|
Imputato
(cod. proc. pen. 1988) - Dichiarazioni - Oggetto di testimonianza
(divieto) - Dichiarazioni non rappresentative di fatti precedenti,
percepite da agente di P.G. presente per finalità non investigative
- Ammissibilità della testimonianza - Sussistenza -
Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen., art. 62)
Sez. 6, sent. 14239 del 15 aprile 2005 (ud. 15/12/2003). Pres.
Fulgenzi, Rel. Oliva, P.M. (conf.), ric. Farina.
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese
dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto
di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e
percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità
diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di
dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non
rappresentative di fatti antecedenti. (Fattispecie relativa
all'ascolto, da parte di un agente di P.G., del colloquio tra due
degli autori di un sequestro di persona in corso di esecuzione, uno
dei quali ricoverato in ospedale, al fine dichiarato di prevenire
accordi circa attività pregiudizievoli per le indagini o per
l'incolumità dell'ostaggio).
Indagini preliminari (cod. proc. pen.
1988) - Attività della polizia giudiziaria - Assicurazione delle
fonti di prova - Stupefacenti - Analisi - Legittimità -
Fondamento.
(Nuovo cod. proc. pen., art. 348)
Sez. 4, sent. 15384 del 26 aprile 2005 (ud. 2/3/2005). Pres. Coco,
Rel. Marzano, P.M. (conf.), ric. Calò ed altro.
La polizia giudiziaria può autonomamente e legittimamente
effettuare, sia in modo diretto che attraverso pubbliche strutture,
analisi ricognitive su sostanze ritenute stupefacenti: tale
attività di indagine, svolta a corredo della informativa di reato e
a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza, si
inserisce tra quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non
prevede il preventivo avviso al difensore.
Indagini
preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Attività della polizia
giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee -
Dichiarazioni spontanee - Applicabilità della disciplina di cui
agli articoli 63 e 64 cod. proc. pen. - Esclusione.
(Nuovo cod. proc. pen., artt. 63, 64 e 350 co. 7)
Sez. 5, sent. 12445 del 4 aprile 2005 (ud. 23/2/2005). Pres.
Foscarini, Rel. Lattanzi, P.M. (conf.), ric. Di Stadio ed
altro.
Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui
all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone
non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni
spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della
quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc.
pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito
al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti;
nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di
cui all'art. 64 cod. proc. pen. perchè concerne l'interrogatorio,
che è atto diverso.
Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di
prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta - Testimonianza di
agente di P.G. su dichiarazioni percepite al di fuori di un
contesto procedimentale - Ammissibilità -
Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen., art. 191, 195 co. 4, 351 e 357)
Sez. 5, sent. 14550 del 19 aprile 2005 (ud. 8/11/2004). Pres.
Foscarini, Rel. Di Popolo, P.M. (diff.), ric. Hajabid.
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di
P.G., disciplinato dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen.,
con riguardo alle dichiarazioni acquisite da testimoni, ritualmente
assunte o per le quali non si sia provveduto alla redazione del
relativo verbale, non si applica alla testimonianza resa su
dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto
procedimentale di acquisizione. (Fattispecie relativa alla
testimonianza di un agente di P.G. su dichiarazioni di un teste
raccolte mentre veniva accompagnato in ospedale).
Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di
ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Utilizzazione di
impianti diversi da quelli in dotazione della Procura - Motivazione
concernente l'insufficienza degli impianti -
Requisiti.
(Nuovo cod. proc. pen., art. 268, co. 3)
Sez. 4, sent. 12571 del 5 aprile 2005 (cc. 9/12/2004). Pres.
D'Urso, Rel. Calmieri, P.M. (conf.), ric. P.M. in proc.
Ballarò.
In tema di intercettazioni di comunicazioni, ai fini della
legittimità del decreto del P.M. che dispone ai sensi dell'art.
268, comma terzo, cod. proc. pen. il compimento delle operazioni
mediante impianti esterni, anche la motivazione sulla insufficienza
di quelli in dotazione alla Procura deve specificarne la ragione,
in quanto essa può riguardare non solo il numero delle postazioni
ma anche la potenza e la capacità di ascolto.
Reati contro il patrimonio -
Contravvenzioni - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di
grimaldelli - Concorso con il reato di furto - Nesso di
strumentalità tra il possesso di arnesi atti allo scasso ed il loro
uso - Assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto
aggravato.
(Cod. pen., artt. 624, 625 e 707)
Sez. 6, sent. 12847 del 6 aprile 2005 (ud. 25/2/2005). Pres.
Trojano, Rel. De Roberto, P.M. (parz. diff.), ric. Alterio ed
altri.
L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli
strumenti indicati dall'art. 707 risulti strettamente collegato
all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del
furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle
attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione
attuatasi esclusivamente con l'uso momentaneo necessario
all'effrazione. In particolare, il rapporto di cui sopra deve
essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione,
trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere
autonoma rilevanza giuridica.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità - Eccezioni
oggettive dell'operatività dell'art. 649 cod. pen. - Estensibilità
al tentativo ed ai reati commessi con minaccia - Esclusione -
Ragioni.
(Cod.pen., artt. 56, 629 e 649)
Sez. 2, sent. 13694 del 13 aprile 2005 (ud. 15/3/2005). Pres. Di
Jorio, Rel. Diotallevi, P.M. (conf.), ric. Scibile.
Il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con
minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod.
pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla
sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti
consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le
rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 cod.
pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche
tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione, quindi di ogni
rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con
minaccia.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza (borseggio) -
Individuazione - Caratteri - Fattispecie.
(cod. pen., art. 625 co. 4)
Sez. 5, sent. 12974 del 7 aprile 2005 (cc. 17/02/2005). Pres.
Foscarini, Rel. Ferrua, P.M. (conf.), ric. Russo.
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza
sussiste qualora l'autore approfitti di condizioni di tempo e di
luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel
mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando
nel concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva,
idonea a non destare la detta attenzione. (La Corte ha ritenuto
sussistere l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva
inserito tutta la merce sottratta in un borsone fatto passare poi
dall'ingresso riservato ai portatori di handicap, quel punto
essendo l'unico non protetto dal sistema di sorveglianza
antitaccheggio).
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Condotta - Reato a forma
libera - Differenza con la ricettazione - Elementi.
(Cod.pen., artt. 648 e 648 co. 2)
Sez. 2, sent. 13448 del 12 aprile 2005 (cc. 23/2/2005). Pres.
Rizzo, Rel. Sirena, P.M. (diff.), ric. De Luca.
Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di
ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti
presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento
agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa
riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella
ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e
nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad
ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è
elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis
cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza
del delitto di ricettazione anziché quello di riciclaggio,
nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente
non è stata ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della
provenienza del denaro).
Reati contro la persona - Delitti
contro la libertà individuale - Sequestro di persona - Privazione
della libertà personale - Costrizione morale - Sussistenza del
reato - Fattispecie.
(cod. pen., art. 605)
Sez. 5, sent. 14566 del 19 aprile 2005 (ud. 14/02/2005). Pres.
Colonnese, Rel. Fumo, P.M. (conf.), ric. Gulisano.
Nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 cod.
pen., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in
mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben
potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre
in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari
circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità
di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente
volontà. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di
merito, che aveva ritenuto l'imputata colpevole di sequestro di
persona per avere privato tre adulti ed una minore della libertà
personale per quattro giorni, trattenendoli in un appartamento dove
li sottoponeva a "riti" particolari, asseritamente destinati a
scacciare il demonio dal corpo della bambina).
Reati contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio - In genere - Illecita concorrenza con
minaccia o violenza - Realizzazione del reato in ambienti di
criminalità organizzata - Necessità - Esclusione - Atti di
concorrenza in senso tecnico giuridico - Necessità - Esclusione -
Fondamento.
(Cod.pen., art. 513 bis; Cod.civ., art. 2595)
Sez. 2, sent. 13691 del 13 aprile 2005 (ud. 15/03/2005). Pres. Di
Jorio, Rel. Diotallevi, P.M. (conf.), ric. De Noia Mecenero.
Il reato di illecita concorrenza (art. 513 bis cod. pen.) è
integrato da comportamenti che, per essere attuati con minaccia o
violenza, configurano una concorrenza illecita, anche se non
consistente negli atti giuridici previsti dall'art. 2595 cod. civ.,
e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della
criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività
commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle,
giacché il riferimento alle condotte tipiche della criminalità
organizzata non definisce l'ambito di applicabilità della norma
(restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata e a
condotte di appartenenti ad organizzazioni criminali) ma
caratterizza i comportamenti punibili.
Reati contro l'ordine pubblico -
Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Numero minimo
degli associati - Individuazione - Criteri - Associati ignoti,
giudicati separatamente o deceduti - Rilevanza ai fini della
configurabilità del reato - Sussistenza.
(cod. pen., art. 416)
Sez. 6, sent. 12845 del 6 aprile 2005 (ud. 24/2/2005). Pres.
Fulgenzi, Rel. Romano, P.M. (parz. diff.), ric. Biancucci ed
altri.
In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli
associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato
deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente
umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al
numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale
ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui
rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile
dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il
profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare
in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a
più di due persone.
Sanità pubblica - In genere - Gestione
dei rifiuti - Discarica autorizzata - Conferimento di diversa
tipologia di rifiuto - Reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 22
del 1997 - Configurabilità - Fondamento.
(L. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; L. 13 gennaio 2003, n. 36,
artt. 7 e 16)
Sez. 3, sent. 12349 del 1° aprile 2005 (ud. 9/02/2005). Pres.
Svignano, Rel. Petti, P.M. (parz. diff.), ric. Renna.
Lo smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli per i
quali si è in possesso di autorizzazione configura il reato di cui
all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di discarica
abusiva), atteso che il trattamento di un rifiuto diverso da quello
autorizzato equivale a trattamento di rifiuti senza
autorizzazione.
Sanità pubblica - In genere - Gestione
dei rifiuti - Trasporto - Effettuato con mezzi diversi da quelli
comunicati - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 -
Configurabilità.
(L. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 co. 4)
Sez. 3, sent. 12374 del 1° aprile 2005 (ud. 9/03/2005). Pres.
Grillo, Rel. Petti, P.M. (diff.), ric. Rosafio.
Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli
originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo
nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma
quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che deve ritenersi
svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per
l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto
abilitativo.
Sicurezza pubblica - In genere -
Trasferimento fraudolento di valori - Caratteri della fattispecie
criminosa - Concorso di persona nel reato -
Sussistenza.
(Cod. pen., art. 110; L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12
quinquies)
Sez. 1, sent. 14626 del 19 aprile 2005 (ud. 10/02/2005). Pres.
Gemelli, Rel. Vancheri, P.M. (conf.), ric. Pavanati.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato
plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che
si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o
disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una
situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme
dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende
fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le
norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o
di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio
o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di
concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha
operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta
cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse
protetto dalla norma.
Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione
(massime a cura dell'Ufficio
Massimario) |