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Forze armate - Ufficiale -
Cessazione a domanda dal servizio permanente effettivo -
Riammissione in servizio - Mancata previsione normativa -
Ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione -
Contrasto - Manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale, ord. 16 - 25 novembre 2005, n. 430,
Pres. Marini, Rel. Maddalena.
La mancata previsione normativa della possibilità di riammissione
in servizio dell'ufficiale delle Forze armate, collocato in congedo
a seguito di domanda di cessazione dal servizio permanente,
rinviene la propria ratio nel particolare status giuridico di
quest'ultimo, per il quale il legislatore prevede peculiari forme
di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione
professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica
assegna alle Forze armate. Tanto premesso, deve escludersi che la
norma denunciata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o
contrasti con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, tenuto - altresì - conto che al legislatore
ordinario spetta un'ampia discrezionalità nella materia
dell'inquadramento e dell'articolazione delle carriere degli
ufficiali e che non è consentito al controllo di costituzionalità
di travalicare nel merito le opzioni legislative. Inoltre, la
riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte,
in seguito a sua domanda, di un'amministrazione, non costituisce un
istituto caratterizzante l'impiego pubblico in tutte le sue diverse
articolazioni (1).
(1) Si legge quanto appresso in ordinanza: "Ritenuto che con
ordinanza del 12 maggio 2004 il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio - nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione
della difesa aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio
di un ex tenente dell'Esercito, cessato a domanda dal servizio
permanente effettivo - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3
e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113
(Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che
l'Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio
l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e
collocato in congedo; - che il remittente osserva che l'art. 132
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), là dove
disciplina l'istituto della riammissione in servizio dei dipendenti
civili dello Stato, non trova applicazione nei confronti dei
militari; - che, ad avviso del Tribunale remittente, la mancanza di
una normativa disciplinante la riammissione in servizio
dell'ufficiale volontariamente congedatosi dalle Forze armate
rinviene la sua ratio nel radicamento in convinzioni storicamente
risalenti, che valorizzavano le motivazioni morali ed ideali
dell'ingresso nella carriera direttiva militare come scelta
definitiva di vita; ma, mutato tale scenario culturale ed innovato
profondamente l'assetto ordinamentale dell'istituzione in forza di
una molteplicità di interventi legislativi successivi (fra i quali
il giudice a quo annovera l'art. 3, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, modificato ed integrato dal decreto- legge
16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2004, n. 126), la volontarietà della scelta
dell'interessato (di congedarsi dalle Forze armate) non
giustificherebbe più il divieto di riammissione in servizio; - che,
ad avviso del remittente, l'art. 43, secondo comma, della legge n.
113 del 1954, fondandosi su una presunzione di assoluta
irreversibilità della situazione nascente dal congedamento, su base
volontaria, dell'ufficiale, sarebbe priva di razionalità, in
quanto, ingiustificatamente, priverebbe l'Amministrazione della
difesa della possibilità di valutare, in sintonia col prevalente
interesse pubblico affidato alla sua tutela, se riammettere o meno
in servizio l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente
effettivo; - che la norma denunciata contrasterebbe anche con il
principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione), perchè
non consentirebbe la riammissione in servizio neppure nei casi in
cui quest'ultima sia suscettibile di soddisfare esigenze permanenti
ed istituzionali della pubblica amministrazione; che nel giudizio
dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione; - che la difesa erariale esclude
che la riammissione in servizio del pubblico dipendente,
disciplinata dall'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, sia
espressione di un principio generale dei rapporti di pubblico
impiego, applicabile, in quanto tale, anche ai rapporti di impiego
degli ufficiali dell'Esercito, e ritiene che non sarebbe possibile
estendere a tali ufficiali le disposizioni in materia di
riammissione in servizio previste per gli ufficiali della Guardia
di finanza (art. 39 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) e
per il personale non direttivo e non dirigenziale della Guardia di
finanza (art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) e
dell'Arma dei Carabinieri (art. 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198), tanto più che queste norme speciali subordinano la
riammissione in servizio del personale militare a varie condizioni;
- che, data l'ampiezza delle possibili opzioni normative atte a
disciplinare compiutamente l'intera materia della riammissione in
servizio degli ufficiali dell'Esercito, il vuoto legislativo
individuato dal giudice a quo non potrebbe essere colmato da un
intervento additivo della Corte costituzionale, ma soltanto da
quello del legislatore ordinario, l'unico a godere di un tale
potere discrezionale nella scelta delle soluzioni adottabili; -
che, secondo la difesa erariale, la ratio della mancata previsione
della riammissione in servizio non sarebbe superata a seguito dei
mutamenti culturali sopravvenuti: proprio in base alle recenti
riforme, infatti, lo strumento militare, oltre al compito
prioritario della difesa dello Stato, ha altresì quello di operare
al fine della realizzazione della pace e della sicurezza mediante
la partecipazione a missioni anche multinazionali (come prevedono
l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e l'art. 1 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464), il che dimostrerebbe
come alla base della scelta di intraprendere la carriera militare
vi sarebbero ancora particolari motivazioni ideali; - che, inoltre,
la mancata previsione della possibilità di riassumere l'ufficiale
dimessosi si giustificherebbe in considerazione del processo di
riduzione degli organici delle Forze armate, previsto dall'art. 3
della legge n. 331 del 2000, la quale contempla il transito del
personale in esubero nei ruoli di altre amministrazioni.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe
l'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato
degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
nella parte in cui - disciplinando la cessazione volontaria
dell'ufficiale dal servizio permanente - non prevede che
l'Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio
l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e
collocato in congedo, ed è posta in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione, ritenendosi contrastante con il principio di
ragionevolezza e con quello di buon andamento l'assoluta
irreversibilità della situazione nascente dalla volontaria
cessazione dal servizio; - che la normativa sul rapporto di impiego
degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente, nel
regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda
dell'interessato, ignora del tutto l'istituto della riammissione in
servizio, nel senso che non detta un'autonoma disciplina né
contiene, in proposito, norme di rinvio a quella vigente per il
personale civile dello Stato, e questo silenzio del legislatore
viene non implausibilmente inteso dal giudice remittente come
disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa disporsi la
ricostituzione del rapporto d'impiego con l'ufficiale che sia
cessato dal servizio a domanda; - che la mancata previsione di
questa possibilità rinviene la propria ratio nel particolare status
dell'ufficiale in servizio permanente, per il quale il legislatore
prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento
e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la
Repubblica assegna alle Forze armate (la difesa dello Stato;
l'operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali
l'Italia fa parte; il concorrere alla salvaguardia delle libere
istituzioni; il soccorso in circostanze di pubblica calamità ed in
altri casi di straordinaria necessità ed urgenza: art. 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 331); - che - premesso che non è
consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel
merito delle opzioni legislative (sentenza n. 5 del 2000) - deve
escludersi che la norma denunciata sia manifestamente irragionevole
o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, tenuto conto che al legislatore ordinario
spetta un'ampia discrezionalità nella materia dell'inquadramento e
dell'articolazione delle carriere degli ufficiali, e che la
riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte,
in seguito a sua domanda, di un'amministrazione, non costituisce un
istituto caratterizzante l'impiego pubblico in tutte le sue diverse
articolazioni; - che, del resto, questa Corte (ordinanza n. 10 del
2002) ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui
preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal
servizio a sua domanda, osservando che la norma, riflettendo la
peculiarità di status dei magistrati, è disposizione speciale che
non si presta ad essere messa in utile raffronto con norme
generali; - che, pertanto, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per
questi motivi, la Corte Costituzionale, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113
(Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe."
Ordinanza tratta dal sito www.cortecostituzionale.it
(massima a cura della Redazione) |