solo se nessuno dei giudici si opponga. Quanto alla
formalizzazione delle opinioni dissenzienti, in Italia prevale
l'idea che la decisione di un collegio giudicante sia unica e
impersonale, anche se derivi da un procedimento nel quale siano
emersi contrasti. Inoltre, quanto avviene in camera di consiglio è
generalmente coperto dal segreto. È, tuttavia, altrettanto noto che
in esperienze giuridiche diverse dalla nostra, e specialmente in
quelle dei paesi anglosassoni, le decisioni giudiziarie di organi
collegiali risultino dalla somma delle opinioni dei singoli giudici
e non constino di un testo unitario.
La Corte costituzionale ha discusso a lungo l'ipotesi di introdurre
la dissenting opinion, con l'argomento a favore che ciò
consentirebbe di formulare motivazioni più esplicite e nette;
argomento al quale si oppone il timore di un'eccessiva
personalizzazione dei giudizi e di una minore autorevolezza delle
decisioni, sempre ritenute storicamente provvisorie e rivedibili,
laddove l'opinione dissenziente segnali l'esistenza di una
minoranza di avviso diverso (benché l'ipotesi considerata non
avrebbe reso noti né il numero né i nomi dei giudici favorevoli
alle contrapposte motivazioni). Nel 2002 la Corte ha chiuso la
lunga discussione con una delibera largamente contraria (13 a 2) a
introdurre l'istituto. La delibera fu resa pubblica, anche con la
segnalazione che a favore si erano pronunciati soltanto il
presidente Ruperto e il giudice Onida. Poiché la discussione non
aveva fatto emergere un orientamento così netto, può dirsi che non
pochi giudici avevano modificato la loro opinione in corso d'opera.
E non è difficile immaginare che il timore di un uso improprio
delle opinioni dissenzienti, al fine di attribuire orientamenti
politici alla Corte e ai suoi componenti, abbia indotto molti ad
assumere una posizione diversa da quella che, almeno sul piano
scientifico e dottrinario, avrebbero preferito (o avevano perfino
dichiarato di preferire, nelle pubblicazioni anteriori alla nomina
a giudice costituzionale).
Sulla tipologia delle decisioni si può dire che, se la questione
sollevata è ritenuta fondata, la Corte adotta una pronuncia di
accoglimento, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale
della norma censurata; se, viceversa, la questione è ritenuta
infondata, si adotta una pronuncia di rigetto, e cioè di non
fondatezza. Se la questione viene dichiarata inammissibile vuol
dire che sono stati ritenuti assenti i requisiti per sollevare la
questione. Ad esempio, quando la motivazione dell'ordinanza di
rimessione in punto di rilevanza sia inesistente o insufficiente;
ovvero quando si pongano problemi di opportunità della legge o la
questione venga proposta in modo perplesso o equivoco, senza
opzioni interpretative nette e definite (e si è visto come ciò sia
decisivo per l'ammissibilità della questione, posto che la Corte
non è un consulente giuridico del giudice, e non interpreta la
legge, ciò che compete alla Cassazione). In alcuni casi, peraltro,
la Corte pronuncia una decisione di restituzione degli atti al
giudice rimettente, quando ad esempio siano intervenute novità
legislative (jus superveniens) che rendano necessaria una nuova
valutazione della rilevanza della questione, ovvero la possibilità
di deciderla applicando la norma sopravvenuta, che potrebbe essere
ritenuta conforme a Costituzione.
La decisione di accoglimento comporta un effetto generale e
definitivo, e cioè non limitato al singolo giudizio durante il
quale la questione era stata sollevata. Perciò la norma, nei limiti
della dichiarazione di incostituzionalità, scompare
dall'ordinamento (dal giorno successivo alla pubblicazione nella
serie speciale settimanale della Gazzetta Ufficiale, e perciò in
genere da un giovedì). La conseguenza è l'impossibilità di
applicarla anche in riferimento a fatti passati, ma non già di
rimettere in discussione situazioni ormai concluse. Naturalmente il
Parlamento potrà adottare una nuova disposizione, non identica a
quella dichiarata incostituzionale (o anche identica, ma approvata
con legge ordinaria, quando l'illegittimità riguardi un decreto
legislativo per eccesso di delega). Spesso, tuttavia, anche per
evitare pericolosi vuoti normativi, la Corte colpisce una sola
parte della disposizione denunciata, lasciando sopravvivere le
altre, talvolta addirittura individuando una norma sostitutiva
all'interno del tessuto costituzionale o legislativo. Altre volte
la Corte colpisce la norma "nella parte in cui non prevede" (ovvero
"prevede") una certa conseguenza, in questo modo aggiungendo
un'ipotesi non prevista (o sottraendone una prevista). In questi
casi si parla di sentenze manipolative, nel senso che esse, in
qualche modo, riscrivono la legge al fine di renderla compatibile
con la Costituzione.
La decisione di rigetto non ha, invece, effetto generale, nel senso
che la stessa questione potrà essere ancora sollevata con nuovi
argomenti, anche dallo stesso giudice che l'aveva proposta. Allo
stesso modo, una decisione di rigetto può diventare, in un secondo
momento, di accoglimento, quando la Corte, reinvestita della
questione, muti orientamento ovvero possa entrare nel merito una
volta superata la soglia dell'ammissibilità (quel che in precedenza
le era stato impedito appunto dalla carenza di requisiti: i quali
non sono tali soltanto in modo, per così dire, oggettivo, ma anche
in relazione alla capacità del giudice che ha posto la questione,
di farli emergere dalla motivazione). Fra i diversi tipi di
pronunce di rigetto, si segnalano le decisioni cosiddette
interpretative, attraverso le quali la Corte, respingendo un dubbio
di costituzionalità, fornisce tuttavia un'interpretazione della
norma impugnata che reputa conforme alla Costituzione e che la
lettura della legge consente, tra le diverse interpretazioni
possibili. In tal caso tuttavia il giudice rimettente non è
formalmente vincolato a fare applicazione della norma nel modo in
cui l'ha interpretata la Corte. La norma censurata viene salvata
attraverso una opzione interpretativa (che il giudice rimettente
aveva scartato o non aveva considerato), illustrata in motivazione
e segnalata anche nel particolare dispositivo, che dichiara la
questione "infondata nei sensi di cui in motivazione".
4. I ricorsi in via principale e i "conflitti"
Oltre che attraverso il giudizio incidentale, la Corte può essere
investita attraverso un ricorso diretto, cosiddetto in via
principale e soggetto a termini brevi di decadenza, proposto dallo
Stato contro una legge regionale o, viceversa, proposto da una
regione contro una legge statale (o di altra regione, ovvero
provincia autonoma) per ragioni di competenza legislativa, secondo
il riparto indicato in Costituzione. Il giudizio segue le stesse
regole, ha gli stessi esiti e produce effetti analoghi a quelli di
cui si è parlato. Diverso è invece il caso in cui tra Stato e
Regione (o tra regioni) si instauri un "conflitto di attribuzione"
relativamente ad un atto, diverso dalla legge, che risulti in
qualche modo lesivo appunto di una competenza: in questo caso la
decisione dichiara la spettanza o meno dell'attribuzione, con
l'eventuale annullamento dell'atto considerato lesivo.
Nella categoria dei conflitti di attribuzione, e dei relativi
giudizi, rientrano i conflitti "fra poteri dello Stato" (ad
esempio, tra il Parlamento e un'autorità giudiziaria; tra il
ministro della Giustizia e una Camera parlamentare o il Consiglio
superiore della magistratura; ma il catalogo si arricchisce sempre
di nuovi casi): questi conflitti sorgono quando qualcuno di questi
poteri ritenga che un altro abbia violato le proprie prerogative
costituzionali, abbia invaso la propria sfera di attribuzioni. La
soluzione di tali conflitti assegna alla Corte un ruolo tipicamente
arbitrale.
5. Un filtro per i referendum
La Corte è anche impegnata, in base alla legge costituzionale n. 1
del 1953, nei giudizi di ammissibilità dei referendum abrogativi
previsti dall'articolo 75 della Costituzione. In tal caso la Corte
verifica sia che la legge sottoposta a referendum non rientri in
una delle categorie escluse dal referendum (leggi di bilancio, di
ratifica di trattati internazionali) sia che non sussistano cause
di inammissibilità ricavabili comunque dai princìpi costituzionali
e dalla natura e dai caratteri del referendum: per esempio per
mancanza di chiarezza del quesito, ovvero per gli effetti
paralizzanti sul funzionamento della norma residua, una volta
abrogata la parte sottoposta a referendum; ovvero per l'effetto di
determinare un vuoto legislativo, in caso di abrogazione, in
materie che non possono restare prive di disciplina (è ciò che è
appena avvenuto in occasione dell'inammissibilità di una delle
cinque proposte di referendum in tema di fecondazione assistita,
quello che proponeva l'abrogazione dell'intera legge). In questo
tipo di giudizi la Corte interviene d'ufficio, senza iniziativa di
nessun soggetto (ma nel giudizio camerale possono intervenire sia
il presidente del Consiglio, sia i comitati promotori del "sì" e
del "no"), dopo che la richiesta sia stata dichiarata regolare
(sotto altri profili, come il numero di firme degli elettori
richiedenti il referendum) dall'ufficio centrale presso la Corte di
cassazione.
La legge disciplina dettagliatamente il procedimento, scandendo
anche le date attraverso le quali esso deve compiersi. È appena il
caso di ricordare che l'ulteriore competenza a giudicare dei reati
commessi dal Presidente della Repubblica, in uno speciale giudizio
penale, non è stata mai esercitata (mentre quella nei confronti dei
ministri fu svolta negli anni settanta in occasione del processo
Lockeed, che paralizzò l'attività ordinaria della Corte per un paio
di anni, al punto che in seguito questa competenza venne sottratta
alla Corte e attribuita al Tribunale dei Ministri istituito ad
hoc).
e. L'organizzazione amministrativa
Mentre le procedure dei giudizi sono disciplinate da leggi,
costituzionali e ordinarie, oltre che dalle "norme integrative" di
cui la Corte si è dotata, la Corte costituzionale - al pari della
Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento -
organizza autonomamente le proprie attività amministrative e
predispone le strutture necessarie attraverso propri regolamenti
(il regolamento generale, approvato il 22 aprile 1958 e più volte
modificato, ha subìto importanti modifiche con deliberazioni del 26
settembre 2002 e del 16 dicembre 2004). La Corte dispone della
propria sede (il Palazzo della Consulta e tutti gli altri locali e
spazi a disposizione) e di un bilancio autonomo (attualmente
superiore ai quaranta milioni di euro), alimentato da fondi a
carico dello Stato, iscritti nella legge di bilancio. Nell'ambito
di questo stanziamento, le spese vengono autonomamente e
insindacabilmente decise dalla Corte stessa e dai suoi organi
interni, senza alcuna interferenza di organi esterni (come per
esempio la Corte dei conti).
L'Amministrazione della Corte è costituita dal Segretario generale,
dal vicesegretario generale e da alcuni servizi e uffici:
cancelleria, ruolo e massimario, servizio studi, ragioneria,
provveditorato, personale, biblioteca, cerimoniale, stampa. Il
Segretario generale è nominato dalla Corte, con incarico
temporaneo, ed è scelto fra alti magistrati, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche o altri esperti. In complesso, sono circa
350 le persone che lavorano stabilmente per la Corte; la quale è
anche autonoma nel determinare il loro trattamento giuridico ed
economico, negli eventuali accertamenti disciplinari e nel
giudicare su eventuali loro ricorsi, anche in materia previdenziale
(secondo la cosiddetta autodichia, o "giustizia domestica", un
privilegio attribuito, nel nostro sistema, anche alle Camere e alla
Presidenza della Repubblica).
f. Carabinieri a Corte
Il presidente, tra l'altro, è titolare dei poteri di polizia
all'interno della Corte e perciò concorda con le autorità
competenti l'attribuzione dei necessari servizi, essendo precluso
alla forza pubblica di entrare nella sede della Corte senza ordine
dello stesso presidente. Egli solo, del resto, può ordinare
l'arresto e la consegna all'autorità competente dell'autore di
fatti che costituiscano o ipotizzino reato di oltraggio alla Corte
o a qualcuno dei suoi componenti, quando siano stati compiuti
all'interno della sede. Al fine di regolare in dettaglio le
attività svolte dagli organi di polizia, con delibera della
commissione Bilancio del 14 luglio 1956, venne affidata, con
carattere di esclusività, la responsabilità dei servizi di onore,
vigilanza e sicurezza all'Arma dei Carabinieri.
La presenza dei Carabinieri nelle istituzioni è consueta e diffusa:
comandi, con funzioni più o meno ampie, si trovano sia negli organi
costituzionali sia in tutti i ministeri, negli uffici giudiziari e
in altre istituzioni. Ma in Corte costituzionale la presenza è del
tutto peculiare, anche per il privilegio di essere, diversamente da
quanto avviene negli altri organi costituzionali, l'unica forza di
polizia di riferimento. In più, oltre ai delicati profili
organizzativi e di sicurezza, la cui responsabilità è delegata dal
Presidente al Comandante dei Carabinieri presso la Corte, vi è una
specialissima e simbolica dialettica tra lo stesso Presidente e i
Carabinieri, che garantiscono la libertà dell'organo di garanzia e
l'indipendenza dei suoi componenti. Ciò appare evidente nel corso
dell'udienza pubblica, la cui regolarità da ogni interferenza,
intimidazione, pressione esterna è assicurata (anche, e per fortuna
solo, simbolicamente) dalla presenza dei carabinieri in alta
uniforme alle spalle della Corte e del presidente.
3. La Corte nella proposta di Riforma
Costituzionale
Naturalmente le regole sin qui descritte sono quelle attualmente
in vigore. Com'è noto entrambi i rami del Parlamento hanno già
approvato un ampio progetto di revisione della seconda parte della
Costituzione, che riguarda anche la Corte costituzionale. Nel
rispetto dell'articolo 138 della Costituzione, perché la riforma
entri in vigore dovrà essere approvata una seconda volta, senza
modifiche, dalle due Camere e, qualora non sia sostenuta (in questa
fase) da almeno due terzi dei deputati e dei senatori - ciò che si
profila in concreto - potrà essere sottoposta a referendum popolare
"confermativo" su richiesta di un quinto dei componenti della
Camera o del Senato, o di 500mila elettori o, infine, di cinque
Consigli regionali. Questo tipo di referendum non prevede quorum: è
perciò sufficiente la maggioranza dei voti validi.
Fermo il numero complessivo di 15 giudici, l'attuale ripartizione
della loro nomina in quote uguali fra Parlamento, Presidente della
Repubblica, magistrature superiori, sarebbe modificata per far
posto al Senato federale, al quale (in composizione integrata con i
presidenti delle giunte regionali) spetterebbe - a partire dal 2011
- la nomina di ben quattro giudici, in modo distinto dalla Camera
dei deputati, cui ne spetterebbero tre. Di conseguenza si
ridurrebbe da cinque a quattro il numero di giudici nominati o
eletti, rispettivamente, dal Presidente della Repubblica e dalle
magistrature superiori (e, in questo ambito, sarebbe la Cassazione
a ridurre da tre a due la propria quota). In pratica la riforma
ritiene che, con il venir meno del bicameralismo perfetto, Camera e
Senato siano da considerarsi distintamente, sebbene siano entrambi
espressione del potere legislativo. Altri invece ritengono che,
proprio per questo motivo, con la riforma verrebbe alterato il
perfetto equilibrio fissato dal Costituente per garantire, insieme
alle altre prerogative e garanzie, l'indipendenza della
Corte.
Tra questi anche il presidente emerito Valerio Onida, che volle
dirlo pubblicamente mentre era in carica (nel 2004) e alla presenza
del Presidente della Repubblica. La riforma introduce poi una serie
di incompatibilità per i giudici costituzionali cessati dalla
carica (ma solo per quelli nominati dopo l'entrata in vigore della
riforma e quindi, in pratica, con effetto iniziale non prima del
2015), i quali per tre anni non potrebbero essere nominati né
ministri, né sottosegretari, e neppure essere eletti in Parlamento
e in tutti gli organi pubblici elettivi ovvero ricevere incarichi
la cui nomina spetti al Governo. Peraltro, l'esatta individuazione
degli enti e organi per i quali scatta l'incompatibilità è affidata
a una successiva legge ordinaria. Sul piano delle competenze,
invece, è molto importante l'estensione a Comuni, Province e Città
metropolitane della facoltà di promuovere questioni di legittimità
in via principale, nei confronti di leggi dello Stato o della
Regione di cui facciano parte, qualora lamentino una lesione delle
proprie competenze. Si tratta di un ampliamento da più parti
ritenuto già oggi necessario, alla luce della precedente riforma
costituzionale del 2001, la quale ha rivisto profondamente le
competenze di Stato, Regioni e autonomie locali, in una prospettiva
almeno in parte federalista. Tuttavia l'effettiva operatività di
questa modifica (introdotta dal nuovo articolo 127 bis della
Costituzione) sarebbe rinviata a una successiva legge
costituzionale, che dovrebbe disciplinare "le condizioni, le forme
e i termini di proponibilità della questione". Esiste il timore che
tale prerogativa, ancorché necessaria, possa moltiplicare
grandemente il numero dei ricorsi (portando dagli attuali 22 a
oltre 8200 il numero di enti che potranno esercitare la facoltà),
ingolfando la Corte e accentuando la sua involontaria evoluzione da
giudice delle leggi a giudice dei conflitti. Ma tali modifiche,
quand'anche entrassero in vigore, produrrebbero effetti solo tra
alcuni anni, magari in presenza di un più stabilizzato assetto di
poteri tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.
4. Conclusioni
Mezzo secolo fa la Corte fu istituita superando molte
resistenze, malcelate ostilità, diffusi scetticismi. Si è visto
quanto essa fosse difficile da digerire da parte di coloro che,
nell'entusiasmo della ritrovata democrazia (in forma compiuta come
mai prima sperimentato), vedevano nel Parlamento il massimo della
rappresentatività della volontà popolare e il massimo delle
garanzie cui una giovane repubblica potesse aspirare. Anche perché
la sintesi ideologica tra sovranità popolare e primato della legge,
incarnata nel Parlamento, aveva ottime radici storico-filosofiche,
ed era sostenuta e mitizzata da gran parte della dottrina e della
pubblicistica politica. Tuttora è così radicata, che l'ipotesi di
modificare gli assetti istituzionali, benché non tocchi la prima
parte e i princìpi fondamentali affermati dalla Costituzione,
suscita di per sé molte resistenze e accuse di golpismo
strisciante, di deriva populista e antiparlamentare.
Laddove molto si potrebbe invece discutere sul piano della coerenza
e della funzionalità della riforma proposta (per esempio, la
perseguita governabilità trova in realtà un limite decisivo nello
sganciamento del Senato federale dal rapporto fiduciario con il
Governo, e nel rischio di continui contrasti tra Camera e Senato
sulle rispettive materie di competenza legislativa). La Corte
costituzionale si è lentamente costruita un proprio spazio e ad
essa hanno guardato con crescente fiducia proprio le componenti
politiche inizialmente prevenute, come si è avuto modo di
ricostruire. Naturalmente ciò è stato anche attribuito al peso
crescente che le stesse componenti hanno esercitato sugli indirizzi
e gli orientamenti della Corte, la cui indipendenza non ha coinciso
e (giustamente) non coincide con la presunta apoliticità della sua
funzione. Non appaia eccessivo schematizzare l'attività della Corte
in tre grandi periodi: in quello iniziale, fino agli anni sessanta
inoltrati, essa ha tracciato un confine profondo tra la
legislazione conforme a Costituzione (e in genere successiva
all'avvento della Repubblica) e quella con essa incompatibile, solo
in parte coincidente con la legislazione del ventennio fascista. A
fronte dell'incapacità del legislatore di innovare quelle norme, la
Corte seppe rifiutare il massimalismo ideologico, che riteneva
incostituzionale tutto ciò che fosse anteriore a Costituzione, e
seppe separare il grano dal loglio, depennando dall'ordinamento le
singole norme contrarie a Costituzione, senza travolgere intere
leggi: ciò che avrebbe comportato vuoti legislativi e paralisi
operative.
Le vicende dei codici penali, quello sostanziale tuttora in vigore,
e quello processuale modificato solo alla fine degli anni ottanta,
costituiscono un esempio mirabile di come la Corte abbia svolto
tale funzione, a un tempo innovativa ed equilibratrice. In pratica
i vituperati "codici Rocco" (certo ispirati da una visione
autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadino, ma tecnicamente
pregevoli) hanno potuto funzionare nell'ordinamento democratico
grazie al lavoro chirurgico della Corte, che man mano ne cancellò
le norme illiberali, senza che mai l'attività processuale o quella
sanzionatoria ne risultassero impedite. È anche, questo, il periodo
in cui la Corte - proprio per pervenire al risultato che si è detto
- elabora e in certa misura inventa gli strumenti tecnici prima
accennati (criticati da alcuni come un abuso rispetto alle
prerogative costituzionali), divenendo essa stessa legislatore che
riscrive le norme a misura di Costituzione, attraverso le formule
manipolative dei propri dispositivi. Il giudice delle leggi, però,
ha saputo sostanzialmente evitare invasioni di campo (almeno in via
di principio), intervenendo solo quando riteneva palesemente
violati i limiti della ragionevolezza e dell'eguaglianza. C'è poi
stato, fino agli anni novanta, il lungo periodo dei diritti, vecchi
e nuovi, e degli equilibri economici. Sul piano dei diritti della
persona (salute, ambiente, istruzione, lavoro, previdenza) la Corte
ha saputo accompagnare, assecondare, talvolta precedere, talaltra
definire processi e confini, in continua dialettica con il
Parlamento, attivo ma condizionato da assetti e maggioranze
instabili o poco omogenee, sì che ogni nuova disposizione rischiava
di tutelare diritti ma anche di generare ulteriori squilibri.
Tale dialogo si è fatto molto più delicato e difficile nei casi in
cui non comportava solo affermazioni di principio, ma determinava
anche immediate conseguenze economiche. L'esempio storicamente più
noto è quello dei cumuli tra più pensioni anche di modesto valore,
e delle "integrazioni al minimo" delle pensioni di importo
inferiore ai trattamenti, appunto, minimi in vigore. La vicenda,
trascinatasi per un decennio fra gli anni '80 e '90, è emblematica
e a un tempo dolorosa. Dal punto di vista macroeconomico, alcune
pronunce della Corte comportavano spese per centinaia e anche
migliaia di miliardi di vecchie lire, non previste dal bilancio
dello Stato e perciò definite "scassabilanci", al punto che
qualcuno ne eccepì la loro correttezza proprio sotto il profilo
costituzionale, visto che oltre al principio dell'uguaglianza la
Costituzione afferma anche il principio della copertura
obbligatoria delle leggi di spesa (articolo 81). La Corte era in
sostanza accusata di produrre leggi di spesa senza doversi
preoccupare della copertura. In realtà era il legislatore a porre
le premesse di tali squilibri, concedendo poco (o molto) a pochi
privilegiati, così da prevedere coperture modeste, ben sapendo che
tali norme non avrebbero retto al vaglio di legittimità
costituzionale e sarebbero poi state estese ad altre categorie (è
avvenuto nel pubblico impiego, e in particolari settori come quello
militare e della pubblica sicurezza, nel quale venivano concesse
indennità solo agli appartenenti ad un'Arma o a un Corpo, di volta
in volta diversi, generando richieste di perequazione degli
appartenenti alle altre forze militari o di polizia; e spesso tali
rivendicazioni hanno suscitato questioni di legittimità
costituzionale). Dal punto di vista sociale e dei diritti
individuali, la vicenda pensionistica è stata anche dolorosa perché
coinvolgeva (sia pure in decine e centinaia di migliaia di casi)
redditi minimi di fasce deboli, come le vedove titolari di modeste
pensioni proprie (magari originate dall'attività agricola
stagionale) e del trattamento di reversibilità della pensione
maturata dal coniuge defunto.
Al punto che la vicenda fu nota alle cronache come "le pensioni
delle vedove", coinvolte in giudizi contro l'Inps fino in
Cassazione, per ottenere - in una corsa contro il tempo della vita
- le integrazioni revocate ovvero per evitare di dover restituire
somme indebitamente percepite. Alla fine, di fronte a un
legislatore divenuto parsimonioso per fronteggiare la crescita del
disavanzo pubblico, e produttore di "interpretazioni autentiche"
con preteso effetto retroattivo, la Corte cercò di risolvere in
modo equo i trattamenti pregressi, e avviò una revisione della
propria giurisprudenza in materia previdenziale e, in genere, di
riconoscimento dei diritti concessi in modo squilibrato: non già il
diritto di tutti ad ottenere l'estensione di un privilegio concesso
a pochi in violazione del principio di uguaglianza (che ovviamente
non vieta trattamenti diversi per casi diversi), ma la possibilità
di revocare i privilegi e comunque il superamento delle
disuguaglianze attraverso la redistribuzione delle risorse, dove
possibile, senza generare nuova spesa. Sul piano dei diritti
fondamentali è poi molto importante la stagione del nuovo codice di
procedura penale dell'88, che ha stentato a trovare equilibrio e
funzionalità, fra decine di sentenze costituzionali e di correzioni
legislative nel corso degli anni novanta, fino all'introduzione in
Costituzione del principio del giusto processo (nuovo articolo
111).
E ciò mentre legislazione e giurisprudenza interna hanno dovuto
confrontarsi con i severi parametri (anche in termini di
funzionalità e durata dei processi) delle Corti sovranazionali. Ma
a questi profili è stata dedicata buona parte del capitolo
introduttivo, per non dovervi tornare in questa breve conclusione.
Il terzo periodo, iniziato a metà degli anni novanta e tuttora in
atto, è caratterizzato dai conflitti e si compone di due diverse
tipologie. Una è rappresentata da veri e propri conflitti tra
poteri e in gran parte coincide con i giudizi sulle delibere di
insindacabilità di Camera e Senato, in relazione ai limiti
dell'immunità assoluta riconosciuta dall'articolo 68 della
Costituzione alle opinioni espresse da deputati e senatori. Si
tratta di immunità funzionale, che perciò copre certamente tutto
quanto viene detto e scritto nell'ambito dell'attività
parlamentare, ma che nella società della comunicazione si estende
anche all'esterno, nei limiti - afferma la giurisprudenza
costituzionale - del nesso funzionale con l'attività parlamentare
in senso stretto. Questi confini sono talvolta incerti, e comunque
sono pressoché infiniti in base all'orientamento delle giunte per
le autorizzazioni e le immunità di Camera e Senato, che dichiarano
insindacabile (nel giudizio penale, civile, o amministrativo)
qualsiasi affermazione o atto del parlamentare.
Al giudice che se ne stia occupando in seguito a una domanda di
risarcimento, ovvero a querela per diffamazione o calunnia
presentata da un cittadino nei confronti di un deputato o senatore,
non resta che archiviare il procedimento ovvero sollevare conflitto
davanti alla Corte costituzionale, contro la delibera di
insindacabilità. La delicatezza della questione sta anche nel fatto
che, spesso, il cittadino che si ritenga danneggiato da atti e
affermazioni di un parlamentare sia un magistrato. È il sintomo
evidente del conflittuale e irrisolto rapporto tra politica e
giustizia, che ha assunto dimensioni patologiche dopo le inchieste
sulla corruzione amministrativa e coinvolge princìpi e assetti
fondamentali dello stato costituzionale: l'autonomia della politica
e la sovranità del legislatore; l'indipendenza (ma anche la
doverosa terzietà) della magistratura. Il secondo tipo di conflitti
(che in senso tecnico sono talvolta conflitti di attribuzione, ma
più spesso questioni di legittimità in via principale) si è
sviluppato sul finire degli anni novanta ed è esploso dopo la
riforma costituzionale del titolo V, parte seconda della
Costituzione, che nel 2001 ha ridisegnato in modo un po'
approssimativo lo Stato delle autonomie, per conferire alle Regioni
e agli enti territoriali grandi competenze e ipotetiche risorse, e
che avrebbe dovuto trovare il compimento e l'equilibrio
nell'attuazione del federalismo fiscale, tuttora incompiuto e di
fatto rinviato almeno alla prossima legislatura. Inoltre, una
ottimistica e semplicistica ripartizione tra competenze esclusive
(dello Stato), concorrenti (tra Stato e Regioni) e residuali (delle
Regioni: laddove l'aggettivo ha valenza ben superiore al
significato corrente che gli viene attribuito) ha generato molte
incertezze e molte sovrapposizioni, consapevoli e
inconsapevoli.
L'esempio più eloquente è costituito dalla manovra economica
collegata con il bilancio dell'anno successivo, che consapevolmente
si occupa anche di materie regionali o concorrenti. Ma non ci
sarebbe tempo (né margini di trattativa) per raggiungere intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, prima
dell'esame parlamentare, già di per sé faticosissimo. Perciò la
manovra viene approvata, rinviando a tempi e giudizi successivi la
verifica del suo equilibrio economico e del suo assetto
istituzionale. Tutto ciò sta gradualmente trasformando la Corte da
giudice delle leggi in giudice dei conflitti (o, peggio, arbitro
dei conflitti); o, come dicono altri, da corte dei diritti in corte
dei conflitti. Quel che preoccupa davvero i giudici e gli
osservatori non è tanto il pur spesso evocato ingolfamento della
Corte, che invece è in grado di fronteggiare il carico di lavoro,
oltretutto in parziale compensazione del minor numero di questioni
incidentali; ma il suo dover continuamente mediare tra poteri
eminentemente politici e con tempi tecnici non brevissimi, che mal
si conciliano con attività largamente influenzate da variabili
economiche nazionali e internazionali, soggette al giudizio di
credibilità dei mercati finanziari (ai quali si rivolge ormai gran
parte del debito pubblico, anche regionale e perfino comunale) e
sottoposte a parametri e patti di stabilità fissati dai trattati
europei. Basti dire che solo nella primavera 2005 la Corte ha
esaurito la maggior parte delle decine di giudizi instaurati, uno o
due anni prima, contro le leggi Finanziarie per il 2003 e il
2004.
I problemi illustrati segnalano l'evoluzione, anche caotica e
tuttora incompiuta, degli assetti istituzionali (e nel capitolo
precedente si è visto quanto ulteriore contenzioso potrebbe
derivare dall'eventuale entrata in vigore della riforma
costituzionale all'esame del Parlamento). Ma non dimostrano affatto
il venir meno della funzione di garanzia svolta dalla Corte
costituzionale, sia pure con strumenti molto diversi rispetto al
passato, e a tutela di valori ben diversi da quelli di una giovane
e gracile (anche sotto il profilo economico) democrazia degli anni
'50 del secolo scorso. Sembra perciò appropriato concludere con le
parole del presidente Valerio Onida, pronunciate il 20 gennaio 2005
in occasione della consueta conferenza stampa annuale e a pochi
giorni dalla conclusione del suo mandato: «Quanto (sta avvenendo)
potrebbe dare l'impressione che (la Corte) si stia trasformando da
presidio dei diritti e delle libertà costituzionali, in arbitro
delle controversie fra poteri. L'osservazione non è del tutto priva
di fondamento, ma non sarebbe esatto considerare finita la stagione
della giustizia costituzionale come strumento di tutela dei diritti
fondamentali: non solo perché, talora, gli stessi conflitti fra
poteri nascondono problemi di diritti contrapposti - basti pensare
al contrasto fra libertà di manifestazione del pensiero e diritto
all'onore della persona -; ma anche perché la crescita numerica dei
conflitti e la maggiore attenzione pubblica che essi talora
suscitano non possono condurre a disconoscere la perdurante, vitale
importanza degli strumenti di tutela dei diritti».
(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri, comandante Carabinieri
Corte costituzionale. |