|
Disciplina
militare - Accertamento deifatti in sede penale a seguito di
giudizio abbreviato - Autonoma loro valutazione disciplinare -
Sussiste.
Consiglio di Stato, Se. IV, sent. 5 ottobre 2005, n. 5355
(c.c. 31 maggio 2005): Pres. Venturini, Est. Rulli, G. R. c.
Ministero Difesa.
L'Amministrazione non può procedere a nuovi e separati
accertamenti dei fatti già compiutamente accertati in sede penale
in seguito ad un processo, ma può procedere soltanto ad una
autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il
profilo disciplinare. In tale ambito, il giudizio abbreviato assume
connotati ben diversi da un procedimento concluso con un c.d.
patteggiamento, il quale prescinde da specifici accertamenti. In
effetti, il giudizio abbreviato non può essere definito in termini
di incompletezza, in quanto le parti concordemente affidano la
decisione al giudice sulla base di tutti gli atti acquisiti nel
corso delle indagini preliminari, compresa la possibilità per il
giudice di svolgere alcuni ulteriori accertamenti. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Diritto
1. Viene sostanzialmente portato all'esame del Collegio il
procedimento disciplinare ed il conseguente provvedimento di
perdita del grado per rimozione, seguito dalla cessazione dal
servizio permanente, posti in essere dall'Amministrazione della
Difesa nei confronti del sig. G.R. a seguito della sentenza di
condanna del 2 dicembre 1977, pronunciata dalla Corte di appello di
Salerno con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di
dieci mesi di reclusione per i reati aggravati e continuati di
"falsità in scrittura privata", "violenza privata" e "truffa",
sentenza divenuta irrevocabile a seguito del rigetto da parte della
Corte di Cassazione dell'ulteriore ricorso da lui proposto. La
Commissione di disciplina, dopo una opportuna istruttoria,
finalizzata all'accertamento della responsabilità dell'inquisito in
ordine agli addebiti a lui contestati, vista la gravità degli
stessi, che avevano evidenziato gravissime carenze di qualità
morali e di carattere incompatibili con la sua ulteriore permanenza
nell'Arma dei Carabinieri, ha provveduto nel senso del
provvedimento espulsivo. Il giudice di primo grado ha ritenuto il
procedimento disciplinare ed il provvedimento sanzionatorio appena
ricordati immuni dai vizi denunciati in quella sede.
2. Il Collegio ritiene che l'impianto motivazionale e le
conclusioni della sentenza impugnata siano pienamente condivisibili
non essendo sufficienti, per giungere ad una soluzione di segno
contrario i motivi prospettati con l'atto di appello. In via
generale, va premesso che, in sede di giudizio di legittimità, sia
la valutazione dei fatti ai fini della determinazione della
sanzione, sia la proporzione tra la stessa sanzione irrogata e la
gravità dei fatti contestati non è suscettibile di sindacato da
parte del giudice della legittimità, se non per travisamento dei
fatti o manifesta illogicità (cfr. tra le altre, Cons. Stato, VI
Sez., 21 marzo 2000 n. 1554 e Ad. plen. 26 giugno 2000 n. 15, in
Cons. Stato 2000). Nel caso di specie, escluso in radice un
travisamento dei fatti, stante l'accertamento delle circostanze
rilevanti nelle diverse sedi competenti compreso il giudicato
penale, vanno del pari disattese le, peraltro limitate, censure di
logicità, stante l'approfondita valutazione svolta
dall'Amministrazione, la gravità dei fatti, la delicatezza delle
funzioni degli appartenenti all'Arma di Carabinieri ed in
conclusione l'assorbente rilievo che: "l'interessato ha palesato
carenze di ordine morale e militare, con conseguente lesione del
prestigio dell'Istituzione, violando i doveri attinenti al grado ed
suo proprio status; in generale, quindi, il comportamento
dell'Amministrazione, nei confronti dell'originario ricorrente,
appare correttamente adeguato al rispetto del principio di non
colpevolezza sino alla pronuncia definitiva.
3. Alla luce di tali premesse va ritenuto infondato il dedotto
difetto di istruttoria, proposto in primo grado e ribadito in
questa sede, sul rilevo che l'Amministrazione avrebbe fondato il
proprio giudizio su di un accertamento incompleto, quale sarebbe
quello derivante da un giudizio abbreviato. Invero, il procedimento
penale si è concluso regolarmente sulla base delle norme dettate
dal relativo codice di rito, come accertato in sede di appello e di
Cassazione; in particolare, il giudizio abbreviato non può essere
definito in termini di incompletezza, in quanto le parti
concordemente affidano la decisione al giudice sulla base di tutti
gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, compresa
la possibilità per il giudice di svolgere alcuni ulteriori
accertamenti. Conseguentemente, la scelta di consentire lo
svolgersi del giudizio nei termini previsti ai sensi degli artt.
438 ss. cod. proc. pen., se da un lato non sconta alcuna
insufficienza di elementi di giudizio, eventualmente integrabili,
dall'altro lato, nel caso di specie, ha superato il vaglio di tutti
i gradi di giudizio possibili previsti dall'ordinamento, sino a
giungere alla pronuncia di definitività. Peraltro, nell'ipotesi in
esame, l'Amministrazione ha rispettato il dovere di procedere in
sede disciplinare ad un'autonoma valutazione dei fatti i quali,
nella loro materialità, non possono che essere ormai ritenuti come
accertati in via definitiva. In particolare, dagli atti della
commissione di disciplina competente emerge lo svolgimento di
un'istruttoria, attraverso ad esempio l'acquisizione di memorie
difensive, della compiuta relazione istruttoria svolta da organi
della medesima Amministrazione, nonché l'audizione dell'interessato
e del suo difensore. Ed ancora in via generale va ricordato che,
secondo la prevalente opinione giurisprudenziale condivisa dal
Collegio, l'Amministrazione non può procedere a nuovi e separati
accertamenti dei fatti già compiutamente accertati in sede penale
in seguito ad un processo, ed in tale ambito il giudizio abbreviato
assume connotati ben diversi da un procedimento concluso con un
c.d. patteggiamento, il quale prescinde da specifici accertamenti,
ma può procedere soltanto ad una autonoma e discrezionale
valutazione delle loro rilevanze sotto il profilo disciplinare
(cfr. ad es. Cons. Stato, IV Sez., 2 giugno 2000 n. 3156).
4. Analogamente privo di pregio deve ritenersi il terzo profilo
d'illegittimità denunciato relativo alla mancata verbalizzazione,
in sede di Commissione di disciplina, della discussione e della
valutazione delle risultanze istruttorie e delle giustificazioni
dell'incolpato. Come correttamente rilevato dal giudice di primo
grado, è sufficiente la lettura dell'art. 42 della Legge 18 ottobre
1961 n. 1681 per escludere un obbligo di verbalizzazione nel senso
prospettato da parte appellante. Ed infatti la disposizione citata,
al secondo comma, dispone che "la Commissione di disciplina si
pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno
meritevole di conservare il grado", senza prevedere alcun ulteriore
onere a suo carico. Nel caso in esame, sulla base della
documentazione versata in atti, il procedimento seguito davanti
all'organo di disciplina appare pienamente aderente al dettato
normativo appena ricordato. 5. Per le considerazioni fin qui
svolte, l'appello proposto dal sig. G.R. non può trovare
accoglimento e la decisione impugnata merita di essere
confermata."
Personale militare - Trasferimenti
d'autorità - Natura giuridica - Ordine gerarchico - Non necessita
di motivazione - Legittimità.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sent. 27 ottobre 2005, n.
6048 (c.c. 14 giugno 2005), Pres. Riccio, Est. Salvatore, Ministero
Difesa c. E. E. M.
I provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti
dall'Amministrazione militare rientrono nel genus degli ordini. Gli
stessi attengono ad una semplice modalità di svolgimento del
servizio sul territorio connessa con ineludibili esigenze di
organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze
Armate. Dalla natura giuridica di ordine del provvedimento di
trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della
individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo
luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina
generale dettata dalla legge n. 241 del 1990. L'ordine adottato dai
responsabili militari è un precetto imperativo tipico della
disciplina militare e, diversamente da altri atti appartenenti
concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna
motivazione. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Diritto
L'appello è fondato. Il giudice di primo grado ha accolto il
ricorso sul rilievo che i provvedimenti di trasferimento del
personale militare non si sottraggono al generale obbligo di
motivazione di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con la conseguenza che l'Amministrazione militare è tenuta ad
esporre compiutamente le ragioni della scelta operata, non potendo
esserle riconosciuta una discrezionalità assoluta e insindacabile,
tale da escludere il dovere di una sia pur succinta motivazione.
Nel caso di specie, il solo impiego della locuzione "d'autorità",
non consentendo di evincere l'iter logico seguito
dall'Amministrazione per l'adozione dell'atto impugnato, sarebbe
inidoneo a soddisfare l'esigenza sottesa all'obbligo di
motivazione, mentre il riferimento - contenuto nella comunicazione
di avvio del procedimento - a sopraggiunte esigenze funzionali di
ripianamento delle carenze organiche degli Ufficiali del Genio in
ambito Brigata Genio lascerebbe, comunque, indeterminate le ragioni
per le quali la scelta relativa alla sede di Udine sia caduta sul
ricorrente. La tesi del TAR non può essere condivisa. Come
ripetutamente affermato dalla Sezione, a differenza che per gli
impiegati civili, non è configurabile per i militari una situazione
giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio,
poiché la permanenza in una determinata sede costituisce semplice
modalità dello svolgimento del servizio, cui il militare è adibito
in forza di un provvedimento rientrante nella categoria degli
ordini, i quali non sono soggetti ad un obbligo di specifica
motivazione. Che i provvedimenti di trasferimento d'autorità
disposti dall'Amministrazione militare rientrino nel genus degli
ordini si ricava dall'esegesi storica, letterale e sistematica
delle norme sancite dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 - norme di
principio sulla disciplina militare - ed in particolare da quelle
enucleabili dagli artt. 4, 4° comma, e 12, 1° comma; nonché dal
d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - approvazione del regolamento di
disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge
11 luglio 1978, n. 382 - ed in particolare quelle di cui agli artt.
1, 2° comma, 2, 1° comma, 23 e 25. Dall'esame di tali disposizioni
emerge, con chiarezza, che ineludibili esigenze di organizzazione,
coesione interna e massima operatività delle Forze Armate,
impongono di assumere nella categoria dell'ordine del superiore
gerarchico questi provvedimenti che attengono, in buona sostanza,
ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio
(cfr. in termini sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2641
del 2000 cit.; n. 85 del 1996 cit.; Corte cost. 17 dicembre 1999,
n. 449, con riferimento alla speciale considerazione delle esigenze
operative delle Forze Armate).Tant'è che anche i provvedimenti di
trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente
ricondotti nell'ambito del trasferimento per esigenze di servizio,
non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento, (cfr. sez.
IV, 22 ottobre 2001, n. 5538; sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5950;
sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2541 del 2000 cit.; 28
marzo 2000, n. 1544, ord.; sez. IV, n. 85 del 1996 cit.; sez. IV, 7
ottobre 1992, n. 849). Sotto tale angolazione si è affermato,
coerentemente, che le esigenze di servizio indicate in un
provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono
essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni
tecnico - operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che
possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine
delle Forze Armate e l'ordinato svolgimento dei compiti
istituzionali affidati ai militari (cfr. ex plurimis sez. IV, n.
2641 del 2000 cit.; n. 33 del 1997 cit.; 16 novembre 1993, n.
1017). Neppure possono profilarsi obiezioni inerenti alla mancanza
di tutela dei diritti fondamentali della persona. Come già
sottolineato, si tratta di provvedimenti che incidono, molto
modestamente, sulle modalità di prestazione del servizio militare.
Il nucleo essenziale di tali diritti, in un'ottica di necessario
bilanciamento con valori costituzionali parimenti importanti (cfr.
in termini sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; Corte Cost. 17 dicembre
1999, n. 449) è stato salvaguardato dall'ordinamento militare, che
ha previsto l'illiceità del trasferimento discriminatorio (art. 17,
l. 382 del 1978 cit.) fondato su ragioni ideologiche e politiche, o
comunque vessatorie (cfr. sez. IV, 30 novembre 1999, n. 2268, ord.,
per una fattispecie di trasferimento ad una sede di servizio
particolarmente lontana da quella originaria). In tali casi il
sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estenderà
all'individuazione delle ragioni della scelta espressa
dall'amministrazione nell'atto impugnato, onde valutarne la
proporzionalità in comparazione con la cura concreta dell'interesse
pubblico perseguito ed il sacrificio imposto alla sfera giuridica
del privato. In conclusione, il dispaccio che rechi l'ordine di
trasferimento "per ragioni di servizio" non costituisce un terzo
genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d'autorità,
rientrando nell'ampio spettro del secondo, anche allo scopo di
rendere possibile l'erogazione della speciale indennità di
trasferimento divisata dall'art. 1, legge n. 100 del 1987.
Dall'assodata natura giuridica di ordine del provvedimento di
trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della
individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo
luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina
generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 (cfr. in termini, sez.
IV, n. 2641 del 2000 cit.; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15
luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord., 21 gennaio
1997, n. 33; 29 gennaio 1996, n. 85). L'ordine è un precetto
imperativo tipico della disciplina militare e del relativo
ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti
concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai
responsabili militari (e tale deve ritenersi anche il Ministro
della difesa per la responsabilità delle Forze Armate che su di lui
incombe, secondo sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1235 cit.), non
richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui
l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e
dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e
diretto su qualsiasi altro. Le differenze concettuali e di
disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono
tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di
assimilazione analogica o di individuazione di principi generali
comuni. L'ordinamento militare, come ha ricordato recentemente la
Corte costituzionale (cfr. n. 449 del 1999 cit.), riceve una
speciale menzione dalla Carta fondamentale (art. 52, terzo comma),
nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno
dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua
assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e
completo di regole, non di rado più dettagliate e garantistiche di
quelle relative all'impiego civile (cfr. in termini sez. IV, n. 85
del 1996). Ne consegue che in materia di incarichi militari non
possono fondarsi aspettative di ius in officio non essendo
configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del
militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un
onere di motivazione delle esigenze giustificative del
provvedimento (cfr. sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.). Facendo
applicazione di tali principi, l'appello è fondato e va accolto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di
primo grado va respinto."
Sentenze tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it
(massime a cura della Redazione) |