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Personale militare -
Trattamento diquiescenza - Base pensionabile - Retribuzione
individuale di anzianità - Assegno funzionale ex art. 1, co. IX, l.
n. 468/1987 - Non rientra.
Corte conti, sez. giurisd. reg. Emilia Romagna, sent. 30
novembre 2005, n. 1506 (7 ottobre 2005).
L'assegno di funzione di cui all'art. 1, comma 9, legge n.
468/1987, nella misura di cui all'art. 4, della legge n. 231/1990,
non soddisfa nessuna delle regole per l'inclusione nella base
pensionabile, contemplate dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, (che ha sostituito l'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per le cessazioni dal
servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976), non
essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma
del predetto articolo e non essendo assistito dalla clausola
espressa di valutabilità nella base pensionabile. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Diritto
Con i ricorsi all'esame - che, per evidenti ragioni di connessione,
devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 del codice di
procedura civile - viene chiesto il riconoscimento del diritto
all'inclusione nella base pensionabile, e precisamente nella
retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - (con relativa
conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 legge n. 177/76) -
dell'assegno funzionale previsto dall'art. 1, comma 9, legge
468/87, nella misura di cui all'art. 4 della legge n. 231/90 o
comunque risultante dai documenti di causa nonché alla
rideterminazione, sulla base dell'assegno funzionale spettante ai
ricorrenti, dei sei scatti attribuiti dall'art. 1, comma 15 bis,
della legge n. 468/87, come sostituito dall'art. 11 1. n. 231/90 e
dei tre aumenti di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 336/70. Al
riguardo si deve ricordare che per l'art. 16 della legge 29 aprile
1976, n. 177, (che ha sostituito l'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per le
cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 1976) ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello
indicato nell'art. 54, penultimo comma, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni
o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nella
norma stessa - a) indennità di funzione per i generali di brigata
ed i colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,
previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore
degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c)
assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale
militare in base all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 - è
aumentata del 18% (primo comma). "Agli stessi fini, nessun altro
assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere
considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede
espressamente la valutazione nella base pensionabile" (secondo
comma). L'assegno di funzione di cui trattasi non soddisfa nessuna
delle due anzidette regole per l'inclusione nella base
pensionabile, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di
cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa
di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo dei commi
succitati. La Difesa della Parte privata, peraltro, ha coltivato
altra argomentazione, invocando la sentenza della II^ Sezione
Giurisdizionale di Appello n. 66 del 1999 che, partendo dal dato
normativo secondo cui l'assegno di funzione "si aggiunge" alla
R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) ne evince la
conclusione che l'assegno di funzione assume la stessa natura della
R.I.A., della quale viene a far parte, in quanto l'assegno viene
attribuito, a prescindere da ogni elemento attinente alla funzione,
in virtù solo di anzianità (dopo 19 anni di servizio o, dopo 29
anni, in maggior importo), così da assumere identica natura della
retribuzione individuale di anzianità. La Sezione rileva che le
argomentazioni assunte dalla II^ Sezione Giurisdizionale Centrale
di Appello con la citata sentenza n. 66/99 sono state espressamente
disattese da successive sentenze n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e
n. 337 del 2 ottobre 2003 della stessa II^ Sezione Giurisdizionale
Centrale di Appello che - re melius perpensa - (cfr. sent. 347), ha
osservato come l'assegno de quo, in quanto entità che si aggiunge
ad un'altra (nella specie: R.I.A.) costituisce emolumento distinto
e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi
che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura
analoga alla R.I.A.. Invero, l'uso del termine "si aggiunge" sta a
significare che l'assegno di funzione non confluisce nella R.I.A.
ma ne rimane distinto ponendovisi accanto e non al suo interno, in
posizione di cumulo e non di assorbimento perché altrimenti diversa
avrebbe dovuto essere l'espressione usata dal legislatore (anziché
dire l'assegno di funzione "si aggiunge" alla R.I.A., avrebbe
dovuto esprimersi con altra più congrua: "la R.I.A. è aumentata di
importi pari a .. .."). Questo giudice non ignora che sulla
inclusione o meno dell'assegno di funzione de quo nella base
pensionabile, con aumento del 18%, si sono formati, nella
giurisprudenza di questa Corte dei Conti, orientamenti
contrapposti, uno negativo di detta inclusione e l'altro di segno
contrario: rileva peraltro questo giudice che, nel punto
controverso, l'orientamento consolidato della II^ Sezione
Giurisdizionale Centrale di Appello (cfr. la sentenza dianzi
citata), rivisitando il precedente giurisprudenziale segnato dalla
sentenza n. 66/99, è nel senso che l'assegno di funzione de quo non
può essere incluso nella base pensionabile con la maggiorazione del
18%. E la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dal suindicato
orientamento (cfr., in tal senso, Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale Emilia-Romagna, 31 gennaio 2005, n. 75). Risulta di
conseguenza privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.
La pretesa azionata dai ricorrenti risulta pertanto infondata".
Sentenza tratta dal sito www.corteconti.it
(massima a cura della Redazione) |